FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3514-1644-2157-2516-2518-2566-2616-2712-3433-A

DISEGNO DI LEGGE

3514

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 9 marzo 2022 (v. stampato Senato n. 2330)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(DRAGHI)

e dal ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
(GIOVANNINI)

Delega al Governo in materia di contratti pubblici

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 10 marzo 2022

e

PROPOSTE DI LEGGE

1644

d'iniziativa del deputato LUCA DE CARLO

Modifiche all'articolo 36 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

Presentata il 4 marzo 2019

2157

d'iniziativa dei deputati
BENVENUTO, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BILLI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COLMELLERE, COVOLO, DONINA, DURIGON, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, GAVA, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, MORRONE, PATELLI, PRETTO, RIBOLLA, TATEO, TIRAMANI, TOMBOLATO, VALLOTTO, ZICCHIERI, ZORDAN

Modifica all'articolo 178 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di procedure per l'affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza

Presentata il 9 ottobre 2019

2516

d'iniziativa dei deputati
MURA, SERRACCHIANI, CARLA CANTONE, GRIBAUDO, VISCOMI

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di attuazione del principio di parità di trattamento giuridico e retributivo tra le lavoratrici e i lavoratori nell'aggiudicazione e nell'esecuzione degli appalti e dei contratti pubblici

Presentata il 27 maggio 2020

2518

d'iniziativa dei deputati
GAGLIARDI, BENIGNI, PEDRAZZINI, SILLI, SORTE

Disposizioni per la semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in conseguenza dell'epidemia di COVID-19

Presentata il 27 maggio 2020

2566

d'iniziativa del deputato PRISCO

Modifiche al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e altre disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli appalti pubblici, nonché istituzione dell'Autorità per la vigilanza sugli appalti pubblici e sulle concessioni

Presentata il 1° luglio 2020

2616

d'iniziativa dei deputati
PAROLO, MOLINARI, BAZZARO, BIANCHI, BISA, BITONCI, CAPITANIO, CAVANDOLI, CECCHETTI, COLMELLERE, COVOLO, DURIGON, FERRARI, FOGLIANI, GASTALDI, GAVA, GIACOMETTI, GOLINELLI, IEZZI, LUCCHINI, MAGGIONI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, TARANTINO, TIRAMANI, VALLOTTO, VINCI, ZORDAN

Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e altre disposizioni per la semplificazione della disciplina riguardante la progettazione, l'approvazione, le procedure di affidamento e l'esecuzione delle opere pubbliche

Presentata il 29 luglio 2020

2712

d'iniziativa dei deputati
ZIELLO, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BITONCI, BOLDI, BUBISUTTI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COVOLO, DURIGON, FERRARI, FOGLIANI, GASTALDI, GAVA, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GUIDESI, GUSMEROLI, IEZZI, LUCCHINI, MOLINARI, MORELLI, MOSCHIONI, PANIZZUT, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, POTENTI, PRETTO, RIBOLLA, SUTTO, TATEO, VINCI, ZOFFILI, ZORDAN

Modifica all'articolo 95 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente l'applicazione del criterio della territorialità nella valutazione delle offerte

Presentata il 9 ottobre 2020

e

3433

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA

Modifiche al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Presentata il 3 gennaio 2022

(Relatrici: BRAGA e MAZZETTI)

NOTA: La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 19 maggio 2022, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 3514. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo delle proposte di legge nn. 1644, 2157, 2516, 2518, 2566, 2616, 2712 e 3433, si vedano i relativi stampati.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 3514 e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

   il disegno di legge, composto di due articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

   il provvedimento rientra tra gli atti legislativi da adottare nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); in particolare, il disegno di legge di delega trae origine nella componente 1 concernente «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA» della Missione 1 in materia di digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (M1C1-70); la decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 che ha approvato il piano richiede l'entrata in vigore della legge entro il 30 giugno 2022, l'adozione dei decreti legislativi di attuazione entro il 31 marzo 2023 e l'entrata in vigore di tutte le necessarie misure di esecuzione e delle norme di diritto derivato entro il 30 giugno 2023; in base alla menzionata decisione, la legge di delega deve dettare princìpi e criteri direttivi volti a: i) ridurre la frammentazione delle stazioni appaltanti, stabilendo tra le altre cose gli elementi di base del sistema di qualificazione, conferendo all'ANAC il potere di riesaminare la qualificazione delle stazioni appaltanti in termini di procurement capacity (tipi e volumi di acquisti) e stabilendo incentivi all'uso delle centrali di committenza professionali esistenti; ii) semplificare e digitalizzare le procedure delle centrali di committenza; iii) definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività; iv) ridurre progressivamente le restrizioni al subappalto; in proposito si segnala che il principio e criterio direttivo relativo alla ridefinizione delle stazioni appaltanti (articolo 1, comma 2, lettera b), non fa in realtà esplicito riferimento al conferimento all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) del potere di riesaminare la qualificazione delle stazioni appaltanti in termini di procurement capacity; nessun principio e criterio direttivo inoltre risulta relativo al subappalto che tuttavia è stato oggetto di riforma ad opera dell'articolo 49 del decreto-legge n. 77 del 2021;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcuni dei princìpi e criteri direttivi di delega di cui al comma 2 dell'articolo 1, in modo da distinguerli meglio dall'oggetto della delega ai sensi del paragrafo 2, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera; si segnalano in particolare, la lettera d) nella parte relativa alla «semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea»; la lettera p) («definizione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e concorrenzialità e tenuto conto delle esigenze di semplificazione richieste dalla specificità dei contratti nel settore della ricerca, della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo da parte degli organismi di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché della disciplina applicabile alle ipotesi di collaborazione tra organismi di ricerca»); la lettera s) («ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d'opera, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell'esecuzione»); la lettera z) («precisazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza e specificazione delle relative modalità attuative»); la lettera bb) («individuazione dei contratti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione oggettivo delle direttive europee e semplificazione della disciplina giuridica ad essi applicabile»); la lettera cc) («individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori»); la lettera ff) («razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario, anche al fine di estenderne l'ambito di applicazione») e la lettera hh) («estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto»);

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   il comma 3 dell'articolo 1 delega il Governo a disporre il coordinamento con la disciplina vigente in materia di contratti pubblici anche mediante l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e di quelle oggetto di riordino; al riguardo si rileva che non si fa però riferimento, come invece potrebbe risultare opportuno, all'esigenza, segnalata nell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di sistematizzare la disciplina in corpi normativi omogenei; a tal fine, come indicato anche dall'ANAC nella sua audizione sul provvedimento, dovrebbe essere altresì precisato se, come pure appare opportuno, si intenda operare attraverso modifiche al vigente codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;

   il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 1 prevede che «sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari»; in proposito si rileva che la formulazione non appare idonea a soddisfare in termini inequivoci «l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo», come richiesto invece dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998;

   il quinto periodo del comma 4 dell'articolo 1 prevede che «ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione»; in proposito si osserva che si prefigura così una procedura di «doppio parere parlamentare» in cui il Governo è tenuto a reinviare il testo alle Camere non in presenza di qualsiasi non conformità nei pareri parlamentari, come nella formulazione prevalente, ma solo in presenza di rilievi dei pareri parlamentari che indichino esplicitamente la non conformità di disposizioni ai princìpi e criteri direttivi; al riguardo, per una maggiore chiarezza e semplicità della procedura, appare però opportuno utilizzare piuttosto la formulazione prevalente richiamata;

   il sesto periodo del comma 4 dell'articolo 1 prevede poi che il secondo parere parlamentare sia espresso sulle «osservazioni del Governo» e, in modo asimmetrico rispetto a quanto previsto per il primo parere, solo dalle Commissioni competenti per materia; in proposito, si segnala, come già fatto dal Comitato in precedenti occasioni, l'esigenza che, nella procedura del «doppio parere parlamentare», le Commissioni siano comunque chiamate a pronunciarsi sui testi nel loro complesso e non sulle osservazioni del Governo (si veda da ultimo il parere espresso sul progetto di legge C. 982-A recante semplificazioni in materia di agricoltura nella seduta del 14 aprile 2021); appare inoltre opportuno fare riferimento anche alle Commissioni competenti per i profili finanziari;

   il settimo e l'ottavo periodo del comma 4 dell'articolo 1 autorizza il Governo ad avvalersi, nella predisposizione degli schemi di decreto legislativo, della facoltà prevista dall'articolo 14, numero 2°, del regio decreto n. 1054 del 1924, che prevede che il Consiglio di Stato formuli «quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo»; in proposito si segnala che i pochi precedenti recenti di utilizzo di tale norma risalente fanno però riferimento alle attività di codificazione e al processo amministrativo (articolo 1 della legge n. 174 del 2011 recante disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione e articolo 44 della legge n. 69 del 2009, recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo);

   il decimo periodo del comma 4 dell'articolo 1 prevede che qualora il termine di trenta giorni per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di tre mesi (cosiddetta «tecnica dello scorrimento»); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta «una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa»; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega); nel caso del provvedimento in esame dovrebbe poi essere approfondita la coerenza del ricorso alla «tecnica dello scorrimento» con l'esigenza di rispettare il termine del 31 marzo 2023 per l'adozione dei decreti legislativi;

   il provvedimento, nel testo originario presentato al Senato, è corredato sia dall'analisi tecnico-normativa (ATN) sia dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  formula, per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti condizioni:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a:

    1) all'articolo 1, comma 4, sostituire il primo, il secondo, il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascun schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato»;

    2) all'articolo 1, comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Il Governo, ove non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione»;

    3) all'articolo 1, comma 4, sostituire il sesto periodo con il seguente: «I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato»;

  Il Comitato osserva inoltre:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   valuti la Commissione di merito per le ragioni esposte in premessa l'opportunità di approfondire la formulazione dei princìpi e criteri direttivi di delega di cui l'articolo 1, comma 2, lettere d), p), s), z), bb), cc), ff) ed hh);

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, commi 3 e 4, settimo, ottavo e decimo periodo.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3514, approvato dal Senato, e abbinate, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

   evidenziato come il disegno di legge, al comma 1 dell'articolo 1, conferisca delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi, al fine di adeguare la disciplina dei contratti pubblici a quella del diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento risulti riconducibile sia alla materia «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sia alla materia «governo del territorio», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   rilevato come, a fronte di tale concorso di competenze, il disegno di legge preveda, all'articolo 1, comma 4, primo periodo, il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali attraverso il parere, in sede di Conferenza unificata, sugli schemi di decreto legislativo attuativi della delega;

   richiamata la giurisprudenza costituzionale, che, a fronte di questo concorso di competenze, richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali e, in particolare, appare orientata (ad esempio nella sentenza n. 7 del 2016) a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, mentre (si vedano le sentenze n. 56 e n. 72 del 2019), qualora l'intervento legislativo configuri un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali, nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente (come nel caso di prevalenza di una competenza esclusiva statale o in presenza di un numero limitato e chiaramente definibile di competenze sia statali sia concorrenti o residuali), si può procedere alla previsione del parere,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

  La IV Commissione,

   esaminato, per le parti di propria competenza, il testo, come risultante dagli emendamenti approvati, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (C. 3514 Governo, approvato dal Senato) con le abbinate proposte di legge C. 1644 De Carlo, C. 2157 Benvenuto, C. 2516 Mura, C. 2518 Gagliardi, C. 2566 Prisco, C. 2616 Parolo, C. 2712 Ziello e C. 3433 Consiglio regionale Basilicata;

   premesso che lo scopo del provvedimento, composto di soli due articoli, è quello di ridurre drasticamente e razionalizzare le norme in materia di contratti pubblici, armonizzando ulteriormente la disciplina interna con il diritto comunitario;

   rilevato che l'intervento normativo intende, dunque, assicurare un riordino e una rivisitazione complessiva del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) rispetto al quale, nel corso degli anni, sono state introdotte diverse modifiche, anche attraverso numerosi provvedimenti d'urgenza, che hanno profondamente modificato l'originario impianto del Codice stesso;

   evidenziato che l'adozione di questa riforma rientra, tra l'altro, tra gli impegni recentemente assunti dal Governo con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

   considerato che il criterio direttivo di cui alla lettera bb) prevede che vengano individuati i contratti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione oggettivo delle direttive europee e la semplificazione della disciplina ad essi applicabile;

   ricordato che l'articolo 159 del Codice degli appalti stabilisce che all'aggiudicazione di appalti nei settori della difesa e della sicurezza disciplinate dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 si applica la parte in materia di concessioni del codice, fatta eccezione per i contratti «sensibili» (contratti per attività di intelligence, contratti per la fornitura di materiale bellico eccetera),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

  La V Commissione,

   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3514, approvato dal Senato, e abbinate, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riguardo alla previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), la quale prevede l'accorpamento e la riorganizzazione delle stazioni appaltanti, anche mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche, nonché il potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale, anche mediante specifici percorsi di formazione, il suddetto processo di accorpamento delle stazioni appaltanti, nonché il potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale, avverrà in modo da assicurare l'invarianza finanziaria delle disposizioni attuative in ottemperanza con quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1 del presente disegno di legge delega il quale prevede la non onerosità dei provvedimenti attuativi e dispone che le amministrazioni interessate dovranno provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    per quanto concerne i percorsi di formazione del personale previsti dal medesimo articolo 1, comma 2, lettera b), si conferma che gli stessi saranno effettuati avvalendosi delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che le amministrazioni coinvolte dispongono a legislazione vigente, nell'ambito dei propri bilanci, di adeguate risorse economiche per far fronte a tali adempimenti;

    le previsioni riguardanti la revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza e alla revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, anche attraverso l'utilizzo di banche dati a livello centrale, secondo quanto disposto rispettivamente dall'articolo 1, comma 2, lettere a-bis) e q), saranno attuate dall'Autorità medesima con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), relativa alla riduzione e certezza dei tempi procedurali e realizzativi degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure, la piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico, il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, nonché il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione, sarà attuata dalle amministrazioni coinvolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con quanto previsto dall'attuale articolo 40 del codice dei contratti pubblici che prevede l'obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione, nonché delle recenti modifiche apportate all'articolo 41 del codice dei contratti pubblici in materia di Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico;

    la previsione di sottoscrizione di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, in caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera n), ha carattere ordinamentale in quanto tale criterio di delega riproduce sostanzialmente quanto previsto dall'attuale articolo 24, comma 4, del codice dei contratti pubblici che già prevede che sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione;

    il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera aa), che dispone la revisione del sistema delle garanzie fideiussorie, prevedendo la possibilità di sostituire le stesse mediante l'effettuazione di una ritenuta di garanzia, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che la ritenuta è effettuata sull'importo dovuto agli operatori economici in relazione agli stati di avanzamento o di esecuzione delle prestazioni contrattuali;

    con riguardo all'obbligo di prevedere un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili, compreso il costo derivante dal rinnovo dei CCNL nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 2, lettera f), la disposizione è finalizzata a prevedere la necessità di tenere conto anche del costo derivante dal rinnovo dei CCNL nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che la medesima lettera f) già stabilisce che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa;

    la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), relativa al divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo in casi eccezionali e previa adeguata motivazione, non vieta in maniera categorica gli incarichi gratuiti ma si limita a qualificarli come eccezionali e risulta coerente con le attuali disposizioni del codice dei contratti pubblici, in particolare, con l'articolo 24, comma 8, di detto codice, il quale prevede che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività, le quali sono utilizzate dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

  La VII Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 3514 approvato dal Senato, C. 1644 De Carlo, C. 2157 Benvenuto, C. 2516 Mura, C. 2518 Gagliardi, C. 2566 Prisco, C. 2616 Parolo, C. 2712 Ziello, C. 3433 Consiglio regionale Basilicata e petizione n. 84, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

   rilevato che tra i princìpi e criteri direttivi indicati alla lettera s) del comma 2 dell'articolo 1 è indicata la ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d'opera nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell'esecuzione;

   rilevato, altresì che, alla lettera v) del comma 2 dell'articolo 1, si prevede l'indicazione dei meccanismi di razionalizzazione e semplificazione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, alle concessioni di servizi e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, con l'obiettivo di rendere tali procedure più attrattive per gli investitori professionali e per gli operatori del mercato delle opere pubbliche,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito:

    a) con riferimento alla lettera s) del comma 2 dell'articolo 1, l'opportunità di prendere in considerazione la specificità dei beni culturali anche per la ridefinizione delle varianti in corso d'opera, analogamente a quanto oggi previsto dall'articolo 149 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

    b) con riferimento alla lettera v) del comma 2 dell'articolo 1, l'opportunità di inserire tra le forme di partenariato pubblico-privato anche le sponsorizzazioni e le forme speciali di partenariato per i beni culturali, attualmente disciplinate dagli articoli 19 e 151 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

  La X Commissione,

   esaminato il nuovo testo del disegno di legge, adottato come testo base, recante, «Delega al Governo in materia di contratti pubblici» (C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abbinate);

   valutati con favore i previsti criteri di delega contenuti nell'articolo 1, comma 2, e in particolare, tra gli altri, quelli concernenti:

    la previsione, al fine di favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, di criteri premiali per l'aggregazione di impresa, della possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi nonché del divieto di accorpamento artificioso dei lotti, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità (lettera c));

    la semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca e innovazione sociale (lettera e));

    l'introduzione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, compreso il costo derivante dal rinnovo dei CCNL applicabili (lettera f));

    l'indicazione di meccanismi di razionalizzazione e semplificazione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, alle concessioni di servizi e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità con l'obiettivo di rendere tali procedure maggiormente attrattive per gli investitori professionali e per gli operatori del mercato delle opere pubbliche (lettera v));

    la revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici stabilendo in relazione alle garanzie dell'esecuzione dei contratti la possibilità di sostituire le stesse mediante l'effettuazione di una ritenuta di garanzia proporzionata all'importo del contratto in occasione del pagamento di ciascun stato avanzamento lavori (lettera aa));

    l'individuazione di meccanismi sanzionatori e premiali volti a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti da parte dell'aggiudicatario, nonché di meccanismi di rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie che siano alternativi al rimedio giurisdizionale (lettere ff) e hh));

    la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese (lettera gg)),

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza il nuovo testo del disegno di legge C. 3514 Governo, approvato in prima lettura dal Senato, e delle proposte abbinate, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come risultante dalle proposte emendative approvate;

   considerato che il provvedimento ha, tra l'altro, la finalità di adeguare la normativa interna al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

   preso atto che l'intervento normativo è motivato anche dalla necessità di superare talune incertezze applicative della disciplina vigente, recata, in particolare, dai decreti legislativi n. 50 del 2016 e n. 56 del 2017 e di riordinare la disciplina, alla luce delle numerose disposizioni derogatorie introdotte nel corso del tempo, specie in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, con l'intento di snellire e velocizzare le procedure;

   rilevato che il disegno di legge, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, all'articolo 1, comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina dei contratti pubblici;

   osservato che, tra i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega elencati al comma 2, si prevede il perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, mediante l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ferma rimanendo l'inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza (lettera a);

   apprezzata la previsione, tra i princìpi e i criteri direttivi, della riorganizzazione e dell'accorpamento delle stazioni appaltanti nonché del potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale in esse operante, anche mediante la previsione di specifici percorsi di formazione, con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali (lettera b));

   condiviso il principio di cui alla lettera f), che prevede l'obbligo di inserire nei bandi un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di condizioni oggettive e imprevedibili, compreso il costo derivante dal rinnovo dei CCNL nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente;

   considerato che la lettera g) prevede la possibilità di riservare la partecipazione alle procedure di appalto e di concessione agli operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, nonché l'inclusione obbligatoria, nei bandi di gara, avvisi e inviti, di specifiche clausole sociali al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, di garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché di garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare, di promuovere meccanismi e strumenti anche di premialità per realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

   condivisa, alla lettera t), la previsione della revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizio ad alta intensità di manodopera, per i quali i bandi di gara devono contenere l'obbligatoria previsione di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici» (C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abbinate);

   rilevato, in particolare, che tra i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), è compresa la previsione della facoltà per le stazioni appaltanti di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate;

   considerato che la successiva lettera t) prevede, tra i princìpi e i criteri direttivi, la revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizio ad alta intensità di manodopera, per i quali i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere l'obbligatoria previsione di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

  La XIV Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3514 e abbinate, recante la delega al Governo in materia di contratti pubblici, approvato dal Senato, quale risultante dalle modifiche apportate in sede referente;

   premesso che:

    il disegno di legge è volto a razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché a migliorarne l'armonizzazione con il diritto comunitario anche al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

    l'adozione della riforma in esame rientra tra gli impegni assunti dal Governo con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR – componente 1 concernente «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA» della Missione 1 in materia di digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura – M1C1-70);

    la decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 che ha approvato il Piano richiede l'entrata in vigore della legge delega entro il 30 giugno 2022, l'adozione dei decreti legislativi di attuazione entro il 31 marzo 2023 e l'entrata in vigore di tutte le necessarie misure di esecuzione e delle norme di diritto derivato entro il 30 giugno 2023; in base alla citata decisione, la legge di delega deve dettare principi e criteri direttivi volti a:

     1) ridurre la frammentazione delle stazioni appaltanti, stabilendo tra le altre cose gli elementi di base del sistema di qualificazione, conferendo all'ANAC il potere di riesaminare la qualificazione delle stazioni appaltanti in termini di procurement capacity e stabilendo incentivi all'uso delle centrali di committenza professionali esistenti;

     2) semplificare e digitalizzare le procedure delle centrali di committenza;

     3) definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività;

     4) ridurre progressivamente le restrizioni al subappalto;

    al fine di consentire il tempestivo avvio dell'attuazione degli interventi previsti nel PNRR con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, sono state introdotte nella materia in oggetto norme speciali volte ad una accelerazione delle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati con le risorse europee e con quelle complementari nazionali; tra le innovazioni previste nel predetto decreto-legge, l'articolo 48 è intervenuto in materia di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di progetti cofinanziati dall'Unione europea mediante il Dispositivo per la ripresa e la resilienza o i fondi strutturali, l'articolo 49 è nuovamente intervenuto sulla disciplina del subappalto, mentre l'articolo 51 ha novellato la disciplina in materia di appalti di valore inferiore alle soglie previste per l'applicazione delle direttive sugli appalti pubblici sulla quale era in precedenza intervenuto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

    tra gli obiettivi principali del provvedimento in esame assume peculiare rilevo l'adeguamento della disciplina dei contratti pubblici al diritto europeo, ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, nonché quello di giungere alla risoluzione delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea e di prevenirne ulteriori;

    la materia dei contratti pubblici è attualmente oggetto di una procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia (procedura n. 2018/2273) per garantire il corretto recepimento delle direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione, di appalti pubblici nei «settori ordinari» e di procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;

    le non conformità del quadro giuridico italiano alle direttive del 2014 sugli appalti pubblici sono state oggetto di una lettera di costituzione in mora del 25 gennaio 2019, di una prima lettera di costituzione in mora complementare del 28 novembre 2019 e, da ultimo, di una seconda lettera di costituzione in mora complementare del 6 aprile 2022;

    la citata seconda lettera della Commissione europea è intervenuta nonostante i diversi interventi legislativi adottati negli ultimi anni nella materia dei contratti pubblici al fine di adeguarla al diritto europeo; tra tali interventi si ricorda l'abrogazione, con effetto a decorrere dal 1° novembre 2021, del divieto di subappaltare più del 30 per cento dell'importo dell'appalto, disposta dall'articolo 49 del decreto-legge n. 77 del 2021, nonché la recente legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019-2020), il cui articolo 10 contiene disposizioni volte proprio a risolvere questioni censurate nella citata procedura di infrazione;

    nel suo nuovo intervento la Commissione europea, pur dando atto dei notevoli progressi compiuti dall'Italia nel conformare la propria legislazione al quadro dell'UE in materia di appalti pubblici, invita le autorità italiane ad affrontare alcune questioni rimanenti e aggiuntive concernenti il recepimento delle norme dell'UE in materia di appalti pubblici. In particolare, secondo la Commissione, alcune più recenti norme italiane, come le disposizioni sulle procedure negoziate senza gara d'appalto, non sono conformi al diritto dell'Unione, mentre altre, sollevate nelle precedenti lettera di costituzione in mora, rimangono ancora in sospeso, come nel caso del divieto per i subappaltatori di ricorrere ad altri subappaltatori;

   valutato con favore l'impianto generale del provvedimento, e in particolare il principio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che impone il perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee attraverso l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse – in coerenza con l'obiettivo di evitare il cosiddetto «gold plating» scongiurando l'imposizione agli operatori economici di adempimenti e oneri che potrebbero essere evitati – assicurando l'apertura alla concorrenza e al confronto competitivo tra i diversi operatori, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;

   rilevata l'esigenza di rivedere anche la disciplina degli appalti di valore inferiore alle soglie previste per l'applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, assicurando principi generali di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione specie laddove gli appalti presentino un rilevante interesse per gli operatori economici situati in altri Stati membri;

   considerato come la riforma in esame, oltre a risultare funzionale all'attuazione del PNRR di cui essa stessa costituisce una parte strategica, risulti fondamentale, alla luce di quanto sopra evidenziato, sia per addivenire ad una definitiva composizione al contenzioso in essere con l'Unione europea, sia per inquadrare in un contesto organico e coerente con il diritto europeo le norme speciali definite con provvedimenti d'urgenza sulla cui base sono in corso le procedure di affidamento delle opere finanziate con le risorse del PNRR,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3514 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

   richiamato il parere già espresso sul provvedimento nel corso dell'iter al Senato, nella seduta del 18 novembre 2021 e rilevato che:

   il provvedimento appare riconducibile in via prevalente alla materia «tutela della concorrenza» di esclusiva competenza legislativa statale (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione); assume altresì rilievo, per taluni profili, la materia «governo del territorio» di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni (articolo 117, terzo comma);

   nel quadro di questo concorso di competenze, il provvedimento opportunamente prevede il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali attraverso il parere, in sede di Conferenza unificata, sugli schemi di decreto legislativo attuativi (articolo 1, comma 4, secondo periodo);

   nel corso dell'esame alla Camera, l'ANCI e l'UPI hanno fatto pervenire le loro osservazioni sul testo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito ad approfondire le osservazioni pervenute dai soggetti rappresentativi delle autonomie territoriali.

TESTO
del disegno di legge n. 3514
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Delega al Governo in materia
di contratti pubblici)

Art. 1.
(Delega al Governo in materia
di contratti pubblici)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

  1. Identico.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

  2. Identico:

   a) perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, mediante l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ferma rimanendo l'inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza, al fine di assicurare l'apertura alla concorrenza e al confronto competitivo fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, tenendo conto delle specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, anche con riferimento alla fase esecutiva, nonché di assicurare la riduzione e la razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici, con ridefinizione del regime della disciplina secondaria, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, ove necessario;

   a) perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, mediante l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ferma rimanendo l'inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza, al fine di assicurare l'apertura alla concorrenza e al confronto competitivo fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, tenendo conto delle specificità dei contratti nei settori speciali e nel settore dei beni culturali, anche con riferimento alla fase esecutiva, nonché di assicurare la riduzione e la razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici, con ridefinizione del regime della disciplina secondaria, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, ove necessario;

   b) revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti;

   b) ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, afferenti ai settori ordinari e ai settori speciali, al fine di conseguire la loro riduzione numerica, nonché l'accorpamento e la riorganizzazione delle stesse, anche mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche; definizione delle modalità di monitoraggio dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti; potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti, anche mediante la previsione di specifici percorsi di formazione, con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali;

   c) identica;

   c) previsione, al fine di favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, della possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, nonché del divieto di accorpamento artificioso dei lotti, in coerenza con i princìpi dello Small Business Act, di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM(2008) 394 definitivo), del 25 giugno 2008, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità;

   d) previsione, al fine di favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, di criteri premiali per l'aggregazione di impresa, nel rispetto dei principi unionali di parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici, della possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, con obbligo di motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione, nonché del divieto di accorpamento artificioso dei lotti, in coerenza con i princìpi dello Small Business Act, di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM(2008) 394 definitivo), del 25 giugno 2008, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità;

   d) semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei princìpi di pubblicità, di trasparenza, di concorrenzialità, di non discriminazione, di proporzionalità, nonché di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, nonché previsione del divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate;

   e) semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei princìpi di pubblicità, di trasparenza, di concorrenzialità, di rotazione, di non discriminazione, di proporzionalità, nonché di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, nonché previsione del divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate;

   e) semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, anche al fine di conseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, e di incrementare il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche secondo i criteri di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020; previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare attraverso la definizione di criteri ambientali minimi, da rispettare obbligatoriamente, differenziati per tipologie ed importi di appalto e valorizzati economicamente nelle procedure di affidamento, e l'introduzione di sistemi di rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali; in seguito all'emanazione di nuovi decreti ministeriali in materia di criteri ambientali minimi, previsione di un periodo transitorio con tempi congrui per l'avvio della relativa applicazione;

   f) semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, in innovazione e ricerca nonché in innovazione sociale, anche al fine di conseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, e di incrementare il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche secondo i criteri di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020; previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare attraverso la definizione di criteri ambientali minimi, da rispettare obbligatoriamente, differenziati per tipologie ed importi di appalto e valorizzati economicamente nelle procedure di affidamento, e l'introduzione di sistemi di rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali; in seguito all'emanazione di nuovi decreti ministeriali in materia di criteri ambientali minimi, previsione di un periodo transitorio con tempi congrui per l'avvio della relativa applicazione;

   f) previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa;

   g) previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, compresa la variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa;

   g) previsione della facoltà ovvero dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi beni culturali, e nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali possono essere indicati, come requisiti necessari o premiali dell'offerta, criteri orientati tra l'altro a:

   h) previsione della facoltà, per le stazioni appaltanti, di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione a operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate; previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi beni culturali, e nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono indicati, come requisiti necessari dell'offerta, criteri orientati tra l'altro a:

    1) promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;

    1) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

    2) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

    2) identico;

    3) promuovere meccanismi e strumenti anche di premialità per realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità;

    3) promuovere meccanismi e strumenti anche di premialità per realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

   h) promozione, nel rispetto del diritto europeo vigente, del ricorso da parte delle stazioni appaltanti a forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l'offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti;

   i) promozione, nel rispetto del diritto europeo vigente, del ricorso da parte delle stazioni appaltanti a forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l'offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti; previsione, nel caso di forniture provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, di misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei;

   l) previsione del divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione;

   i) riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure, la piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico, il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione e la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, nonché di quelli relativi al pagamento dei corrispettivi e degli acconti dovuti in favore degli operatori economici, in relazione all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e allo stato di svolgimento delle forniture e dei servizi;

   m) riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti, anche attraverso contratti-tipo predisposti dall'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente ai contratti-tipo di lavori e servizi di ingegneria e architettura, e all'esecuzione degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure, la piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico, il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione e la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, nonché di quelli relativi al pagamento dei corrispettivi e degli acconti dovuti in favore degli operatori economici, in relazione all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e allo stato di svolgimento delle forniture e dei servizi;

   l) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, individuando le fattispecie che configurano l'illecito professionale di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;

   n) identica;

   m) revisione e semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico, al fine di rendere le relative scelte maggiormente rispondenti ai fabbisogni della comunità, nonché di rendere più celeri e meno conflittuali le procedure finalizzate al raggiungimento dell'intesa fra i diversi livelli territoriali coinvolti nelle scelte stesse;

   o) identica;

   n) previsione, in caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni aggiudicatrici, della sottoscrizione di apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle medesime amministrazioni;

   p) identica;

   o) semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione e l'eventuale riduzione dei livelli di progettazione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione della composizione e dell'attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

   q) semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione dei livelli di progettazione ai fini di una loro riduzione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione della composizione e dell'attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

   p) definizione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e concorrenzialità e tenuto conto delle esigenze di semplificazione richieste dalla specificità dei contratti nel settore della ricerca, della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo da parte degli organismi di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché della disciplina applicabile alle ipotesi di collaborazione tra organismi di ricerca;

   r) identica;

   q) revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, dell'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica e dell'organico, delle attività effettivamente eseguite e del rispetto della legalità, delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia, alla tutela del lavoro e alla prevenzione e al contrasto della discriminazione di genere, anche attraverso l'utilizzo di banche dati a livello centrale che riducano le incertezze in sede di qualificazione degli operatori nelle singole procedure di gara e considerando la specificità del settore dei beni culturali;

   s) identica;

   r) individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, con possibilità di escludere, per i contratti che non abbiano carattere transfrontaliero, le offerte anomale determinate sulla base di meccanismi e metodi matematici, tenendo conto anche della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali e prevedendo in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso;

   t) identica;

   s) ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d'opera, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell'esecuzione;

   u) identica;

   t) revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizio ad alta intensità di manodopera, prevedendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

   v) revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizio ad alta intensità di manodopera, per i quali i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere la previsione di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

   u) forte incentivo al ricorso a procedure flessibili, quali il dialogo competitivo, il partenariato per l'innovazione, le procedure per l'affidamento di accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione, per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata, garantendo il rispetto dei princìpi di trasparenza e di concorrenzialità;

   z) identica;

   v) razionalizzazione, semplificazione, anche mediante la previsione di contratti-tipo, ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alle concessioni di servizi, alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali, oltre che per gli operatori del mercato delle opere pubbliche e dell'erogazione dei servizi resi in concessione, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti;

   aa) razionalizzazione, semplificazione, anche mediante la previsione di contratti-tipo e di bandi-tipo, ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alle concessioni di servizi, alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali, oltre che per gli operatori del mercato delle opere pubbliche e dell'erogazione dei servizi resi in concessione, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti;

   z) precisazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza e specificazione delle relative modalità attuative;

   bb) identica;

   aa) revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione e l'esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo una disciplina omogenea per i settori ordinari e per i settori speciali e prevedendo, in relazione alle garanzie dell'esecuzione dei contratti, la possibilità di sostituire le stesse mediante l'effettuazione di una ritenuta di garanzia proporzionata all'importo del contratto in occasione del pagamento di ciascuno stato di avanzamento dei lavori;

   cc) identica;

   bb) individuazione dei contratti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione oggettivo delle direttive europee e semplificazione della disciplina giuridica ad essi applicabile;

   dd) identica;

   cc) individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori;

   ee) individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, fermi restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta al progettista, da parte delle medesime stazioni appaltanti, della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta;

   dd) divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i princìpi europei in materia di affidamento in house, e razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate, fermi restando gli obblighi dei concessionari sulla corretta e puntuale esecuzione dei contratti, prevedendo sanzioni proporzionate all'entità dell'inadempimento, ivi compresa la decadenza in caso di inadempimento grave;

   ff) identica;

   ee) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari, anche al fine di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione di servizi e, in particolare, dei servizi di interesse economico generale; disciplina delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 e non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, con specifico riguardo alle situazioni nelle quali sussiste l'obbligo, secondo criteri di gradualità e proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni e dei caratteri del soggetto concessionario, dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata, del suo oggetto e del suo valore economico, di affidare a terzi, mediante procedure di evidenza pubblica, parte dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle medesime concessioni, garantendo la stabilità e la salvaguardia delle professionalità del personale impiegato;

   gg) identica;

   ff) razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario, anche al fine di estenderne l'ambito di applicazione;

   hh) identica;

   gg) semplificazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese;

   ii) semplificazione e accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese;

   hh) estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto.

   ll) identica.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

  3. Identico.

  4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri competenti. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda esercitare la facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato si avvale, al fine della stesura dell'articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

  4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda esercitare la facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato si avvale, al fine della stesura dell'articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

  5. I decreti legislativi di cui alla presente legge sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  5. Identico.

Art. 2
(Clausola di salvaguardia)

Art. 2
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui alla presente legge nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.

  Identico.