FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                Capo II
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                Capo III
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                Capo IV
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 565

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NEVI

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva

Presentata il 14 novembre 2022

  Onorevoli Colleghi! – Con la presente proposta di legge si vuole intervenire in maniera organica sul settore castanicolo, rispondendo alle molteplici esigenze emerse nel corso degli ultimi decenni. Dopo il superamento dell'emergenza causata dalla cinipide, il settore può tornare a guardare al futuro programmando le attività di recupero dei castagneti nei territori colpiti e riconquistando la storica posizione detenuta nei mercati internazionali. L'Italia è, infatti, tra i principali produttori ed esportatori mondiali di castagne grazie alla propria storia secolare. Nel corso del tempo, la castanicoltura italiana ha svolto un ruolo essenziale per l'economia delle popolazioni dei territori interni, rurali e montani, tanto che la coltivazione del castagno si è diffusa in tutte le regioni. I castanicoltori hanno lavorato, di generazione in generazione, con passione e dedizione, realizzando una felice integrazione tra la diffusione del castagno nel territorio e la sua raffinata domesticazione. Relazione che ha consentito la selezione e la valorizzazione di un ampio set di tipi genetici di pregio, soprattutto per la produzione del frutto, con alberi adatti e produttivi in condizioni stazionali differenti.
  All'inizio del Novecento, l'area di diffusione del castagno occupava una superficie imponente, pari a circa 800.000 ettari suddivisi tra fustaie e cedui, generando grandi capacità produttive sia in biomassa legnosa che in produzione di frutti. Decine di milioni di alberi da frutto producevano un raccolto medio annuo di circa 6 milioni di quintali. Col trascorrere del tempo, le mutate esigenze socio-economiche, congiunte alla diffusione di alcune patologie, hanno causato forti cambiamenti nell'estensione e nella tipologia dei soprassuoli di castagno. Negli anni '50 del secolo scorso, in seguito alla grande e veloce industrializzazione del Paese e al collegato fenomeno di urbanizzazione, si verificò il conseguente spopolamento delle aree montane. Naturalmente, il ruolo economico della castanicoltura si ridusse, e con esso si perse una parte della nostra identità culturale.
  All'abbandono della superficie «coltivata a castagne» ha corrisposto, come conseguenza naturale, un incremento dei soprassuoli da legno e della ceduazione. Per questo motivo considerevoli aree di selve castanili hanno riconquistato spazio tra la vegetazione forestale.
  Tutto ciò ha scoraggiato ulteriori investimenti nella castanicoltura in generale e determinato un progressivo e diffuso abbandono delle cure colturali nei castagneti da frutto, una loro conversione a ceduo in vaste aree e, in casi particolari, anche la sostituzione del castagno con specie arboree esotiche a rapido accrescimento. Questo processo, comunque dinamico, si è protratto fino agli anni '80 del secolo scorso ed è stato guidato dalle indicazioni della «Commissione internazionale di esperti sul castagno», istituita nel 1950 proprio per cercare di risolvere la crisi della castanicoltura, che interessava non solo l'Italia, ma l'intera l'Europa. L'ultimo ventennio del 1900 ha rappresentato una fase di stagnazione per la castanicoltura, con un ulteriore e progressivo decremento sia della superficie castanicola finalizzata alla produzione di frutto, sia del numero di aziende agricole con castagneti. Paradossalmente ciò ha determinato, da un punto di vista socio-culturale, le premesse per un recupero dell'interesse alla coltivazione e alla millenaria cultura legata alla specie. Si è diffusa una maggiore consapevolezza ecologica, con stili di vita alternativi più vicini alla natura e rispettosi per l'ambiente, una rivalutazione degli usi e delle tradizioni della montagna, l'interesse per le aree marginali e i prodotti tipici, per l'agricoltura sostenibile e per le produzioni di qualità. Tutto ciò ha contribuito a innescare un graduale processo di rivalutazione del castagno. Durante gli anni '90 del secolo scorso la produzione frutticola ha mostrato i primi significativi sintomi di ripresa; dalla produzione minima registrata nel 1985, pari a 38.000 tonnellate di prodotto, negli anni seguenti è iniziata la ripresa della domanda di frutti per il consumo fresco e per l'industria di trasformazione. Come detto, agli inizi del 2000 la diffusione della cinipide galligeno (Dryocosmus kuriphilus), specie aliena che provoca galle su foglie, infiorescenze e germogli con conseguente riduzione delle superfici fotosintetizzanti e della produzione, ha di nuovo perturbato in modo significativo il «sistema castagno». La lotta biologica alla cinipide ha avuto successo con l'imenottero Torymus sinensis, fatto che ha consentito la ripresa della produzione. Attualmente la castanicoltura si basa sui popolamenti ereditati dal passato e condizionati nella loro struttura dalle modalità tradizionali di gestione con bassa densità e alberi annosi innestati con varietà di interesse prevalentemente locale; pur essendo una voce non maggioritaria dell'economia rurale italiana, la castanicoltura costituisce comunque una realtà significativa dal punto di vista non solo produttivo, ma anche storico-culturale, paesaggistico-ambientale e turistico, rappresentando una voce di rilievo nell'indotto economico di molte realtà territoriali, altrimenti destinate alla marginalità. La tutela e la conservazione dei castagneti da frutto implicano importanti sbocchi commerciali per i frutti, sia come prodotti freschi che su linee alimentari di trasformazione per un consumo accessorio ma di qualità, prevalentemente di tipo enogastronomico. La castagna sta infatti acquistando sempre più attrattiva e valore sui mercati, riuscendo a rappresentare in molti casi una significativa integrazione al reddito familiare o dell'azienda agricola. D'altro canto, mantenere o recuperare le selve castanili abbandonate, ponendole in attualità di coltura con interventi periodici che non solo ne garantiscano le funzioni produttive, ma ne valorizzino anche le specificità ecologiche e paesaggistiche, significa anche: i) conservare il patrimonio genetico varietale; ii) garantire le funzioni e il valore ambientale, socio-economico, naturalistico, paesaggistico e storico-culturale; iii) sviluppare attività accessorie come le produzioni agricole, le offerte turistico-ricreative e di fornitura e il riconoscimento di utilità ecosistemiche, che possono favorire forme imprenditoriali innovative in grado di garantire uno stabile reddito aggiuntivo alle nostre aziende agricole.
  La realtà attuale della diffusione del castagno nel territorio si basa sulla convivenza di tre grandi tipologie di castagneti: quelli da frutto oggetto di coltivazione; quelli abbandonati e in fase di riconversione naturale; i boschi puri e misti di castagno per produzione di biomassa e assortimenti legnosi, anche di qualità.
  I castagneti da frutto sono stimati dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio in circa 148.000 ettari.
  Come detto, l'interesse per la produzione nazionale è sempre vivo anche perché, soprattutto a livello locale, nel tempo è stata valorizzata la produzione frutticola, in particolare attraverso il conferimento di marchi di qualità che garantiscono i prodotti delle selve castanili, spesso impiantate diversi secoli fa.
  La presente proposta di legge mira quindi a fornire anche un maggior riconoscimento all'intera filiera, per favorire azioni di conservazione e valorizzazione della produzione nazionale. Ciò consentirà sia il mantenimento dell'alto «prestigio di qualità» del frutto, fatto riconosciuto anche a livello internazionale, che la conservazione dei modelli di gestione legati al territorio e al paesaggio, alle sue tradizioni e consuetudini.
  Anche i boschi di castagno da legno, a causa dell'abbandono delle zone disagiate, sono divenuti preminenti tra le formazioni forestali italiane, garantendo qualità e ampia varietà degli assortimenti legnosi. Secondo l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio, i boschi di castagno destinati alla produzione legnosa si estendono su una superficie di circa 600.000 ettari, svolgendo importanti ruoli ecologici ambientali. Con opportuni sostegni, le potenzialità produttive e le possibilità di impiego del legno di castagno aprirebbero ulteriori prospettive di miglioramento economico-sociale per gli operatori del settore. Per ciò che riguarda la coltura e la gestione dei castagneti, c'è la necessità di adottare ulteriori misure utilizzando modelli colturali che considerino nella globalità gli aspetti di filiera, relazionandoli alle caratteristiche stazionali e strutturali dei popolamenti, siano essi selve da frutto che boschi da legno. Per riuscire, si deve garantire la presenza di servizi efficienti, ampliando l'orizzonte degli interventi necessari, compresi quelli in grado di valorizzare i peculiari aspetti socio-economici dei territori. Gli impianti specializzati, destinati alla produzione del frutto o del legno di qualità, devono essere sostenuti per modificare in senso migliorativo il modello produttivo in essere, dando maggiore e più adeguata valorizzazione al prodotto autoctono, facendo risaltare le caratteristiche di eccellenza della produzione primaria. Ciò vale anche per la produzione legnosa, troppo spesso destinata agli assortimenti di più basso valore commerciale dalla filiera foresta-legno-energia. Fondamentale appare anche il potenziamento della formazione e dell'aggiornamento professionale, ancora troppo limitata. Spesso il mestiere è tramandato a livello generazionale nell'ambito familiare o aziendale. Ciò frena il trasferimento ai castanicoltori dei risultati e degli aspetti innovativi forniti dalla ricerca in questo specifico campo. La proposta di legge, quindi, dedica una parte specifica all'importante attività di ricerca e alla formazione degli operatori.
  Le principali criticità della castanicoltura sono quindi riconducibili alla realtà socio-economica, alla tipologia degli impianti e agli attacchi fitosanitari. Da un punto di vista socio-economico, le principali criticità da attribuire alla struttura della filiera sono riferibili all'eccessiva incidenza di aziende di piccole dimensioni, alla presenza di numerosi intermediari, alla scarsità di operatori che trasformano e commercializzano il prodotto sui mercati nazionali ed esteri. Di conseguenza, il prezzo alla produzione è basso, ma quello per il consumatore è alto; le quantità e le qualità immesse nel mercato sono discontinue e, in genere, non è possibile garantire la costante lavorabilità del prodotto. Per questo gli operatori commerciali importano prodotto estero al fine di stabilizzare la capacità d'offerta sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Questa situazione ha ripercussioni anche sulla struttura demografica dei castanicoltori, attualmente caratterizzata da carenza di giovani. Per quanto riguarda la tipologia degli impianti, le principali limitazioni derivano da: ridotta dimensione delle superfici investite (l'80 per cento degli impianti ha dimensione compresa tra 0 e 5 ettari); età elevate, generalmente superiori a 70 anni; relativamente scarsa accessibilità, poiché il 25 per cento dei castagneti vegeta in terreni accidentati; gestione spesso saltuaria e, nei casi peggiori, caratterizzata da pratiche colturali inadatte o totalmente assenti (ad esempio, abbruciamenti o mancanza di potature).
  Per quanto riguarda, invece, le potenzialità dei castagneti, esse sono fondamentalmente riconducibili alle caratteristiche di multifunzionalità, in quanto la coltura è in grado di rappresentare una risorsa economica e garantire al contempo servizi per la collettività grazie allo stoccaggio del carbonio, alla salvaguardia dell'ambiente, al presidio del territorio, al mantenimento della memoria storica, all'offerta turistico-ricreativa, solo per fare alcuni esempi.
  Nel contesto descritto si propone quindi l'adozione di misure in grado di supportare al meglio la produzione del valore lungo l'intera filiera proprio per riuscire nell'intento di favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti. In Italia, dopo la costante e progressiva riduzione di castanicoltori sopra descritta, grazie al notevole patrimonio di produzioni tipiche di particolare pregio e valore, si è generata una rivalutazione dell'attività di coltura, e nei casi di eccellenza anche il grado di maturazione imprenditoriale, perché favorito dalla consapevolezza che il riconoscimento e la tutela delle peculiarità delle produzioni rappresenti una potente leva per favorire l'affermazione delle imprese castanicole sul mercato. Occorre quindi sostenere e consolidare il processo già in atto, garantendo sia l'ulteriore aumento della qualità delle produzioni nazionali tutelate da marchi che certifichino la qualità e la tipicità dei prodotti, sia un'adeguata tutela giuridica alle varietà tipiche del territorio. Anche in questo settore, castagne prodotte all'estero sono fraudolentemente commercializzate, a volte persino nel mercato domestico, come prodotto made in Italy, rendendo necessaria la normativa di maggior tutela qui proposta.
  A livello mondiale, i dati della FAO indicano la Cina come primo produttore, con quasi 2 milioni di tonnellate l'anno, una quantità quadruplicata in venti anni grazie a un preciso progetto di sviluppo che ha realizzato 1,9 milioni di ettari di nuovi castagneti da frutto, seguita dalla Bolivia con una produzione di 85.000 tonnellate annue, dalla Turchia che ne produce 63.500, dalla Corea del Sud con 53.000 tonnellate e dall'Italia, che con 51.000 tonnellate annue è la quinta produttrice mondiale. La presente proposta di legge si pone importanti obiettivi, tra i quali l'istituzione di un osservatorio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale punto di riferimento privilegiato per monitorare la situazione e promuovere la ripresa e la riqualificazione complessiva della presenza e del ruolo del castagno nel paesaggio agrario italiano, nonché la creazione di un coordinamento strategico dell'attività di ricerca nel settore. Si prevede poi la redazione di un Piano di settore della filiera castanicola che dovrà favorire anche un maggior utilizzo, nello specifico settore, dell'agricoltura di precisione. Nel corso del tempo tali tecniche hanno fatto notevoli progressi. Si pensi ad esempio agli strumenti per monitorare le colture che possono contribuire a migliorare l'efficienza delle risorse impiegate in modo da rendere l'agricoltura più sostenibile. Solo ultimamente si sta utilizzando anche nella castanicoltura tale approccio, ma non si dispone ancora di tutte le informazioni, preziose perché necessarie, per l'utilizzo efficiente di sistemi di precision farming. Si pensi all'uso di «sensori pianta» per monitorare in tempo reale la crescita giornaliera in ricci nel periodo di piena fioritura conoscendo i parametri biometrici di sviluppo. Il processo di modernizzazione degli impianti rende già oggi possibile incrementare il numero di piante per ettaro, fino a superare le 300. La proposta, favorendo l'emersione di know-how utile per la realizzazione di nuovi impianti, potrà favorire, solo per fare alcuni esempi, l'impiego di portinnesti clonali, lo studio delle compatibilità tra le cultivar, lo studio degli effetti che le micorrize hanno sulla specie o le tecniche di potatura. Anche il recupero del germoplasma autoctono è molto importante, e a questo fine la proposta in oggetto prevede la realizzazione di Centri di conservazione e premoltiplicazione per il castagno. Le molteplici migliorie proposte proseguono poi con il maggior sostegno finalizzato al miglioramento della castanicoltura da frutto e allo sviluppo di un moderno vivaismo castanicolo, al miglioramento delle tecniche colturali, al recupero dei castagneti e alla realizzazione di nuovi impianti produttivi. È previsto anche il miglioramento genetico, in un'ottica di resilienza fitosanitaria, assolutamente necessario dopo la diffusione della cinipide, il rilancio dei livelli produttivi, la valorizzazione della produzione legnosa e dei suoi utilizzi, il ripristino dei castagneti, anche quelli abbandonati, che necessitano di metodologie particolari, finalizzate alla rinaturalizzazione degli arbusti. Rilanciare questo tipo di colture permetterà di tutelare il sottobosco e il cotico erboso fornendo anche una tutela alla biodiversità naturale e faunistica. La proposta mira anche a sostenere e valorizzare il ruolo dei castagneti come eredità storica nei nostri territori, in particolar modo nelle aree collinari e montane che, oltre a rappresentare una fonte di reddito per gli operatori agricoli del territorio, rappresentano anche un vero e proprio lascito storico dei territori medesimi.
  In conclusione si ritiene che la presente proposta di legge intervenga per migliorare la competitività della filiera castanicola italiana nel lungo periodo, riconoscendo la necessità di far operare i castanicoltori in condizioni di sostenibilità economica, sociale e ambientale, soprattutto nelle aree rurali, realizzando l'obiettivo in coerenza con gli indirizzi della Strategia nazionale per le aree interne, e per promuovere un approccio integrato e partecipato, assicurando anche il coordinamento della filiera nonché l'informazione e la promozione dei prodotto.
  La presente proposta di legge è composta da sedici articoli.
  L'articolo 1 attribuisce allo Stato la funzione di garantire l'adeguata tutela ambientale, la difesa del territorio e del suolo e la conservazione dei paesaggi tradizionali, per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti dei territori collinari e montani di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, esposti a rischio idrogeologico. Inoltre, considerando il forte legame tra il castagno e l'identità territoriale, si dispone la valorizzazione delle produzioni anche sviluppando i diversi aspetti della multifunzionalità specifica della filiera del castagno, favorendo altresì l'aggregazione dei produttori in forme associative.
  L'articolo 2 reca le definizioni di castanicoltore e delle varie tipologie di castagneti esistenti in Italia.
  L'articolo 3 istituisce il Tavolo di filiera per la frutta in guscio, con una sezione dedicata specificamente alla castanicoltura, avente funzioni di monitoraggio del settore. Vi partecipano rappresentanti delle istituzioni provenienti da Ministeri, regioni e province autonome, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), dell'Istituto nazionale di statistica, del Consiglio nazionale delle ricerche nonché dalle università e dagli enti di ricerca competenti. Al suo interno si costituisce l'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore al fine di aggiornare i dati statistici, le indicazioni economiche, i prezzi e l'andamento del mercato.
  L'articolo 4 introduce lo strumento del Piano del settore castanicolo, uno strumento programmatico strategico per fornire agli operatori gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore a livello nazionale e a cui le regioni e le province autonome possono fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali di settore.
  L'articolo 5 promuove la realizzazione di marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità della produzione nella filiera dei prodotti castanicoli.
  L'articolo 6 prevede l'istituzione di due ulteriori Centri di conservazione e premoltiplicazione del castagno per la produzione di materiali vivaistici di castagno di categoria «prebase» e categoria «base» sia per la produzione di astoni certificati per nuovi impianti che per interventi di recupero dei castagneti tradizionali e la conversione dei cedui.
  L'articolo 7 finanzia progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo finalizzati all'innovazione dei modelli colturali e al miglioramento della competitività della filiera e della produzione vivaistica nazionale, per il miglioramento della competitività del settore e per il miglior contrasto alle emergenze fitosanitarie.
  L'articolo 8 prevede interventi per la sostenibilità e l'internazionalizzazione delle filiere nella castanicoltura, da realizzare mediante la predisposizione di piani finalizzati allo sviluppo sostenibile della castanicoltura nelle zone a ciò vocate per situazione ecologico-climatica o per tradizione colturale, predisponendo un disciplinare di buone pratiche e di produzione sostenibile per la coltura del castagno nonché, con la collaborazione dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e della Rete europea del castagno (Eurocastanea), sostenere iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura per aumentare il valore del prodotto italiano all'estero, promuovendone anche la conoscenza e la diffusione.
  L'articolo 9 delinea gli interventi di sostegno e valorizzazione della filiera castanicola, prevedendo criteri di premialità, nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, concernenti l'utilizzo di nuove tecniche colturali, il miglioramento genetico dei prodotti e l'ammodernamento degli impianti, l'adozione di nuove modelli di gestione per la riduzione dei costi, il recupero dei residui da utilizzare per produrre energia da fonte biologica, il miglioramento della filiera vivaistica, la creazione di aziende multifunzionali connesse all'attività castanicola, un maggior ricorso all'agricoltura biologica, la genotipizzazione del patrimonio castanicolo, la riduzione dei costi di potatura e raccolta, l'incremento delle rese di miele, il superamento della parcellizzazione fondiaria, il mantenimento e il recupero delle selve castanili tradizionali nei territori montani, la valorizzazione della produzione legnosa dei castagni.
  L'articolo 10 indica le attività di formazione degli operatori, da conseguirsi mediante percorsi formativi sia negli istituti superiori relativi a materie tecniche connesse alla castanicoltura, sia nelle università, valorizzando anche la storia e la cultura legata alla castanicoltura del Paese.
  L'articolo 11 prevede la redazione di protocolli per la produzione di materiale vivaistico, con il disciplinare per la gestione dell'allevamento delle piante in vivaio, al fine di ottenere materiale di qualità nonché per la realizzazione di sistemi di tracciabilità di filiera.
  L'articolo 12 istituisce il Fondo per la promozione della filiera castanicola, finalizzato a realizzare numerosi interventi, tra i quali quelli di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto in attualità di coltura e di quelli da legno, l'utilizzo e la valorizzazione del castagno nella selvicoltura naturalistica o in impianti da arboricoltura da legno o per la trasformazione di cedui di castagno in castagneti da frutto, nonché di realizzazione di nuovi impianti di castagno da frutto. Si segnala che l'articolo prevede contributi anche per aziende della filiera che avviino processi di integrazione e di associazione tra la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti.
  L'articolo 13 prevede le forme di controllo sugli interventi finanziati con fondi pubblici. Sono previste sanzioni di natura amministrativa pecuniaria, differenziate a seconda dei casi, ovvero che il beneficiario dei contributi abbia realizzato in modo carente o parziale i progetti o non abbia realizzato affatto gli interventi finanziati dai medesimi contributi.
  L'articolo 14 istituisce un Comitato di assaggio e valutazione delle tipologie commerciali di castagne, avente il compito di redigere protocolli di tracciabilità, analisi e di valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche delle varie tipologie commerciali di castagne a garanzia della qualità dei prodotti. I compiti del Comitato non sono limitati alla mera valutazione sensoriale delle varietà esaminate, operando una più ampia valutazione che induca al miglioramento qualitativo della produzione attraverso il suggerimento di buone pratiche agronomiche, la valorizzazione della produzione in base al miglior utilizzo delle castagne, l'informazione del consumatore e l'educazione al gusto.
  L'articolo 15 reca le disposizioni per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento.
  L'articolo 16 prevede una clausola di salvaguardia per l'applicabilità delle norme nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con gli statuti regionali nel rispetto delle disposizioni costituzionali.

PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Ambito di applicazione e finalità)

  1. Lo Stato, al fine di favorire lo sviluppo delle zone montane e la valorizzazione della coltivazione sostenibile dei castagneti, nonché ai fini della tutela del paesaggio, dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, nonché della difesa del territorio e del suolo, ai sensi degli articoli 9, secondo e terzo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, promuove e favorisce, in base alle disposizioni della presente legge:

   a) le attività di coltivazione, di prevenzione dell'abbandono colturale, di manutenzione e di salvaguardia dei castagneti da frutto e da legno, soprattutto abbandonati, nei territori collinari e montani anche di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale e a rischio di dissesto idrogeologico;

   b) interventi di sostegno e di promozione del settore castanicolo nazionale e della sua filiera produttiva, valorizzando la multifunzionalità delle aziende del settore favorendo e sostenendo l'aggregazione dei produttori in forme associative.

Art. 2.
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge si intendono per:

   a) castanicoltori: chiunque esercita attività di coltivazione di castagneti per la produzione di frutti o per l'ottenimento di prodotti legnosi e non legnosi, individualmente o in forma di associazione o di consorzio o con altre forme di aggregazione aventi personalità giuridica, in qualità di proprietario o di conduttore;

   b) castagneti da frutto in attualità di coltura: i soprassuoli di Castanea sativa Mill. coltivati per la produzione di castagne e marroni, con densità da 30 a 300 piante innestate per ettaro, soggetti a costanti pratiche colturali;

   c) castagneti da frutto oggetto di ripristino colturale: i soprassuoli di Castanea sativa Mill. che, per la sospensione delle cure colturali, presentano una bassa densità del numero di piante innestate, una ridotta vigoria delle stesse e invasione spontanea di vegetazione arbustiva e arborea oppure i cedui castanili a bassa densità derivanti dal taglio di precedenti castagneti da frutto, che si intende recuperare alla produzione di castagne e marroni dietro presentazione di apposito progetto tecnico agronomico autorizzato dalla competente regione, provincia autonoma o soggetto pubblico titolare di funzione delegata dalla regione;

   d) castagneti da legno: boschi cedui, fustaie transitorie, boschi di alto fusto di neoformazione e impianti di castagno reversibili, realizzati secondo la metodologia dell'arboricoltura da legno e con la finalità della produzione di specifici assortimenti legnosi.

Art. 3.
(Tavolo di filiera per la frutta in guscio)

  1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Tavolo di filiera per la frutta in guscio, di seguito denominato «Tavolo», comprendente una specifica sezione relativa alla castanicoltura, con compiti consultivi e di monitoraggio. I componenti del Tavolo durano in carica tre anni.
  2. Il Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori, delle associazioni nazionali, dei collegi e degli ordini professionali, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), dell'Istituto nazionale di statistica, del Consiglio nazionale delle ricerche nonché delle università e degli enti di ricerca competenti in materia.
  3. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati. L'istituzione del Tavolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4. Nell'ambito del Tavolo è costituito l'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore al fine di aggiornare i dati statistici, le indicazioni economiche, i prezzi e l'andamento del mercato.
  5. Gli esperti dell'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente sono scelti tra i componenti del Tavolo e a essi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati.
  6. Le funzioni di supporto e di segreteria del Tavolo sono assicurate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.
(Piano di settore della filiera castanicola)

  1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato il Piano di settore della filiera castanicola, di seguito denominato «Piano».
  2. Il Piano evidenzia le differenze tra le realtà colturali del castagno secondo la conformazione del territorio dove è praticata la castanicoltura intensiva e agraria e dove è tipica la castanicoltura estensiva e forestale.
  3. Il Piano è lo strumento programmatico strategico del settore castanicolo ed è destinato a fornire alle regioni gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse che possono essere inseriti nei singoli piani di sviluppo rurale. Il Piano individua prioritariamente gli interventi volti a promuovere e a favorire il recupero delle attività di coltivazione, la prevenzione dell'abbandono colturale e la salvaguardia dei castagneti da frutto e da legno, soprattutto abbandonati, nei territori collinari e montani, nonché volti a incentivare lo sviluppo di una filiera castanicola sostenibile, integrata, competitiva e multifunzionale, dal punto di vista produttivo e ambientale, a definire forme di aggregazione professionale e interprofessionale volte a valorizzare la filiera castanicola e i suoi prodotti, nonché a realizzare un coordinamento strategico della ricerca nel settore.
  4. Il Piano è altresì diretto a:

   a) fornire all'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente di cui all'articolo 3, comma 4, i dati sul numero di aziende agricole e sulle superfici investite, al fine di valutare la consistenza della produzione castanicola con cadenza almeno triennale e programmare politiche economiche adeguate; i dati inventariali che il Piano deve fornire all'Osservatorio devono riguardare:

    1) la distribuzione dei soprassuoli a prevalenza di castagno;

    2) la struttura e le potenzialità produttive dei castagneti da frutto e da legno;

    3) l'indicazione delle possibilità di recupero dei castagneti da frutto e dei cedui in via di abbandono;

    4) la rilevazione delle quantità e delle caratteristiche qualitative del prodotto richieste dall'industria di trasformazione e la loro distribuzione sul territorio;

   b) individuare i territori nei quali sono situati i castagneti anche in base alle condizioni pedoclimatiche vocate per la castanicoltura, definendo dettagliatamente i differenti vincoli presenti;

   c) definire i criteri e le procedure per la concessione dei contributi di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, e la tipologia di interventi ammissibili;

   d) determinare la percentuale di contributi erogabili ai sensi dell'articolo 12, comma 1, nel limite delle risorse disponibili.

  5. Il Piano ha durata triennale. In sede di prima applicazione, esso è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.
(Qualità delle produzioni e marchi)

  1. Le regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli.
  2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello regionale, interregionale o di distretto.
  3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste favorisce la stipula di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica o integrata sostenibile nell'ambito della filiera castanicola.

Art. 6.
(Centri di conservazione e premoltiplicazione per il castagno)

  1. Al fine di migliorare la competitività della filiera vivaistica nazionale, valorizzare il germoplasma italiano e aderire al quadro legislativo sulla certificazione volontaria, fermo restando l'accreditamento del Centro per la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e per la premoltiplicazione (CP) per il castagno, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2020, le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sulla base di un'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono almeno altri due centri che svolgano attività di conservazione per la moltiplicazione e di premoltiplicazione per il castagno Castanea sativa Mill.
  2. I centri di cui al comma 1 sono finalizzati, con riferimento alle cultivar di castagno iscritte al Registro nazionale dei fruttiferi, a produrre materiali vivaistici di castagno di categoria prebase e di categoria base, destinati alla filiera vivaistica nazionale per la produzione di astoni certificati per nuovi impianti e per gli interventi di recupero dei castagneti tradizionali e di conversione di cedui.

Capo II
INTERVENTI PUBBLICI
PER LA FILIERA CASTANICOLA

Art. 7.
(Miglioramento della competitività ed emergenze fitosanitarie)

  1. Per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo finalizzati all'innovazione dei modelli colturali e al miglioramento della competitività della filiera e della produzione vivaistica nazionale, individuati mediante procedura a evidenza pubblica, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla procedura a evidenza pubblica e le tipologie di progetti ammissibili.
  2. Per il finanziamento di progetti di ricerca multidisciplinari sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo nonché per la realizzazione dell'inventario nazionale della castanicoltura, al CREA è concesso un contributo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  3. I progetti di cui ai commi 1 e 2 devono essere aderenti alle linee di programmazione individuate dal Piano di cui all'articolo 4.

Art. 8.
(Interventi per la sostenibilità e l'internazionalizzazione delle filiere nella castanicoltura)

  1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste coordina i dati relativi all'inventario forestale nazionale e i dati dell'AGEA relativi ai fascicoli aziendali, al fine di ottenere l'inventario completo delle aree destinate a castagneto e dei loro suoli, in produzione e in abbandono, per consentire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di predisporre i piani per la ripresa sostenibile della castanicoltura nelle zone a ciò vocate per situazione ecologico-climatica o per tradizione colturale.
  2. In attuazione del Piano, il Tavolo predispone un disciplinare di buone pratiche e di produzione sostenibile per la coltura del castagno.
  3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e con la Rete europea del castagno Eurocastanea, può sostenere iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura che aumentino il valore del prodotto italiano all'estero, diffondendone la conoscenza e la diffusione.
  4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.
(Interventi di sostegno e valorizzazione della filiera castanicola e criteri di premialità)

  1. Nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa dell'Unione europea, statale e regionale sullo sviluppo rurale, può essere prevista la realizzazione di interventi di valorizzazione della filiera castanicola che favoriscano:

   a) l'utilizzo razionale di nuove tecniche colturali, valutando caso per caso quelle tradizionali, in funzione della presenza di impianti tradizionali o storici o di impianti innovativi o intensivi;

   b) il miglioramento genetico dei prodotti;

   c) l'ammodernamento degli impianti;

   d) l'introduzione di nuovi modelli di gestione e di intensificazione sostenibile dei castagneti per la riduzione dei costi delle cure colturali, della gestione del suolo, delle fasi di potatura e di raccolta, con particolare riguardo agli aspetti legati alla meccanizzazione;

   e) la valorizzazione, in un'ottica di economia circolare e di recupero a fini energetici, dei residui di coltivazione e di lavorazione;

   f) l'attuazione di progetti integrati di filiera;

   g) il miglioramento della filiera vivaistica;

   h) la creazione di aziende multifunzionali connesse all'attività castanicola;

   i) l'incremento delle produzioni di qualità di marroni e castagne, secondo le tecniche dell'agricoltura biologica, come disciplinata dalla normativa vigente;

   l) la genotipizzazione del patrimonio castanicolo;

   m) nuovi modelli gestionali in grado di ridurre i costi di potatura e di raccolta;

   n) l'incremento delle rese di miele di castagno;

   o) il superamento della parcellizzazione fondiaria nelle aree castanicole;

   p) il mantenimento e il recupero delle selve castanili tradizionali nei territori montani;

   q) la valorizzazione della produzione legnosa dei castagni.

  2. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere del Tavolo e in base alle indicazioni del Piano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può individuare criteri di premialità nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e del Piano strategico della politica agricola comune, in via prioritaria in favore delle associazioni e delle organizzazioni dei produttori castanicoli o dei consorzi riconosciuti in base alla normativa nazionale e dell'Unione europea. Il Ministro inoltre individua, in accordo con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, specifiche misure e interventi adeguati e dedicati alle aziende castanicole aggregate nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale.
  3. Le regioni possono dare attuazione alle disposizioni del comma 2 nei rispettivi piani di sviluppo rurale annuali e pluriennali.

Art. 10.
(Formazione degli operatori)

  1. In attuazione del Piano, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può individuare con decreto l'inserimento nei percorsi formativi superiori delle materie tecniche legate al mondo della castanicoltura.
  2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca, può promuovere l'attivazione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, tramite corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione per la valorizzazione della storia e della cultura della castanicoltura in Italia.
  3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, può coinvolgere i centri di formazione professionale operanti nel settore del legno e gli istituti superiori per la formazione delle professioni agricole in progetti volti alla valorizzazione della presenza del castagno nei relativi territori di appartenenza, per migliorare la conoscenza delle relative potenzialità da parte degli studenti, anche ai fini delle future scelte professionali.
  4. I progetti di cui al comma 3 possono essere estesi anche ai settori del turismo e del marketing agro-alimentare, per sostenere l'inserimento dei nuovi professionisti nelle filiere dei prodotti non legnosi del castagno e nel settore della promozione turistica dei prodotti agroalimentari del territorio.
  5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11.
(Protocolli per gli interventi di ripristino degli impianti di castagno)

  1. In attuazione del Piano, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in coerenza con la disciplina del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, individua con proprio decreto i protocolli per la produzione di materiale vivaistico di Castanea sativa Mill., con la definizione di disciplinari per la gestione dell'allevamento delle piante in vivaio per ottenere materiale di qualità e per la messa a punto di sistemi di tracciabilità di filiera, da impiegare negli interventi di ripristino di impianti di castagno beneficiari a finanziamento pubblico.

Capo III
INCENTIVI AI CASTANICOLTORI

Art. 12.
(Fondo per la promozione della filiera castanicola)

  1. I castanicoltori possono chiedere la concessione di un contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per le seguenti finalità:

   a) interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto in attualità di coltura;

   b) interventi di recupero e di ripristino dell'attività di coltivazione nei castagneti;

   c) interventi che prevedano l'utilizzo e la valorizzazione del castagno nella selvicoltura naturalistica o in impianti da arboricoltura da legno;

   d) interventi di recupero e di ripristino delle attività di coltivazione nei castagneti da legno;

   e) interventi per la trasformazione di cedui di castagno in castagneti da frutto, purché conformi alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

   f) interventi di realizzazione di nuovi impianti di castagno da frutto con cultivar di Castanea sativa Mill. in aree vocate.

  2. Alle aziende che operano nell'ambito della filiera castanicola è concesso un contributo per favorire l'avvio di processi di integrazione e di associazione tra la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti del castagno, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche destinate al commercio elettronico, e, in generale, per promuovere la multifunzionalità delle aziende castanicole, con una premialità per le imprese che si aggregano in rete di imprese, cooperative, consorzi e accordi di filiera.
  3. Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un fondo, denominato «Fondo per la promozione della filiera castanicola», con la dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa.
  4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge e, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ripartizione del Fondo per la promozione della filiera castanicola tra le regioni nel cui territorio sono situati i castagneti individuati nel Piano.
  5. Le regioni destinatarie delle risorse ripartite ai sensi del comma 4 disciplinano, assicurando il rispetto dei limiti di spesa, le modalità di attuazione degli interventi previsti dal Piano nonché di assegnazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2.
  6. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 13.
(Controlli e sanzioni)

  1. Le regioni programmano i controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi oggetto dei contributi di cui all'articolo 12.
  2. Per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1 le regioni possono avvalersi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri nonché dei corpi di polizia locale.
  3. Nel caso in cui il castanicoltore o l'azienda castanicola beneficiari dei contributi di cui all'articolo 12 realizzino gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a una somma da un terzo a quattro quinti dell'ammontare del contributo erogato. Il castanicoltore o l'azienda di cui al periodo precedente sono altresì esclusi dall'assegnazione di ulteriori contributi.
  4. Nel caso in cui il castanicoltore o l'azienda castanicola beneficiari dei contributi di cui all'articolo 12 non realizzino gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Al castanicoltore o all'azienda di cui al periodo precedente è altresì revocata l'assegnazione dei contributi concessi; essi sono altresì esclusi dall'assegnazione di ulteriori contributi.
  5. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la promozione del settore castanicolo.

Capo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.
(Comitato di assaggio e valutazione delle tipologie commerciali di castagne)

  1. Al fine di introdurre protocolli di tracciabilità, di analisi e di valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche delle varie tipologie commerciali di castagne a garanzia della qualità dei prodotti, nell'ambito del Tavolo è istituito un Comitato di assaggio e valutazione delle tipologie commerciali di castagne, composto da tre assaggiatori esperti.
  2. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati. Le funzioni di supporto e di segreteria del Comitato sono assicurate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 15.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.