Allegato A
Seduta n. 57 del 23/10/2006


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(A.C. 1780 - Sezione 5)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.

1. All'articolo 1 della legge 25 luglio 2005, n. 150, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Governo è delegato ad adottare, entro i centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti la disciplina transitoria, se necessaria, le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei medesimi con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili. I decreti legislativi previsti nel presente comma sono adottati con l'osservanza dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 9, e divengono efficaci dopo quindici giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 3. Pecorella.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: i centoventi giorni successivi fino a: della delega di cui al comma 1 con le seguenti: il 31 gennaio 2007.
2. 1. Lussana.


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Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: i centoventi giorni successivi fino a: della delega di cui al comma 1 con le seguenti: il 31 marzo 2007.
2. 2. Lussana.