Doc. IV-ter, N. 16-A
RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI
(Relatore: ENRICO COSTA)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
DELMASTRO DELLE VEDOVE
(procedimento n. 1411/2022 RGNR – n. 329/2023 RG GIP)
PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI BIELLA – UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
il 15 gennaio 2024
Presentata alla Presidenza l'8 aprile 2025
Onorevoli Colleghi! – La Giunta per le autorizzazioni riferisce all'Assemblea in merito a una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, che il Tribunale di Biella (Sezione del giudice per le indagini preliminari) ha inviato alla Camera il 15 gennaio 2024. Tale richiesta si inserisce nell'ambito di un procedimento penale (procedimento n. 1411/22 RGNR – n. 329/2023 RG GIP) scaturito dalla denuncia-querela presentata dal dott. Quirino Lorelli – Procuratore regionale della Corte dei conti per il Piemonte – nei confronti dell'on. Andrea Delmastro Delle Vedove, al quale è contestato il reato di diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, con l'aggravante di aver recato l'offesa ad un rappresentante di un corpo giudiziario (articolo 595, terzo e quarto comma, del codice penale).
1. I fatti alla base della richiesta di insindacabilità proveniente dal Tribunale di Biella.
Prima di entrare nel merito della proposta della Giunta, sembra opportuno riepilogare sinteticamente quali sono i fatti all'origine del procedimento penale in corso e quindi della richiesta di deliberazione proveniente dall'Autorità giudiziaria.
A tal fine si rammenta preliminarmente che, nel 2020, in occasione del Giorno del Ricordo – istituito con la legge 30 marzo 2004, n. 92, allo scopo di «conservare e rinnovare la memoria della tragedia delle vittime italiane delle foibe, dell'esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani dalle loro terre durante la seconda guerra mondiale e nell'immediato secondo dopoguerra» – l'assessore regionale all'istruzione della Regione Piemonte propose di distribuire nelle scuole il fumetto intitolato «Foiba rossa. Norma Cossetto, storia di un'italiana». Poi però, a causa del diffondersi del Covid, il libro non solo non fu consegnato agli studenti, ma nemmeno acquistato. Ciononostante, la Corte dei Conti del Piemonte avviò nel 2021 un'istruttoria per danno erariale, firmata dal Procuratore regionale Quirino Lorelli.
Ritenendo manifestamente insussistenti i presupposti per avviare la predetta istruttoria, l'on. Delmastro Delle Vedove – il 15 giugno 2021 – presentò alla Camera l'interpellanza urgente n. 2/01255 indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nell'atto di sindacato ispettivo sopra menzionato l'on. Delmastro Delle Vedove premetteva che:
«con decreto istruttorio del 16 aprile 2021 il procuratore regionale per il Piemonte della Corte dei conti, dottor Quirino Lorelli, disponeva, inopinatamente, l'acquisizione di documenti nell'ambito di un'azione per responsabilità erariale ai danni della regione Piemonte da parte dell'assessorato all'istruzione, reo, a giudizio del procuratore, di aver acquistato e distribuito alle scuole piemontesi un libro sulle Foibe».
Proseguiva sottolineando che «con cipiglio perentorio», lo stesso procuratore regionale «intimava alla regione Piemonte di rispondere entro sette giorni» per il sol fatto di aver «annunciato l'idea, evidentemente insana a giudizio della procura regionale per il Piemonte della Corte dei conti, di voler celebrare il “Giorno del Ricordo” anche tramite l'acquisto e la distribuzione di un volume sulle Foibe».
Accusava poi il Lorelli di aver tratto «spunto dalla sola interrogazione di un esponente di Leu che censurava ideologicamente l'iniziativa»; e di aver conferito all'intera vicenda «l'ombra di agire in censura politica» nonché «un'oscura ombra anche sulla necessaria imparzialità che deve informare l'agire della procura della Corte dei conti». Concludeva chiedendo al Presidente del Consiglio quali eventuali iniziative di carattere normativo intendesse assumere «affinché l'avvio dell'attività istruttoria per danno erariale da parte delle procure della Corte dei conti avvenga sempre sulla base di presupposti oggettivi e non meramente ideologici».
Il giorno dopo la presentazione della predetta interpellanza urgente (cioè il 16 giugno 2021), l'on. Delmastro Delle Vedove pubblicò un video sulla propria pagina Facebook, contrassegnato dalla seguente descrizione: «Pazzesco!!! La Corte dei Conti avvia una procedura per “danno erariale” contro la regione Piemonte perché ha annunciato di voler commemorare la tragedia Pag. 3delle Foibe! Il messaggio è chiaro: in Italia non puoi neanche pensare di ricordare le foibe! Una vergogna!»
Nel corso di tale video l'on. Delmastro Delle Vedove – utilizzando un tono particolarmente enfatico, ma riprendendo chiaramente la stessa questione che aveva sollevato con l'interpellanza urgente depositata il giorno prima – si riferiva al dott. Lorelli affermando: «[...] L'eroe dei due mondi della sinistra giudiziaria, il Torquemada del pensiero unico, Quirino Lorelli, altresì detto Lorelli Quirino per gli amici [...]. Ma come non sapete chi è? Un volto così non si dimentica, è il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti presso il Piemonte [...] con il cipiglio autoritario che contraddistingue una figura di tale levatura, guardatelo bene: scrive alla regione Piemonte che deve rispondere entro sette giorni [...] con l'intelligenza e l'acume politico che traspare dallo sguardo, Quirino Lorelli [...] Capitan fracassa della sinistra giudiziaria italiana [...] il messaggio tuo è proprio quello:
in Italia non si può neanche pensare di celebrare le Foibe perché sennò Quirino Lorelli vi processa per danno erariale [...] Così, dopo che la sinistra ha infoibato nella storiografia ufficiale per cinquanta anni le Foibe, tu non riuscirai ad infoibare nuovamente questa tragedia per via giudiziaria, ti staremo con il fiato sul collo non ti molleremo mai, perché noi amiamo la nostra storia patria, noi amiamo le nostre idee, noi ricordiamo e celebriamo i martiri delle Foibe che piaccia o non piaccia alla Procura generale della Corte dei conti del Piemonte».
Ai fini della ricostruzione cronologica dei fatti, si ricorda ancora che nel suo intervento in Aula del 25 giugno 2021 – durante l'illustrazione della predetta interpellanza urgente – l'on. Delmastro Delle Vedove riepilogò nuovamente i termini della questione ai colleghi dell'Assemblea, utilizzando lo stesso tono enfatico e le stesse espressioni impiegate nel video del 16 giugno.
In particolare, egli affermò:
«Presidente, l'interpellanza urgente origina, scaturisce da una vicenda che non esito a definire ignobile: il Procuratore generale della Corte dei Conti del Piemonte ha ritenuto inopinatamente, improvvidamente ed illegittimamente (...) di avviare una procedura per danno erariale contro il pensiero. Sì perché capita in questa Nazione (...) che, in Piemonte, l'assessore all'istruzione non abbia, non il diritto di comprare dei libri e distribuirli alle scuole che celebrano la tragedia delle foibe, non abbia il diritto di pensarlo. Bene, qui siamo di fronte ad un'azione per danno erariale attivata nei confronti dell'assessore regionale all'istruzione del Piemonte perché ha osato dire: “Vorrei celebrare e ricordare le foibe, vorrei comprare dei libri, vorrei distribuirli alle scuole piemontesi”. Libro, peraltro, sulla figura di Norma Cossetto, donna italiana stuprata, violentata, uccisa, infoibata dalla violenza comunista dei partigiani titini e, per il tramite di essa, si ricorda la tragedia delle foibe. (...) Il 16 aprile 2021, il procuratore generale della Corte dei conti per il Piemonte avvia un processo per danno erariale e ha l'indecenza, l'impudicizia, la sfacciataggine di dire che lo avvia sulla base di un'interrogazione di un oscuro consigliere regionale di LeU. (...) Ma non solo! Con cipiglio determinato, dice alla regione Piemonte di rispondere entro 7 giorni, perché il danno erariale del pensiero è così grave che bisogna perseguirlo immediatamente. La risposta della regione è stata lapidaria, tombale, ed è stata una pernacchia. Non c'è stata neanche una delibera di acquisto o una determina di acquisto. Cosa vuoi processare, Quirino Lorelli, o altresì detto Lorelli Quirino? Il pensiero? le intenzioni? Cioè, siamo in una Nazione dove possiamo accedere all'idea che il danno erariale sia costituito anche solo dal pensiero? O forse il messaggio è: non puoi pensare le foibe? Può un procuratore generale della Corte dei conti presso la regione Piemonte sostenere che, anche se poi fossero stati acquistati e distribuiti quei libri, è danno erariale? (...) Lo chiedo a qualunque giurista di questo emiciclo: è mai esistito prima di oggi, prima dell'infausto passaggio del signor Quirino Lorelli, altresì detto Lorelli Quirino? È mai esistita l'idea? Abbiamo mai potuto accedere all'idea del danno erariale per pensiero? (...) Questo assessore regionale, purtroppo, ha pensato di celebrare le foibe ed ecco il novello Torquemada della Pag. 4sinistra giustizialista che interviene immediatamente e lancia un messaggio preciso: io ti processo, apro un procedimento per danno erariale contro di te, poi lo archivio anche, ma hai capito cosa succede in Italia se osi solo pensare di celebrare le foibe? (...) Non ci piegheremo neanche di fronte all'utilizzo strumentale, vergognosamente strumentale, della giustizia contabile; non ci piegherà Quirino Lorelli, altresì detto Lorelli Quirino».
A completamento della ricostruzione dei fatti si ricorda che – come riferito dal Sottosegretario di Stato alla salute nella risposta fornita all'on. Delmastro Delle Vedove durante la menzionata seduta del 25 giugno 2021 – a seguito dell'istruttoria disposta dalla Procura della Corte dei conti, nessun atto di citazione è stato adottato e nessuna azione di responsabilità erariale è stata avviata. Alla richiesta istruttoria, pertanto, ha fatto seguito solo un provvedimento di archiviazione.
La Giunta per le autorizzazioni ha esaminato la questione nelle sedute del 5, 12, 19 e 26 marzo 2025. Nella seduta del 2 aprile 2025, la Giunta medesima – su proposta del relatore – ha deliberato a maggioranza che le dichiarazioni espresse dall'on. Delmastro Delle Vedove costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
2. Sulla sussistenza del nesso funzionale.
Sotto il profilo più prettamente giuridico-costituzionale, è noto che la Camera – ai fini dell'applicabilità della prerogativa dell'insindacabilità prevista dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione – è chiamata a stabilire se le opinioni rese extra moenia dall'on. Delmastro Delle Vedove (nel caso di specie, quelle espresse nel video pubblicato su Facebook il 16 giugno 2021) siano funzionalmente connesse con l'attività parlamentare.
È altrettanto noto che – in base al tradizionale orientamento interpretativo della Corte costituzionale – tale nesso funzionale sussiste sicuramente quando concorrano le due seguenti circostanze:
1. una «sostanziale corrispondenza di significato» tra le dichiarazioni esterne e il contenuto di atti o interventi svolti in sede parlamentare (ex plurimis, sentenza n. 241 del 2021, n. 133 e n. 59 del 2018). Sul punto, occorre evidenziare che la verifica della c.d. corrispondenza sostanziale di significato tra le opinioni espresse extra moenia e l'attività parlamentare non deve tradursi in un controllo meramente formale o testuale delle espressioni utilizzate. Infatti, la Corte costituzionale non ha mai limitato il proprio sindacato a un riscontro letterale, ma ha sempre privilegiato un'analisi basata sull'assimilabilità sostanziale dei concetti, «al di là delle formule letterali usate» (sentenze n. 59 del 2018; n. 265 del 2014 e n. 221 del 2014);
2. un «legame di ordine temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna» (ex multis, sentenze n. 55 del 2014 e n. 305 del 2013), tale da attribuire a quest'ultima una sostanziale «finalità divulgativa» rispetto alla prima.
Come i colleghi ricorderanno, inoltre, nel 2024 la Corte costituzionale ha significativamente «aggiornato» il proprio indirizzo ermeneutico in materia di insindacabilità con le sentenze n. 104 e n. 194 del 2024 (rese nei casi riguardanti l'on. Fidanza e il sen. Giarrusso). In particolare, in tali decisioni la Consulta ha affermato che la «coincidenza di significato tra l'attività parlamentare tipica e l'opinione resa extra moenia» – nonché la «sostanziale contestualità temporale» tra la prima e la seconda – sono «pur sempre e soltanto degli indici rivelatori, per quanto particolarmente consistenti e qualificati, e non già elementi costitutivi di una fattispecie puntualmente delineata dalla Costituzione o dalla legge, sicché l'art. 68, primo comma, Cost. può, in casi particolari, trovare applicazione anche a dichiarazioni rese
extra moenia, non necessariamente connesse ad atti parlamentari, ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare» (così la sentenza n. 104 del 2024). Con Pag. 5specifico riferimento al nesso temporale, poi, la stessa Corte ha specificamente sottolineato che «una rigida applicazione dell'indice del legame temporale in termini di mera divulgazione di un atto, necessariamente esistente e antecedente, trasformerebbe il requisito del nesso funzionale in una sorta di nesso cronologico che non è idoneo, nella sua rigidità, a qualificare l'esercizio delle funzioni» (così la sentenza n. 104 del 2024).
Alla luce delle coordinate interpretative appena fornite – e anche volendo applicare l'orientamento più risalente, e più restrittivo, della Corte costituzionale – la Giunta è dell'avviso che, nel caso di specie, sussista un «nesso evidente» tra le opinioni espresse dall'on. Delmastro Delle Vedove nel video del 16 giugno del 2021 – oggetto di querela da parte del dott. Lorelli – e l'attività parlamentare svolta dal medesimo deputato. Infatti:
1) per un verso, non può che constatarsi una piena coincidenza di significato, e a tratti anche testuale, tra le espressioni impiegate nel video del 16 giugno e quelle utilizzate prima nell'interpellanza urgente n. 2/01255 e poi nell'intervento in aula del 25 giugno 2021; e ciò anche quando il registro stilistico appare particolarmente enfatico e ironico (il riferimento è a talune espressioni riferite al Lorelli quali: «eroe dei due mondi della sinistra giudiziaria» e «Torquemada del pensiero unico»). Come si è avuto modo di constatare nel corso dell'esame del caso, infatti, le dichiarazioni rese extra moenia dall'on. Delmastro Delle Vedove si riferiscono esattamente alla stessa vicenda stigmatizzata con l'atto di sindacato ispettivo del 15 giugno e con l'intervento in aula del successivo 25 giugno, vale a dire l'avvio di un'istruttoria per presunto danno erariale dell'assessore all'istruzione della Regione Piemonte in relazione a un'ipotesi di acquisto per le scuole, mai andata in porto, di un libro dedicato alla tragedia delle Foibe;
2) per altro verso, appare innegabile che vi sia una sostanziale contestualità e unicità temporale tra l'interpellanza urgente del 15 giugno 2021, il video del 16 giugno e l'illustrazione dell'interpellanza medesima nella seduta in aula del 25 giugno 2021.
3. Sulla possibilità di qualificare le affermazioni dell'on. Delmastro Delle Vedove come «opinioni» ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Per concludere la relazione, la Giunta evidenzia come non appaia condivisibile la tesi del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Biella che – pur non negando né la corrispondenza sostanziale di contenuto tra le dichiarazioni rese extra moenia e l'attività parlamentare né la sostanziale contestualità temporale tra le prime e la seconda – ha ritenuto di non dover chiedere l'archiviazione, sulla base della convinzione che le espressioni impiegate dall'on. Delmastro Delle Vedove costituirebbero meri «insulti», come tali non coperti dall'insindacabilità parlamentare in quanto non riconducibili alla nozione di «opinioni» menzionata dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione (così le sentenze della Consulta n. 218 del 2023; n. 59 del 2018; n. 137 del 2001).
Ora, pur non dovendo valutare la rilevanza penale delle dichiarazioni dell'on. Delmastro Delle Vedove, in quanto tale compito è riservato all'Autorità giudiziaria, la Camera ha sicuramente il potere di stabilire se tali affermazioni rientrino nel concetto di «opinioni» (in ipotesi, anche potenzialmente offensive) al fine di stabilire se esse siano collegate ad attività proprie del parlamentare e se quindi siano insindacabili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Al riguardo, la Giunta è convinta che queste dichiarazioni non possano essere considerate semplici insulti, ma piuttosto opinioni critiche di carattere politico, espresse con toni ironici ed enfatici. Infatti, sebbene il linguaggio utilizzato sia vivace e provocatorio, esso è rivolto al dott. Lorelli non come individuo, ma in quanto titolare di un'iniziativa giudiziaria. La distinzione tra insulto e opinione critica di carattere politico risiede proprio nella finalità: mentre l'insulto mira a ledere gratuitamente la Pag. 6reputazione e la dignità di qualcuno, la critica politica denuncia in maniera argomentata un comportamento o una posizione ritenuti inadeguati o illegittimi, anche attraverso un linguaggio forte e colorito.
Nel ribadire che non spetta alla Giunta il compito di stabilire se le dichiarazioni rese dall'on. Delmastro siano diffamatorie, non può tuttavia negarsi che l'uso di termini come «Torquemada» e «Capitan Fracassa» costituisca una forma di espressione (e quindi di manifestazione di un'opinione) politica che sfrutta ironia ed esagerazione per evidenziare situazioni percepite come ingiuste. Nella fattispecie, la critica riguarda il ruolo del dott. Lorelli nella sua funzione di procuratore della Corte dei Conti, il cui operato, secondo l'on. Delmastro Delle Vedove, rispecchia un orientamento ideologico meritevole di severa contestazione. In particolare, in questo contesto, il riferimento a «Torquemada» non rappresenta dunque un insulto (e quindi una non-opinione per quel che rileva ai fini dell'articolo 68 della Costituzione), bensì un giudizio critico e pungente volto a dipingere il Lorelli come
sostenitore di una visione autoritaria e priva di fondamento.
È importante inoltre considerare che le dichiarazioni in questione si inseriscono in un dibattito più ampio sulla commemorazione delle Foibe, un tema particolarmente delicato in Italia. Delmastro Delle Vedove critica una decisione della Corte dei conti che, a suo avviso, ostacola il diritto di ricordare quella tragedia storica. Il linguaggio forte e il tono acceso sono quindi strumenti retorici utilizzati per enfatizzare il valore di questa battaglia culturale, non un insulto personale al dott. Lorelli.
La libertà di espressione, tutelata dall'articolo 21 della Costituzione, garantisce il diritto di manifestare anche opinioni dure, soprattutto su questioni di interesse pubblico. La giurisprudenza italiana (ad esempio Cassazione penale sez. V, sentenza del 27.10.2023, n. 46496; Cassazione civile sez. III, sentenza del 12.04.2022, n. 11767) e quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza Lingens c. Austria del 8.6.1986; sentenza Antunes Emídio e Soares Gomes da Cruz c. Portogallo del 24.9.2019) riconoscono un margine più ampio di tolleranza per le critiche di natura politica, per le quali è consentito il ricorso a toni aspri e di disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati, specialmente quando rivolte a figure pubbliche, come nel caso del dott. Lorelli.
A ciò si aggiunga che gran parte della comunicazione politica si svolge ormai prevalentemente sui social network, utilizzando le modalità proprie di tali piattaforme, caratterizzate da un registro espressivo che può essere anche sarcastico o enfatico. Lungi dall'essere insulti, tali modalità comunicative mirano piuttosto ad attirare l'attenzione di un pubblico meno avvezzo alle forme tradizionali del dibattito parlamentare.
A conferma di ciò, occorre nuovamente richiamare le due recenti sentenze della Corte costituzionale (n. 104 e n. 194 del 2024), nelle quali è stato chiaramente affermato che il principio di insindacabilità parlamentare si applica – purché ovviamente sussista il necessario nesso funzionale – anche quando le opinioni espresse sui social media adottano uno stile più diretto e semplificato rispetto a quello tipico degli atti parlamentari. La Corte ha infatti riconosciuto che tali espressioni «riflettono l'uso di modalità espressive e comunicative fisiologicamente diverse, in considerazione dell'ineliminabile diversità degli strumenti in concreto utilizzati».
Infine, a ulteriore riprova del fatto che l'on. Delmastro Delle Vedove abbia manifestato «opinioni» critiche e non rivolto insulti gratuiti al dott. Lorelli, depone la circostanza che le espressioni più «colorite» che sono state poi oggetto di querela – quali ad esempio «Torquemada della sinistra giustizialista»; «non ci piegherà Quirino Lorelli, altresì detto Lorelli Quirino» – sono state ripetute in Assemblea dall'on. Delmastro Delle Vedove stesso durante la seduta del 25 giugno 2021, senza che sia stato mosso rilievo alcuno.
Al riguardo si ricorda che, in base a quanto disposto dagli articoli 59 e 139-bis del Regolamento, i deputati – nello svolgimentoPag. 7 dell'attività parlamentare – non possono utilizzare espressioni «sconvenienti» né parole che turbino la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta o che ledano ingiustamente l'onorabilità altrui. È evidente, pertanto, che se le espressioni utilizzate dall'on. Delmastro Delle Vedove durante la predetta seduta del 25 giugno 2021 fossero state considerate insulti, il Presidente di turno avrebbe sicuramente invitato il deputato in questione a usare un linguaggio più consono.
Per tutte le ragioni indicate, la Giunta propone all'Assemblea di stabilire che le dichiarazioni rese dall'on. Delmastro Delle Vedove nel video pubblicato su Facebook il 16 giugno 2021 costituiscano opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Enrico COSTA, relatore.
Pag. 8ALLEGATO
Estratto dei resoconti sommari della Giunta
per le autorizzazioni del 18 gennaio 2024, 5, 12, 19 e 26 marzo, 2 aprile 2025.
Giovedì 18 gennaio 2024
Comunicazioni del Presidente.
Enrico COSTA, presidente, prima dare inizio alla riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato, comunica che, il 15 gennaio scorso, è pervenuta alla Camera – e successivamente assegnata alla Giunta – una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione, concernente dichiarazioni espresse dall'on. Delmastro Delle Vedove in data 16 giugno 2021. Tale richiesta – che proviene dal GIP presso il Tribunale di Biella – trae origine da un procedimento penale per diffamazione aggravata a carico del predetto deputato, che pende presso il medesimo Tribunale.
Mercoledì 5 marzo 2025
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ
Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale in corso nei confronti del deputato Andrea Delmastro Delle Vedove, pendente presso il Tribunale di Biella (procedimento n. 1411/22 RGNR – n. 329/23 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 16).
(Esame e rinvio).
Devis DORI, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale in corso nei confronti dell'on. Andrea Delmastro Delle Vedove, pendente presso il Tribunale di Biella – Ufficio Gip (procedimento n. 1411/22 RGNR – n. 329/2023 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 16).
Si tratta di una richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria il 15 gennaio 2024, sulla quale ha affidato l'incarico di relatore all'on. Costa.
Dà quindi la parola al relatore affinché illustri la questione alla Giunta.
Enrico COSTA (FI-PPE), relatore, riferisce che la richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità all'esame della Giunta si inserisce nell'ambito di un procedimento penale originato dalla denuncia-querela presentata dal dott. Quirino Lorelli – Procuratore regionale della Corte dei conti per il Piemonte – nei confronti dell'on. Andrea Delmastro Delle Vedove. All'on. Delmastro Delle Vedove è contestato il reato di diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità con l'aggravante di aver recato l'offesa ad un rappresentante di un corpo giudiziario, di cui all'articolo 595, terzo e quarto comma, del codice penale per aver asseritamente offeso l'onore e la reputazione del dott. Lorelli mediante la pubblicazione sulla propria pagina Facebook di un video in cui criticava l'avvio di una procedura per danno erariale da parte della Procura della Corte dei conti nei
confronti dell'assessore all'istruzione della Regione Piemonte, responsabile, a giudizio del Procuratore, dell'acquisto e della distribuzione nelle scuole piemontesi di un libro sulle Foibe.
La richiesta di deliberazione, inviata dal Tribunale di Biella (Ufficio del Giudice per le indagini preliminari), è pervenuta alla Camera il 15 gennaio 2024.
Sotto il profilo processuale ricorda, innanzitutto, che il Pubblico Ministero, ritenendo di «non dover avanzare la richiesta di archiviazione», aveva chiesto al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Biella la trasmissione degli atti alla Pag. 9Camera, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge n. 140 del 2003. Il Giudice per le indagini preliminari, ritenendo «che sussistano i presupposti per ritenere insindacabili le opinioni espresse da Delmastro Delle Vedove ai sensi dell'articolo 68 Cost.», ha disposto, con il decreto dell'8 marzo 2023, l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella, ha impugnato il provvedimento del GIP innanzi alla Corte di Cassazione per «abnormità del decreto di archiviazione» in quanto «emesso senza una previa richiesta del PM» nonché «in assenza di avviso alla persona offesa, la quale ne aveva fatto specifica richiesta, come previsto dall'articolo 408 comma 2, c.p.p., nell'atto di denuncia querela». La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41759 del 13 ottobre 2023, ha annullato senza rinvio il decreto di archiviazione ed ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Biella per l'ulteriore corso del procedimento. Infine, con l'ordinanza del 6 novembre 2023, l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella ha disposto la trasmissione degli atti alla Camera.
Riguardo al contenuto delle dichiarazioni, ricorda che le dichiarazioni stigmatizzate nella denuncia-querela sono stata rese dall'on. Delmastro Delle Vedove in un video, pubblicato il 16 giugno 2021 sulla propria pagina Facebook, contrassegnato dalla seguente descrizione «Pazzesco!!! La Corte dei conti avvia una procedura per “danno erariale” contro la regione Piemonte perché ha annunciato di voler commemorare la tragedia delle Foibe! Il messaggio è chiaro: in Italia non puoi neanche pensare di ricordare le foibe! Una vergogna!» nel corso del quale venivano rivolte al dott. Lorelli, in qualità di Presidente della Corte dei conti presso la regione Piemonte le seguenti frasi: «[...] L'eroe dei due mondi della sinistra giudiziaria, il torquemada del pensiero unico, Quirino Lorelli, altresì detto Lorelli Quirino per gli amici [...] ma come non sapete chi è? Un volto
così non si dimentica, è il Procuratore Generale presso la Corte dei conti presso il Piemonte [...] con il cipiglio autoritario che contraddistingue una figura di tale levatura, guardatelo bene scrive alla regione Piemonte che deve rispondere entro sette giorni [...] con l'intelligenza e l'acume politico che traspare dallo sguardo, Quirino Lorelli [...] Capitan fracassa della sinistra giudiziaria italiana [...] il messaggio tuo è proprio quello in Italia non si può neanche pensare di celebrare le Foibe perché sennò Quirino Lorelli vi processa per danno erariale [...] così dopo che la sinistra ha infoibato nella storiografia ufficiale per cinquanta anni le Foibe tu non riuscirai ad infoibare nuovamente questa tragedia per via giudiziaria, ti staremo con il fiato sul collo non ti molleremo mai, perché noi amiamo la nostra storia patria, noi amiamo le nostre idee, noi ricordiamo e celebriamo i martiri delle Foibe che
piaccia o non piaccia alla Procura generale della Corte dei conti del Piemonte».
Nel corso del video, come rilevato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Biella nell'istanza al GIP per la trasmissione degli atti alla Camera, «veniva mostrata ed indicata l'immagine raffigurante il volto di Lorelli Quirino, altresì permettendone la diffusione sul canale YouTube ufficiale del partito Fratelli d'Italia, sul canale YouTube ufficiale denominato Pupia news, sul profilo di Galeazzo Bignami creato sulla piattaforma Facebook Watch e sulla pagina Pinterest dell'utente Paola Scalmanini».
Per quanto riguarda la denuncia-querela, in particolare il querelante denuncia il carattere diffamatorio delle dichiarazioni con cui l'on. Delmastro Delle Vedove «criticava e notiziava in ordine ad una indagine della Procura della Corte dei conti per il Piemonte nella persona dello scrivente, usando ripetute espressioni di dileggio e facendo riferimento a connotati fisici del medesimo in maniera dispregiativa ed ingiuriosa». Nella denuncia-querela il dott. Lorelli lamenta di essere stato «additato con diversi epiteti dispregiativi volti a sminuirne l'attività di Procuratore e, più in generale, a lederne l'immagine ed il decoro, con continui riferimenti a presunte appartenenze politiche, nonché alla fisiognomica Pag. 10ed alle caratteristiche somatiche, del tutto estranee ad ogni diritto di critica, ancorché espressa con riferimento alla funzione
politica e pubblica ricoperta dal Delmastro Delle Vedove». Ad avviso del magistrato querelante, il video contenente le dichiarazioni stigmatizzate – successivamente condiviso anche dagli organi di stampa nazionali – «ha peraltro non solo raggiunto un gran numero di persone, integrandosi così il reato di diffamazione aggravata, ma ha ingenerato nei cosiddetti “followers” e, più in generale, in diversi lettori e fruitori del web, espressioni ulteriori di odio e rancore nei confronti dell'odierno querelante, con la conseguenza di un propagarsi enorme del danno morale e di immagine subito [...]».
Il dottor Lorelli, nella querela, soffermandosi sulla pervasività delle dichiarazioni rese dall'on. Delmastro Delle Vedove, afferma che «il video, lungi dal costituire espressione della libertà di critica o diffusione del pensiero politico, in relazione al quale il suddetto deputato ha peraltro presentato interrogazione parlamentare, ha avuto e continua ad avere come carattere unico, quello di gravemente ledere l'onore, il prestigio, il decoro dello scrivente e di appannare e ledere l'immagine del corpo giudiziario di appartenenza della Corte dei conti».
Nella denuncia-querela, infine, il dott. Lorelli si riserva di costituirsi parte civile nell'instaurando procedimento penale e chiede che vengano acquisiti, oltre alle riproduzioni audiovisive dell'intervento in questione, anche i seguiti dell'intervento pubblicati sui social network: Facebook, Twitter e YouTube e su ogni altro canale di comunicazione audiovisiva e internet.
Ricorda che, facendo seguito all'invio, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella, dell'informazione di garanzia e dell'invito a comparire nei confronti dell'on. Andrea Delmastro Delle Vedove, il difensore del deputato ha presentato alla Procura un'istanza di trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari ai fini dell'archiviazione ai sensi dell'articolo 409 c.p.p.
Fa presente che nell'istanza è stata preliminarmente sollevata «l'eccezione della insindacabilità parlamentare delle opinioni espresse dall'on. Delmastro Delle Vedove evidentemente ritenute offensive dal querelante». In proposito, la difesa fa presente che, «secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, affinché le dichiarazioni rese extra moenia da un deputato possano dirsi funzionalmente connesse con l'attività parlamentare – e quindi perché possa ritenersi operante la prerogativa della insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione – è necessario che concorrano due requisiti», e cioè: a) una «sostanziale corrispondenza di significato» tra le prospettazioni esterne e il contenuto di atti e/o di interventi eseguiti in sede parlamentare (ex multis, sentenza n. 144 del 2015);
b) un «legame di ordine temporale tra l'attività parlamentare e l'attività esterna» (ex multis, sentenze n. 55 del 2014 e n. 305 del 2013) tale che quest'ultima assuma una «finalità divulgativa» rispetto alla prima, che dunque dovrebbe di norma precedere cronologicamente la seconda.
Ebbene, il difensore del deputato ritiene che, nel caso di specie, risulti «evidente che ricorrano in pieno entrambi i requisiti»: a venire in considerazione sarebbe, infatti, l'interpellanza urgente n. 2/01255, depositata dall'on. Delmastro Delle Vedove il 15 giugno 2021, che presenterebbe «non solo una “sostanziale corrispondenza di significato”, ma addirittura una coincidenza testuale di espressioni rispetto alle dichiarazioni rese nel video pubblicato su Facebook, oggetto di querela».
La difesa dell'on. Delmastro Delle Vedove fa inoltre presente che nell'intervento in aula del 25 giugno 2021, all'atto della illustrazione della predetta interpellanza urgente, il deputato riproduceva pressoché testualmente i contenuti del video del 16 giugno e le stesse espressioni contenute nel predetto atto di sindacato ispettivo.
Rileva che l'interpellanza urgente cui fa riferimento la difesa dell'on. Delmastro Delle Vedove è stata presentata il 15 giugno 2021, e svolta in Aula il 25 giugno 2021, quindi nella giornata precedente a quella della Pag. 11pubblicazione su Facebook del video contenente le dichiarazioni asseritamente diffamatorie.
In particolare, nell'atto di sindacato ispettivo viene stigmatizzato l'avvio, da parte del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Piemonte, dott. Quirino Lorelli, di un'azione per responsabilità erariale ai danni della regione Piemonte motivata dall'adozione di un'iniziativa in memoria delle Foibe. L'interpellante sottolinea che «per stessa ammissione del procuratore regionale per il Piemonte della Corte dei conti, l'attività per danno erariale traeva spunto dalla sola interrogazione di un esponente di Leu che censurava ideologicamente l'iniziativa».
Nell'interpellanza il deputato pone l'accento sul fatto che la censurata iniziativa in ricordo delle Foibe non era stata neppure effettivamente adottata dalla Regione Piemonte ma soltanto ipotizzata dalla stessa. Oggetto di critica è dunque l'azione del dott. Lorelli che «con cipiglio perentorio» avrebbe «[intimato] alla regione Piemonte di rispondere entro sette giorni» per il solo fatto di aver «annunciato l'idea, evidentemente insana a giudizio della procura regionale per il Piemonte della Corte dei conti, di voler celebrare il “Giorno del Ricordo” anche tramite l'acquisto e la distribuzione di un volume sulle Foibe».
Ad avviso dell'interpellante, «non essendo intervenuta alcuna delibera e/o determina di spesa e non avendo a disposizione dunque altri riscontri in ordine ad un presunto danno erariale per fatto inesistente», appare evidente che, «con il contegno assunto, la procura regionale per il Piemonte della Corte dei conti abbia conferito, anche involontariamente, all'intera vicenda l'ombra di agire in censura politica» nonché «un'oscura ombra anche sulla necessaria imparzialità che deve informare l'agire della procura della Corte dei conti». Una siffatta attività istruttoria, infatti, «rasenterebbe il parossismo e sfiorerebbe il ridicolo se non conferisse all'intera vicenda l'idea inquietante del processo per “danno erariale” al “pensiero” e alle “intenzioni”».
L'interpellanza si conclude con la richiesta al Presidente del Consiglio dei ministri in merito a «quali elementi disponga sulla vicenda e quali eventuali iniziative di carattere normativo intenda assumere, anche sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia dei procedimenti per danno erariale e a salvaguardia dell'integrità e della correttezza istituzionale delle Corte dei conti, affinché l'avvio dell'attività istruttoria per danno erariale da parte delle procure della Corte dei conti avvenga sempre sulla base di presupposti oggettivi e non meramente ideologici».
Per completezza, aggiunge che, nel corso dello svolgimento in Aula dell'interpellanza da parte dell'on. Delmastro Delle Vedove, nella seduta della Camera del 25 giugno 2021, il Sottosegretario di Stato per la Salute, Andrea Costa, ha risposto, in merito all'attività istruttoria della procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Piemonte nei confronti della regione Piemonte, che: «la richiamata procura regionale, ai fini di valutare la fondatezza della notizia di danno pervenuta alla medesima procura, ha formulato – ai sensi dell'articolo 55 del Codice di giustizia contabile – una richiesta istruttoria per verificare la sussistenza dei fatti» e che «[a] seguito dell'istruttoria, nessun atto di citazione è stato adottato e nessuna azione di responsabilità erariale è stata avviata. Alla richiesta istruttoria non ha fatto, pertanto, seguito l'avvio di
un'azione di responsabilità, ma solo un provvedimento di archiviazione».
Ricorda che alla risposta del Governo ha replicato il presentatore dell'atto di sindacato ispettivo, on. Delmastro Delle Vedove.
Si riserva pertanto di formulare una proposta all'esito dell'audizione dell'interessato – ovvero dell'invio delle sue note scritte – nonché del dibattito che seguirà nell'ambito della Giunta.
Carla GIULIANO (M5S), chiede, anche a beneficio dei colleghi, se sia possibile visionare nella Giunta il richiamato filmato pubblicato dall'on. Delmastro Delle Vedove sulla propria pagina Facebook. Nel richiedere, inoltre, ulteriori chiarimenti in merito alla attività istruttoria avviata dalla Corte dei conti, domanda, in particolare, se la notizia circa l'esito del procedimento per Pag. 12responsabilità erariale risulti in particolare dalla risposta alla citata interpellanza.
Enrico COSTA (FI-PPE), relatore, conferma che la notizia dell'avvenuta archiviazione del procedimento all'esito dell'attività istruttoria è stata data in Aula, nella seduta del 25 giugno 2021, dal Sottosegretario di Stato per la Salute, Andrea Costa, in sede di risposta all'atto di sindacato ispettivo.
Devis DORI, presidente, nel ringraziare il relatore e non essendovi ulteriori interventi, comunica che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'on. Delmastro Delle Vedove a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive.
Si riserva, pertanto, di convocare la Giunta nelle prossime sedute per prendere visione del filmato, come richiesto, e per svolgere la suddetta audizione, ove richiesta, o per dare conto delle note difensive.
Mercoledì 12 marzo 2025
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ
Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale in corso nei confronti del deputato Andrea Delmastro Delle Vedove, pendente presso il Tribunale di Biella (procedimento n. 1411/22 RGNR – n. 329/23 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 16).
(Seguito dell'esame e rinvio)
Devis DORI, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale in corso nei confronti dell'on. Andrea Delmastro Delle Vedove, pendente presso il Tribunale di Biella – Ufficio Gip (procedimento n. 1411/22 RGNR – n. 329/2023 RG GIP – Doc. IV-ter, n. 16).
A tal proposito, ricorda che nella seduta del 5 marzo scorso il relatore, on. Costa, ha illustrato la vicenda alla Giunta. Nella stessa occasione, si è inoltre concordato di esaminare oggi, insieme, il video pubblicato su Facebook nel 2021, successivamente oggetto di querela da parte del dott. Lorelli. In tale video, l'on. Delmastro criticava l'iniziativa della procura generale della Corte dei conti del Piemonte, che aveva avviato un'istruttoria per presunto danno contabile nei confronti dell'assessore all'istruzione della regione Piemonte, il quale aveva ipotizzato l'acquisto per le scuole di un libro dedicato al tema delle Foibe.
Ricorda infine che, a causa dell'emergenza Covid scoppiata nel marzo 2020, il libro non fu più acquistato e che la richiesta istruttoria non portò ad alcuna azione di responsabilità, ma si concluse con un provvedimento di archiviazione.
Ciò premesso, chiede agli Uffici di riprodurre il video.
(La Giunta prende visione del video)
Devis DORI, presidente, non essendovi interventi, comunica di aver già provveduto, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'on. Delmastro Delle Vedove a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive. Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per svolgere la suddetta audizione, ove richiesta.
Mercoledì 19 marzo 2025
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ
Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale in corso nei confronti del deputato Andrea Delmastro Delle Vedove, pendente presso il Tribunale di Biella (procedimento n. 1411/22 RGNR – n. 329/23 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 16).
(Seguito dell'esame e rinvio).
Devis DORI, presidente, comunica che l'ordine del giorno prevede il proseguimentoPag. 13 dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, derivante da un procedimento penale in corso a carico dell'on. Andrea Delmastro Delle Vedove, attualmente pendente presso il Tribunale di Biella – Ufficio GIP (procedimento n. 1411/22 RGNR – n. 329/2023 RG GIP – Doc. IV-ter, n. 16).
Ricorda che nella seduta del 5 marzo scorso il relatore, on. Costa, ha illustrato la vicenda alla Giunta e che, il 12 marzo, è stato esaminato il video pubblicato dall'on. Delmastro Delle Vedove su Facebook nel 2021, poi oggetto di querela da parte del dott. Lorelli. Nel video in questione, l'on. Delmastro criticava l'iniziativa del Procuratore generale della Corte dei conti del Piemonte, che aveva avviato un'istruttoria per presunto danno contabile nei confronti dell'assessore all'istruzione della Regione Piemonte, a seguito dell'ipotesi di acquisto per le scuole di un libro dedicato al tema delle Foibe.
Informa inoltre che, con una comunicazione inviata via e-mail il 12 marzo scorso, l'on. Delmastro Delle Vedove – che, ricorda, è stato Presidente della Giunta per autorizzazioni nella XVIII legislatura – ha salutato tutti i membri della Giunta stessa e ha trasmesso note scritte, non potendo essere presente alla seduta odierna per precedenti impegni istituzionali.
Invita quindi il relatore a sintetizzare per i colleghi il contenuto di tali note, che restano comunque integralmente a disposizione dei membri della Giunta per la consultazione.
Enrico COSTA (FI-PPE), relatore, fa presente che nelle note trasmesse il 12 marzo scorso, l'on. Delmastro Delle Vedove si richiama integralmente ai contenuti dell'istanza di archiviazione già depositata presso la Procura di Biella il 24 febbraio 2023, documento presente agli atti della Giunta e liberamente consultabile dai colleghi.
Evidenzia che, in tale istanza, l'on. Delmastro chiedeva al Pubblico Ministero di trasmettere gli atti al Giudice per le indagini preliminari affinché quest'ultimo, in base all'articolo 3, commi 6 e 3, della legge n. 140 del 2003, disponesse l'archiviazione ai sensi dell'articolo 409 codice di procedura penale. A sostegno della richiesta, l'on. Delmastro faceva riferimento ai principi consolidati della giurisprudenza costituzionale in materia di insindacabilità. In particolare, sottolineava che affinché le dichiarazioni rese extra moenia da un deputato possano ritenersi funzionalmente connesse all'attività parlamentare – e dunque coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione – devono concorrere due requisiti fondamentali:
1. una «sostanziale corrispondenza di significato» tra le dichiarazioni esterne e il contenuto di atti o interventi svolti in sede parlamentare (ex multis, sentenza n. 144 del 2015). Sul punto, evidenziava che la verifica della cosiddetta corrispondenza sostanziale di significato tra le opinioni espresse extra moenia e l'attività parlamentare non può tradursi in un controllo meramente formale o testuale delle espressioni utilizzate. Infatti, la Corte costituzionale non ha mai limitato il proprio sindacato ad un riscontro letterale, ma ha sempre privilegiato un'analisi basata sull'assimilabilità sostanziale dei concetti, «al di là delle formule letterali usate» (sentenze n. 265 del 2014 e n. 221 del 2014);
2. un «legame di ordine temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna» (ex multis, sentenze n. 55 del 2014 e n. 305 del 2013), tale da attribuire a quest'ultima una «finalità divulgativa» rispetto alla prima.
Rileva che, nel caso in questione, l'on. Delmastro ha sempre ritenuto – e ritiene tuttora – che entrambi i requisiti siano pienamente soddisfatti. Per quanto riguarda il primo requisito, ossia la sostanziale corrispondenza di significato, egli sottolineava (e continua a sottolineare) che l'interpellanza urgente n. 2/01255, presentata alla Camera il 15 giugno 2021 – quindi il giorno prima della pubblicazione del video ritenuto diffamatorio, avvenuta il 16 giugno – e indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, non solo presentava una sostanziale corrispondenza di significato con le dichiarazioni rese nel video pubblicato su Facebook, poi oggetto di querela,Pag. 14 ma addirittura una coincidenza testuale di espressioni.
Nell'atto di funzione parlamentare sopra menzionato, infatti, l'on. Delmastro premetteva che:
«con decreto istruttorio del 16 aprile 2021 il procuratore regionale per il Piemonte della Corte dei conti, dottor Quirino Lorelli, disponeva, inopinatamente, l'acquisizione di documenti nell'ambito di un'azione per responsabilità erariale ai danni della regione Piemonte da parte dell'assessorato all'istruzione, reo, a giudizio del procuratore, di aver acquistato e distribuito alle scuole piemontesi un libro sulle Foibe».
Proseguiva sottolineando che «con cipiglio perentorio», lo stesso procuratore regionale «intimava alla regione Piemonte di rispondere entro sette giorni» per il sol fatto di aver «annunciato l'idea, evidentemente insana a giudizio della procura regionale per il Piemonte della Corte dei conti, di voler celebrare il “Giorno del Ricordo” anche tramite l'acquisto e la distribuzione di un volume sulle Foibe».
Accusava poi il Lorelli di aver tratto «spunto dalla sola interrogazione di un esponente di Leu che censurava ideologicamente l'iniziativa»; e di aver conferito all'intera vicenda «l'ombra di agire in censura politica» nonché «un'oscura ombra anche sulla necessaria imparzialità che deve informare l'agire della procura della Corte dei conti». Concludeva chiedendo al Presidente del Consiglio quali eventuali iniziative di carattere normativo intendesse assumere «affinché l'avvio dell'attività istruttoria per danno erariale da parte delle procure della Corte dei conti avvenga sempre sulla base di presupposti oggettivi e non meramente ideologici».
Nell'istanza di archiviazione richiamata nelle note scritte inviate la scorsa settimana, l'on. Delmastro sottolineava inoltre che, nel suo intervento in Aula del 25 giugno 2021 – durante l'illustrazione della predetta interpellanza urgente – aveva nuovamente riepilogato i termini della questione ai colleghi dell'Assemblea, utilizzando le stesse espressioni e lo stesso tono impiegati nel video del 16 giugno.
In particolare, ne ricorda i seguenti passaggi:
«Presidente, l'interpellanza urgente origina, scaturisce da una vicenda che non esito a definire ignobile: il Procuratore generale della Corte dei Conti del Piemonte ha ritenuto inopinatamente, improvvidamente ed illegittimamente (...) di avviare una procedura per danno erariale contro il pensiero. Sì perché capita in questa Nazione (...) che, in Piemonte, l'assessore all'istruzione non abbia, non il diritto di comprare dei libri e distribuirli alle scuole che celebrano la tragedia delle foibe, non abbia il diritto di pensarlo. Bene, qui siamo di fronte ad un'azione per danno erariale attivata nei confronti dell'assessore regionale all'istruzione del Piemonte perché ha osato dire: “Vorrei celebrare e ricordare le foibe, vorrei comprare dei libri, vorrei distribuirli alle scuole piemontesi”. Libro, peraltro, sulla figura di Norma Cossetto, donna italiana stuprata, violentata, uccisa, infoibata dalla violenza comunista dei partigiani titini e, per il tramite di essa, si ricorda la tragedia delle foibe. (...) Il 16 aprile 2021, il procuratore generale della Corte dei conti per il Piemonte avvia un processo per danno erariale e ha l'indecenza, l'impudicizia, la sfacciataggine di dire che lo avvia sulla base di un'interrogazione di un oscuro consigliere regionale di LeU. (...) Ma non solo! Con cipiglio determinato, dice alla regione Piemonte di rispondere entro 7 giorni, perché il danno erariale del pensiero è così grave che bisogna perseguirlo immediatamente. La risposta della regione è stata lapidaria, tombale, ed è stata una pernacchia. Non c'è stata neanche una delibera di acquisto o una determina di acquisto. Cosa vuoi processare, Quirino Lorelli, o altresì detto Lorelli Quirino? Il pensiero? le intenzioni? Cioè, siamo in una Nazione dove possiamo accedere all'idea che il danno erariale sia costituito anche solo dal pensiero? O forse il messaggio è: non puoi pensare le foibe? Può un procuratore generale della Corte dei conti presso la regione Piemonte sostenere che, anche se poi fossero stati acquistati e distribuiti quei libri, è danno erariale? (...) Lo chiedo a qualunque giurista di questo emiciclo: è mai esistito prima di oggi, prima dell'infausto passaggio del Pag. 15signor Quirino Lorelli, altresì detto Lorelli Quirino? È mai esistita l'idea? Abbiamo mai potuto accedere all'idea del danno erariale per pensiero? (...) Questo assessore regionale, purtroppo, ha pensato di celebrare le foibe ed ecco il novello Torquemada della sinistra giustizialista che interviene immediatamente e lancia un messaggio preciso: io ti processo, apro un procedimento per danno erariale contro di te, poi lo archivio anche, ma hai capito cosa succede in Italia se osi solo pensare di celebrare le foibe? (...) Non ci piegheremo neanche di fronte all'utilizzo strumentale, vergognosamente strumentale, della giustizia contabile; non ci piegherà Quirino Lorelli, altresì detto Lorelli Quirino».
Per quanto riguarda il secondo requisito richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, ossia il legame di ordine temporale tra l'attività parlamentare e quella esterna, l'on. Delmastro evidenzia che l'atto di funzione (l'interpellanza urgente citata) e il successivo intervento illustrativo in Aula sono avvenuti in stretta concomitanza con la pubblicazione del video su Facebook. Questa circostanza, a suo avviso, dimostra in modo evidente la finalità divulgativa del video stesso.
Infine, nelle note scritte del 12 marzo scorso, l'on. Delmastro sottolinea come gran parte della comunicazione politica si svolga ormai prevalentemente sui social network, utilizzando le modalità proprie di tali piattaforme, caratterizzate da un registro espressivo che può essere anche ironico o enfatico. Lungi dall'essere insulti, tali modalità comunicative mirano piuttosto ad attirare l'attenzione di un pubblico meno avvezzo alle forme tradizionali del dibattito parlamentare.
A conferma di ciò, l'on. Delmastro richiama due recenti sentenze della Corte costituzionale (n. 104 e n. 194 del 2024, relative ai casi Fidanza e Giarrusso), nelle quali è stato ribadito che il principio di insindacabilità parlamentare si applica – purché sussista il necessario nesso funzionale – anche quando le opinioni espresse sui social media adottano uno stile più diretto e semplificato rispetto a quello tipico degli atti parlamentari. La Corte ha infatti riconosciuto che tali espressioni «riflettono l'uso di modalità espressive e comunicative fisiologicamente diverse, in considerazione dell'ineliminabile diversità degli strumenti in concreto utilizzati».
Illustrate le note difensive dell'on. Delmastro, invita i colleghi a rappresentare, qualora lo ritengano, eventuali profili da approfondire in vista della formulazione della mia proposta di deliberazione.
Devis DORI, presidente, non essendovi interventi, si riserva di convocare la Giunta in una prossima seduta nella quale il relatore – se lo riterrà – potrà formulare una proposta di deliberazione.
Mercoledì 26 marzo 2025
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ
Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale in corso nei confronti del deputato Andrea Delmastro Delle Vedove, pendente presso il Tribunale di Biella (procedimento n. 1411/22 RGNR – n. 329/23 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 16).
(Seguito dell'esame e rinvio).
Devis DORI, presidente, comunica che l'ordine del giorno prevede il proseguimento dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, derivante da un procedimento penale in corso a carico dell'on. Andrea Delmastro Delle Vedove, attualmente pendente presso il Tribunale di Biella – Ufficio GIP (procedimento n. 1411/22 RGNR – n. 329/2023 RG GIP – Doc. IV-ter, n. 16).
Al riguardo, ricorda che:
1) nella seduta del 5 marzo scorso il relatore, on. Costa, ha illustrato la vicenda alla Giunta;
2) il 12 marzo è stato esaminato il video pubblicato dall'on. Delmastro Delle Vedove su Facebook nel 2021, poi oggetto di querela da parte del dott. Lorelli. Nel video in questione, l'on. Delmastro criticava l'iniziativaPag. 16 del Procuratore generale della Corte dei conti del Piemonte, che aveva avviato un'istruttoria per presunto danno contabile nei confronti dell'assessore all'istruzione della Regione Piemonte, a seguito dell'ipotesi di acquisto per le scuole di un libro dedicato al tema delle Foibe;
3) nella seduta del 19 marzo scorso, l'on. Costa ha sintetizzato il contenuto delle note difensive inviate dall'on. Delmastro.
Ciò premesso, cede la parola al relatore invitandolo a formulare una proposta di deliberazione alla Giunta.
Enrico COSTA (FI-PPE), relatore, afferma di voler sottoporre all'attenzione della Giunta la sua proposta in merito alla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, che il Tribunale di Biella (Sezione del giudice per le indagini preliminari) ha inviato alla Camera il 15 gennaio 2024. Tale richiesta si inserisce nell'ambito di un procedimento penale scaturito dalla denuncia-querela presentata dal dott. Quirino Lorelli – Procuratore regionale della Corte dei conti per il Piemonte – nei confronti dell'on. Andrea Delmastro Delle Vedove, al quale è contestato il reato di diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, con l'aggravante di aver recato l'offesa ad un rappresentante di un corpo giudiziario (articolo 595, terzo e quarto comma, del codice penale).
1. I fatti alla base della richiesta di insindacabilità proveniente dal Tribunale di Biella.
Prima di esporre la sua proposta ai colleghi, crede sia opportuno riepilogare sinteticamente quali sono i fatti all'origine del procedimento penale in corso e quindi della richiesta di deliberazione proveniente dall'Autorità giudiziaria.
A tal fine rammenta preliminarmente che, nel 2020, in occasione del Giorno del Ricordo – istituito con la legge 30 marzo 2004, n. 92, allo scopo di «conservare e rinnovare la memoria della tragedia delle vittime italiane delle foibe, dell'esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani dalle loro terre durante la seconda guerra mondiale e nell'immediato secondo dopoguerra» – l'assessore regionale all'istruzione della Regione Piemonte propose di distribuire nelle scuole il fumetto intitolato «Foiba rossa. Norma Cossetto, storia di un'italiana». Poi però, a causa del diffondersi del Covid, il libro non solo non fu consegnato agli studenti, ma nemmeno acquistato. Ciononostante, la Corte dei Conti del Piemonte avviò nel 2021 un'istruttoria per danno erariale, firmata dal Procuratore regionale Quirino Lorelli.
Ritenendo manifestamente insussistenti i presupposti per avviare la predetta istruttoria, l'on. Delmastro – il 15 giugno 2021 – presentò alla Camera l'interpellanza urgente n. 2/01255 indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nell'atto di sindacato ispettivo sopra menzionato l'on. Delmastro premetteva che:
«con decreto istruttorio del 16 aprile 2021 il procuratore regionale per il Piemonte della Corte dei conti, dottor Quirino Lorelli, disponeva, inopinatamente, l'acquisizione di documenti nell'ambito di un'azione per responsabilità erariale ai danni della regione Piemonte da parte dell'assessorato all'istruzione, reo, a giudizio del procuratore, di aver acquistato e distribuito alle scuole piemontesi un libro sulle Foibe».
Proseguiva sottolineando che «con cipiglio perentorio», lo stesso procuratore regionale «intimava alla regione Piemonte di rispondere entro sette giorni» per il sol fatto di aver «annunciato l'idea, evidentemente insana a giudizio della procura regionale per il Piemonte della Corte dei conti, di voler celebrare il “Giorno del Ricordo” anche tramite l'acquisto e la distribuzione di un volume sulle Foibe».
Accusava poi il Lorelli di aver tratto «spunto dalla sola interrogazione di un esponente di Leu che censurava ideologicamente l'iniziativa»; e di aver conferito all'intera vicenda «l'ombra di agire in censura politica» nonché «un'oscura ombra anche sulla necessaria imparzialità che deve informare l'agire della procura della Corte dei conti». Concludeva chiedendo al Presidente del Consiglio quali eventuali iniziative di carattere normativo intendesse assumere «affinché l'avvio dell'attività istruttoria per danno erarialePag. 17 da parte delle procure della Corte dei conti avvenga sempre sulla base di presupposti oggettivi e non meramente ideologici».
Il giorno dopo la presentazione della predetta interpellanza urgente (cioè il 16 giugno 2021), l'on. Delmastro pubblicò un video sulla propria pagina Facebook, contrassegnato dalla seguente descrizione: «Pazzesco!!! La Corte dei Conti avvia una procedura per “danno erariale” contro la regione Piemonte perché ha annunciato di voler commemorare la tragedia delle Foibe! Il messaggio è chiaro: in Italia non puoi neanche pensare di ricordare le foibe! Una vergogna!».
Nel corso di tale video l'on. Delmastro – utilizzando un tono particolarmente enfatico, ma riprendendo chiaramente la stessa questione che aveva sollevato con l'interpellanza urgente depositata il giorno prima – si riferiva al dott. Lorelli affermando: «[...] L'eroe dei due mondi della sinistra giudiziaria, il Torquemada del pensiero unico, Quirino Lorelli, altresì detto Lorelli Quirino per gli amici [...]. Ma come non sapete chi è? Un volto così non si dimentica, è il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti presso il Piemonte [...] con il cipiglio autoritario che contraddistingue una figura di tale levatura, guardatelo bene: scrive alla regione Piemonte che deve rispondere entro sette giorni [...] con l'intelligenza e l'acume politico che traspare dallo sguardo, Quirino Lorelli [...] Capitan fracassa della sinistra giudiziaria italiana [...] il messaggio tuo è proprio quello: in
Italia non si può neanche pensare di celebrare le Foibe perché sennò Quirino Lorelli vi processa per danno erariale [...] Così, dopo che la sinistra ha infoibato nella storiografia ufficiale per cinquanta anni le Foibe, tu non riuscirai ad infoibare nuovamente questa tragedia per via giudiziaria, ti staremo con il fiato sul collo non ti molleremo mai, perché noi amiamo la nostra storia patria, noi amiamo le nostre idee, noi ricordiamo e celebriamo i martiri delle Foibe che piaccia o non piaccia alla Procura generale della Corte dei conti del Piemonte».
Ai fini della ricostruzione cronologica dei fatti, ricorda ancora che, nel suo intervento in Aula del 25 giugno 2021 – durante l'illustrazione della predetta interpellanza urgente – l'on. Delmastro riepilogava nuovamente i termini della questione ai colleghi dell'Assemblea, utilizzando lo stesso tono enfatico e le stesse espressioni impiegate nel video del 16 giugno.
In particolare, egli affermava:
«Presidente, l'interpellanza urgente origina, scaturisce da una vicenda che non esito a definire ignobile: il Procuratore generale della Corte dei Conti del Piemonte ha ritenuto inopinatamente, improvvidamente ed illegittimamente (...) di avviare una procedura per danno erariale contro il pensiero. Sì perché capita in questa Nazione (...) che, in Piemonte, l'assessore all'istruzione non abbia, non il diritto di comprare dei libri e distribuirli alle scuole che celebrano la tragedia delle foibe, non abbia il diritto di pensarlo. Bene, qui siamo di fronte ad un'azione per danno erariale attivata nei confronti dell'assessore regionale all'istruzione del Piemonte perché ha osato dire: “Vorrei celebrare e ricordare le foibe, vorrei comprare dei libri, vorrei distribuirli alle scuole piemontesi”. Libro, peraltro, sulla figura di Norma Cossetto, donna italiana stuprata, violentata, uccisa, infoibata dalla violenza comunista dei partigiani titini e, per il tramite di essa, si ricorda la tragedia delle foibe. (...) Il 16 aprile 2021, il procuratore generale della Corte dei conti per il Piemonte avvia un processo per danno erariale e ha l'indecenza, l'impudicizia, la sfacciataggine di dire che lo avvia sulla base di un'interrogazione di un oscuro consigliere regionale di LeU. (...) Ma non solo! Con cipiglio determinato, dice alla regione Piemonte di rispondere entro 7 giorni, perché il danno erariale del pensiero è così grave che bisogna perseguirlo immediatamente. La risposta della regione è stata lapidaria, tombale, ed è stata una pernacchia. Non c'è stata neanche una delibera di acquisto o una determina di acquisto. Cosa vuoi processare, Quirino Lorelli, o altresì detto Lorelli Quirino? Il pensiero? le intenzioni? Cioè, siamo in una Nazione dove possiamo accedere all'idea che il danno erariale sia costituito anche solo dal pensiero? O forse il messaggio è: non puoi pensare le foibe? Può un procuratore generale della Corte dei conti presso la regione Piemonte Pag. 18sostenere che, anche se poi fossero stati acquistati e distribuiti quei libri, è danno erariale? (...) Lo chiedo a qualunque giurista di questo emiciclo: è mai esistito prima di oggi, prima dell'infausto passaggio del signor Quirino Lorelli, altresì detto Lorelli Quirino? È mai esistita l'idea? Abbiamo mai potuto accedere all'idea del danno erariale per pensiero? (...) Questo assessore regionale, purtroppo, ha pensato di celebrare le foibe ed ecco il novello Torquemada della sinistra giustizialista che interviene immediatamente e lancia un messaggio preciso: io ti processo, apro un procedimento per danno erariale contro di te, poi lo archivio anche, ma hai capito cosa succede in Italia se osi solo pensare di celebrare le foibe? (...) Non ci piegheremo neanche di fronte all'utilizzo strumentale, vergognosamente strumentale, della giustizia contabile; non ci piegherà Quirino Lorelli, altresì detto Lorelli Quirino».
Completa la ricostruzione dei fatti ricordando che – come riferito dal Sottosegretario di Stato alla salute nella risposta fornita all'on. Delmastro durante la menzionata seduta del 25 giugno 2021 – a seguito dell'istruttoria disposta dalla Procura della Corte dei conti, nessun atto di citazione è stato adottato e nessuna azione di responsabilità erariale è stata avviata. Alla richiesta istruttoria, pertanto, ha fatto seguito solo un provvedimento di archiviazione.
2. Sulla sussistenza del nesso funzionale.
Sotto il profilo più prettamente giuridico-costituzionale, ricorda che la Giunta – ai fini dell'applicabilità della prerogativa dell'insindacabilità prevista dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione – è chiamata a stabilire se le opinioni rese extra moenia dall'on. Delmastro (nel caso di specie, quelle espresse nel video pubblicato su Facebook il 16 giugno 2021) siano funzionalmente connesse con l'attività parlamentare.
Rammenta ancora che – in base al tradizionale orientamento interpretativo della Corte costituzionale – tale nesso funzionale sussiste sicuramente quando concorrano le due seguenti circostanze:
1. una «sostanziale corrispondenza di significato» tra le dichiarazioni esterne e il contenuto di atti o interventi svolti in sede parlamentare (ex plurimis, sentenza n. 241 del 2021, n. 133 e n. 59 del 2018). Sul punto, occorre evidenziare che la verifica della c.d. corrispondenza sostanziale di significato tra le opinioni espresse extra moenia e l'attività parlamentare non deve tradursi in un controllo meramente formale o testuale delle espressioni utilizzate. Infatti, la Corte costituzionale non ha mai limitato il proprio sindacato a un riscontro letterale, ma ha sempre privilegiato un'analisi basata sull'assimilabilità sostanziale dei concetti, «al di là delle formule letterali usate» (sentenze n. 59 del 2018; n. 265 del 2014 e n. 221 del 2014);
2. un «legame di ordine temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna» (ex multis, sentenze n. 55 del 2014 e n. 305 del 2013), tale da attribuire a quest'ultima una sostanziale «finalità divulgativa» rispetto alla prima.
Sottolinea, inoltre, che nel 2024 la Corte costituzionale ha significativamente «aggiornato» il proprio indirizzo ermeneutico in materia di insindacabilità con le sentenze n. 104 e 194 del 2024 (rese nei casi riguardanti l'on. Fidanza e il sen. Giarrusso). In particolare, in tali decisioni la Consulta ha affermato che la «coincidenza di significato tra l'attività parlamentare tipica e l'opinione resa extra moenia» – nonché la «sostanziale contestualità temporale» tra la prima e la seconda – sono «pur sempre e soltanto degli indici rivelatori, per quanto particolarmente consistenti e qualificati, e non già elementi costitutivi di una fattispecie puntualmente delineata dalla Costituzione o dalla legge, sicché l'art. 68, primo comma, Cost. può, in casi particolari, trovare applicazione anche a dichiarazioni rese extra moenia,
non necessariamente connesse ad atti parlamentari, ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare». Con specifico riferimento al nesso temporale, poi, la stessa Pag. 19Corte ha specificamente sottolineato che «una rigida applicazione dell'indice del legame temporale in termini di mera divulgazione di un atto, necessariamente esistente e antecedente, trasformerebbe il requisito del nesso funzionale in una sorta di nesso cronologico che non è idoneo, nella sua rigidità, a qualificare l'esercizio delle funzioni».
Alla luce delle coordinate interpretative appena fornite – e anche volendo applicare l'orientamento più risalente, e più restrittivo, della Corte costituzionale – gli sembra che, nel caso di specie, sussista un «nesso evidente» tra le opinioni espresse dall'on. Delmastro nel video del 16 giugno del 2021 – oggetto di querela da parte del dott. Lorelli – e l'attività parlamentare svolta dal medesimo deputato. Infatti:
1) per un verso, non può che constatarsi una piena coincidenza di significato, e a tratti anche testuale, tra le espressioni impiegate nel video del 16 giugno e quelle utilizzate prima nell'interpellanza urgente n. 2/01255 e poi nell'intervento in aula del 25 giugno 2021; e ciò anche quando il registro stilistico appare particolarmente enfatico e ironico (il riferimento è a talune espressioni riferite al Lorelli quali: «eroe dei due mondi della sinistra giudiziaria» e «Torquemada del pensiero unico»). Come abbiamo avuto modo di vedere nel corso delle precedenti sedute, infatti, le dichiarazioni rese extra moenia dall'on. Delmastro si riferiscono esattamente alla stessa vicenda stigmatizzata con l'atto di sindacato ispettivo del 15 giugno e con l'intervento in aula del successivo 25 giugno, vale a dire l'avvio di un'istruttoria per presunto danno erariale dell'assessore all'istruzione della Regione Piemonte in relazione a un'ipotesi di acquisto per le scuole, mai andata in porto, di un libro dedicato alla tragedia delle foibe;
2) per altro verso, appare innegabile che vi sia una sostanziale contestualità e unicità temporale tra l'interpellanza urgente del 15 giugno 2021, il video del 16 giugno e l'illustrazione dell'interpellanza medesima nella seduta in aula del 25 giugno 2021.
3. Sulla possibilità di qualificare le affermazioni dell'on. Delmastro come «opinioni» ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Per concludere la sua relazione, gli preme mettere in evidenza come non appaia condivisibile la tesi del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Biella che – pur non negando né la corrispondenza sostanziale di contenuto tra le dichiarazioni rese extra moenia e l'attività parlamentare né la sostanziale contestualità temporale tra le prime e la seconda – ha ritenuto cionondimeno di non dover chiedere l'archiviazione sulla base della convinzione che le espressioni impiegate dall'on. Delmastro costituirebbero meri «insulti», come tali non coperti dall'insindacabilità parlamentare in quanto non riconducibili alla nozione di «opinioni» menzionata dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione (così le sentenze della Consulta n. 218 del 2023; n. 59 del 2018; n. 137 del 2001).
Pur non dovendo valutare la rilevanza penale delle dichiarazioni dell'on. Delmastro, in quanto tale compito è riservato all'autorità giudiziaria, ritiene che la Giunta abbia sicuramente il potere di stabilire se tali affermazioni rientrino nel concetto di «opinioni» (in ipotesi, anche potenzialmente offensive) al fine di stabilire se esse siano collegate ad attività proprie del parlamentare e quindi insindacabili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Al riguardo, sostiene che queste dichiarazioni non possano essere considerate semplici insulti, ma piuttosto opinioni critiche di carattere politico, espresse con toni ironici ed enfatici. Infatti, sebbene il linguaggio utilizzato sia vivace e provocatorio, esso è rivolto al dott. Lorelli non come individuo, ma in quanto titolare di un'iniziativa giudiziaria. A suo avviso, la distinzione tra insulto e opinione critica di carattere politico risiede proprio nella finalità: mentre l'insulto mira a ledere gratuitamente la reputazione e la dignità di qualcuno, la critica politica denuncia in maniera argomentata un comportamento o una posizione ritenuti inadeguati o illegittimi, anchePag. 20 attraverso un linguaggio forte e colorito.
Nel ribadire che non spetta alla Giunta il compito di stabilire se le dichiarazioni rese dall'on. Delmastro siano diffamatorie, ritiene innegabile che l'uso di termini come «Torquemada» e «Capitan Fracassa» costituisca una forma di espressione politica (e quindi di manifestazione di un'opinione) che sfrutta ironia ed esagerazione per evidenziare situazioni percepite come ingiuste. Nella fattispecie, sottolinea come la critica riguardi il ruolo del dott. Lorelli nella sua funzione di procuratore della Corte dei Conti, il cui operato, secondo Delmastro, rispecchia un orientamento ideologico meritevole di severa contestazione. In particolare, in questo contesto, il riferimento a «Torquemada» non rappresenta dunque un insulto (e quindi una non-opinione per quel che rileva ai fini dell'articolo 68 della Costituzione), bensì un giudizio critico e pungente volto a dipingere il Lorelli come sostenitore di una
visione autoritaria e priva di fondamento.
Considera, inoltre, che le dichiarazioni in questione si inseriscono in un dibattito più ampio sulla commemorazione delle Foibe, un tema particolarmente delicato in Italia. Delmastro critica una decisione della Corte dei conti che, a suo avviso, ostacola il diritto di ricordare quella tragedia storica. Il linguaggio forte e il tono acceso sono quindi strumenti retorici utilizzati per enfatizzare il valore di questa battaglia culturale, non un insulto personale al dott. Lorelli.
Evidenzia poi come la libertà di espressione, tutelata dall'art. 21 della Costituzione, garantisca il diritto di manifestare anche opinioni dure, soprattutto su questioni di interesse pubblico. La giurisprudenza italiana (ad esempio Cassazione penale sez. V, sentenza del 27.10.2023, n. 46496; Cassazione civile sez. III, sentenza del 12.04.2022, n. 11767) e quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza Lingens c. Austria del 8.6.1986; sentenza Antunes Emídio e Soares Gomes da Cruz c. Portogallo del 24.9.2019) riconoscono un margine più ampio di tolleranza per le critiche di natura politica, per le quali è consentito il ricorso a toni aspri e di disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati, specialmente quando rivolte a figure pubbliche, come nel caso del dott. Lorelli.
A ciò aggiunge che gran parte della comunicazione politica si svolge ormai prevalentemente sui social network, utilizzando le modalità proprie di tali piattaforme, caratterizzate da un registro espressivo che può essere anche sarcastico o enfatico. Lungi dall'essere insulti, tali modalità comunicative mirano piuttosto ad attirare l'attenzione di un pubblico meno avvezzo alle forme tradizionali del dibattito parlamentare.
A conferma di ciò, richiama nuovamente le due recenti sentenze della Corte costituzionale (n. 104 e n. 194 del 2024), nelle quali è stato chiaramente affermato che il principio di insindacabilità parlamentare si applica – purché ovviamente sussista il necessario nesso funzionale – anche quando le opinioni espresse sui social media adottano uno stile più diretto e semplificato rispetto a quello tipico degli atti parlamentari. La Corte ha infatti riconosciuto che tali espressioni «riflettono l'uso di modalità espressive e comunicative fisiologicamente diverse, in considerazione dell'ineliminabile diversità degli strumenti in concreto utilizzati».
Infine, a ulteriore conferma del fatto che l'on. Delmastro abbia manifestato «opinioni» critiche e non rivolto insulti gratuiti al dott. Lorelli, sottolinea la circostanza che le espressioni più «colorite» che sono state poi oggetto di querela – quali ad esempio «Torquemada della sinistra giustizialista»; «non ci piegherà Quirino Lorelli, altresì detto Lorelli Quirino» – sono state ripetute in Assemblea dall'on. Delmastro stesso durante la seduta del 25 giugno 2021, senza che il Presidente di turno muovesse rilievi.
Al riguardo ricorda che, in base a quanto disposto dagli articoli 58, 59 e 139-bis del Regolamento, i deputati – nello svolgimento della propria attività istituzionale – non possono utilizzare espressioni «sconvenienti» né parole che turbino la libertà Pag. 21delle discussioni o l'ordine della seduta o che ledano ingiustamente l'onorabilità altrui. Gli sembra evidente, pertanto, che se le espressioni utilizzate dall'on. Delmastro durante la predetta seduta del 25 giugno 2021 fossero state considerate insulti, il Presidente di turno avrebbe sicuramente invitato il deputato in questione a usare un linguaggio più consono. Conseguentemente, l'eventuale qualificazione delle stesse come insulti, da parte di questa Giunta, comporterebbe una contraddizione a suo avviso non tollerabile per l'ordinamento parlamentare.
Per tutte le ragioni indicate, propone alla Giunta di stabilire che le dichiarazioni rese dall'on. Delmastro nel video pubblicato su Facebook il 16 giugno 2021 costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Devis DORI, presidente, ringrazia l'on. Costa per la sua relazione e chiede se vi siano interventi.
Carla GIULIANO (M5S) premettendo che la posizione del suo Gruppo sarà illustrata compiutamente nel corso della prossima seduta, interviene per dissociarsi dalla proposta del relatore, che non condivide. Fa presente che, come è noto, ai fini dell'operatività della guarentigia dell'insindacabilità delle dichiarazioni rese dal parlamentare extra moenia, è necessario che sussista un nesso funzionale tra l'attività parlamentare e l'attività esterna; in particolare, come emerge dalla giurisprudenza costituzionale, tale nesso funzionale risulta integrato se ricorrono due presupposti: quello della contestualità temporale tra l'atto parlamentare tipico e la dichiarazione resa extra moenia e quello della corrispondenza di contenuto tra l'atto di sindacato ispettivo e l'opinione espressa al di fuori delle Aule parlamentari.
Ebbene, a suo avviso, nel caso di specie il nesso funzionale non sussiste, in quanto risulta integrato esclusivamente il primo dei due requisiti sopra menzionati, vale a dire il nesso temporale, non essendovi dubbi sul fatto che l'interpellanza urgente più volte citata sia stata presentata il giorno precedente alla pubblicazione della videoregistrazione contenente le dichiarazioni stigmatizzate. Non può dirsi invece integrato il requisito della coincidenza di significato tra l'attività parlamentare tipica e le opinioni rese extra moenia dall'on. Delmastro Delle Vedove, posto che le dichiarazioni espresse nel video pubblicato su Facebook presentano un contenuto parzialmente diverso rispetto a quello dell'atto di sindacato ispettivo svolto dal deputato e sono caratterizzate da toni di gran lunga più aggressivi di quelli utilizzati nel filmato condiviso sui social network. A titolo esemplificativo,
ricorda il passaggio della videoregistrazione in cui l'on. Delmastro Delle Vedove, indicando l'immagine del dott. Lorelli, afferma «un volto così non si dimentica». A suo avviso, tale dichiarazione, lungi dal poter essere qualificata come una mera opinione, integra un dileggio personale che non può essere coperto dalla garanzia dell'insindacabilità.
Rileva dunque che, anche a fronte dell'indirizzo di apertura mostrato dalla Corte costituzionale nella sua più recente giurisprudenza, occorrerebbe utilizzare un linguaggio più consono nelle dichiarazioni rese extra moenia senza trascendere in insulti e dileggi, i quali non possono in alcun modo rientrare nell'ambito di applicazione della prerogativa ex articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Fa presente, inoltre, che la notizia relativa all'avvio dell'istruttoria da parte della Corte dei conti è stata diffusa dall'on. Delmastro Delle Vedove nonostante fosse coperta da segreto istruttorio e che il deputato ha reso le censurate dichiarazioni quando ricopriva il ruolo di Presidente della Giunta per le autorizzazioni. Ruolo che, a suo avviso, avrebbe dovuto condurre il deputato ad evitare di rivolgersi ad un magistrato in modo così aggressivo, con dileggi equiparabili ad insulti personali, tanto più che il filmato in questione sembra essere stato registrato proprio nella stanza assegnata al Presidente della Giunta per le autorizzazioni.
In conclusione, in virtù delle considerazioni svolte, anticipa che il suo Gruppo si Pag. 22esprimerà in senso contrario alla proposta di insindacabilità formulata dal relatore.
Pietro PITTALIS (FI-PPE) nel formulare apprezzamento per la relazione svolta dal collega Costa, si riserva di articolare più approfonditamente nella prossima seduta le argomentazioni a sostegno della proposta. Ad ogni modo, anticipa fin d'ora che voterà a favore dell'insindacabilità delle dichiarazioni rese dall'on. Delmastro Delle Vedove poiché, nel caso di specie, ritiene per un verso che ricorra un «caso di scuola» concernente l'insindacabilità parlamentare e, per altro verso, che manchi la materia del contendere, in quanto il deputato non ha utilizzato parole ingiuriose. A tal proposito, nell'invitare i colleghi del Movimento 5 Stelle a svolgere valutazioni più oggettive, sottolinea che i semplici toni utilizzati nelle dichiarazioni rese dai parlamentari non possono costituire una giustificazione valida per negare l'applicazione della guarentigia prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione e che, nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti per riconoscere l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Delmastro.
Antonella FORATTINI (PD-IDP) ritiene opportuno rilevare che sono emerse molte criticità nella relazione dell'on. Costa dalla quale dissente e anticipa che nella prossima seduta approfondirà più diffusamente le suddette problematiche.
Dario IAIA (FDI) nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto con il supporto degli Uffici, esprime la sua condivisione rispetto alla posizione dell'on. Pittalis. In relazione al caso in esame, ritiene sussistenti entrambi i requisiti richiesti ai fini della riconducibilità delle espressioni dell'on. Delmastro Delle Vedove nell'ambito di applicazione della prerogativa prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Rileva infatti che, pur in presenza di affermazioni rese dal deputato con toni aspri, ma allo stesso tempo ironici, le stesse non possano che essere ricondotte ad un legittimo esercizio del diritto di critica politica riconosciuto ad ogni membro delle Camere, a prescindere dal ruolo rivestito all'interno di specifici organi parlamentari. Sottolinea che a ciascun parlamentare è garantito non solo il diritto ma anche il dovere di esprimere una censura di carattere manifestamente politico nei confronti della magistratura, laddove la stessa avvii un'istruttoria per danno erariale in assenza manifesta di specifici atti amministrativi o di deliberazioni che giustifichino tale azione. In conclusione, ribadisce l'assoluta legittimità della condotta dell'on. Delmastro Delle Vedove, che non ha fatto altro che esprimere una doverosa critica politica senz'altro rientrante nell'alveo delle prerogative riconosciute dalla Costituzione a ciascun parlamentare.
Devis DORI, presidente, non essendovi ulteriori interventi, si riserva di convocare la Giunta per una prossima seduta, durante la quale si procederà alla votazione della proposta di deliberazione del relatore.
Mercoledì 2 aprile 2025
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ
Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale in corso nei confronti del deputato Andrea Delmastro Delle Vedove, pendente presso il Tribunale di Biella (procedimento n. 1411/22 RGNR – n. 329/23 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 16).
(Seguito dell'esame e conclusione).
Devis DORI, presidente, comunica che l'ordine del giorno prevede il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, derivante da un procedimento penale in corso presso il Tribunale di Biella – Ufficio GIP (procedimento n. 1411/22 RGNR – n. 329/2023 RG GIP – Doc. IV-ter, n. 16). Tale procedimento penale è stato avviato a seguito della denuncia-querela presentata dal dott. Quirino Lorelli – Procuratore regionale della Corte dei conti per il Piemonte – nei confronti dell'on. Andrea Delmastro Delle Vedove, al quale è contestato il reato di Pag. 23diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, con l'aggravante di aver recato l'offesa ad un rappresentante di un corpo giudiziario (articolo 595, terzo e quarto comma, del codice penale).
Al riguardo, ricorda che:
1) nella seduta del 5 marzo scorso il relatore, on. Costa, ha illustrato la vicenda alla Giunta;
2) il 12 marzo è stato esaminato il video pubblicato dall'on. Delmastro Delle Vedove su Facebook nel 2021, poi oggetto di querela da parte del dott. Lorelli. Nel video in questione, l'on. Delmastro criticava l'iniziativa del Procuratore generale della Corte dei conti del Piemonte, che aveva avviato un'istruttoria per presunto danno contabile nei confronti dell'assessore all'istruzione della Regione Piemonte, a seguito dell'ipotesi di acquisto per le scuole di un libro dedicato al tema delle Foibe;
3) nella seduta del 19 marzo, l'on. Costa ha sintetizzato il contenuto delle note difensive inviate dall'on. Delmastro;
4) nella seduta del 26 marzo, il relatore ha proposto alla Giunta di stabilire che le dichiarazioni rese dall'on. Delmastro nel video pubblicato su Facebook il 16 giugno 2021 costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Ciò premesso, invita i colleghi a esprimere le proprie dichiarazioni di voto sulla proposta del relatore.
Dario IAIA (FDI) nel preannunciare che il voto del Gruppo Fratelli d'Italia sarà favorevole all'insindacabilità delle dichiarazioni rese dall'on. Delmastro Delle Vedove, esprime la sua condivisione rispetto alla relazione presentata dall'on. Costa. Ritiene, a tal proposito, che la vicenda in esame possa essere qualificata come un «caso di scuola»: la Giunta, infatti, si è già pronunciata in precedenza su casi simili a quello di cui si discute e anzi, in alcuni casi, anche su vicende che non presentavano, ai fini dell'insindacabilità, presupposti così chiaramente delineati. Rileva, in particolare, che nel caso di specie sussiste una piena corrispondenza temporale tra l'interpellanza urgente n. 2/01255 presentata il 15 giugno 2021 dal collega Delmastro e il video pubblicato dal deputato stesso il 16 giugno. Sottolinea, inoltre, che il filmato risulta assolutamente
collegato alla predetta interpellanza presentando una corrispondenza logica e terminologica con l'atto di sindacato ispettivo stesso. Ritiene, dunque, sussistenti i requisiti, richiesti ai fini dell'applicazione della prerogativa ex articolo 68, primo comma, della Costituzione, della sostanziale corrispondenza temporale e di contenuto tra le dichiarazioni espresse nel video pubblicato su Facebook e quanto affermato nell'interpellanza urgente indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Rileva che, se anche non si volesse applicare l'indirizzo ermeneutico di apertura assunto dalla Corte costituzionale in materia di insindacabilità delle dichiarazioni rese extra moenia nelle due recenti sentenze n. 104 e n. 194 del 2024 – peraltro richiamate anche nelle proposte votate in precedenti sedute –, risulterebbero comunque soddisfatti i requisiti, tradizionalmente richiesti in virtù dell'orientamento giurisprudenziale risalente e più restrittivo, della sussistenza di una corrispondenza cronologica e logico-funzionale tra l'attività esterna e l'atto parlamentare tipico.
Per ciò che riguarda più specificamente il merito della questione, esprimendosi anche a nome del proprio Gruppo, evidenzia che nella videoregistrazione pubblicata dall'on. Delmastro Delle Vedove sui social network non sono presenti insulti ma soltanto affermazioni rese con un tono enfatico ed una dialettica, certamente forte, che si inserisce in un contesto di critica politica espressa con l'obiettivo di far comprendere ai cittadini in maniera chiara un determinato concetto. Peraltro, ritiene doveroso sottolineare che le dichiarazioni rese nel video dal deputato Delmastro presentano anche un solido fondamento in quanto sono dirette a stigmatizzare una situazione paradossale caratterizzata dal fatto che il Procuratore generale della Corte dei conti del Piemonte abbia deciso di avviare un Pag. 24procedimento per danno erariale nei confronti dell'assessore all'istruzione
della Regione Piemonte esclusivamente in virtù di una mera intenzione espressa dall'assessore stesso, ma in concreto mai realizzata, di acquistare un libro dedicato al tema delle Foibe da diffondere nelle scuole. Ribadisce, quindi, che l'istruttoria per presunto danno contabile è stata avviata, con una nota che intimava alla Regione Piemonte di rispondere entro sette giorni, in assenza di atti amministrativi o di delibere della Giunta regionale che autorizzassero l'acquisto del predetto testo avente peraltro ad oggetto la figura di Norma Cossetto, una giovane donna, studentessa universitaria stuprata, assassinata e gettata nelle Foibe. Oltretutto, ritiene doveroso sottolineare che per conservare e rinnovare la memoria della tragedia delle vittime delle Foibe è stato istituito, tramite la legge 30 marzo 2004, n. 92, il Giorno del Ricordo. Ribadisce, in definitiva, che le dichiarazioni dell'on. Delmastro Delle Vedove costituiscono una
legittima critica di carattere politico, seppure espressa con toni forti ma comunque collegata all'attività parlamentare. Si interroga su quale dovrebbe essere il ruolo di un parlamentare se non quello di occuparsi di questioni quale quella relativa al caso in esame.
Fa presente, inoltre, che, come evidenziato dall'on. Costa nella sua relazione, l'illustrazione in Aula dell'interpellanza da parte dell'on. Delmastro presentava gli stessi toni enfatici del video pubblicato su Facebook dal deputato e che non vi è stato alcun richiamo da parte del Presidente, per cui, se vi fossero state offese o insulti nell'intervento, certamente l'on. Delmastro Delle Vedove sarebbe stato richiamato.
In conclusione, in virtù delle considerazioni che precedono, esprime, per ragioni preminentemente formali ed istituzionali ed in via residuale anche politiche, il voto favorevole del proprio Gruppo alla proposta di insindacabilità avanzata dal relatore.
Ingrid BISA (LEGA) nel preannunciare il voto favorevole della Lega alla proposta di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, osserva che la relazione dell'on. Costa, con la quale concorda, pone in luce che nel caso di specie sussiste sia un legame di ordine temporale sia una coincidenza di contenuti tra le dichiarazioni rese extra moenia dall'on. Delmastro e l'attività parlamentare. Ritiene, inoltre, che le opinioni dell'on. Delmastro Delle Vedove integrino una critica di carattere politico e che nella videoregistrazione non vi sia alcuna affermazione ingiuriosa. Considera opportuno richiamare il recente orientamento della Corte costituzionale contenuto nelle pronunce n. 104 e n. 194 del 2024, in cui, anche a seguito dell'attività svolta dalla Giunta in materia, si è affermato il principio in base al quale l'insindacabilità parlamentare si estende anche alle opinioni espresse sui social media con uno stile più diretto e semplificato rispetto a quello tipico degli atti parlamentari. Ritiene, infatti, che le dichiarazioni espresse tramite tale modalità comunicativa debbano comunque rientrare nell'ambito di applicazione della garanzia prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Carla GIULIANO (M5S) ribadisce, come già espresso nella precedente seduta del 26 marzo scorso, il voto convintamente contrario alla proposta del relatore e quindi a favore della sindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Delmastro Delle Vedove. Le ragioni dell'orientamento del proprio Gruppo risiedono nel fatto che, nonostante l'interpellanza sia stata presentata il giorno precedente alla pubblicazione del video su Facebook, non vi è una sostanziale coincidenza di contenuto tra le dichiarazioni espresse extra moenia e l'attività parlamentare tipica: non si tratta, infatti, solo di toni estremamente enfatici, come anche rilevato da alcuni colleghi; a venire in considerazione è anche e soprattutto la totale estraneità dei toni e delle espressioni rispetto al contenuto dell'interpellanza. In definitiva, si è in presenza di espressioni che certamente non
possono essere qualificate come opinioni, seppur di forte critica politica. A tal proposito, ad esempio, richiama il passaggio della videoregistrazione in cui l'on. Delmastro dichiara: «è il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti presso il Piemonte [...] con il cipiglio autoritario che Pag. 25contraddistingue una figura di tale levatura, guardatelo bene [...] con l'intelligenza e l'acume politico che traspare dallo sguardo». Si tratta, a suo avviso, di una perifrasi molto chiara e anche scomposta che ha lo scopo di raffigurare il Procuratore Lorelli come una persona «poco intelligente». Ribadisce, dunque, che il genere di affermazioni quali quelle oggetto del caso in esame, come sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza costituzionale, non possono essere coperte dalla guarentigia dell'insindacabilità. Rileva che, proprio a fronte
dell'indirizzo di apertura mostrato dalla Corte costituzionale nella sua più recente giurisprudenza relativa al nesso funzionale, si impone la necessità, come sottolineato da diversi auditi durante il ciclo di audizioni informali sulle prospettive evolutive dell'insindacabilità parlamentare alla luce delle moderne forme di comunicazione politica e in particolare dei social media, di porre maggiore attenzione alla continenza verbale e correttezza comunicativa delle affermazioni utilizzate dai parlamentari anche nell'attività di critica politica. Fa presente, peraltro, che anche l'attività di critica politica dei parlamentari, seppur espressa con toni aspri, deve essere improntata al rispetto di principi, tra i quali quelli della disciplina ed onore, che si riverberano anche nella continenza verbale e correttezza comunicativa delle dichiarazioni.
Ritiene, in conclusione, che anche per le ragioni espresse nella precedente seduta, il caso in esame non possa assolutamente iscriversi nell'ambito della insindacabilità parlamentare ex articolo 68, primo comma, Cost. Alla luce di tali considerazioni esprime, a nome del Gruppo Movimento 5 Stelle, il voto convintamente contrario alla proposta del relatore.
Antonella FORATTINI (PD-IDP) pur rilevando l'esaustività della relazione dell'on. Enrico Costa e anche lo sforzo profuso nell'intento di dimostrare l'insindacabilità delle affermazioni rese dall'on. Delmastro, preannuncia, a nome del Gruppo Partito Democratico, il voto contrario alla proposta del relatore. A suo avviso, se il compito della Giunta è quello di verificare la sussistenza del nesso funzionale tra le opinioni rese dal deputato e l'attività parlamentare tipica, nel caso di specie, pur in presenza di un legame di ordine temporale, non sussiste il requisito della corrispondenza di contenuto necessaria ai fini dell'applicazione del regime dell'insindacabilità. Rileva, infatti, che nel video pubblicato sui social media l'on. Delmastro Delle Vedove ha utilizzato espressioni offensive che non possono essere coperte dalla prerogativa in esame. Specifica, infine, che tale valutazione corrisponde alla posizione che il Gruppo ha sempre assunto in casi simili affrontati dalla Giunta.
Pietro PITTALIS (FI-PPE), ritiene opportuno osservare preliminarmente, senza alcuna vena polemica, che le valutazioni nei casi posti all'esame della Giunta stanno sempre più diventando terreno di scontro politico facendo venire meno il ruolo di garanzia che l'organo dovrebbe rivestire. Pur nel rispetto della diversità delle posizioni di ciascun Gruppo, si rammarica che il Movimento 5 Stelle stigmatizzi le affermazioni dell'on. Delmastro ritenendole ingiuriose laddove, in realtà, lo stesso Gruppo ha sempre utilizzato indiscriminatamente toni offensivi. Sottolinea che nelle dichiarazioni dell'on. Delmastro Delle Vedove non vi è alcuna traccia di espressioni oggettivamente offensive e che l'unico riferimento riguarda Capitan Fracassa, il protagonista del bellissimo romanzo di Gautier del 1861. Ritiene che rispetto alla gravità della vicenda in esame, che afferisce ad una
tragedia come quella delle Foibe, i toni utilizzati dall'on. Delmastro nel video siano stati fin troppo contenuti. A suo avviso, infatti, il caso di specie attiene ad un'iniziativa giudiziaria proditoria posta in essere da un magistrato della Corte dei conti che ha avviato un'istruttoria in totale assenza di un provvedimento amministrativo che la giustificasse. A suo avviso, a fronte della sola intenzione di voler commemorare le vittime della tragedia delle Foibe, è stata posta in essere una reazione sproporzionata da parte del Procuratore regionale della Corte dei conti ed è proprio tale reazione che dovrebbe destare maggiore preoccupazione. Ritiene, infatti, che si sia Pag. 26consumato un abuso di potere inammissibile in un sistema democratico e aggiunge che l'on. Delmastro più che difendere se stesso sia intervenuto a tutela dell'iniziativa prefigurata, ma in concreto non realizzata,
dalla Regione Piemonte.
In conclusione, nell'esprimersi a favore dell'insindacabilità delle dichiarazioni rese dall'on. Delmastro Delle Vedove, ritiene doveroso censurare le iniziative estemporanee avviate da quegli esponenti della magistratura, come il dott. Lorelli, che rischiano di minare la tenuta dell'intero sistema.
Enrico COSTA (FI-PPE), relatore, nel rispetto delle diverse considerazioni espresse dai colleghi, auspica che la Giunta possa continuare a pronunciarsi sul tema dell'insindacabilità in modo oggettivo, senza lasciarsi influenzare dall'appartenenza politica di chi ha rilasciato le dichiarazioni contestate. Sottolinea che, in passato – sebbene non in questa legislatura – si sono spesso riscontrate posizioni diametralmente opposte a seconda del deputato coinvolto nella deliberazione della Giunta ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Al riguardo, esprime l'auspicio che tali esperienze non si ripetano. Ribadisce poi che, nel caso di specie, l'insindacabilità si fonda sulla sussistenza di un legame temporale e contenutistico tra l'attività parlamentare e quella esterna svolta dall'on. Delmastro. Inoltre osserva che, in numerose interviste rilasciate ai giornali, l'espressione Capitan Fracassa è stata frequentemente associata al senatore Matteo Salvini dai suoi avversari politici. Si augura infine che, in vista dell'esame della relazione in Aula, vi sia un supplemento di riflessione che permetta una valutazione più condivisa, al di là di posizioni ideologiche di appartenenza politica. A suo avviso, infatti, la Giunta deve assumere, in qualità di organo giudicante, un ruolo di garanzia che risulta forte e credibile solo se riesce a superare le divisioni dettate da considerazioni meramente politiche.
Devis DORI, presidente, ci tiene a precisare che la Giunta è e rimarrà sempre un organo di garanzia a prescindere dal diverso posizionamento politico che i gruppi possano esprimere. In veste di Presidente ritiene opportuno ricordare, a tal proposito, che negli ultimi due casi esaminati dalla Giunta, anche in presenza di posizioni diverse, i gruppi hanno comunque assunto una decisione all'unanimità.
Non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta del relatore secondo la quale le dichiarazioni dell'on. Delmastro Delle Vedove, oggetto del procedimento penale presso il Tribunale ordinario di Biella-Ufficio Gip, costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
La Giunta approva la proposta di insindacabilità del relatore e dà mandato al medesimo di predisporre la relazione per l'Assemblea in tal senso.
Devis DORI, presidente, nel prendere atto della deliberazione assunta a maggioranza dai gruppi presenti, preannuncia che la prossima settimana convocherà l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori della Giunta.