Doc. IV-ter, NN. 5-A e 6-A

RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: GIACCONE)

sulle

RICHIESTE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

nei confronti di
VITTORIO SGARBI

(deputato all'epoca dei fatti)

pendenti rispettivamente innanzi al tribunale di Macerata – Ufficio Gip (procedimento n. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP)

e alla Corte di appello di Ancona (procedimento n. 404-1/2021 RG – atto di citazione in appello di Vittorio Sgarbi)

Presentata alla Presidenza il 2 agosto 2023

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  Onorevoli Colleghi! – La Giunta per le autorizzazioni riferisce congiuntamente all'Assemblea in ordine a due richieste di deliberazione in materia d'insindacabilità, entrambe riguardanti l'on. Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti. La prima richiesta proviene da un procedimento penale pendente presso il tribunale di Macerata (Ufficio Gip) ed è pervenuta alla Camera il 17 maggio 2021 (procedimento n. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 5). La seconda trae origine da un procedimento civile pendente presso la Corte di appello di Ancona ed è pervenuta alla Camera il 24 giugno 2021 (procedimento n. 404-1/2021 RG – atto d'appello dell'on. Vittorio Sgarbi) (Doc. IV-ter, n. 6).
  Tali richieste riguardano la medesima vicenda e perciò sono state esaminate dalla Giunta in maniera congiunta. Infatti, tanto il procedimento penale, pendente presso il Tribunale di Macerata, quanto il procedimento civile, pendente presso la Corte di appello di Ancona, traggono origine dalle medesime dichiarazioni dell'on. Sgarbi, pubblicate il 6 maggio 2019 sulla propria pagina Facebook e successivamente riprese dalla stampa locale trentina.
  Con le dichiarazioni contestate cui si farà a breve riferimento, l'on. Sgarbi ha inteso replicare a due consiglieri provinciali di Trento – una consigliera del Partito democratico e Alex Marini, consigliere del Movimento 5 Stelle – i quali avevano criticato la sua nomina a Presidente del consiglio di amministrazione del Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto (MART), giudicata inopportuna e asseritamente motivata da ragioni politiche. Il consigliere Marini aveva in precedenza presentato un'interrogazione al Consiglio provinciale di Trento, nella quale criticava la predetta nomina, sia per alcune condanne penali riportate in passato dal deputato Sgarbi, sia per un'ipotizzata incompatibilità tra la nomina stessa e il mandato parlamentare ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2013. Su tale presunta incompatibilità il Marini ha anche chiesto il parere dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la quale ha stabilito che non sussistono «ipotesi di violazione del decreto legislativo n. 39 del 2013, a condizione che non vengano attribuite al presidente del consiglio di amministrazione del MART specifiche deleghe gestionali».
  A seguito delle predette critiche, l'on. Sgarbi ha pubblicato sulla propria pagina Facebook la replica che ha provocato la querela sporta dal Marini nei suoi confronti. In tale replica, l'on. Sgarbi ha difeso la correttezza della nomina effettuata dalla Giunta provinciale, che non sarebbe stata di natura politica quanto piuttosto motivata dalla sua «chiara fama» di studioso. Nel post incriminato del 6 maggio 2019, l'on. Sgarbi si è così espresso:

  La mia replica a due inetti, una del PD, l'altro dei 5 Stelle, pagati 6mila euro al mese per dire castronerie.
  Tra i depensanti in carica nel Consiglio provinciale del Trentino, lautamente pagati per la loro assoluta incompetenza, ci sono tale ...del PD, partito disperso, e tale Alex Marini, del Movimento 5 stelle. Uniti nella loro caparbia ignoranza nel contrastare il perfetto parere di Raffaele Cantone (...), il quale ha indicato che «l'incarico di Presidente del Mart non ha deleghe gestionali, in quanto non è amministratore di ente pubblico, funzione delegata al direttore del Mart, che è ente (...) istituito allo scopo di custodire, conservare, valorizzare e promuovere lo studio e la conoscenza dell'arte moderna e contemporanea, come ai due depensanti non sarebbe consentito per la loro acclarata e locupletata incompetenza».
  In maniera precisa Cantone ha stabilito che «circa l'incarico di Presidente del CdA del Mart, il regolamento non prevede attribuzioni gestionali. Mi pare chiarissimo: per qualunque presidente, non per me che, rispetto ai due depensanti, non percepisco stipendio né indennità, in una dimensione culturale e morale ignota ai due inutilmente e dannosamente pagati (6000 euro rimborsi vari). La posizione di Cantone è chiarissima e tombale per i due inetti che, non sapendo leggere, chiamano “pagliacciata” la sentenza di Cantone. (...) Con i loro argomenti inesistenti si rivelano onanisti, con la destra e con la sinistra. Io (...) sono stato non “imposto politicamente”, ma scelto culturalmente,Pag. 3 per chiara fama, come a loro non sarebbe mai toccato, nel buio in cui annaspano le loro menti ottenebrate».

  A seguito di tale post, il consigliere Marini ha sporto querela nei confronti dell'on. Sgarbi per le dichiarazioni sopra riportate, giudicate offensive della sua persona e dell'istituzione da lui rappresentata.
  Nella memoria difensiva in sede penale, l'on. Sgarbi ha innanzitutto rappresentato che le sue affermazioni costituivano una «semplice replica alle critiche – infondate – della parte offesa che, dal febbraio 2019, ha iniziato nei miei confronti una campagna stampa – assurda ed illegittima, ai limiti dello stalking – che mi ha indotto a promuovere davanti al Tribunale di Macerata giudizio civile». Pertanto, dopo avere difeso la legittimità della propria «critica politica all'operato del dr. Alex Marini» e avere perciò chiesto l'archiviazione della denuncia, il deputato ha sollevato «in via meramente eventuale» l'eccezione di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Vista tale eccezione, il 23 marzo 2021 il GIP di Macerata, accogliendo la richiesta del pubblico ministero in tal senso, ha sospeso il procedimento e disposto la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati.
  Come anticipato, parallelamente al procedimento penale è in corso un procedimento civile presso il Tribunale di Macerata, originariamente promosso dall'on. Sgarbi nei confronti del Marini con atto di citazione del 16 giugno 2019 (quindi in data successiva alla denuncia penale sporta dallo stesso Marini contro di lui). Nell'ambito di tale procedimento civile, il consigliere Marini ha proposto domanda riconvenzionale e ha chiesto il risarcimento del danno da diffamazione per le medesime affermazioni dell'on. Sgarbi contenute nel post del 6 maggio 2019. Nonostante l'eccezione ex articolo 68, primo comma, della Costituzione sollevata dalla difesa dell'on. Sgarbi anche nel giudizio civile, in primo grado il Tribunale di Macerata ha emesso sentenza favorevole al Marini (condannando Sgarbi al pagamento di 15000 euro di risarcimento del danno non patrimoniale), senza peraltro trasmettere gli atti alla Camera dei deputati. Contro la predetta sentenza l'on. Sgarbi ha proposto appello e ha nuovamente eccepito l'insindacabilità delle opinioni espresse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. La Corte d'Appello di Ancona, nel sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado, ha trasmesso gli atti alla Camera ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, così rimediando a un errore procedurale commesso dal Tribunale di Macerata.
  Quanto al merito, si ricorda che nell'atto di citazione in primo grado, l'on. Sgarbi ha riportato diverse dichiarazioni rilasciate dal Marini agli organi di stampa locali e nazionali – che peraltro riproducevano extra moenia i contenuti delle precedenti interrogazioni presentate al Consiglio provinciale – nelle quali lo Sgarbi stesso è definito, tra l'altro, «pregiudicato, assenteista, condannato definitivamente per truffa ai danni dello Stato». Secondo altre dichiarazioni del Marini menzionate nell'atto introduttivo del giudizio, la nomina a presidente del MART sarebbe stata «squisitamente politica, perché Sgarbi è politicamente affine alla destra e a Fugatti. E questo lo rende impresentabile». L'atto di citazione qualifica le predette affermazioni del Marini come «ingiuriose e lesive dell'onore e della reputazione del prof. Sgarbi», in quanto asseritamente contenenti «totale disattenzione per la verità dei fatti»; in conclusione, si chiede la condanna del Marini al risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attore.
  Nella comparsa di costituzione e risposta, il consigliere Marini ha respinto la fondatezza delle richieste dell'on. Sgarbi. In via riconvenzionale, ha chiesto poi il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente conseguente alle medesime affermazioni pubblicate su Facebook dall'on. Sgarbi e poste all'origine della querela in sede penale.
  Nell'atto con cui ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, l'on. Sgarbi ha nuovamente riportato le dichiarazioni rese dal Marini alla stampa e sviluppato una serie di argomentazioni per le quali le stesse sarebbero lesive della sua reputazione e giustificherebbero la sua richiesta di risarcimento.Pag. 4 A fondamento dell'appello proposto, l'on. Sgarbi sostiene, contrariamente a quanto riportato nella sentenza di primo grado, che alle dichiarazioni del Marini non dovrebbe applicarsi l'esimente del diritto di critica e/o di cronaca. Nell'atto di appello si contesta alla sentenza di primo grado la violazione e falsa applicazione dell'art. 51 c.p., degli articoli 21 e 68 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003. Secondo l'on. Sgarbi, le dichiarazioni per le quali è stata proposta la domanda riconvenzionale, che sono le medesime per le quali è stata proposta la querela in sede penale, sarebbero scriminate dalla esimente del diritto di critica politica. L'atto di appello continua argomentando che, ad ogni modo, le dichiarazioni dell'on. Sgarbi erano coperte dall'insindacabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione, ciò che avrebbe dovuto determinare il rigetto della domanda riconvenzionale o, in subordine, la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati. Nell'atto di proposizione dell'appello è anche citata la decisione del GIP di Macerata che, nell'ambito del procedimento penale «per gli stessi fatti e per le medesime dichiarazioni rilasciate da Sgarbi», ha trasmesso copia degli atti alla Camera dei deputati.
  In conclusione, l'on. Sgarbi chiede l'annullamento e la riforma in toto della sentenza civile di primo grado e il rigetto della riconvenzionale proposta dall'appellato, «atteso che le dichiarazioni rilasciate dall'appellante risultano scriminate dall'esercizio del diritto di critica, anche politica, e/o di satira» e comunque non punibili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Il Marini – che relativamente alle proprie dichiarazioni invoca a sua volta l'applicabilità dell'insindacabilità prevista dall'art. 122 della Costituzione per i consiglieri regionali – nega invece la sussistenza di qualsiasi nesso funzionale tra le dichiarazioni dell'on. Sgarbi e la funzione di parlamentare e ritiene pertanto corretta la sentenza di primo grado.

***

  Per ciò che attiene più specificamente alla sussistenza del nesso funzionale di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, occorre evidenziare che sia il GIP presso il Tribunale penale di Macerata sia il Tribunale civile della medesima città marchigiana hanno rigettato l'eccezione di insindacabilità delle opinioni espresse dall'ex deputato interessato. In particolare, il Tribunale civile ha ritenuto «palesemente infondato il richiamo all'art. 68 Cost., non avendo nel caso di specie l'attore manifestato opinioni nell'esercizio delle proprie funzioni di parlamentare».
  Invece, nelle note inviate alla Giunta ex articolo 18 del Regolamento, il legale dell'on. Sgarbi ha evidenziato che «la polemica tra l'on. Sgarbi medesimo e il Marini riveste carattere politico e non personale, che determina di per sé l'insindacabilità delle opinioni del parlamentare. (...) A tal proposito, le considerazioni dell'on. Sgarbi si pongono, in una certa misura, nel solco di valutazioni già compiute dalla Giunta nell'esame di altre richieste di insindacabilità. La Giunta ha, infatti, più volte affrontato il tema della necessità del superamento della ricerca formalistica dell'atto tipico ai fini della verifica dell'esistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia e l'attività parlamentare».

***

  Così ricostruita la vicenda in esame, la Giunta ritiene di dover proporre all'Assemblea di stabilire l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Sgarbi. A sostegno di tale proposta si evidenziano i seguenti aspetti:

   1) in vari precedenti di questa e della legislatura passata, la Giunta e l'Assemblea hanno manifestato più volte l'esigenza di pervenire a un criterio ermeneutico della insindacabilità dei parlamentari che vada oltre la formalistica ricerca dell'atto tipico pregresso. In particolare, si è avuto modo di sottolineare più volte la necessità di superare tale puntiglioso formalismo, che non è assolutamente adeguato alle esigenze di un dibattito politico nel quale il parlamentare deve poter utilizzare tutti gli strumenti e i modi di comunicazione pubblica che sono propri della società attuale; modi Pag. 5che sono caratterizzati spesso da una necessità di immediatezza della comunicazione, che è inconciliabile con il predetto formalismo. È stato anche rilevato sovente che il parlamentare dovrebbe sentirsi libero di assicurare il proprio raccordo con l'opinione pubblica anche tramite l'uso dei mezzi di comunicazione, esercitando il diritto di critica nell'immediatezza dei tempi presupposti in tale contesto.

   2) Nel caso di specie, anche se la terminologia impiegata dall'on. Sgarbi non appare particolarmente felice né nella forma né nella sostanza, può ritenersi che le dichiarazioni espresse nel post su Facebook del 6 maggio 2019 siano inquadrabili nell'ambito di una critica politica rivolta al consigliere Alex Marini. Della critica politica ricorrono, infatti, sia il requisito soggettivo, trattandosi con tutta evidenza di contrasti intercorsi tra soggetti politici attivi (un parlamentare e due consiglieri provinciali in carica); sia il requisito oggettivo, vertendo la polemica in esame su una nomina (quella a Presidente del MART), che è di competenza di un organo politico (Giunta provinciale di Trento). Che si tratti di polemica squisitamente politica è confermato dal fatto che le dichiarazioni dell'on. Sgarbi seguono a quelle in cui il consigliere Marini definisce lo Sgarbi stesso, tra l'altro, come «pregiudicato, assenteista, condannato definitivamente per truffa ai danni dello Stato», la cui nomina a presidente del MART sarebbe stata «squisitamente politica, perché Sgarbi è politicamente affine alla destra e a Fugatti. E questo lo rende impresentabile».

  Alla luce delle considerazioni espresse, la Giunta propone all'Assemblea di stabilire che le dichiarazioni rese dall'on. Sgarbi all'interno del post pubblicato sulla propria pagina Facebook il 6 maggio 2019 siano insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Ciò, sia per quanto attiene al procedimento penale pendente presso il Tribunale di Macerata 2021-Ufficio GIP (procedimento n. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP – Doc. IV-ter, n. 5) sia per quanto concerne il procedimento civile presso la Corte d'Appello di Ancona (procedimento n. 404-1/2021 RG – atto d'appello dell'on. Vittorio Sgarbi – Doc. IV-ter, n. 6).

Andrea GIACCONE, relatore.

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ALLEGATO

Estratto dei resoconti sommari della Giunta
per le autorizzazioni del 28 giugno, 5, 18 e 25 luglio 2023

Mercoledì 28 giugno 2023

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Macerata (proc. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 5).

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso la Corte d'appello di Ancona (proc. n. 404-1/2021 RG) (atto di citazione in appello di Vittorio Sgarbi) (Doc. IV-ter, n. 6).

(Esame congiunto e rinvio).

  Enrico COSTA, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di due richieste di deliberazione in materia d'insindacabilità, entrambe riguardanti l'on. Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti. I documenti inviati dall'Autorità giudiziaria riguardano la medesima vicenda e perciò il loro esame sarà congiunto, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 17 maggio scorso e come d'altra parte è stato fatto nella scorsa legislatura dalla Giunta precedente, che però non è riuscita a concluderne l'esame a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.
  La prima richiesta proviene da un procedimento penale pendente presso il tribunale di Macerata (Ufficio Gip) ed è pervenuta il 17 maggio 2021 (procedimento n. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 5). La seconda trae origine da un procedimento civile pendente presso la Corte di appello di Ancona ed è pervenuta il 24 giugno 2021 (procedimento n. 404-1/2021 RG – atto d'appello dell'on. Vittorio Sgarbi) (Doc. IV-ter, n. 6).
  Per entrambe le richieste di deliberazione, l'incarico di relatore è affidato al deputato Andrea Giaccone, cui chiede di illustrare le rispettive vicende alla Giunta.

  Andrea GIACCONE (Lega), relatore, fa presente che tanto il procedimento penale, pendente presso il Tribunale di Macerata, quanto il procedimento civile, pendente presso la Corte di appello di Ancona, traggono origine dalle medesime dichiarazioni dell'on. Sgarbi, pubblicate il 6 maggio 2019 sulla propria pagina Facebook e successivamente riprese dalla stampa locale trentina.
  Chiarisce che, con le dichiarazioni contestate, l'on. Sgarbi ha inteso replicare a due consiglieri provinciali di Trento – una consigliera del Partito democratico e Alex Marini, consigliere del Movimento 5 Stelle – i quali avevano criticato la sua nomina a Presidente del consiglio di amministrazione del Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto (MART), giudicata inopportuna e asseritamente motivata da ragioni politiche. Il consigliere Marini aveva in precedenza presentato un'interrogazione al Consiglio provinciale di Trento, nella quale criticava la predetta nomina, sia per alcune condanne penali riportate in passato dal deputato Sgarbi, sia per un'ipotizzata incompatibilità tra la nomina stessa e il mandato parlamentare ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2013. Su tale presunta incompatibilità il Marini ha anche chiesto il parere dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la quale ha stabilito che non sussistono «ipotesi di violazione del decreto legislativo n. 39 del 2013, a condizione che non vengano attribuite al presidente del consiglio di amministrazione del MART specifiche deleghe gestionali».
  Evidenzia che, a seguito delle predette critiche, l'on. Sgarbi ha pubblicato sulla Pag. 7propria pagina Facebook la replica che ha provocato la querela sporta dal Marini nei suoi confronti. In tale replica, l'on. Sgarbi ha difeso la correttezza della nomina effettuata dalla Giunta provinciale, che non sarebbe stata di natura politica quanto piuttosto motivata dalla sua «chiara fama» di studioso. Nel post incriminato del 6 maggio 2019, l'on. Sgarbi si è così espresso:

  La mia replica a due inetti, una del PD, l'altro dei 5 Stelle, pagati 6mila euro al mese per dire castronerie.
  Tra i depensanti in carica nel Consiglio provinciale del Trentino, lautamente pagati per la loro assoluta incompetenza, ci sono tale (...) del PD, partito disperso, e tale Alex Marini, del MoVimento 5 stelle. Uniti nella loro caparbia ignoranza nel contrastare il perfetto parere di Raffaele Cantone (...), il quale ha indicato che «l'incarico di Presidente del Mart non ha deleghe gestionali, in quanto non è amministratore di ente pubblico, funzione delegata al direttore del Mart, che è ente (...) istituito allo scopo di custodire, conservare, valorizzare e promuovere lo studio e la conoscenza dell'arte moderna e contemporanea», come ai due depensanti non sarebbe consentito per la loro acclarata e locupletata incompetenza.
  In maniera precisa Cantone ha stabilito che «circa l'incarico di Presidente del CdA del Mart, il regolamento non prevede attribuzioni gestionali. Mi pare chiarissimo: per qualunque presidente, non per me che, rispetto ai due depensanti, non percepisco stipendio né indennità, in una dimensione culturale e morale ignota ai due inutilmente e dannosamente pagati (6000 euro rimborsi vari). La posizione di Cantone è chiarissima e tombale per i due inetti che, non sapendo leggere, chiamano “pagliacciata” la sentenza di Cantone. (...) Con i loro argomenti inesistenti si rivelano onanisti, con la destra e con la sinistra. Io (...) sono stato non “imposto politicamente”, ma scelto culturalmente, per chiara fama, come a loro non sarebbe mai toccato, nel buio in cui annaspano le loro menti ottenebrate».

  Sottolinea che, a seguito di tale post, il consigliere Marini ha sporto querela nei confronti dell'on. Sgarbi per le dichiarazioni sopra riportate, giudicate offensive della sua persona e dell'istituzione da lui rappresentata. Successivamente, nell'ottobre del 2019, il Marini ha presentato una integrazione all'atto di esposto e querela, nella quale denuncia affermazioni («andate aff...», «ai 5 stelle comminerebbe la pena di morte ogni volta che ne incontra uno») e gesti (gesto dell'ombrello) – rivolti nei suoi confronti dall'on. Sgarbi e riportati da articoli di stampa – ritenuti reati in continuazione con quelli già denunciati.
  Ricorda che, nella memoria difensiva in sede penale, l'on. Sgarbi ha innanzitutto rappresentato che le sue affermazioni costituivano una «semplice replica alle critiche – infondate – della parte offesa che, dal febbraio 2019, ha iniziato nei miei confronti una campagna stampa – assurda ed illegittima, ai limiti dello stalking – che mi ha indotto a promuovere davanti al Tribunale di Macerata giudizio civile». Pertanto, dopo avere difeso la legittimità della propria «critica politica all'operato del dr. Alex Marini» e avere perciò chiesto l'archiviazione della denuncia, il deputato ha sollevato «in via meramente eventuale» l'eccezione di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Vista tale eccezione, il 23 marzo 2021 il GIP di Macerata, accogliendo la richiesta del pubblico ministero in tal senso, ha sospeso il procedimento e disposto la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati.
  Ribadisce che, parallelamente al procedimento penale, è in corso un procedimento civile presso il Tribunale di Macerata, originariamente promosso dall'on. Sgarbi nei confronti del Marini con atto di citazione del 16 giugno 2019 (quindi in data successiva alla denuncia penale sporta dallo stesso Marini contro di lui). Nell'ambito di tale procedimento civile, il consigliere Marini ha proposto domanda riconvenzionale e ha chiesto il risarcimento del danno da diffamazione per le medesime affermazioni dell'on. Sgarbi contenute nel post del 6 maggio 2019. Nonostante l'eccezione ex articolo 68, primo comma, della Costituzione sollevata dalla difesa dell'on. Sgarbi anche nel giudizio civile, in primo grado il TribunalePag. 8 di Macerata ha emesso sentenza favorevole al Marini (condannando Sgarbi al pagamento di 15.000 euro di risarcimento del danno non patrimoniale), senza peraltro trasmettere gli atti alla Camera dei deputati. Contro la predetta sentenza l'on. Sgarbi ha proposto appello e ha nuovamente eccepito l'insindacabilità delle opinioni espresse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. La Corte d'appello di Ancona, nel sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado, ha trasmesso gli atti alla Camera ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, così rimediando a un errore procedurale commesso dal Tribunale di Macerata.
  Quanto al merito, rappresenta che, nell'atto di citazione in primo grado, l'on. Sgarbi ha riportato diverse dichiarazioni rilasciate dal Marini agli organi di stampa locali e nazionali – che peraltro riproducevano extra moenia i contenuti delle precedenti interrogazioni presentate al Consiglio provinciale – nelle quali lo Sgarbi stesso è definito, tra l'altro, «pregiudicato, assenteista, condannato definitivamente per truffa ai danni dello Stato». Secondo altre dichiarazioni del Marini menzionate nell'atto introduttivo del giudizio, la nomina a presidente del MART sarebbe stata «squisitamente politica, perché Sgarbi è politicamente affine alla destra e a Fugatti. E questo lo rende impresentabile». L'atto di citazione qualifica le predette affermazioni del Marini come «ingiuriose e lesive dell'onore e della reputazione del prof. Sgarbi», in quanto asseritamente contenenti «totale disattenzione per la verità dei fatti»; in conclusione, si chiede la condanna del Marini al risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attore.
  Fa presente che, nella comparsa di costituzione e risposta, il consigliere Marini ha respinto la fondatezza delle richieste dell'on. Sgarbi. In via riconvenzionale, ha chiesto poi il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente conseguente alle medesime affermazioni pubblicate su Facebook dall'on. Sgarbi e poste all'origine della querela in sede penale.
  Rammenta che, nell'atto con cui ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, l'on. Sgarbi ha nuovamente riportato le dichiarazioni rese dal Marini alla stampa e sviluppato una serie di argomentazioni per le quali le stesse sarebbero lesive della sua reputazione e giustificherebbero la sua richiesta di risarcimento. A fondamento dell'appello proposto, l'on. Sgarbi sostiene, contrariamente a quanto riportato nella sentenza di primo grado, che alle dichiarazioni del Marini non dovrebbe applicarsi l'esimente del diritto di critica e/o di cronaca. Per quello che più interessa alla Giunta, nell'atto di appello si contesta alla sentenza di primo grado la violazione e falsa applicazione dell'art. 51 del codice penale, degli articoli 21 e 68 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003. Secondo l'on. Sgarbi, le dichiarazioni per le quali è stata proposta la domanda riconvenzionale, che sono le medesime per le quali è stata proposta la querela in sede penale, sarebbero scriminate dalla esimente del diritto di critica politica. L'atto di appello continua argomentando che, ad ogni modo, le dichiarazioni dell'on. Sgarbi erano coperte dall'insindacabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione, ciò che avrebbe dovuto determinare il rigetto della domanda riconvenzionale o, in subordine, la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati. Nell'atto di proposizione dell'appello è anche citata la decisione del GIP di Macerata che, nell'ambito del procedimento penale «per gli stessi fatti e per le medesime dichiarazioni rilasciate da Sgarbi», ha trasmesso copia degli atti alla Camera dei deputati.
  In conclusione, evidenzia che l'on. Sgarbi chiede l'annullamento e la riforma in toto della sentenza civile di primo grado e il rigetto della riconvenzionale proposta dall'appellato, «atteso che le dichiarazioni rilasciate dall'appellante risultano scriminate dall'esercizio del diritto di critica, anche politica, e/o di satira» e comunque non punibili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Il Marini – che relativamente alle proprie dichiarazioni invoca a sua volta l'applicabilità dell'insindacabilità prevista dall'art. 122 della Costituzione per i consiglieri regionali – nega Pag. 9invece la sussistenza di qualsiasi nesso funzionale tra le dichiarazioni dell'on. Sgarbi e la funzione di parlamentare e ritiene pertanto corretta la sentenza di primo grado.
  Si riserva infine di avanzare una proposta all'esito dell'audizione dell'interessato e del dibattito che ne seguirà.

  Enrico COSTA, presidente, ringrazia il collega per l'ampia relazione e, non essendovi altri interventi, comunica che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'interessato a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive. Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per svolgere la suddetta audizione, ove richiesta.

Mercoledì 5 luglio 2023

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Macerata (proc. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 5).

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso la Corte d'appello di Ancona (proc. n. 404-1/2021 RG) (atto di citazione in appello di Vittorio Sgarbi) (Doc. IV-ter, n. 6).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 28 giugno 2023.

  Enrico COSTA, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di due richieste di deliberazione in materia d'insindacabilità, entrambe riguardanti l'on. Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti.
  La prima richiesta proviene da un procedimento penale pendente presso il tribunale di Macerata (Ufficio Gip) ed è pervenuta il 17 maggio 2021 (procedimento n. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 5). La seconda trae origine da un procedimento civile pendente presso la Corte di appello di Ancona ed è pervenuta il 24 giugno 2021 (procedimento n. 404-1/2021 RG – atto d'appello dell'on. Vittorio Sgarbi) (Doc. IV-ter, n. 6). I documenti inviati dall'Autorità giudiziaria riguardano la medesima vicenda e perciò il loro esame, come ricordato nella seduta del 28 giugno scorso, è congiunto.
  Ricorda che nella seduta del 28 giugno scorso il relatore, deputato Giaccone, ha illustrato la vicenda alla Giunta.
  Fa presente, inoltre, che il 29 giugno l'onorevole Sgarbi – ritualmente invitato a fornire chiarimenti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera – ha risposto, tramite il suo legale, che non avrebbe partecipato alla seduta odierna. Egli ha tuttavia inviato una memoria difensiva, che è agli atti della Giunta ed è a disposizione dei colleghi per la consultazione.
  Chiede, quindi, al relatore se può sintetizzare i contenuti di tale memoria.

  Andrea GIACCONE (Lega), relatore, legge il testo della p.e.c. inviata dall'avv. Cicconi in nome e per conto del proprio assistito Vittorio Sgarbi.

  «La polemica con il consigliere della provincia di Trento Alex Marini è stata condotta, da parte del deputato, esclusivamente sui mezzi di comunicazione, quali stampa e social network; nella specie, non vi sono atti tipici dell'attività parlamentare riferiti alla vicenda.
  In ogni caso, la polemica tra l'on. Sgarbi e il Marini riveste carattere politico e non personale, che determina di per sé l'insindacabilità delle opinioni del parlamentare.
  È necessario cercare “il nesso funzionale non (...) solo sul piano formale ma anche sostanziale”.
  A tal proposito, le considerazioni dell'on. Sgarbi si pongono, in una certa misura, nel solco di valutazioni già compiute dalla Giunta Pag. 10nell'esame di altre richieste di insindacabilità.
  La Giunta ha, infatti, più volte affrontato il tema della necessità del superamento della ricerca formalistica dell'atto tipico ai fini della verifica dell'esistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni
extra moenia e l'attività parlamentare.
  Infine, è necessario superare lo schema formalistico che deve essere sempre adeguato alla fattispecie concreta, che nel caso in esame riguarda una polemica eminentemente politica, che coinvolge il deputato con riferimento a un incarico, legittimo anche se contestato (cfr. Parere del dr. Cantone), al quale dovrà attribuirsi un profondo significato politico-culturale, nel settore che ha sempre visto l'On. Sgarbi maggiormente impegnato.
  Si insiste, pertanto, a che la Giunta voglia dichiarare, ai sensi dell'art. 68, comma 1° Cost., la insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi».

  Ricorda infine che, nella seduta della Giunta per le autorizzazioni del 23 marzo 2022 (XVIII legislatura), l'on. Sgarbi era già stato ascoltato di persona in relazione ai medesimi fatti; la Giunta, tuttavia, non riuscì a concludere l'esame dei casi per lo scioglimento anticipato delle Camere.
  Gli sembra opportuno evidenziare che, come da resoconto di quella seduta, l'on. Sgarbi sottolineò che:

   1) in relazione alla sua nomina a Presidente del MART, è stato oggetto di una pesante campagna di stampa da parte del consigliere della provincia di Trento Alex Marini, che lo ha anche querelato;

   2) con le dichiarazioni contestate dal Marini egli intendeva rispondere agli attacchi ricevuti e difendere la propria dignità di studioso e di storico dell'arte, a suo dire infangata dalla definizione di «pagliacciata» data dal Marini alla sua nomina a presidente del MART. Essendo stato oggetto di attacchi condotti in modo per così dire esuberante, ha inteso rispondere a tono senza per questo volere offendere la persona del consigliere provinciale;

   3) la sua intenzione era quella di rispondere a un politico che era andato oltre i limiti della legittima critica politica, offendendo la sua dignità professionale e contestando la validità di una nomina ritenuta, invece, pienamente legittima dall'ANAC.

  Si riserva di formulare una proposta alla Giunta nella prossima seduta.

  Enrico COSTA, presidente, non essendovi interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo alla prossima seduta, nella quale il relatore – se lo riterrà – potrà formulare una proposta di deliberazione alla Giunta.

Martedì 18 luglio 2023

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Macerata (proc. n. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 5).

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso la Corte d'appello di Ancona (proc. n. 404-1/2021 RG) (atto di citazione in appello di Vittorio Sgarbi) (Doc. IV-ter, n. 6).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 5 luglio 2023.

  Enrico COSTA, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di due richieste di deliberazione in materia d'insindacabilità, entrambe riguardanti l'on. Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti.
  La prima richiesta proviene da un procedimento penale pendente presso il tribunale di Macerata (Ufficio GIP) ed è pervenuta il 17 maggio 2021 (procedimento Pag. 11n. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 5). La seconda trae origine da un procedimento civile pendente presso la Corte di appello di Ancona ed è pervenuta il 24 giugno 2021 (procedimento n. 404-1/2021 RG – atto d'appello dell'on. Vittorio Sgarbi) (Doc. IV-ter, n. 6). I documenti inviati dall'Autorità giudiziaria riguardano la medesima vicenda e perciò il loro esame, come ricordato nella seduta del 28 giugno scorso, è congiunto.
  Ricorda che nella seduta del 28 giugno scorso il relatore, deputato Giaccone, ha illustrato la vicenda alla Giunta.
  Rappresenta, inoltre, che l'onorevole Sgarbi – ritualmente invitato a fornire chiarimenti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera – ha inviato una memoria scritta che il relatore ha illustrato nella seduta del 5 luglio scorso.
  Chiede, quindi, all'onorevole Giaccone di intervenire per formulare, se ritiene, una proposta di deliberazione.

  Andrea GIACCONE (Lega), relatore, desidera ricordare che le richieste all'esame della Giunta riguardano la medesima vicenda e perciò sono trattate congiuntamente. Tanto il procedimento penale (pendente presso il Tribunale di Macerata) quanto il procedimento civile (pendente presso la Corte di appello di Ancona) traggono origine dalle medesime dichiarazioni dell'on. Sgarbi, pubblicate il 6 maggio 2019 sulla propria pagina Facebook e successivamente riprese dalla stampa locale trentina.
  Sottolinea che le dichiarazioni asseritamente diffamatorie perseguite in sede penale e, al contempo, oggetto della richiesta di risarcimento del danno in sede civile, concernono quella parte del post in cui l'on. Sgarbi apostrofava Alex Marini – consigliere del MoVimento 5 Stelle della Provincia autonoma di Trento – nonché un'altra consigliera provinciale appartenente al Partito Democratico, definendo entrambi come «inetti», «depensanti», «pagati seimila euro al mese per dire castronerie», «uniti nella loro caparbia ignoranza», di «acclarata e locupletata incompetenza», «lautamente pagati per la loro assoluta incompetenza», «onanisti con la destra e con la sinistra» che «annaspano nelle loro menti ottenebrate».
  Rammenta ancora che, con le dichiarazioni contestate, l'on. Sgarbi ha inteso replicare ai due predetti consiglieri provinciali i quali avevano criticato la sua nomina a Presidente del consiglio di amministrazione del Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto (MART), giudicata inopportuna e asseritamente motivata da ragioni politiche. In particolare, il consigliere Marini aveva in precedenza presentato un'interrogazione al Consiglio provinciale di Trento, nella quale criticava la predetta nomina, sia per alcune condanne penali riportate in passato dal deputato Sgarbi, sia per un'ipotizzata incompatibilità tra la nomina stessa e il mandato parlamentare ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2013. Su tale presunta incompatibilità, tuttavia, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha stabilito che non sussistono «ipotesi di violazione del decreto legislativo n. 39 del 2013, a condizione che non vengano attribuite al presidente del consiglio di amministrazione del MART specifiche deleghe gestionali».
  Per ciò che attiene più specificamente alla sussistenza del nesso funzionale di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, fa presente che sia il GIP presso il Tribunale penale di Macerata sia il Tribunale civile della medesima città marchigiana hanno rigettato l'eccezione di insindacabilità delle opinioni espresse dall'ex deputato interessato. In particolare, il Tribunale civile ha ritenuto «palesemente infondato il richiamo all'articolo 68 della Costituzione, non avendo nel caso di specie l'attore manifestato opinioni nell'esercizio delle proprie funzioni di parlamentare».
  Ricorda, invece, che nelle note inviate alla Giunta ex articolo 18 del Regolamento, il legale dell'on. Sgarbi ha esposto che «la polemica tra l'on. Sgarbi medesimo e il Marini riveste carattere politico e non personale, che determina di per sé l'insindacabilità delle opinioni del parlamentare. (...) A tal proposito, le considerazioni dell'on. Sgarbi si pongono, in una certa misura, nel solco di valutazioni già compiute dalla Giunta nell'esame di altre richieste di insindacabilità. Pag. 12La Giunta ha, infatti, più volte affrontato il tema della necessità del superamento della ricerca formalistica dell'atto tipico ai fini della verifica dell'esistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia e l'attività parlamentare».
  Così ricostruite le posizioni delle parti, ritiene di formulare la sua la proposta alla Giunta nel senso della insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Sgarbi. A sostegno di tale proposta evidenzia i seguenti aspetti:

   1) in vari precedenti di questa e della legislatura passata, la Giunta ha manifestato più volte l'esigenza di pervenire a un criterio ermeneutico della insindacabilità dei parlamentari che vada oltre la formalistica ricerca dell'atto tipico pregresso. In particolare, la Giunta ha avuto modo di sottolineare più volte la necessità di superare tale puntiglioso formalismo, che non è assolutamente adeguato alle esigenze di un dibattito politico nel quale il parlamentare deve poter utilizzare tutti gli strumenti e i modi di comunicazione pubblica che sono propri della società attuale; modi che sono caratterizzati spesso da una necessità di immediatezza della comunicazione, che è inconciliabile con il predetto formalismo. È stato anche più volte rilevato che il parlamentare dovrebbe sentirsi libero di assicurare il proprio raccordo con l'opinione pubblica anche tramite l'uso dei mezzi di comunicazione, esercitando il diritto di critica nell'immediatezza dei tempi presupposti in tale contesto.

   2) Nel caso di specie, anche se la terminologia impiegata dall'on. Sgarbi non appare felice nella forma e comunque sgradevole nella sostanza, può ritenersi che le dichiarazioni espresse nel post su Facebook del 6 maggio 2019 siano inquadrabili nell'ambito di una critica politica rivolta al consigliere Alex Marini. Della critica politica ricorrono, infatti, sia il requisito soggettivo, trattandosi con tutta evidenza di contrasti intercorsi tra soggetti politici attivi (un parlamentare e due consiglieri provinciali in carica); sia il requisito oggettivo, vertendo la polemica in esame su una nomina (quella a Presidente del MART), che è di competenza di un organo politico (Giunta provinciale di Trento).

  Alla luce delle considerazioni espresse, propone alla Giunta di stabilire che le dichiarazioni rese dall'on. Sgarbi all'interno del post pubblicato sulla propria pagina Facebook il 6 maggio 2019 siano insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Ciò, sia per quanto attiene al procedimento penale pendente presso il Tribunale di Macerata 2021-Ufficio GIP (procedimento n. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP – Doc. IV-ter, n. 5) sia per quanto concerne il procedimento civile presso la Corte d'Appello di Ancona (procedimento n. 404-1/2021 RG – atto d'appello dell'on. Vittorio Sgarbi – Doc. IV-ter, n. 6).

  Enrico COSTA, presidente, ringrazia il relatore e, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo alla prossima seduta, nella quale si procederà a votare la proposta del relatore.

Martedì 25 luglio 2023

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Macerata (proc. n. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 5).

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso la Corte d'appello di Ancona (proc. n. 404-1/2021 RG) (atto di citazione in appello di Vittorio Sgarbi) (Doc. IV-ter, n. 6).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 18 luglio 2023.

  Enrico COSTA, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esamePag. 13 di due richieste di deliberazione in materia d'insindacabilità, entrambe riguardanti l'onorevole Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti.
  La prima richiesta proviene da un procedimento penale pendente presso il tribunale di Macerata (Ufficio GIP) ed è pervenuta il 17 maggio 2021 (procedimento n. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 5). La seconda trae origine da un procedimento civile pendente presso la Corte di appello di Ancona ed è pervenuta il 24 giugno 2021 (procedimento n. 404-1/2021 RG – atto d'appello dell'onorevole Vittorio Sgarbi) (Doc. IV-ter, n. 6). I documenti inviati dall'Autorità giudiziaria riguardano la medesima vicenda e perciò il loro esame, come ricordato nella seduta del 28 giugno scorso, è congiunto.
  In proposito, ricorda che nella seduta del 28 giugno 2023 il relatore ha illustrato la vicenda alla Giunta; nella seduta del 5 luglio scorso, ha illustrato il contenuto della memoria scritta inviata dall'onorevole Sgarbi, ritualmente invitato a fornire chiarimenti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera; nella seduta del 18 luglio 2023, ha proposto alla Giunta di stabilire che le dichiarazioni rese dall'onorevole Sgarbi all'interno del post pubblicato sulla propria pagina Facebook il 6 maggio 2019 siano insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Ciò, sia per quanto attiene al procedimento penale pendente presso il Tribunale di Macerata 2021-Ufficio GIP (procedimento n. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP – Doc. IV-ter, n. 5) sia per quanto concerne il procedimento civile presso la Corte d'appello di Ancona (procedimento n. 404-1/2021 RG – atto d'appello dell'onorevole Vittorio Sgarbi – Doc. IV-ter, n. 6).

  Enrica ALIFANO (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta del relatore. Evidenzia, in particolare, come si tratti di due procedimenti, uno di carattere penale e uno di carattere civile, tra loro collegati, e come nell'ambito del procedimento civile sia il deputato Sgarbi a rivestire il ruolo di attore, mentre il consigliere Marini, convenuto in giudizio, ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti del primo. In particolare, non ritiene condivisibile la difesa avanzata dall'onorevole Sgarbi, secondo la quale le affermazioni contestate sarebbe riconducibili a uno scontro di carattere squisitamente politico intercorso tra lui e il consigliere Marini, il quale ne contestava la nomina a Presidente del consiglio di amministrazione del MART. L'onorevole Sgarbi avrebbe infatti risposto a tale critica con delle affermazioni di contenuto manifestamente diffamatorio (definendo il consigliere Marini, tra l'altro, «depensante», «inetto» e «onanista»), la cui antigiuridicità non può ritenersi elisa dalla sussistenza della scriminante dell'altrui fatto ingiusto.
  Conclude nel senso che la condotta dell'onorevole Sgarbi non possa ritenersi espressione di una critica politica, e che non sussistano i presupposti per l'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità.

  Devis DORI (AVS) ringrazia il relatore per l'illustrazione svolta, ma preannuncia il voto contrario sulla proposta dal medesimo avanzata, ritenendo che non possano ritenersi sussistenti i presupposti per considerare le affermazioni dell'onorevole Sgarbi insindacabili.

  Antonella FORATTINI (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta del relatore, rinviando alle argomentazioni già esposte dai colleghi.
  Ribadisce l'importanza per la Giunta di mantenere un atteggiamento imparziale nelle deliberazioni in materia d'insindacabilità.

  Dario IAIA (FDI) ritiene opportuno contestualizzare la vicenda, che a suo avviso presenta tutti i connotati di uno scontro politico, con toni anche coloriti. Sottolinea come il relatore abbia giustamente considerato la sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo della critica politica nelle dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi, per quanto colorite.
  Sul punto, ribadisce che anche i toni utilizzati dal consigliere Marini sono stati particolarmente duri, in quanto il medesimo è giunto a definire «pagliacciata» la nomina dell'onorevole Sgarbi a presidente Pag. 14del MART, sulla cui legittimità, peraltro, si è chiaramente pronunciata l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Allo stesso modo, i toni utilizzati dall'onorevole Sgarbi, in risposta alle forti critiche avanzate dal consigliere Marini, seppure non felici, come evidenziato dal relatore, rientrano comunque nell'ambito del legittimo esercizio di una critica di carattere politico.
  In conclusione, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore, che condivide nel merito e nelle argomentazioni svolte.

  Laura CAVANDOLI (Lega) si ricollega a quanto esposto dal deputato Iaia circa il contesto complessiva della vicenda e gli elementi evidenziati. Ribadisce l'esigenza, di cui la Giunta si è fatta carico in casi analoghi come quello riguardante l'onorevole Morani, di superare il criterio ermeneutico della insindacabilità parlamentare ancorato alla formalistica ricerca dell'atto tipico pregresso, criterio che necessita di un aggiornamento alla luce delle nuove modalità della comunicazione politica, che si caratterizzano per una immediatezza derivante anche dai mezzi tecnologici utilizzati.
  Inoltre, ritiene sussistenti tutti i presupposti per qualificare quello intercorso tra l'onorevole Sgarbi e il consigliere Marini come uno scontro di natura politica, richiamando le considerazioni già avanzate dal relatore.
  Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

  Pietro PITTALIS (FI-PPE) ringrazia il relatore, che ha individuato correttamente gli elementi necessari a contestualizzare la vicenda. Richiamando i precedenti casi già esaminati dalla Giunta, tra cui quello riguardante l'onorevole Morani, invita i colleghi a valutare le vicende con oggettività e coerenza, applicando i medesimi criteri nelle varie questioni che la Giunta medesima si trova a dover esaminare.
  Quanto ai toni utilizzati, ricorda che la durezza degli stessi è comune a entrambe le parti, come dimostra il fatto che il consigliere Marini ha definito l'onorevole Sgarbi «pregiudicato» e «assenteista», senza che ciò possa compromettere l'inquadramento complessivo della vicenda come uno scontro di carattere politico. Allo stesso modo, dunque, le espressioni usate dall'onorevole Sgarbi, pur sicuramente non gradevoli, come giustamente evidenziato dal relatore, devono essere inserite all'interno di una dialettica tra uomini della politica, su vicende di carattere politico.
  Conclusivamente, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

  Enrico COSTA, presidente, fa presente che, anche sulla base dei precedenti, la deliberazione della Camera ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione ha ad oggetto un fatto (nella fattispecie le opinioni espresse dall'onorevole Sgarbi), indipendentemente dalle conseguenze di ordine procedurale ovvero di qualificazione giuridica che ad esso ricollega l'autorità giudiziaria. Nel caso in esame, ci si trova in presenza di un unico insieme di dichiarazioni (quelle contenute nel post del 6 maggio 2019), che hanno dato contestualmente origine a due distinti procedimenti (uno in sede penale e l'altro in sede civile) in quanto la parte offesa (il consigliere Alex Marini) ha ritenuto di chiedere il risarcimento del danno non costituendosi parte civile nel processo penale, bensì avviando un separato e autonomo giudizio innanzi al Tribunale civile.
  Evidenzia quindi che, come già ricordato in precedenti sedute della Giunta, dal punto di vista della deliberazione parlamentare, occorre evitare il rischio della violazione del principio del ne bis in idem, che si potrebbe astrattamente verificare ove la Giunta, e poi l'Assemblea, votassero distintamente su due documenti diversi. Pertanto, concordando la Giunta, fa presente che la medesima è quindi chiamata a esprimere un unico voto sulla proposta del relatore relativa alle opinioni espresse dall'onorevole Sgarbi nel post pubblicato sulla propria pagina Facebook il 6 maggio 2019 e a riferire congiuntamente all'Assemblea sulle due richieste provenienti, rispettivamente, dal Tribunale di Macerata – Ufficio GIP (Doc. IV-ter, n. 5) e dalla Corte d'appello di Ancona (Doc. IV-ter, n. 6).Pag. 15
  Pone quindi in votazione la proposta del relatore secondo la quale le dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi – contenute nel post pubblicato sulla propria pagina Facebook il 6 maggio 2019 – costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Ciò, sia per quanto attiene al procedimento penale pendente presso il Tribunale di Macerata 2021-Ufficio GIP (procedimento n. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP – Doc. IV-ter, n. 5) sia per quanto concerne il procedimento civile presso la Corte d'appello di Ancona (procedimento n. 404-1/2021 RG – atto d'appello dell'onorevole Vittorio Sgarbi – Doc. IV-ter, n. 6).

  La Giunta approva la proposta del relatore, secondo la quale ai fatti oggetto dei procedimenti in esame si applica il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, dando quindi mandato al deputato Giaccone di predisporre la relazione per l'Assemblea.