Allegato A
Seduta n. 104 del 6/2/2007


Pag. 14


(A.C. 2112 - Sezione 4)

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono fatti salvi gli effetti prodotti, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, dall'articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297.
Dis. 1. 1. (nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)