Doc. XXII, n. 50




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta).

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sull'entità e sulle cause degli sversamenti di olio combustibile nei terreni sottostanti i serbatoi di alimentazione dei gruppi 1 e 2 della centrale termoelettrica della società E.ON Spa di Fiume Santo, in provincia di Sassari, al fine di accertare la reale entità e le cause del fenomeno e di quantificare i danni ambientali provocati in aree di interesse pubblico, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha il compito di:
a) raccogliere dati e informazioni al fine di stabilire le cause del fenomeno e accertarne la reale entità;
b) raccogliere dati e informazioni al fine di quantificare i danni ambientali provocati nell'area in cui sorge la centrale termoelettrica della società E.ON Spa di Fiume Santo, individuata come sito di interesse nazionale ai fini delle bonifiche;
c) accertare la qualità e la quantità delle misure sanitarie, economiche e sociali, adottate o in via di adozione, al fine di stabilire se esse siano adeguate ai danni presenti e futuri alle persone e al territorio;
d) accertare le misure di protezione adottate contro la contaminazione dei terreni e delle falde acquifere del sito interessato;
e) verificare l'esistenza di eventuali responsabilità per segnalazioni del fenomeno omesse o tardive tali da determinare inadeguate azioni atte a limitare i danni alle persone e al territorio.

Art. 2.

(Composizione e durata della Commissione).

1. La Commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera. La Commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
2. La Commissione è convocata dal Presidente della Camera dei deputati entro dieci giorni dalla nomina dei componenti al fine della costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età.
4. La Commissione conclude i suoi lavori entro il termine della XVII legislatura. I lavori della Commissione si concludono con la presentazione di una relazione finale.
5. La Commissione, dopo un anno dalla sua costituzione, riferisce alla Camera dei deputati sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente.

Art. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.
4. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 sottoposti al segreto funzionale.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni dell'obbligo di cui al comma 1 sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per informazione o per riassunto, atti o documenti del procedimento di inchiesta di cui è stata vietata la divulgazione.

Art. 5.

(Organizzazione interna).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte lo ritenga opportuno.
4. La Commissione si avvale della collaborazione di esperti da essa designati.
5. La Commissione può altresì avvalersi, per lo svolgimento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.
6. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di deputati che non ne facciano parte o di altre persone estranee alla Commissione, fatta eccezione per i componenti della segreteria e dei collaboratori esterni di cui si avvale la Commissione.
7. La stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il presidente della Commissione può disporre che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.
8. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera.
9. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di euro 15.000 annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


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