XIX LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 693 di lunedì 20 luglio 2026

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SERGIO COSTA

La seduta comincia alle 11,03.

PRESIDENTE. La seduta è aperta.

Invito il deputato Segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.

ROBERTO GIACHETTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta del 17 luglio 2026.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 80, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso (Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A al resoconto della seduta odierna).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, sull'ordine dei lavori, l'onorevole De Maria. Ne ha facoltà.

ANDREA DE MARIA (PD-IDP). Grazie, Presidente. Intervengo per una richiesta di informativa urgente al Ministro dell'Interno perché ieri al Pilastro, a Bologna, è accaduto un fatto veramente tragico. Credo sia fondamentale fare piena luce su quanto è accaduto. Penso che la nostra città, che ha una così solida tradizione democratica e antifascista, meriti tutta la verità su quanto è accaduto. Lo dobbiamo ai familiari della persona che è deceduta, lo dobbiamo alla comunità del Pilastro che è stata colpita da questo fatto così tragico, lo dobbiamo alle stesse Forze dell'ordine.

Io voglio manifestare qui, davvero, piena fiducia nella magistratura, che è chiamata a svolgere tutti gli accertamenti necessari e ad assumere le eventuali iniziative conseguenti.

Penso sia anche importante che il Ministro dell'Interno riferisca su quanto accaduto, per quanto di sua competenza, perché siamo di fronte a un fatto drammatico che anche quest'Aula non può e non deve sottovalutare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, sullo stesso argomento, la deputata Sportiello. Ne ha facoltà.

GILDA SPORTIELLO (M5S). Grazie, Presidente. Ci accodiamo alla richiesta di informativa al Ministro dell'Interno perché quelle immagini sono veramente sconvolgenti e mai avremmo pensato o, meglio, non avremmo mai voluto vedere nulla del genere accadere. Non avremmo mai voluto vedere un uomo morire sotto il peso di un'altra persona, gridare aiuto nel frattempo e perdere la vita in questo modo.

Ci indignano anche le dichiarazioni di chi, dai banchi della maggioranza, non si sente ribollire dentro un'umanità evidentemente persa e si schiera subito, portatore di una verità, non si sa come, assoluta. Davanti a quel video non riescono a provare l'indignazione per una morte avvenuta in questo modo, non si riesce a ritrovare il senso dell'umanità, del limite.

Noi, invece, vogliamo un'informativa perché crediamo che quello che abbiamo visto sia davvero inaccettabile, che quello che abbiamo visto non debba e non doveva accadere e chiediamo verità: verità per quello che è successo a Fakir, verità per quello che è successo, per la ferita profonda che il nostro Paese ha subito ieri (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle).

PRESIDENTE. Grazie, deputata Sportiello. Se non ho capito male, vuole fare un altro intervento per un'altra richiesta di informativa urgente. Allora, prego.

GILDA SPORTIELLO (M5S). Grazie, Presidente. Intervengo per chiedere un'informativa più che urgente, doverosa, al Ministro Musumeci. E lo faccio perché sono successi dei fatti gravissimi: una bambina di 12 anni ha perso la vita in una piscina, risucchiata con i capelli da un bocchettone; qualche mese fa un bambino di 7 anni ha perso la vita, risucchiato in una piscina da un bocchettone; qualche mese fa un altro bambino di 12 anni ha perso la vita in una piscina, risucchiato da un bocchettone.

In Commissione affari sociali c'è un provvedimento, un provvedimento che è fermo e che non viene discusso. Sapete, però, qual è il motivo che rende necessaria questa informativa? Le parole scandalose, gravi, del Ministro Musumeci che - leggo testualmente dalle pagine di un quotidiano - dichiara: “Se da un anno il disegno di legge rimane fermo non è per distrazione (…) ma è perché molte volte gli interessi lobbistici e gli interessi di categoria frenano (…) il diritto alla sicurezza e il diritto alla vita. (…). Lo dico perché mi risulta che in Commissione” - affari sociali, evidentemente - “le spinte di alcune associazioni, i comuni di regioni e quindi di lobby economiche portavano ad escludere una parte delle piscine dalla osservanza delle normative restrittive”.

Se il Ministro Musumeci, Ministro di questo Governo, è a conoscenza di pressioni, di interessi lobbistici, di interessi di lobby economiche che dettano l'agenda a questo Governo e a questa maggioranza, venga in Aula e lo dica chiaramente (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). Dica che la sua maggioranza e i suoi parlamentari che siedono nella Commissione - perché in Commissione ci sono i parlamentari e le parlamentari eletti, non le lobby economiche - frenano un provvedimento così importante. Dal 2022 si sono registrati 75 decessi nelle piscine e ne sono vittime, nel 53 per cento dei casi, minori di 12 anni.

Ora in Commissione si discute di istituire Giornate che pare siano l'attività legislativa preferita di questo Governo, e invece di rispondere ad urgenze ed emergenze di questo Paese, un provvedimento così importante è fermo perché ci sono interessi lobbistici a fermarlo.

Allora, venga Musumeci, venga a spiegarci, perché questa cosa è inammissibile e noi la combatteremo ferocemente (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, sullo stesso argomento, l'onorevole Casu. Ne ha facoltà.

ANDREA CASU (PD-IDP). Grazie, Presidente. Riteniamo indispensabile la presenza del Ministro per chiarire il senso delle affermazioni che sono state ripetute in Aula dalla collega Sportiello, che ringraziamo per questo appassionato intervento, perché riteniamo, come gruppo del Partito Democratico - e lo ha già fatto pubblicamente la nostra capogruppo in Commissione affari sociali Ilenia Malavasi -, che sia davvero arrivato il momento in cui ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità e sia indispensabile portare in Aula questo provvedimento. Considerate che noi abbiamo depositato gli emendamenti tra fine maggio e inizio giugno, dopo un lungo ciclo di audizioni, ma siamo in attesa dei pareri del Governo per poter procedere, altrimenti la Commissione non può essere nelle condizioni di andare avanti.

Quindi, quel tipo di frasi, di parole che abbiamo sentito in Aula riguardano pressioni nei confronti dello stesso Governo; se il Governo è ostaggio di scelte prese altrove, deve risponderne in Aula di fronte al Parlamento e ai parlamentari della Repubblica. Non è possibile che il lavoro della Commissione rimanga fermo e congelato, per settimane e per mesi, perché sono altri i luoghi dove questo Governo decide nell'interesse di altri. È indispensabile un'assunzione di responsabilità. Ci sono degli emendamenti, ci sono delle posizioni, i testi normativi si possono correggere e modificare se ci sono aspetti che è necessario modificare - anche noi abbiamo chiesto delle modifiche, si possono fare -, ma ci deve essere una discussione alla luce del sole in Parlamento. Stiamo parlando della vita delle persone e la vita delle persone non può essere rimandata e non affrontata semplicemente per le motivazioni che lo stesso Ministro ha denunciato.

Quindi, come gruppo del Partito Democratico, ci associamo alla richiesta di informativa. Continuiamo a chiedere che il lavoro, avviato con un lungo ciclo di audizioni e con il deposito di emendamenti, possa concludersi, che il Governo smetta di tenere ostaggio di altri interessi e dei propri interessi le decisioni nell'interesse della sicurezza di tutti i cittadini. Da questo punto di vista, ci aspettiamo che il Ministro venga a rendere conto delle parole che ha utilizzato, chieda scusa - perché penso che sia giusto chiedere scusa - e affronti, invece, immediatamente, i pareri che deve dare il Governo, consentendoci di affrontare questo tema e di scrivere un testo normativo che garantisca più sicurezza, perché di più sicurezza c'è bisogno.

Discussione della relazione della I Commissione (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa" (Doc. CCXLVII, n. 1) e sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica" (Doc. CCXLVII, n. 2) (Doc. XVI, n. 6).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della relazione della I Commissione (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa” (Doc. CCXLVII, n. 1) e sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie “tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica” (Doc. CCXLVII, n. 2) (Doc. XVI, n. 6).

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (Vedi calendario).

Avverto che le eventuali risoluzioni devono essere presentate entro le ore 12 e, comunque, entro il termine dell'ultima discussione sulle Relazioni della I Commissione sugli schemi di intesa preliminare, ove essa si concluda precedentemente.

(Discussione - Doc. XVI, n. 6)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di intervenire il relatore per la Commissione affari costituzionali, deputato Alessandro Colucci.

ALESSANDRO COLUCCI, Relatore. Grazie, Presidente. In riferimento alla relazione della I Commissione (Affari costituzionali) sugli schemi di intesa preliminare fra il Governo della Repubblica italiana e la regione Liguria, do per letta la relazione, Presidente.

PRESIDENTE. Può precisare esattamente a quale relazione si riferisce…? Ok, scusi, è per tenerla agli atti. È autorizzato.

È iscritto a parlare l'onorevole Casu. Ne ha facoltà.

ANDREA CASU (PD-IDP). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, mi dispiace che il relatore abbia consegnato, perché avrei voluto sentire le argomentazioni su questa intesa e sulle altre tre intese che seguiranno. Perché, vedete, nelle audizioni e nel percorso che abbiamo avuto in Commissione, a cui ha partecipato il Ministro - che ringrazio per la presenza anche oggi in Aula -, è emerso chiaramente come questi schemi violino in maniera evidente i principi costituzionali, che disciplinano e limitano ogni processo di ulteriore differenziazione regionale, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

In particolare, sono privi di qualsiasi dato puntuale di carattere economico, amministrativo, geografico e sociale che giustifichi le richieste delle regioni interessate di ottenere le identiche, peraltro, ulteriori competenze. Fanno ricorso a clausole di invarianza, senza individuare in modo puntuale le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni trasferite, in difformità rispetto ai principi richiamati dalla Corte costituzionale e dalla giustizia contabile. Infine, dispongono il trasferimento di funzioni prima che siano definiti e garantiti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'articolo 117, lettera m), della Costituzione, e prima che sia stato attuato il fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante, di cui all'articolo 119 della Costituzione, che la Corte ha ricordato essere comunque improcrastinabile. Per questo, insieme a tutte le forze dell'alternativa progressista, costituzionale, democratica dell'opposizione parlamentare e sociale nei confronti dell'azione del Governo più a destra della storia della Repubblica, abbiamo fortemente espresso - e lo facciamo anche attraverso la risoluzione che abbiamo depositato - la richiesta di sospendere il procedimento in esame e ritirare gli schemi di intesa.

Vedete, dato che non lo ha fatto il Governo, non lo fa la maggioranza, nessuno si cura degli interessi dei cittadini coinvolti - adesso parleremo della regione Liguria, poi della Lombardia, del Piemonte, del Veneto -, noi, invece, vogliamo rivolgerci proprio a quei cittadini di cui voi non vi state occupando e del cui destino non vi state preoccupando. Se aveste ascoltato l'audizione, che abbiamo ascoltato, della Fondazione GIMBE, sarebbe emerso in modo molto chiaro che senza LEP e senza monitoraggio si ampliano solo i divari tra le regioni. Questo significa che, con riferimento a queste quattro regioni - perché voi state affrontando in maniera uguale situazioni differenti -, voi non state tenendo conto, ad esempio, del tema della mobilità sanitaria, del fatto che Lombardia e Veneto attraggono pazienti, mentre Piemonte e Liguria perdono risorse. Non state tenendo conto della rinuncia alle prestazioni sanitarie, delle carenze e delle forti differenze regionali nel personale sanitario. Non state prestando nessuna attenzione a quelle che sono le conseguenze delle vostre azioni nella vita delle persone.

E questo per una ragione semplice, che va dichiarata in quest'Aula: voi la chiamate autonomia differenziata, ma dell'autonomia non vi interessa nulla, anche perché, se fosse stato ispirato a un procedimento di autonomia, voi avreste voluto, in maniera specifica, per ciascuna regione, esaminare gli aspetti specifici che potevano in qualche modo consentirgli un miglioramento e, forse, in un confronto puntuale e non ideologico, ci sarebbe stato uno spazio di riflessione. Ma a voi non interessa l'autonomia, a voi interessa semplicemente una bandierina, che è collegata ad altre bandierine; vi serve, in un patto che è scaduto e che non sta dando grandi frutti - l'abbiamo visto in Aula con le vostre divisioni sulla legge elettorale -, per portare avanti un percorso di riforme che si sta arrestando un po' da tutte le parti. Infatti avete provato a colpire l'autonomia della magistratura con una riforma della giustizia che è stata bocciata dai cittadini e dalle cittadine italiane.

Avete provato ad impostare una discussione sul premierato, che è fallita miseramente e che state cercando, in qualche modo, di camuffare e nascondere dentro quella che è una legge elettorale che colpisce i diritti dei cittadini. Voi, in questa legge elettorale, addirittura, con un emendamento inserito alla fine, avete previsto il premio di minoranza. Avete cioè previsto che ci possa essere una maggioranza che raggiunge quasi i livelli per consentire di avere maggioranze qualificate in Parlamento, per una coalizione che prende la minoranza dei voti, perché non considererete più, nei voti di coalizione, i voti delle liste sotto il 3 per cento, con esclusione della prima; quindi, se ci fossero più liste, potrebbero consentire, addirittura, alla minoranza di avere il premio di maggioranza, ma solo per la vostra ossessione di modificare questa legge elettorale, per consentirvi di restare al potere.

Il terzo elemento di questo patto è l'idea di portare avanti una riforma “spacca-Italia” che serve, semplicemente, non a garantire l'autonomia, ma a portare fino in fondo, all'ultimo atto, il processo di differenziazione tra cittadini di serie A e cittadini di serie B, che è il grande punto di incontro di tutte le politiche di questo Governo, che vanno dalla sanità ai trasporti, al lavoro. Voi non vi rendete conto di quelle che sono le vere urgenze; noi stiamo facendo una battaglia per chiedervi di occuparvene. Qui, con Marco Sarracino, abbiamo denunciato con forza, insieme alla nostra segretaria, che, dal 2011 al 2024, ben 650.000 giovani italiani hanno preso una valigia, hanno lasciato le loro comunità: è una generazione in esilio, una generazione che scappa.

La risposta deve essere politica, con un'assunzione di responsabilità, non per titoli, ma per interventi veri che garantiscano diritti, gli stessi diritti, tra il Nord e il Sud, e tra il nord e il sud di ogni singola regione, di ogni singola città. Ma vi rendete conto che, dal punto di vista dei trasporti, noi veniamo da un ennesimo weekend d'inferno? Il Ministro Salvini ha trovato il tempo questo weekend, due volte, di fare visita al carcere di Bollate, ma non ha trovato un minuto per occuparsi dei milioni di italiani condannati a viaggiare in condizioni disumane, anche durante questo weekend. Noi abbiamo visto treni a 50 gradi, con ferrovieri che sono finiti in ospedale. Abbiamo visto guasti sistematici nel nodo di Roma, di Bologna e di Napoli. Abbiamo visto problemi, addirittura la débâcle dei treni notturni, fermati e deviati nella notte: sono arrivati con oltre tre ore di ritardo tra sabato e domenica. Abbiamo visto incendi che fermavano la linea e poi i treni che ripartivano avanti, subito dopo, sovraccarichi come carri di bestiame.

Nonostante tutto quello che è successo e che sta succedendo, il Ministro Salvini, invece di occuparsi dei servizi alternativi, dell'assistenza, dell'informazione che serve, invece di capire la sofferenza dei cittadini, continua a fare finta di niente: viene in Aula a parlare di record di puntualità che suonano come schiaffi nei confronti delle condizioni in cui viaggiano i lavoratori, i passeggeri, i turisti, i cittadini italiani.

Di fronte a tutto questo, questo Governo non si cura, per esempio, delle difficoltà che ci sono già nelle regioni. Ma voi sapete che ci vuole più tempo per andare da Imperia a La Spezia che il tempo necessario a raggiungere Milano da Napoli? Ma voi pensate che questa possa essere un'idea di giustizia, di equità, una politica che va nella direzione di rendere la nostra Repubblica un luogo dove le persone rimangono e non scappano con la valigia per trasferirsi altrove? Voi state creando delle condizioni drammatiche di confronto politico.

Oggi portate avanti questa riforma, anzi, questo procedimento che già sapete non si potrà realizzare perché va contro la Costituzione, perché vi serve a portare avanti l'unico vero obiettivo che avete: cercare di modificare, taroccare la legge elettorale per ottenere una speranza di restare al potere anche nei prossimi 5 anni. Ma non vi rendete conto che ormai il vostro totale fallimento è svelato.

I cittadini si sono resi conto che anche su questo processo di differenziazione… perché veramente l'autonomia è una parola bella, è una parola nobile, è una parola che in quest'Aula richiede un confronto alto e non si può fare un discorso di autonomia su quattro progetti identici per quattro regioni così diverse. Già solo questo basta a svelare quello che è il bluff di questo Governo che già i cittadini hanno ben compreso.

Noi continueremo a chiedervi di intervenire puntualmente: non lo avete fatto sulla Liguria, avete altre tre regioni per spiegare le differenze, per spiegare perché conviene a un cittadino ligure, a un cittadino lombardo, a un cittadino piemontese, a un cittadino veneto, che hanno tra loro condizioni molto differenti, adottare lo stesso identico procedimento. Non conviene. Non lo ha potuto spiegare nemmeno il presidente Bucci quando è venuto in audizione, non ha trovato una parola per spiegare come miglioreranno le condizioni sanitarie dei cittadini della Liguria.

Noi, invece, siamo consapevoli che serva ben altro, siamo già al lavoro con le forze dell'alternativa per garantirlo ai cittadini che avete preso in giro in questi 4 anni e che in questi ultimi mesi state portando avanti in questa beffa finale (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Gardini. Ne ha facoltà.

ELISABETTA GARDINI (FDI). Grazie, signor Presidente. Cari colleghi, io inizio - tramite lei, Presidente – con il dire alle opposizioni che, se vogliono il confronto alto, comincino a entrare nel merito, perché il confronto alto non si fa con slogan riciclati che sono sempre gli stessi qualunque sia il tema e l'argomento che quest'Aula affronta.

Non è questo il modo serio di informare i cittadini e di affrontare un confronto alto, che noi invochiamo per primi.

Allora, parliamo e io dovrei parlare della Liguria, ma vorrei provare a inquadrare la questione nel suo perimetro più ampio, perché il tema che abbiamo davanti non riguarda solo quattro regioni, riguarda l'idea stessa di come debba funzionare questa Repubblica.

Sento ripetere spesso che l'autonomia differenziata sarebbe un blitz calato dall'alto, eccetera, eccetera; però, guardi, confermo che chi parla contro questa autonomia differenziata, compreso chi ha parlato prima di me, non ha letto la Costituzione e non ha letto neanche le carte di questo provvedimento. Infatti, l'autonomia non è un'invenzione di questa maggioranza, è scritta nella nostra Carta dal 1948, perché c'è l'articolo 5 della Costituzione che dispone che: “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali (…)” informando “(…) i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”.

Quindi, per la Costituzione, per i Padri costituenti - di cui si riempiono sempre la bocca, ma o non li hanno capiti o li hanno traditi - l'autonomia non è una concessione discrezionale che lo Stato può fare o non fare a seconda dell'umore politico del momento, è un valore che la Repubblica ha l'obbligo di riconoscere e promuovere, esattamente come i diritti fondamentali della persona.

E l'articolo 114 aggiunge un tassello che trovo decisivo: elenca i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni, “e lo Stato”. Lo Stato per ultimo. Non perché sia meno importante, ma perché la nostra architettura costituzionale prevede che il potere si organizzi a partire dal livello più vicino ai cittadini, e che il livello superiore intervenga solo dove il livello inferiore non può arrivare da solo. Questo è il principio di sussidiarietà che trovate anche in Europa, non solo nell'articolo 118 della nostra Costituzione. E, siccome dicono sempre “l'Europa, l'Europa”, l'Europa ha tra i suoi principi fondamentali anche quello della sussidiarietà.

Non vorrei poi ricordare sommessamente che 20 anni fa la riforma del Titolo V è stata fatta da un Governo di centrosinistra. Allora, per 20 anni è rimasta in gran parte lettera morta, oggi, con questi schemi di Intesa, lo Stato inizia finalmente a darne attuazione, nel rispetto rigoroso delle garanzie che la Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 2024 ha imposto a questo processo.

Ed è proprio su queste garanzie che vorrei un attimo soffermarmi, non troppo: allora, la Corte ha chiesto che il trasferimento riguardi funzioni specifiche, non intere materie prese in blocco, che resti fermo il principio di unità della Repubblica e che nelle materie senza LEP definiti, dov'è comunque in gioco un diritto fondamentale, si proceda solo dopo aver definito quel livello essenziale. Quindi, è inutile spaventare i cittadini su qualcosa che non esiste.

Io dico che sono paletti severi, ma li trovo giusti e un'autonomia costruita dentro questi limiti è esattamente il contrario di quello che dicono loro. Per loro sarebbe un rischio per la tenuta del Paese; invece è la dimostrazione che si può valorizzare la specificità dei territori senza intaccare l'unità della Repubblica.

Allora, ha ripetuto ancora in Aula il collega - lo dico sempre tramite il Presidente - che le quattro Intese con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto si somigliano troppo, chiedono le stesse materie: ecco, noi la leggiamo diversamente. Infatti, non è la fotocopia di una furbizia politica, ma è la prova che la cornice costituzionale tracciata dalla Corte funziona perché riesce a tenere insieme territori diversi dentro un perimetro di garanzie identico per tutti, senza disperdersi in 20 modelli incompatibili tra di loro.

E se dovessi scegliere tra un'autonomia disordinata con ogni regione che inventa le proprie regole e un'autonomia che rispetta uno standard comune di garanzie - la Commissione paritetica, invarianza finanziaria, controllo parlamentare - io scelgo senza esitazione la seconda e la considero un pregio, non un difetto, perché di garanzie in questi testi ce ne sono e sono scritte, non sono promesse a voce.

Allora, le professioni di rilievo regionale escludono espressamente quelle ordinistiche e quelle sanitarie, la Protezione civile resta un potere di ordinanza soggetto ad autorizzazione del Consiglio dei ministri con l'esclusione categorica di deroghe alla disciplina penale.

Sulla sanità i LEA sono i LEP applicati alla salute. Nessuna regione potrà abbassare uno standard o creare una disparità nei diritti fondamentali, perché l'efficacia stessa dell'intesa resta condizionata al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e alla corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Poi ci sono due obiezioni, in particolare, che meritano una risposta diretta. La prima è dove sono le risorse se la clausola è di invarianza finanziaria.

La risposta è nella logica stessa del provvedimento, perché l'invarianza finanziaria non è un modo per non finanziare le funzioni, ma è la garanzia che l'autonomia non diventi un pretesto per chiedere allo Stato più di quanto la funzione effettivamente costi. Ed è per questo che il Parlamento ha chiesto al Governo, in tutte le risoluzioni approvate, di completare il percorso del federalismo fiscale ed istituire finalmente il Fondo perequativo previsto dal 2011, perché la tenuta del sistema non si misura sulla singola intesa, ma sulla capacità dello Stato di garantire, insieme all'autonomia dei territori più pronti, la solidarietà verso quelli che lo sono meno.

La seconda obiezione: divari Nord-Sud, quasi che questi schemi li aggravassero. Le materie qui trasferite - e qui ci sta anche l'astuzia e la malafede, io dico, perché non può essere ignoranza, di certa opposizione che spaventa i cittadini - sono materie non LEP, per definizione estranee alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Non stiamo togliendo diritti a nessuno, perché quei diritti restano garantiti uguali su tutto il territorio nazionale, esattamente come prima.

Dove una materia non LEP tocca davvero un diritto fondamentale (penso alla previdenza integrativa, che riguarda la tutela del risparmio dei lavoratori), la regione può promuovere e non sostituire, restando dietro una cornice nazionale già definita. Il sistema di controllo che accompagna questa intesa, del resto, non è un dettaglio tecnico, ma è la sostanza politica del provvedimento: una Commissione paritetica Stato, regioni e autonomie locali; una durata definita e non perpetua, con possibilità per ciascuna delle parti di porre fine all'intesa; un impianto pensato per essere monitorato nel tempo e corretto se necessario, non una cessione irreversibile di sovranità.

Eppure, c'è chi continua a raccontare l'autonomia differenziata come una minaccia all'unità della Repubblica, quasi fossimo di fronte a 20 piccole patrie in competizione tra loro. Io penso esattamente il contrario. D'altronde, basterebbe pensare agli accordi fatti al tempo di Gentiloni, quando non c'era nemmeno la legge-quadro. Quindi, io dico, un po' di onestà intellettuale, un po' di chiarezza e un po' di verità per i cittadini, perché veramente la disonestà intellettuale, caro Presidente, che si sente dentro e fuori dell'Aula grida vendetta al cospetto di Dio, e ne siamo veramente stanchi.

Io penso che un'autonomia che passa dalla Corte costituzionale, dal Parlamento, da una Commissione paritetica con verifica, da una clausola di invarianza finanziaria e da un impegno esplicito sulla perequazione non sia la frammentazione dello Stato, ma è lo Stato che si fida delle sue regioni più pronte a fare un passo in più, ma non le lascia sole e non lascia indietro le altre. Per queste ragioni, ritengo che gli schemi di intesa con la Liguria meritino il sostegno di quest'Aula, perché dimostrano che è possibile attribuire funzioni più aderenti - più aderenti! - alle esigenze dei territori, mantenendo intatte le garanzie di unità della Repubblica, di equità nell'accesso ai diritti sociali e di un controllo parlamentare che questo stesso dibattito oggi sta concretamente esercitando (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia e dei deputati Alessandro Colucci e Sala).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Alifano. Ne ha facoltà.

ENRICA ALIFANO (M5S). Grazie, Presidente. Colleghi e Ministro, sgombriamo il campo da un equivoco: in questi atti è assente l'idea di un'Europa delle regioni così come è stata pensata 30 anni fa. C'è il Ministro Calderoli in Aula e mi fa piacere vederlo. Potremmo dire che, alla fine, la montagna ha partorito un topolino. Veniamo a spiegare il perché. Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria, che rappresentano oltre il 40 per cento della popolazione delle regioni a statuto ordinario, hanno avanzato richieste - di questo stiamo discutendo - di maggiori spazi di autonomia per due insiemi di funzioni.

Un primo riguardante materie non LEP, cioè Protezione civile, professioni non ordinistiche, previdenza complementare e integrativa, e un altro riguardante materie LEP, parliamo di salute insieme al coordinamento della finanza pubblica. Ora, sembrerebbe a un primo sguardo tanta roba, ma, se osserviamo un po' più a fondo, vediamo che le regioni richiedenti non avranno alcuna compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Traduzione: lo Stato non avrà alcun risparmio di spesa e, allo stesso tempo, eventuali costi aggiuntivi saranno a carico dei bilanci regionali, ed è bene che i cittadini di queste regioni lo sappiano.

Quindi, ulteriore traduzione: le regioni richiedenti dovranno reperire le coperture o attraverso un taglio di spesa o aumentando, ovviamente, i propri tributi. Del resto, come è possibile che un'eventuale maggiorazione delle tariffe di remunerazione dei fornitori sanitari o del trattamento economico del personale sanitario possa avvenire a costo zero? È impossibile. Quindi, è necessario che le regioni stanzino nuove risorse, ma non è finita qui. Questo è il primo aspetto, io credo il più importante.

Tutti gli schemi di intese si riportano, in modo apodittico, al principio di sussidiarietà, che pure ho ascoltato dalla collega che mi ha preceduto, senza però effettuare una reale comparazione tra costi e benefici per i cittadini delle diverse regioni che adesso chiedono, per l'appunto, questi maggiori spazi di autonomia. Quindi, oltre a mancare un'analisi dettagliata dei profili finanziari, cioè dove verranno reperite queste risorse, non vengono nemmeno analizzate le differenze, che sono e restano macroscopiche, tra le varie regioni richiedenti in termini di territorio, di popolazione e anche di servizi. Veniamo alla Liguria, che, contrariamente al Veneto e alla Lombardia, ha un saldo di mobilità sanitaria negativo, che ammonta a 79 milioni di euro.

La stessa Liguria ha delle difficoltà e ha un affanno nel soddisfare attualmente i LEA. Oltretutto la Liguria è una regione che è vulnerabile. È una delle regioni d'Italia più vulnerabili al dissesto idrogeologico per la conformazione del suo territorio e per l'urbanizzazione che si concentra nei fondivalle. In più la Liguria ha la popolazione più vecchia d'Italia. Ora, come si fa ad assimilarla in modo così approssimativo alle altre regioni?

Allora, sorge un dubbio. Questa completa sovrapponibilità tra le varie intese, che non rende giustizia della specificità delle varie regioni, lascia intendere che non sono gli interessi dei cittadini a essere presi in considerazione, ma solo una visione prettamente aziendalistica dell'erogazione dei servizi ai contribuenti. Con tutto ciò non vogliamo dire che queste intese non avranno effetti neutri, tutt'altro. Effetti ce ne saranno e li pagheremo nel prossimo futuro, effetti deleteri soprattutto per le casse dello Stato.

Vogliamo un esempio? È immediato. I maggiori ambiti di autonomia richiesti in tema di fondi sanitari integrativi e di fondi di previdenza complementare cosa comporteranno a livello regionale? Questa è un'annotazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Ci sarà un effetto negativo sulle entrate erariali proprio in ragione del trattamento fiscale agevolato che hanno i versamenti a loro destinati. Quindi, lo Stato alla fine dovrà avere un effetto negativo da questo punto delle intese, ma di questo non ho sentito una parola al momento.

In ambito sanitario la differenziazione delle tariffe ai fornitori e del trattamento economico del personale sanitario che cosa genererà? Sicuramente un aumento dei prezzi dei servizi, oltre, ovviamente, a una migrazione del personale sanitario dalle regioni che possono offrire meno verso le regioni che possono offrire di più.

Quindi, daremo la stura ancora di più a una sanità di serie A e una sanità di serie B.

Allora, viene un ulteriore dubbio: a questo punto, l'obiettivo che si cerca con queste intese è un aumento indiscriminato del turismo sanitario, che però, anche al momento, ha delle fotografie diverse rispetto alle diverse regioni. Infatti, mentre la Lombardia ha maturato, in dieci anni, 6,176 miliardi di euro da questa fonte - parlo del turismo sanitario -, la Liguria no, la Liguria su questo fronte ha un saldo negativo. E in tutto ciò, si dimentica che attirare i pazienti da fuori regione significa anche affollare le liste di attesa delle strutture ospitanti. Ma ci si è resi conto di questo fatto? Alla fine, il regionalismo competitivo che cosa finirà col fare? Innescherà sicuramente un'accelerazione della spesa pubblica, aumenterà su alcuni fronti il divario tra Nord e Sud, ma senza un reale miglioramento dei servizi.

Presidente, voglio concludere. Noi siamo davanti a una visione miope dell'economia del nostro Paese. Salute e previdenza restano campi di azione per attrarre e per drenare capitali dal risparmio privato e creare nuove forme di investimento - e questo è il leitmotiv di queste intese -, anche a costo di scaricarne gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Tutto ciò - io penso che si sia persa una grande occasione - mentre si è deciso di non puntare sul rafforzamento del potenziale produttivo del nostro Paese, sulla riqualificazione delle infrastrutture, sulla competitività delle nostre imprese, partendo anche dalle regioni richiedenti. E allora, questo pseudo-regionalismo a chi giova? Cui prodest? Di certo non ai cittadini, nemmeno ai cittadini delle regioni richiedenti e, in ultima analisi, - mi rivolgo, tramite lei, al Ministro -, non giova all'intero Paese (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Zaratti. Ne ha facoltà.

FILIBERTO ZARATTI (AVS). Grazie, signor Presidente. Signore e signori rappresentanti del Governo, colleghi e colleghe, qualche giorno fa, in questa stessa Aula, abbiamo votato all'unanimità la possibilità di dare ai fuori sede il diritto al voto: 5 milioni di cittadini che sono fuori dal loro luogo di residenza. Ma perché sono fuori dal loro luogo di residenza questi 5 milioni di persone? Perché alcune di queste persone non riescono ad esercitare il diritto ad avere un lavoro nel proprio luogo di residenza e sono costrette a trasferirsi in un'altra regione; altre persone non riescono a esercitare il diritto allo studio e per questa stessa ragione vanno in un'altra regione, così come tante persone, purtroppo, non riescono a vedere tutelato il loro diritto alla salute e sono costrette a migrare in altra regione. Questo è esattamente il termometro della differenza che c'è tra le nostre regioni: una differenza sostanziale, che non permette a tutti i cittadini di essere trattati nello stesso modo, di esercitare i diritti previsti dall'articolo 3 della Costituzione nello stesso modo.

Questa è la malattia che noi dovremmo curare. La risposta che viene data da questa maggioranza, tecnicamente, viene definita “autonomia differenziata”, ma, in modo sostanziale, potrebbe essere definita “autonomia indifferenziata”, non per l'analogia con il settore dei rifiuti, ovviamente, ma semplicemente perché le proposte che vengono poste in campo sono uguali per tutte le regioni. E questa è, in qualche modo, la prova di colpevolezza, caro Ministro Calderoli. Io capisco che lei ha perseguito da sempre l'idea della Padania, l'idea del Nord indipendente o, comunque, a fortissima autonomia, ma non è un caso che le quattro regioni del Nord governate dalla destra chiedano la stessa forma di autonomia, sulle stesse materie, alla faccia dell'autonomia differenziata, senza alcun rispetto delle caratteristiche di ogni singola regione, senza alcun rispetto delle differenze economiche di ogni singola regione, senza alcun rispetto delle differenze sociali e anche culturali e tradizionali delle singole regioni. Le stesse forme di autonomia: la tutela della salute, la Protezione civile, le professioni, il coordinamento di finanza pubblica.

Questo lascia intendere, caro signor Ministro, che il suo sogno, in qualche modo, si va realizzando, perché, se passassero queste intese, noi ci ritroveremmo con una formula surrettizia di una macro-regione che ha gli stessi poteri, diversi da tutte le altre regioni italiane. Certo, un bel passo in avanti per coloro che vogliono la secessione nel nostro Paese, che vogliono l'indipendenza di una parte del nostro Paese. Voi state minando le basi fondamentali dell'unità del Paese, alla faccia delle promesse che avete fatto, che la destra, che Fratelli d'Italia fa, il cosiddetto partito che ama definire il nostro Paese la “Nazione”. Ma, a quale Nazione vi riferite? Alla Nazione italiana o alla Nazione padana? Vi definite “patrioti”, ma patrioti di quale Paese?

Questo è il quesito che noi vi poniamo. Voi state distruggendo, in modo metodico oserei dire, alcune questioni fondamentali che riguardano le caratteristiche del nostro Paese. Attraverso la legge elettorale, attraverso le riforme costituzionali che mettete in campo, come il premierato e la riforma della giustizia, avete tentato e tentate di distruggere la Costituzione, che è nata dalla Resistenza e, attraverso l'autonomia “indifferenziata”, state mettendo in discussione l'unità d'Italia, nata dal Risorgimento. Le due questioni fondamentali della nostra storia: l'unità del Paese e, ovviamente, la Costituzione repubblicana. L'unità, che permette a tutti i cittadini e a tutte le cittadine di ritenersi italiani e italiane e la Costituzione, che dà eguali diritti a tutti. Perché l'unità del Paese è l'unità dei diritti di tutte le persone, in qualunque luogo siano: a Mazara del Vallo, piuttosto che a Campione d'Italia. Questo è il principio che voi state demolendo con questi provvedimenti.

Io penso che veramente la destra in questo Paese si stia assumendo una responsabilità non soltanto politica, ma storica nei confronti della nostra comunità nazionale, nei confronti di quel popolo che noi chiamiamo il popolo italiano. State distruggendo l'unità e state distruggendo l'eguaglianza dei diritti, attraverso l'attacco alla Costituzione. Io spero, e sono convinto, che questo Governo debba andare a casa, non perché è alternativo e, come dire, antagonista alla parte politica che rappresento, ma perché sta distruggendo il nostro Paese a livello nazionale e a livello internazionale.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della relazione della I Commissione (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa" (Doc. CCXLVII, n. 3) e sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica" (Doc. CCXLVII, n. 4) (Doc. XVI, n. 7) (ore 11,48).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della relazione della I Commissione (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa” (Doc. CCXLVII, n. 3) e sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie “tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica” (Doc. CCXLVII, n. 4) (Doc. XVI, n. 7).

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (Vedi calendario).

Avverto, infine, che le eventuali risoluzioni devono essere presentate entro le ore 12 e comunque entro il termine dell'ultima discussione sulle Relazioni della I Commissione sugli schemi di intesa preliminare, ove essa si concluda precedentemente.

(Discussione - Doc. XVI, n. 7)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di intervenire il relatore, onorevole Iezzi. Prego.

IGOR IEZZI, Relatore. Grazie Presidente. Consegno la relazione, che do per letta.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Iezzi. Lei è autorizzato, ovviamente.

È iscritto a parlare l'onorevole Sala. Ne ha facoltà.

FABRIZIO SALA (FI-PPE). Grazie, Presidente. Devo dire che il Ministro Calderoli mi ha sbloccato un ricordo. Non è un bel ricordo quello che mi ha sbloccato, mi ha sbloccato - lo confesso - una volta che ho preso un'insufficienza in italiano, perché ho fatto un tema con l'obiettivo di scrivere tanto, ma nello scrivere tanto ho talmente debordato che sono andato fuori tema. E il prof mi ha tirato una bella riga sulle prime righe che ho scritto del tema e mi ha detto: non ho neanche letto il resto, perché sei andato fuori tema. E fuori tema è un'insufficienza. Io vorrei cercare di rimanere in tema sull'autonomia, per essere efficace (Applausi dei deputati Bicchielli, Gardini e Iezzi).

Durante le audizioni in Commissione, sono passati tanti costituzionalisti che mi sono sentito un attimo smarrito, io, brianzolo che fa parte della regione Lombardia e, se vuole, autonomista convinto. Non sono leghista, ma sono autonomista convinto. Allora, sono andato a rileggermi un po' la storia che mi appartiene e ho trovato una frase di Luigi Sturzo, che così dice: “sono unitario, ma federalista impenitente”. Il tema è: allora Sturzo porta un concetto fondamentale, porta il concetto dell'autonomia all'interno della discussione politica italiana, è ostinato ad essere federalista. Poi sono andato a leggere facile: Carlo Cattaneo, che dice che il progresso nasce dalle autonomie. In effetti, il concetto è che la ricchezza della Nazione deriva dalla libertà e dall'autonomia delle realtà locali. Ecco che le realtà locali diventano di fondamentale importanza per creare la ricchezza dei cittadini, la ricchezza dello Stato.

E, poi, Luigi Einaudi: sosteneva che ad ogni comunità dovesse essere riconosciuta l'autonomia che è in grado di esercitare responsabilmente. Introduce il concetto di responsabilità all'interno dell'autonomia e dice: l'autonomia non è anarchia, ma è responsabilità. E, poi, De Gasperi: la Costituzione repubblicana riconosce e promuove le autonomie territoriali.

E poi, rimanendo in tema e volendo creare un po' di brio anche alle opposizioni, cito chiaramente Silvio Berlusconi, quando dice che lo Stato deve creare le condizioni per lo sviluppo, senza pretendere di sostituirsi ai cittadini e alle imprese nei territori. Questo è il principio liberale basato sulla fiducia nella persona e sulla responsabilità.

Ecco che, allora, oggi parlare di autonomia significa fare un passo avanti rispetto agli ultimi anni dove di passi avanti non ne sono stati fatti. Perché in un momento in cui, in un'epoca in cui parliamo di globalizzazione, di competizione internazionale, di velocità nelle decisioni, la politica oggi, di fatto, soffre la capacità di essere vicina ai reali bisogni della gente, intercettarli e intervenire. E questa cosa è più efficace, è più veloce, è più concreta se viene realizzata, per quanto possibile, secondo il principio di sussidiarietà - cioè, non faccia lo Stato quello che può fare un altro -, direttamente dagli enti locali, dalle regioni in questo caso. E quindi, a nostro avviso, diventa più efficace. Quindi l'autonomia diventa uno strumento di modernizzazione dello Stato.

Il tema non è quanta autonomia concedere alle regioni, il tema è se l'Italia vuole essere uno Stato capace di competere nel XXI secolo. L'autonomia è nel DNA del partito che oggi rappresento, Forza Italia: il concetto di sussidiarietà, il concetto di fiducia nei territori, il concetto di meno burocrazia, dello Stato leggero. Lo Stato interviene dove è necessario, ma non si sostituisce a chi è in grado di amministrare meglio. Lo Stato non deve sostituirsi ai territori quando i territori sono in grado di fare meglio. Questo è il punto.

E in questi pochi secondi, Presidente, vorrei aggiungere che in questo Parlamento, negli anni, si è sentito tanto parlare della questione meridionale, della questione Sud. Condivido, però vorrei dire che c'è anche una questione Nord o, meglio, c'è una questione anche di quelle regioni che ospitano, all'interno dei territori, le locomotive economiche di questo Paese. Perché se il tema è puntare sulla crescita, è giusto ricucire i territori, ma è giusto anche dar fiato e lasciar correre chi oggi è in grado di farlo.

Se, poi, andiamo a vedere nelle materie di intervento - non entro nello specifico, perché sarebbe un ripetersi della risoluzione che abbiamo già depositato - e andiamo ad analizzare alcune funzioni, all'interno troviamo, per esempio, la questione della sanità. Non diciamo che in questo momento la sanità è gestita dalle regioni, perché uno che ha fatto l'amministratore regionale sa bene che i fondi sanitari sono estremamente vincolati, e questo è un limite per le regioni. È un limite perché “autonomia” è quando fisso degli obiettivi, quando misuro i parametri, ma lascio liberi gli enti di poter spendere nel modo migliore e nel sistema migliore. Se vincolo il soggetto, l'ente locale, la regione a spendere determinati importi in determinati settori, creo inefficienza, non creo uniformità sul nostro territorio. Attenzione, perché l'uguaglianza dei diritti - e questo è il concetto della polemica oggi - non è uniformità degli interventi. Per avere tutti i cittadini con gli stessi diritti, gli interventi sono diversi. E da chi devono essere suggeriti? Da chi è più vicino, per alcune materie, agli stessi cittadini.

Quindi, Presidente, dico che questo è solo un primo passo. Non è molto, ma è un primo passo importante per andare verso l'autonomia. Mi auguro che venga discusso più volte e che si capisca il concetto che “autonomia” significa aiutare tutti, non significa svantaggiare alcuni territori, a fronte degli altri. Quindi penso che ognuno, in questo Paese, possa contribuire a fare grande l'Italia (Applausi del deputato Bicchielli).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Toni Ricciardi. Ne ha facoltà.

TONI RICCIARDI (PD-IDP). Grazie, Presidente. Esponenti del Governo, colleghe e colleghi, io direi che almeno su questo tema noi dovremmo finirla col festival dell'ipocrisia. Uno: è abbastanza indecente che si consegni il testo della relazione e che nessuno abbia la decenza e la dignità di venire qui a spiegarci perché. Secondo punto: la sentenza della Corte costituzionale specifica e sottolinea che c'è bisogno di intervenire rispetto alle caratteristiche demografiche, geografiche, socio-economiche. Ora, qualcuno di voi, in quest'Aula, ci viene a dire che la Liguria, il Veneto, la Lombardia e il Piemonte sono identici dal punto di vista demografico, socio-economico, eccetera, eccetera, e allora noi siamo tutti felici e contenti; ma così non è.

Altro tema, lo dico in premessa: nel 2001, quando fu fatta la riforma del Titolo V, vi erano contesti completamente diversi, non fosse altro dal punto di vista demografico. Poi, dal punto di vista delle citazioni storiche - e, per cortesia, io ho il piacere di citare sempre il collega Sala, che sta diventando l'esegeta linguistico-culturale della Brianza libera -, ma Sturzo, De Gasperi, Einaudi avevano percorsi e biografie completamente diversi, ma avevano in testa un elemento. Qui non è in discussione la visione dell'autonomia quale concetto, qui è in discussione come la vuoi fare una cosa, collega Sala. È come la vuoi fare e voi la volete fare per aggravare la distanza con quelli che - dovete avere il coraggio di dirlo in quest'Aula - nelle vostre teste, nei vostri linguaggi e nei vostri comizi, voi continuate a chiamare “terroni” (Applausi del deputato Sarracino). È chiaro? E allora dovete avere l'onestà intellettuale di misurarvi anche con il lessico verbale. Questa è la verità, perché voi qui state dando seguito non alla richiesta di autonomia di quattro regioni diverse, ma state coltivando l'antico sogno della Padania libera, della macroregione del Po - perché questo volete fare -, e quando scrivete “invarianza di bilancio” state mentendo al Paese; state mentendo al Paese, perché significa che la ridistribuzione delle risorse su scala nazionale non avverrà più, questo è il tema vero.

E ancora. Guardate, venite qui a raccontarci che poi ci sono tre materie che non sono LEP. Il tema non è che siano LEP o non siano LEP. Adesso ritorniamo di nuovo al déjà-vu della discussione sull'autonomia differenziata. Io vorrei capire: voi, con queste pre-intese, ci state dicendo che lo Stato centrale si occuperà di Protezione civile dall'Emilia-Romagna a scendere, perché sopra se ne occupano i popoli del Nord con le ampolle, perché con le ampolle saranno in grado di preservare la sicurezza territoriale: primo punto.

Secondo punto, ci venite a dire: le professioni, ma no, ma sapete... Ma scusate, che cosa state generando: il dumping salariale? Cioè, voi che siete da sempre un popolo di emigranti, di frontalieri, che fate dumping salariale con gli altri, adesso state sviluppando il modello e lo state importando a casa sul territorio nazionale, facendo dumping all'inverso: se vieni a lavorare in Piemonte, in Liguria, in Lombardia e in Veneto, ti paghiamo di più. Allora dovevate avere il coraggio di fare le gabbie salariali, riscrivere, ritornare indietro al passato, spiegare, fare un grande dibattito nel Paese e avere il coraggio di farlo.

Terzo: pensioni e fondi integrativi complementari. Cioè, questa è una cosa che è straordinaria, Presidente. Io, a questo punto, immagino che, se vado nelle regioni del Nord, della Padania libera, riuscirò a guadagnare di più e ad avere domani delle pensioni complementari più alte perché, evidentemente, sulle rive del Po si respira un'aria migliore che aumenta la produttività e aumenta anche la longevità e la capacità di erogazione delle pensioni.

Allora, il tema non è quello che tu vuoi fare a casa tua, il tema è quanti danni genera nel Paese quello che tu immagini di fare a casa tua. Allora, io l'ho riconosciuto durante il dibattito sull'autonomia differenziata e lo riconosco oggi: il Ministro Calderoli ha una coerenza che gli va riconosciuta, che io combatterò fino all'ultimo minuto nel quale farò il parlamentare, ma gli debbo riconoscere coerenza di pensiero. E quindi, io non discuto rispetto al Calderoli pensiero che è stato scritto nei decenni, che è stato attraversato, che è figlio di battaglie politiche e che è anche rappresentazione plastica di un Ministro che è sempre stato presente - e glielo lo riconosco da avversario politico.

Presidente, quello che mi fa ridere di tutta ‘sta banda - perché non so come definirla - è rimangiarsi ideologie, percorsi, visioni. Io mi aspetto il primo terrone come me che venga qui a difendermi l'autonomia differenziata - perché questo sto aspettando - e che vada nei propri territori a spiegare il perché. Perché se viene qui il Ministro Calderoli o il collega Iezzi, fanno il loro mestiere: è il loro partito, la loro visione ideale e ideologica, che io posso contrastare e che non condivido affatto, ma almeno hanno una coerenza di posizione. Io tutto il resto non lo capisco, faccio veramente fatica.

E quando mi si viene a dire che l'allora Forza Italia era un partito autonomista, io credo che qui stiamo toccando l'apice e le vette del cinismo e dell'invenzione normativo-lessicale. Se c'è stato un leader politico che aveva attenzione per il Mezzogiorno, questo era Silvio Berlusconi. E allora non veniteci a raccontare frottole e non venite nemmeno a raccontarci le frottole sulla sanità. Eccezion fatta per il Veneto, che rientra nei parametri, la regione Lombardia, Presidente, sta combattendo da due anni, perché non sapevano più come fare e si sono inventati addirittura la tassa sanitaria sui frontalieri che non riescono a richiedere. Per che cosa? Per immaginare e ipotizzare di incamerare tra i 150 e i 160 milioni. Fosse stato ad altre latitudini, probabilmente si sarebbe fatto un piano di rientro.

E allora, io non discuto, ma posso esprimere la mia opinione: se c'è una regione che vive di eccellenze sanitarie, ma allo stesso tempo è ormai diventata più sanità privata convenzionata che sanità pubblica e non rispetta più i parametri, è facile, Presidente. Ed è facile anche per lei, Ministro Calderoli. Bastava fare le comparazioni tra il sistema sanitario veneto e il sistema sanitario lombardo: il giorno e la notte. Questo lei lo sa, questo le statistiche ce lo dicono, questo i parametri ce lo dicono.

Presidente, le ridò appuntamento a breve per proseguire, visto che il tema è lo stesso, fotocopiato. Ci rivediamo con il Veneto. Grazie (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ferrara. Ne ha facoltà, anche lei fino a un massimo di dieci minuti.

ANTONIO FERRARA (M5S). Mi sembra che fossero venti…

PRESIDENTE. No, sono dieci minuti. Ho verificato, perciò mi sono permesso di dirlo.

ANTONIO FERRARA (M5S). Va bene. Presidente, colleghi, oggi non stiamo semplicemente esaminando degli schemi tecnici relativi alla Protezione civile, alle professioni, alla previdenza complementare e integrativa, alla tutela della salute e al coordinamento della finanza pubblica che coinvolgono Lombardia, Liguria, Piemonte e Veneto. La Lombardia è quindi al centro di questa discussione, ma la scelta che compiamo riguarda l'intera Repubblica, perché ogni funzione attribuita oggi, diventerà un precedente per domani. Ogni eccezione concessa a una regione potrà trasformarsi in una richiesta avanzata da un'altra e ogni piccolo spostamento, osservato isolatamente, potrà sembrare limitato, ma la somma di questi spostamenti può cambiare profondamente il modo in cui lo Stato funziona.

La vera domanda, allora, non è quanti poteri in più può ottenere la Lombardia. La vera domanda è: l'Italia funzionerà meglio dopo questo trasferimento? I lombardi riceveranno servizi migliori? I cittadini di Varese avranno visite più rapide, più medici, una Protezione civile più efficace e meno burocrazia? E, soprattutto, tutto questo avverrà senza indebolire i cittadini delle altre regioni? Perché una regione può diventare più forte anche sottraendo personale, risorse e capacità amministrative all'altra, ma ciò che conviene a una singola regione o a una singola amministrazione non coincide con ciò che conviene alla Repubblica. Ed è esattamente questo il principio che la maggioranza continua a non voler affrontare.

La Corte costituzionale ha già dichiarato l'illegittimità e, per quanto riguarda la sentenza n. 192 del 2024, ha già profondamente modificato. La Corte ha quindi stabilito che il trasferimento non può riguardare intere materie: è uno strumento costituzionale che può essere utilizzato soltanto quando si dimostra che una determinata funzione può essere esercitata meglio dalla stessa regione, senza compromettere l'unità giuridica ed economica della Repubblica. Così pure la sentenza n. 10 del 2025 non ha approvato la legge Calderoli, ma ha escluso il referendum, perché la Corte ne aveva già demolito le parti essenziali.

Come se la Corte avesse corretto qualche virgola, il progetto originario fosse uscito indenne, come se bastasse passare dalla porta laterale, dopo che l'ingresso principale è stato chiuso, io devo riconoscere una qualità a questo Governo, che è l'ostinazione. Il problema è che la utilizza soprattutto per non accettare le sconfitte: quando la riforma non regge, cambia la riforma, cambiando il titolo. Quando la Corte costituzionale respinge il percorso, non cambia la destinazione, cerca una strada secondaria. Questa maggioranza non accetta le sconfitte, le colleziona e poi le espone come se fossero trofei. Il Governo prova a riproporre questa situazione, una funzione alla volta, una regione alla volta, un'intesa alla volta. Non potendo realizzare immediatamente il progetto originale, lo si riconosce e lo si costruisce progressivamente.

E questa è ostinazione differenziata, perché si sviluppa, questo spezzatino, in tre nuovi modelli: il primo è territoriale, il secondo è funzionale, il terzo è temporale. Non si cambia l'assetto della Repubblica con un solo grande provvedimento, che sarebbe visibile e riconoscibile; lo si cambia sommando tante decisioni apparentemente limitate. Il Governo presenta ogni singola tessera e invita il Parlamento a non guardare il mosaico. Ma il compito del Parlamento è precisamente l'opposto: guardare il mosaico prima che sia completato, perché 10 piccoli trasferimenti possono produrre una nuova architettura istituzionale.

Quando la stessa architettura viene proposta contemporaneamente a quattro regioni diverse nelle stesse materie e attraverso percorsi paralleli, la domanda diventa inevitabile: ma dov'è la differenziazione? Qual è la particolarità lombarda? In che cosa la Lombardia si distingue dal Piemonte, dalla Liguria o dal Veneto? L'autonomia non può diventare una classifica del prodotto lordo.

E comunque non accettiamo una caricatura secondo cui saremmo ostili al Nord. La Lombardia è una regione fondamentale per il Paese, possiede un tessuto produttivo straordinario e, proprio per questo, deve essere il banco di prova più rigoroso. Non ha bisogno di privilegi amministrativi, ha bisogno di istituzioni efficienti, chiare e servizi accessibili. Essere una locomotiva non significa staccarsi dal convoglio. Una locomotiva è utile quando trascina altre carrozze.

E sulla Protezione civile occorre evitare ogni semplificazione. La conoscenza del territorio è decisiva, ma prevenzione territoriale e coordinamento nazionale non sono alternativi. E anche qui la domanda è molto concreta: quale inefficienza viene risolta dal trasferimento? Quale sovrapposizione viene eliminata? Quale indicatore consentirà al Parlamento di verificare, fra 3 o 5 anni, che il sistema funziona meglio?

La materia delle professioni è un'altra contraddizione. La Lombardia vive dentro un mercato europeo. La maggioranza promette da anni la semplificazione della burocrazia e, non riuscendoci, lo fa a livello regionale: un registro diverso, una procedura diversa, un'autorità diversa, un timbro diverso. Questo significa costi, incertezze e nuovi confini amministrativi.

E qui arriviamo alla previdenza complementare, che riguarda il futuro economico delle persone che hanno carriere discontinue, come giovani, donne, famiglie preoccupate per la sostenibilità della pensione futura. Territorializzare ulteriormente questi strumenti rischia di aggiungere alla disuguaglianza economica anche quella geografica, perché un cittadino può trasferirsi, può lavorare per un'impresa presso altre regioni, può cambiare settore o cambiare territorio: i diritti previdenziali devono accompagnare la persona.

E arriviamo al cuore delicato dell'intesa, è il rapporto tra tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. La Lombardia possiede strutture di eccellenza e il monitoraggio ministeriale del 2024 ne certifica, nelle tre macroaree, l'eccezionalità dei risultati. Però bisogna dire che, nel 2026, vi è stato un piano operativo regionale in una cabina di regia dedicata al contenimento e al monitoraggio delle liste di attesa. Questo significa che anche in regione ci sono dei forti problemi per quanto riguarda il discorso delle liste d'attesa. Per quanto riguarda queste persone, il cittadino che attende per mesi una visita non vive dentro una media statistica, vive dentro un ritardo. Come pure la famiglia, rivolgendosi al privato, non guarda il punteggio complessivo, paga una fattura. E il paziente, che non trova un medico, non percepisce l'eccellenza astratta del sistema, percepisce l'assenza del servizio.

E qui, per quanto riguarda il discorso di Varese, a Varese i cittadini non si fermano a chiedermi nuove formule costituzionali. Mi chiedono quando riusciranno ad avere una visita, quando potranno trovare un medico di medicina generale, quando i pronto soccorso torneranno ad essere un luogo di risposta e non di attesa, perché, agli atti regionali del 2026, ci sono incarichi vacanti della medicina generale, della ASST Sette Laghi, da Arcisate a Induno, fino al Luinese e ad altri territori della provincia. Non è uno slogan dell'opposizione, è una fotografia contenuta nella programmazione regionale. E allora qui assistiamo troppo spesso al gioco delle tre carte: quando un servizio funziona, il merito è della regione; quando non funziona, la responsabilità è di Roma; quando i risultati non arrivano, si chiedono altre competenze. Noi non proponiamo un ritorno al centralismo, non vogliamo uno Stato lontano, lento e incapace di comprendere le differenze territoriali. Vogliamo un'autonomia cooperativa, un'autonomia fondata su specifiche funzioni e su una istruttoria indipendente.

In conclusione, Presidente, questa maggioranza si presenta come custode della Nazione, ma non basta essere patrioti nella campagna elettorale, bisogna esserlo durante gli atti in quest'Aula. È la possibilità, per un lavoratore, di spostarsi senza incontrare nuove barriere. La Lombardia non ha bisogno di essere separata, per essere forte: è forte quando innova tutto il Paese. Avete trasformato il grande progetto in uno spezzatino, avete diviso le materie in funzioni tra regioni, le regioni in procedimenti separati. Si possono dividere anche nettamente tutte queste situazioni - una funzione alla volta, un'intesa alla volta, un'eccezione alla volta -, finché un giorno ci si volta indietro e si scopre che i cittadini della Repubblica non possiedono più gli stessi diritti con la stessa intensità.

L'Italia non ha bisogno di regioni più sole: ha bisogno di istituzioni più responsabili e di cittadini più uguali. Ed è questa, colleghi, la differenza tra l'autonomia prevista dalla Costituzione e la vostra secessione amministrativa, che state tentando di ricostruire a rate. Noi difenderemo la prima e fermeremo la seconda.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della relazione della I Commissione (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa" (Doc. CCXLVII, n. 5) e sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica" (Doc. CCXLVII, n. 6) (Doc. XVI, n. 8) (ore 11,48).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della relazione della I Commissione (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa” (Doc. CCXLVII, n. 5) e sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie “tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica” (Doc. CCXLVII, n. 6) (Doc. XVI, n. 8).

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (Vedi calendario).

(Discussione – Doc. XVI, n. 8)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di intervenire il relatore per la Commissione affari costituzionali, onorevole Fabrizio Sala.

FABRIZIO SALA, Relatore. Grazie, Presidente. Devo chiedere di depositare la relazione.

PRESIDENTE. È autorizzato. È iscritto a parlare l'onorevole Casu. Ne ha facoltà.

ANDREA CASU (PD-IDP). Grazie, Presidente. Speravamo, con i nostri primi interventi, di sollecitare almeno una reazione di orgoglio da parte dei relatori di maggioranza. È un passaggio importante, trovate le parole. Noi comprendiamo che per voi è solo un atto burocratico-politico, il pagamento di una cambiale elettorale interna agli accordi di maggioranza, però trovate le parole per esprimere in quest'Aula la ragione per cui state procedendo, per quattro regioni diverse, identicamente. E lo state facendo senza nemmeno esporre in Aula le relazioni, anche perché avreste difficoltà, una vera difficoltà.

Io non so cosa avete scritto nelle vostre risoluzioni e le studierò con attenzione, ma vi posso dire cosa è scritto nella nostra. Noi parliamo di come la Corte costituzionale ha esplicitato alcuni fondamentali limiti e condizioni per l'attribuzione a una o più regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, precisando che l'ineliminabile concorrenza e differenza tra regioni e territori non potrà spingersi fino a minare la solidarietà tra lo Stato e le regioni e tra regioni, l'unità giuridica ed economica della Repubblica, l'eguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti, l'effettiva garanzia dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e, quindi, la coesione sociale e l'unità nazionale, che sono tratti caratterizzanti la forma di Stato e il cui indebolimento può sfociare nella stessa crisi della democrazia. In altri termini, la differenziazione dell'autonomia deve realizzarsi all'interno di una cornice cooperativa fondata su LEP, perequazione e coesione territoriale.

Nel momento in cui voi, invece, procedete strappando questa cornice - perché questo è quello che sta facendo il Governo e queste sono le conseguenze che sta vivendo il Governo più antimeridionalista della storia della Repubblica, che sta colpendo proprio quelle regioni che più avrebbero bisogno di strumenti in grado di colmare quei divari nel godimento dei diritti da parte dei cittadini -, voi vi avventurate su un sentiero pericolosissimo le cui conseguenze saranno pagate da tutto il Paese, perché non ci saranno effetti positivi per nessuno, nemmeno per le quattro regioni che voi oggi indicate e che avventurate in questo percorso. Ci ha spiegato bene la criticità principale, nella relazione della Fondazione GIMBE, il professor Cartabellotta, quando ci spiega che la criticità non è l'autonomia amministrativa, ma il contesto in cui si vorrebbe applicarla. Trasferire ulteriori competenze sanitarie a regioni che già oggi partono da condizioni molto diverse significa intervenire su un sistema sanitario nazionale segnato dal sottofinanziamento, persistenti difficoltà nel garantire i LEA e crescente ricorso alla spesa privata. In questo scenario, le stesse competenze richieste possono produrre effetti molto diversi a seconda della capacità organizzativa, amministrativa e finanziaria delle singole regioni, senza adeguati meccanismi di garanzia e perequazione. Il rischio è che l'autonomia differenziata rafforzi ulteriormente chi è già più forte e renda ancora più difficile colmare i divari esistenti.

Vedete, la vostra ossessione di dimostrare di essere forti con i deboli e deboli con i forti rischia di generare degli effetti devastanti. Se volete veramente calpestare la Costituzione, provate a modificarla. Ci avete già provato in questa legislatura e continuerete a provarci e noi continueremo, insieme alla maggioranza dei cittadini italiani, a opporci a questo vostro disegno. C'è questa vostra idea di secessione a puntate, questa vostra idea che alla fine si possa dire e non dire, fare e non fare: l'importante è tenere alta una bandierina elettorale che si tiene con altre bandierine in un patto, in un accordo, che trova sempre più difficoltà, perché è un patto e un accordo di potere fra persone che sono sedute in quest'Aula, che ambiscono a modificare la legge elettorale per continuare a essere sedute in quest'Aula anche nella prossima legislatura, ma che non si rendono conto che, fuori da quest'Aula, c'è un Paese che sta soffrendo, che vive una condizione in cui ci sono i salari più bassi d'Europa e in cui le bollette continuano a salire. Ci sono sei milioni di italiani che rinunciano a curarsi e, invece di parlare di questi milioni di italiani, creiamo delle condizioni che rischiano di aumentare addirittura le diseguaglianze nel sistema sanitario e che addirittura genereranno anche un meccanismo di turismo sanitario, in cui rischieremo di avere una situazione ancora peggiore, per cui i cittadini di quella regione si troveranno ancora più persone di altre regioni costrette ad andare a usufruire di quei servizi sanitari, perché non ne possono usufruire nel proprio comune, città o regione di residenza.

Di fronte a tutto questo sarebbe necessaria un'assunzione di responsabilità da parte di un Governo che si occupa di tutto tranne che dei problemi concreti e quotidiani dei cittadini. Noi cosa possiamo fare di fronte a un'assenza di confronto reale su questi punti? Perché, vedete, questo progetto è un progetto che ormai, per come l'avete costruito, è già fallito, perché non ha puntato a un confronto sull'autonomia, ha voluto ergere un'idea di differenziazione fra regioni che non si fonda sul riconoscimento dei bisogni reali delle comunità, ma solo sulla vostra esigenza di dire che non avete completamente smarrito quello che era il vostro impeto originario. È un impeto che però ormai tutti i cittadini si rendono conto che non ha prodotto risultati e che non è in grado di produrre risultati così come è stato messo in campo.

Quindi, il nostro impegno politico e parlamentare oggi è quello di creare una consapevolezza su questo passaggio. Io penso che sia importante. Noi lo stiamo facendo, sebbene voi abbiate presentato lo stesso atto con quattro differenti discussioni, perché anche solo questo ci dà l'idea della totale mancanza di collegamento fra la realtà e il procedimento che state portando avanti. Avremo queste quattro regioni diverse da tutte le altre e non avremo costruito, in queste regioni, quel riconoscimento di quelle che erano le specificità di quelle regioni che magari, in un processo virtuoso di autonomia e non di differenziazione, di capacità di avanzamento e non di secessione, rispetto a quelli che sono i valori fondanti della Costituzione della Repubblica, poteva essere invece auspicabile, utile e oggetto di un confronto.

Vedete, voi ci state portando nella direzione sbagliata, ma noi riusciremo - e ne siamo convinti - a creare le condizioni politiche e sociali per cui quante più persone possibili si rendano conto di questa truffa ai loro danni e siano in grado di opporsi, come ci siamo opposti e come ci opporremo con tutti gli strumenti democratici possibili a questo disegno. Lo facciamo anche e soprattutto per tutti i cittadini, per l'articolo 3, per i valori fondamentali di uguaglianza, ma anche per i cittadini che state illudendo e truffando. E magari ci sarà anche qualcuno che penserà di avere guadagnato qualcosa da questo voto che voi state presentando e invece, poi, si ritroverà, ancora una volta, l'ennesima promessa tradita, l'ennesima presa in giro nei suoi confronti, l'ennesima difficoltà, come si stanno accorgendo tutti, su tutti i punti e in tutte le situazioni quotidianamente, dell'azione di questo Governo che ha deluso.

Quindi, noi siamo convinti che questo passaggio non sia un passaggio burocratico, ma sia un passaggio politico di grandissima importanza. E le ragioni che abbiamo avanzato e che stiamo portando avanti riguardano tutti i cittadini italiani e, in particolare, i cittadini del Piemonte, in questo caso, della Liguria, del Veneto e della Lombardia, che vengono presi in giro due volte dall'azione di questo Governo, che faremo di tutto per fermare (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Alessandro Colucci. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO COLUCCI (NM(N-C-U-I)M-CP). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghe e colleghi, membri del Governo. Vedo il ministro Calderoli che sta ascoltando gli interventi di tutti i colleghi e, per quanto riguarda quelli di maggioranza, mi sembra che anche i relatori abbiano privilegiato la discussione generale, entrando nel merito e spiegando le ragioni e le motivazioni per cui crediamo molto in questa riforma e, in particolar modo, l'importanza della sottoscrizione delle intese con le regioni.

Mi sembra che gli argomenti che i colleghi del campo largo stiano utilizzando abbiano poca capacità di reggere all'urto della realtà, innanzitutto perché si sta dicendo una cosa che non esiste all'interno della maggioranza, cioè la necessità di procedere sull'autonomia differenziata, perché è uno strumento che serve per tener buono qualche alleato. Il programma elettorale, noi che abbiamo coesione sui contenuti dell'azione di centrodestra, lo abbiamo scritto insieme e in questo programma, parlando dell'unità del nostro Paese, abbiamo specificato l'importanza che le istituzioni si occupino in modo ravvicinato dei bisogni e delle esigenze dei cittadini.

D'altronde, siamo anche sostenitori delle province - che, qualcun altro, ha tolto: il Governo Renzi con il Ministro Delrio -, che tanti cittadini e tanti amministratori ricordano con nostalgia, perché erano strumenti efficaci e utili proprio perché, su alcune materie, davano risposta al territorio. Noi non abbiamo mai avuto posizioni ideologiche da questo punto di vista. Io, che ho fatto il consigliere regionale e l'assessore regionale, ricordo che, quando le province lombarde erano governate da 11 amministrazioni di sinistra, abbiamo dato ruoli alle province, perché non ci si ferma mai davanti a un colore politico di un'istituzione, ma si fa con responsabilità quello che serve per i cittadini. In quell'occasione, utilizzando le norme vigenti, abbiamo dato più forza alle province, ed è la ragione per cui, nella visione nazionale, vogliamo attuare un'autonomia.

E respingo totalmente l'idea e il concetto che questo Governo in questo modo pensa al Nord e non pensa al Sud, perché, se c'è qualcuno che ha agevolato in questa legislatura il Sud del nostro Paese, facendogli raggiungere risultati inimmaginabili rispetto al passato, è il Governo di centrodestra attraverso la ZES, e ci sono cittadini, imprenditori del Sud... Perché non sento mai parlare di questo tema, perché i temi che funzionano e che danno fastidio non vengono affrontati dal campo largo. Proprio quello strumento è però uno strumento di semplificazione che sta facendo crescere la produttività del Sud in una media superiore a quella dell'Italia. Allora, se parliamo di ZES, se parliamo dell'interesse nazionale, se parliamo di autonomia non siamo assolutamente in contraddizione, ma, anzi, crediamo che sia il modo migliore per garantire i servizi, in modo capillare, più interessanti per i cittadini. D'altronde, su questi temi mi sembra che nel passato ci sia stata un'attenzione importante anche di una parte del campo largo...

Allora, mi sembra che la possibilità di iniziare a lavorare sulla Protezione civile, sulle professioni e sulla previdenza complementare integrativa, la possibilità di migliorare ancora di più il tema della salute e della sanità con un coordinamento della finanza pubblica siano i primi passi importanti che si possono fare grazie alla norma Calderoli, una norma che è stata l'ultimo importante tassello con cui si sono inseriti dei principi fondamentali, tra cui il livello essenziale delle prestazioni, per avere certezza e garanzia che i livelli necessari ai cittadini fossero garantiti all'interno di un provvedimento, di una codifica precisa, proprio per evitare che si creino disparità e che si possano invece creare migliori servizi per i cittadini. È stata studiata esattamente in questa direzione.

Allora, Presidente, avremo ancora occasione in queste giornate di approfondire il tema, ma noi crediamo fortemente che le prime intese che stiamo facendo, è vero, in 4 regioni (Lombardia, Liguria, Piemonte e Veneto), le stiamo facendo identiche semplicemente perché ci sono degli elementi di omogeneità che poi verranno differenziati a livello locale, meglio specificati a livello locale. Non fate però narrazioni che sono lontane dalla realtà, perché in questo modo perde di credibilità il Parlamento e la politica. A non raccontare le cose come stanno, infatti, non si fa un servizio a noi, che possiamo insieme migliorare i provvedimenti, che è la vera funzione del Parlamento, e non facciamo un servizio ai cittadini. Quindi poi, quando si accorgeranno invece che, nell'ottica nazionale, questa autonomia differenziata migliora la vita dei cittadini a livello territoriale, perderà la credibilità chi ha detto l'esatto contrario in quest'Aula.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Sportiello. Ne ha facoltà.

GILDA SPORTIELLO (M5S). Grazie, Presidente. Da quei pochi interventi che abbiamo ascoltato dai banchi della maggioranza, visto che non abbiamo avuto la possibilità di ascoltare, invece, chi siede tra i banchi dei relatori, non abbiamo avuto possibilità di sentire ancora il Ministro, io farò il mio intervento su quello che ci resta su carta.

Mi sorprende, però, che proprio da quei banchi si parli di propaganda, quando noi oggi siamo qui, in quest'Aula, e parliamo di sanità, ma, invece di risolvere i problemi alle persone, li peggioriamo ulteriormente perché la Lega Nord deve farsi la sua campagna elettorale (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). Quindi, onestamente, rispedisco al mittente le accuse di propaganda, perché, se c'è qualcuno oggi che qui sta facendo propaganda elettorale, è ancora una volta questo Governo con la Lega. Perché con la Lega? Perché abbiamo assistito a questi 4 anni di Governo in cui nessuno può dire di stare meglio, perché è peggiorata la vita di chi lavora, è peggiorata la vita, la sicurezza delle donne, sono peggiorati i contratti. È peggiorato tutto, è peggiorata la sanità, sono peggiorati i diritti.

Ebbene, in questi 4 anni di Governo, l'unica cosa che non è peggiorata - ahimè - è questa ostinazione della maggioranza di voler portare a casa i provvedimenti pacchetto che si sono divisi per poter portare avanti il Governo e poter arrivare a dire che vanno avanti. Ma come vanno avanti? Vanno avanti facendo approvare oggi a questo Parlamento delle pre-intese, facendo approvare l'autonomia differenziata e il progetto del Ministro Calderoli e della Lega Nord.

Andiamo, però, a vedere un po' che cosa succede, perché si poteva parlare oggi di sanità. Insomma, se questo Parlamento fosse stato impegnato veramente sul tema della sanità quest'oggi, avrebbe dovuto parlare di quello che vivono quotidianamente tutti i cittadini e le cittadine che abitano questo Paese e che non sanno più a chi rivolgersi, qualora malauguratamente avessero bisogno di una visita medica. Quindi avremmo potuto parlare, per esempio, del tetto alle assunzioni al personale, cioè della possibilità per le regioni di assumere più personale, perché ci sono stati annunci su annunci della Presidente del Consiglio e del Ministro della Salute sulla volontà di voler togliere questo tetto delle assunzioni, ma poi le carte e i provvedimenti parlano chiaro e, invece di eliminarlo, lo abbassano ulteriormente, con buona pace di chi, invece, cerca di curarsi con le condizioni di lavoro del personale su cui non hanno mai messo mano.

Ancora, potevano intervenire sulla politica, potevano intervenire per stabilire che la politica fosse finalmente fuori dalla sanità, quando sceglie le persone che sul territorio poi si occupano di sanità, come ha fatto il Presidente Fico nella regione Campania, che ha stabilito dei criteri per poter scegliere i dirigenti, delle procedure trasparenti per poterli scegliere e tirare finalmente fuori le nomine politiche dalla sanità, perché al centro deve esserci solo una cosa: l'interesse a dare una sanità migliore alle persone sui territori (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle).

Avremmo potuto parlare di migrazione sanitaria per risolvere il problema, visto che costa circa 5 miliardi ed è in costante aumento. Invece no, noi cosa facciamo? Davanti a persone costrette a lasciare la propria terra, le proprie reti familiari, per potersi curare - costrette, non scelgono, ma sono costrette ad andare via per curarsi -, noi cosa gli diciamo? Bene, non solo non risolviamo il problema, ma lo peggioriamo ulteriormente e creiamo delle regioni che camminano a un'altra velocità e, se nella tua regione si fa fatica, ci dispiace, non sappiamo cosa fare. Noi invece lo sappiamo cosa fare, noi lo sappiamo. Innanzitutto, bisognerebbe fermare questo progetto, bisognerebbe fermare queste pre-intese e bisognerebbe stabilire che il diritto alla salute vale per tutti e tutte in tutto il Paese. Non esiste essere curati e potersi curare solo se hai la fortuna di essere nato o nata nel posto giusto: questo è qualcosa che va profondamente combattuto. Noi lo stiamo facendo e continueremo a farlo.

Ancora, avremmo potuto parlare di come sempre più persone rinunciano a curarsi in questo Paese. C'è un crollo dei salari del 9 per cento rispetto al 2021, sono in aumento le persone che non riescono più a curarsi: nel 2024 rispetto al 2022 si sono aggiunti altri 2 milioni, raggiungendo i 6 milioni. Sa perché? Perché bisogna scegliere se pagare una visita medica oppure se poter portare qualcosa da mangiare a casa, poter fare l'apparecchio ai figli, gli occhiali, pagare i libri scolastici. Queste sono le cose che vivono le persone quotidianamente; forse ve ne siete dimenticati e continuate a usare quest'Aula per poter fare la vostra campagna elettorale. Allora no, noi oggi stiamo parlando di cosa? Non di garantire la salute a tutti nel nostro Paese, non di garantire gli stessi servizi, ma di riconoscere le pre-intese soltanto a quattro regioni. Quattro regioni: Liguria, Piemonte, Lombardia…

Chiedo scusa, Presidente, sento dei commenti sotto che non mi permettono di continuare. Grazie.

PRESIDENTE. Colleghi, per favore.

GILDA SPORTIELLO (M5S). …e Veneto, quattro regioni che fanno queste richieste, regioni profondamente diverse tra loro. La Liguria non ha raggiunto i livelli minimi in una macroarea di valutazione dei livelli essenziali di assistenza, quindi parliamo di sanità, eppure avanza pressoché la stessa identica intesa di altre tre regioni - Veneto, Piemonte e Lombardia -che, invece, hanno i punteggi più alti in assoluto. Come è possibile che regioni che sono profondamente diverse, anche per quanto riguarda la mobilità sanitaria, presentino poi le stesse richieste?

Come è possibile che state ignorando quello che vi ha detto la Corte costituzionale che ha bocciato, ha spaccato completamente e ha demolito il provvedimento che avevate fatto? Come è possibile che ignorate quello che vi stanno dicendo il Servizio del bilancio del Senato della Repubblica e il Servizio studi della Camera, che vi dice: guardate che, se approvate queste intese, state facendo un salto nel vuoto, perché non ci sono gli elementi per poter dire cosa accadrà subito dopo averle approvate; non ci sono gli elementi per poter valutare realmente queste richieste d'intesa; non ci sono gli elementi per capire cosa accadrà ai cittadini delle regioni che chiedono le intese e, peggio ancora, al resto del Paese. Quali sono le ricadute? Si riesce comunque a mantenere un'unitarietà dei servizi?

Come fate a farlo se ancora non sono stati definiti i fabbisogni standard e dei parametri oggettivi che superino il criterio della spesa storica? Oggi regioni come la Sicilia, per esempio, raggiungono il 15 per cento di copertura degli asili nido. Ci sono, invece, altre regioni che vanno oltre il 33 per cento. Parliamo di un numero - mi permetta di dire - non straordinario, se pensiamo che poco più di un bambino o di una bambina trova un posto in un asilo nido e tre, se abiti in una regione fortunata. Ebbene, questo perché c'è stato un criterio della spesa storica che non ha valutato i fabbisogni e le reali esigenze dei territori, ma ha valutato quello che c'era precedentemente e in base a quello ha stabilito quali fossero i finanziamenti e quali fossero le risorse da investire. Insomma, può essere un criterio che resta ancora in piedi quello per cui, se hai di più, continui ad avere di più e, se hai di meno, devi rimanere lì dove stai, senza la possibilità di crescere e di garantire più servizi alle persone? Può essere questo il criterio con cui date maggiore autonomia a regioni che si muoveranno autonomamente? Io credo e siamo convinti che non può assolutamente essere questo.

Prima ho sentito qualche collega che diceva: ma vedete, ci sono i LEA nella sanità, quindi i livelli essenziali di assistenza sono garantiti a tutte e a tutti. Ebbene, io vorrei che qualcuno dalla maggioranza ci mettesse la faccia e avesse il coraggio di dire a chi ci sta guardando: poiché ci sono i LEA, la sanità è uguale da Nord a Sud; poiché ci sono i LEA, tutti avete le stesse possibilità di essere curati, tutti avete le stesse liste d'attesa e tutti potete godere della stessa sanità. Se c'è qualcuno che ha questo coraggio, lo faccia, guardi negli occhi chi è fuori da quest'Aula e gli dica questa cosa, perché non è così, perché ci sono dei divari territoriali che voi state suggellando e che voi state cristallizzando. Non vi interessa risolverli, a voi interessa mantenerli.

Io concludo dicendo una cosa. Io sono una fiera figlia del Sud, della mia terra, del Mezzogiorno. Io sono una fiera figlia della mia terra e lo rivendico con orgoglio. Quello che sta avvenendo oggi in quest'Aula è veramente qualcosa di drammatico per tutto il Paese e lo si sta facendo con una leggerezza che è spaventosa. Tra quei banchi non siedono soltanto parlamentari eletti al Sud, che potrebbero essere definiti dei traditori del Sud stesso. Tra quei banchi, questa maggioranza e questo Governo sono nemici del Sud per quello che stanno facendo e per quello che hanno fatto. Questo progetto di autonomia differenziata serve soltanto alla Lega Nord (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Iezzi. Ne ha facoltà.

IGOR IEZZI (LEGA). Grazie, Presidente. Grazie, Ministro e grazie, colleghi. Faccio presente che, con il mio intervento, intervengono così tutti e quattro i relatori appartenenti ognuno a una forza politica di maggioranza. Visto che continuo a sentire che la maggioranza non interviene e che i relatori non intervengono, siamo intervenuti tutti in rappresentanza di tutte le forze della coalizione.

Oggi siamo qui a parlare di autonomia e degli schemi di intesa preliminare tra lo Stato e le quattro regioni e di una delle riforme più importanti che questo Governo ha portato avanti. Io so che a qualcuno fuori da quest'Aula potrebbe sembrare strano, perché vi avevano detto che l'autonomia era stata cancellata, che la Corte costituzionale aveva spazzato via tutto e che la Lega aveva subito una cocente sconfitta. Invece siamo qua a parlarne, a votarla e a consegnare al Paese e alle future generazioni una speranza. Sapete perché? Perché ancora una volta, come sempre, la sinistra vi ha mentito e vi ha fatto credere che alcune richieste di modifica fossero una sonora bocciatura. Così non è. E, infatti, oggi possiamo scrivere una bella pagina per le tante comunità che vivono nel nostro Paese.

La verità è che la sinistra ha paura di parlare di autonomia, perché significa affrontare una questione che non riguarda una parte dell'Italia contro un'altra, ma il modo in cui possiamo rendere lo Stato più efficiente, più vicino ai cittadini e più capace di rispondere ai bisogni concreti delle comunità e anche alla questione settentrionale che rimane prioritaria. Troppo spesso il dibattito sull'autonomia è stato rappresentato da uno scontro ideologico. In realtà, dovrebbe essere affrontato con pragmatismo. La domanda è semplice: le decisioni devono essere prese il più vicino possibile ai cittadini oppure devono continuare ad essere concentrate a Roma, anche quando riguardano realtà profondamente diverse tra loro? L'autonomia parte proprio da questo principio: responsabilizzare i territori. Chi amministra deve avere maggiori competenze, ma anche maggiori responsabilità. Non può esistere autonomia senza responsabilità. Chi governa deve essere giudicato dai cittadini per i risultati ottenuti, premiato quando amministra bene e chiamato a rispondere quando non raggiunge gli obiettivi.

È legittimo avere dubbi, per carità. Tutte le novità fanno paura, ma noi possiamo affrontare questo passaggio con serenità per un motivo, perché abbiamo una granitica certezza da cui tutto parte: il centralismo ha fallito. È un meccanismo che va lasciato alle spalle e che tanti danni ha fatto proprio al Sud. Per questo, forse, proprio i parlamentari meridionali dovrebbero più di tutti cercare di cambiare il meccanismo. L'autonomia differenziata è prevista dalla nostra Costituzione all'articolo 116, terzo comma, e non rappresenta una rivoluzione costituzionale, ma l'attuazione di uno strumento già previsto dal legislatore. Tra l'altro già previsto dal legislatore che era di sinistra, perché voi l'avete introdotta all'interno della Costituzione. L'obiettivo non è creare cittadini di serie A e cittadini di serie B. Al contrario, l'obiettivo è migliorare la qualità dei servizi. Se una regione riesce a gestire meglio determinate materie previste dalla Costituzione, perché impedirglielo? L'esperienza dimostra che spesso chi conosce meglio il territorio è anche nelle condizioni di prendere decisioni più rapide ed efficaci.

Naturalmente questo percorso deve poggiare su un principio fondamentale: la garanzia dei diritti uguali per tutti gli italiani. Nessuno deve ricevere meno servizi essenziali, perché vive in una regione piuttosto che in un'altra, che è esattamente quello che succede oggi e che la sinistra, come sistema, vorrebbe mantenere. Per questo assumono un ruolo decisivo i livelli essenziali delle prestazioni - i cosiddetti LEP - che fissano la soglia minima dei diritti civili e sociali da garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Quei LEP che la sinistra non ha mai attuato e che un Governo di centrodestra oggi vuole concretizzare.

Qui permettetemi di ricordare, con le parole dello stesso Ministro Calderoli, come sia stato imputato al Governo di aver negoziato il trasferimento di funzioni che impattano sui diritti sociali e civili senza aver atteso la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, dei LEP. Il Ministro, in Commissione, ha giustamente fatto notare che il disegno di legge delega per la determinazione dei LEP, elaborato in ottemperanza alla sentenza n. 192 della Corte, è in corso di esame in Senato dall'11 agosto dello scorso anno. La sinistra ha sommerso quel disegno di legge di emendamenti, sostanzialmente affogandolo in un lentissimo esame in Commissione, dal quale al momento si fatica a riemergere. Sembra quasi che l'argomento LEP sia utilizzato nel dibattito sull'autonomia differenziata in modo pretestuoso. L'autonomia differenziata non si può attuare fintanto che non si determinano i LEP, ma i LEP non si possono determinare perché poi consentirebbero l'autonomia differenziata.

C'è una contraddizione politica che non può passare inosservata: da una parte, la sinistra continua a ripetere che l'autonomia differenziata non serve a nulla e che è una riforma inutile, vuota e destinata a non cambiare la vita degli italiani; dall'altra, però, gli stessi partiti la descrivono come una secessione dei ricchi, come un attacco all'unità nazionale e come il più grande pericolo per la Repubblica e parlano, come abbiamo sentito, addirittura di Padania. È una contraddizione evidente. Delle due l'una: se questa riforma è davvero irrilevante, allora non si comprende perché venga dipinta come una minaccia esistenziale per il Paese; se invece è così importante da cambiare il volto dell'Italia, allora sarebbe più serio discuterne nel merito, anziché alimentare paure e slogan.

Ma c'è un'altra contraddizione ancora più significativa. Ogni volta che si parla di autonomia, la sinistra la presenta come un regalo alla Lega, quasi fosse un marchio di partito, anziché uno strumento previsto dalla Costituzione. È vero però che, se l'autonomia differenziata è diventata una realtà, è perché c'è stata una forza politica che per decenni ha creduto in questa battaglia, quando molti la deridevano e la ostacolavano. È il risultato di un percorso lungo, costruito con determinazione da Umberto Bossi che per primo ha posto il tema del federalismo al centro del dibattito nazionale, portato avanti da Roberto Maroni che ha contribuito a trasformare quelle idee in proposte di Governo, difeso e rilanciato da Matteo Salvini che ne ha fatto una priorità politica e tradotto in una riforma concreta grazie al lavoro del Ministro Roberto Calderoli, che ha avuto il merito di dare finalmente attuazione a un principio previsto dalla Costituzione da oltre vent'anni. Se questa è davvero, come sostiene la sinistra, una delle riforme più importanti degli ultimi anni, allora è inevitabile riconoscere il ruolo di chi l'ha pensata, difesa e realizzata. Non si può, nello stesso momento, liquidarla come una riforma inutile e, contemporaneamente, definirla il più grande regalo alla Lega: anche questa è una contraddizione che gli italiani hanno il diritto di vedere.

Il confronto politico è legittimo e le opinioni possono essere diverse, ma credo che tutti possano condividere un obiettivo comune: offrire ai cittadini servizi migliori, ridurre gli sprechi e costruire istituzioni più vicine alle persone. Se l'autonomia saprà contribuire a questi obiettivi, allora non sarà una vittoria di una parte politica, ma un passo avanti per l'intero sistema istituzionale italiano (Applausi dei deputati Alessandro Colucci e Gardini).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della relazione della I Commissione (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa" (Doc. CCXLVII, n. 7) e sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica" (Doc. CCXLVII, n. 8) (Doc. XVI, n. 9) (ore 12,52).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della relazione della I Commissione (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa” (Doc. CCXLVII, n. 7) e sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie “tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica” (Doc. CCXLVII, n. 8) (Doc. XVI, n. 9).

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (Vedi Calendario).

(Discussione - Doc. XVI, n. 9)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare la relatrice, deputata Gardini. Prego.

ELISABETTA GARDINI, Relatrice. Grazie, Presidente. Io chiedo di essere autorizzata al deposito della relazione.

PRESIDENTE. Certamente, è autorizzata.

È iscritto a parlare l'onorevole Toni Ricciardi. Ne ha la facoltà.

TONI RICCIARDI (PD-IDP). Grazie, Presidente. Ministro Calderoli, onorevoli colleghi e colleghe, continuiamo ad assistere al deposito, però, Ministro Calderoli, le rinfresco la memoria e le racconto un episodio del quale lei è stato uno dei protagonisti. In quell'episodio specifico della storia d'Italia, c'è un passaggio che venne pronunciato così: “Noi, popoli della Padania, convenuti sul grande fiume e in Venezia (…), riuniti oggi, 15 settembre 1996, in Assemblea Costituente affermiamo e dichiariamo: quando nel corso degli eventi umani diventa necessario per i popoli sciogliere i vincoli che li legano ad altri, costituirsi in Nazione indipendente e sovrana ed assumere tra le nazioni della terra il ruolo assegnato loro dal diritto naturale di autodeterminazione, il rispetto che si deve all'opinione della società internazionale e dell'umanità intera richiede che essi dichiarino le ragioni che li hanno costretti alla separazione. Umberto Bossi.” Lei era esattamente dietro, Ministro Calderoli.

Questa è la dichiarazione della nascita - lo ricordo alle italiane e agli italiani - del “Governo Sole”, dove si stabilì, dal punto di vista identitario e ideologico, una traiettoria. Lo dico al collega Iezzi: la tradizione dell'autonomismo territoriale è storia molto più antica, quando la Lega ancora nemmeno esisteva - né quella lombarda né la Liga Veneta-, ma, affonda radici, ben più profonde in un sistema di un'Italia repubblicana a democrazia bloccata dove la richiesta di autonomia territoriale determinava le condizioni, per i partiti che non erano in grado di ottenere lo scranno di Governo, di determinare le sorti amministrative della gestione del potere; in termini positivi l'accezione “potere”.

Quando ho curiosità di studiare che cosa accade, con riferimento al partito più antico della storia repubblicana che siede in questo Parlamento, che è la Lega, leggo spesso gli scritti di Paolo Barcella, del professor Paolo Barcella dell'università di Bergamo, che da anni si occupa della Lega. Ed è interessante vedere le pagine di Barcella quando ricostruisce l'azione di Gilberto Oneto, Ministro della Cultura del “Governo Sole”, perché non bastava la narrazione politica, ma serviva una narrazione culturale, che, attraverso i Quaderni padani, potesse coltivare una narrazione che giustificasse, prima, la necessità di separazione e, successivamente, questa grande invenzione che ancora oggi ho sentito, questa mattina, con profondo fastidio, Presidente: la “questione settentrionale”.

Allora, vediamo quando nasce questa “questione settentrionale”. La nascita della “questione settentrionale” è legata a una delle funzioni - anche se la Corte costituzionale ha detto che le materie per intero non possono essere date alle regioni; definiamole “funzioni”, anche se noi la definiamo “materia” -, che è la Protezione civile.

Il Ministro Calderoli sa benissimo che, con riferimento alla Protezione civile, il decreto era pronto all'indomani del terremoto del Belice del 1968; fu bloccato nel 1970 con la nascita delle regioni, perché si immaginò che il criterio di autonomia territoriale dovesse definire la gestione della Protezione civile territorialmente. Quindi, nel 1976 ci fu il terremoto del Friuli: la Protezione civile non era pronta, ma c'era in un Paese che era al centro del mondo diviso per blocchi; ovviamente, non si avvertì l'esigenza materiale. Quattro anni dopo, nella più immane tragedia della storia repubblicana, - il terremoto dell'Irpinia -, si capì e si scoprì che non c'era la Protezione civile e, allora, Zamberletti, che era stato commissario straordinario per l'emergenza in Friuli, venne spedito in Irpinia, e da lì nasce la Protezione civile.

Ora, sulla scorta di questa fase, arriviamo agli anni Ottanta, quando l'Italia e l'Europa stanno vivendo una crisi industriale di metamorfosi del proprio sistema produttivo. L'Italia cosa fa? Si inventa la stagione della Milano “da bere”, della moda, dei paninari. Un'Italia che vive e si lascia alle spalle l'età del terrorismo e degli Anni di piombo, entra in una fase nuova, ma, allo stesso tempo, attraverso questa narrazione, inizia a nascondere una difficoltà del sistema e dell'apparato industriale e produttivo del Nord. Ed è lì che nasce la “questione settentrionale”, che nasce esattamente in antitesi all'intervento straordinario verso il Mezzogiorno che doveva concludersi, e fu brandita la ricostruzione in Irpinia. L'Irpinia-gate, i 60.000 miliardi: se andassimo oggi a rileggere le pagine della relazione del futuro Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, probabilmente tre quarti di quella relazione potremmo mandarli al macero, perché la storia andò diversamente. Ed è lì che si innesta la Lega, ed è lì che si innesta il dibattito sulla “questione settentrionale”, ed è lì che la Lega si fa artefice, spinta di quello che poi accadrà qualche anno dopo - ma, guarda caso, Tangentopoli è nata a Milano, come tutte le maxi-inchieste sono nate a Milano - e nasce la “questione settentrionale”.

E la “questione settentrionale” che cosa prevede ancora oggi? La valutazione di un errore strategico, di prospettiva, perché si abbandona il mercato interno, si immagina che la Lombardia debba diventare il Veneto… sono più vicine a Monaco di Baviera che a Napoli.

Ed è contiguità territoriale, industriale e, se vuole, antropologia gestionale e amministrativa che immagina che quel mondo produttivo, quell'asset di gestione, sia la panacea risolutiva. Quando quel sistema oggi va in crisi - da un po' di anni -, riemerge con forza nuovamente la questione settentrionale, ma che non è una questione di territorio, non è una questione di servizi, ma è una questione di voler far pagare al resto del Paese, come sempre nella storia di questo Paese, gli errori geostrategici o economici di posizionamento di un pezzo di territorio. Questo è il tema.

Ma perché noi arriviamo oggi a questa finta autonomia differenziata? Perché negli anni e nei decenni anche il peso demografico del Paese è cambiato. È normale: vive molta più gente al Nord che al Sud, perché quando tu hai interrotto, ormai da trent'anni, l'intervento straordinario per cercare di colmare i ritardi, è chiaro che le persone si spostano. E quando viene citata prima dall'onorevole Colucci la ZES unica, se tutto è ZES nulla è ZES, tant'è che il suo partito, Ministro Calderoli, sta spingendo e chiedendo che la ZES si adotti addirittura al Nord. Allora, lì tu non hai bisogno della ZES, tu hai bisogno di una riforma strutturale del sistema Paese che voi non siete stati in grado di adottare per quattro anni, questa è la verità. Voi, paradossalmente, siete i beneficiari dell'intervento straordinario e sempre è stato così nella storia di questo Paese: si destinavano le risorse al Mezzogiorno, che non aveva apparati produttivi, che non aveva apparati industriali, che non aveva consorzi di costruzione, e voi puntualmente ne avete approfittato e li avete utilizzati.

Chiudo. Sui LEP sembra il gioco delle tre carte. Per i LEP servono 100 miliardi l'anno, di cui l'80 per cento sarebbe destinato a tutte quelle regioni che nemmeno capiscono l'idioma padano, ed è per queste ragioni che non li fate: innanzitutto, perché non ci sono le risorse; in secondo luogo, perché non volete destinare quelle risorse, l'80 per cento, esattamente a quei territori. Allora, Ministro Calderoli - e chiudo -, suo tramite Presidente: io le riconosco la coerenza, perché lei l'ha sempre pensato e lo sta facendo, ma lei deve avere l'onestà intellettuale di dire, non a noi, che la stiamo avversando, ma al suo popolo padano, che questa è l'ennesima presa in giro, perché l'autonomia differenziata così non si farà e non si farà mai (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Marianna Ricciardi. Ne ha facoltà.

MARIANNA RICCIARDI (M5S). Grazie, Presidente. Colleghi e colleghe, rappresentanti del Governo, intervengo per discutere gli schemi di intesa preliminare tra il Governo e la regione Veneto. Tra le materie oggetto degli schemi di intesa preliminare figurano la Protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa e, infine, la tutela della salute, ed è esattamente su quest'ultima che intendo concentrarmi. Cosa potrà fare la regione Veneto, se questa intesa dovesse essere approvata? Ci sono una serie di funzioni: c'è la funzione del gestire in autonomia le risorse trasferite… la possibilità, il potere di scegliere tariffe di remunerazione e di rimborso differenti rispetto a quelle nazionali. Voglio farlo con un esempio pratico: parliamo, ad esempio, di un intervento di protesi di ginocchio, che in tutta Italia viene rimborsato circa 12.000 euro. Se la regione Veneto otterrà il potere di pagare di più questa prestazione, potrà decidere di pagarla, ad esempio, 15.000 euro, rispetto ai 12.000 euro che vengono rimborsati nel resto d'Italia. Allora accadrà che, se un paziente va a fare una visita ortopedica, ad esempio, a Napoli, si sentirà dire dal chirurgo ortopedico: guardi, lei ha bisogno di un intervento chirurgico di protesi di ginocchio, ma quanto ci rimborsa la regione Campania non è sufficiente, quindi noi operiamo soltanto a Mestre, in Veneto, perché lì ci rimborsano di più. Quindi, lei può scegliere: o viene a operarsi in Veneto, oppure si opera qui, ma paga lei la differenza; sono 3.000 euro.

Quindi, questo cosa comporterà? Comporterà per il cittadino del Sud di dover affrontare lunghi viaggi per potersi curare oppure di dover pagare la differenza di tasca propria; per il cittadino del Nord comporterà che l'ospedale, che è stato costruito per rispondere a un'utenza di 200.000 pazienti, si troverà a doverne gestire il doppio, con la conseguenza che aumenteranno le liste d'attesa per i cittadini del Nord. E poi questo avrà un terzo effetto: avrà un impatto finanziario enorme sulle casse della regione Veneto, perché è vero che la prestazione eseguita nei confronti di un cittadino fuori regione può essere rimborsata chiedendo alla regione di provenienza - ad esempio, per la prestazione a un cittadino calabrese si può chiedere il rimborso alla regione Calabria -, ma questo avviene con i tempi della pubblica amministrazione e, con un aumento esponenziale del numero di prestazioni rese nei confronti di cittadini fuori regione, ciò comporterà una paralisi della gestione amministrativa della regione Veneto. Questo accadrà con tutte le regioni che chiederanno più autonomia, perché, dovendo gestire un carico enorme di pazienti che vengono da fuori regione, inevitabilmente dovranno anticipare queste risorse di tasca propria, in attesa di ricevere il rimborso dalle regioni di provenienza. E dello studio di come questa riforma impatterà sul fenomeno della migrazione sanitaria e degli effetti paralizzanti sull'azione amministrativa non c'è traccia nelle 522 pagine dello schema di intesa preliminare.

Lo sa, invece, Ministro, cosa c'è scritto? Io la invito ad andare a pagina 44 del fascicolo. Nell'ultimo paragrafo c'è scritto: “La regione osserva che la richiesta di allocazione della funzione a livello regionale è giustificata dalla necessità di rendere appetibili le professioni sanitarie, con particolare riferimento alle aree disagiate e alle zone montane che costituiscono una parte significativa del territorio piemontese (…)”. Territorio piemontese: stiamo parlando della regione Veneto, il fascicolo - 522 pagine - è della regione Veneto e parliamo del territorio piemontese. Allora io, Ministro, mi aspettavo che in queste 522 pagine ci fosse un'analisi seria degli effetti sociali, degli effetti finanziari di questa riforma, e invece non soltanto non ho trovato nulla di tutto ciò, ma ho trovato addirittura citata la regione Piemonte, con uno sciatto copia e incolla tra le quattro intese, perché non è l'unico errore, perché la invito ad andare anche a pagina 37, dove viene citata la regione Lombardia, sempre nello schema di intesa preliminare sulla regione Veneto. Io vorrei capire se, almeno una volta, lei ha letto questo fascicolo. Io lo so che sono 522 pagine, ma per il prestigio, per l'importanza del ruolo che ricopre, soprattutto per gli effetti che queste intese avranno sui cittadini, mi aspetto che, almeno una volta, lei lo abbia letto e così si sarebbe reso conto certamente di questi errori, perché sullo schema di intesa della regione Veneto troviamo citata la regione Lombardia o le montagne del Piemonte.

Ma poi, ancora, le chiedo: lei sa perché la regione Veneto chiede di poter rimborsare in modo diverso le prestazioni rispetto a quanto viene fatto, rispetto alle cifre scelte a livello nazionale? La invito ad andare a pagina 245. Qui c'è una griglia precompilata che tutte le regioni avrebbero dovuto compilare in base alle peculiarità del proprio territorio per decidere e per motivare la richiesta di maggiore autonomia. La regione Veneto ha dimenticato di compilare il modulo, cioè ha lasciato il modello prestampato, precompilato, e quindi noi non sappiamo perché la regione ritiene che sia più efficiente dare a lei la possibilità di scegliere le prestazioni da remunerare. Ma evidentemente lei, Ministro, già lo sapeva, ha deciso comunque di venire qui in Aula a metterci la faccia, di questo io gliene devo dare atto, però io preferirei più competenza e meno coraggio, sinceramente.

Poi ancora, Ministro, la Corte costituzionale aveva dato dei paletti da rispettare, primi tra tutti quelli del buonsenso, cioè almeno motivare le richieste. La Corte aveva detto che queste richieste dovevano essere motivate da maggiore efficienza e maggiore efficacia delle singole funzioni, giustificate sulla base di un'istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico.

Cioè, non solo questa istruttoria, scientificamente validata, manca totalmente. Ma addirittura, se andiamo a pagina 39 del fascicolo, ci rendiamo conto che c'è una confessione sconcertante: si segnala che gli attuali strumenti dell'istruttoria legislativa non consentono di sviluppare adeguatamente le valutazioni relative al principio di sussidiarietà, nei termini indicati dalla Corte. Cioè, le regioni non sono in grado di rispondere a quanto richiesto dalla Corte per motivare il perché vogliono l'autonomia differenziata; non sono in grado di dirci quali saranno gli effetti dell'autonomia differenziata, perché l'istruttoria legislativa non glielo consente. Io credo che questo sia incompatibile con una gestione accurata, attenta e razionale della sanità pubblica.

Quindi, la regione Veneto sta chiedendo più autonomia nella gestione della sanità pubblica perché pensa che sia più efficiente, ma non ci dice come, secondo lei, sarà più efficiente.

Eppure, vent'anni di regionalizzazione in sanità dovrebbero averci fatto comprendere che la gestione a livello centrale è più efficiente. Purtroppo il tempo è poco e posso fare solo due esempi. Se un cittadino veneto va quest'estate in vacanza in Sardegna e ha bisogno di andare in guardia medica, dovrà pagare di tasca propria quella visita come se fosse un cittadino straniero. Oppure, se va a farsi prescrivere una protesi acustica nel Lazio, quella prescrizione, quando tornerà in regione Veneto, dovrà portarla agli uffici dell'ASL e farla convertire in una prescrizione che è leggibile… Ministro, io da medico lo so bene, è così; esattamente questo mi è stato raccontato: prendono questa prescrizione, vanno negli uffici dell'ASL e la fanno convertire in una prescrizione che può essere letta su quel territorio lì.

Questo crea non solo disagio per il paziente, che deve fare un giro infinito tra i vari uffici per la burocrazia ingessata; ma crea anche inefficienze e duplicazioni per il Servizio sanitario nazionale.

E, allora, il vostro progetto di una sanità più efficiente al Nord, scaricando le altre regioni del Sud, non può funzionare perché tutti i cittadini hanno il diritto costituzionalmente garantito a farsi curare dove vogliono.

E più create differenze, più alimentate la migrazione sanitaria: se a Napoli non si fanno più protesi di ginocchio e tutti devono andare a farsi curare, ad esempio, a Mestre, a meno che voi non mettiate un bel cartello fuori dai vostri ospedali dove c'è scritto “vietato ai napoletani”, ci sarà una migrazione di cittadini che vorranno curarsi dove questi interventi vengono fatti.

E allora, lo voglio dire in un modo che è comprensibile al Ministro Salvini: curateci a casa nostra (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle)!

Ministro, se in Veneto, in Lombardia, in Piemonte e in Liguria la sanità non funziona più, così come accade in tutte le regioni, la colpa non è del Sud. La colpa è della burocrazia che costringe professionisti super-qualificati a compilare scartoffie invece di visitare i malati; la colpa è della medicina difensiva, che brucia ogni anno dieci miliardi di euro l'anno; la colpa è del definanziamento cronico della sanità, anno dopo anno: negli ultimi quattro anni il finanziamento è stato inferiore rispetto all'aumento dei costi legati all'inflazione; la colpa è del fatto che ci sono imprenditori della sanità privata che rivestono ruoli di primissimo piano a livello politico.

E allora, la cosa che andrebbe fatta è: non candidateli più. Se vogliamo davvero dare una speranza di sopravvivenza alla sanità pubblica, questo bisogna fare. Non l'autonomia differenziata (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

(Annunzio di risoluzioni – Doc. XVI, nn. 6, 7, 8 e 9).

PRESIDENTE. Avverto che, con riferimento al Doc. XVI, n. 6, relativo alla regione Liguria sono state presentate le risoluzioni Alessandro Colucci, Urzi', Iezzi, Paolo Emilio Russo n. 6-00268, Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Boschi, Magi ed altri n. 6-00272 e Richetti ed altri n. 6-00276 che sono in distribuzione (Vedi l'allegato A).

Con riferimento al Doc. XVI, n. 7, relativo alla regione Lombardia sono state presentate le risoluzioni Iezzi, Urzi', Paolo Emilio Russo e Alessandro Colucci n. 6-00269, Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Boschi, Magi ed altri n. 6-00273 e Richetti ed altri n. 6-00277 che sono in distribuzione (Vedi l'allegato A).

Con riferimento al Doc. XVI, n. 8, relativo alla regione Piemonte sono state presentate le risoluzioni Paolo Emilio Russo, Urzi', Iezzi e Alessandro Colucci n. 6-00270, Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Boschi, Magi ed altri n. 6-00274 e Richetti ed altri n. 6-00278 che sono in distribuzione (Vedi l'allegato A).

Con riferimento al Doc. XVI, n. 9, relativo alla regione Veneto sono state presentate le risoluzioni Urzi', Iezzi, Paolo Emilio Russo e Alessandro Colucci n. 6-00271, Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Boschi, Magi ed altri n. 6-00275 e Richetti ed altri n. 6-00279 che sono in distribuzione (Vedi l'allegato A).

(Intervento del Governo - Doc. XVI, nn. 6, 7, 8 e 9)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, senatore Roberto Calderoli.

ROBERTO CALDEROLI, Ministro per gli Affari regionali e le autonomie. Grazie, Presidente. Se me lo consente, io articolerei la mia replica in fasi diverse. Una replica generale, che è la stessa che ho fatto in sede di Commissione, dove ho replicato oralmente e non ho depositato un testo: quindi, a quello rinvio e deposito alla Presidenza quella replica. La integro con una parte generale, e poi replicherò ai singoli interventi.

Gli argomenti critici sollevati nel corso della discussione generale ricalcano le obiezioni reiteratamente formulate durante il dibattito parlamentare. Permettetemi, quindi, di rinviare alla replica già svolta presso la Commissione affari costituzionali lo scorso 7 luglio, e al documento depositato presso l'Aula del Senato il 16 luglio, che deposito nuovamente in questa sede. Aggiungo, tuttavia, alcune considerazioni emerse nel dibattito odierno, e sulla base degli atti di indirizzo presentati.

Consentitemi innanzitutto di esprimere apprezzamento per la scelta metodologica seguita dal Parlamento, di articolare l'esame per regioni adottando documenti riferiti a ciascuna delle regioni. A fronte di una procedura che non ha precedenti, come quella in corso, tale impostazione ha consentito alle Camere non soltanto di esprimere una valutazione sulle specifiche funzioni oggetto dell'intesa, ma anche di avere un quadro complessivo delle condizioni particolari di autonomia attribuite a ciascuna regione, con riferimento sia a materie LEP sia a materie non LEP.

Ritengo che tale scelta metodologica vada confermata. Per cui, preannuncio sin d'ora che il Governo intende procedere alla predisposizione di un singolo disegno di legge per ciascuna regione, corredando quest'ultimo di due distinti allegati contenenti gli schemi di intesa definitiva riferiti, rispettivamente, alla materia “tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica” e alle materie non LEP. In tal modo, potrà essere preservata la specificità della materia LEP che, sulla base della legge, ha costituito oggetto di autonomo negoziato.

Nel dibattito odierno sono state poi poste obiezioni di carattere generale e questioni specifiche relative alle singole funzioni oggetto dell'intesa preliminare. Tali obiezioni trovano adeguata risposta nelle audizioni, a cui rinvio, del Ministro Schillaci e del Ministro Musumeci, oltre che del Ragioniere generale dello Stato, svolte nella seduta congiunta delle Commissioni di Camera e Senato lo scorso 30 giugno. Mi limito a ripercorrere le questioni principali poste nel dibattito odierno.

Sotto il profilo dell'uniformità dei contenuti delle intese, ribadisco che il principio di sussidiarietà non si traduce automaticamente in differenziazione in presenza di esigenze omogenee da parte delle regioni, e a fronte di un'adeguata istruttoria nel corso dei negoziati. Istruttoria che, ripeto, è stata svolta in modo approfondito sulla base degli ampi e dettagliati elementi istruttori forniti dalle regioni attraverso le griglie di sussidiarietà.

Quanto alla materia della salute, non il sottoscritto, ma la Corte costituzionale, nella sentenza n. 192 del 2024, ha chiarito espressamente che i LEA sono i LEP. Quanto al fatto, poi, che tre delle quattro regioni richiedenti presenterebbero criticità nella gestione del servizio sanitario, che precluderebbero la prosecuzione dell'iter delle intese, mi limito a ricordare che la stessa intesa contiene adeguate garanzie sotto il profilo dell'equilibrio economico-finanziario e del rispetto dei LEA. Sulla base delle intese, tali condizioni saranno valutate al momento della loro attuazione, e ne condizionano anche nel tempo la stessa efficacia.

Sulla materia “protezione civile”, l'intesa riguarda non intere materie, ma funzioni specifiche e circoscritte, quali il potere di ordinanza in deroga alla normativa statale in caso di emergenze regionali e talune funzioni in materia di assunzione e formazione del personale. Il tema delle contabilità speciali poi è stato affrontato dalla Ragioniera generale, che ha evidenziato come l'uso di tale strumento sia indispensabile in settori caratterizzati da emergenze e imprevedibilità, fermi restando i vincoli di carattere generale derivanti dalla legge di contabilità e dalla normativa europea.

Quanto poi all'aggiramento della sentenza della Corte per l'incidenza della Protezione civile sulle funzioni LEP, invito i proponenti a leggere con attenzione la disposizione transitoria inserita nelle intese che espressamente prevede la necessità di previa determinazione dei LEP nel caso in cui la deroga a disposizioni statali riguardi funzioni LEP. Sulla previdenza complementare rinvio all'audizione della Ragioniera generale. Mi limito ad osservare come non sia precluso alle altre regioni caratterizzate da tassi di accesso inferiori a tali strumenti di chiedere l'attribuzione di funzioni analoghe a quelle oggetto della presente intesa.

Sulle professioni, infine, è stata richiamata in modo parziale la sentenza della Corte, trascurando la parte in cui essa non esclude la possibilità di una differenziazione in riferimento a quelle professioni non ordinistiche che presentano nessi con la realtà locale, proprio come quelle previste nelle intese. Venendo ora ai vari interventi, spero di ricordarmi tutto di tutti, parto dal primo intervento dell'onorevole Casu, che ha lamentato, come altri hanno fatto, la mancata relazione orale da parte dei relatori. Io voglio specificare non solo che i relatori sono poi intervenuti nel merito, ma le posso riferire quello che riguarda il sottoscritto.

Io ho avuto la fortuna di assistere - se mette insieme quelle sulla legge n. 86 e gli atti di indirizzo - forse a 100 e rotte audizioni di auditi prevalentemente richiamati da parte delle opposizioni, e, quando c'erano queste audizioni, cui la Camera può collegarsi anche da remoto, era presente il Presidente, il sottoscritto, qualche volta c'era l'onorevole Sarracino, lo ricordo, o qualcheduno collegato, ma tutti gli altri assenti per motivi loro, ovviamente.

Quando c'è stata un'audizione congiunta di Camera e Senato su soggetti che venivano ritenuti come insostituibili e assolutamente obbligatori, come il Ministro Musumeci, il Ministro Schillaci piuttosto che la Ragioniera generale dello Stato o piuttosto quello dell'UPB, benissimo, presenti le opposizioni, l'unico deputato presente era l'onorevole Urzi', altri non ce n'erano.

Io replico alla fine di una discussione generale svolta in Commissione dove non c'è stato un intervento da parte delle opposizioni. Erano presenti alcuni esponenti, che non hanno ritenuto di intervenire, ma, per esempio, il MoVimento 5 Stelle, che qui invece richiede presenza, dibattito, eccetera, non solo non è intervenuto, ma non era presente con neppure un suo rappresentante. L'onorevole Casu, che ringrazio perché è una delle persone che, per esempio, era presente alla mia replica in Commissione, ci dice: le risorse?

Argomento che poi è stato sollevato anche dall'onorevole Alifano in termini di compartecipazione, e quindi rispondo un po' di qui e di là. Qui di compartecipazione non c'è traccia per il semplice fatto che la Protezione civile, per la prima volta, è stata alimentata nel fondo regionale. Il fondo regionale, fino al 2025, praticamente non conteneva alcunché. Devo dire che dall'anno 2025 - e ringrazio il Ministro Giorgetti - sono stati stanziati 20 milioni nel 2025, 40 milioni nel 2026, 60 milioni per il 2027.

Questo è il motivo per cui delle emergenze e urgenze che si svolgevano non dico a livello regionale, ma comunale, portavano a una continua richiesta da parte dei soggetti interessati di una dichiarazione di un'emergenza nazionale per poter andare a prendere le risorse dal Fondo nazionale, che, invece, è assolutamente capiente. D'ora in poi la Protezione civile a livello regionale verrà pagata attraverso queste risorse che vengono ripartite sia per le regioni che richiedono l'autonomia differenziata, sia per quelle che non la richiedono.

Non credo che altre materie, come gli aspetti delle professioni piuttosto che i fondi integrativi, richiedano delle risorse. Sono risorse che comunque devono appartenere alle regioni stesse, e quindi in alcun modo possono andare a danneggiare le altre regioni. La parte sanitaria: noi sappiamo che c'è un Fondo sanitario nazionale, che viene ripartito sulla base di criteri che sono anche in corso di evoluzione, perché c'è una commissione specifica della Conferenza delle regioni che sta lavorando per trovare una metodica più attuale e più attinente a quella che è la realtà del Paese.

Una volta stabilito quello, devono avere un'intesa su cui devono esprimersi favorevolmente tutte le regioni. Quindi, le risorse che vanno alle regioni, che abbiano o meno l'autonomia differenziata, sono quelle del Fondo sanitario nazionale, e quindi né un euro in più andrà alle regioni con l'autonomia differenziata, né un euro in meno andrà alle altre.

Capitolo LEP: si devono fare le intese una volta definiti i livelli essenziali delle prestazioni. A parte che la Corte non ha detto quello, però dobbiamo chiarirci un pochino le idee.

È chiaro che non riguarda voi, ma riguarda di più il Senato, visto che l'argomento della legge delega sui LEP è al Senato, però si dice in generale, da parte dell'opposizione e, in particolare, del Partito Democratico: non si può fare l'autonomia differenziata in assenza della definizione dei LEP, però i LEP non li vogliamo fare perché, se facciamo i LEP, si fa poi l'autonomia differenziata. Eh, ragazzi miei, è il gatto che si morde la coda e io non riesco a trovare una soluzione. Sto cercando di fare tutte e due le cose. Poi qualcuno non la vedrà bene, ma è dal 2001 che stiamo aspettando che queste cose si realizzino.

Il Fondo perequativo mi sembra che sia proprio un impegno non solo confermato dal sottoscritto - anche perché il decreto legislativo n. 68 l'ho scritto io, e quindi è dal 2011 che aspetto l'attuazione di quel decreto legislativo -, ma c'è uno specifico riferimento negli impegni già approvati al Senato e oggi depositati dalla maggioranza anche in sede di Camera.

Trasporti, legge elettorale. Ecco, questo francamente non è un tema che mi compete, e quindi rinvio ai Ministri delegati.

C'è una parte dei trasporti nella Protezione civile perché c'è la parte delle targhe e delle patenti della Protezione civile regionale. Deputata Alifano: la montagna ha partorito il topolino. Però, anche qui, bisogna mettersi d'accordo. O abbiamo fatto un topolino o un leone o un elefante, perché o non abbiamo fatto niente oppure stiamo spaccando l'Italia e stiamo danneggiando il Sud.

Vede, lei prima diceva: non c'è una compartecipazione, e quindi un'entrata a livello delle regioni, e quindi le regioni saranno costrette a tagliare la spesa, e quindi i servizi, oppure ad aumentare la pressione fiscale. C'è una terza risposta che nessuno di voi ha mai considerato: l'efficienza e la capacità di lavorare bene, e quindi di rendere di più con una minore spesa, cosa che non riesco mai a fare entrare in testa.

Per quanto riguarda i fondi, sia quelli integrativi sanitari, sia quelli della previdenza complementare integrativa, c'è una risposta molto puntuale della Ragioniera Daria Perrotta che dice chiaro e tondo che, a fronte di una minore entrata oggi dello Stato, è prevista tendenzialmente una maggiore uscita per il futuro; quindi, pur dovendo cambiare, poi, i tendenziali, le due cose si bilanceranno.

Ricordo anche l'intervento dell'Ufficio parlamentare di bilancio che diceva: perché le regioni che sono più avanti nei fondi integrativi sono quelle che ce lo richiedono? Proprio perché sono più bravi degli altri. E ricordo a me stesso e a tutti che, oggi, solo il 40 per cento dei dipendenti ha utilizzato lo strumento della seconda gamba della previdenza complementare e, a livello di lavoratore autonomo, la percentuale è al 20 per cento. Io penso che, prima o poi, bisognerà arrivare a fare i conti con le pensioni contributive e, se non si è partiti portandosi avanti con quella integrazione, temo che saranno veramente molti dolori.

Sempre l'onorevole Alifano ci parla di sanità di serie A e di serie B. Qualcuno ha citato il GIMBE, ma tutto quello che ha fotografato il GIMBE è la situazione dello stato dell'arte di oggi. Allora, vogliamo esser chiari: la situazione delle liste d'attesa, della mobilità sanitaria e della sanità di serie A e serie B possono essere colpa dell'autonomia differenziata che ancora non c'è? Oppure può diventare uno strumento per risolvere queste problematiche facendo e dimostrando a chi è più indietro che si può fare di meglio e di più?

L'onorevole Zaratti, e mi ricollego perché è la stessa materia, ci parla del voto dei fuori sede, di quelli che sono fuori per lavoro, per studio, per sanità: è una situazione attuale o è determinata dall'autonomia differenziata? Probabilmente è determinata dalla situazione attuale. È la soluzione di tutti i problemi? Non lo so, ma iniziamo a tentare di risolverli. L'onorevole Zaratti ha citato la macroregione surrettizia: il surrettizio proprio non lo comprendo perché, se dovessi leggere il penultimo comma dell'articolo 117, la previsione di intese fra regioni che si possono anche dotare di organismi comuni, è una previsione costituzionale. E, adesso, o si è difensori della Costituzione in toto o non si può dire: questa parte mi piace e quell'altra no.

Sulla Lombardia, l'onorevole Ricciardi… la parte che riguarda la Corte l'ho già citata nella mia replica generale. Vi è poi una non condivisione - debbo dire così - anzi una condanna rispetto al Titolo V della Costituzione. Il problema è questo: io ho votato contro la riforma del Titolo V della Costituzione; non lei, perché non so se ci fosse, ma il partito che lei rappresenta è quello che ha sostenuto e votato quella modifica. Il sottoscritto, nell'ormai non ricordo neppure più l'anno, credo si trattasse del 2005, ha fatto una riforma che si chiamava Devolution, approvata dal Parlamento, che andava proprio a incidere modificando la materia concorrente, riallocando alcune materie in capo alle regioni e altre in maniera definitiva in capo allo Stato in modo che venisse meno questa ambiguità. È stata bocciata, poi, da un referendum. Prendiamone atto. È una riforma che penalizza il Sud. Non so se qualcuno ha verificato che, oltre ai negoziati che ho già svolto, io ho iniziato a interloquire con la regione Calabria specificatamente sulla materia sanitaria; con le Marche per tutte e quattro le materie; e con l'Abruzzo per la materia sanitaria. Quindi, un buon uso di una cosa può essere esportato e fatto proprio anche da altri.

L'onorevole Ferrara ci parla del dumping in sanità, della migrazione sanitaria. Signori, la possibilità che le retribuzioni oggi siano diverse non vengono da questa intesa, ma sono una previsione a normativa vigente. Ciascuno le può applicare tranne ovviamente coloro che non vivono di bilanci particolarmente positivi.

Onorevole Casu: le risoluzioni, le ho contate… ho visto che ce n'è una di opposizione, poi una, credo di Azione, separata rispetto alla sanità e, quindi, domani, quando darò i pareri, magari, vedrò anche di darli sufficientemente motivati, ma voglio ricordarvi che non stiamo parlando dell'approvazione o della bocciatura delle leggi che concedono l'autonomia differenziata. Noi stiamo facendo atti di indirizzo per arrivare a definire testi definitivi che, comunque, saranno poi sottoposti all'esame del Parlamento. Quindi, tante preoccupazioni francamente non le vedo.

Il senatore… l'onorevole, scusate, ogni tanto mi parte “senatore”; girando e dovendo rifare… e, poi, soprattutto è difficile riuscire a fare perché, in questo caso, è in contemporanea, in due Camere, in tempi identici, sia in Commissione che in Aula; per fortuna, un pochino si sono naturalmente sfalsate. Mi dice che la parte sanitaria assolutamente non va bene. Io le dico: guardi, provi a rileggere meglio l'intesa sulla sanità perché i contenuti dell'intesa… a disposizione. Da dove discende questa norma? Dal Governo Draghi. Ma voi facevate parte di quel Governo. Che, poi, ancora oggi, quei 33 di minimo non si siano tradotti nella realtà anche avendo a disposizione, mi sembra di ricordare, un miliardo e due di finanziamento per questo intervento di natura sociale, c'è da chiedersi: non c'è la domanda…? Questa volta l'offerta c'è stata? Non c'è stata la capacità di mettere a terra quelle risorse? Ma chi mette a terra queste risorse è il territorio e, se qualcuno del territorio, a fronte di risorse disponibili, non riesce a farlo, forse, saranno i cittadini di quel territorio a dover chiedere ragione di chi non le ha utilizzate.

Arriviamo al Veneto. L'onorevole Ricciardi, da fine storico… io ricordo quando ha portato in Aula il mio libro Mutate mutanda, ne ha dato ampia lettura; dovrei ritornare a una nuova edizione perché c'è una fortissima richiesta. Adesso, oggi, è spuntato il giuramento sul Po di Bossi. Doveva recuperare il mio di giuramento perché, se è un vero storico, lei deve approfondire di più gli argomenti; però, mi ha citato la Padania, le ampolle, eccetera. Sa cosa hanno fatto tutte quelle cose lì? Hanno portato alla riforma del Titolo V che, oggi, contiene il terzo comma dell'articolo 116. E chi l'ha fatto? Il Partito Democratico, non mi ricordo come si chiamasse in quel periodo, perché è cambiato: dai DS a tutti i vari nomi che avevano, forse, non lo so, era il periodo Prodi o cosa; quindi, non so che denominazione avesse. Però, è proprio quello che consente la realizzazione dell'autonomia differenziata. A coloro che mi chiedono: perché quelle potestà e quei poteri non li vuoi dare anche, per esempio, in termini di Protezione civile ad altre regioni? Primo: perché, se uno vuole, deve chiedere e giustificarlo. Secondo: perché è venuto il Ministro Musumeci che molto serenamente e onestamente ci ha detto: io ho girato tutto il Paese, ci sono realtà che sono in grado di farlo, ce ne sono alcune che non hanno le strutture per poterlo realizzare.

Perché, comunque, noi abbiamo realtà che vanno da oltre i 10 milioni di abitanti ai 325.000, che, credo, sia l'Abruzzo, che, ovviamente, sono in grado di dare risposte con capacità e risorse umane e strumentali diverse da altre realtà. Sulla questione settentrionale, credo che la questione settentrionale debba essere affrontata, così come quella meridionale. Sulla questione settentrionale - e l'ho già detto in replica, c'era l'onorevole Sarracino - io ho ricordato che in Italia, su 20 regioni, ce ne sono 5 che hanno residuo fiscale negativo, cioè producono di più di quello che spendono, e le altre 15 spendono di più rispetto a quello che raccolgono da entrate tributarie o meno.

Ho segnalato anche che vi sono 2 di quelle regioni che oggi tirano con un residuo fiscale negativo che rischiano di andare in aree di transizione. Quindi o si riesce a risolvere anche la questione settentrionale oppure, se vengono meno 2 di quelle locomotive che oggi stanno tirando tutto il Paese, ad andare a fondo sarà tutto il Paese stesso. Sui LEP, i 100 miliardi. È bastato che una volta lo dicesse lo Svimez, non si sa sulla base di che cosa, perché per riuscire a definire il costo di ciascuna funzione e il relativo fabbisogno ci vorranno degli studi incredibili.

Ci vogliono 100 miliardi. Perché non 10? Perché non 1.000? Tanto ciascuno la spara e, quindi, va bene così, però che lo dica lo Svimez e diventi la tavola della legge, non riesco più a seguirvi. Per finire, sull'ultimo intervento: l'onorevole Ricciardi ha indicato gli errori nelle motivazioni e la mancanza dei principi di sussidiarietà. Onorevole, le motivazioni e i principi di sussidiarietà non spettano al Governo, spettano alle regioni stesse.

Quello che posso dirle è che, trattandosi dell'intesa in materia sanitaria della regione Veneto, se mi faccio una domanda perché la regione Veneto ne ha diritto, è perché nella classifica della migliore sanità regionale in Italia il Veneto è al primo posto ed è anche una di quelle che spende o, anzi, forse spende meno di tutte le altre. I fatti parlano di più degli errori. Sono rimasto perplesso quando lei mi ha detto che, se va in Sardegna e si rivolge a una struttura sanitaria, deve pagare e poi glielo dovranno ridare. Guardi che, per la mobilità sanitaria, ciascuno viene assistito in tutto il territorio nazionale e poi, a fine anno, si faranno i conti con le compensazioni fra regioni delle prestazioni a cittadini extraregionali.

Avrei avuto un'ultima cosa da aggiungere anche sulla regione Campania, però non vorrei che i campani presenti (Commenti del deputato Toni Ricciardi)… Eh no, è stato citato, lo dico perché il Presidente Fico è stato citato come esempio rispetto alla modifica delle nomine politiche dei direttori. Personalmente, io vengo da quell'ambiente lì e il discorso che le nomine delle direzioni vengano fatte attraverso strumenti politici è una cosa aberrante (Commenti del deputato Toni Ricciardi). Però questa è la mia posizione, la mia posizione personale.

Nelle proposte fatte dalle regioni c'era anche la possibilità che le regioni intervenissero sulle governance della sanità, e, ovviamente, i Ministeri centrali si sono opposti anche a questo. Però ricordo - e chiudo veramente - una bella classifica che fa ogni anno la SIOPE, che è un organo del MEF, che mette a confronto le varie realtà regionali. Ce n'è una, che confronta la regione Veneto con la regione Campania, che apre veramente la luce rispetto a dove si possono trovare le risorse per garantire i LEP o che quelle regioni più in difficoltà magari riescano a riutilizzarle.

Faccio due esempi: spesa per personale e servizi della regione Veneto, che conta poco meno di 5 milioni di abitanti, 390 milioni di euro; spesa dalla regione Campania, che ha il 10 per cento di popolazione in più, ma stiamo parlando del 10 per cento, 1.690 miliardi. Cinquecentomila abitanti giustificano 1,3 miliardi di euro di differenza? Ma se vogliamo parlare non di dati complessivi, ma di pro capite - e chiudo veramente, ma questa è veramente curiosa -, per spese di illuminazione e riscaldamento in Veneto il costo è 0,6 euro pro capite, in regione Campania - forse perché le giornate sono più corte, fa più freddo, non lo so, perché stiamo parlando di illuminazione e servizi - il costo è di 14,6 euro pro capite. Quattordici euro di differenza su 0,6. Magari proprio lì, andando a risparmiare qualcosa, si riesce a garantire qualche servizio in più anche in Campania, senza aumentare ulteriormente le spese.

PRESIDENTE. Il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie si è, dunque, riservato di esprimere il parere sulle risoluzioni presentate in una prossima seduta. Quindi, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. A questo punto, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 14,40. La seduta è sospesa.

La seduta, sospesa alle 13,45, è ripresa alle 14,40.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta sono complessivamente 81, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza petizioni, il sunto e l'assegnazione delle quali, ai sensi della deliberazione della Giunta per il Regolamento del 19 febbraio 2025, saranno pubblicati nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta odierna (Vedi l'allegato A).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità (A.C. 2988-A?).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2988-A?: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 2988-A?)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

La VII Commissione (Cultura) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di intervenire il relatore, deputato Gerolamo Cangiano.

GEROLAMO CANGIANO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Assemblea avvia oggi l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 108 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di sport, grandi eventi ed efficacia del documento di identità.

Desidero innanzitutto rivolgere un sincero ringraziamento al Ministro Andrea Abodi per la costante disponibilità dimostrata nel corso dell'esame del provvedimento. Il confronto continuo tra Governo e Parlamento ha consentito di migliorare ulteriormente il testo, accogliendo proposte nate dal lavoro della Commissione e confermando, ancora una volta, l'attenzione del Governo verso il mondo dello sport. Il risultato è un provvedimento organico che affronta esigenze immediate ma, soprattutto, guarda allo sviluppo del sistema sportivo italiano e alla capacità del nostro Paese di ospitare grandi eventi internazionali. Il decreto parte dalle grandi sfide che attendono l'Italia.

Con gli articoli 1 e 2 vengono rafforzati gli strumenti per la realizzazione delle opere necessarie ai campionati europei UEFA 2032 e vengono stanziate ulteriori risorse per garantire il pieno successo dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

Gli articoli 3 e 4 riguardano invece l'America's Cup Napoli 2027, prevedendo misure fiscali, amministrative e lavoristiche indispensabili per consentire all'Italia di organizzare al meglio uno degli eventi sportivi più prestigiosi al mondo, con importanti ricadute in termini di investimenti, occupazione e promozione internazionale.

L'articolo 5 rafforza la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche e introduce ulteriori garanzie di imparzialità nell'ambito della giustizia sportiva.

Merita una particolare attenzione l'articolo 6, che rappresenta uno dei risultati più significativi del lavoro svolto in Commissione. Desidero rinnovare il mio ringraziamento al Ministro Andrea Abodi per la sensibilità dimostrata e per aver accolto l'emendamento presentato dal collega di Fratelli d'Italia Salvatore Caiata. Grazie a questa scelta, una quota dello 0,5 per cento delle risorse derivanti dai diritti audiovisivi sarà destinata alla Serie A femminile e un ulteriore 0,5 per cento alla Lega Pro, con un preciso vincolo di destinazione: sostenere lo sviluppo dei settori giovanili femminili e maschili, favorire gli investimenti nelle infrastrutture sportive e migliorare la formazione dei giovani atleti e delle giovani atlete.

Il decreto sostiene inoltre le famiglie attraverso il rifinanziamento della Dote Sport, valorizza il tiro a segno e l'organizzazione sportiva della Difesa, promuove la pratica sportiva anche attraverso una maggiore apertura delle strutture militari e rifinanzia il Fondo per le borse di studio destinate agli studenti universitari che conseguono alti meriti sportivi.

In conclusione, siamo di fronte a un decreto che investe nello sport come motore di crescita economica, sociale ed educativa. Dai grandi eventi internazionali al sostegno delle famiglie, dai vivai alla formazione dei giovani, fino agli investimenti sui territori, il provvedimento offre risposte concrete e una visione di lungo periodo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il Ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi.

ANDREA ABODI, Ministro per lo Sport e i giovani. Grazie, signor Presidente. Ringrazio l'onorevole Cangiano, nel suo ruolo di relatore, per la chiarezza con la quale ha sintetizzato nel suo intervento l'articolazione del decreto in oggetto che si è arricchito del contributo parlamentare, con emendamenti che sono stati approvati in Commissione sul presupposto, al di là degli schieramenti, di migliorare ulteriormente l'efficacia di un provvedimento articolato e ricco di contenuti, accertate le straordinarie necessità di urgenza dei singoli interventi normativi.

Una parte significativa del decreto è dedicata a fornire ulteriori supporti e necessarie soluzioni tecniche a tre grandi eventi sportivi internazionali che faranno dell'Italia il centro dell'attenzione del mondo: i Giochi del Mediterraneo che apriranno i battenti a Taranto, e si svolgeranno dal 21 agosto al 3 settembre prossimi, garantendo una preziosa eredità infrastrutturale e un'organizzazione all'altezza del nostro blasone, grazie a significative risorse finanziarie stanziate dal Governo; la 38a edizione dell'America's Cup che si svolgerà nel 2027 a Napoli e che dal 24 al 27 settembre prossimi celebrerà il secondo round delle regate preliminari; i Campionati Europei di calcio del 2032 per i quali il Governo sta sviluppando un'attività che mai si era realizzata in passato, finalizzata alla semplificazione e alla velocizzazione dell'iter amministrativo dei progetti per la riqualificazione e la realizzazione di stadi di alto livello, affidate al commissario straordinario, ingegner Massimo Sessa, che consentiranno alla FIGC di fornire all'UEFA, entro il prossimo mese di settembre, la lista degli stadi proposti per ospitare il programma italiano degli europei di calcio maschile del 2032.

Una parte significativa del testo è dedicata all'ulteriore miglioramento e al consolidamento di alcuni aspetti del sistema sportivo: la struttura tecnico-operativa della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, che sta già svolgendo efficacemente la sua funzione terza e indipendente; il consolidamento delle risorse economiche del “Fondo Dote per la famiglia” finalizzate a riconoscere contributi economici alle famiglie con ISEE pari o inferiore ai 15.000 euro, per consentire la pratica sportiva ad almeno due figli per nucleo famigliare; il supporto finanziario strutturale al calcio professionistico femminile che negli ultimi due anni non ha ricevuto alcun contributo dalla Federazione, al quale, con un emendamento parlamentare proposto dall'onorevole Caiata e poi sottoscritto dagli altri gruppi parlamentari, viene associata anche eguale misura a beneficio del progetto giovani della Lega Pro, definito “Progetto Zola”; il finanziamento, grazie alla collaborazione con il Ministero dell'Università e della ricerca, di una misura dedicata alle borse di studio a beneficio degli atleti impegnati nel percorso universitario, utilizzando le leve della doppia carriera, stabilite nel regolamento approvato con DPCM 11 dicembre 2024, sottoscritto dal Ministro per lo Sport e i giovani, di concerto con i Ministeri dell'Istruzione e del merito, dell'Università e della ricerca, e del Lavoro e delle politiche sociali.

Un'altra norma molto importante riguarda il riordino dell'ente pubblico Unione Italiana Tiro a Segno, che prevede la razionalizzazione delle sue funzioni principali, disponendo la netta separazione fra l'istituzione sportiva, che mantiene la sua autonomia e indipendenza, e l'ente pubblico con le sue competenze.

Il Capo III disciplina l'organizzazione e lo svolgimento di eventi eccezionali e reca una norma che ne assicura il concorso del servizio nazionale della Protezione civile, mentre il Capo IV reca disposizioni per garantire l'efficacia del documento di identità e per il rilascio della carta di identità elettronica.

L'auspicio è che questo provvedimento, proprio nello spirito emerso nella VII Commissione della Camera, possa essere convertito in legge dal Parlamento con un ampio consenso, come già avvenuto per altri importanti provvedimenti in ambito sportivo, a beneficio del bene comune che lo sport, in tutte le sue articolazioni, dai grandi avvenimenti allo sport sociale, riesce a generare diffusamente.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Prestipino. Ne ha facoltà.

PATRIZIA PRESTIPINO (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, comincio dal titolo: “Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità”. Sport e carta d'identità. Nello stesso decreto. Mi sono chiesta a lungo quale fosse il nesso e l'unica risposta che ho trovato è che entrambi, in effetti, riguardano l'identità di questo Paese: da una parte l'idea di sport che il Governo ha in testa, dall'altra un documento che scade. Purtroppo per gli italiani, in questo decreto scadono entrambi.

Parto dalla questione di metodo: non lo dice solo l'opposizione, lo dice il Comitato per la legislazione di questa Camera, che in questo provvedimento elenca sei finalità ben distinte, in un solo decreto d'urgenza. Decreto urgentissimo che è rimasto dieci giorni nel cassetto tra la delibera del Consiglio dei ministri e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E il Parlamento, ancora una volta, viene chiamato non a legiferare, ma a ratificare un contenitore che di omogeneo ha soltanto la fretta.

Veniamo all'unica urgenza, ma è un'urgenza che andrebbe chiamata con il suo nome: ritardo. Prendiamo l'articolo 2. A poche settimane dalla cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo di Taranto - il prossimo 21 agosto! - questo decreto stanzia 15 milioni aggiuntivi, di cui 6 milioni e mezzo per opere “connesse o di contesto” da completare entro il 31 dicembre 2026. Cioè: opere di contesto per un evento che finisce il 3 settembre, da completare quattro mesi dopo la chiusura. Non è programmazione, è la certificazione notarile di anni di ritardi. E la copertura viene dal Fondo per lo sviluppo e la coesione: le risorse destinate a ridurre i divari del Mezzogiorno usate per tamponare i ritardi accumulati nel Mezzogiorno.

C'è poi un metodo di governo che questo decreto conferma ed estende: il commissariamento come forma ordinaria di amministrazione. L'articolo 1 rafforza i poteri del commissario straordinario per EURO 2032: più consulenti, più distacchi, più ordinanze. Non abbiamo pregiudizi verso le strutture commissariali quando servono; abbiamo un pregiudizio, quello sì, verso un Paese che ha smesso di credere nella propria amministrazione ordinaria.

In Commissione, raccogliendo gli allarmi dell'Autorità nazionale anticorruzione e grazie a emendamenti delle opposizioni, si è finalmente stabilito che dai poteri di deroga del commissario restano escluse le norme sulla trasparenza, sull'accesso agli atti e sulla prevenzione della corruzione, e si è aggiunta la vigilanza collaborativa dell'ANAC. È ciò che chiedevamo. Ma proprio questo dimostra che il testo del Governo, così com'era, quei presìdi non li aveva e che il Parlamento, quando può lavorare, è utile.

E le zone d'ombra non riguardano solo gli appalti. L'articolo 4, per l'America's Cup di Napoli, deroga alla disciplina dei contratti a termine: fino a 24 mesi con lo stesso lavoratore, fino a sei rinnovi, fuori dai limiti ordinari. Capisco la specificità di un grande evento. Ma sei rinnovi in due anni non sono flessibilità: sono la normalizzazione della precarietà come modello organizzativo dei grandi eventi. Noi vorremmo che l'Italia si candidasse a ospitare il mondo mostrando come si lavora bene, non come si deroga meglio.

L'articolo 6 destina una quota dei diritti audiovisivi al soggetto organizzatore della Serie A femminile: va nella direzione dell'autonomia del calcio femminile professionistico, è una battaglia che abbiamo sostenuto e che rivendichiamo. E rivendichiamo di aver corretto, con un emendamento congiunto con la maggioranza, una stortura: non si poteva dare al calcio professionistico femminile togliendo ai settori giovanili e alle società dilettantistiche. Il compromesso trovato era l'unico accettabile, dopo che due nostre alternative a sostegno dell'intera filiera del calcio femminile trovando risorse nuove sono state respinte.

L'articolo 7 riscrive per l'ennesima volta il Fondo Dote per la famiglia, che dovrebbe garantire l'accesso allo sport ai minori delle famiglie a basso reddito: la nuova allocazione è di 2 milioni di euro per il 2027. Nel 2025 erano 30. E badate: quei due milioni non sono nemmeno soldi nuovi, perché il decreto li trova sopprimendo un altro stanziamento di pari importo già destinato allo stesso scopo. Una partita di giro. Due milioni per l'intero Paese, mentre per i grandi eventi si mobilitano commissari, deroghe, decine e decine di milioni, contabilità speciali. È tutta qui la fotografia della politica sportiva di questo Governo: lo sport come vetrina e poltronificio, mentre lo sport come diritto è in saldo.

L'articolo 9, che incrementa le borse di studio per meriti sportivi agli universitari, è condivisibile, ma anche qui il problema è la scarsa disponibilità economica.

E arrivo all'articolo 8: con 26 commi infilati in un decreto d'urgenza si riordina dalle fondamenta l'Unione italiana tiro a segno: 142 anni di storia e circa 260 sezioni, che esercita funzioni pubblicistiche delicatissime, dall'addestramento degli obbligati al rilascio delle certificazioni di idoneità al maneggio delle armi e che ha una parte sportiva che tante medaglie e onore ha dato all'Italia. Qual è l'urgenza che rendeva impossibile farlo con una legge ordinaria, con le audizioni, ascoltando chi in quelle sezioni lavora, con tutto il tempo necessario? Il preambolo risponde così: è urgente “assicurare l'immediato riordino”. Non c'era nessuna urgenza: c'era solo la comodità di non discutere, per eseguire - come sotto dettatura - un piano.

E infatti non si è discusso: 267 sezioni hanno scritto al Ministero e comprato spazi su quotidiani per denunciare. In audizione, in questa Camera, ci hanno detto una cosa semplice e grave: che nessuna scelta è mai stata condivisa, che hanno subìto senza contraddittorio un decreto destinato a incidere sul loro futuro e su quello dei tecnici e dei volontari. E dalle stesse audizioni sembrerebbe che il commissario straordinario dell'UITS abbia messo a punto la maggior parte dei contenuti di questo articolo 8: la norma che ne ridisegna l'assetto sembra scritta, in sostanza, da chi quell'ente oggi commissaria. Io non faccio processi alle persone, ma se il Ministero si limita a recepire il testo scritto dal commissario dell'ente da riformare, non state facendo una riforma: state notarizzando un progetto di parte.

E c'è un dettaglio che questo Parlamento non può ignorare, perché sta scritto nero su bianco nel testo che ci apprestiamo a votare: il comma 21 proroga per legge lo stesso commissario nel suo incarico, fino alla nomina del nuovo presidente. Non un commissario qualsiasi: proprio quello. Una norma primaria che consolida chi la riforma l'ha, di fatto, disegnata e che, a pensar male spesso ci azzecca, riteniamo essere il vostro candidato per la nomina di presidente, quando arriverà. Il decreto-legge, qui, non serve a fronteggiare un'urgenza: serve a saltare il contraddittorio.

E il merito conferma il metodo. Il comma 15 attribuisce all'UITS centrale la disponibilità dei beni mobili e immobili delle sezioni: beni che le sezioni hanno spesso acquistato con i contributi dei propri soci, e che appartengono a soggetti che lo stesso articolo, al comma 7, qualifica come enti di diritto privato. Se una norma trasferisce la disponibilità di beni altrui senza procedimento e senza indennizzo, quella norma ha un problema serio con l'articolo 42 della Costituzione. E sono dubbi che il Governo non ha sciolto: il comma 15 è uscito dalla Commissione identico a com'era entrato.

Del resto, la prova migliore che quel testo era sbagliato ce l'ha data la maggioranza stessa: in Commissione ha dovuto smontare a mano dieci pezzi del proprio decreto - cancellando l'ispettore UITS, restituendo alle sezioni la competenza sui DIMA, reintroducendo un loro rappresentante nel direttivo -, lasciando però intatto proprio il comma sui beni. Se devi correggere dieci punti tre settimane dopo averlo scritto, il problema non è il dettaglio, è chi lo ha scritto. La nostra richiesta all'Aula è netta: il comma 15 va soppresso e la riforma dell'UITS va stralciata e portata in un disegno di legge ordinario, dove si possa ascoltare le sezioni, tutelare i tecnici, garantire la funzione pubblica dei poligoni. Riordinare non significa espropriare.

Eppure, noi abbiamo scritto in Costituzione, all'articolo 33, con un voto unanime di questo Parlamento, che la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva “in ogni sua forma”. In ogni sua forma: quindi anche nella palestra scolastica, nel campo di periferia, nella società dilettantistica che tiene aperto un presidio educativo dove lo Stato è arretrato. Un Paese in cui un bambino su tre non fa attività sportiva avrebbe bisogno di un decreto Sport che parli di impiantistica di base, di sport nella scuola, di sostegno vero alle famiglie e al volontariato. Questo decreto, di tutto ciò, praticamente non parla.

Un cenno, infine, all'articolo 11, la carta d'identità. Che cosa ci fa in un decreto Sport? Soccorre una transizione alla carta elettronica gestita così male da costringere il Governo a prorogare la carta cartacea e a inventare un documento provvisorio fino al 2027 e questo a fronte di una scadenza europea fissata da oltre un anno. Prendiamo atto della toppa, doverosa. Ma non chiamiamola “efficacia del documento di identità”: è la pezza a un fallimento amministrativo annunciato.

Concludo, Presidente. Chi ama lo sport sa che i grandi eventi possono essere una cosa bellissima, e dovrebbero restituire a un Paese regole uguali per tutti, non deroghe; comunità, non contabilità speciali; eredità per chi resta, non cantieri che chiudono dopo la cerimonia di chiusura. Noi continueremo a proporre un'idea diversa di sport, con i nostri emendamenti e con il nostro voto: lo sport come infrastruttura sociale della Repubblica, come diritto di cittadinanza scritto nell'articolo 33, come politica pubblica e non come evento. Perché i Giochi passano, il Paese, quello, resta (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bicchielli. Ne ha facoltà.

PINO BICCHIELLI (FI-PPE). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signore e signori del Governo, questo decreto affronta questioni molto diverse tra loro, ma unite da un filo conduttore preciso: rafforzare il sistema sportivo italiano, renderlo più moderno, più credibile e più capace di affrontare le grandi sfide che lo attendono.

Si tratta di un provvedimento composito, che tiene insieme interventi di carattere emergenziale e riforme di sistema: dalle opere per Euro 2032 ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, dalla disciplina per l'America's Cup di Napoli 2027 al riordino dell'Unione italiana Tiro a segno, fino alle norme sulla validità della carta d'identità cartacea nella fase di transizione verso quella elettronica. Un impianto ampio, che il lavoro emendativo svolto in Commissione cultura ha ulteriormente arricchito e, in alcuni punti, significativamente qualificato.

Sono interventi importanti perché lo sport, in tutte le sue accezioni e manifestazioni, oggi, non rappresenta soltanto competizione agonistica, è economia, occupazione, salute, inclusione sociale, formazione delle nuove generazioni. È immagine internazionale del nostro Paese. Ed è proprio perché lo sport è diventato un settore strategico che richiede regole moderne, istituzioni autorevoli e meccanismi decisionali credibili.

Mi soffermo, in particolare, su un intervento che reputo di rilievo non soltanto tecnico, ma di sistema, e che porta la firma di Forza Italia, la mia nella fattispecie: l'emendamento all'articolo 5, che introduce il divieto per i magistrati ordinari, amministrativi, tributari, militari e contabili di far parte degli organi di giustizia delle federazioni sportive nazionali alle quali sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario. Su questo punto desidero essere estremamente chiaro: non vi è alcun giudizio negativo nei confronti della magistratura italiana, né tantomeno si mette in discussione il valore, l'indipendenza o la professionalità dei magistrati. La questione è un'altra, riguarda la netta separazione delle funzioni, la credibilità delle istituzioni e l'esigenza di evitare anche soltanto il rischio di sovrapposizioni tra giurisdizioni diverse.

È una norma che nasce da una battaglia storica del nostro capogruppo alla Camera, Enrico Costa, e che io ho voluto sostenere con convinzione perché tocca un principio a cui teniamo particolarmente: quello della piena e riconoscibile separazione tra la funzione giurisdizionale, esercitata dai magistrati nell'ordinamento generale dello Stato, e le funzioni di giustizia interna che gli ordinamenti sportivi, in quanto autonomi, si sono dati per la risoluzione delle proprie controversie. Non è un tema nuovo per Forza Italia.

Da tempo, con Enrico Costa, ci battiamo perché la magistratura resti ancorata alla sua funzione istituzionale, evitando sovrapposizioni con incarichi extragiudiziari che rischiano di generare cortocircuiti di ruolo, conflitti - anche solo potenziali - di interesse, e una progressiva confusione tra i piani dell'autonomia sportiva e quelli della giurisdizione statale.

Un magistrato che siede in un organo di giustizia federale chiamato a giudicare società quotate, bilanci, plusvalenze, operazioni economiche di rilevanza spesso ingente, si trova esposto a una promiscuità di ruoli che la credibilità stessa del sistema sportivo, prima ancora che quella della magistratura, non può più permettersi.

Il contesto in cui interviene questo emendamento è delicato e di grande attualità. Negli ultimi anni la giustizia sportiva è stata profondamente messa alla prova. Vicende che hanno coinvolto alcune delle principali società professionistiche italiane hanno dimostrato come le decisioni degli organi federali possano essere successivamente sottoposte al vaglio della giustizia amministrativa e, in alcuni casi, anche della Corte di Giustizia dell'Unione europea. La recente sentenza della Corte di Lussemburgo, intervenuta sul ricorso presentato dall'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli, richiama proprio la necessità che gli ordinamenti sportivi garantiscano tutele giurisdizionali pienamente effettive, affermando che le sanzioni disciplinari devono poter essere sottoposte a un controllo giurisdizionale conforme al diritto dell'Unione, davanti a un giudice terzo, indipendente e dotato del potere di annullare la sanzione. È un terremoto che investe l'intero impianto dell'autonomia dello sport italiano e che impone al legislatore, con equilibrio ma senza esitazioni, di rafforzare gli argini di indipendenza, imparzialità e credibilità degli organi di giustizia federale.

In questo quadro, la norma che proponiamo va nella direzione esattamente opposta a quella di una giustizia sportiva “prestata” da chi già esercita la giurisdizione dello Stato: vogliamo organi di giustizia sportiva realmente autonomi, composti da soggetti che operano esclusivamente in quell'ambito, senza sovrapposizioni di funzione con la magistratura ordinaria, amministrativa, tributaria, militare o contabile.

È una scelta di chiarezza istituzionale, coerente con il percorso di rafforzamento dei principi di indipendenza, imparzialità, competenza e responsabilità che devono guidare chi è chiamato a giudicare nello sport, proprio come richiamato anche dalla stessa Associazione italiana giustizia sportiva nel proprio codice etico varato pochi giorni fa.

Segnalo, inoltre, che il testo approvato in Commissione ha migliorato la prima formulazione, estendendo il perimetro del divieto anche ai magistrati tributari e militari, a riprova di un lavoro emendativo condotto con rigore e attenzione a non lasciare zone grigie.

È stato altresì chiarito, con equilibrio, che la nuova disciplina si applicherà a partire dal primo rinnovo degli organi di giustizia delle federazioni, successivo all'entrata in vigore della legge di conversione: una scelta che salvaguarda la continuità del sistema e che evita, correttamente, ogni effetto retroattivo o l'interruzione dei procedimenti in corso.

Non sfugge, del resto, che questo intervento si inserisce in un più ampio disegno di riordino della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, alla quale il decreto affida anche il compito di segnalare al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e all'Autorità politica delegata in materia di sport le situazioni distorsive del regolare svolgimento dei campionati e della leale competizione.

Rafforzare i poteri di vigilanza e, al contempo, garantire che chi giudica sia terzo e dedicato esclusivamente a quella funzione sono le due facce di una stessa strategia: restituire credibilità a un sistema che, come dimostrano i fatti recenti, ne ha un bisogno non più rinviabile.

È un passaggio destinato a incidere sul futuro della giustizia sportiva. È proprio in questo nuovo scenario che occorre evitare qualsiasi possibile commistione di ruoli. Chi è chiamato a giudicare all'interno dell'ordinamento sportivo non deve trovarsi, direttamente o indirettamente, nella condizione di appartenere anche all'ordine giudiziario destinato eventualmente a controllare quelle stesse decisioni. Non basta essere imparziali, occorre anche apparire imparziali: è uno dei principi fondamentali di qualsiasi sistema di giustizia.

L'autonomia dello sport si difende rafforzando la specializzazione, la trasparenza e la piena indipendenza dei suoi organi. Non stiamo togliendo competenze, stiamo rafforzando la credibilità dell'intero sistema. Lo sport professionistico oggi movimenta centinaia di milioni di euro, coinvolge migliaia di lavoratori e rappresenta un comparto economico di rilevanza nazionale. Per questo la sua giustizia deve essere percepita come assolutamente autonoma, indipendente e priva di qualsiasi possibile interferenza.

Il decreto contiene poi misure importanti per i grandi eventi internazionali che l'Italia ospiterà nei prossimi anni. UEFA Euro 2032 rappresenta una straordinaria occasione di modernizzazione delle infrastrutture sportive. L'America's Cup porterà Napoli e l'Italia al centro dell'attenzione mondiale. I Giochi del Mediterraneo costituiscono un'opportunità di rilancio per Taranto e per tutto il Mezzogiorno. Sono investimenti che producono occupazione, turismo, sviluppo economico e riqualificazione urbana.

Meritano inoltre apprezzamento gli interventi a favore dello sport femminile, del sostegno alle famiglie attraverso il rifinanziamento del Fondo Dote per la famiglia e delle borse di studio per gli studenti universitari con meriti sportivi. Lo sport deve essere sempre più uno strumento di crescita sociale, e non un privilegio riservato a pochi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo provvedimento non esaurisce certamente le riforme necessarie in ambito sportivo, ma rappresenta un passo avanti significativo: modernizza il sistema, ne rafforza la trasparenza, rende più credibili gli organismi di controllo, consolida l'autonomia della giustizia sportiva senza sottrarla ai principi dello Stato di diritto. Ed è esattamente questa la direzione che il Parlamento deve continuare a seguire.

Per queste ragioni il nostro giudizio sul decreto è favorevole e continueremo a lavorare affinché lo sport italiano sia sempre più forte, più autonomo, più trasparente e più credibile.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per un problema tecnico.

La seduta, sospesa alle 15,19, è ripresa alle 15,50.

Si riprende la discussione.

(Ripresa discussione sulle linee generali - A.C. 2988-A?)

PRESIDENTE. Riprendiamo gli interventi in discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Gaetano Amato. Ne ha facoltà.

GAETANO AMATO (M5S). Grazie, Presidente. Presidente, cominciamo con il dire che, ancora una volta, questo Governo riesce a stupirci. Proprio quando, dopo 4 anni, uno pensava di averle viste tutte, ecco che il Governo estrae dal cilindro l'ennesima carta bluff che ti fa capire che non avevano ancora toccato il fondo, perché continuano a scavare. Un DL urgente che, all'interno, contiene il solito minestrone: qualche provvedimento, qualche regalo agli amici, qualche poltronificio da creare. Un decreto-legge (Commenti)… glielo spiego subito dopo, Ministro… caratterizzato da numerose disposizioni diverse, con interventi che spaziano dai grandi eventi sportivi all'impiantistica, dagli organismi sportivi ad altri ambiti amministrativi. Una scelta che conferma un metodo ormai ricorrente: intervenire, attraverso decreti d'urgenza, su questioni che, invece, richiederebbero programmazione, confronto e una strategia di medio-lungo periodo.

Ancora una volta, invece di fare programmazioni serie, vi inventate i decreti d'urgenza e mettete pezze che poi risultano peggiori del buco, con l'ennesimo schiaffo alla Costituzione, il cui articolo 77 ci spiega che il ricorso al decreto-legge si esercita soltanto in casi straordinari di necessità e urgenza. È uno strumento eccezionale, Ministro, non ordinario. Serve per fronteggiare emergenze, non per ridisegnare l'assetto di un ente con una storia ultracentenaria. Qual era l'urgenza, Ministro, di questo provvedimento? Forse i Giochi del Mediterraneo non li conoscevate da 4 anni? Non sapevate che a Napoli, il prossimo anno, ci sarebbe stata la Coppa America? E perché non avete programmato per tempo? Quale emergenza impediva di presentare, per esempio, un disegno di legge ordinario, con riferimento all'articolo 8, consentendo alle Commissioni parlamentari di svolgere un ciclo completo di audizioni e di valutare con serenità ogni possibile modifica? È una questione di metodo, perché il metodo conta, Ministro: conta quando si parla di sicurezza, conta quando si parla di organizzazioni che collaborano quotidianamente con lo Stato. L'eccessivo ricorso a procedure straordinarie e a commissariamenti voi lo giustificate con l'urgenza. Quale urgenza? Governate da 4 anni e avevate tutto il tempo di programmare gli interventi restando dentro i normali processi democratici e di controllo. Invece preferite nominare il solito commissario riducendo la trasparenza e aumentando il rischio di sprechi, con la possibilità di nominare consulenti esterni fino a 50.000 euro: tanto pagano gli italiani. Tutto questo senza offrire garanzie concrete sull'effettivo ritorno sociale ed economico di tali investimenti. Molti lavori finiranno ben dopo la fine dell'evento, come abbiamo visto alle ultime Olimpiadi invernali di Cortina. E per chi avesse dei dubbi, si andasse a leggere il rapporto della Corte dei conti sulle spese del Veneto: c'è scritto tutto anche là su Cortina. In più, non sono previsti meccanismi di monitoraggio e valutazione dell'impatto delle misure adottate, per cui si permette un assalto alla dirigenza senza che si possa contrastarla.

Eppure, state là da 4 anni. Si dice: ma è come sempre! Eh no, questa volta si scava perché in questo DL c'è una perla: l'articolo 8, con cui si regala un ente pubblico storico a una persona.

L'attenzione per le armi è diventata una costante del Governo Meloni. Ora arriva questo decreto urgente che cambia radicalmente lo scenario dei poligoni di addestramento, frequentati per sport ma anche da chi aspira ad avere e poter usare una pistola o un fucile. È tutto già scritto nella Gazzetta Ufficiale: l'Unione Italiana Tiro a Segno, con le sue attività di addestramento all'uso delle armi da fuoco, indispensabili per Forze dell'ordine locali e cacciatori, passa sotto il controllo diretto della politica nazionale e potranno nascere nuovi poligoni di tiro gestiti da privati, con il rischio che le pratiche di certificazione finiscano in un sistema dove a contare è solo il profitto.

Ottenere il porto d'armi potrebbe diventare, quindi, molto più facile, con vantaggi prevedibili per chi vende rivoltelle e fucili oltre che per la potente lobby dei cacciatori, tanto cara a qualcuno.

Una riforma che vuole creare una struttura centralizzata a Roma che avrà tutti i poteri e il portafogli, per lasciare alle sezioni soltanto la gestione della parte strettamente sportiva.

Il decreto prevede anche il passaggio alla nuova UITS nazionale dei beni oggi in capo alle sezioni locali, beni demaniali concessi in comodato gratuito. Tutto in mano a un prescelto. E chi è questo prescelto estratto dall'enorme paniere di parenti e amici? Si chiama Walter De Giusti, già commissario straordinario dell'ente e già oggetto di una sentenza del TAR che parla di incompatibilità di De Giusti come segretario generale della Federazione pugilistica e commissario dell'Unione Italiana Tiro a Segno. Il Ministero della Difesa, Ministero di questo Governo, in altre faccende affaccendato, tipo moltiplicazione di fondi per acquisto armi, da questo orecchio non ha sentito. Non ha sentito nemmeno quando il commissario De Giusti ha concesso alla Federazione pugilistica - di cui, ripeto, è segretario generale - il locale interrato del Tiro a segno a Milano per l'allestimento di una palestra e di un ring, tutto ovviamente a carico del Tiro a segno che, come si sa, sopravvive con le quote private versate dai soci: è agli atti addirittura una fattura di 7.000 euro per l'allestimento di quella palestra. Il De Giusti ha agito come concedente e come beneficiario, in pratica ha fatto un accordo con se stesso. Niente di male se il bene fosse stato di sua proprietà e se si fosse accollato lui in prima persona tutte le spese. Parafrasando uno slogan femminista sessantottino potremmo dire: il bene è mio e lo gestisco io. Lo regalo e lo presto a chi voglio io.

Il piccolo problema è, a parte le spese accollate ai soci del Tiro a segno, che il bene è di proprietà demaniale militare, per cui per qualsiasi cosa necessita la preventiva autorizzazione delle autorità ministeriali e militari competenti: autorizzazioni che non risultano. Anzi, al contrario, il 3° Reparto Infrastrutture dell'Esercito italiano ha dichiarato illegittima la presenza del centro sportivo pugilistico nei locali del Tiro a segno a Milano. E anche stavolta il Ministero era in altri acquisti di armamenti affaccendato e nemmeno se ne è accorto.

Ora, Ministro, io non sono un avvocato ma, così, ipotizzo che sul piano penale, secondo l'articolo 640, comma 2, n. 1, del codice penale, si potrebbe forse parlare di truffa aggravata ai danni di ente pubblico punibile con la reclusione da 1 a 5 anni. Cito: “Chiunque, con artifizi e raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (…) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea (…)”. E visto che anche gli enti a formale struttura privatistica devono qualificarsi come “pubblici” in presenza di specifici requisiti, tra cui il soddisfacimento di esigenze di interesse generale e il finanziamento o controllo pubblico, la UITS, quale ente di diritto pubblico a carattere istituzionale, rientrerebbe nei parametri richiesti.

Esiste, inoltre, una retrodatazione degli atti che avrebbe tentato di annullare una denuncia fatta sull'illegittima inaugurazione del centro pugilistico. E anche in questo caso il codice penale ci chiarisce che potrebbe trattarsi di delitto di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, articolo 479 del codice penale.

Se poi, per pura coincidenza, il dottor De Giusti solleva dall'incarico di commissario straordinario, a titolo gratuito, del Tiro a segno di Milano il competente avvocato Giancola, e al suo posto nomina la dottoressa Arrighi che nulla sa di tiro a segno - lo ha affermato lei -, con un compenso di 20.000 euro, poco prima di mettere in atto l'affido dell'interrato, beh, qualche piccolo dubbio viene, faccio ammenda. Come diceva l'eterno Presidente Andreotti, a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca.

La stessa tipologia di condotta è stata ipotizzata in querela anche con riferimento al bando per la selezione del segretario generale UITS, con contestuale accusa di aver falsamente attestato che il consiglio direttivo non avesse deliberato alcuno schema di avviso pubblico, quando invece le delibere del 4 dicembre 2024 e del 14 gennaio 2025 documenterebbero l'opposto.

Presidente, lei pensa che sia finita qui? Lei è un'inguaribile ottimista. Già, perché l'avvocato De Giusti, nominato commissario straordinario dell'ente che avrebbe dovuto guidare portandolo ad elezioni, il 13 febbraio 2026 vedeva prorogato il suo incarico, addirittura, con compiti ampliati, tipo quello di dover riscrivere lo Statuto. Tutto questo Presidente, se si può dire, fottendosene; tutto questo fottendosene del fatto che, appena otto giorni prima, con la sentenza di ottemperanza del 2025, in data 5 febbraio 2026, il TAR aveva formalmente accertato l'inadempimento del commissario rispetto all'obbligo di convocare l'assemblea elettorale disponendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. E, anche questa volta, il Ministero è in altri acquisti affaccendato.

Tralascio di citare le ritorsioni operate dal De Giusti nei confronti di chi aveva tentato di stabilire la verità denunciando i fatti.

Dovendo riordinare il settore, il Ministero infila, nel decreto, questo articolo 8. E chi lo ha scritto questo articolo 8? Indovini un po'. Giustamente, lei, Presidente, penserà: come faccio a fare un nome su 60 milioni di italiani? Lo faccia un nome; sono convinto che lei pronuncerà il nome giusto. De Giusti. Esatto, l'avvocato De Giusti. L'uomo giusto al posto giusto. Nomen omen. Praticamente, siamo arrivati al self-service dell'amichettismo; cioè, io mi scrivo la norma e il Governo me la approva. Siamo arrivati, appunto, al self-service. Quello che mi serve, lo scrivo, lo do al Governo, e questa non è un'illazione, Presidente; questo è agli atti della VII Commissione. Su mia precisa domanda, il dottor De Giusti, in audizione, quando io ho chiesto “ma questa norma l'ha scritta lei?”, mi ha risposto di sì, di essere stato chiamato dal Ministero come consulente in audizione, prima. Presidente, le audizioni si fanno dopo la norma, non prima.

La centralità decisionale deresponsabilizza i territori, così aumentano gli adempimenti, si moltiplicano i passaggi autorizzativi e diminuisce la capacità di rispondere, tempestivamente, ai problemi concreti. Le sezioni del tiro a segno nazionale non sono semplici articolazioni periferiche di un ente nazionale, ma sono presidi dello Stato. In molti comuni rappresentano l'unica realtà in grado di assicurare l'attività istituzionale prevista dalla legge, la formazione degli operatori, l'addestramento, la proporzione della disciplina sportiva. Sono luoghi costruiti in decenni di lavoro, spesso, grazie all'impegno dei dirigenti e volontari che hanno investito tempo, competenze e risorse personali.

Erano tre gli enti su cui il Governo non aveva messo le mani: ACI, UITS e Aero Club. L'ACI se lo è mangiato, per discendenza familiare, l'avvocato La Russa; l'UITS lo regaliamo all'avvocato De Giusti, restando in attesa di scoprire qualche parentela; resta l'Aero Club. Aspettiamo.

Dopo il Sottosegretario Durigon alla presidenza della Lega Pallavolo è evidente che la vostra bulimia non ha limiti. Sappiate che noi saremo qua a rendere pubblici i vostri magheggi.

A Napoli, abbiamo un termine: ‘a pacienza. Presidente, probabilmente mi può capire, ma ‘a pacienza non è la calma perché la calma è un qualcosa di fermo, è un qualcosa che resta là. ‘A pacienza è un misto di calma e di pazienza; ‘a pacienza è quella cosa che ti fa fremere aspettando di poter agire. ‘A pacienza, tengo pacienza: è il saper aspettare e non arrendersi mai nemmeno quando, come da quattro anni a questa parte, ci avete fatto sprofondare in una notte buia con i vostri provvedimenti. ‘A pacienza è quello stato che ci permette di dirvi, eduardianamente: “Ha da passà ‘a nuttata”.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marco Perissa. Ne ha facoltà.

MARCO PERISSA (FDI). Grazie, Presidente. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Ministro. Come dire, finalmente, ecco, mettiamola così, arriviamo alla discussione in Aula di un decreto che prende un po' le sue misure rispetto ad alcuni aspetti che erano, effettivamente, diventati di urgenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo e nell'ambito della disciplina sportiva del nostro Paese.

Guardi, io ho ascoltato, anche con un certo interesse accompagnato da curiosità, gli interventi delle opposizioni che hanno preceduto il mio. Indubbiamente, questo decreto poggia la sua esistenza su diversi fondamenti; chiaramente, è un decreto che prende provvedimenti su diverse questioni e, forse, quella di maggiore rilevanza riguarda i grandi eventi sportivi.

All'interno di questo decreto, noi abbiamo misure che riguardano gli Europei di calcio del 2032, su cui forse è bene ricordare che l'Italia ha ottenuto la possibilità di essere tra i Paesi ospitanti in condivisione con la Turchia. Tra gli addetti ai lavori - forse è bene dirselo - si è preferito, sia per l'Italia che per la Turchia, arrivare a questa formula innovativa, per ospitare un campionato europeo, perché gli stadi italiani vivono un ritardo strutturale rispetto agli stadi turchi. Tra gli addetti ai lavori - forse è bene che si sappia - si temeva fortemente di vedere l'Italia sconfitta, in finale, per l'aggiudicazione degli europei, dalla Turchia; per evitare questo rischio, che era evidentemente un rischio che correva anche la Turchia, in tempi molto lontani da oggi, si è deciso di ragionare di questo accomodamento. Non occorreva, certo, il rischio di una figuraccia mondiale perché gli italiani si rendessero conto e prendessero coscienza delle condizioni pietose in cui vertono i grandi stadi italiani.

Questo Governo ha lavorato, sin da subito, per cercare di snellire i processi legislativi che consentissero di dare al calcio italiano… non tanto per il suo valore intrinseco nella nostra cultura popolare, quanto piuttosto per la sua necessità di confrontarsi, ad armi pari, con il sistema calcio europeo e non soltanto. Questo Governo ha cercato di intervenire in fretta per snellire i processi di ammodernamento dei nostri stadi. Eppure, da cittadino romano, ad oggi, dopo 14 anni di dibattito, non siamo riusciti ancora a capire se avremo la certezza di vedere sorgere il nuovo stadio della Roma nel quadrante di Pietralata. Quattordici anni in cui il nostro Paese sta dicendo a un investitore estero, che porta un miliardo di euro di investimenti, che non sappiamo - dopo 14 anni - se quell'investimento potrà essere atterrato e, finalmente, generare un benessere per la città ovviamente, ma anche un legittimo ritorno per il privato che investe.

Quattordici anni. Era urgente un decreto che snellisse, in prospettiva al 2032 - siamo all'anno di grazia 2026 -, la possibilità di realizzare e ammodernare gli stadi di cui la nostra Nazione ha bisogno per essere co-protagonista con la Turchia nei prossimi Europei, anzi nei successivi perché ci saranno quelli del 2028? Ecco, ormai, purtroppo, da italiani non possiamo neanche dare per scontata la partecipazione della nostra Nazionale a questi grandi eventi.

Credo e spero, diciamo, che ce la metteremo tutta per raggiungere la nostra qualificazione, ma, semmai, almeno, cerchiamo di preservare la dignità e l'esistenza in vita del nostro sistema Paese all'interno degli Europei 2032. Era, quindi, urgente.

Figurarsi l'urgenza per i Giochi del Mediterraneo che si realizzeranno fra poche settimane: anche lì, spesso e volentieri incastrati all'interno delle farraginosità burocratiche e amministrative delle nostre amministrazioni e della nostra burocrazia. O l'America's Cup.

La fatica e la fortuna di essere riusciti ad intercettare, forse, l'evento più prestigioso a livello mondiale, dopo le Olimpiadi, immaginate voi se non ci fosse l'estrema urgenza di mettere quell'evento nelle immediate condizioni di performare. Tutto il mondo ci guarda attraverso gli eventi sportivi. Poi, Presidente, un po' di polemica, che è sempre bene lasciare agli atti di questo Parlamento, perché sancisce le differenze tra noi e loro. Non lo dico neanche per suo tramite, mi consentirà, tanto non c'è la controparte, posso parlare. Me lo permetto. È davvero singolare un Partito Democratico che punta il dito verso i commissariamenti del Governo Meloni ma che non dice - non ha detto una parola, per esempio - quando l'attuale sindaco di Milano, Sala, fu nominato da Enrico Letta commissario per l'Expo di Milano del 2015. Quando un Governo nomina commissari amici del Partito Democratico bene, quando il Governo Meloni nomina dei commissari per dei grandi eventi sportivi male. Ma l'ipocrisia non conosce confine, perché lo stesso Partito Democratico sta zitto anche quando il Governo Meloni conferma una scelta del Governo Draghi lasciando all'attuale sindaco di Roma, espressione del Partito Democratico, due titoli di commissariamento, quello per il Giubileo e quello per i rifiuti. Quindi, quando il Governo conferma commissari i sindaci del Partito Democratico bene; quando il Governo indica dei commissari per velocizzare i processi organizzativi dei grandi eventi sportivi, che portano l'attenzione di tutto il mondo sul nostro Paese, allora i commissariamenti sono atti di arroganza istituzionale.

Sì, va bene, ma se è vero questo è vero anche che l'ipocrisia a un certo punto la fa da padrona. Come, per esempio, è bene che si sappia che, mentre il Governo ha provveduto alla nomina del commissario per gli stadi degli Europei 2032, c'è un sindaco in particolare, che risponde al nome di Gualtieri, che è sempre del Partito Democratico, che sta facendo letteralmente a gomitate per ottenere l'incarico di subcommissario di Governo alla realizzazione dello stadio. Allora, ci faccia sapere il Partito Democratico: questi commissari vanno bene o vanno bene solo quando i commissari sono gli amici loro e non vanno bene quando i commissari sono nominati dal Governo secondo scelte di merito?

Però, abbiamo anche detto, Presidente, che non è l'unico assetto quello di cui questo decreto si occupa, perché effettivamente - e devo dire anche grazie al collega Bicchielli - anche qui mi lasci dire che non c'è stato dialogo. Ma, insomma, nella memoria della VII Commissione nell'ultima legislatura credo che questo sia il decreto più emendato tra quelli che abbiamo visto per competenza. Se non il primo, forse sul podio sicuramente ci arriva. Però, ci sono anche stati emendamenti delle opposizioni che sono stati accolti dalla maggioranza. Anche qui le opposizioni ci dovrebbero far sapere: ma questo Governo è dispotico e autoritario e commissaria l'esistenza e la dignità del Parlamento anche quando accoglie innumerevoli emendamenti, anche provenienti dalle opposizioni? Perché, altrimenti non si riesce a capire qual è il metro di valutazione. Anzi, mi preme di dire che grazie al Ministro Abodi e grazie a un atteggiamento responsabile da parte del Governo, il lavoro della Commissione, a mio giudizio - ma credo anche a giudizio del Ministro, altrimenti non avrebbe dato i suoi pareri favorevoli su determinati emendamenti, e grazie a quel dialogo franco e trasversale all'interno della Commissione che ha tenuto in considerazione anche le istanze delle opposizioni - ha fatto sì che questo decreto sia migliorato e sia arrivato in Aula migliorato grazie a un sano, franco, leale e concreto dibattito parlamentare.

Quindi, non capisco se, per l'opposizione, il dibattito parlamentare vale solo in Aula o vale anche quello che si fa nelle Commissioni. È vero che io sono alla prima legislatura, però avevo capito che il lavoro che si fa in Commissione è un po' il cuore del dibattito parlamentare, quello dove ha veramente valore il confronto franco fra forze politiche e sensibilità culturali differenti tra loro anche sul tema della giustizia sportiva. Guardi, la giustizia sportiva - e ve lo dice uno che è passato sotto le forche caudine della giustizia sportiva da presidente di un ente di promozione sportiva - non ha alcun valore di rilevanza penale o amministrativa, non ha alcunché. La giustizia sportiva valuta la coerenza dei comportamenti sulla base del rispetto dei regolamenti sportivi.

Se nell'infrazione di regole previste nei regolamenti sportivi la giustizia sportiva dovesse ravvisare un un'ipotesi di reato, anche ascrivibile al rango della giustizia ordinaria, allora ha l'obbligo, come tutti i cittadini, comunque, a prescindere dalla loro appartenenza all'ordinamento della giustizia sportiva, di segnalare alle autorità competenti l'ipotesi di reato che hanno riscontrato. È abbastanza evidente che non c'è motivo alcuno affinché un magistrato eserciti le sue funzioni all'interno dell'ordinamento della giustizia sportiva ed è un passo di riforma della giustizia sportiva che invece, proprio per quel principio di imparzialità a garanzia dei soggetti posti sotto accusa, dovrebbe - e su questo sono totalmente d'accordo col collega - migliorare di gran lunga non solo la sua sostanza, ma anche la sua forma a tutela della sua imparzialità.

E poi c'è l'elefante nella stanza: l'Unione Italiana Tiro a Segno. È singolare, anche qui, che questa sinistra ci racconta che l'assetto più importante di un decreto che parla di America's Cup, di Europei 2032 e di giustizia sportiva possa essere una riforma, a lungo attesa, dell'Unione Italiana Tiro a Segno. A lungo attesa, almeno dal 2019, quando - pensi lei - Giuseppe Conte nominò un commissario dell'Unione Italiana Tiro a Segno con il compito - pensi lei - di riformare l'organigramma e di scrivere lo statuto. Allora, il simpatico e folcloristico collega Amato, anche qui, ci facesse sapere se i commissari per la riorganizzazione vanno bene solo quando li nomina il suo amico Giuseppe Conte o se quella struttura andasse realmente e profondamente ristrutturata. Guardi, io sono entrato in un poligono una sola volta nella mia vita, per un'ora. Ero andato a trovare degli amici, non avevo assolutamente intenzione di sparare e le confermo - faccio outing, se me lo consente - che io ho avuto paura per la sensazione. Ho avuto paura non perché ci fosse una reale condizione di insicurezza, anzi era tutto, a mio giudizio, estremamente sicuro, ma per la percezione di pericolo che quegli strumenti mi hanno trasmesso in quell'ora in cui sono stato lì dentro.

Mi è stato subito chiaro che a quel fragoroso rumore corrispondeva un fragoroso rischio: bastava un secondo di distrazione, un millimetro di imprecisione e un momento divertente poteva diventare un qualcosa di estremamente tragico. Quando parlo di questa roba qui, quando si parla di poligoni, quando si parla di strutture sportive che gestiscono poligoni, quando si parla di UITS, che è una via di mezzo tra la difesa, gli obblighi connessi alla difesa e la pratica sportiva, bisogna fare molta attenzione. Guardate, regolamentare sul principio - perché questo è quello che mi trasferisce il contenuto articolato di questo decreto sull'articolo 8 - trasparenza, inasprimento delle regole e inasprimento dei controlli quando si tratta di maneggiare armi con proiettili veri io credo possa essere soltanto un trionfo.

Visto che sono in conclusione - però, se mi permette 30 secondi in più rispetto al previsto, perché devo mettere gli occhiali da vista; non ero abituato a gestire questi inconvenienti -, si è parlato a lungo di esproprio. Però, Presidente, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8: “I beni appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già dati in uso gratuito alle sezioni di tiro a segno nazionale, sono concessi in uso a titolo gratuito all'Unione italiana tiro a segno, che li destina alle finalità istituzionali (…)”. La domanda che rivolgo alle opposizioni - e con questo concludo - è: ma che cosa staremmo espropriando? Dei beni demaniali o dei beni dello Stato? Perché è un rientro in possesso. Casomai l'esproprio c'è stato su un improprio utilizzo.

Allora, vede, e concludo davvero, due pesi e due misure, due diverse sensibilità È questo che mi convince che questo decreto vada nella direzione giusta e che, ancora una volta, per l'ennesima volta in questi quattro anni, l'opposizione ha perso una buona occasione per dimostrarsi una forza coerente (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Cavandoli. Ne ha facoltà.

LAURA CAVANDOLI (LEGA). Grazie, Presidente. Oggi si tratta un provvedimento che si inserisce fra le urgenze relative ai grandi eventi sportivi che riguardano il nostro Paese. Si è detto della competizione UEFA Euro 2032, il 19° campionato europeo di calcio che si svolge ogni quattro anni, e che ha visto l'Italia assegnataria dalla UEFA insieme alla Turchia. Questo evento sarà all'inizio dell'estate del 2032. Viene, quindi, nominato un commissario per la realizzazione e il completamento delle opere necessarie che interessano, appunto, il nostro Paese, perché, a ottobre di quest'anno, verranno scelti i cinque stadi che saranno sede di questa competizione. La proposta è ampia: si presentano lo stadio San Siro di Milano, lo Stadio Olimpico di Roma, il San Nicola di Bari, il Maradona di Napoli, il Franchi di Firenze, lo Juventus Stadium di Torino, il Ferraris di Genova, il Bentegodi di Verona, il Dall'Ara di Bologna; poi ancora il Sant'Elia di Cagliari, oltre agli stadi - su questo c'è una attenzione da parte del Governo - di Lecce e di Roma a Pietralata.

Con il commissario si vuole, quindi, agevolare il rapporto con gli enti locali e i proprietari dello stadio nel percorso di scelta della UEFA. Quindi, queste diventano infrastrutture sportive di interesse strategico nazionale.

Vengono, quindi, ancora stanziati 15 milioni per la 20a edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, destinati, anche in questo caso, agli ultimi interventi infrastrutturali necessari ad assicurare la perfetta riuscita dell'evento. I Giochi inizieranno fra un mese a Taranto e, ancora una volta, quest'anno, dopo il successo delle Olimpiadi invernali, il nostro Paese avrà una ribalta internazionale per gli eventi sportivi. Un'occasione, quindi, anche per i nostri atleti, di gareggiare in Italia con il supporto del proprio pubblico sugli spalti.

Poi, grande attenzione e contributi per l'America's Cup di Napoli. Ci sarà il prossimo anno. È un evento che in questo decreto viene richiamato per permettere l'assegnazione e l'uso delle frequenze per la trasmissione di questa 38a edizione e, poi, per prevedere i rimborsi IVA per le imprese extra UE che si occuperanno dell'acquisto e dell'importazione di beni e servizi in Italia. Inoltre, sono previste anche agevolazioni per permettere l'assunzione a tempo determinato del personale che serve proprio per realizzare la manifestazione.

Si interviene anche sul decreto legislativo n. 9 del 2008 che regola i diritti audiovisivi dello sport, tematica a cui sono particolarmente legata, perché il primo decreto legislativo era oggetto, qualche anno fa - ahimè -, della mia tesi di dottorato. Qui si vuole - questa è l'idea, appunto, della regolamentazione dei diritti audiovisivi dello sport - sfruttare l'elevato ricavo dei diritti premium dei campionati maggiori in funzione mutualistica. Quindi, durante la fase referente, noi della Lega abbiamo presentato un emendamento e abbiamo accettato la riformulazione, unendolo a quello degli altri colleghi, perché correggesse proprio la problematica per il campionato professionistico della serie A femminile e della serie C maschile. Ringraziamo anche il Ministro Abodi che, anche con l'aiuto del Ministro Giorgetti, è riuscito anche ad accogliere questa correzione. In questo modo si sono trovate anche risorse da distribuire a favore del settore giovanile, che è quello che più ci interessa.

Importante è il fondo “Dote per la Famiglia” - all'articolo 7 -, che agevola le famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro per l'avviamento e il sostegno allo sport dei ragazzi fra i 6 e i 14 anni. Viene finanziato con 2 milioni di euro per il prossimo anno.

Sull'articolo 8 noi abbiamo evidenziato una serie di criticità, proprio perché c'è una riorganizzazione dell'Unione italiana tiro a segno, che è un ente commissariato da quasi due anni e che ora vuole commissariare tutte le altre sezioni nazionali. Insomma, abbiamo tanti dubbi. Per questo abbiamo presentato emendamenti, anche in Aula, per correggere lo spirito accentratore della riforma. Noi della Lega restiamo territoriali e restiamo autonomisti. Questo spirito accentratore evidentemente va, se non altro, ad affossare quella che è l'autonomia gestionale delle sezioni territoriali. Lancio però una provocazione formale, perché mi chiedo se veramente si può pensare di riorganizzare la pratica del tiro a segno a livello nazionale, che ha una tradizione ultrasecolare, con un articolo di 26 commi in un decreto-legge, senza che sia stato preventivamente oggetto di una concertazione né, tantomeno, oggetto di un tavolo preparatorio.

Altre norme importanti prevedono eventi eccezionali, come la visita del Papa a Lampedusa e l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.

Infine, una norma che interessa tutti, che è la carta di identità. Viene salvata la validità del documento cartaceo nei rapporti pubblici e privati che sono sorti antecedentemente al 3 agosto 2026. Inoltre, si permette che il documento cartaceo resti valido nelle more del rilascio del documento elettronico. Ne approfitto velocemente per spiegare l'importanza della carta di identità elettronica, che è la chiave di accesso che permette a tutti i cittadini di autenticarsi con i massimi livelli di sicurezza ai servizi online degli enti che ne consentono l'utilizzo e di tutte le pubbliche amministrazioni. Grazie alla CIE, poi i cittadini non devono perdere tempo per farsi rilasciare credenziali differenti da ogni amministrazione ed è anche valida per i servizi online degli altri Paesi comunitari. Quindi, non solo sostituisce lo SPID a livello nazionale, grazie all'App CieID, ma, sempre gratuitamente, permette di essere utilizzata per autenticarsi in tutti i Paesi dell'UE.

Ultima annotazione. Abbiamo presentato per l'Aula un emendamento importante, forse banale, ma che può dare risposte immediate a situazioni drammatiche nelle more dell'approvazione della proposta di legge sulle piscine, che è in sede referente proprio qui alla Camera, alla XII Commissione. Ecco, quella proposta di legge si occuperà dei requisiti strutturali delle piscine e delle vasche idromassaggio. Noi qui proponiamo di rendere obbligatorio l'utilizzo della cuffia nelle piscine e nelle vasche idromassaggio pubbliche o aperte al pubblico per i bambini e i ragazzi sotto i 16 anni. Vogliamo dare una risposta immediata, che non esime i gestori dalla vigilanza degli assistenti bagnanti e non esime gli stessi dalle modifiche tecniche che limitino la pericolosità dei bocchettoni aspiratori. Però, con l'obbligo della cuffia, oggi possiamo evitare altri gravi incidenti che coinvolgono soprattutto bambini. Quindi, proponiamo di limitare la misura agli under 16, perché le statistiche segnalano che questi incidenti coinvolgono, appunto, ragazzi fino ai 14 anni.

All'inizio di questa seduta, i gruppi MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico hanno portato l'attenzione sui recenti tragici eventi che si sono verificati nelle piscine, peraltro, ricreative. Ecco, noi chiediamo agli altri gruppi e al Governo di unirsi a noi in questa richiesta per dare una risposta semplice e immediata che possa evitare tragedie per altri ragazzi.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche - A.C. 2988-A?)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Cangiano: rinuncia.

Ha facoltà di replicare il Ministro per lo Sport e i giovani: rinuncia.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Prima di passare all'ultimo punto all'ordine del giorno, mi viene nuovamente segnalato che abbiamo bisogno di una pausa tecnica di qualche minuto per una verifica - ahimè - necessaria. Quindi, abbiate un po' di pazienza. Sospendiamo l'Aula, rimaniamo in zona, qui in Transatlantico, perché pochi minuti e riprendiamo.

La seduta, sospesa alle 16,30, è ripresa alle 16,40.

Discussione del disegno di legge: Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo (A.C. 2670-A?).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2670-A?: Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 2670-A?)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

La XIII Commissione (Agricoltura) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di intervenire il relatore, deputato Marco Cerreto.

MARCO CERRETO (FDI). Relatore. Grazie, Presidente. Onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'Assemblea inizia oggi l'esame del disegno di legge d'iniziativa governativa A.C. 2670-A? collegato alla manovra di finanza pubblica che reca misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.

Il provvedimento è stato presentato alla Camera il 17 ottobre 2025 ed è stato assegnato in sede referente alla XIII Commissione agricoltura il 2 dicembre 2025, la quale ne ha iniziato l'esame lo scorso 11 dicembre.

Le Commissioni I, VI, VII, VIII, X, XI, XII e XIV hanno espresso parere favorevole, mentre la II Commissione (Giustizia), ha espresso parere favorevole con una osservazione. La V Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni, alcune delle quali volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Il Comitato per la legislazione ha espresso un parere con osservazioni.

La XIII Commissione (Agricoltura) ha recepito le condizioni e le osservazioni formulate nella seduta del 15 luglio 2026.

Il provvedimento, come risultante dalle modifiche apportate in sede referente, è suddiviso in due titoli e si compone di 28 articoli.

L'articolo 1, come modificato in sede referente, incrementa il Fondo per la sovranità alimentare di 30 milioni di euro per il 2026 e di 40 milioni di euro per il 2027. Stanzia, inoltre, ulteriori risorse a sostegno di alcuni investimenti strutturali nel comparto agricolo, pari a 100 milioni di euro per il 2027, 150 milioni di euro per il 2028 e 50 milioni di euro per il 2029.

L'articolo 2, commi 1 e 2, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede per l'anno 2027 la concessione di un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo di 10 milioni di euro, volto a rafforzare l'integrazione tra le imprese agricole, che producono frumento, e le industrie di trasformazione dei prodotti agricoli che hanno concluso nuovi contratti di filiera, efficaci a decorrere dal 2027.

I commi dal 3 al 7 recano la disciplina del suddetto credito d'imposta; esso è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° febbraio 2027 al 15 novembre 2027 relativi all'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature finalizzati al miglioramento qualitativo delle produzioni, nonché alla connessa attività di ricerca, ed è determinato sul valore complessivo dell'investimento agevolato in misura pari al: 20 per cento, per i contratti di durata triennale; 30 per cento, per i contratti fino a quattro anni; 40 per cento, per contratti fino a cinque anni.

Il credito d'imposta è utilizzabile, in compensazione, nel corso dell'anno 2027 tramite modello F24, senza che trovi applicazione il limite generale di compensazione dei crediti d'imposta e dei contributi, pari a 2 milioni di euro per anno solare, né il limite annuale di utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, pari a 250.000 euro.

L'articolo 3, modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029 a sostegno degli investimenti per la produzione di carne bovina sul territorio nazionale, anche al fine di aumentare il numero degli allevamenti per la linea vacca-vitello.

Al comma 1 sono individuate le finalità della disposizione in esame che consistono nell'aumentare la produzione di carne bovina sul territorio nazionale, nel sostenere l'aggregazione e l'organizzazione degli allevamenti zootecnici e della filiera di produzione della carne bovina e nel valorizzare i contratti di filiera del comparto zootecnico, con particolare riferimento alla linea vacca-vitello. Sono poi indicati gli investimenti che possono beneficiare del suddetto contributo. L'attività di controllo della spesa e di monitoraggio sulla corretta attuazione delle misure previste da tale disposizione è attribuita ad Agea.

L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 a favore delle imprese agricole, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, destinando il 65 per cento delle risorse alla concessione di mutui a tasso agevolato e il 35 per cento alla concessione di contributi a fondo perduto.

Le suddette risorse sono destinate alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, destinando il 65 per cento per la concessione di mutui a tasso agevolato e il 35 per cento per la concessione di contributi a fondo perduto.

L'articolo 5, modificato durante l'esame in sede referente, stanzia 50 milioni di euro per il 2027, 200 milioni di euro per il 2028 e 50 milioni di euro per il 2029 vincolati all'attuazione del Piano olivicolo nazionale 2026-2030. In relazione a quest'ultimo, attribuisce ad Agea l'attività di controllo della spesa e di monitoraggio sulla corretta attuazione delle misure, destinando a tal fine un contributo pari a 2 milioni di euro per il 2027, 8 milioni di euro per il 2028 e 2 milioni per il 2029.

Infine, vieta, salvo reimpianto nel medesimo sito o in uno limitrofo, l'espianto o l'eradicazione di piante di olivo destinate alla produzione di oli protetti da marchi di qualità, qualora siano finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'articolo 6, introdotto in sede referente, disciplina poteri, funzioni e modalità di nomina del Commissario straordinario nazionale per fronteggiare l'emergenza della Xylella fastidiosa al fine di contrastarne la diffusione e completare il processo di eradicazione delle fitopatologie causate da tale batterio. Il mandato del Commissario cessa il 31 dicembre 2028. Inoltre, l'articolo stanzia risorse per l'esercizio delle funzioni attribuite al Commissario e per il funzionamento della relativa struttura di supporto.

L'articolo 7, modificato in sede referente, reca misure a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura colpite da epizoozie e fitopatie, consistenti nella possibilità di avvalersi della sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti in scadenza nel 2026, concessi da banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati.

A tal fine, le imprese presentano apposita autocertificazione nella quale si attesta la sussistenza di una delle seguenti condizioni rispetto all'anno precedente: riduzione del volume di affari almeno pari al 20 per cento; riduzione della produzione almeno pari al 30 per cento; riduzione delle quantità conferite o della produzione primaria almeno pari al 20 per cento, per le cooperative agricole.

Possono accedere al beneficio solo le imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate, alla data di entrata in vigore della presente legge, come esposizioni creditizie deteriorate, secondo la disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

L'articolo 8, modificato durante l'esame in sede referente, prevede che il Fondo di parte capitale per il rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza - istituito per il contrasto della peste suina africana - possa essere utilizzato per finanziare misure di biosicurezza e sorveglianza previste dalle ordinanze del relativo commissario straordinario a favore anche di soggetti diversi dagli allevatori. Destina, inoltre, allo stesso Commissario 1 milione di euro per il 2026 per la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee. Infine, al fine di sostenere il settore suinicolo colpito dalla diffusione della peste suina africana, stanzia 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 a favore delle aziende addette alla macellazione, per garantire il congelamento e lo stoccaggio di suini provenienti da zone di restrizione.

L'articolo 9 prevede che i terreni, per i quali l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) non concluda positivamente la procedura di dismissione possano essere concessi dallo stesso Istituto, a seguito di procedura competitiva a evidenza pubblica, in comodato gratuito per almeno dieci anni a soggetti dai 18 ai 41 anni. Alla scadenza del contratto di comodato il comodatario potrà esercitare l'opzione di acquisto del terreno per metà del suo valore. A tal fine, la disposizione in esame interviene sulla legge 28 luglio 2016, n. 154, recante disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, inserendo, dopo l'articolo 16, un nuovo articolo 16-bis denominato: “Accesso dei giovani ai terreni agricoli di proprietà dell'ISMEA”.

L'articolo 10, modificato in sede referente, reca disposizioni in materia di recupero produttivo e valorizzazione di terreni abbandonati e silenti anche attraverso l'istituzione della Banca comunale delle terre. La stessa disposizione definisce “terreno abbandonato” il terreno agricolo sul quale non sia stata esercitata attività agricola da almeno cinque anni in base ai principi fissati dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione.

Per “terreno silente” si intende un terreno agricolo i cui proprietari, in base ad apposita istruttoria svolta dal comune nel cui territorio è situato lo stesso terreno, non siano individuabili o reperibili. Sono delineate le procedure amministrative per richiedere i medesimi terreni. È previsto che le regioni e le province autonome provvedono al coordinamento delle rispettive disposizioni legislative concernenti la materia, anche al fine di individuare e definire alcuni ambiti quali, ad esempio, l'ambito soggettivo nelle quali si esplicano le procedure amministrative di accesso ai terreni abbandonati e silenti, i contenuti ed i requisiti della manifestazione di interesse per la coltivazione dei terreni abbandonati e della domanda per la coltivazione dei terreni silenti.

L'articolo 11, introdotto durante l'esame in sede referente, include tra le attività riconducibili all'enoturismo e ai relativi benefici fiscali quella di ospitalità al di fuori dei centri abitati con popolazione superiore a 50.000 abitanti, destinando a tal fine 600.000 euro per il 2026, 5,3 milioni di euro per il 2027, 3,3 milioni annui a decorrere dal 2028.

Si interviene sull'articolo 1, comma 502, della legge n. 205 del 2017, che definisce l'enoturismo come quel complesso di attività che includono la conoscenza del vino espletata nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine. Devo concludere?

PRESIDENTE. Eh sì, è arrivato oltre il tempo, ben oltre il tempo.

MARCO CERRETO, Relatore. Va bene, allora concludo…

PRESIDENTE. Ovviamente è autorizzato a consegnarla da me, ci mancherebbe.

MARCO CERRETO, Relatore. Sì, concludo soltanto evidenziando anche l'introduzione, sempre in sede referente, dell'articolo 25, che è molto importante perché delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (European Deforestation-free products Regulation-EUDR). Sono enumerati specifici principi e criteri direttivi che devono essere seguiti nell'esercizio della delega. Per il resto, mi riservo ovviamente di consegnare l'intera relazione alla Presidenza.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Cerreto, ovviamente è autorizzato a depositare tutta la relazione e la ringrazio per questo.

Ha facoltà di intervenire il Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura, Luigi d'Eramo. No, si riserva. È iscritta a parlare la deputata Cherchi. Ne ha facoltà.

SUSANNA CHERCHI (M5S). Grazie, Presidente. Colleghi e colleghe, oggi discutiamo il collegato agricolo, un provvedimento che il Governo presenta come una risposta alle esigenze del settore primario. La domanda che dobbiamo porci è semplice: è davvero questo ciò di cui l'agricoltura italiana ha bisogno oggi? La mia risposta è no. L'agricoltura italiana sta attraversando una delle crisi più profonde degli ultimi decenni e questo disegno di legge, pur contenendo anche misure condivisibili, non affronta le vere emergenze del settore.

Gli agricoltori italiani non chiedono slogan, chiedono soltanto di poter lavorare, di poter programmare un futuro per le proprie aziende, chiedono di poter vivere del proprio lavoro. Oggi, invece, devono affrontare un'emergenza dietro l'altra. I cambiamenti climatici non sono più una previsione scientifica, sono la loro quotidianità: siccità sempre più lunghe, alluvioni sempre più violente, grandinate eccezionali, gelate improvvise, ondate di calore che compromettono raccolti e allevamenti, incendi che distruggono ettari di coltivazione.

È un'agricoltura costretta ogni anno a ripartire da zero. Eppure, davanti a questa realtà, il Governo continua a rincorrere le emergenze, invece di prevenirle. Manca una vera strategia nazionale di adattamento dell'agricoltura ai cambiamenti climatici. Manca un grande piano di gestione dell'acqua, manca una politica capace di mettere in sicurezza il territorio e le imprese agricole. Quando si parla di agricoltura, non si parla soltanto di produzione, si parla anche di tutela del territorio, di prevenzione del dissesto idrogeologico, di biodiversità, di sicurezza alimentare, di presidio delle aree interne.

Ogni azienda agricola che chiude è un pezzo d'Italia che perdiamo. A tutto questo si aggiunge una situazione economica sempre più difficile. I costi di produzione continuano ad aumentare, così come energie, mangimi, fertilizzanti, carburanti, assicurazioni; nel frattempo, però, il reddito degli agricoltori continua a diminuire. Chi produce spesso è l'anello più debole della filiera: lavora di più, rischia di più, guadagna di meno, e questo non è accettabile.

Poi c'è il tema della concorrenza. Da una parte, noi chiediamo ai nostri agricoltori standard sanitari di benessere animale tra i più elevati al mondo, dall'altra, consentiamo l'ingresso di prodotti provenienti da Paesi dove quegli stessi standard non esistono. È una concorrenza squilibrata, non tutela né i prodotti italiani, né i consumatori. Un'altra questione che non possiamo ignorare riguarda il ricambio generazionale. L'età media degli agricoltori continua ad aumentare.

I giovani fanno fatica a entrare nel settore non perché manchi la passione, ma perché mancano redditività, accesso al credito, prospettive. Senza giovani non esiste un futuro dell'agricoltura e senza reddito nessuna impresa può sopravvivere. In questo provvedimento troviamo diversi interventi su giovani, imprese, filiere, ricerca, semplificazione, amministrazioni, strumenti di sostegno. Sono temi importanti, ma manca un filo che li unisce, manca la visione complessiva. Sembra quasi un elenco di misure, mentre oggi servirebbe una politica agricola che guardi ai prossimi 20 anni, una politica capace di accompagnare gli agricoltori nella transizione climatica, di investire nella ricerca, nell'innovazione, nella digitalizzazione, nella gestione delle risorse idriche, nella valorizzazione delle produzioni italiane.

Noi non siamo quelli del “no” a prescindere, quando troviamo norme utili le riconosciamo. Il nostro dovere, però, è anche di evidenziare ciò che manca, e ciò che manca è l'ambizione. L'agricoltura italiana merita molto più di interventi frammentati. Merita una strategia, merita investimenti strutturali, merita risposte all'altezza della crisi che sta vivendo. Con questo spirito affrontiamo l'esame del provvedimento. Entrando ora nel merito, desidero soffermarmi sulle principali disposizioni contenute nei diversi articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 rappresenta, in qualche modo, il cuore politico del provvedimento. Si interviene sul Fondo per la sovranità alimentare, incrementando la dotazione, e si prevedono ulteriori risorse per investimenti destinati a rafforzare le filiere produttive nazionali, garantire un approvvigionamento più che sufficiente e diversificato dei prodotti agricoli, sostenere le aree interne e intervenire anche sul comparto zootecnico. Ecco, sostenere le aree interne è importante. Il principio è condivisibile, l'Italia non può continuare a essere strutturalmente dipendente dall'estero per produzioni agricole fondamentali.

Parliamo di mais, frumento tenero, proteine vegetali, soia, materie prime indispensabili per l'alimentazione anche animale, ma proprio qui emerge una prima questione politica: la sovranità alimentare non si costruisce soltanto stanziando risorse, si costruisce attraverso una strategia di lungo periodo. Perché, se un agricoltore italiano produce frumento, ma poi è costretto a venderlo a un prezzo che non remunera il suo lavoro, se è esposto alla volatilità dei mercati internazionali, se paga energia, fertilizzanti, mezzi di produzione a prezzi sempre più elevati, allora possiamo riempire le leggi della parola “sovranità”, ma quella sovranità rimarrà purtroppo solo sulla carta.

Il Fondo per la sovranità alimentare viene rifinanziato proprio perché, come riconosce lo stesso Governo, le richieste delle imprese nelle campagne precedenti hanno superato le risorse disponibili. Questo dovrebbe farci riflettere, significa che il bisogno di risorse è enorme, significa che il settore è in sofferenza. Significa che non siamo davanti a una misura accessoria, ma davanti alla necessità di sostenere comparti che rischiano di perdere progressivamente capacità produttiva.

E allora noi diciamo: bene le risorse, le poche risorse, meglio poche che niente, ma occorre una vera politica industriale agricola. Occorre sapere che cosa vogliamo produrre in Italia tra 10 anni, occorre sapere quali filiere vogliamo rendere più autonome, occorre sapere come garantire agli agricoltori non soltanto un contributo, ma un reddito dignitoso. L'articolo 2 interviene sulla filiera del frumento, attraverso un credito d'imposta destinato a favorire i contratti di filiera tra le imprese agricole che producono frumento italiano e l'industria agroalimentare di trasformazione.

Anche in questo caso la direzione è comprensibile: rafforzare il rapporto tra produzione agricola e trasformazione significa dare maggiore stabilità alla filiera, migliorare la tracciabilità, favorire la programmazione e ridurre l'incertezza. Ma quei pochi finanziamenti non possono essere presentati come la soluzione strutturale alla crisi della cerealicoltura italiana. Il problema del frumento italiano è grande. Il problema del prezzo riconosciuto all'agricoltore e il problema della concorrenza delle importazioni è il problema delle differenze tra gli standard richiesti dai nostri produttori e quelli applicati in altri Paesi, è il problema del potere contrattuale all'interno della filiera.

Perché il contratto di filiera può essere uno strumento utile soltanto se il produttore agricolo non è il soggetto più debole del contratto. Noi dobbiamo fare in modo che chi coltiva il grano non sia l'ultimo anello della catena e il primo a pagare ogni crisi. L'articolo 3 riguarda, invece, la produzione di carne bovina, la valorizzazione della linea vacca-vitello. L'obiettivo è aumentare la produzione nazionale, sostenere gli allevamenti presenti sul territorio italiano, rafforzare l'organizzazione della filiera, ridurre la dipendenza dalle importazioni di capi dall'estero.

Perché anche questo è un problema reale: una parte significativa della nostra filiera bovina dipende, infatti, dall'arrivo di animali allevati o nati fuori dal nostro Paese. Se vogliamo rafforzare la zootecnica italiana, dobbiamo sostenere gli allevatori italiani, dobbiamo farlo scegliendo quale modello zootecnico vogliamo.

Noi non possiamo pensare che aumentare la produzione significhi semplicemente aumentare il numero dei capi e spingere verso un modello sempre più intensivo. Dobbiamo difendere gli allevamenti legati al territorio, dobbiamo sostenere le nostre razze autoctone, dobbiamo valorizzare la qualità, dobbiamo garantire condizioni adeguate di benessere animale, dobbiamo tutelare gli allevatori, e non trasformare l'agricoltura italiana in una gigantesca catena industriale. La vera forza della zootecnia italiana non sarà mai quella di competere sul prezzo con i grandi sistemi industriali mondiali, ovviamente; la nostra forza devono essere la qualità, la tracciabilità, il territorio e standard più elevati. Noi non siamo favorevoli agli allevamenti intensivi, per esempio.

L'articolo 4 interviene sull'imprenditoria agricola giovanile e femminile, rifinanziando gli strumenti destinati a sostenere la nascita e lo sviluppo delle imprese. È una misura importante, perché il ricambio generazionale è una delle questioni più serie che abbiamo davanti: un'agricoltura senza giovani è un'agricoltura che non ha futuro. Ma dobbiamo anche dirci una cosa molto semplice: non basta incentivare l'ingresso dei giovani, se non siamo capaci di creare le condizioni perché questi giovani rimangano. L'accesso alla terra è difficile, l'accesso al credito è difficile, gli investimenti iniziali sono elevati, la burocrazia è pesante, la redditività è incerta. Nelle aree interne spesso mancano i servizi essenziali. Un giovane non decide se diventare agricoltore soltanto sulla base di un incentivo, deve decidere sulla base di una prospettiva che gli viene offerta. E lo stesso vale per le donne. Le donne in agricoltura non sono una categoria ornamentale da citare nei convegni: sono imprenditrici, sono innovatrici, sono spesso protagoniste delle forme più avanzate di agricoltura multifunzionale, sociale, sostenibile e anche di qualità. Ma continuano ad incontrare difficoltà maggiori nell'accesso al credito, alla proprietà, ai servizi e nella conciliazione tra lavoro e vita familiare. Quindi, bene il sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile, ma questo sostegno deve diventare una politica stabile e strutturale e non una misura episodica.

L'articolo 5 affronta uno dei capitoli più drammatici degli ultimi anni: le fitopatie nel settore olivicolo. La Xylella ha devastato interi territori, ha distrutto oliveti, ha cancellato attività economiche, ha modificato paesaggi costruiti in secoli di storia, e non possiamo continuare a intervenire sempre quando il danno ormai compiuto. Il provvedimento prevede un piano strategico nazionale per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo, anche con rimpianto mediante cultivar resistenti e per la riconversione colturale. Nel testo originario erano previste risorse molto significative per il triennio. Questo è un settore nel quale la ricerca scientifica deve essere centrale, non possiamo affrontare le emergenze fitosanitarie sulla base delle improvvisazioni: servono monitoraggio, prevenzione, ricerca, rapidità di intervento e sostegno concreto agli agricoltori. E, soprattutto, serve una capacità amministrativa che consenta alle risorse di arrivare davvero ai territori. Perché tra uno stanziamento scritto in una legge e un oliveto effettivamente ricostruito c'è spesso una distanza enorme, ed è quella distanza che la politica deve colmare.

L'articolo successivo affronta le emergenze determinate dalle epizoozie, ed è quello riferito al commissario straordinario Xylella introdotto in Commissione con emendamento. È un tema che non può essere considerato secondario: negli ultimi anni, il settore agricolo-zootecnico ha dovuto affrontare emergenze sanitarie sempre più frequenti. Quando arriva un'epizoozia, il danno non è soltanto diretto: ci sono perdite di animali, blocchi della movimentazione, limitazioni commerciali; ci sono conseguenze sull'intera filiera, ci sono aziende perfettamente sane che, purtroppo, possono subire perdite gravissime semplicemente perché si trovano all'interno di un territorio interessato dalle restrizioni. Per questo gli strumenti di sostegno finanziario sono necessari. Ma, ancora una volta, dobbiamo passare da una politica dell'emergenza a una politica della prevenzione. I servizi veterinari devono essere messi in condizione di funzionare, la sorveglianza epidemiologica deve essere rafforzata, gli indennizzi devono essere rapidi: un allevatore non può aspettare mesi o anni, quando gli è stata distrutta la capacità produttiva.

L'articolo dedicato alla peste suina africana interviene specificatamente su uno dei settori più colpiti. La peste suina africana ha dimostrato quanto una crisi sanitaria possa avere effetti economici enormi anche sulle imprese che non sono direttamente colpite dal contagio. Le restrizioni, il blocco delle movimentazioni e la perdita di mercati possono mettere in difficoltà l'intera filiera. Ed è questo il punto particolarmente importante anche per territori come la Sardegna, che conoscono bene che cosa significa convivere per anni con un'emergenza sanitaria animale e pagarne le conseguenze economiche e commerciali. Bisogna quindi sostenerle, le imprese, e bisogna garantire che la gestione delle emergenze sia scientifica, coordinata e proporzionata. Non si può scaricare sugli allevatori il costo di inefficienze amministrative o ritardi istituzionali.

L'articolo dedicato all'accesso dei giovani ai terreni agricoli di proprietà dell'Ismea introduce uno strumento interessante: la possibilità di concedere terreni in comodato d'uso gratuito ai giovani di età inferiore ai 41 anni. Questo è un punto importante, perché uno dei principali ostacoli per chi vuole iniziare l'attività agricola è proprio l'accesso alla terra. Ma, anche qui, bisogna fare attenzione: non basta consegnare un terreno. Un giovane deve poter investire, deve poter avere accesso al credito, deve avere infrastrutture, acqua, assistenza tecnica; deve avere la possibilità di commercializzare il proprio prodotto. La terra è il primo passo, non l'intera strada. Ed è proprio per questo che le politiche per il ricambio generazionale devono essere integrate.

L'articolo dedicato ai terreni abbandonati, silenti, affronta un'altra grande questione nazionale. In Italia esistono migliaia di ettari di terreni agricoli abbandonati e inutilizzati: recuperarli significa aumentare la capacità produttiva, ma significa anche molto altro. Significa presidiare il territorio, ridurre il rischio di incendi, contrastare il dissesto idrogeologico, difendere le aree interne dallo spopolamento e impedire che interi territori vengano progressivamente abbandonati. Su questo tema, però, occorre grande attenzione ai diritti dei proprietari, alle competenze regionali e alla concreta applicabilità delle procedure. Una norma può indicare un obiettivo, ma, poi, bisogna essere in grado di trasformare un terreno abbandonato in un terreno realmente coltivabile. E questo richiede catasto, procedure chiare, infrastrutture, risorse e capacità amministrativa.

Articolo 11, disposizioni in materia di enoturismo e oleoturismo.

Si arriva quindi al capitolo della ricerca. Il provvedimento interviene sul CREA e sulla necessità di garantire il ricambio generazionale del personale della ricerca agricola. Questo è un punto che noi consideriamo fondamentale: perché, mentre tutti parlano di innovazione, troppo spesso gli enti pubblici di ricerca vengono lasciati a combattere carenze di personale, precarietà e risorse insufficienti. Il CREA, invece, deve essere messo nelle condizioni di poter fare ricerca, non soltanto di sopravvivere. Il cambiamento climatico, volenti o nolenti, sta modificando l'agricoltura: nuovi parassiti, nuove fitopatie, siccità, temperature estreme, alterazione dei cicli produttivi. La ricerca pubblica non è un costo, è un investimento strategico. La ricerca non è un costo, è un investimento strategico. Lo volevo ripetere. E noi dobbiamo fare in modo che l'innovazione sviluppata dalla ricerca pubblica sia accessibile anche alle piccole aziende, non soltanto ai grandi gruppi economici.

Il provvedimento interviene, poi, sugli istituti tecnici agrari e sulle aziende agricole annesse, con risorse destinate al rinnovo di impianti e macchinari utilizzati a fini didattici. E questa è una misura che va nella direzione giusta, perché parlare di giovani in agricoltura senza investire nella formazione è una contraddizione. L'agricoltura di oggi richiede competenze sempre più complesse: conoscenze agronomiche, tecnologie digitali, economiche e ambientali. Non possiamo chiedere alle nuove generazioni di costruire l'agricoltura del futuro, per poi formarle con strumenti del passato. Gli istituti agrari devono diventare centri di innovazione territoriale, devono dialogare con le imprese, con le università e con gli enti di ricerca. Devono avere laboratori, aziende didattiche e tecnologie adeguate.

Un altro capitolo riguarda l'innovazione tecnologica e la trasformazione del sistema pubblico che gestisce le politiche agricole. Digitalizzazione dei dati, tecnologie avanzate e intelligenza artificiale possono offrire strumenti straordinari all'agricoltura: possono consentire di utilizzare meglio l'acqua, ridurre l'impiego di alcuni mezzi tecnici, e anche prevedere malattie, monitorare le colture, ridurre i costi. Ma la digitalizzazione non deve trasformarsi nell'ennesimo labirinto burocratico. La tecnologia deve semplificare la vita all'agricoltore, non deve complicarla. E, soprattutto, dobbiamo evitare che si crei un divario tecnologico tra chi può permettersi innovazione, consulenze e grandi investimenti, e chi, invece, viene lasciato indietro. Le piccole aziende non sono un residuo del passato: sono una parte fondamentale dell'agricoltura italiana.

Il provvedimento entra, poi, in una serie di disposizioni di semplificazione e di aggiornamento della normativa agricola. E su questo dobbiamo essere molto chiari: la semplificazione è necessaria, gli agricoltori ce lo chiedono da anni. Ma semplificare non significa diminuire le garanzie, non significa ridurre i controlli necessari, non significa sostituire la burocrazia pubblica con nuove forme di burocrazia privata, significa eliminare gli adempimenti inutili e rendere comprensibili e rapidi quelli necessari.

Alcune disposizioni riguardano il settore vitivinicolo. Anche qui, si interviene su norme tecniche e adempimenti che incidono concretamente sulle attività delle imprese. Il vino è uno dei settori simbolo del made in Italy, ma proprio per questo ogni semplificazione deve andare di pari passo con la tutela della qualità e della tracciabilità. Non dobbiamo dimenticare che il valore dei nostri prodotti dipende dalla fiducia dei consumatori, e quella fiducia si costruisce attraverso regole chiare e controlli efficaci.

Un altro articolo riguarda la valorizzazione degli oli vergini di oliva. Anche questo settore è strategico per il nostro Paese: l'olio italiano è un prodotto di eccellenza riconosciuto nel mondo, ma, dietro quella bottiglia, ci sono territori, paesaggi, aziende e produttori che troppo spesso faticano ad ottenere un prezzo adeguato.

Valorizzare l'olio italiano significa garantire trasparenza, difendere l'origine; significa contrastare le frodi e aiutare il consumatore a distinguere un prodotto veramente italiano da un prodotto che dell'Italia utilizza soltanto l'immagine, e significa soprattutto sostenere chi gli olivi li coltiva davvero.

Ci sono disposizioni che intervengono sulla commercializzazione e sulla tracciabilità di specifici prodotti, comprese le norme relative al settore delle uova. Anche in questo caso, noi diciamo una cosa molto semplice: la semplificazione non può mai andare a scapito della trasparenza per il consumatore. Il cittadino deve sapere cosa compra, deve sapere da dove arriva, deve sapere come è stato prodotto. Nel caso delle produzioni animali, il tema dell'informazione deve riguardare sempre di più anche le condizioni di allevamento. La competitività non si costruisce nascondendo informazioni, si costruisce sulla qualità. Quando si parla di responsabilità civile e di sicurezza occorre evitare zone grigie. Le regole devono essere chiare per le imprese e devono garantire adeguatamente i terzi, che poi siamo noi.

Infine, il provvedimento interviene sul ruolo dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) nei procedimenti amministrativi. Questo è un tema molto importante perché i CAA sono ormai il principale punto di contatto con la macchina amministrativa. Attribuire loro un ruolo maggiore può contribuire ad accelerare alcune procedure. Significa anche attribuire responsabilità importanti, e quindi servono regole chiare, controlli di professionalità e uniformità del territorio.

Non possiamo avere un sistema nel quale l'accesso a un diritto o a un contributo dipende dalla fortuna di trovarsi in un territorio nel quale le strutture funzionano meglio. La semplificazione deve essere uguale per tutti. Durante l'esame in Commissione sono stati introdotti altri articoli, ad esempio sulle pratiche sleali e sul controllo del settore pesca.

Presidente, alla fine di questa lettura articolo per articolo, emerge un dato: questo disegno di legge contiene certamente misure utili, contiene risorse, contiene interventi che rispondono a problemi reali e noi non siamo qui per negarlo, ma un collegato agricolo deve essere giudicato non sulla quantità degli argomenti che mette insieme, ma sulla capacità di costruire una visione.

E la domanda che noi rivolgiamo al Governo è questa: qual è l'agricoltura italiana che volete costruire? Un'agricoltura più concentrata nelle mani di pochi grandi soggetti, oppure un'agricoltura diffusa, fatta anche di piccole e medie imprese? Un'agricoltura che compete comprimendo i costi, oppure un'agricoltura che compete sulla qualità? Un'agricoltura che continua a rincorrere le emergenze, oppure un'agricoltura capace di prevenirle? Va bene, taglio alcune cose.

Gli agricoltori italiani non hanno bisogno di titoli, non hanno bisogno di propaganda, non hanno bisogno che ogni provvedimento venga presentato come la più grande riforma della storia dell'agricoltura italiana. Hanno bisogno di continuità, certezza, reddito, acqua, credito, ricerche, infrastrutture, meno burocrazia, prezzi equi. Soprattutto, hanno bisogno di una politica che li ascolti prima che le aziende chiudano, e non dopo. Ed è questa la misura con la quale giudicheremo questo provvedimento: non dal nome “Coltivaitalia”, non dagli annunci, non dalle conferenze stampa, ma da quello che accadrà realmente nei campi, negli allenamenti, nelle aziende agricole e nelle aree interne del nostro Paese, perché la vera sovranità alimentare non si proclama, si coltiva, e soprattutto si difende ogni giorno.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Caretta. Ne ha facoltà.

MARIA CRISTINA CARETTA (FDI). Presidente, Sottosegretario D'Eramo, onorevoli colleghi, oggi non discutiamo soltanto di un disegno di legge per l'agricoltura, discutiamo del posto che l'Italia intende assegnarle nella sua storia e nel suo futuro.

Per troppi anni il settore primario è stato trattato come una posta di bilancio, un mondo da convocare solo quando esplodeva un'emergenza. Il Governo Meloni ha rovesciato quella logica. L'agricoltura non è un settore residuale: è produzione, è lavoro, è il presidio del territorio, è sicurezza alimentare, è interesse nazionale. Che il Coltivaitalia sia un collegato alla legge di bilancio non è un dettaglio tecnico. Il comparto primario entra stabilmente nella programmazione economica della Nazione: non ai margini, al centro.

Ho seguito direttamente il confronto con le filiere e l'esame degli emendamenti. Abbiamo ascoltato chi produce, chi alleva, chi trasforma. Ne esce un provvedimento più forte. Al centro ci sono le risorse: oltre un miliardo di euro di investimenti in agricoltura. Non una misura occasionale con l'ennesimo bonus, ma un intervento strutturale per aumentare la capacità produttiva e ridurre le dipendenze dall'estero. Una legge di questa portata - lo ha ricordato il Ministro Lollobrigida - non si vedeva in Italia dai tempi della legge Quadrifoglio del 1977.

Questo miliardo ha una direzione precisa. Trecento milioni sono destinati alla sovranità alimentare e alle filiere strategiche, a partire dalle materie prime alimentari; sostenere ciò che l'Italia può e deve tornare a produrre, stabilizzare i mercati, legare produzione e trasformazione con accordi più lunghi, prezzi definiti, qualità e ricerca.

Si rifinanzia, inoltre, il Fondo per la sovranità alimentare. La sovranità alimentare non è autarchia, è la libertà di una Nazione di produrre il cibo necessario, proteggere le proprie filiere e non restare esposta a ogni crisi geopolitica o speculazione internazionale.

Trecento milioni sono destinati alla zootecnia e alla linea vacca-vitello. Oggi circa la metà della carne prodotta in Italia deriva da animali esteri. Importiamo, ogni anno, tra 1,1 e 1,3 milioni di giovani bovini e oltre il 70 per cento dei ristalli arriva dalla Francia. Questa dipendenza non è irreversibile. Con il Coltivaitalia investiamo nelle vacche nutrici, nei vitelli nati e allevati in Italia: nel triennio, un incremento stimato di circa 600.000 capi.

Più carni italiane significa reddito per gli allevatori, valorizzazione delle razze italiane e un comparto più forte nelle aree interne montane. Dopo le razze autoctone del decreto Agricoltura 2024, è il momento dell'allevamento Italia.

Altri 300 milioni vanno al settore olivicolo. La Xylella ha distrutto aziende, uliveti, paesaggi e una storia produttiva secolare anche per una gestione miope, a volte ideologica. Con il Coltivaitalia cambiamo dimensione all'azione pubblica: reimpianti con cultivar resistenti, riconversioni colturali, investimenti, una strategia nazionale e, grazie al lavoro parlamentare, una struttura commissariale dedicata. Non ci limitiamo a risarcire il danno quando tutto è perduto: ricostruiamo la capacità di produrre. È la differenza tra inseguire una crisi e governarla.

Per sostenere il ricambio generazionale e valorizzare il lavoro delle donne, il Piano stanzia 150 milioni. Oggi le risorse ordinarie finanziano non più di una decina di imprese all'anno. Con il Coltivaitalia si punta a sostenerne mediamente 50, con mutui agevolati e contributi a fondo perduto. Il ricambio generazionale non si realizza con i convegni o con i social: si realizza permettendo a un giovane di acquistare un terreno, avviare un'impresa, accedere al credito, e alle donne che scelgono l'agricoltura di trasformare un progetto in un'azienda.

Il Coltivaitalia risponde anche a richieste che gli agricoltori avanzano da tempo: una moratoria di 12 mesi sulla quota capitale dei finanziamenti per le imprese colpite da epizoozie e fitopatie e investimenti nel CREA e negli istituti tecnici agrari perché la ricerca esca dai laboratori e arrivi nelle imprese.

Colleghi, il Coltivaitalia non nasce nel vuoto. È il passo successivo di una strategia iniziata nell'ottobre 2022, quando Giorgia Meloni e Francesco Lollobrigida hanno rimesso la sovranità alimentare nel nome e nell'azione del Ministero. Qualcuno la liquidò come formula retorica. Oggi si può misurare con risultati concreti.

Nel triennio 2023-2025 gli investimenti per la sovranità alimentare hanno raggiunto 16,8 miliardi di euro: più 46 per cento rispetto al triennio precedente. Ed è cresciuta anche la capacità di spesa: l'80 per cento dei fondi MASAF risulta impegnato, contro il 58 per cento del 2022. Le risorse PNRR per l'agricoltura sono passate da 3,7 a 8,9 miliardi, con oltre il 65 per cento già impegnato per oltre 35.000 progetti.

E i risultati parlano chiaro: nel 2024 la filiera agroalimentare ha generato 81,6 miliardi di euro di valore aggiunto, prima tra i comparti manifatturieri italiani. Il valore aggiunto agricolo ha raggiunto 44,2 miliardi, il più alto nell'Unione europea: più 11 per cento sul 2023. L'incidenza sul prodotto interno lordo è salita al 4,2 per cento, il dato più alto degli ultimi 20 anni. Nel 2025 le esportazioni agroalimentari hanno toccato il record di 72,5 miliardi di euro.

Questi risultati appartengono, prima di tutto, agli agricoltori, agli allevatori, ai pescatori e alle imprese di trasformazione. La politica non deve appropriarsi del loro merito. Deve riconoscerlo, difenderlo e creare le condizioni perché produca più reddito. È quello che il Governo Meloni ha fatto in meno di 4 anni, ed è quello che il Coltivaitalia continua a fare.

L'ultima analisi del Forum Ambrosetti conferma la portata della strategia: gli investimenti da 16,8 miliardi possono generare circa 87 miliardi di euro di valore aggiunto diretto nell'agroalimentare e circa 246 miliardi per l'intero sistema Paese. Difendere il settore primario significa sostenere l'intera economia italiana. Per questo, respingiamo un'idea, ancora presente in parte della politica e delle istituzioni europee, che l'agricoltura sia un costo da ridurre, un settore da caricare di vincoli e accompagnare verso il ridimensionamento. Noi pensiamo l'opposto: l'agricoltura deve produrre, innovare e garantire un reddito giusto a chi lavora e poter competere con chi esporta in Europa con regole, costi e standard diversi dai nostri. Il Governo Meloni ha portato questa linea anche a Bruxelles: più risorse per la politica agricola comune, reciprocità negli scambi, controlli sui prodotti importati e tutela delle indicazioni geografiche. Il Coltivaitalia è la traduzione nazionale della stessa politica. Non aspettiamo che siano altri a decidere del nostro futuro, lo costruiamo noi.

A chi dice che manca una strategia rispondiamo con le filiere individuate, gli investimenti triennali e gli strumenti messi in campo. A chi ha scoperto l'agricoltura soltanto durante le proteste dei trattori, ricordiamo che noi la sosteniamo dal primo giorno di Governo e anche prima quando, all'opposizione, eravamo i soli a parlare di sovranità alimentare. Non abbiamo promesso agli agricoltori che ogni problema sarebbe scomparso, abbiamo promesso che non sarebbero più stati invisibili. Oggi sono al centro dell'agenda politica. Sono tornati al centro perché, al centro, ci sono il cibo che mangiamo, il territorio in cui viviamo, il lavoro delle nostre imprese e la libertà della Nazione di decidere che cosa produrre. Il Coltivaitalia porta oltre un miliardo di euro dove serve: nei campi, nelle stalle, negli oliveti, nelle imprese dei giovani e delle donne, nella ricerca e nell'innovazione. Non rincorre l'emergenza, prepara il futuro. Come ha affermato il Ministro Lollobrigida, non investiamo per un risultato politico immediato, ma per garantire, alle future generazioni, libertà di scelta, cibo di qualità e benessere. Con il Coltivaitalia trasformiamo quella scelta in investimenti, imprese, produzione e lavoro. L'agricoltura italiana ha rialzato la testa, ora deve correre e noi continueremo a lottare per darle gli strumenti necessari (Applausi del deputato Amich).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Romeo. Ne ha facoltà.

NADIA ROMEO (PD-IDP). Grazie, Presidente. Grazie anche al Sottosegretario, che è qui presente, anche se per un provvedimento così importante e così annunciato - non me ne voglia il Sottosegretario - mi aspettavo il Ministro Lollobrigida. Comunque, è ovvio che quando parliamo di agricoltura italiana non parliamo soltanto di un comparto produttivo, ma parliamo di un'identità sociale, anche, ed ambientale. Parliamo del lavoro quotidiano di donne e uomini che coltivano la terra, allevano, producono qualità, custodiscono il paesaggio, mantengono vive le comunità locali e contribuiscono davvero alla forza del made in Italy nel mondo. Quindi, quando parliamo di agricoltura, è vero, parliamo di un comparto importante, considerando che l'intera filiera agroalimentare vale oltre il 15 per cento del PIL nazionale e rappresenta anche uno dei principali fattori di competitività del nostro Paese, ma parliamo anche di territori, parliamo di lavoro, parliamo di sicurezza alimentare, parliamo della capacità dell'Italia di competere nel mondo e, allo stesso tempo, di preservare il proprio patrimonio naturale e sociale. L'agroalimentare italiano infatti è - e credo che questa non sia una questione di punti di vista politici - uno dei più grandi punti di forza della nostra economia, con un sistema fatto di piccole imprese e di cooperative, di industrie di trasformazione, lavoratori, territori e competenze, che ha saputo costruire nel tempo un modello riconosciuto nel mondo per qualità, per sicurezza e anche per grande capacità innovativa.

È dentro questo contesto che siamo chiamati ad esaminare il disegno di legge oggi in discussione. Il nostro giudizio non nasce sicuramente da una contrapposizione pregiudiziale nei confronti del Governo. Quando si parla di agricoltura, quando si affrontano temi così rilevanti, crediamo che il compito dell'opposizione sia quello di entrare nel merito delle scelte legislative, avanzando osservazioni e proposte migliorative - cosa che abbiamo fatto in Commissione - nell'interesse dell'agricoltura italiana. Ed è proprio entrando nel merito del testo che emergono alcune nostre perplessità. Sicuramente il provvedimento interviene su numerosi aspetti del comparto agricolo, prevedendo misure sul Fondo per la sovranità alimentare, sulle filiere produttive, sul ricambio generazionale, sulla ricerca, sull'innovazione e anche sul contrasto alle emergenze fitosanitarie. Il punto, tuttavia, non è l'elenco delle misure previste, il punto è comprendere se queste misure previste siano realmente in grado, nel loro insieme, di accompagnare l'agricoltura italiana verso il futuro. Insomma, non è dove e se intervenire, ma è come intervenire, con quale visione noi vogliamo intervenire.

Nel corso dell'esame in Commissione agricoltura noi abbiamo davvero ascoltato organizzazioni professionali agricole, rappresentanze cooperative, associazioni di categoria, enti di ricerca e operatori delle diverse filiere. Quel confronto, io credo, ha restituito un messaggio molto chiaro: le imprese non chiedono soltanto risorse fini a se stesse, chiedono stabilità, chiedono programmazione, chiedono semplificazione, chiedono strumenti per competere e una politica pubblica capace di accompagnare tutte queste trasformazioni che sono in corso, perché non dobbiamo negare che le sfide che abbiamo davanti sono davvero profonde. Il cambiamento climatico non è più uno scenario futuro, è una realtà quotidiana ed è una realtà quotidiana per gli agricoltori, per gli allevatori, per i pescatori. La siccità, gli eventi meteorologici estremi, le alluvioni, le diffusioni di nuove fitopatie, le emergenze fitosanitarie e le epizoozie stanno modificando profondamente il modo stesso di produrre e stanno mettendo sotto pressione intere filiere agricole. A questo, ovviamente, si aggiungono i costi dell'energia e dei fertilizzanti, dei mangimi, delle materie prime, oltre che, ovviamente, l'instabilità dei mercati internazionali e un sistema geopolitico che è fuori controllo.

Tutto questo, guardate, incide profondamente sulla competitività delle nostre imprese e incide su quello che è uno dei problemi principali, che è la redditività. Perché? Perché noi possiamo parlare di incentivi, di innovazione, di sostenibilità, di transizione ecologica, ma se chi produce non riesce più a sostenere economicamente la propria attività nessuna strategia può essere efficace, nessun contributo fine a se stesso può essere efficace. È importante, è un pezzo, ma non è efficace per la costruzione di un futuro. Molte imprese agricole italiane producono eccellenze riconosciute in tutto il mondo - noi lo sappiamo -, ma troppo spesso il valore generato nelle campagne non rimane nelle mani di chi produce, si disperde lungo le filiere nelle quali il primo anello, che è proprio quello dell'agricoltura, è sempre e comunque, anche adesso, l'anello ancora più debole.

Per questo, una moderna politica agricola deve rafforzare il ruolo delle organizzazioni dei produttori, sostenere il modello cooperativo, favorire contratti di filiera realmente equilibrati e garantire una distribuzione più giusta del valore tra produzione, trasformazione e distribuzione. L'agricoltura non può essere considerata soltanto l'inizio di una catena economica, è un sistema nel quale imprese, lavoratori, cooperative, territori e comunità sono profondamente collegati e interconnessi. Il provvedimento interviene su alcune esigenze? Sì, lo fa. Però, l'articolo 1 prevede le risorse per sostenere investimenti nel settore agricolo? Sì, lo fa, ma la domanda politica che dobbiamo porci è un'altra: quale modello di agricoltura vogliamo costruire attraverso questi investimenti? Perché le risorse sono indispensabili, però da sole non costituiscono una strategia.

Se manca una direzione, il rischio è quello di intervenire sulle singole difficoltà senza affrontare, però, le cause strutturali che incidono - per carità - anche da anni sulla competitività delle nostre imprese. A questo si aggiunge un tema altrettanto importante, che è quello dell'effettiva capacità di attuazione. Guardate: è vero che ci sono le risorse; però molte delle misure previste dal provvedimento potranno diventare pienamente operative soltanto attraverso l'adozione dei necessari decreti attuativi. Questo, guardate, è un passaggio decisivo perché francamente, tra l'approvazione di una norma e la sua concreta applicazione, se in mezzo abbiamo i decreti attuativi in questo Paese, non se ne esce più. Ogni giorno, ogni mese che passa vuol dire che un'impresa non può programmare, significa investimenti rinviati, significa che queste politiche e queste opportunità non sono opportunità perché rimangono esclusivamente sulla carta.

Ecco, l'agricoltura non ha bisogno di annunci: se davvero volevate fare qualcosa di immediato, allora dovevate rinunciare alla formula del decreto attuativo. Gli agricoltori, gli allevatori, le cooperative e le imprese della filiera hanno bisogno di strumenti disponibili subito, con procedure chiare e con tempi definiti. Se una misura è prevista solo sulla carta, ma non è resa operativa, rischia di produrre effetti ancora più devastanti perché si pensa che si possano fare investimenti che poi, invece, alla fine, non arriveranno.

Per questo sarà fondamentale che il Governo comunque - io spero - garantisca in tempi rapidi l'adozione dei decreti necessari e credo - e spero - che il Parlamento possa continuare a svolgere il proprio ruolo di controllo e verifica sull'attuazione di queste misure. Noi sicuramente lo faremo. Perché una politica agricola efficace non si misura soltanto dalle norme approvate o dalle risorse stanziate; si misura dalla capacità concreta di trasformarla in un'opportunità per chi ogni giorno lavora nei campi, negli allevamenti e nelle filiere agroalimentari. Anche gli interventi sulla filiera del frumento e sul comparto bovino affrontano problemi reali, sicuramente riguardano settori importanti del nostro agroalimentare, ma rimangono interventi settoriali, se non sono inseriti dentro un disegno più ampio, un disegno che tenga insieme produzione, trasformazione, ricerca, innovazione, sostenibilità ambientale e competitività internazionale.

L'Italia ha bisogno di una vera politica industriale dell'agroalimentare, una politica capace di guardare ai prossimi decenni, non soltanto alla prossima legge di bilancio, una politica che accompagni le imprese nella transizione, senza lasciare indietro nessuno. Guardate, un altro tema decisivo è quello che, insomma, un po' tutti voi avete richiamato, quello del ricambio generazionale. L'agricoltura italiana ha sicuramente bisogno di giovani, ma non basta invitare i giovani a tornare alla terra. Dobbiamo creare quelle condizioni perché scegliere di fare impresa agricola sia una prospettiva concreta, innovativa, sostenibile e soprattutto redditiva. Questo significa, sì, facilitare l'accesso al credito, favorire l'accesso alla terra, ma anche ridurre gli ostacoli burocratici e soprattutto investire nella formazione, nelle competenze e nei servizi necessari per affrontare un'agricoltura sempre più complessa e tecnologicamente avanzata.

La formazione sarà una delle chiavi della competitività futura: gli agricoltori di domani dovranno essere imprenditori capaci di utilizzare nuove tecnologie, leggere i dati, innovare i processi produttivi, gestire le sfide ambientali e cogliere le opportunità offerte dai nuovi mercati. Per questo occorre rafforzare il collegamento fra le imprese agricole, gli istituti tecnici, l'università, i centri di ricerca e il sistema della formazione professionale. La competitività delle imprese del futuro passerà, infatti, anche dalla capacità di utilizzare le tecnologie digitali, l'agricoltura di precisione e gli strumenti innovativi per migliorare la produttività, aumentare la qualità delle produzioni e ridurre l'impatto ambientale.

La digitalizzazione non può essere un elemento accessorio, è una condizione fondamentale per consentire alle imprese agricole, comprese quelle di piccole dimensioni, di innovare e di competere. Ma non può esserci una trasformazione digitale senza infrastrutture adeguate: molte aree rurali e montane del nostro Paese continuano ancora oggi a scontare ritardi nella connettività, nell'accesso ai servizi digitali e nella disponibilità di servizi essenziali. Questo non rappresenta soltanto un problema economico o un problema solo dell'agricoltura fine a se stessa. È un problema sociale e territoriale perché abbandonare le aree rurali e montane significa perdere presidi fondamentali per la tutela del territorio, aumentare i rischi legati al dissesto idrogeologico e accelerare i processi di spopolamento che impoveriscono intere comunità.

Le aree interne montane non possono essere considerate territori marginali, sono luoghi nei quali si produce qualità, si custodisce biodiversità, si mantiene vivo il paesaggio e si garantisce un equilibrio ambientale fondamentale per l'intero Paese. L'agricoltura svolge in questi territori una funzione - lo dicevo prima - che va oltre l'aspetto economico, è un presidio sociale, un elemento di coesione, è una presenza indispensabile per evitare che intere comunità vengano progressivamente abbandonate.

Quando chiude un'azienda agricola in un'area interna, non perdiamo soltanto - ripeto - un'attività economica, spesso perdiamo un presidio ambientale, un pezzo di comunità, una parte della capacità di custodire il territorio. Da questo punto di vista, il richiamo alle aree interne contenuto nel provvedimento per me rimane troppo debole. Oggi le imprese agricole che operano nelle zone montane e collinari, nei territori più periferici, non soffrono soltanto per le difficoltà del mercato, devono convivere con infrastrutture insufficienti, collegamenti inadeguati, servizi pubblici che arretrano, carenze di connessione digitale e difficoltà di accesso ai servizi sanitari e scolastici. È evidente che la competitività di un'azienda agricola dipende anche dalla qualità del contesto nel quale opera. Per questo motivo, continuiamo a sostenere che una politica agricola moderna debba dialogare con le politiche dedicate alle aree interne, ai piccoli comuni e allo sviluppo territoriale, superando una logica che, invece, affronta ogni settore separatamente.

La stessa cosa va fatta per la transizione ecologica e quella digitale che devono procedere insieme e non possono essere vissute come un vincolo imposto alle imprese; devono diventare una possibilità per migliorare la competitività, ridurre i costi, utilizzare meglio le risorse e affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici.

La crisi climatica, però, ci impone anche un'altra riflessione sulla gestione del rischio: non possiamo continuare a intervenire soltanto dopo ogni calamità. Dobbiamo investire nella prevenzione, dobbiamo rafforzare la gestione della risorsa idrica, completare le infrastrutture irrigue, sostenere gli invasi, migliorare gli strumenti assicurativi e promuovere una gestione del rischio che consenta alle imprese di affrontare eventi ormai sempre più frequenti. Ogni euro investito nella prevenzione evita costi economici e sociali molto più elevati negli anni successivi.

Serve una politica capace di accompagnare i territori nella trasformazione, non soltanto di intervenire quando l'emergenza è già esplosa. Signor Presidente, lo dico, guardate, richiamando anche l'attenzione su un territorio che io conosco bene, perché è il territorio dal quale in realtà provengo ed è uno dei simboli delle trasformazioni che stanno già investendo il nostro sistema, il Delta del Po. In pochi anni questo territorio ha conosciuto la siccità più grave della storia recente, l'avanzata del cuneo salino lungo il corso del fiume, fenomeni di subsidenza sempre più accentuati, eventi meteorologici estremi e, sul versante della pesca e anche dell'acquacoltura, la diffusione di specie aliene, come quelle del granchio blu e della noce di mare, che hanno compromesso produzioni e il reddito di centinaia di imprese.

Non stiamo parlando di emergenza isolate: centinaia di imprese su 1.500 partite IVA ne hanno chiuse 700 e molti erano giovani e donne. Ripeto: non sono emergenze isolate, perché stiamo parlando degli effetti concreti del cambiamento climatico su uno dei più importanti distretti ittici italiani. Il Delta del Po dimostra che ambiente, agricoltura, pesca e sviluppo economico non possono essere affrontati separatamente. Quando cambia l'equilibrio ambientale di un territorio, cambiano anche le condizioni economiche e sociali di chi quel territorio lo vive. È proprio per questo che riteniamo insufficiente continuare a intervenire soltanto quando il danno è già stato prodotto. Occorre una strategia permanente di adattamento climatico che metta insieme agricoltura, pesca, gestione delle acque, tutela ambientale, manutenzione del territorio e ricerca scientifica. Una strategia che, ad esempio, investa in queste aree, cosa che non c'è in questo provvedimento: nella vivificazione delle lagune, nel ricambio delle acque, nella manutenzione dei canali e delle bocche di porto, nel monitoraggio degli ecosistemi e nel contrasto alle specie aliene invasive.

Il Delta del Po - l'ho citato, ma non è soltanto una questione locale - è un esempio nazionale di ciò che sta accadendo a molti territori italiani. Anche il comparto della pesca e dell'acquacoltura merita una politica strutturale.

Sono settori fondamentali del nostro sistema agroalimentare, ma troppo spesso rimangono ai margini del dibattito sulle politiche di sviluppo, tranne qualche passerella.

Le marinerie italiane stanno affrontando una fase complessa: all'aumento dei costi si aggiungono la riduzione delle risorse ittiche, gli effetti del cambiamento climatico, la concorrenza internazionale e le difficoltà del ricambio generazionale.

Il provvedimento interviene sul rafforzamento dei controlli relativi all'importazione dei prodotti della pesca e sul potenziamento degli strumenti amministrativi dedicati al settore. Sono interventi necessari, ma anche in questo caso non possono essere sufficienti, se manca una strategia più ampia. Servono investimenti maggiori per il rinnovo della flotta, per la sostenibilità energetica, per la valorizzazione del pescato nazionale e per la ricerca e il sostegno delle imprese che operano nelle nostre comunità costiere. Agricoltura, pesca e acquacoltura condividono oggi le stesse grandi sfide: la sostenibilità economica, la sostenibilità ambientale e la capacità di adattarsi ai cambiamenti climatici. Per questo devono essere considerate parti di un'unica strategia nazionale per il sistema agroalimentare italiano. Devo dire che il lavoro svolto nella Commissione agricoltura ha dimostrato quanto sia importante il confronto con il mondo produttivo. Le audizioni, che hanno rappresentato sicuramente un momento prezioso di ascolto, hanno restituito indicazioni che meritano di essere valorizzate nel prosieguo dell'iter parlamentare. Una politica agricola efficace nasce dal dialogo con le organizzazioni professionali, con le cooperative, con le regioni, con il mondo della ricerca e con chi ogni giorno lavora nei campi, negli allevamenti e sul mare.

L'agricoltura italiana non chiede assistenza o solo risorse, ma chiede di poter competere ad armi pari, chiede di essere accompagnata dalla transizione ecologica senza essere lasciata sola; chiede meno burocrazia e che le risorse siano immediatamente erogate; chiede che possano essere effettivamente utilizzate, perché con riferimento alle risorse disponibili, dal momento in cui vengono stanziate a quello in cui sono effettivamente utilizzabili trascorre troppo tempo, ed è ormai troppo tardi per le imprese; chiede di poter rinnovare senza perdere redditività e, infine, chiede una politica capace di riconoscere il valore economico e sociale di chi ogni giorno produce, lavora e custodisce i territori.

Noi continueremo a confrontarci nel merito di questo provvedimento, avanzando proposte migliorative e svolgendo fino in fondo il nostro ruolo parlamentare. Lo faremo perché crediamo che l'agricoltura italiana meriti molto di più di un elenco di interventi settoriali; merita una politica davvero industriale dell'agroalimentare, perché senza una visione non si costruisce il futuro dell'agricoltura italiana. Il futuro dell'agricoltura italiana coincide in larga misura con il futuro del nostro Paese, ma dobbiamo essere capaci e avere il coraggio di fare molto di più.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Cavandoli. Ne ha facoltà.

LAURA CAVANDOLI (LEGA). Grazie, Presidente. In questi anni il Masaf ha stanziato oltre 16,8 miliardi di euro per le politiche agricole sul fronte degli investimenti. Le risorse del PNRR agricolo sono state più che raddoppiate, passando da 3,6 a 8,9 miliardi di euro. Secondo le stime, si genererà un impatto che raggiunge quasi i 250 miliardi di euro nel lungo periodo, creando benefici per tutto il sistema Italia. Inoltre, sono stati stanziati 1,2 miliardi per l'innovazione, cioè per il futuro, con il rafforzamento del fondo ISMEA che ha sostenuto circa 3.000 imprese. A tutela del sistema, sono stati inoltre assegnati 100 milioni di euro per l'internazionalizzazione e 10 milioni per la ricerca sulle TEA e una nuova legge importantissima per il contrasto alla contraffazione e all'italian sounding, fenomeno che vale 100 miliardi di euro all'anno.

Nel contesto delle crisi internazionali, il Governo ha altresì adottato misure mirate al sostegno per quello che riguarda le aziende agricole: 100 milioni per i fertilizzanti, 90 milioni complessivi destinati al gasolio agricolo e il mantenimento di un'agevolazione strutturale sul gasolio che vale circa un miliardo all'anno; poi 760 milioni di euro a livello europeo per il comparto ittico. Questa è chiaramente la strategia di rilancio e rafforzamento del settore agroalimentare che sta portando avanti il Governo e che - lo diciamo sempre con un certo orgoglio - ha visto il riconoscimento UNESCO della cucina italiana come patrimonio dell'umanità e trova in questo provvedimento, collegato alla legge di bilancio, misure che valgono oltre un miliardo di euro. Quindi, questo provvedimento finanzia con 300 milioni di euro fino al 2027 il Fondo per la sovranità alimentare. Si vuole, così, rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionali con interventi per la tutela e la valorizzazione del cibo italiano di qualità con la riduzione dei costi di produzione, per le imprese agricole, dando sostegno alle filiere agricole, anche locali, o in caso di crisi dei mercati come, purtroppo, abbiamo constatato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari. Insomma, si cerca di andare nella direzione di migliorare l'autonomia alimentare del nostro Paese. Ricordo che queste risorse sono state stanziate anche per salvaguardare le aree interne dallo spopolamento e dal dissesto idrogeologico - tema su cui richiamo l'attenzione alla nostra proposta di legge, voluta dalla Lega, dell'agricoltore custode del territorio -, ma anche per sostenere le colture agricole di interesse strategico e per favorire l'allevamento di vitelli autoctoni.

Ci sono, poi, 20 milioni di euro che sono stati assegnati a sostegno della filiera del frumento sotto forma di credito d'imposta per le imprese che hanno sottoscritto nuovi contratti di filiera o hanno fatto investimenti acquistando nuovi macchinari, impianti e attrezzature per migliorare qualitativamente le produzioni o per l'attività di ricerca.

Altri 300 milioni sono stati stanziati, fino al 2029, per la produzione della carne bovina e la valorizzazione della filiera con l'intento di aumentare il numero degli allevamenti per la linea vacca-vitello; un investimento importante per acquistare manzo e allevare bovini riproduttori, quindi, per produrre vitelli e a crescere bovini, quindi, produrre carne nazionale. Questo perché il comparto zootecnico nazionale deve essere potenziato al fine di ridurre la dipendenza dalle importazioni. I contributi sono diretti, per il 70 per cento, alla filiera solo carne e, per il 30 per cento, alla filiera carne-latte.

Dobbiamo sottolineare che si tratta di un comparto di alta qualità relativo a razze autoctone e, potenzialmente, toccato dalla concorrenza delle importazioni anche da parte dei Paesi del Mercosur. Come Lega, abbiamo già attenzionato il Ministro, con un question time in materia, proprio perché vogliamo che i controlli previsti per i prodotti nazionali siano integralmente applicati anche ai prodotti di importazione. La salute dei consumatori deve prevalere rispetto alle logiche di mercato. Questo intervento va proprio nella logica di rinforzare la produzione di qualità italiana.

Poi, non mancano gli incentivi al passaggio generazionale, all'imprenditoria giovanile e femminile; si tratta di 150 milioni, fino al 2029, destinati, per il 65 per cento, a mutui agevolati e, per il 35 per cento, a fondo perduto; altri 300 milioni vanno per l'emergenza fitopatia del settore olivicolo; risorse vincolate all'attuazione del Piano olivicolo nazionale 2026-2030. Il legislatore non vuole che i terreni che hanno subito la Xylella restino incolti o abbandonati, ma nemmeno che vengano trasformati in impianti fotovoltaici a terra e, questo, a tutela degli oliveti destinati a regimi di produzione di olio di qualità. Del resto, si tratta di terreni agricoli che non hanno visto snaturata la loro qualità, non sono stati stravolti. Quindi, con questa norma abbiamo anche previsto, durante l'esame della Commissione, la nomina di un commissario per gestire le risorse.

Questo provvedimento non dimentica le imprese agricole della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito, lo scorso anno, danni economici a causa di epizoozie e fitopatie; per questi, è prevista la moratoria dei mutui e degli altri finanziamenti in essere con proroga delle garanzie pubbliche che, eventualmente, assistevano i detti crediti.

Si affrontano anche le problematiche del settore suinicolo colpito violentemente dalla peste suina africana; in particolare, si prevede che il fondo per il rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, istituito per il contrasto alla PSA, possa essere utilizzato per finanziare misure di biosicurezza e sorveglianza previste dalle ordinanze del commissario straordinario anche a favore di soggetti diversi dagli allevatori. A tal fine, viene autorizzata la spesa di un milione di euro per il 2026 per la messa in opera di recinzioni e altre strutture temporanee ed amovibili. Per le aziende addette alla macellazione, per garantire il congelamento e lo stoccaggio per almeno 15 giorni di suini provenienti da zone di restrizione, viene concesso un contributo pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Abbiamo ascoltato, proprio la settimana scorsa, in Commissione, il commissario Filippini e possiamo confermare che l'emergenza non è finita e che serve una maggiore attenzione da parte delle regioni, specialmente quelle che ancora vedono nuovi ritrovamenti, e pertanto l'ampliamento delle zone di restrizione. Il rischio è che le aziende chiudano e che non riaprano più, facendo perdere una parte importantissima della filiera alimentare nazionale.

La filiera suinicola italiana ha un valore complessivo stimato di circa 20 miliardi di euro e la diffusione della peste suina africana ha causato ingenti danni al settore, fra cui la perdita di circa un miliardo di euro di export a causa della chiusura dei mercati extra-UE, come la Cina, il Giappone, la Thailandia, e la chiusura di circa 5.000 allevamenti dal 2022. Segnalo con favore, poi, le misure che erano peraltro già state ipotizzate dall'allora Ministro Centinaio qualche anno fa, come l'assegnazione gratuita di terreni da parte dell'Ismea a favore dei giovani agricoltori fino a 41 anni, con la possibilità di un eventuale riscatto futuro.

Per lo stesso fine di riconversione e utilizzo agricolo viene chiesto ai comuni di individuare quelle che sono le terre abbandonate, cioè non coltivate da 5 anni, o silenti, cioè quelle di cui non siano individuabili o reperibili i proprietari, per creare una banca dati su base comunale delle terre che possono essere, quindi, messe a disposizione per l'affitto agrario. Poi è stato previsto anche un investimento per l'innovazione tecnologica dell'agricoltura, sia tramite il CREA, ma anche dotando gli istituti tecnici agrari di 1,5 milioni di euro per il rinnovo di impianti e macchinari a scopo didattico.

Innovazione, ripeto, il futuro della nostra agricoltura, entra anche come scopo dell'Agea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che amplia le proprie funzioni inserendo la promozione dell'innovazione tecnologica nell'agricoltura e nella pesca, e diventando quindi AgeaIT. Con l'articolo 11 si amplia poi il novero delle attività riconducibili all'enoturismo e all'oleoturismo, introducendo l'ospitalità, quindi anche una parte più recettiva, a condizione che tale attività sia esercitata da imprese agricole al di fuori dei centri abitati con più di 50.000 abitanti.

Si interviene anche sul Testo unico del vino con l'obiettivo di aggiornare e perfezionare il quadro normativo nazionale in materia vitivinicola attraverso interventi di tipo definitorio, tecnico e sistematico. Non mancano alcune semplificazioni amministrative per ridurre i tempi burocratici e agevolare l'accesso ai fondi pubblici. In particolare, le istruttorie nei centri autorizzati di assistenza agricola diventeranno immediatamente esecutive per le pratiche che non necessitano di valutazione discrezionale, e in questo modo si garantisce una più rapida risposta alle aziende agricole e interventi immediati più efficienti.

Infine, nell'ambito del procedimento sanzionatorio in materia di pratiche commerciali sleali fra imprese della filiera agricola e alimentare, viene introdotto un meccanismo di preventiva diffida per le violazioni considerate sanabili a cura dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Complessivamente si tratta, quindi, di un provvedimento che investe grandi risorse, che noi della Lega sosteniamo, ricordando che il nostro mondo agricolo è una delle più grandi ricchezze del Paese e che va tutelato e valorizzato per l'elevata qualità dei prodotti della filiera contro le importazioni o contaminazione da prodotti esteri che hanno caratteristiche ben diverse. Il tutto nell'interesse del nostro mercato nazionale, del nostro Paese, dei consumatori e della loro salute.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bicchielli. Ne ha la facoltà.

PINO BICCHIELLI (FI-PPE). Grazie, signor Presidente. Onorevoli colleghi, sottosegretario D'Eramo, il provvedimento che oggi discutiamo affronta una delle questioni più strategiche per il futuro dell'agricoltura italiana: come rendere il nostro sistema agricolo più competitivo, più resiliente e capace di valorizzare un patrimonio di terra che troppo spesso rimane inutilizzato. Parliamo di un settore, quello agroalimentare, che si conferma infrastruttura strategica fondamentale per il Paese, con un valore complessivo che supera i 700 miliardi di euro e contribuisce per circa il 15 per cento al PIL nazionale. Parliamo di un disegno di legge che investe sulla sovranità alimentare, sulle filiere, sul ricambio generazionale, sulla ricerca, sull'innovazione e sulla semplificazione amministrativa.

Esso destina oltre un miliardo di euro a misure concrete, dal rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare al rafforzamento delle filiere strategiche, come frumento e carne bovina, dal sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile alle misure di contrasto alle emergenze fitosanitarie ed epizoozie, fino alle semplificazioni amministrative e agli interventi per la ricerca e l'innovazione. E tra queste disposizioni un ruolo centrale, e io ritengo anche strategico, assume l'articolo 10, l'ex articolo 9, dedicato al ricambio generazionale e all'accesso al capitale fondiario.

Infatti, questo articolo introduce, per la prima volta, una disciplina organica e sistematica finalizzata al recupero e alla valorizzazione dei terreni agricoli abbandonati e di quelli qualificati come “terreni silenti”. Signor Presidente, questa fu una nostra battaglia, ricordo che nel 2024 fu approvato su questo tema un mio ordine del giorno.

L'obiettivo è chiaro e ambizioso: incrementare la produzione agricola nazionale, rafforzare le filiere agroalimentari locali e, contemporaneamente, contrastare lo spopolamento delle aree interne e il dissesto idrogeologico che deriva proprio dall'abbandono del suolo. Recuperare i terreni oggi improduttivi non è soltanto una scelta di sviluppo locale, è una scelta di sovranità alimentare. Significa produrre di più in Italia, rafforzare le filiere nazionali e ridurre quella dipendenza da produzioni estere in una fase internazionale caratterizzata da fortissima instabilità.

L'Italia possiede migliaia di ettari di superficie oggi purtroppo improduttivi, terreni che rappresentano un costo ambientale, un costo economico, un costo sociale. Dove la terra viene abbandonata aumenta il rischio di dissesto idrogeologico - lo dico da presidente della Commissione sul rischio idrogeologico e sappiamo quanto è importante non abbandonare i terreni -, diminuisce la capacità anche produttiva del territorio, si indeboliscono le comunità locali, e tutti questi fenomeni, di fatto, accelerano lo spopolamento delle aree interne.

È una sfida resa ancora più pressante dalla stima di oltre 2 milioni di ettari di terreni agricoli abbandonati o incolti sul territorio nazionale, a cui si aggiungono situazioni specifiche di grave criticità, come circa 500.000 ettari di oliveti in stato di abbandono o sottoutilizzo. Tra l'altro, l'emergenza della Xylella ha già colpito oltre 21 milioni di piante, generando danni superiori ai 3 miliardi di euro e la perdita di circa 5.000 posti di lavoro, con l'area che ormai copre più della metà del territorio pugliese. Tutto questo mentre i cambiamenti climatici hanno provocato, negli ultimi 4 anni, danni per oltre 20 miliardi di euro alla nostra agricoltura.

Il testo originario del Governo, tuttavia, conteneva su questo lavoro una limitazione, e ringrazio la Commissione e il Governo per avere lavorato sull'allargamento, perché per noi la limitazione su questo tema era restrittiva. Il comma 5, infatti, riservava l'accesso alle informazioni della banca comunale delle terre ai soli imprenditori agricoli. Una scelta che di fatto - lasciatemi dire - escludeva una platea potenzialmente vasta di soggetti interessati a rimettere in produzione terre oggi inutilizzate. E, come firmatario dell'emendamento approvato dalla Commissione, ho ritenuto essenziale rimuovere questa barriera.

La soppressione del comma 5 e la conseguente riformulazione del comma successivo rappresentano, a mio avviso, uno dei miglioramenti più importanti apportati al testo in sede referente. Oggi, grazie a questo emendamento, chiunque, non solo gli imprenditori agricoli professionisti, può presentare al comune una manifestazione d'interesse corredata da un piano di sviluppo. Il comune, entro 30 giorni, è tenuto ad acquisire la disponibilità del proprietario privato alla stipulazione di un contratto di affitto agrario e la stessa procedura semplificata si applica anche ai terreni di proprietà comunale, nel rispetto della normativa sulla valorizzazione del patrimonio pubblico.

È una scelta che cambia l'impostazione culturale della norma. Passiamo dal “chi sei?” al “che cosa proponi?”. La selezione non avviene, quindi, sulla base di una qualifica posseduta in partenza, ma sulla qualità della tua proposta e sulla capacità concreta di rimettere a valore un terreno oggi inutilizzato. Non si tratta di un'apertura indiscriminata o derogatoria.

Abbiamo quindi aumentato e allargato la platea dei possibili beneficiari in modo significativo: giovani che vogliono insediarsi, associazioni, cooperative sociali, cittadini con idee innovative, soggetti che intendono avviare progetti di agricoltura sociale, fattorie didattiche, agriturismo, produzioni biologiche, produzioni a filiera corta.

Questa scelta ha un valore, fatemi dire, politico e territoriale molto importante. In un Paese che deve fare i conti con la crisi demografica, con lo spopolamento delle vaste aree interne, con la necessità di aumentare la propria sovranità alimentare, non possiamo permetterci di tenere chiuse le porte a chi vuole investire energie e idee nella terra. Signor Presidente, una terra produce valore quando incontra le idee, quando incontra le competenze, quando incontra gli investimenti, quando incontra la capacità imprenditoriale.

È questo il senso del nostro emendamento, quello di abbattere le barriere all'ingresso che non aggiungevano qualità alla selezione e sostituirle con un criterio molto più efficace, fondato sulla validità del piano. È una misura che favorisce il ricambio generazionale, incentiva gli investimenti e rende più dinamico il mercato fondiario. Offre un'opportunità concreta ai tanti giovani che desiderano costruire il proprio futuro in agricoltura. Ed è anche una risposta moderna alle sfide che il settore sta vivendo. L'agricoltura di oggi richiede innovazione, digitalizzazione, sostenibilità ambientale, capacità di fare rete con il turismo, la trasformazione agroalimentare, la tutela del paesaggio e le produzioni tipiche.

Quindi, rispondiamo a tre esigenze: inclusività e partecipazione, perché non riserviamo il recupero del territorio a una categoria, ma lo apriamo a tutti coloro che dimostrano di avere un progetto credibile; efficacia contro lo spopolamento, perché diamo concrete possibilità di insediamento e di attività economica proprio dove il tessuto sociale è più fragile; manutenzione del territorio, perché rimettere in produzione terreni abbandonati significa anche ridurre il rischio idrogeologico e preservare il paesaggio.

Quindi, l'articolo 10, per come l'abbiamo emendato, si integra perfettamente con le altre misure del provvedimento: l'accesso agevolato dei giovani ai terreni ISMEA, il sostegno all'imprenditoria giovanile e all'imprenditoria femminile, gli interventi per la sovranità alimentare e per le filiere.

È un pacchetto coerente, che guarda al futuro dell'agricoltura italiana non solo in termini produttivi, ma anche in termini sociali e ambientali.

Onorevoli colleghi, in conclusione, il lavoro svolto dalla Commissione ha migliorato il testo originario, ha soppresso articoli superati, ne ha aggiunti di nuovi, ha affinato le misure, ha introdotto garanzie importanti come i controlli affidati ad Agea. Fatemi dire, in conclusione, che la migliore politica agricola non è quella che moltiplica i vincoli, ma quella che crea opportunità. Il compito dello Stato è mettere le persone nelle condizioni di investire, lavorare e produrre; non restringere inutilmente l'accesso alle occasioni di sviluppo. È questo lo spirito e, più in generale, lo spirito di tutto questo provvedimento: quello di riportare la terra al centro della crescita del nostro Paese.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche - A.C. 2670-A?)

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se intenda replicare. Ha al massimo un minuto di cortesia, visto che i tempi sono già esauriti, ma glielo concedo volentieri.

MARCO CERRETO, Relatore. Grazie, Presidente. Onorevole Sottosegretario, colleghi, intervengo - a parte per ringraziare per lo svolgimento di questa discussione generale su un provvedimento storico - anche per fare una precisazione solo dal punto di vista del metodo, perché è giusto che su questo si debba connotare il lavoro della Commissione.

Ho ascoltato colleghi che hanno invocato un maggiore ascolto da parte della Commissione delle organizzazioni professionali. Per onestà di chiarezza - ma questo ovviamente si rileva dagli atti della Commissione - questa Commissione, da quando il provvedimento è stato depositato in sede referente, ha ascoltato, Presidente, 20 organizzazioni di categoria. Da queste 20 organizzazioni di categoria - al di là dei giudizi di merito che in questo momento chiaramente non mi competono - sono emerse delle indicazioni. E se questo provvedimento ha avuto, in sede referente, 12 articoli modificati e 10 articoli introdotti ex novo in sede referente, evidentemente è anche perché si è avuta la capacità di ascoltare e recepire, come diceva giustamente il collega Bicchielli, il risultato di questi suggerimenti, grazie anche - e lo voglio sottolineare - alla disponibilità e all'apertura del Ministro Lollobrigida e di tutto il Governo (Applausi del deputato Amich).

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo, Sottosegretario Luigi D'Eramo, rinuncia alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Martedì 21 luglio 2026 - Ore 11:

1. Svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni .

(ore 14)

2. Seguito della discussione della relazione della I Commissione (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa" (Doc. CCXLVII, n. 1) e sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica" (Doc. CCXLVII, n. 2). (Doc. XVI, n. 6)

Relatore: ALESSANDRO COLUCCI.

3. Seguito della discussione della relazione della I Commissione (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa" (Doc. CCXLVII, n. 3) e sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica" (Doc. CCXLVII, n. 4). (Doc. XVI, n. 7)

Relatore: IEZZI.

4. Seguito della discussione della relazione della I Commissione (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa" (Doc. CCXLVII, n. 5) e sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica" (Doc. CCXLVII, n. 6). (Doc. XVI, n. 8)

Relatore: SALA.

5. Seguito della discussione della relazione della I Commissione (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa" (Doc. CCXLVII, n. 7) e sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica" (Doc. CCXLVII, n. 8). (Doc. XVI, n. 9)

Relatrice: GARDINI.

6. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. (C. 2988-A?)

Relatore: CANGIANO.

7. Seguito della discussione delle mozioni Zanella, Malavasi, Ilaria Fontana ed altri n. 1-00574, Boschi ed altri n. 1-00593, Ruffino ed altri n. 1-00594, Vietri, Zinzi, Bagnasco, Semenzato ed altri n. 1-00595 e Manes ed altri n. 1-00596 concernenti iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature e per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane .

8. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. (C. 2788?)

Relatore: FORMENTINI.

9. Seguito della discussione della proposta di legge:

FARAONE ed altri: Istituzione della Giornata nazionale "Enzo Tortora" in memoria delle vittime di errori giudiziari. (C. 441?)

e delle abbinate proposte di legge: BISA ed altri; PITTALIS ed altri. (C. 1657?-1694?)

10. Seguito della discussione delle mozioni Richetti ed altri n. 1-00582 e Della Vedova ed altri n. 1-00585 in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione europea .

11. Seguito della discussione del disegno di legge:

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. (C. 2670-A?)

Relatore: CERRETO.

La seduta termina alle 18,07.

TESTI DEGLI INTERVENTI DI CUI È STATA AUTORIZZATA LA PUBBLICAZIONE IN CALCE AL RESOCONTO STENOGRAFICO DELLA SEDUTA ODIERNA: ALESSANDRO COLUCCI (DOC. XVI, N. 6)

ALESSANDRO COLUCCI, Relatore. (Relazione - Doc. XVI, n. 6). L'Assemblea avvia oggi la discussione sulla relazione approvata dalla I Commissione Affari costituzionali sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria, per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024, che reca le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Si tratta della prima volta che le procedure previste dall'articolo 116, terzo comma e dalla legge n. 86 del 2024 trovano attuazione. È bene allora sottolineare che la discussione che oggi avviamo in Assemblea rientra in un processo che ha visto coinvolti gli enti locali della Regione, il Consiglio regionale, la Giunta regionale, il Governo e, da ultimo, la Commissione Affari costituzionali, che lo scorso 15 luglio ha approvato una relazione per l'Assemblea sugli schemi di intesa preliminare.

Per la Regione Liguria sono stati trasmessi alle Camere due schemi di intesa. In particolare, il Doc. CCXLVII, n. 1, concerne l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alla suddetta regione nelle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa”, mentre il Doc. CCXLVII, n. 2 concerne la materia “tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica”.

Ricordo preliminarmente che l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che, con legge dello Stato, su iniziativa delle Regioni interessate e sentiti gli enti locali, possano essere attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario (cosiddetta “autonomia differenziata” o “regionalismo differenziato”). Tali forme e condizioni particolari di autonomia possono concernere, ai sensi del medesimo terzo comma dell'articolo 116, le materie di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e tre materie di competenza legislativa esclusiva (articolo 117, secondo comma): organizzazione della giustizia di pace (lettera l); norme generali sull'istruzione (lettera n); tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (lettera s). La legge volta ad attribuire tali ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia - prosegue la disposizione costituzionale - è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.

Per quanto riguarda la procedura prevista dall'articolo 2 della legge n. 86 del 2024, questa è avviata con l'atto di iniziativa deliberato dalla Regione che intende richiedere forme e condizioni particolari di autonomia, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, sentiti gli enti locali. L'atto è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che acquisisce il parere dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni e, decorso il termine, avvia comunque il negoziato con la Regione richiedente ai fini dell'approvazione dell'intesa. Al riguardo, faccio presente che, con riferimento agli schemi di intesa in esame, l'atto di iniziativa con cui la Regione Liguria ha richiesto l'avvio dei negoziati è costituito dalla deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 1175 del 2017 e dalla risoluzione del Consiglio regionale della Liguria n. 1 del 2018.

Ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 86 del 2024, lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, è approvato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata: nel caso degli schemi in esame, gli stessi sono stati approvati dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 18 febbraio 2026. Il comma 4 dell'articolo 2 prevede che lo schema di intesa preliminare sia immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata per l'espressione del parere, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione: nel caso degli schemi in esame, il parere della Conferenza unificata è stato espresso il 2 aprile 2026.

Dopo che il parere è stato reso e comunque decorso il termine di sessanta giorni, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata. È questa la fase in cui ci troviamo: la I Commissione Affari costituzionali ha avviato l'esame degli schemi di intesa nella seduta del 12 maggio 2026; nella medesima data l'esame ha avuto inizio anche presso la 1ª Commissione del Senato. Le due Commissioni hanno proceduto congiuntamente, nella giornata del 26 maggio 2026, all'audizione del Presidente della Giunta regionale della Liguria. Sempre congiuntamente, le due Commissioni hanno proceduto all'audizione dei Ministri della salute e per la protezione civile e le politiche del mare, del Ragioniere generale dello Stato, di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio e di esperti della materia.

Segnalo che l'Assemblea del Senato ha approvato gli atti di indirizzo sugli schemi di intesa nella seduta dello scorso 16 luglio. Dopo l'espressione degli atti di indirizzo anche da parte dell'Assemblea della Camera, l'iter vedrà i seguenti ulteriori passaggi: il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutati il parere della Conferenza unificata e gli atti di indirizzo parlamentari, predispone lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Se il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene di non conformarsi, in tutto o in parte, agli atti di indirizzo espressi dalle Camere, riferisce sul punto alle stesse con una relazione che deve contenere un'adeguata motivazione della scelta effettuata.

Lo schema di intesa definitivo è quindi trasmesso alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme previste nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro i quarantacinque giorni successivi alla comunicazione dell'approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica, è deliberato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

In base a quanto previsto dal successivo comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 86 del 2024, con lo schema di intesa definitivo il Consiglio dei ministri delibera, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un disegno di legge di approvazione dell'intesa, al quale quest'ultima è allegata. Alla relativa seduta del Consiglio dei ministri partecipa anche il Presidente della Giunta regionale interessata. Il comma 7 prevede che l'intesa definitiva, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, è sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale interessata. Infine, il comma 8 prevede che il disegno di legge cui è allegata l'intesa è immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Faccio presente che sulla legge n. 86 del 2024 è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 2024, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni. Inoltre, la Corte ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata del comma 8 del richiamato articolo 2 della legge n. 86 del 2024, chiarendo che il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione - secondo cui “la legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata” - va inteso nel senso di non prevedere una legge di mera approvazione dell'intesa da parte del Parlamento, senza possibilità di approvare emendamenti, giacché, in caso contrario, oltre a determinarsi un irrigidimento del procedimento parlamentare - che potrebbe chiudersi solo con l'approvazione o la bocciatura dell'intesa - si svuoterebbe il ruolo delle Camere. Naturalmente - secondo la Corte - essendo la legge di approvazione dell'intesa caratterizzata da una “condizionalità” derivante dall'intesa stipulata con la Regione interessata, qualora le Camere intendessero apportare modifiche sostanziali all'accordo concluso, esso dovrebbe essere rinegoziato tra il Governo e la Regione richiedente, il cui consenso è elemento essenziale della procedura (considerato in diritto 11.2).

Prima di passare all'illustrazione degli schemi di intesa preliminare, ritengo opportuno ricordare che la medesima sentenza n. 192 del 2024 ha dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, terzo periodo, e comma 2, 3, comma 3, e 4, comma 1, primo periodo, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui - in sede di disciplina, rispettivamente, dei negoziati tra Stato e Regione interessata, degli atti di iniziativa di ciascuna Regione, della delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e del trasferimento delle funzioni concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP - esse fanno riferimento al trasferimento integrale di “materie” o “ambiti di materie” e non, invece, a quello di “specifiche funzioni”.

La stessa sentenza, inoltre, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, che conteneva la delega al Governo per l'adozione dei decreti legislativi per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), a causa della “genericità” dei princìpi e criteri direttivi per le numerose e variegate materie, individuati attraverso il richiamo ai commi da 791 a 801-bis della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), nonché dei commi 7 e 9 del medesimo articolo, i quali prevedevano, rispettivamente, che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi volti a individuare i LEP, l'aggiornamento periodico degli stessi fosse effettuato con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri - prevedendo, quindi, la modifica di un futuro atto avente forza di legge con un atto sub-legislativo - e che nelle more dell'entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi continuassero ad applicarsi, ai fini della determinazione dei LEP, i commi da 791 a 801-bis della legge n. 197 del 2022, che prevedevano una procedura di determinazione dei LEP con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

A seguito della pronuncia della Corte, il Governo ha quindi presentato, l'11 agosto 2025, un disegno di legge che reca una nuova delega in materia di determinazione dei LEP, attualmente all'esame della Commissione Affari costituzionali del Senato (l'esame è stato avviato nella seduta del 30 ottobre 2025; S. 1623).

Per altro verso, la sentenza ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata della distinzione tra “materie LEP” e “materie no-LEP” delineata dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024. In particolare, la Corte ha evidenziato che, nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come “no-LEP”, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, alla luce della necessità di determinare il relativo LEP e il costo standard. Se, invece, lo Stato intende accogliere una richiesta regionale relativa a una funzione rientrante in una materia “no-LEP” e incidente su un diritto civile o sociale, occorrerà la previa determinazione del relativo LEP (considerato in diritto 15.2).

Per quanto concerne lo schema di intesa preliminare con la Regione Liguria relativo alle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa” (Doc. CCXLVII, n. 1), rilevo anzitutto come le predette materie, tutte di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rientrino nelle cosiddette “materie no-LEP”, vale a dire quelle materie escluse dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024 e in cui, pertanto, l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione non è subordinata alla previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

In particolare, lo schema di intesa, dopo aver definito, all'articolo 1, l'oggetto e il contenuto dell'intesa, disciplina, agli articoli da 2 a 6, la materia della protezione civile.

L'articolo 2 prevede l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia in materia di protezione civile, con particolare riferimento al potere di ordinanza regionale.

Nello specifico, il comma 1 riconosce al Presidente della Regione, in caso di emergenze connesse a eventi calamitosi di rilievo regionale - ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018) - che interessano esclusivamente il territorio regionale, il potere di intervenire con ordinanze in deroga, non solo, come già previsto dal codice, alle vigenti disposizioni normative regionali, ma anche alle vigenti disposizioni normative statali. Tuttavia, la capacità derogatoria delle predette ordinanze regionali incontra specifici limiti, individuati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa dell'Unione europea (come previsto anche per le ordinanze statali di protezione civile), nonché nel rispetto delle disposizioni penali, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, e delle disposizioni del già citato codice della protezione civile. Inoltre, la deroga non può perdurare oltre lo stato di emergenza e, in ogni caso, non può superare i due anni dalla deliberazione dello stesso.

Inoltre, in base al comma 3, tali ordinanze possono essere emanate solo dopo aver acquisito la previa autorizzazione da parte del Consiglio dei ministri, che può essere anche revocata.

In base al comma 4, qualora ricorrano gravi e comprovati motivi di urgenza che non consentono di attendere la deliberazione del Consiglio dei ministri, il Presidente della Regione può, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, emanare le ordinanze di protezione civile in deroga alla disciplina statale. Ricevute le ordinanze, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità politica delegata le sottopone immediatamente all'approvazione del Consiglio dei ministri, di regola, entro otto giorni dalla ricezione dell'ordinanza. Si prevede, inoltre, che, in caso di diniego dell'autorizzazione da parte del Consiglio dei ministri, l'ordinanza regionale cessi di produrre ulteriori effetti giuridici a decorrere dalla data della deliberazione negativa. Restano efficaci gli atti e i provvedimenti adottati medio tempore e sono fatti salvi gli effetti già prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle ordinanze regionali non approvate o approvate con limitazioni.

Il comma 5 prevede che le ordinanze regionali di protezione civile possano anche autorizzare l'apertura di apposite contabilità speciali, presso la tesoreria dello Stato, al fine di rendere più agevole l'erogazione delle risorse necessarie all'attuazione delle misure e degli interventi necessari al superamento dell'emergenza, mentre il comma 6 demanda a una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei tempi e delle procedure istruttorie propedeutiche alla deliberazione di autorizzazione o approvazione da parte del Consiglio dei ministri delle ordinanze regionali di protezione civile che derogano alla disciplina statale.

Il comma 7 prevede che, sempre con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata, ai sensi del citato articolo 15 del codice della protezione civile, di concerto con i ministri interessati, acquisita l'intesa della Regione e previa consultazione delle componenti e delle strutture operative nazionali interessate, possano essere adottate linee guida non vincolanti, finalizzate all'individuazione delle disposizioni statali di prassi derogabili dalla Regione in regime di emergenza.

L'articolo 3 concerne il ruolo del Presidente della Regione nella gestione delle emergenze di rilievo nazionale, prevedendo che, per gli eventi calamitosi di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del codice della protezione civile, che interessano esclusivamente il territorio della Regione, il commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del medesimo codice, è individuato nel Presidente della Regione ovvero, previa intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in altra persona dal medesimo Presidente indicata. Si precisa, al riguardo, che non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 4, comma 1, attribuisce alla Regione potestà normativa e amministrativa in materia “Protezione civile”, con riferimento all'esercizio di determinate funzioni.

In particolare, la lettera a) individua la funzione di reclutamento, con possibilità di attivare procedure d'urgenza per l'assunzione a tempo determinato di personale regionale addetto alle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del codice della protezione civile, ai sensi del quale le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presìdi territoriali.

La lettera b) individua la funzione “per la valorizzazione della specificità” del predetto personale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del codice della protezione civile, anche attraverso l'istituzione, ove non già presenti, nell'ambito del comparto funzioni locali, per la specifica professionalità, di apposite sezioni contrattuali relative al personale assegnato, nel rispetto delle procedure di contrattazione collettiva, ferme rimanendo di competenza statale le materie dell'ordine pubblico, della sicurezza e del soccorso pubblico.

La lettera c) individua la funzione di formazione degli operatori di protezione civile. Tale funzione di formazione riguarda, in particolare: la determinazione e il riconoscimento dei percorsi formativi, a esclusione delle materie concernenti la prevenzione e la lotta attiva agli incendi nonché le relative attività di soccorso; l'individuazione e il riconoscimento degli enti erogatori; la previsione dei sistemi di credito; l'individuazione dei docenti.

L'articolo 5, al comma 1, estende ai veicoli e ai conducenti della Protezione civile della Regione l'applicazione della disciplina prevista dai commi 11 e 11-bis dell'articolo 138 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, che detta il regime speciale relativo ai veicoli e ai conducenti delle Forze armate e di altri corpi ed enti espressamente equiparati, prevedendo modalità peculiari in materia di immatricolazione, documenti di circolazione, abilitazione alla guida e impiego dei mezzi per finalità istituzionali. Più in dettaglio, l'articolo 138 del codice della strada disciplina un regime speciale per i veicoli e i conducenti delle Forze armate, che, ai sensi del comma 11, è esteso anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei vigili del fuoco delle autonomie speciali, della Croce rossa italiana, dei corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle medesime province autonome. Il comma 11-bis reca una previsione mirata per i veicoli in dotazione alla Protezione civile nazionale, della Valle d'Aosta e delle province autonome, agli enti locali e agli enti del Terzo settore, prevedendo che, se utilizzati per fini istituzionali e servizi di pubblica utilità, possono essere dotati di rimorchio destinato al trasporto di cose con larghezza massima superiore a quella del veicolo trainante, fermi restando i limiti generali di cui agli articoli 61 e 62 del codice della strada.

Il comma 2 subordina l'applicazione della disciplina di cui al comma 11 dell'articolo 138 a due condizioni. In primo luogo, è richiesta la definizione di specifici parametri di equipollenza rispetto alle disposizioni dell'Unione europea armonizzate in materia di patenti, con riferimento alle patenti rilasciate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 138. Tali parametri dovranno essere individuati mediante apposito protocollo di intesa tra la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione. In secondo luogo, l'applicazione del medesimo comma 11 è subordinata all'obbligo di comunicazione dei dati completi dei veicoli immatricolati ai sensi del comma 1 dell'articolo 138 del codice della strada. La definizione delle modalità di tale comunicazione è demandata a un provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione.

L'articolo 6 reca una disposizione transitoria, con la quale si prevede che l'ordinanza regionale di protezione civile non può derogare a norme statali che riguardino funzioni che attengano a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali se con riferimento a tali funzioni non sono stati previamente determinati i relativi livelli essenziali delle prestazioni.

Gli articoli da 7 a 9 disciplinano l'attribuzione alla Regione Liguria di specifiche funzioni normative e amministrative nella materia “professioni”. A tal proposito, ricordo che tale materia rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, tra quelle di legislazione concorrente, con potestà legislativa regionale soggetta ai princìpi fondamentali riservati alla legge statale, e rientra altresì tra quelle per le quali non è richiesta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024, la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Nell'assenza di una legge statale organica di riforma delle professioni, la Corte costituzionale ha svolto nel tempo un ruolo centrale nel delineare i confini della competenza regionale in tale materia, distinguendo anzitutto tra l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, riservata allo Stato per il suo carattere necessariamente unitario, e la disciplina degli aspetti specificamente regionali, che rientra nella competenza concorrente.

L'articolo 7, comma 1, attribuisce alla Regione, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, funzioni normative e amministrative in materia di professioni di rilievo regionale, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con esclusione delle professioni ordinistiche - ossia le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile - e delle professioni sanitarie che, per ragioni di tutela della salute pubblica, restano di competenza statale.

L'articolo 7 chiarisce, al comma 3, che le “professioni di rilievo regionale” - il cui esercizio è subordinato all'iscrizione in un apposito elenco istituito dalla regione, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 4 - ricomprendono le attività economiche dirette alla prestazione di servizi a favore di terzi nel territorio della regione, esercitate abitualmente mediante lavoro intellettuale e comunque con il concorso di questo e aventi un nesso diretto ed evidente con le caratteristiche peculiari del territorio della regione, o di parti di esso, e della relativa economia, e che richiedono abilità, conoscenze e competenze ulteriori, rispetto all'attività comunemente svolta sul territorio nazionale, acquisibili attraverso l'esperienza e la formazione specialistica su base locale.

Il comma 4 prevede, altresì, che fermo restando quanto previsto dal successivo comma 5, lettera b), numero 1), l'iscrizione all'apposito elenco abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della Regione.

Ai sensi del comma 5, la regione, nel disciplinare le professioni in questione, deve rispettare anzitutto il decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, di ricezione della direttiva (UE) 2018/958, che ha imposto un test di proporzionalità obbligatorio e preventivo rispetto all'introduzione di qualsiasi nuova regolamentazione professionale. Inoltre, la regione non può: subordinare l'esercizio della professione regionale a requisiti soggettivi che discriminano in base alla provenienza territoriale o al luogo di residenza (lettera a)); vietare, impedire o rendere più gravoso l'esercizio di tali professioni su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, e l'esercizio in maniera stabile, fermo restando l'obbligo di iscrizione nell'elenco regionale; disciplinare attività che connotino una professione già regolata da legge dello Stato (lettera c)).

Per i soggetti che esercitano in maniera stabile nel territorio di un'altra regione la professione interessata, la regione è tenuta - ai sensi di quanto stabilito dal comma 6 - ad accertare il possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 7 attraverso l'acquisizione, al momento della richiesta di iscrizione, di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'interessato, con obbligo di controlli successivi; in mancanza della suddetta dichiarazione, è comunque consentita l'iscrizione nell'elenco regionale, con l'obbligo del richiedente di acquisire l'esperienza e la formazione specialistica su base locale, secondo modalità definite dalla regione nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e di adeguatezza.

L'articolo 8 attribuisce alla Regione Liguria il ruolo di autorità competente per il riconoscimento di alcune qualifiche professionali possedute da cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, ai fini dell'esercizio in maniera stabile di una professione regionale.

Infine, la Regione Liguria è altresì individuata quale autorità competente a pronunciarsi sulle istanze di riconoscimento relative a qualifiche professionali conseguite sulla base delle esperienze professionali e qualifiche conseguite in Stati non appartenenti all'Unione europea (Paesi terzi), ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa al trasferimento di funzioni nella materia “professioni”.

L'articolo 10 trasferisce alla Regione Liguria specifiche funzioni in materia di previdenza complementare e integrativa. In particolare, l'articolo dispone, al comma 1, che la Regione promuova forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con fondi pensione già esistenti, nel rispetto dei contenuti delle decisioni Eurostat a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni. La Regione disciplinerà esclusivamente il funzionamento operativo e organizzativo delle forme di previdenza complementare e integrativa ad ambito regionale. In relazione a tali funzioni, ai sensi del comma 2, alla Regione spetta la rappresentanza negoziale per la stipula dei contratti o accordi collettivi volti all'adesione ai fondi pensione a livello regionale, con riferimento al personale dipendente dalle regioni, dagli enti pubblici regionali, dagli enti locali del territorio regionale e dal Sistema sanitario regionale.

L'articolo 11 istituisce, in relazione alle specifiche funzioni oggetto di attribuzione ai sensi dello schema di intesa, la Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali in conformità alle previsioni dell'articolo 5 della legge n. 86 del 2024, composta, per lo Stato, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, da un rappresentante ciascuno del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle imprese e del made in Italy e, per la Regione Liguria, da nove rappresentanti regionali, oltre che da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e da un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI).

L'articolo 12 prevede che l'anzidetta Commissione paritetica Stato-Regioni-Autonomie locali provveda annualmente alle verifiche previste dall'articolo 8 della legge n. 86 del 2024, che comprendono - ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 8 - la valutazione degli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.

L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intesa in esame e all'esercizio delle relative funzioni oggetto di attribuzione alle Regioni, a cui si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la stessa.

L'articolo 14 al comma 1 fissa in dieci anni la durata dell'intesa, mentre al comma 2 disciplina il rinnovo tacito delle stesse alla scadenza del decennio. In particolare, l'accordo si intende rinnovato per un uguale periodo salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, da manifestarsi con un anticipo di almeno dodici mesi dalla scadenza.

Passo quindi all'illustrazione dello schema di intesa preliminare con la Regione Liguria relativo alla materia “tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica” (Doc. CCXLVII, n. 2).

In proposito, osservo preliminarmente che il testo dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione non reca, tra le materie di competenza concorrente, un'unica materia “tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica”, essendo piuttosto previste due distinte materie, entrambe di legislazione concorrente: la “tutela della salute” e il “coordinamento della finanza pubblica”.

Per quanto concerne la materia della tutela della salute, rilevo che essa rientra, nell'impianto delineato dalla legge n. 86 del 2024 all'articolo 3, comma 3, tra le cosiddette “materie LEP”, che, come già chiarito, sono le materie per le quali il trasferimento di funzioni alle Regioni può avvenire solo subordinatamente alla previa individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Al tempo stesso, ricordo che nel settore della salute risultano già da tempo operativi i livelli essenziali di assistenza (LEA), da ultimo disciplinati dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 e che vengono sostanzialmente a coincidere con i LEP. Sul punto segnalo che nel disegno di legge S. 1623 - sopra richiamato, recante una nuova delega in materia di determinazione dei LEP e attualmente all'esame del Senato - la nuova delega al Governo è funzionale alla determinazione dei LEP in tutte le materie indicate dal citato articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024, fatta eccezione proprio per la tutela della salute, per la quale vengono fatti salvi i LEA.

Venendo alla materia “coordinamento della finanza pubblica”, sottolineo come essa rientri invece, nell'impianto della legge n. 86, tra le cosiddette “materie no-LEP”.

Dopo aver illustrato all'articolo 1, oggetto e contenuto dell'intesa, l'articolo 2 dello schema di intesa preliminare detta i relativi princìpi e finalità, prevedendo, al comma 1, che lo schema reca disposizioni volte a garantire alla Regione Liguria maggiore autonomia, nel rispetto del principio della garanzia uniforme sul territorio nazionale dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché dei princìpi dell'accesso uniforme ed equo alle prestazioni sanitarie sul territorio nazionale e di equilibrio economico-finanziario del settore sanitario. Il comma 2 dispone, poi, che la maggiore autonomia garantita alla Regione non deve incidere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale e sui criteri di riparto del finanziamento degli investimenti in ambito sanitario finanziati con risorse nazionali, né sui criteri dei relativi riparti e sulle modalità di erogazione delle risorse. Inoltre, deve essere assicurata la neutralità per lo Stato e per le altre Regioni degli effetti derivanti da tale maggiore autonomia, inclusi quelli relativi alla mobilità sanitaria.

L'articolo 3 reca puntuali disposizioni in materia di gestione delle risorse finanziarie in materia sanitaria, elencando alle lettere da a) a e) le facoltà gestionali trasferite alla Regione, previa intesa con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sulla base delle verifiche da parte del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, fermo restando il rispetto dei LEA. In particolare, la Regione potrà: individuare tariffe di rimborso e di remunerazione differenti rispetto a quelle nazionali, da porre a carico del proprio bilancio; gestire autonomamente le risorse trasferite dallo Stato per gli investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende del sistema sanitario regionale, pur nel rispetto della programmazione nazionale e regionale a garanzia degli standard assistenziali e dei LEA; istituire e gestire fondi sanitari integrativi, previa iscrizione degli stessi nell'Anagrafe nazionale dei fondi sanitari, ferma restando la garanzia dei LEA e degli standard nazionali; destinare ad aziende ed enti del servizio sanitario regionale risorse finalizzate all'assunzione di personale sanitario o all'incremento delle prestazioni aggiuntive; allocare su altri ambiti della spesa sanitaria le risorse nazionali vincolate rispetto alle quali eventualmente risultassero economie di efficientamento in relazione a singole finalità, previa attestazione delle attività svolte dalla Regione circa il raggiungimento dell'obiettivo per cui le risorse sono state assegnate, verificata da parte del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti.

Analogamente a quanto disposto dall'articolo 11 dello schema di intesa preliminare relativo alle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa”, l'articolo 4 dello schema istituisce una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, composta, per lo Stato, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministro della salute e, per la Regione Liguria, da tre rappresentanti regionali, oltre che da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e da un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI).

L'articolo 5 dello schema di intesa prevede che la Commissione paritetica Stato-Regioni-Autonomie locali provveda annualmente alle verifiche circa l'attuazione dell'intesa, tenuto conto di quanto previsto dal successivo articolo 7, comma 1, secondo e terzo periodo, ossia della condizione di efficacia dell'intesa, data dalla permanenza dell'equilibrio economico-finanziario e dalla corretta erogazione dei LEA, anche con riferimento alla verifica annuale degli adempimenti.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dall'intesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7, al comma 1, fissa in dieci anni la durata dell'intesa, condizionando, altresì, la sua efficacia alla permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale e di corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), ivi compresa la verifica annuale degli adempimenti. A tal fine, si prevede che il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e il Comitato LEA diano tempestiva comunicazione, per le parti di rispettiva competenza, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Commissione paritetica di cui all'articolo 4 degli esiti dei monitoraggi svolti, anche tenendo conto degli andamenti trimestrali.

Il comma 2 stabilisce, infine, il rinnovo tacito dell'intesa alla scadenza del termine decennale, precisando che le condizioni sostanziali permangono quale presupposto anche per il periodo rinnovato e salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, da manifestarsi con un anticipo di almeno dodici mesi prima della scadenza.

Passando, infine, all'illustrazione della Relazione per l'Assemblea che la I Commissione Affari costituzionali ha approvato nella seduta del 16 luglio 2026, osservo che essa richiede all'Assemblea di impegnare il Governo, con apposito atto di indirizzo, a proseguire il negoziato con la Regione Liguria, adottando come schemi di intesa definitivi i due schemi trasmessi alle Camere, provvedendo in tale sede a: fare riferimento, nelle premesse, a tutte le forme di consultazione degli enti locali svolte nel corso del negoziato; fare riferimento, anche all'articolo 1 dello schema di intesa preliminare relativo alle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa”, al potere sostitutivo statale previsto dall'articolo 120 della Costituzione, che, come è noto, consente al Governo di sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nei casi di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa dell'Unione europea oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei LEP; un potere sostitutivo che è mantenuto fermo, quindi, anche nei confronti delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; specificare, con riferimento allo schema di intesa preliminare relativo alle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa”, che alla scadenza del termine di durata l'intesa si intende rinnovata per un eguale periodo, ferme restando le condizioni richieste dal medesimo schema; individuare in un apposito allegato per entrambi gli schemi di intesa le eventuali disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi di approvazione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 86 del 2024; integrare l'articolo 5 dello schema di intesa preliminare relativo alla materia “tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica” con l'obbligo, per la commissione paritetica, di fornire alle Camere e alla Conferenza unificata adeguata informativa sugli esiti della valutazione sugli effetti finanziari derivanti dalle funzioni attribuite dall'intesa, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 86 del 2024; avviare una riflessione sugli strumenti istruttori di verifica dell'adeguatezza del livello territoriale cui è attribuita una funzione, anche valutando una modifica sul punto della disciplina in materia di analisi di impatto della regolamentazione (AIR); proseguire, infine, il processo di completamento del federalismo fiscale con l'attuazione dell'autonomia impositiva regionale e del fondo perequativo previsti dal decreto legislativo n. 68 del 2011.

In questo modo, il Parlamento può dare il necessario indirizzo e impulso al processo di attuazione di un'importante disposizione costituzionale, volta ad introdurre elementi di flessibilità e differenziazione nell'assetto del regionalismo italiano, nel rispetto dei princìpi costituzionali e in coerenza, in particolare, con il principio di sussidiarietà che informa i rapporti tra gli enti costitutivi della Repubblica.

TESTI DEGLI INTERVENTI DI CUI È STATA AUTORIZZATA LA PUBBLICAZIONE IN CALCE AL RESOCONTO STENOGRAFICO DELLA SEDUTA ODIERNA: IGOR IEZZI (DOC. XVI, N. 7)

IGOR IEZZI, Relatore. (Relazione - Doc. XVI, n. 7). L'Assemblea avvia oggi la discussione sulla relazione approvata dalla I Commissione Affari costituzionali sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia, per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024, che reca le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Si tratta della prima volta che le procedure previste dall'articolo 116, terzo comma e dalla legge n. 86 del 2024 trovano attuazione. È bene allora sottolineare che la discussione che oggi avviamo in Assemblea rientra in un processo che ha visto coinvolti gli enti locali della Regione, il Consiglio regionale, la Giunta regionale, il Governo e, da ultimo, la Commissione Affari costituzionali, che lo scorso 15 luglio ha approvato una relazione per l'Assemblea sugli schemi di intesa preliminare.

Per la Regione Lombardia sono stati trasmessi alle Camere due schemi di intesa. In particolare, il Doc. CCXLVII, n. 3, concerne l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alla suddetta regione nelle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa”, mentre il Doc. CCXLVII, n. 4 concerne la materia “tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica”.

Ricordo preliminarmente che l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che, con legge dello Stato, su iniziativa delle Regioni interessate e sentiti gli enti locali, possano essere attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario (cosiddetta “autonomia differenziata” o “regionalismo differenziato”).

Tali forme e condizioni particolari di autonomia possono concernere, ai sensi del medesimo terzo comma dell'articolo 116, le materie di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e tre materie di competenza legislativa esclusiva (articolo 117, secondo comma): organizzazione della giustizia di pace (lettera l); norme generali sull'istruzione (lettera n); tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (lettera s).

La legge volta ad attribuire tali ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia - prosegue la disposizione costituzionale - è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.

Per quanto riguarda la procedura prevista dall'articolo 2 della legge n. 86 del 2024, questa è avviata con l'atto di iniziativa deliberato dalla Regione che intende richiedere forme e condizioni particolari di autonomia, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, sentiti gli enti locali.

L'atto è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che acquisisce il parere dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni e, decorso il termine, avvia comunque il negoziato con la Regione richiedente ai fini dell'approvazione dell'intesa.

Al riguardo, faccio presente che, con riferimento agli schemi di intesa in esame, gli atti di iniziativa con cui la Regione Lombardia ha richiesto l'avvio dei negoziati è costituito dalla risoluzione del Consiglio regionale della Lombardia n. 97 del 7 novembre 2017.

Ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 86 del 2024, lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, è approvato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata: nel caso degli schemi in esame, gli stessi sono stati approvati dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 18 febbraio 2026.

Il comma 4 dell'articolo 2 prevede che lo schema di intesa preliminare sia immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata per l'espressione del parere, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione: nel caso degli schemi in esame, il parere della Conferenza unificata è stato espresso il 2 aprile 2026.

Dopo che il parere è stato reso e comunque decorso il termine di sessanta giorni, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.

È questa la fase in cui ci troviamo: la I Commissione Affari costituzionali ha avviato l'esame degli schemi di intesa nella seduta del 12 maggio 2026; nella medesima data l'esame ha avuto inizio anche presso la 1ª Commissione del Senato. Le due Commissioni hanno proceduto congiuntamente, nella giornata del 26 maggio 2026, all'audizione del Presidente della Giunta regionale della Lombardia. Sempre congiuntamente, le due Commissioni hanno proceduto all'audizione dei ministri della salute e per la protezione civile e le politiche del mare, del Ragioniere generale dello Stato, di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio e di esperti della materia. Segnalo che l'Assemblea del Senato ha approvato gli atti di indirizzo sugli schemi di intesa nella seduta dello scorso 16 luglio.

Dopo l'espressione degli atti di indirizzo anche da parte dell'Assemblea della Camera, l'iter vedrà i seguenti ulteriori passaggi: il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutati il parere della Conferenza unificata e gli atti di indirizzo parlamentari, predispone lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Se il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene di non conformarsi, in tutto o in parte, agli atti di indirizzo espressi dalle Camere, riferisce sul punto alle stesse con una relazione che deve contenere un'adeguata motivazione della scelta effettuata.

Lo schema di intesa definitivo è quindi trasmesso alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme previste nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro i quarantacinque giorni successivi alla comunicazione dell'approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica, è deliberato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

In base a quanto previsto dal successivo comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 86 del 2024, con lo schema di intesa definitivo il Consiglio dei ministri delibera, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un disegno di legge di approvazione dell'intesa, al quale quest'ultima è allegata. Alla relativa seduta del Consiglio dei ministri partecipa anche il Presidente della Giunta regionale interessata.

Il comma 7 prevede che l'intesa definitiva, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, è sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale interessata.

Infine, il comma 8 prevede che il disegno di legge cui è allegata l'intesa è immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Faccio presente che sulla legge n. 86 del 2024 è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 2024, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni. Inoltre, la Corte ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata del comma 8 del richiamato articolo 2 della legge n. 86 del 2024, chiarendo che il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione - secondo cui “la legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata” - va inteso nel senso di non prevedere una legge di mera approvazione dell'intesa da parte del Parlamento, senza possibilità di approvare emendamenti, giacché, in caso contrario, oltre a determinarsi un irrigidimento del procedimento parlamentare - che potrebbe chiudersi solo con l'approvazione o la bocciatura dell'intesa - si svuoterebbe il ruolo delle Camere.

Naturalmente - secondo la Corte - essendo la legge di approvazione dell'intesa caratterizzata da una “condizionalità” derivante dall'intesa stipulata con la Regione interessata, qualora le Camere intendessero apportare modifiche sostanziali all'accordo concluso, esso dovrebbe essere rinegoziato tra il Governo e la Regione richiedente, il cui consenso è elemento essenziale della procedura (considerato in diritto 11.2).

Prima di passare all'illustrazione degli schemi di intesa preliminare, ritengo opportuno ricordare che la medesima sentenza n. 192 del 2024 ha dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, terzo periodo, e comma 2, 3, comma 3, e 4, comma 1, primo periodo, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui - in sede di disciplina, rispettivamente, dei negoziati tra Stato e Regione interessata, degli atti di iniziativa di ciascuna Regione, della delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e del trasferimento delle funzioni concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP - esse fanno riferimento al trasferimento integrale di “materie” o “ambiti di materie” e non, invece, a quello di “specifiche funzioni”.

La stessa sentenza, inoltre, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, che conteneva la delega al Governo per l'adozione dei decreti legislativi per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), a causa della “genericità” dei princìpi e criteri direttivi per le numerose e variegate materie, individuati attraverso il richiamo ai commi da 791 a 801-bis della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), nonché dei commi 7 e 9 del medesimo articolo, i quali prevedevano, rispettivamente, che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi volti a individuare i LEP, l'aggiornamento periodico degli stessi fosse effettuato con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri - prevedendo, quindi, la modifica di un futuro atto avente forza di legge con un atto sub-legislativo - e che nelle more dell'entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi continuassero ad applicarsi, ai fini della determinazione dei LEP, i commi da 791 a 801-bis della legge n. 197 del 2022, che prevedevano una procedura di determinazione dei LEP con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

A seguito della pronuncia della Corte, il Governo ha quindi presentato, l'11 agosto 2025, un disegno di legge che reca una nuova delega in materia di determinazione dei LEP, attualmente all'esame della Commissione Affari costituzionali del Senato (l'esame è stato avviato nella seduta del 30 ottobre 2025; S. 1623).

Per altro verso, la sentenza ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata della distinzione tra “materie LEP” e “materie no-LEP” delineata dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024. In particolare, la Corte ha evidenziato che, nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come “no-LEP”, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, alla luce della necessità di determinare il relativo LEP e il costo standard. Se, invece, lo Stato intende accogliere una richiesta regionale relativa a una funzione rientrante in una materia “no-LEP” e incidente su un diritto civile o sociale, occorrerà la previa determinazione del relativo LEP (Considerato in diritto 15.2).

Per quanto concerne lo schema di intesa preliminare con la Regione Lombardia relativo alle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa” (Doc. CCXLVII, n. 3), rilevo anzitutto come le predette materie, tutte di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rientrino nelle cosiddette “materie no-LEP”, vale a dire quelle materie escluse dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024 e in cui, pertanto, l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione non è subordinata alla previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

In particolare, lo schema di intesa, dopo aver definito, all'articolo 1, l'oggetto e il contenuto dell'intesa, disciplina, agli articoli da 2 a 6, la materia della protezione civile.

L'articolo 2 prevede l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia in materia di protezione civile, con particolare riferimento al potere di ordinanza regionale.

Nello specifico, il comma 1 riconosce al Presidente della Regione, in caso di emergenze connesse a eventi calamitosi di rilievo regionale - ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018) - che interessano esclusivamente il territorio regionale, il potere di intervenire con ordinanze in deroga, non solo, come già previsto dal codice, alle vigenti disposizioni normative regionali, ma anche alle vigenti disposizioni normative statali.

Tuttavia, la capacità derogatoria delle predette ordinanze regionali incontra specifici limiti, individuati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa dell'Unione europea (come previsto anche per le ordinanze statali di protezione civile), nonché nel rispetto delle disposizioni penali, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, e delle disposizioni del già citato codice della protezione civile.

Inoltre, la deroga non può perdurare oltre lo stato di emergenza e, in ogni caso, non può superare i due anni dalla deliberazione dello stesso.

Inoltre, in base al comma 3, tali ordinanze possono essere emanate solo dopo aver acquisito la previa autorizzazione da parte del Consiglio dei ministri, che può essere anche revocata.

In base al comma 4, qualora ricorrano gravi e comprovati motivi di urgenza che non consentono di attendere la deliberazione del Consiglio dei ministri, il Presidente della Regione può, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, emanare le ordinanze di protezione civile in deroga alla disciplina statale. Ricevute le ordinanze, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità politica delegata le sottopone immediatamente all'approvazione del Consiglio dei ministri, di regola, entro otto giorni dalla ricezione dell'ordinanza. Si prevede, inoltre, che, in caso di diniego dell'autorizzazione da parte del Consiglio dei ministri, l'ordinanza regionale cessi di produrre ulteriori effetti giuridici a decorrere dalla data della deliberazione negativa. Restano efficaci gli atti e i provvedimenti adottati medio tempore e sono fatti salvi gli effetti già prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle ordinanze regionali non approvate o approvate con limitazioni.

Il comma 5 prevede che le ordinanze regionali di protezione civile possano anche autorizzare l'apertura di apposite contabilità speciali, presso la tesoreria dello Stato, al fine di rendere più agevole l'erogazione delle risorse necessarie all'attuazione delle misure e degli interventi necessari al superamento dell'emergenza, mentre il comma 6 demanda a una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei tempi e delle procedure istruttorie propedeutiche alla deliberazione di autorizzazione o approvazione da parte del Consiglio dei ministri delle ordinanze regionali di protezione civile che derogano alla disciplina statale.

Il comma 7 prevede che, sempre con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata, ai sensi del citato articolo 15 del codice della protezione civile, di concerto con i ministri interessati, acquisita l'intesa della Regione e previa consultazione delle componenti e delle strutture operative nazionali interessate, possano essere adottate linee guida non vincolanti, finalizzate all'individuazione delle disposizioni statali di prassi derogabili dalla Regione in regime di emergenza.

L'articolo 3 concerne il ruolo del Presidente della Regione nella gestione delle emergenze di rilievo nazionale, prevedendo che, per gli eventi calamitosi di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del codice della protezione civile, che interessano esclusivamente il territorio della Regione, il commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del medesimo codice, è individuato nel Presidente della Regione ovvero, previa intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in altra persona dal medesimo Presidente indicata. Si precisa, al riguardo, che non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 4, comma 1, attribuisce alla Regione potestà normativa e amministrativa in materia “Protezione civile”, con riferimento all'esercizio di determinate funzioni.

In particolare, la lettera a) individua la funzione di reclutamento, con possibilità di attivare procedure d'urgenza per l'assunzione a tempo determinato di personale regionale addetto alle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del codice della protezione civile, ai sensi del quale le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presìdi territoriali.

La lettera b) individua la funzione “per la valorizzazione della specificità” del predetto personale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del codice della protezione civile, anche attraverso l'istituzione, ove non già presenti, nell'ambito del comparto funzioni locali, per la specifica professionalità, di apposite sezioni contrattuali relative al personale assegnato, nel rispetto delle procedure di contrattazione collettiva, ferme rimanendo di competenza statale le materie dell'ordine pubblico, della sicurezza e del soccorso pubblico.

La lettera c) individua la funzione di formazione degli operatori di protezione civile. Tale funzione di formazione riguarda, in particolare: la determinazione e il riconoscimento dei percorsi formativi, a esclusione delle materie concernenti la prevenzione e la lotta attiva agli incendi nonché le relative attività di soccorso; l'individuazione e il riconoscimento degli enti erogatori; la previsione dei sistemi di credito; l'individuazione dei docenti.

L'articolo 5, al comma 1, estende ai veicoli e ai conducenti della Protezione civile della Regione l'applicazione della disciplina prevista dai commi 11 e 11-bis dell'articolo 138 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, che detta il regime speciale relativo ai veicoli e ai conducenti delle Forze armate e di altri corpi ed enti espressamente equiparati, prevedendo modalità peculiari in materia di immatricolazione, documenti di circolazione, abilitazione alla guida e impiego dei mezzi per finalità istituzionali.

Più in dettaglio, l'articolo 138 del codice della strada disciplina un regime speciale per i veicoli e i conducenti delle Forze armate, che, ai sensi del comma 11, è esteso anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei vigili del fuoco delle autonomie speciali, della Croce rossa italiana, dei corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle medesime province autonome. Il comma 11-bis reca una previsione mirata per i veicoli in dotazione alla Protezione civile nazionale, della Valle d'Aosta e delle province autonome, agli enti locali e agli enti del Terzo settore, prevedendo che, se utilizzati per fini istituzionali e servizi di pubblica utilità, possono essere dotati di rimorchio destinato al trasporto di cose con larghezza massima superiore a quella del veicolo trainante, fermi restando i limiti generali di cui agli articoli 61 e 62 del codice della strada.

Il comma 2 subordina l'applicazione della disciplina di cui al comma 11 dell'articolo 138 a due condizioni. In primo luogo, è richiesta la definizione di specifici parametri di equipollenza rispetto alle disposizioni dell'Unione europea armonizzate in materia di patenti, con riferimento alle patenti rilasciate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 138. Tali parametri dovranno essere individuati mediante apposito protocollo di intesa tra la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione. In secondo luogo, l'applicazione del medesimo comma 11 è subordinata all'obbligo di comunicazione dei dati completi dei veicoli immatricolati ai sensi del comma 1 dell'articolo 138 del codice della strada. La definizione delle modalità di tale comunicazione è demandata a un provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione.

L'articolo 6 reca una disposizione transitoria, con la quale si prevede che l'ordinanza regionale di protezione civile non può derogare a norme statali che riguardino funzioni che attengano a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali se con riferimento a tali funzioni non sono stati previamente determinati i relativi livelli essenziali delle prestazioni.

Gli articoli da 7 a 9 disciplinano l'attribuzione alla Regione Lombardia di specifiche funzioni normative e amministrative nella materia “professioni”. A tal proposito, ricordo che tale materia rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, tra quelle di legislazione concorrente, con potestà legislativa regionale soggetta ai princìpi fondamentali riservati alla legge statale, e rientra altresì tra quelle per le quali non è richiesta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024, la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Nell'assenza di una legge statale organica di riforma delle professioni, la Corte costituzionale ha svolto nel tempo un ruolo centrale nel delineare i confini della competenza regionale in tale materia, distinguendo anzitutto tra l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, riservata allo Stato per il suo carattere necessariamente unitario, e la disciplina degli aspetti specificamente regionali, che rientra nella competenza concorrente.

L'articolo 7, comma 1, attribuisce alla Regione, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, funzioni normative e amministrative in materia di professioni di rilievo regionale, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con esclusione delle professioni ordinistiche - ossia le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile - e delle professioni sanitarie che, per ragioni di tutela della salute pubblica, restano di competenza statale.

L'articolo 7 chiarisce, al comma 3, che le «professioni di rilievo regionale» - il cui esercizio è subordinato all'iscrizione in un apposito elenco istituito dalla regione, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 4 - ricomprendono le attività economiche dirette alla prestazione di servizi a favore di terzi nel territorio della regione, esercitate abitualmente mediante lavoro intellettuale e comunque con il concorso di questo e aventi un nesso diretto ed evidente con le caratteristiche peculiari del territorio della regione, o di parti di esso, e della relativa economia, e che richiedono abilità, conoscenze e competenze ulteriori, rispetto all'attività comunemente svolta sul territorio nazionale, acquisibili attraverso l'esperienza e la formazione specialistica su base locale.

Il comma 4 prevede, altresì, che fermo restando quanto previsto dal successivo comma 5, lettera b), numero 1), l'iscrizione all'apposito elenco abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della Regione.

Ai sensi del comma 5, la regione, nel disciplinare le professioni in questione, deve rispettare anzitutto il decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, di ricezione della direttiva (UE) 2018/958, che ha imposto un test di proporzionalità obbligatorio e preventivo rispetto all'introduzione di qualsiasi nuova regolamentazione professionale. Inoltre, la regione non può: subordinare l'esercizio della professione regionale a requisiti soggettivi che discriminano in base alla provenienza territoriale o al luogo di residenza (lettera a)); vietare, impedire o rendere più gravoso l'esercizio di tali professioni su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, e l'esercizio in maniera stabile, fermo restando l'obbligo di iscrizione nell'elenco regionale; disciplinare attività che connotino una professione già regolata da legge dello Stato (lettera c)).

Per i soggetti che esercitano in maniera stabile nel territorio di un'altra regione la professione interessata, la regione è tenuta - ai sensi di quanto stabilito dal comma 6 - ad accertare il possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 7 attraverso l'acquisizione, al momento della richiesta di iscrizione, di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'interessato, con obbligo di controlli successivi; in mancanza della suddetta dichiarazione, è comunque consentita l'iscrizione nell'elenco regionale, con l'obbligo del richiedente di acquisire l'esperienza e la formazione specialistica su base locale, secondo modalità definite dalla regione nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e di adeguatezza.

L'articolo 8 attribuisce alla Regione Lombardia il ruolo di autorità competente per il riconoscimento di alcune qualifiche professionali possedute da cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, ai fini dell'esercizio in maniera stabile di una professione regionale.

Infine, la Regione Lombardia è altresì individuata quale autorità competente a pronunciarsi sulle istanze di riconoscimento relative a qualifiche professionali conseguite sulla base delle esperienze professionali e qualifiche conseguite in Stati non appartenenti all'Unione europea (Paesi terzi), ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa al trasferimento di funzioni nella materia “professioni”.

L'articolo 10 trasferisce alla Regione Lombardia specifiche funzioni in materia di previdenza complementare e integrativa.

In particolare, l'articolo dispone, al comma 1, che la Regione promuova forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con fondi pensione già esistenti, nel rispetto dei contenuti delle decisioni Eurostat a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni. La Regione disciplinerà esclusivamente il funzionamento operativo e organizzativo delle forme di previdenza complementare e integrativa ad ambito regionale.

In relazione a tali funzioni, ai sensi del comma 2, alla Regione spetta la rappresentanza negoziale per la stipula dei contratti o accordi collettivi volti all'adesione ai fondi pensione a livello regionale, con riferimento al personale dipendente dalle regioni, dagli enti pubblici regionali, dagli enti locali del territorio regionale e dal Sistema sanitario regionale.

L'articolo 11 istituisce, in relazione alle specifiche funzioni oggetto di attribuzione ai sensi dello schema di intesa, la Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali in conformità alle previsioni dell'articolo 5 della legge n. 86 del 2024, composta, per lo Stato, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, da un rappresentante ciascuno del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle imprese e del made in Italy e, per la Regione Lombardia, da nove rappresentanti regionali, oltre che da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e da un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI).

L'articolo 12 prevede che l'anzidetta Commissione paritetica Stato-Regioni-Autonomie locali provveda annualmente alle verifiche previste dall'articolo 8 della legge n. 86 del 2024, che comprendono - ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 8 - la valutazione degli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.

L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intesa in esame e all'esercizio delle relative funzioni oggetto di attribuzione alle Regioni, a cui si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la stessa.

L'articolo 14 al comma 1 fissa in dieci anni la durata dell'intesa, mentre al comma 2 disciplina il rinnovo tacito delle stesse alla scadenza del decennio. In particolare, l'accordo si intende rinnovato per un uguale periodo salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, da manifestarsi con un anticipo di almeno dodici mesi dalla scadenza.

Passo quindi all'illustrazione dello schema di intesa preliminare con la Regione Lombardia relativo alla materia “tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica” (Doc. CCXLVII, n. 4).

In proposito, osservo preliminarmente che il testo dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione non reca, tra le materie di competenza concorrente, un'unica materia “tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica”, essendo piuttosto previste due distinte materie, entrambe di legislazione concorrente: la “tutela della salute” e il “coordinamento della finanza pubblica”.

Per quanto concerne la materia della tutela della salute, rilevo che essa rientra, nell'impianto delineato dalla legge n. 86 del 2024 all'articolo 3, comma 3, tra le cosiddette “materie LEP”, che, come già chiarito, sono le materie per le quali il trasferimento di funzioni alle Regioni può avvenire solo subordinatamente alla previa individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Al tempo stesso, ricordo che nel settore della salute risultano già da tempo operativi i livelli essenziali di assistenza (LEA), da ultimo disciplinati dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 e che vengono sostanzialmente a coincidere con i LEP. Sul punto segnalo che nel disegno di legge S. 1623 - sopra richiamato, recante una nuova delega in materia di determinazione dei LEP e attualmente all'esame del Senato - la nuova delega al Governo è funzionale alla determinazione dei LEP in tutte le materie indicate dal citato articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024, fatta eccezione proprio per la tutela della salute, per la quale vengono fatti salvi i LEA.

Venendo alla materia “coordinamento della finanza pubblica”, sottolineo come essa rientri invece, nell'impianto della legge n. 86, tra le cosiddette “materie no-LEP”.

Dopo aver illustrato all'articolo 1, oggetto e contenuto dell'intesa, l'articolo 2 dello schema di intesa preliminare detta i relativi princìpi e finalità, prevedendo, al comma 1, che lo schema reca disposizioni volte a garantire alla Regione Lombardia maggiore autonomia, nel rispetto del principio della garanzia uniforme sul territorio nazionale dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché dei princìpi dell'accesso uniforme ed equo alle prestazioni sanitarie sul territorio nazionale e di equilibrio economico-finanziario del settore sanitario.

Il comma 2 dispone, poi, che la maggiore autonomia garantita alla Regione non deve incidere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale e sui criteri di riparto del finanziamento degli investimenti in ambito sanitario finanziati con risorse nazionali, né sui criteri dei relativi riparti e sulle modalità di erogazione delle risorse. Inoltre, deve essere assicurata la neutralità per lo Stato e per le altre Regioni degli effetti derivanti da tale maggiore autonomia, inclusi quelli relativi alla mobilità sanitaria.

L'articolo 3 reca puntuali disposizioni in materia di gestione delle risorse finanziarie in materia sanitaria, elencando alle lettere da a) a e) le facoltà gestionali trasferite alla Regione, previa intesa con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sulla base delle verifiche da parte del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, fermo restando il rispetto dei LEA.

In particolare, la Regione potrà: individuare tariffe di rimborso e di remunerazione differenti rispetto a quelle nazionali, da porre a carico del proprio bilancio; gestire autonomamente le risorse trasferite dallo Stato per gli investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende del sistema sanitario regionale, pur nel rispetto della programmazione nazionale e regionale a garanzia degli standard assistenziali e dei LEA; istituire e gestire fondi sanitari integrativi, previa iscrizione degli stessi nell'Anagrafe nazionale dei fondi sanitari, ferma restando la garanzia dei LEA e degli standard nazionali; destinare ad aziende ed enti del servizio sanitario regionale risorse finalizzate all'assunzione di personale sanitario o all'incremento delle prestazioni aggiuntive; allocare su altri ambiti della spesa sanitaria le risorse nazionali vincolate rispetto alle quali eventualmente risultassero economie di efficientamento in relazione a singole finalità, previa attestazione delle attività svolte dalla Regione circa il raggiungimento dell'obiettivo per cui le risorse sono state assegnate, verificata da parte del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti.

Analogamente a quanto disposto dall'articolo 11 dello schema di intesa preliminare relativo alle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa”, l'articolo 4 dello schema istituisce una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, composta, per lo Stato, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministro della salute e, per la Regione Lombardia, da tre rappresentanti regionali, oltre che da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e da un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI).

L'articolo 5 dello schema di intesa prevede che la Commissione paritetica Stato-Regioni-Autonomie locali provveda annualmente alle verifiche circa l'attuazione dell'intesa, tenuto conto di quanto previsto dal successivo articolo 7, comma 1, secondo e terzo periodo, ossia della condizione di efficacia dell'intesa, data dalla permanenza dell'equilibrio economico-finanziario e dalla corretta erogazione dei LEA, anche con riferimento alla verifica annuale degli adempimenti.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dall'intesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7, al comma 1, fissa in dieci anni la durata dell'intesa, condizionando, altresì, la sua efficacia alla permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale e di corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), ivi compresa la verifica annuale degli adempimenti. A tal fine, si prevede che il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e il Comitato LEA diano tempestiva comunicazione, per le parti di rispettiva competenza, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Commissione paritetica di cui all'articolo 4 degli esiti dei monitoraggi svolti, anche tenendo conto degli andamenti trimestrali.

Il comma 2 stabilisce, infine, il rinnovo tacito dell'intesa alla scadenza del termine decennale, precisando che le condizioni sostanziali permangono quale presupposto anche per il periodo rinnovato e salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, da manifestarsi con un anticipo di almeno dodici mesi prima della scadenza.

Passando, infine, all'illustrazione della Relazione per l'Assemblea che la I Commissione Affari costituzionali ha approvato nella seduta del 16 luglio 2026, osservo che essa richiede all'Assemblea di impegnare il Governo, con apposito atto di indirizzo, a proseguire il negoziato con la Regione Lombardia, adottando come schemi di intesa definitivi i due schemi trasmessi alle Camere, provvedendo in tale sede a:

fare riferimento, nelle premesse, a tutte le forme di consultazione degli enti locali svolte nel corso del negoziato;

fare riferimento, anche all'articolo 1 dello schema di intesa preliminare relativo alle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa”, al potere sostitutivo statale previsto dall'articolo 120 della Costituzione, che, come è noto, consente al Governo di sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nei casi di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa dell'Unione europea oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei LEP; un potere sostitutivo che è mantenuto fermo, quindi, anche nei confronti delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

specificare, con riferimento allo schema di intesa preliminare relativo alle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa”, che alla scadenza del termine di durata l'intesa si intende rinnovata per un eguale periodo, ferme restando le condizioni richieste dal medesimo schema;

individuare in un apposito allegato per entrambi gli schemi di intesa le eventuali disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi di approvazione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 86 del 2024;

integrare l'articolo 5 dello schema di intesa preliminare relativo alla materia “tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica” con l'obbligo, per la commissione paritetica, di fornire alle Camere e alla Conferenza unificata adeguata informativa sugli esiti della valutazione sugli effetti finanziari derivanti dalle funzioni attribuite dall'intesa, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 86 del 2024;

avviare una riflessione sugli strumenti istruttori di verifica dell'adeguatezza del livello territoriale cui è attribuita una funzione, anche valutando una modifica sul punto della disciplina in materia di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

proseguire, infine, il processo di completamento del federalismo fiscale con l'attuazione dell'autonomia impositiva regionale e del fondo perequativo previsti dal decreto legislativo n. 68 del 2011.

In questo modo, il Parlamento può dare il necessario indirizzo e impulso al processo di attuazione di un'importante disposizione costituzionale, volta ad introdurre elementi di flessibilità e differenziazione nell'assetto del regionalismo italiano, nel rispetto dei princìpi costituzionali e in coerenza, in particolare, con il principio di sussidiarietà che informa i rapporti tra gli enti costitutivi della Repubblica.

TESTI DEGLI INTERVENTI DI CUI È STATA AUTORIZZATA LA PUBBLICAZIONE IN CALCE AL RESOCONTO STENOGRAFICO DELLA SEDUTA ODIERNA: FABRIZIO SALA (DOC. XVI, N. 8)

FABRIZIO SALA, Relatore. (Relazione - Doc. XVI, n. 8). L'Assemblea avvia oggi la discussione sulla relazione approvata dalla I Commissione Affari costituzionali sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte, per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024, che reca le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Si tratta della prima volta che le procedure previste dall'articolo 116, terzo comma e dalla legge n. 86 del 2024 trovano attuazione. È bene allora sottolineare che la discussione che oggi avviamo in Assemblea rientra in un processo che ha visto coinvolti gli enti locali della Regione, il Consiglio regionale, la Giunta regionale, il Governo e, da ultimo, la Commissione Affari costituzionali, che lo scorso 15 luglio ha approvato una relazione per l'Assemblea sugli schemi di intesa preliminare.

Per la Regione Piemonte sono stati trasmessi alle Camere due schemi di intesa. In particolare, il Doc. CCXLVII, n. 5, concerne l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alla suddetta regione nelle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa”, mentre il Doc. CCXLVII, n. 6 concerne la materia “tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica”.

Ricordo preliminarmente che l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che, con legge dello Stato, su iniziativa delle Regioni interessate e sentiti gli enti locali, possano essere attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario (cosiddetta “autonomia differenziata” o “regionalismo differenziato”).

Tali forme e condizioni particolari di autonomia possono concernere, ai sensi del medesimo terzo comma dell'articolo 116, le materie di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e tre materie di competenza legislativa esclusiva (articolo 117, secondo comma): organizzazione della giustizia di pace (lettera l); norme generali sull'istruzione (lettera n); tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (lettera s).

La legge volta ad attribuire tali ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia - prosegue la disposizione costituzionale - è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.

Per quanto riguarda la procedura prevista dall'articolo 2 della legge n. 86 del 2024, questa è avviata con l'atto di iniziativa deliberato dalla Regione che intende richiedere forme e condizioni particolari di autonomia, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, sentiti gli enti locali.

L'atto è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che acquisisce il parere dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni e, decorso il termine, avvia comunque il negoziato con la Regione richiedente ai fini dell'approvazione dell'intesa.

Al riguardo, faccio presente che, con riferimento agli schemi di intesa in esame, gli atti di iniziativa con cui la Regione Piemonte ha richiesto l'avvio dei negoziati è costituito dalla deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte n. 319-38783 del 6 novembre 2018, adottata a seguito della delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 2-7227 del 20 luglio 2018.

Ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 86 del 2024, lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, è approvato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata: nel caso degli schemi in esame, gli stessi sono stati approvati dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 18 febbraio 2026.

Il comma 4 dell'articolo 2 prevede che lo schema di intesa preliminare sia immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata per l'espressione del parere, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione: nel caso degli schemi in esame, il parere della Conferenza unificata è stato espresso il 2 aprile 2026.

Dopo che il parere è stato reso e comunque decorso il termine di sessanta giorni, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.

È questa la fase in cui ci troviamo: la I Commissione Affari costituzionali ha avviato l'esame degli schemi di intesa nella seduta del 12 maggio 2026; nella medesima data l'esame ha avuto inizio anche presso la 1ª Commissione del Senato. Le due Commissioni hanno proceduto congiuntamente, nella giornata del 27 maggio 2026, all'audizione del Presidente della Giunta regionale del Piemonte. Sempre congiuntamente, le due Commissioni hanno proceduto all'audizione dei ministri della salute e per la protezione civile e le politiche del mare, del Ragioniere generale dello Stato, di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio e di esperti della materia. Segnalo che l'Assemblea del Senato ha approvato gli atti di indirizzo sugli schemi di intesa nella seduta dello scorso 16 luglio.

Dopo l'espressione degli atti di indirizzo anche da parte dell'Assemblea della Camera, l'iter vedrà i seguenti ulteriori passaggi: il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutati il parere della Conferenza unificata e gli atti di indirizzo parlamentari, predispone lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Se il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene di non conformarsi, in tutto o in parte, agli atti di indirizzo espressi dalle Camere, riferisce sul punto alle stesse con una relazione che deve contenere un'adeguata motivazione della scelta effettuata.

Lo schema di intesa definitivo è quindi trasmesso alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme previste nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro i quarantacinque giorni successivi alla comunicazione dell'approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica, è deliberato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

In base a quanto previsto dal successivo comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 86 del 2024, con lo schema di intesa definitivo il Consiglio dei ministri delibera, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un disegno di legge di approvazione dell'intesa, al quale quest'ultima è allegata. Alla relativa seduta del Consiglio dei ministri partecipa anche il Presidente della Giunta regionale interessata.

Il comma 7 prevede che l'intesa definitiva, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, è sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale interessata.

Infine, il comma 8 prevede che il disegno di legge cui è allegata l'intesa è immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Faccio presente che sulla legge n. 86 del 2024 è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 2024, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni. Inoltre, la Corte ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata del comma 8 del richiamato articolo 2 della legge n. 86 del 2024, chiarendo che il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione - secondo cui “la legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata” - va inteso nel senso di non prevedere una legge di mera approvazione dell'intesa da parte del Parlamento, senza possibilità di approvare emendamenti, giacché, in caso contrario, oltre a determinarsi un irrigidimento del procedimento parlamentare - che potrebbe chiudersi solo con l'approvazione o la bocciatura dell'intesa - si svuoterebbe il ruolo delle Camere.

Naturalmente - secondo la Corte - essendo la legge di approvazione dell'intesa caratterizzata da una “condizionalità” derivante dall'intesa stipulata con la Regione interessata, qualora le Camere intendessero apportare modifiche sostanziali all'accordo concluso, esso dovrebbe essere rinegoziato tra il Governo e la Regione richiedente, il cui consenso è elemento essenziale della procedura (considerato in diritto 11.2).

Prima di passare all'illustrazione degli schemi di intesa preliminare, ritengo opportuno ricordare che la medesima sentenza n. 192 del 2024 ha dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, terzo periodo, e comma 2, 3, comma 3, e 4, comma 1, primo periodo, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui - in sede di disciplina, rispettivamente, dei negoziati tra Stato e Regione interessata, degli atti di iniziativa di ciascuna Regione, della delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e del trasferimento delle funzioni concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP - esse fanno riferimento al trasferimento integrale di “materie” o “ambiti di materie” e non, invece, a quello di “specifiche funzioni”.

La stessa sentenza, inoltre, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, che conteneva la delega al Governo per l'adozione dei decreti legislativi per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), a causa della “genericità” dei princìpi e criteri direttivi per le numerose e variegate materie, individuati attraverso il richiamo ai commi da 791 a 801-bis della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), nonché dei commi 7 e 9 del medesimo articolo, i quali prevedevano, rispettivamente, che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi volti a individuare i LEP, l'aggiornamento periodico degli stessi fosse effettuato con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri - prevedendo, quindi, la modifica di un futuro atto avente forza di legge con un atto sub-legislativo - e che nelle more dell'entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi continuassero ad applicarsi, ai fini della determinazione dei LEP, i commi da 791 a 801-bis della legge n. 197 del 2022, che prevedevano una procedura di determinazione dei LEP con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

A seguito della pronuncia della Corte, il Governo ha quindi presentato, l'11 agosto 2025, un disegno di legge che reca una nuova delega in materia di determinazione dei LEP, attualmente all'esame della Commissione Affari costituzionali del Senato (l'esame è stato avviato nella seduta del 30 ottobre 2025; S. 1623).

Per altro verso, la sentenza ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata della distinzione tra “materie LEP” e “materie no-LEP” delineata dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024. In particolare, la Corte ha evidenziato che, nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come “no-LEP”, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, alla luce della necessità di determinare il relativo LEP e il costo standard. Se, invece, lo Stato intende accogliere una richiesta regionale relativa a una funzione rientrante in una materia “no-LEP” e incidente su un diritto civile o sociale, occorrerà la previa determinazione del relativo LEP (considerato in diritto 15.2).

Per quanto concerne lo schema di intesa preliminare con la Regione Piemonte relativo alle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa” (Doc. CCXLVII, n. 5), rilevo anzitutto come le predette materie, tutte di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rientrino nelle cosiddette “materie no-LEP”, vale a dire quelle materie escluse dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024 e in cui, pertanto, l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione non è subordinata alla previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

In particolare, lo schema di intesa, dopo aver definito, all'articolo 1, l'oggetto e il contenuto dell'intesa, disciplina, agli articoli da 2 a 6, la materia della protezione civile.

L'articolo 2 prevede l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia in materia di protezione civile, con particolare riferimento al potere di ordinanza regionale.

Nello specifico, il comma 1 riconosce al Presidente della Regione, in caso di emergenze connesse a eventi calamitosi di rilievo regionale - ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018) - che interessano esclusivamente il territorio regionale, il potere di intervenire con ordinanze in deroga, non solo, come già previsto dal codice, alle vigenti disposizioni normative regionali, ma anche alle vigenti disposizioni normative statali.

Tuttavia, la capacità derogatoria delle predette ordinanze regionali incontra specifici limiti, individuati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa dell'Unione europea (come previsto anche per le ordinanze statali di protezione civile), nonché nel rispetto delle disposizioni penali, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, e delle disposizioni del già citato codice della protezione civile.

Inoltre, la deroga non può perdurare oltre lo stato di emergenza e, in ogni caso, non può superare i due anni dalla deliberazione dello stesso.

Inoltre, in base al comma 3, tali ordinanze possono essere emanate solo dopo aver acquisito la previa autorizzazione da parte del Consiglio dei ministri, che può essere anche revocata.

In base al comma 4, qualora ricorrano gravi e comprovati motivi di urgenza che non consentono di attendere la deliberazione del Consiglio dei ministri, il Presidente della Regione può, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, emanare le ordinanze di protezione civile in deroga alla disciplina statale. Ricevute le ordinanze, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità politica delegata le sottopone immediatamente all'approvazione del Consiglio dei ministri, di regola, entro otto giorni dalla ricezione dell'ordinanza. Si prevede, inoltre, che, in caso di diniego dell'autorizzazione da parte del Consiglio dei ministri, l'ordinanza regionale cessi di produrre ulteriori effetti giuridici a decorrere dalla data della deliberazione negativa. Restano efficaci gli atti e i provvedimenti adottati medio tempore e sono fatti salvi gli effetti già prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle ordinanze regionali non approvate o approvate con limitazioni.

Il comma 5 prevede che le ordinanze regionali di protezione civile possano anche autorizzare l'apertura di apposite contabilità speciali, presso la tesoreria dello Stato, al fine di rendere più agevole l'erogazione delle risorse necessarie all'attuazione delle misure e degli interventi necessari al superamento dell'emergenza, mentre il comma 6 demanda a una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei tempi e delle procedure istruttorie propedeutiche alla deliberazione di autorizzazione o approvazione da parte del Consiglio dei ministri delle ordinanze regionali di protezione civile che derogano alla disciplina statale.

Il comma 7 prevede che, sempre con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata, ai sensi del citato articolo 15 del codice della protezione civile, di concerto con i ministri interessati, acquisita l'intesa della Regione e previa consultazione delle componenti e delle strutture operative nazionali interessate, possano essere adottate linee guida non vincolanti, finalizzate all'individuazione delle disposizioni statali di prassi derogabili dalla Regione in regime di emergenza.

L'articolo 3 concerne il ruolo del Presidente della Regione nella gestione delle emergenze di rilievo nazionale, prevedendo che, per gli eventi calamitosi di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del codice della protezione civile, che interessano esclusivamente il territorio della Regione, il commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del medesimo codice, è individuato nel Presidente della Regione ovvero, previa intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in altra persona dal medesimo Presidente indicata. Si precisa, al riguardo, che non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 4, comma 1, attribuisce alla Regione potestà normativa e amministrativa in materia “Protezione civile”, con riferimento all'esercizio di determinate funzioni.

In particolare, la lettera a) individua la funzione di reclutamento, con possibilità di attivare procedure d'urgenza per l'assunzione a tempo determinato di personale regionale addetto alle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del codice della protezione civile, ai sensi del quale le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presìdi territoriali.

La lettera b) individua la funzione “per la valorizzazione della specificità” del predetto personale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del codice della protezione civile, anche attraverso l'istituzione, ove non già presenti, nell'ambito del comparto funzioni locali, per la specifica professionalità, di apposite sezioni contrattuali relative al personale assegnato, nel rispetto delle procedure di contrattazione collettiva, ferme rimanendo di competenza statale le materie dell'ordine pubblico, della sicurezza e del soccorso pubblico.

La lettera c) individua la funzione di formazione degli operatori di protezione civile. Tale funzione di formazione riguarda, in particolare: la determinazione e il riconoscimento dei percorsi formativi, a esclusione delle materie concernenti la prevenzione e la lotta attiva agli incendi nonché le relative attività di soccorso; l'individuazione e il riconoscimento degli enti erogatori; la previsione dei sistemi di credito; l'individuazione dei docenti.

L'articolo 5, al comma 1, estende ai veicoli e ai conducenti della Protezione civile della Regione l'applicazione della disciplina prevista dai commi 11 e 11-bis dell'articolo 138 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, che detta il regime speciale relativo ai veicoli e ai conducenti delle Forze armate e di altri corpi ed enti espressamente equiparati, prevedendo modalità peculiari in materia di immatricolazione, documenti di circolazione, abilitazione alla guida e impiego dei mezzi per finalità istituzionali.

Più in dettaglio, l'articolo 138 del codice della strada disciplina un regime speciale per i veicoli e i conducenti delle Forze armate, che, ai sensi del comma 11, è esteso anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei vigili del fuoco delle autonomie speciali, della Croce rossa italiana, dei corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle medesime province autonome. Il comma 11-bis reca una previsione mirata per i veicoli in dotazione alla Protezione civile nazionale, della Valle d'Aosta e delle province autonome, agli enti locali e agli enti del Terzo settore, prevedendo che, se utilizzati per fini istituzionali e servizi di pubblica utilità, possono essere dotati di rimorchio destinato al trasporto di cose con larghezza massima superiore a quella del veicolo trainante, fermi restando i limiti generali di cui agli articoli 61 e 62 del codice della strada.

Il comma 2 subordina l'applicazione della disciplina di cui al comma 11 dell'articolo 138 a due condizioni. In primo luogo, è richiesta la definizione di specifici parametri di equipollenza rispetto alle disposizioni dell'Unione europea armonizzate in materia di patenti, con riferimento alle patenti rilasciate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 138. Tali parametri dovranno essere individuati mediante apposito protocollo di intesa tra la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione. In secondo luogo, l'applicazione del medesimo comma 11 è subordinata all'obbligo di comunicazione dei dati completi dei veicoli immatricolati ai sensi del comma 1 dell'articolo 138 del codice della strada. La definizione delle modalità di tale comunicazione è demandata a un provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione.

L'articolo 6 reca una disposizione transitoria, con la quale si prevede che l'ordinanza regionale di protezione civile non può derogare a norme statali che riguardino funzioni che attengano a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali se con riferimento a tali funzioni non sono stati previamente determinati i relativi livelli essenziali delle prestazioni.

Gli articoli da 7 a 9 disciplinano l'attribuzione alla Regione Piemonte di specifiche funzioni normative e amministrative nella materia “professioni”. A tal proposito, ricordo che tale materia rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, tra quelle di legislazione concorrente, con potestà legislativa regionale soggetta ai princìpi fondamentali riservati alla legge statale, e rientra altresì tra quelle per le quali non è richiesta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024, la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Nell'assenza di una legge statale organica di riforma delle professioni, la Corte costituzionale ha svolto nel tempo un ruolo centrale nel delineare i confini della competenza regionale in tale materia, distinguendo anzitutto tra l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, riservata allo Stato per il suo carattere necessariamente unitario, e la disciplina degli aspetti specificamente regionali, che rientra nella competenza concorrente.

L'articolo 7, comma 1, attribuisce alla Regione, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, funzioni normative e amministrative in materia di professioni di rilievo regionale, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con esclusione delle professioni ordinistiche - ossia le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile - e delle professioni sanitarie che, per ragioni di tutela della salute pubblica, restano di competenza statale.

L'articolo 7 chiarisce, al comma 3, che le «professioni di rilievo regionale» - il cui esercizio è subordinato all'iscrizione in un apposito elenco istituito dalla regione, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 4 - ricomprendono le attività economiche dirette alla prestazione di servizi a favore di terzi nel territorio della regione, esercitate abitualmente mediante lavoro intellettuale e comunque con il concorso di questo e aventi un nesso diretto ed evidente con le caratteristiche peculiari del territorio della regione, o di parti di esso, e della relativa economia, e che richiedono abilità, conoscenze e competenze ulteriori, rispetto all'attività comunemente svolta sul territorio nazionale, acquisibili attraverso l'esperienza e la formazione specialistica su base locale.

Il comma 4 prevede, altresì, che fermo restando quanto previsto dal successivo comma 5, lettera b), numero 1), l'iscrizione all'apposito elenco abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della Regione.

Ai sensi del comma 5, la regione, nel disciplinare le professioni in questione, deve rispettare anzitutto il decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, di ricezione della direttiva (UE) 2018/958, che ha imposto un test di proporzionalità obbligatorio e preventivo rispetto all'introduzione di qualsiasi nuova regolamentazione professionale. Inoltre, la regione non può: subordinare l'esercizio della professione regionale a requisiti soggettivi che discriminano in base alla provenienza territoriale o al luogo di residenza (lettera a)); vietare, impedire o rendere più gravoso l'esercizio di tali professioni su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, e l'esercizio in maniera stabile, fermo restando l'obbligo di iscrizione nell'elenco regionale; disciplinare attività che connotino una professione già regolata da legge dello Stato (lettera c)).

Per i soggetti che esercitano in maniera stabile nel territorio di un'altra regione la professione interessata, la regione è tenuta - ai sensi di quanto stabilito dal comma 6 - ad accertare il possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 7 attraverso l'acquisizione, al momento della richiesta di iscrizione, di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'interessato, con obbligo di controlli successivi; in mancanza della suddetta dichiarazione, è comunque consentita l'iscrizione nell'elenco regionale, con l'obbligo del richiedente di acquisire l'esperienza e la formazione specialistica su base locale, secondo modalità definite dalla regione nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e di adeguatezza.

L'articolo 8 attribuisce alla Regione Piemonte il ruolo di autorità competente per il riconoscimento di alcune qualifiche professionali possedute da cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, ai fini dell'esercizio in maniera stabile di una professione regionale.

Infine, la Regione Piemonte è altresì individuata quale autorità competente a pronunciarsi sulle istanze di riconoscimento relative a qualifiche professionali conseguite sulla base delle esperienze professionali e qualifiche conseguite in Stati non appartenenti all'Unione europea (Paesi terzi), ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa al trasferimento di funzioni nella materia “professioni”.

L'articolo 10 trasferisce alla Regione Piemonte specifiche funzioni in materia di previdenza complementare e integrativa.

In particolare, l'articolo dispone, al comma 1, che la Regione promuova forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con fondi pensione già esistenti, nel rispetto dei contenuti delle decisioni Eurostat a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni. La Regione disciplinerà esclusivamente il funzionamento operativo e organizzativo delle forme di previdenza complementare e integrativa ad ambito regionale.

In relazione a tali funzioni, ai sensi del comma 2, alla Regione spetta la rappresentanza negoziale per la stipula dei contratti o accordi collettivi volti all'adesione ai fondi pensione a livello regionale, con riferimento al personale dipendente dalle regioni, dagli enti pubblici regionali, dagli enti locali del territorio regionale e dal Sistema sanitario regionale.

L'articolo 11 istituisce, in relazione alle specifiche funzioni oggetto di attribuzione ai sensi dello schema di intesa, la Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali in conformità alle previsioni dell'articolo 5 della legge n. 86 del 2024, composta, per lo Stato, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, da un rappresentante ciascuno del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle imprese e del made in Italy e, per la Regione Piemonte, da nove rappresentanti regionali, oltre che da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e da un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI).

L'articolo 12 prevede che l'anzidetta Commissione paritetica Stato-Regioni-Autonomie locali provveda annualmente alle verifiche previste dall'articolo 8 della legge n. 86 del 2024, che comprendono - ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 8 - la valutazione degli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.

L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intesa in esame e all'esercizio delle relative funzioni oggetto di attribuzione alle Regioni, a cui si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la stessa.

L'articolo 14 al comma 1 fissa in dieci anni la durata dell'intesa, mentre al comma 2 disciplina il rinnovo tacito delle stesse alla scadenza del decennio. In particolare, l'accordo si intende rinnovato per un uguale periodo salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, da manifestarsi con un anticipo di almeno dodici mesi dalla scadenza.

Passo quindi all'illustrazione dello schema di intesa preliminare con la Regione Piemonte relativo alla materia “tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica” (Doc. CCXLVII, n. 6).

In proposito, osservo preliminarmente che il testo dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione non reca, tra le materie di competenza concorrente, un'unica materia “tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica”, essendo piuttosto previste due distinte materie, entrambe di legislazione concorrente: la “tutela della salute” e il “coordinamento della finanza pubblica”.

Per quanto concerne la materia della tutela della salute, rilevo che essa rientra, nell'impianto delineato dalla legge n. 86 del 2024 all'articolo 3, comma 3, tra le cosiddette “materie LEP”, che, come già chiarito, sono le materie per le quali il trasferimento di funzioni alle Regioni può avvenire solo subordinatamente alla previa individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Al tempo stesso, ricordo che nel settore della salute risultano già da tempo operativi i livelli essenziali di assistenza (LEA), da ultimo disciplinati dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 e che vengono sostanzialmente a coincidere con i LEP. Sul punto segnalo che nel disegno di legge S. 1623 - sopra richiamato, recante una nuova delega in materia di determinazione dei LEP e attualmente all'esame del Senato - la nuova delega al Governo è funzionale alla determinazione dei LEP in tutte le materie indicate dal citato articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024, fatta eccezione proprio per la tutela della salute, per la quale vengono fatti salvi i LEA.

Venendo alla materia “coordinamento della finanza pubblica”, sottolineo come essa rientri invece, nell'impianto della legge n. 86, tra le cosiddette “materie no-LEP”.

Dopo aver illustrato all'articolo 1, oggetto e contenuto dell'intesa, l'articolo 2 dello schema di intesa preliminare detta i relativi princìpi e finalità, prevedendo, al comma 1, che lo schema reca disposizioni volte a garantire alla Regione Piemonte maggiore autonomia, nel rispetto del principio della garanzia uniforme sul territorio nazionale dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché dei princìpi dell'accesso uniforme ed equo alle prestazioni sanitarie sul territorio nazionale e di equilibrio economico-finanziario del settore sanitario.

Il comma 2 dispone, poi, che la maggiore autonomia garantita alla Regione non deve incidere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale e sui criteri di riparto del finanziamento degli investimenti in ambito sanitario finanziati con risorse nazionali, né sui criteri dei relativi riparti e sulle modalità di erogazione delle risorse. Inoltre, deve essere assicurata la neutralità per lo Stato e per le altre Regioni degli effetti derivanti da tale maggiore autonomia, inclusi quelli relativi alla mobilità sanitaria.

L'articolo 3 reca puntuali disposizioni in materia di gestione delle risorse finanziarie in materia sanitaria, elencando alle lettere da a) a e) le facoltà gestionali trasferite alla Regione, previa intesa con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sulla base delle verifiche da parte del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, fermo restando il rispetto dei LEA.

In particolare, la Regione potrà: individuare tariffe di rimborso e di remunerazione differenti rispetto a quelle nazionali, da porre a carico del proprio bilancio; gestire autonomamente le risorse trasferite dallo Stato per gli investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende del sistema sanitario regionale, pur nel rispetto della programmazione nazionale e regionale a garanzia degli standard assistenziali e dei LEA; istituire e gestire fondi sanitari integrativi, previa iscrizione degli stessi nell'Anagrafe nazionale dei fondi sanitari, ferma restando la garanzia dei LEA e degli standard nazionali; destinare ad aziende ed enti del servizio sanitario regionale risorse finalizzate all'assunzione di personale sanitario o all'incremento delle prestazioni aggiuntive; allocare su altri ambiti della spesa sanitaria le risorse nazionali vincolate rispetto alle quali eventualmente risultassero economie di efficientamento in relazione a singole finalità, previa attestazione delle attività svolte dalla Regione circa il raggiungimento dell'obiettivo per cui le risorse sono state assegnate, verificata da parte del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti.

Analogamente a quanto disposto dall'articolo 11 dello schema di intesa preliminare relativo alle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa”, l'articolo 4 dello schema istituisce una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, composta, per lo Stato, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministro della salute e, per la Regione Piemonte, da tre rappresentanti regionali, oltre che da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e da un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI).

L'articolo 5 dello schema di intesa prevede che la Commissione paritetica Stato-Regioni-Autonomie locali provveda annualmente alle verifiche circa l'attuazione dell'intesa, tenuto conto di quanto previsto dal successivo articolo 7, comma 1, secondo e terzo periodo, ossia della condizione di efficacia dell'intesa, data dalla permanenza dell'equilibrio economico-finanziario e dalla corretta erogazione dei LEA, anche con riferimento alla verifica annuale degli adempimenti.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dall'intesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7, al comma 1, fissa in dieci anni la durata dell'intesa, condizionando, altresì, la sua efficacia alla permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale e di corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), ivi compresa la verifica annuale degli adempimenti. A tal fine, si prevede che il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e il Comitato LEA diano tempestiva comunicazione, per le parti di rispettiva competenza, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Commissione paritetica di cui all'articolo 4 degli esiti dei monitoraggi svolti, anche tenendo conto degli andamenti trimestrali.

Il comma 2 stabilisce, infine, il rinnovo tacito dell'intesa alla scadenza del termine decennale, precisando che le condizioni sostanziali permangono quale presupposto anche per il periodo rinnovato e salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, da manifestarsi con un anticipo di almeno dodici mesi prima della scadenza.

Passando, infine, all'illustrazione della Relazione per l'Assemblea che la I Commissione Affari costituzionali ha approvato nella seduta del 16 luglio 2026, osservo che essa richiede all'Assemblea di impegnare il Governo, con apposito atto di indirizzo, a proseguire il negoziato con la Regione Piemonte, adottando come schemi di intesa definitivi i due schemi trasmessi alle Camere, provvedendo in tale sede a:

fare riferimento, nelle premesse, a tutte le forme di consultazione degli enti locali svolte nel corso del negoziato;

fare riferimento, anche all'articolo 1 dello schema di intesa preliminare relativo alle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa”, al potere sostitutivo statale previsto dall'articolo 120 della Costituzione, che, come è noto, consente al Governo di sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nei casi di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa dell'Unione europea oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei LEP; un potere sostitutivo che è mantenuto fermo, quindi, anche nei confronti delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

specificare, con riferimento allo schema di intesa preliminare relativo alle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa”, che alla scadenza del termine di durata l'intesa si intende rinnovata per un eguale periodo, ferme restando le condizioni richieste dal medesimo schema;

individuare in un apposito allegato per entrambi gli schemi di intesa le eventuali disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi di approvazione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 86 del 2024;

integrare l'articolo 5 dello schema di intesa preliminare relativo alla materia “tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica” con l'obbligo, per la commissione paritetica, di fornire alle Camere e alla Conferenza unificata adeguata informativa sugli esiti della valutazione sugli effetti finanziari derivanti dalle funzioni attribuite dall'intesa, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 86 del 2024;

avviare una riflessione sugli strumenti istruttori di verifica dell'adeguatezza del livello territoriale cui è attribuita una funzione, anche valutando una modifica sul punto della disciplina in materia di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

proseguire, infine, il processo di completamento del federalismo fiscale con l'attuazione dell'autonomia impositiva regionale e del fondo perequativo previsti dal decreto legislativo n. 68 del 2011.

In questo modo, il Parlamento può dare il necessario indirizzo e impulso al processo di attuazione di un'importante disposizione costituzionale, volta ad introdurre elementi di flessibilità e differenziazione nell'assetto del regionalismo italiano, nel rispetto dei princìpi costituzionali e in coerenza, in particolare, con il principio di sussidiarietà che informa i rapporti tra gli enti costitutivi della Repubblica.

TESTI DEGLI INTERVENTI DI CUI È STATA AUTORIZZATA LA PUBBLICAZIONE IN CALCE AL RESOCONTO STENOGRAFICO DELLA SEDUTA ODIERNA: ELISABETTA GARDINI (DOC. XVI, N. 9)

ELISABETTA GARDINI, Relatrice. (Relazione - Doc. XVI, n. 9). L'Assemblea avvia oggi la discussione sulla relazione approvata dalla I Commissione Affari costituzionali sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto, per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024, che reca le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Si tratta della prima volta che le procedure previste dall'articolo 116, terzo comma e dalla legge n. 86 del 2024 trovano attuazione. È bene allora sottolineare che la discussione che oggi avviamo in Assemblea rientra in un processo che ha visto coinvolti gli enti locali della Regione, il Consiglio regionale, la Giunta regionale, il Governo e, da ultimo, la Commissione Affari costituzionali, che lo scorso 15 luglio ha approvato una relazione per l'Assemblea sugli schemi di intesa preliminare.

Per la Regione Veneto sono stati trasmessi alle Camere due schemi di intesa. In particolare, il Doc. CCXLVII, n. 7, concerne l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alla suddetta regione nelle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa”, mentre il Doc. CCXLVII, n. 8 concerne la materia “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica”.

Ricordo preliminarmente che l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che, con legge dello Stato, su iniziativa delle Regioni interessate e sentiti gli enti locali, possano essere attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario (cosiddetta “autonomia differenziata” o “regionalismo differenziato”).

Tali forme e condizioni particolari di autonomia possono concernere, ai sensi del medesimo terzo comma dell'articolo 116, le materie di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e tre materie di competenza legislativa esclusiva (articolo 117, secondo comma): organizzazione della giustizia di pace (lettera l); norme generali sull'istruzione (lettera n); tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (lettera s).

La legge volta ad attribuire tali ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia – prosegue la disposizione costituzionale – è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.

Per quanto riguarda la procedura prevista dall'articolo 2 della legge n. 86 del 2024, questa è avviata con l'atto di iniziativa deliberato dalla Regione che intende richiedere forme e condizioni particolari di autonomia, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, sentiti gli enti locali.

L'atto è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che acquisisce il parere dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni e, decorso il termine, avvia comunque il negoziato con la Regione richiedente ai fini dell'approvazione dell'intesa.

Al riguardo, faccio presente che, con riferimento agli schemi di intesa in esame, gli atti di iniziativa con cui la Regione Veneto ha richiesto l'avvio dei negoziati è costituito dalla risoluzione del Consiglio regionale del Veneto n. 154 del 15 novembre 2017.

Ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 86 del 2024, lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, è approvato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata: nel caso degli schemi in esame, gli stessi sono stati approvati dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 18 febbraio 2026.

Il comma 4 dell'articolo 2 prevede che lo schema di intesa preliminare sia immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata per l'espressione del parere, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione: nel caso degli schemi in esame, il parere della Conferenza unificata è stato espresso il 2 aprile 2026.

Dopo che il parere è stato reso e comunque decorso il termine di sessanta giorni, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.

È questa la fase in cui ci troviamo: la I Commissione Affari costituzionali ha avviato l'esame degli schemi di intesa nella seduta del 12 maggio 2026; nella medesima data l'esame ha avuto inizio anche presso la 1ª Commissione del Senato. Le due Commissioni hanno proceduto congiuntamente, nella giornata del 4 giugno 2026, all'audizione del Presidente della Giunta regionale del Veneto. Sempre congiuntamente, le due Commissioni hanno proceduto all'audizione dei ministri della salute e per la protezione civile e le politiche del mare, del Ragioniere generale dello Stato, di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio e di esperti della materia. Segnalo che l'Assemblea del Senato ha approvato gli atti di indirizzo sugli schemi di intesa nella seduta dello scorso 16 luglio.

Dopo l'espressione degli atti di indirizzo anche da parte dell'Assemblea della Camera, l'iter vedrà i seguenti ulteriori passaggi: il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutati il parere della Conferenza unificata e gli atti di indirizzo parlamentari, predispone lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Se il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene di non conformarsi, in tutto o in parte, agli atti di indirizzo espressi dalle Camere, riferisce sul punto alle stesse con una relazione che deve contenere un'adeguata motivazione della scelta effettuata.

Lo schema di intesa definitivo è quindi trasmesso alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme previste nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro i quarantacinque giorni successivi dalla comunicazione dell'approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica, è deliberato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

In base a quanto previsto dal successivo comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 86 del 2024, con lo schema di intesa definitivo il Consiglio dei ministri delibera, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un disegno di legge di approvazione dell'intesa, al quale quest'ultima è allegata. Alla relativa seduta del Consiglio dei ministri partecipa anche il Presidente della Giunta regionale interessata.

Il comma 7 prevede che l'intesa definitiva, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, è sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale interessata.

Infine, il comma 8 prevede che il disegno di legge cui è allegata l'intesa è immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Faccio presente che sulla legge n. 86 del 2024 è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 2024, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni. Inoltre, la Corte ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata del comma 8 del richiamato articolo 2 della legge n. 86 del 2024, chiarendo che il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione – secondo cui “la legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata” – va inteso nel senso di non prevedere una legge di mera approvazione dell'intesa da parte del Parlamento, senza possibilità di approvare emendamenti, giacché, in caso contrario, oltre a determinarsi un irrigidimento del procedimento parlamentare – che potrebbe chiudersi solo con l'approvazione o la bocciatura dell'intesa – si svuoterebbe il ruolo delle Camere.

Naturalmente – secondo la Corte – essendo la legge di approvazione dell'intesa caratterizzata da una “condizionalità” derivante dall'intesa stipulata con la Regione interessata, qualora le Camere intendessero apportare modifiche sostanziali all'accordo concluso, esso dovrebbe essere rinegoziato tra il Governo e la Regione richiedente, il cui consenso è elemento essenziale della procedura (considerato in diritto 11.2).

Prima di passare all'illustrazione degli schemi di intesa preliminare, ritengo opportuno ricordare che la medesima sentenza n. 192 del 2024 ha dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, terzo periodo, e comma 2, 3, comma 3, e 4, comma 1, primo periodo, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui – in sede di disciplina, rispettivamente, dei negoziati tra Stato e Regione interessata, degli atti di iniziativa di ciascuna Regione, della delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e del trasferimento delle funzioni concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP – esse fanno riferimento al trasferimento integrale di “materie” o “ambiti di materie” e non, invece, a quello di “specifiche funzioni”.

La stessa sentenza, inoltre, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, che conteneva la delega al Governo per l'adozione dei decreti legislativi per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), a causa della “genericità” dei princìpi e criteri direttivi per le numerose e variegate materie, individuati attraverso il richiamo ai commi da 791 a 801-bis della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), nonché dei commi 7 e 9 del medesimo articolo, i quali prevedevano, rispettivamente, che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi volti a individuare i LEP, l'aggiornamento periodico degli stessi fosse effettuato con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri – prevedendo, quindi, la modifica di un futuro atto avente forza di legge con un atto sub-legislativo – e che nelle more dell'entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi continuassero ad applicarsi, ai fini della determinazione dei LEP, i commi da 791 a 801-bis della legge n. 197 del 2022, che prevedevano una procedura di determinazione dei LEP con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

A seguito della pronuncia della Corte, il Governo ha quindi presentato, l'11 agosto 2025, un disegno di legge che reca una nuova delega in materia di determinazione dei LEP, attualmente all'esame della Commissione Affari costituzionali del Senato (l'esame è stato avviato nella seduta del 30 ottobre 2025; S. 1623).

Per altro verso, la sentenza ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata della distinzione tra “materie LEP” e “materie no-LEP” delineata dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024. In particolare, la Corte ha evidenziato che, nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come “no-LEP”, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, alla luce della necessità di determinare il relativo LEP e il costo standard. Se, invece, lo Stato intende accogliere una richiesta regionale relativa a una funzione rientrante in una materia “no-LEP” e incidente su un diritto civile o sociale, occorrerà la previa determinazione del relativo LEP (Considerato in diritto 15.2).

Per quanto concerne lo schema di intesa preliminare con la Regione Veneto relativo alle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa” (Doc. CCXLVII, n. 7), rilevo anzitutto come le predette materie, tutte di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rientrino nelle cosiddette “materie no-LEP”, vale a dire quelle materie escluse dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024 e in cui, pertanto, l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione non è subordinata alla previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

In particolare, lo schema di intesa, dopo aver definito, all'articolo 1, l'oggetto e il contenuto dell'intesa, disciplina, agli articoli da 2 a 6, la materia della protezione civile.

L'articolo 2 prevede l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia in materia di protezione civile, con particolare riferimento al potere di ordinanza regionale.

Nello specifico, il comma 1 riconosce al Presidente della Regione, in caso di emergenze connesse a eventi calamitosi di rilievo regionale – ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018) – che interessano esclusivamente il territorio regionale, il potere di intervenire con ordinanze in deroga, non solo, come già previsto dal codice, alle vigenti disposizioni normative regionali, ma anche alle vigenti disposizioni normative statali.

Tuttavia, la capacità derogatoria delle predette ordinanze regionali incontra specifici limiti, individuati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa dell'Unione europea (come previsto anche per le ordinanze statali di protezione civile), nonché nel rispetto delle disposizioni penali, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, e delle disposizioni del già citato codice della protezione civile.

Inoltre, la deroga non può perdurare oltre lo stato di emergenza e, in ogni caso, non può superare i due anni dalla deliberazione dello stesso.

Inoltre, in base al comma 3, tali ordinanze possono essere emanate solo dopo aver acquisito la previa autorizzazione da parte del Consiglio dei ministri, che può essere anche revocata.

In base al comma 4, qualora ricorrano gravi e comprovati motivi di urgenza che non consentono di attendere la deliberazione del Consiglio dei ministri, il Presidente della Regione può, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, emanare le ordinanze di protezione civile in deroga alla disciplina statale. Ricevute le ordinanze, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità politica delegata le sottopone immediatamente all'approvazione del Consiglio dei ministri, di regola, entro otto giorni dalla ricezione dell'ordinanza. Si prevede, inoltre, che, in caso di diniego dell'autorizzazione da parte del Consiglio dei ministri, l'ordinanza regionale cessi di produrre ulteriori effetti giuridici a decorrere dalla data della deliberazione negativa. Restano efficaci gli atti e i provvedimenti adottati medio tempore e sono fatti salvi gli effetti già prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle ordinanze regionali non approvate o approvate con limitazioni.

Il comma 5 prevede che le ordinanze regionali di protezione civile possano anche autorizzare l'apertura di apposite contabilità speciali, presso la tesoreria dello Stato, al fine di rendere più agevole l'erogazione delle risorse necessarie all'attuazione delle misure e degli interventi necessari al superamento dell'emergenza, mentre il comma 6 demanda a una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei tempi e delle procedure istruttorie propedeutiche alla deliberazione di autorizzazione o approvazione da parte del Consiglio dei ministri delle ordinanze regionali di protezione civile che derogano alla disciplina statale.

Il comma 7 prevede che, sempre con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata, ai sensi del citato articolo 15 del codice della protezione civile, di concerto con i ministri interessati, acquisita l'intesa della Regione e previa consultazione delle componenti e delle strutture operative nazionali interessate, possano essere adottate linee guida non vincolanti, finalizzate all'individuazione delle disposizioni statali di prassi derogabili dalla Regione in regime di emergenza.

L'articolo 3 concerne il ruolo del Presidente della Regione nella gestione delle emergenze di rilievo nazionale, prevedendo che, per gli eventi calamitosi di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del codice della protezione civile, che interessano esclusivamente il territorio della Regione, il commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del medesimo codice, è individuato nel Presidente della Regione ovvero, previa intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in altra persona dal medesimo Presidente indicata. Si precisa, al riguardo, che non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 4, comma 1, attribuisce alla Regione potestà normativa e amministrativa in materia “Protezione civile”, con riferimento all'esercizio di determinate funzioni.

In particolare, la lettera a) individua la funzione di reclutamento, con possibilità di attivare procedure d'urgenza per l'assunzione a tempo determinato di personale regionale addetto alle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del codice della protezione civile, ai sensi del quale le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presìdi territoriali.

La lettera b) individua la funzione “per la valorizzazione della specificità” del predetto personale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del codice della protezione civile, anche attraverso l'istituzione, ove non già presenti, nell'ambito del comparto funzioni locali, per la specifica professionalità, di apposite sezioni contrattuali relative al personale assegnato, nel rispetto delle procedure di contrattazione collettiva, ferme rimanendo di competenza statale le materie dell'ordine pubblico, della sicurezza e del soccorso pubblico.

La lettera c) individua la funzione di formazione degli operatori di protezione civile. Tale funzione di formazione riguarda, in particolare: la determinazione e il riconoscimento dei percorsi formativi, a esclusione delle materie concernenti la prevenzione e la lotta attiva agli incendi nonché le relative attività di soccorso; l'individuazione e il riconoscimento degli enti erogatori; la previsione dei sistemi di credito; l'individuazione dei docenti.

L'articolo 5, al comma 1, estende ai veicoli e ai conducenti della Protezione civile della Regione l'applicazione della disciplina prevista dai commi 11 e 11-bis dell'articolo 138 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, che detta il regime speciale relativo ai veicoli e ai conducenti delle Forze armate e di altri corpi ed enti espressamente equiparati, prevedendo modalità peculiari in materia di immatricolazione, documenti di circolazione, abilitazione alla guida e impiego dei mezzi per finalità istituzionali.

Più in dettaglio, l'articolo 138 del codice della strada disciplina un regime speciale per i veicoli e i conducenti delle Forze armate, che, ai sensi del comma 11, è esteso anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei vigili del fuoco delle autonomie speciali, della Croce rossa italiana, dei corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle medesime province autonome. Il comma 11-bis reca una previsione mirata per i veicoli in dotazione alla Protezione civile nazionale, della Valle d'Aosta e delle province autonome, agli enti locali e agli enti del Terzo settore, prevedendo che, se utilizzati per fini istituzionali e servizi di pubblica utilità, possono essere dotati di rimorchio destinato al trasporto di cose con larghezza massima superiore a quella del veicolo trainante, fermi restando i limiti generali di cui agli articoli 61 e 62 del codice della strada.

Il comma 2 subordina l'applicazione della disciplina di cui al comma 11 dell'articolo 138 a due condizioni. In primo luogo, è richiesta la definizione di specifici parametri di equipollenza rispetto alle disposizioni dell'Unione europea armonizzate in materia di patenti, con riferimento alle patenti rilasciate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 138. Tali parametri dovranno essere individuati mediante apposito protocollo di intesa tra la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione. In secondo luogo, l'applicazione del medesimo comma 11 è subordinata all'obbligo di comunicazione dei dati completi dei veicoli immatricolati ai sensi del comma 1 dell'articolo 138 del codice della strada. La definizione delle modalità di tale comunicazione è demandata a un provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione.

L'articolo 6 reca una disposizione transitoria, con la quale si prevede che l'ordinanza regionale di protezione civile non può derogare a norme statali che riguardino funzioni che attengano a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali se con riferimento a tali funzioni non sono stati previamente determinati i relativi livelli essenziali delle prestazioni.

Gli articoli da 7 a 9 disciplinano l'attribuzione alla Regione Veneto di specifiche funzioni normative e amministrative nella materia “professioni”. A tal proposito, ricordo che tale materia rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, tra quelle di legislazione concorrente, con potestà legislativa regionale soggetta ai princìpi fondamentali riservati alla legge statale, e rientra altresì tra quelle per le quali non è richiesta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024, la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Nell'assenza di una legge statale organica di riforma delle professioni, la Corte costituzionale ha svolto nel tempo un ruolo centrale nel delineare i confini della competenza regionale in tale materia, distinguendo anzitutto tra l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, riservata allo Stato per il suo carattere necessariamente unitario, e la disciplina degli aspetti specificamente regionali, che rientra nella competenza concorrente.

L'articolo 7, comma 1, attribuisce alla Regione, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, funzioni normative e amministrative in materia di professioni di rilievo regionale, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con esclusione delle professioni ordinistiche – ossia le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile – e delle professioni sanitarie che, per ragioni di tutela della salute pubblica, restano di competenza statale.

L'articolo 7 chiarisce, al comma 3, che le «professioni di rilievo regionale» – il cui esercizio è subordinato all'iscrizione in un apposito elenco istituito dalla regione, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 4 – ricomprendono le attività economiche dirette alla prestazione di servizi a favore di terzi nel territorio della regione, esercitate abitualmente mediante lavoro intellettuale e comunque con il concorso di questo e aventi un nesso diretto ed evidente con le caratteristiche peculiari del territorio della regione, o di parti di esso, e della relativa economia, e che richiedono abilità, conoscenze e competenze ulteriori, rispetto all'attività comunemente svolta sul territorio nazionale, acquisibili attraverso l'esperienza e la formazione specialistica su base locale.

Il comma 4 prevede, altresì, che fermo restando quanto previsto dal successivo comma 5, lettera b), numero 1), l'iscrizione all'apposito elenco abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della Regione.

Ai sensi del comma 5, la regione, nel disciplinare le professioni in questione, deve rispettare anzitutto il decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, di ricezione della direttiva (UE) 2018/958, che ha imposto un test di proporzionalità obbligatorio e preventivo rispetto all'introduzione di qualsiasi nuova regolamentazione professionale. Inoltre, la regione non può: subordinare l'esercizio della professione regionale a requisiti soggettivi che discriminano in base alla provenienza territoriale o al luogo di residenza (lettera a)); vietare, impedire o rendere più gravoso l'esercizio di tali professioni su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, e l'esercizio in maniera stabile, fermo restando l'obbligo di iscrizione nell'elenco regionale; disciplinare attività che connotino una professione già regolata da legge dello Stato (lettera c)).

Per i soggetti che esercitano in maniera stabile nel territorio di un'altra regione la professione interessata, la regione è tenuta – ai sensi di quanto stabilito dal comma 6 – ad accertare il possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 7 attraverso l'acquisizione, al momento della richiesta di iscrizione, di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'interessato, con obbligo di controlli successivi; in mancanza della suddetta dichiarazione, è comunque consentita l'iscrizione nell'elenco regionale, con l'obbligo del richiedente di acquisire l'esperienza e la formazione specialistica su base locale, secondo modalità definite dalla regione nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e di adeguatezza.

L'articolo 8 attribuisce alla Regione Veneto il ruolo di autorità competente per il riconoscimento di alcune qualifiche professionali possedute da cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, ai fini dell'esercizio in maniera stabile di una professione regionale.

Infine, la Regione Veneto è altresì individuata quale autorità competente a pronunciarsi sulle istanze di riconoscimento relative a qualifiche professionali conseguite sulla base delle esperienze professionali e qualifiche conseguite in Stati non appartenenti all'Unione europea (Paesi terzi), ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa al trasferimento di funzioni nella materia “professioni”.

L'articolo 10 trasferisce alla Regione Veneto specifiche funzioni in materia di previdenza complementare e integrativa.

In particolare, l'articolo dispone, al comma 1, che la Regione promuova forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con fondi pensione già esistenti, nel rispetto dei contenuti delle decisioni Eurostat a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni. La Regione disciplinerà esclusivamente il funzionamento operativo e organizzativo delle forme di previdenza complementare e integrativa ad ambito regionale.

In relazione a tali funzioni, ai sensi del comma 2, alla Regione spetta la rappresentanza negoziale per la stipula dei contratti o accordi collettivi volti all'adesione ai fondi pensione a livello regionale, con riferimento al personale dipendente dalle regioni, dagli enti pubblici regionali, dagli enti locali del territorio regionale e dal Sistema sanitario regionale.

L'articolo 11 istituisce, in relazione alle specifiche funzioni oggetto di attribuzione ai sensi dello schema di intesa, la Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali in conformità alle previsioni dell'articolo 5 della legge n. 86 del 2024, composta, per lo Stato, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, da un rappresentante ciascuno del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle imprese e del made in Italy e, per la Regione Veneto, da nove rappresentanti regionali, oltre che da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e da un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI).

L'articolo 12 prevede che l'anzidetta Commissione paritetica Stato-Regioni-Autonomie locali provveda annualmente alle verifiche previste dall'articolo 8 della legge n. 86 del 2024, che comprendono – ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 8 – la valutazione degli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.

L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intesa in esame e all'esercizio delle relative funzioni oggetto di attribuzione alle Regioni, a cui si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la stessa.

L'articolo 14 al comma 1 fissa in dieci anni la durata dell'intesa, mentre al comma 2 disciplina il rinnovo tacito delle stesse alla scadenza del decennio. In particolare, l'accordo si intende rinnovato per un uguale periodo salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, da manifestarsi con un anticipo di almeno dodici mesi dalla scadenza.

Passo quindi all'illustrazione dello schema di intesa preliminare con la Regione Veneto relativo alla materia “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica” (Doc. CCXLVII, n. 8).

In proposito, osservo preliminarmente che il testo dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione non reca, tra le materie di competenza concorrente, un'unica materia “tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica”, essendo piuttosto previste due distinte materie, entrambe di legislazione concorrente: la “tutela della salute” e il “coordinamento della finanza pubblica”.

Per quanto concerne la materia della tutela della salute, rilevo che essa rientra, nell'impianto delineato dalla legge n. 86 del 2024 all'articolo 3, comma 3, tra le cosiddette “materie LEP”, che, come già chiarito, sono le materie per le quali il trasferimento di funzioni alle Regioni può avvenire solo subordinatamente alla previa individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Al tempo stesso, ricordo che nel settore della salute risultano già da tempo operativi i livelli essenziali di assistenza (LEA), da ultimo disciplinati dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 e che vengono sostanzialmente a coincidere con i LEP. Sul punto segnalo che nel disegno di legge S. 1623 – sopra richiamato, recante una nuova delega in materia di determinazione dei LEP e attualmente all'esame del Senato – la nuova delega al Governo è funzionale alla determinazione dei LEP in tutte le materie indicate dal citato articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024, fatta eccezione proprio per la tutela della salute, per la quale vengono fatti salvi i LEA.

Venendo alla materia “coordinamento della finanza pubblica”, sottolineo come essa rientri invece, nell'impianto della legge n. 86, tra le cosiddette “materie no-LEP”.

Dopo aver illustrato all'articolo 1, oggetto e contenuto dell'intesa, l'articolo 2 dello schema di intesa preliminare detta i relativi princìpi e finalità, prevedendo, al comma 1, che lo schema reca disposizioni volte a garantire alla Regione Veneto maggiore autonomia, nel rispetto del principio della garanzia uniforme sul territorio nazionale dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché dei princìpi dell'accesso uniforme ed equo alle prestazioni sanitarie sul territorio nazionale e di equilibrio economico-finanziario del settore sanitario.

Il comma 2 dispone, poi, che la maggiore autonomia garantita alla Regione non deve incidere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale e sui criteri di riparto del finanziamento degli investimenti in ambito sanitario finanziati con risorse nazionali, né sui criteri dei relativi riparti e sulle modalità di erogazione delle risorse. Inoltre, deve essere assicurata la neutralità per lo Stato e per le altre Regioni degli effetti derivanti da tale maggiore autonomia, inclusi quelli relativi alla mobilità sanitaria.

L'articolo 3 reca puntuali disposizioni in materia di gestione delle risorse finanziarie in materia sanitaria, elencando alle lettere da a) a e) le facoltà gestionali trasferite alla Regione, previa intesa con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sulla base delle verifiche da parte del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, fermo restando il rispetto dei LEA.

In particolare, la Regione potrà: individuare tariffe di rimborso e di remunerazione differenti rispetto a quelle nazionali, da porre a carico del proprio bilancio; gestire autonomamente le risorse trasferite dallo Stato per gli investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende del sistema sanitario regionale, pur nel rispetto della programmazione nazionale e regionale a garanzia degli standard assistenziali e dei LEA; istituire e gestire fondi sanitari integrativi, previa iscrizione degli stessi nell'Anagrafe nazionale dei fondi sanitari, ferma restando la garanzia dei LEA e degli standard nazionali; destinare ad aziende ed enti del servizio sanitario regionale risorse finalizzate all'assunzione di personale sanitario o all'incremento delle prestazioni aggiuntive; allocare su altri ambiti della spesa sanitaria le risorse nazionali vincolate rispetto alle quali eventualmente risultassero economie di efficientamento in relazione a singole finalità, previa attestazione delle attività svolte dalla Regione circa il raggiungimento dell'obiettivo per cui le risorse sono state assegnate, verificata da parte del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti.

Analogamente a quanto disposto dall'articolo 11 dello schema di intesa preliminare relativo alle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa”, l'articolo 4 dello schema istituisce una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, composta, per lo Stato, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministro della salute e, per la Regione Veneto, da tre rappresentanti regionali, oltre che da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e da un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI).

L'articolo 5 dello schema di intesa prevede che la Commissione paritetica Stato-Regioni-Autonomie locali provveda annualmente alle verifiche circa l'attuazione dell'intesa, tenuto conto di quanto previsto dal successivo articolo 7, comma 1, secondo e terzo periodo, ossia della condizione di efficacia dell'intesa, data dalla permanenza dell'equilibrio economico-finanziario e dalla corretta erogazione dei LEA, anche con riferimento alla verifica annuale degli adempimenti.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dall'intesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7, al comma 1, fissa in dieci anni la durata dell'intesa, condizionando, altresì, la sua efficacia alla permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale e di corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), ivi compresa la verifica annuale degli adempimenti. A tal fine, si prevede che il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e il Comitato LEA diano tempestiva comunicazione, per le parti di rispettiva competenza, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Commissione paritetica di cui all'articolo 4 degli esiti dei monitoraggi svolti, anche tenendo conto degli andamenti trimestrali.

Il comma 2 stabilisce, infine, il rinnovo tacito dell'intesa alla scadenza del termine decennale, precisando che le condizioni sostanziali permangono quale presupposto anche per il periodo rinnovato e salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, da manifestarsi con un anticipo di almeno dodici mesi prima della scadenza.

Passando, infine, all'illustrazione della Relazione per l'Assemblea che la I Commissione Affari costituzionali ha approvato nella seduta del 16 luglio 2026, osservo che essa richiede all'Assemblea di impegnare il Governo, con apposito atto di indirizzo, a proseguire il negoziato con la Regione Veneto, adottando come schemi di intesa definitivi i due schemi trasmessi alle Camere, provvedendo in tale sede a:

fare riferimento, nelle premesse, a tutte le forme di consultazione degli enti locali svolte nel corso del negoziato;

fare riferimento, anche nell'articolo 1 dello schema di intesa preliminare relativo alle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa”, al potere sostitutivo statale previsto dall'articolo 120 della Costituzione, che, come è noto, consente al Governo di sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nei casi di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa dell'Unione europea oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei LEP; un potere sostitutivo che è mantenuto fermo, quindi, anche nei confronti delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

specificare, con riferimento allo schema di intesa preliminare relativo alle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa”, che alla scadenza del termine di durata l'intesa si intende rinnovata per un eguale periodo, ferme restando le condizioni richieste dal medesimo schema;

individuare in un apposito allegato per entrambi gli schemi di intesa le eventuali disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi di approvazione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 86 del 2024;

integrare l'articolo 5 dello schema di intesa preliminare relativo alla materia “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica” con l'obbligo, per la commissione paritetica, di fornire alle Camere e alla Conferenza unificata adeguata informativa sugli esiti della valutazione sugli effetti finanziari derivanti dalle funzioni attribuite dall'intesa, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 86 del 2024;

avviare una riflessione sugli strumenti istruttori di verifica dell'adeguatezza del livello territoriale cui è attribuita una funzione, anche valutando una modifica sul punto della disciplina in materia di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

proseguire, infine, il processo di completamento del federalismo fiscale con l'attuazione dell'autonomia impositiva regionale e del fondo perequativo previsti dal decreto legislativo n. 68 del 2011.

In questo modo, il Parlamento può dare il necessario indirizzo e impulso al processo di attuazione di un'importante disposizione costituzionale, volta ad introdurre elementi di flessibilità e differenziazione nell'assetto del regionalismo italiano, nel rispetto dei princìpi costituzionali e in coerenza, in particolare, con il principio di sussidiarietà che informa i rapporti tra gli enti costitutivi della Repubblica.

TESTI DEGLI INTERVENTI DI CUI È STATA AUTORIZZATA LA PUBBLICAZIONE IN CALCE AL RESOCONTO STENOGRAFICO DELLA SEDUTA ODIERNA: MARCO CERRETO (A.C. 2670-A?)

MARCO CERRETO, Relatore. (Relazione - A.C. 2670-A?). Onorevoli colleghi, l'Assemblea inizia oggi l'esame del disegno di legge di iniziativa governativa A.C. 2670?, collegato alla manovra di finanza pubblica, che reca misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.

Il provvedimento è stato presentato alla Camera il 17 ottobre 2025 ed è stato assegnato in sede referente alla XIII Commissione Agricoltura il 2 dicembre 2025, la quale ne ha iniziato l'esame lo scorso 11 dicembre. Le Commissioni I (Affari costituzionali), VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea) hanno espresso parere favorevole, mentre la II Commissione (Giustizia) ha espresso parere favorevole con un'osservazione. La V Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni, alcune delle quali volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Il Comitato per la legislazione ha espresso un parere con osservazioni. La XIII Commissione Agricoltura ha recepito le condizioni e le osservazioni formulate nella seduta del 15 luglio 2026.

Il provvedimento, come risultante dalle modifiche apportate in sede referente, è suddiviso in II Titoli e si compone di 28 articoli.

L'articolo 1, come modificato in sede referente, incrementa il Fondo per la sovranità alimentare di 30 milioni di euro per il 2026 e 40 milioni di euro per il 2027. Stanzia, inoltre, ulteriori risorse a sostegno di alcuni investimenti strutturali nel comparto agricolo pari a 100 milioni di euro per il 2027, 150 milioni di euro per il 2028 e 50 milioni di euro per il 2029.

L'articolo 2, commi 1 e 2, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede, per l'anno 2027, la concessione di un contributo sotto forma di credito di imposta, nel limite massimo di 10 milioni di euro, volto a rafforzare l'integrazione tra le imprese agricole che producono frumento e le industrie che operano nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli che hanno concluso nuovi contratti di filiera, efficaci a decorrere dal 2027. I commi 3-7 recano la disciplina del suddetto credito d'imposta; esso è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° febbraio 2027 al 15 novembre 2027 relativi all'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature finalizzati al miglioramento qualitativo delle produzioni, nonché alla connessa attività di ricerca, ed è determinato sul valore complessivo dell'investimento agevolato in misura pari al: 20 per cento, per contratti di durata triennale; 30 per cento, per contratti fino a 4 anni; 40 per cento, per contratti fino a 5 anni. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, nel corso dell'anno 2027, tramite modello F24, senza che trovi applicazione il limite generale di compensazione dei crediti di imposta e dei contributi (pari a 2 milioni di euro per anno solare), né il limite annuale di utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (pari a 250.000 euro).

L'articolo 3, modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029, a sostegno degli investimenti per la produzione di carne bovina sul territorio nazionale, anche al fine di aumentare il numero degli allevamenti per la linea vacca-vitello. Al comma 1 sono individuate le finalità della disposizione in esame che consistono nell'aumentare la produzione di carne bovina sul territorio nazionale; nel sostenere l'aggregazione e l'organizzazione degli allevamenti zootecnici e della filiera di produzione della carne bovina; nel valorizzare i contratti di filiera del comparto zootecnico, con particolare riferimento alla linea vacca-vitello. Sono poi indicati gli investimenti che possono beneficiare del suddetto contributo. L'attività di controllo della spesa e di monitoraggio sulla corretta attuazione delle misure previste da tale disposizione è attribuita ad AGEA.

L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 a favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, destinando il 65 per cento delle risorse alla concessione di mutui a tasso agevolato e il 35 per cento alla concessione di contributi a fondo perduto. Le suddette risorse sono destinate alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, destinando il 65 per cento per la concessione di mutui a tasso agevolato e il 35 per cento per la concessione di contributi a fondo perduto.

L'articolo 5, modificato durante l'esame in sede referente, stanzia 50 milioni di euro per il 2027, 200 milioni di euro per il 2028 e 50 milioni di euro per il 2029 vincolati all'attuazione del Piano olivicolo nazionale (PON) 2026-2030. In relazione a quest'ultimo, attribuisce ad AGEA l'attività di controllo della spesa e di monitoraggio sulla corretta attuazione delle misure, destinando a tal fine un contributo pari a 2 milioni di euro per il 2027, 8 milioni per il 2028 e 2 milioni per l'anno 2029. Vieta, infine, salvo reimpianto nel medesimo sito o in uno limitrofo, l'espianto o l'eradicazione di piante di olivo destinate alla produzione di oli protetti da marchi di qualità, qualora siano finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'articolo 6, introdotto in sede referente, disciplina poteri, funzioni e modalità di nomina del Commissario straordinario nazionale per fronteggiare l'emergenza della Xylella fastidiosa, al fine di contrastare la diffusione e completare il processo di eradicazione delle fitopatologie causate da tale batterio. Il mandato del Commissario cessa il 31 dicembre 2028. Inoltre, l'articolo stanzia risorse per l'esercizio delle funzioni attribuite al Commissario e per il funzionamento della relativa struttura di supporto.

L'articolo 7, modificato in sede referente, reca misure a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura colpite da epizoozie e fitopatie, consistenti nella possibilità di avvalersi della sospensione, per 12 mesi, del pagamento della quota capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti in scadenza nel 2026, concessi da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati. A tal fine, le imprese presentano apposita autocertificazione nella quale si attesta la sussistenza di una delle seguenti condizioni rispetto all'anno precedente: (i) riduzione del volume di affari almeno pari al 20 per cento, riduzione della produzione almeno pari al 30 per cento e riduzione delle quantità conferite o della produzione primaria almeno pari al 20 per cento, per le cooperative agricole. Possono accedere al beneficio solo le imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate, alla data di entrata in vigore della presente legge, come esposizioni creditizie deteriorate secondo la disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

L'articolo 8, modificato durante l'esame in sede referente, prevede che il Fondo di parte capitale per il rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, istituito per il contrasto della peste suina africana, possa essere utilizzato per finanziare misure di biosicurezza e sorveglianza previste dalle ordinanze del relativo Commissario straordinario a favore anche di soggetti diversi dagli allevatori. Destina inoltre allo stesso Commissario 1 milione di euro per il 2026 per la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee. Infine, al fine di sostenere il settore suinicolo, colpito dalla diffusione della peste suina africana, stanzia 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, a favore delle aziende addette alla macellazione per garantire il congelamento e lo stoccaggio di suini provenienti da zone di restrizione.

L'articolo 9 prevede che i terreni per i quali l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) non concluda positivamente la procedura di dismissione possano essere concessi dallo stesso Istituto, a seguito di procedura competitiva a evidenza pubblica, in comodato gratuito per almeno dieci anni a soggetti dai 18 ai 41 anni. Alla scadenza del contratto di comodato il comodatario potrà esercitare l'opzione di acquisto del terreno per metà del suo valore. A tal fine la disposizione in esame interviene sulla legge 28 luglio 2016, n. 154, recante “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale” inserendo, dopo l'articolo 16, un nuovo articolo 16-bis denominato “Accesso dei giovani ai terreni agricoli di proprietà dell'ISMEA”.

L'articolo 10, modificato in sede referente, reca disposizioni in materia di recupero produttivo e valorizzazione di terreni abbandonati e silenti anche attraverso l'istituzione della “Banca comunale delle terre”. La stessa disposizione definisce “terreno abbandonato” il terreno agricolo sul quale non sia stata esercitata attività agricola da almeno cinque anni in base ai principi fissati dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione. Per “terreno silente” si intende un terreno agricolo i cui proprietari, in base ad apposita istruttoria svolta dal comune nel cui territorio è situato lo stesso terreno, non siano individuabili o reperibili. Sono delineate le procedure amministrative per richiedere i medesimi terreni. È previsto che le regioni e le province autonome provvedono al coordinamento delle rispettive disposizioni legislative concernenti la materia, anche al fine di individuare e definire alcuni ambiti quali, ad esempio, l'ambito soggettivo in cui si esplicano le procedure amministrative di accesso ai terreni abbandonati e silenti, i contenuti ed i requisiti della manifestazione di interesse per la coltivazione dei terreni abbandonati e della domanda per la coltivazione dei terreni silenti.

L'articolo 11, introdotto durante l'esame in sede referente, include tra le attività riconducibili all'enoturismo e ai relativi benefici fiscali quella di ospitalità al di fuori dei centri abitati con popolazione superiore a 50 mila abitanti, destinando a tal fine 600 mila euro per il 2026, 5,3 milioni per il 2027 e 3,3 milioni annui a decorrere dal 2028. Si interviene sull'articolo 1, comma 502 della legge n. 205 del 2017 che definisce l'enoturismo come quel complesso di attività che includono la conoscenza del vino espletata nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

L'articolo 12, modificato durante l'esame in sede referente, autorizza il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) ad assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, a seguito di concorso pubblico, 50 ulteriori unità di personale. Le 50 ulteriori unità di personale sono così suddivise: 25 ricercatori e tecnologi di III livello; 10 collaboratori tecnici di VI livello; 11 collaboratori di amministrazione di VII livello.

L'articolo 13, modificato durante l'esame in sede referente, stanzia, per l'anno 2026, 10 milioni di euro per il rinnovo infrastrutturale e l'ammodernamento delle aziende agricole sperimentali e dei laboratori del CREA, anche per lo sviluppo di sistemi integrati di intelligenza artificiale. Destina, inoltre, per il 2026, 1,5 milioni di euro, a favore degli Istituti tecnici agrari per investimenti volti al rinnovo degli impianti e dei macchinari destinati a finalità didattiche. Il comma 2 prevede lo stanziamento di un contributo per l'anno 2026 a favore degli Istituti tecnici agrari nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro. Tale importo è destinato ad investimenti per interventi di rinnovo degli impianti e dei macchinari impiegati nelle aziende agricole annesse agli stessi Istituti tecnici agrari per la didattica.

L'articolo 14 assegna all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la funzione di promozione dell'innovazione tecnologica nell'agricoltura e nella pesca e muta, conseguentemente, la sua denominazione in Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'innovazione e la tecnologia (AGEAIT). Il comma 1, in particolare, introduce, dopo il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, un ulteriore comma 3-bis che integra le competenze dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Esso precisa che AGEA, oltre a quelle che già le sono attribuite dalla normativa vigente, svolge anche le funzioni di promozione dell'innovazione tecnologica nell'agricoltura e nella pesca. Per l'adempimento di tale compito essa ricorre anche all'elaborazione e alla valorizzazione del patrimonio informativo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e del sistema dei controlli agroalimentari.

L'articolo 15, introdotto in sede referente, reca disposizioni in materia di innovazione tecnologica, Banca Dati Unica Zootecnica (BDUZ) e digitalizzazione del fascicolo zootecnico. In particolare, si interviene sull'articolo 4 del decreto legislativo n. 52 del 2018, inserendo due nuovi commi che definiscono le competenze della Banca Dati Unica Zootecnica (BDUZ) come infrastruttura nazionale per la raccolta, integrazione, interoperabilità e gestione dei dati del comparto zootecnico. È demandato ad un decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'elenco delle materie quali, ad esempio, l'assetto organizzativo ed il funzionamento della BDUZ, le modalità di interoperabilità tra la BDUZ, la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica e gli altri sistemi informativi operanti nel settore agricolo. È inoltre istituito il fascicolo zootecnico elettronico nell'ambito del Sistema Informatico Agricolo Nazionale (SIAN).

L'articolo 16, introdotto durante l'esame in sede referente, modifica il termine da cui decorre la possibilità di procedere in via sperimentale all'irrorazione aerea di prodotti fitosanitari con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, in deroga alla normativa vigente.

L'articolo 17 autorizza la detenzione di alcol derivato dal processo di dealcolazione parziale o totale all'interno degli stabilimenti enologici e dei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili. La soluzione idroalcolica ottenuta dal processo di dealcolazione deve circolare all'interno di un circuito separato, chiuso e monitorato. In particolare, la disposizione introduce il nuovo comma 1-bis all'articolo 15 della legge n. 238/2016 in materia di sostanze vietate negli stabilimenti enologici. In deroga al divieto di detenere acquavite, alcol e altre bevande spiritose, è consentito detenere soluzioni idroalcoliche ottenute dal processo di dealcolazione, parziale o totale, del vino negli stabilimenti enologici e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili.

L'articolo 18 introduce alcune modifiche alla disciplina della denaturazione delle fecce di vino di cui alla legge n. 238 del 2016. L'intervento normativo è volto, così come emerge anche nella relazione illustrativa, a semplificare gli adempimenti a carico degli operatori vitivinicoli e ad eliminare disposizioni tecnicamente superate. Le modifiche normative operate da tale disposizione sull'articolo 13 della sopracitata legge n. 238 sono volte a favorire una gestione più efficiente e proporzionata delle fecce, in conformità alle reali pratiche enologiche e senza indebolire i controlli.

L'articolo 19, in linea con le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2023/2464, prevede che la stampigliatura delle uova debba essere effettuata nel luogo di produzione o nel primo centro di imballaggio ove le uova sono consegnate. È prevista altresì l'esenzione dall'obbligo della stampigliatura delle uova prodotte in allevamenti con capienza fino a 50 galline ovaiole. È infine soppressa l'esenzione dalla stampigliatura prevista dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2010, relativa alle uova provenienti da Stati membri dell'Unione europea e da Stati non appartenenti all'Unione europea consegnate direttamente dal sito di produzione all'industria alimentare nazionale.

L'articolo 20, modificato in sede referente, reca diverse modifiche alla legge n. 238/2016, in materia di coltivazione della vite e produzione e commercio di vino. In particolare si interviene sugli articoli 3 (definizioni), 8 (Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo) e 31 (Specificazioni, menzioni, vitigni e annata di produzione) della succitata legge n. 238/2016.

L'articolo 21, introdotto in sede referente, consente alle aziende faunistico-venatorie e alle aziende agri-turistico venatorie di regolamentare le modalità di raccolta dei tartufi all'interno delle loro aree. A tal fine sono apportate alcune modifiche agli articoli 3 e 18 della legge n. 752 del 1985, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

L'articolo 22, modificato nel corso dell'esame in sede referente, semplifica i procedimenti amministrativi, avviati tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), per l'adozione dei provvedimenti non discrezionali, attribuendo agli stessi CAA lo svolgimento dell'attività istruttoria. L'attestazione dell'esito positivo dell'attività istruttoria sostituisce il provvedimento finale fino al completamento del procedimento. La disposizione prevede, inoltre, l'adozione di linee guida per disciplinare il nuovo procedimento amministrativo e i relativi casi di condotta dolosa o colposa dei CAA, demandando alle regioni e alle province autonome l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni nonché la possibilità di individuare ulteriori provvedimenti di propria competenza per i quali i CAA possono ricevere le istanze delle imprese agricole.

L'articolo 23, introdotto durante l'esame in sede referente, inserisce nell'ambito del procedimento sanzionatorio in materia di pratiche commerciali sleali tra imprese della filiera agricola e alimentare un meccanismo di preventiva diffida per le violazioni considerate sanabili a cura dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). L'adesione alle prescrizioni previste per la rimozione delle conseguenze dannose della pratica sleale entro il termine assegnato di massimo 60 giorni consente il pagamento della sanzione ridotta a un terzo del minimo.

L'articolo 24, introdotto in sede referente, contiene alcune disposizioni in materia di semplificazioni in agricoltura. In particolare, il comma 1 interviene sull'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, prevedendosi, in materia di tutela della qualità del sughero, che le modalità di contenimento della diffusione del Coraebus undatus sono definite da apposite linee guida approvate dal Comitato Fitosanitario Nazionale, su proposta del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) oltre che dei Servizi fitosanitari regionali interessati dall'emergenza. Il comma 2 abroga le seguenti disposizioni: l'articolo 2, comma 1-bis, della legge n. 77/2011, in tema di lavaggio e asciugatura dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma; l'articolo 224-ter, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020; l'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2023, relativo ai sistemi di tracciabilità delle transazioni commerciali del prodotto biologico.

L'articolo 25, introdotto durante l'esame in sede referente, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (European Deforestation-free products Regulation-EUDR). Sono enumerati specifici principi e criteri direttivi che devono essere seguiti nell'esercizio della delega.

L'articolo 26, introdotto in sede referente, disciplina la pratica di importazione dei prodotti della pesca, le relative modalità di controllo, nonché gli oneri e le spese connesse. In particolare, il comma 1 stabilisce che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste effettui controlli e verifiche dei certificati di cattura per l'importazione di prodotti della pesca. A tal fine, il comma 2, prevede l'assegnazione di ulteriori 20 unità di personale della Guardia Costiera alla Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura del suddetto Ministero. Il comma 3 prevede che il personale aggiuntivo sia posto alle dirette dipendenze funzionali del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e alle dipendenze gerarchiche del Capo Reparto pesca marittima.

L'articolo 27, introdotto in sede referente, stabilisce le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle imprese agricole che hanno subito perdite in seguito agli eventi alluvionali verificatisi dal maggio 2023. In particolare, il comma 1 autorizza le regioni a destinare le risorse finanziarie previste dalla legge, pari a 50 milioni di euro, al finanziamento di misure di ristoro delle perdite subite dalle imprese agricole, ubicate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali, verificatisi dal maggio 2023. Il successivo comma 2 concerne le modalità di presentazione e raccolta delle domande di intervento, nonché quelle di concessione dei ristori.

L'articolo 28 reca la clausola di invarianza finanziaria.