XIX LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 279 di lunedì 15 aprile 2024

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LORENZO FONTANA

La seduta comincia alle 10,05.

PRESIDENTE. La seduta è aperta.

Invito la deputata Segretaria a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.

ANNARITA PATRIARCA, Segretaria, legge il processo verbale della seduta del 12 aprile 2024.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 100, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta odierna (Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A al resoconto della seduta odierna).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (A.C. 1752-A?).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1752-A: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 1752-A?)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

I presidenti dei gruppi parlamentari MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista ne hanno chiesto l'ampliamento.

La V Commissione (Bilancio) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di intervenire il relatore, deputato Nicola Ottaviani.

NICOLA OTTAVIANI, Relatore. Grazie, Presidente. La relazione è il frutto di un lavoro complesso e di sintesi che è stato portato avanti nel corso delle ultime settimane insieme agli altri colleghi, quindi all'onorevole Trancassini e all'onorevole Pella, per arrivare a enucleare i tratti essenziali del disegno di legge che oggi inizia, anzi definisce, il proprio percorso parlamentare.

Devo, innanzitutto, ringraziare gli uffici della V Commissione, ad iniziare dal consigliere, primus inter pares, il dottor Alberto Tabacchi, per passare anche velocemente alle attività svolte dal Servizio studi della Camera.

Ed è necessario anche portare un profilo di ringraziamento, non certamente di maniera ma di sostanza, verso tutti i commissari, sia quelli di maggioranza che di minoranza, soprattutto quelli che interpretano il loro ruolo di minoranza come un ruolo non precostituito e preconcetto, ma un ruolo di costruzioni di dialettica, potremmo definirla quasi hegeliana, per arrivare a una sintesi superiore rispetto a tematiche che attengono, non al contingente, ma allo sviluppo del nostro sistema, soprattutto del sistema Paese. Allora, sempre in ordine alla relazione che ci apprestiamo a svolgere, mi sia permesso fare una brevissima considerazione, che non è una considerazione politica stricto sensu, ma è una considerazione di efficienza e soprattutto di adempimento di quelli che erano e che rimangono gli obblighi del Governo rispetto, invece, alle prospettazioni portate avanti da Cassandre o aruspici un po' improvvisati, qualche tempo fa, quando si era parlato di perdita irreparabile di fondi, di programmi e di finanziamenti relativi al PNRR. In realtà, abbiamo portato avanti, quindi, il Governo, con questo provvedimento, ha perfezionato una rimodulazione di alcuni obiettivi e soprattutto una cadenza diversa, anche sotto il punto di vista metodologico, per arrivare a non perdere nulla di ciò che era effettivamente centrabile e raggiungibile rispetto ad obiettivi di carattere e di interesse generale.

A questo scopo, malgrado il disegno porti la dicitura e quindi il nomen iuris “ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, credo che nessuno abbia a dolersi se riuscissimo a portare avanti anche un profilo di ampliamento del titolo del disegno, introducendo la parte del preambolo del disegno stesso, ove si fa riferimento alle misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza, coerentemente con il relativo cronoprogramma. Questa è, sostanzialmente, la sintesi che è stata raggiunta e centrata attraverso il lavoro del Governo, passando per la Commissione e per concludersi all'interno dell'Aula parlamentare.

In modo particolare, credo che, nel corso della nostra relazione, sia utile, anche se in modo random, citare alcuni degli articoli che rappresentano il fulcro che vanno ad enucleare la ratio attorno alla quale ruota questo testo.

In modo particolare, l'articolo 1 include una serie di disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione degli investimenti del PNRR, come modificato dalla decisione dell'ECOFIN dell'8 dicembre 2023, oltre alle misure per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, a valere sulle risorse del PNRR, e misure di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Quindi, si dà il senso di una visione d'insieme - signor Ministro, la ringraziamo per lo sforzo compiuto in questa direzione -, per centrare gli obiettivi irrinunciabili, ma soprattutto percorribili, perché la dimensione della concretezza è quella che distingue questo Governo rispetto ad approcci precedenti. Sempre l'articolo 1, al primo periodo, prevede lo stanziamento delle risorse necessarie a garantire, come dicevamo prima, la piena operatività del PNRR, disponendo un incremento di 9,42 miliardi di euro del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU Italia per il periodo 2024-2026. Il secondo periodo, non meno importante del primo, prevede lo stanziamento di risorse occorrenti a dare continuità attuativa alle misure definanziate dal nuovo PNRR. Quindi, vi è una sorta - potremmo così definirla - di metodologia di vasi comunicanti, perché ciò che, di fatto, veniva meno in una fase precedente, viene reintegrato, utilizzando sempre il meccanismo della finanza pubblica e, soprattutto, l'apporto di risorse da parte dello Stato.

Per la realizzazione di tali investimenti non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, è autorizzata la spesa complessiva di 3,44 miliardi per il periodo 2024-2029, da distribuire secondo il riparto previsto nel successivo comma 5.

All'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in sede referente (mai come in questo caso, in occasione dell'esame e dell'approvazione di questo testo, la sede referente, grazie anche al confronto tra maggioranza e minoranza, ha portato modifiche, anche di carattere sostanziale, che vanno ad incidere sulla rilettura del complesso che ci stiamo apprestando ad approvare in via definitiva, conseguendo sicuramente l'obiettivo fissato dal Governo fin dall'inizio, ma credo fissato anche dallo stesso Parlamento), prevede, in modo particolare al comma 3, che l'Amministrazione centrale titolare dell'intervento restituisca gli importi percepiti in precedenza attivando le azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori. Qui sicuramente non si introduce, ma si valorizza il principio della responsabilità. È chiaro che il mancato raggiungimento, parziale o totale, di alcuni degli obiettivi fissati e, quindi, la consegna di lavori, servizi e utilità al Paese, non perché venga sbagliata la programmazione, ma perché, in alcuni casi, non c'è stato un senso di responsabilità e di attaccamento alla res publica importante, così come previsto dalla nostra Costituzione, da parte di chi svolge una pubblica funzione, non può rimanere lettera morta, non può rimanere sine sanzione e, quindi, ha bisogno di essere valutato e, se del caso, anche censurato, con l'attivazione di questo meccanismo testé evidenziato.

Per quanto riguarda, sempre sulla stessa linea, l'articolo 3, si recano misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR, in funzione anche delle politiche di coesione. Questo significa, ancora una volta, sottolineare, da parte del Governo, come le risorse debbano essere utilizzate per scopi pubblici e non certamente per scopi privati, contra legem o che comunque siano in contrasto con gli interessi del Paese.

Vorrei sottolineare l'importanza dell'articolo 5 per quanto riguarda gli alloggi universitari. Anche in questo caso, la realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari (quindi, stiamo parlando soprattutto di studenti fuori sede), probabilmente, si arriverà a conseguire il numero di circa nuovi 60.000 posti letto, significa investire sulle risorse umane e quindi sulla classe dirigente migliore che questo Paese è in grado di costruire e di formare. Anche in questo senso, stiamo vertendo sulla materia di investimenti infrastrutturali, laddove per infrastrutture non si possano intendere soltanto quelle di carattere edilizio, urbanistico, ma anche e soprattutto quelle di carattere umano.

L'articolo 8 reca misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e dei soggetti attuatori, perché è chiaro che, laddove ci siano difficoltà da parte delle singole amministrazioni, soprattutto delle amministrazioni locali, poi come si vedrà negli articoli seguenti, c'è la necessità di supportare, anche in termini di sussidiarietà, l'organizzazione dello Stato con le emanazioni nelle varie attività di competenza. Idem l'articolo 9, sulla stessa lunghezza d'onda.

L'articolo 12 riguarda le misure di semplificazione in materia di affidamento di contratti pubblici e anche dei procedimenti amministrativi.

È chiaro che, per quante risorse possano essere stanziate, se quelle risorse poi non hanno la possibilità di districarsi all'interno di un'attività semplice e vanno a impattare su quelli che possono essere ammennicoli di varia natura del nostro ordinamento, quelle risorse rischiano, malgrado i buoni propositi, di essere sprecate e di rimanere inevase. Ecco il motivo per il quale l'articolo 12 ci sovviene e ci supporta dando il senso dell'incremento di questa semplificazione assolutamente utile e necessaria.

L'articolo 12-ter sottolinea la compatibilità con l'esercizio dell'uso civico delle opere pubbliche o di pubblica utilità.

Passando velocemente al Capo II, per quanto attiene gli articoli da 13 a 18, torniamo a quello che era il concetto dal quale siamo partiti all'inizio, ossia le misure urgenti in materia di istruzione e merito: investire nella ricerca, come ci suggerisce e ci indica l'articolo 14, idem per quanto riguarda l'articolo 15, con la riforma degli istituti tecnici mediante l'approvazione di uno o più regolamenti di delegificazione. L'articolo 15-bis, per quanto attiene la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, dà la possibilità dell'utilizzo delle graduatorie comunali fino all'anno scolastico 2026-2027. Qui, in qualche modo, si cerca di portare avanti e di incrementare il favor verso la maternità, ma soprattutto il favor verso la crescita e la formazione di una maternità che non può rimanere fine a se stessa. L'articolo 17, come stavamo accennando prima, è quello che individua la creazione di 60.000 posti letto supplementari per gli studenti fuori sede e prevede come target finale il 30 giugno del 2026.

Passiamo al Capo IV dove, con l'articolo 19, si recano misure volte a snellire le procedure di utilizzo da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse di cui all'investimento 3.1 della Missione 5, Componente 2 del PNRR.

Il Capo V viene dedicato alle misure in materia di digitalizzazione. Più nel dettaglio, l'articolo 20 prevede la modifica al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; il comma 3 di tale articolo conferisce all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, in misura non inferiore al 51 per cento, e al fornitore del servizio postale per la restante quota, i diritti di opzione per l'acquisto della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA. Questo è stato uno degli argomenti di maggiore interesse nel dibattito all'interno della V Commissione, ma è chiaro che il punto di caduta cui siamo giunti sicuramente va a tutela dell'interesse pubblico e del servizio che viene svolto anche da parte di PagoPA, e ove vengono inseriti anche nuovi elementi normativi per assicurare la parità di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamenti aderenti alla piattaforma tecnologica.

Sulla stessa lunghezza d'onda c'è l'articolo 21, comma 1, per quanto attiene la materia del supporto tecnico e amministrativo nei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale delle pubbliche amministrazioni.

Passiamo velocemente al Capo VI che negli articoli dal 22 al 27 prevede una serie di misure urgenti in materia di giustizia. L'ufficio del processo ha un ulteriore impulso; vi è la possibilità dell'applicazione indicata dall'articolo 23-bis di magistrati extra distretto al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di abbattimento dell'arretrato, soprattutto sulla materia civile, perché non è solo il penale, ma anche e soprattutto il civile che, spesso, funge da disincentivo rispetto a quello che può essere un interesse anche di altri investitori verso il nostro Paese; quindi, questo ulteriore sforzo e questa ulteriore attenzione da parte del Governo verso questa materia saranno sicuramente utili in termini di risultati.

L'articolo 24 è quello sul quale, anche in sede referente, si è incentrata un'ulteriore riflessione, ma che porta alla fine a un incremento dei magistrati nell'ambito delle corti di giustizia tributarie, dando la possibilità della continuità della funzione giurisdizionale per tutto il 2024 e per gli anni a seguire.

Saltiamo - perché, comunque sia, potremmo parlare di adeguamenti routinari, ma comunque importanti - gli articoli 25 e 26 in materia di pignoramento presso terzi o di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati che, in questo modo, tramite l'ausilio telematico, non vanno a ostruire ulteriormente le attività degli uffici unici di notifiche presso i tribunali; quindi, in qualche modo, si va a dare la possibilità anche alle parti private di attivarsi, sempre in funzione, comunque, dello snellimento della macchina della giustizia. Idem per quanto riguarda anche le nuove disposizioni regolamentari in materia di casellario giudiziario e soprattutto di casellario giudiziario europeo, che avevano bisogno di ulteriori adeguamenti.

Sulla giustizia riparativa è chiaro che la macchina ha bisogno di ulteriore rodaggio e, soprattutto, di ulteriori accorgimenti, quindi, viene emanato il differimento per quanto attiene il profilo delle disposizioni transitorie.

Il Capo VII concerne le misure urgenti in materia di infrastrutture e trasporti. In modo particolare, l'articolo 28 dispone la rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella Missione 3, Componente 1, del PNRR.

Al Capo VIII, che comprende gli articoli da 29 a 31, abbiamo le disposizioni urgenti in materia di lavoro. Ecco, qui, abbiamo avuto la possibilità di un confronto serrato, importante e sicuramente costruttivo, così com'è stato definito anche da parte di molti membri della minoranza, con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Quindi, la disciplina finale, che attiene soprattutto alle norme contenute nell'articolo 29, comma 2, in materia di trattamento da riconoscere al personale impiegato negli appalti di opere o servizi e nei subappalti, è sicuramente un risultato importante.

Andiamo, Presidente, molto velocemente all'articolo 32, in materia di investimenti infrastrutturali di concerto con le regioni e, sulla stessa lunghezza d'onda, si va a porre anche la novità relativa alla modifica dei Piani urbani integrati di cui all'articolo 34. L'articolo 36 conferisce nuova linfa per fronteggiare il rischio di alluvione, il rischio idrogeologico e la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dai sismi del 2009, 2016, 2022 e 2023, con l'ulteriore attenzione da parte del Governo.

Vorrei segnalare - e mi avvio alla conclusione - l'articolo 38 in materia di piano di Transizione 5.0 che dà attuazione al REPowerEU, introducendo o comunque valorizzando il credito d'imposta per le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuino nuovi investimenti in strutture produttive ubicate in ambito di progetti di innovazione per la riduzione dei consumi energetici alle condizioni e nei limiti stabiliti.

Credo, Presidente, che per il resto, senza dare minore importanza alle ulteriori disposizioni, possiamo riportarci al testo della nostra relazione integrale che, se non ci sono obiezioni, chiedo di depositare anche a nome degli altri due colleghi relatori, onorevoli Pella e Trancassini.

PRESIDENTE. Il Relatore Trancassini non intende intervenire.

Il rappresentante del Governo si riserva di intervenire.

È iscritto a parlare il deputato Mancini. Ne ha facoltà.

CLAUDIO MANCINI (PD-IDP). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi e colleghe, componenti del Governo, è passato un mese esatto da quando, proprio in quest'Aula, siamo intervenuti per analizzare la quarta relazione sullo stato di avanzamento del PNRR e oggi ci ritroviamo, qui in Aula, a discutere del decreto-legge per migliorare il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tuttavia, Presidente, possiamo dire che nulla è cambiato e nulla è migliorato, anzi, il decreto nel suo contenuto certifica ancora di più il fallimento dell'impostazione che da un anno avete pensato di dare al PNRR, cioè più burocrazia e meno risorse all'economia reale. Noi ve lo avevamo detto. Avete voluto cambiare gli obiettivi del Piano quando i progetti erano già in fase di attuazione, avete voluto modificare la governance accentrando tutto nelle mani del Ministro plenipotenziario Fitto, per brama di potere e dirigismo centralista. Per questo, i ritardi che oggi vi illudete di affrontare con questo decreto sono principalmente vostra responsabilità. Non vi siete neanche spaventati quando, nel corso dell'ultimo mese, dall'opposizione ma anche dalla Corte dei conti e dall'Ufficio parlamentare di bilancio, vi è stato fatto notare che avevate speso appena il 50 per cento delle risorse arrivate, che sono, quindi, un quarto del totale a disposizione. Quando vi abbiamo detto che la metà della spesa reale fino a oggi è avvenuta tramite crediti di imposta e incentivi, che di per sé non sono sbagliati e che in gran parte erano già stati definiti nella precedente legislatura, ve lo abbiamo detto per ricordarvi che sono la parte più semplice da realizzare della spesa complessiva del PNRR ma che solo il 10 per cento della spesa per opere pubbliche è stata fino adesso effettivamente attuata.

In questo decreto il Governo, con il silenzio reticente della maggioranza, certifica il proprio fallimento con ben 3 commissari straordinari per altrettante missioni del PNRR. All'articolo 5 istituite un commissario straordinario per raggiungere l'obiettivo prefissato per la costruzione di alloggi universitari entro il 2026; all'articolo 6 istituite un commissario straordinario per assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata; all'articolo 7 istituite un commissario straordinario con la finalità di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, componente 2, investimento 2.2 del PNRR, relativi al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Sono obiettivi condivisibili, ma sorge spontanea una domanda: se l'impostazione che avete dato e discusso con la Commissione europea è giusta e se le misure che mettete in campo per la semplificazione dei procedimenti amministrativi sono efficaci, perché dovete commissariare una fetta così consistente del Piano?

A questo aggiungiamo una seconda considerazione. Avete passato 7 mesi dello scorso anno a criticare la governance del PNRR e a denunciare le troppe unità e realtà impegnate per la sua attuazione. Siete addirittura arrivati a sopprimere un'agenzia, quella della coesione, per internalizzarla nella struttura del Ministro Fitto. Però, in questo decreto leggiamo che per questi commissari e per tutti i Ministeri coinvolti sarà necessaria una massiccia assunzione di dirigenti e personale sia per le strutture sia per i gabinetti dei Ministri, per i quali, con la scusa del PNRR, in sostanza aumentate di nuovo le strutture di diretta collaborazione politica. Ci domandiamo, Presidente, se non sarebbe stato più facile non perdere quel tempo prezioso e lavorare sulla vecchia struttura, facendo solo gli aggiustamenti necessari.

Noi vi avevamo avvertiti e non solo noi per la verità, ve lo avevano detto anche l'Ufficio parlamentare di bilancio, la Corte dei conti e tante fonti indipendenti. Persino la Conferenza delle regioni, a guida centrodestra, attraverso le parole del presidente Fedriga vi ha criticati per il taglio sulla sanità. Anche se continuate a sostenere che non vi è alcun taglio nella rimodulazione del piano da 1,2 miliardi rispetto alla Misura Ospedale sicuro, davanti a un impegno formale richiesto dalle regioni avete bocciato tutti gli emendamenti che riguardavano questo argomento. Il PNRR, Presidente, sarebbe dovuto servire a rilanciare il sistema sanitario dopo la fine della pandemia, invece voi siete riusciti a indebolirlo ulteriormente, sminuendo gli obiettivi della sanità territoriale senza prospettare un'alternativa che non sia, per la sanità, la vostra solita ricetta: ticket più alti per la sanità pubblica, accreditamenti più cospicui per quella privata.

La vostra capacità di non comprendere ciò che oggi serve al Paese è ormai chiara. Proprio nelle ore in cui a Suviana assistevamo all'ennesima tragedia, avete bocciato larga parte del pacchetto di emendamenti sulla sicurezza sul lavoro e avete approvato una nuova regolamentazione sugli appalti che, nel gioco al ribasso su tabelle e punteggi riguardo alle sanzioni nei subappalti, ci prospetta un sistema totalmente inefficiente che temiamo non avrà alcun tipo di effetto positivo.

Allargando lo sguardo all'andamento dell'economia del Paese si comprende che voi proprio non credete alla leva degli investimenti pubblici come strumento per generare crescita e state scivolando inesorabilmente verso una gestione conservatrice, il cui unico obiettivo ormai è fare cassa. Siete così spaventati dalle prospettive economiche al ribasso che avete generato in questo anno e mezzo che adesso cercate di raccattare qualcosa in tutte le direzioni. Lo avete fatto con Poste Italiane e adesso cercate di inserire nell'operazione anche PagoPA, probabilmente per alzare un po' il valore delle privatizzazioni e avvicinarvi a quello scellerato obiettivo di 20 miliardi di dismissioni di patrimonio pubblico che avete previsto in legge di bilancio.

C'è però, signor Ministro, anche una buona notizia, che, purtroppo, apprendiamo dai giornali e non nel dibattito parlamentare, cioè che il Governo sembrerebbe essere favorevole alla proposta avanzata dal Ministro dell'Economia spagnolo riguardo l'emissione di eurobond a partire dal 2026. È una buona notizia, perché quando siete partiti questo piano proprio non lo sopportavate e sembrava vi desse l'orticaria. Poi, piano piano avete compreso che il PNRR è l'ancora di salvezza che evita al nostro Paese di entrare in recessione e, quindi, adesso cominciate a dire che siete favorevoli a una prosecuzione del PNRR, come lei stesso ha dichiarato, e poi cominciate a parlare di emissione di nuovo debito comune. Per noi è una buona notizia, perché è una buona notizia per l'Italia.

Noi, Presidente, non siamo un'opposizione del tanto peggio tanto meglio. Non lo siamo per cultura politica, per storia e per senso delle istituzioni, ma in questo decreto veramente non vediamo un'idea, non vediamo uno slancio per il bene comune ma solo ottusità burocratica e brama di ulteriore occupazione del potere. Noi nella precedente legislatura abbiamo contribuito a portare 209 miliardi in Italia per far ripartire l'economia dopo il Covid, investendo sulle eccellenze e nei settori più avanzati per far fare un salto strutturale al Paese. Voi, sin dall'inizio di questa esperienza di Governo, lavorate con ottusa alacrità a ridurre la quantità della spesa e ad abbassare l'asticella della qualità del Piano. Volete un'Italia che corrisponde alla vostra mediocrità ma già dalle prossime elezioni comprenderete che l'insieme delle forze di opposizione rappresenta più cittadini italiani di quanti voi pensiate.

PRESIDENTE. Saluto gli studenti e gli insegnanti dell'istituto comprensivo “Stefano D'Arrigo” di Alì Terme, in provincia di Messina, che stanno seguendo i nostri lavori dalle tribune (Applausi).

È iscritta a parlare l'onorevole Lucaselli. Ne ha facoltà.

YLENJA LUCASELLI (FDI). Grazie, Presidente. Devo dire che è bello iniziare a parlare in questa discussione generale alla presenza di giovani e future generazioni, perché, direbbe qualcuno, il PNRR è loro, appartiene al futuro dell'Italia.

La prima osservazione da fare - non me ne vorrà il collega Mancini - è che la lungimiranza del Premier Meloni nello scegliere il Ministro Fitto per occuparsi del PNRR è stata salvifica proprio per il PNRR, non solo perché il Ministro Fitto è un grande conoscitore dei meccanismi europei, è un grande conoscitore dei meccanismi amministrativi nazionali e regionali, ma, soprattutto, perché questo PNRR aveva bisogno di essere rivisto con attenzione, di diventare pragmatico e di scegliere la via della concretezza piuttosto che quella del populismo, alla quale eravamo, invece, stati abituati nei Governi precedenti.

Credo sia la base di partenza rigettare al mittente le accuse di accentramento di potere. In Italia, purtroppo, per troppi anni, l'assenza della politica al Governo ha fatto sì che ci fosse l'incapacità di scegliere, l'incapacità di assumersi le responsabilità. È un coraggio, invece, questo, che ha il Governo Meloni e che ha il Ministro Fitto, che, da quando si è insediato, ha lavorato con un unico scopo in mente, con un unico obiettivo, quello di far sì che le risorse economiche del PNRR non venissero disperse in migliaia di rivoli inutili. Questo, ovviamente, ha determinato la necessità di rivedere il Piano, di eliminare dal Piano, per esempio, tutti quei progetti che erano già presenti prima, che non avevano nulla a che fare con il PNRR, che non sarebbero potuti essere rendicontati all'interno del PNRR, quindi, pulire il Piano affinché le risorse economiche potessero essere concentrate realmente su quello che serve.

Quando parliamo di PNRR, parliamo di contrasto alle mafie, di istruzione, di ricerca, di università, di sport, di sanità. Questi sono soltanto alcuni degli ambiti nei quali il lavoro del Ministro Fitto e del Governo Meloni si è concentrato. Credo sia pleonastico ribadire quello che, in realtà, già tutti sappiamo per tabulas, cioè che l'Italia, grazie alla revisione e grazie al lavoro del Governo, è riuscita non solo ad avere la terza, la quarta rata, a richiedere la quinta, ad essere indicata dalla Commissione europea sugli obiettivi di medio termine come la prima Nazione capace di mettere in campo una vera politica di riforma del PNRR.

E devo ricordare che, in realtà, molte delle lungaggini che oggi ci ritroviamo affannosamente ad eliminare derivano, proprio con riferimento al tema della spesa, dal Governo precedente che, sostanzialmente, si era auto-lusingato di aver portato in Italia i fondi del PNRR, ma, poi, non aveva saputo assolutamente dare seguito alla spesa, cosa che, invece, questo Governo fa, che il Ministro Fitto fa, tenendo sempre a mente quali sono le priorità. Infatti, dopo aver ascoltato il Ministro più volte in audizione, dopo averlo ascoltato in Aula, dopo averlo ascoltato all'interno della Commissione, credo che non sfugga a nessuno quale sia l'obiettivo principale. Ve ne cito soltanto alcuni, perché l'obiettivo madre è dare all'Italia l'opportunità di essere riformata e di guardare al futuro con una certezza e, cioè, che questa Nazione finalmente può essere lanciata verso il futuro. E come lo si fa? Lo si fa attraverso una razionalizzazione della spesa, individuando obiettivi chiari, certi, che sono raggiungibili se tutti insieme lavoriamo per quel raggiungimento.

Faccio l'esempio del settore delle imprese. Alle imprese sono stati dedicati 12 miliardi per gli incentivi, più della metà di questi indirizzati a Transizione 5.0. Il settore dell'agricoltura è stato attenzionato da questo Governo sin dall'inizio, affinché quel mondo, che per noi è tanto importante a livello produttivo, potesse essere ammodernato con una filiera agricola e alimentare più sostenibile; rilancio e valorizzazione del made in Italy, trasformando l'agricoltura italiana in Agricoltura 4.0 e, ancora, nuovi fondi sull'efficientamento delle industrie energetiche, 1,1 miliardi di euro per l'insegnamento delle materie STEM e delle lingue; progetti sull'inclusione, la coesione e l'integrazione sociale mediante la rivalutazione degli impianti sportivi e il recupero delle aree urbane.

Nel settore della ricerca, ricordo un investimento di 2,35 miliardi per i progetti di ricerca fondamentali e rilevanti per l'interesse nazionale; 1,2 miliardi per gli alloggi universitari. Per non parlare, poi, dei 22 miliardi destinati alle politiche attive del lavoro, all'imprenditoria femminile, all'housing sociale, alla disabilità, interventi mirati per la coesione territoriale, per l'assistenza domiciliare, interventi mirati anche sulla sanità.

E qui, Presidente, devo aprire una parentesi. Ci sono state mosse numerose contestazioni: quando il Governo Meloni si è insediato, si diceva che questo Governo sarebbe durato soltanto 6 mesi, invece, ad oggi, abbiamo superato la media di durata dei Governi che ci hanno preceduto; poi, si è gridato all'impossibilità di revisionare il PNRR, cosa che è stata puntualmente fatta dal Ministro Fitto; poi si è detto che non saremmo riusciti a raggiungere gli obiettivi, cosa puntualmente fatta dal Ministro Fitto. In tutto questo clima, nel quale alcuni parlavano ed altri - e sono orgogliosa di far parte di questa parte -, in realtà, operavano e cercavano di rimettere al passo l'Italia, si è aperta questa diatriba, questa contestazione sulla sanità.

Il Ministro Fitto l'ha spiegato veramente tante volte. A me, personalmente, ogni tanto, è venuto anche a noia, Ministro, non me ne voglia, per quante volte lo ha ripetuto. La sanità è un obiettivo principale e il Ministro ha iniziato quello che nessuno ha avuto il coraggio di fare in tutti questi anni, cioè razionalizzare, utilizzare i fondi per ciò a cui servono realmente. Presidente, è facile dire che i fondi erano sul PNC, che li abbiamo spostati, che, in realtà, dovevano andare sull'articolo 20, e che, però, alle regioni sono state tolte risorse. Non sono state tolte risorse: quelle risorse sono state utilizzate nel modo migliore possibile, cioè allocate lì dove si possono spendere. Io credo che questo sia un concetto molto facile, molto semplice, spiegato in più modi e in più tempi dal Ministro Fitto. Credo che su questo si possa finalmente mettere il punto e a capo.

Proprio in ambito sanitario, il PNRR ha concentrato le risorse sulle competenze digitali, professionali, su quelle manageriali, proprio per rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione delle strutture e dei presidi territoriali, al potenziamento dell'assistenza domiciliare, allo sviluppo della telemedicina e a una più efficace integrazione con tutti i servizi i servizi sociosanitari. Credo che questo sia un primo, grandissimo passo che denota coraggio, forza e determinazione.

E, allora, credo che a nessuno possa sfuggire che questo Governo ha fatto un'analisi concreta e veritiera sugli ambiti e sui progetti che potevano essere inseriti nel PNRR, e, di questo, la Commissione europea non solo ha dato atto all'Italia, ma - credo che questo sia un dato importante che nessuno mai sottolinea - è, grazie al lavoro fatto dall'Italia sulla revisione dei progetti del PNRR, che moltissimi altri Stati hanno iniziato a percorrere la stessa strada. Quindi l'Italia è stata nel PNRR il faro del resto d'Europa.

Le critiche non ci scompongono, siamo abituati, sono critiche ordinarie da parte dell'opposizione, ma è chiaro, proprio dalla lettura anche del testo di questo provvedimento, che queste critiche sono infondate e sono finalizzate semplicemente a una propaganda di opposizione populistica; critiche ostruzionistiche, che strumentalizzano alcune proteste per non parlare della realtà, per non parlare dei fatti. I fatti sono che tutti questi ambiti, che oggi vengono inclusi nelle riforme del PNRR - parlo di sanità, di scuola, di università, di ricerca, di agricoltura, di interventi nel sociale, nello sport, di lotta alla mafia -, erano tutti temi che, per anni, non hanno riguardato la politica italiana. E questo non perché non ci fossero, non perché non ci fosse il problema, ma perché è mancato il coraggio di affrontarli, preferendo sempre la propaganda, l'incertezza del futuro, piuttosto che mettere finalmente le basi solide per ricreare questa nostra Nazione.

Credo che su tutta l'applicazione del PNRR debba essere messa in evidenza la capacità di raggiungere gli obiettivi, la capacità di rimettere in moto un meccanismo che, evidentemente, si era incagliato in modo devastante, e credo sia importante mettere in evidenza il coraggio e l'obiettività con i quali il Governo Meloni e il Ministro Fitto stanno operando su risorse economiche che rappresentano davvero una marcia in più per l'Italia. Un buongoverno che fa diventare realtà le promesse fatte agli italiani che ci hanno dato fiducia e che sanno che questa fiducia non verrà tradita.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mari. Ne ha facoltà.

FRANCESCO MARI (AVS). Grazie, Presidente. Su una cosa siamo tutti d'accordo, ossia che siamo di fronte a una straordinaria occasione, una massa significativa, a dir poco, di risorse, un insieme di riforme e di investimenti, che però, va detto, arrivano nel nostro Paese con obiettivi generali abbastanza precisi: la riduzione di divari, innanzitutto, quello di genere, quelli generazionali e quelli territoriali. C'è una relazione tra la quantità, ovviamente, di risorse che abbiamo a disposizione e la condizione del nostro Paese.

L'Italia è uno dei Paesi che ha chiesto prestiti, oltre che sovvenzioni, ma, se guardiamo al quadro di questi Paesi, l'Italia, viene fuori, siamo con la Polonia, la Grecia, la Romania, il Portogallo, la Slovenia, Cipro. Quindi, il Paese, da questo punto di vista, si colloca in una fascia che non è proprio quella dei Paesi principali. Poi siamo i primi per finanziamento complessivo, 191 e rotti miliardi; dietro di noi la Spagna, la Francia, la Polonia, ma Paesi che non accedono alla quota di prestito. E anche se guardiamo al rapporto con il PIL, veniamo dopo la Grecia, la Romania, la Croazia, che sono al 16,68, 12,15, 11, e noi quasi all'11, al 10,79 in rapporto al PIL, perché, innanzitutto, il nostro Paese, evidentemente, è in una condizione di difficoltà dal punto di vista di alcuni indicatori.

Questo insieme, questa missione è fatta di risorse, fatta di obiettivi che guardano a riforme e investimenti, evidentemente, non solo - credo che su questo dobbiamo essere d'accordo - per inserire una massa di euro, ma per avere obiettivi che riguardano il modo di produrre di questo Paese. Come usciremo? Oggi, forse la nostra discussione qui, Ministro, è addirittura troppo attestata su come e cosa facciamo, ma, a PNRR in corso, usciremo diversi? Vi è una delle questioni ovviamente centrali, che sono state dentro il dibattito, poi il dibattito parlamentare proseguirà, ancorché limitato, che mi sta a cuore; a me sta a cuore affrontare una delle questioni.

Le missioni e i campi di intervento sono sostanzialmente tre: le infrastrutture, la transizione ecologica, le imprese, il lavoro, ma, anche se le infrastrutture credo siano sotto il 30 per cento, il PNRR ovviamente è, in gran parte, creazione di lavoro, di occupazione. Non è solo, ma è, in modo significativo, cantieri. La parola “cantieri” sta diventando quasi una brutta parola in questo Paese, purtroppo. Quindi, credo che uno dei punti su cui non si registra questa inversione, questo cambio di passo, questo elemento di coraggio che ci doveva portare a cambiare anche il modo di produrre la ricchezza in questo Paese sia proprio quello del lavoro, dei cantieri, delle regole.

Si è aperto un dibattito, c'è stata un'interlocuzione con le forze sindacali, c'è stata una fase in cui la prima elaborazione da parte del Governo ha sollevato dissenso nelle opposizioni e tra le parti sociali. Poi devo dire che anche in Commissione sono venuti alcuni aggiustamenti, si è aperta una discussione che ha, in parte, modificato l'impianto iniziale e, in parte, non è stata capace, e ha visto, invece, una rigidità da parte del Governo e della maggioranza su questo terreno. È evidente che la più importante novità, ma è allo stesso tempo una criticità del decreto, riguarda la cosiddetta patente a punti, che, nel settore edile, al momento, dovrebbe individuare innanzitutto la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

A fronte di questo grande numero di cantieri, di lavoro che si si crea, è una modalità attraverso la quale certificare il lavoro buono, il rispetto delle regole. La prima cosa che va detta è che questo non può guardare soltanto ai cantieri edili.

È una certificazione che si ottiene con un'autocertificazione dei requisiti - e qui c'è un primo elemento di sofferenza dell'impianto - e potrà essere estesa ad altri ambiti, anche qui con eventuale decreto ministeriale, ovviamente sentiti i sindacati e le organizzazioni datoriali.

È da sottolineare che si parla di autocertificazione: il possesso di questi requisiti deve avvenire a far data dal 1° ottobre 2024 e nelle more del rilascio della patente - questo va detto - si può comunque continuare a svolgere l'attività. Poi, è prevista per il Governo, in un successivo decreto, ma senza indicare alcun termine, la possibilità di estensione ad altri settori. Quindi, per come si legge adesso la norma, l'estensione ad altri settori è una mera possibilità, con tempistiche e modalità che lasciano tutto in mano al Governo; in qualche modo, è una sorta di cambiale in bianco e questa è una delle cose che non abbiamo potuto accettare. Da questo punto di vista, c'erano degli emendamenti: uno era nostro, Alleanza Verdi e Sinistra ne era capofila, ma non è stato accolto. Era un impianto completamente diverso che, secondo noi, invece, avrebbe dato le garanzie necessarie al processo, introducendo elementi di rigidità che sono necessari anche perché - lei, signor Ministro, lo sa meglio di me e, anzi, lo dice con la forza di chi governa - c'è un'accelerazione. Quindi, non vorrei che saremo costretti a rincorrere i finanziamenti, i lavori, i cantieri del PNRR.

Come hanno fatto i sindacati, chiedevamo che, dal 1° giugno 2024, fossero tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano in tutte - tutte - le attività economiche e negli appalti pubblici e privati. Con tutta evidenza, la riformulazione degli emendamenti delle opposizioni proposta dal Governo è andata esattamente in senso contrario rispetto a quanto previsto fin dal primo comma della proposta delle opposizioni. Quindi, si rimandano a un decreto anche le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, nonché il procedimento concernente i provvedimenti di sospensione.

Sono escluse dall'obbligo le imprese che effettuano soltanto forniture o prestazioni di natura intellettuale, ad esempio quelle ingegneristiche.

Al comma 4 si specifica che la decurtazione dei punti opera solo alle risultanze dei provvedimenti definitivi eventualmente emanati nei confronti dei datori di lavoro e/o dei dirigenti. Qui c'è un elemento di sofferenza: non si può trasferire qui con leggerezza il principio dell'innocenza fino a sentenza definitiva. Il principio di precauzione sui cantieri andrebbe applicato con molto più coraggio. Se un cantiere non rispetta evidentemente alcune regole, anche a una prima verifica dei soggetti preposti al controllo, l'intervento dovrebbe essere molto più deciso e molto più rigoroso.

Il comma 4-bis comunque definisce come provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato.

Al comma 5 si vede platealmente l'alleggerimento della norma sulla patente a punti. Infatti, qualora vi sia un incidente mortale o una inabilità assoluta permanente, si prevede che l'Ispettorato del lavoro possa sospendere la patente a punti fino a un massimo di 12 mesi: una mera possibilità a fronte di un incidente mortale. Si evidenzia un alleggerimento dell'emendamento delle opposizioni, riferito ai commi 7 e 8, da parte del Governo che non riformula ma riscrive lo stesso emendamento delle opposizioni. Al comma 7 si dispone che, sotto i 15 punti della patente, alle imprese e ai lavoratori autonomi non è consentito di operare nei cantieri edili temporanei o mobili; al secondo periodo del comma, però, si afferma che, anche con i punteggi inferiori a 15 punti, si possa continuare l'attività fino al completamento, qualora i lavori già eseguiti siano superiori soltanto al 30 per cento del valore del contratto. Una soglia che, come è evidente - abbiamo provato a dirlo in Commissione - è molto bassa.

Al comma 8 si specifica, con evidente riferimento al comma 7, che, rispetto alle imprese che operano con meno di 15 punti, si applica una sanzione pari al 10 per cento del valore dei lavori, non inferiore a 6.000 euro e con l'esclusione per 6 mesi dai soli appalti pubblici, potendo però continuare l'attività per concludere i lavori. Questo anche in presenza di incidenti mortali o con inabilità assoluta. Qui è evidente che, da una parte, c'è la narrazione potente: la patente a punti; e, poi, vi è una serie di cavilli e di possibilità per aggirare questa norma.

Le imprese in possesso di attestazione di qualificazione SOA nel decreto-legge erano inizialmente esentate dalla patente; un emendamento approvato, invece, prevede che non siano tenute all'obbligo della patente solo le imprese che hanno una qualificazione SOA particolarmente elevata. Sono, quindi, due gli elementi che possono essere giudicati positivamente - non abbiamo difficoltà a dirlo - e si tratta di risultati raggiunti nel dibattito parlamentare. Questi riguardano i contratti cui fare riferimento, che sono, finalmente, per fortuna, quelli firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Qui c'è stata una discussione molto ampia, come sapete. La prima formulazione parlava di contratti maggiormente applicati; si trattava di un ulteriore tentativo di spostare il dibattito sulla rappresentanza e sui contratti in questo Paese verso contratti e organizzazioni sindacali che non hanno alcuna rappresentatività dei lavoratori. Per fortuna, c'è stata questa retromarcia da parte del Governo e noi ci auguriamo che, anche nel prosieguo della discussione parlamentare, in generale questo possa produrre finalmente una legge sulla rappresentanza che non ci faccia compiere più passi indietro su questo terreno.

È anche positiva la conferma del fatto che vi è un'estensione, a qualsiasi livello dell'appalto, del vincolo del trattamento economico e normativo uguale per tutti i lavoratori; invece, la patente a punti si conferma inadeguata. Ecco, questa cosa è particolarmente significativa. Anche qui c'è stata una buona discussione devo dire anche in Commissione bilancio, perché estendere a qualsiasi livello dell'appalto e soprattutto a tutti gli appalti il vincolo della parità di trattamento è un risultato, secondo me, molto significativo. Non siamo ancora a quello per cui ci battiamo, ossia ritornare alla norma un po' vecchiotta (come tante degli anni Sessanta) della totale parità di trattamento, retributivo e normativo, tra i dipendenti dell'appaltante e dell'appaltatore a tutti i livelli, ma siamo di fronte a una cosa specifica. Pertanto, quanto contenuto credo nell'articolo 11 del codice degli appalti, riferito esclusivamente agli appalti pubblici, grazie a questo risultato adesso viene trasferito anche agli appalti privati. Credo sia una cosa particolarmente giusta e significativa.

Con riferimento ai crediti, poi, il Governo è intervenuto sulle tabelle, apportando però - qui c'è una nota dolente - dei peggioramenti. Inizialmente, il Governo prevedeva 15 crediti per inabilità permanente e 10 per quella temporanea; dopo ulteriori riformulazioni, l'inabilità permanente si sdoppia: 8 crediti per quella parziale e 15 per quella assoluta.

L'inabilità temporanea, invece, passa a 5 punti, la metà della proposta iniziale. Il Governo, in questo modo, commette, a nostro avviso, un errore significativo, perché, anche se, rispetto alle ispezioni di cantiere, poi, quello che vale è la somma delle violazioni che comportano una decurtazione comunque non superiore al doppio di quella più alta, qui c'è un segnale negativo. C'è complessivamente l'idea che si possa, come dire, continuare a lavorare e risolvere tutto con un po' di formazione. Lo dicevo prima, la questione degli appalti è decisiva. Siamo in un momento difficile, nel giro di pochi mesi abbiamo avuto tre stragi sul lavoro. Era assolutamente necessario avere più coraggio da questo punto di vista e proporre un'inversione di tendenza per quanto riguarda le regole sui cantieri. Complessivamente andava affrontato il tema dell'appalto e del subappalto, e ovviamente su questo siamo ancora ampiamente insoddisfatti. Ma anche per quello che riguarda le regole della patente a punti e i meccanismi che determinano le decurtazioni, credo che assolutamente ci sia stato poco coraggio da parte del Governo e, molto probabilmente, un eccesso di ascolto nei confronti di interessi che sono, sostanzialmente, esclusivamente quelli delle imprese. Quindi, non c'è stata un'interlocuzione adeguata, anche questo va detto, perché questi errori nella formulazione del provvedimento sono anche il risultato di un confronto non all'altezza della situazione che stiamo vivendo, anche in giorni in cui ci sono grandi mobilitazioni sindacali. C'è stato uno sciopero la settimana scorsa e il Governo, va detto, dopo Esselunga, dopo Suviana, dopo lo sciopero, dopo Brandizzo, non è capace di introdurre nella nostra legislazione elementi di forte coraggio per combattere questa situazione.

Come dicevo prima, non si interviene nemmeno con quello che è un elemento specifico di criticità e di sofferenza nel mondo degli appalti: il cosiddetto subappalto a cascata. Fermare il subappalto sarebbe un elemento fondamentale, limitarlo ad alcune lavorazioni specifiche, diciamo così, quelle molto specialistiche, quelle per cui l'aggiudicatario dell'appalto esplicitamente nella gara dichiara di non avere competenze o maestranze. Questo, va detto, è diventato il Paese in cui, quando si fa una gara, si sa già che poi ad eseguire quei lavori e a realizzare quella lavorazione sarà un'infinità di imprese.

C'è una costante che riguarda, purtroppo, gran parte degli incidenti di lavoro; è una costante che abbiamo verificato proprio nei tre episodi più gravi di questi mesi, cioè Brandizzo in Piemonte, i cantieri Esselunga a Firenze ed ora a Suviana. Presidente, nel primo momento, non si sa quante sono le ditte che operano. Per fortuna abbiamo grandi competenze nella magistratura e negli organismi di verifica del Ministero del Lavoro, tra gli inquirenti. E poi, la cosa che si scopre a poche ore è che il numero delle ditte che operano su un cantiere è sproporzionato.

È del tutto evidente che su questo terreno bisogna intervenire, perché non è una coincidenza. C'è, purtroppo, una correlazione - è terribile dirlo - addirittura di causa-effetto tra il numero delle ditte, il numero dei lavoratori e le sovrapposizioni sui cantieri. I nostri cantieri sono, è del tutto evidente, più pericolosi che in altri Paesi. Se facciamo il rapporto tra la Lombardia, che è la regione più sviluppata d'Italia, che ha il PIL più elevato, il mercato del lavoro più consistente, il numero di occupati più alto e le retribuzioni più alte, e il Paese europeo che sta su quella fascia, cioè la Germania, fatto il dovuto rapporto, in Lombardia si muore 4 volte di più. Quindi, quando si moltiplica per 4, quando il rapporto è di 100 a 400, c'è qualcosa di patologico nel sistema produttivo e nel sistema impresa. Se c'è un punto su cui l'iniziativa, l'intervento del PNRR non è all'altezza della situazione che noi viviamo è proprio questo dei cantieri. Quindi, a nostro avviso, il sistema di qualificazione delle imprese non può essere il requisito per l'accesso agli appalti, in questo caso pubblici, e poi, in parte, anche privati, ma dev'essere inteso come prerequisito per l'accesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale. Una cosa sbagliata dell'Italia è il fatto che l'impresa la possano fare tutti. Non è così. Si fa e la possono fare tutti, ma a determinate condizioni che riguardano, innanzitutto, la sicurezza dei lavoratori e le retribuzioni.

Il soggetto appaltante, a nostro avviso, dev'essere chiamato ad assumersi la responsabilità del controllo sull'intera filiera dell'appalto. La patente a punti, come modificata dal Governo, non è un meccanismo chiaro di sanzione per l'interdizione delle attività delle imprese scorrette. Allo stesso modo, si devono prevedere norme chiare e applicate per la formazione dei lavoratori e delle lavoratrici, e non solo dell'imprenditore. Infatti ricordo che, nel meccanismo di recupero del punteggio, la formazione è sostanzialmente dedicata ai soli imprenditori.

Si devono premiare gli investimenti di quelle imprese che attuano azioni e iniziative volti a ridurre il rischio di incidenti e alla salvaguardia dei lavoratori. Quindi, la patente doveva avere anche meccanismi premiali, a nostro avviso, molto significativi. Anche in questo decreto, anzi, ancora di più dopo l'approvazione dell'emendamento del Governo sulla patente a punti, rimane l'esigenza di alzare le soglie delle decurtazioni, in particolare per gli infortuni gravi e mortali. Questa sarà la nostra attività emendativa principale. Qualora ci sia anche un solo caso in cui la responsabilità dell'impresa sia accertata, a nostro avviso, ciò deve produrre l'immediata sospensione dell'attività - non dev'essere una mera possibilità - fino a che siano stati realizzati investimenti formativi sui lavoratori e volti a prevenire ulteriori infortuni. Insomma, la nostra battaglia prosegue con l'obiettivo di migliorare l'impianto della patente a punti, che, con tutta evidenza, così come proposta dal Governo, è insufficiente. E ovviamente non si ferma questa nostra battaglia alla discussione del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto comprensivo “Cortona 1”, di Cortona, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune. Benvenuti (Applausi). È ora iscritto a parlare l'onorevole Barabotti. Ne ha facoltà.

ANDREA BARABOTTI (LEGA). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, prima di entrare nel merito della discussione, vorrei ringraziare sentitamente i relatori di questo provvedimento, i colleghi Ottaviani, Pella e Trancassini, per le modalità con cui hanno lavorato e anche per le capacità politiche con cui hanno fatto approdare questo documento in Aula. Un grazie anche ai capigruppo e alla Commissione tutta, presieduta dal collega Mangialavori, e infine al Governo, per le modalità di lavoro con cui ha costruito questo decreto e con cui ha saputo confrontarsi costantemente con il Parlamento.

Veniamo ora al merito del provvedimento, partendo da quella che, forse, è la norma più attesa da tutti, cioè l'articolo 1. Come sappiamo, le risorse del PNRR sono di due tipi: quelle a fondo perduto, che, chiaramente, vanno spese in tempo e senza esitazione, e le risorse a prestito, che vanno spese, anch'esse, il più possibile, ma con un surplus di responsabilità.

Questo perché le risorse a prestito le dovremo restituire. Quei 123 miliardi andranno restituiti fino all'ultimo centesimo e su queste risorse andranno pagati i tassi d'interesse. Ciò impegnerà tantissimo i bilanci nei prossimi anni, quando tra l'altro avremo già il bilancio fortemente impegnato per la copertura delle restituzioni del bonus 110: 20 miliardi in termini di mancate entrate. Alla luce di questo, è fondamentale che queste risorse non siano soltanto spese bene, ma investite bene. All'interno del piano redatto dal Governo giallorosso c'erano tantissime, troppe iniziative che francamente non avevano nulla a che fare con l'obiettivo del Piano, ovvero rilanciare l'economia italiana dopo la pandemia e permettere lo sviluppo verde e digitale del Paese. I cimiteri, certo, sono fondamentali ma come conciliamo gli investimenti sui cimiteri con gli obiettivi di sviluppo? Lo stesso dicasi per bocciodromi, ippodromi e per i 4 milioni destinati alle 6 buche del campo da golf, al centro di briscola per gli anziani e perfino ai campi da padel. Abbiamo ereditato un Piano che era contraddistinto da migliaia di piccoli progetti che avrebbero dato luogo a una strategia a pioggia, senza ottenere l'effetto desiderato.

Il primo articolo, quindi, è strettamente correlato alla revisione del PNRR, che questo Governo ha messo in campo e che abbiamo convintamente portato avanti fin dal nostro insediamento, che ha avuto come effetto quello di portar fuori alcuni progetti dal Piano di ripresa e resilienza. Tale decisione, inizialmente, ha destato qualche preoccupazione da parte dei sindaci che pensavano di non poter far fronte alle obbligazioni che avevano già assunto, ma il Governo su questo fronte è sempre stato molto chiaro e di questo va dato atto e merito al Ministro Fitto. Ci siamo sempre impegnati a garantire la copertura di tutti i progetti e oggi, con questo decreto, diamo concretezza a questi impegni, trovando la copertura per intero a tutti quei progetti che in una prima fase erano fuoriusciti dal PNRR. Giova su questo anche ricordare le parole dell'ANCI, che ha ricordato come tutti i finanziamenti siano stati recuperati e nessun cantiere dovrà fermarsi in nessuno degli 8.000 comuni italiani. Ma le buone notizie per gli enti locali non finiscono soltanto con il rifinanziamento di quei progetti ma si estendono alle procedure semplificate di cui questi progetti potranno godere, esattamente come per i progetti PNRR, come i poteri sostitutivi dei sindaci, semplificazioni in materia di VIA, rifiuti, riconversione dei siti industriali, contratti pubblici, silenzio-assenso, assunzioni di personale. Sempre guardando agli enti locali, vorrei ricordare anche l'attribuzione ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai sindaci metropolitani, quando strettamente necessario alla realizzazione dei progetti, di ulteriori poteri per l'esecuzione degli interventi di riqualificazione, ad esempio, dell'edilizia scolastica. Sempre in tema di scuola, si prevede che le graduatorie comunali in vigore del personale educativo e ausiliario restino utilizzabili fino all'anno scolastico 2026-2027.

Credo sia importante sottolineare anche un altro aspetto che ha influito sulle necessità di una revisione del PNRR. Il Piano, non bisogna dimenticarlo, era stato previsto prima della guerra in Ucraina e le conseguenze di questa guerra sono ben note a tutti: aumento del costo delle materie prime, aumento del costo dei materiali e aumento del costo dell'energia. Per questo, data l'impossibilità di richiedere ulteriori risorse a debito, abbiamo avviato un lavoro certosino e molto importante di rimodulazione del Piano, al fine di trovare le risorse per contrastare il caro energia. Un lavoro che ha permesso di destinare oltre 6 miliardi - precisamente, 6,3 miliardi di euro - al finanziamento della misura relativa alla transizione 5.0, una misura che consentirà alle aziende di vedersi riconosciuto un credito di imposta del 45 per cento rispetto alle spese che sosterranno per efficientare gli impianti. Noi diciamo alle aziende italiane che vogliono investire sull'efficientamento della loro attività di impresa che, se aumentano la loro efficienza del 10 per cento, quegli investimenti che avranno utilizzato per raggiungere quel grado di efficienza saranno loro rimborsati fino al 45 per cento.

Sul capitolo sanità, la relazione del collega Ottaviani è andata a fondo, ha toccato numerose iniziative messe in campo con questo provvedimento, smontando la falsa narrazione della sinistra. A me preme ribadire che la presunta sforbiciata di 2 miliardi di euro, relativa alla Misura Ospedali sicuri non esiste. Prima della rimodulazione delle risorse erano all'incirca di 15 miliardi di euro; alla fine della rimodulazione le risorse continuano a essere di 15 miliardi di euro. Cambia, casomai, la fonte di finanziamento e da questo punto di vista andiamo su norme già esistenti, che hanno già la necessaria copertura finanziaria. Quindi, questa non è un'operazione di taglio, bensì un'operazione con cui noi accertiamo e garantiamo al Paese e alle istituzioni locali di portare a termine quegli interventi. D'altra parte, come qualcuno ha già detto in sede di Commissione, tantissimi, soltanto 9 di questi progetti di questi 55 progetti previsti per Ospedali sicuri aveva visto per il momento rispettare le tempistiche al 31 dicembre 2023.

Passiamo ora all'altra parte molto rilevante di questo decreto che riguarda la sicurezza sul lavoro. Tantissime sono state le parole spese relativamente alla misura che vuole introdurre nel nostro ordinamento una patente a punti sui cantieri edili. Nel corso dei lavori in Commissione, grazie ad alcuni emendamenti della Lega abbiamo specificato una cosa importante, che tutte le imprese dovranno avere la patente a punti ad eccezione di quelle che eseguono mere forniture o servizi di natura intellettuale. Sempre grazie ad alcuni emendamenti del nostro gruppo, si è introdotto il principio che alle imprese che rispettano determinati criteri, definiti da un decreto ministeriale, potranno essere riconosciuti ulteriori crediti rispetto al punteggio iniziale. Nel mio intervento, per ragioni di tempo, mi soffermerò soltanto su alcune delle misure adottate per il contrasto al lavoro nero, ma il decreto nel suo complesso interviene rafforzando il contrasto al lavoro nero con norme più chiare e sanzioni più importanti ma anche con misure che riguardano l'emersione del lavoro nero, in particolare, che riguardano le famiglie. Sono tante le colf, badanti e assistenti domestiche e familiari che operano in un regime oscuro non conosciuto al fisco italiano. Tante le risorse sottratte al nostro Paese da questo punto di vista, ma non possiamo punire famiglie in stato di esigenza che in qualche modo assumono questo personale. Dobbiamo viceversa aiutarle e lo facciamo con una decontribuzione totale per tante famiglie, quando decidono di assumere un assistente familiare per occuparsi dei loro anziani.

Un'altra vicenda che credo meriti di essere ricordata in quest'Aula è relativa alla semplificazione dei regimi amministrativi per le imprese artigiane prevista da questo decreto. Semplifichiamo, infatti, i regimi amministrativi di 45 tipologie di attività artigiane: artigiani edili, carpentieri, muratori, allestitori di stand, graphic designer, imbianchini ma anche sarti, vetrinisti, ceramisti, creatori di articoli di bigiotteria, fabbri, falegnami, restauratori, riparatori di elettrodomestici, fino anche alle attività del settore agroalimentare. Gli oneri amministrativi a carico di queste attività verranno ridotti in modo decisivo, arrivando a eliminare il titolo abilitativo per l'avvio delle attività. Risparmi burocratici che si tradurranno in risparmi medi di oltre 2.000 euro.

Un'ultima riflessione, Presidente, vorrei farla infine sul tema immigrazione. Le misure messe in atto da questo Governo e, in particolare, l'accordo con la Tunisia confermano una cosa che come Lega abbiamo sempre sostenuto: i flussi migratori si possono modificare e si possono persino arrestare, così come fece Matteo Salvini quand'era Ministro dell'Interno. I dati ci confermano che l'intesa con Tunisi sta funzionando e che qualcosa sta finalmente cambiando. Ce lo conferma anche l'ultimo report di Frontex: la rotta del Mediterraneo centrale, l'anno scorso in esplosione, con Lampedusa presa d'assalto e 155.000 sbarchi, oggi si è svuotata con un trend che è arrivato a toccare una diminuzione del 70 per cento e che sembra essere destinato a consolidarsi da ottobre fino a fine anno.

Per cui andiamo avanti su questa strada, così come previsto da questo decreto-legge, dove l'articolo 32 incarica il Ministero della Difesa della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, nonché delle acquisizioni delle materie prime e delle forniture che servono per la realizzazione delle strutture previste dal nostro Protocollo con l'Albania, Intesa che, come sappiamo, serve ad accogliere i migranti in territorio albanese piuttosto che sul nostro territorio. Diminuisce drasticamente il fenomeno dell'immigrazione incontrollata, migliora la fiducia dei mercati internazionali nei confronti dell'Italia, migliorano le nostre performance di spesa legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, sale l'occupazione e, guarda caso, sale anche la fiducia nella nostra coalizione e nel centrodestra. Nonostante la complessità degli scenari geopolitici mondiali e il pesante fardello che ci portiamo dietro, avendo ereditato il superbonus 110, noi andiamo avanti, con serietà e fermezza, nel solco della concretezza. Le norme che approveremo questa settimana segnano un ulteriore passo avanti nel perseguimento dell'interesse nazionale (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Barzotti. Ne ha facoltà.

VALENTINA BARZOTTI (M5S). Presidente, Ministro, Sottosegretaria, oggi, parliamo del PNRR, ma, prima di entrare nel merito del provvedimento, per come lo state revisionando, è imprescindibile fare qualche considerazione sul significato e sul contesto dello stesso. Noi, Presidente, questo provvedimento lo abbiamo fortemente voluto e il nostro Presidente Conte è andato in Europa e, credendo fermamente nella necessità di un rinnovo profondo del nostro Paese, ha lottato per ottenere ben 209 miliardi per il nostro Paese. Questa è l'eredità che noi abbiamo lasciato, che il MoVimento 5 Stelle ha lasciato a questo Governo e al nostro Paese. Questo Piano è stato scritto, riempito di visione e di cura per le generazioni presenti e per le generazioni future, perché sappiamo cosa manca in questo Paese, perché siamo vicini ai cittadini e alle cittadine e ci siamo resi conto che effettivamente era importante ritrovare uno spirito di unione, di condivisione e di fiducia nelle istituzioni. Troppi erano i problemi del nostro Paese quando siamo saliti al Governo durante il “Conte 1” e il “Conte 2” e questo è quello che abbiamo deciso di fare per i nostri concittadini.

Detto questo e, quindi, ricostruiti un po' la genesi, gli ideali e lo spirito nobile che hanno ispirato questo PNRR, devo dire, Presidente, che purtroppo questo Governo sta tradendo continuamente lo spirito e le necessità che sottendevano questo Piano. La collega Lucaselli - per suo tramite, Presidente, mi rivolgo a lei - ha fatto riferimento alla sanità, per esempio, però, io vorrei segnalare che sono le vostre stesse regioni che vi rinfacciano il taglio di 1,2 miliardi alla sanità. Nel 2023, avete riportato la spesa sanitaria, in percentuale sul PIL, al 6,3 per cento, che è il livello più basso dal 2007 e questo lo certifica Il Sole 24 Ore, quindi, tutti questi toni trionfalistici rispetto alle cosiddette razionalizzazioni delle spese all'interno del Piano mi sembrano, francamente, soltanto una scusa per nascondere tagli su tagli che state facendo rispetto a questo Piano. Penso, da donna, a quando abbiamo pensato a cosa scrivere all'interno della Missione sulla parità di genere e penso anche alla speranza che mi aveva coinvolto nel dire: bene, allora restiamo in questo Paese, perché le donne possono e potranno lavorare, in questo Paese. Invece, come sapete, in questo momento le donne, in Italia, purtroppo, occupano il livello più basso, in Europa, per livello di occupazione. Quindi, quando ragionavamo su cosa inserire abbiamo detto: necessariamente i servizi, necessariamente gli asili nido, perché, altrimenti, con la tradizione culturale che abbiamo in Italia, cioè che le donne devono stare in casa a curare i figli, è evidente che noi non potremo mai raggiungere i ruoli apicali e fare lavori estremamente professionalizzanti. Ebbene, allora ci fu proprio un'attenzione particolare per l'aspetto degli asili nido e cosa fa questo Governo, nella revisione del Piano? Taglia sugli asili nido, taglia su questo e, quindi, come possiamo concordare su quello che voi state facendo? Francamente, anche la procedura con cui avete deciso di chiudervi nelle stanze e occuparvi di questo Piano e della sua revisione l'ho trovata veramente incomprensibile, perché il PNRR è una misura per il nostro sistema Paese, è una misura di tutti e, invece, no, voi avete deciso di accentrarla nelle mani di un Ministro del PNRR. Anche questa è una scelta totalmente incomprensibile: non c'è un Ministro per la transizione digitale e l'innovazione digitale davanti allo tsunami che ci sta investendo, quello dell'intelligenza artificiale; abbiamo un Piano dedicato proprio alla transizione digitale e alla transizione ecologica, eppure noi scegliamo di avere un singolo Ministro che ha in mano tutto quanto e che questo Governo difende,- tramite una serie di attacchi incredibili e incresciosi alla Corte dei conti, che è l'unico organismo che potrebbe effettivamente controllare quello che voi state facendo. Invece, no, ma io voglio fare qualche esempio, perché in questa situazione, francamente, vedo un mix micidiale di malafede, incapacità e cieco pregiudizio. Parliamone un attimo: abbiamo una maxitruffa da 600 milioni, eppure, questo Governo ha deciso di abolire l'abuso d'ufficio e ha deciso anche di abolire il controllo concomitante. Ma cos'è questo controllo concomitante, che era la prima fase, perché questo è avvenuto già da un po'? Noi l'avevamo pensato per presidiare proprio il PNRR, in ragione della sua specialità, in ragione dell'attenzione con cui pensavamo bisognasse affrontare questa fase di transizione, proprio perché ci rendevamo conto che l'Europa ci aveva dato di nuovo fiducia, eravamo tornati autorevoli in Europa e, quindi, che fosse indispensabile avere meccanismi che potessero controllare in modo analitico quello che stava succedendo nel mettere a terra il PNRR. Ebbene, questo Governo ha scelto di togliere questo controllo che, in realtà, aveva una duplice funzione, per come era stato inserito: una funzione relativa proprio alla collaborazione con le amministrazioni che dovevano mettere a terra i singoli progetti e un'altra tesa a sollecitare le amministrazioni e le responsabilità dirigenziali, laddove ci fossero gravi ritardi nell'erogazione dei contributi e gravi irregolarità gestionali, quindi, cose gravi e, invece, abbiamo deciso, anzi, questo Governo si è preso la responsabilità - perché lungi da noi prenderci questo tipo di responsabilità, che la storia ci rinfaccerà - di decidere di togliere questo controllo.

Non è finita, perché il capogruppo di Fratelli d'Italia, Foti, ha deciso di presentare un emendamento in cui vi sono proprio l'attenzione e la volontà specifica - e, quindi, io parlo di malafede - di andare a diminuire il controllo preventivo e successivo della Corte dei conti. Mi sembra logico, no? Mi sembra logico andare a toccare proprio l'unico ente che può aiutare ad arginare le derive di questo Governo. Evidentemente, c'è malafede. Abbiamo oltre 200 inchieste della procura della Corte dei conti europea e l'86 per cento riguarda l'Italia. Io mi chiedo: voi cosa pensate di questo e come vi viene in mente di andare a decidere di tagliare le maglie del controllo? Evidentemente, è soltanto un delirio di onnipotenza, è la volontà di fare quello che vi pare con questi soldi, perché, diversamente, io penso che non si spieghi. Siamo fuori dalla legalità e siamo fuori dalla ragionevolezza.

Francamente, anche la collega Lucaselli - e anche in questo caso mi rivolgo a lei, tramite lei, Presidente - ha parlato di razionalizzazioni, senza, però, fare riferimento a quello che, in effetti, sta facendo questo Governo, cioè continuamente il gioco delle tre carte: tappa un buco da una parte, prende i soldi dal Fondo di coesione e di sviluppo oppure dai Fondi complementari e, quindi, di fatto non c'è una capacità di utilizzare e spendere le risorse. Io non metto in dubbio che nel nostro Paese ci sia il problema di mettere a terra, perché c'è moltissima burocrazia e lo sappiamo, ma saltare passaggi di legalità di certo non è la soluzione e nemmeno andare a prendere i soldi da una parte e metterli dall'altra, appunto, farli girare senza, effettivamente, risolvere nulla. Quindi, si confondono le acque. Anche la collega Lucaselli parla di aver dato alle imprese 12 miliardi per Transizione 5.0 ma, Presidente, ricordo che, in effetti, l'unica cosa che è stata fatta è usare le risorse di Transizione 4.0, che non erano ancora state spese e a cui noi del MoVimento 5 Stelle avevamo dedicato 13 miliardi sul PNRR e 5 miliardi sul Fondo complementare. Quindi, necessariamente io parlo di malafede.

Ma non è finita, perché non c'è soltanto malafede in questo Governo, c'è anche un'incapacità incredibile e una superficialità veramente devastante. Io penso alle misure dedicate all'inclusione sociale. Ho visto in queste misure un approccio così superficiale da sembrare una vera e propria presa in giro. Penso - una su tutte - al carrello tricolore. Io, Presidente, volevo sprofondare dall'imbarazzo, quando ho sentito questa questione del carrello tricolore, perché, sa, in fondo in fondo, quando vengo qui, ma anche quando guardo il telegiornale da casa, spero sempre che ci sia effettivamente qualche misura che vada a impattare sulle persone più in difficoltà e che, in qualche modo, queste persone vengano aiutate. Anche se non ho fiducia, ci spero, perché dico: dai, magari qualcosina. Invece no: il carrello tricolore. Io ho detto: ma, veramente? È incredibile! Si tratta di chi ha bisogno di un aiuto, Presidente, di chi veramente ha bisogno di tutto. Se ha bisogno di un aiuto alimentare, probabilmente è una persona emarginata, una persona che davvero necessita di qualsiasi tipo di supporto, ma di certo non ha bisogno delle vostre “supercazzole” e questo mi sento di dirvelo. Quindi, inutilità…

PRESIDENTE. Onorevole, mi raccomando le parole, grazie.

VALENTINA BARZOTTI (M5S). Sì, Presidente, mi scusi, però, certe volte, alcune cose sembrano veramente delle prese per i fondelli. Questo carrello tricolore ci ha veramente imbarazzato, oltre che fatto arrabbiare, perché, chiaramente, quando una persona si aspetta di essere aiutata e arriva il carrellino, francamente rimaniamo quasi senza parole. L'inutilità del carrello tricolore, comunque, si commenta da sola. Però, se vogliamo andare a vedere i dati, si certifica anche che il DEF attesta l'aumento del carrello della spesa del 9,5 per cento nel 2023, più dell'aumento dell'8,4 per cento fatto registrare nel 2022, anno del picco dell'inflazione. Quindi, carta canta.

Poi, per quanto riguarda altri dati che possono tornarci utili nella nostra analisi, abbiamo l'Istat che ci dice che i redditi reali degli italiani sono calati dello 0,5 nel 2023, mentre la Premier, in Parlamento, dice che sono aumentati di 3 o 4 volte. La propensione al risparmio degli italiani è scesa dal 7,8 al 6,3 per cento, il livello più basso dal 1995. C'è il record di povertà assoluta, con 5,7 milioni di individui. Del finanziamento della sanità pubblica abbiamo già detto prima. Avete inanellato 12 mesi consecutivi di calo della produzione industriale. Peggio del peggio, avete fatto una vile retromarcia, rimangiandovi la tassa sugli extraprofitti bancari, nell'assunto che questo avrebbe portato le banche a erogare più credito, mentre il vostro stesso DEF ricorda che, a gennaio 2024, siamo arrivati al dodicesimo mese consecutivo di calo del credito bancario nel settore privato. Quindi, diciamo che i toni trionfalistici non dovrebbero proprio esserci, perché siamo lontani da uno scenario roseo e anche assolutamente allarmati da tutto quello che stiamo sentendo. L'ultima notizia è che il Ministro Giorgetti ha chiesto una proroga per il raggiungimento degli obiettivi rispetto al traguardo del 2026 e, ovviamente, questa richiesta è stata rigettata dall'Unione europea, perché quando si è pensato, elaborato e ragionato il Piano, nonché condiviso questo Piano con gli altri Paesi, si era data una prova di fiducia, di lealtà reciproca, un impegno concreto e, quindi, chiaramente non è possibile adesso andare a cambiare le carte in tavola, perché questo Governo non è in grado di mettere a terra gli obiettivi per tempo e questo è un enorme danno per il nostro sistema Paese.

Fatte queste considerazioni di ordine generale, un approfondimento sicuramente va dedicato al concetto di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il provvedimento prevede una serie di norme dedicata a questo tema, però, Presidente, questo tema viene trattato sempre ad horas da questo Governo. C'è una tragedia a Brandizzo? Viene fatta la norma. C'è una tragedia a Firenze? Viene fatta la norma. Quello che noi abbiamo chiesto, come Commissione lavoro, come deputati commissari della Commissione lavoro, è di preparare un testo dedicato esclusivamente alla questione lavoro, perché non è solo la questione di sicurezza, ma è la questione salute e sicurezza, un'accoppiata di nomi che non è fatta a caso e sottende un concetto nuovo di lavoro, di umanità del lavoro, di dignità sul lavoro, di qualità del lavoro, cosa che manca in questo Paese.

Rispetto a quello che è stato fatto in Commissione, riteniamo che la misura della patente a crediti, fatta esclusivamente per i cantieri mobili e temporanei e, quindi, nell'ambito dell'edilizia, e anche la sua articolazione siano totalmente inefficaci. Ma non è solo la patente a crediti a essere inefficace. Tutte le misure che, fino a questo momento, sono state fatte da questo Governo in ambito di salute e sicurezza sono state totalmente inefficaci. Abbiamo detto: ma perché? Intanto perché non è stata messa alcuna risorsa, ad esempio, nell'ambito dell'introduzione della salute e sicurezza come insegnamento all'interno delle scuole. Questa proposta di legge, che era una proposta di legge fortemente voluta da noi e depositata il primo giorno di legislatura, aveva un suo fine, una sua linea di finanziamento e una sua autonomia come materia autonoma da inserire all'interno delle scuole secondarie, proprio per andare ad accrescere la consapevolezza, la percezione del rischio da parte degli alunni e degli studenti. Ebbene, nell'ambito dell'iter parlamentare, questa proposta di legge è stata annacquata totalmente, è stata inserita all'interno dell'educazione civica ed è fumo negli occhi (punto primo).

Poi, passiamo al punto secondo: è inutile che si introduce la patente a crediti se, però, non c'è un sistema repressivo efficace. Penso, ad esempio, alla mancanza di una procura speciale contro gli infortuni sul lavoro. Ma perché insistiamo su questo concetto della necessità di una procura? Perché, se non ci sono magistrati specializzati sul tema del lavoro, sul tema degli appalti e sul tema dei subappalti a cascata, che, ricordiamo, avete liberalizzato completamente, ci ritroviamo con lungaggini delle indagini e, spesso e volentieri, i reati si prescrivono, lasciando le famiglie delle vittime senza giustizia.

Quindi, è indispensabile introdurre questo tipo di soluzioni prima di pensare a una patente a crediti - attenzione, attenzione - che prevede l'autocertificazione dei requisiti. Seppure quest'ultima sia una prassi amministrativa e per i nostri concittadini una ricchezza, perché rientra nell'ambito della sburocratizzazione, nel momento in cui si va a certificare il possesso dei requisiti per poter intervenire e per poter far lavorare delle persone, assumendosi il rischio della vita delle persone, di certo non ci può essere l'autocertificazione.

A questo si aggiunga la mancanza di efficacia dell'azione di repressione e si aggiunga anche il fatto che, nel momento in cui si verifica un infortunio, secondo la logica di questo Governo, l'azienda sospende la propria attività, forse, e solo dopo un giudicato, è chiaro che siamo davanti a un completo buco nell'acqua. Quindi, per tutte queste ragioni, noi riteniamo che quello che sta facendo questo Governo in materia di salute e sicurezza sia burocrazia pura, espressione di un Ministero che sta a guardare alla finestra il mondo del lavoro e delle persone che effettivamente lavorano, in modo distante. Non è così che si può intervenire veramente sul mondo del lavoro e sulle sue patologie, tant'è vero che gli infortuni e le malattie professionali stanno aumentando.

Detto questo, Presidente, il PNRR è uno sforzo dedicato ai cittadini e alle cittadine onesti che credono nel nostro Paese, che vogliono restare nel nostro Paese, che vogliono lavorare nel nostro Paese, che vogliono crescere famiglie nel nostro Paese.

Noi non possiamo accettare che questo Piano venga stravolto o, peggio, che le risorse vengano distratte per tradire i nobili fini che hanno ispirato questo testo. Per cui, francamente, continueremo a mettervi davanti tutte le vostre contraddizioni, i vostri errori, che stanno portando a una pericolosissima deriva il nostro Paese (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche - A.C. 1752-A?)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare, se lo ritiene, il relatore, onorevole Trancassini, che rinuncia.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo, Ministro Fitto.

RAFFAELE FITTO, Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Grazie, Presidente. Innanzitutto, rivolgo un ringraziamento a tutti i colleghi che sono intervenuti in questa discussione. Partirei da un dato, ringraziando i relatori e la Commissione, per il lavoro che abbiamo compiuto in questo periodo e devo dire che questo è un elemento caratterizzante: abbiamo avuto la possibilità di confrontarci bene, nel merito, all'interno della Commissione preposta. Voglio sottolineare anche il fatto che parte del provvedimento è stato integrato su alcuni aspetti, con un confronto molto positivo, un confronto che non è mai mancato, lo voglio dire anche per la rilevanza che alcuni temi hanno avuto nell'ambito di questo decreto: penso al tema della sanità, così come al tema del lavoro, con riferimento al quale abbiamo avuto la possibilità di avere un confronto molto dettagliato all'interno della Commissione, sia per quanto mi compete sia anche, per esempio, con un lungo confronto con il Ministro Calderone rispetto alle questioni sollevate.

In questo contesto, penso sia importante partire da alcune considerazioni. Vorrei fare una rapida ricostruzione del nostro decreto, per spiegare anche il senso. Partiamo dalla revisione del Piano. Voglio dire ai colleghi, in modo particolare Mancini, Mari e Barzotti, che sono intervenuti su questo, che c'è bisogno di sottolineare alcuni elementi in modo più puntuale. Innanzitutto, capisco la rivendicazione che viene fatta da ogni parte per assumersi il merito delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Mi permetto di sottolineare alcuni dati di fatto oggettivi, poi discutiamo, ognuno con le sue opinioni. È il regolamento RRF ad attribuire a ogni Stato membro l'importo del Piano, collegato ai dati di carattere economico, alla crisi COVID e, quindi, al tema dell'aumento del PIL e dell'aumento dell'occupazione, insieme al terzo parametro, che è quello del numero degli abitanti di ogni singolo Paese. Questi due dati rappresentavano il dato più drammatico per il nostro Paese e l'Europa durante la fase COVID ed è questo l'elemento che ha consentito al nostro Paese di avere queste risorse. Lo dico non per smorzare i festeggiamenti e le rivendicazioni, ma perché è un dato di fatto oggettivo, che può essere verificato dai documenti disponibili.

A questo aggiungo un'altra considerazione, molto importante: che la dimensione del nostro Piano non è determinata solamente da questo, ma la dimensione più importante del nostro Piano rispetto a quella di altri Paesi è determinata dal fatto che l'Italia ha scelto di prendere al 100 per cento le risorse a debito del Piano, a differenza di quasi tutti gli altri Paesi europei. Quindi, Italia, Grecia e Romania sono stati gli unici tre Paesi in Europa che hanno utilizzato al 100 per cento le risorse a debito e per l'Italia questa quota supera i 122 miliardi di euro, determinando un quadro complessivo che, oltre ai 122 miliardi di euro a debito, ne vede aggiungere altri 30, sempre a debito, di Piano complementare - quindi di risorse nazionali - che vede superare oltre 150 miliardi di risorse a debito, oltre alle risorse a fondo perduto. Questo lo dico per rimettere in fila alcuni dati di fatto oggettivi, ripeto, non è una volontà di fare polemica né di sostenere posizioni di parte, ma serve per rimettere ordine nella ricostruzione delle linee fondamentali di finanziamento del PNRR.

Il decreto che noi abbiamo varato presenta una serie di caratteristiche molto importanti. La prima è quella di aver rimesso in ordine alcuni aspetti. Ci sono similitudini tra la polemica sulla sanità e la polemica che ci ha accompagnato per oltre un anno sul taglio ai comuni. La logica era sempre quella dell'aggressione, parlando del taglio, del taglio, del taglio: in questo decreto, noi finanziamo per intero tutte le risorse dei progetti, che non abbiamo tagliato, come abbiamo sempre detto, ma abbiamo spostato fuori dal PNRR, garantendo sempre che avremmo dato una copertura. Ma vorrei anche sottolineare brevemente perché abbiamo spostato questi progetti dal PNRR, altrimenti rischiamo di fare una discussione tra sordi. Non l'abbiamo fatto per una scelta di merito, che pure c'è, rispetto al fatto che molti di questi progetti nulla avevano a che fare con una strategia così ampia come il PNRR; l'abbiamo fatto per una ragione molto più concreta: perché molti di questi progetti non avevano gli elementi per poter essere rendicontati all'interno del PNRR, così come è anche importante sottolineare che molti di questi progetti non avrebbero mai ottenuto la possibilità di spendere le risorse entro il giugno del 2026. Allora, ai colleghi dell'opposizione vorrei sottolineare questo, perché? Perché abbiamo evitato, nei prossimi mesi, di ritrovarci in questo Parlamento con voi, magari, a ricordarci che non avevamo raggiunto il risultato, che ci era stata tagliata la rata, perché non avremmo avuto la possibilità di farlo. Il fatto di aver preso questi progetti, spostati fuori dal PNRR, ci ha consentito di risolvere questo problema. Lo dico anche per un altro aspetto molto importante, perché il tema della revisione del PNRR è un tema molto dibattuto. Quando il Governo lo ha affrontato o, meglio, quando il Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, prima di diventare Presidente del Consiglio, anche in un momento lontano da questo appuntamento, da questa possibilità, indicò come strategia la necessità di modificare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, lo fece - nel giugno del 2022, con una ricca rassegna stampa a supporto delle tesi che stiamo sostenendo - con un obiettivo preciso: lo fece perché lo scenario era profondamente cambiato, perché, pochi mesi prima, c'era stata l'invasione dell'Ucraina e si era aperta una gravissima crisi energetica. Poi, il dettaglio e il lavoro fatto nel merito hanno comportato la possibilità di constatare come, all'interno del PNRR, molti progetti dovessero essere messi fuori dallo stesso PNRR, per le ragioni che ho poc'anzi detto.

Vi spiego anche un altro aspetto importante, che nelle considerazioni o è omesso o non è conosciuto, questo non lo so. Il tema è collegato ai 68 miliardi di euro, che fanno parte dei 122 che riguardano progetti vecchi, precedenti al PNRR. Sono progetti che erano già sulla quota del debito pubblico del nostro Paese, erano già finanziati negli anni precedenti con risorse nazionali e che sono stati presi e inseriti all'interno del PNRR. Questo voglio sottolinearlo perché non è un dettaglio, anche per la cifra rilevante alla quale noi ci riferiamo.

Il lavoro che noi abbiamo fatto è stato quello di una revisione del Piano per mettere a posto questi aspetti, e l'articolo 1 di questo decreto fa chiarezza definitivamente in questo ambito, se è vero, come è vero, che tale articolo dà la copertura a tutti i progetti che sono usciti dal PNRR. In secondo luogo, ed è molto importante anche questo, abbiamo creato le condizioni per poter accedere alle misure e agli interventi per la crisi energetica, per il regolamento REPower, perché l'Italia, proprio in ragione dell'avere preso le risorse a debito per l'intero importo, a differenza di altri Paesi, non avrebbe potuto più prendere risorse per finanziare il REPower. Il nostro REPower, che è il capitolo aggiuntivo della revisione ed è l'elemento fondamentale, è stato finanziato esattamente grazie alla possibilità che abbiamo avuto di spostare fuori questi progetti, di recuperare una serie di economie e di mettere 21 miliardi di euro a disposizione all'interno della revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Mi permetto di compiere anche un'altra valutazione, che consegno all'Aula: capisco le critiche e le polemiche, ma non è che c'è stato - perché ho ascoltato anche qualche considerazione del genere - un Ministro che in un Governo si è alzato una mattina e ha deciso di fare queste cose. Si è aperto un negoziato molto lungo e rilevante con la Commissione europea, e tutto quello di cui stiamo parlando è stato approvato, prima, dalla Commissione europea e, poi, dal Consiglio europeo. Quindi, non è che ci siamo inventati qualcosa ma ciò è frutto di un lavoro condiviso con tutte le istituzioni europee.

In questo contesto è molto importante anche fare alcune precisazioni. La prima è collegata al senso di questo decreto. Il senso di questo decreto è quello di dare una spinta forte, in primo luogo, alle misure nuove previste dalla revisione, che evidentemente non potevano essere previste precedentemente, e, in secondo luogo, in modo particolare, per poter immaginare anche un rafforzamento del modello di governance soprattutto su alcuni elementi. Continuo a sentire parlare di questa pseudocentralizzazione, ma non si comprende a cosa si riferisca, e invece si omettono alcuni elementi fondamentali che stanno in questo decreto. L'organizzazione del PNRR precedentemente era fatta per unità di missione presso ogni Ministero. Oggi, noi l'abbiamo raccordata con la riforma della governance che ripropone, come ho detto già in altre circostanze, con il primo decreto che abbiamo varato, lo stesso identico modello che vede gestire da parte della Commissione europea i Piani nazionali di ripresa e resilienza, con una struttura centrale, la task force presso la Presidenza della Commissione europea, che raccorda le direzioni generali.

È esattamente quello che noi abbiamo costruito come modello e devo dire che c'è ancora da fare molto. Obiettivamente, però, i risultati che sono stati raggiunti sono da valorizzare in riferimento sia alla terza rata sia alla quarta rata sia alla quinta rata sia anche alla revisione. Devo dare, inoltre, un dato anche qui oggettivo. Non uso le mie parole, perché sennò sarebbero opinioni contro opinioni. Il rapporto intermedio della Commissione europea dello scorso febbraio, peraltro assegnato a valutatori esterni, ha sancito che il nostro Paese è, nell'ambito degli Stati membri, quello che ha raggiunto il maggiore numero di obiettivi all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È sufficiente? No. Siamo esaltati per questo? No, ma non è accettabile, sinceramente, ascoltare una narrazione addirittura negativa e contrastante rispetto a dati di fatto così oggettivi.

Questo lo voglio sottolineare anche per alcune altre questioni che sono state indicate. Vorrei rapidamente dare alcune risposte, le prime al collega Mancini che ha parlato di un commissariamento generalizzato. Ci sono tre commissariamenti in questo provvedimento. Il primo riguarda gli alloggi universitari. Mi sembra che non sia questa l'occasione per aprire questo dibattito - se vogliamo farlo, possiamo farlo - e che le ragioni per le quali creare le condizioni di accelerazione su questa misura siano oggettive sotto tutti i punti di vista. Il secondo commissariamento è quello relativo ai beni confiscati, che abbiamo spostato fuori dal PNRR, peraltro. Quindi, è un commissariamento che non riguarderà più gli interventi previsti. Lo abbiamo fatto per un motivo molto semplice, perché, oltre ad avere confermato il finanziamento di questi interventi, come tutti gli altri, il commissariamento ha un valore e basta leggere i dati e la percentuale di avanzamento e di spesa dei progetti relativi ai beni confiscati per comprendere quanto fosse necessario immaginare questo commissariamento. La terza voce, pari a 200 milioni di euro, è quella per gli insediamenti abusivi sui quali, evidentemente, non avendo visto alcun avanzamento fino ad oggi, per ragioni oggettive nella costruzione della misura era inevitabile fare questo. Parlare di un commissariamento generalizzato per misure che cubano qualche centinaio di milioni, in un Piano complessivamente di oltre 220 miliardi di euro, sinceramente mi sembra assolutamente esagerato e soprattutto non corrispondente alla verità.

Lo stesso vale - lo ha sollevato il collega Mancini ma lo hanno sollevato anche il collega Mari e la collega Barzotti - per il tema della sanità. Dicevo che c'è una sovrapposizione tra le polemiche, che lasciamo alle spalle dopo un anno di dibattito, sui tagli presunti che, come abbiamo sempre detto, non ci sono stati - questo decreto lo conferma - per i comuni, come anche le dichiarazioni dell'ANCI sanciscono, e il tema della sanità. Anche qui, noi abbiamo rappresentato una situazione oggettiva, nel senso che sono stati inseriti nel PNRR - lo dico per l'ennesima volta - progetti che facevano parte di una programmazione precedente, e noi siamo dovuti intervenire, prima con la revisione e adesso con questo decreto, sul PNRR e sul PNC per il semplice fatto che gli interventi collegati agli ospedali sicuri non avevano alcuna possibilità di essere né finanziati realmente nei tempi previsti né realizzati, e soprattutto la somma complessiva di questi interventi è pari a 3 miliardi e 100 milioni. Noi abbiamo certificato, sancito dal Ministero dell'Economia e delle finanze, dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Ministero della Salute e anche dalle regioni, il fatto che ci sono 2 miliardi e 200 milioni di articolo 20, quindi di fondi nazionali, che non sono stati nemmeno programmati. Mi riferisco, cioè, a interventi che non hanno una voce, nemmeno un'idea di come poter essere programmati, e al fatto che, all'interno della riprogrammazione di queste risorse, i 900 milioni di euro che restano sul PNRR, insieme ai 240 milioni di euro che restano sul PNC, sul Piano nazionale complementare, troveranno risposte per quelle regioni che, avendo utilizzato con impegni certi al cento per cento le risorse dell'articolo 20, hanno bisogno di avere una copertura differente.

Sapete qual è la mia preoccupazione? Come ho detto più volte in Commissione e come dico anche qui, in Aula, più ufficialmente in questo dibattito, la mia preoccupazione è che i 900 milioni di euro previsti sul PNRR vengano spesi entro giugno del 2026. Poi possiamo anche continuare con questo dibattito, che troverà anche un punto di chiarimento. Infatti, insieme con il Ministro Schillaci abbiamo inviato una lettera a tutti i presidenti di regione con la quale abbiamo chiesto il dettaglio di tutta la situazione relativa ai progetti in sanità, a partire da quelli degli accordi sottoscritti e da sottoscrivere, alle proposte di delibera di giunta regionale e alle risorse non programmate. Penso e temo che le risorse da riprogrammare e da valutare saranno di molto superiori a quelle di cui oggi noi discutiamo, ma i 2 miliardi e 200 milioni di articolo 20 insieme ai 900 del PNRR e ai 240 milioni di euro del PNC superano i 3 miliardi e 100 milioni complessivamente, che erano la dotazione finanziaria assegnata originariamente al PNRR, con lo spostamento delle risorse, come ho detto, da una parte all'altra. Allora, non si può dire oggi che noi facciamo - ho sentito anche questo - il gioco delle tre carte, perché delle due l'una: o il gioco delle tre carte è stato fatto all'inizio, e quindi noi continuiamo a farlo, o, se non è stato fatto all'inizio il gioco delle tre carte, non è stato fatto nemmeno in questo momento. Detto questo, il dettaglio e la valutazione sui singoli progetti ci consentirà di comprendere in modo specifico questo aspetto.

Altra questione che è stata sollevata è quella degli asili nido: 2.600 erano e 2.600 sono. Sa cos'è successo, onorevole Barzotti? Che noi abbiamo avuto dalla Commissione europea un'indicazione chiara, pubblica, riguardo a quello che era stato previsto precedentemente cioè che anche i posti degli asili nido previsti per nuove costruzioni o recuperando quelle precedenti non potevano essere conteggiati. Quindi, è cambiato completamente il parametro di riferimento, insieme al fatto che, per questa come per tutte le altre misure, c'è il tema dell'aumento del costo delle materie prime degli appalti. Evidentemente, anche questo ha inciso. Noi abbiamo mantenuto i 2.600 interventi. È peraltro in corso di pubblicazione un nuovo bando con risorse nazionali che serve a coprire per intero la quota di risorse disponibili, perché questa resta una delle priorità dell'azione del nostro Governo, che troverà anche nei prossimi giorni, sul percorso della politica di coesione, ulteriori conferme per andare nella direzione di rafforzare questo elemento fondamentale e questa infrastruttura sui territori, in generale, del nostro Paese e, in particolare, del Mezzogiorno d'Italia.

Così come vorrei anche tranquillizzare sul tema della Corte dei conti, perché anche questo è stato un tema molto dibattuto, si continua a dibatterlo.

Vorrei ricordare che il controllo concomitante, che voi rivendicate, nel decreto-legge n. 77 del 2021, cioè quello sul PNRR, non è previsto. Ma non l'abbiamo fatto noi: era quello del Governo precedente. Il controllo concomitante, invece, era previsto nel decreto-legge n. 76 del 2020, quando non c'era il PNRR: lì si prevedeva il controllo concomitante. Quindi, noi sul PNRR non abbiamo fatto nulla di quello che voi ci contestate.

Voglio anche aggiungere un altro elemento molto importante. Si discute molto, in questi giorni - anche qui, consentitemelo, con molta superficialità - sull'azione della Procura europea, che noi abbiamo sottolineato in positivo, rispetto ai rischi di truffe. Infatti, in questo decreto troverete due articoli molto importanti: uno collegato all'ampliamento dei poteri del Comitato antifrode, già previsti per la politica di coesione, anche al PNRR, su nostra iniziativa; il secondo aspetto riguarda la responsabilizzazione degli enti locali e, comunque, degli enti attuatori, complessivamente, del Piano, con previsioni specifiche rispetto alla necessità di garantire gli interventi. Infatti, il funzionamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza non riguarda il Governo, ma l'intera filiera istituzionale, a partire da tutti i protagonisti e gli enti attuatori che devono realizzare gli interventi. In questo senso, rispetto anche alla polemica dei giorni scorsi, vorrei utilizzare le parole del Procuratore capo della Procura europea, il quale, nel riconoscere questo grande lavoro dell'Italia, ha detto: magari gli altri Paesi fossero come l'Italia. Infatti, l'Italia ha un livello di controlli e di intervento, determinato dall'azione della Guardia di finanza, che è inimmaginabile in tutti gli altri Paesi. Questo giustifica anche i numeri - per fortuna, diciamo noi - dei procedimenti attivati, oltre al piccolo dettaglio che, se un piano è 2, 3, 5, 10, 20 volte quello di altri Paesi, evidentemente anche i numeri collegati a questo si moltiplicano. In più, però, mi permetto di dire nello specifico, visto che siamo nella sede più puntuale e opportuna, che, anche rispetto all'indagine di cui si parla, la misura di cui parliamo, relativa a questa indagine di 600 milioni (poi si tratta di capire quali saranno le vere risorse oggetto di questa verifica, perché non sono certamente 600 milioni), è rendicontata nel dicembre 2021.

Quindi, giusto per inquadrare le questioni, voglio dire che non si può fare polemica su questi temi perché, rispetto a essi, si può avere solamente un approccio corretto. Diversamente, potrei venire qui - ma non lo farei mai - a dire che, siccome la misura è precedente, noi non c'entriamo niente: questo non sarebbe corretto. Ma consentitemi di dire che l'approccio è altrettanto sbagliato e non corretto nel fare la polemica con questo Governo su una misura per la quale si è rendicontato l'intervento nel dicembre 2021. Quindi, mi sembra di capire che l'approccio dovrebbe essere molto più corretto e istituzionale e anche più veritiero rispetto alle condizioni e alle questioni che riguardano in modo specifico anche il ruolo e l'azione dei sistemi di controllo che noi, con questo decreto, abbiamo opportunamente rafforzato in modo specifico.

Queste sono le questioni principali. Il decreto si occupa anche di alcuni altri aspetti che, purtroppo, nel dibattito generale sono stati anche un po' trascurati, ma che io ritengo fondamentali e che il Governo ha voluto mettere in campo in modo specifico. Se nella prima parte ci sono misure di carattere orizzontale, nella seconda c'è tutta una serie di misure di carattere verticale, che toccano tutti i settori fondamentali.

Anche io voglio sottolineare come nella revisione - il decreto ne dà un'indicazione chiara - si siano fatte scelte molto rilevanti: oltre 12 miliardi di euro assegnati al sistema delle imprese di questo Paese. Così come è importante ricordare il tema della revisione delle infrastrutture, nel rapporto con le principali aziende del nostro Paese - Snam, Terna, ENEL - che vanno a rafforzare la rete delle infrastrutture elettriche ed energetiche nel nostro Paese. Così come è molto importante anche sottolineare la misura della Transizione 5.0, dove abbiamo inserito 6,3 miliardi di euro; e abbiamo fatto la stessa cosa nella revisione anche con le misure collegate all'agricoltura: penso ai 2 miliardi di euro per i contratti di filiera. Tutto ciò è accaduto prima che i trattori scendessero in strada, perché non c'è mai stata una dimensione di investimento, per esempio in un settore come quello dell'agricoltura, pari a 8 miliardi complessivamente, con un aumento di 3 miliardi rispetto alle previsioni iniziali. Sono cifre importanti, che denotano una sensibilità e un'attenzione a comparti produttivi molto rilevanti, che nel nostro Paese hanno una funzione e un ruolo decisivi.

In questo contesto, penso sia anche utile sottolineare le misure tese al rafforzamento della capacità amministrativa. Così come vorrei ricordare - anche questo è un tema di polemica - che, per esempio - e faccio un esempio concreto - il rafforzamento della struttura di missione del PNRR avviene, in questo decreto, a costo zero. Infatti, se è vero, come è vero, che noi abbiamo spostato alcune misure fuori dal PNRR, quelle misure che erano seguite da una unità di missione presso il Ministero per il Sud e la coesione sono state spostate dentro la struttura di missione. Quindi, il rafforzamento con l'aggiunta di una struttura nuova, che si aggiunge a una direzione nuova, quella del REPower, quindi un capitolo aggiuntivo, di cui c'era fortemente bisogno, non avviene, come sarebbe stato normalissimo fare, con un aumento di risorse, ma avviene con la riduzione delle risorse previste per l'unità di missione presso la struttura del Ministero per il Sud e la coesione e l'aumento delle risorse pari esattamente a questa soppressione dentro la struttura del PNRR.

Ecco, sono tutti aspetti - e concludo, Presidente - fondamentali all'interno di questo decreto. Questo non è l'ultimo decreto che si occuperà di Piano nazionale di ripresa e resilienza: lo voglio dire in modo molto chiaro.

Il collega Mari ha fatto un richiamo anche alle riforme e su questo voglio concludere dicendo che, alle 59 riforme che accompagnavano il PNRR, noi ne abbiamo aggiunte altre 7, come scelta del Governo. Quindi, abbiamo aumentato il tasso di riforme di questo Piano e l'abbiamo fatto individuando 7 importanti riforme: 5 collegate al REPower, la riforma degli incentivi e, in modo particolare, la riforma della politica di coesione, che mi consente di poter concludere il ragionamento. Infatti, l'articolo 1, le scelte precedenti, il raccordo tra il Fondo di sviluppo e coesione, la politica di coesione, il Piano nazionale di ripresa e resilienza evitano al nostro Paese sovrapposizioni che sicuramente non si giustificano in alcun modo e che avrebbero creato le condizioni per avere programmi di intervento che, nella migliore delle ipotesi, non si parlavano, nella peggiore, si sovrapponevano o, addirittura, contrastavano sugli stessi territori.

Con questa modalità all'interno anche del prossimo provvedimento che sarà varato dal Governo, realizzeremo l'obiettivo della riforma della politica di coesione e riallineeremo tutto. Infatti, anche rispetto alle scadenze - che sono, lo voglio sottolineare, per quanto compete l'azione del Governo, quelle del giugno 2026 - è evidente che, se il PNRR ha come scadenza quella di giugno 2026, la politica di coesione ha come scadenza quella di dicembre 2029, il Fondo di sviluppo e coesione non ha una scadenza prevista, ma, con la riforma messa in campo, ha visto scelte di forte responsabilizzazione; vi è la possibilità di raccordare i diversi principali fondi con una visione unica e d'insieme, che possa andare nella direzione di accompagnare il percorso di riforme al quale si è fatto riferimento.

Complessivamente, nel ringraziare tutti coloro i quali hanno partecipato, in Commissione e qui, in Aula, a questo dibattito, al lavoro e alla formazione di questo provvedimento, anche coloro i quali hanno manifestato un dissenso, al di là delle opinioni, ritengo che questo provvedimento sia un passo molto importante e rilevante per continuare sul percorso di messa a terra, così come si suole dire, dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Soprattutto, sarà un'occasione per confermare il lavoro che il nostro Paese sta facendo in stretto raccordo con la Commissione europea - questo lo voglio sottolineare - che ha portato, fino ad oggi, a raggiungere dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti - anche se ascolto dichiarazioni su disastri presunti che staremmo facendo -, a fronte di un dibattito generale che va esattamente nella direzione opposta.

Voglio fare un'ultima considerazione, ringraziando i colleghi della maggioranza che sono intervenuti in questo dibattito, in modo particolare, oltre ai relatori, al relatore Ottaviani che ha fatto il suo intervento introduttivo, anche il collega Barabotti e la collega Lucaselli. Vorrei ricordare, in modo specifico, che per quanto ci riguarda e per quanto ci compete, noi abbiamo un obiettivo, che è quello di poter avanzare nella realizzazione di questo Piano, sapendo quali sono le difficoltà e le complessità, che noi per primi abbiamo evidenziato. Infatti, voglio ricordare che il primo atto che il Governo ha messo in campo è stato un monitoraggio della spesa delle risorse precedenti. Questo monitoraggio ci ha consentito di mettere in campo la strategia dei diversi provvedimenti, a partire dalla governance.

Vorrei ricordare che il sistema organizzativo nazionale, ossia il sistema degli enti locali e complessivamente degli enti attuatori, dal 2014 al 2020 - dati oggettivi della Ragioneria generale che sono frutto del monitoraggio che noi abbiamo messo in campo e abbiamo portato in questo Parlamento per aprire una riflessione dalla quale si sono determinati tutti i provvedimenti ai quali ho fatto riferimento - a fronte di 146 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, dopo nove anni, aveva una percentuale di spesa pari al 34 per cento. Ora, non devo dire nulla nel momento in cui sovrapponiamo questi numeri al PNRR, il cui importo è quasi il doppio e i cui anni nei quali spenderlo sono quasi la metà. Quindi, è inevitabile tutto il lavoro che stiamo mettendo in campo. Io mi auguro sempre - questa è la mia speranza, in conclusione di questo intervento - che ci possa essere un approccio sempre più costruttivo nell'interesse del Paese, perché la riuscita del PNRR non è una riuscita del Governo Meloni, ma è una riuscita del nostro Paese, e questo penso sia l'interesse principale (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia, Lega-Salvini Premier e Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE).

PRESIDENTE. Saluto gli alunni e gli insegnanti dell'Istituto comprensivo Simonetta Salacone, di Roma, e dell'Istituto tecnico industriale statale Galileo Galilei, di Arezzo, che assistono ai nostri lavori dalle tribune. Benvenuti (Applausi).

Poiché l'ordine del giorno prevede che si possa passare al seguito dell'esame non prima delle ore 14, sospendo la seduta fino a tale ora.

La seduta, sospesa alle 12,20, è ripresa alle 14.

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE ANNA ASCANI

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta sono complessivamente 100, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta odierna.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 1752-A.

(Esame dell'articolo unico - A.C. 1752-A?)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione e delle proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge (Vedi l'allegato A).

Avverto che è in distribuzione un errata corrige riferito al provvedimento in esame (Vedi l'allegato A).

(Posizione della questione di fiducia - Articolo unico - A.C. 1752-A?)

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, senatore Luca Ciriani. Ne ha facoltà.

LUCA CIRIANI, Ministro per i Rapporti con il Parlamento. Grazie, Presidente. Onorevoli deputati, a nome del Governo e autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge 1752-A, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, nel testo approvato dalla Commissione, comprensivo dell'errata corrige, che è in distribuzione.

PRESIDENTE. A seguito della posizione della questione di fiducia, la Conferenza dei presidenti di gruppo è convocata tra 15 minuti presso la Biblioteca del Presidente, al fine di stabilire il prosieguo dell'esame del provvedimento.

La seduta è sospesa.

La seduta, sospesa alle 14,03, è ripresa alle 15.

Sui lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che, secondo quanto stabilito nell'odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, a seguito della posizione della questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge n. 1752-A - Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (da inviare al Senato – scadenza: 1° maggio 2024), nel testo approvato dalla Commissione, comprensivo dell'errata corrige, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo nella seduta di domani, martedì 16 aprile, alle ore 14, previe dichiarazioni di voto a partire dalle ore 12,20.

Lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni previsto per domani alle ore 9,30 pertanto non avrà luogo.

Al termine della votazione per appello nominale sulla questione di fiducia, intorno alle ore 15 di domani, avranno luogo le successive fasi di esame del provvedimento (esame degli ordini del giorno, dichiarazioni di voto finale e votazione finale) che proseguiranno nelle giornate successive di mercoledì 17 e giovedì 18 aprile ed eventualmente nella giornata di venerdì 19 aprile.

Il termine per la presentazione degli ordini del giorno è fissato alle ore 19,30 di oggi.

Avverto altresì che, essendo stato richiesto il rinvio dell'esame della proposta di legge n. 552 - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione, la relativa discussione sulle linee generali, prevista dal vigente calendario dei lavori per lunedì 22 aprile, non sarà iscritta all'ordine del giorno di tale seduta.

La discussione generale di tale proposta di legge sarà quindi iscritta quale primo argomento all'ordine del giorno della seduta di lunedì 29 aprile. Del pari, il relativo seguito sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di giovedì 2 maggio, dopo l'eventuale seguito degli argomenti previsti nella settimana precedente e non conclusi.

Estraggo, quindi, a sorte il nominativo del deputato dal quale avrà inizio la chiama.

(Segue sorteggio).

La chiama avrà inizio dalla deputata Tenerini.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Martedì 16 aprile 2024 - Ore 12,20:

1. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (C. 1752-A?)

Relatori: OTTAVIANI, PELLA e TRANCASSINI.

La seduta termina alle 15,02.

TESTI DEGLI INTERVENTI DI CUI È STATA AUTORIZZATA LA PUBBLICAZIONE IN CALCE AL RESOCONTO STENOGRAFICO DELLA SEDUTA ODIERNA: NICOLA OTTAVIANI, ROBERTO PELLA E PAOLO TRANCASSINI (A.C. 1752-A?)

NICOLA OTTAVIANI, ROBERTO PELLA e PAOLO TRANCASSINI, Relatori. (Relazione – A.C. 1752-A?). Onorevoli colleghi! L'Assemblea avvia oggi l'esame del disegno di legge 1752-A di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, nel testo risultante dall'esame in sede referente presso la Commissione Bilancio, che si è concluso lo scorso 12 aprile.

Il provvedimento, che dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 1° maggio 2024, è composto di 64 articoli, suddivisi in tre Titoli e dodici Capi, a fronte dei 46 articoli di cui si componeva il decreto-legge approvato dal Governo.

La principale finalità sottesa al decreto-legge di cui oggi l'Assemblea avvia l'esame consiste, anche a seguito delle modifiche approvate dalla Commissione, nella previsione di misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, come da ultimo rimodulato a seguito della Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 che ha approvato le modifiche al PNRR proposte dal Governo italiano.

Come indicato nel preambolo del decreto, esso reca inoltre, «misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma», interventi volti a «un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR», nonché «misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi».

Si segnala, anzitutto, che il Titolo I contiene disposizioni in materia di governance per il PNRR e il PNC, ed include, al suo interno, il solo Capo I, composto dagli articoli da 1 a 10, che reca misure per l'attuazione del PNRR.

In particolare, l'articolo 1 include una serie di disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione degli investimenti del PNRR, come modificato dalla menzionata Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, oltre a misure per la realizzazione degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR e misure di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Più in dettaglio, e rinviando comunque all'ampia documentazione predisposta dal Servizio studi della Camera dei deputati, l'articolo 1, comma 1, primo periodo, stanzia le risorse finanziarie necessarie a garantire la piena operatività del PNRR, come modificato a dicembre 2023, nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi dallo stesso previsti, in relazione al maggiore fabbisogno finanziario netto derivante dalla rimodulazione del Piano medesimo. A fronte di tale fabbisogno, si dispone l'incremento di 9,42 miliardi di euro del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia per il periodo 2024-2026. Il secondo periodo del comma 1 provvede a stanziare le risorse occorrenti a dare continuità attuativa alle misure definanziate dal nuovo PNRR. Per la realizzazione di tali investimenti, non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, è autorizzata la spesa complessiva di 3,44 miliardi per il periodo 2024-2029, da distribuire secondo il riparto previsto al successivo comma 5.

I commi da 2 a 4 disciplinano la procedura per la verifica dei costi di realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). In particolare, il comma 2 prevede la presentazione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di una informativa congiunta al CIPESS, entro il 31 marzo 2024 e poi successivamente con cadenza semestrale, sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi del PNC, come modificati dall'articolo 1, nonché sulle iniziative intraprese per il reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR a seguito della revisione. L'informativa deve dare conto, altresì, degli investimenti e degli interventi per i quali sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del decreto.

Il comma 3 stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro venti giorni dalle informative, sulla base delle informazioni in esse contenute, sono individuati gli eventuali interventi del PNC oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. Gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro sette giorni dalla data di trasmissione. Ai suddetti decreti è demandata, inoltre, l'indicazione delle relative risorse da destinare all'incremento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, fino a concorrenza della riduzione della dotazione del medesimo Fondo, in misura pari a circa cinque miliardi di euro, prevista dal presente decreto-legge a parziale copertura degli oneri dallo stesso previsti. Il comma 3 esclude, inoltre, il definanziamento per gli interventi del PNC relativi alle aree terremotate nonché quelli riguardanti Transizione 4.0, Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato previsto il requisito dell'intesa da raggiungere in sede di Conferenza Stato-città, di Conferenza Stato-Regioni ovvero di Conferenza Unificata, qualora gli schemi di decreto del presidente del Consiglio dei ministri possano determinare il definanziamento di interventi destinatari di risorse assegnate in precedenza con provvedimenti sottoposti ad intesa.

Qualora le somme relative a interventi definanziati risultino impegnate a favore di altre amministrazioni pubbliche, il comma 4 ne prevede il disimpegno e la loro conservazione, ai fini del loro trasferimento in conto residui. Qualora risultino già trasferite alle amministrazioni interessate aventi bilancio autonomo, le stesse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 5 destina le risorse autorizzate, per la spesa complessiva pari a 3,44 miliardi per il periodo 2024-2029, per dare continuità attuativa ad alcune misure definanziate dal PNRR. Si tratta di sei specifici interventi: Servizi digitali ed esperienza dei cittadini; Progetto Cinecittà; Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate; Piani urbani integrati; Aree Interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità; Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie. Nel corso dell'esame in Commissione è stato approvato un emendamento relativo al finanziamento per l'utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate, con il quale si precisa che alla realizzazione si provvede con le modalità indicate all'articolo 1, comma 1-quater del decreto-legge n. 142 del 2019.

Il comma 6 dispone il rifinanziamento di alcuni interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) per complessivi 2,6 miliardi negli anni dal 2024 al 2028. Il comma 7 incrementa, per le annualità del 2026 e del 2028, l'autorizzazione di spesa per i contributi al gruppo Ferrovie dello Stato.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato inserito il comma 7-bis che incrementa di 400 milioni le disponibilità per il 2026 dell'unità di voto 1.4 “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte”, missione 29, programma 5, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In conseguenza dell'introduzione del comma da ultimo citato, la copertura di cui alla lettera m) a valere sulle “Regolazioni contabili. Restituzioni e rimborsi di imposte” è stata pertanto estesa anche all'annualità 2026, oltre che al 2027 e 2028.

Il comma 8 dispone in merito alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai precedenti commi 1, 6, 7 e 7-bis, connessi, rispettivamente: al finanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione degli interventi inclusi nel PNRR; al finanziamento degli investimenti definanziati dal PNRR; all'incremento degli investimenti previsti dal Piano nazionale complementare (PNC), nonché alla concessione di contributi al gruppo Ferrovie dello Stato. A seguito dell'esame in sede referente, risultano inoltre modificate alcune voci di copertura.

I commi 9 e 10 riguardano le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027. In particolare, il comma 9 precisa che l'accantonamento indisponibile di 6 miliardi di euro, costituito dal decreto-legge n. 50 del 2022, sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) della programmazione 2021-2027, è a valere sulle risorse del periodo 2026-2031. Il comma 10 reca l'abrogazione di alcune disposizioni legislative di spesa che prevedevano l'utilizzo delle risorse del FSC della programmazione 2021-2027, al fine di reintegrarne la dotazione di complessivi 730 milioni di euro.

Il comma 10-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, prevede un incremento complessivo di 115 milioni di euro, per il periodo dal 2024 al 2028, delle risorse del Fondo per l'adozione di strategie di intervento in relazione all'inquinamento atmosferico nella pianura padana, al fine di accelerare gli interventi necessari a ricondurre i livelli di inquinamento dell'aria entro i limiti indicati dalla normativa dell'Unione europea.

Il comma 11 prevede, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che provveda all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, dei programmi e degli interventi del Piano Nazionale Complementare, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario, al fine di adeguali alle modifiche del Piano, introdotte dall'articolo 1 del provvedimento in esame. Il comma 12 abroga la disposizione che prevede la revoca del finanziamento dei programmi del PNC nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti e di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Il comma 13 prevede una diversa copertura degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” del PNRR, Missione 6 Salute, il cui finanziamento pertanto, già previsto in quota-parte a carico delle risorse statali del Fondo complementare, è posto a valere sulle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria. La disposizione prevede, inoltre, una integrazione di carattere procedimentale delle vigenti disposizioni in materia di programmi di edilizia sanitaria ricompresi nel PNRR e nel collegato Piano nazionale per gli investimenti complementari di competenza del Ministero della salute. Si prevede, senza nuovi o maggiori oneri, la possibilità per le Regioni, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli investimenti che abbiano subito incrementi dei costi dei materiali della Missione 6 Salute, oltre che degli altri interventi già posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, qualora non coperti dalle assegnazioni dal Fondo per l'avvio di opere indifferibili allo scopo destinate, di impegnare le risorse finanziarie, ove disponibili, previste per l'edilizia sanitaria ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 per la copertura dei costi emergenti, integrando i progetti inseriti nei Contratti istituzionali di sviluppo già sottoscritti e rendicontando, con apposita procedura, le risorse complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento.

Il comma 14 prevede la possibilità che le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, attualmente giacenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale ovvero sulle contabilità speciali attivate per l'attuazione del PNRR, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, per essere utilizzate mediante le ordinarie procedure di bilancio. Il comma 15 dispone il versamento nei conti correnti di tesoreria Next Generation EU-Italia delle risorse autorizzate dal comma 1, per la realizzazione degli investimenti stabiliti dal PNRR.

L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in sede referente, dispone l'obbligo per i soggetti attuatori delle misure previste dal PNRR, di aggiornare sulla banca dati ReGiS, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento alla data del 31 dicembre 2023, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. La verifica dell'adempimento del suddetto obbligo è assegnata alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato generale per il PNRR. L'unità di missione responsabile per ciascuna misura delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, deve attestare, entro i successivi trenta giorni, che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi inseriti dai soggetti attuatori assicurano il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR.

Il comma 2, modificato in sede referente, prevede che, in caso di disallineamenti o incoerenze, la struttura di missione PNRR richieda i necessari chiarimenti, assegnando un termine. Decorso inutilmente quest'ultimo, la Cabina di regia per il PNRR propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi disciplinati dall'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Nel caso di mancato raggiungimento, totale o parziale, degli obiettivi finali degli interventi del PNRR, accertato dalla Commissione europea, il comma 3 prevede che l'amministrazione centrale titolare dell'intervento restituisca gli importi percepiti in precedenza, attivando azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori. Qualora la riduzione operata sia superiore agli importi percepiti, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a procedere direttamente al recupero delle somme non riconosciute dalla Commissione europea mediante corrispondente riduzione delle risorse statali finalizzate alla realizzazione di investimenti assegnate e non ancora impegnate. La Struttura di missione PNRR pubblica, secondo quanto disposto dal comma 4, sul proprio sito i cronoprogrammi trasmessi ai sensi del comma 1, con l'indicazione di quelli per i quali è stato richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi.

L'articolo 3 reca le misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione. Il comma 1 estende al PNRR talune funzioni poste in capo al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea. Al riguardo, si ricorda che il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea esercita funzioni consultive e di indirizzo per il coordinamento delle attività di contrasto delle frodi e delle irregolarità attinenti in particolare al settore fiscale e a quello della politica agricola comune e dei fondi strutturali. Nell'ambito di tali compiti, ora estesi anche in relazione al PNRR, al Comitato sono attribuite le questioni connesse al flusso delle comunicazioni in materia di indebite percezioni di finanziamenti comunitari ed ai recuperi degli importi indebitamente pagati, e l'elaborazione dei questionari inerenti alle relazioni annuali su tali materie, da trasmettere alla Commissione europea.

Il comma 2 attribuisce ulteriori funzioni al medesimo Comitato. In particolare, ad esso spetta il compito di richiedere informazioni circa le iniziative adottate da istituzioni, enti e organismi per prevenire e contrastare le frodi e gli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di coesione relative al ciclo di programmazione 2021 – 2027, nonché ai fondi nazionali a questi comunque correlati; promuovere la stipulazione e monitora l'attuazione di protocolli d'intesa tra la Guardia di finanza e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, regioni e province autonome, enti locali e altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR; valuta l'opportunità di elaborare eventuali proposte, anche normative, da sottoporre alle amministrazioni competenti ovvero alla Cabina di regia; sviluppa attività di analisi, i cui risultati sono da includere nella relazione al Parlamento.

I commi 3 e 4 intervengono sulla composizione del citato Comitato in relazione ai nuovi compiti attribuiti.

Il comma 5 specifica che la partecipazione al Comitato non dà diritto alla corresponsione di alcun tipo di emolumento, fatto salvo l'eventuale trattamento di missione previsto dalle amministrazioni di provenienza, che vi provvedono senza nuovi o maggiori oneri.

Il comma 6 demanda la definizione delle norme sull'organizzazione e il funzionamento del Comitato ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche e di coesione e il PNRR.

Il comma 7 reca una clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 8 interviene sulla disciplina dei protocolli d'intesa tra la Guardia di Finanza e le amministrazioni titolari di interventi PNRR o che provvedono alla relativa attuazione, disponendo circa la possibilità, da parte della Guardia di finanza, di condividere dati nell'ambito dei suddetti protocolli, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo e sulla protezione dei dati personali.

Il comma 9 interviene sull'articolo 512-bis del codice penale in materia di trasferimento fraudolento di valori, stabilendo che la pena della reclusione da uno a sei anni già prevista dalla citata norma si applichi a chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Il comma 10, che modifica il codice delle leggi antimafia, inserisce taluni reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto tra quelli che possono dare luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva.

L'articolo 4 reca disposizioni relative al personale e alle funzioni della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dal decreto-legge n. 13 del 2023. Il comma 1 eleva da quattro a cinque il numero delle direzioni generali, in cui la Struttura è articolata e specifica che tra le funzioni attribuite alla medesima Struttura di missione PNRR rientra l'effettuazione di ispezioni e controlli a campione, sia presso le amministrazioni centrali titolari delle misure di attuazione del PNRR sia presso i soggetti attuatori.

Il comma 2 trasferisce alla Struttura di missione PNRR risorse e personale dell'Unità di missione presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, preposta al coordinamento, monitoraggio, controllo degli interventi previsti nel PNRR.

In base a quanto disposto dal comma 3, la Struttura di missione PNRR e non più la citata Unità di missione, riceve comunicazione degli atti assunti con ordinanza motivata dall'amministrazione, ente, organo, ufficio o commissario ad acta nominati per l'esercizio di poteri sostitutivi rispetto agli enti territoriali inadempienti agli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR assunti in qualità di soggetti attuatori.

L'articolo 5 reca disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari finalizzate al conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR. Il comma 1 dispone la nomina di un Commissario straordinario, che opera presso il Ministero dell'università e della ricerca, per la realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari. Al Commissario straordinario, nominato con D.P.C.M. da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sono attributi poteri sostitutivi in caso di perdurante inerzia dei soggetti attuatori, per l'esecuzione dei relativi progetti, anche avvalendosi di società a controllo pubblico o a partecipazione pubblica, comprese quelle quotate o in house, di altre amministrazioni specificamente indicate. Tale Commissario straordinario dovrà assicurare, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.

In base al comma 2, per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, che opera sino alla data di cessazione dell'organo commissariale. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali. Il Commissario straordinario può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di nomina in misura non superiore a 100.000 euro, importo comprensivo della parte fissa e di quella variabile, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo.

Il comma 3 contiene la clausola di copertura degli oneri derivanti dal comma 2.

L'articolo 6 prevede, al comma 1, la nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di un Commissario straordinario per assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, con l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale; supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione; aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio; creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale, non più finanziati con le risorse del PNRR. Tale nomina deve avvenire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro dell'interno, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. L'incarico del Commissario scade il 31 dicembre 2029 e prevede anche l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR.

Ai sensi del comma 2, il medesimo decreto di nomina è chiamato a determinare anche il compenso del Commissario, che non può eccedere la misura indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. È prevista, inoltre, la costituzione di una struttura di supporto alle dirette dipendenze del Commissario, composta da dodici unità, di cui una di livello dirigenziale generale, due di livello dirigenziale non generale e nove unità di personale non dirigenziale, scelte tra personale delle amministrazioni pubbliche centrali e di enti territoriali, con esclusione del personale delle istituzioni scolastiche. Si stabilisce, altresì, che il Commissario possa avvalersi delle strutture, anche periferiche, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, attraverso apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Commissario può infine nominare fino a cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, il cui compenso è determinato dal Commissario in misura non superiore ai 50.000 euro annui al loro dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. La nomina a Commissario straordinario può essere effettuata anche in deroga alle norme di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, limitative della possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

Agli oneri derivanti dall'articolo 6 si provvede con le risorse di cui al comma 3.

L'articolo 7 prevede la nomina di un Commissario straordinario con la finalità di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. A tal fine, l'articolo prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR. Per effetto delle modifiche adottate in sede referente, è stato specificato, alla fine del comma 1, che il Commissario straordinario, nell'esercizio delle sue funzioni, è tenuto ad assicurare il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle istituzioni locali e dei soggetti del Terzo settore.

Il comma 2 precisa che il decreto di nomina determina anche il compenso del Commissario straordinario, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. Viene prevista anche la creazione di una struttura di supporto al Commissario, composta da massimo di dodici unità di personale, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Commissario straordinario può altresì nominare un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Con il decreto di nomina del Commissario straordinario, istitutivo della struttura di supporto, sono determinate, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale della struttura, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della stessa, nei limiti di quanto previsto dal successivo comma 3.

Il comma 3 dispone in ordine alla copertura finanziaria delle disposizioni recate dall'articolo 7, stabilendo che ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 8 reca misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori. In particolare, il comma 1 introduce modifiche all'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 13 del 2023, volte a stabilire che, oltre agli enti locali e agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale, anche le regioni devono prevedere nei propri regolamenti, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo per le funzioni tecniche previsto dal codice degli appalti anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite previsto dal testo unico sul pubblico impiego con riferimento al trattamento accessorio del personale.

Il comma 2 integra la formulazione di specifiche norme transitorie che consentono, in alcune pubbliche amministrazioni, contratti di lavoro a tempo determinato anche di durata complessiva superiore a trentasei mesi. La lettera 0a) del comma 2, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce che i contratti di collaborazione sottoscritti con professionisti ed esperti per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nell'ambito del Sub-investimento 2.2.1 “Assistenza tecnica a livello centrale e locale”, possano essere rinnovati o prorogati più di una volta. Essi, quindi, possono essere soggetti a ulteriori rinnovi o proroghe, nel rispetto del termine di attuazione del progetto e nel limite delle risorse assegnate.

Il comma 2-bis, anch'esso introdotto in sede referente, novella una disciplina transitoria, posta in origine dalla legge di bilancio 2022 e successivamente più volte modificata, volta alla stabilizzazione - mediante stipula di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato – di personale avente, in base a rapporti a termine, una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso il personale non più in servizio. Le modifiche introdotte consentono agli enti del servizio sanitario nazionale di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato volte alla predetta stabilizzazione fino al 31 dicembre 2025, anziché fino al 31 dicembre 2024, come previsto dalla disciplina vigente. Il comma incide, altresì, sulla disciplina dei requisiti di anzianità per la stabilizzazione: la normativa vigente richiede di avere maturato, al 31 dicembre 2024, almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze di un ente del SSN, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022; il predetto termine del 31 dicembre 2022 è differito al 31 dicembre 2024.

Il comma 3 reca modifiche normative in materia di avvalimento, da parte degli enti territoriali, del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali.

Il comma 4 introduce disposizioni in materia di supporto tecnico ai commissari straordinari per il collegamento intermodale Roma-Latina e per l'acquedotto del Peschiera, prevedendo la facoltà per gli stessi di avvalersi di un numero massimo di sette esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e a disciplinarne i compensi, disponendo al riguardo l'applicazione delle norme in materia di limiti retributivi e di divieto di cumulo con la pensione anticipata cosiddetta “quota 100”.

Al fine di semplificare e rinviare alla disciplina generale stabilita per i commissari straordinari in materia di trasferimento delle risorse, il comma 5 abroga una disposizione della legge di bilancio 2023, sopprimendo la previsione secondo cui sono demandati ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione degli interventi da finanziare, le modalità di erogazione e i casi di revoca delle risorse per la realizzazione del sotto-progetto “Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera - dalle sorgenti alla Centrale di Salisano” del progetto denominato “Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera”.

Al fine di promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni, il comma 6 stabilisce che il divieto di assunzione di personale da parte delle amministrazioni degli enti territoriali previsto in caso di mancata trasmissione dei documenti contabili di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 9 del decreto-legge n. 113 del 2016, non si applica alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto–legge n. 124 del 2023 e riferite a personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari, nel limite massimo complessivo di 2200 unità.

Il comma 7 mira a riorganizzare il riparto delle risorse previste per il Fondo destinato all'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), apportando modifiche testuali all'articolo 26 del decreto-legge 36 del 2022, istitutivo del fondo stesso.

Il comma 7-bis, prevede che, per il 2024, i requisiti di anzianità di servizio da stabilire nelle procedure di selezione pubblica per l'assunzione con contratto a tempo determinato di dirigenti degli enti locali possano derogare ai criteri stabiliti dal regolamento di riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole di formazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013.

Il comma 8 istituisce, a decorrere dal 1° luglio 2024, un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta all'attuale dotazione organica e in deroga alle percentuali previste dalla normativa vigente.

Il comma 9 prevede che il direttore generale si avvale di personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, con competenza in materia di bilancio pubblico, nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa.

Il comma 10 reca la quantificazione degli oneri derivanti delle disposizioni del comma 8. Il comma 11 incrementa di 3 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026 la dotazione del suddetto Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

Il comma 12 autorizza l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a indire nel 2024 di procedure selettive volte a stabilizzare nei propri ruoli il personale di livello non dirigenziale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Il comma 13, intervenendo sulla medesima disciplina delle procedure selettive relative all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dimezza a un anno il periodo di servizio continuativo previsto quale requisito per l'eventuale riserva di una quota di posti nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali.

In linea con la finalità del rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR, il comma 14 incrementa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 il fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 dell'Avvocatura dello Stato.

Il comma 15, modificato in sede referente, incrementa, a decorrere dal 1° giugno 2024, la dotazione organica del Ministero della Salute di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, allo scopo di potenziare le competenze del Ministero medesimo in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche in coerenza con gli specifici obiettivi del PNRR. Al dirigente generale sono attribuiti anche compiti di supporto nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio; a tale scopo esso può avvalersi del personale del Ministero della salute competente in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa in materia sanitaria. Il comma 16 dispone sulla copertura degli oneri recati dal comma 15.

Il comma 15-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dispone l'aumento al 20 per cento della percentuale stabilita per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti nella dotazione organica dell'Agenzie industrie difesa.

Il comma 17 dispone che il Ministero del turismo può ricorrere a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato operanti nel settore dei servizi informatici, al fine di completare i seguenti investimenti e riforme del PNRR: la migrazione dei sistemi informativi del Ministero verso i servizi cloud del Polo strategico nazionale, nell'ambito dell'investimento – I 1.1 «Infrastrutture digitali» della Missione 1, Componente 1; la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 «Turismo e Cultura 4.0» del PNRR e, in particolare dell'investimento 4.1 «Tourism Digital Hub»; la realizzazione dei servizi informatici connessi all'attuazione della riforma del PNRR M1C3 R.4.1 della professione di guida turistica.

Il comma 17-bis, inserito in sede referente, introduce modifiche alla legge n. 190 del 2023, recante la disciplina della professione di guida turistica, al fine di tenere conto delle interlocuzioni intervenute con la Commissione europea con riferimento ai contenuti della riforma 4.1 della Missione 1, Componente 3, del PNRR. Le modifiche apportate intervengono sulle norme relative a: i requisiti per l'esercizio della professione di guida turistica; le conoscenze linguistiche e i titoli di studio funzionali all'esame di abilitazione all'esercizio della professione; la composizione e l'aggiornamento dell'elenco nazionale delle guide turistiche; le regole per l'esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero; i corsi di specializzazione e aggiornamento e disciplina di divieti e sanzioni.

Il comma 18 riduce di un anno la durata dell'effettivo servizio richiesto per il passaggio alla qualifica di viceprefetto e pone - fino alla fine del 2025 - un divieto di comando, distacco o assegnazione, ad esclusione di quelli in corso, presso altre pubbliche amministrazioni, ad eccezione degli organi costituzionali, del personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno - Area e Comparto Funzioni centrali.

Il comma 18-bis, inserito in sede referente, attribuisce al Ministero dell'interno la possibilità di stipulare con il Ministero della giustizia e con Equitalia Giustizia S.p.A. una o più convenzioni per la gestione, da parte della società stipulante, dei crediti riguardanti le sanzioni pecuniarie amministrative irrogate dall'autorità prefettizia, individuate, di volta in volta, dalle medesime convenzioni.

Il comma 18-ter prevede che il personale di Poste Italiane possa anche attestare la corrispondenza tra immagine fotografica e persona dell'interessato nell'ambito delle convenzioni per la realizzazione dello sportello unico dei servizi previsto dal progetto Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale.

Il comma 19 dispone un incremento, pari a 400.000 euro a decorrere dal 2024, del limite di spesa per la corresponsione dell'indennità di amministrazione in favore del personale, incluso quello dirigenziale non generale, che svolga funzioni istituzionali presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità a orari disagevoli.

Il comma 20 stabilisce che con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono individuati e regolati gli interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze previsti dalla delibera del CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021 sulla programmazione della politica di coesione 2021-2027 per l'attivazione di adeguati sistemi di controllo dei suddetti programmi, in linea con la normativa europea. Il comma 20 precisa che tali interventi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, potranno riguardare azioni finalizzate ad assicurare la continuità alle attività di supporto alle autorità di audit dei programmi cofinanziati dai fondi europei della politica di coesione per la programmazione 2021-2027 e di altri strumenti adottati dall'Unione europea per i quali occorre garantire una funzione di audit indipendente, nonché misure di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica per le attività di monitoraggio e di controllo della spesa degli interventi finanziati con risorse europee.

Il comma 21 incrementa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 le risorse destinate all'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione delle aree ricomprese nei crateri nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016. Il comma 22 disciplina la copertura degli oneri del precedente comma.

Il comma 23 introduce una deroga al divieto di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di aziende o società, nel caso specifico della società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., qualora le perdite risultino complessivamente assorbite in un piano economico-finanziario approvato dall'Autorità competente.

L'articolo 9 è volto al rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali, in ordine all'esecuzione e monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR. A tal fine, il comma 1 istituisce una cabina di coordinamento a sostegno degli enti locali per l'attuazione e monitoraggio del PNRR presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale di Governo, definendone altresì la composizione ed i compiti di monitoraggio. In base a quanto previsto dal comma 1, ciascuna cabina di coordinamento predispone un piano di azione secondo apposite linee guida emanate dalla Struttura di missione PNRR, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale per il PNRR e con il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno. Secondo la modifica introdotta in sede referente, possono essere chiamati a partecipare alla cabina di coordinamento anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il comma 2 indica che il piano di azione e gli esiti del monitoraggio sono oggetto di comunicazione alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR.

Ai sensi del comma 3, restano ferme le attività di collaborazione e supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR previste dalla legislazione vigente.

Il comma 4 prevede una clausola d'invarianza finanziaria in capo alle amministrazioni interessate per il funzionamento della cabina di coordinamento ed un divieto di corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati per la partecipazione alle riunioni della cabina di coordinamento. Il comma 5 proroga la durata delle misure di accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) dei profughi provenienti dall'Ucraina fino alla data del 31 dicembre 2024, stabilita come termine dello stato di emergenza, e incrementa le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il 2024. A seguito dell'esame in sede referente, è stata modificata la copertura degli oneri finanziari, pari appunto a 26,2 milioni di euro per il 2024. Alla copertura di tali oneri si provvede, infatti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse già stanziate per il 2024 dall'articolo 21, comma 9, del decreto-legge n. 145 del 2023, cosiddetto “decreto anticipi”, per consentire il proseguimento delle misure di assistenza dei profughi dall'Ucraina.

Il comma 5-bis, inserito in sede referente, prevede la facoltà di assegnare anche all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e all'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta, i contributi forfettari già riconosciuti, nell'ambito delle misure di assistenza ed accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), del D.L. 21 marzo 2022, n. 21.

L'articolo 10 è volto a rafforzare il contributo del CNEL all'attuazione del PNRR. In particolare, i commi 1 e 2 recano una serie di modifiche normative volte a rafforzare il ruolo e la presenza del CNEL in materia di cooperazione con il partenariato economico e sociale nell'attività di monitoraggio e di attuazione del PNRR, nonché il suo contributo nella piena implementazione del PNRR. Sono altresì previsti, in base a quanto disposto dal comma 3, un incremento della dotazione organica del CNEL e l'autorizzazione in suo favore, nel triennio 2024-2026, a procedere a determinate assunzioni a tempo indeterminato in aggiunta alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente, nei limiti della dotazione organica vigente. Il comma 4 dispone inoltre che, ai fini della nomina del Presidente e dei componenti del CNEL, non trovano applicazione le disposizioni che non consentono l'attribuzione di incarichi di studio, consulenza, dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Il comma 5 reca infine le disposizioni finanziarie.

Il Titolo II reca “Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC” e include dieci Capi, dall'articolo 11 all'articolo 44-quinquies.

Il Capo I del Titolo II reca, agli articoli 11 e 12, misure di semplificazione amministrativa.

L'articolo 11 prevede nuove disposizioni relative alle procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR. Il comma 1 stabilisce che la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge. Durante l'esame in sede referente, è stato specificato che tali anticipazioni debbono essere erogate entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il comma 2 attribuisce alla Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale per il PNRR il compito di rendere tale anticipazione disponibile per le Amministrazioni centrali dello Stato e il comma 3 prevede l'obbligo per le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR di provvedere al recupero delle somme eventualmente già erogate e a versarle negli appositi conti di tesoreria.

L'articolo 12 interviene con misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi. Nel dettaglio, il comma 1 prevede che, in relazione agli interventi non più ricompresi nel PNRR, connotati da un avanzato livello di progettazione, per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già state indette le relative procedure di gara, è consentita, in ogni caso, l'applicazione della disciplina acceleratoria e semplificata già prevista dal decreto-legge n. 77 del 2021, dal decreto-legge n. 13 del 2023 e delle altre disposizioni legislative relative agli interventi finanziati con le risorse del PNRR. Il secondo periodo del comma in esame, come risultante dalle modifiche apportate in sede referente, precisa che le disposizioni di cui al primo periodo si applicano non più esclusivamente alle procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, cosiddetto appalto integrato, dei lavori e ai relativi contratti, come previsto dal testo iniziale del decreto-legge, ma anche alle procedure di affidamento di servizi e forniture.

Sempre in relazione agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, il comma 2 prevede che le disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali.

Il comma 3 prevede che continuano a trovare applicazione in relazione agli interventi definanziati, in tutto o in parte, dal PNRR a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, le disposizioni in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, reclutamento di personale e conferimento di incarichi, semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili contenute in una serie di atti legislativi esplicitamente richiamati. In tal caso, la disposizione fa espressamente riferimento al decreto-legge n. 77 del 2021, al decreto-legge n. 80 del 2021, al decreto - legge n. 152 del 2021 e al decreto-legge n. 13 del 2023. Il comma 3 aggiunge inoltre che continuano a trovare applicazione anche tutte le “ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR”.

Il comma 4 prevede che le Amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori degli interventi PNRR ricorrono per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo, al sistema informatico ReGiS, definendo, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo.

Il comma 5 è volto a confermare il contributo del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 in favore degli interventi definanziati dal PNRR e dal PNC già beneficiari di risorse del predetto Fondo, al fine della realizzazione in tempi rapidi di tali interventi.

Il comma 6 proroga fino al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata, con le modalità speciali dell'articolo 13 del decreto-legge n. 76 del 2020 in base al quale, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, le pubbliche amministrazioni adottano lo strumento della conferenza semplificata in modalità asincrona. In sede referente è stata introdotta, con la lettera b-bis) del comma 6, un'ulteriore modificazione, in base alla quale si precisa che, in caso di dissenso o non completo assenso, le amministrazioni coinvolte sono tenute a indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, con l'obbligo ulteriore di quantificare i costi di dette prescrizioni e misure.

Il comma 7 estende il campo di applicazione del citato articolo 13, stabilendo che tali disposizioni si applicano, se più favorevoli, altresì alle conferenze di servizi decisorie in modalità semplificata previste dal decreto-legge n. 77 del 2021, dal decreto-legge n. 13 del 2023 e dalle singole norme speciali tese a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.

Il comma 8 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 47 e all'articolo 50, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, volte a garantire le pari opportunità e il diritto al lavoro alle persone disabili si applicano con riferimento alle procedure afferenti ai settori speciali del codice dei contratti pubblici, esclusivamente a quelle avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento, limitatamente agli investimenti e agli interventi avviati a partire dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR.

Il comma 9 stabilisce che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni centrali adottano, in deroga alle disposizioni di legge, i provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi previsti dal nuovo PNRR e che tali provvedimenti sono comunicati senza ritardo alla Struttura di missione PNRR e all'Ispettorato generale per il PNRR della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 10 introduce alcune modifiche all'articolo 17, comma 2, del decreto–legge 19 settembre 2023, n. 124 con cui si prevedeva la possibilità di ricorrere alla società SACE S.p.A. per il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e del PNC.

Il comma 11 offre un chiarimento interpretativo in tema di Zone logistiche semplificate volto a far salvo il testo degli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge n. 91 del 2017 nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79.

Il comma 12, nell'ambito di tali misure di semplificazione, prevede che l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione.

Il comma 13 stabilisce che le disposizioni di cui al precedente comma 12 e quelle dei provvedimenti emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Il comma 14, reca disposizioni integrative della disciplina di proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di VIA oltre i termini di validità in esso indicati.

Il comma 14-bis, introdotto in sede referente, aggiunge una previsione all'interno del decreto-legge n. 239 del 2003, in base alla quale l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica, ha l'efficacia temporale, comunque di almeno cinque anni, che è definita dallo stesso provvedimento autorizzatorio, salva istanza di proroga.

Il comma 14-ter, anch'esso introdotto in sede referente, consente all'autorità competente di avvalersi di ISPRA per lo svolgimento delle attività di monitoraggio delle prescrizioni sulle valutazioni di impatto ambientale, nel limite di spesa di 3 milioni annui, nonché degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale, dell'Istituto superiore di sanità per i profili relativi alla sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici.

Il comma 15, modificato in sede referente, prevede l'attribuzione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a sindaci, presidenti di provincia e sindaci metropolitani, dei poteri attribuiti ai commissari straordinari per il completamento degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 e cioè la possibilità di operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, con le eccezioni stabilite dalla legislazione vigente, ove strettamente necessario ai fini della realizzazione dei progetti previsti dal PNRR e per quelli relativi al Piano nazionale complementare per la rapida esecuzione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica.

Il comma 16 sospende fino al 31 marzo 2024 i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi soggetti ad autorizzazione unica nella zona economica speciale (ZES) per il Mezzogiorno, non ancora definiti al 1° marzo 2024 da parte dei Commissari straordinari istituiti a partire dal 2017 per presiedere i Comitati di indirizzo delle ZES. La suddetta sospensione dei termini è volta ad assicurare un ordinato trasferimento alla Struttura di missione ZES delle funzioni dei Commissari straordinari cessati dall'incarico dal 1° gennaio 2024, nonché per consentire la verifica da parte della Struttura di missione dei procedimenti amministrativi non ancora conclusi.

Il comma 16-bis, introdotto in sede referente, aggiunge una previsione all'interno del decreto-legge n. 181 del 2023, che consente a Terna S.p.A., in qualità di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 “Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica” del PNRR, di realizzare, mediante denuncia di inizio attività, le opere necessarie per la connessione di cabine primarie, già autorizzate e ammesse a finanziamento a valere sulle risorse del PNRR, e purché dotate di determinate caratteristiche tecniche.

Il comma 16-ter, introdotto dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, prevede alcune disposizioni di semplificazione per la realizzazione delle opere necessarie per la connessione di cabine primarie, a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1 “Rafforzamento Smart Grid” del PNRR.

Il comma 16-quater, introdotto in sede referente, disciplina in via transitoria, fino al 31 dicembre 2025 il rilascio da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale della certificazione sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, cd. e-procurement, in base alle dichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle piattaforme secondo il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestanti la conformità delle medesime piattaforme ai requisiti previsti all'articolo 22, comma 2, del codice dei contratti pubblici.

L'articolo 12-bis, inserito in sede referente, reca semplificazioni in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico. In particolare, si prevede che la citata verifica sia esclusa: per gli interventi qualificabili come “di lieve entità”, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR; per gli interventi realizzati in aree già occupate da strade, opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno scavo che ecceda la quota di profondità già impegnata dagli impianti o delle opere presenti; per gli interventi necessari al ripristino dell'erogazione del servizio pubblico. In caso di interventi, riguardanti infrastrutture di rete qualificabili come “di media entità”, è prevista invece una modalità semplificata di effettuazione della citata verifica preventiva dell'interesse archeologico.

L'articolo 12-ter, inserito durante l'esame in sede referente, reca disposizioni volte a regolare, fermo restando il rispetto del vincolo paesaggistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, la compatibilità, con l'esercizio dell'uso civico, delle opere pubbliche o di pubblica utilità ricomprese in interventi infrastrutturali commissariati ai sensi del decreto-legge n. 32 del 2019, cd. “sblocca cantieri”, o afferenti ad investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR-PNC o con i fondi strutturali europei.

Venendo alle disposizioni del Capo II, composto dagli articoli da 13 a 18, si segnala preliminarmente che esse prevedono misure urgenti in materia di istruzione e merito.

L'articolo 13, composto da un unico comma, modifica alcune disposizioni della legge istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR. La lettera a) del comma 1 prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito già appositamente previsto debba ora definire la tabella di corrispondenza dei titoli rilasciati dagli ITS Academy con le classi di concorso e non più anche i «crediti riconoscibili». La lettera b) del citato comma elimina l'attuale vincolo normativo per cui i finanziamenti prioritari del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore sono ammessi soltanto per la realizzazione di nuove sedi degli ITS Academy e non anche per interventi su quelle già esistenti. La lettera c) introduce due nuove disposizioni di carattere straordinario, la prima delle quali rende facoltativo, esclusivamente fino al 2025, il cofinanziamento regionale dei piani triennali di attività degli ITS Academy; la seconda disposizione prevede che, in via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore possono essere utilizzate altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni ITS Academy.

L'articolo 14 reca disposizioni urgenti per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi.

Il comma 1, lettera a), introduce il possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate quale requisito per la partecipazione al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico a partire dai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024.

La lettera b) prevede che i contenuti del sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo siano delineati con decreto di natura non regolamentare, il quale deve altresì precisare le modalità di valutazione dei docenti stabilmente incentivati.

La lettera c) dispone, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, che le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza di uno o più moduli formativi, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico” e 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” della M4C1 del PNRR.

La lettera c-bis), inserita nel corso dell'esame in sede referente, prevede che, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente banditi secondo modalità semplificate, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà di assunzione autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del periodo 2024/2026 secondo la procedura straordinaria per l'assegnazione a tempo determinato dei posti di sostegno vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2023/2024, che residuano dopo l'effettuazione delle immissioni in ruolo in base alla vigente legislazione.

Il comma 2 abroga le disposizioni che disciplinavano la possibilità di partecipare, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, all'apposita procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzata all'immissione in ruolo nonché all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. La lettera b-bis) del comma 2, anch'essa inserita nel corso dell'esame in sede referente, abroga la disciplina contenuta nella legge di bilancio 2021 che ha autorizzato il Ministero dell'istruzione e del merito a bandire nuove procedure selettive, su base regionale, per l'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione, affidando la definizione delle modalità di espletamento ad un decreto del Ministro dell'istruzione.

Il comma 3 specifica che alla formazione iniziale si accede con il possesso dei titoli di studio per la partecipazione al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico, riferiti alla classe di concorso del relativo grado di scuola.

Il comma 4 rende annuale la durata, precedentemente biennale, del corso teorico-pratico al termine del quale si consegue l'apposito titolo di specializzazione per l'accesso ai concorsi speciali per il reclutamento del personale direttivo e del personale docente negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti.

Il comma 5 demanda a un decreto ministeriale l'adozione del modello nazionale di consiglio di orientamento, rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado, da integrare nell'E-Portfolio previsto dalle Linee guida ministeriali per l'orientamento.

Il comma 6 stabilisce che, nel documento da allegare al diploma, al termine del primo ciclo di istruzione, contenente l'indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale e delle rispettive competenze, in una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Il comma 7 prevede un'anticipazione delle facoltà di assunzione dei docenti anche relative alle annualità successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà di assunzione maturate e disponibili a legislazione vigente.

Il Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR, secondo quanto disposto dal comma 8, individua, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025-2026, un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale, al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al PNRR relativi alla digitalizzazione delle scuole.

Il comma 9 stabilisce che le risorse destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per la realizzazione delle scuole innovative sono altresì utilizzabili per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici.

Il comma 10 prevede che il decreto di riparto annuale delle risorse dell'apposito fondo nel quale confluiscono i risparmi conseguiti mediante l'applicazione del nuovo sistema di definizione dei contingenti organici dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi è adottato previo parere della Conferenza unificata, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico.

I commi 10-bis e 10-ter, introdotti nel corso dell'esame in sede referente, incrementano di 2,09 milioni di euro per il 2024 e di 7,587 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 il limite di spesa previsto per far sì che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, anche i dirigenti scolastici delle scuole oggetto di accorpamento, a seguito del dimensionamento della rete scolastica, possano chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento, per un numero massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Tali disposizioni sono finalizzate a dare attuazione alla Riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, relativa all'organizzazione del sistema scolastico.

Il comma 11, lettera a), e il comma 12, recano disposizioni in materia di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nell'ambito degli organici PNRR o Agenda Sud, disponendo, tra l'altro, che le istituzioni scolastiche possano attingere alle graduatorie di istituto in caso di rinuncia all'incarico. Viene inoltre dettata, in base al comma 11, lettera b), una specifica disciplina volta all'incremento degli stanziamenti dei capitoli di bilancio destinati al pagamento delle retribuzioni del predetto personale ATA, con incarico temporaneo, destinato alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR.

L'articolo 15, costituito da un comma unico, reca talune modifiche ai criteri cui il Governo deve attenersi nella riforma degli istituti tecnici, mediante l'approvazione di uno o più regolamenti di delegificazione, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi previsti in materia dal PNRR. In dettaglio, l'articolo introduce modifiche all'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, che attribuisce al Governo il compito di provvedere ad una revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi degli istituti tecnici, al fine di poterne adeguare costantemente i curricula alle esigenze, in termini di competenze, del settore produttivo nazionale, secondo gli obiettivi del PNRR, orientandoli anche verso le innovazioni introdotte dal Piano nazionale «Industria 4.0» in un'ottica di piena sostenibilità ambientale. In primo luogo, come previsto dalla lettera a), si sostituisce la “revisione” dei profili dei curricula vigenti con il loro “aggiornamento” e si modificano i criteri di aggiornamento relativi agli istituti tecnici per rafforzare le competenze generali del curricolo, alle quali sono aggiunte quelle “giuridiche ed economiche”, nonché quelle “tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare riferimento al contesto dell'innovazione digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi al made in Italy”. La lettera b) modifica il comma 3 dell'articolo 26, che consente agli studenti frequentanti i percorsi di istruzione tecnica di acquisire certificazioni attestanti le competenze in uscita corrispondenti ai diversi livelli del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017.

L'articolo 15-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce che, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario, gestite direttamente dai Comuni, possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026-2027 anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, funzioni locali 2019-2021 per l'immissione in servizio a tempo determinato, e per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. La deroga di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie. Per le finalità di cui al primo periodo, sino al 31 dicembre 2027, in deroga ai vincoli di assunzione di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni, non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento.

L'articolo 16 è volto a ricondurre, nell'ambito della struttura amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, superando l'assetto attualmente vigente, che vede tale ente in una posizione di autonomia amministrativa e contabile rispetto al Ministero, da cui era solo vigilato. Sono conseguentemente riviste le funzioni gestionali della Scuola, l'assetto organizzativo dei suoi organi di supporto ed il regime della dotazione organica ad essa assegnata. Nello specifico, il comma 1 reca modifiche agli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, attuativo della legge 13 luglio 205, n. 107, cosiddetta “Buona scuola”. Il comma 2 conferma gli atti già adottati e, fino alla naturale scadenza del mandato, gli incarichi già conferiti ai sensi dell'articolo 16-bis previgente, specificando che il direttore generale in carica subentra nell'incarico di coordinatore della segreteria tecnica a supporto della Scuola. Il comma 3 conferisce al Governo il compito di apportare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, le necessarie modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 255 del 27 settembre 2022, che ha definito l'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale della Scuola.

Le misure oggetto del Capo III, di cui agli articoli 17 e 18, intervengono in materia di università e ricerca.

L'articolo 17 reca disposizioni volte a semplificare l'attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie al fine di raggiungere gli obiettivi della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, denominata “Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti”, che prevede, come target finale, al 30 giugno 2026, la creazione di 60.000 posti letto supplementari per gli studenti universitari fuorisede. I commi 1 e 2 modificano la legge n. 338 del 2000 e l'articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023 intervenendo in particolare sulla normativa urbanistico-edilizia e prevedendo alcune agevolazioni per gli alloggi e le residenze per studenti universitari.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 17 interviene, con la lettera a), sull'impianto normativo esistente, ovvero la citata legge n. 338 del 2000, apportando modifiche agli articoli 1-bis e 1-ter e inserendo i nuovi articoli 1-quater e 2-bis nell'ambito della predetta legge, recanti, rispettivamente, semplificazioni in materia di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie e norme in materia di impignorabilità e insequestrabilità delle risorse destinate agli alloggi e residenze per studenti universitari. In particolare, con l'aggiunta, in sede referente, del comma 2-bis al citato articolo 1-quater della legge n. 338 del 2000, è previsto che, ai fini della realizzazione di alloggi e residenze per studenti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, sono considerati di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già interamente impermeabilizzate, per i quali è consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici. Tale ultima disposizione non si applica, peraltro, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, integra l'articolo 11 del decreto-legge n. 145 del 2023, anch'esso in materia di edilizia universitaria, prevedendo, in particolare, il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. nelle relative procedure amministrative. Ciò al fine di raggiungere gli obiettivi della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, denominata “Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti”, che prevede, come target finale, al 30 giugno 2026, la creazione di 60.000 posti letto supplementari per gli studenti universitari fuorisede.

Passando al comma 2, esso modifica, per le medesime finalità, l'articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023, che disciplina il “Contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa nonché delle regioni e degli enti locali all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR”. In particolare, si prevede che la Struttura per la progettazione di beni e edifici pubblici, su richiesta, può svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi finalizzati a destinare i beni immobili dello Stato a residenze e alloggi universitari, nonché provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 18 reca misure volte a favorire il conseguimento di obiettivi e traguardi fissati dal PNRR in materia di formazione superiore e ricerca. Il comma 1, in particolare, prevede la semplificazione delle procedure di adozione dei decreti ministeriali concernenti il riconoscimento dei crediti formativi universitari. Il comma 2 interviene sull'ampliamento della platea dei potenziali destinatari delle assunzioni e delle chiamate dirette di studiosi da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca, finanziate con le risorse del PNR. Il comma 3 reca misure finalizzate a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.1 della Missione 4 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata “Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità”, con l'obiettivo specifico di incentivare la mobilità reciproca tra università ed enti pubblici di ricerca.

Il comma 3-bis, introdotto durante l'esame referente, con un emendamento sottoscritto da tutti i gruppi parlamentari, è volto a tutelare gli studenti iscritti al quarto anno delle scuole superiori, i cosiddetti “quartini”, che lo scorso anno hanno sostenuto il test di accesso a medicina, anche a fronte le criticità emerse in sede giurisdizionale. In particolare, si stabilisce che, nelle more della revisione dei meccanismi per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024 senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nel successivo anno accademico 2024/2025, senza dover ripetere la relativa prova di ammissione, previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente. Si demanda a uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca l'individuazione delle procedure di inserimento di tali candidati nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono definiti posti da riservare a tali candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo.

Il comma 3-ter, introdotto in sede referente, riduce da sessanta a trenta giorni il periodo minimo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando per l'ammissione ai corsi universitari e quella di svolgimento delle relative prove di ammissione.

Venendo alle disposizioni del Capo IV, l'articolo 19 reca misure volte a snellire le procedure di utilizzo, da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, di talune tipologie di risorse di cui all'investimento 3.1 della Missione 5, Componente 2 del PNRR.

In questo contesto, il comma 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente, consente al Dipartimento di autorizzare i soggetti attuatori degli interventi di impiantistica sportiva ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta; autorizza il Dipartimento a riprogrammare le risorse resesi disponibili in seguito a revoche o a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi pubblici destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali e per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei Comuni delle isole minori marine. Si segnala che le modifiche apportate in sede referente riguardano l''estensione della disciplina agli sport natatori e del ghiaccio, mentre la norma originaria richiamava i soli sport invernali. Il comma 2 autorizza il Dipartimento a riprogrammare le risorse resesi disponibili in seguito a revoche o a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi pubblici destinati agli sport invernali e per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei Comuni delle isole minori marine.

In relazione alle successive disposizioni, il Capo V, composto dagli articoli 20 e 21, interviene con misure in materia di digitalizzazione.

Più in dettaglio, l'articolo 20 preveda modifiche al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Il comma 1, lettera a), prevede che le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato possano individuare l'ufficio del responsabile per la trasformazione digitale anche avvalendosi del supporto di società in house, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In linea con le finalità dell'articolo, secondo quanto disposto dal comma 1, lettera b), le pubbliche amministrazioni accreditate presso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati possono continuare ad avvalersi dei sistemi di interoperabilità “già attivi”, mentre le norme modificate facevano riferimento ai sistemi di interoperabilità “già previsti dalla legislazione vigente”. La lettera c) del comma 1 prescrive l'allineamento dei dati relativi alle strade urbane e ai numeri civici contenuti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, con i medesimi dati resi disponibili dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane. La medesima lettera richiede che gli archivi informatizzati dei soggetti pubblici richiamati dalla disposizione, da allineare con le anagrafiche contenute nell'Anagrafe, debbano essere “opportunamente integrati” con il codice identificativo univoco che la medesima Anagrafe attribuisce a ciascun cittadino, per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. Il comma 1, lettera d), reca una nuova disciplina di gestione delle deleghe per l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono l'identificazione informatica. La nuova disciplina, che sostituisce la precedente basata sul Sistema di gestione delle deleghe (SGD), prevede l'istituzione di una piattaforma di gestione deleghe realizzata e gestita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. attraverso la quale un cittadino iscritto all'Anagrafe nazionale della popolazione residente può delegare fino a due cittadini l'accesso ai servizi in rete. Al fine di rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche, la lettera e) del comma 1, istituisce il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema di portafoglio digitale italiano IT-Wallet) e individua i soggetti incaricati della sua progettazione e della gestione nonché le sue caratteristiche, da maggiormente definire mediante linee guida (approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica). La disposizione prevede, inoltre, che nell'attesa della piena funzionalità del sistema di portafoglio digitale italiano siano rese disponibili, su richiesta, attraverso il punto di accesso telematico “App IO”, di cui all'articolo 64-bis del codice dell'amministrazione digitale, le versioni digitali dei seguenti documenti: Tessera sanitaria-Tessera europea di assicurazione di malattia; patente di guida mobile; Carta europea della disabilità.

All'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sono demandati, ai sensi del comma 4: il compito di progettare, realizzare, implementare e gestire l'infrastruttura tecnologica dei sistemi di rilascio; la certificazione e verifica delle attestazioni elettroniche di identità digitale, di quelle relative a prerogative, caratteristiche, licenze o qualità presenti nelle banche dati della pubblica amministrazione; modifica introdotta nel corso della lettura presso la Camera dei deputati annovera altresì le deleghe; la certificazione e verifica dei registri fiduciari per l'accreditamento dei soggetti coinvolti nei processi di rilascio, certificazione e verifica della validità e la gestione del ciclo di vita delle attestazioni elettroniche.

Si demanda, inoltre, ad apposito decreto adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dall'Autorità politica delegata, se nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, la determinazione di un novero di profili: definizione dei compiti e delle funzioni attribuite alle società PagoPA e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; individuazione della data a decorrere dalla quale il sistema IT-Wallet pubblico è reso disponibile nonché il termine entro il quale le società PagoPA S.p.A. e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sono tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti relativi a prerogative, caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche sotto forma di attestazioni elettroniche – nonché a deleghe, si è ricordato, secondo modifica introdotta nel corso della lettura presso la Camera dei deputati; fissazione della data a decorrere dalla quale i soggetti privati accreditati possono rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato; definizione della tipologia di servizi che possono essere oggetto di remunerazione da parte del titolare del Wallet e dei soggetti privati accreditati in qualità di erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni di costo. Resta ferma la gratuità dell'emissione dell'IT-Wallet pubblico per cittadini e imprese.

Nell'ambito della valorizzazione della raccolta e condivisione dei dati, il comma 2 dell'articolo 20 prevede che il Ministero dell'università e della ricerca trasmetta all'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore, entro il 30 giugno 2025, i dati in suo possesso relativi ai titoli di studio conseguiti.

Il successivo comma 3 conferisce all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in misura non inferiore al 51 per cento, e al fornitore del servizio universale postale, per la restante quota i diritti di opzione per l'acquisto della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA S.p.A., costituita per la gestione della piattaforma digitale per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento.

I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, introdotti in sede referente a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo, prevedono rispettivamente che in caso di acquisto di cui al comma 3, il fornitore del servizio universale non può stipulare patti che hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla società, nonché ulteriori disposizioni volte ad assicurare che l'acquisto non determini effetti negativi per la concorrenza. In particolare, si introducono una serie di prescrizioni alle quali deve adeguarsi lo statuto di PagoPA S.p.A. riferite in particolare alla nomina degli organi di amministrazione e all'adozione delle proposte di deliberazione in materia di servizi prestati tramite le piattaforme di pagamento di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale. Si prevede, inoltre, che la medesima società PagoPA S.p.A. garantisca la parità di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento aderenti alla piattaforma tecnologica di cui al codice dell'amministrazione digitale.

Il comma 4 quindi interviene per un coordinamento normativo tra la disciplina previgente all'entrata in vigore del decreto-legge, che faceva riferimento alla società PagoPA S.p.A. come ad una società interamente partecipata dallo Stato, e la nuova disciplina nella quale si prevede che tale società possa essere controllata anche indirettamente dallo Stato, mediante società partecipate, in tutto o in parte.

Il comma 5 estende alla società PagoPA S.p.A. la non applicazione delle disposizioni in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica, di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452 della legge n. 296 del 2006, nonché delle disposizioni in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge n. 208 del 2015.

Il comma 5-bis, introdotto in sede referente, modifica il contenuto dell'obbligo dei beneficiari delle risorse PNRR in relazione al Piano Italia a 1 Giga rientrante nell'ambito dell'Investimento 3, della Missione 1, Componente 2, del Piano. Più in particolare, viene consentito di calcolare come raggiunto il traguardo della copertura territoriale con la fibra ottica o con il FWA, se in questa sono inseriti numeri civici diversi da quelli individuati in precedenza dalla mappatura prevista, purché a essi omogenei.

L'articolo 20-bis, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che le Autorità di sistema portuale garantiscano l'interoperabilità tra i sistemi Port Community System con la Piattaforma logistica digitale nazionale.

L'articolo 21, al comma 1, dispone in materia di supporto tecnico-amministrativo nei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale delle pubbliche amministrazioni che possono attivare delle convenzioni con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Il comma 2 prevede che anche il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi dell'Istituto mediante apposita convenzione, al fine di realizzazione di programmi pilota di definizione di modelli per la dematerializzazione degli archivi cartacei e per la digitalizzazione dei relativi processi caratterizzati da elevata replicabilità. Per prestare il supporto tecnico-operativo di cui ai commi precedenti, il comma 3 prevede che l'Istituto Poligrafico può avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione, di concessionari di pubblici servizi e società da questi controllate, che siano dotati di infrastrutture fisiche e digitali già operative e capillari su tutto il territorio nazionale, e di piattaforme tecnologiche integrate caratterizzate da elevati livelli di sicurezza informatica che, anche in relazione a società controllate, siano gestori di identità digitale in possesso della qualificazione quali prestatori di servizi fiduciari qualificati presso l'Agenzia per l'Italia digitale, ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione.

Le disposizioni del Capo VI, che include gli articoli da 22 a 27, prevedono misure urgenti in materia di giustizia.

L'articolo 22, comma 1, lettera a), modifica le condizioni per l'ammissione al bando di concorso per il reclutamento degli addetti all'ufficio per il processo, prevedendo, altresì, che il servizio prestato costituisca titolo di preferenza nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato. Tale disposizione modifica il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021, in materia di titolo di studio richiesto per la partecipazione al bando di concorso relativo al reclutamento di addetti all'ufficio per il processo, stabilendo che il titolo possa essere conseguito entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso, sempreché alla suddetta data sia stato superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea. Il comma 1, lettera a), interviene, altresì, sul comma 4 del citato articolo 11 che indica le condizioni in base alle quali il servizio prestato con merito e attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione della giustizia ordinaria può costituire titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario o titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria. Il medesimo articolo definisce le condizioni per le quali il citato servizio equivale ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio e ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame. Le modifiche introdotte dall'articolo 22, comma 1, lettera a), prevedono che il predetto servizio sia prestato per almeno due anni consecutivi, non necessariamente nella sede di prima assegnazione e che costituisca altresì titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato.

Tali modifiche si applicano, secondo quanto precisato dal comma 3 dell'articolo 22, anche agli addetti all'ufficio per il processo in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il comma 4 reca infine disposizioni in materia di copertura finanziaria per l'espletamento di ulteriori procedure concorsuali.

L'articolo 22 prevede anche disposizioni relative a procedure straordinarie di reclutamento presso il Ministero della giustizia. In particolare, il comma 1, lettera b), stabilisce che per il reclutamento del personale addetto all'ufficio per il processo e del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, si possa attingere alle graduatorie di altri distretti oggetto di procedura. Si prevede, inoltre, che nei confronti del medesimo personale assunto a tempo determinato, che risulti vincitore di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione diversa dal Ministero della giustizia, la data di immissione in ruolo può essere differita fino al termine del rapporto a tempo determinato e non oltre il 30 giugno 2026. Il comma 1, lettera c), reca disposizioni per la stabilizzazione nei ruoli del Ministero della giustizia del personale assunto a tempo determinato al fine di contribuire al raggiungimento dei traguardi fissati nel PNRR.

Il comma 2 dell'articolo 22 proroga al biennio 2024-2025 l'autorizzazione per il Ministero della giustizia all'assunzione di 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. I commi 5, 6 e 7 recano infine disposizioni in materia di categorie e settori di specializzazione dei periti iscritti nell'apposito Albo istituito presso il tribunale.

L'articolo 23 interviene con misure incentivanti per il personale degli uffici giudiziari che raggiungono l'obiettivo del PNRR di riduzione dei procedimenti civili pendenti. Più nel dettaglio il comma 1 prevede che, ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR, il Ministero della giustizia debba rilevare, per ciascun ufficio giudiziario, la percentuale di riduzione dei procedimenti civili pendenti per ciascuna delle annualità di attuazione del PNRR e procedere all'individuazione dei corrispondenti obiettivi annuali. Il comma 2 dispone che per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Ministero della giustizia può individuare una quota delle risorse di cui all'investimento M1C1- 1.8 del PNRR, da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale amministrativo del Ministero della giustizia. Il comma 3 precisa le modalità e i limiti di utilizzo delle risorse individuate dal precedente comma e la destinazione delle risorse eventualmente non attribuibili. Infine, il comma 4 stabilisce che l'eventuale quota di risorse non attribuibile al personale sarà versata dal Ministero della giustizia in favore dei conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

L'articolo 23-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede la possibilità di ricorrere ad applicazioni extra distrettuali di magistrati al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR in materia di abbattimento dell'arretrato civile. L'applicazione ha durata sino al 30 giugno 2026. Si prevede inoltre, con finalità incentivanti, che la stessa valga quale punteggio aggiuntivo ai fini degli scatti di anzianità e che al magistrato applicato spetti una specifica indennità.

L'articolo 24, come modificato in sede referente, disciplina la procedura concorsuale riguardante i magistrati tributari, in deroga a quella ordinaria, per l'assunzione e assegnazione presso le Corti di giustizia tributaria di un numero di magistrati tributari idoneo a garantire la continuità della funzione giurisdizionale per l'anno 2024. Il comma 1 definisce i criteri delle prove concorsuali e del loro svolgimento, nonché per la valutazione dei candidati, definendo una procedura concorsuale semplificata per l'anno 2024, finalizzata all'assunzione di 68 magistrati tributari oltre alle unità di magistrati non assunte ai sensi del comma 10 della legge 130 del 2022. Infine, per consentire il celere reclutamento dei magistrati, il comma 2 individua un termine di trenta giorni entro cui il Ministero dell'economia e delle finanze deve bandire il suddetto concorso, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Durante l'esame in sede referente, è stato inserito il capoverso 10-quater all'articolo 1 della citata legge n. 130 del 2022, oltre ai nuovi commi 10-bis e 10-ter già previsti dal decreto-legge, ai sensi del quale i magistrati tributari nominati vincitori all'esito del concorso di cui al comma 10-bis che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sono giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge n. 183 del 2011, e i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio, non sono tenuti allo svolgimento del tirocinio formativo di cui all'articolo 4-quinquies del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Il comma 2-bis dell'articolo 24, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca, infine, modifiche al decreto legislativo n. 545 del 1992 in materia di magistrati tributari, riferite tra l'altro alle modalità di svolgimento del periodo di tirocinio formativo.

L'articolo 25 apporta modifiche alla disciplina del pignoramento presso terzi contenuta nel codice di procedura civile e nelle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 546 del codice di procedura civile sugli obblighi del terzo pignorato, introduce delle soglie minime di maggiorazione per scaglioni rispetto alla somma precettata. Il medesimo comma, alla lettera b), aggiunge l'articolo 551-bis alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, prevedendo che, salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o si sia estinto o concluso il processo esecutivo, il pignoramento presso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica del pignoramento o di una dichiarazione di interesse al terzo. La lettera c), del comma 1, modifica l'articolo 553 del codice di procedura civile introducendo l'obbligo in capo al creditore di fornire al terzo tutti gli elementi per dare esecuzione all'ordinanza di assegnazione. La lettera d) disciplina l'obbligo in capo alla cancelleria di comunicare l'ordinanza di estinzione per mettere a conoscenza il terzo pignorato dell'estinzione della procedura. Il comma 2 apporta le conseguenti modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Il comma 3 definisce l'ambito di applicazione del nuovo articolo 551-bis, includendo anche le procedure esecutive pendenti. Il comma 4 reca una disciplina transitoria e il comma 5 interviene sull'efficacia dei pignoramenti pendenti da almeno otto anni.

L'articolo 25-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca una disposizione volta a consentire agli avvocati la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali mediante un invio postale generato con mezzi telematici.

L'articolo 26, modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. Le modifiche apportate dall'articolo 26 si pongono in linea con gli obiettivi previsti dal PNRR, rientrando fra le misure in materia di digitalizzazione tese a favorire l'interoperabilità (M1C1), e con le previsioni del nuovo codice dei contratti pubblici. Più nel dettaglio, il comma 1, lettera a), interviene sulle definizioni recate dall'articolo 2 del testo unico del casellario.

La lettera b) del comma 1 prevede il rilascio del certificato generale da parte dell'ufficio locale del casellario anche nel caso in cui l'istante non sia stato ancora accreditato alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati. In virtù di una modifica introdotta nel corso dell'esame in sede referente, si prevede nel caso di procedimenti per il rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, il certificato generale rechi anche le condanne per contravvenzioni per reati punibili con la sola ammenda - in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 7, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 - mentre nel caso di procedimenti per il rilascio di autorizzazioni in materia di armi, munizioni ed esplosivi si prevede che il certificato generale rechi tutte le iscrizioni a carico di un determinato soggetto, comprese quelle oggetto di esclusione in via generale ai sensi del comma 7. Nello specifico, si tratta di: condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e per reati estinti a seguito della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 167 del codice penale; provvedimenti di sospensione del procedimento per messa alla prova e sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova; provvedimenti che dichiarano la non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.

La lettera c) regola in modo analogo, ossia mediante accreditamento alla PDND, la consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi; nelle more dell'accreditamento la consultazione continuerà sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero della giustizia e le amministrazioni interessate, senza oneri a carico di queste ultime.

La lettera d) modifica l'articolo 42 del testo unico del casellario, adeguandolo al ruolo tecnico riconosciuto alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA).

Le lettere e) e f) introducono nuove norme e modifiche al citato testo unico al fine di chiarire che la gestione del sistema informatico del casellario giudiziale è riservata a DGSIA, che è competente anche per l'adozione delle regole tecniche in materia di casellario.

L'articolo 27 dispone un differimento delle disposizioni transitorie dettate dagli articoli 92 e 93 del decreto legislativo n. 150 del 2022 in materia di giustizia riparativa. Il comma 1, lettera a), differisce al 31 dicembre 2023 i termini previsti dalle norme dell'articolo 92, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 150, ossia del dies a quo del termine di sei mesi, assegnato alle singole Conferenze locali per provvedere alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale; del dies a quo per il computo del quinquennio di riferimento per la valutazione dell'esperienza maturata dai soggetti in questione; della data di consolidamento del curricolo degli operatori in servizio. La lettera b), differisce alla medesima data il termine di cui all'articolo 93 dello stesso decreto legislativo, circa il possesso dei requisiti formativi ed esperienziali per l'iscrizione all'elenco dei mediatori.

Il Capo VII, composto dal solo articolo 28, introduce misure urgenti in materia di infrastrutture e trasporti.

L'articolo 28 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, si disponga la rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nell'ambito della Missione 3, Componente 1, del PNRR, secondo quanto stabilito con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023. L'articolo mira a garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, nelle more dell'aggiornamento della parte investimenti del contratto di programma, sottoscritto con Rete ferroviaria italiana S.p.A., stabilendo che nel medesimo decreto si provvede alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione del PNRR per le misure di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Capo VIII, composto dagli articoli da 29 a 31-bis, reca disposizioni urgenti in materia di lavoro.

L'articolo 29 interviene sulla disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale ed è stato oggetto di particolare attenzione nel corso dell'esame in sede referente, anche grazie alla partecipazione ai lavori del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, i commi 1 e 3, integrano i requisiti necessari per fruire dei benefici previsti da tale normativa e modificano il quadro sanzionatorio per i casi di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Nel dettaglio, il comma 2, lettera a), come modificato in sede referente, prevede l'obbligo di corrispondere al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto un trattamento economico e giuridico complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e, come specificato in sede referente, del subappalto (non più configurato come eventuale, come è invece attualmente previsto). In sede referente è stato altresì precisato che il contratto collettivo di riferimento non è quello maggiormente applicato nel settore, come previsto nel testo originario della disposizione in commento, ma quello stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I commi 4 e 5 modificano altresì il quadro sanzionatorio in caso di violazioni in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro. Viene altresì disposto, come specificato in sede referente, che l'importo delle suddette pene pecuniarie proporzionali, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

Il comma 6 interviene sulla disciplina sanzionatoria riferita alle violazioni in materia di impiego di lavoratori occasionali in agricoltura.

I commi da 7 a 9 introducono altresì un meccanismo di premialità in favore dei datori di lavoro per i quali non emergano violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.

Il comma 2 e i commi da 10 a 13 recano disposizioni in materia di appalti pubblici e privati al fine di contrastare il lavoro irregolare, intervenendo in materia di trattamento economico del personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto, di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili e di sanzioni applicabili in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori.

Il comma 14 prevede che all'attuazione delle suddette disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi da 15 a 18 prevedono, entro determinati limiti di spesa, un esonero contributivo totale, per un periodo massimo di 24 mesi, in caso di assunzioni (o di trasformazioni) a tempo indeterminato di lavoratori domestici con mansioni di assistente a soggetti anziani con almeno 80 anni di età, già titolari dell'indennità di accompagnamento, a condizione che il datore di lavoro destinatario della prestazione possieda un ISEE non superiore a 6.000 euro. Si prevede che i datori di lavoro potranno beneficiare del suddetto beneficio a partire dalla data comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 e fino al 31 dicembre 2025.

Il comma 19 dell'articolo 29 reca alcune novelle alla disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008. La novella di cui alla lettera a) – novella riformulata in sede referente – sostituisce la previsione del rinvio a una disciplina regolamentare per la definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, relativo ad alcuni settori, con l'introduzione, in via diretta legislativa e con decorrenza dal 1° ottobre 2024, dell'obbligo di possesso di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, obbligo che può essere esteso ad altri settori con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e quelli in possesso di un documento equivalente di un altro Stato, nonché alcune classi di imprese, nell'ambito di quelle in possesso dell'attestazione di qualificazione, comunemente denominata SOA, prevista dal codice dei contratti pubblici. La patente - rilasciata in base alle condizioni di cui al capoverso 1 - ha una dotazione iniziale di 30 crediti e lo svolgimento delle attività nei cantieri è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti. In assenza di tali requisiti, è fatto salvo, a specifiche condizioni, il completamento delle attività in corso. Il comma 11 della nuova formulazione dell'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come sostituito dalla disposizione in esame, commina le sanzioni amministrative per la violazione del divieto di attività conseguente alla mancanza dei prescritti requisiti. Le fattispecie di violazioni che determinano una riduzione dei crediti sono individuate dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 27 e dal relativo allegato, mentre la definizione delle norme sulla maturazione di crediti ulteriori e sulla reintegrazione dei crediti, successiva ad una riduzione, è demandata dal comma 5 ad un decreto ministeriale. La novella di cui alla lettera b) del presente comma 19 introduce, nell'ambito degli adempimenti a carico del committente o responsabile dei lavori nei suddetti cantieri temporanei o mobili, l'obbligo di verifica del possesso, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti (anche se in regime di subappalto), della summenzionata patente o dei requisiti alternativi, relativi al documento equivalente o alle classifiche SOA. La novella di cui alla successiva lettera c) commina la sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di violazione del suddetto obbligo di verifica o dell'obbligo di trasmissione dell'attestazione dell'avvenuta verifica. La lettera c-bis) reca un coordinamento formale, in relazione alla novella di cui alla precedente lettera a).

Il comma 20 del presente articolo 29 stima gli oneri derivanti dal precedente comma 19, specifica che essi sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e provvede alla copertura degli effetti in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto.

L'articolo 30, comma 1, modifica, con decorrenza dal 1° settembre 2024, il regime delle sanzioni civili, posto per i soggetti, compresi i lavoratori autonomi, che non provvedono entro i termini al pagamento integrale dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali. La novella di cui alla lettera a) del comma 1 esclude l'applicazione della sanzione civile per il caso in cui il pagamento sia effettuato entro centoventi giorni spontaneamente; La disposizione di cui alla lettera c) riduce alla metà la sanzione civile per i casi in cui il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. La lettera b) del citato comma, in combinato disposto con la novella di cui alla lettera c), modifica la disciplina delle sanzioni civili per la fattispecie di evasione connessa a obbligatorie registrazioni o denunce omesse o non conformi al vero, ampliando le fattispecie di riduzione della sanzione civile. Il comma 2 e il comma 3 modificano alcune norme che prevedono, per particolari fattispecie, l'esclusione o la riduzione della sanzione civile in oggetto. Il comma 4 fa salve le disposizioni che prevedono l'applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente rispetto a quelli derivanti dai precedenti commi da 1 a 3. I commi 5 e 6 introducono nuove fattispecie di inadempimenti successivi alle informative dell'INPS e i commi da 7 a 9 stabiliscono il relativo regime sanzionatorio. In tale ambito, i commi 7 e 8 e il comma 9 riguardano, rispettivamente, i casi di pagamento secondo le modalità e i termini indicati nelle medesime informative e i casi di ulteriore inadempimento. I commi da 10 a 12 prevedono che, a decorrere dal 1° settembre 2024, l'INPS possa svolgere accertamenti d'ufficio riguardo agli obblighi di contribuzione previdenziale. I commi 13 e 14 disciplinano gli effetti di tale attività di accertamento, prevedendo anche una sanzione civile ridotta per il caso di pagamento entro un determinato termine. I commi 15 e 16 recano le norme finanziarie.

L'articolo 31 reca disposizioni concernenti il personale ispettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e riordino delle funzioni ispettive.

I commi 1 e 2 prevedono, con riferimento all'Ispettorato nazionale del lavoro, rispettivamente la proroga di autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate e l'autorizzazione ad effettuare ulteriori assunzioni di 250 unità di personale. Il comma 3 autorizza il medesimo Ispettorato ad espletare le relative procedure concorsuali e detta disposizioni concernenti tali procedure.

Il comma 4 provvede alla quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 2 e 3.

I commi da 5 a 9 dispongono l'incremento di 50 unità di personale mediante nuove assunzioni da parte dell'Arma dei carabinieri del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, recando altresì la quantificazione e la copertura dei relativi oneri.

Il comma 10 stabilisce che le somme destinate al bilancio dell'Ispettorato ai sensi degli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008 possono essere destinate, nel limite di 20 milioni di euro annui, a specifiche misure di efficientamento del medesimo Ispettorato (l'esplicitazione della natura annuale del limite suddetto è stata prevista da una modifica approvata in sede referente).

Il comma 11 sopprime il limite di spesa pari a 13 milioni annui, applicabile, nel testo finora vigente, a tale riassegnazione delle risorse e specifica che, per la quota destinata alla più efficiente utilizzazione del personale ispettivo, le somme possono essere corrisposte al predetto personale nel limite del 20 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo. Al riguardo, si segnala che nel testo iniziale del decreto il limite era fissato, invece, al 15 per cento.

Il comma 12 sopprime sia la previsione dell'attribuzione in via esclusiva, a regime, all'Ispettorato nazionale del lavoro delle funzioni ispettive in materia di lavoro e di legislazione sociale sia l'inquadramento del personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL in ruoli ad esaurimento, con il conseguente nuovo inquadramento nella dotazione organica del rispettivo Istituto.

L'articolo 31-bis, introdotto in sede referente, prevede che i titolari degli impianti che accedono ai finanziamenti previsti dal PNRR per lo sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare possano ottenere le prescritte autorizzazioni ambientali anche successivamente all'ammissione al beneficio PNRR.

Venendo alle disposizioni del Capo IX, che include gli articoli dal 32 al 41, si segnala che esse recano misure urgenti in materia di investimenti.

L'articolo 32, comma 1, interviene in materia di investimenti attribuiti ai comuni dalle Regioni e dal Ministero dell'interno per gli interventi infrastrutturali relativi al periodo 2021-2034, disposti dall'articolo 1, commi da 134 a 148, della legge di bilancio 2019. Tali misure si concentrano, in particolare, sulle tempistiche di attuazione e conclusione dei lavori, sull'erogazione e rendicontazione dei contributi e sul monitoraggio degli investimenti, con riferimento alla cosiddette «medie opere» da realizzare dai comuni con i contributi assegnati dal Ministero dell'interno, poi, confluiti nelle linee d'intervento della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2, del PNRR, che, a seguito della decisione dell'8 dicembre 2023, risultano essere state definanziate, senza perdita dei contributi assegnati, in alcuni casi già spesi, dagli enti locali. Il comma 2 incarica il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del genio militare, della progettazione, dell'esecuzione dei lavori nonché dell'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle strutture previste dal Protocollo d'intesa fra Italia e Albania per l'accoglienza di migranti in territorio albanese.,

L'articolo 32-bis proroga di 180 giorni il termine per la presentazione del cronoprogramma da parte del Commissario straordinario per la Linea 2 della metropolitana di Torino, consentendo conseguentemente al Commissario di proporre una rimodulazione degli interventi al fine di garantirne la realizzazione per lotti funzionali. Si prevede, inoltre, un'autorizzazione di spesa per le spese derivanti dall'eventuale supporto tecnico necessario a tali attività.

L'articolo 33 modifica la disciplina dei progetti delle cosiddette «piccole opere». Ossia investimenti infrastrutturali dei comuni attraverso modifiche ai commi da 29-bis a 36 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019. Le modifiche in oggetto sono volte, in particolare, ad eliminare i riferimenti alla disciplina del PNRR, in virtù dello stralcio di tali investimenti dal novero delle misure finanziate dal Piano, a riformare le disposizioni in materia di monitoraggio di tali investimenti e a fissare nuovi termini per l'aggiudicazione dei lavori, nonché il termine unico del 31 dicembre 2025 per la conclusione degli stessi. Le disposizioni in esame provvedono, inoltre, a disciplinare i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, a modificare le modalità di erogazione dei contributi da parte del Ministero dell'interno al comune beneficiario, a disciplinare le procedure di revoca ei contributi assegnati in caso di mancato rispetto dei termini previsti, nonché a regolare l'utilizzo delle risorse derivanti dalle eventuali revoche.

L'articolo 33-bis prevede che il centro logistico “Alessandria Smistamento” possa essere non solo progettato ma anche realizzato con le risorse da destinare all'aggiornamento del contratto di programma, parte investimenti, tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana.

L'articolo 34 modifica la disciplina sui Piani urbani integrati al fine di adeguarla alla recente revisione del PNRR. Il comma 1, lettera a), rimodula le risorse assegnate alle città metropolitane, nell'ambito dell'Investimento 2.2 della Missione 5, Componente 2, del PNRR, per il periodo 2022-2026, riducendone l'ammontare complessivo per ciascuna annualità dal 2024 al 2026. La successiva lettera b) sostituisce l'Allegato 1 al decreto-legge n. 152 del 2021 con l'Allegato 3 del decreto in esame. Il comma 2 integra l'ammontare delle risorse disponibili per complessivi 1.593,80 milioni di euro.

Le disposizioni dell'articolo 35 adeguano la normativa attuativa del PNRR alla recente revisione del Piano con riguardo agli interventi relativi alla rigenerazione urbana. Nello specifico, al comma 1, lettera a), è stata prevista la modifica del comma 42-bis dell'articolo 1 della legge n. 1 del 2019, a seguito della revisione dell'ammontare di spesa stanziato per l'attuazione della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, indicando il nuovo stanziamento pari a 1,5 miliardi di euro a valere sulle risorse del PNRR per il periodo 2021-2024. A tali risorse si aggiungono i 500 milioni di euro previsti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Il comma 1, lettera b), prevede che tutti i comuni assegnatari delle risorse di cui al comma 42-bis, unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026 siano tenuti al rispetto degli obblighi previsti per l'attuazione del PNRR.

L'articolo 36 reca disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, nonché del 2022 e del 2023.

In particolare, il comma 1 reca una norma di interpretazione autentica volta a chiarire l'applicabilità di particolari disposizioni derogatorie alle procedure di affidamento indette successivamente al 1° luglio 2023 e relative ai nuovi interventi effettuati nell'ambito dell'Investimento 2.1b della Missione 2, Componente 4, del PNRR.

Il comma 1-bis, introdotto in sede referente, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine massimo di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato cui il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile possono ricorrere al fine di assumere personale di esperienza e professionalità per l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico.

Il comma 2 riguarda le disposizioni sulla valutazione ambientale e la verifica dei progetti di infrastrutture stradali interessate dagli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale.

La novella integrativa di cui al comma 2-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, consente alle amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti ad alcuni eventi sismici, verificatisi nel 2009 e nel 2016-2017, il conferimento, fino al 31 dicembre 2026, di incarichi remunerati di lavoro autonomo a soggetti collocati in quiescenza - ivi compresi i soggetti provenienti dalla stessa amministrazione conferente; tale possibilità viene ammessa con riferimento ai soggetti che, a prescindere dall'eventuale formazione di livello universitario, abbiano maturato significative esperienze e competenze professionali tecnico-amministrative, nel campo della programmazione, della gestione, del monitoraggio e del controllo dei fondi pubblici, nonché dello svolgimento delle attività di responsabile unico del procedimento.

Il comma 2-ter, anch'esso introdotto in sede referente, reca disposizioni per la sicurezza nei cantieri per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale, finalizzate alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione dei territori di Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del novembre 2022 e del marzo 2023.

La novella integrativa di cui al comma 2-quater, inserito in sede referente, dell'articolo 36 consente alle amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti ad alcuni eventi sismici, verificatisi nel 2009 e nel 2016-2017, il conferimento, fino al 31 dicembre 2026, di incarichi remunerati di lavoro autonomo a soggetti collocati in quiescenza - ivi compresi i soggetti provenienti dalla stessa amministrazione conferente -; tale possibilità viene ammessa con riferimento ai soggetti che, a prescindere dall'eventuale formazione di livello universitario, abbiano maturato significative esperienze e competenze professionali tecnico-amministrative, nel campo della programmazione, della gestione, del monitoraggio e del controllo dei fondi pubblici, nonché dello svolgimento delle attività di responsabile unico del procedimento.

L'articolo 36-bis, inserito in sede referente, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

L'articolo 37 modifica le disposizioni che regolano le attività del Nucleo PNRR Stato-Regioni. In particolare, si prevede che il Nucleo PNRR Stato-Regioni svolge una funzione di supporto tecnico alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano nell'elaborazione dei cosiddetti «Progetti bandiera», al fine di favorire il confronto con le Amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR, senza incidere sulle loro competenze e senza modificare le modalità di finanziamento vigenti.

L'articolo 37-bis, al comma 1, incrementa la dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy di 1 milione di euro per ciascun anno del biennio 2024-2025 e stanzia ulteriori 1,5 milioni per l'anno 2026. Il comma 2 reca la compensazione finanziaria degli oneri di cui al comma 1. Il comma 3 dispone - per le richieste di comando e distacco presso il medesimo Ministero di personale non dirigenziale appartenente al Comparto Funzioni Centrali - la disapplicazione, fino al 31 dicembre 2026, del limite previsto dall'articolo 30, comma 1-qunquies del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 38 istituisce e disciplina il piano “Transizione 5.0”, dando attuazione all'Investimento 15 della Missione 7 «REPowerEU» introdotta nel PNRR con la decisione di esecuzione dell'8 dicembre scorso. A tale investimento è destinato un ammontare di risorse pari a 6,3 miliardi di euro. L'articolo introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti.

L'articolo 38 disciplina anche i requisiti per ottenere le agevolazioni e soggetti esclusi; l'elenco degli investimenti agevolabili; il calcolo dei parametri rilevanti ai fini dell'agevolazione; le condizioni di accesso all'agevolazione tra cui la presentazione di apposite certificazioni attestanti la riduzione dei consumi energetici conseguibili e l'effettiva realizzazione degli investimenti; le modalità di utilizzo del credito di imposta e il suo cumulo con altri incentivi; il regime dei controlli; l'implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire il monitoraggio e il controllo dell'andamento dell'agevolazione.

Per effetto delle modifiche introdotte al suddetto articolo nel corso dell'esame in sede referente è stato specificato il contenuto della comunicazione telematica cui sono tenute le imprese per accedere al beneficio prevedendo che la certificazione, rilasciata da un valutatore indipendente - rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti - contenga solo l'attestazione, ex ante, della riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti agevolabili. È stato altresì specificato il contenuto delle disposizioni di rango secondario attuative della disciplina in esame, che tra l‘altro deve specificare il costo massimo ammissibile, in termini di euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in termini di euro/kWh, dei sistemi di accumulo.

L'articolo 39 dispone che l'amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A. trasferisca all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del commissario, somme fino a un massimo di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva in amministrazione straordinaria versate in apposito patrimonio destinato.

L'articolo 39-bis dispone l'abrogazione di una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge n. 580 del 1993 recante norme sulla composizione del consiglio delle camere di commercio e sulla designazione da parte delle organizzazioni delle imprese appartenenti a specifici settori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, che era stata introdotta nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 215 del 2023, in materia di proroga di termini.

L'articolo 40 interviene con disposizioni volte a concorrere al raggiungimento dell'obiettivo di ridurre i tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, il comma 1, riduce da 45 a 30 giorni dalla notifica il termine entro il quale le stazioni appaltanti possono rifiutare le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione. Il comma 2 riduce il termine massimo per effettuare il versamento delle risorse finanziarie all'Amministrazione pubblica destinataria da 60 giorni a 30 giorni. Si prevede al comma 3 la comunicazione mediante la Piattaforma dei crediti commerciali, per ogni singola pubblica amministrazione, dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati. I commi da 4 a 7 disciplinano per i ministeri e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, i Piani degli interventi necessari. Il comma 8 dispone l'istituzione del Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento. Infine, il comma 9 estende l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, in quanto compatibili, alle province e città metropolitane.

L'articolo 41 stabilisce la pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'elenco delle asseverazioni rendicontate per gli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR. La disposizione precisa che il programma di controllo sugli interventi rientranti nella misura del superbonus, predisposto dall' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA, viene integrato dalle istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei.

L'articolo 41-bis, inserito in sede referente, modifica la norma che, previa definizione delle aree idonee all'installazione di impianti relativi a fonti energetiche rinnovabili e in presenza di talune specifiche condizioni oggettive e soggettive - assoggetta a libera installazione taluni impianti fotovoltaici localizzati in aree agricole sopraelevati dal suolo, considerando manufatti strumentali all'attività agricola. La norma in questione viene modificata dall'articolo 41-bis nella parte in cui dispone che l'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore a titolo oneroso del fondo, prevedendo che l'assenso deve essere reso dal conduttore e non dal coltivatore.

Si segnala, poi, che il Capo X, che include gli articoli da 42 a 44-quinquies, reca disposizioni urgenti in materia di investimenti del Ministero della salute.

In primo luogo, l'articolo 42 introduce norme relative al fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale. L'articolo 42 reca alcune novelle all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 ai fini del potenziamento delle competenze dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). Il comma 1 modifica la disciplina sul fascicolo sanitario elettronico, i sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale, al fine di ridisegnare e valorizzare il ruolo dell'AGENAS, anche in relazione al perseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR.

L'articolo 43, interamente sostituito nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'adozione, al fine di assicurare l'alimentazione del fascicolo sanitario elettronico, in attuazione degli investimenti previsti dalla Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3 del PNRR, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, di un apposito decreto del Ministro della salute al fine di individuare le modalità tecnologiche idonee a garantire il rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie digitali, conformemente alle specifiche tecniche europee e internazionali. Viene quindi modificato il testo in vigore dallo scorso 2 marzo, che prevede l'autorizzazione diretta, in base alla specifica competenza relativa alla Piattaforma nazionale digital green certificate o “certificazione verde” (Piattaforma nazionale - DGC), ad emettere, rilasciare e verificare le certificazioni disposte dalla normativa vigente e le ulteriori certificazioni sanitarie digitali individuate e disciplinate con uno o più decreti del Ministero della salute. La finalità precedentemente individuata, infatti, era quella di far fronte ad eventuali emergenze sanitarie, allo scopo di agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali, utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS. Non viene poi riprodotta la disposizione prescrivente che le predette certificazioni debbono essere rilasciate in formato digitale e compatibile con le specifiche tecniche comunitarie.

Il nuovo comma 2, modificando pertanto lo scopo della norma in esame, ora diretto a assicurare l'individuazione e lo sviluppo di modalità tecnologiche atte alla gestione di certificazioni sanitarie digitali, quali quelle di cui al comma 1, conferma l'autorizzazione della spesa di 3,85 milioni di euro per l'anno 2024 da gestire in base ad apposita convenzione tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e SOGEI S.p.a., mentre, a decorrere dal 2025, per i medesimi fini è autorizzata la spesa 1,85 milioni annui, sempre nell'ambito della predetta convenzione. Viene altresì modificata la clausola di copertura finanziaria.

L'articolo 44, comma 1, rivede, mediante alcune modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, la disciplina del trattamento mediante interconnessione dei dati personali relativi alla salute, rinviando, quanto alle modalità del trattamento e alla regolazione dell'interconnessione, a decreti del Ministro della salute, da adottarsi previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Il comma 1-bis, introdotto in sede referente, stabilisce che, nei casi in cui è ammesso il trattamento di dati personali relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, senza il consenso dell'interessato, il Garante per la protezione dei dati personali individua le garanzie da osservare.

Il comma 2 precisa che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvederà a valere sulle risorse del PNRR destinate alla Missione “Salute”, Componente Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare al sub-investimento relativo al “Modello di simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine nel NHS - progettazione e la costruzione dello strumento”.

L'articolo 44-bis, introdotto durante l'esame referente, apporta alcune modifiche alla normativa vigente in materia di funzionamento dei policlinici universitari, per migliorarne l'efficienza nel rispetto delle scadenze relative ai progetti della Missione 6 “Salute” del PNRR, prevedendo la possibilità, da parte delle aziende ospedaliero-universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a 4 anni, non rinnovabili, con personale medico o sanitario laureato assunto dal Servizio sanitario nazionale non più nel limite, come attualmente previsto, del 2 per cento dell'organico, bensì nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spese di personale. Viene inoltre aggiunta la disposizione in base alla quale nelle predette aziende ospedaliero-universitarie, anche se costituite in via definitiva in tale forma dopo il periodo di sperimentazione, il personale medico veterinario sanitario già assunto con le modalità previste per la dirigenza medica e sanitaria del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei limiti per la spesa del personale previsti dalla normativa vigente, conserva, senza o nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica, l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva e della dirigenza dell'area Sanità.

L'articolo 44-ter, introdotto in sede referente, reca una disciplina relativa alle spese per l'avvalimento di personale a tempo non indeterminato, valevole per gli enti del Servizio sanitario nazionale con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario. Si stabilisce che per i predetti enti del Servizio sanitario nazionale, per ciascun anno del triennio 2024-2026, la spesa complessiva per il personale appartenente alle categorie in questione e assunto con contratto diverso da quello a tempo indeterminato non può essere superiore al doppio della spesa sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009, nel rispetto della normativa generale in materia di spesa per il personale negli enti del Servizio sanitario nazionale. Tale limite di spesa opera a livello regionale e le regioni indirizzano e coordinano la spesa degli enti del rispettivo servizio sanitario regionale in conformità ad esso. La disciplina in esame è espressamente finalizzata a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 (Salute) del PNRR.

L'articolo 44-quater, introdotto in sede referente, risulta dall'approvazione di due distinti emendamenti, e modifica una disciplina in tema di reclutamento - con contratto a tempo determinato e con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative - di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione, posta dall'articolo 1, comma 548-bis, della legge di bilancio 2019.

In primo luogo, si prevede la scadenza del 31 dicembre 2026, per l'assunzione - attualmente senza termine - degli stessi che risultino utilmente collocati in graduatoria per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario a tempo parziale, in ragione delle esigenze formative.

In secondo luogo si specifica che la previsione vigente, secondo cui il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del diploma di specializzazione, vale anche se la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato non è inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando stesso, ma fa parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse.

Viene inoltre introdotta una disposizione che sospende, in capo al consiglio della scuola di specializzazione, la certificazione delle attività formative secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa.

Si precisa che l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, presso cui la formazione pratica è svolta, devono essere accreditati ai fini della formazione specialistica al momento della stipula del contratto.

Ulteriore novella è quella relativa alla formazione pratica per tali specializzandi che deve essere sì svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento accreditato, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con l'obbligo che tali enti garantiscano, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce la prova finale annuale prevista dalla normativa vigente per il completamento della formazione.

Il comma 2 modifica, infine, un regime sperimentale valido fino al 31 dicembre 2025, estendendo la possibilità, prevista dalla normativa vigente, di assunzione di incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, da parte dei medici in formazione specialistica presso tutti i servizi sanitari e non più soltanto presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN. al di fuori dall'orario dedicato alla formazione.

L'articolo 44-quinquies, introdotto durante l'esame referente, prevede che le Regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, componente 1, del PNRR e possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche della collaborazione di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel campo del sostegno alla maternità.

Le disposizioni del Titolo III, gli articoli 44-sexies, 45 e 46, recano norme di coordinamento e quelle relative all'entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 44-sexies, introdotto in sede referente, stabilisce, al comma 1, che le disposizioni del decreto-legge in esame sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche in riferimento alla clausola di maggior favore introdotta dall'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Il comma 2, inoltre, specifica che le risorse eventualmente assegnate alle autonomie speciali, nonché ai rispettivi enti locali, per la realizzazione di investimenti non più finanziati con risorse del PNRR, restano assegnate ai suddetti enti territoriali anche se finanziate con risorse statali.

L'articolo 45, comma 1, abroga il cosiddetto Fondo controesodo, previsto con dotazione di tre milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020 e le cui risorse fino ad esaurimento dello stesso, erano rivolte a favorire il trasferimento della residenza fiscale in Italia. Il comma 2 abroga alcune disposizioni che consentono l'accollo da parte dello Stato dei mutui contratti da comuni, province e città metropolitane.

L'articolo 46 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 2 marzo 2024.