FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

            Capo I               Capo I  
                    Articolo 1                       Articolo 1  
            Capo II               Capo II  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                    Articolo 6                       Articolo 6  
                    Articolo 7                       Articolo 7  
                    Articolo 8                       Articolo 8  
                    Articolo 9                       Articolo 9  
            Capo III    
                    Articolo 10    
            Capo IV               Capo III  
                    Articolo 11                       Articolo 10  
                    Articolo 12    
                    Articolo 13                       Articolo 11  
            Capo V               Capo IV  
                    Articolo 14                       Articolo 12  
                    Articolo 15                       Articolo 13  
            Capo VI               Capo V  
                    Articolo 16                       Articolo 14  
                    Articolo 17                       Articolo 15  
                      Articolo 16  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 20 luglio 2021 (v. stampato Senato n. 2333)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 25 maggio 2022

d'iniziativa dei deputati
GELMINI, APREA; INVIDIA; BUCALO, FRASSINETTI; TOCCAFONDI; COLMELLERE, TOCCALINI, CAPARVI; SOVERINI, DI GIORGI, PICCOLI NARDELLI, ROSSI, PRESTIPINO, LATTANZIO, NITTI, ORFINI, CIAMPI, CARNEVALI

Istituzione del Sistema terziario di istruzione
tecnologica superiore

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 26 maggio 2022

TESTO
approvato dalla Camera dei deputati

TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

Capo I
PRINCÌPI

Capo I
PRINCÌPI

Art. 1.
(Finalità e struttura del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore)

Art. 1.
(Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore)

  1. Anche in relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione, formazione e ricerca, in coerenza con i parametri europei, la presente legge reca disposizioni per la ridefinizione della missione e dei criteri generali di organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e riorganizzato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, di cui sono parte integrante, a norma dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40:

  1. Nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali nonché dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la presente legge istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei.

   a) gli istituti tecnici superiori di cui al presente articolo, deputati prioritariamente alla formazione professionalizzante di tecnici altamente specializzati e alla realizzazione degli altri obiettivi ivi richiamati. Gli istituti tecnici superiori assumono la denominazione di «accademie per l'istruzione tecnica superiore» (ITS Academy);

   b) i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al capo III, mirati a consolidare, aggiornare e specializzare le competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, del diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché di coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e di coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

  Vedi articolo 5, comma 6

  2. Possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy, sulla base della programmazione regionale, i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di almeno 800 ore.

Capo II
MISSIONE E CRITERI GENERALI
DI ORGANIZZAZIONE
DEGLI ITS ACADEMY

Capo II
MISSIONE E CRITERI GENERALI
DI ORGANIZZAZIONE
DEGLI ITS ACADEMY

Art. 2.
(Missione degli ITS Academy)

Art. 2.
(Missione degli ITS Academy)

  1. Nel quadro del complessivo Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, gli ITS Academy hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo, gli ITS Academy hanno il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.

  1. Nel quadro del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, gli ITS Academy hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo, gli ITS Academy hanno il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.

  2. Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, costituisce priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi indotti dalla realizzazione dei piani di intervento previsti dal PNRR, con particolare riferimento alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

  2. Costituisce priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

Art. 3.
(Identità degli ITS Academy)

Art. 3.
(Identità degli ITS Academy)

  1. Ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  1. Ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il decreto di cui al primo periodo è adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. Gli ITS Academy possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto di cui al primo periodo, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area; eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6.

  2. In relazione ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo sono definiti:

  2. In relazione ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo sono definiti:

   a) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. Le figure professionali possono essere ulteriormente articolate in profili, sulla base della programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni;

   a) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. In sede di programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni le figure professionali possono essere ulteriormente articolate in profili;

   b) gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali ambiti in cui essa si articola;

   b) gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola;

   c) i diplomi di tecnico superiore che sono rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

   c) i diplomi che sono rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

  3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, ciascun ITS Academy è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.

  3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, primo periodo, ciascun ITS Academy è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.

  4. Nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche, il decreto di cui al comma 1 tiene conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il made in Italy, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia.

  4. Nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche e degli eventuali ambiti in cui esse si articolano, il decreto di cui al comma 1 tiene conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il made in Italy, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia.

  5. Gli ITS Academy possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 1, a condizione, d'intesa con le regioni, che nelle medesime aree non operino altri ITS Academy situati nella medesima regione.

  5. Gli ITS Academy possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al comma 3, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS Academy situati nella medesima regione. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un'area tecnologica, in deroga alla condizione prevista al primo periodo.

Art. 4.
(Regime giuridico degli ITS Academy)

Art. 4.
(Regime giuridico degli ITS Academy)

  1. Gli ITS Academy si costituiscono come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale standard organizzativo nazionale della struttura. Ciascuna fondazione ITS Academy acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede.

  1. Identico.

  2. I soggetti fondatori delle fondazioni ITS Academy sono i seguenti, quale standard organizzativo minimo:

  2. I soggetti fondatori delle fondazioni ITS Academy, quale standard organizzativo minimo, sono i seguenti:

   a) un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, appartenga all'ordine tecnico o professionale, ovvero un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, nel quale siano attivi indirizzi di istruzione tecnica o professionale, situati nella provincia ove ha sede la fondazione;

   a) almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia ove ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy;

   b) una struttura formativa accreditata dalla regione, situata nella provincia ove ha sede la fondazione;

   b) una struttura formativa accreditata dalla regione, situata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione;

   c) una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1;

   c) identica;

   d) un'università, un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un ente pubblico di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy.

   d) un'università, o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, o un ente pubblico di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy.

  3. Ciascuna fondazione ITS Academy stabilisce, nel proprio statuto, i requisiti di partecipazione, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità. Lo statuto è redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con le linee guida adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La conformità dello statuto allo schema di cui al presente comma costituisce standard minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento degli ITS Academy, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della presente legge.

  3. Ciascuna fondazione ITS Academy stabilisce, nel proprio statuto, i requisiti di partecipazione, le modalità di verifica dei medesimi requisiti, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione di cui al comma 4, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità. Lo statuto è redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con le linee guida emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. La conformità dello statuto allo schema di cui al presente comma costituisce standard minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento degli ITS Academy, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della presente legge.

  4. I soggetti fondatori di cui al comma 2 che partecipano alla costituzione delle fondazioni ITS Academy devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo. Possono divenire fondatori soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le agenzie che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della fondazione secondo i criteri e nelle forme determinati nello statuto. Alla fondazione ITS Academy possono partecipare anche soggetti diversi da quelli di cui al comma 2.

  4. Identico.

  5. Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione ITS Academy, anche attraverso risorse strutturali e strumentali. Le fondazioni ITS Academy sono amministrate e svolgono la loro attività in conformità a quanto previsto nello statuto. Il patrimonio della fondazione ITS Academy è composto:

  5. Identico:

   a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti;

   a) identica;

   b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione;

   b) identica;

   c) dalle elargizioni disposte da enti o da privati con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;

   c) dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;

   d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici.

   d) identica.

  6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito d'imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione, ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d'imposta successivi. Il credito d'imposta di cui al presente comma non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le fondazioni ITS Academy, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui al presente comma con priorità al sostegno del diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 12, pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

  6. Sono organi necessari della fondazione ITS Academy:

  7. Sono organi minimi necessari della fondazione ITS Academy:

   a) il presidente, che ne è il legale rappresentante ed è espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione;

   a) il presidente, che ne è il legale rappresentante e che è, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione;

   b) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di cinque membri, compreso il presidente;

   b) identica;

   c) il segretario generale, con compiti di coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della fondazione e di esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal consiglio di amministrazione;

   soppressa

   d) l'assemblea dei partecipanti;

   c) identica;

   e) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dall'ITS Academy;

   d) identica;

   f) il revisore dei conti.

   e) identica.

  7. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale la fondazione ITS Academy esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione con i poteri previsti dal capo II del titolo II del libro I del codice civile e, in particolare, dagli articoli 23, quarto comma, 25, 26, 27 e 28.

  8. Identico.

  8. Ai percorsi formativi delle fondazioni ITS Academy, di cui all'articolo 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati. Alle medesime fondazioni si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

  9. Identico.

  9. I diplomi di istruzione tecnica superiore di quinto e di sesto livello EQF di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabiliti la tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili.

  10. I diplomi di quinto e di sesto livello EQF di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabiliti la tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili.

  10. Le fondazioni ITS Academy possono essere destinatarie delle agevolazioni finanziarie previste dagli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

  11. Identico.

  12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6 e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo.

Art. 5.
(Standard minimi dei percorsi formativi)

Art. 5.
(Standard minimi dei percorsi formativi)

  1. I percorsi formativi degli ITS Academy si articolano in semestri e sono strutturati come segue:

  1. Identico:

   a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800/2.000 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017;

   a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017;

   b) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

   b) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. I nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  2. A conclusione dei percorsi formativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, previa verifica e valutazione finali a norma dell'articolo 6, il diploma di tecnico superiore. I modelli di diploma sono adottati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base dei criteri generali per la certificazione previsti dal medesimo articolo 6. Il diploma è rilasciato, secondo le modalità indicate dal medesimo decreto, dal Ministero dell'istruzione, che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e costituisce titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.

  2. A conclusione dei percorsi formativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, previa verifica e valutazione finali a norma dell'articolo 6, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. I modelli di diploma sono adottati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base delle indicazioni generali per la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS Academy previste dal medesimo articolo 6. I diplomi di cui al primo periodo sono rilasciati, secondo le modalità indicate dal medesimo decreto, dal Ministero dell'istruzione, che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.

  3. I percorsi formativi di cui al comma 1 hanno le seguenti caratteristiche comuni:

  3. I percorsi formativi di cui al comma 1 hanno le seguenti caratteristiche, che costituiscono standard minimi:

   a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento definite con il decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea;

   a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento, di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea;

   b) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;

   b) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;

   c) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati.

   c) identica.

  4. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono strutturati secondo i seguenti criteri, che costituiscono standard organizzativi minimi:

  4. Identico:

   a) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 30 per cento della durata del monte orario complessivo, possono essere svolti anche all'estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio;

   a) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. L'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro, di cui al comma 5. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 35 per cento della durata del monte orario complessivo, possono essere svolti anche all'estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio;

   b) i percorsi formativi possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico. Per i lavoratori occupati, il monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi;

   b) le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico; per i lavoratori occupati, il monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi;

   c) i curricoli dei percorsi formativi fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, determinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;

   c) identica;

   d) i percorsi formativi sono strutturati in moduli, intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità e identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;

   d) identica;

   e) i percorsi formativi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili ai sensi dell'articolo 6, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale;

   e) identica;

   f) la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un curriculum coerente con il percorso.

   f) identica.

  5. Nei percorsi formativi di cui al comma 1 prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile, selezionati tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno cinque anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore.

  5. Nei percorsi formativi di cui al comma 1 prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile, almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore. Il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene a condizione che esso sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente, e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

  6. Ai percorsi formativi degli ITS Academy possono accedere, previa selezione pubblica, coloro che sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al capo III della durata di almeno 800 ore.

  Vedi articolo 1, comma 2

Art. 6.
(Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti)

Art. 6.
(Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti)

  Vedi comma 5

  1. Ai fini del rilascio dei diplomi di cui all'articolo 5, comma 2, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca scientifica e tecnologica.

  1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni di esame, i compensi spettanti al presidente e ai componenti delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato con profitto i percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, e per la relativa certificazione, che è conformata in modo da facilitare la riconoscibilità, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi medesimi.

  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni di esame di cui al comma 1 del presente articolo, i compensi spettanti al presidente e ai componenti delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato con profitto i percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, e per la relativa certificazione, che è conformata in modo da facilitare la riconoscibilità, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi medesimi.

  2. Alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni sono definiti in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato del II ciclo, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 maggio 2007 e alla relativa tabella.

  3. Alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni sono definiti in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 maggio 2007 e alla relativa tabella.

  3. Nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS Academy è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

  4. Identico.

  4. Per «credito formativo» acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, si intende l'insieme di competenze, costituenti esito del percorso formativo, che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

  5. Identico.

  5. Ai fini del rilascio del diploma di cui all'articolo 5, comma 2, da parte dell'ITS Academy, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

  Vedi comma 1

  6. Il riconoscimento dei crediti formativi opera:

  6. Identico:

   a) al momento dell'accesso ai percorsi;

   a) identica;

   b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 1, comma 1;

   b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, comma 1;

   c) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

   c) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

  7. Gli ITS Academy sono autorizzati a svolgere le attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti internet istituzionali, i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del titolo di studio.

  7. Gli ITS Academy sono autorizzati a svolgere le attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti internet istituzionali, i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del diploma.

Art. 7.
(Standard minimi per l'accesso degli ITS Academy al Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore)

Art. 7.
(Standard minimi per l'accreditamento degli ITS Academy)

  1. I requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy quale condizione per l'accesso al Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sono stabiliti a livello nazionale, sulla base della presente legge. Le regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, recepiscono gli standard minimi nazionali, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento.

  1. I requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore nonché i presupposti e le modalità per la revoca dell'accreditamento sono stabiliti a livello nazionale, sulla base della presente legge. Le regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, recepiscono i requisiti e gli standard minimi, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento.

  2. Gli standard minimi nazionali di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  2. I requisiti, gli standard minimi nonché i presupposti e le modalità di revoca di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è predisposto su proposta del tavolo istituzionale paritetico di cui all'articolo 12.

  3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

  4. Qualora, per tre anni consecutivi, un ITS Academy riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e di valutazione di cui al capo V, un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, la regione revoca l'accreditamento rilasciato ai sensi del comma 1. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo IV.

  4. Qualora, per tre anni consecutivi, un ITS Academy riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 13, un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, è disposta la revoca dell'accreditamento rilasciato ai sensi del comma 1. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo III.

  5. Nel caso di revoca dell'accreditamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi da parte degli studenti a cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso, le attività formative, ove possibile, proseguono sino alla loro conclusione.

  6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali cui si conformano le regioni nell'accreditamento degli ITS Academy. Fino all'adozione, da parte delle regioni, di una propria disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, nonché per la sua revoca, ai sensi del comma 1, l'accreditamento degli ITS Academy e la sua eventuale revoca sono effettuati dal Ministero dell'istruzione sulla base dei requisiti e degli standard minimi, dei presupposti e delle modalità definiti con il decreto di cui al comma 2.

  5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.
(Raccordi tra gli ITS Academy e il sistema dell'università e della ricerca)

Art. 8.
(Raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

  1. Gli ITS Academy e le istituzioni universitarie possono, nella loro autonomia, rendere organici i loro raccordi attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di alto apprendistato, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.

  1. Gli ITS Academy e le istituzioni universitarie, nella loro autonomia, rendono organici i loro raccordi attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.

  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

   a) i criteri generali e gli standard di organizzazione dei percorsi formativi per il conseguimento di lauree a orientamento professionale e per la condivisione, tra le fondazioni ITS Academy e le istituzioni universitarie interessate, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;

   a) i criteri generali e gli standard di organizzazione per la condivisione, tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;

   b) i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi degli ITS Academy di cui all'articolo 5, comma 1, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei crediti;

   b) i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy di cui all'articolo 5, comma 1, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei percorsi formativi e dei crediti universitari formativi;

   c) i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale;

   c) i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché come crediti formativi validi ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163;

   d) le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti acquisiti dai diplomati degli ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi, di differente livello, di cui all'articolo 5, comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea. Le corrispondenze sono individuate in relazione a ciascuna delle figure professionali di riferimento nazionale degli ITS Academy di cui all'articolo 3, comma 2, e i crediti formativi sono resi riconoscibili sulla base dei criteri generali definiti dall'articolo 6.

   d) le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, di cui all'articolo 5, comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea; le tabelle nazionali di corrispondenza sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le corrispondenze sono individuate in relazione a ciascuna delle figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy di cui all'articolo 3, comma 2, e i crediti formativi sono resi riconoscibili sulla base dei criteri generali definiti dall'articolo 6.

  3. Il decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 2 è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

  3. Dei comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, fanno parte anche i presidenti delle fondazioni ITS Academy aventi sede nella regione.

  4. Ai comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché delle fondazioni ITS Academy aventi sede nella regione.

  4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  5. Identico.

Art. 9.
(Misure nazionali di sistema e orientamento)

Art. 9.
(Misure nazionali di sistema per l'orientamento)

  1. Gli ITS Academy sono costituiti sul territorio nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali.

  1. Identico.

  2. Il Ministero dell'istruzione promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di «Reti di coordinamento di settore e territoriali» per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS Academy di regioni diverse. Le reti di coordinamento si riuniscono almeno due volte l'anno e sono coordinate da un rappresentante del Ministero dell'istruzione.

  2. Per favorire lo sviluppo del complessivo Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, il Coordinamento nazionale di cui all'articolo 11 individua, nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 13, linee di azione nazionali attraverso:

  3. Per favorire lo sviluppo del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, il Comitato nazionale ITS Academy di cui all'articolo 10 individua, nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, linee di azione nazionali al fine di promuovere:

   a) attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, favorendo l'equilibrio di genere nelle iscrizioni agli ITS Academy;

   a) programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e altre iniziative di orientamento, anche nella forma di percorsi esperienziali, destinate agli studenti degli istituti secondari superiori, compresi i licei, e iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e sull'offerta formativa professionale degli ITS Academy, di cui al presente capo, e dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al capo III. Tali programmi sono volti a far conoscere anche i percorsi professionalizzanti in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca per una rapida transizione nel mondo del lavoro. I programmi comprendono anche progetti destinati ai dirigenti scolastici e ai docenti per promuovere la loro approfondita conoscenza del PNRR e delle sue strategie per l'innovazione e lo sviluppo, soprattutto digitale e tecnologico;

   b) programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e altre iniziative di orientamento, anche nella forma di percorsi esperienziali, destinate agli studenti degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, compresi i licei, e iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e sull'offerta formativa professionale degli ITS Academy, di cui al presente capo. Tali programmi sono volti a far conoscere anche i percorsi professionalizzanti in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca per una rapida transizione nel mondo del lavoro;

   b) programmi per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio, degli ITS Academy nel primo quinquennio di attuazione della presente legge in relazione alle strategie del PNRR;

   soppressa

   c) programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica anche al fine di sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in coerenza con i parametri europei.

   c) identica.

Capo III
PERCORSI DI ISTRUZIONE
E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE

  Soppresso

Art. 10.
(Standard minimi dei percorsi di istruzione
e formazione tecnica superiore)

  1. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore sono conformati in modo da concorrere al superamento del disallineamento delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani e degli adulti rispetto alle richieste del mondo del lavoro e delle professioni e della carenza di figure professionali dotate di competenze digitali rispetto ai fabbisogni indotti dall'innovazione tecnologica del Paese e sono rivolti ai giovani e agli adulti in possesso dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

  2. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, programmati dalle regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia, rispondono ai seguenti standard minimi:

   a) sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore;

   b) sono strutturati di regola in due semestri, per un totale di almeno 800 ore, e sono articolati in moduli di varia durata;

   c) sono progettati e realizzati, anche in apprendistato formativo, dai soggetti associati di cui articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

  3. Ai fini del rilascio, da parte delle regioni, del certificato di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, secondo i criteri generali di cui all'articolo 6, i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università e della formazione professionale nonché di esperti del mondo del lavoro.

  4. Le regioni definiscono le modalità per la costituzione delle commissioni di esame di cui al comma 3 nonché le indicazioni generali per la verifica finale, da parte delle commissioni medesime, delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, che è formata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei percorsi e dei titoli, ai fini della riconoscibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell'Unione europea. Il modello del certificato di cui al comma 2, lettera a), è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  5. Per i fini di cui al comma 1, gli ITS Academy possono concorrere alla realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore secondo quanto previsto dalla programmazione dell'offerta formativa territoriale di esclusiva competenza delle singole regioni.

  6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo IV
COORDINAMENTO NAZIONALE
E SISTEMA DI FINANZIAMENTO

Capo III
COMITATO NAZIONALE ITS ACADEMY E SISTEMA DI FINANZIAMENTO

Art. 11.
(Coordinamento nazionale)

Art. 10
(Comitato nazionale ITS Academy)

  1. Al fine di consolidare e valorizzare il ruolo di parte integrante che il Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore ricopre nell'ambito delle misure nazionali ed europee per l'innovazione tecnologica e la competitività del sistema produttivo italiano, attraverso la formazione di tecnici superiori con profili in grado di soddisfare i bisogni formativi indotti dall'attuazione di tali politiche, e al fine di assicurare una maggiore integrazione con il livello nazionale delle politiche attive del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione di genere, è istituito, con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'istruzione, il Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.

  1. È istituito, presso il Ministero dell'istruzione, il Comitato nazionale ITS Academy per l'istruzione tecnologica superiore, con compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS Academy al fine di raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro.

  2. Il Coordinamento nazionale è composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della transizione ecologica, della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), delle associazioni dei datori di lavoro e delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, degli organismi paritetici costituiti su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni più rappresentative degli ITS Academy.

  2. Il Comitato nazionale ITS Academy propone in particolare:

   a) le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni;

   b) le direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere;

   c) l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali per ciascuna area, nonché le linee di sviluppo dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica;

   d) la promozione di percorsi formativi degli ITS Academy in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire un'omogenea presenza su tutto il territorio nazionale;

   e) criteri e modalità per la costituzione delle Reti di coordinamento di settore e territoriali di cui all'articolo 9, comma 2, nonché per la promozione di forme di raccordo tra ITS Academy e reti di innovazione a livello territoriale;

   f) programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le regioni interessate, di campus multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica di cui all'articolo 3, comma 1, e di campus multisettoriali tra ITS Academy di aree tecnologiche e ambiti diversi.

  3. Il Coordinamento nazionale, che si riunisce con cadenza almeno annuale, provvede alla redazione di un piano nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la definizione e l'integrazione dei fabbisogni formativi e indotti dalle politiche nazionali ed europee e dal PNRR in materia di innovazione tecnologica, innovazione digitale, transizione ecologica, politiche per l'occupazione, politiche attive e politiche di genere, nonché di piani di orientamento dei giovani e delle famiglie finalizzati alla promozione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.

  3. Con appositi decreti del Ministro dell'istruzione adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono definiti i provvedimenti negli ambiti di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 9, comma 3, tenendo conto delle proposte del Comitato nazionale ITS Academy.

  4. Al Coordinamento nazionale sono affidati i compiti di:

   a) consultazione e coinvolgimento delle parti sociali, delle reti territoriali degli ITS Academy, di soggetti pubblici e privati che abbiano un rilevante interesse allo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, anche per consolidare e riequilibrare sul territorio l'offerta formativa;

   b) proposta in materia di linee di indirizzo del Sistema e della programmazione annuale dell'offerta formativa professionalizzante, con particolare attenzione ai piani europei, nazionali e regionali di sviluppo;

   c) attualizzazione delle aree tecnologiche di riferimento degli ITS Academy e dei relativi ambiti e figure professionali di riferimento nazionale;

   d) raccordo con i Ministri della salute, per la pubblica amministrazione, dello sviluppo economico, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, del turismo e per il Sud e la coesione territoriale;

   e) consultazione di soggetti rappresentativi del sistema delle università e della ricerca scientifica e tecnologica.

  4. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il Comitato nazionale ITS Academy è composto da dodici membri indicati: uno dal Ministero dell'istruzione, con funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero dell'università e della ricerca, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno dal Ministero della transizione ecologica e uno dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  5. Le linee di indirizzo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e della programmazione annuale dell'offerta formativa professionalizzante di cui al comma 4, lettera b), sono condivise, entro il 31 dicembre di ogni anno, nell'ambito del Coordinamento nazionale. Le linee di indirizzo hanno validità annuale. Qualora le linee di indirizzo non siano condivise nell'ambito del Coordinamento nazionale, le regioni possono comunque procedere con la propria programmazione territoriale di riferimento.

  5. Ai lavori del Comitato nazionale ITS Academy partecipano, secondo criteri e modalità definiti con il decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 8, rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

  6. Le regioni si riferiscono al piano nazionale di cui al comma 3 nella loro programmazione triennale e nella programmazione degli interventi relativi ai piani europei, nazionali e regionali di sviluppo.

  6. Ai lavori del Comitato nazionale ITS Academy possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti degli ITS Academy.

  7. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalità di funzionamento del Coordinamento nazionale ed è adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  7. Il Comitato nazionale ITS Academy si avvale della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP).

  8. Ai componenti del Coordinamento nazionale non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

  8. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono stabilite le modalità per la costituzione e il funzionamento del Comitato nazionale ITS Academy. Per la partecipazione alle attività del Comitato nazionale ITS Academy non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  9. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.
(Tavolo istituzionale paritetico
tra il Governo e le regioni)

  Soppresso

  1. È istituito un tavolo istituzionale paritetico tra il Governo e le regioni, il cui coordinamento è affidato al Ministero dell'istruzione, per l'elaborazione di proposte ai fini della definizione degli schemi dei decreti attuativi previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 3, dall'articolo 6, comma 1, dall'articolo 7, comma 2, dall'articolo 8, comma 2, dall'articolo 10, comma 4, dall'articolo 11, comma 1, dall'articolo 13, comma 4, dall'articolo 14, commi 1 e 2, e dall'articolo 15, comma 1. Ai componenti del predetto tavolo istituzionale paritetico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Art. 13.
(Sistema di finanziamento)

Art. 11.
(Sistema di finanziamento)

  1. Allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1 e di riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore.

  1. Allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1 e di riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore.

  2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia prioritariamente:

  2. Identico:

   a) la realizzazione degli ITS Academy di cui al capo II al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare gli ITS Academy di nuove sedi, di laboratori e infrastrutture tecnologicamente avanzati, comprese quelle per la formazione a distanza;

   a) la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy accreditati di cui al capo II al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare gli ITS Academy di nuove sedi e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy;

   b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a);

   b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 9, comma 3;

   c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 14 e 15.

   c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 12 e 13;

   d) le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a);

   e) le misure adottate sulla base dell'articolo 10, comma 2, lettera b).

  3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 68 milioni di euro per l'anno 2021 e a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al citato comma 1 del presente articolo, in attuazione del PNRR, una quota del Fondo di cui al medesimo comma 1 è destinata a incrementare lo sviluppo degli ITS Academy e le iscrizioni dei giovani ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, per potenziare l'istruzione e la formazione terziaria a carattere professionalizzante.

  3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 48.355.436 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, una quota del Fondo di cui al medesimo comma 1 è destinata a incrementare lo sviluppo dei percorsi negli ITS Academy e le iscrizioni dei giovani ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, per potenziare l'istruzione terziaria a carattere professionalizzante.

  4. Per le misure di cui al comma 2, lettere b) e c), è riservata una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo medesimo e per quelle di cui al comma 2, lettera d), una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse stesse.

  5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al presente comma è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  4. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La quota di risorse destinate agli ITS che deve essere inclusa nella programmazione territoriale dell'offerta formativa delle regioni è comunicata a queste ultime entro il 31 marzo di ogni anno. Le risorse sono assegnate direttamente alle fondazioni entro il 30 giugno di ciascun anno.

  6. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del numero degli iscritti ai percorsi formativi e tenendo conto del numero di diplomati nel triennio precedente. Le risorse sono assegnate alle regioni, che le riversano alle fondazioni che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 e siano incluse nei piani territoriali regionali.

  5. Le risorse sono assegnate sulla base della quota capitaria riferita al numero degli allievi che nell'anno precedente hanno conseguito un giudizio positivo per l'ammissione alla seconda o terza annualità ovvero all'esame.

  Soppresso

  6. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti altresì i criteri per l'attribuzione della quota di finanziamento premiale. Ai fini dell'attribuzione della predetta quota premiale, la valutazione tiene conto anche del numero degli allievi diplomati in ciascun anno e del tasso di occupazione rilevato nei dodici mesi successivi al conseguimento del diploma. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 sono anche stabiliti i criteri dell'organizzazione e del finanziamento del sistema di monitoraggio e di valutazione degli ITS Academy, cui provvede l'INDIRE. Il 70 per cento delle risorse è assegnato agli ITS Academy di cui al periodo precedente a titolo di cofinanziamento degli interventi per gli ITS Academy previsti dai piani territoriali regionali. Il restante 30 per cento delle risorse è assegnato a titolo premiale, per essere destinato agli ITS Academy attivi in ciascuna regione che nell'anno precedente a quello per cui è erogato il finanziamento hanno riportato una valutazione positiva nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 15.

  7. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, a titolo di quota premiale tenendo conto della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, coerente con il percorso formativo svolto, al termine dell'anno solare successivo a quello di conseguimento del diploma in relazione ai percorsi attivati con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento, nonché dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale. Una quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 5 per cento del loro ammontare complessivo, tenendo conto del numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate. Un'ulteriore quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 10 per cento del loro ammontare complessivo, per la promozione e il sostegno dei campus multiregionali e multisettoriali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f), e di forme di coordinamento e collaborazione tra fondazioni.

  7. Resta fermo per le regioni l'obbligo di cofinanziamento degli ITS Academy accreditati ai sensi dell'articolo 7, inseriti nella propria programmazione territoriale dell'offerta formativa, per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate.

  8. Resta fermo per le regioni l'obbligo di cofinanziamento dei piani triennali di attività degli ITS Academy per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate. A tal fine le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione l'importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono.

  8. Per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2, gli ITS Academy possono avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati.

  9. Identico.

  9. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS Academy esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse da essa ricevute secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7.

  10. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS Academy esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse ricevute dalla fondazione, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8.

Capo V
ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI, BANCA DATI NAZIONALE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Capo IV
ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI, BANCA DATI NAZIONALE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Art. 14.
(Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale)

Art. 12.
(Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale)

  1. L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy di cui al capo II e ai percorsi di cui al capo III è costituita presso l'INDIRE secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  1. L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy di cui al capo II è costituita presso il Ministero dell'istruzione secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6.

  2. Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, operante presso l'INDIRE, sono adeguati a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sono assicurati il coordinamento e l'integrazione della banca dati di cui al primo periodo con le altre banche dati e anagrafi degli studenti previste dall'ordinamento.

  2. Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, sono adeguati a quanto previsto dalla presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6.

  3. Alle regioni è assicurato l'accesso alle banche dati di cui al comma 2.

  Soppresso

  4. Alle relative spese, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13. Alle spese possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui ai capi II e III.

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite di spesa a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3. Alla copertura dei predetti oneri possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui al capo II.

Art. 15.
(Monitoraggio e valutazione)

Art. 13.
(Monitoraggio e valutazione)

  1. Il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, è affidato all'INDIRE ed è attualizzato, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  1. Il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, è realizzato dal Ministero dell'istruzione, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza, ed è attuato, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli ITS Academy di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), è realizzato congiuntamente dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca, con la possibilità di avvalersi di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore.

  2. Gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di cui ai capi II e III sono definiti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, su proposta del Tavolo di monitoraggio nazionale, istituito, previa intesa con le regioni, con il medesimo decreto di cui al comma 1.

  2. Gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di cui al capo II nonché le modalità per il loro periodico aggiornamento sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, ovvero, nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6.

  3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 13.

  3. All'attuazione del presente articolo si provvede, per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca in relazione all'avvalimento di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.
(Fase transitoria)

Art. 14.
(Fase transitoria e attuazione)

  1. Nella fase transitoria, riguardante il primo biennio di applicazione della presente legge, in relazione alla necessità e all'urgenza di dare immediata attuazione agli impegni assunti con il PNRR, si intendono accreditate tutte le fondazioni ITS già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano almeno un percorso attivo e dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva, nonché le fondazioni ITS per le quali, alla medesima data, sia stato avviato il procedimento di costituzione.

  1. Per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono temporaneamente accreditate:

   a) le fondazioni ITS Academy già accreditate entro il 31 dicembre 2019;

   b) le fondazioni ITS Academy accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva;

   c) le fondazioni ITS Academy già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

  2. Le fondazioni ITS Academy di cui al comma 1, lettere a) e b), che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno già riferimento a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al medesimo articolo 3, comma 3, sono temporaneamente autorizzate a continuare a far riferimento a tali aree per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi del comma 6 è disciplinata la fase transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle diverse categorie di fondazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

  4. Il decreto di cui al comma 3 individua deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, e stabilisce criteri che garantiscano la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata agli stage aziendali e ai tirocini formativi.

  5. Per l'anno 2022, la ripartizione dei finanziamenti agli ITS Academy avviene secondo quanto previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015, e dall'articolo 1, commi 465, 466 e 467, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riservando una quota non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione come previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.

  6. Salvo quanto diversamente disposto, all'attuazione della presente legge si provvede con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  7. Resta ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 17.
(Province autonome)

Art. 15.
(Province autonome)

  1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

  Identico.

Art. 16.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.