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Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
considerato che l'utilizzo per finalità di copertura dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri, nella misura prevista dall'articolo 18, risulta in contrasto con la vigente disciplina contabile e, secondo quanto chiarito dal Governo, tale da pregiudicare la possibilità di adempiere agli obblighi internazionali;
con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che siano approvati gli emendamenti 1.500, 7.500, 7.501, 7.502, 8.500, 11.500 e 18.500 della Commissione;
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
sugli emendamenti 1.5, 1.14, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.17, 1.15, 7.61, 7.62, 7.3, 7.6, 7.66, 7.17, 7.67, 7.68, 7.7, 7.8, 7.9, 7.70, 7.69, 7.18, 7.71, 7.11, 11.15, 11.60, 11.38, 11.61, 11.16, 18.1, 18.60, 18.9, 18.3, 18.10, 18.7, in quanto suscettibili di determinare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
Sull'emendamento 7.503, nel presupposto che ai concorsi e alla selezione del personale si provveda nel rispetto del limite di spesa previsto al comma 3 dell'articolo 7.
Preso atto dell'avviso del Governo per cui la creazione di un foro permanente di pubblico confronto da parte della Commissione è suscettibile di determinare nuovi oneri non quantificati né coperti;
sull'emendamento 2.70.
Sui restanti emendamenti pubblicati nel fascicolo n. 5.