XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Documentazione in materia regionale | ||
Titolo: | Calcolo della assegnazione di 617 seggi della Camera dei deputati effettuato secondo il sistema proporzionale previsto dalla proposta di legge C. n. 2620 e abb. nel testo all'esame dell'Assemblea | ||
Serie: | Note Numero: 72 | ||
Data: | 10/10/05 | ||
Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||
Riferimenti: |
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Note |
Calcolo della assegnazione di 617 seggi della Camera dei deputati effettuato secondo il sistema proporzionale previsto dalla proposta di legge
C. n. 2620 e abbinati
nel testo all’esame dell’Assemblea |
n. 72
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xiv legislatura 10 ottobre 2005
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Camera dei deputati
Dipartimento Istituzioni Sezione documentazione regionale |
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Consigliere |
Mario Gentile (3209) |
Documentaristi |
Fabio Arcese (9271) Daniela Gardi (9261) |
Segreteria |
Paola Micone (9265) |
file:re0321_lavoro
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
Premessa e prospetti riassuntivi 1
Calcolo “D” – Politiche 2001
Ripartizione dei seggi in sede nazionale 7
Distribuzione dei seggi tra le coalizioni nelle circoscrizioni 11
Ripartizione dei seggi tra le liste nelle circoscrizioni 17
Prospetto della assegnazione finale dei seggi alle liste nelle circoscrizioni (Tabella 20) 31
Calcolo “E” – Europee 2004
Ripartizione dei seggi in sede nazionale 33
Prospetto della assegnazione finale dei seggi alle liste nelle circoscrizioni (Tabella 27) 37
Calcolo “F” – Regionali 2005
Ripartizione dei seggi in sede nazionale 39
Prospetto della assegnazione finale dei seggi alle liste nelle circoscrizioni (Tabella 36) 45
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Calcolo della
assegnazione di 617 seggi della Camera dei deputati effettuato secondo il sistema proporzionale previsto dalla proposta di legge C. n. 2620 e abbinati nel testo all’esame dell’Assemblea
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uesta nota espone i risultati del calcolo effettuato simulando l’assegnazione di 617 seggi della Camera dei deputati secondo il metodo di ripartizione e assegnazione previsto dalla proposta di legge C. n. 2620 ed abbinati, «Modifiche alle norme per l’elezione della Camera e del Senato» nel testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni della Camera e posto ora all’esame dell’Assemblea.
La simulazione ripete secondo il nuovo testo i calcoli già effettuati sulla base della formula prevista (Calcoli “A”, “B” e “C”), nel corso del l’esame innanzi la Commissione Affari costituzionali, dall’emendamento n. 1.500(Palma ed altri); simulazione i cui risultati sono stati esposti nella Nota del Servizio Studi n. 71, del 27 settembre 2005.
Il testo all’esame dell’Assemblea prevede che i seggi della Camera dei deputati – ad eccezione dei dodici spettanti alla circoscrizione Estero e del seggio riservato alla circoscrizione Valle d’Aosta - siano assegnati in sede nazionale a liste concorrenti e alle loro eventuali coalizioni secondo una ripartizione proporzionale effettuata con il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti.
Alla assegnazione dei seggi accedono soltanto le (singole) liste che – in sede nazionale – hanno conseguito almeno il 4 per cento del totale dei voti validamente espressi, ovvero le liste che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi se esse fanno parte di una coalizione la cui cifra elettorale nazionale (la somma dei voti validi ottenuti da tutte le liste della coalizione) sia pari almeno al 10 per cento del totale dei voti validi espressi in sede nazionale.
La determinazione delle soglie effettuata per queste simulazioni di calcolo assume che i voti validi espressi dagli elettori nella circoscrizione estero non sono computati ai fini della determinazione dei valori delle soglie sopra ricordate. In questo senso è stata interpretata qui la disposizione del testo in esame che all’articolo 10, capoverso «Art. 83», co. 1, n. 3, lettere a) e b) fa riferimento a liste e coalizioni che «abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il dieci per cento dei voti validi espressi ..», «… il due per cento dei voti validi espressi …», «… almeno il quattro per cento dei voti validi espressi…»
Tutte le altre liste sono escluse dalla assegnazione dei seggi. Non rilevano a questo fine i collegamenti che esse abbiano eventualmente dichiarato, né l’esito delle altre liste che partecipino alla medesima coalizione. Sono pertanto escluse dalla assegnazione dei seggi:
- le liste non coalizzate che non hanno ottenuto almeno il 4 per cento dei voti validi espressi in sede nazionale;
- le liste partecipanti di una coalizione che non ha raggiunto il 10 per cento dei voti validi espressi in sede nazionale, anche se esse superano la soglia del 2 per cento ma non raggiungono la soglia (individuale) del 4 per cento;
- le liste partecipanti di una coalizione che ha raggiunto la soglia del 10 per cento se esse individualmente non raggiungono almeno la soglia del 2 per cento.
Ne deriva pertanto che i voti validi conseguiti da una lista che partecipa ad una coalizione sono computati nella determinazione della cifra elettorale nazionale di quella coalizione, ma sono esclusi dalla assegnazione dei seggi se quella lista non raggiunge individualmente la soglia del 2 per cento.
Il sistema stabilisce, in primo luogo, che deve considerarsi maggioritaria (con riferimento alla ‘vittoria’ delle elezioni, alla formazione del Governo e alla composizione della relativa maggioranza parlamentare) la lista, o la coalizione di liste, che ottiene il maggior numero di voti in sede nazionale.
All’assegnazione dei seggi in sede nazionale si procede secondo il metodo dei quozienti interi (con quoziente naturale) e dei maggiori resti. Alla prima assegnazione – necessaria a determinare se la coalizione o lista ‘maggioritaria’ ottiene almeno 340 seggi – partecipano le coalizioni (con la rispettiva cifra elettorale nazionale) e le liste non coalizzate che hanno superato la soglia del 4 per cento.
Per garantire la formazione di una maggioranza parlamentare pari almeno al 55 per cento dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, se nella ripartizione meramente proporzionale il numero dei seggi ottenuti dalla lista, o dalla coalizione, ‘maggioritaria’, è inferiore a 340, ad essa è assegnato – ad incremento – un ulteriore numero di seggi pari alla differenza fra 340 ed il numero dei seggi conseguito nella ripartizione proporzionale.
Gli altri seggi restano assegnati a ciascuna lista se direttamente conseguiti nella ripartizione proporzionale, ovvero, nel caso dei 277 seggi corrispettivi della assegnazione del premio di maggioranza, sono ripartiti proporzionalmente in sede nazionale fra le liste che non appartengono alla coalizione maggioritaria.
Successivamente, ancora in sede nazionale, si ripartiscono fra le liste partecipanti i seggi assegnati prima alle coalizioni. Anche questa seconda ripartizione è fatta con metodo proporzionale sulla base di quozienti interi e maggiori resti.
Stabilito il numero dei seggi spettanti in sede nazionale a ciascuna coalizione ed a ciascuna lista, L’Ufficio elettorale nazionale procede alla distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni: ripartisce i seggi di ciascuna circoscrizione prima tra le coalizioni e le liste non coalizzate e, successivamente, tra le liste partecipanti di ciascuna coalizione. La formula prevede la determinazione di indici proporzionali che tengono conto dell’eventuale assegnazione del premio di maggioranza e consente di ‘correggere’ successivamente le assegnazioni provvisorie per consentire che dalla somma dei seggi assegnati nelle circoscrizioni ciascuna lista ottenga il numero di seggi determinato in sede nazionale e, allo stesso tempo, in ciascuna circoscrizione la somma dei seggi assegnati a tutte le liste corrisponda al numero di seggi assegnato ai sensi dell’articolo 56 della Costituzione.
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er mostrare nel dettaglio il funzionamento questa formula e indicarne gli effetti è stato richiesto al Servizio Studi di simulare il calcolo per l’assegnazione dei seggi utilizzando sia i risultati elettorali più recenti, sia confrontando gli effetti della applicazione della formula sui dati della elezione della Camera avvenuta nel 2001.
Come per la simulazione riportata nella citata Nota n. 71, anche in questo caso il calcolo è stato ripetuto per tre complessi di dati:
Nella citata Nota n. 71 è specificata in dettaglio la fonte dei dati.
Prospetti riassuntivi e di raffronto.
Per verificare le operazioni di ripartizione e assegnazione previste dal testo in esame in ciascuna delle tre simulazioni il calcolo è stato effettuato sino alla completa assegnazione dei seggi in ciascuna circoscrizione.
Del primo calcolo (Calcolo “D” – Politiche 2001) sono riportati tutti i prospetti ed i dati intermedi in modo rendere esplicito nel dettaglio il procedimento di assegnazione. Le tabelle sono accompagnate da note che ripercorrono le operazioni che ciascuna di esse mostra. Una prima parte del calcolo mostra l’assegnazione dei seggi a livello nazionale; un secondo gruppo di tabelle segue la fase della distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni. Due tabelle concludono il calcolo mostrando il dettaglio della assegnazione dei 617 seggi alle liste nelle circoscrizioni (Tabella n. 20) e le variazioni che in ciascuna circoscrizione si determinano – secondo il calcolo effettuato – nella assegnazione dei seggi tra le due coalizioni per effetto dell’abbandono dell’elezione maggioritaria nei collegi uninominali (Tabella n. 21).
Del secondo e del terzo calcolo sono riportate soltanto le tabelle della assegnazione dei seggi in sede nazionale, le due tabelle finali (rispettivamente Tabelle n. 27 e 28 e Tabelle n. 36 e 37).ed una tabella che mostra la distribuzione della percentuale di seggi ottenuti dalle due coalizioni in ciascuna circoscrizione (rispettivamente Tabelle n. 26 e 35).
Il Prospetto n. 1 riassume e pone a raffronto gli elementi principali della assegnazione dei seggi in sede nazionale per ciascuno dei tre calcoli:
Nella prima parte della tabella sono riportate le cifre elettorali assunte per determinare la coalizione o lista ‘maggioritaria’ e la prima assegnazione proporzionale dei seggi nella quale si verifica se essa abbia ottenuto almeno 340 seggi. Il quoziente elettorale utilizzato in questa operazione consente di apprezzare i valori di soglia in numero di seggi cui quei voti danno luogo. Il totale dei voti validi in sede nazionale ed il relativo quoziente (di 617 seggi) consentono di apprezzare i valori di soglia e il numero di seggi che esse escludono rispetto ad una ripartizione proporzionale che non le preveda. Da ultimo è riportata l’assegnazione di seggi che consegue alla attribuzione del premio di maggioranza e il valore di questo (in termini assoluti e percentuali) per ciascuno dei tre calcoli.
Il Prospetto n. 2 riassume e pone a raffronto la distribuzione nazionale dei seggi alle singole liste:
Le liste qui indicate sono quelle che in ciascuno dei calcoli superano la soglia del 2 per cento dei voti validi e fanno parte di una delle due coalizioni. Per il dettaglio dei dati riportati nel prospetto si rinvia alle Tabelle n. 5, n. 25 , e n. 33.
Il Prospetto n. 3 riassume e pone a raffronto le variazioni nella assegnazione di seggi alle due coalizioni in ciascuna circoscrizione che si determinano in virtù della diversa distribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista nelle circoscrizioni rispetto alla concentrazione sino ad ora determinata dagli esiti del voto maggioritario. Si tratta per altro di un effetto che in questi calcoli si combina con la variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni a seguito del nuovo censimento e delle istituzione della circoscrizione estero e, ovviamente, con l’esito del calcolo in ragione dei voti considerati in ciascuna simulazione.
Voti 2001 - Ripartizione dei seggi in sede nazionale.
Espone i voti ottenuti dalle liste concorrenti all’assegnazione dei seggi della ‘quota proporzionale’ nella votazione per l’elezione della Camera dei deputati svoltasi il 13 maggio 2001. Il valore percentuale di ciascuna lista mostra quali liste potrebbero concorrere alla assegnazione dei seggi ai sensi dell’articolo 83, comma 1, n. 3, lettere a) e b), del Testo Unico per l’elezione della Camera, come modificato dalla proposta in esame.
I valori di soglia per l’accesso al riparto dei seggi (2% per le liste collegate in coalizione; 4% per le liste non collegate; 10% per le coalizioni nel loro complesso), sono calcolati sulla cifra elettorale nazionale della Tabella n. 1 e, stante il quoziente elettorale nazionale calcolato nella Tabella n. 3, corrispondono, rispettivamente, a 12, 24 e 62 seggi di una ripartizione esclusivamente proporzionale in sede nazionale. La composizione delle coalizioni è stata immaginata con riferimento al quadro delle alleanze politiche riscontrabile al momento del voto.
In questa ipotesi di calcolo sono state ipotizzate due sole coalizioni. La Coalizione CDL è quella che ottiene il maggior numero di voti ed è, quindi, quella per la quale – ai fini della attribuzione del ‘premio di maggioranza’ - va effettuata la verifica dei seggi che consegue dalla ripartizione meramente proporzionale (art. 83, co. 1, n. 5).
Secondo quanto dispone l’art. 83, co. 1, n. 4, la prima ripartizione è effettuata tra coalizioni e, eventualmente, tra queste e le liste non coalizzate che superino la soglia del 4%.
Per apprezzare numericamente l’effetto della soglia minima del 2%, la tabella che segue illustra gli effetti di una ipotetica ripartizione dei seggi operata senza l’applicazione della soglia. Secondo questa ripartizione spetterebbero 6 seggi alla lista Nuovo PSI, 10 seggi ai Comunisti Italiani, 1 seggio a Paese Nuovo, 3 seggi al Südtiroler Volkspartei. Queste liste – se non funzionasse nei loro confronti l’esclusione disposta dall’articolo 83, co. 1, n. 6), otterrebbero, rispettivamente, sei e quattordici dei seggi assegnati alla propria coalizione. Come si vede nella successiva Tabella n. 5, che, in ossequio a quanto dispone l’art. 83, commi 2 e 3, è calcolata secondo l’attribuzione del premio di maggioranza, quei seggi sono assegnati alle altre liste (ammesse) della medesima coalizione.
In queste condizioni di calcolo il ‘premio di maggioranza’ è costituito da 16 seggi (per la Coal. CDL, 324+16=340), pari a circa il 2,6 % dei 618 seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.
Nell’ipotesi in cui una terza lista raggiungesse il 4% dei voti validi e, per ottenere (nella prima ripartizione) i corrispondenti 25 seggi erodesse per metà dei suoi voti quelli che nella Tabella n. 3sono accreditati alla lista vincente, il ‘premio di maggioranza salirebbe a 27 seggi, pari a circa il 4,4 % del totale dei seggi sopra considerati.
Nella simulazione di calcolo di cui alla Tabella n. 3, la coalizione ‘vincente’ (Coal. CDL) non consegue immediatamente i 340 seggi che l’art. 83, co. 1, n. 7) prevede come risultato minimo affinché si proceda direttamente alla ripartizione dei seggi fra le liste che compongono ciascuna coalizione. Questa ripartizione - continuando nella ipotesi di calcolo per le due coalizioni definite nella Tabella n. 3, è esposta nella Tabella n. 5:
Il computo dei seggi spettanti a ciascuna lista delle due coalizioni è esposto separatamente: diversamente che nella Tabella n. 4 sono considerate «ammesse» soltanto le liste che superano la soglia del 2% (vedi Tabella n. 1). La cifra elettorale nazionale della coalizione esclude perciò i voti ottenuti dalle liste non «ammesse»; voti che, come si è visto, concorrono invece a determinare la ‘coalizione vincente’ o ‘maggioritaria’ ai sensi dell’articolo 83, co. 1, n. 2).
Nella parte ‘A’ della tabella è mostrata la ripartizione dei 340 seggi spettanti alla coalizione maggioritaria; nella parte ‘B’ i 277 seggi spettanti – in questo caso – alla sola coalizione minoritaria.
In questo calcolo sono anche determinati i (rispettivi) «quozienti nazionali di coalizione» (o di lista non coalizzata) che sono successivamente utilizzati nel calcolo per la distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni: nella Tabella n. 5 sono 55.464 per la Coalizione CDL e 56.789 per la Coalizione l’Unione.
Mette conto di precisare ancora – qui per l’occorrenza del calcolo – che questo è stato effettuato sulla base di 277 seggi, in luogo dei 278 indicati dall’articolo 83, co. 23, giacché quel numero includerebbe il seggio della Circoscrizione Valle d’Aosta ed escluderebbe la possibilità di assegnare un seggio ad una lista espressione della comunità locale (tradizionalmente, l’Union Valdotaine). Discorso del tutto analogo, sebbene possano essere diverse le modalità di assegnazione dei seggi, dovrebbe essere effettuato per la rappresentanza della minoranza di lingua tedesca nella Circoscrizione Trentino-Alto Adige.
Distribuzione dei seggi tra le coalizioni nelle circoscrizioni.
(art. 83, co. 1, n.8)
La distribuzione dei seggi assegnati in sede nazionale alle coalizioni e, successivamente, alle liste che le compongono ripete il criterio di proporzionalità che informa l’intera formula di assegnazione dei seggi: ferma la ‘correzione’ determinata dal premio di maggioranza, la ripartizione è proporzionale ai risultati che ciascuna lista ha ottenuto nella circoscrizione ed è, congiuntamente, intesa a conservare le attribuzioni stabilite in sede nazionale sia in termini di seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell’articolo 57 della Costituzione, sia in termini di seggi assegnati a ciascuna lista.
La distribuzione nelle circoscrizioni dei seggi spettanti a ciascuna lista è fatta utilizzando il quoziente elettorale di coalizione e un indice – appositamente determinato – che approssima la distribuzione dei seggi spettanti ad una lista alla cifra elettorale che questa ha conseguito nella singola circoscrizione. E’ inoltre previsto un procedimento di ‘correzione’ di tali assegnazioni per modo che, al termine delle operazioni, ciascuna lista abbia ottenuto i seggi spettanti dall’assegnazione in sede nazionale e in ciascuna circoscrizione i seggi proclamati corrispondano, complessivamente, a quelli spettanti.
La Tabella n. 6 espone le cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse e, per offrire una dimensione del ‘peso’ di ciascun seggio in numero di voti, il quoziente naturale relativo al totale dei voti delle liste ammesse.
Nella Tabella n. 7 è esposto il calcolo per la distribuzione nelle circoscrizioni dei seggi spettanti a ciascuna coalizione o alle liste non coalizzate.
Come dispone l’articolo 83, co. 1, n. 8, la distribuzione è fatta in primo luogo congiuntamente fra le coalizioni e le liste non coalizzate che hanno ottenuto seggi. Questa ipotesi di calcolo opera sulle due coalizioni CDL e L’Unione. Per ciascuna delle due coalizioni il calcolo espone:
colonna [a] – il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione (nel 2006) in base all’articolo 57 della Costituzione;
colonna [b] e colonna [f] la cifra elettorale circoscrizionale della Coalizione CDL e, rispettivamente, della Coalizione l’Unione; la cifra elettorale circoscrizionale della coalizione è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste della coalizione ammesse alla ripartizione dei seggi (vedi alla Tabella n. 6);
colonna [c] e colonna [g] l’«indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima», rispettivamente, per ciascuna coalizione, secondo quanto disposto dall’articolo 83, co. 1, n. 8; tale indice è determinato dividendo la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione, o lista non coalizzata, per il quoziente elettorale di coalizione determinato in sede di riparto proporzionale fra le liste della coalizione (art. 83, co. 1, n. 7 e Tabella n. 5); (la somma di questi indici proporzionali corrisponde al numero dei seggi da attribuire complessivamente alla coalizione);
colonna [n] la somma degli indici delle colonne [c] e [g] per ciascuna circoscrizione. Questa somma, rappresentando il totale delle assegnazioni proporzionali a ciascuna coalizione o lista non coalizzata, costituisce il divisore del quoziente di ripartizione determinato alle colonne [d] e [h];
colonna [d] e colonna [h] il quoziente di attribuzione dei seggi per ciascuna lista in ciascuna circoscrizione; questo quoziente è determinato dividendo l’indice di colonna [c] e, rispettivamente, di colonna [g] per la somma degli indici di colonna [n]; il quoziente che ne risulta rappresenta – per parte intera e per frazione decimale – il numero di seggi che a una determinata coalizione spetta in una determinata circoscrizione;
colonna [e] e colonna [m] il numero di seggi che nella circoscrizione spettano a ciascuna coalizione (o lista) in base alla parte intera del quoziente (colonne [d] ed [h]); la somma di questi seggi è inferiore o uguale al numero dei seggi complessivamente spettante alla coalizione secondo la ripartizione mostrata alla Tabella n. 5.
In calce alla tabella sono riportati i due quozienti nazionali di coalizione utilizzati per il calcolo dell’indice di cui alle colonne [c] e [g].
La Tabella n. 8 mostra il calcolo per l’assegnazione dei seggi ulteriori non assegnati dai quozienti interi alla Tabella n. 6.
In questo specifico caso di calcolo la distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni ha assegnato complessivamente 591 seggi tramite i quozienti interi (328+263); conseguentemente tramite la graduatoria delle parti decimali residuano da assegnare 26 seggi, uno ciascuno per ognuna delle 26 circoscrizioni ma, rispettivamente, 12 alla Coalizione CDL e 14 alla Coalizione l’Unione.
L’articolo 83, co. 1, n. 8), sesto periodo, stabilisce che in ciascuna circoscrizione i seggi residuali (di quella circoscrizione) sono assegnati alle coalizioni o liste secondo la graduatoria decrescente delle rispettive parti decimali del quoziente. In caso di parità prevale la lista con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale e, in caso di ulteriore parità, si ricorre al sorteggio.
Questa procedura di assegnazione non garantisce però che al termine delle assegnazioni ciascuna coalizione o lista abbia ottenuto dalla somma dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni esattamente il numero dei seggi ad essa spettanti secondo la ripartizione stabilita in sede nazionale né, il più delle volte congiuntamente, che ciascuna circoscrizione abbia assegnati un numero di seggi complessivamente pari a quelli ad essa spettanti ai sensi dell’articolo 56 della Costituzione.
Per correggere questo (eventuale) ‘disallineamento’ nella attribuzione dei seggi i periodi settimo e seguenti del citato articolo 83, co. 1, n. 8), dispongono un procedimento di riassegnazione dei seggi che, sostanzialmente, sottrae seggi alle coalizioni o liste eccedentarie e li assegna – nelle medesime circoscrizioni – alle coalizioni o liste deficitarie. Queste operazioni sono compiute partendo dai seggi che le liste eccedentarie hanno conseguito con le minori parti decimali. Se nella circoscrizione nella quale è il seggio da ‘trasferire’ nessuna lista ‘deficitaria’ ha una parte decimale che non ha dato luogo ad assegnazione di seggio, il trasferimento è effettuato nella circoscrizione in cui la lista eccedentaria ha il seggio ottenuto con la parte decimale immediatamente superiore.
Va per altro notato che le disposizioni dei periodi settimo e successivo danno luogo a qualche incertezza interpretativa nell’individuare la sequenza delle operazioni da compiere e le decisioni da assumere nel caso in cui non sia possibile effettuare il ‘trasferimento’ del seggio da una lista all’altra.
Nell’esempio di questo calcolo non è stato necessario applicare il procedimento correttivo. Il seggio mancante in ciascuna circoscrizione è stato assegnato alla coalizione che presenta la maggiore parte decimale. La somma di queste assegnazioni ha anche dato luogo alla attribuzione dei seggi mancanti a ciascuna coalizione.
La Tabella n. 8 espone queste assegnazioni ed il risultato finale dei seggi complessivamente assegnati a ciascuna coalizione nelle singole circoscrizioni. In questa tabella:
colonna [a] – e alla colonna [e] i seggi assegnati a quoziente intero, rispettivamente, alla Coalizione CDL e alla Coalizione l’Unione;
colonna [[b] e alla colonna [f] le parti decimali in base alle quali è effettuata l’assegnazione dei seggi residuali;
colonna [c] e colonna [g] i seggi ‘residuali’ spettanti a ciascuna delle due coalizioni in corrispondenza della maggiore parte decimale;
colonna [d] e colonna [h] i seggi complessivamente assegnati a ciascuna coalizione;
colonna [i] la somma dei seggi delle colonne [d] ed [h] come verifica della corretta e completa assegnazione in ciascuna circoscrizione.
Tramite l’intero procedimento alla Coalizione CDL sono assegnati complessivamente 340 seggi e alla coalizione l’Unione sono assegnati 277 seggi, secondo quanto stabilito dalla attribuzione del premio di maggioranza. Considerati percentualmente in ciascuna circoscrizione i seggi risultano così ripartiti:
Il rapporto maggioritario stabilito in sede nazionale non si ripete pedissequamente in ciascuna circoscrizione: pur assorbendo l’assegnazione del premio di maggioranza la distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni rispecchia proporzionalmente il risultato relativo di ciascuna circoscrizione.
Ripartizione dei seggi tra le liste nelle circoscrizioni.
(art. 83, co. 1, n.9)
Le ulteriori fasi del procedimento di assegnazione ripartiscono fra le liste nelle circoscrizioni i seggi prima assegnati alle coalizioni. La formula è ancora una volta interamente proporzionale, salvo le ‘correzioni’ necessarie a conservare immutato il numero dei seggi espressi da ciascuna circoscrizione ed il numero dei seggi complessivamente spettanti a ciascuna lista (secondo la ripartizione nazionale esposta nella Tabella n. 5).
Il calcolo è effettuato separatamente per ciascuna coalizione di liste. Di seguito è mostrato, nell’ordine, quello relativo alla Coalizione CDL e quello relativo alla Coalizione l’Unione.
Per la Coalizione CDL.
La Tabella n. 10 mostra le cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna delle liste ammesse, il totale di tali cifre elettorali e, in ragione dei seggi da assegnare alla coalizione in ciascuna circoscrizione, il relativo quoziente circoscrizionale di coalizione.
In successione:
la Tabella n. 11 mostra i quozienti circoscrizionali di ciascuna lista per parti intere e parti decimali. A ciascuna lista sono attribuiti in ciascuna circoscrizione un numero di seggi pari alla parte intera dei rispettivi quozienti. L’assegnazione in base ai quozienti interi è mostrata nella Tabella n. 12. Nella parte inferiore della tabella, a fronte del totale dei seggi assegnati a ciascuna lista in base ai quozienti interi, è indicato il numero totale dei seggi spettanti in base alla ripartizione secondo il calcolo mostrato nella Tabella n. 5 e il numero dei seggi residuali che sono successivamente assegnati in base alle parti decimali dei quozienti.
La Tabella n. 13 mostra le parti decimali ed il relativo calcolo di assegnazione. Nell’ultima colonna della tabella sono indicati i seggi che residuano da assegnare in ciascuna circoscrizione. In calce i seggi da assegnare a ciascuna lista con le parti decimali dei quozienti. L’assegnazione procede individuando in ciascuna circoscrizione le maggiori parti decimali alle quali assegnare i seggi in numero corrispondente a quelli indicati come “da assegnare con parti decimali” nell’ultima colonna della tabella.
Le parti decimali cui spettano tali assegnazioni sono indicate in colore blu e, nella colonna corrispondente, è indicata l’assegnazione del seggio (la cifra 1).
Come si vede, al termine del procedimento di assegnazione ciascuna circoscrizione ha ottenuto l’esatto numero di seggi spettanti, ma la lista Forza Italia ottiene due seggi più di quanto dovuto mentre, corrispettivamente, la lista Lega Nord ne ottiene due in meno.
Alla ‘rettifica’ si procede secondo i criteri esposti nella Tabella n. 14.
In ciascuna circoscrizione il quoziente della lista è ottenuto dividendo la cifra elettorale della lista per il quoziente circoscrizionale della coalizione nella circoscrizione esposto nell’ultima colonna della Tabella n. 10. Quello, a sua volta, è ottenuto dividendo la somma delle cifre elettorali delle liste della coalizione per il numero di seggi che devono essere assegnati alla coalizione nella circoscrizione (v. alla Tabella n. 8 la colonna [d]). Il quoziente è costituito dalla parte intera del risultato di tale divisione.
La parte intera dei quozienti di lista in ciascuna coalizione rappresenta il numero di seggi ad essa spettanti e indicati nella Tabella n. 12.
I totali esposti in calce alla tabella mostrano il risultato della assegnazione tramite il numero dei quozienti interi.
I 54 seggi da assegnare secondo la graduatoria delle parti decimali dei quozienti corrispondono ad altrettanti seggi complessivamente ancora mancanti nelle circoscrizioni (secondo l’elenco esposto nell’ultima colonna della Tabella n. 13) ed ai 54 seggi complessivamente da assegnare alle liste della coalizione secondo il dettaglio esposto nell’ultima riga di questa tabella.
La procedura di ulteriore assegnazione ripete quanto già disposto per la ripartizione dei seggi fra le coalizioni (sesto periodo e successivi dell’articolo 83, co. 1, n. 8, ed ora settimo periodo, e successivi, del n. 9).
Il procedimento di ‘correzione’ effettuato nella Tabella n. 14secondo quanto disposto dall’articolo 83, co. 1, n. 9, settimo periodo e seguenti, consiste delle seguenti operazioni:
Per la Coalizione l’Unione.
Il calcolo effettuato per la distribuzione dei seggi alle liste della Coalizione l’Unione ripete quello già mostrato per le liste della Coalizione CDL. Si ripetono pertanto in successione le tabelle corrispondenti:
Tabella n. 15 Cifre elettorali circoscrizionali delle liste, quozienti circoscrizionali; analoga alla precedente Tabella n. 10;
Tabella n. 16 Quozienti circoscrizionali di ciascuna lista; analoga alla precedente Tabella n. 11;
Tabella n. 17 Seggi assegnati alle liste in base al numero di quozienti interi; analoga alla precedente Tabella n. 12;
Tabella n. 18 Prima assegnazione dei seggi residuali secondo le parti decimali dei quozienti di ciascuna lista; analoga alla precedente Tabella n. 13;
Tabella n. 19 assegnazione ‘correttiva’ dei seggi assegnati in eccedenza ad alcune liste e mancanti ad altre; analoga alla precedente Tabella n. 14;
Il risultato complessivo e dettagliato della assegnazione dei seggi alle liste secondo questa simulazione di calcolo è esposto alla Tabella n. 20.
Nella Tabella n. 21 è infine proposto il raffronto fra il numero e la distribuzione dei seggi conseguiti nelle circoscrizioni da ciascuna coalizione in base ai risultati effettivi della votazione svoltasi il 13 maggio 2001 per l’elezione della Camera dei deputati ed il numero e la distribuzione dei seggi assegnati in base al risultato della simulazione di calcolo qui effettuata utilizzando i voti espressi in quella elezione per le liste concorrenti all’assegnazione dei seggi della quota proporzionale.
Le successive Tabella n. 18 e Tabella n. 19 espongono il calcolo di assegnazione dei seggi secondo la graduatoria delle parti decimali. Come già visto per i seggi spettanti alla coalizione CDL al termine della prima assegnazione residuano liste eccedentarie e liste deficitarie: alla lista Di Pietro risultano assegnati quattro seggi in eccedenza e, corrispettivamente, ciascuna delle altre liste attende ancora l’assegnazione di un seggio.
Il procedimento correttivo ripete quello già illustrato a margine della Tabella n. 14. Secondo la graduatoria crescente delle parti decimali della lista Di Pietro che hanno dato luogo ad assegnazione di seggio si procede alla sostituzione nelle circoscrizioni ove le altre liste sono deficitarie, seguendo l’ordine, in questo caso decrescente, delle parti decimali delle liste deficitarie qualora nella circoscrizione siano presenti due o più di esse. Nella specie:
Secondo
la successione delle parti decimali crescenti (v. la tabella qui di lato) le sostituzioni ‘correttive’ sono
effettuate nella circoscrizione Puglia, in favore della lista Democrazia
europea, Lombardia 1, in favore della lista DS, Emilia-Romagna, in favore della
lista Rifondazione comunista e Lazio 2 in favore della lista Margherita.
Al termine del procedimento di ‘correzione’ tutte le liste hanno ottenuto il numero di seggi ad esse spettanti in base alla ripartizione effettuata secondo il calcolo di Tabella n. 5 e tutte le circoscrizioni eleggono il numero di deputati ad esse spettanti.
Voti 2004 - Ripartizione dei seggi in sede nazionale.
Le tabelle relative alla assegnazione dei seggi in sede nazionale riproducono la medesima struttura di quelle già presentate per precedente il calcolo “D”. Per queste si richiamano le medesime note esplicative.
Inoltre, per i calcoli effettuati utilizzano il risultato delle elezioni EUROPEE 2004 e delle elezioni REGIONALI 2005, si è ritenuto di non riprodurre le tabelle relative alla distribuzione dei seggi alle coalizioni e alle liste nelle circoscrizioni. Anche le operazioni di ‘correzione’ delle assegnazioni con le parti decimali – per quanto diverse in ciascun caso – non hanno evidenziato problemi nella sequenza delle operazioni da compiere.
E’ ben vero che queste ‘correzioni’ sottraggono seggi assegnati nella circoscrizione a una lista (eccedentaria) che ha un ‘resto’ (o parte decimale) maggiore e lo attribuiscono ad una lista (deficitaria) che ha un ‘resto’ (o parte decimale) minore, ma lo ‘sproporzionamento’ che ne deriva è limitato al valore decimale e, talune volte, ad una seconda o ad una terza cifra decimale. Inoltre, nei casi esaminati, non si è andati oltre le quattro variazioni per le ventisei circoscrizioni. Questa regola di assegnazione consente ad una circoscrizione di conservare tutti i seggi che le sono assegnati senza che questi ‘migrino’ verso altre circoscrizioni, come avviene per l’elezione del Parlamento europeo e, in misura limitata, per l’attuale legge elettorale della Camera.
In margine a questa parte del calcolo bisogna comunque osservare che, in taluni casi estremi, il ‘trasferimento’ della assegnazione del seggio all’interno della circoscrizione potrebbe non rivelarsi possibile. Così, ad esempio, se le uniche liste ‘eccedentaria’ e ‘deficitaria’ non avessero presentato candidature in nessuna circoscrizione comune, o, in quelle comuni, le parti decimali avessero già dato luogo ad assegnazione di seggio.
Sembra necessario inoltre integrare in queste disposizioni la disciplina dei casi in cui – per qualsiasi causa – una lista non disponga di ulteriori candidati in una determinata circoscrizione alla quale spetta il seggio.
La Tabella n. 26 , analoga alla Tabella n. 9 mostra, in ciascuna circoscrizione, il rapporto percentuale tra i seggi assegnati alle due coalizioni a seguito dell’attribuzione del premio di maggioranza.
Voti 2005 - Ripartizione dei seggi in sede nazionale.
Come si è accennato nella premessa per questa simulazione di calcolo la ‘base dati’ è stata integrata con voti tratti dal risultato delle elezioni europee del 2004.
Nell’aprile 2005 non sono stati rinnovati gli organi della regione Molise, né quelli delle cinque regioni a statuto speciale; per effettuare il calcolo per l’intero territorio nazionale, si è ritenuto di poter integrare la base dati di questa simulazione utilizzando per il Molise e le regioni a statuto speciale i voti espressi nella votazione per l’elezione del Parlamento europeo svoltasi nel giugno 2004.
Si ricorda che in questo calcolo il premio di maggioranza è assegnato alla coalizione l’Unione, è pari a 11 seggi (il minore nei tre calcoli) e costituisce una ‘correzione’ dell’1,8 per cento dei 617 seggi assegnati.
Come per i calcoli precedenti, la Tabella n. 35 mostra come la maggioranza attribuita in sede nazionale si conforma nelle singole circoscrizioni.