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1. Sono princìpi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge in materia di «tutela e sicurezza del lavoro», i seguenti:
a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato «tutela e sicurezza del lavoro», con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori;
b) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre laddove la situazione lo renda necessario, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla materia «tutela e sicurezza del lavoro» e per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni ulteriori rispetto a quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione perseguiti nella medesima tutela dalla legislazione statale.
2. Sono princìpi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge nella materia «tutela della salute», i seguenti:
a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato «salute», con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori;
b) limitazione degli interventi regionali e provinciali in materie concernenti la tutela della salute e le scelte terapeutiche comunque incidenti su diritti fondamentali della persona interessata, qualora l'opzione normativa non risulti fondata sull'elaborazione di indirizzi basati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite tramite istituzioni ed organismi nazionali o sopranazionali e non costituisca il risultato di tale verifica;
c) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla tutela della salute e
per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni più severi di quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione della salute perseguiti dalla legislazione statale.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
All'emendamento 7.100 della Commissione, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: di cui al presente articolo.
0. 7. 100. 1. Zeller.
(Approvato)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano danno attuazione o assicurano l'applicazione degli atti comunitari di cui al comma 2 compatibilmente con le disposizioni di cui ai rispettivi statuti speciali di autonomia e relative norme di attuazione, e successive modificazioni.
7. 100. La Commissione.
(Approvato)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano danno attuazione o assicurano l'applicazione degli atti comunitari di cui al comma 2 compatibilmente con le disposizioni di cui allo statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, in particolare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, e successive modificazioni.
7. 40. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.