XIX LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 715 di giovedì 24 settembre 2026

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIORGIO MULE'

La seduta comincia alle 18.

PRESIDENTE. La seduta è aperta.

Invito il deputato Segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.

FRANCESCO BATTISTONI, Segretario, legge il processo verbale della seduta del 21 settembre 2026.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 96, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso (Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A al resoconto della seduta odierna).

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, che è assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento, in sede referente, alla VIII Commissione (Ambiente):

S. 2020. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi» (Approvato dal Senato) (3118) – Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XII, XIII e XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96-bis, è altresì assegnato al Comitato per la legislazione.

Poiché il suddetto disegno di legge è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da mercoledì 30 settembre 2026, ai sensi del comma 5 dell'articolo 96-bis del Regolamento, il termine di cui al comma 4 del medesimo articolo è conseguentemente adeguato.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile (A.C. 3083-A?) (ore 18,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3083-A?: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 3083-A?)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Le Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente) si intendono autorizzate a riferire oralmente.

Ha facoltà di intervenire il relatore per la V Commissione (Bilancio), deputato Roberto Pella.

ROBERTO PELLA, Relatore per la V Commissione. Grazie, Presidente Mule'. Sottosegretario Freni, cari colleghi, il decreto di cui oggi l'Assemblea avvia l'esame del testo risultante da quelle che sono le proposte emendative approvate in sede referente dalle Commissioni riunite bilancio e ambiente interviene su un insieme ampio di materie, ma presenta una direttrice unitaria, cioè rafforzare la capacità dello Stato di rispondere con tempestività alle esigenze dei cittadini, delle amministrazioni e dei territori.

Nella mia relazione mi concentrerò essenzialmente sui contenuti degli articoli dall'1 all'11 e sugli articoli 25 e 26 del decreto, mentre il collega Fabrizio Rossi, che ringrazio per la grande collaborazione, approfondirà maggiormente le altre disposizioni del decreto.

In questi ambiti le disposizioni del decreto sono riconducibili, in particolare, a tre principali direttrici di intervento. La prima è una linea particolarmente rilevante: riguarda il sostegno agli enti territoriali e alla finanza regionale. In particolare, vengono previste misure in materia di personale degli enti territoriali, di rafforzamento di quella che è la capacità organizzativa, nonché misure in materia di investimenti e finanza degli enti, anche con riferimento agli enti in dissesto. Su questo, Presidente, devo dire - mi permetta, perché sono anche un sindaco - che queste iniziative e queste proposte, che sono state inserite sia nel testo base che in quello emendato, vanno veramente in questa direzione, in modo particolare a sostegno di quello che è il comparto oggi importante e fondamentale dei nostri sindaci, che sono la prima frontiera nel rapporto con i nostri cittadini.

Inoltre, questo decreto interviene anche sul rafforzamento della continuità istituzionale, prorogando la durata dei consigli provinciali in carica fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti, evitando così l'interruzione dei mandati e perseguendo anche un riallineamento temporale degli organi provinciali e precisando quella che è la disciplina transitoria per i rinnovi da effettuare entro il 31 dicembre 2026. Su questo devo dire con piacere che ho apprezzato anche le parole che mi sono arrivate da parte dell'Unione delle province d'Italia, che ha accolto con favore quella che è stata un'introduzione sicuramente positiva, anche se poi non siamo riusciti a inserire l'ultima parte, perché il provvedimento è stato interrotto precedentemente, ma devo dire che il lavoro che è stato portato avanti ha il consenso importante e significativo da parte dell'Unione delle province.

Inoltre, questo provvedimento completa anche le disposizioni contenute nella legge di bilancio per l'anno 2026 relative all'affidamento ad AMCO della riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali, prevedendo l'obbligatorietà dell'affidamento nei casi di particolare inefficienza.

Quindi, nel complesso, questo provvedimento rafforza proprio il sistema territoriale lungo una direttrice chiara: più capacità amministrativa, maggiore responsabilità finanziaria, continuità degli organi a sostegno concreto dei territori interessati da emergenze e da ricostruzione.

Grazie, Sottosegretario Freni, perché so che il lavoro che lei ha condotto con il Ministro Giorgetti va proprio in questa direzione e quella introduzione sull'affidamento ad AMCO raccoglie proprio un'istanza e un'esigenza che l'Associazione nazionale dei comuni italiani ha sempre portato avanti con forza, proprio in quanto consentirà di andare a reperire quelle risorse importanti ed essenziali, in modo particolare per quei piccoli e piccolissimi comuni che non hanno la capacità, come le grandi città o i grandi territori, di avere un riscontro reale, ma che sicuramente con questa norma faranno un grosso lavoro.

Il secondo ambito di intervento, Presidente Mule', riguarda quella che è la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. In particolare, questo provvedimento interviene sul reclutamento, sulla stabilizzazione e anche sulla valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale già impiegato nelle amministrazioni pubbliche. Queste modifiche, introdotte in sede referente, rafforzano, ad esempio, la struttura del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica nei settori dell'energia e delle risorse idriche, riconoscendo poi anche quel carattere strategico di tali infrastrutture per la sicurezza e la resilienza e, soprattutto, lo sviluppo del nostro Paese.

Un terzo ambito riguarda la continuità dei servizi essenziali. Ad esempio, in materia sanitaria viene assicurata la continuità dell'elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttori generali degli enti del Servizio sanitario nazionale; nel settore della giustizia e della sicurezza vengono rafforzate quelle strutture e quelle dotazioni necessarie a fronteggiare l'incremento dei carichi di lavoro e le esigenze connesse al controllo delle frontiere e alla gestione dei flussi migratori.

Inoltre, abbiamo adottato anche importanti emendamenti, che da molto tempo venivano evidenziati, che vanno a rafforzare il sistema camerale e che oggi, in questo provvedimento, trovano finalmente luce.

Mi consenta - non perché sono appartenente al gruppo di Forza Italia, ma lo dico soprattutto nella veste di relatore, nonché di amministratore locale - un grazie particolare al Ministro Zangrillo, perché ha saputo, all'interno di questo provvedimento complesso e difficile, far convergere molteplici esigenze che arrivavano dal territorio e non voglio dimenticare - perché so che il Sottosegretario Freni ha sempre una particolare attenzione anche al ruolo importante e significativo delle regioni, che in alcuni casi sono fondamentali ed essenziali nel raccordo con i piccoli territori e con i comuni di minore dimensione demografica - che questo va sicuramente in quella direzione.

Ringrazio, quindi, il Ministro, ringrazio la sua struttura, ringrazio la struttura importante della Commissione V, oltre che la Commissione VIII, perché, devo dire - anche se immagino che i colleghi dell'opposizione magari non convergeranno su questa mia dichiarazione -, sicuramente, esclusi gli ultimi minuti, c'è stata una condivisione, un approccio costruttivo, una volontà di dare risposte importanti ed essenziali a temi molto sentiti ma, soprattutto - me lo consentite - una vicinanza a quelli che oggi sono i nostri amministratori comunali, provinciali e regionali in prima linea sul territorio.

Non potendo esaurire, quindi, l'illustrazione dei contenuti del provvedimento nei termini previsti per lo svolgimento della relazione - giustamente devo dare spazio anche al collega Rossi - se mi permette, Presidente, consegnerei la relazione scritta, chiedendo a lei l'autorizzazione, per poter evidenziare in maniera molto più dettagliata quello che è stato lo sviluppo degli emendamenti che oggi mi sono permesso di illustrare.

PRESIDENTE. Onorevole Pella, come potrei non autorizzare questa sua richiesta, che è ovviamente accolta.

A questo punto, ha facoltà di intervenire il relatore per la Commissione ambiente, l'onorevole Fabrizio Rossi.

FABRIZIO ROSSI, Relatore per la VIII Commissione. Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, Sottosegretario Freni, il decreto-legge all'esame dell'Assemblea reca una serie di misure urgenti in materia di protezione civile. È stato davvero un grande e corposo lavoro e rivolgo un ringraziamento non soltanto ai colleghi della Commissione VIII, ma anche ai colleghi della Commissione V, al correlatore - l'onorevole Pella - e così a tutta la struttura ministeriale, in particolare, ovviamente, al Ministro Musumeci.

Il decreto contiene disposizioni volte a fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei.

In particolare, l'articolo 12 consente alla regione Campania di assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità in conseguenza dei recenti eventi sismici e in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità. A seguito di una modifica approvata dalle Commissioni, si fa riferimento ai provvedimenti dell'autorità competente adottati entro il 15 settembre 2026, termine differito rispetto alla data di entrata in vigore del decreto, prevista nel testo inizialmente, quindi depositato. Il contributo è commisurato alla composizione del nucleo familiare e dà un massimo di 400 euro mensili per i nuclei monofamiliari fino a un massimo di 900 euro per quelli di cinque o più unità, con un contributo aggiuntivo per ciascun componente di età superiore ai 65 anni o con disabilità, con percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento.

L'articolo 13 istituisce, invece, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per il riconoscimento di contributi per interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno, in favore di quei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità, a seguito, appunto, degli eventi sismici che hanno interessato la zona dei Campi Flegrei.

L'articolo 14 estende i contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei, a seguito degli eventi sismici dei mesi da maggio a settembre 2025 e a quello del 21 maggio 2026. Con una norma di interpretazione autentica della disciplina dei contributi si prevede che, per gli edifici con più unità immobiliari di cui almeno una adibita ad abitazione principale, la domanda di contributo per gli interventi sulle parti comuni è presentata, previa delibera assembleare, dall'amministrazione condominiale, ovvero da un rappresentante dei proprietari, in caso di condominio di fatto, o dall'amministratore dell'eventuale consorzio, fermo restando, ovviamente, l'obbligo di presentazione di un progetto unitario per l'intero edificio. In tali casi, la documentazione attestante lo stato legittimo ha ad oggetto l'edificio e non rilevano le difformità esistenti, quindi, sulle singole unità immobiliari. È, altresì, elevata, dal 50 al 70 per cento, la quota del costo degli interventi di riqualificazione sismica entro la quale è concesso il contributo di cui all'articolo 1, comma 695, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, anche per le domande già presentate per le quali i comuni provvedono al ricalcolo.

L'articolo 15 estende il contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari le cui abitazioni siano state sgomberate in conseguenza degli eventi sismici dei mesi da maggio a settembre 2025 e dell'evento sismico del 21 maggio 2026 e differisce al 31 dicembre 2027 i termini, già fissati, al 31 dicembre 2026.

L'articolo 16, modificato nel corso dell'esame in sede referente, concerne il potenziamento della risposta operativa di protezione civile; consente ai comuni assegnatari del personale a tempo determinato, specializzato in materia di rischio sismico e vulcanico, di bandire apposite procedure concorsuali riservate al personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno 24 mesi nelle medesime funzioni e attribuisce alla città metropolitana di Napoli il coordinamento della ricognizione dei fabbisogni urgenti del comune di Monte di Procida, con l'approvazione di un piano dei fabbisogni.

L'articolo 17 prevede che i programmi di interventi urgenti, predisposti dal commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, possano includere gli interventi di mitigazione del rischio da crollo dei costoni rocciosi finalizzati all'allontanamento della popolazione, nonché interventi relativi ai centri operativi comunali di protezione civile e alle aree comunali di attesa e di raccolta, della popolazione o dei soccorsi, funzionali alla pianificazione di protezione civile nell'area. È autorizzata una spesa di un milione di euro per il 2026 e di 1,5 milioni per il 2027 per consentire ai comuni di Pozzuoli e Bacoli il ripristino delle funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete strategica.

Il decreto-legge, poi, reca una serie di importanti disposizioni per assicurare la ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

L'articolo 18 proroga al 31 dicembre 2029 la gestione straordinaria, disciplinando il passaggio delle funzioni di protezione civile al commissario straordinario del Governo. Si prevede, inoltre, la cancellazione delle imprese dall'anagrafe e dei professionisti dall'elenco speciale in caso di significative o persistenti carenze nell'esecuzione di precedenti contratti o prestazioni tecniche relative ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione. I commi 6 e 7 consentono al commissario di disporre, anche in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, l'immediato finanziamento delle sole attività di progettazione degli interventi di ricostruzione individuati secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità. Il comma 8 estende tali previsioni alla ricostruzione dei territori di Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023. Il comma 9 continua incrementando di 60 milioni di euro annui, dal 2027 al 2051, l'autorizzazione di spesa per la ricostruzione privata.

L'articolo 19 individua il primo cratere degli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia dall'agosto del 2016 nei territori dei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Tali comuni possono assumere, a tempo indeterminato, il personale non dirigenziale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione o presso i medesimi enti, con almeno tre anni di servizio. In favore dei comuni del primo cratere, inoltre, sono estese per gli anni di imposta 2027 e 2028, nel limite di 2 milioni di euro annui, le agevolazioni fiscali previste per la Zona franca urbana Sisma Centro Italia.

L'articolo 20 estende la disciplina dell'articolo 25 della legge 18 marzo 2025, n. 40, al commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 24 agosto 2016. Tale disciplina concerne gli interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori colpiti, consentendo di destinarvi una quota degli stanziamenti annuali sulla base di un programma di sviluppo approvato con ordinanza commissariale nel quale almeno il 5 per cento dei finanziamenti è riservato ai comuni del primo cratere.

Anche l'articolo 21 è stato modificato e assegna in proprietà, a titolo gratuito, ai comuni le strutture d'emergenza realizzate a seguito del sisma del Centro Italia del 2016, che potranno destinarle ad altri usi al cessare delle esigenze assistenziali. In particolare, segnalo che il comma 5 consente che tali strutture e le relative opere di urbanizzazione siano rese permanenti, anche in deroga alle vigenti disposizioni urbanistiche, con adeguamento degli strumenti urbanistici comunali entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto. Il comma 6 esenta le predette strutture d'emergenza dall'imposta per l'accatastamento, a cui i comuni provvedono entro 180 giorni.

Infine, l'articolo 22 integra l'articolo 1, comma 617, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, consentendo la rimodulazione delle assegnazioni, tra i commissari straordinari incaricati per gli interventi di ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione, delle risorse destinate al completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private danneggiate dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, previa verifica della neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica.

Nel corso dell'esame in sede referente sono stati introdotti due nuovi articoli. L'articolo 22-bis estende gli interventi di ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia e le misure per il controllo e la sicurezza nei cantieri, comprese le forme di monitoraggio dei flussi della manodopera, previste per la ricostruzione dei territori colpiti, ovviamente negli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016.

È stato modificato l'articolo 22-ter, finanche l'articolo 23 che, in via transitoria, fino al 1° aprile 2028, consente ai professionisti iscritti agli albi e agli ordini dei collegi delle professioni, cui sono attribuite competenze tecniche nell'ambito dell'attività di accertamento e stima dei danni, di iscriversi al ruolo degli esperti. L'articolo 24 reca nuove misure per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, volte ad assicurare la continuità delle spese necessarie per la prima operatività.

Nel corso dell'esame in sede referente, è stato inserito il comma 2-bis, che consente di conferire gli incarichi di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee.

Pertanto, in conclusione, Presidente, segnalo che il provvedimento, ovviamente, ha avuto in sede consultiva il parere favorevole di tutte le Commissioni e mi unisco ai ringraziamenti a tutto il Governo per il lavoro svolto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire, se lo ritiene, il rappresentante del Governo: no, eventualmente, in fase di replica. È iscritto a parlare il deputato Antonio Caso. Ne ha facoltà.

ANTONIO CASO (M5S). Grazie, Presidente. Potremmo definire questo decreto con diversi aggettivi, i primi che mi vengono in mente: osceno, un vero obbrobrio, proprio perché mette insieme di tutto. Se volessi fare un elenco, mette insieme: pubbliche amministrazioni, enti locali, sanità, scuola, università, giustizia, sicurezza, difesa, lavoro agricolo, disabilità, attività subacquee, sisma nel Centro Italia e soprattutto - e su questo si incentrerà il mio discorso - i Campi Flegrei.

È un decreto che, anche e soprattutto nella fase emendativa, ha lasciato spazio al solito “amichettismo”, mancette; un decreto dove si decide che le linee ferroviarie del Lazio sono figlie di un Dio maggiore rispetto a quelle delle altre regioni; è un decreto dove, guarda un po', la regione Calabria ha più attenzione delle altre. Insomma questa roba qui. Ma soprattutto è un decreto dove si doveva intervenire con urgenza sui Campi Flegrei e proprio su quello si è verificata una vera assurdità. E di fatto vale la pena raccontare bene cosa è accaduto in questi giorni, giorni di lavoro in Commissione. Siamo rimasti tutti basiti, sconcertati, perché, durante i lavori, si era deciso di prestare particolare attenzione alla situazione particolare dei Campi Flegrei, di prestare attenzione agli articoli che riguardavano quell'ambito. E con sincerità devo ringraziare i presidenti delle Commissioni ambiente e bilancio per come hanno gestito le cose. Infatti, si era deciso di porre attenzione sugli emendamenti di tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, e sugli emendamenti dei relatori. Tali emendamenti lo ricordo, raccoglievano anche al loro interno i risultati della cabina di regia territoriale portata avanti dal prefetto e dai Ministri di questo Governo, come Piantedosi e Musumeci, che ha coinvolto i sindaci, le associazioni di categoria, i comitati dei cittadini. E, insomma, sono stati giorni di lavoro intenso, dove, lo ripeto, grazie ai presidenti delle Commissioni, abbiamo fatto anche diversi incontri con il Governo, con i funzionari di Governo. Ci si è messi al lavoro per capire quali modifiche potessero andare avanti e cosa il Governo avrebbe accettato. Insomma si stava veramente lavorando e lo si era fatto: si era arrivati a definire quali punti specifici il Governo avrebbe portato avanti, si sarebbero messi insieme gli emendamenti. Ad esempio, si era parlato del pronto ripristino con i 30.000 euro forfetari, si era parlato di superare le difformità, si era parlato di intervenire sugli edifici ACER di edilizia pubblica, si era deciso di aumentare la soglia ISEE che permette il raggiungimento del 100 per cento per gli interventi degli edifici sismicamente vulnerabili. Si era lavorato, si era arrivati a un punto. Un punto perfetto? Tutto quello che serve a un territorio? No, ma si stava indirizzando la via.

Ebbene, dopo tutto questo lavoro, dopo queste giornate intense, improvvisamente, a dieci minuti da quella che era decretata come la fine, anziché chiarire un attimo quello che doveva accadere e capire come andare avanti, si è deciso veramente di chiudere tutto, di chiudere la Commissione, di terminarla, di dare e votare il mandato al relatore e far decadere tutti gli emendamenti, senza neanche discutere sugli emendamenti della maggioranza, dell'opposizione e dei relatori. Questo è accaduto! È accaduto senza nessuna spiegazione. È stato buttato tutto il lavoro al macero senza spiegazioni. Allora diteci, ancora qui sto a chiedervi: che cosa è successo? Che cosa è successo? A che gioco state giocando? Perché è assurdo che non sia stata data neanche una minima spiegazione. E non parlo di spiegazione a me e ai parlamentari dell'opposizione o al Parlamento, la spiegazione va data ai cittadini Flegrei che erano in attesa, erano in attesa di sapere che fine avrebbero fatto. Perché, se non l'avete capito, state giocando con le loro vite, con le nostre vite. Almeno questo lo si è capito, perché ora, oggi, poco prima di entrare in quest'Aula, dalle agenzie ho appreso che un po' a gara tra Chigi, Meloni e Musumeci, si è usciti dicendo: aspettate, aspettate, abbiamo scherzato, ci sarà presto un nuovo decreto.

Concedetemi di credere poco a quello che poi ci sarà, visto che tutto quello che ci siamo detti in questi giorni, visto il lavoro fatto, poi è finito nel nulla, in un niente. E soprattutto - visto che si vuole fare ora questo nuovo decreto, questo nuovo lavoro - avete capito, finalmente, che bisogna cambiare registro e che bisogna farlo ora? Bisogna farlo subito, perché abbiamo ancora migliaia di sfollati che aspettano risposte. Oppure, anche con questo nuovo decreto - che finché non vedo non credo - si vuole andare avanti con misure insufficienti e scarsissime risorse, come è stato fatto fino ad ora? O, peggio ancora, magari si vuole andare avanti ancora con questo doppio gioco o con una becera speculazione politica che abbiamo visto sul territorio in questi ultimi mesi? Sì, perché, mentre si era impegnati nel lavorare per le modifiche a questo decreto - lo ricordo ancora - insieme al prefetto, insieme al Ministro Musumeci, insieme al Ministro Piantedosi, insieme ai sindaci, insieme al presidente della regione, sul territorio dovevamo ancora subire l'ex Ministro Sangiuliano, che ora capeggia l'opposizione in regione Campania, che veniva nella mia città, a Pozzuoli, a raccontare idiozie e falsità, approfittando della disperazione della gente. Come un mantra, costantemente, mentre noi tutti insieme si lavorava per capire che cavolo fare, Sangiuliano era in giro a dire: il presidente Fico non vuole dichiarare lo stato di emergenza, è tutta colpa sua! Ciò, facendo credere alle persone disperate che con lo stato di emergenza, magicamente, sarebbe arrivata una soluzione che poteva risolvere tutti i problemi del territorio, una soluzione immediata a tutti i problemi e che si potevano aggiustare subito le case, anche quelle popolari, che si potevano aiutare tutte le attività commerciali, quelle aperte, quelle chiuse: insomma, che si sarebbero trasformate le pietre in oro. Questo raccontava.

Allora, io vi chiederei: vogliamo fare lo stato di emergenza? Facciamolo! Però diteci: quanti soldi ci mettiamo? Partiamo con almeno un miliardo di euro e superiamo il problema delle difformità, che poi ha portato alla bocciatura di più della metà delle domande e dei progetti che erano stati fatti e quindi se non si risolve quello non si può fare nulla? Interveniamo con lo stato di emergenza sulle case ACER, sugli alloggi popolari? Interveniamo sulle scuole? No, non è questo! Non è quello che ci siamo detti nelle riunioni di Governo. Non è quello che ci hanno detto i Ministri.

Allora, con tutto il bene, Sangiuliano ci facesse il piacere di tacere; dopo che è stato in grado di ridicolizzare, di rendere ridicolo il Ministero della Cultura, la smettesse di approfittare della disperazione delle persone, perché ha provato in tutti i modi a gettare responsabilità sul presidente Fico. Ma caro Sangiuliano, tu eri Ministro! Tu eri Ministro, eri al Governo quando sono stati emanati quei decreti che, in tre anni, dei risultati sul territorio non li hanno portati. Allora, ancora: vogliamo ora, volete ora cambiare passo?

Voglio ricordare che invece, mentre lì si era a puntare il dito, questa volta c'è stata una regione che è stata presente ed è entrata in campo. Grazie alla regione si è potuto erogare subito il contributo per l'autonoma sistemazione, senza dover aspettare mesi, come era accaduto nelle scosse precedenti: sono stati dati incentivi ai proprietari di casa, per chi fitta, agli sfollati; sono stati dati incentivi agli operatori turistici.

Insomma, mi viene anche da chiedere: quando ci sono state le precedenti scosse negli anni precedenti, questo è stato fatto? La regione ha fatto queste cose? No, non ha fatto niente. Allora, chi ha governato la regione Campania negli ultimi dieci anni, dimenticando, bene o male, l'esistenza del bradisismo a Pozzuoli, ha anche avuto il becero coraggio di fare la predica.

Pozzuoli e i Campi Flegrei non hanno bisogno di questo: io sono sinceramente scocciato e qui lo dico anche come cittadino di Pozzuoli. Io rivolgo questo stesso messaggio a tutti quei politici - a tutti i livelli e di tutti i colori - che pensano di approfittare di questa fase per riabilitarsi per la propria campagna personale: non è quello che serve alla nostra città. Fatevi da parte, perché la situazione che sta vivendo ora Pozzuoli è anche il risultato della politica che c'è stata negli ultimi anni. Ricordiamolo sempre: lo capiamo che, se si continua così, Pozzuoli è destinata a morire?

E allora servono fatti, servono fatti veri, e ve lo sto ripetendo in quest'Aula da più di tre anni, in ogni modo possibile, in ogni cavolo di provvedimento, fin dall'inizio, con ordini del giorno, con emendamenti. E invece no, si è voluto andare avanti con le stesse misure, ignorando quello che vi stavamo dicendo, quello che il MoVimento 5 Stelle ha messo nero su bianco. Lo si è ignorato finché non si è andati a sbattere con la realtà dei fatti. Dopo tre anni, sul territorio gli interventi sono quasi del tutto assenti.

E io vi dico: prendetevi i nostri emendamenti - vi ho preparato un elenco - che abbiamo preparato in questi tre anni, che abbiamo presentato in questo ultimo decreto. Soprattutto, se veramente si vuole lavorare a un nuovo decreto, questa volta le cose vanno fatte per bene. Non si possono ripetere gli errori fatti in questi anni, altrimenti il territorio muore. Io lo sto ripetendo, e ve lo ripeto ancora.

Vi faccio degli esempi. In questa fase in cui gli sfollati sono tanti, vi abbiamo proposto di aumentare la quota del contributo per l'autonoma sistemazione e di prevederlo anche per chi non è stato sfollato, ma ha mezza casa interdetta. L'ho detto in Commissione, ve l'ho ricordato, ve l'ho sottolineato. Una famiglia a cui magari sono stati resi inagibili solo il bagno e la cucina come fa a vivere in quella casa? Non gli diamo niente. E, allora, noi diciamo: interveniamo anche lì, così diamo un sostegno per le prime spese che una persona sfollata deve sostenere. Perché, sì, viene dato il contributo per l'autonoma sistemazione, per trovare altro, ma quando si è sfollati ci sono altre spese. Vi abbiamo detto di farlo - così come abbiamo portato delle soluzioni che dovevano passare, che anche gli emendamenti di maggioranza contenevano - per rendere più rapidi gli interventi lì dove i danni sono stati lievi e far rientrare le persone a casa. Abbiamo, poi, lavorato soprattutto sulle risorse per gli edifici, tanto quelli inagibili, tanto quelli su cui bisogna intervenire, per migliorare la resistenza al sisma.

Un grande assente in tutti i decreti che abbiamo visto da tre anni a questa parte è stato il tessuto economico del territorio; come se non esistesse. Io l'ho sempre ricordato: chi non ha chiuso perché è stato sfollato rischia di chiudere ora, perché il tessuto socioeconomico si sta sgretolando se non interveniamo. Negli ultimi anni, nel centro storico di Pozzuoli, hanno chiuso la metà delle attività commerciali.

Noi vi abbiamo proposto soluzioni non solo in questo decreto, ma anche nei precedenti: varie soluzioni, come l'istituzione di una zona franca urbana, la cassa integrazione in deroga. Ce ne sono varie. Questa volta danni ingenti ci sono stati anche sull'edilizia pubblica, sui fabbricati gestiti dall'ACER in Campania. Questa volta i danni ci sono e parliamo di danni ingenti, che, ovviamente, una regione da sola non può sostenere. Anche su questo, nel lavoro in Commissione si era arrivati a mettere dei finanziamenti, degli stanziamenti: puff! Tutto sparito nel nulla.

Allora serve un cambio di visione, un cambio di visione radicale, e il MoVimento 5 Stelle lo sta dicendo da oltre tre anni. Lo ribadisco ancora: da oltre tre anni. Non si può dire di non sapere che sarebbe andata a finire così, perché tutto quello che avevamo detto che sarebbe successo - l'impossibilità di intervenire sulle abitazioni e altro - è successo. Era palese. Vi abbiamo detto che si doveva operare in modo diverso, non l'avete fatto. Ora abbiamo perso tre anni. Come rimediamo? Cosa ci aspettiamo ora in questo nuovo decreto, un po' di serietà o tutto quello che abbiamo già visto, un film già vissuto che, poi, non serve a niente?

Io non voglio dire che metto la speranza in questo nuovo decreto, ma dico quello che abbiamo fatto sempre: noi su questo tema, che è quello dei Campi Flegrei, abbiamo sempre lavorato con la massima serietà; nessuna speculazione politica, nessun gioco politico. E io, in primis, non potrei mai farlo, essendo cittadino di quel posto, avendo in quella città i miei amici, i miei parenti, i miei familiari. Io voglio i risultati e, come MoVimento 5 Stelle, lo abbiamo dimostrato: sempre a sederci, a lavorare, a cercare di contribuire, a cercare di darvi gli indirizzi da seguire. Ma se dall'altro lato troviamo sempre un muro, i risultati sono questi: tre anni di zero assoluto (Applausi della deputata D'Orso).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Comba. Ne ha facoltà.

FABRIZIO COMBA (FDI). Onorevole signor Presidente, onorevole Sottosegretario Freni, onorevoli colleghi, il provvedimento che oggi esaminiamo interviene su ambiti della pubblica amministrazione e del governo del territorio seguendo una linea politica precisa: mettere le istituzioni nelle condizioni di funzionare meglio, utilizzare efficacemente le risorse disponibili, dare continuità agli interventi già avviati e rispondere con strumenti concreti alle esigenze dei cittadini e dei nostri territori. Questo è quello che noi abbiamo impostato e che intendiamo fare.

Una pubblica amministrazione efficiente è la condizione necessaria affinché una decisione diventi un atto, uno stanziamento diventi un investimento, un programma venga realizzato e un diritto trovi gli strumenti necessari per essere effettivamente esercitato.

Questo provvedimento agisce, innanzitutto, sull'organizzazione della pubblica amministrazione e sugli enti locali. Interviene sulla formazione della dirigenza pubblica e, grazie alle modifiche approvate in sede referente dalle Commissioni riunite, amplia la possibilità per le amministrazioni di avvalersi del supporto di Cassa depositi e prestiti, quando questo sia necessario a rafforzare la capacità amministrativa o a rendere più efficiente la spesa per gli investimenti.

Si affronta, oltre al resto, una questione da tempo avvertita soprattutto nei comuni di minori dimensioni: la disponibilità dei segretari comunali. Nel biennio 2026-2027 viene prevista una sessione straordinaria del corso-concorso per l'iscrizione di ben 340 nuovi segretari nella fascia iniziale dell'albo. Viene, inoltre, estesa fino al 31 dicembre 2028 l'efficacia delle graduatorie concorsuali per l'assunzione della Polizia locale. Sono disposizioni molto concrete, perché dietro il buon funzionamento di un comune vi è sempre, necessariamente, l'esigenza di dare delle risposte alle persone.

Nello stesso tempo, abbiamo deciso che sono stanziati ben 187,5 milioni di euro per il 2026, per consentire la prosecuzione di interventi sociali interessati dalla revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si garantisce così continuità, perché questa è la nostra postura istituzionale, a programmi già avviati, prevedendo il rischio di interruzioni di iniziative rivolte alle persone e ai territori.

Proseguendo, il decreto interviene anche sugli enti in difficoltà finanziaria, mettendo a disposizione ulteriori strumenti per affrontare le situazioni di dissesto e di squilibrio riformando la disciplina relativa all'acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento, con l'introduzione, per gli enti dissestati che abbiano aderito alla procedura semplificata di liquidazione, della possibilità di richiedere un'anticipazione di liquidità sul Fondo di rotazione.

Per quanto riguarda la scuola, l'università e la formazione, vengono prorogate le disposizioni riguardanti il personale scolastico e le graduatorie dei servizi educativi comunali dell'infanzia. Nell'università vengono destinate risorse ad attività di sostegno, orientando con tutoraggio gli studenti. Nell'alta formazione artistica e in quella musicale i diplomi accademici di primo e secondo livello assumono la denominazione di lauree e di lauree magistrali. Formare bene, orientare bene, aiutare ogni giovane a riconoscere le proprie attitudini, accompagnare le famiglie nell'individuare queste attitudini significa investire sul capitale umano della nostra Nazione.

L'articolo 7 interviene, poi, sul versante della sicurezza, autorizzando dal 1° gennaio 2026 l'assunzione straordinaria di 500 agenti e assistenti della Polizia di Stato, destinati al controllo delle frontiere e dei flussi migratori.

Il provvedimento affronta, poi, il contrasto allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, prorogando fino al 31 dicembre 2030 l'operatività del commissario straordinario incaricato al superamento degli insediamenti abusivi e al contrasto dello sfruttamento lavorativo. Legalità: sì, legalità; dignità del lavoro: questi sono dei punti fermi per questo Governo e di questo Governo. Contrastare il caporalato significa intervenire non soltanto sul fenomeno criminale, ma anche sulle condizioni di vulnerabilità nelle quali lo sfruttamento trova terreno fertile.

Sul fronte della disabilità, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità viene incrementato di oltre 23,6 milioni di euro nel 2026 e di ulteriori 8,8 nel 2027, destinati anche a progetti sociali di particolare rilevanza per la promozione dei diritti e della piena inclusione.

Un altro capitolo riguarda le infrastrutture: il decreto integra per complessivi 468 milioni di euro le risorse destinate a quattro investimenti ferroviari interessati dalla riprogrammazione del PNRR e consente al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di avviare gli adempimenti necessari alla loro attuazione.

Il provvedimento interviene, poi, sul settore nel quale l'Italia possiede competenze industriale, scientifica, tecnologica. Interviene, insomma, a tutto tondo: interviene su ambiti che non erano mai stati considerati, interviene sullo spazio. Con la legge n. 89 del 2025 l'Italia si è dotata per la prima volta di una disciplina organica delle attività spaziali e con l'articolo 11 del presente provvedimento interviene per regolamentare in fase transitoria e accompagna l'entrata a regime - o a règime - del nuovo sistema autorizzatorio, al fine di garantire agli operatori un quadro normativo definitivo. La space economy è infatti caratterizzata da investimenti rilevanti, programmi pluriennali e una competizione internazionale sempre più intensa. La certezza delle regole costituisce, quindi, una condizione fondamentale per consentire alle nostre imprese di programmare attività ed investimenti.

Passo ai Campi Flegrei. Nei Campi Flegrei - non vedo più il collega… - la crisi del bradisismo continua a richiedere interventi importanti delle istituzioni. Le famiglie sono costrette a lasciare le proprie abitazioni in seguito agli eventi sismici del 31 luglio e del 1° agosto 2026. Viene previsto, per tutto ciò, un contributo per l'autonomia di sistemazione, che può arrivare fino a 900 euro al mese, con ulteriori maggiorazioni nei casi previsti dalla legge. Viene, inoltre, istituito un Fondo di 100 milioni di euro per la riqualificazione sismica e la riparazione delle abitazioni principali danneggiate e dichiarate inagibili. Ecco, il riferimento che si faceva poc'anzi, come se noi fossimo avulsi da questo tipo di sensibilità: è esattamente il contrario.

A queste misure si aggiungono il rafforzamento della risposta operativa della Protezione civile e gli interventi riguardanti la sicurezza del territorio, i centri operativi e quant'altro. Sono strumenti rivolti a un territorio che convive da sempre con un fenomeno naturale complesso e nel quale la prevenzione, la conoscenza del rischio e la preparazione, soprattutto del personale, è fondamentale.

Un capitolo distinto riguarda la ricostruzione dell'Italia Centrale colpita dai terremoti a partire dal 24 agosto 2016. È sotto gli occhi di tutti quello che è stato fatto, è sotto gli occhi di tutti quanto questo Governo sia stato apprezzato da quelle popolazioni. La gestione straordinaria viene prorogata fino al 31 dicembre 2029 e soprattutto vengono incrementati di 60 milioni di euro l'anno, a partire dal 2027, le risorse destinate alla ricostruzione privata. Il provvedimento individua, inoltre, in Amatrice e in altri comuni il primo cratere del sisma - ovviamente Arquata del Tronto - e consente a questi comuni di stabilizzare personale che ha maturato un'esperienza nella ricostruzione. È una cosa non comune, una cosa importante. Quindi, valorizzare chi si è specializzato in un ambito che comunque, purtroppo, ha creato delle situazioni di criticità inimmaginabili, ma oggi noi vogliamo e crediamo che queste persone possano essere un plus, un di più, perché hanno acquisito competenza.

Accanto alla ricostruzione materiale degli edifici, viene affrontato anche il futuro economico e sociale di quei territori, perché ricostruire significa certamente restituire una casa a una famiglia e un edificio pubblico alla comunità, ma significa anche creare le condizioni perché le persone possano continuare a vivere, a lavorare, a investire e a costruire il proprio futuro dove sono nate. Questa è la prospettiva nella quale la ricostruzione diventa anche politica di sviluppo e di coesione territoriale.

Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, questo provvedimento contiene molte disposizioni importanti per il Paese, legate a una visione coerente. Ogni amministrazione pubblica deve essere uno strumento attraverso il quale il Paese possa utilizzare pienamente le proprie energie, le proprie competenze e le proprie risorse. Dai piccoli comuni alle università, dalla sicurezza delle frontiere alla tutela dei lavoratori, dalle infrastrutture ferroviarie alla ricostruzione, dai Campi Flegrei allo spazio e ai fondali marini il principio rimane lo stesso: istituzioni competenti, serie, capaci di assumersi responsabilità, affrontare problemi concreti e trasformare le decisioni in azioni. È questa per noi una delle condizioni fondamentali per continuare a costruire un'Italia più forte, più moderna, più consapevole delle proprie possibilità (Applausi del deputato Trancassini).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Casu. Ne ha facoltà.

ANDREA CASU (PD-IDP). Presidente, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, interveniamo in questa discussione generale per esprimere con grande forza tutto il nostro rammarico per come si sono svolti i lavori su questo importante testo. Vedete, quando si dà un titolo e si tratta - e ringrazio gli uffici della Camera per questo imponente dossier di 300 pagine - di disposizioni per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile, il ruolo del Parlamento dovrebbe essere quello di intervenire per cercare di dare delle indicazioni chiare che possano risolvere i problemi che vengono rappresentati, a partire da quei problemi che vengono rappresentati dalle lavoratrici, dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali.

Noi ci abbiamo provato in Commissione con tutti i nostri rappresentanti, con la capogruppo Guerra, con il capogruppo Simiani, con la collega Silvia Roggiani, e abbiamo lavorato incessantemente per cercare di tradurre queste indicazioni in emendamenti. Oggi siamo qui, al fianco di Paolo Ciani, di Alberto Pandolfo, per esprimere, come tutto il Partito Democratico, la nostra insoddisfazione. Basta vedere le note che sono state diffuse durante i nostri lavori per rendersi conto dei limiti di questo percorso.

Il primo aspetto è legato a quelle che erano le richieste dei sindacati, unitariamente della CGIL, della CISL e della UIL. Ci avevano chiesto di rimuovere i tetti di spesa del salario accessorio, ancora bloccato ai valori del 2016, di adeguare il valore dei buoni pasto inchiodati a 7 euro, mentre per il privato con la defiscalizzazione è arrivata a 10 euro. Ci avevano chiesto di intervenire per valorizzare il lavoro pubblico e rafforzare le pubbliche amministrazioni, anche per quanto riguarda l'autorevolezza, l'imparzialità della pubblica amministrazione, accompagnando le legittime ambizioni di riconoscimento professionale delle lavoratrici e dei lavoratori della pubblica amministrazione, senza valutazioni aprioristiche che mortificano il loro impegno.

Ci era stato chiesto di garantire il corretto inquadramento professionale del personale, di riconoscere pari dignità e condizioni retributive di lavoratrici e lavoratori che svolgono il medesimo servizio pubblico, seppure presso aziende ed enti di natura privata, come per la sanità accreditata. E non solo, era stato chiesto di rispettare due impegni, uno assunto in sede negoziale e un altro del Governo. E invece questo decreto non contiene nemmeno quelli che erano gli impegni che questa stessa destra, questa stessa maggioranza aveva preso con le forze sindacali: il corretto inquadramento di tutti i profili ad esaurimento nell'area istruttori, con particolare riguardo al personale dell'area educativa scolastica degli enti locali, che non si è realizzato nonostante la dichiarazione congiunta n. 2 dell'ipotesi di contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto funzioni locali 2025-2027, sottoscritta lo scorso 21 luglio.

Il Governo non ha neanche inserito tale norma all'interno dell'articolato e non ha approvato gli emendamenti che sono stati presentati. Così come non è stata garantita pari dignità e condizioni retributive del personale, nonostante gli impegni assunti in molteplici occasioni da parte del Ministro Schillaci e della Conferenza delle regioni per dare risposta, finalmente, alle migliaia di lavoratrici e lavoratori della sanità privata operanti in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale, che garantiscono ogni giorno un servizio pubblico al pari delle colleghe e dei colleghi dipendenti degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, ma che hanno differenze retributive anche fino a 500 euro mensili per infermiere.

Si era chiesto - e non è stato accolto - un vincolo più volte promesso sull'applicazione e il rinnovo, rispettando le decorrenze dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, né la soppressione della norma inserita per via emendativa nel decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 96, che ha escluso esplicitamente questo settore dalle nuove disposizioni in merito al riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale.

Vedete, questi sono alcuni degli aspetti che sono stati evidenziati, come è stata evidenziata la priorità legata alla limitazione al 30 settembre 2026 della proroga dei contratti degli ex precari PNRR del Ministero della Giustizia rimasti fuori dalla procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato a causa dell'insufficienza delle risorse stanziate dal Governo per la loro stabilizzazione, dopo avere contribuito in maniera determinante al conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza negli ultimi 4 anni.

Noi, da questo punto di vista, abbiamo cercato di intervenire nei lavori di Commissione - non potremo farlo in Aula, perché verrà chiesta la fiducia, l'ennesima fiducia di questo Governo, quindi non avremo l'occasione di portare avanti questi temi -, ma noi pensiamo che sia un'occasione sprecata quella di intervenire su questi temi, convocare in audizione i rappresentanti dei sindacati, ricevere delle richieste unanimi da parte di tutti i sindacati e poi non dare alcun tipo di risposta nel lavoro parlamentare. Così come pensiamo che sia un errore grave, che si ripete da parte di questo Governo, non avere ascoltato i comuni, non avere ascoltato l'ANCI, non avere ascoltato quelle donne e quegli uomini di ogni colore politico che sono ogni giorno in prima linea.

Vedo il relatore essere poco d'accordo con la mia dichiarazione, però leggo una nota di oggi del responsabile delegato ANCI sulla materia del personale che esprime forte rammarico per la mancata approvazione in Commissione bilancio di tutte le proposte emendative dell'ANCI alla legge di conversione del decreto PA. Un rammarico che nasce dalla considerazione che alcune delle proposte presentate dall'Associazione risolvevano problemi operativi di gestione dei comuni, quali ad esempio la possibilità di rinnovo degli incarichi dirigenziali ex articolo 110 del TUEL, oggi impedita da pronunce giurisprudenziali, o di prorogare la percentuale di utilizzo degli stessi, come già disposto per il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Altre proposte emendative, invece, avevano come finalità la soluzione di questioni che stanno alimentando un forte contenzioso, come quelle relative all'inquadramento del personale educativo e scolastico e quelle sul trattamento economico accessorio del personale durante il periodo di ferie. Il delegato dell'ANCI su questi temi si è impegnato comunque a riproporre queste misure essenziali per i comuni in occasione di prossimi provvedimenti presentati dal Governo, auspicando che questa volta vengano accolte. Ma queste richieste non erano richieste del Partito Democratico e delle opposizioni, erano richieste dei nostri comuni.

Noi ci rendiamo conto che purtroppo questo Governo conosce un unico tasto nei confronti dei nostri sindaci e dei nostri amministratori, che è il tasto dello scaricabarile, nel senso che, quando c'è un problema, la responsabilità è dei sindaci. Ma quando i sindaci ci dicono “noi, per risolvere i problemi, abbiamo bisogno di dotazioni, di strutture, di risposte”, quegli stessi problemi che sono chiamati a fronteggiare ogni giorno, il nostro dovere di parlamentari, al di là della tessera di partito che ciascuno di noi ha in tasca, è dare alle richieste dei comuni l'attenzione che meritano. Da questo punto di vista si è sprecata l'ennesima occasione.

Si è sprecata anche un'occasione sul tema dell'indennità, perché c'era un emendamento trasversale, insieme alla collega Roggiani, al collega Sarracino, lo avevamo portato avanti con tanti colleghi del Partito Democratico, per riconoscere la dignità del lavoro dei consiglieri comunali e anche dei consiglieri municipali delle grandi città. Guardo il Questore Trancassini, che, come me, viene da Roma e sa che lavoro straordinario fanno, per esempio, i rappresentanti di municipi che sono grandi come grandi città. Ci sono municipi a Roma di 300.000 abitanti.

Chi è eletto in un municipio, con il suo impegno di rappresentanza di quel territorio, o in un comune non si limita al momento in cui partecipa alla commissione o alla seduta del consiglio: è un impegno totalizzante, comincia la mattina quando ti suonano sotto casa per segnalarti il problema e finisce a tarda notte con i messaggi che non finiscono mai di arrivare. Riconoscere una dignità a questo impegno, che non sia assolutamente da considerare un privilegio, anzi, è un riconoscimento del lavoro che si fa.

Io, per la prima volta, venni eletto in consiglio municipale quando avevo 19 anni, nel 2001. Ho chiesto oggi a un consigliere municipale e ho capito che l'indennità complessiva massima a cui possono arrivare è l'equivalente, in euro, di quella che io percepivo nel 2001. Ma faccio notare - io lo percepivo in lire quando venni eletto la prima volta - che qualcosa è cambiato forse negli ultimi 25 anni da un punto di vista del potere d'acquisto, del costo della vita, e anche nelle funzioni che stanno crescendo e che devono crescere. Noi dobbiamo guardare con serietà nei confronti di queste donne e questi uomini e dare delle risposte.

Penso che quell'emendamento trasversale, poi ritirato dalla maggioranza, poteva essere un'occasione utile per fissare un criterio. Stiamo parlando di cifre molto limitate, ma la dignità del riconoscimento di un lavoro politico incessante che viene svolto io penso che sia necessaria e credo che sia l'ennesima occasione sprecata, come si sono sprecate le possibilità di intervenire per contrastare la precarietà, come sono stati bocciati tutti gli emendamenti sui tetti anche del personale flessibile, come non si è andati incontro alle esigenze dei comuni da nessun punto di vista, lo abbiamo detto, anche rispetto alle ultime richieste legate alla chiusura del PNRR.

Vi è poi la questione dei Campi Flegrei. Ecco, io lo voglio dire con grande franchezza, riprendendo anche la denuncia delle ultime ore del nostro collega Marco Sarracino. Noi abbiamo lavorato per settimane con sindaci, associazioni locali, cittadini, per assicurare risposte rapide ed efficienti per la messa in sicurezza del territorio, ma gli unici emendamenti votati nel decreto della destra riguardano stipendi stellari e poltrone per i loro amici. Ancora una volta questa destra verrà ricordata per avere tradito i Campi Flegrei, la Campania e il Sud.

Vedete, quando si parla poi di questo tipo di interventi - lo ha spiegato meglio Marco Simiani nella giornata di ieri - si parla per esempio della nuova poltrona COVIP da 360.000 euro l'anno.

Noi stiamo parlando di un incarico, di una figura, che a oggi è inesistente e che avrà un compenso di circa 30.000 euro al mese. Ora discuteremo, abbiamo chiesto conto del perché, ma c'è un elemento, c'è un record di cui non si parla mai: perché emerge in maniera molto chiara, e nel dibattito pubblico viene spesso ricordato, che Giorgia Meloni, il 4 settembre, se non sbaglio, correggetemi, è diventata la Presidente del Consiglio ad avere più a lungo svolto ininterrottamente questo incarico, e questo Governo è diventato il più lungo della storia della Repubblica.

Io penso che l'altro record che va messo in evidenza sia che la Presidente del Consiglio è anche il Presidente del Consiglio ad avere nominato il numero maggiore e creato le condizioni per la nomina di un numero maggiore di posizioni e di figure che guadagnano più di lei nella storia della Repubblica. Noi stiamo vedendo che ognuno di questi decreti diventa lo strumento per la moltiplicazione di queste figure, che sono arrivate a un numero incredibile. Io mi rendo conto che, quando noi, giustamente, chiediamo di ridare la parola agli elettori e di andare a votare perché in questo momento c'è bisogno di un confronto politico chiaro, di capire in che direzione si deve andare, ci sono tantissime persone che hanno una seria preoccupazione, anche personale, circa la posizione che hanno assunto in questi anni di Governo, ma dobbiamo mettere un freno.

Ci sarà un momento in cui arriverà un decreto che si occuperà non solo dei vertici ma anche di quelle donne e di quegli uomini sulle cui gambe cammina la nostra Costituzione e camminano i servizi essenziali che deve garantire.

E qui arriviamo al punto più grave, dal nostro punto di vista. Perché, vedete, tra le tantissime promesse tradite da parte di Giorgia Meloni, da parte di questa destra, vi è quel tema che lei aveva sempre cavalcato quando era all'opposizione: il tema dello scorrimento delle graduatorie. Noi ricordiamo i suoi post, ricordiamo i suoi tweet, ricordiamo i suoi interventi in cui descriveva una generazione di donne e di uomini immediatamente pronti e già selezionati che avrebbero potuto fare la forza e il successo di comparti fondamentali - pensiamo alla sicurezza, alla difesa, ma non solo -, e i suoi interventi erano vibranti, le sue battaglie erano accese.

Purtroppo, questo tema è stato completamente dimenticato; anzi, siamo entrati in una narrazione totalmente opposta. Adesso - l'abbiamo sentito dal Ministro Zangrillo, più volte, l'abbiamo sentito anche dal Questore Trancassini nei nostri lavori di Commissione -, l'idea che permettere lo scorrimento di quelle graduatorie di persone che sono già state selezionate, hanno fatto concorsi, sono immediatamente idonee e potrebbero assolvere a quella funzione di rinnovamento, di rafforzamento che è indispensabile… noi abbiamo numeri incredibili: dal maggio 2023 al 2033 è stato stimato un milione di dipendenti pubblici che andrà in quiescenza; abbiamo numeri incredibili per quanto riguarda l'anzianità dei dipendenti rispetto alla presenza di dipendenti che hanno meno di trent'anni; abbiamo una necessità, una fame di nuove generazioni che possano essere protagoniste della trasformazione che deve affrontare la nostra pubblica amministrazione; e questo Governo ha come priorità di scrivere assurde leggi contro il buonsenso, come la legge “blocca idonei” che mette un limite al 20 per cento, a prescindere da quelle che sono le esigenze.

E non solo: noi abbiamo chiesto di prorogare quelle graduatorie che sono indispensabili per garantire le esigenze attuali della pubblica amministrazione, i bisogni che ci sono oggi. Qual è stata la risposta? Che alcune proroghe si possono fare, alcune proroghe non si possono fare. Voi non solo dividete i cittadini tra quelli di serie A e di serie B, non solo dividete i lavoratori tra quelli di serie A e di serie B, ma dividete anche le graduatorie tra quelle di serie A e di serie B: quelle che possono essere prorogate e quelle che non possono esserlo.

E non solo: vi avevamo chiesto di intervenire, perlomeno, per garantire quello che è per noi un principio fondamentale, cioè riconoscere a tutte le persone che hanno fatto lo stesso concorso, che svolgono lo stesso lavoro, la dignità dello stesso salario. Questo non avviene e non avviene per storture, per ingiustizie che voi scegliete e avete scelto in tutti i modi di non correggere, anche in questa occasione.

E noi proviamo a cercare risposte, ma non riusciamo a trovarle. E proviamo a portare nel nostro dibattito parlamentare, nelle Commissioni, in Aula, la voce delle decine, centinaia di migliaia di persone che si sono sentite prese in giro da una forza di Governo che, quando era all'opposizione, prometteva di fare una cosa e al Governo sta facendo il contrario. E, anzi, non sta rispettando i sacrifici di queste persone, a cui viene detto: fate un nuovo concorso. Ma loro lo rifaranno, sono sempre gli stessi e magari lo supereranno di nuovo; riusciranno di nuovo a superarlo, ma poi, di fronte a tutto questo, non trovano mai la soddisfazione di essere presi in considerazione per i meriti che hanno dimostrato.

Ecco noi, da questo punto di vista, pensiamo che sia chiaro che, di fronte a tutte queste promesse tradite, la vostra unica preoccupazione sia quella di cambiare la legge elettorale per cercare di restare attaccati a questo potere che state esercitando in una maniera così sbagliata; lo fate a dispetto di tutto e di tutti, a dispetto dei costi che pagano ogni giorno i cittadini. Abbiamo visto l'esplosione rilevata dall'Istat, abbiamo visto l'aumento, nel mese di agosto, del 30 per cento delle spese del gas, del 10 per cento delle spese per l'energia elettrica. Ci rendiamo conto?

Ormai abbiamo bollette alle stelle, il caro carburanti che rappresenta un problema insormontabile per tantissime persone che - a causa della crisi nei trasporti che avete generato con i vostri tagli al trasporto pubblico locale - stanno vivendo una situazione difficilissima, obbligati a muoversi in auto e con un costo del carburante che cresce e che diventa insostenibile.

C'è il problema dell'aumento della pressione fiscale al 43 per cento, c'è la perdita di potere d'acquisto dei salari: quasi il 9 per cento in quattro anni di Governo significa aver perso un'intera mensilità. C'è un quadro che chiede una sola cosa: le sofferenze del Paese chiedono solo che questa esperienza di Governo, che ha totalmente fallito, si chiuda.

Voi, invece di ascoltare il Paese, di consentirci di tornare a votare, state cercando di cambiare la legge elettorale per scrivere quelle regole - cambiandole, perché avete paura di perdere - che pensate possano consentirvi di vincere. Sappiate bene che scrivere una legge elettorale, come state facendo, guardando i sondaggi, giorno dopo giorno, presentando un progetto alla Camera, modificandolo poi al Senato, ripresentandolo qui, non è il modo migliore per avvicinarsi a un momento di verità che ci deve essere dopo i dati drammatici di questi quattro anni e che invece noi stiamo cercando di costruire.

Continuare a presentare testi come quello di oggi, nei quali non date le risposte che chiedono i sindacati, che chiedono i comuni, che chiede il Paese, ma cercare semplicemente di dare quelle risposte che pensate vi possano dare consenso, tradendo anche quelle promesse che avete fatto all'opposizione, è veramente il peggior modo di entrare nei mesi difficilissimi che abbiamo di fronte.

Per questo, con grande forza, abbiamo portato nei nostri emendamenti le ragioni che avete escluso da questo confronto e faremo di tutto per poterle portare in Aula, ma ce lo impedirete ancora una volta, negando, con una richiesta di fiducia, il confronto parlamentare in quest'Aula - e ci sarà - ma non ci arrenderemo; continueremo a batterci, perché noi vorremmo che, quando si affronta un provvedimento come questo, le disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali e in materia di protezione civile non fossero solo un titolo ma il contenuto del provvedimento (Applausi dei deputati Ciani e Pandolfo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Borrelli. Ne ha facoltà.

FRANCESCO EMILIO BORRELLI (AVS). Grazie, Presidente. Diciamo che potremmo chiamare questo provvedimento “tutti frutti”, un “minestrone” di cose messe tutte quante assieme. Un tempo si chiamava omnibus, però la parte non dico più importante, ma che era attesa da tempo, quella sui Campi Flegrei, è profondamente deludente.

Non si tratta di un intervento organico perché ci sta di tutto, messo così a seconda degli interessi, alcuni assolutamente comprensibili, alcune proroghe, questioni di commissari. Oramai il nostro è un Paese in cui si governa tramite commissari perché non siamo in grado di fare norme che prevedano che chi è regolarmente eletto o vincitore di concorso in enti pubblici sia in grado di operare.

Noi oramai nominiamo i commissari per semplificare le procedure, perché col commissariamento tu vai più veloce e puoi agire in deroga. Però commissariamo tutto, quindi, di fatto, la nostra azione legislativa rimane un po' monca. Non si capisce perché continuare a nominare commissari che, tra l'altro, vengono pagati cifre stellari e non si prevede la possibilità per gli enti preposti a intervenire nei tempi congrui. Ovviamente si interviene sul personale, sanando alcune situazioni e allungandone altre, sul dissesto finanziario dei comuni, sulla Protezione civile.

Prima di parlare dei Campi Flegrei, però, voglio sottolineare la necessità che si è avuta di mettere in questo decreto una cosa che ci lascia abbastanza colpiti. Tra i vari punti, rispetto a tutto il lavoro che è stato fatto in Commissione, all'attività che abbiamo svolto tramite il nostro rappresentante Marco Grimaldi, c'è l'aspetto delle ferie del personale pubblico, alcune stabilizzazioni, questioni sulla rappresentanza sindacale, la dirigenza pubblica… insomma, c'è tanta roba. E poi a un certo punto esce fuori la rinascita di un comitato, che è il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

Noi stiamo discutendo, in Commissione agricoltura, la norma ribattezzata da tutte le associazioni animaliste e ambientaliste - mai, da trent'anni a questa parte, abbiamo visto tutte le associazioni compatte nel combattere una legge - e definita dai più “Spara-tutto” e, guarda caso, arriva, in questo decreto, la rinascita del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, che è notoriamente un comitato in cui si mettono soprattutto cacciatori, portatori di interessi rispetto alla caccia, un po' di politica e un solo rappresentante dell'ISPRA.

Mi sembrava e mi sembra di aver sentito, recentemente, il Ministro insistere sull'aspetto scientifico per giustificare la caccia. Voglio ricordare a me stesso e all'Aula che la caccia è un divertimento: non è un'attività sociale, non è un'attività di volontariato, non è un'attività richiesta dal territorio. È un'attività di divertimento. Ci sono nel nostro Paese, ancora, delle persone che si divertono ammazzando gli animali.

Il mio parere ovviamente è contrarissimo, perché penso che, se ti piace tanto sparare, spara al piattello. E la risposta di alcuni, che sembrano veramente reduci da un film degli zombie, con motivazioni ridicole, è: vabbè, ma se ammazzo gli animali è anche per mangiare. È evidente che si arriverà, probabilmente, anche al superamento, nei prossimi decenni, degli allevamenti intensivi, però c'è una differenza tra mangiare e divertirsi. A meno che qualcuno non dica: io mi diverto così tanto che sparo e, poi, me li mangio. Anche se poi, nella gran parte dei casi, è dimostrato che i cacciatori non se li mangiano neanche gli animali.

E allora, la domanda è: perché era così importante istituire di nuovo questo Comitato? Perché si è messo assieme a tante altre cose che non c'entrano nulla? Ciò dimostra ancora una volta che questo decreto che stiamo per votare non ha nulla… non è un intervento organico.

Ci colpisce ancora di più che un Comitato di questo tipo sia introdotto d'emblée, facendoci capire sempre di più - purtroppo lo devo dire con grande amarezza, nonostante l'opposizione ferrea che stiamo facendo in Commissione - che, probabilmente, il Governo e questa maggioranza sono determinati a tutti i costi ad approvare la legge “Spara-tutto”, creando tutte le condizioni per fare la prima cosa, ovviamente: depotenziare - cosa che hanno già fatto nella legge, ma così viene ulteriormente depotenziato - il mondo scientifico, che è odiato dalla destra italiana e mondiale. Perché, purtroppo, la scienza non ha colore politico: uno scienziato onesto intellettualmente non può che dire la verità dei fatti che ha studiato. E questa verità non piace, come il cambiamento climatico, negato fino a qualche mese fa, mentre adesso tutti quanti ripetono, purtroppo, questo dramma che stiamo vivendo a livello mondiale.

Allo stesso tempo, l'ISPRA, che è un istituto scientifico - quello a cui prima veniva prevalentemente demandata la valutazione sulle anticipazioni di caccia, sulle specie, e così via -, cioè l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, viene ulteriormente depotenziato. Quindi, la scienza viene messa in un angolo per permettere a comitati di cacciatori e di politici di autoproclamare l'aumento della possibilità di caccia, le specie… poter sparare sempre di più, perché è un grande godimento. Perché una delle priorità del nostro Paese è permettere a chi gode nell'ammazzare gli animali di sparare sempre più, ovviamente agli animali. Ma vedrete che, nella cultura trumpiana, aumenteranno anche l'idea di sparare a chiunque, perché questa è l'idea.

Nel momento in cui una norma, che già esisteva e che era stata frutto di un accordo tra le associazioni animaliste e ambientaliste e i cacciatori, viene buttata via e non si ripercorre il percorso che era stato precedentemente messo in campo, trovando dei punti di equilibrio, ma si decide di far scrivere una norma - perché questa legge è scritta dai cacciatori -, si decide che questa norma diventerà il nuovo mantra. E, ovviamente, si crea un precedente. Perché noi della minoranza abbiamo detto, con motivazioni diverse, “fermatevi, fermatevi”, e a poco serve il Ministro che ogni tanto dice: troviamo una situazione di distensione e di serenità nel discutere la legge. Se voi andate come un carrarmato e continuate a fare atti come quello che leggiamo in questo decreto, è evidente che, dal punto di vista politico, noi non siamo per nulla distesi, e non lo sono neanche milioni di italiani e le associazioni ambientaliste e animaliste.

Arriviamo, poi, ai Campi Flegrei. Ho letto nelle ultime ore che ci sono stati due comunicati stampa: uno da parte del Governo, del Ministro Musumeci, straordinario Ministro che ci ha dimostrato, veramente, come un essere come lui possa gestire la Protezione civile. Veramente c'è tanto, tanto da imparare e da capire su come un uomo nato e vissuto al Sud, anzi, nelle isole, che ha governato - per me, sgovernato - il suo territorio facendo sfaceli, si permetta di giudicare ed esprimere, in modo anche arrogante, sentenze su altri abitanti del Mezzogiorno. Ma lasciamo stare questo aspetto.

Comunque, è stato annunciato che si farà un decreto ad hoc. Questo decreto aveva interi capitoli su cui i nostri rappresentanti parlamentari hanno lavorato alacremente. Quella sui Campi Flegrei è un'emergenza - purtroppo, lo devo dire -, anche dal punto di vista mediatico, trasformata immediatamente e ridotta a un elemento locale, dove il dramma si vive quotidianamente. Pozzuoli, in particolare, sta diventando una città fantasma. Pozzuoli è un territorio che non è riuscito neanche ad entrare nell'iniziativa che è partita in questi giorni, con le pre-regate dell'America's Cup, a causa di questo dramma del terremoto. È un territorio dove i cittadini vivono due disagi: quello di non avere la possibilità di utilizzare le proprie abitazioni, di non sapere quando e come potranno rientrare, e di non avere certezze sull'aspetto dei fondi.

È evidente che questo decreto era atteso in modo, come dire, costante, con una grande ansia da parte - giustamente - delle popolazioni e delle amministrazioni locali. Ma come vi è venuto in mente di bocciare gli emendamenti non solo della minoranza, ma anche della maggioranza, poi di azzerare tutto e dire: faremo un decreto ad hoc? Ma guardate, non c'è più tempo: non si può trattare un territorio come quello dei Campi Flegrei come state facendo. Non sono cittadini o figli di un dio minore. Come si può? Come è possibile comportarsi in questo modo? Abbiamo discusso, si è intervenuti nella Commissione e, poi, viene bocciato tutto: perché? In molti casi si trattava di modifiche concordate. E adesso il Governo ci viene a dire che farà un ulteriore decreto.

Guardate, non si governa così. Ci fa capire come l'ordine delle priorità sia completamente diverso tra noi e voi. Se si tratta di fare decreti per le lobby delle banche, li fate subito, senza tentennamenti, senza timori. Se si tratta di fare azioni a favore delle lobby delle assicurazioni, si procede spediti, non importa che sia una vergogna il fatto che il nostro, probabilmente, sia l'unico Paese al mondo in cui, a seconda del posto dove hai la residenza, se sei del Sud, paghi di più, perché ti dobbiamo punire, anche se non commetti sinistri. Là subito, subito si interviene. Hanno fatto 11,4 miliardi di euro: sono grati al Governo; non sono grati i cittadini.

Quindi, quando si tratta di una lobby dei cacciatori devo sparare di più, perché il mio godimento è uccidere: subito, facciamo la legge. Se si tratta dei problemi reali, come la fame, la povertà, il disastro ambientale, invece no, là si va con calma, là abbiamo tempo. Giustamente, chi ha la pancia piena non sente i problemi reali del Paese. E, infatti, nessun Ministro - solo Musumeci, ma blindato, una sola volta - ha messo piede nei Campi Flegrei e qualche ex Ministro, da Ministro non l'ha fatto. Da questo punto di vista, questo decreto - anzi, questo mancato decreto - rappresenta un vulnus. Avete tradito ancora una volta dei cittadini.

Hai voglia ad aspettare le immagini che, invece, abbiamo visto in altri posti del territorio del nostro Paese dove c'erano le elezioni e dove la Premier si catapultò con le caloscine per far vedere che c'era interesse, pur di fare propaganda in quel caso; e le è andata per fortuna anche male.

Qua invece niente caloscine, niente elmetto, niente; neanche la dignità di approvare gli emendamenti concordati. Si boccia tutto e si rinvia. Sul piatto della gente che sta in difficoltà che ci mettiamo? Il rinvio?

Guardate, gli anticipi che sta facendo la regione e che dovranno essere compensati con i fondi del Governo per l'autonoma sistemazione sono parva materia: 900 euro a persona sono una cifra molto, molto bassa. Siamo in grado di vivere con 900 euro al mese? Siamo in grado di trovare un'abitazione per 900 euro al mese? Dove? Siamo in grado di intervenire in modo serio? Perché 900 euro al mese non possono essere una costante. È il motivo per cui avevamo insistito per intervenire ovviamente sulle abitazioni private, per accelerare e finanziare la ricostruzione… a meno che il progetto del Governo non sia un altro, cioè quello di spopolare definitivamente quell'area. Infatti quei cittadini, come è stato detto dal Ministro Musumeci, sono colpevoli di aver scelto di nascere e vivere lì, peccato che avviene da millenni. Sono millenni che i puteolani e i cittadini dei Campi Flegrei sono vissuti e hanno prosperato in quel territorio, portando bellezze e grandezza alla nostra Nazione.

Se non ci fosse più nessun abitante - lo voglio ricordare chiudendo - come probabilmente qualcuno auspica, demonizzando e insultando i cittadini flegrei, vorrei ricordare che a Pozzuoli è cresciuta Sophia Loren, un nome su tutti e non perché sia il più importante, ma perché è noto in tutto il mondo. Ricordatevelo, se non fosse esistita Pozzuoli, non avremmo avuto neanche Sophia Loren.

Ecco, l'idea che sta avendo questo Governo noi la contrastiamo e la contestiamo. Chiediamo che questo decreto sia proposto immediatamente per arrivare subito in Aula, anche facendo le nottate. Noi siamo pronti, e voi?

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche - A.C. 3083-A?)

PRESIDENTE. Prendo atto che i relatori e il rappresentante del Governo rinunciano alle repliche.

Poiché l'ordine del giorno prevede che si possa passare al seguito dell'esame non prima delle ore 19,30, sospendo la seduta fino a tale ora.

La seduta è sospesa e riprenderà alle ore 19,30.

La seduta, sospesa alle 19,23, è ripresa alle 19,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge n. 3083-A?.

(Esame dell'articolo unico - A.C. 3083-A?)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione e degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge (Vedi l'allegato A).

(Posizione della questione di fiducia - Articolo unico - A.C. 3083-A?)

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, il senatore Luca Ciriani. Ne ha facoltà.

LUCA CIRIANI, Ministro per i Rapporti con il Parlamento. Grazie, Presidente. Signor Presidente, onorevoli deputati, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 3083-A?, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, nel testo approvato dalle Commissioni riunite.

Sui lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Secondo quanto convenuto nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, la votazione per appello nominale sulla questione di fiducia appena posta sull'articolo unico del disegno di legge n. 3083-A?, nel testo delle Commissioni, avrà luogo nella seduta di lunedì 28 settembre, a partire dalle ore 13, previe dichiarazioni di voto a partire dalle ore 11,10.

Al termine, con prosecuzione notturna, avranno luogo le successive fasi di esame del provvedimento, sino alla sua conclusione.

Estraggo a sorte il nominativo del deputato dal quale avrà inizio la chiama.

(Segue sorteggio).

La chiama avrà inizio dall'onorevole Perissa.

Avverto che, con distinte lettere del 23 e 24 settembre, i presidenti delle Commissioni Lavoro, Giustizia e Affari sociali hanno manifestato l'esigenza - sulla quale hanno convenuto i rappresentanti dei gruppi delle Commissioni medesime - di rinviare ad altro calendario l'esame in Assemblea dei seguenti progetti di legge, previsti dal vigente calendario dei lavori per la prossima settimana: proposta di legge n. 1254?, recante riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento; proposta di legge n. 1822?, recante modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali; proposta di legge n. 2715?, recante istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici.

Pertanto, secondo le intese intercorse tra i gruppi, l'esame di tali proposte di legge non sarà iscritto all'ordine del giorno delle sedute della prossima settimana.

Interventi di fine seduta.

PRESIDENTE. Passiamo agli interventi di fine seduta.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Pella. Ne ha facoltà, per due minuti.

ROBERTO PELLA (FI-PPE). Grazie, Presidente. Sono felice che oggi sia lei qui presente, perché è una persona particolarmente sensibile al tema dei ragazzi e dei giovani, anche per il suo impegno sul tema della salute, della lotta alle malattie trasmissibili.

Presidente, ieri, a Torino, un ragazzo di 7 anni, Nicolò, è morto mentre stava andando a scuola in bicicletta con il papà. Dall'inizio dell'anno, Presidente, sono 173 le vittime in bicicletta lungo le strade. A queste si aggiungono pedoni e motociclisti.

Io credo che bisogna dire basta alle morti sulla strada; bisogna che tutti insieme, le istituzioni, a partire dal Governo e dai Ministeri interessati, diano una risposta chiara e attenta a quelli che oggi possono essere considerati importanti temi di prevenzione, per far sì che queste cose non succedano più.

Ieri, prima del funerale, alle 7,30, tanti genitori, tante mamme e tanti papà si sono riuniti: hanno creato un cordone ombelicale lungo la pista ciclabile, per dare un senso; hanno posato una bici bianca in ricordo di quel ragazzo, che io non conosco, ma immagino - avendo anch'io un figlio e una figlia - cosa si possa provare quando succedono cose di questo genere.

Presidente, lei sa quale sia la mia attenzione, conosce la mia passione verso le due ruote. Ebbene, mesi fa ho presentato una proposta di legge, condivisa con tutto il mondo delle due ruote - in modo particolare con i grandi campioni -, una proposta di legge che è stata sottoscritta da tutte le forze, di maggioranza e di opposizione, nella quale, come seconda firma, c'è anche il presidente della Commissione Trasporti. Ebbene, sono qui per chiedere a lei per far sì che questo tema possa essere affrontato, per cercare di dare un po' di luce, un po' di speranza, perché episodi come questo non accadano più, perché quando accadono, vuol dire che le istituzioni hanno mancato e, quando accadono, vuol dire che una parte di torto ce l'abbiamo tutti.

Io mi sento colpevole, signor Presidente, perché sono un deputato, sono un sindaco e credo che, al primo punto, dobbiamo difendere l'incolumità delle persone, in modo particolare di quelle più piccole, di quelle più vulnerabili. Quindi sono a chiedere a lei e al Presidente Fontana, altro grande appassionato di ciclismo, un'attenzione. Auspico, come ho fatto anche in un question time, di poter avere una risposta, di poter avviare quel percorso e far sì che quella legge, così com'è stata condivisa e sottoscritta da tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione, possa vedere la luce, nel bene e nell'interesse di tutte le persone, in modo particolare di Nicolò, che, devo dire, a sette anni credo che non lo meritasse; e non lo merita nessun altro che possa succedere una cosa come questa. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE. Grazie a lei. Ovviamente, lo strazio di ciò che ha raccontato induce a manifestare vicinanza e solidarietà alla famiglia e alla città di Torino. Il suo richiamo alla responsabilità di queste istituzioni penso che sarà accolto, spero nel più breve tempo possibile.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Borrelli. Ne ha facoltà.

FRANCESCO EMILIO BORRELLI (AVS). Grazie, Presidente. In questi giorni sono avvenuti sequestri in diverse aziende, in questo caso specifico conserviere, che, secondo la procura, l'ARPAC, la finanza e altri enti preposti, scaricavano abusivamente all'interno del fiume Sarno.

Sono decenni, però, che queste aziende continuano a scaricare. Noi vorremmo una norma diversa rispetto a quanto è avvenuto nella vicenda del fiume Sarno, che si è ripulito durante il lockdown, quando gran parte delle industrie è rimasta chiusa. Quindi, anche se ci sono scarichi abusivi da parte di alcuni cittadini - e probabilmente ci sono -, il fiume Sarno è prevalentemente massacrato da attività industriali che scaricano abusivamente da decenni e inquinano quel fiume.

E poiché questa cosa è evidente ed è stata ancora più evidente durante il lockdown, in cui in tre mesi il fiume si è completamente ripulito ed era trasparente, noi siamo assolutamente convinti che tutte le azioni che sono state fatte fino ad oggi - alcune meritorie, altre sicuramente hanno risolto problemi nel lato di Castellammare - stanno procedendo troppo lentamente. E non va bene il fatto che questi industriali si sentano impuniti, perché la verità è che si sentono impuniti e impunibili. Perché ci sono accordi da decenni tra pezzi delle istituzioni, pezzi della politica e pezzi della criminalità che, però, avvelenano i cittadini, esasperati dalla continua azione da parte di questi criminali ambientali che, ad oggi, non si sono ancora fermati.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 28 settembre 2026 - Ore 11,10

1. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. (C. 3083-A?)

Relatori: PELLA, per la V Commissione; FABRIZIO ROSSI, per la VIII Commissione.

La seduta termina alle 19,40.

TESTI DEGLI INTERVENTI DI CUI È STATA AUTORIZZATA LA PUBBLICAZIONE IN CALCE AL RESOCONTO STENOGRAFICO DELLA SEDUTA ODIERNA: ROBERTO PELLA (A.C. 3083-A?)

ROBERTO PELLA, Relatore per la V Commissione. (Relazione - A.C. 3083-A?). Ricordo che il disegno di legge A.C. 3083-A?, all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati, prevede la conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante “Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile”. Il disegno di legge, presentato il 7 agosto 2026, è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite V e VIII, che ne hanno avviato l'esame l'8 settembre 2026. L'esame si è concluso nella giornata di ieri, mercoledì 23 settembre 2026.

Faccio preliminarmente presente che il decreto-legge in esame, originariamente composto da 26 articoli, suddivisi in cinque Capi, si compone ora, a seguito delle modifiche introdotte in sede referente, di 30 articoli.

Nell'illustrare sinteticamente le disposizioni del decreto-legge, rinviando per maggiori dettagli, anche con riferimento ai profili finanziari, alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, segnalo, innanzitutto, che il Capo I, rubricato «Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali», consta di 11 articoli.

In tale ambito, l'articolo 1 reca disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione. In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di armonizzare l'ordinamento nazionale interno alla normativa e alla giurisprudenza europea in materia di indennità sostitutiva delle ferie non godute nell'ambito del settore pubblico. Anzitutto, la disposizione in esame sopprime la previsione che vietava in modo assoluto, per il personale pubblico, il pagamento delle ferie, dei riposi e dei permessi non goduti anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro e ammette, solo in tal caso, nell'ipotesi di mancata fruizione delle ferie, la possibilità di conseguire un'indennità sostituiva, seppur in presenza di determinati limiti. Vengono quindi definiti i presupposti che possono giustificare la perdita dell'indennità finanziaria sostitutiva alla fine del rapporto di lavoro, collegandoli alla scelta consapevole del lavoratore di non fruire delle ferie al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato, nonostante sia stato messo nelle condizioni di farlo dal datore di lavoro e sia stato da esso informato adeguatamente delle conseguenze della eventuale mancata fruizione. Viene, infine, definita la nozione di datore di lavoro, ai soli fini di quanto previsto in relazione al godimento delle ferie, ossia il soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, individuato in relazione alla specificità dell'ordinamento della singola amministrazione, responsabile all'autorizzazione o al diniego delle ferie. Il comma 2 specifica che le norme previste al comma precedente si applicano con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Evidenzio che il comma 3 estende all'anno 2026 la disposizione transitoria, stabilita già per l'anno 2025, relativa alla possibilità di inquadramento in ruolo in via prioritaria, nell'ambito dell'eventuale attivazione di procedure di mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni, di personale in servizio a tempo interminato in posizione di comando, appartenente alla medesima area funzionale oggetto della procedura di mobilità. Inoltre, l'ambito della disposizione transitoria viene esteso al personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati. Restano, invece, escluse dall'ambito di applicazione della disposizione la Presidenza del Consiglio dei ministri, gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, gli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a cinquanta unità, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). Si specifica altresì che l'applicabilità della procedura in esame concerne il solo personale che nell'amministrazione di provenienza sia in servizio a tempo indeterminato.

A seguito dell'esame in sede referente sono stati aggiunte ulteriore disposizioni volte, in primo luogo, a prevedere una procedura di stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro subordinato a termine dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del contingente del personale non dirigenziale della struttura tecnica della Cabina di regia per la promozione del coordinamento strategico e della definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali. In secondo luogo, le citate disposizioni sono finalizzate ad incrementare un'autorizzazione di spesa per l'indennità accessoria di diretta collaborazione, prevista per il personale non dirigenziale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze, riducendo uno stanziamento concernente la suddetta Cabina di regia al fine di provvedere alla relativa copertura finanziaria.

Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, fissa al 1° marzo 2022 l'esclusione dei componenti degli organi delle camere di commercio dal divieto di conferire determinati incarichi pubblici a soggetti in pensione. Il divieto riguarda incarichi di studio e consulenza, incarichi dirigenziali e direttivi e cariche di governo. Restano generalmente consentiti gli incarichi gratuiti, con specifici limiti di durata per quelli dirigenziali e direttivi.

Il comma 4 introduce una disciplina relativa all'utilizzo cumulativo dei permessi sindacali nelle aree della dirigenza pubblica e reca una disciplina transitoria sull'accertamento della rappresentatività sindacale nei comparti o aree del pubblico impiego. Con riguardo al primo intervento, si prevede, con riferimento ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, che le confederazioni sindacali rappresentative possano cumulare anche a livello nazionale i monti ore di permesso sindacale retribuito per l'esercizio del mandato, spettanti alle singole organizzazioni rappresentative ad esse affiliate, nonché (anche in via unitaria con le suddette ore) i monti ore per i permessi retribuiti relativi alle riunioni degli organismi direttivi statutari. Per l'individuazione dei monti ore in oggetto, la norma rinvia al Contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) del 4 dicembre 2017, come modificato, da ultimo, dal CCNQ del 30 novembre 2023. Riguardo al secondo intervento, il comma 4 reca una disciplina transitoria, per il periodo contrattuale 2028-2030, ai fini dell'accertamento della rappresentatività sindacale, prevedendo che i dati relativi alle deleghe sindacali rilasciate presso ciascuna pubblica amministrazione - necessari all'accertamento della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - siano rilevati con riferimento alla data del 31 dicembre 2027.

Il comma 5 introduce una modifica all'articolo 12, comma 5, della legge n. 167 del 2025, in materia di semplificazione normativa, consentendo, nell'ambito di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il riordino con regolamento ministeriale di materie attualmente disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio.

Il comma 6, modificato in sede referente, stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge n. 119 del 2026 - recante modifiche alle modalità di accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia - e le percentuali indicate dall'articolo 28, comma 1-ter, lettere a), b), e c), del decreto legislativo n. 165 del 2001, trovano applicazione agli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 28-bis, comma 8-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Si specifica che per il personale dirigenziale non generale che, alla data di entrata in vigore del regolamento, stia svolgendo un incarico dirigenziale generale (si noti che prima della modifica introdotta in sede referente, la disposizione prevedeva che l'incarico dovesse essere “di direzione di ufficio dirigenziale generale”), il transito nella prima fascia continua ad essere disciplinato, anche con riguardo al periodo di cinque anni, dalle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero dall'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2004, nelle versioni vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge n. 119 del 2026. La disposizione fa dunque riferimento, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria, alla titolarità di un incarico dirigenziale generale alla data di entrata in vigore del regolamento, senza richiedere che a tale data sia già stato maturato un periodo minimo di svolgimento dell'incarico.

Nel corso dell'esame in sede referente, è stata introdotta un'ulteriore norma volta a prevedere che le disposizioni per il transito nella prima fascia si applicano, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'amministrazione presso cui l'incarico è svolto, anche al personale dirigenziale non generale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sia titolare di un incarico dirigenziale generale apicale, dell'incarico dirigenziale generale di Segretario generale di ministeri o di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e di livello equivalente o dell'incarico di Segretario generale della Scuola nazionale dell'amministrazione. Viene inoltre abrogato il comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 119 del 2026, contenente la disciplina transitoria ora sostituita dal comma in esame.

Nel corso dell'esame in sede referente si è intervenuto anche sulla disciplina del transito nella prima fascia applicabile, nell'ambito dei processi di mobilità, a determinate categorie di dirigenti di seconda fascia o equivalenti che svolgono incarichi dirigenziali di livello generale presso amministrazioni statali. In particolare, per tali dirigenti la domanda volta ad ottenere il transito nella prima fascia deve essere presentata entro trentasei mesi dalla maturazione del periodo di cinque anni di svolgimento di incarichi dirigenziali di livello generale. Il transito resta comunque subordinato alla disponibilità di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di destinazione presso la quale il dirigente presta servizio.

Il comma 6-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, reca una disciplina specifica per il personale dirigenziale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale estende il regime transitorio previsto dal comma 6 per il passaggio alla prima fascia.

Il comma 6-ter, inserito in sede referente, introduce delle modifiche alle disposizioni che istituiscono e disciplinano il funzionamento della Cabina di regia per il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali. In particolare, viene ridefinito il ruolo della struttura tecnica istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, a supporto delle attività che la Cabina di regia dovrà implementare.

Il comma 6-quater, anch'esso introdotto in sede referente, consente alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di procedere, entro il 31 dicembre 2027 e nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica, all'assunzione a tempo indeterminato, nella corrispondente qualifica, del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato che rispetti determinati requisiti ivi previsti.

Il comma 6-quinquies precisa che tali assunzioni a tempo indeterminato sono subordinate al positivo esito di un colloquio volto alla verifica dell'idoneità professionale, delle competenze acquisite e della coerenza dell'esperienza maturata con le funzioni da svolgere e precisa altresì che, qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti sia superiore ai posti disponibili, costituiscono criteri prioritari la maggiore anzianità di servizio maturata presso la medesima Agenzia ovvero il medesimo Istituto e, successivamente, la valutazione dell'attività svolta e l'esito del colloquio.

Il comma 6-sexies prevede la clausola di invarianza finanziaria relativamente all'attuazione delle disposizioni dei commi 6-quater e 6-quinquies.

Il comma 7 modifica l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di prevedere che le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione, legata alla performance, del personale dirigenziale, siano destinate all'incremento delle risorse per la formazione dello stesso personale.

Sottolineo, inoltre che al comma 8 viene sostituito integralmente l'articolo 8 della legge n. 157 del 1992, al fine di introdurre una nuova disciplina del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), operante presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Si prevede l'istituzione del predetto Comitato, stabilendone la composizione e le modalità di nomina e i compiti. La disposizione in esame precisa che ai componenti del citato Comitato non spetta alcun emolumento.

Il comma 9 prevede che il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, attualmente operante in forza dell'articolo 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare delle foreste del 22 maggio 2023, cessi dalle sue funzioni con l'entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 9-bis, aggiunto in sede referente, prevede che allo scopo di garantire la sicurezza, la resilienza e lo sviluppo delle infrastrutture energetiche e idriche di rilevanza strategica nonché l'attuazione degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, fino al 31 dicembre 2029, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provveda all'esercizio delle competenze di autorità settoriale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, mediante l'attribuzione di due incarichi di livello dirigenziale generale, rispettivamente posti nell'ambito dei dipartimenti competenti in materia di energia e di acque e comunque nei limiti della dotazione organica del medesimo Ministero. Si prevede, inoltre, la facoltà per tali finalità e fino al medesimo termine, di conferire gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella propria dotazione organica, in deroga al limite percentuale in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, e comunque nel limite massimo di due unità ulteriori. L'attuazione di tali disposizioni deve avvenire nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 9-ter prevede l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, che stabilisce che, fino al 31 dicembre 2027, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere conferiti in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque nel limite massimo di due unità ulteriori. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Osservo che il comma 10 differisce al 31 ottobre 2026 l'entrata in vigore dell'articolo 26-ter del Codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171 del 2005), relativo alla verifica dell'idoneità alla navigabilità di determinate unità da diporto fino a 24 metri battenti bandiera estera. Specifico che il rinvio è volto a consentire agli organismi notificati e agli organi accertatori di predisporre gli adempimenti necessari e di adeguare i controlli.

Il comma 11 reca disposizioni volte al potenziamento dell'Avvocatura dello Stato, mediante l'assunzione nel triennio 2026-2028, di un totale di 23 avvocati e 10 procuratori dello Stato, mentre il comma 12 quantifica gli oneri finanziari per ciascun anno dal 2027 fino al 2035 e successivamente a decorrere dall'anno 2036 e individua le relative coperture finanziarie mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Il comma 13 modifica quattro disposizioni della legge n. 131 del 2025 sulle zone montane, relativamente all'individuazione dei comuni nei quali sono presenti minoranze linguistiche storiche ai fini della concessione della maggiorazione delle specifiche agevolazioni fiscali previste dalla citata legge n. 131 del 2025. In particolare, sopprimendo il riferimento al 15 per cento degli appartenenti alla minoranza rispetto alla popolazione residente, viene riconosciuto il credito d'imposta maggiorato agli esercenti professioni sanitarie, al personale scolastico e alle imprese agricole e forestali, nonché alle nuove giovani imprese, che insistano in piccoli comuni montani (con meno di 5.000 abitanti) rientranti, oltre che negli elenchi previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 131 del 2025, anche nella delimitazione dell'ambito territoriale effettuata in attuazione della legge n. 482 del 1999, a prescindere dall'effettivo numero di residenti che appartengono alla minoranza linguistica tutelata.

Il comma 14, mediante delle modifiche alla legge di bilancio per il 2026 (legge n. 199 del 2025), autorizza l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia «ItaliaMeteo» a prorogare, fino al 30 giugno 2027, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche e i contratti di lavoro flessibili in corso, nonché gli incarichi individuali di lavoro autonomo. Viene prorogata altresì al 28 febbraio 2027 il termine per la presentazione della proposta di nuovo statuto di «ItaliaMeteo» da parte del Commissario straordinario dell'Agenzia.

Il comma 15 incrementa da due a tre unità i posti di livello dirigenziale non generale della dotazione organica dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, intervenendo sull'articolo 5-bis, comma 1, della legge n. 112 del 2011. Segnalo, a riguardo, che i relativi oneri finanziari sono quantificati in 75.099 euro per l'anno 2026 e in 180.237 euro annui a decorrere dal 2027 e che si provvede alla relativa copertura mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Il comma 15-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, estende la facoltà per le pubbliche amministrazioni di avvalersi di Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da essa controllate - sia direttamente che indirettamente - per la realizzazione non solo di progetti finanziati a valere su fondi PNRR o su altri fondi europei (come previsto dalla normativa vigente), ma anche per qualsiasi diversa tipologia di interventi, a condizione che tali interventi siano finanziati da risorse pubbliche nazionali e che il supporto sia necessario per rafforzare la capacità amministrativa o accelerare la spesa per investimenti od ottimizzare l'efficace, efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse. Per avvalersi di tale supporto, le amministrazioni devono stipulare apposite convenzioni. Gli eventuali oneri sono a valere sulle risorse disponibili per i singoli interventi o con gli stanziamenti delle singole amministrazioni, senza oneri per la finanza pubblica, e si applica la normativa vigente ivi compresa la disciplina della remunerazione delle attività svolte.

Il comma 15-ter, inserito nel corso dell'esame in sede referente, costituisce un contingente di 30 unità delle Capitanerie di porto-Guardia costiera per il funzionamento del Reparto ambientale marino, in soprannumero rispetto agli organici ordinari. La disposizione interviene altresì sulle valutazioni per l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto ovvero assegnati al Reparto ambientale marino.

Il comma 15-quater reca invece la copertura finanziaria.

Il comma 15-quinquies consente, dal 2027, arruolamenti integrativi per ripianare gli organici del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, stabilendo determinati limiti.

Il comma 15-sexies, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, consente alle PA e agli enti e alle agenzie speciali che operano in ambito locale di riservare - nelle procedure selettive per il reclutamento di personale con qualifica non dirigenziale indette entro il 31 dicembre 2027 - una quota non superiore al 20 per cento dei posti messi a bando nonché di valorizzare l'esperienza professionale acquisita, in favore del personale flessibile che abbia maturato una determinata esperienza nel medesimo profilo professionale presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

Il comma 15-septies, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri le modalità di applicazione alla Presidenza del Consiglio delle disposizioni in materia di accesso alla dirigenza di prima fascia. Con i medesimi DPCM possono essere individuate specifiche modalità applicative delle medesime disposizioni anche per i ministeri.

Con riguardo all'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, al comma 1 interviene sull'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina l'Ispettorato per la funzione pubblica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito del Dipartimento della funzione pubblica. In particolare, viene specificato che tale organismo, per lo svolgimento dei propri compiti, si articola in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica dirigenziale di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 reca modifiche all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006, elevando da tre a quattro le figure dirigenziali di seconda fascia e da sette a nove le unità di personale non dirigenziale che, insieme a una figura dirigenziale di prima fascia con funzioni di coordinatore, costituiscono la dotazione organica dell'Unità per la semplificazione, istituita, ai sensi del medesimo comma 22-bis, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 3 reca modifiche all'articolo 2, comma 14-bis, del decreto-legge n. 19 del 2026, al fine di estendere la proroga, fino a un massimo di ventiquattro mesi, dei contratti dei dirigenti generali preposti all'attuazione delle opere previste nel programma di edilizia penitenziaria e del Piano nazionale complementare di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche ai contratti sopra citati in scadenza al 31 dicembre 2027 e si specifica, peraltro, che la proroga stessa, già prevista in deroga ai limiti di età per i collocamenti a riposo, opera altresì in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 4 reca invece le relative disposizioni finanziarie.

Passando all'articolo 2, rilevo che il comma 1 dispone che agli enti territoriali soggetti al regime dei vincoli assunzionali dettati dall'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 non si applichino le norme in materia di contenimento della spesa del personale, ossia i commi 557, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

Il comma 1-bis, inserito in sede referente, proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 la facoltà per le amministrazioni pubbliche di assumere a tempo indeterminato, anche in deroga al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, i soggetti tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti ai disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga nonché i beneficiari di determinati progetti della medesima regione Calabria.

Il comma 2 dispone che, per i contributi per le c.d. piccole opere disciplinate dai commi 29 e seguenti della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), riferiti alle annualità dal 2020 al 2023, il superamento del termine previsto per l'aggiudicazione dei lavori non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 31 dicembre 2024, in luogo del termine previgente del 15 settembre 2024, risulti stipulato il contratto di affidamento lavori.

Il comma 3 reca una serie di modifiche alla disciplina delle piccole opere di cui alla citata legge n. 160 del 2019, al fine di differire al 30 giugno 2027 il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi devono provvedere all'inserimento, all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione, degli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024.

Il comma 4, sostituendo integralmente l'articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), proroga il termine per la conclusione dei lavori per i comuni beneficiari dei contributi previsti per le c.d. “medie opere” per le annualità dal 2021 al 2025 e prevede che, in caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contributo è revocato per una quota pari all'1 per cento del valore complessivo del finanziamento relativo alla singola progettualità secondo modalità stabilite dalla legge n. 228 del 2024.

Il comma 5 autorizza il Ministero dell'interno a organizzare una sessione straordinaria del corso-concorso per l'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, da svolgersi nel biennio 2026-2027, al quale, ai sensi del comma 6, sono ammessi i candidati idonei ma non vincitori della sessione ordinaria, con applicazione della disciplina ordinaria su corso-concorso e tirocinio, ossia l'articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, nonché l'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2019.

Secondo quanto disposto dal comma 7, l'iscrizione dei vincitori resta subordinata al rilascio dell'autorizzazione all'assunzione.

Infine, il comma 8 stabilisce che nelle sedi con popolazione tra 3.001 e 5.000 abitanti, nel caso in cui la pubblicizzazione sia andata deserta, è ammessa la nomina di segretari di fascia iniziale; si prevede, altresì, che qualora, al termine di tale incarico, il segretario di fascia C sia collocato in disponibilità, resti fermo in suo favore il trattamento tabellare previsto per la fascia C di appartenenza. La retribuzione di posizione, invece, viene corrisposta, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, e dell'articolo 35, comma 3, del CCNL del comparto Funzioni locali del 23 febbraio 2026, in base alla popolazione dell'ultimo ente presso cui il segretario ha avuto titolarità, in applicazione dell'articolo 38, comma 6, del medesimo contratto collettivo.

Il comma 8-bis, introdotto in sede referente, stabilisce che negli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 122 del 2025, per l'adeguamento degli ordinamenti regionali alle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, concernenti il numero di consiglieri e di assessori regionali, sono compresi anche quelli destinati al funzionamento dei consigli regionali.

Il comma 9 prevede, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), che, fino al 31 dicembre 2028, il termine di efficacia delle graduatorie concorsuali per le assunzioni nella polizia locale sia pari a quattro anni.

Il comma 10, interamente sostituito in sede referente, disciplina la proroga del mandato dei consigli provinciali e dei presidenti di provincia in carica, nelle more di una revisione organica dell'ordinamento delle province. In particolare, si introduce un meccanismo di reciproco allineamento delle scadenze dei due organi: il mandato dell'organo che cessa per primo tra il consiglio provinciale e il presidente di provincia è prorogato fino alla scadenza dell'altro. Si prevede, tuttavia, un'eccezione con riferimento alle province il cui consiglio debba rinnovarsi entro il 31 dicembre 2026 e il cui presidente sia stato eletto, nello stesso anno, prima dell'8 agosto 2026: in tal caso, si applicano i termini di rinnovo già vigenti, restando fermo che il nuovo consiglio resterà comunque in carica fino alla scadenza del mandato del rispettivo presidente di provincia. Infine, si precisa che tali proroghe non comportano l'interruzione dei mandati dei due organi.

Il comma 11 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 187,5 milioni di euro relativa all'anno 2026, per il finanziamento di due progetti relativi alle misure M5C2 I1.2 e M5C2 I1.3 già compresi, con termine per l'attuazione posto al 31 marzo 2026, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e poi espunti in seguito alla revisione del Piano operata con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2025. Ricordo che i due progetti, nella formulazione già prevista dal PNRR, riguardavano: il rinnovo dello spazio domestico e/o la fornitura di dispositivi tecnologici inerenti all'informazione e alla comunicazione, in favore di almeno 5.000 persone con disabilità, unitamente all'erogazione, in favore delle stesse persone, di una formazione sulle competenze digitali e a forme di assistenza tecnica; l'attuazione di interventi, in favore di almeno 25.000 persone in condizioni di grave deprivazione materiale, relativi alla fornitura di un alloggio temporaneo, oppure alla fornitura di ospitalità notturna e servizi mediante stazioni di posta.

Il comma 12 provvede alla quantificazione e alla copertura dell'onere finanziario derivante dall'istituzione del fondo di cui al comma 11. La copertura è reperita mediante la riduzione: degli stanziamenti riguardanti il concorso statale alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego; dei limiti di spesa relativi al beneficio economico dell'Assegno di inclusione e agli incentivi all'occupazione (o ad altre attività) connessi al medesimo istituto dell'Assegno di inclusione o al Supporto per la formazione e il lavoro.

Il comma 12-bis, inserito in sede referente, differisce dal 30 giugno 2026 al 30 dicembre 2026 la norma transitoria che consente alle pubbliche amministrazioni di assumere a tempo indeterminato, in posizione di lavoratori sovrannumerari e in deroga alla dotazione organica e alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale, i soggetti già impegnati in determinati lavori socialmente utili o di pubblica utilità. Per le assunzioni in oggetto, che possono essere a tempo pieno o parziale, restano fermi i vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente.

Per quanto attiene all'articolo 3, il comma 1 reca misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati. In particolare, sottolineo come la disposizione in esame riforma il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento alla disciplina sul dissesto e all'attività dell'organo straordinario di liquidazione (OSL). La lettera a) modifica l'articolo 248 del TUEL, disponendo l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 151, comma 8-bis, anche a seguito della sospensione dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione a seguito della dichiarazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. La modifica introdotta dalla lettera a) circoscrive esplicitamente la sospensione dei termini di deliberazione al solo bilancio di previsione.

La lettera b) modifica l'articolo 249 del TUEL, che definisce i limiti alla contrazione di nuovi mutui per gli enti dissestati, al fine di chiarire che, dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, gli enti locali non possono contrarre i mutui destinati al risanamento finanziario dell'ente, di cui all'articolo 255. Nel ribadire il divieto alla contrazione di nuovi mutui, si elimina dal novero delle eccezioni ivi previste, ossia i mutui con oneri a totale carico dello Stato ovvero mutui per investimenti, i mutui per il risanamento di cui all'articolo 255. Viene, inoltre, fatta salva la possibilità dell'ente in dissesto di ricorrere a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti, per il finanziamento di debiti fuori bilancio, con le modalità previste dall'articolo 194.

La lettera c) interviene sull'articolo 255 del TUEL riformando le disposizioni concernenti l'acquisizione e la gestione dei mezzi finanziari per il risanamento, introducendo la possibilità per gli enti di richiedere un'anticipazione di liquidità a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali in dissesto (numero 1) e modificando le disposizioni riferite alla disciplina relativa all'alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali (numero 2) e all'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata (numero 3).

La lettera d), infine, novella l'articolo 259 del TUEL, che disciplina la presentazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente, interviene sulla disciplina concernente la concessione di un contributo alle regioni a statuto ordinario, nelle more dell'individuazione dei LEP e dell'attuazione del federalismo regionale, per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021. Il contributo, riconosciuto dal 2026 al 2034, ammonta complessivamente a 20 milioni di euro annui. In particolare, il comma 1-bis modifica gli impegni richiesti dalle disposizioni vigenti alle regioni a statuto ordinario negli accordi per il ripiano del disavanzo, riguardanti la riduzione dell'ammontare residuo e dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, sottoscritti ai fini dell'erogazione del predetto contributo statale.

Passando all'esame dell'articolo 4, evidenzio che esso reca disposizioni urgenti in materia di Servizio sanitario regionale e di salute pubblica. Segnalo che i commi da 1 a 7 istituiscono e disciplinano un Commissario straordinario per la gestione delle attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali già acquisiti dal Ministero della salute, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, il comma 1 prevede che, al fine di assicurare la tempestiva definizione delle attività nelle quali il Ministero della salute è subentrato, il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute.

Il comma 2 definisce i requisiti per la nomina a Commissario, prescrivendo che questi sia individuato tra soggetti di comprovata competenza ed esperienza nella direzione e gestione di strutture organizzative complesse, con specifica qualificazione nelle materie della logistica, della gestione patrimoniale, dei contratti pubblici e della disciplina ambientale concernente la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente e che non versino in situazioni di conflitto di interessi.

Il comma 3 definisce la durata del relativo incarico e l'attribuzione di poteri in deroga rispetto alle ordinarie procedure previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 e, ai sensi del comma 4, dal Testo unico ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

Al comma 5 è prevista la presentazione al Ministro della salute di una relazione conclusiva sull'attività svolta da parte del Commissario, mentre, al comma 6, viene disposto il compenso spettante al Commissario e la relativa copertura finanziaria.

Il comma 7 individua invece gli oneri finanziari recati dai commi da 1 a 5 e le relative coperture.

Il comma 8 estende, limitatamente all'anno 2024, l'applicazione dell'articolo 3, comma 24, della legge n. 199 del 2025, relativa alla riassegnazione delle risorse residue della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale e relativa alle scelte non espresse dai contribuenti, anche ai residui della medesima quota relativa all'anno 2024. La disposizione in esame estende la facoltà prevista dal citato articolo 3, comma 24, di versare all'entrata i residui derivanti dalla quota dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale relativa alle scelte non espresse dai contribuenti e oggetto di riparto nell'anno 2023, anche ai residui determinatisi in relazione all'anno 2024, in relazione ai fondi assegnati alla stessa categoria degli interventi in materia di tossicodipendenze e di altre dipendenze patologiche dalla delibera del Consiglio dei ministri. Il medesimo comma 8 prevede che gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto (pari a 10 milioni nel 2026, 15 milioni nel 2027 e 16 milioni nel 2028) siano coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

Il comma 8-bis, inserito in sede referente, proroga al 31 dicembre 2027 l'autorizzazione, prevista dall'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 155 del 2024, per l'utilizzo delle risorse stanziate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, erogate nel 2020 e nel 2021 e ancora presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa. Conseguentemente, si modifica l'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto-legge, prevedendo che le regioni e le province autonome siano autorizzate ad avvalersi anche per il 2027 - oltre che per gli anni 2024, 2025 e 2026 - delle procedure disposte a normativa vigente con riferimento ai regimi tariffari straordinari, introdotti per le finalità dei Piani operativi regionali dirette al recupero delle liste d'attesa.

Il comma 9 modifica l'articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2024, al fine di trasferire dall'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, istituito presso il Ministero della salute, alle direzioni generali del medesimo Ministero le attività inerenti al monitoraggio dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA); il trasferimento comprende anche l'eventuale esercizio delle funzioni di accesso e verifica presso le strutture sanitarie, nonché dei poteri sostitutivi in caso di mancato conseguimento degli obiettivi, in materia di tempi di attesa, da parte della regione o in caso di mancata individuazione del Responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria (RUAS). Si prevede, inoltre, che il destinatario del rapporto del RUAS sul monitoraggio delle prestazioni critiche e delle liste di attesa in ambito aziendale sia l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in luogo del summenzionato organismo.

Il comma 10 trasferisce dai dipartimenti e direzioni generali del Ministero della salute al suddetto organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria la titolarità di varie funzioni concernenti alcuni monitoraggi, competenze relative agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), a strutture ospedaliere di eccellenza, all'Istituto superiore di sanità e all'Agenas, nonché in materia di ricerca nel settore sanitario e alcune competenze in materia di prevenzione sanitaria. Si prevede altresì che l'organismo assicuri un raccordo con le eventuali strutture temporanee interfunzionali istituite tra i dipartimenti del Ministero della salute.

Il comma 10-bis, inserito in sede referente, reca una proroga della validità delle iscrizioni nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. La proroga è disposta, con riferimento a quei soggetti per i quali l'ordinario termine di validità quadriennale nel frattempo scadrebbe, fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

L'articolo 5 contiene disposizioni urgenti in materia di amministrazione scolastica. In particolare, il comma 1, modificando l'articolo 1, comma 4-ter, della legge n. 62 del 2000, proroga fino all'anno scolastico 2027/2028 il regime straordinario che consente, ai fini del riconoscimento e del mantenimento della parità scolastica, di considerare requisito valido per l'insegnamento, in luogo del titolo di abilitazione, il servizio prestato per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, presso le scuole paritarie, per i soggetti la cui iscrizione ai percorsi abilitanti non sia stata accolta per mancanza dell'offerta formativa.

Il comma 2 novella l'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, al fine di modificare la disciplina concernente la conferma in ruolo dei docenti, stabilendo che, a seguito del superamento del test finale e della valutazione finale positiva, il docente continui a dover essere cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto nelle quali sia iscritto, ad eccezione delle graduatorie dei concorsi ordinari, con riferimento alle quali la cancellazione non si applica.

Il comma 3, modificando l'articolo 15-bis del decreto legge n. 19 del 2024, stabilisce che, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario, gestite direttamente dai Comuni, possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2027-2028, adeguando al contempo il riferimento al comparto contrattuale funzioni locali al triennio 2022-2024. Viene inoltre differito il termine finale di efficacia della disciplina dal 31 dicembre 2027 al 31 dicembre 2028.

L'articolo 6 è volto alla valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca. Il comma 1, inserisce il comma 2-quater nell'articolo 11 della legge n. 167 del 2017, al fine di assegnare alle università statali le risorse aggiuntive, originariamente stanziate sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università per superare il contenzioso allora in atto e prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di madre lingua straniera, nella misura in cui esse sono eccedenti rispetto a tale finalità, per essere destinate alle attività di sostegno, supporto, orientamento e tutorato in favore degli studenti.

Il comma 2 modifica l'articolo 2 della legge n. 508 del 1999, disponendo che i diplomi accademici di primo e secondo livello rilasciati dalle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) assumano, rispettivamente, la denominazione di lauree e lauree magistrali.

Il comma 3 interviene sull'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 160 del 2024, al fine di prorogare l'esercizio delle funzioni del Consiglio nazionale universitario (CUN) nella sua attuale composizione, e il mandato degli attuali componenti, dal 30 giugno 2026 al 31 dicembre 2026, nelle more del più ampio e complesso processo di revisione dell'organo.

L'articolo 7 reca misure urgenti in materia di giustizia, sicurezza pubblica e difesa nazionale. Nello specifico, osservo che il comma 1, alla lettera a), interviene sulla disciplina che regola lo svolgimento dell'esame di avvocato, recentemente novellata dal D.L. n. 100 del 2026, modificando il novero delle materie tra cui il candidato può optare come risposta al terzo quesito della prova orale. In particolare, viene ricompreso il diritto ecclesiastico e viene specificato che la prova di diritto internazionale concerne il diritto internazionale privato e processuale. La lettera b) dispone la soppressione del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, che regolava precedentemente la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla riforma del sistema di liquidazione delle spese di giustizia per le intercettazioni telefoniche e ambientali. Infine, la lettera c) riscrive integralmente l'articolo 16 del decreto legge n. 100 del 2026, recante l'istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate dei tribunali ordinari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

Il comma 2 introduce rilevanti modifiche all'articolo 168-bis del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ridefinendo organicamente il procedimento di liquidazione e di pagamento dei compensi spettanti per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione. In particolare, si dispone la sostituzione del comma 1-bis del citato articolo 168-bis del Testo unico, disciplinando il potere-dovere di liquidazione in capo al PM, al quale spetta l'emissione del decreto di liquidazione entro un termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla ricezione della formale istanza di pagamento presentata dall'avente diritto al termine delle attività. Il rispetto di questa scansione temporale acceleratoria è presidiato da un duplice vaglio istruttorio di natura obbligatoria, in forza del quale il magistrato requirente che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione alle operazioni è tenuto a verificare non solo la regolarità formale della rendicontazione contabile prodotta, ma anche la conformità sostanziale delle prestazioni effettivamente eseguite rispetto all'incarico giudiziario conferito. Viene sostituito inoltre il comma 2 dell'articolo 168-bis, introducendo un'articolata disciplina in merito all'efficacia esecutiva del decreto di pagamento e al relativo regime delle sue comunicazioni, attribuendo al provvedimento la natura di titolo esecutivo già nel corso della fase delle indagini preliminari, eliminando la previgente qualificazione di “provvisoria” esecutività per rafforzare la posizione del creditore e consentire l'immediata emissione della fattura e il conseguente pagamento. Sotto il profilo procedurale, la comunicazione del decreto è limitata esclusivamente al beneficiario durante le indagini preliminari. La disposizione in esame sostituisce i commi 3, 3.01 e 3.02 dell'articolo 168-bis con i commi 3 e 3.1.

Il nuovo comma 3 fissa un termine perentorio di trenta giorni per l'effettivo saldo del debito da parte dell'amministrazione, ancorato a due diversi presupposti di decorrenza, a seconda che il beneficiario abbia già provveduto all'inoltro della fattura al momento dell'emissione del decreto (nel qual caso il termine decorre dal decreto stesso) o che vi provveda successivamente (nel qual caso il termine decorre dalla ricezione del documento fiscale). Qualora non siano rispettati i termini stabiliti per la liquidazione giudiziale o per il pagamento, il nuovo comma 3.1 introduce un meccanismo di ristoro automatico per i rispettivi ritardi, stabilendo che sulla somma liquidata siano dovuti interessi moratori calcolati nella misura indicata dal successivo comma 3-ter; tale comma, sostituito integralmente dalla disposizione in esame, estende ai crediti vantati dai prestatori di servizi funzionali alle operazioni di intercettazione l'applicazione della disciplina recata dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il comma 3 reca modifiche al decreto legislativo n. 151 del 2022, al fine di interviene sulle attività cui può essere impiegato il personale addetto agli uffici per il processo (civili e penali), includendovi anche la raccolta, catalogazione e archiviazione dei provvedimenti dell'ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale, nonché le attività previste dalla contrattazione collettiva e, in via residuale, quelle che la legge attribuisce alle cancellerie per garantire un supporto qualificato all'attività giurisdizionale.

Il comma 4 abroga l'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015, e l'articolo 1, comma 228, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), recanti le disposizioni in materia di piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali.

Il comma 5 inserisce un nuovo articolo 5-bis nel regio decreto n. 12 del 1942, che reca norme in materia di ordinamento giudiziario, volto a demandare al Ministro della giustizia la determinazione delle piante organiche della magistratura ordinaria, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, nonché a stabilire che nelle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni debbano essere assegnati almeno tre sostituti procuratori.

Il comma 6, modificato nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2027, il ruolo organico della magistratura ordinaria è incrementato di venticinque unità, da destinare alle funzioni requirenti di primo grado di cui all'articolo 5-bis, secondo periodo, del regio decreto n. 12 del 1941. Conseguentemente, la Tabella B allegata alla legge n. 71 del 1991, che indica il ruolo organico della magistratura ordinaria, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 al decreto in esame.

Il comma 7 novella l'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 45 del 2024, il quale, nelle more dell'applicabilità - sospesa fino al 31 dicembre 2029 - degli articoli 13 e 17, comma 2, del medesimo decreto, individua, al fine di garantire il rispetto della dotazione organica complessiva, il limite dei magistrati ordinari destinati a funzioni non giudiziarie di cui alla lettera M) della citata Tabella B, nonché il limite dei magistrati indicati alla lettera L) della medesima tabella. In particolare, il comma 7 in esame ridetermina quest'ultimo limite in 10.039 unità fino al 30 giugno 2027 e in 10.064 unità fino al 31 dicembre 2029.

Il comma 8 autorizza il Ministero della giustizia a bandire nel corso dell'anno 2026, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, non prima del 1° luglio 2027, delle 25 unità di personale di magistratura di cui al comma 6.

Il comma 9 reca l'autorizzazione di spesa per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 6 e 8 dell'articolo 7 del presente decreto, nonché la relativa copertura finanziaria.

Il comma 10 autorizza, nel limite della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria di cinquecento unità nel ruolo iniziale di agenti e assistenti della Polizia di Stato, non prima del 1° dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare). Tale assunzione è finalizzata al potenziamento dei servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori, anche in relazione allo svolgimento delle verifiche preliminari di identità, di sicurezza e delle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico svolte dagli uffici di polizia di frontiera e dalle questure.

I commi 11 e 12 dispongono le necessarie autorizzazioni di spesa ai fini della sopra citata assunzione straordinaria, mentre il comma 13 prevede la copertura finanziaria.

Il comma 14 inserisce il comma 3-bis nel testo dell'articolo 17 del decreto-legge n. 23 del 2026, che prevede l'avviamento ai corsi di formazione per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, per le aliquote di candidati già dichiarati idonei all'esito delle prove d'esame e degli accertamenti obbligatori e facoltativi, sulla base di apposite graduatorie di merito provvisorie.

Il comma 15 stabilisce che all'attuazione di tale disposizione si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nei limiti delle facoltà assunzionali. Rilevo come nel corso dell'esame in sede referente sono state introdotte nuove disposizioni all'interno del comma 16. In particolare, la lettera 0a) interviene sull'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), relativamente alle attribuzioni del Capo di Stato maggiore della difesa e la lettera 0b) inserisce il nuovo articolo 29-bis, avente ad oggetto il Comando Forze speciali, all'interno del medesimo decreto legislativo.

Il medesimo comma 16 interviene altresì sulla normativa relativa alle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM), recata dal decreto legislativo n. 66 del 2010. La lettera a) modifica la disciplina delle cariche direttive, consentendo la rieleggibilità per un massimo di tre mandati consecutivi (anziché due) e riducendo da cinque a quattro il numero di volte in cui il militare può essere posto in distacco sindacale. La lettera b) riguarda gli obblighi informativi da parte del Ministero della Difesa e del MEF alle APCSM rappresentative e prevede un termine minimo di 10 giorni per l'invio della documentazione riguardante le materie di competenza delle APCSM su cui richiedere il parere. La lettera c) interviene in materia di distacchi e aspettative sindacali prevedendo l'aumento della durata dei distacchi e delle aspettative sindacali non retribuite da tre a quattro anni; la riduzione da cinque a quattro del numero complessivo di distacchi sindacali e aspettative retribuite; l'eliminazione della previsione di un periodo di servizio effettivo di almeno un triennio tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita.

Il comma 17 interviene in materia di dirigenza delle Forze di Polizia e delle Forze armate modificando l'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017. Si precisa, in tale ambito, la natura economica del trattamento accessorio, nonché di quello di missione e di trasferimento, e di includere tra le materie negoziabili anche l'istituzione di fondi sanitari integrativi per prestazioni ulteriori ai livelli essenziali di assistenza.

Evidenzio che l'articolo 8 proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2030 l'operatività del Commissario straordinario, nonché della relativa struttura commissariale di supporto, nominato ai sensi della normativa vigente al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Il comma 1 prevede che la proroga al 31 dicembre 2030 è disposta al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo della richiamata Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, nonché di fronteggiare ulteriori situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Il comma 1 prevede altresì che alla medesima data gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale possono essere conferiti in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 2 indica le funzioni svolte dal Commissario in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto di alcuni principi e vincoli, al fine di realizzare taluni interventi per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

Il primo periodo del comma 3 dispone che la realizzazione dei suddetti interventi avviene in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 3, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può, altresì, avvalersi delle amministrazioni pubbliche centrali o periferiche interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché dell'assistenza tecnica, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A., che può svolgere anche, disgiuntamente o congiuntamente, le funzioni di centrale di committenza e di soggetto attuatore.

Si dispone, ai sensi del comma 4, che sia un successivo DPCM a dettagliare i compiti, le funzioni e le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali, quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della struttura commissariale, nonché i rapporti convenzionali, a valere sulle risorse del presente articolo 8.

Il comma 5 reca le disposizioni finanziarie relative agli oneri derivanti dalla proroga dell'incarico di Commissario e della durata della Struttura commissariale, pari a 1.759.128 euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030.

Infine, il comma 6 definisce le modalità di restituzione delle somme trasferite al Commissario e non utilizzate.

Segnalo che l'articolo 9 reca disposizioni urgenti in materia di disabilità. Il comma 1 dispone la diminuzione da 165.196.120 euro a 119.347.088 euro dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2026, relativa all'assunzione di personale da parte dell'INPS per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 62 del 2024 riguardanti la valutazione di base per il riconoscimento della condizione di disabilità.

Il comma 2 aumenta la dotazione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di 23.612.251 euro per l'anno 2026 e dispone l'incremento di 8.788.509 euro per l'anno 2027 delle risorse destinate al finanziamento di attività, anche di comunicazione, strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorità delegata in materia di disabilità nonché per il finanziamento di progetti sociali di alta rilevanza per la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, individuati dalla medesima Autorità.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal suddetto comma 2.

Ricordo che l'articolo 10 reca ulteriori disposizioni urgenti per il funzionamento degli enti pubblici e l'attuazione del PNRR. Il comma 1 prevede norme speciali in materia previdenziale per i lavoratori già dipendenti dalla preesistente Associazione italiana della Croce rossa (CRI) e, successivamente, dall'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, ente posto in liquidazione coatta amministrativa dal 1° gennaio 2018. Il comma 1 prevede, con riferimento a tali lavoratori, modalità specifiche per l'attuazione dell'istituto generale della rendita vitalizia (reversibile ai superstiti) relativa ai contributi previdenziali non versati e oggetto di prescrizione temporale. Ricordo che per i suddetti lavoratori, per i periodi privi di copertura assicurativa compresi tra la data di assunzione e il 31 dicembre 2017, la prova dell'esistenza e della durata del rapporto di lavoro potrà essere fornita da parte del suddetto Ente strumentale - in deroga alla condizione, già prevista dalla disciplina del suddetto istituto, della documentazione scritta, di data certa, sull'esistenza del rapporto di lavoro - anche mediante autocertificazione del lavoratore, secondo modalità specifiche stabilite dall'INPS. Secondo la disposizione in esame, la misura della relativa retribuzione potrà essere determinata, al fine in oggetto, anche in base ai riferimenti previsti dal medesimo comma 1. Quest'ultimo, inoltre, specifica che gli oneri economici relativi alla costituzione della rendita vitalizia sono in ogni caso a carico del suddetto Ente strumentale. Il comma 1, di conseguenza, provvede alla quantificazione e alla copertura a carico dello Stato degli effetti finanziari esclusivamente in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 1-bis, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, al primo periodo, dispone un'autorizzazione di spesa per gli anni 2026 e 2027 - incrementando il limite di spesa già previsto dalla legislazione vigente - al fine di assicurare l'erogazione della pensione di vecchiaia anticipata in favore di giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici in crisi. Al secondo periodo vengono quantificati gli oneri, pari a 4,6 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, e vengono individuate le relative coperture finanziarie.

Il comma 1-ter, inserito in sede referente, prevede, per una fattispecie relativa al personale assunto a contratto da parte degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che sia iscritto a enti previdenziali italiani, modalità specifiche per l'attuazione dell'istituto generale della costituzione presso l'INPS di una rendita vitalizia relativa ai contributi previdenziali non versati e oggetto di prescrizione temporale. Le norme specifiche di cui al presente comma, che prevedono la costituzione della rendita su richiesta del lavoratore e a carico della finanza pubblica, concernono le ipotesi in cui, per il suddetto personale impiegato all'estero, la disciplina transitoria sulla trasmissione all'INPS, da parte della pubblica amministrazione datrice di lavoro, delle denunce retributive mensili inerenti ai periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 non possa essere applicata per l'intervenuta prescrizione temporale dei contributi di previdenza. Il medesimo comma 1-ter provvede altresì alla quantificazione dell'onere finanziario relativo al pagamento della rendita vitalizia e alla copertura finanziaria sia di tale onere sia delle minori entrate contributive per l'INPS, derivanti dalla previsione della costituzione della rendita medesima senza alcun versamento da parte del datore di lavoro o del lavoratore. La suddetta costituzione è in ogni caso ammessa nel rispetto dei limiti delle minori entrate contributive richiamati dal comma.

Il comma 1-quater, introdotto in sede referente, dispone che l'organo di vertice della Commissione di vigilanza sui fondi pensione con apposito regolamento preveda per il coordinamento degli uffici non solo la qualifica di direttore generale, ma anche quella di segretario generale, determinandone altresì le funzioni.

Secondo quanto previsto dal comma 1-quinquies, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-quater, pari a euro 60.806 per l'anno 2026 e a euro 364.834 annui a decorrere dall'anno 2027, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede a valere sul bilancio della Commissione e senza determinare incrementi dell'aliquota contributiva a carico dei soggetti vigilati.

I commi 2 e 3 recano disposizioni volte ad attuare gli investimenti ferroviari di titolarità del MIT coinvolti nella proposta di riprogrammazione del PNRR presentata dall'Italia alla Commissione europea. Il comma 2 integra la dotazione finanziaria di quattro investimenti già ricompresi nel Piano, per un importo complessivo di 468 milioni di euro. Il comma 3 consente al MIT di dare corso agli adempimenti propedeutici all'attuazione degli investimenti anche prima del perfezionamento formale della procedura di riprogrammazione in sede europea, salva l'adozione dei conseguenti adeguamenti in caso di mancata o difforme approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea. A tale riguardo, segnalo che gli investimenti di cui al comma 2 risultano rientrati nell'ultima decisione adottata dal Consiglio dell'Unione europea lo scorso 25 agosto.

Sottolineo che l'articolo 11, che si compone di un unico comma, reca modifiche all'articolo 29 della legge n. 89 del 2025, in materia di economia dello spazio. Faccio presente che esso introduce una disciplina transitoria rispetto al regime autorizzatorio a cui sono sottoposte le attività spaziali ai sensi della recente normativa adottata in materia di economia dello spazio. In particolare, si prevede che le attività spaziali effettuate in esecuzione di contratti stipulati all'interno di una specifica fascia temporale non debbano sottostare al citato regime autorizzatorio. Tali attività devono comunque rispettare le discipline contenute nella medesima legge sia in relazione all'obbligo di stipula di un'assicurazione, o di altra idonea garanzia finanziaria, sia in relazione all'applicazione dell'apposito regime di responsabilità per i danni cagionati in conseguenza dell'attività spaziale. Inoltre, si prevede che alcune delle disposizioni che saranno contenute nei decreti attuativi della legge sull'economia dello spazio - relative alle condizioni e ai requisiti di sicurezza dell'attività spaziale, all'importo del contributo dovuto dagli operatori per il rilascio dell'autorizzazione a compiere attività spaziale e alla documentazione da presentare a corredo di tale domanda - entrino in vigore una volta trascorsi 90 giorni dalla loro pubblicazione. Nel corso dell'esame in sede referente è stato inoltre aggiunto un ulteriore comma 2-quater all'articolo 29 della citata legge sull'economia dello spazio, a tenore del quale le disposizioni recate da tale legge non si applicano alle attività spaziali effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima della sua entrata in vigore e che a tale data abbiano già iniziato a produrre effetti. La disposizione avrebbe quindi l'effetto di esonerare dall'applicazione della disciplina dettata dalla legge sulla space economy tutti i contratti che sono stati sottoscritti prima dell'entrata in vigore della stessa purché abbiano avuto effetti giuridici.

In relazione al Capo IV, che reca disposizioni urgenti in materia di riscossione locale, osservo che l'articolo 25 novella alcune delle disposizioni della legge di bilancio per il 2026, al fine di integrare e riformulare le norme che disciplinano la possibilità per gli enti locali di affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie alla Asset management company S.p.A. (AMCO). In particolare, la disposizione in commento sostituisce integralmente alcune delle disposizioni della legge di bilancio per il 2026 ed introduce i commi da 2-bis a 2-undecies all'articolo 2 del decreto-legge n. 193 del 2016. Rispetto alla disciplina vigente, sono previste delle disposizioni più puntuali in merito alle ipotesi al ricorrere delle quali discende l'obbligo per gli enti locali di affidare i servizi di riscossione ad AMCO, le modalità di costituzione dei patrimoni destinati, attraverso i quali saranno esercitate le relative funzioni ed il relativo regime giuridico e sono introdotte disposizioni concernenti le modalità e la durata dell'affidamento del servizio ad AMCO, la remunerazione della società e l'indicazione esplicita dei costi che restano a carico del debitore, l'interoperabilità dei sistemi informatici della società AMCO e degli operatori incaricati del servizio e le circostanze che determinano la cessazione dell'obbligo di affidamento ad AMCO.

Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 193 del 2016, dispone che le funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e extra-tributarie degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere affidate, secondo le modalità di cui ai commi da 2-sexies a 2-quinquiesdecies del presente articolo, alla società AMCO - Asset management company S.p.A.

Il nuovo comma 2-ter disciplina l'obbligatorietà dell'affidamento alla società AMCO del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie, per gli enti locali che non si avvalgono dell'affidamento volontario ad AMCO di cui al comma 2-bis. La disposizione prevede che l'affidamento ad AMCO sia obbligatorio qualora il tasso di smaltimento dei residui attivi sia inferiore alla soglia del 35 per cento, calcolata sulla base delle risultanze complessive della riscossione registrate negli ultimi tre esercizi.

Il comma 2-quater introduce una ulteriore fattispecie di obbligatorietà dell'affidamento del servizio di riscossione coattiva alla società AMCO, stabilendo che tale affidamento risulti obbligatorio per gli enti locali per i quali, nell'ultimo quadriennio, non risultano acquisiti dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) i rendiconti di almeno tre esercizi consecutivi.

Il comma 2-quinquies esclude, in ogni caso dall'obbligo di cui al comma 2-ter gli enti locali che presentano un valore negativo o nullo dei residui attivi di cui alla lettera a) o alla lettera b) del medesimo comma 2-ter, nonché gli enti locali che, sulla base del rendiconto dell'esercizio dell'ultimo anno del triennio, registrano un totale di residui attivi di cui alla citata lettera a) inferiore al 15 per cento degli accertamenti relativi alle entrate di cui al comma 2-bis.

Il comma 2-sexies disciplina le modalità di affidamento da parte dell'ente locale del servizio di riscossione. Si prevede che esso avvenga con delibera adottata secondo le forme previste dalla legislazione vigente.

Il comma 2-octies disciplina le modalità di costituzione, da parte della società AMCO, dei patrimoni destinati.

Il comma 2-novies conferma che per l'esercizio delle attività di riscossione coattiva, la società AMCO si avvale di uno o più operatori selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica.

Il comma 2-decies prevede che la procedura di cui al comma precedente tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti alla società AMCO.

Il comma 2-undecies dispone che, ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 2-bis, limitatamente ai crediti in gestione e per la durata dell'incarico, alla società AMCO sono attribuiti determinati poteri relativi alle modalità di riscossione coattiva.

Il comma 2-duodecies rimette ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di attuazione dei commi da 2-bis a 2-undecies e da 2-terdecies a 2-quinquiesdecies e, in particolare, l'adeguamento dei requisiti di cui al comma 2-ter agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, diversi dai comuni.

Il comma 2-quaterdecies precisa che le attività di riscossione affidate alla società AMCO restano escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, ossia da quanto prevede il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e delle relative disposizioni di attuazione.

Il comma 2-quinquiesdecies disciplina la cessazione dell'obbligo di affidamento alla AMCO.

Il comma 2-sexiesdecies precisa le modalità operative relative ai versamenti alla società AMCO.

Infine il comma 2-septiesdecies prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia fissato il termine temporale a decorrere dal quale è disposta, in ragione dell'attribuzione ad AMCO delle corrispondenti funzioni, la cessazione delle funzioni di ente deputato alla riscossione dei crediti degli enti locali, da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Infine, il Capo V, recante le disposizioni finali, include l'articolo 25-bis, introdotto in sede referente, che stabilisce che le disposizioni del provvedimento in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'articolo 26 dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.