FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 14

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 536-891-910-A

PROPOSTE DI LEGGE

536

d'iniziativa dei deputati
DORI, D'ORSO

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori

Presentata il 9 novembre 2022

891

d'iniziativa dei deputati
PITTALIS, CALDERONE, PATRIARCA

Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e altre disposizioni per il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

Presentata il 16 febbraio 2023

e

910

d'iniziativa dei deputati
MASCHIO, VARCHI, ALMICI, AMBROSI, AMICH, BENVENUTI GOSTOLI, BUONGUERRIERI, CANGIANO, CANNATA, CARETTA, CERRETO, CIABURRO, CIANCITTO, CIOCCHETTI, COLOMBO, DONDI, FRIJIA, GARDINI, IAIA, KELANY, LAMPIS, LA PORTA, LA SALANDRA, LONGI, LOPERFIDO, MACCARI, MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, MASCARETTI, MATERA, MOLLICONE, MORGANTE, PADOVANI, PALOMBI, PELLICINI, POLO, ROSCANI, GAETANA RUSSO, TRANCASSINI, URZÌ, VIETRI, VINCI

Introduzione dell'articolo 612-bis.1 del codice penale, concernente i reati di bullismo e cyberbullismo, modifica dell'articolo 731 del medesimo codice, in materia di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, e delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

Presentata il 22 febbraio 2023

(Relatori per la II Commissione: DONDI e DORI
Relatori per la XII Commissione: CIANI e MATONE)

NOTA: Le Commissioni permanenti II (Giustizia) e XII (Affari Sociali), il 5 luglio 2023, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 536, 891 e 910. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il Testo Unificato n. 536 e abbinate e rilevato che:

   sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

   il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento; tale disposizione attribuisce ai decreti legislativi attuativi della delega prevista dall'articolo la finalità di «promuovere iniziative tese a prevedere un servizio di sostegno psicologico presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, attraverso il coinvolgimento delle famiglie»; si tratta di una formulazione nella quale appaiono sovrapporsi oggetto e principi e criteri direttivi di delega, in difformità rispetto a quanto previsto dal paragrafo 2, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera, secondo cui le disposizioni contenenti deleghe legislative individuano i principi e criteri direttivi e distinguono questi ultimi dall'oggetto delle deleghe; si valuti inoltre, l'opportunità di approfondire il coordinamento di questa disposizione di delega con quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) che stabilisce che le regioni possano adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi, nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 individua come oggetto della delega prevista dall'articolo le modifiche al regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti delle scuole superiori adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo così un'impropria norma di delega legislativa per intervenire su una fonte secondaria;

  formula, per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    considerino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, la necessità di un approfondimento dell'articolo 3, comma 1, lettera b);

  il Comitato osserva infine:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione

    valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a).

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 536 e abbinate, recante «Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo», come risultante dalle proposte emendative approvate;

   rilevato che:

    l'articolo 1 del testo in esame modifica la legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, al fine di: ridefinire l'ambito di applicazione per includervi anche il bullismo; privilegiare, nel contrasto di tali fenomeni, le azioni di carattere formativo ed educativo; prevedere da parte delle istituzioni scolastiche l'adozione di codici interni e l'istituzione di tavoli di monitoraggio dedicati; fornire alle istituzioni scolastiche che lo richiedano servizi di sostegno psicologico agli studenti e di coordinamento pedagogico;

    l'articolo 2 modifica il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835) recante istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, con particolare riguardo alla disciplina delle misure coercitive di intervento non penale nei confronti di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile;

    l'articolo 3 prevede una delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni volte a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti;

    l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   le disposizioni del testo in esame riguardano in misura prevalente interventi di carattere formativo ed educativo, riconducibili in gran parte alla materia dell'istruzione che, limitatamente alle norme generali, è riservata alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

   al di fuori delle norme generali, l'istruzione è materia di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, fatta salva la materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

   le disposizioni del testo in esame riguardano in misura prevalente anche la materia dell'ordinamento civile, anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale in base a quanto disposto dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

  La VII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 536 e abbinata, recante «Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo», come risultante dalle proposte emendative approvate;

   rilevato che:

    l'articolo 1 modifica gli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge n. 71 del 2017, in materia di prevenzione e contrasto del cyberbullismo, prevedendo che nel contrasto di tali fenomeni saranno privilegiate le azioni di carattere formativo ed educativo, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle realtà degli enti locali, sportive e del terzo settore che svolgono attività educative anche non formali;

    in particolare, si interviene, altresì, sulla disciplina del piano di azione integrato di cui all'articolo 3 della citata legge n. 71, prevedendo che il previsto tavolo tecnico sia costituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il ministro delegato per le politiche della famiglia, e non con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che il medesimo tavolo tecnico sia competente anche in materia di bullismo e che abbia tra i suoi componenti anche esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche nominati dal Ministro dell'istruzione, d'intesa con il Ministro delegato per le politiche della famiglia; si prevede, altresì, che il tavolo tecnico collabori con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92;

    si prevede, inoltre, che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, adotti un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, istituendo, altresì, un tavolo permanente di monitoraggio e che le regioni, possano istituire un servizio di sostegno psicologico agli studenti al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e un servizio di coordinamento pedagogico, nei limiti delle previsioni di legge, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo;

    nei casi più gravi di condotte reiterate, o quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, si dispone che il dirigente scolastico, nei casi più gravi di condotte reiterate, riferisca alle autorità educative ai fini dell'adozione delle misure rieducative previste dal regio decreto-legge n. 1404 del 1934, come modificato dall'articolo 2 del provvedimento;

   evidenziato che:

    l'articolo 2, modificando il regio decreto-legge n. 1404 del 1934, in materia di istituzione e funzionamento del tribunale dei minorenni, prevede che il Procuratore della Repubblica possa attivare un percorso di mediazione oppure richiedere al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie di disporre, con decreto motivato, l'attivazione di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali che può prevedere, altresì, la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica, lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e delle altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente;

    l'articolo 3 conferisce una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per promuovere iniziative tese a prevedere un servizio di sostegno psicologico presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché a modificare lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; quanto alla procedura di adozione dei decreti legislativi, si prevede che essi siano adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 2, nel senso di prevedere che i decreti legislativi relativi all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), – in considerazione del fatto che gli oggetti indicati da tali lettere sono di stretta competenza del Ministro dell'istruzione e del merito – siano adottati su proposta di tale Ministro, di concerto con il Ministro della giustizia e con Ministro dell'economia e delle finanze, mantenendo per le ulteriori lettere da d) ad i) l'attuale formulazione del testo che attribuisce l'iniziativa circa la proposta al Ministro della giustizia;

   b) con riferimento alla medesima lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riformulare la previsione, che delega il Governo a modificare il regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti delle scuole superiori, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, in quanto in tal modo con una norma di delega legislativa si interverrebbe impropriamente su una fonte secondaria.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

  La IX Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato recante «Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo» (C. 536 e abb.);

   condivise le finalità del testo unificato volto a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio, recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

   osservato che il provvedimento intende prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo;

   preso atto, per quanto concerne le norme di interesse della XI Commissione, che l'articolo 1 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'istruzione e del merito del tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte, tra l'altro, rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   segnalato che l'articolo 3 reca una delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo e preso atto di quelle norme che, in tale ambito, attribuiscono al Governo il compito di integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che nel Patto siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curriculari ed extracurriculari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie;

   preso atto altresì che il medesimo articolo 3 attribuisce al Governo il compito di prevedere un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica alle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo da parte di personale dotato di adeguate competenze,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

  La XIV Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C.536, C.891 e C.910, come risultante dalle proposte emendative approvate;

   valutato positivamente l'impianto complessivo del provvedimento, pienamente conforme alla legislazione ed alle politiche dell'Unione europea in materia di protezione dei minori;

   evidenziata, in particolare, la rilevanza della disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) che, nell'ottica di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti, tra l'altro, a prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica richiamino espressamente le avvertenze a tutela dei minori previste dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO UNIFICATO
delle Commissioni

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Art. 1.
(Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71)

  1. Alla legge 29 maggio 2017, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso»;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai fini della presente legge, per “bullismo” si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni»;

   b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, primo periodo, le parole da: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» fino a: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero delle imprese e del made in Italy», dopo le parole: «del Garante per l'infanzia e l'adolescenza,» sono inserite le seguenti: «del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia»;

    2) al comma 2, le parole da: «coordinato dal Ministero dell'istruzione» fino a: «prevenzione del cyberbullismo» sono sostituite dalle seguenti: «convocato regolarmente a cadenza semestrale e presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, redige, entro centottanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tavolo tecnico collabora con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92»;

    3) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «contrasto del» sono inserite le seguenti: «bullismo e del»;

    4) i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

   «4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce altresì le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le organizzazioni sportive e gli enti del Terzo settore.
   5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Garante per la protezione dei dati personali, predispone, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del comma 7, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.
   6. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di cui al comma 1.
   7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

   c) all'articolo 4:

    1) al comma 1, le parole: «per la prevenzione e il contrasto» sono sostituite dalle seguenti: «, recanti anche l'indicazione delle procedure, per la prevenzione e il contrasto del bullismo e»;

    2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «contrasto del» sono inserite le seguenti: «bullismo e del»;

    3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore»;

    4) al comma 3, dopo la parola: «autonomia,» sono inserite le seguenti: «recepisce nel proprio regolamento di istituto le linee di orientamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, e» e le parole: «le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo» sono sostituite dalle seguenti: «le relative iniziative»;

    5) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «azioni integrate di contrasto del» sono inserite le seguenti: «bullismo e del»;

    6) al comma 6, dopo le parole: «minori vittime di atti di» sono inserite le seguenti: «bullismo e di»;

   d) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

   «Art. 4-bis. – (Servizio di sostegno psicologico agli studenti e servizio di coordinamento pedagogico)1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, le regioni possono adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

   a) un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie;

   b) un servizio di coordinamento pedagogico, nei limiti delle previsioni di legge, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo»;

   e) all'articolo 5:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano a qualsiasi titolo studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835»;

    2) al comma 2, le parole: «con specifici riferimenti a condotte di» sono sostituite dalle seguenti: «dalle procedure indicate dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge, con specifici riferimenti alle condotte di bullismo e di»;

   f) all'articolo 7, comma 1:

    1) le parole: «595 e 612» sono sostituite dalle seguenti: «595, 612 e 612-ter»;

    2) dopo la parola: «commessi,» è aggiunta la seguente: «anche»;

   g) il titolo è sostituito dal seguente: «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo».

Art. 2.
(Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni)

  1. Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

   «Art. 25. – (Misure rieducative) – 1. Il procuratore della Repubblica, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minorenne e dei genitori o dell'esercente la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.
   2. Il decreto di cui al comma 1 definisce gli obiettivi e la durata del progetto di intervento educativo, che può prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale. Il progetto di intervento educativo può prevedere altresì la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica, lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente.
   3. Il competente servizio sociale, coinvolgendo, salvo che ciò sia assolutamente impossibile, i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale, definisce il contenuto del progetto di intervento educativo secondo gli obiettivi individuati nel decreto di cui al comma 1. Esso può prevedere la partecipazione del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.
   4. Almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto di intervento educativo, e comunque con cadenza annuale, il servizio sociale trasmette al tribunale per i minorenni una relazione che illustra il percorso e gli esiti dell'intervento. Il tribunale per i minorenni, valutate le risultanze attestate nella relazione e sentiti il minorenne e i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale, con decreto motivato, può, in via alternativa:

    1) dichiarare concluso il procedimento;

    2) disporre la continuazione del progetto di intervento educativo o adottare un nuovo progetto rispondente a mutate esigenze educative del minorenne;

    3) disporre l'affidamento del minorenne ai servizi sociali;

    4) disporre il collocamento del minorenne in una comunità, qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati.

   5. I provvedimenti previsti nel presente articolo sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minorenne che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente»;

   b) all'articolo 26, terzo comma, le parole: «di cui all'art. 25, n. 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 o la misura di cui al numero 3) del comma 4 del medesimo articolo 25»;

   c) all'articolo 27, primo comma, le parole: «dal n. 1 dell'art. 25» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 25, comma 4, numero 3)»;

   d) all'articolo 28:

    1) al primo comma, le parole: «è ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell'art. 25» sono sostituite dalle seguenti: «è collocato in esecuzione della misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4),»;

    2) alla rubrica, la parola: «ricoverati» è sostituita dalle seguenti: «collocati presso comunità»;

   e) all'articolo 29, terzo comma, le parole: «ad una delle misure di cui al n. 2 dell'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4),».

  2. All'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole: «all'articolo 25, al primo comma le parole "Tribunale per i minorenni"» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 25, commi 1 e 4, le parole: "tribunale per i minorenni", ovunque ricorrono,»

Art. 3.
(Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo)

  1. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:

   a) promuovere iniziative tese a prevedere un servizio di sostegno psicologico presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, attraverso il coinvolgimento delle famiglie;

   b) predisporre piattaforme di formazione e di monitoraggio destinate alle scuole, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, nonché moduli di formazione specifici, anche relativi all'educazione all'intelligenza emotiva, che mirino a sviluppare relazioni positive tra pari e a promuovere rapporti interpersonali ispirati al rispetto e all'uso di forme di comunicazione non violente;

   c) prevedere il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico «Emergenza infanzia 114», accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata. Nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal «Servizio 114», prevedere una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea;

   d) prevedere che l'Istituto nazionale di statistica svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio;

   e) prevedere la prosecuzione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con la possibilità di estendere gli interventi ivi previsti, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, nei confronti sia di soggetti già destinatari degli interventi medesimi sia di altri soggetti che, pur senza allontanamento dalla famiglia di origine, siano stati presi in carico dai servizi sociali con provvedimenti di tutela e socio-assistenziali;

   f) prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica previsti dagli articoli 98-quater decies e 98-septies decies del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamino espressamente le disposizioni dell'articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete nonché le avvertenze a tutela dei minori previste dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022;

   g) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa nonché di soggetti privati;

   h) stanziare le necessarie risorse finanziarie, anche attraverso l'istituzione di uno specifico fondo, al fine di dare attuazione e di potenziare le misure previste dalle disposizioni di cui alla presente legge.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito.
  3. Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
  4. In attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione nell'ambito dei medesimi decreti, questi ultimi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse.
  5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 4.
(Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249)

  1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le modificazioni necessarie per adeguarlo ai seguenti princìpi:

   a) prevedere, nell'ambito dei diritti e doveri dello studente enunciati agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, che la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza;

   b) integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che nel Patto siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curriculari ed extracurriculari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e sia altresì previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.

Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 4), dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.