FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 506-A

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata MORANI

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile

Presentata il 12 aprile 2018

Relatrice: MORANI

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 9 maggio 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

  esaminata la proposta di legge C. 506 Morani, recante “Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile”, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la II Commissione;

  rilevato, per quanto concerne il riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la proposta di legge intervenga sulla materia "ordinamento civile", attribuita all'esclusiva competenza legislativa statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

  a) con riferimento alla nuova formulazione del sesto comma dell'articolo 5 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della proposta di legge, la quale prevede che con la sentenza di divorzio il tribunale può disporre l'attribuzione di un assegno, tenuto conto di una serie di circostanze elencate dal successivo settimo comma, valuti la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare che l'obbligo grava sull'altro coniuge, come indicato dal vigente sesto comma dell'articolo 5 della legge n. 898;

  b) con riferimento al nuovo nono comma nell'articolo 5 della legge n. 898, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della proposta di legge, il quale afferma che l'assegno non è dovuto in caso di nuovo matrimonio, nuova unione civile o stabile convivenza del richiedente e precisa che il diritto all'assegno non rivive a seguito della cessazione del nuovo vincolo o del nuovo rapporto di convivenza, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere, per ragioni di coordinamento normativo, l'attuale decimo comma dell'articolo 5 della legge n. 898, il quale esclude l'obbligo di corresponsione dell'assegno in caso di nuove nozze, in quanto tale previsione è assorbita dal nuovo nono comma.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

  La XI Commissione,

  esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 506 Morani, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile;

  apprezzata la finalità del provvedimento di eliminare le incertezze attualmente caratterizzanti una materia la cui disciplina non risulta più coerente con i cambiamenti sociali intervenuti e nella quale si sono susseguite importanti pronunce giurisprudenziali che hanno assecondato tali cambiamenti;

  preso atto che, in coerenza con quanto da ultimo affermato in sede giurisprudenziale, il parametro del diritto al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non può più essere ritenuto soddisfacente, preferendosi fare riferimento a quello del raggiungimento dell'indipendenza economica del coniuge richiedente;

  considerato che l'articolo 1, prevedendo la possibilità per il giudice di disporre, con la sentenza di divorzio, l'attribuzione di un assegno allo scopo di equilibrare, per quanto possibile, la disparità delle condizioni di vita dei coniugi determinata dallo scioglimento del matrimonio, introduce tra i parametri di determinazione dell'assegno anche la ridotta capacità di reddito dovuta a ragioni oggettive e la mancanza di un'adeguata formazione professionale quale conseguenza dell'adempimento di doveri coniugali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

  La XII Commissione,

  esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 506, recante “Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile”, quale risultante dagli emendamenti approvati;

  rilevato che fra le circostanze che il giudice deve considerare ai fini della decisione sull'attribuzione dell'assegno viene inserito un riferimento alla valutazione dell'impegno di cura personale di figli comuni minori o disabili,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
della proposta di legge

TESTO
della Commissione

Art. 1.

Art. 1.

  1. Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

  1. Identico.

   «Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale può disporre l'attribuzione di un assegno a favore di un coniuge, destinato a equilibrare, per quanto possibile, la disparità che lo scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio crea nelle condizioni di vita rispettive dei coniugi».

   «Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale può disporre l'attribuzione di un assegno a favore di un coniuge, tenuto conto delle circostanze previste dal settimo comma».

  2. Dopo il sesto comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

  2. Identico:

   «Al fine di cui al sesto comma, il tribunale valuta, in rapporto alla durata del matrimonio: le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali, nel corso della vita matrimoniale; l'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti; il comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale.

   «Al fine di cui al sesto comma, il tribunale valuta: la durata del matrimonio; le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio; l'età e lo stato di salute del soggetto richiedente; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito netto di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale; l'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti.

   Tenuto conto di tutte le circostanze indicate nel settimo comma, il tribunale può predeterminare la durata dell'assegno nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili.

   Identico.

   L'assegno non è dovuto nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona o di una stabile convivenza del richiedente l'assegno. L'obbligo di corresponsione dell'assegno non sorge nuovamente a seguito di separazione o di scioglimento dell'unione civile o di cessazione dei rapporti di convivenza».

   L'assegno non è dovuto nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona o di una stabile convivenza ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, anche non registrata, del richiedente l'assegno. L'obbligo di corresponsione dell'assegno non sorge nuovamente a seguito di separazione o di scioglimento dell'unione civile o di cessazione dei rapporti di convivenza».

  3. Il decimo comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è abrogato.

  3. Al comma 25 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, le parole: «dal quinto all'undicesimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto al quattordicesimo comma».

  4. Al comma 25 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, le parole: «dal quinto all'undicesimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto al tredicesimo comma».

Art. 2.

Art. 2.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai procedimenti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Identico.