FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                Capo II
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                Capo III
                        Articolo 10
                Capo IV
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                Capo V
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                Capo VI
                        Articolo 15
                        Articolo 16

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 544-2387-2692-2868-2946-3014-A

PROPOSTE DI LEGGE

544

d'iniziativa delle deputate
GELMINI, APREA

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione
e formazione tecnica superiore

Presentata il 19 aprile 2018

2387

d'iniziativa del deputato INVIDIA

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore

Presentata il 14 febbraio 2020

2692

d'iniziativa dei deputati
BUCALO, FRASSINETTI

Disposizioni per la riorganizzazione e il potenziamento del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore

Presentata il 30 settembre 2020

2868

d'iniziativa del deputato TOCCAFONDI

Modifiche alla disciplina concernente l'organizzazione e il funzionamento degli istituti tecnici superiori

Presentata il 20 gennaio 2021

2946

d'iniziativa dei deputati
COLMELLERE, TOCCALINI, CAPARVI

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore

Presentata il 15 marzo 2021

e

3014

d'iniziativa dei deputati
SOVERINI, DI GIORGI, PICCOLI NARDELLI, ROSSI, PRESTIPINO, LATTANZIO, NITTI, ORFINI, CIAMPI

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore

Presentata il 13 aprile 2021

(Relatore: TOCCAFONDI)

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 24 giugno 2021, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 544, 2387, 2692, 2868, 2946 e 3014. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 544 e abbinate, recante ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame referente presso la VII Commissione;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione affidi alla competenza concorrente tra Stato e regioni la materia «istruzione», fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'istruzione e formazione professionale, di competenza regionale;

   considerato che, per alcuni profili, le disposizioni in esame attengono, altresì, alla materia «norme generali sull'istruzione», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

   ricordato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, ha tracciato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del quadro delle competenze delineato dalla Costituzione in materia di istruzione, in particolare precisando – al fine di distinguere la categoria delle «norme generali sull'istruzione», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, da quella dei «princìpi fondamentali» in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente – che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale»;

   rilevato, dunque, come, secondo la Corte costituzionale, le norme generali si differenziano dai «princìpi fondamentali», i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose»;

   evidenziato come l'articolo 1, nel definire gli obiettivi dell'intervento legislativo, faccia riferimento solo agli istituti tecnici superiori, mentre sia il titolo sia i riferimenti contenuti nell'articolo 10 e in vari altri articoli del provvedimento fanno riferimento al complessivo sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui fanno parte anche i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);

   rilevato come l'articolo 3 – intervenendo sostanzialmente su quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 – disponga che ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica, prevedendo, al comma 1, che le aree tecnologiche devono essere individuate con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare – entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge – sentita la «Conferenza delle regioni a norma dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

   considerato che l'articolo 4, comma 4, terzo periodo, dispone che lo statuto della fondazione ITS Academy è redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con linee guida da adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il parere della Conferenza unificata;

   rilevato come l'articolo 6 disponga, al comma 1, che, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni d'esame, le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, che è conformata in modo da facilitare la riconoscibilità dei titoli in ambito nazionale e dell'Unione europea, nonché – in base a quanto prevede l'articolo 5, comma 2, secondo periodo – i modelli di diploma;

   osservato che l'articolo 10, comma 4, secondo periodo, prevede che il modello di certificato di specializzazione tecnica superiore è adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere della Conferenza unificata;

   rilevato come l'articolo 11, ai commi 1 e 6, preveda l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, del Coordinamento nazionale per lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, con decreto del Ministro dell'istruzione – che stabilisce anche le modalità di funzionamento dello stesso Coordinamento – da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, richiedendo il previo parere della Conferenza unificata;

   rilevato come il comma 2 dell'articolo 13 disponga che le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 sono attualizzati in relazione alle disposizioni introdotte con decreto del Ministro dell'istruzione, previo parere della Conferenza unificata;

   rilevato come l'articolo 14 preveda, al comma 1, che il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione è attualizzato alle previsioni dell'intervento legislativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, sentita la Conferenza unificata a norma dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997;

   rilevata l'esigenza di prevedere, con riferimento all'articolo 4, comma 4, terzo periodo, all'articolo 6, comma 1, all'articolo 10, comma 4, all'articolo 11, comma 6, e all'articolo 13, comma 2, un maggiore coinvolgimento delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione dei decreti ivi previsti, alla luce dell'intreccio di competenze legislative statali e regionali statale recato dal provvedimento, tenuto conto della competenza esclusiva delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, nonché della competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di istruzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   con riferimento all'articolo 3, comma 1, valuti la Commissione di merito di l'opportunità di correggere il riferimento, ivi contenuto, alla «Conferenza delle regioni», facendo invece riferimento alla Conferenza unificata, e considerando altresì l'opportunità di prevedere il raggiungimento di un'intesa ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

  La X Commissione,

   esaminato per le parti di competenza il testo unificato delle proposte di legge recante disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (testo unificato C. 544 Gelmini e abbinate);

   preso atto con favore che il testo unificato in esame ridefinisce la missione e l'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), anche in relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

  La Commissione XIII,

   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

  premesso che:

   il testo unificato in titolo è volto a ridefinire la missione e i criteri generali di organizzazione del Sistema di Istruzione tecnica superiore di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, anche in relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che mirano a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione, formazione e ricerca, in coerenza con i parametri europei;

   in particolare, l'articolo 1 del provvedimento dispone che gli istituti tecnici superiori (ITS) sono deputati prioritariamente alla formazione professionalizzante di tecnici altamente specializzati, assumendo la denominazione di «Accademie per l'istruzione tecnica superiore (ITS Academy)»;

   l'articolo 2, al comma 1, definisce la missione degli ITS Academy, prevedendo che nel quadro del complessivo Sistema di istruzione tecnica superiore, gli stessi hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire, in modo sistematico, a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie;

   il comma 2 del medesimo articolo 2 si stabilisce che, nel primo quinquennio di applicazione del provvedimento, costituisce priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi indotti dalla realizzazione dei piani di intervento previsti dal PNRR, con particolare riferimento, tra gli altri, anche a quelli relativi alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica;

  rilevato che:

   l'articolo 5, comma 1, del testo unificato prevede che i percorsi degli ITS Academy si articolano in semestri e sono strutturati in percorsi di primo e secondo livello, a conclusione dei quali coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, rispettivamente, previa verifica e valutazione finali, il diploma di tecnico superiore di primo o di secondo livello;

   l'articolo 8, al comma 2, lettera c), dispone, che con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, sono definiti i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati in esito ai percorsi di cui all'articolo 5, comma 1, come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale;

  considerato che:

   tra i compiti affidati al Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione tecnica superiore di cui all'articolo 11, figura il raccordo, tra i vari dicasteri ivi specificamente menzionati, anche con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

  La XIV Commissione,

   esaminato il nuovo testo, come risultante dagli emendamenti approvati, della proposta di legge C. 544 e abbinate, recante la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

   considerato che il provvedimento persegue il condivisibile obiettivo di riorganizzare lo specifico segmento dell'istruzione e della formazione tecnica superiore, anche in relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione, formazione e ricerca, in linea con i parametri europei;

   richiamate, per quanto di competenza:

    la comunicazione della Commissione europea «Un'Europa sociale forte per transizioni giuste» (COM(2020)14 final), che sottolinea la necessità di mettere al centro le competenze, l'occupabilità e il capitale umano, mediante l'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (COM(2020)274 final), annunciando inoltre ulteriori iniziative sullo spazio europeo dell'istruzione e un nuovo quadro di collaborazione con gli Stati membri nell'ambito dell'istruzione e della formazione;

    la comunicazione della Commissione europea «Una nuova strategia industriale per l'Europa» (COM (2020)102 final), la quale invita ad agire con risolutezza per garantire che tutti possano usufruire dell'apprendimento permanente e che l'istruzione e la formazione continuino a tenere il passo e contribuiscano a realizzare la duplice transizione ecologica e digitale;

    la comunicazione della Commissione europea «Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale» (COM(2020)103 final), che sottolinea come la disponibilità di personale qualificato sia diventata il problema più importante per un quarto delle micro, piccole e medie imprese (PMI) dell'UE e come la mancanza di personale qualificato sia il più importante ostacolo a nuovi investimenti nell'Unione;

    la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 24 novembre 2020 relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (2020/C 417/01), la quale raccomanda agli Stati membri, tra l'altro, di adoperarsi:

     a) per attuare una politica in materia di istruzione e formazione professionale che: fornisca a giovani e adulti le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per prosperare in un mercato del lavoro e una società in evoluzione e per gestire la ripresa e transizioni giuste a un'economia verde e digitale in tempi di cambiamento demografico e attraverso tutti i cicli economici; favorisca l'inclusività e le pari opportunità e contribuisca a conseguire la resilienza, l'equità sociale e la prosperità per tutti, e promuova i sistemi europei di istruzione e formazione professionale in un contesto internazionale, affinché siano riconosciuti come riferimento a livello mondiale per i discenti della formazione professionale;

     b) per conseguire entro il 2025 una serie di obiettivi a livello di Unione europea che fanno parte dei pertinenti quadri europei di monitoraggio, anche nel settore delle politiche sociali, occupazionali e dell'istruzione e della formazione, quali: il raggiungimento di una percentuale di diplomati dell'istruzione e formazione professionale occupati pari ad almeno dell'82 per cento; una percentuale del 60 per cento dei neodiplomati dell'IFP che beneficia dell'apprendimento basato sul lavoro durante l'istruzione e la formazione professionale; una percentuale dell'8 per cento dei discenti dell'IFP che beneficia della mobilità per l'apprendimento all'estero;

   considerato che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel primo quinquennio di applicazione della disciplina proposta nel testo unificato, la priorità strategica degli istituti tecnici superiori – che assumono la denominazione di «Accademie per l'istruzione tecnica superiore» (ITS Academy) – è individuata nella formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi indotti dalla realizzazione dei piani di intervento previsti dal PNRR, con particolare riferimento alla transizione digitale; all'innovazione, alla competitività e alla cultura; alla rivoluzione verde e transizione ecologica e alle infrastrutture per una mobilità sostenibile;

   considerato altresì che ai sensi del successivo articolo 3, comma 1, ciascun «ITS Academy» dovrà caratterizzarsi per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle che saranno individuate con apposito decreto che dovrà tener conto delle principali sfide e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti, tra le altre, la doppia transizione ecologica e digitale che è posta al centro delle politiche dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO UNIFICATO
della Commissione

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Capo I
PRINCÌPI

Art. 1.
(Finalità e struttura del Sistema di istruzione tecnica superiore)

  1. Anche in relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione, formazione e ricerca, in coerenza con i parametri europei, la presente legge reca disposizioni per la ridefinizione della missione e dei criteri generali di organizzazione del Sistema di istruzione tecnica superiore (ITS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, di cui sono parte integrante, a norma dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, gli istituti tecnici superiori di cui al capo II della presente legge, deputati prioritariamente alla formazione professionalizzante di tecnici altamente specializzati e alla realizzazione degli altri obiettivi ivi richiamati. Gli istituti tecnici superiori assumono la denominazione di «accademie per l'istruzione tecnica superiore (ITS Academy)».

Capo II
MISSIONE E CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ITS ACADEMY

Art. 2.
(Missione degli ITS Academy)

  1. Nel quadro del complessivo Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, gli ITS Academy hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo, gli ITS Academy hanno il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, anche attraverso la promozione di organici raccordi con gli enti che si occupano della formazione continua dei lavoratori nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.
  2. Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, costituisce priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi indotti dalla realizzazione dei piani di intervento previsti dal PNRR, con particolare riferimento alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

Art. 3.
(Identità degli ITS Academy)

  1. Ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2. In relazione ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, sono definiti:

   a) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. Le figure professionali possono essere ulteriormente articolate in profili, sulla base della programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni;

   b) gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali ambiti in cui essa si articola;

   c) i diplomi di tecnico superiore che sono rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

  3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, ciascun ITS Academy è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.
  4. Nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche, il decreto di cui al comma 1 tiene conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il made in Italy, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati.
  5. Gli ITS Academy possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 1, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS Academy situati nella medesima regione.

Art. 4.
(Regime giuridico degli ITS Academy)

  1. Gli ITS Academy si costituiscono come fondazioni ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale standard organizzativo nazionale della struttura. Alle fondazioni ITS Academy si applicano le norme generali di diritto privato e quelle sulle fondazioni contenute nel codice civile. Ciascuna fondazione ITS Academy acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede.
  2. I soggetti fondatori delle fondazioni ITS Academy sono i seguenti, quale standard organizzativo minimo:

   a) un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, appartenga all'ordine tecnico o professionale, ovvero un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, nel quale siano attivi indirizzi di istruzione tecnica o professionale, situati nella provincia ove ha sede la fondazione;

   b) una struttura formativa accreditata dalla regione per l'alta formazione, situata nella provincia ove ha sede la fondazione;

   c) un'impresa del settore produttivo che utilizza in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1;

   d) un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica, ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, operante nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy.

  3. In aggiunta ai soggetti indicati al comma 2, possono essere individuati, all'atto della costituzione della fondazione o successivamente, altri soggetti fondatori.
  4. Ciascuna fondazione ITS Academy stabilisce, nel proprio statuto, i requisiti di partecipazione, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità. Ferme restando le altre cause stabilite dalla legge e dallo statuto, gli statuti delle fondazioni ITS Academy prevedono la perdita dell'accreditamento nazionale di cui all'articolo 7 tra le cause di scioglimento della fondazione. Lo statuto è redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con le linee guida adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La conformità dello statuto allo schema di cui al presente comma costituisce standard minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento delle ITS Academy, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della presente legge.
  5. I soggetti fondatori di cui al comma 2 che partecipano alla costituzione delle fondazioni ITS Academy devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo. Possono divenire fondatori soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le agenzie che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della fondazione secondo i criteri e nelle forme determinate nello statuto. Alla fondazione ITS Academy possono partecipare anche soggetti diversi da quelli di cui al comma 2.
  6. Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione ITS Academy, anche attraverso risorse strutturali e strumentali. Le fondazioni ITS Academy sono amministrate e svolgono la loro attività in conformità a quanto previsto nello statuto. Il patrimonio della fondazione ITS Academy è composto:

   a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti;

   b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione;

   c) dalle elargizioni disposte da enti o da privati con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;

   d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici.

  7. Sono organi necessari della fondazione ITS Academy:

   a) il presidente, che ne è il legale rappresentante;

   b) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di cinque membri, compreso il presidente;

   c) il segretario generale, con compiti di coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della fondazione e di esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal consiglio di amministrazione;

   d) l'assemblea dei partecipanti;

   e) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dall'ITS Academy;

   f) il revisore dei conti.

  8. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale la fondazione ITS Academy esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione con i poteri previsti dal capo II del titolo II del libro I del codice civile e, in particolare, dagli articoli 23, quarto comma, 25, 26, 27 e 28.
  9. Ai percorsi formativi delle fondazioni ITS Academy di cui all'articolo 5 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati. Alle medesime fondazioni si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.
  10. I diplomi di istruzione tecnica superiore di primo e di secondo livello di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabiliti la tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili.
  11. Le fondazioni ITS Academy possono essere destinatarie delle agevolazioni finanziarie previste dagli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 5.
(Standard minimi dei percorsi formativi)

  1. I percorsi formativi degli ITS Academy si articolano in semestri e sono strutturati in due livelli:

   a) percorsi formativi di primo livello, che hanno la durata di quattro semestri con almeno 1.800/2.000 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017;

   b) percorsi formativi di secondo livello, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

  2. A conclusione dei percorsi formativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, previa verifica e valutazione finali a norma dell'articolo 6, rispettivamente, il diploma di tecnico superiore di primo o di secondo livello. I modelli di diploma sono adottati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base dei criteri generali per la certificazione previsti dal medesimo articolo 6. Il diploma è rilasciato dal presidente della fondazione ITS Academy secondo le modalità indicate dal medesimo decreto e costituisce titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.
  3. I percorsi formativi di cui al comma 1 hanno le seguenti caratteristiche comuni:

   a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento definite con il decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea;

   b) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;

   c) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati.

  4. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono strutturati secondo i seguenti criteri, che costituiscono standard organizzativi minimi:

   a) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 30 per cento della durata del monte orario complessivo, possono essere svolti anche all'estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio;

   b) i percorsi formativi possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico. Per i lavoratori occupati, il monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi;

   c) i curricoli dei percorsi formativi fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, determinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;

   d) i percorsi formativi sono strutturati in moduli, intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità e identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;

   e) i percorsi formativi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili ai sensi dell'articolo 6, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale;

   f) la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un curriculum coerente con il percorso.

  5. Nei percorsi formativi di cui al comma 1 prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile, selezionati:

   a) per almeno il 60 per cento, tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy;

   b) per almeno il 20 per cento, tra soggetti in servizio presso le scuole del sistema nazionale di istruzione, le strutture formative accreditate dalle regioni per l'alta formazione, le università o gli enti di ricerca pubblici e i competence center, i centri di trasferimento tecnologico e i digital innovation hub, operanti nell'ambito dell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy.

  6. Anche allo scopo di assicurare continuità nei raccordi con gli istituti di istruzione secondaria superiore e con le università, i docenti e i ricercatori di cui al comma 5, lettera b), possono essere assegnati alle fondazioni ITS Academy in posizione di comando. I criteri e le modalità di tale assegnazione sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.
  7. Ai percorsi formativi degli ITS Academy possono accedere, previa selezione pubblica, coloro che sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al capo III della durata di almeno 800 ore.

Art. 6.
(Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti)

  1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni di esame nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato, con profitto, i percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e per la relativa certificazione, che è conformata in modo da facilitare la riconoscibilità, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi medesimi.
  2. Nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS Academy è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.
  3. Per «credito formativo» acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, si intende l'insieme di competenze, costituenti esito del percorso formativo, che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.
  4. Ai fini del rilascio del diploma di cui all'articolo 5, comma 2, da parte dell'ITS Academy, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
  5. Il riconoscimento dei crediti formativi opera:

   a) al momento dell'accesso ai percorsi;

   b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 1, comma 1;

   c) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

  6. Gli ITS Academy sono autorizzati a svolgere le attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti internet istituzionali, i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del titolo di studio.

Art. 7.
(Accreditamento degli ITS Academy)

  1. Gli ITS Academy, quale condizione per l'accesso al sistema di finanziamento di cui al capo IV, ottengono l'accreditamento nazionale sulla base degli standard e dei requisiti minimi di cui alla presente legge. Il relativo procedimento è stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti anche i criteri e le modalità per il rinnovo dell'accreditamento nazionale, che ha durata quinquennale, e per la sua eventuale revoca.
  3. Qualora, per tre anni consecutivi, un ITS Academy riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e di valutazione di cui al capo V, un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, la regione revoca l'accreditamento rilasciato ai sensi del comma 1. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo IV.
  4. Gli ITS Academy possono avere l'accreditamento nazionale soltanto sulla base del procedimento stabilito con il decreto di cui al comma 1, a condizione che rispettino gli standard e i requisiti minimi stabiliti dalla presente legge, tra cui i seguenti:

   a) statuto adottato sulla base delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 4;

   b) rispondenza alla missione e agli standard organizzativi di cui al presente capo e ai requisiti minimi di seguito indicati: disponibilità e idoneità della sede operativa in relazione all'area tecnologica che, ai sensi dell'articolo 3, connota l'identità degli ITS Academy; disponibilità delle dotazioni infrastrutturali, logistiche, strumentali, ivi comprese quelle per la formazione a distanza, e tecnologiche, con particolare riferimento ai laboratori, necessarie e idonee allo svolgimento delle attività indicate all'articolo 2, rispondenti alle norme vigenti in materia di igiene, sanità, accessibilità e sicurezza, comprese le normative di settore;

   c) onorabilità del legale rappresentante, del direttore amministrativo e dei componenti degli organi di cui all'articolo 4, comma 7, e di tutti coloro che prestano la loro opera professionale nell'ITS Academy;

   d) accessibilità per gli studenti con disabilità o con altri bisogni educativi speciali e sostegno per la loro proficua frequenza dei percorsi formativi;

   e) rispondenza del personale che presta la propria opera professionale nell'ITS Academy agli standard previsti all'articolo 5, comma 5;

   f) adeguatezza della situazione patrimoniale e correttezza della gestione economica e finanziaria nel rispetto delle normative nazionali e dell'Unione europea.

Art. 8.
(Raccordi tra gli ITS Academy e il sistema dell'università e della ricerca)

  1. Gli ITS Academy e le istituzioni universitarie possono, nella loro autonomia, rendere organici i loro raccordi attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di alto apprendistato, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

   a) i criteri generali e gli standard di organizzazione dei percorsi formativi per il conseguimento di lauree a orientamento professionale e per la condivisione, tra le fondazioni ITS Academy e le istituzioni universitarie interessate, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;

   b) i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi di primo e di secondo livello degli ITS Academy di cui all'articolo 5, comma 1, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei crediti;

   c) i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale;

   d) le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti acquisiti dai diplomati degli ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi, di differente livello, di cui all'articolo 5, comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea. Le corrispondenze sono individuate in relazione a ciascuna delle figure professionali di riferimento nazionale degli ITS Academy di cui all'articolo 3, comma 2, e i crediti formativi sono resi riconoscibili sulla base dei criteri generali definiti dall'articolo 6.

  3. Dei comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, fanno parte anche i presidenti delle fondazioni ITS Academy aventi sede nella regione.

Art. 9.
(Programmazione territoriale, misure nazionali di sistema e orientamento)

  1. Gli ITS Academy sono costituiti sul territorio nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali.
  2. Per favorire lo sviluppo del complessivo Sistema di istruzione tecnica superiore di cui all'articolo 1, il Coordinamento nazionale di cui all'articolo 11 individua linee di azione nazionali attraverso:

   a) programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e altre iniziative di orientamento, anche nella forma di percorsi esperienziali, destinate agli studenti degli istituti secondari superiori, compresi i licei, e iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e sull'offerta formativa professionale degli ITS Academy, di cui al presente capo, e dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al capo III. Tali programmi sono volti a far conoscere anche i percorsi professionalizzanti in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca per una rapida transizione nel mondo del lavoro. I programmi comprendono anche progetti destinati ai dirigenti scolastici e ai docenti per promuovere la loro approfondita conoscenza del PNRR e delle sue strategie per l'innovazione e lo sviluppo, soprattutto digitale e tecnologico;

   b) programmi per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio, degli ITS Academy nel primo quinquennio di attuazione della presente legge in relazione alle strategie del PNRR;

   c) programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica anche al fine di sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in coerenza con i parametri europei.

  3. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone un piano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione, a partire dal 2022, degli ITS Academy sul territorio nell'ambito di campus multiregionali in relazione a ciascuna delle aree tecnologiche di cui all'articolo 3, comma 1, e di campus multisettoriali tra ITS Academy di aree tecnologiche e ambiti diversi.

Capo III
PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE

Art. 10.
(Standard minimi dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore)

  1. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) sono conformati in modo da concorrere al superamento del disallineamento delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani e degli adulti rispetto alle richieste del mondo del lavoro e delle professioni e della carenza di figure professionali dotate di competenze digitali rispetto ai fabbisogni indotti dall'innovazione tecnologica del Paese e sono rivolti ai giovani e agli adulti in possesso dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1.
  2. I percorsi di IFTS, programmati dalle regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia, rispondono ai seguenti standard minimi:

   a) sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore;

   b) sono strutturati di regola in due semestri, per un totale di almeno 800 ore, e sono articolati in moduli di varia durata;

   c) sono progettati e realizzati, anche in apprendistato formativo, dagli istituti tecnici, dagli istituti professionali e dalle strutture formative di istruzione e formazione professionale accreditate dalle regioni che realizzano i percorsi per il diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allo scopo di rispondere ai fabbisogni formativi espressi dai settori produttivi del territorio in collaborazione con imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati.

  3. Ai fini del rilascio, da parte delle regioni, del certificato di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, secondo i criteri generali di cui all'articolo 6, i percorsi di IFTS si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università e della formazione professionale nonché di esperti del mondo del lavoro.
  4. Le regioni definiscono le modalità per la costituzione delle commissioni di esame di cui al comma 3 nonché le indicazioni generali per la verifica finale, da parte delle commissioni medesime, delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, che è formata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei percorsi e dei titoli, ai fini della riconoscibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell'Unione europea. Il modello del certificato di cui al comma 2, lettera a), è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Capo IV
COORDINAMENTO NAZIONALE E SISTEMA DI FINANZIAMENTO

Art. 11.
(Coordinamento nazionale)

  1. Al fine di consolidare e valorizzare il ruolo di parte integrante che il Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore ricopre nell'ambito delle misure nazionali ed europee per l'innovazione tecnologica e la competitività del sistema produttivo italiano, attraverso la formazione di tecnici superiori con profili in grado di soddisfare i bisogni formativi indotti dall'attuazione di tali politiche, e al fine di assicurare una maggiore integrazione con il livello nazionale delle politiche attive del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione di genere, è istituito, con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'istruzione, il Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.
  2. Il Coordinamento nazionale è composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della transizione ecologica, della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, degli organismi paritetici costituiti su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni più rappresentative degli ITS Academy.
  3. Il Coordinamento nazionale, che si riunisce con cadenza almeno annuale, provvede alla redazione di un piano nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la definizione e l'integrazione dei fabbisogni formativi e indotti dalle politiche nazionali ed europee e dal PNRR in materia di innovazione tecnologica, innovazione digitale, transizione ecologica, politiche per l'occupazione, politiche attive e politiche di genere di ciascun Ministero, nonché di piani di orientamento dei giovani e delle famiglie finalizzati alla promozione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.
  4. Al Coordinamento nazionale sono affidati i compiti di:

   a) consultazione e coinvolgimento delle parti sociali, delle reti territoriali degli ITS Academy, di soggetti pubblici e privati che abbiano un rilevante interesse allo sviluppo del Sistema, anche per consolidare e riequilibrare sul territorio l'offerta formativa;

   b) proposta in materia di linee di indirizzo del Sistema e di programmazione annuale dell'offerta formativa professionalizzante, con particolare attenzione allo sviluppo del Piano nazionale Industria 4.0 e del PNRR;

   c) attualizzazione delle aree tecnologiche di riferimento degli ITS Academy e dei relativi ambiti e figure professionali di riferimento nazionale;

   d) raccordo con i Ministri della salute, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, del turismo e per il Sud e la coesione territoriale;

   e) consultazione di soggetti rappresentativi del sistema delle università e della ricerca scientifica e tecnologica.

  5. Le regioni accolgono il piano nazionale di cui al comma 3 come parte integrante della loro programmazione triennale e della programmazione degli interventi rientranti nel PNRR.
  6. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalità di funzionamento del Coordinamento nazionale ed è adottato previo parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 12.
(Sistema di finanziamento)

  1. Allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1 e di riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia prioritariamente:

   a) la realizzazione degli ITS Academy di cui al capo II al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2, con particolare riferimento agli obiettivi correlati all'attuazione del PNRR. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare gli ITS Academy di nuove sedi, di laboratori e infrastrutture tecnologicamente avanzati, comprese quelle per la formazione a distanza, nonché le dotazioni di docenti e ricercatori in posizione di comando ai sensi dell'articolo 5, comma 6;

   b) le misure per il riequilibrio territoriale, soprattutto nel Mezzogiorno e nelle aree in ritardo di sviluppo, dell'offerta formativa degli ITS Academy, soprattutto attraverso la costituzione dei campus multiregionali e multisettoriali, anche residenziali, di cui all'articolo 9, comma 3, e la previsione di borse di studio, quale prestazione sociale agevolata, per i giovani capaci e meritevoli;

   c) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a);

   d) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 13 e 14.

  3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 68 milioni di euro per l'anno 2021 e a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al citato comma 1, in attuazione del PNRR, una quota del Fondo di cui al medesimo comma 1 è destinata a incrementare lo sviluppo degli ITS Academy e le iscrizioni dei giovani ai percorsi formativi di primo e di secondo livello di cui all'articolo 5, anche nell'ambito dei patti federativi con le università di cui all'articolo 8, comma 1, per potenziare l'istruzione e la formazione terziaria a carattere professionalizzante.
  4. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La quota di risorse destinata agli ITS Academy che hanno ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 della presente legge e sono inseriti nella programmazione territoriale dell'offerta formativa delle regioni è assegnata direttamente alle relative fondazioni entro il 30 giugno di ciascun anno.
  5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate, a regime, sulla base della quota capitaria, nel rispetto dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 4.
  6. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti altresì i criteri per l'attribuzione della quota di finanziamento premiale. Ai fini dell'attribuzione della predetta quota premiale, la valutazione tiene conto anche del numero degli allievi diplomati in ciascun anno e del tasso di occupazione rilevato nei dodici mesi successivi al conseguimento del diploma. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 sono anche stabiliti i criteri dell'organizzazione e del finanziamento del sistema di monitoraggio e di valutazione degli ITS Academy, cui provvede l'INDIRE. Il 70 per cento delle risorse è assegnato agli ITS Academy di cui al periodo precedente a titolo di cofinanziamento degli interventi per gli ITS Academy previsti dai piani territoriali regionali. Il restante 30 per cento delle risorse è assegnato a titolo premiale, per essere destinato agli ITS Academy attivi in ciascuna regione che nell'anno precedente a quello per cui è erogato il finanziamento hanno riportato una valutazione positiva nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 14.
  7. Resta fermo per le regioni l'obbligo di cofinanziamento degli ITS Academy accreditati ai sensi dell'articolo 7, inseriti nella propria programmazione territoriale dell'offerta formativa, per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate.
  8. Per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2, gli ITS Academy possono avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati.
  9. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS Academy esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse da essa ricevute secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8.

Capo V

ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI, BANCA DATI NAZIONALE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI SISTEMA

Art. 13.
(Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale)

  1. L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy di cui al capo II e ai percorsi di cui al capo III è costituita presso l'INDIRE secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, previo parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2. Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, operante presso l'INDIRE, sono adeguati a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sono assicurati il coordinamento e l'integrazione della banca dati di cui al primo periodo con le altre banche dati e anagrafi degli studenti previste dall'ordinamento.
  3. Alle relative spese si provvede con le risorse stanziate dal fondo di cui all'articolo 12. Alle spese possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui ai capi II e III.

Art. 14.
(Monitoraggio e valutazione di sistema)

  1. Il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, è attualizzato, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2. Gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di cui ai capi I e II della presente legge sono definiti con il decreto di cui al comma 1.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.
(Fase transitoria)

  1. Nella fase transitoria, riguardante il primo biennio di applicazione della presente legge, in relazione alla necessità e all'urgenza di dare immediata attuazione agli impegni assunti con il PNRR, si intendono accreditati tutti gli istituti tecnici superiori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano almeno un percorso attivo e dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le linee guida per accompagnare la transizione verso il nuovo ordinamento di cui alla presente legge. Le linee guida comprendono anche la previsione di adeguamento degli statuti delle fondazioni degli istituti tecnici superiori. Il mancato adeguamento a quanto stabilito dal decreto di cui al presente comma, nei termini da esso previsti, comporta la revoca dell'accreditamento di cui all'articolo 7.

Art. 16.
(Province autonome)

  1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.