FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 478

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PICCOLI NARDELLI, ASCANI, CARNEVALI, UNGARO, MORETTO, FREGOLENT, SCALFAROTTO, CENNI, PEZZOPANE, GADDA, CARDINALE, SENSI, SIANI, GARIGLIO, FASSINO, MARCO DI MAIO, FIANO, GAVINO MANCA, FRAGOMELI, ANNIBALI, DI GIORGI, SERRACCHIANI, ENRICO BORGHI, GRIBAUDO, ROTTA

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura

Presentata il 6 aprile 2018

  Onorevoli Colleghi! — Con questa proposta di legge si intende contrastare l'analfabetismo di ritorno e il calo del consumo di libri, promuovendone l'acquisto da parte dei cittadini italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea, residenti nel territorio nazionale, con misure e azioni volte a dare piena attuazione al principio di eguaglianza sostanziale, consacrato nel secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione.
  La sfida delle democrazie contemporanee è data dall'universalizzazione delle opportunità sociali. È convinzione diffusa tra gli studiosi che l'incremento dell'area della libertà come strumento di crescita non sia sufficiente, perché l'esercizio della libertà ha bisogno di azioni concrete: è quindi sul terreno della socialità e delle garanzie effettive, che una società è in grado di attivare, che si misura la sua capacità democratica.
  La presente proposta di legge, in coerenza con tale visione, mira a conferire un assetto organico e strutturato alle politiche pubbliche inerenti alla filiera del libro.
  Come si evince dai dati dell'Eurobarometro relativi ai consumi culturali, che pongono a confronto numerosi Paesi europei, se è vero che alcuni consumano più cultura e leggono di più, perché sono più ricchi, è altresì vero che lungimiranti politiche culturali e la dimestichezza dei cittadini con la pratica della lettura innalzano le capacità di ciascuno di attingere più alti livelli di benessere economico.
  Dove c'è cultura, c'è più sviluppo dei territori e delle comunità che li rappresentano. La conoscenza, l'apprendimento e la promozione di virtuose sinergie tra reti di scuole, biblioteche e luoghi della cultura possono essere un volàno per la crescita del nostro Paese, non solo economica, ma anche sociale e civile.
  In questa prospettiva, non possiamo che rilevare quale pesante pregiudizio provenga alla società dal mancato radicamento sul territorio nazionale di un modello di cultura diffusa, che comprenda buone pratiche ed esperienze positive. Perché si generi tale approccio al mondo culturale e ai suoi servizi, è necessario ripartire dalla filiera del libro, essendo la lettura alla base della formazione della personalità e del suo pieno sviluppo.
  Leggere non solo allunga la vita, come Calvino ci tramanda con suggestiva efficacia, ma permette anche di confrontarsi con la diversità delle prospettive e di acquisire una mentalità aperta e in linea con le esigenze della globalizzazione, trasferendo poi proficuamente nei rapporti interpersonali tale attitudine del pensiero.
  Il Centro per il libro e la lettura, organismo deputato alla promozione della lettura, istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, stima che il 60 per cento degli italiani non legge neanche un libro all'anno. Del restante 40 per cento, solo il 7 per cento è costituito dai cosiddetti lettori forti, quelli cioè che leggono almeno un libro al mese.
  Ciò ha comportato il crollo verticale delle vendite di libri al dettaglio, che soffrono inoltre la concorrenza delle vendite per via telematica, con ciò intendendosi sia gli e-books, sia le vendite di volumi cartacei mediante canali elettronici (per esempio, Amazon).
  È utile peraltro rilevare un paradosso dei nostri tempi, caratterizzati dal largo uso dei mezzi di comunicazione telematici e delle comunità virtuali, specialmente tra le giovani generazioni, per cui proprio coloro che non leggono tendono a scrivere di più, scambiando messaggi telefonici veloci o figure e simboli detti emoticon, espressivi di stati d'animo e sostitutivi delle parole. Ne deriva la bizzarria di un linguaggio scritto prodotto da chi non legge, con conseguenze evidenti sulla qualità del linguaggio e sulla sua evoluzione.
  Si può inoltre rilevare come, in un'epoca in cui la comunicazione e l'informazione viaggiano prevalentemente sulla rete internet, trovino spazio, accanto a notizie fondate e attendibili, anche fenomeni oscuri che mettono in pericolo il tessuto democratico della società e i suoi valori fondanti, come accade con le notizie false (le cosiddette fake news) e le condotte di cyber-bullismo.
  Poiché appare sempre più difficile per gli utenti distinguere il falso dal vero, è fondamentale che ciascuno sia posto in condizione di accedere con consapevolezza al pluralismo delle fonti, in modo da maturare una propria autonoma ed equilibrata visione di quanto circola sui media in genere.
  Per orientarsi nella giungla informativa è necessario essere dotati di adeguati strumenti di valutazione delle notizie e di un critico approccio ad esse.
  Questo è un compito precipuo delle politiche pubbliche: solo la scuola e i servizi culturali, tra i quali è la lettura, possono sconfiggere i demoni del web e permettere a tutti di avvicinarsi con spirito critico e valutativo ai contenuti proposti a vari livelli, apprezzando l'ampio ventaglio di potenzialità che tale mondo offre.
  La promozione della lettura è obiettivo prioritario di una politica culturale che miri a fare dei nostri connazionali un popolo di lettori e che metta al centro il metodo dell'interconnessione, come antidoto alla frammentazione di un sistema, qual è quello culturale, ricco ma eterogeneo, elemento che spesso si traduce in sintomo di debolezza del nostro Paese.
  La presente proposta di legge si compone di dieci articoli.
  L'articolo 1 espone i princìpi e le finalità, precisando che lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali, in base al principio di leale cooperazione (comma 3), promuovono interventi volti a sostenere e incentivare la lettura e la diffusione del libro (comma 2) quale strumento insostituibile per lo sviluppo della conoscenza e della cultura nonché dell'autonomia di giudizio e della capacità di pensiero critico dei cittadini (comma 1).
  Al fine di garantire la continuità delle politiche di promozione della lettura, all'articolo 2 si stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sia adottato ogni tre anni il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, con la finalità di promuovere la pratica della lettura e di garantire la possibilità di accesso senza discriminazioni ai servizi ad essa collegati (comma 1). A tal fine l'articolo 7 prevede altresì il rifinanziamento del Fondo per la promozione della lettura, istituito dalla legge di bilancio per il 2018.
  Al comma 3 sono stabiliti gli obiettivi generali del Piano nazionale d'azione, tra cui in particolare: valorizzare l'immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale; garantire un accesso ampio alla lettura, rimuovendo gli squilibri territoriali; promuovere la frequentazione di biblioteche e librerie; valorizzare le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati sostenendone la diffusione sul territorio; promuovere la formazione continua e specifica degli operatori coinvolti nella realizzazione del piano; promuovere nelle istituzioni scolastiche la dimensione interculturale e plurilingue della lettura e prevedere interventi mirati su specifiche fasce di lettori al fine di contrastare fenomeni di esclusione sociale.
  Inoltre, per una produzione sostenibile del libro cartaceo si prevede, al comma 4, una certificazione in grado di garantire che la carta utilizzata abbia un'origine forestale ecologicamente responsabile.
  Il Piano nazionale d'azione, secondo quanto indicato al comma 5, prevede anche interventi mirati su specifiche fasce di lettori: lettura nella prima infanzia; lettura nei luoghi di detenzione e negli ospedali, con particolare attenzione in favore dei minori; promozione della parità di accesso ai libri da parte delle persone con difficoltà o disabilità.
  Le funzioni di coordinamento, attuazione e valutazione delle attività previste dal Piano sono affidate al Centro per il libro e la lettura, riconfermato, al comma 6, come centro autonomo di coordinamento delle politiche volte al sostegno, alla promozione e alla realizzazione di iniziative finalizzate a diffondere la cultura della lettura e la produzione editoriale italiana.
  All'articolo 3 si dispone che le regioni e gli altri enti territoriali, nell'esercizio della propria autonomia, diano attuazione al Piano nazionale d'azione attraverso la stipulazione di patti locali per la lettura, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio (comma 1). L'obiettivo dei patti è di realizzare interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori nelle aree di riferimento (comma 2). Al Centro per il libro e la lettura sono affidati sia il compito di raccogliere i dati sull'attuazione dei patti locali per la lettura (comma 3), sia la competenza a rilasciare la qualifica di «città del libro» (commi 4 e 5), riconoscimento di validità biennale concesso alle amministrazioni locali che abbiano acquisito le seguenti caratteristiche: un patto locale per la lettura; il sostegno delle librerie indipendenti; l'adozione di programmi per l'avviamento alla lettura rivolti ai bambini in età prescolare o alle persone esposte al rischio di esclusione sociale; un festival letterario di rilievo nazionale. Si punta sulle biblioteche di pubblica lettura, che sono garanti delle pari opportunità di accesso alla conoscenza, all'istruzione, alla libertà di ricerca scientifica, e sulle biblioteche scolastiche: infatti, come recita il Manifesto IFLA-UNESCO, «La biblioteca scolastica fornisce informazioni e idee fondamentali alla piena realizzazione di ciascun individuo nell'attuale società dell'informazione e conoscenza. La biblioteca scolastica offre agli studenti la possibilità di acquisire le abilità necessarie per l'apprendimento lungo l'arco della vita, di sviluppare l'immaginazione, e li fa diventare cittadini responsabili». Del resto, dai dati del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo risulta che, anche se in Italia sono calate le vendite in libreria, però sono nettamente aumentati gli utenti delle biblioteche.
  Per assicurare la conservazione a lungo termine, promuovere la conoscenza e la diffusione del patrimonio librario pubblico custodito da biblioteche, archivi, musei e scuole, si investe sulla digitalizzazione, prevedendo, all'articolo 4, commi 1 e 2, che i soggetti pubblici abbiano la facoltà di avvalersi di contratti stipulati con finanziatori privati per la digitalizzazione del proprio patrimonio librario, allo scopo di rendere più accessibili le proprie raccolte.
  Per il finanziamento delle iniziative di digitalizzazione, al comma 3 è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un apposito fondo, finanziato con 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e arricchito con una percentuale del 70 per cento delle risorse derivanti dalle sanzioni previste per la riproduzione e la distribuzione illegali di contenuti digitali. A tal fine, le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate di un quinto.
  Una particolare attenzione viene riservata alla lettura per l'infanzia e gli studenti. All'articolo 5 si punta dunque sulla promozione della lettura a scuola attraverso il rafforzamento delle biblioteche scolastiche. Per estendere la conoscenza e la diffusione dei servizi delle biblioteche scolastiche, si prevede che gli accordi di rete stabiliti in base alla legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta «buona scuola»), collaborino con i sistemi bibliotecari territoriali e nazionale, condividendo strumenti informatici, di catalogazione e di formazione.
  Al fine di contrastare l'analfabetismo di ritorno e il calo del consumo di libri e di promuoverne l'acquisto da parte dei cittadini italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea, residenti nel territorio nazionale, l'articolo 6, ai commi 1 e 2, prevede l'assegnazione di una carta elettronica dell'importo nominale di 250 euro, che può essere utilizzata da parte dei beneficiari individuati ai sensi del comma 2 per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN. Per l'attuazione di tale misura è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. I beneficiari sono individuati in coloro che, appartenendo a nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a 20.000 euro, compiranno 65 anni di età a decorrere dal 1° gennaio 2019. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.
  Secondo l'ultima rilevazione della popolazione, eseguita dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il numero delle persone di 65 anni residenti in Italia al 1° gennaio 2017 è pari a 696.836, di cui 333.347 uomini e 363.489 donne.
  Secondo il rapporto dell'ISTAT sulla lettura in Italia nell'anno 2015, circa il 33 per cento degli uomini e il 40 per cento delle donne nella fascia di età tra 65 e 69 anni ha letto almeno un libro nel tempo libero nei dodici mesi precedenti la rilevazione. Si stimano pertanto circa 111.000 uomini e 145.000 donne.
  Secondo il Rapporto di monitoraggio dell'ISEE per l'anno 2016, curato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa l'80 per cento della popolazione avrebbe dichiarato un valore dell'ISEE inferiore a euro 20.000 nell'anno 2015. La media dell'ISEE si attesta infatti a circa 11.000 euro.
  Dalla relazione di queste percentuali con i valori assoluti sopra riportati si stima che circa 200.000 persone saranno interessate dal beneficio e ne potranno fare richiesta, previa determinazione delle modalità di attuazione mediante decreto ministeriale.
  Le risorse stanziate per l'erogazione del beneficio, pari a 50 milioni di euro annui, risultano pertanto sufficienti ad assorbire l'intera platea dei beneficiari così stimata. (250 euro x 200.000 beneficiari che compiono il sessantacinquesimo anno in ciascuna annualità = 50 milioni di euro).
  L'articolo 7 aumenta a 10 milioni di euro la dotazione annua del Fondo per la promozione del libro e della lettura.
  Fra gli interventi volti a sostenere la lettura e a promuovere il libro, all'articolo 8 si prevede di modificare il limite dello sconto praticabile sulla vendita dei libri, che viene fissato al 5 per cento, anche nei casi di vendita per corrispondenza o mediante canali telematici, con la possibilità dello sconto massimo del 20 per cento in caso di vendita a biblioteche di pubblica lettura e altri enti e istituzioni culturali e di insegnamento.
  Si consente a ogni casa editrice di esercitare l'opzione per una deroga annuale, prevista per ciascun marchio editoriale, praticando sconti fino al 20 per cento nei soli mesi di febbraio, luglio e novembre, con esclusione dei titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la vendita.
  Sono invece vietate le vendite di libri attraverso lo scambio di beni o servizi e le vendite con pagamento mediante buoni premio riferiti ad altri prodotti e beni, salvo che si tratti di edizioni riservate esclusivamente alla particolare promozione o concorso a premio nel cui ambito avviene la cessione del libro e proposte dall'editore o dall'importatore, simultaneamente e alle stesse condizioni, a tutti i rivenditori.
  Al fine di promuovere un ampio pluralismo culturale e di accrescere la qualità della lettura, l'articolo 9 istituisce l'Albo delle librerie indipendenti di qualità e l'Albo delle librerie di qualità, in vista di future eventuali agevolazioni finanziarie e fiscali. Le prime si distinguono dalle seconde in quanto non sono controllate da società editoriali e della distribuzione commerciale. L'iscrizione negli albi legittima il punto di vendita all'utilizzazione del pertinente marchio di qualità. Il riconoscimento ha validità di tre anni e viene concesso non all'impresa ma al punto di vendita che abbia i seguenti requisiti minimi: un servizio innovativo e continuo, un'offerta ampiamente diversificata di libri e un fatturato costituito per più del 50 per cento dai proventi della vendita di libri nuovi al dettaglio.
  Infine, l'articolo 10 reca la copertura finanziaria del provvedimento. Agli oneri derivanti dalle disposizioni previste agli articoli 4, 6 e 7 si provvede tramite la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni dal 2018 al 2020.
  In conclusione, la presente proposta di legge, aperta al contributo di tutte le forze politiche parlamentari, si inserisce in una visione della società che mette al centro la persona e il suo adeguato sviluppo, in termini di responsabilità e di consapevolezza, con l'obiettivo di concorrere alla costruzione di una civiltà che alla fondamentale dimensione scolastica e formativa associ l'impegno attivo dell'intera società civile.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e finalità)

  1. La Repubblica favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura e la promozione del progresso civile, sociale ed economico della nazione.
  2. La Repubblica si dota di strumenti e promuove interventi volti a sostenere e a incentivare la produzione, la conservazione, la circolazione e la fruizione dei libri.
  3. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, secondo il principio di leale collaborazione e nell'ambito delle rispettive competenze, contribuiscono alla piena attuazione dei princìpi della presente legge.

Art. 2.
(Piano nazionale d'azione
per la promozione della lettura)

  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, di seguito denominato «Piano d'azione», prevedendo appositi stanziamenti per la sua attuazione e garantendo l'equilibrio territoriale degli interventi in esso previsti. Il primo Piano d'azione è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Il Piano d'azione è adottato previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  3. Nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano d'azione si tiene conto delle seguenti finalità:

   a) diffondere l'abitudine alla lettura, come strumento per la crescita individuale e per lo sviluppo civile, sociale ed economico della nazione, e favorire l'aumento del numero dei lettori, valorizzando l'immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale;

   b) promuovere la frequentazione delle biblioteche e delle librerie e la conoscenza della produzione libraria italiana, incentivandone la diffusione e la fruizione;

   c) valorizzare e sostenere le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione fra loro, favorendone la diffusione nel territorio nazionale e, in particolar modo, tra le istituzioni pubbliche e le associazioni professionali del settore librario;

   d) promuovere la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni partecipanti alla realizzazione del Piano d'azione;

   e) promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nelle istituzioni scolastiche;

   f) prevedere interventi mirati per specifiche fasce di lettori, anche al fine di prevenire o di contrastare fenomeni di esclusione sociale.

  4. Le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale, promuovono la gestione sostenibile dei libri attraverso l'individuazione di sistemi di certificazione in grado di garantire che la carta utilizzata per le pubblicazioni abbia un'origine forestale ecologicamente responsabile.
  5. Il Piano d'azione contiene altresì indicazioni circa le azioni volte a:

   a) favorire la lettura nella prima infanzia;

   b) promuovere la lettura negli istituti penitenziari mediante iniziative a favore della popolazione detenuta, con particolare riferimento agli istituti penali per minorenni, e negli ospedali, mediante iniziative a favore dei minori ricoverati per lunga degenza;

   c) promuovere la parità d'accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura o disabilità fisiche e sensoriali.

  6. Il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano d'azione, il monitoraggio e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura previsto dall'articolo 30, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.
  7. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 7 e 10, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.
(Patti locali per la lettura e conferimento
del titolo di «città del libro»)

  1. Le regioni e gli altri enti territoriali, nell'esercizio della propria autonomia, danno attuazione al Piano d'azione attraverso la stipulazione di patti locali per la lettura, prevedendo anche la partecipazione di altri soggetti pubblici, in particolare delle scuole pubbliche, e di soggetti privati operanti sul territorio e interessati alla promozione della lettura.
  2. I patti locali per la lettura, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione e in ragione delle specificità territoriali, prevedono interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento, per l'attuazione dei quali sono previsti specifici finanziamenti nell'ambito dei bilanci degli enti e dei soggetti di cui al comma 1.
  3. Il Centro per il libro e la lettura provvede al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi all'attuazione dei patti locali per la lettura.
  4. Il Centro per il libro e la lettura, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, rilascia la qualifica di «città del libro» ai comuni nel cui territorio sia presente almeno una biblioteca di pubblica lettura e che siano in possesso di almeno due dei seguenti requisiti:

   a) stipulazione di un patto locale per la lettura che preveda la collaborazione continuativa di enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati rappresentativi della filiera del libro;

   b) adozione di iniziative volte al sostegno di programmi per l'avviamento alla lettura rivolti ai bambini in età prescolare e di programmi per la promozione dell'accesso alla lettura da parte delle persone esposte al rischio di esclusione sociale;

   c) presenza di un festival letterario di rilievo nazionale.

  5. La qualifica di «città del libro» ha validità biennale. Il Centro per il libro e la lettura, nei sei mesi precedenti alla scadenza, verifica la permanenza dei requisiti di cui al comma 4 ai fini della conferma.
  6. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 7 e 10, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.
(Digitalizzazione)

  1. I soggetti pubblici possono stipulare contratti o convenzioni che attribuiscono a terzi il diritto di utilizzazione esclusiva delle riproduzioni digitali delle opere in loro possesso e delle quali possono liberamente disporre la comunicazione al pubblico, a condizione che detti accordi:

   a) siano integralmente pubblicati nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

   b) siano adeguatamente motivati in base all'impossibilità di sostenere altrimenti i costi della digitalizzazione;

   c) prevedano che una copia digitale di ciascuna opera riprodotta, libera da misure tecnologiche di protezione, sia consegnata al soggetto pubblico che ha fornito il materiale da digitalizzare, al fine di permetterne la libera consultazione presso la sua sede;

   d) non attribuiscano diritti di privativa per una durata superiore a cinque anni dalla data della digitalizzazione di ciascun volume;

   e) prevedano che, alla scadenza del termine previsto, il soggetto pubblico acquisti la proprietà e la piena disponibilità di ciascuna copia digitale.

  2. Gli accordi stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere rinegoziati entro dodici mesi dalla stessa data per adeguarli alle nuove disposizioni, salvo che sia già iniziata l'esecuzione delle operazioni di digitalizzazione.
  3. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un fondo destinato all'erogazione di contributi per il finanziamento delle iniziative di digitalizzazione di cui al presente articolo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo di cui al primo periodo è alimentato da una quota non inferiore al 70 per cento dei maggiori importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per la riproduzione e la distribuzione illegali di contenuti digitali di cui all'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dal comma 5 del presente articolo.
  4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente aggiornato annualmente, sono definiti i criteri per la ripartizione del fondo di cui al presente articolo.
  5. All'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «la multa da cinque a trenta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «la multa da euro 3.100 a euro 18.500»;

   b) al comma 2, alinea, le parole: «la multa da cinque a trenta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «la multa da euro 3.100 a euro 18.500».

Art. 5.
(Promozione della lettura a scuola)

  1. Gli accordi di rete, di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 13 luglio 2015, n. 107, individuano anche criteri e modalità di promozione della lettura a scuola. Essi assicurano la presenza e il funzionamento delle biblioteche nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sotto la responsabilità di almeno un docente o di un altro impiegato amministrativo, tecnico o ausiliario in possesso di idonee competenze, eventualmente utilizzando l'organico dell'autonomia. Gli accordi di rete prevedono la collaborazione con i sistemi bibliotecari territoriali e nazionale mediante la condivisione di strumenti informatici, di catalogazione e di formazione.
  2. L'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.

Art. 6.
(Disposizioni per promuovere
la lettura e l'acquisto di libri)

  1. Per contrastare l'analfabetismo di ritorno e la diminuzione del consumo di libri e promuoverne l'acquisto, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è istituita una carta elettronica per le librerie. La carta, dell'importo nominale di 250 euro, può essere utilizzata entro un anno dal suo rilascio per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN.
  2. La carta è rilasciata, nel rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, ai cittadini italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea, residenti nel territorio nazionale, appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) abbia valore non superiore a 20.000 euro, al compimento del sessantacinquesimo anno di età. La somma assegnata con la carta non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta.
  3. L'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è abrogato.
  4. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

   «e-bis) finanziamento dell'attività di promozione dei libri e della lettura».

Art. 7.
(Rifinanziamento del Fondo
per la promozione della lettura)

  1. Al primo periodo del comma 318 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «pari a 4 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

Art. 8.
(Modifiche alla legge 27 luglio 2011, n. 128, in materia di sconti e di vigilanza sul prezzo di vendita dei libri)

  1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono sostituiti dai seguenti:

   «2. La percentuale massima di sconto sulla vendita di libri, comprese le vendite effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet, è stabilita in via generale nel 5 per cento. La percentuale massima di sconto è elevata al 20 per cento per le vendite alle biblioteche di pubblica lettura, agli enti pubblici territoriali, agli enti e agli istituti di insegnamento, di formazione professionale o di ricerca, purché i libri siano destinati all'uso dell'istituzione, restando esclusa la loro rivendita. Nella vendita di libri a distanza il venditore può applicare uno sconto sulle spese di spedizione nella misura massima del 5 per cento del prezzo del volume, ma non può offrire il servizio gratuito della consegna al domicilio del cliente.
   3. Le case editrici possono esercitare l'opzione per una sola deroga annuale per ciascun marchio editoriale, praticando sconti con la percentuale massima del 20 per cento nei soli mesi di febbraio, luglio e novembre, con esclusione dei titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la vendita.
   4. Sono vietate le vendite di libri attraverso lo scambio di beni o servizi e le vendite con pagamento mediante buoni premio riferiti ad altri prodotti e beni, salvo che si riferiscano a libri pubblicati in edizione riservata esclusivamente alla particolare promozione o concorso a premio nel cui ambito avviene la cessione del libro, proposta dall'editore o dall'importatore, simultaneamente e alle stesse condizioni, a tutti i rivenditori».

  2. Dopo l'articolo 3 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è inserito il seguente:

   «Art. 3-bis. – (Funzioni di vigilanza). – 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, vigila sul rispetto delle disposizioni della presente legge».

Art. 9.
(Qualifica di «libreria di qualità»
e di «libreria indipendente di qualità»)

  1. Al fine di promuovere un ampio pluralismo culturale ed economico nonché di accrescere la qualità della lettura, sono istituiti, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'Albo delle librerie indipendenti di qualità e l'Albo delle librerie di qualità.
  2. Nell'Albo delle librerie indipendenti di qualità possono essere iscritte le librerie indipendenti che assicurano un servizio innovativo e caratterizzato da continuità, diversificazione dell'offerta di libri e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio. Sono librerie indipendenti le imprese commerciali non controllate, direttamente o indirettamente, da società o gruppi di società editoriali e della distribuzione commerciale, che esercitano in modo prevalente l'attività di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico. L'iscrizione nell'Albo delle librerie indipendenti di qualità dà alla libreria il diritto di utilizzare il marchio di «libreria indipendente di qualità».
  3. Nell'Albo delle librerie di qualità possono essere iscritte le librerie controllate, direttamente o indirettamente, da società editoriali o gruppi di società della distribuzione commerciale, che esercitano in modo prevalente l'attività di pubblicazione e di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e assicurano un servizio innovativo e caratterizzato da continuità, diversificazione dell'offerta di libri e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio. L'iscrizione nell'Albo delle librerie di qualità dà alla libreria il diritto di utilizzare il marchio di «libreria di qualità».
  4. I marchi di «libreria indipendente di qualità» e di «libreria di qualità» sono concessi al punto di vendita e non all'impresa. Essi hanno validità di tre anni, rinnovabile, a domanda, per ciascun successivo triennio, previa verifica della permanenza delle condizioni richieste per l'iscrizione nel pertinente Albo.
  5. L'Albo delle librerie indipendenti di qualità e l'Albo delle librerie di qualità sono disciplinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto sono stabiliti, in particolare, i requisiti per l'iscrizione della libreria nel pertinente Albo, in base ai seguenti parametri minimi:

   a) la libreria abbia in magazzino e proponga in vendita un assortimento diversificato di titoli. L'offerta è diversificata quando comprende:

    1) almeno 3.000 titoli, nel caso di libreria specializzata;

    2) almeno 6.000 titoli, nel caso di libreria che tratta produzione editoriale varia e ha fatturato annuo fino a 600.000 euro derivante dalla vendita di libri al dettaglio;

    3) almeno 10.000 titoli, nel caso di libreria che tratta produzione editoriale varia e ha fatturato annuo superiore a 600.000 euro derivante dalla vendita di libri al dettaglio;

   b) la libreria garantisca la qualità del servizio assegnando almeno il 12,5 per cento del fatturato annuo derivante dalla vendita di libri a spese per il personale impiegato esclusivamente in questa attività;

   c) la libreria proponga, durante tutto l'anno, eventi culturali in numero non inferiore a quello determinato con il decreto di cui all'alinea.

  6. Le librerie presentano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la domanda di iscrizione al pertinente Albo. A tale fine debbono dichiarare, allegando la documentazione a tale fine prescritta dal decreto di cui al comma 5, che sono in possesso dei requisiti e rispettano i parametri di cui al medesimo comma 5 e che una quota superiore al 50 per cento del fatturato annuo totale realizzato nell'esercizio precedente è costituita da ricavi provenienti dalla vendita al dettaglio di libri nuovi, esclusi i ricavi derivanti dalla rivendita ad altri dettaglianti che pratichino, a titolo accessorio o principale, la vendita di libri.
  7. Per la decisione sulle domande di iscrizione è istituita presso il Centro per il libro e la lettura una commissione, nominata per ciascun triennio con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. La commissione è composta da:

   a) due rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, scelti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

   b) tre rappresentanti degli enti locali, scelti dalla Conferenza Stato, città e autonomie locali;

   c) dodici rappresentanti delle categorie afferenti al settore della produzione e del commercio librario, scelti dalle rispettive associazioni di categoria, così ripartiti: tre librai; tre direttori commerciali di case editrici o responsabili di società di distribuzione libraria; tre editori; tre scrittori;

   d) due qualificate personalità del mondo della cultura, scelte dal presidente del Centro per il libro e la lettura tra soggetti dotati di particolare competenza nel settore librario che esercitino attività diverse da quelle indicate alla lettera c).

  8. Il Presidente della commissione è nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con il decreto previsto dall'alinea del comma 7 tra i componenti di cui alla lettera c) del medesimo comma 7.
  9. Per la partecipazione all'attività della commissione, al presidente e ai componenti di essa non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 10.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 4, 6 e 7, pari a 1 milione di euro per l'anno 2018, a 57 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 56 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.