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1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Nelle materie di competenza concorrente od esclusiva delle regioni, qualora siano comminate allo Stato italiano sanzioni pecuniarie determinate dal mancato o inadeguato recepimento o attuazione di norme comunitarie, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, si provvede alla ripartizione dell'onere tra le Regioni alle quali è imputabile la responsabilità per l'inadempimento.
3. 01. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele.