Allegato A
Seduta n. 108 del 13/2/2007


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(A.C. 445 - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica).

1. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE) e dal Servizio di informazione per la sicurezza interna (SIN).
2. Ai fini della presente legge, per «servizi di sicurezza» si intendono il SIE ed il SIN.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

Capo I

STRUTTURA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

ART. 2.
(Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica).

Al comma 1, sopprimere le parole: , dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3, ove istituita.


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Conseguentemente:
all'articolo 3:
comma 1, sostituire le parole da:
Ministro senza portafoglio fino alla fine del comma con le seguenti: Sottosegretario di Stato;
sopprimere i commi 2 e 3;
all'articolo 4:
comma 2, sostituire le parole:
l'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
comma 4, terzo periodo, sostituire le parole:
dell'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
comma 5, sostituire le parole:
dell'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
comma 7:
lettera
b): sostituire le parole: dell'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
lettera
e): sostituire le parole: dell'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole:
dall'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
all'articolo 6, comma 8, sostituire le parole:
all'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
all'articolo 7, comma 8, sostituire le parole:
all'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
all'articolo 9, comma 11, primo periodo, sostituire le parole:
dell'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
all'articolo 18, comma 5, sostituire le parole:
l'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
all'articolo 24, comma 1, primo periodo, sostituire le parole:
all'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
all'articolo 25, comma 1, sostituire le parole:
all'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
all'articolo 31, comma 1, sostituire le parole:
dell'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato.
2. 60. Galante, Licandro, Sgobio.