FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                      Articolo 2  
                      Articolo 3  
                      Articolo 4  
                      Articolo 5  
                      Articolo 6  
                    Articolo 2    
                    Articolo 3                       Articolo 7  
                      Articolo 8  
                      Articolo 9  
                      Articolo 10  
                      Articolo 11  
                    Articolo 4                       Articolo 12  
                    Articolo 5    
                      Articolo 13  
                    Articolo 6    
                    Articolo 7    
                    Articolo 8    
                    Articolo 9                       Articolo 14  
                    Articolo 10    
                    Articolo 11    
                    Articolo 12    
                    Articolo 13    
                    Articolo 14    
                    Articolo 15                       Articolo 15  
                      Articolo 16  
                      Articolo 17  
                    Articolo 16    
                    Articolo 17    
                    Articolo 18                       Articolo 18  
                    Articolo 19    

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 875-1060-1702-A

PROPOSTA DI LEGGE

875

d'iniziativa dei deputati
CORDA, FERRARI, RIZZO, FANTUZ, ARESTA, BELOTTI, CHIAZZESE, FURGIUELE, DALL'OSSO, MARCHETTI, DEL MONACO, PAOLINI, D'UVA, PETTAZZI, ERMELLINO, TOCCALINI, FRUSONE, ZICCHIERI, GALANTINO, POTENTI, IORIO, IOVINO, MENGA, MOLINARI, ROBERTO ROSSINI, GIOVANNI RUSSO, TRAVERSI

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

Presentata il 5 luglio 2018

e

PROPOSTE DI LEGGE

1060

d'iniziativa dei deputati
MARIA TRIPODI, VITO, FASCINA, GREGORIO FONTANA, PEREGO DI CREMNAGO, RIPANI, SIRACUSANO, BAGNASCO, CAPPELLACCI, D'ATTIS, FERRAIOLI, LABRIOLA, MARIN, MAZZETTI, MULÈ, NAPOLI, ORSINI, PELLA, PETTARIN, PITTALIS, PORCHIETTO, ROSSO, ROTONDI, RUFFINO, SACCANI JOTTI, ELVIRA SAVINO, SILLI, SPENA, TARTAGLIONE, VIETINA

Disciplina della rappresentanza sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare

Presentata il 3 agosto 2018

1702

d'iniziativa dei deputati
PAGANI, DE MENECH, ENRICO BORGHI, CARÈ, FRAILIS, LOSACCO, LOTTI, ROSATO

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

Presentata il 26 marzo 2019

(Relatrice: CORDA)

NOTA: La IV Commissione permanente (Difesa), il 15 maggio 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 875. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 1060 e 1702 si vedano i relativi stampati.

PARERI DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il progetto di legge C. 875, adottato come testo base nella seduta del 26 marzo 2019, e rilevato che:

    sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

   la proposta di legge, che si compone di 19 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

    sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

   il comma 4 dell'articolo 14 richiama, nell'ambito dei provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche le attività «a favore dei familiari dei militari di cui al comma 4, lettera c)»; tale lettera non è però presente nel testo del comma; è presumibile che si intenda in realtà fare riferimento all'articolo 2, comma 4, lettera m), che individua tra le materie oggetto di interesse dei sindacati dei militari le attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari»;

   il comma 1 dell'articolo 17 prevede che il regolamento di attuazione della legge e il regolamento per l'elezione delle rappresentanze unitarie di base siano adottati sentiti i sindacati militari che abbiano conseguito l'assenso ministeriale e quindi una volta acquisito il loro parere; il successivo comma 4 qualifica invece quello del comma 1 come un «accordo» con i sindacati militari, richiamando una diversa figura giuridica;

   il comma 2 dell'articolo 18 prevede che, in sede di prima attuazione della legge, l'elezione dei rappresentanti di base si svolga entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore «dell'ultimo dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1»; al fine di rendere inequivoco il termine appare opportuno specificare a quale dei due regolamenti previsti dall'articolo 17, comma 1, si intenda fare riferimento;

    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   il comma 1 dell'articolo 19 prevede una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per apportare le necessarie modifiche al codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) e al decreto legislativo n. 195 del 1995 in materia di disciplina del rapporto di impiego del personale delle forze armate e delle forze di polizia, «al fine di adeguarli a quanto disposto dalla medesima legge, in conformità ai princìpi e criteri direttivi da essa desumibili»; al riguardo si osserva che, al fine di correggere un evidente refuso, le parole: «medesima legge» andrebbero sostituite con le parole: «presente legge»; appare inoltre necessario prevedere espliciti princìpi e criteri direttivi;

  per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento formula la seguente condizione:

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a corredare la delega legislativa prevista dall'articolo 19, comma 1, di espliciti princìpi e criteri direttivi, sostituendo anche, nella medesima disposizione le parole: «medesima legge» con le seguenti: «presente legge»;

  il Comitato osserva altresì quanto segue:

   sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

    sostituire, all'articolo 14, comma 4, le parole: «di cui al comma 4, lettera c)» con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 4, lettera m)»;

    approfondire il coordinamento tra i commi 1 e 4 dell'articolo 17;

    chiarire, all'articolo 18, comma 2, a quale dei due regolamenti previsti dall'articolo 17, comma 1, si intenda fare riferimento.

(4 aprile 2019)

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il nuovo testo base del progetto di legge C. 875 e abbinate e rilevato che:

    sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

   la proposta di legge, che si compone di 18 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

    sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

   andrebbe valutata la congruità dei termini di delega di cui al comma 3 dell'articolo 9 (delega per disciplinare l'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in missioni internazionali o comunque all'estero) e al comma 1 dell'articolo 17 (delega per il coordinamento normativo);

   al comma 1 dell'articolo 11, occorre sostituire l'espressione «associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute a livello nazionale» con quella «associazioni professionali a carattere sindacale tra militari considerate rappresentative a livello nazionale», in coerenza con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13;

   al comma 1 dell'articolo 12, occorre sostituire l'espressione: «organizzazioni sindacali» con l'espressione: «associazioni professionali a carattere sindacale tra militari» in coerenza con la definizione recata dall'articolo 1;

   al comma 1 dell'articolo 15, andrebbe specificato che i militari che ricoprono cariche elettive ai quali si fa riferimento sono quelli che ricoprano cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari;

   alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17, l'espressione: «disposizioni normative e regolamentari» andrebbe sostituita con l'espressione: «disposizioni legislative e regolamentari», che appare più corretta in quanto anche le disposizioni regolamentari hanno valore normativo, sia pure di carattere secondario;

  per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento formula le seguenti condizioni:

   sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

    provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a:

     all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: «riconosciute a livello nazionale» con le seguenti: «considerate rappresentative a livello nazionale»;

     all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «organizzazioni sindacali» con le seguenti: «associazioni professionali a carattere sindacale tra militari»;

     all'articolo 15, comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari»;

     all'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire la parola: «normative» con la seguente: «legislative»;

  il Comitato osserva altresì quanto segue:

   sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di rendere più ampi i termini di delega di cui all'articolo 9, comma 3, e all'articolo 17, comma 1.

(18 aprile 2019)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 875 Corda, adottata come testo base, cui sono abbinate le proposte di legge C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la IV Commissione;

   evidenziato come l'intervento legislativo adegui l'ordinamento all'indirizzo giurisprudenziale assunto in materia dalla Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 120 del 2018, innovando il proprio precedente orientamento giurisprudenziale su questo tema, in aderenza alle recenti pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, in quanto esso prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali», invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali»;

   segnalato come il provvedimento colmi un vuoto normativo, in aderenza alla raccomandazione espressa dalla Corte costituzionale, la quale, nel riconoscere la legittimità di associazioni professionali a carattere sindacale, ha anche sottolineato la necessità di una puntuale regolamentazione della materia, in considerazione della specificità dell'ordinamento militare e della sussistenza di peculiari esigenze di «coesione interna e neutralità», che distinguono le Forze armate dalle altre strutture statali;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, come il provvedimento riguardi le materie «difesa e Forze armate» e «giurisdizione e norme processuali», riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere d) e l), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

  La II Commissione,

   esaminato per le parti di competenza il nuovo testo della proposta di legge C. 875 Corda e abbinate, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

  considerato che:

   ai sensi dell'articolo 10 le eventuali controversie in tema di esercizio del diritto di assemblea sono regolate dall'articolo 17-bis;

   il citato articolo 17-bis attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, oltre alle controversie in tema di esercizio del diritto di assemblea di cui all'articolo 10, le eventuali controversie promosse dalle associazioni sindacali nel rapporto di impiego del militare in quanto dipendente pubblico non contrattualizzato quando siano al contempo lesi i diritti del sindacato; ciò in deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, nonché in deroga all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, unanimemente riconosciuta come norma cardine che rende effettiva la tutela dei diritti sindacali riconosciuti in altre disposizioni costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e convenzionali, che reprime la condotta antisindacale del datore di lavoro;

   andrebbe valutata l'effettiva opportunità di derogare alle disposizioni richiamate per le controversie relative all'esercizio del diritto di assemblea, ai comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dal presente provvedimento nonché alle eventuali controversie nel rapporto di impiego del militare in quanto dipendente pubblico non contrattualizzato quando siano al contempo lesi i diritti del sindacato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 875 Corda e abbinate, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo;

   apprezzata la finalità del provvedimento, volto, come disposto dall'articolo 1, a riconoscere ai militari il diritto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola forza armata o corpo di polizia ad ordinamento militare, alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge, superando il divieto disposto dall'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;

   considerato che, in base all'articolo 2, le associazioni professionali a carattere sindacale dei militari operano nel rispetto dei princìpi di democraticità, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare;

   preso atto dei divieti che limitano l'operato delle associazioni a carattere sindacale, elencati all'articolo 6 del provvedimento;

   considerato che l'articolo 7 prevede il finanziamento realizzato esclusivamente attraverso i contributi sindacali degli iscritti e il divieto di ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, nonché l'obbligo, a carico delle associazioni a carattere sindacale, di predisporre annualmente il bilancio di esercizio e il rendiconto della gestione precedente, approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico mediante idonee forme di pubblicità;

   condivisa la disciplina relativa all'elettività delle cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale, riservate esclusivamente ai militari in servizio effettivo da almeno cinque anni e allo svolgimento dell'attività sindacale, recate, rispettivamente, dagli articoli 8 e 9;

   considerato che le procedure della contrattazione sono disciplinate dall'articolo 11, che attribuisce alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute a livello nazionale i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore;

   apprezzata la previsione, all'articolo 12, dell'obbligo per le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze di comunicare alle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari rappresentative ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego con il personale militare;

   preso atto che, sulla base dell'articolo 13, sono considerate rappresentative a livello nazionale le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari che raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 5 per cento della forza effettiva complessiva della forza armata o corpo di polizia ad ordinamento militare e al 3 per cento della forza effettiva di ogni categoria, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività;

   condivisa la previsione, di cui all'articolo 15, di precise garanzie a tutela dei militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale;

   preso atto che, sulla base del comma 3 dell'articolo 17-bis, le controversie relative a comportamenti antisindacali, così come quelle riguardanti le procedure di contrattazione, sono attribuite, in deroga all'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 28 della legge n. 300 del 1970, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, applicandosi il rito ordinario previsto dal codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010;

   considerato che l'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 attribuisce al giudice ordinario le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 300 del 1970, con le eccezioni di cui al comma 4;

   considerata l'interpretazione univoca e costante che della predetta norma ha dato la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione;

   ritenuto che andrebbe, pertanto, valutata l'effettiva opportunità di derogare alle disposizioni richiamate per le controversie relative all'esercizio del diritto di assemblea, ai comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dal presente provvedimento nonché alle eventuali controversie nel rapporto di impiego del militare in quanto dipendente pubblico non contrattualizzato quando siano al contempo lesi i diritti del sindacato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di legge C. 875 e abbinate, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo;

  rilevato che:

   il provvedimento appare riconducibile al rispetto delle competenze costituzionalmente definite poiché riguarda fattispecie riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione; in particolare, rilevano le lettere d) e l) del secondo comma del predetto articolo 117, che attribuiscono, tra l'altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva nelle materie «difesa e Forze armate» e «giurisdizione e norme processuali»;

   d'interesse particolare per la Commissione risulta la lettera c) del comma 2 dell'articolo 9, in base alla quale le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, nell'ambito delle loro attività, possono chiedere di essere ricevute dai rappresentanti istituzionali delle regioni e degli enti locali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
della proposta di legge n. 875

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Diritto di associazione sindacale)

Art. 1.
(Diritto di associazione sindacale)

  1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

  1. Identico:

   «2. I militari in servizio possono costituire associazioni professionali di carattere sindacale per singola Forza armata o corpo alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge. Essi non possono aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi del primo periodo».

   «2. I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o corpo di polizia ad ordinamento militare alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge».

  2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, può essere esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare, nel rispetto dei doveri e dei princìpi previsti dall'articolo 52 della Costituzione stessa, con le limitazioni disposte dalla presente legge.

  2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei doveri e dei princìpi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.

  3. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare non possono aderire a sindacati diversi da quelli istituiti per il personale appartenente alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare.

  3. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

  4. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare possono aderire ad una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

  4. I sindacati del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare non possono:

  5. L'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è libera, volontaria e individuale.

   a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare;

   Vedi articolo 4, comma 1, lettera a)

   b) proclamare lo sciopero o parteciparvi qualora sia proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e dei corpi di polizia ad ordinamento militare;

   Vedi articolo 4, comma 1, lettera b)

   c) sollecitare gli appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare a partecipare a manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio;

   Vedi articolo 4, comma 1, lettera c)

   d) costituire sindacati suddivisi per singole categorie di personale;

   Vedi articolo 4, comma 1, lettera d)

   e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di organizzazioni sindacali, l'adesione alle quali sia vietata agli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare.

   Vedi articolo 4, comma 1, lettera f)

  6. Non possono aderire alle associazioni di cui al presente articolo gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari.

Art. 2.
(Princìpi generali in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto dei princìpi di democraticità, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei princìpi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare.

  2. Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono improntati ai seguenti princìpi:

   a) democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche;

   b) neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;

   c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;

   d) assenza di scopo di lucro;

   e) rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 3.
(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  Vedi articolo 10, comma 1

  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, ai fini della loro costituzione, devono ottenere il preventivo assenso del Ministro della difesa. Per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti del Corpo della guardia di finanza l'assenso è rilasciato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Vedi articolo 10, comma 2

  2. Il Ministro competente accerta, entro e non oltre novanta giorni dalla data della richiesta di assenso preventivo, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2 e ne verifica la permanenza ogni tre anni. L'esito motivato dell'istruttoria è comunicato ai richiedenti, entro e non oltre i successivi trenta giorni, con l'indicazione delle eventuali parti dello statuto incompatibili o contrastanti con i princìpi generali di cui all'articolo 2.

  3. L'efficacia di ogni successiva modifica statutaria è subordinata al preventivo assenso del Ministro competente, rilasciato secondo quanto previsto dal presente articolo.

  4. In caso di accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, il Ministro competente avvisa in forma scritta l'associazione professionale a carattere sindacale della necessità di adeguamento alla normativa e, in caso di mancato adeguamento entro novanta giorni, revoca l'assenso rilasciato ai sensi del presente articolo, informandone il Ministro per la pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di sua competenza.

Art. 4.
(Limitazioni)

  1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è fatto divieto di:

   Vedi articolo 1, comma 4, lettera a)

   a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare;

   Vedi articolo 1, comma 4, lettera b)

   b) preannunciare o proclamare lo sciopero o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e agli appartenenti ai corpi di polizia ad ordinamento militare;

   Vedi articolo 1, comma 4, lettera c)

   c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare a parteciparvi;

   Vedi articolo 1, comma 4, lettera d)

   d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;

   e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più categorie di personale, specialità, corpo o altro che non sia la Forza armata o il corpo di polizia ad ordinamento militare di appartenenza;

   Vedi articolo 1, comma 4, lettera e)

   f) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione, ai sensi della presente legge, o di organizzazioni politiche;

   g) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;

   h) stabilire il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze;

   i) assumere rappresentanza di carattere interforze.

Art. 5.
(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  Vedi articolo 5, comma 4

  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentano e tutelano i propri iscritti nelle materie di interesse del personale rappresentato, ad eccezione delle materie di seguito elencate, in quanto strettamente connesse all'efficienza e all'operatività dello strumento militare nazionale:

   a) l’ordinamento;

   b) l’addestramento;

   c) le operazioni;

   d) il settore logistico-operativo;

   e) il rapporto gerarchico-funzionale;

   f) l’impiego del personale.

Art. 6.
(Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche, definendone l'ambito territoriale di operatività.

  2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti territoriali, comprendendovi, in ogni caso, le seguenti materie: condizioni di lavoro, sicurezza e salubrità sul luogo di lavoro; informazione e consultazione degli iscritti; verifica dell'applicazione degli accordi contrattuali.

Art. 2.
(Diritto di riunione e campo d'azione)

  1. Ai sindacati delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, di seguito denominati «sindacati dei militari», compete la contrattazione collettiva e individuale di primo e di secondo livello secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

  Soppresso

  2. I membri dei sindacati dei militari possono riunirsi:

  Vedi articolo 10, comma 1

   a) in locali dell'amministrazione militare, messi a disposizione dalla stessa, che ne concorda le modalità d'uso;

   b) in luoghi aperti al pubblico, senza uso dell'uniforme.

  3. Sono autorizzate riunioni, ai sensi del comma 1, durante l'orario di servizio nel limite di dodici ore annue, previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte delle rappresentanze unitarie di base. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio. È vietato limitare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle attività sindacali e di verifica previste dalla normativa vigente; i comandanti o i responsabili di unità devono garantire il rispetto del diritto sindacale di riunione.

  Vedi articolo 10, commi 2 e 3

  4. I sindacati dei militari curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle seguenti materie:

  Soppresso

   a) il trattamento economico, fondamentale e accessorio, quello per lavoro straordinario e quello di missione e di trasferimento, i trattamenti relativi alla previdenza pubblica e alla previdenza integrativa, il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

   b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;

   c) il congedo ordinario e straordinario;

   d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

   e) i permessi brevi per esigenze personali;

   f) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;

   g) i criteri istitutivi degli organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, nonché i criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale;

   h) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

   i) l'orario di lavoro obbligatorio e i criteri per la modulazione dell'orario di lavoro giornaliero e dei turni di servizio;

   l) la disciplina generale in materia di alloggi e di concessioni e dei relativi livelli qualitativi;

   m) le attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari;

   n) i criteri per la mobilità del personale;

   o) la vigilanza sulle modalità di applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;

   p) i processi di ristrutturazione e di riorganizzazione di enti e reparti e di dismissione di infrastrutture che incidono sull'utilizzazione e sulla mobilità del personale;

   q) le attività di assistenza fiscale e di consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali, anche attraverso convenzioni con organizzazioni preposte ad erogare i relativi servizi.

  5. I sindacati dei militari, in relazione alle materie di cui al comma 4, possono presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da essi eventualmente ritenute opportune; possono stipulare accordi nazionali quadro con le amministrazioni dello Stato; possono essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti; possono chiedere di essere ricevuti dai Ministri competenti, dagli organi di vertice delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, dai rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni locali. Possono inoltre intrattenere rapporti con organismi che svolgono analoga attività in altri Stati membri dell'Unione europea, con associazioni professionali nazionali, con associazioni di militari in servizio o in congedo o di pensionati e con le altre organizzazioni aventi finalità professionali o culturali, nonché con le organizzazioni sindacali del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile.

  Vedi articolo 9, comma 2

Art. 3.
(Finanziamento dei sindacati dei militari e trasparenza dei bilanci)

Art. 7.
(Finanziamento e trasparenza dei bilanci delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  1. I sindacati dei militari sono finanziati secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contributi sindacali.

  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo. Le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

  2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto dell'articolo 70 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

  3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre. La revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'amministrazione e all'associazione professionale a carattere sindacale tra militari interessata.

  4. Le modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sulla retribuzione, operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate, sono stabilite con decreto del Ministro competente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  2. I sindacati dei militari hanno l'obbligo di rendere pubblici i propri bilanci, adottati previa approvazione degli iscritti con le modalità stabilite dai rispettivi statuti.

  5. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari predispongono annualmente il bilancio di esercizio, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità, nonché depositati presso il competente ufficio del Ministero che ha rilasciato l'assenso di cui all'articolo 3.

Art. 8.
(Cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  Vedi articolo 5, comma 5

  1. Le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nei corpi di polizia ad ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.

  2. Il militare di cui al comma 1 è eleggibile purché in possesso dei seguenti requisiti: non avere riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; non trovarsi in stato di custodia cautelare in carcere o sottoposto agli arresti domiciliari; non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa; non essere nello svolgimento di funzioni di comando o in posizione tale da assumere incarichi di comando.

  3. La durata delle cariche è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche elettive di cui al presente articolo sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.

  4. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte.

Art. 9.
(Svolgimento dell'attività sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni)

  1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono le attività sindacali fuori dell'orario di servizio, ad eccezione di incontri autorizzati e delle riunioni di cui al comma 2 dell'articolo 10, e con modalità tali da non interferire con il regolare svolgimento delle attività istituzionali.

  Vedi articolo 2, comma 5

  2. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, in relazione alle materie di loro competenza ai sensi dell'articolo 5, possono svolgere le seguenti attività:

   a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica ritenute opportune;

   b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;

   c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti, dagli organi della Forza armata o del corpo di polizia ad ordinamento militare e dai rappresentanti istituzionali delle regioni e degli enti locali.

  3. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare l'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni in attività operativa, addestrativa ed esercitativa o, comunque, fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: conciliare la tutela dei diritti sindacali del personale militare con le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.
  4. Lo schema del decreto legislativo, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13, è sottoposto al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

Art. 10.
(Diritto di assemblea)

  Vedi articolo 2, comma 2

  1. Per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto dalla presente legge, i militari, fuori dell'orario di servizio, possono tenere riunioni:

   a) anche in uniforme, in locali dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che ne concorda le modalità d'uso;

   b) in luoghi aperti al pubblico, senza l’uso dell'uniforme.

  Vedi articolo 2, comma 3, primo periodo

  2. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante l'orario di servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.

  Vedi articolo 2, comma 3, secondo periodo

  3. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni di cui al comma 2 sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.

  4. Le eventuali controversie sono regolate dall'articolo 17.

Art. 11.
(Procedure di contrattazione)

  1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore.

  2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale dei corpi di polizia ad ordinamento militare.

  3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:

   a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale dei corpi di polizia ad ordinamento militare;

   b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, individuate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 13, comma 2. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.

  4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie:

   a) per le Forze armate, le materie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

   b) per i corpi di polizia ad ordinamento militare, le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

  5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Art. 4.
(Obblighi delle amministrazioni ministeriali)

Art. 12.
(Obblighi delle amministrazioni)

  1. Le amministrazioni del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicano ai sindacati dei militari ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego con il personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o del corpo di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare.

  1. Le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego del personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o del corpo di polizia ad ordinamento militare di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare. Tale obbligo di comunicazione è assolto anche attraverso la pubblicazione di tali dati nei portali telematici istituzionali.

  2. Con i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1, sono individuate le materie, tra quelle indicate all'articolo 2, comma 4, per le quali le iniziative delle amministrazioni di cui al presente comma sono obbligatoriamente sottoposte alla negoziazione con i sindacati dei militari.

  Soppresso

Art. 5.
(Princìpi generali in materia di sindacati dei militari)

  1. I sindacati dei militari sono costituiti, diretti e rappresentati da appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare in attività di servizio e ne tutelano gli interessi senza interferire con la direzione dei servizi o con lo svolgimento dei compiti operativi.

  Soppresso

  2. I sindacati dei militari non possono affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali, se non limitatamente alla stipulazione di convenzioni per l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 2, comma 4, lettera q).

  Soppresso

  3. La costituzione e l'attività dei sindacati dei militari sono regolate da statuti improntati a criteri di democrazia, pari opportunità, trasparenza e partecipazione degli iscritti.

  Soppresso

  4. È esclusa dalla competenze dei sindacati dei militari la trattazione delle materie attinenti all'ordinamento, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico- operativo, al rapporto gerarchico-funzionale e all'impiego del personale.

  Vedi articolo 5, comma 1

  5. Le cariche rappresentative e direttive previste dagli statuti dei sindacati dei militari sono ricoperte esclusivamente da personale in attività di servizio.

  Vedi articolo 8, comma 1

Art. 13.
(Rappresentatività)

  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 5 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o del corpo di polizia ad ordinamento militare e al 3 per cento della forza effettiva di ogni categoria, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.

  2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 6.
(Rappresentanze unitarie di base)

  Soppresso

  1. Le rappresentanze unitarie di base rappresentano unitariamente tutte le categorie di personale previste dall'ordinamento militare, compresi il personale non in servizio permanente, i volontari in ferma breve o prefissata e i soggetti ad essi assimilati.

  2. Le rappresentanze unitarie di base sono costituite in proporzione al numero dei lavoratori in servizio in una determinata area geografica o unità.

Art. 7.
(Modalità di elezione dei delegati delle rappresentanze unitarie di base)

  Soppresso

  1. I delegati delle rappresentanze unitarie di base sono eletti nell'ambito dei comandi al livello stabilito per ciascuna Forza armata e corpo con le modalità previste dai regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1.

Art. 8.
(Propaganda elettorale)

  Soppresso

  1. La propaganda elettorale e la presentazione dei candidati sono disciplinate con le modalità previste dai regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1.

Art. 9.
(Tutela e diritti)

Art. 14.
(Tutela e diritti)

  1. I rappresentanti dei sindacati dei militari e i soggetti eletti delegati delle rappresentanze unitarie di base non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio del mandato.

  1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari:
  a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale;

  2. I rappresentanti di qualsiasi livello dei sindacati dei militari e i delegati delle rappresentanze unitarie di base, per la durata del loro mandato, non possono essere trasferiti a un'altra sede o reparto ovvero sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non su loro espressa richiesta, salvi casi straordinari di necessità e urgenza connessi alla mobilitazione delle Forze armate, anche per dichiarazione dello stato di emergenza.

   b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale, di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando necessari per l'avanzamento e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza;

   c) non possono essere impiegati in territorio estero;

  3. L'attività svolta dai delegati delle rappresentanze unitarie di base nello svolgimento delle loro funzioni è considerata attività di servizio.

  4. I delegati delle rappresentanze unitarie di base possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare. Essi possono avere contatti con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge.

   d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge;

  5. I delegati delle rappresentanze unitarie di base possono svolgere attività di rappresentanza anche al di fuori degli organi di appartenenza, a nome della rispettiva rappresentanza unitaria di base o del sindacato rappresentato, qualora ne abbiano ricevuto da questi l'incarico. Tale attività deve essere svolta in modo da assicurare comunque l'astensione delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare da qualunque interferenza con le competizioni elettorali.

  6. I delegati delle rappresentanze unitarie di base possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, dandone avviso, almeno trentasei ore prima, ai comandanti competenti.

   e) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità, almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti.

  7. È vietato qualsiasi atto diretto a condizionare l'esercizio del mandato degli organismi delle rappresentanze unitarie di base o dei loro membri.

  Soppresso

  8. Ai membri delle rappresentanze unitarie di base e i delegati a tutti i livelli deve essere assicurata la possibilità di svolgere le funzioni per le quali sono stati eletti, secondo quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1.

  Soppresso

  9. I delegati delle rappresentanze unitarie di base devono essere impegnati nei servizi in modo proporzionale al tempo in cui sono presenti presso i reparti di appartenenza e non possono essere comandati a prestare servizio nelle medesime date per le quali è prevista un'assemblea sindacale o un'attività sindacale istituzionale.

  Soppresso

Art. 10.
(Autorizzazioni ministeriali e distacchi sindacali)

  1. Per poter svolgere la propria attività, i sindacati dei militari, dopo la loro costituzione, devono ottenere il preventivo assenso ministeriale.

  Vedi articolo 3, comma 1

  2. Il Ministero competente, entro novanta giorni dalla data della richiesta dell'assenso di cui al comma 1 del presente articolo e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, rilascia l'assenso di cui al comma 1 del presente articolo, che ha validità a tempo indeterminato.

  Vedi articolo 3, comma 2

  3. La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti è disciplinata dalla normativa vigente.

  Soppresso

Art. 11.
(Convocazione delle rappresentanze unitarie di base)

  Soppresso

  1. Le rappresentanze unitarie di base sono convocate almeno una volta al mese.

  2. Le convocazioni delle riunioni delle rappresentanze unitarie di base sono comunicate con tre giorni di anticipo dal presidente della rappresentanza unitaria di base competente al rispettivo comando, che adotta le necessarie misure logistiche e amministrative volte a garantirne il regolare svolgimento, salvo che non ricorrano eccezionali circostanze di servizio tali da impedire lo svolgimento della riunione; tali circostanze devono essere espressamente motivate con dimostrazione del loro carattere oggettivo.

  3. Le rappresentanze unitarie di base hanno facoltà di chiedere, qualora lo ritengano utile, che alle proprie riunioni o alle proprie assemblee di base partecipino esponenti dei sindacati dei militari, previa comunicazione al comandante competente.

Art. 12.
(Assemblea di base)

  Soppresso

  1. Le rappresentanze unitarie di base, dandone comunicazione almeno tre giorni prima ai comandanti delle unità o dei reparti interessati, convocano almeno tre volte all'anno assemblee di base, cui sono invitati a partecipare i militari interessati. Le assemblee di base si svolgono in orario di servizio.

  2. L'assemblea di base può essere convocata anche su richiesta scritta di un quinto dei militari rappresentati e può essere organizzata anche limitatamente a una o più categorie di personale.

Art. 13.
(Procedure di negoziazione)

  Soppresso

  1. I sindacati dei militari che nelle elezioni delle rappresentanze unitarie di base hanno conseguito, anche come confederazione di sindacati della stessa Forza armata o corpo, almeno il 7 per cento dei voti a livello nazionale negoziano con gli organi competenti la definizione e il rinnovo dei contenuti economici e normativi del rapporto d'impiego del personale rappresentato secondo la normativa vigente e il contratto nazionale.

  2. È istituito presso i Ministeri di cui all'articolo 4, comma 1, un ufficio per le relazioni sindacali per l'attività di indirizzo e coordinamento.

Art. 14.
(Competenze specifiche delle rappresentanze unitarie di base)

  Soppresso

  1. Le rappresentanze unitarie di base sono competenti a trattare materie concernenti la tutela e la condizione del personale militare nell'ambito della corrispondente unità. Possono formulare proposte e richieste concernenti il trattamento economico e tutte le materie di pertinenza della contrattazione nazionale e, in particolare, negoziano con gli organi competenti la distribuzione delle risorse accessorie eventualmente attribuite all'ente periferico.

  2. Le rappresentanze unitarie di base vigilano sull'applicazione degli accordi economici e normativi relativi al livello contrattuale di loro competenza.

  3. Le rappresentanze unitarie di base possono trattare con le competenti autorità le questioni riguardanti le seguenti materie, in relazione a quanto sia di interesse per il personale militare:

   a) edilizia residenziale;

   b) trasporti, formazione e aggiornamento culturale e professionale;

   c) igiene del lavoro;

   d) prevenzione degli infortuni e applicazione della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

   e) promozione umana e benessere del personale;

   f) qualificazione professionale e inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

   g) provvidenze per gli infortuni subìti nonché per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

   h) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari;

   i) organizzazione delle sale per convegni e delle mense, nonché controllo delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro nei luoghi militari;

   l) alloggi, con la partecipazione di rappresentanti delegati dall'assemblea di base ai lavori di tutte le commissioni previste dai regolamenti per la gestione, l'assegnazione o l'acquisto degli stessi;

   m) cura della puntuale, corretta e uniforme applicazione, in sede locale, delle disposizioni economiche e normative introdotte in attuazione delle procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

   n) diritto d'informazione ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;

   o) formulazione di pareri e di proposte ai sindacati dei militari.

  4. Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari, di cui al comma 4, lettera c), l'amministrazione competente concorda con i sindacati dei militari e con le rappresentanze unitarie di base la programmazione e lo sviluppo delle iniziative da intraprendere in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, redigendo programmi trimestrali.

Art. 15.
(Informazione e pubblicità)

Art. 15.
(Informazione e pubblicità)

  1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i comunicati, i processi verbali e le dichiarazioni dei delegati nonché ogni notizia relativa all'attività delle rappresentanze unitarie di base sono pubblicati nell'albo dell'ente secondo le modalità previste dai regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1.

  1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all'attività sindacale possono essere resi pubblici secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

  2. Gli atti di cui al comma 1 adottati dagli organismi dei sindacati dei militari ai vari livelli e le notizie relative alla loro attività sono pubblicati secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

  Vedi comma 1

  3. I singoli rappresentanti o delegati possono dare pubblicità agli atti pubblicati ai sensi dei commi 1 e 2 attraverso qualsiasi mezzo di informazione.

  2. Ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.

  Vedi articolo 16, comma 2

  3. Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di base e delle accademie militari è inserita la materia «elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare».

Art. 16.
(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione)

  Vedi articolo 19

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;

   b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge;

   c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

  2. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è sottoposto al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

  Vedi articolo 17, comma 1

  3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.

  4. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e corpo di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13.

Art. 17.
(Giurisdizione)

  1. Le controversie relative a comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dalla presente legge possono essere introdotte con ricorso proposto da un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari o individualmente da ciascun appartenente alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare.

  2. Le controversie relative alle procedure di contrattazione nazionale di settore disciplinate dalla presente legge possono essere introdotte con ricorso proposto dall'amministrazione competente o da un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

  3. Le controversie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, in deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si applica il rito ordinario previsto dal codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 16.
(Informazione ai militari)

  1. A ogni militare, all'atto dell'arruolamento nonché alla presa di servizio presso un nuovo reparto, è consegnato, a cura dei comandi competenti, l'elenco dei nominativi e dei recapiti dei delegati della competente rappresentanza unitaria di base.

  Soppresso

  2. Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, delle accademie e degli istituti di specializzazione militari è inserita la materia del «diritto sindacale in ambito militare».

  Vedi articolo 15, comma 3

Art. 17.
(Regolamenti di attuazione)

  1. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati il regolamento di attuazione della presente legge e il regolamento per l'elezione delle rappresentanze unitarie di base, sentiti i sindacati dei militari che abbiano conseguito l'assenso ministeriale previsto dal comma 2 dell'articolo 10 della presente legge entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Vedi articolo 16, comma 3

  2. Il regolamento di attuazione di cui al comma 1 determina, in particolare, il numero delle rappresentanze unitarie di base, in funzione dell'unità minima compatibile e dell'autorità gerarchica preposta alla gestione delle materie d'interesse delle rappresentanze sindacali militari, nonché la composizione delle rappresentanze unitarie di base, garantendo un'equilibrata presenza per ciascuna categoria e per ciascun sesso.

  Soppresso

  3. Il regolamento per l'elezione delle rappresentanze unitarie di base di cui al comma 1 disciplina, in particolare, i procedimenti elettorali, i doveri delle amministrazioni e le dotazioni, le strutture organiche e il materiale necessari per il funzionamento del sindacato e delle rappresentanze unitarie di base ai vari livelli.

  Soppresso

  4. L'accordo previsto dal comma 1 stabilisce altresì le disposizioni necessarie per assicurare ai militari il diritto di versare i contributi sindacali attraverso trattenuta sulla retribuzione, da essi autorizzata con delega personale volontaria da essi sottoscritta, e disciplina le modalità di esecuzione della trattenuta.

  Soppresso

  5. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

  Soppresso

Art. 18.
(Disposizioni transitorie e finali)

Art. 18.
(Abrogazioni e norme transitorie)

  1. La funzione di rappresentanza del personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare a fini negoziali è attribuita in via esclusiva ai sindacati dei militari secondo le disposizioni della presente legge. Non è ammessa l'istituzione di organi di rappresentanza interni alla Forza armata o al corpo con funzioni analoghe a quelle di cui al comma 1 dell'articolo 2.

  1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

  2. In sede di prima attuazione della presente legge, l'elezione dei rappresentanti di base si svolge entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1. I delegati della rappresentanza militare il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti cessano dall'incarico a tale data; essi rimangono in carica, esclusivamente per l'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento dei nuovi organi di rappresentanza.

  2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 16 e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

  3. In via transitoria, limitatamente alla prima elezione dei rappresentanti di base ai sensi del comma 2 del presente articolo, la quota percentuale di voti prevista dal comma 1 dell'articolo 13 è ridotta al 5 per cento.

  3. In via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota percentuale di iscritti prevista dal comma 1 dell'articolo 13 è ridotta al 3 per cento.

  4. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.

Art. 19.
(Delega al Governo)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per apportare le necessarie modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di adeguarli a quanto disposto dalla medesima legge, in conformità ai princìpi e criteri direttivi da essa desumibili.

  Vedi articolo 16, comma 1, alinea