CAMERA DEI DEPUTATI
Doc. XXII, n. 41
PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
d'iniziativa del deputato ENRICO COSTA
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'applicazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario e organizzazione della magistratura, di tutela della presunzione di non colpevolezza e di riparazione per l'ingiusta detenzione
Presentata il 18 luglio 2024
Onorevoli Colleghi! – La credibilità della giustizia è, secondo tutte le rilevazioni, ai minimi termini. Le cause sono molteplici e non sono mai state affrontate in una chiave organica alla luce dei princìpi costituzionali. L'autonomia e l'indipendenza della magistratura nonché il suo autogoverno sono princìpi basilari e ineludibili. Tuttavia le norme sull'ordinamento giudiziario, coerenti con i princìpi costituzionali, sono state talvolta aggirate, eluse, reinterpretate, in omaggio a logiche correntizie.
Il ruolo delle correnti della magistratura è stato reso evidente in tutta la sua forza distorsiva dagli scandali che hanno interessato il Consiglio superiore della magistratura negli anni scorsi, vicende che si è preferito rimuovere dalla memoria, anziché approfondire l'esame della loro dinamica. Le azioni disciplinari sono state ben circoscritte, pochissimi i soggetti giudicati responsabili, il Consiglio superiore della magistratura ha sostituito alcuni consiglieri: ma a questo ci si è limitati. Il nastro non è stato riavvolto e un fenomeno ampio è stato interpretato come una somma di episodi singoli, addebitati a singoli responsabili. È stata una conclusione di comodo, che ha concentrato la responsabilità su alcuni individui, limitando l'analisi alla superficie delle vicende emerse, considerate singolarmente e non organicamente.
Si rende pertanto necessario svolgere un approfondimento a tutto campo sull'applicazione concreta delle regole sull'ordinamento giudiziario. Ove emergessero distorsioni, è fondamentale che il legislatore intervenga.
Obiettivo della Commissione parlamentare di inchiesta della quale si propone l'istituzione è, pertanto, quello di affrontare in profondità la valutazione dei fatti e del loro contesto, concentrandosi su dinamiche che non interessano l'attività giurisdizionale ma tutto l'assetto ordinamentale che costituisce la radice di una credibile attività giurisdizionale.Pag. 2
Il primo profilo da sottoporre all'attenzione della Commissione è quello che riguarda i magistrati: l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, le valutazioni di professionalità, il conferimento di incarichi esercitabili soltanto a seguito del collocamento fuori ruolo, l'attività extragiudiziaria, la responsabilità disciplinare.
A ciò va aggiunto il tema degli errori giudiziari, in particolare quelli che incidono sulla libertà personale, e degli effetti dei processi mediatici i quali rendono irreversibili le conseguenze di tali errori.
Per questi motivi riteniamo importante procedere, nella presente legislatura, all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'applicazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario e organizzazione della magistratura, di tutela della presunzione di non colpevolezza e di riparazione per l'ingiusta detenzione.
L'articolo 1 della presente proposta di inchiesta parlamentare dispone l'istituzione della Commissione definendone i compiti, mentre l'articolo 2 ne stabilisce la composizione, prevedendo che sia costituita da venti deputati. L'articolo 3 regola i poteri e i limiti della Commissione. Infine, gli articoli 4 e 5 disciplinano il segreto dell'inchiesta e l'organizzazione interna della Commissione.
PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione)
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, la Commissione parlamentare di inchiesta sull'applicazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario e organizzazione della magistratura, di tutela della presunzione di non colpevolezza e di riparazione per l'ingiusta detenzione, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione, nel rispetto del principio della separazione dei poteri e delle prerogative della magistratura, ha il compito di:
a) verificare la corretta applicazione della normativa in materia di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi negli uffici giudiziari nonché l'adeguatezza delle norme sull'ordinamento giudiziario preordinate a garantire che tali conferimenti siano conformi alla Costituzione e siano effettuati secondo princìpi di trasparenza e di imparzialità;
b) verificare la corretta applicazione della normativa in materia di valutazioni di professionalità e di giudizi disciplinari nei confronti dei magistrati;
c) verificare la corretta applicazione della normativa in materia di criteri e modalità di assegnazione ai magistrati di incarichi extragiudiziari o esercitabili soltanto a seguito del collocamento fuori ruolo, con particolare riferimento al rispetto delle norme sull'ordinamento giudiziario, alla compatibilità degli incarichi extragiudiziari con lo svolgimento dell'attività giudiziaria, al rapporto tra l'attività giudiziaria e lo svolgimento di incarichi extragiudiziari o esercitabili soltanto a seguito del collocamento fuori ruolo nonché al rispetto delle procedure autorizzative per l'esercizio dell'attività extragiudiziaria;
Pag. 4d) verificare la corretta applicazione della normativa in materia di valutazioni di professionalità dei magistrati ai fini della progressione di carriera, con particolare riferimento alle verifiche circa l'esito dell'attività svolta nei successivi gradi o fasi del procedimento e all'introduzione della prognosi di «ragionevole previsione di condanna» quale presupposto per la richiesta di rinvio a giudizio e nei casi di citazione diretta a giudizio;
e) verificare la corretta applicazione della normativa in materia di trattazione delle segnalazioni disciplinari ricevute dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, con particolare riferimento alle archiviazioni, nonché le modalità di svolgimento dei giudizi disciplinari;
f) verificare la corretta applicazione della normativa in materia di tutela del segreto istruttorio e di tutela della presunzione di non colpevolezza;
g) valutare l'adeguatezza delle vigenti disposizioni legislative in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, compiendo, a fini conoscitivi, analisi:
1) sui casi di assoluzione di persone che siano state destinatarie di provvedimenti di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari;
2) sulle ordinanze di custodia cautelare contenenti errate prognosi in ordine alla previsione di non concessione della sospensione condizionale della pena;
3) sulle ragioni che hanno determinato l'accoglimento o il rigetto delle domande di riparazione;
4) sulle azioni disciplinari esercitate a seguito delle vicende di cui ai numeri da 1) a 3) e sui loro esiti;
5) sulle ragioni dell'eventuale mancato esercizio dell'azione disciplinare nei casi di ingiusta detenzione;
h) verificare la corretta applicazione della normativa sull'utilizzo dei mezzi per la ricerca delle prove, con particolare riferimento all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni, determinandone a fini Pag. 5conoscitivi i costi, la rilevanza nelle indagini e l'omogeneità del loro impiego in rapporto alle diverse sedi giudiziarie e ai singoli magistrati che le hanno richieste e disposte;
i) verificare la corretta applicazione della normativa in materia di banche di dati delle procure della Repubblica, delle Forze di polizia e delle altre amministrazioni detentrici di dati sensibili, i soggetti legittimati ad accedervi, i casi di accesso abusivo, le modalità di custodia dei dati e la vigilanza sulla loro applicazione;
l) verificare l'adeguatezza della normativa in materia di competenze del Ministro della giustizia con riferimento ai poteri ispettivi a esso attribuiti e alla titolarità del promovimento dell'azione disciplinare.
3. La Commissione riferisce alla Camera almeno annualmente e alla fine dei propri lavori sui risultati della propria attività e può formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente.
Art. 2.
(Composizione della Commissione)
1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua costituzione.
3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del regolamento della Camera dei deputati.
Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Pag. 6
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. La Commissione, per le finalità dell'inchiesta di cui all'articolo 1, ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.
5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
Art. 4.
(Obbligo del segreto)
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 6.
Art. 5.
(Organizzazione dei lavori)
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamentoPag. 7 interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
5. La Commissione può chiedere e avvalersi di dati, analisi e documenti prodotti da esperti delle materie attinenti all'oggetto dell'inchiesta di cui all'articolo 1, da università e da enti di ricerca.
6. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
7. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 100.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.