CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 18

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
SIMIANI, AMATO, BONAFÈ, BONELLI, BOSCHI, CHERCHI, GIRELLI, LAI, MANZI, MARINO, MAZZETTI, MONTEMAGNI, QUARTINI, FABRIZIO ROSSI, SCOTTO, SERRACCHIANI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità dell'incidente avvenuto presso Freginals, in Spagna, il 20 marzo 2016, nel quale morirono sette studentesse italiane

Presentata il 14 febbraio 2023

  Onorevoli Colleghi! – Nel tragico incidente di Freginals, in Catalogna, del 20 marzo 2016, persero la vita tredici studentesse tra le quali sette ragazze italiane che si trovavano in Spagna nell'ambito del progetto Erasmus: Francesca Bonello, Lucrezia Borghi, Valentina Gallo, Elena Maestrini, Serena Saracino, Elisa Scarascia Mugnozza e Elisa Valent.
  Da subito il Governo italiano, oltre a dimostrare l'immediata presenza in Spagna con la visita del Presidente del Consiglio, chiese che venisse accertata in tempi brevi la verità sulle cause del gravissimo incidente e che fossero chiarite le eventuali responsabilità sia personali dell'autista della corriera sia della compagnia proprietaria del veicolo.
  Al fine di fare piena luce sull'accaduto, il Juzgado de primera instancia e instrucción di Amposta (l'equivalente del giudice per le indagini preliminari) dispose un'istruttoria penale e l'iscrizione nel registro degli indagati, con l'accusa di omicidio colposo plurimo, del conducente del veicolo, Santiago Rodrigues Kimenez.
  Tuttavia, già nel novembre 2016 il magistrato titolare del procedimento decise di archiviare la causa penale senza acquisire la deposizione del citato autista. La decisione produsse sconcerto tra le famiglie delle vittime, che presentarono subito appello. Grazie anche ad una serie di iniziative coordinate volte a rappresentare al più alto livello la sensibilità che vi era al riguardo in Italia, anche il pubblico ministero (fiscal) si attivò per sostenere l'istanza delle famiglie italiane, ottenendo la riapertura delle indagini.Pag. 2
  Successivamente, il 10 marzo 2017, l'Audiencia Provincial di Tarragona (equivalente alla corte d'appello italiana) si riunì per esprimersi sul ricorso presentato dal legale dell'autista contro la riapertura dell'attività istruttoria. Le conclusioni della corte decretarono il proseguimento dell'istruttoria, mettendo fine ad ogni possibile ulteriore ricorso da parte dell'autista. La fase istruttoria si concluse il 19 settembre 2017 con la decisione del giudice spagnolo di archiviare il caso, ritenendo non vi fossero elementi sufficienti per procedere in via penale. I legali delle famiglie presentarono, quindi, ricorso contro il decreto di archiviazione.
  Non appena appresa la notizia, l'ambasciatore d'Italia a Madrid intervenne immediatamente nei confronti del Ministro della giustizia spagnolo ribadendo la particolare attenzione con la quale il caso era seguito in Italia ed esprimendo al contempo lo sconcerto con cui anche l'opinione pubblica nazionale aveva accolto la decisione di archiviazione dell'istruttoria.
  Il 19 gennaio 2018 il tribunale, in risposta ai ricorsi presentati da alcuni familiari delle vittime, confermò tuttavia l'archiviazione dell'istruttoria, con immediate reazioni da parte del consolato a Barcellona e dell'ambasciata a Madrid, ai più alti livelli politici e giudiziari.
  L'8 giugno 2018 la corte d'appello di Tarragona decise di accogliere il ricorso presentato dai legali delle famiglie delle ragazze e dal fiscal avverso l'ultima decisione di archiviazione emanata dal giudice istruttore del tribunale n. 3 di Amposta. La procura ha quindi accusato di omicidio l'autista chiedendo quattro anni di reclusione.
  Ad oggi però la data del processo è stata posticipata a fine 2023: il tribunale penale di Amposta, a causa del sovraccarico di procedimenti e delle poche risorse e mezzi disponibili, ha dovuto ancora rallentare l'iter del procedimento.
  Nel corso della passata legislatura sono stati presentati ed approvati atti di indirizzo che impegnavano il Governo ad «assumere iniziative per sostenere le richieste delle famiglie innanzi alle autorità spagnole al fine di pervenire quanto prima all'accertamento della verità processuale, che si auspica corrisponda a quella sostanziale, rappresentando anche ai più alti livelli istituzionali spagnoli l'aspettativa di giustizia di tutta la comunità italiana» (interpellanza urgente n. 2-00298 del 7 marzo 2019).
  Si deve poi ricordare che le autorità giudiziarie italiane, nonostante siano state in contatto con quelle spagnole, non hanno mai aperto nessun fascicolo sulla vicenda, perché (come hanno spiegato gli stessi legali che hanno seguito la vicenda dall'inizio) fin dall'inizio le indagini delle autorità spagnole hanno considerato l'accaduto come un mero incidente stradale.
  Quello che oggi è, purtroppo, acclarato è che a distanza di sette anni la strage di Tarragona non solo non ha ancora un colpevole ma anche che nessun processo in merito è stato avviato.
  Rimangono quindi molte domande senza risposta. La prima, fondamentale: perché l'autista non ha sentito la necessità di fermarsi a riposare se, almeno un'ora e mezza prima del disastro (il colpo di sonno è stato già ammesso dallo stesso autista e comprovato dalla scatola nera del mezzo), già viaggiava «a zig zag», con continue e brusche sterzate, dovute ai colpi di sonno? E perché ha continuato a guidare, pur avendo superato il monte orario settimanale?
  Per riconoscere dignità alle ragazze scomparse in modo così tragico è necessario che venga accertata la verità dei fatti, riconoscendo giustizia a loro e alle loro famiglie.
  Per quanto riguarda questa tragica vicenda, si deve ricordare, inoltre, che non è emersa la responsabilità degli altri soggetti coinvolti. Poiché la gita era stata organizzata nel corso del progetto Erasmus, si ritiene che avrebbe dovuto essere compito anche delle università interessate vigilare sul suo corretto svolgimento, specie se, come hanno denunciato in più occasioni i familiari delle vittime, tali iniziative siano organizzate facendo ricorso ad agenzie di viaggi a basso costo e senza una attenta valutazione dei rischi.
  Alla luce di queste ulteriori considerazioni, si ritiene necessario individuare un Pag. 3protocollo di sicurezza, coinvolgendo direttamente anche gli atenei e gli enti competenti, che preveda ad esempio la presenza di due autisti o l'obbligo di pernottamenti in caso di lunghi tragitti. Il progetto Erasmus può rappresentare una opportunità straordinaria per i giovani di tutte le nazioni ed un periodo irrinunciabile formativo, umano e professionale, ma proprio per queste ragioni esso deve garantire in ogni momento di questa esperienza la massima sicurezza e l'incolumità dei partecipanti.
  Alla luce di quanto esposto si ritiene, quindi, necessaria l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che abbia i seguenti compiti:

   a) ricostruire in maniera puntuale i fatti, le circostanze e le cause dell'incidente in cui persero la vita tredici studentesse, di cui sette di nazionalità italiana;

   b) acquisire, esaminare e valutare tutta la documentazione prodotta dalle inchieste giornalistiche, italiane e spagnole, allo scopo di chiarire le modalità di svolgimento dell'incidente e di accertare le eventuali responsabilità;

   c) porre in atto le iniziative necessarie per verificare se vi siano stati fatti, atti o condotte che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale dei fatti di cui alla lettera a), anche al fine di indicare eventuali iniziative idonee a superare eventuali impedimenti;

   d) individuare, elaborare e promuovere protocolli di sicurezza relativi a viaggi, escursioni, gite e iniziative similari organizzati nell'ambito del progetto Erasmus, coinvolgendo gli enti, le istituzioni e i soggetti competenti, al fine di garantire l'incolumità degli studenti.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione, durata e compiti della Commissione)

  1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità dell'incidente avvenuto presso Freginals, in Spagna, il 20 marzo 2016, nel quale morirono sette studentesse italiane, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

   a) ricostruire in maniera puntuale i fatti, le circostanze e le cause dell'incidente in cui persero la vita tredici studentesse, di cui sette di nazionalità italiana;

   b) acquisire, esaminare e valutare la documentazione relativa alle inchieste giornalistiche, italiane e spagnole, allo scopo di chiarire le modalità di svolgimento e le cause dell'incidente e di accertare le eventuali responsabilità;

   c) porre in atto le iniziative necessarie per verificare se vi siano stati fatti, atti o condotte che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale dei fatti di cui alla lettera a), anche al fine di indicare eventuali iniziative idonee a superare eventuali impedimenti;

   d) individuare, elaborare e promuovere protocolli di sicurezza relativi a viaggi, escursioni, gite e iniziative similari organizzati nell'ambito del progetto Erasmus, coinvolgendo gli enti, le istituzioni e i soggetti competenti, al fine di garantire l'incolumità degli studenti.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della CameraPag. 5 dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
  2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissione o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.
  3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la propria costituzione.
  4. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.
  5. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alla Camera dei deputati una relazione sui risultati dell'attività di inchiesta.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  2. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, anche tramite rogatorie all'estero, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti Pag. 6da segreto. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
  3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 2 sono coperti dal segreto.
  4. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 5.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi della legislazione vigente.

Art. 5.
(Organizzazione)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività Pag. 7di inchiesta. Le sedute sono pubbliche, tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  2. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  3. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  4. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.