Doc. IV-ter, N. 8-A
RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI
(Relatrice: CAVANDOLI)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
nei confronti di
VITTORIO SGARBI
(deputato all'epoca dei fatti)
(procedimento n. 17598/2019 RG – Atto di citazione della dott.ssa Mariarita Signorini)
PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI FIRENZE – SECONDA SEZIONE CIVILE
l'11 aprile 2022
Presentata alla Presidenza il 19 luglio 2024
Onorevoli colleghi! – La Giunta per le autorizzazioni riferisce all'Assemblea in merito a una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità proveniente dal Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, presso il quale è in corso un procedimento di risarcimento del danno da diffamazione a carico di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, promosso dalla dott.ssa Mariarita Signorini, già Presidente nazionale dell'associazione Italia Nostra. Come si evince dall'ordinanza con la quale il giudice ha sospeso il procedimento e disposto la trasmissione di copia degli atti a questo ramo del Parlamento, l'on. Sgarbi è stato citato in giudizio per alcune frasi asseritamente diffamatorie pronunciate nel corso di una trasmissione radiofonica (dal titolo Fatto in Italia), andata in onda il 19 ottobre 2019 su Radio Radicale. Il dibattito aveva ad
oggetto la decisione con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali aveva disposto il trasferimento temporaneo del disegno di Leonardo da Vinci ritraente l'Uomo vitruviano dall'Accademia di Venezia, che lo conservava, al Museo del Louvre di Parigi. Nel corso della trasmissione, la dott.ssa Signorini sosteneva le ragioni per le quali la sua associazione era contraria al prestito della citata opera d'arte e, per questo, aveva presentato anche un ricorso al TAR (peraltro respinto). L'on. Sgarbi, invece, sosteneva l'opportunità di tale operazione, che avrebbe anche consentito di ricevere in cambio il prestito di alcune opere di Raffaello. Nel corso del dibattito, entrambe le parti hanno usato toni forti a sostegno delle loro tesi, ma l'on. Sgarbi si è lasciato andare ad alcune espressioni oggettivamente volgari nei confronti della dott.ssa Signorini – che costituiscono appunto l'oggetto della richiesta di risarcimento del
danno – quali: «poveretta che dice cose senza senso», «il ricorso potete metterlo nel buco del culo», «demente che non sa quello che dice», «sei una cogliona totale», «oca giuliva», «mente bacata e malata», «morta di sonno», «sei alterata nel cervello», «gallina», «approfittatrice», «incapace», «ignorante come una capra», «che parla a cazzo», «va' a fare in culo» e altre poco edificanti espressioni. L'intera trasmissione radiofonica può essere ancora ascoltata sul sito internet di Radio Radicale.
Ai fini della verifica della sussistenza del nesso funzionale di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, la Giunta ha constatato che il 2 ottobre 2019 (vale a dire, circa 2 settimane e mezzo prima della trasmissione radiofonica in questione) si svolse, presso le Commissioni riunite «Cultura» della Camera e del Senato, l'audizione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, sulle linee programmatiche del dicastero. In tale occasione, l'on. Sgarbi accennò al fatto di essere favorevole al summenzionato prestito e in particolare disse che [il Ministro Franceschini] «Ha sciolto il problema non a nostro svantaggio perché, prestando il disegno dell'Uomo vitruviano – che sta, non visto da nessuno, a Venezia – ha ottenuto in cambio due capolavori di Raffaello: il doppio ritratto con l'autoritratto e il Baldassarre Castiglione».
***
Ciò premesso in punto di fatto, la Giunta ha ritenuto di dover affrontare la questione giuridico-costituzionale se il predetto intervento svolto dall'on. Sgarbi in Commissione possa essere considerato idoneo a costituire un valido nesso di funzione con le predette dichiarazioni rese extra moenia, che costituiscono l'oggetto della richiesta di risarcimento del danno. A tale quesito la Giunta ha fornito risposta negativa, concludendo quindi nel senso che, nella fattispecie, non sussistano i presupposti per riconoscere l'insindacabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
A sostegno di tale conclusione, ad avviso della Giunta, depongono le seguenti considerazioni.
1) In primo luogo va sottolineato che, da una molteplicità di norme contenute nel Regolamento della Camera, è possibile desumere il principio fondamentale secondo cui le funzioni parlamentari debbano essere svolte secondo correttezza. Ad esempio, in base a quanto disposto dagli articoli Pag. 358, 59 e 139-bis, i deputati – nello svolgimento della propria attività istituzionale – non possono utilizzare espressioni «sconvenienti» né parole che turbino la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta o che ledano ingiustamente l'onorabilità altrui. Ai sensi dell'articolo 60, poi, un deputato che ingiuri uno o più colleghi, i membri del Governo o il Presidente della Repubblica può essere espulso dall'aula per il resto della seduta o per un periodo da due a quindici giorni, a seconda della gravità
dei fatti. Norme analoghe sono contenute nel Regolamento del Senato (cfr. articoli 66, 87, 88 e 146). Non va poi dimenticato che, a tenore dell'articolo 54 della Costituzione, i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche devono esercitarle con disciplina e onore.
Tale cornice normativa costituzionale e interna, unitamente alla prassi applicativa, esclude quindi con chiarezza che, nello svolgimento dell'attività parlamentare intra moenia, si possano utilizzare insulti, dileggi o comunque espressioni volgari di ogni tipo. Da ciò consegue dunque che, affinché possa ritenersi applicabile la prerogativa dell'insindacabilità alle dichiarazioni rese extra moenia – insindacabilità che per definizione esige una connessione delle opinioni espresse con l'attività parlamentare – anche le medesime dichiarazioni extra moenia debbano essere caratterizzate dall'impiego di espressioni lessicali continenti e rispettose dei principi contenuti nelle predette disposizioni regolamentari. Con specifico riferimento al caso concreto, invece, sembra innegabile che l'on. Sgarbi abbia impiegato un linguaggio volgare e indirizzato meri insulti alla
dott.ssa Signorini: si è trattato di offese compiute mediante l'utilizzo del c.d. argumentum ad hominem, che è inteso a screditare l'avversario mediante l'evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, ovvero con l'offesa fine a sé stessa, anziché mediante la critica del suo pensiero o del suo operato.
2) In secondo luogo si evidenzia che, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, «la prerogativa parlamentare di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione non può essere estesa sino a ricomprendere gli insulti – di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni – solo perché collegati con le battaglie condotte da esponenti parlamentari» (v. sentenze n. 59 del 2018; n. 257 del 2002 e n. 137 del 2001). Infatti – prosegue la Corte – «l'uso del turpiloquio non fa parte del modo di esercizio delle funzioni parlamentari ammesso dalle norme che dall'articolo 64 della Costituzione traggono la competenza a disciplinare in modo esclusivo l'ordinamento interno delle Camere del Parlamento. A fortiori, le stesse espressioni non possono essere ritenute esercizio della funzione parlamentare quando usate al di fuori delle Camere
stesse» (sentenza n. 249 del 2006).
Si ricorda, inoltre, che tale orientamento della Consulta è stato ribadito molto recentemente nella sentenza n. 104 del 2024 (resa all'esito del conflitto «Fidanza»), che peraltro si segnala per le sue importanti aperture – più volte auspicate da questa stessa Giunta – verso soluzioni ermeneutiche dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione che consentano di ritenere operante l'insindacabilità anche in relazione ad opinioni che non siano strettamente connesse con precedenti atti parlamentari, ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare. Ebbene, pur manifestando tali significative aperture, la Corte ha tuttavia confermato che «Per quel che concerne le opinioni espresse extra moenia, deve innanzitutto escludersi che rientrino nell'ambito dell'art. 68, primo comma, Cost. gli insulti.
L'insindacabilità, infatti, tutela e consente dichiarazioni finalizzate al promovimento e alla qualità del dibattito pubblico, non certo al suo scadimento. (...) Deve trattarsi, dunque, di opinioni che incanalino nel processo politico proprio di una democrazia pluralista i diversi e divergenti interessi riferibili al popolo, al fine di trovare, nell'esercizio della rappresentanza della Nazione di cui all'art. 67 Cost., una mediazione tra gli stessi rispondente all'interesse generale. Tale rappresentanza, sancita dall'art. 67 Cost., costituisce invero il fondamento primo e, al tempo stesso, il limite, dell'insindacabilità delle opinioniPag. 4 prevista dall'art. 68, primo comma, Cost. Una funzione così alta, che la Costituzione protegge con un'immunità che si protrae oltre la scadenza del mandato parlamentare, esige e pretende, al contempo, forme espressive improntate al rispetto
della dignità dei destinatari della critica e della denuncia politica, in specie quando questi non siano a loro volta parlamentari: e ciò tanto più quando l'opinione è espressa per mezzo dei moderni mezzi di comunicazione – quali testate giornalistiche online o social media – che la rendono agevolmente reperibile e oggetto di ulteriore diffusione (sentenza n. 150 del 2021). Sono insomma necessarie modalità espressive che, lungi dal trasformare l'insindacabilità in una garanzia di impunità e in un privilegio, siano coerenti con il rilievo dell'istituto nel raccordo tra istituzioni parlamentari e opinione pubblica e ne sorreggano la ratio, piuttosto che metterla in crisi».
***
Alla luce delle considerazioni sopra espresse, la Giunta propone all'Assemblea di dichiarare sindacabili, e quindi sottoponibili al vaglio di merito del giudice procedente, le espressioni pronunciate dall'on. Sgarbi nel corso della trasmissione radiofonica «Fatto in Italia», andata in onda il 19 ottobre 2019 su Radio Radicale.
Laura CAVANDOLI, relatrice.
Pag. 5ALLEGATO
Estratto dei resoconti sommari della Giunta
per le autorizzazioni dell'8 maggio, 12 giugno, 16 e 18 luglio 2024
Mercoledì 8 maggio 2024
DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ
Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Firenze (procedimento n. 17598/2019 RG) (Doc. IV-ter, n. 8).
(Esame e rinvio).
Enrico COSTA, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Firenze, Seconda Sezione civile (atto di citazione della dottoressa Mariarita Signorini) (Doc. IV-ter, n. 8). Tale richiesta, inviata dall'autorità giudiziaria procedente, è pervenuta alla Camera l'11 aprile 2022.
Prima di dare la parola alla relatrice – on. Cavandoli – rivolge a nome della Giunta il più caloroso benvenuto e gli auguri di buon lavoro alla dott.ssa Camilla Storace, nuova documentarista della Giunta, di recente assunta alla Camera a seguito di concorso.
Cede quindi la parola all'on. Cavandoli affinché illustri la questione ai colleghi.
Laura CAVANDOLI (LEGA), relatrice, ricorda che la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, di cui oggi la Giunta inizia l'esame, proviene dal tribunale di Firenze, presso il quale è in corso un procedimento civile di risarcimento del danno da diffamazione nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti (proc. n. 17598/2019 RG). Tale procedimento trae origine da un atto di citazione promosso dalla dott.ssa Mariarita Signorini, già Presidente nazionale dell'associazione Italia Nostra. Come si evince dall'ordinanza con la quale il giudice ha sospeso il procedimento «fino alla deliberazione ad opera della Camera dei deputati» e disposto la trasmissione di copia degli atti a questo ramo del Parlamento, l'on. Sgarbi è stato citato in giudizio per alcune frasi asseritamente diffamatorie pronunciate nel corso di una trasmissione
radiofonica (dal titolo Fatto in Italia) andata in onda il 19 ottobre 2019 su Radio Radicale. Il dibattito aveva ad oggetto la decisione con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali aveva disposto il trasferimento temporaneo del disegno di Leonardo da Vinci ritraente l'Uomo vitruviano dall'Accademia di Venezia, che lo conservava, al Museo del Louvre di Parigi. Nel corso della trasmissione, la dott.ssa Signorini sosteneva le ragioni per le quali la sua associazione era contraria al prestito della citata opera d'arte e, per questo, aveva presentato anche un ricorso al TAR (peraltro respinto). L'on. Sgarbi, invece, sosteneva l'opportunità di tale operazione, che avrebbe anche consentito di ricevere in cambio il prestito di alcune opere di Raffaello. Nel corso del dibattito, entrambe le parti hanno usato toni forti a sostegno delle loro tesi, ma l'on. Sgarbi si è lasciato andare ad alcune espressioni
oggettivamente volgari nei confronti della dott.ssa Signorini quali: «poveretta che dice cose senza senso», «il ricorso potete metterlo nel buco del culo», «demente che non sa quello che dice», «sei una cogliona totale», «oca giuliva», «mente bacata e malata», «morta di sonno», «sei alterata Pag. 6nel cervello», «gallina», «approfittatrice», «incapace», «ignorante come una capra», «che parla a cazzo», «va' a fare in culo» e altre poco edificanti espressioni. L'intera trasmissione radiofonica può essere ascoltata sul sito internet di Radio Radicale essendo ancora presente in rete.
Per ciò che rileva in questa sede, e cioè ai fini della verifica della eventuale sussistenza del nesso funzionale di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, fa presente che il 2 ottobre 2019 (vale a dire, circa 2 settimane e mezzo prima della trasmissione radiofonica in questione) si svolse, presso le Commissioni riunite «Cultura» della Camera e del Senato, l'audizione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, sulle linee programmatiche del dicastero. In tale occasione, l'on. Sgarbi accennò al fatto di essere favorevole al summenzionato prestito e in particolare disse che [il Ministro Franceschini] «Ha sciolto il problema non a nostro svantaggio perché, prestando il disegno dell'Uomo vitruviano – che sta, non visto da nessuno, a Venezia – ha ottenuto in cambio due capolavori di Raffaello: il doppio ritratto con l'autoritratto e
il Baldassarre Castiglione».
Ritiene che, nel dibattito che seguirà in Giunta, occorrerà verificare se il predetto intervento svolto dall'on. Sgarbi in Commissione possa essere ritenuto idoneo a costituire un valido nesso di funzione con le dichiarazioni rese extra moenia che costituiscono l'oggetto della richiesta di risarcimento del danno.
Ciò premesso, si riserva di avanzare successivamente una proposta all'esito dell'audizione dell'interessato e del dibattito che ne seguirà.
Enrico COSTA, presidente, non essendovi interventi, comunica che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'interessato a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive.
Si riserva quindi di convocare la Giunta in una prossima seduta per svolgere la suddetta audizione, ove richiesta.
Mercoledì 12 giugno 2024
DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ
Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Firenze (procedimento n. 17598/2019 RG) (Doc. IV-ter, n. 8).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato, da ultimo, l'8 maggio 2024.
Enrico COSTA, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento civile promosso nei confronti dell'ex deputato Vittorio Sgarbi, pendente presso il tribunale di Firenze-seconda sezione civile (atto di citazione della dottoressa Mariarita Signorini; Doc. IV-ter, n. 8). Tale richiesta, inviata dall'autorità giudiziaria procedente, è pervenuta alla Camera l'11 aprile 2022.
Segnala ai colleghi che l'on. Sgarbi – ritualmente invitato ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento a fornire alla Giunta i chiarimenti ritenuti opportuni – ha inviato note scritte, il cui contenuto chiede alla relatrice, on. Cavandoli, di illustrare ai fini della prosecuzione del dibattito.
Laura CAVANDOLI (LEGA), relatrice, ringraziando il Presidente, ricorda che, come anticipato dal Presidente, l'on. Sgarbi – per il tramite del proprio avvocato – ha inviato alla Giunta delle note scritte, nelle quali ha evidenziato i seguenti aspetti.
In primo luogo – con riferimento all'esigenza di verificare la sussistenza del nesso funzionale di cui all'articolo 68, primo Pag. 7comma, della Costituzione – ha sottolineato che, il 2 ottobre 2019 (vale a dire, circa due settimane e mezzo prima della trasmissione radiofonica in cui furono rese le dichiarazioni oggetto del giudizio in corso), si svolse – presso le Commissioni riunite Cultura della Camera e del Senato – l'audizione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, sulle linee programmatiche del dicastero. In tale occasione, l'on. Sgarbi accennò espressamente al fatto di essere favorevole al prestito del disegno dell'Uomo vitruviano al Museo del Louvre e, in particolare, disse che [il Ministro Franceschini] «Ha sciolto il problema non a nostro svantaggio perché, prestando il disegno
dell'Uomo vitruviano – che sta, non visto da nessuno, a Venezia – ha ottenuto in cambio due capolavori di Raffaello: il doppio ritratto con l'autoritratto e il Baldassarre Castiglione». Ne discende – ad avviso del predetto legale – che l'intervento svolto dall'on. Sgarbi in Commissione dovrebbe «essere ritenuto idoneo a costituire un valido nesso di funzione con le dichiarazioni rese extra moenia che costituiscono l'oggetto della richiesta di risarcimento del danno» da parte della dott.ssa Signorini.
In secondo luogo, nelle note inviate alla Giunta, si sostiene che, in ogni caso, la polemica tra l'on. Sgarbi e la dott.ssa Signorini rivestirebbe carattere politico e non personale; ciò determinerebbe di per sé l'insindacabilità delle opinioni del parlamentare, anche alla luce del fatto che sarebbe necessario cercare «il nesso funzionale non solo sul piano formale ma anche sostanziale».
Si sostiene ancora che le considerazioni dell'on. Sgarbi si porrebbero «nel solco di valutazioni già compiute dalla Ecc.ma Giunta nell'esame di altre richieste di insindacabilità. La Giunta ha, infatti, più volte affrontato il tema della necessità del superamento della ricerca formalistica dell'atto tipico ai fini della verifica dell'esistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia e l'attività parlamentare». Sarebbe in particolare «necessario superare lo schema formalistico che deve essere sempre adeguato alla fattispecie concreta, che nel caso di che trattasi riguarda una polemica eminentemente politica»; polemica cui occorrerebbe attribuire «un profondo significato politico-culturale nel settore che ha sempre visto l'On. Sgarbi maggiormente impegnato».
Così riassunte le note scritte inviate dall'on. Sgarbi, ai fini dell'ulteriore prosecuzione del dibattito invita i colleghi a riflettere, da un lato, sul fatto che sembra emergere un indubbio collegamento di temi tra le dichiarazioni rese extra moenia dall'on. Sgarbi e l'intervento in sede parlamentare del 2 ottobre 2019; e, dall'altro, sul fatto – altrettanto indubbio – che le espressioni usate dall'on. Sgarbi nei confronti della dott.ssa Signorini appaiono particolarmente volgari ed offensive.
Enrico COSTA, presidente, comunica che, se non vi sono interventi, si riserva di convocare la Giunta in una prossima seduta.
Martedì 16 luglio 2024
DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ
Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Firenze (procedimento n. 17598/2019 RG) (Doc. IV-ter, n. 8).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato, da ultimo, il 12 giugno 2024.
Enrico COSTA, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento civile promosso nei confronti dell'ex deputato Vittorio Sgarbi, pendente presso il tribunale di Firenze-seconda sezione civile (atto di citazione della dottoressa Mariarita Signorini; Doc. IV-ter, n. 8). Tale richiesta, inviata dall'autorità Pag. 8giudiziaria procedente, è pervenuta alla Camera l'11 aprile 2022.
Rammenta ancora che, nelle precedenti sedute dell'8 maggio e del 12 giugno scorsi, la relatrice, on. Cavandoli, ha illustrato la vicenda alla Giunta e ha sintetizzato le note difensive inviate dal legale dell'on. Sgarbi.
Chiede all'on. Cavandoli se intende intervenire per formulare una proposta alla Giunta.
Laura CAVANDOLI (LEGA), relatrice, prima di formulare la sua proposta ai colleghi, ritiene opportuno riepilogare brevemente la vicenda da cui trae origine la richiesta di deliberazione all'esame della Giunta.
In particolare, rammenta che tale richiesta proviene dal tribunale di Firenze, presso il quale è in corso un procedimento civile di risarcimento del danno da diffamazione a carico di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, promosso dalla dottoressa Mariarita Signorini, già Presidente nazionale dell'associazione Italia Nostra. Come si evince dall'ordinanza con la quale il giudice ha sospeso il procedimento e disposto la trasmissione di copia degli atti a questo ramo del Parlamento, l'on. Sgarbi è stato citato in giudizio per alcune frasi asseritamente diffamatorie pronunciate nel corso di una trasmissione radiofonica (dal titolo Fatto in Italia), andata in onda il 19 ottobre 2019 su Radio Radicale. Il dibattito aveva ad oggetto la decisione con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali aveva disposto il trasferimento temporaneo del disegno di Leonardo da Vinci ritraente
l'Uomo vitruviano dall'Accademia di Venezia, che lo conservava, al Museo del Louvre di Parigi. Nel corso della trasmissione, la dottoressa Signorini sosteneva le ragioni per le quali la sua associazione era contraria al prestito della citata opera d'arte e, per questo, aveva presentato anche un ricorso al TAR (peraltro respinto). L'on. Sgarbi, invece, sosteneva l'opportunità di tale operazione, che avrebbe anche consentito di ricevere in cambio il prestito di alcune opere di Raffaello. Nel corso del dibattito, entrambe le parti hanno usato toni forti a sostegno delle loro tesi, ma l'on. Sgarbi si è lasciato andare ad alcune espressioni oggettivamente volgari nei confronti della dott.ssa Signorini – che costituiscono appunto l'oggetto della richiesta di risarcimento del danno – quali: «poveretta che dice cose senza senso», «il ricorso potete metterlo nel buco del culo», «demente che non sa quello
che dice», «sei una cogliona totale», «oca giuliva», «mente bacata e malata», «morta di sonno», «sei alterata nel cervello», «gallina», «approfittatrice», «incapace», «ignorante come una capra», «che parla a cazzo», «va' a fare in culo» e altre poco edificanti espressioni. L'intera trasmissione radiofonica può essere ancora ascoltata sul sito internet di Radio Radicale.
Per ciò che rileva ai fini della verifica della sussistenza del nesso funzionale di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ricorda che il 2 ottobre 2019 (vale a dire, circa 2 settimane e mezzo prima della trasmissione radiofonica in questione) si svolse, presso le Commissioni riunite «Cultura» della Camera e del Senato, l'audizione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, sulle linee programmatiche del dicastero. In tale occasione, l'on. Sgarbi accennò al fatto di essere favorevole al summenzionato prestito e in particolare disse che [il Ministro Franceschini] «Ha sciolto il problema non a nostro svantaggio perché, prestando il disegno dell'Uomo vitruviano – che sta, non visto da nessuno, a Venezia – ha ottenuto in cambio due capolavori di Raffaello: il doppio ritratto con l'autoritratto e il Baldassarre
Castiglione».
Ciò premesso in punto di fatto, crede che la questione giuridico-costituzionale che la Giunta è chiamata ad affrontare sia se il predetto intervento svolto dall'on. Sgarbi in Commissione possa essere ritenuto idoneo a costituire un valido nesso di funzione con le predette dichiarazioni rese extra moenia, che costituiscono l'oggetto della richiesta di risarcimento del danno.
A suo avviso, occorre dare risposta negativa al quesito appena posto e quindi concludere nel senso che non sussistano i presupposti per riconoscere l'insindacabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.Pag. 9
A sostegno di tale conclusione le sembra depongano le seguenti considerazioni.
1) In primo luogo sottolinea che, da una molteplicità di norme contenute nel Regolamento della Camera, è possibile desumere il principio fondamentale secondo cui le funzioni parlamentari debbano essere svolte secondo correttezza. Ad esempio, in base a quanto disposto dagli articoli 58, 59 e 139-bis, i deputati – nello svolgimento della propria attività istituzionale – non possono utilizzare espressioni «sconvenienti» né parole che turbino la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta o che ledano ingiustamente l'onorabilità altrui. Ai sensi dell'articolo 60, poi, un deputato che ingiuri uno o più colleghi, i membri del Governo o il Presidente della Repubblica può essere espulso dall'aula per il resto della seduta o per un periodo da due a quindici giorni, a seconda della gravità dei fatti. Norme analoghe sono contenute nel Regolamento del Senato (cfr.
articoli 66, 87, 88 e 146). Inoltre, a tenore dell'articolo 54 della Costituzione, i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche devono esercitarle con disciplina e onore.
A suo avviso, tale cornice normativa costituzionale e interna, unitamente alla prassi applicativa, esclude quindi con chiarezza che, nello svolgimento dell'attività parlamentare intra moenia, si possano utilizzare insulti, dileggi o comunque espressioni volgari di ogni tipo. Da ciò consegue dunque che, affinché possa ritenersi applicabile la prerogativa dell'insindacabilità alle dichiarazioni rese extra moenia – insindacabilità che per definizione esige una connessione delle opinioni espresse con l'attività parlamentare – anche le medesime dichiarazioni extra moenia debbano essere caratterizzate dall'impiego di espressioni lessicali continenti e rispettose dei principi contenuti nelle predette disposizioni regolamentari. Con specifico riferimento al caso concreto, invece, le sembra innegabile che l'on. Sgarbi abbia impiegato un linguaggio volgare e indirizzato meri insulti
alla dottoressa Signorini: si è trattato di offese compiute mediante l'utilizzo del c.d. argumentum ad hominem, che è inteso a screditare l'avversario mediante l'evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, ovvero con l'offesa fine a sé stessa, anziché mediante la critica del suo pensiero o del suo operato.
2) In secondo luogo evidenzia che, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, «la prerogativa parlamentare di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione non può essere estesa sino a ricomprendere gli insulti – di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni – solo perché collegati con le battaglie condotte da esponenti parlamentari» (v. sentenze n. 59 del 2018; n. 257 del 2002 e n. 137 del 2001). Infatti – prosegue la Corte – «l'uso del turpiloquio non fa parte del modo di esercizio delle funzioni parlamentari ammesso dalle norme che dall'articolo 64 della Costituzione traggono la competenza a disciplinare in modo esclusivo l'ordinamento interno delle Camere del Parlamento. A fortiori, le stesse espressioni non possono essere ritenute esercizio della funzione parlamentare quando usate al di fuori delle Camere stesse»
(sentenza n. 249 del 2006).
Ricorda che tale orientamento della Consulta è stato ribadito molto recentemente nella sentenza n. 104 del 2024 (resa nel caso «Fidanza»), che peraltro si segnala per le sue importanti aperture – più volte auspicate dalla stessa Giunta – verso soluzioni ermeneutiche dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione che consentano di ritenere operante l'insindacabilità anche in relazione ad opinioni che non siano strettamente connesse con precedenti atti parlamentari, ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare. Ebbene, pur manifestando tali significative aperture, la Corte ha tuttavia confermato che «Per quel che concerne le opinioni espresse extra moenia, deve innanzitutto escludersi che rientrino nell'ambito dell'art. 68, primo comma, Cost. gli insulti. L'insindacabilità, infatti, tutela e consente
dichiarazioni finalizzate al promovimento e alla qualità del dibattito pubblico, non certo al suo scadimento. (...) Deve trattarsi, dunque, di opinioni che incanalino nel processo politico proprio di una democrazia Pag. 10pluralista i diversi e divergenti interessi riferibili al popolo, al fine di trovare, nell'esercizio della rappresentanza della Nazione di cui all'art. 67 Cost., una mediazione tra gli stessi rispondente all'interesse generale. Tale rappresentanza, sancita dall'art. 67 Cost., costituisce invero il fondamento primo e, al tempo stesso, il limite, dell'insindacabilità delle opinioni prevista dall'art. 68, primo comma, Cost. Una funzione così alta, che la Costituzione protegge con un'immunità che si protrae oltre la scadenza del mandato parlamentare, esige e pretende, al contempo, forme espressive improntate al rispetto della dignità dei destinatari della critica
e della denuncia politica, in specie quando questi non siano a loro volta parlamentari: e ciò tanto più quando l'opinione è espressa per mezzo dei moderni mezzi di comunicazione – quali testate giornalistiche online o social media – che la rendono agevolmente reperibile e oggetto di ulteriore diffusione (sentenza n. 150 del 2021). Sono insomma necessarie modalità espressive che, lungi dal trasformare l'insindacabilità in una garanzia di impunità e in un privilegio, siano coerenti con il rilievo dell'istituto nel raccordo tra istituzioni parlamentari e opinione pubblica e ne sorreggano la ratio, piuttosto che metterla in crisi».
Alla luce delle considerazioni sopra espresse, propone alla Giunta di dichiarare sindacabili, e quindi sottoponibili al vaglio di merito del giudice procedente, le espressioni pronunciate dall'on. Sgarbi nel corso della trasmissione radiofonica «Fatto in Italia», andata in onda il 19 ottobre 2019 su Radio Radicale.
Enrica ALIFANO (M5S) esprime soddisfazione per il lavoro svolto dalla relatrice, così come per le conclusioni cui è pervenuta.
In particolare ritiene che, nel caso di specie, sia addirittura dubbio che le dichiarazioni espresse intra moenia dall'ex deputato Sgarbi si possano inquadrare nell'ambito di una procedura parlamentare tipica. In ogni caso le sembra evidente che – come più volte sottolineato dalla Corte costituzionale – gli insulti non possano essere ascrivibili nel novero delle «opinioni» e, come tali, non possono essere coperti dalla prerogativa dell'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Laura CAVANDOLI, relatrice, interviene nuovamente per precisare che – nel caso di specie – l'on. Sgarbi aveva in effetti pronunciato le frasi oggetto di contestazione nel corso di un intervento nelle Commissioni riunite Cultura della Camera e del Senato. Pertanto a suo avviso, almeno astrattamente, le dichiarazioni in questione sono state rese nel corso di lavori parlamentari. Ciò che invece è dirimente, a suo avviso, è che l'insulto fine a sé stesso non può essere coperto dalla insindacabilità prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Enrico COSTA, presidente, non essendovi ulteriori interventi, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta, che si terrà giovedì mezz'ora prima dello svolgimento delle dichiarazioni di voto in Assemblea, nella quale sarà votata la proposta della relatrice.
Giovedì 18 luglio 2024
DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ
Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Firenze (procedimento n. 17598/2019 RG) (Doc. IV-ter, n. 8).
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato, da ultimo, il 16 luglio 2024.
Alessandro PALOMBI, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento civile promosso nei confronti dell'ex deputato Vittorio Sgarbi, pendente presso il tribunale di Firenze-Pag. 11seconda sezione civile (atto di citazione della dottoressa Mariarita Signorini; Doc. IV-ter, n. 8). Tale richiesta, inviata dall'autorità giudiziaria procedente, è pervenuta alla Camera l'11 aprile 2022.
Rammenta ancora che, nelle precedenti sedute dell'8 maggio e del 12 giugno scorsi, la relatrice, on. Cavandoli, ha illustrato la vicenda e ha sintetizzato le note difensive inviate dal legale dell'on. Sgarbi. Nella seduta di martedì 16 luglio, la medesima relatrice ha proposto alla Giunta di dichiarare sindacabili le espressioni pronunciate dall'on. Sgarbi nel corso della trasmissione radiofonica «Fatto in Italia», andata in onda il 19 ottobre 2019 su Radio Radicale.
Prima di passare alla votazione, chiede alla relatrice se intende aggiungere ulteriori considerazioni rispetto a quelle già contenute nella proposta.
Laura CAVANDOLI (Lega), relatrice, si rimette alla relazione.
Ingrid BISA (Lega) preannuncia che il Gruppo Lega voterà a favore della proposta avanzata dalla relatrice.
Antonella FORATTINI (PD-IDP) anticipa che il Gruppo Partito Democratico aderirà alla proposta formulata dalla relatrice.
Carla GIULIANO (M5S) nel ringraziare l'on. Cavandoli per gli approfondimenti svolti, dichiara che il Movimento 5 Stelle aderirà alla proposta della relatrice. Ritiene, infatti, che le espressioni denigratorie usate dall'on. Sgarbi non possano essere ricondotte nell'ambito di operatività della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. In proposito ricorda che, secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, le dichiarazioni rese – come nel caso in esame – extra moenia da un parlamentare sono coperte dalla garanzia dell'insindacabilità a condizione che esse siano legate da un nesso funzionale con l'attività parlamentare in concreto esercitata. Ebbene, il requisito del nesso funzionale non può, a suo avviso, considerarsi sussistente nel caso di specie. A sostegno di tale conclusione evidenzia che: 1) la dichiarazione resa
da Sgarbi il 2 ottobre 2019, in occasione dell'audizione, presso le Commissioni riunite «Cultura» della Camera e del Senato, del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, sulle linee programmatiche del dicastero non può essere qualificata come atto tipico della funzione parlamentare; 2) la prerogativa in parola non può in alcun modo ricomprendere le minacce, gli insulti e i dileggi i quali, peraltro, non sono neppure ascrivibili nel novero delle opinioni.
Sottolinea, inoltre, come una diversa lettura si porrebbe in contrasto non solo con il tenore letterale dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e con il consolidato indirizzo della Corte costituzionale in materia ma anche con il disposto dell'articolo 54, secondo comma, della Costituzione, secondo il quale «i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore».
Per tutte queste ragioni, ribadisce che il proprio Gruppo voterà a favore della proposta di sindacabilità avanzata dalla relatrice.
Enrico COSTA, presidente, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta della relatrice secondo la quale le dichiarazioni dell'on. Vittorio Sgarbi – oggetto del procedimento civile pendente presso il tribunale di Firenze (atto di citazione della dottoressa Mariarita Signorini; Doc. IV-ter, n. 8) – non costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
La Giunta approva la proposta della relatrice e dà mandato alla medesima di predisporre la relazione per l'Assemblea.
Enrico COSTA, presidente, preannuncia che convocherà un Ufficio di presidenza fra due settimane.