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1. All'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, le parole: «è differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «è differita alla data di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150».
Sopprimerlo.
3. 1. Lussana.
Al comma 1, sostituire le parole: di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150 con le seguenti: del 31 ottobre 2006.
3. 3. Lussana.
Al comma 1, sostituire la parola: efficacia con le seguenti: entrata in vigore.
3. 2. Lussana.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Entro il 31 dicembre 2007, il Governo può adottare disposizioni integrative dei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109 e 5 aprile 2006, n. 160 nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150.
3. 01. Costa.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative dei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109 e 5 aprile 2006, n. 160 nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge 25 luglio 2005, n. 150.
3. 02. Costa.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150.
*3. 04. Lussana.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge 25 luglio n. 150.
*3. 03. Costa.
Art. 3-bis. - 1. Entro il 1o gennaio 2007, il Governo può adottare disposizioni integrative del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge 25 luglio 2005, n. 150.
3. 06. Lussana.
Art. 3-bis. - 1. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 25 luglio 2005, n. 150.
3. 05. Lussana.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Entro il termine di cui al comma 1, devono essere adottate esclusivamente disposizioni integrative del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
3. 07. Lussana.