Doc. IV-ter, N. 14-A

RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatrice: FORATTINI)

sulla

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

nei confronti del deputato
DONZELLI

(procedimento n. 54398/2019 RGNR – n. 33867/2019 RG GIP)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – SEZIONE GIP – UFFICIO 16

il 17 febbraio 2023

Presentata alla Presidenza il 19 febbraio 2025

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  Onorevoli Colleghi! – La Giunta per le autorizzazioni riferisce all'Assemblea in merito alla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, che il Tribunale di Roma (Sezione del giudice per le indagini preliminari) ha inviato alla Camera il 17 febbraio 2023 (procedimento n. 54398/2019 RGNR – n. 33867/2019 RG GIP – Doc. IV-ter, n. 14).
  Tale richiesta scaturisce da un procedimento penale avviato a seguito di un esposto-querela presentato dal sig. Adriano Panzironi, giornalista pubblicista, nei confronti dell'on. Giovanni Donzelli, accusato di diffamazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 595, terzo comma, del codice penale. L'accusa si riferisce in particolare a un'intervista rilasciata dall'on. Donzelli il 31 marzo 2019, successivamente ripresa e amplificata da un blog online (Notizie in un click). Nell'intervista, il sig. Panzironi sarebbe stato descritto come un soggetto che esercita abusivamente la professione medica e promuove cure prive di fondamento scientifico, anche per patologie gravi.

  Le dichiarazioni contestate riguardano tre aspetti principali:

   1. La promozione di guarigioni «miracolose»: secondo l'on. Donzelli, il sig. Panzironi avrebbe affermato che «con le sue cure si guarisce anche dai tumori». Il querelante ritiene questa affermazione falsa e gravemente lesiva, in quanto gli attribuirebbe un comportamento ingannevole e pericoloso per la salute pubblica.
   2. L'accusa di esercizio abusivo della professione medica: l'on. Donzelli ha sostenuto che il sig. Panzironi svolgerebbe attività riservate ai medici, diffondendo consigli e trattamenti non conformi alle norme sanitarie e potenzialmente dannosi per i pazienti.
   3. La richiesta di censura governativa: l'on. Donzelli ha sollecitato pubblicamente il Governo, e in particolare l'allora Vice Presidente del Consiglio con delega alle telecomunicazioni, Luigi Di Maio, a oscurare le trasmissioni televisive del querelante, definite «pericolosissime» per la vita e la salute dei cittadini. In particolare, ha dichiarato che «il Governo non può continuare a fare orecchie da mercante di fronte a queste false diffusioni a mezzo televisivo», concludendo che «ne va della vita e della salute dei cittadini». Il sig. Panzironi ritiene tali dichiarazioni un attacco diretto e sproporzionato alla sua libertà di espressione.

  L'on. Donzelli – che ha fornito alla Giunta i chiarimenti ritenuti opportuni ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Regolamento della Camera – ha riassunto i fatti alla base della vicenda in esame, sostenendo che il Panzironi acquistava spazi pubblicitari su emittenti private, presentandoli come trasmissioni di divulgazione scientifica. In questi programmi – spesso indossando il classico camice bianco da medico – affermava che l'eliminazione totale di zuccheri e carboidrati dalla dieta avrebbe consentito di vivere fino a 120 anni. Secondo Panzironi, questa cosiddetta «dieta preistorica» sarebbe necessaria poiché il progresso avrebbe compromesso la salute dell'uomo, il cui organismo richiederebbe invece un'alimentazione completamente priva di zuccheri. Per compensare questa presunta carenza, egli consigliava l'assunzione di specifici integratori alimentari prodotti dal fratello, grazie ai cui proventi riusciva a finanziare l'acquisto di spazi pubblicitari sempre più ampi.
  Nella stessa seduta, l'on. Donzelli ha precisato di aver sentito il dovere, dopo aver appreso di tali pratiche, di sensibilizzare le emittenti private italiane sui pericoli insiti nei messaggi diffusi da Panzironi e sulle gravi conseguenze per la salute di chi seguiva il suo metodo, spesso affrontando notevoli sacrifici economici per acquistare le pillole proposte. Ha inoltre evidenziato come gli ingenti guadagni derivanti dalla vendita di tali prodotti rappresentassero un forte incentivo per le televisioni private, molte delle quali in difficoltà economica.
  Di fronte a questa situazione, l'on. Donzelli ha ritenuto necessario intraprendere un'azione istituzionale su più fronti: dapprima segnalando all'Ordine dei Medici la pericolosità della dieta promossa da Panzironi, poi interpellando l'AGCOM per verificare se le trasmissioni indicassero correttamente la natura pubblicitaria degli spazi Pag. 3acquistati. Ha inoltre svolto un'intensa attività di sindacato ispettivo, prima presso il Consiglio regionale della Toscana e poi in Parlamento, per fare chiarezza sulla vicenda. A tal proposito, ha ricordato in particolare che, in risposta alla sua prima interrogazione alla Camera del 13 giugno 2018, il Sottosegretario al Ministero della Salute, on. Fugatti, lo aveva informato dell'attivazione dei NAS per effettuare le opportune verifiche.
  Infine, ha sottolineato che, pur non avendo mai presentato esposti o querele formali nei confronti del sig. Panzironi, l'attività di denuncia e di sensibilizzazione svolta attraverso i canali istituzionali ha contribuito in modo significativo a far luce sulla vicenda e a tutelare la salute pubblica.

  Nella fase istruttoria, la Giunta ha verificato che il sig. Adriano Panzironi è stato coinvolto in alcuni procedimenti giudiziari e ha ricevuto sanzioni da diverse autorità e ordini professionali a causa della promozione del regime alimentare Life 120 e della vendita dei relativi integratori.
  Ci si riferisce in particolare:

   1. Al procedimento penale per esercizio abusivo della professione medica (art. 348 c.p.): attualmente in corso presso il Tribunale di Roma, tale procedimento ha visto il rinvio a giudizio del sig. Panzironi nel 2019, con l'avvio del processo nel marzo 2020. Il pubblico ministero ha richiesto una condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione, sostenendo che Panzironi, privo di titoli medici, avrebbe esercitato abusivamente la professione attraverso la promozione del suo regime alimentare e la vendita di integratori. La sentenza di primo grado, attesa per il corrente mese di febbraio, non risulta ancora emessa.
   2. Alla sanzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) per pubblicità ingannevole: con l'ordinanza-ingiunzione n. 72 del 2019, l'AGCOM ha sanzionato la GM Comunicazione S.r.l. – società responsabile del servizio di media audiovisivo nazionale «Life120» trasmesso sul canale 61 del digitale terrestre – imponendo una multa di 264.967,50 euro per comunicazioni commerciali ingannevoli. L'Autorità ha ritenuto che le trasmissioni promuovessero pratiche alimentari potenzialmente pericolose per la salute e prive di supporto scientifico. Tale sanzione è stata successivamente confermata dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con la sentenza n. 7978/2022.
   3. Alla sospensione della diffusione di contenuti su canali televisivi:
   con le ordinanze-ingiunzione n. 152 e n. 153 del 2020, l'AGCOM ha disposto la sospensione per sei mesi dell'attività di diffusione dei contenuti sui canali 880 SAT e 61 DTT. Il provvedimento è stato adottato in seguito alla trasmissione del format «Il cerca salute» e dello speciale «Quello che non vi hanno detto sul Coronavirus», legati al metodo Life 120. L'Autorità ha accertato che, nei programmi in cui interveniva Panzironi, venivano violate le disposizioni a tutela della salute pubblica e si inducevano comportamenti potenzialmente pericolosi per la stessa.
   4. Ai provvedimenti dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio: nel mese di maggio 2019, l'Ordine dei Giornalisti del Lazio ha disposto la sospensione del sig. Panzironi dall'albo, per poi procedere alla sua radiazione nell'ottobre 2023. I provvedimenti sono stati adottati sulla base della convinzione che egli avesse violato le norme deontologiche, diffondendo informazioni prive di fondamento scientifico e potenzialmente dannose per la salute pubblica.

  Ai rilievi sopra esposti si aggiunge che, sempre nel corso dell'istruttoria, sono stati acquisiti numerosi atti di sindacato ispettivo che l'on. Donzelli ha presentato a più riprese alla Camera proprio stigmatizzando la pericolosità e l'ingannevolezza dei messaggi diffusi dal sig. Panzironi soprattutto nelle sue trasmissioni televisive. Il riferimento è alle interrogazioni che seguono:

   1. Interrogazione a risposta orale 3-00017 del 13 giugno 2018 (e alla relativa replica in aula del 24 luglio 2018);

   2. Interrogazione a risposta scritta 4-01282 (4 ottobre 2018);

   3. Interrogazione a risposta orale 3-00341 (26 novembre 2018);

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   4. Interrogazione a risposta orale 3-00788 (13 giugno 2019);

   5. Interrogazione a risposta orale 3-00789 (13 giugno 2019);

   6. Interrogazione a risposta scritta 4-03185 (27 giugno 2019);

   7. Interrogazione a risposta orale 3-00990 del 30 settembre 2019 (e alla relativa replica in aula del 4 febbraio 2020);

   8. Interrogazione a risposta orale 3-01314 (17 febbraio 2020);

   9. Interrogazione a risposta orale 3-01375 (18 marzo 2020).

  A conclusione dell'analisi, si evidenzia che anche esponenti di altri Gruppi parlamentari hanno presentato interrogazioni alle competenti Camere, manifestando preoccupazione per la pericolosità del metodo Life 120 del sig. Panzironi. A titolo esemplificativo, si richiamano:

   a) l'interrogazione a risposta scritta n. 4/02232 dell'8 ottobre 2019, presentata al Senato dal senatore Elio Lannutti e da altri membri del Movimento 5 Stelle;

   b) l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5/02425 del 3 luglio 2019, presentata dai deputati del Partito Democratico Vito De Filippo ed Elena Carnevali.

  La Giunta ha esaminato la richiesta di deliberazione in questione nelle sedute del 29 gennaio 2025, del 5 e del 12 febbraio 2025. Nella seduta del 18 febbraio 2025, la medesima Giunta ha approvato la proposta del relatore secondo la quale ai fatti oggetto del procedimento in esame si applica il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

***

  Alla luce delle considerazioni esposte, la Giunta propone all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni dell'on. Donzelli – così come riportate nell'esposto-querela presentato dal sig. Panzironi presso l'Autorità giudiziaria di Roma l'11 ottobre 2019 – costituiscano opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Ad avviso della Giunta medesima, infatti, sussiste un «legame evidente» tra le opinioni rese extra moenia e l'attività parlamentare svolta alla Camera dal deputato in questione.
  A sostegno di tale proposta, si evidenziano le seguenti argomentazioni.
  Innanzitutto, nel caso di specie risulta ravvisabile una chiara «corrispondenza sostanziale di significato» tra le dichiarazioni rese extra moenia e alcune precedenti affermazioni dell'on. Donzelli contenute negli atti di sindacato ispettivo prima richiamati. Tale corrispondenza, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, rappresenta un evidente «indice rivelatore» del nesso funzionale richiesto dall'articolo 68 della Costituzione. Al ricorrere di questa condizione, infatti, ben può affermarsi che le opinioni manifestate fuori dalle sedi delle Camere siano connesse all'esercizio della funzione parlamentare, in quanto destinate a comunicare all'esterno – pur nell'ineliminabile diversità degli strumenti e del linguaggio adoperato nell'atto tipico e nella sua diffusione all'opinione pubblica – il significato dell'attività compiuta nell'esercizio del mandato; attività che, d'altronde, per sua natura è destinata «a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell'interesse della libera dialettica politica che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative» (sentenze n. 321 e n. 320 del 2000).
  Al riguardo, si richiama a titolo esemplificativo la citata interrogazione a risposta orale n. 3-00017 del 13 giugno 2018, nella quale l'on. Donzelli, criticando il metodo Life 120, affermava che «esso si basa sull'assunto che tutte le malattie, anche quelle più gravi come autismo, Alzheimer, diabete e tumori, sarebbero causate dalla cattiva alimentazione, che si concretizza nell'uso di carboidrati e si curerebbero con le spezie (...) che asseritamente combattono l'artrite reumatoide, la sclerosi multipla e anche ogni genere di tumore». E concludeva sostenendo che «a parere dell'interrogante il metodo Life 120 è annoverabile tra i numerosi casi di 'bufale' della medicina che non Pag. 5hanno nulla a che vedere con la scienza e che giocano con la salute di persone deboli e malate».
  Analogamente – nelle interrogazioni a risposta orale n. 4/01282 del 4 ottobre 2018 e n. 3/00341 del 26 novembre 2018, pure richiamate in precedenza – l'on. Donzelli ribadiva la sua posizione critica nei confronti dell'operato del sig. Panzironi, evidenziando che «non [fosse] più accettabile giocare sull'equivoco nella cura di malattie come l'Alzheimer o il cancro, per di più sulla base di prodotti definiti dall'Antitrust dallo scopo 'meramente promozionale' e 'senza alcun fondamento scientifico'». In tale contesto, interrogava il Governo su «quali iniziative di competenza [intendesse] adottare per impedire la diffusione di contenuti così pericolosi per la salute dei cittadini (...)».
  Si ricorda altresì che, nel corso della seduta del 24 luglio 2018, replicando alla risposta del Sottosegretario di Stato alla Salute alla sopra citata interrogazione n. 3-00017, l'on. Donzelli dichiarava:

   «credo che il Governo debba fare di più, debba attivare l'Agcom, perché queste trasmissioni non devono proseguire nel frattempo. Perché, anche se viene fatta una rettifica del Ministero della salute, se Panzironi e il suo gemello continuano a comprare gli spazi come spazi pubblicitari e a inserire i propri finti programmi divulgativi come spazi pubblicitari, il problema resta (...). Facendo vedere in televisione, in uno spazio pubblicitario camuffato da spazio informativo, che si divulga, per esempio – leggo testualmente alcuni stralci da una puntata dedicata proprio al cancro, in cui Panzironi suggerisce il suo integratore, venduto e costruito da lui e dal fratello (...) – che questo integratore ha un ruolo essenziale nel sistema immunitario per la cura del cancro, ma lo Stato non ha interesse a sviluppare il ruolo della vitamina D nella cura del tumore, si fa credere al malato che ci sia un complotto per cui lo Stato non vuole curare il tumore e in realtà lui può curare il tumore. Questo è pericolosissimo, non basta una rettifica del Ministero della salute, deve essere impedito, perché deve essere difesa la salute dei cittadini».

  Sul tema, va pure segnalata l'interrogazione a risposta orale n. 3-00990 del 30 settembre 2019 che, analogamente a quelle ricordate in precedenza, denunciava che:

   «Adriano Panzironi diffonde teorie mediche senza essere medico e suggerisce diete senza essere un nutrizionista: è solo un giornalista, che tra l'altro risulta attualmente sospeso dall'ordine del Lazio. Il suo metodo “Life 120” senza alcuna base di risoluzione di problemi di salute anche gravi ed è già stato fatto oggetto di provvedimenti di vario genere da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Sul caso è intervenuta, contro la diffusione di informazioni fuorvianti, lo stesso Ministro della salute pro tempore Giulia Grillo».

  Le considerazioni sopra esposte appaiono già di per sé sufficienti a giustificare l'insindacabilità delle dichiarazioni rese dall'on. Donzelli. Tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare come l'applicazione, nel caso di specie, della guarentigia di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione sia altresì coerente con i principi recentemente affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 104 e n. 194 del 2024 (casi Fidanza e Giarrusso) che, come noto, hanno segnato un'evoluzione significativa della giurisprudenza in materia.
  In particolare, nella sentenza n. 104 del 2024, la Consulta ha affermato che devono ritenersi coperte dalla prerogativa della insindacabilità quelle «opinioni [dei parlamentari] che incanalino nel processo politico proprio di una democrazia pluralista i diversi e divergenti interessi riferibili al popolo, al fine di trovare, nell'esercizio della rappresentanza della Nazione di cui all'art. 67 Cost., una mediazione tra gli stessi rispondente all'interesse generale». Nel caso in esame, le dichiarazioni dell'on. Donzelli rispondono chiaramente a tale finalità, poiché mirano alla tutela dell'interesse generale e, segnatamente, alla salvaguardia del fondamentale diritto alla salute garantito dall'articolo 32 della Costituzione. Non si tratta, dunque, di affermazioni riconducibili a interessi individuali o di parte, come è dimostrato dal fatto che il cosiddetto Pag. 6«metodo Panzironi» è stato oggetto di critiche non solo da parte di esponenti di Gruppi parlamentari appartenenti a schieramenti diversi, ma anche di numerose Autorità preposte alla tutela dell'interesse pubblico, tra cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il TAR per il Lazio e l'Ordine dei giornalisti.
  La sentenza n. 194 del 2024 ha inoltre affermato che, in casi particolari, l'articolo 68, primo comma, della Costituzione possa trovare applicazione anche a «dichiarazioni rese extra moenia, non necessariamente connesse ad atti parlamentari ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare». Al riguardo la Consulta ha precisato che tale nesso sussiste qualora l'opinione extra moenia del parlamentare si concreti, nella sostanza, «nell'esercizio della tipica funzione di indirizzo e controllo sull'operato del Governo che è attribuita al Parlamento e a ogni suo componente»; ove cioè si tratti di una opinione di un parlamentare che si riferisca (in termini positivi, negativi o sollecitatori) ad attività di governo, purché sia espressa con modalità improntate al rispetto della dignità dei destinatari della critica e della denuncia politica (circostanza, quest'ultima, sicuramente ricorrente nella fattispecie).
  Applicando questi principi al caso concreto, appare evidente che l'affermazione dell'on. Donzelli secondo cui «il Governo non può continuare a fare orecchie da mercante di fronte a queste false diffusioni a mezzo televisivo» – ritenuta diffamatoria nell'esposto-querela del sig. Panzironi – costituisce a tutti gli effetti espressione della funzione di indirizzo e controllo che i parlamentari esercitano nei confronti del potere esecutivo. Del resto, come già ricordato, tale attività si è concretamente tradotta nella presentazione di numerosi atti di sindacato ispettivo sul tema, confermando la piena riconducibilità delle dichiarazioni contestate all'ambito di tutela dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Per tutte queste ragioni, la Giunta propone all'Assemblea di dichiarare insindacabili, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, le opinioni espresse dall'on. Donzelli.

Antonella FORATTINI, relatrice.

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ALLEGATO

Estratto dei resoconti sommari della Giunta
per le autorizzazioni del 29 gennaio, 5, 12 e 18 febbraio 2025

Mercoledì 29 gennaio 2025

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti del deputato Giovanni Donzelli, pendente presso il Tribunale di Roma (procedimento n. 54398/2019 RGNR – n. 33867/2019 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 14).

(Esame e rinvio).

  Devis DORI, presidente, fa presente che il secondo punto all'ordine del giorno reca l'avvio dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa nei confronti dell'on. Giovanni Donzelli. La richiesta – pervenuta alla Camera il 16 febbraio 2023 – proviene dal Tribunale ordinario di Roma – Sezione Gip (procedimento n. 54398/2019 RGNR – n. 33867/2019 RG GIP – Doc. IV-ter, n. 14).
  Rileva che si tratta di una richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria il 17 febbraio 2023, sulla quale ha affidato l'incarico di relatrice all'on. Forattini, cui cede la parola perché illustri la questione alla Giunta.

  Antonella FORATTINI (PD-IDP), relatrice, evidenzia che il procedimento penale nell'ambito del quale è stata trasmessa la richiesta di deliberazione, di cui oggi la Giunta inizia l'esame, trae origine da un esposto-querela depositato dal sig. Adriano Panzironi – giornalista pubblicista – nei confronti dell'on. Giovanni Donzelli, deputato del partito Fratelli d'Italia, per il reato di diffamazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 595, terzo comma, del codice penale. Al centro dell'esposto sono evidenziate alcune dichiarazioni pubbliche rivolte dall'on. Donzelli al querelante e da questi giudicate altamente lesive della propria immagine professionale e della propria reputazione personale. L'accusa verte in particolare sul contenuto di un'intervista rilasciata dall'on. Donzelli il 31 marzo 2019 – ripresa e amplificata da un blog online (Notizie in un click) – in cui il sig. Panzironi sarebbe descritto come un individuo che eserciterebbe abusivamente la professione medica e che promuoverebbe cure non scientifiche anche per patologie gravi.

  Contenuto delle dichiarazioni ritenute diffamatorie.

  Nell'intervista contestata, l'on. Donzelli avrebbe accusato il sig. Panzironi di divulgare, attraverso i suoi programmi televisivi, informazioni pericolose e prive di basi scientifiche. Le principali affermazioni che il querelante considera diffamatorie si riferirebbero:

   a) alla promozione di guarigioni «miracolose»: secondo l'on. Donzelli, il sig. Panzironi avrebbe sostenuto pubblicamente che «con le sue cure si guarisce anche dai tumori». Questa affermazione è giudicata falsa e gravemente lesiva, in quanto attribuirebbe al querelante un comportamento ingannevole e potenzialmente pericoloso per la salute pubblica;

   b) alle accuse di esercizio abusivo della professione medica: l'on. Donzelli avrebbe affermato che il Panzironi eserciterebbe impropriamente attività riservate ai medici, diffondendo consigli e trattamenti che non rispetterebbero le norme sanitarie e che potrebbero arrecare danno ai pazienti;

   c) alle «richieste di censura» governativa: l'on. Donzelli avrebbe pubblicamentePag. 8 sollecitato il Governo, e in particolare l'allora Vice Presidente del Consiglio (con delega alle telecomunicazioni) Luigi Di Maio, a oscurare le trasmissioni televisive del querelante, definite «pericolosissime» per la vita e la salute dei cittadini. In particolare, l'on. Donzelli avrebbe sottolineato come il «governo non possa continuare a fare orecchie da mercante contro queste false diffusioni a mezzo televisivo», concludendo che «ne va della vita e della salute dei cittadini». Tali richieste sono considerate dal sig. Panzironi un attacco diretto e sproporzionato alla sua libertà di espressione.

  Analisi giuridica delle dichiarazioni.

  L'esposto del sig. Panzironi si concentra su due aspetti ritenuti centrali: a) la lesione alla reputazione personale e professionale e; b) la violazione dei diritti costituzionali garantiti dall'articolo 21 della Costituzione:

   a) Lesione alla reputazione personale e professionale. Le dichiarazioni dell'on. Donzelli sono descritte come gravemente denigratorie: attribuire al sig. Panzironi la promozione di cure «miracolose» per malattie gravi come il cancro significherebbe rappresentarlo, secondo il querelante, come un individuo privo di etica e dedito a ingannare il pubblico per interesse personale. Questa rappresentazione, oltre a danneggiare la sua immagine pubblica, metterebbe in discussione la legittimità del suo operato come giornalista.

   b) Violazione della libertà di espressione. L'accusa del sig. Panzironi non si limita al contenuto delle dichiarazioni, ma stigmatizza anche un'ipotizzata richiesta di censura da parte di un membro del Parlamento. L'on. Donzelli avrebbe infatti proposto di oscurare le trasmissioni del querelante, attribuendogli la responsabilità di diffondere messaggi pericolosi e privi di fondamento scientifico. Secondo il sig. Panzironi, questa richiesta costituirebbe una grave interferenza con il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, garantito dall'articolo 21 della Costituzione, che tutela anche la libertà di informazione e di critica.

  Impatto sulla reputazione e danni subiti.

  Secondo l'esposto, le affermazioni dell'on. Donzelli avrebbero avuto un impatto significativo sulla reputazione e sulla credibilità del sig. Panzironi. I principali effetti negativi segnalati sarebbero rappresentati:

   a) dal discredito pubblico: le dichiarazioni rilasciate da Donzelli e la loro amplificazione sui media avrebbero alimentato una percezione negativa del querelante presso l'opinione pubblica, rappresentandolo come un soggetto pericoloso e inaffidabile;

   b) dal danneggiamento dell'immagine professionale: l'accusa di promuovere cure «miracolose» senza fondamento scientifico avrebbe leso la reputazione del querelante come giornalista e divulgatore;

   c) dalle possibili conseguenze economiche: il discredito generato dalle dichiarazioni potrebbe avere ripercussioni sulle attività professionali e sulle collaborazioni del sig. Panzironi, con potenziali perdite economiche.

  Richieste del querelante.

  Il sig. Panzironi, oltre a richiedere l'accertamento delle responsabilità penali dell'on. Donzelli, si riserva il diritto di costituirsi parte civile nel procedimento penale per ottenere un risarcimento dei danni morali e materiali subiti. L'esposto infine sottolinea l'intento del querelante di tutelare la propria immagine e il diritto alla libera espressione da attacchi che ritiene infondati e pregiudizievoli.

  La relatrice conclude evidenziando che tra i documenti a disposizione della Giunta risulta, oltre all'esposto-querela del sig. Panzironi, anche la richiesta del Pubblico ministero e del GIP del Tribunale di Roma di trasmissione degli atti alla Camera «per le determinazioni di competenza» di cui all'articolo 3 della legge n. 140 del 2003. Si riserva quindi di formulare una proposta all'esito dell'audizione dell'interessato (ovveroPag. 9 dell'invio delle sue note scritte) nonché del dibattito che seguirà in Giunta.

  Devis DORI, presidente, non essendovi altri interventi, comunica che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'on. Donzelli a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive. Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per svolgere la suddetta audizione, ove richiesta.

Mercoledì 5 febbraio 2025

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale in corso nei confronti del deputato Giovanni Donzelli, pendente presso il Tribunale di Roma (procedimento n. 54398/2019 RGNR – n. 33867/2019 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 14).

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Devis DORI, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale in corso nei confronti dell'on. Giovanni Donzelli, pendente presso il Tribunale ordinario di Roma – Ufficio Gip (procedimento n. 54398/2019 RGNR – n. 33867/2019 RG GIP – Doc. IV-ter, n. 14). Si tratta di una richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria il 17 febbraio 2023, sulla quale ha affidato l'incarico di relatrice all'on. Forattini.
  Ricorda che nella seduta del 29 gennaio scorso la relatrice ha illustrato la vicenda alla Giunta.
  Rammenta inoltre che oggi – su richiesta dell'interessato – si procederà ad ascoltare l'on. Giovanni Donzelli ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera.
  Invita quindi l'on. Donzelli ad entrare in aula.

  (Il deputato Giovanni Donzelli è invitato ad entrare in aula)

  Devis DORI, presidente, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, invita l'on. Donzelli a fornire alla Giunta i chiarimenti che ritiene opportuni in ordine ai fatti oggetto del procedimento penale presso il Tribunale di Roma. Ricorda che, al termine dell'intervento, i colleghi potranno intervenire per formulare quesiti e osservazioni.

  Giovanni DONZELLI (FDI), nel ringraziare il presidente e i componenti della Giunta per la possibilità di chiarire di persona il proprio punto di vista sulla questione, fa innanzitutto presente che è venuto a conoscenza dell'esposto-querela depositato dal sig. Panzironi nei suoi confronti solo a seguito dell'invito a partecipare alla seduta odierna della Giunta. Sottolinea che, in passato, il sig. Panzironi aveva annunciato di voler presentare denunce nei suoi confronti senza poi dare seguito, in concreto, a tale intenzione. Prosegue ricordando di essersi occupato della vicenda oggi all'esame della Giunta sin da quando rivestiva il ruolo di consigliere regionale e, in particolare, di aver presentato interrogazioni ed interventi in Consiglio regionale, in quanto, a suo avviso, le attività poste in essere dal sig. Panzironi risultavano pericolose per la salute pubblica oltre che contrarie alle normative vigenti.
  Rammenta, inoltre, di avere continuato ad occuparsi della questione anche dopo essere stato eletto deputato nel 2018 intervenendo in Aula e presentando interrogazioni e altri atti specifici aventi ad oggetto le condotte del sig. Panzironi. Evidenzia che, grazie a tali atti, sono stati raggiunti importanti risultati: il querelante, infatti, è stato sospeso dall'Ordine dei giornalisti; l'Ordine dei medici è intervenuto in difesa della sanità pubblica e l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni ha impedito la messa in onda delle trasmissioni in cui compariva il sig. Panzironi. A suo avviso, dunque, tali interventi hanno avuto un'utilità istituzionale e pubblica ed hanno confermato la veridicità di quanto sollevato tramite i predetti interventi ed atti di sindacato ispettivo.Pag. 10
  Precisa, inoltre, che l'attività di critica nei confronti delle condotte del sig. Panzironi, salvo qualche occasione in cui ha trattato della vicenda anche al di fuori delle aule parlamentari, è stata svolta principalmente all'interno delle Istituzioni, tramite interrogazioni presentate in Consiglio regionale e, successivamente, in Parlamento.

  Devis DORI, presidente, nel ringraziare il collega Donzelli fa presente che è stato già acquisito dalla Giunta un numero considerevole di atti di sindacato ispettivo presentati dall'on. Donzelli sul tema, tra i quali, pur senza elencarli tutti, richiama, nell'ordine, le interrogazioni a risposta orale del 24 luglio 2018 e del 4 febbraio 2020, oltre ad altre sette interrogazioni ed ulteriori atti presentati da parlamentari diversi ma comunque connessi alla vicenda oggetto d'esame.
  Chiede, pertanto, ai colleghi se intendono formulare osservazioni o porre quesiti all'on. Donzelli.

  Dario IAIA (FDI), non ritiene necessario porre quesiti all'on. Donzelli in quanto, a suo avviso, la vicenda risulta chiara, essendo state acquisite agli atti le interrogazioni presentate dal collega Donzelli. Nel merito, esprimendosi anche a nome del proprio Gruppo, considera le dichiarazioni rese dall'on. Donzelli assolutamente insindacabili.
  Fa inoltre presente che il pubblico ministero, nell'ambito di un procedimento penale pendente a carico del sig. Panzironi, ha richiesto l'applicazione, nei confronti dello stesso, di una pena a due anni e otto mesi di reclusione per esercizio abusivo della professione medica. Nella richiesta, il pubblico ministero ha sottolineato come l'imputato consigliasse l'eliminazione dei carboidrati a persone che ne avevano fatto abuso in passato e prescrivesse trattamenti — ideati dallo stesso — alternativi alla medicina tradizionale, approfittando dello stato emotivo vulnerabile dei pazienti. Ritiene infine opportuno che la Giunta verifichi se nel procedimento penale in questione sia già stata emessa una sentenza e suggerisce che l'organo consideri attentamente le motivazioni alla base della richiesta del pubblico ministero contro il sig. Panzironi, le quali riflettono la posizione più volte assunta dall'on. Donzelli riguardo alle condotte dell'imputato.

  Devis DORI, presidente, invita gli uffici ad effettuare tutte le opportune verifiche sul procedimento richiamato dall'on. Iaia.

  Carla GIULIANO (M5S), ai fini di una compiuta ricostruzione della vicenda in esame chiede all'on. Donzelli come sia venuto a conoscenza delle condotte poste in essere dal querelante, domandando, in particolare, se ne abbia avuto notizia tramite segnalazioni di pazienti che seguivano il metodo Life 120 e che hanno rappresentato delle anomalie oppure in seguito a delle trasmissioni televisive in cui il sig. Panzironi diffondeva messaggi distorti.

  Antonella FORATTINI (PD-IDP), relatrice, nel ritenere necessaria, quale ulteriore elemento di valutazione, una verifica dell'esito del procedimento penale a carico del querelante e delle motivazioni poste alla base della sentenza, considera che la vicenda in esame, anche alla luce della lettura degli atti di sindacato ispettivo acquisiti dalla Giunta, risulti comunque molto chiara. Desidera, inoltre, chiedere all'on. Donzelli se abbia notizie in merito al Progetto Life 120 avviato dal sig. Panzironi e, in particolare, se lo stesso sia stato sospeso.

  Devis DORI, presidente, non essendovi altre osservazioni invita l'on. Donzelli a rispondere.

  Giovanni DONZELLI (FDI), nel ringraziare i componenti della Giunta, sottolinea ancora una volta di aver seguito con particolare attenzione la vicenda in esame. Spiega di esserne venuto a conoscenza attraverso diverse fonti: innanzitutto, tramite le apparizioni televisive del sig. Panzironi su emittenti private – poi ridotte grazie all'intervento dell'AGCOM – in cui lo stesso promuoveva il suo metodo per vivere 120 anni; inoltre, attraverso segnalazioni ricevute da persone i cui parenti avevano avuto problemi di salute dopo aver seguito tale metodo;Pag. 11 infine, grazie a un'inchiesta condotta da una giornalista toscana, allora collaboratrice de Il Tirreno, con la quale era entrato in contatto e che lo aveva spinto ad avviare un'attività di sindacato ispettivo.
  Riassumendo i fatti, precisa che il pubblicista Panzironi acquistava spazi pubblicitari su emittenti private, facendoli apparire come trasmissioni di divulgazione scientifica. In questi programmi, spesso indossando un camice bianco da medico, sosteneva che eliminare completamente zuccheri e carboidrati dalla dieta consentisse di vivere fino a 120 anni. Secondo lui, questa cosiddetta «dieta preistorica» era necessaria perché il progresso avrebbe compromesso la salute dell'uomo, la cui natura esigerebbe l'assenza totale di zuccheri. Per sopperire alla loro carenza, Panzironi consigliava l'assunzione di specifiche pillole, prodotte dal fratello. Grazie a questo sistema, riusciva ad acquistare ingenti spazi pubblicitari. Dopo aver appreso di tali pratiche, ha ritenuto doveroso sensibilizzare le emittenti private in tutta Italia sui pericoli dei messaggi veicolati da Panzironi e sulle gravi conseguenze per la salute di coloro che seguivano il suo metodo, spesso affrontando anche pesanti sacrifici economici per acquistare le pillole proposte. Inoltre, sottolinea come le ingenti somme ricavate dalla vendita di tali prodotti rappresentassero un forte incentivo per le televisioni private, molte delle quali in difficoltà economiche.
  Di fronte a questa situazione, ha ritenuto necessario avviare un'azione istituzionale su più fronti: dapprima segnalando all'Ordine dei Medici la pericolosità della dieta proposta, poi interpellando l'AGCOM per verificare se le trasmissioni indicassero correttamente la natura pubblicitaria degli spazi acquistati. Ha inoltre svolto un'attività di sindacato ispettivo per fare chiarezza sulla vicenda. A tal proposito, ricorda in particolare che, alla sua prima interrogazione alla Camera nel 2018, il Sottosegretario al Ministero della Salute, on. Fugatti, rispose informando che i NAS si erano attivati per effettuare le opportune verifiche. Evidenzia, infine, che, pur non avendo mai presentato formali denunce o querele nei confronti del sig. Panzironi, l'attività di denuncia e sensibilizzazione svolta attraverso i canali istituzionali ha contribuito in modo significativo a fare luce sulla vicenda e a tutelare la salute pubblica.

  Devis DORI, presidente, dichiara conclusa l'audizione. Ringrazia l'on. Donzelli e lo invita a lasciare l'aula.

  (Il deputato Giovanni Donzelli si allontana dall'aula)

  Devis DORI, presidente, non essendovi ulteriori interventi rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta nella quale la relatrice – se lo riterrà – potrà formulare una proposta di deliberazione alla Giunta.

Mercoledì 12 febbraio 2025

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale in corso nei confronti del deputato Giovanni Donzelli, pendente presso il Tribunale di Roma (procedimento n. 54398/2019 RGNR – n. 33867/2019 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 14).

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Devis DORI, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità proveniente dal Tribunale ordinario di Roma – Ufficio Gip, che scaturisce da un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa in corso nei confronti dell'on. Giovanni Donzelli (procedimento n. 54398/2019 RGNR – n. 33867/2019 RG GIP – Doc. IV-ter, n. 14). Si tratta di una richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria il 17 febbraio 2023, sulla quale ha affidato l'incarico di relatrice all'on. Forattini. Al riguardo, ricorda che nella seduta del 29 gennaio scorso la relatrice ha illustrato la vicenda alla Giunta e nella seduta del 5 febbraio, la Giunta ha ascoltato l'on. Donzelli ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento.Pag. 12
  Chiede quindi all'on. Forattini se oggi intende formulare una proposta di deliberazione alla Giunta.

  Antonella FORATTINI (PD-IDP), relatrice, riferisce che, come previsto dalla prassi – essendo questa la terza seduta della Giunta dedicata all'esame del caso riguardante l'on. Donzelli – si accinge oggi a illustrare ai colleghi la sua proposta in merito alla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, trasmessa alla Camera dal Tribunale ordinario di Roma – Ufficio GIP – il 17 febbraio 2023.
  Ricorda che tale richiesta scaturisce da un procedimento penale avviato a seguito di un esposto-querela presentato dal sig. Adriano Panzironi, giornalista pubblicista, nei confronti dell'on. Giovanni Donzelli, accusato di diffamazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 595, terzo comma, del codice penale. L'accusa si riferisce in particolare a un'intervista rilasciata dall'on. Donzelli il 31 marzo 2019, successivamente ripresa e amplificata da un blog online (Notizie in un click). Nell'intervista, il sig. Panzironi sarebbe stato descritto come un soggetto che esercita abusivamente la professione medica e promuove cure prive di fondamento scientifico, anche per patologie gravi.
  Le dichiarazioni contestate riguardano tre aspetti principali:

   1. La promozione di guarigioni «miracolose»: secondo l'on. Donzelli, il sig. Panzironi avrebbe affermato che «con le sue cure si guarisce anche dai tumori». Il querelante ritiene questa affermazione falsa e gravemente lesiva, in quanto gli attribuirebbe un comportamento ingannevole e pericoloso per la salute pubblica.

   2. L'accusa di esercizio abusivo della professione medica: l'on. Donzelli ha sostenuto che il sig. Panzironi svolgerebbe attività riservate ai medici, diffondendo consigli e trattamenti non conformi alle norme sanitarie e potenzialmente dannosi per i pazienti.

   3. La richiesta di censura governativa: l'on. Donzelli ha sollecitato pubblicamente il Governo, e in particolare l'allora Vice Presidente del Consiglio con delega alle telecomunicazioni, Luigi Di Maio, a oscurare le trasmissioni televisive del querelante, definite «pericolosissime» per la vita e la salute dei cittadini. In particolare, ha dichiarato che «il Governo non può continuare a fare orecchie da mercante di fronte a queste false diffusioni a mezzo televisivo», concludendo che «ne va della vita e della salute dei cittadini». Il sig. Panzironi ritiene tali dichiarazioni un attacco diretto e sproporzionato alla sua libertà di espressione.

  Rammenta ancora che, nella seduta del 5 febbraio scorso, l'on. Donzelli – invitato a fornire alla Giunta i chiarimenti ritenuti opportuni ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Regolamento della Camera – ha riassunto i fatti alla base della vicenda in esame, sostenendo che il Panzironi acquistava spazi pubblicitari su emittenti private, presentandoli come trasmissioni di divulgazione scientifica. In questi programmi – spesso indossando il classico camice bianco da medico – affermava che l'eliminazione totale di zuccheri e carboidrati dalla dieta avrebbe consentito di vivere fino a 120 anni. Secondo Panzironi, questa cosiddetta «dieta preistorica» sarebbe necessaria poiché il progresso avrebbe compromesso la salute dell'uomo, il cui organismo richiederebbe invece un'alimentazione completamente priva di zuccheri. Per compensare questa presunta carenza, egli consigliava l'assunzione di specifici integratori alimentari prodotti dal fratello, grazie ai cui proventi riusciva a finanziare l'acquisto di spazi pubblicitari sempre più ampi.
  Riferisce che, nella stessa seduta, l'on. Donzelli ha precisato di aver sentito il dovere, dopo aver appreso di tali pratiche, di sensibilizzare le emittenti private italiane sui pericoli insiti nei messaggi diffusi da Panzironi e sulle gravi conseguenze per la salute di chi seguiva il suo metodo, spesso affrontando notevoli sacrifici economici per acquistare le pillole proposte. Ha inoltre evidenziato come gli ingenti guadagni derivanti dalla vendita di tali prodotti rappresentassero un forte incentivo per le televisioni private, molte delle quali in difficoltà economica. Di fronte a questa situazione,Pag. 13 l'on. Donzelli ha ritenuto necessario intraprendere un'azione istituzionale su più fronti: dapprima segnalando all'Ordine dei Medici la pericolosità della dieta promossa da Panzironi, poi interpellando l'AGCOM per verificare se le trasmissioni indicassero correttamente la natura pubblicitaria degli spazi acquistati. Ha inoltre svolto un'intensa attività di sindacato ispettivo per fare chiarezza sulla vicenda prima presso il Consiglio regionale della Toscana e poi in Parlamento. A tal proposito, ha ricordato in particolare che, in risposta alla sua prima interrogazione alla Camera del 13 giugno 2018, il Sottosegretario al Ministero della salute, on. Fugatti, lo aveva informato dell'attivazione dei NAS per effettuare le opportune verifiche. Infine, ha sottolineato che, pur non avendo mai presentato esposti o querele formali nei confronti del sig. Panzironi, l'attività di denuncia e di sensibilizzazione svolta attraverso i canali istituzionali ha contribuito in modo significativo a far luce sulla vicenda e a tutelare la salute pubblica.
  Premesso quanto sopra, desidera segnalare che, in seguito alle sollecitazioni di alcuni membri della Giunta, ha potuto verificare che il sig. Adriano Panzironi è stato coinvolto in alcuni procedimenti giudiziari e ha ricevuto sanzioni da diverse autorità e ordini professionali a causa della promozione del regime alimentare Life 120 e della vendita dei relativi integratori.
  Si riferisce in particolare:

   1. Al procedimento penale per esercizio abusivo della professione medica (art. 348 c.p.): attualmente in corso presso il Tribunale di Roma, tale procedimento ha visto il rinvio a giudizio del sig. Panzironi nel 2019, con l'avvio del processo nel marzo 2020. Il pubblico ministero ha richiesto una condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione, sostenendo che Panzironi, privo di titoli medici, avrebbe esercitato abusivamente la professione attraverso la promozione del suo regime alimentare e la vendita di integratori. La sentenza di primo grado, attesa per il corrente mese di febbraio, non risulta ancora emessa.

   2. Alla sanzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) per pubblicità ingannevole: con l'ordinanza-ingiunzione n. 72 del 2019, l'AGCOM ha sanzionato la GM Comunicazione S.r.l. – società responsabile del servizio di media audiovisivo nazionale «Life120» trasmesso sul canale 61 del digitale terrestre – imponendo una multa di 264.967,50 euro per comunicazioni commerciali ingannevoli. L'Autorità ha ritenuto che le trasmissioni promuovessero pratiche alimentari potenzialmente pericolose per la salute e prive di supporto scientifico. Tale sanzione è stata successivamente confermata dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con la sentenza n. 7978/2022.

   3. Alla sospensione della diffusione di contenuti su canali televisivi: con le ordinanze-ingiunzione n. 152 e n. 153 del 2020, l'AGCOM ha disposto la sospensione per sei mesi dell'attività di diffusione dei contenuti sui canali 880 SAT e 61 DTT. Il provvedimento è stato adottato in seguito alla trasmissione del format «Il cerca salute» e dello speciale «Quello che non vi hanno detto sul Coronavirus», legati al metodo Life 120. L'Autorità ha accertato che, nei programmi in cui interveniva Panzironi, venivano violate le disposizioni a tutela della salute pubblica e si inducevano comportamenti potenzialmente pericolosi per la stessa.

   4. Ai provvedimenti dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio: nel mese di maggio 2019, l'Ordine dei Giornalisti del Lazio ha disposto la sospensione del sig. Panzironi dall'albo, per poi procedere alla sua radiazione nell'ottobre 2023. I provvedimenti sono stati adottati sulla base della convinzione che egli avesse violato le norme deontologiche, diffondendo informazioni prive di fondamento scientifico e potenzialmente dannose per la salute pubblica.

  Ai rilievi sopra esposti aggiunge che, nel corso dell'istruttoria, sono stati acquisiti numerosi atti di sindacato ispettivo che l'on. Donzelli ha a più riprese presentato alla Camera proprio stigmatizzando la pericolosità e l'ingannevolezza dei messaggi diffusi dal sig. Panzironi soprattutto nelle Pag. 14sue trasmissioni televisive. Si riferisce in particolare alle seguenti interrogazioni:

   1. Interrogazione a risposta orale 3-00017 del 13 giugno 2018 (e alla relativa replica in aula del 24 luglio 2018);

   2. Interrogazione a risposta scritta 4-01282 (4 ottobre 2018);

   3. Interrogazione a risposta orale 3-00341 (26 novembre 2018);

   4. Interrogazione a risposta orale 3-00788 (13 giugno 2019);

   5. Interrogazione a risposta orale 3-00789 (13 giugno 2019);

   6. Interrogazione a risposta scritta 4-03185 (27 giugno 2019);

   7. Interrogazione a risposta orale 3-00990 del 30 settembre 2019 (e alla relativa replica in aula del 4 febbraio 2020);

   8. Interrogazione a risposta orale 3-01314 (17 febbraio 2020);

   9. Interrogazione a risposta orale 3-01375 (18 marzo 2020).

  A conclusione dell'analisi, evidenzia che anche esponenti di altri Gruppi parlamentari hanno presentato interrogazioni alle competenti Camere, manifestando preoccupazione per la pericolosità del metodo Life 120 del sig. Panzironi. A titolo esemplificativo, si richiamano:

   a. l'interrogazione a risposta scritta n. 4/02232 dell'8 ottobre 2019, presentata al Senato dal senatore Elio Lannutti e da altri membri del Movimento 5 Stelle;

   b. l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5/02425 del 3 luglio 2019, presentata dai deputati del Partito Democratico Vito De Filippo ed Elena Carnevali.

  Alla luce delle considerazioni esposte, propone alla Giunta di deliberare che le dichiarazioni dell'on. Donzelli – così come riportate nell'esposto-querela presentato dal sig. Panzironi presso l'Autorità giudiziaria di Roma l'11 ottobre 2019 – costituiscano opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. A suo avviso, infatti, sussiste un «legame evidente» tra le opinioni rese extra moenia e l'attività parlamentare svolta alla Camera dal deputato in questione.
  A sostegno di tale proposta, formula le seguenti argomentazioni.
  Innanzitutto, nel caso di specie risulta ravvisabile una chiara «corrispondenza sostanziale di significato» tra le dichiarazioni rese extra moenia e alcune precedenti affermazioni dell'on. Donzelli contenute negli atti di sindacato ispettivo prima richiamati. Tale corrispondenza, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, rappresenta un evidente «indice rivelatore» del nesso funzionale richiesto dall'articolo 68 della Costituzione. Al ricorrere di questa condizione, infatti, ben può affermarsi che le opinioni manifestate fuori dalle sedi delle Camere siano connesse all'esercizio della funzione parlamentare, in quanto destinate a comunicare all'esterno – pur nell'ineliminabile diversità degli strumenti e del linguaggio adoperato nell'atto tipico e nella sua diffusione all'opinione pubblica – il significato dell'attività compiuta nell'esercizio del mandato; attività che, d'altronde, per sua natura è destinata «a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell'interesse della libera dialettica politica che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative» (sentenze n. 320 e n. 321 del 2000).
  Al riguardo, si richiama a titolo esemplificativo la citata interrogazione a risposta orale n. 3-00017 del 13 giugno 2018, nella quale l'on. Donzelli, criticando il metodo Life 120, affermava che «esso si basa sull'assunto che tutte le malattie, anche quelle più gravi come autismo, Alzheimer, diabete e tumori, sarebbero causate dalla cattiva alimentazione, che si concretizza nell'uso di carboidrati e si curerebbero con le spezie (...) che asseritamente combattono l'artrite reumatoide, la sclerosi multipla e anche ogni genere di tumore». E concludeva sostenendo che «a parere dell'interrogante il metodo Life 120 è annoverabile tra i numerosi casi di “bufale” della medicina che non hanno nulla a che vedere con la scienza e Pag. 15che giocano con la salute di persone deboli e malate».
  Analogamente – nelle interrogazioni a risposta orale n. 4/01282 del 4 ottobre 2018 e n. 3/00341 del 26 novembre 2018, pure richiamate in precedenza – l'on. Donzelli ribadiva la sua posizione critica nei confronti dell'operato del sig. Panzironi, evidenziando che «non [fosse] più accettabile giocare sull'equivoco nella cura di malattie come l'Alzheimer o il cancro, per di più sulla base di prodotti definiti dall'Antitrust dallo scopo “meramente promozionale” e “senza alcun fondamento scientifico”». In tale contesto, interrogava il Governo su «quali iniziative di competenza [intendesse] adottare per impedire la diffusione di contenuti così pericolosi per la salute dei cittadini (...)».
  Si ricorda altresì che, nel corso della seduta del 24 luglio 2018, replicando alla risposta del Sottosegretario di Stato alla Salute alla sopra citata interrogazione n. 3-00017, l'on. Donzelli dichiarava:

   «credo che il Governo debba fare di più, debba attivare l'Agcom, perché queste trasmissioni non devono proseguire nel frattempo. Perché, anche se viene fatta una rettifica del Ministero della salute, se Panzironi e il suo gemello continuano a comprare gli spazi come spazi pubblicitari e a inserire i propri finti programmi divulgativi come spazi pubblicitari, il problema resta (...). Facendo vedere in televisione, in uno spazio pubblicitario camuffato da spazio informativo, che si divulga, per esempio – leggo testualmente alcuni stralci da una puntata dedicata proprio al cancro, in cui Panzironi suggerisce il suo integratore, venduto e costruito da lui e dal fratello (...) – che questo integratore ha un ruolo essenziale nel sistema immunitario per la cura del cancro, ma lo Stato non ha interesse a sviluppare il ruolo della vitamina D nella cura del tumore, si fa credere al malato che ci sia un complotto per cui lo Stato non vuole curare il tumore e in realtà lui può curare il tumore. Questo è pericolosissimo, non basta una rettifica del Ministero della salute, deve essere impedito, perché deve essere difesa la salute dei cittadini».

  Sul tema, segnala pure l'interrogazione a risposta orale n. 3-00990 del 30 settembre 2019 che, analogamente a quelle ricordate in precedenza, denunciava che:

   «Adriano Panzironi diffonde teorie mediche senza essere medico e suggerisce diete senza essere un nutrizionista: è solo un giornalista, che tra l'altro risulta attualmente sospeso dall'ordine del Lazio. Il suo metodo “Life 120” senza alcuna base di risoluzione di problemi di salute anche gravi ed è già stato fatto oggetto di provvedimenti di vario genere da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Sul caso è intervenuta, contro la diffusione di informazioni fuorvianti, lo stesso Ministro della salute pro tempore Giulia Grillo».

  A suo avviso, le considerazioni sopra esposte appaiono già di per sé sufficienti a giustificare l'insindacabilità delle dichiarazioni rese dall'on. Donzelli. Tuttavia, ritiene opportuno evidenziare come l'applicazione, nel caso di specie, della guarentigia di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione risulti altresì coerente con i principi recentemente affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 104 e n. 194 del 2024 (casi Fidanza e Giarrusso), che come noto hanno segnato un'evoluzione significativa della giurisprudenza in materia.
  In particolare, nella sentenza n. 104 del 2024, la Consulta ha affermato che devono ritenersi coperte dalla prerogativa della insindacabilità quelle «opinioni [dei parlamentari] che incanalino nel processo politico proprio di una democrazia pluralista i diversi e divergenti interessi riferibili al popolo, al fine di trovare, nell'esercizio della rappresentanza della Nazione di cui all'art. 67 Cost., una mediazione tra gli stessi rispondente all'interesse generale». Nel caso in esame, le dichiarazioni dell'on. Donzelli rispondono chiaramente a tale finalità, poiché mirano alla tutela dell'interesse generale e, segnatamente, alla salvaguardia del fondamentale diritto alla salute garantito dall'articolo 32 della Costituzione. Non si tratta, dunque, di affermazioni riconducibili a interessi individuali o di parte, come è dimostrato dal fatto che il cosiddetto «metodo Panzironi» è stato oggetto di critichePag. 16 non solo da parte di esponenti di Gruppi parlamentari appartenenti a schieramenti diversi, ma anche di numerose Autorità preposte alla tutela dell'interesse pubblico, tra cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il TAR per il Lazio e l'Ordine dei giornalisti.
  La sentenza n. 194 del 2024 ha inoltre affermato che, in casi particolari, l'articolo 68, primo comma, della Costituzione possa trovare applicazione anche a «dichiarazioni rese extra moenia, non necessariamente connesse ad atti parlamentari ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare». Al riguardo la Consulta ha precisato che tale nesso sussiste qualora l'opinione extra moenia del parlamentare si concreti, nella sostanza, «nell'esercizio della tipica funzione di indirizzo e controllo sull'operato del Governo che è attribuita al Parlamento e a ogni suo componente»; ove cioè si tratti di una opinione di un parlamentare che si riferisca (in termini positivi, negativi o sollecitatori) ad attività di governo, purché sia espressa con modalità improntate al rispetto della dignità dei destinatari della critica e della denuncia politica (circostanza, quest'ultima, sicuramente ricorrente nella fattispecie).
  Applicando questi principi al caso concreto, appare evidente che l'affermazione dell'on. Donzelli secondo cui «il Governo non può continuare a fare orecchie da mercante di fronte a queste false diffusioni a mezzo televisivo» – ritenuta diffamatoria nell'esposto-querela del sig. Panzironi – costituisce a tutti gli effetti espressione della funzione di indirizzo e controllo che i parlamentari esercitano nei confronti del potere esecutivo. Del resto, come già ricordato, tale attività si è concretamente tradotta nella presentazione di numerosi atti di sindacato ispettivo sul tema, confermando la piena riconducibilità delle dichiarazioni contestate all'ambito di tutela dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Per tutte queste ragioni conferma la sua proposta alla Giunta di dichiarare insindacabili, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, le opinioni espresse dall'on. Donzelli.

  Devis DORI, presidente, non essendovi interventi, ringrazia l'on. Forattini per la sua relazione estremamente dettagliata e si riserva di convocare la Giunta la settimana prossima per deliberare sulla proposta di insindacabilità formulata dalla relatrice.

Martedì 18 febbraio 2025

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale in corso nei confronti del deputato Giovanni Donzelli, pendente presso il Tribunale di Roma (procedimento n. 54398/2019 RGNR – n. 33867/2019 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 14).

(Seguito dell'esame e conclusione).

  Devis DORI, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità proveniente dal Tribunale ordinario di Roma – Ufficio Gip, che scaturisce da un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa in corso nei confronti dell'on. Giovanni Donzelli (procedimento n. 54398/2019 RGNR – n. 33867/2019 RG GIP – Doc. IV-ter, n. 14). Si tratta di una richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria il 17 febbraio 2023, sulla quale ha affidato l'incarico di relatrice all'on. Forattini.
  Al riguardo, ricorda che: 1) nella seduta del 29 gennaio scorso la relatrice ha illustrato la vicenda alla Giunta; 2) nella seduta del 5 febbraio, la Giunta ha ascoltato l'on. Donzelli ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento; 3) nella seduta del 12 febbraio la relatrice ha proposto alla Giunta di deliberare che le opinioni espresse dall'on. Donzelli costituiscano espressione della funzione parlamentare e siano pertanto insindacabiliPag. 17 ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  La Giunta è quindi chiamata oggi a votare la proposta della relatrice.

  Antonella FORATTINI (PD-IDP), relatrice, risultando lineare la vicenda – come emerge anche dalla relazione resa nella seduta del 12 febbraio scorso – ribadisce la sua proposta nel senso dell'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Donzelli.

  Devis DORI, presidente, chiede quindi se vi sono interventi per dichiarazioni di voto.

  Enrica ALIFANO (M5S) considera la relazione esaustiva e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo alla proposta dell'on. Forattini. A suo avviso, infatti: 1) dal punto di vista formale sussiste il requisito della corrispondenza di contenuto tra le dichiarazioni rese dall'on. Donzelli extra moenia e gli atti di sindacato ispettivo dallo stesso presentati; 2) dal punto di vista sostanziale, invece, assumono rilievo sia l'ordinanza con cui l'AGCOM ha sanzionato per pubblicità ingannevole la GM Comunicazione S.r.l. (società responsabile del servizio di media audiovisivo nazionale «Life120») che i provvedimenti assunti dall'Ordine dei Giornalisti nei confronti del signor Panzironi.

  Pietro PITTALIS (FI-PPE) nel ringraziare l'on. Forattini per l'accuratezza della relazione esprime, a nome del Gruppo Forza Italia, il voto favorevole alla proposta di insindacabilità.

  Paolo PULCIANI (FDI) nel ringraziare l'on. Forattini anticipa che il Gruppo Fratelli d'Italia aderirà alla proposta della relatrice.

  Laura CAVANDOLI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo alla proposta formulata dalla relatrice. Ritiene, infatti, che le dichiarazioni rese dall'on. Donzelli debbano essere considerate insindacabili non solo in quanto nella vicenda in esame risultano sussistenti i requisiti temporali e contenutistici tradizionalmente richiesti dalla Corte costituzionale ai fini dell'operatività della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ma anche in ragione dell'indirizzo di apertura fatto proprio dalla Consulta nelle recenti sentenze n.n. 104 e 194 del 2024.

  Devis DORI, presidente, pone in votazione la proposta della relatrice secondo la quale le dichiarazioni dell'on. Donzelli, oggetto del procedimento penale presso il Tribunale di Roma-Ufficio Gip, costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  La Giunta approva la proposta di insindacabilità della relatrice e dà mandato alla medesima di predisporre la relazione per l'Assemblea in tal senso.

  Devis DORI, presidente, nel prendere atto dell'unanimità della deliberazione assunta, preannuncia che la prossima settimana convocherà l'ufficio di presidenza per la programmazione dei lavori della Giunta.