FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
          Articolo 1
          Articolo 2
          Articolo 3
          Articolo 4

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 344

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(ALFANO)

di concerto con il ministro dell'interno
(MINNITI)

con il ministro della giustizia
(ORLANDO)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015

Presentato il 23 marzo 2018

  Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018, e del Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.

Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018

  I. Premessa.

  Il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti si inserisce nel contesto degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace il contrasto della criminalità.
  Con il presente Trattato viene avviato un processo di sviluppo estremamente significativo dei rapporti italo-emiratini, che permetterà una stretta e incisiva collaborazione tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria penale.
  L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e puntuale la materia dell'estradizione è stata imposta dall'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in ogni settore (economico, finanziario, commerciale, dei flussi migratori eccetera). Il progressivo intensificarsi dei rapporti reca inevitabilmente con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e, quindi, l'esigenza di disciplinare uniformemente le procedure di consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena.

  II. Disposizioni generali.

  L'ambito di applicazione del Trattato è descritto nelle norme generali, laddove le Parti s'impegnano reciprocamente a consegnarsi persone ricercate che si trovano nel proprio territorio per dare corso a un procedimento penale (estradizione processuale) ovvero al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva) (articolo 1).
  In generale, l'estradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della «doppia incriminazione»). Tale principio trova un temperamento in materia fiscale laddove è stabilito che l'estradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto, in detta materia, sia differente da quella dello Stato richiedente.
  L'estradizione processuale richiede, poi, che il reato per cui si procede sia punito da entrambi gli Stati con la pena della reclusione per un periodo di almeno un anno, mentre l'estradizione esecutiva richiede che la pena residua ancora da espiare corrisponda a un periodo minimo di sei mesi (articolo 2).
  Il Trattato prevede due tipologie di rifiuto dell'estradizione.
  L'estradizione sarà negata (rifiuto obbligatorio), oltre che nei consueti casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali (ossia quando si procede o si è proceduto per un reato politico o per un reato militare; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire, in qualsiasi modo, la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche eccetera ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi; quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto ovvero determinare conseguenze contrastanti con i princìpi fondamentali dell'ordinamento e della legislazione di questo Paese), anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (principio del «ne bis in idem») ovvero quando nello Stato richiesto o in quello richiedente sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. Inoltre, la richiesta di estradizione sarà rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto e quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a tortura o a trattamenti illegali e disumani, nonché quando il reato per il quale è domandata l'estradizione è punibile con la pena di morte secondo la legge dello Stato richiedente, salvi i casi in cui la pena capitale non sia inflitta nei confronti della persona richiesta, ovvero, qualora già inflitta, lo Stato richiedente assuma l'impegno di non darvi esecuzione (in tal caso, il Trattato prevede espressamente che lo Stato che accetti l'estradizione a tale condizione è poi tenuto ad ottemperarvi) (articolo 3). Lo Scambio di Note del 27 novembre 2017-17 gennaio 2018 chiarisce la portata dell'articolo 3, lettera d), garantendone la conformità alla formulazione dell'articolo 698, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 149. Conformemente alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, resta escluso in radice che si possa dare luogo a estradizione nei casi in cui è prevista la pena di morte, a meno che la Parte richiedente non adotti una decisione irrevocabile che commuti detta pena in una pena diversa, nel pieno rispetto dell'ordinamento della Parte richiesta.
  L'estradizione potrà altresì essere negata (rifiuto facoltativo) quando lo Stato richiesto rivendichi la propria giurisdizione sul reato oggetto della richiesta di estradizione ovvero abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale. Altro motivo di rifiuto facoltativo è poi individuabile in valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età e alle condizioni di salute della persona da consegnare (articolo 4).
  È espressamente previsto che ciascuno Stato possa estradare i propri cittadini. In caso di rifiuto, tuttavia, lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona richiesta nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Stato (articolo 5).
  Il Trattato disciplina, poi, dettagliatamente la forma e il contenuto della richiesta di estradizione nonché la tipologia e la forma dei documenti da allegare a sostegno della domanda (articolo 7) e stabilisce che la stessa sia trasmessa per via amministrativa attraverso Autorità centrali appositamente designate dalle Parti contraenti. Le Autorità centrali, inoltre, dialogheranno direttamente tra loro anche per ogni questione attinente alla richiesta di estradizione (articolo 6).
  Sotto il profilo operativo, la domanda di estradizione sarà decisa in conformità alle procedure previste dall'ordinamento dello Stato richiesto, il quale avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto della consegna (articolo 9).
  Per i casi più urgenti, gli Stati potranno chiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta, salva la presentazione successiva della formale richiesta di estradizione entro quarantacinque giorni dall'esecuzione dell'arresto, pena l'inefficacia dell'arresto medesimo e di ogni misura coercitiva eventualmente imposta (articolo 12).
  Lo Stato richiesto potrà esigere informazioni supplementari qualora la domanda di estradizione non sia completa o non contenga informazioni sufficienti per adottare la relativa decisione (articolo 8).
  Nel caso della presentazione di più richieste di estradizione formulate dallo Stato parte del Trattato e da altri Stati terzi nei confronti della medesima persona, sono stabiliti specifici criteri al fine di valutare e decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione (articolo 13).
  La consegna della persona richiesta dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data in cui lo Stato richiedente ha avuto comunicazione formale della concessione dell'estradizione (articolo 14).
  Resta salva per lo Stato richiesto la possibilità di differire la consegna qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione della pena a carico della persona richiesta per reati diversi da quello oggetto della richiesta di estradizione. In tale evenienza, comunque, i due Stati potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente (articolo 15).
  L'accordo bilaterale prevede, poi, la tipica e consueta garanzia di applicazione del principio di specialità in favore della persona estradata. Pertanto, tale persona non potrà essere in alcun modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna; tale garanzia viene meno, però, se lo Stato richiesto acconsente a che lo Stato richiedente proceda nei confronti della persona estradata, ovvero quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiedente non sia più connessa al motivo per il quale l'estradizione è stata accordata e, quindi, la sua permanenza debba ritenersi assolutamente volontaria (articolo 10). È stata altresì prevista una procedura semplificata di estradizione per i casi in cui il soggetto nei cui confronti è richiesta l'estradizione acconsenta alla stessa (articolo 16).
  Infine, sono presenti specifiche disposizioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto (articolo 17); al transito di una persona estradata da uno Stato terzo nei territori delle Parti contraenti (articolo 18); alle spese sostenute per la procedura di estradizione (articolo 19); allo scambio informativo sull'esito del procedimento penale ovvero sull'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'estradizione (articolo 20).

  III. Disposizioni conclusive.

  La Parti contraenti hanno inteso non limitare le possibili ipotesi di collaborazione solo al Trattato, ma hanno espressamente stabilito di cooperare in materia di estradizione anche sulla base di altri accordi internazionali applicabili (articolo 21) e si sono impegnate a rispettare il carattere di segretezza della documentazione e delle informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte (articolo 22).
  Le eventuali controversie che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (articolo 23).
  Nell'ultima previsione dell'accordo (articolo 24) sono disciplinate le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato.
  Entrambe le Parti dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità alle proprie legislazioni. L'accordo entrerà in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di scambio degli strumenti di ratifica.
  Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta trasmessa all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia del Trattato avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della predetta comunicazione.

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Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015

  I. Premessa.

  Il Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti si inserisce nel contesto degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace il contrasto della criminalità.
  Con il presente Trattato viene avviato un processo di sviluppo estremamente significativo dei rapporti italo-emiratini, che permetterà una stretta e incisiva collaborazione tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria penale.
  L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e puntuale la materia dell'assistenza giudiziaria penale è stata imposta dall'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in molteplici settori (economico, finanziario, commerciale, dei flussi migratori eccetera). Il progressivo intensificarsi dei rapporti reca inevitabilmente con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e che richiedono, pertanto, l'approntamento di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione.

  II. Disposizioni generali.

  L'ampiezza degli intenti perseguiti con il Trattato è esplicitata nelle norme generali, laddove è previsto che le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, quali – tra l'altro – la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, informazioni relative a conti presso istituti bancari e finanziari, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (compresi gli interrogatori di indagati e di imputati), lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'effettuazione di attività di indagine, l'esecuzione di perquisizioni e sequestri, il sequestro, il pignoramento e la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato. Sono inoltre previsti lo scambio di informazioni su procedimenti penali e condanne di cittadini nonché – su un piano generale – qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto (articolo 1).
  È inoltre espressamente previsto che l'assistenza possa essere accordata anche in relazione a reati tributari e fiscali (articolo 1, paragrafo 3).
  L'assistenza giudiziaria dovrà essere rifiutata dallo Stato richiesto in una serie di casi (motivi di rifiuto obbligatorio) divenuti ormai consueti nelle discipline pattizie internazionali, ossia:

   a) quando si procede per un reato politico ovvero per un reato di natura esclusivamente militare;

   b) quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza possa essere strumentalmente volta a perseguire, in qualsiasi modo, una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per i detti motivi;

   c) quando la domanda si riferisce al perseguimento di una persona per un reato in relazione al quale è stata pronunciata una sentenza di condanna o di assoluzione definitiva, è stato emesso un provvedimento di grazia ovvero è stata espiata la pena imposta nella Parte richiesta;

   d) quando l'esecuzione della domanda comprometterebbe la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali della Parte richiesta.

  La richiesta di assistenza potrà essere respinta anche in altri casi (motivi di rifiuto facoltativo), ossia allorquando l'azione o l'omissione, che integrano la fattispecie di reato a cui si riferisce la domanda, non costituirebbe reato ove commessa nell'ambito della giurisdizione della Parte richiesta e qualora l'eventuale accoglimento possa determinare conseguenze contrastanti con l'ordinamento interno della Parte richiesta.
  Essendosi recepito il principio del «ne bis in idem», costituisce motivo di rifiuto dell'assistenza la circostanza che la persona nei cui confronti si procede sia già stata indagata o giudicata per il medesimo fatto nello Stato richiesto (articolo 8).
  È inoltre espressamente previsto che l'assistenza non possa essere rifiutata esclusivamente in ragione del segreto imposto da banche e simili istituzioni finanziarie ovvero in ragione del fatto che il reato si considera anche di natura fiscale (articolo 8, paragrafo 3).
  Il Trattato individua, poi, le Autorità centrali legittimate alla trasmissione e alla ricezione – tramite i canali diplomatici – delle richieste di assistenza giudiziaria (articolo 5), disciplinando nel dettaglio i requisiti di forma e di contenuto di queste ultime e prevedendo, in ogni caso, la facoltà dello Stato richiesto di sollecitare le eventuali ulteriori informazioni che si rendessero necessarie ai fini delle valutazioni di sua competenza; di significativa utilità, sul piano operativo, risulta la possibilità di anticipare con «mezzi di comunicazione rapida» (quali fax e posta elettronica) le richieste di assistenza, da inoltrarsi comunque per le vie ordinarie – a pena di decadenza – nei successivi trenta giorni (articolo 6).
  Costituiscono oggetto di dettagliata disciplina le modalità di esecuzione della richiesta di assistenza (articolo 9).
  Le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato richiesto, ma è anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dallo Stato richiedente, purché ciò non contrasti con la legislazione del primo.
  Sempre nel rispetto di quest'ultima, lo Stato richiesto può autorizzare a presenziare all'esecuzione della richiesta le persone in essa specificamente individuate, cui è altresì riconosciuta la facoltà – da esercitarsi, peraltro, tramite le Autorità competenti dello Stato richiesto – di sottoporre questioni specifiche riferite alle procedure di assistenza.

  III. Disposizioni specifiche.

  Una disciplina di dettaglio è prevista per talune attività di assistenza giudiziaria, quali la notifica di atti (articolo 12) e l'assunzione di testimonianze (articolo 13).
  Per quanto attiene all'utilizzo della videoconferenza (articolo 16), il Trattato dispone, con una formulazione molto ampia, che, in conformità con le leggi e le procedure di entrambe le Parti, l'Italia e gli Emirati arabi uniti possano ricorrere a collegamenti audio-video ai fini dell'esecuzione delle attività di assistenza giudiziaria e a fini di comunicazione nell'ambito delle medesime procedure.
  Qualora la videoconferenza non risulti tecnicamente praticabile, è contemplata la possibilità di un trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di consentirne la testimonianza, l'interrogatorio o, comunque, la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle Autorità competenti della Parte richiedente. Tale attività, oltre a non dover intralciare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiedente, presuppone inoltre necessariamente: il consenso del diretto interessato, in ogni caso assistito dalle garanzie previste dall'articolo 18 (il consueto principio di specialità, in base al quale la persona non può essere detenuta o sottoposta a procedimento o a misura restrittiva della libertà personale nella Parte richiedente per un reato precedente alla sua partenza dalla Parte richiesta e alla persona non può essere richiesto, senza il suo consenso, di rendere testimonianza in un procedimento penale o di fornire assistenza in un'indagine penale diversi da quelli a cui si riferisce la domanda); il previo raggiungimento di un accordo tra le Parti riguardo al trasferimento e alle sue condizioni; il mantenimento dello status detentionis da parte dello Stato richiedente (articolo 14).
  Costituiscono altresì oggetto di specifica disciplina le attività di produzione di documenti (articolo 19) nonché le perquisizioni, i sequestri e la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato (articoli 20 e 21).
  È stato assunto l'impegno a rispettare il carattere di segretezza della documentazione e delle informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte (articolo 11).

  IV. Disposizioni conclusive.

  Sono previste specifiche disposizioni sulla ripartizione delle spese sostenute per l'esecuzione delle attività di assistenza giudiziaria. Al riguardo, di regola, le spese per l'esecuzione della rogatoria sono sostenute dalla Parte richiesta, salve specifiche ipotesi in cui gli oneri sono a carico della Parte richiedente (articolo 22).
  Eventuali controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (articolo 24).
  L'ultima clausola dell'accordo disciplina le diverse vicende giuridiche (entrata in vigore, modifica e cessazione) che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato (articolo 25).
  Entrambe le Parti dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità alle rispettive legislazioni interne.
  L'accordo entrerà in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di scambio degli strumenti di ratifica.
  Il Trattato ha durata indeterminata, salva per ciascuna Parte la possibilità di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta trasmessa all'altra Parte per via diplomatica. In tal caso, il Trattato perderà efficacia sei mesi dopo la data della comunicazione.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018

  La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti.
  Spirito di tale Trattato è quello di migliorare e rafforzare la cooperazione tra i due Stati con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'eguaglianza e del mutuo vantaggio.
  Ritenendo che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un nuovo accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione, ciascuna Parte contraente si impegna a consegnare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva ad una pena privativa della libertà.
  Da notizie assunte presso il competente ufficio, si evidenzia che attualmente nessun cittadino degli Emirati arabi risulta detenuto presso strutture penitenziarie italiane.
  Viceversa, dieci cittadini italiani risultano detenuti negli Emirati arabi.
  Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, si reputa opportuno ipotizzare che nel futuro potranno trovarsi nelle condizioni previste per ottenere l'estradizione in Italia, in conformità a quanto previsto dagli articoli 14 e 19 del Trattato, due estradandi all'anno.
  Considerato che il costo del passaggio aereo dagli Emirati arabi uniti verso l'Italia (sola andata – tariffa Alitalia, classe economica) è pari mediamente a circa 580 euro, l'onere annuo per il solo trasferimento degli estradandi viene così determinato:

   Spese di viaggio per il trasferimento di 2 estradandi

   euro 580 (passaggio aereo) x 2 ( numero annuo di estradandi) = euro 1.160 (oneri valutati)

   Spese di viaggio per gli accompagnatori

   Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due unità per ciascun estradando e una diaria di euro 135,79 (colonna D della tabella B del decreto ministeriale 13 gennaio 2003; diaria già ridotta del 20 per cento ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006) da ridurre ulteriormente di un terzo (rimborso delle spese di albergo) per un importo di euro 90,53 (135,79 – 45,26).

   All'importo di euro 90,53 deve essere sottratta la quota fissa di euro 51,65, risultando quindi il seguente importo: euro 90,53 – 51,65 = euro 38,88.
   Su quest'ultimo importo è stato applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58 che determina un imponibile di euro 61,43 su cui sono stati applicati gli oneri sociali e l'IRAP a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70 per cento (24,20 per cento oneri sociali + 8,50 per cento IRAP), determinandosi un importo pari a euro 20,09.
   Si è proceduto a sommare la diaria di euro 90,53 e gli oneri sociali e IRAP a carico dello Stato pari a euro 20,09, determinando un importo complessivo di euro 110,62, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.
   A tal fine si rileva che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e che le attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso degli Emirati arabi uniti, sono svolte da operatori dipendenti dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della Polizia criminale.
   Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale di durata superiore a cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore ex art. 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come integrato dall'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138), il viaggio di andata si esegue in classe business e il viaggio di ritorno in classe economica, unitamente alla persona condannata.
   Il costo del biglietto aereo di andata e ritorno per ciascun accompagnatore è pari quindi a circa euro 1.750 (prezzo del viaggio di andata in classe business) ed euro 580 (prezzo del viaggio di ritorno in classe economica), per un totale pari a euro 2.330. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5 per cento sul prezzo del biglietto ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 836 del 1973: pertanto l'importo totale ammonta a euro 2.446,50.
   Quindi, considerati due accompagnatori per ciascun estradando da trasferire in Italia, una missione di cinque giorni (tempo necessario al fine di svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento dell'estradando e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, sia in considerazione della differenza di fuso orario e della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per una volta all'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

   biglietto aereo Roma-Abu Dhabi e ritorno (capitale degli Emirati arabi): euro 2.446,50;

   spese di viaggio: euro 2.446,50 x 4 accompagnatori (2 x 2 estradandi) x una missione annua = euro 9.786 (oneri valutati)

   spese di missione per gli accompagnatori: euro 110,62 (diaria lorda ridotta) x 4 accompagnatori x 5 giorni di missione = euro 2.212,40 (oneri valutati)

   spese di soggiorno per gli accompagnatori: euro 130 x 4 accompagnatori x 4 notti = euro 2.080 (oneri valutati)

   Al riguardo si precisa che le predette spese di missione vengono considerate, nello specifico campo dell'estradizione e dell'assistenza giudiziaria, quali oneri valutati atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

  Spese di traduzione di atti e documenti (articoli 7 e 8)

  Le spese annuali di traduzioni degli atti e dei documenti possono essere forfetariamente quantificate in euro 4.000 (oneri autorizzati).
  Complessivamente l'onere annuo recato dal Trattato in materia di estradizione tra la Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti è determinato in euro 19.238,40.
  Gli eventuali costi per il trasporto delle cose sequestrate all'estradando sono compresi nel prezzo del biglietto aereo. Si precisa che dal transito dell'estradando (articolo 18) non deriveranno costi per l'erario poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle Forze di polizia.

RIEPILOGO

  L'onere totale derivante dal Trattato ammonta a euro 19.238,40 (arrotondato a euro 19.238) annui a decorrere dal 2018. Di questi, euro 15.238 hanno natura di oneri valutati ed euro 4.000 di oneri autorizzati.
  Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

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Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015

  La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti. Scopo principale del presente Trattato è di promuovere una più ampia ed efficace cooperazione tra i due Paesi nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale migliorando l'efficacia delle competenti autorità delle Parti nelle attività di indagine e perseguimento dei reati, oltre che nella confisca di proventi illeciti e nello svolgimento dei relativi procedimenti.
  In particolare, per le attività legate all'assistenza giudiziaria, si segnalano tra le altre:

   la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;

   la citazione di testimoni, periti e altre persone per la comparizione dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente;

   l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;

   l'esecuzione di indagini, perquisizioni, sequestri e confische.

  Ai sensi dell'articolo 22 del Trattato, la parte richiesta sostiene le spese dell'esecuzione della domanda di assistenza, con l'esclusione delle seguenti, che sono a carico della Parte richiedente:

   a) spese di viaggio e di soggiorno e ogni altra indennità di una persona che fornisce assistenza in virtù di una domanda ai sensi degli articoli 14 (Misure da adottare per consentire alle persone in stato di custodia di rendere testimonianza o fornire assistenza) e 15 del Trattato;

   b) spese e onorari di periti per la traduzione di documenti. Si prevede, inoltre, la possibilità di utilizzare lo strumento della videoconferenza nei casi in cui si disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.

  È possibile pertanto stimare le seguenti voci di spesa annue (articolo 14):

  Spese di viaggio per il trasferimento temporaneo di un detenuto

  Il costo del biglietto aereo di andata e ritorno (classe economica) per un detenuto è pari a circa 580 euro:

   euro 580 (passaggio aereo di andata e ritorno) x 1 detenuto = euro 580 (oneri valutati)

  Spese di viaggio per gli accompagnatori

  Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due unità per ciascun detenuto e una diaria di euro 135,79 (colonna D della tabella B del decreto ministeriale 13 gennaio 2003; diaria già ridotta del 20 per cento ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006) da ridurre ulteriormente di un terzo (rimborso delle spese di albergo) per un importo di euro 90,53 (135,79 – 45,26).
  All'importo di euro 90,53 deve essere sottratta la quota fissa di euro 51,65, dando luogo al seguente importo: euro 90,53 – 51,65 = euro 38,88.
  Su quest'ultimo importo è stato applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58 che determina un imponibile di euro 61,43 su cui sono stati applicati gli oneri sociali e l'IRAP a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70 per cento (24,20 per cento oneri sociali + 8,50 per cento IRAP), determinandosi un importo pari a euro 20,09.
  Si è proceduto a sommare la diaria di euro 90,53 e gli oneri sociali e IRAP a carico dello Stato pari ad euro 20,09, determinando un importo complessivo di euro 110,62, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.
  A tal fine si rileva che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e che le attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso degli Emirati arabi uniti, sono svolte dagli operatori dipendenti dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della Polizia criminale.
  Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale di durata superiore a cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore ex articolo 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come integrato dall'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138), si esegue il viaggio di andata in classe business e il viaggio di ritorno in classe economica, unitamente alla persona condannata.
  Trattandosi, in questo caso, di trasferimento temporaneo, dovranno essere conteggiate le seguenti tratte per gli accompagnatori: andata in classe business e ritorno in classe economica; accompagnamento del detenuto (ritorno) in classe economica e ritorno in patria in classe business.
  Il costo del biglietto aereo di andata e ritorno per ciascun accompagnatore (considerate le quattro tratte) è dato dalla somma di euro 1.750 (prezzo del viaggio di andata in classe business) + euro 580 (prezzo del viaggio di ritorno in classe economica) per un totale pari a euro 2.330. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5 per cento sul prezzo del biglietto ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 836 del 1973: pertanto l'importo totale ammonta a euro 2.446,50. La cifra va poi moltiplicata per i due viaggi (prelievo e riconsegna) per un totale di euro 4.893.
  Pertanto, considerati due accompagnatori per un detenuto da trasferire in Italia, una missione di cinque giorni (tempo necessario al fine di svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento dell'estradando e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, in considerazione della differenza di fuso orario e della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per una volta all'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

   biglietto aereo Roma-Abu Dhabi (capitale degli Emirati arabi) andata e ritorno e viceversa: euro 4.893

   spese di viaggio euro 4.893 x 2 accompagnatori (2 accompagnatori x 1 detenuto) x una missione annua = euro 9.786 (oneri valutati)

   spese di missione per gli accompagnatori: euro 110,62 (diaria ridotta) x 2 accompagnatori x 5 giorni di missione = euro 1.106,20 (oneri valutati)

   spese di soggiorno per gli accompagnatori: euro 130 x 2 (accompagnatori) x 4 notti = euro 1.040 (oneri valutati)

  Si rileva, infine, che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e che le attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso degli Emirati arabi uniti, viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della Polizia criminale.

  Al riguardo si precisa che le predette spese di missione vengono considerate, nello specifico campo dell'estradizione e dell'assistenza giudiziaria, quali oneri valutati atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

  Spese di traduzione di atti e documenti (articolo 22, comma 2, lettera b))

  Le spese annuali di traduzioni degli atti e dei documenti possono essere forfetariamente quantificate in euro 4.000 (oneri autorizzati)

  Spese per la comparizione di testimoni e periti (articoli 14, 15 e 22)

   spese di viaggio (costo medio del biglietto di andata e ritorno Abu Dhabi-Roma)
   euro 580 x 2 casi (comparizioni di testimoni o periti): euro 1.160 (oneri valutati)

   spese di soggiorno (euro 130 x 4 giorni x 2 testimoni o periti): euro 1.040 (oneri valutati)

   spese di vitto per 2 testimoni o periti: euro 50 x 2 testimoni o periti x 5 giorni: euro 500 (oneri valutati)

   spese per compensi (comprensive di onorari ed indennità): euro 150 x 1 richiesta x 1 esame x 5 giorni: euro 750 (oneri autorizzati)

   TOTALE euro 3.450

  Spese per la videoconferenza (articolo 16)

  In relazione alle comparizioni di persone mediante videoconferenza, si può ragionevolmente ipotizzare un ricorso al predetto strumento per una assistenza giudiziaria effettuata attraverso videoconferenza.
  Secondo le tariffe Telecom, un collegamento audiovisivo con i Paesi asiatici ha un costo medio di 400 euro ogni ora.
  Ipotizzando un collegamento della durata media di due ore giornaliere (per un giorno), si determina un costo per videoconferenza secondo il seguente calcolo: 400 euro x 2 (ore) x 1 videoconferenza = euro 800 (oneri autorizzati).
  A tale importo occorre poi aggiungere le spese per l'assistenza di un interprete, ove necessario.
  Ipotizzando un ricorso agli interpreti nel caso di specie (un caso annuo) e un onorario pari a circa 50 euro per ogni ora di collegamento, si determina il seguente onere.
  50 euro x 2 (ore) x 1 (giorno) x 1 caso = euro 100 (oneri autorizzati).
  Per quanto attiene agli eventuali costi per la custodia e la consegna dei beni sequestrati (articolo 20), il relativo onere trova già copertura finanziaria a legislazione vigente a valere sul capitolo 1360 dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
  Complessivamente l'onere annuo recato dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e gli Emirati arabi è determinato in euro 20.862,20 (arrotondato a euro 20.862).

RIEPILOGO

  L'onere totale derivante dal Trattato ammonta a euro 20.862 annui a decorrere dal 2018. Di questi, euro 15.212 hanno natura di oneri valutati ed euro 5.650 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

RIEPILOGO COMPLESSIVO

  L'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica dei due Trattati con gli Emirati arabi uniti, da porre a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 2018, è pari a euro 40.100, di cui euro 30.450 per gli oneri valutati ed euro 9.650 per gli oneri autorizzati.

2018

2019

2020

  Trattato di estradizione
  (oneri valutati)

15.238

15.238

15.238

  Trattato di cooperazione giudiziaria penale
  (oneri valutati)

15.212

15.212

15.212

Trattato di estradizione (oneri autorizzati)

4.000

4.000

4.000

  Trattato di cooperazione giudiziaria penale (oneri autorizzati)

5.650

5.650

5.650

  TOTALE

40.100

40.100

40.100

  Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018

  PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

  1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

  Il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti risulta essere preordinato a promuovere un'efficace collaborazione tra i due Paesi in materia di cooperazione giudiziaria penale.
  Si tratta, in particolare, di un accordo in base al quale i due Stati si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni determinate nello stesso, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale.
  Il Trattato è coerente con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto del crimine transnazionale.

  2) Analisi del quadro normativo nazionale.

  L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 697 a 722 del medesimo codice, che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero.

  3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

  L'accordo non presenta aspetti idonei a incidere sul quadro normativo vigente, continuando lo Stato italiano puntualmente ad applicare la propria normativa.

  4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

  Il Trattato rispetta i princìpi costituzionali (articoli 10 e 26) in materia di estradizione. La sua ratifica avviene secondo il disposto dell'articolo 80 della Costituzione. Deve evidenziarsi, in particolare, che ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo costituisce motivo obbligatorio di rifiuto dell'estradizione la circostanza che il reato per il quale è richiesta l'estradizione sia un reato politico o, ancora, la circostanza che vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta in estradizione possa essere sottoposta a un trattamento crudele, inumano o degradante o a qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali (articolo 3, lettera d)). Lo Scambio di Note interpretativo garantisce la piena conformità dell'articolo 3, lettera d), al dettato dell'articolo 698, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 149.

  5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

  Il Trattato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali in quanto l'intervento dello Stato risulta conforme all'articolo 117, secondo comma, lettere a) e l), della Costituzione.

  6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

  L'accordo, come evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

  7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

  Il Trattato ha ad oggetto una materia assistita da riserva assoluta di legge, non suscettibile pertanto di delegificazione.

  8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

  Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su analoga materia.

  9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

  Il contenuto dell'accordo è coerente con le principali pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia di estradizione.

  PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

  1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

  Il Trattato, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

  2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

  L'intervento è compatibile con le altre convenzioni firmate dall'Italia ove è disciplinata l'estradizione. In particolare, si ricorda che l'Italia è Parte della Convenzione di estradizione del Consiglio d'Europa, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, di cui, però, lo Stato degli Emirati arabi uniti non è Parte, né ha inteso aderirvi come Stato terzo. L'accordo non appare in contrasto con le altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio eccetera) che pure prevedono l'estradizione.

  4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

  Il Trattato appare coerente con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di estradizione.

  6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

  Il Trattato segue il modello indicato dalla Convenzione di estradizione del Consiglio d'Europa, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, apparendo, dunque, coerente con i modelli di accordo bilaterale in materia di estradizione seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

  PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

  1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

  L'accordo non introduce nuove definizioni normative.

  2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subìte dai medesimi.

  Il Trattato non contiene riferimenti ad altre leggi.

  3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

  Non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

  4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

  L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

  5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

  L'accordo non ha effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

  6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche di carattere integrativo o correttivo.

  Sul medesimo oggetto non sono state conferite.

  7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

  Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa, ad eccezione della ratifica.

  I termini contenuti nell'accordo appaiono congrui.

  8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

  Il controllo e il monitoraggio statistico dell'applicazione del Trattato saranno compiuti dall'Ufficio per la cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia.

*****

Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015

  PARTE I. – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

  1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

  Il Trattato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti risulta essere preordinato a promuovere la cooperazione giudiziaria in materia penale fra i due Paesi, rendendola rapida ed efficace, conformemente ai princìpi del diritto internazionale.
  In virtù del Trattato i due Stati contraenti si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente.
  Il Trattato è coerente con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto del crimine transnazionale.

  2) Analisi del quadro normativo nazionale.

  L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 723 a 729 del medesimo codice, che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.

  3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

  L'accordo non presenta aspetti idonei a incidere sul quadro normativo vigente in quanto lo Stato italiano continua puntualmente ad applicare la propria normativa.

  4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

  Il Trattato rispetta i princìpi costituzionali in materia di libertà personale. La sua ratifica avviene secondo il disposto dell'articolo 80 della Costituzione.

  5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

  Il Trattato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali in quanto l'intervento dello Stato risulta conforme all'articolo 117, secondo comma, lettere a) e l), della Costituzione.

  6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

  L'accordo, come evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

  7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

  Il Trattato ha ad oggetto una materia assistita da riserva assoluta di legge, non suscettibile pertanto di delegificazione.
  Poiché tra i due Stati non era stato precedentemente stipulato alcun accordo di assistenza giudiziaria penale, non esiste una precedente regolamentazione normativa della materia, escludendosi, dunque, qualsivoglia rilegificazione.

  8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

  Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

  9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

  Il contenuto dell'accordo è coerente con le principali pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia di assistenza giudiziaria penale.

  PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

  1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

  Il Trattato, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

  2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

  L'intervento è compatibile con le altre convenzioni firmate dall'Italia ove è disciplinata l'assistenza giudiziaria in materia penale. In particolare, si evidenzia che l'Italia è Parte della Convenzione di assistenza giudiziaria del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, di cui, però, il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti non è Parte né ha inteso aderirvi come Stato terzo.
  L'accordo non appare in contrasto con altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio eccetera) che pure prevedono l'assistenza giudiziaria in materia penale.

  4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

  Il Trattato appare coerente con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di assistenza giudiziaria penale.

  6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

  Il Trattato segue il modello indicato dalla Convenzione di assistenza giudiziaria del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, apparendo dunque coerente con i modelli di accordo bilaterale in materia di assistenza giudiziaria seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

  PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

  1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

  Il Trattato non introduce nuove definizioni normative.

  2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subìte dai medesimi.

  L'accordo non contiene riferimenti ad altre leggi.

  3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

  Il Trattato non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

  4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

  L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

  5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

  Il Trattato non ha effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. Entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

  6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche di carattere integrativo o correttivo.

  Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe.

  7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

  Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa, ad eccezione della ratifica.

  8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

  Il controllo e il monitoraggio statistico dell'applicazione del Trattato saranno compiuti dall'Ufficio per la cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018

  SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

  A) Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

  L'intervento normativo è volto ad autorizzare la ratifica dell'accordo raggiunto il 16 settembre 2015 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti in materia di estradizione, con lo Scambio di Note intervenuto tra le Parti il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018, e a disporne l'esecuzione.
  Il nostro codice di procedura penale già disciplina in linea generale la materia, prevedendo il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno (articolo 696) nonché una regolamentazione puntuale dell'estradizione per l'estero e dall'estero (articoli 697-722).
  I rapporti di collaborazione tra l'Italia e gli Emirati arabi uniti sono divenuti negli ultimi anni sempre più frequenti, anche a causa della presenza di cittadini dell'uno Stato nel territorio dell'altro, sentendosi allora la necessità di prestarsi assistenza e, conseguentemente, di concludere un accordo.
  Con il Trattato che si procede a ratificare, pertanto, i due Stati si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e alle condizioni determinate nello stesso, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale.

  B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

  L'obiettivo a breve termine dell'intervento normativo risulta essere quello di consentire a ciascuno dei due Stati contraenti di chiedere all'altro Stato la consegna di una persona perseguita o condannata nel proprio territorio per la celebrazione del processo o per l'esecuzione della pena evitando che, in tal modo, la stessa rimanga impunita.
  Nel medio e lungo periodo la ratifica dell'accordo consentirà una maggiore cooperazione giudiziaria fra i due Paesi e, di conseguenza, rafforzerà la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia, presupposto indefettibile e necessario per il reciproco riconoscimento delle sentenze e per una collaborazione nel settore penale di valenza transnazionale.

  C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

  L'indicatore sarà dato dall'aumento del numero di persone estradate all'estero e dall'estero ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale.

  D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

  Risultano destinatari delle disposizioni del Trattato, tra i soggetti pubblici, il Ministero della giustizia, la magistratura requirente e giudicante, il Ministero dell'interno, il servizio di cooperazione internazionale di polizia (Interpol) e gli avvocati.
  Tra i soggetti privati, sono interessati tutti coloro che, trovandosi coinvolti in un procedimento penale nella veste di indagato o imputato, siano destinatari di richiesta di estradizione dal Paese in cui si trovano verso il Paese che sta procedendo in giudizio nei loro confronti.

  SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO.

  L'accordo è scaturito da più incontri tra i rappresentanti dei due Stati e, segnatamente, i vertici dei rispettivi Ministeri della giustizia e delle rappresentanze diplomatiche.
  Il contenuto dell'accordo è modulato sulla base di altre convenzioni che hanno dimostrato piena efficacia a livello internazionale.

  SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO).

  L'opzione di non intervento è stata valutata, ma scartata in quanto l'intervento normativo di ratifica è indispensabile ai fini dell'efficacia, nel nostro sistema giuridico, del Trattato concluso fra gli Stati contraenti.
  Inoltre, la mancata ratifica lascerebbe irrisolte le criticità evidenziate nella sezione 1.

  SEZIONE 4. OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO.

  La possibilità di utilizzare opzioni alternative di intervento è stata valutata con esito negativo. In particolare, nei rapporti bilaterali tra i due Stati, non è applicabile la Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 poiché gli Emirati arabi uniti non sono Stato parte del Consiglio d'Europa né hanno aderito alla medesima Convenzione in qualità di Stato terzo.

  SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

  A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

  I vantaggi a breve termine dell'opzione regolatoria prescelta consistono nell'agevolazione, che rafforza la cooperazione giudiziaria tra i due Stati, dell'estradizione delle persone perseguite o condannate dall'uno all'altro Stato, ai fini della celebrazione del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale. I vantaggi a medio e lungo termine consistono nel favorire una maggiore fiducia da parte dei due Stati contraenti nei rispettivi sistemi giudiziari. Non risultano svantaggi.
  La scelta si è fondata su casi specifici e sui dati statistici di cui è titolare la Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.
  Gli effetti potranno essere misurati attraverso la consultazione di tali dati.

  B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

  L'intervento non incide sulle micro, piccole e medie imprese.

  C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

  L'intervento regolatorio non prevede oneri informativi a carico delle categorie indicate di cittadini e imprese.

  D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

  Le strutture pubbliche sono in grado di dare attuazione alle nuove norme in quanto le stesse si inseriscono in procedure già in atto. L'attuazione immediata delle nuove norme avviene, infatti, tramite le strutture interne e l'organizzazione già in atto del Ministero della giustizia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Per quanto attiene alle altre amministrazioni, le stesse hanno garantito l'idoneità delle loro strutture ad assorbire l'impatto delle nuove norme.
  Sotto il profilo economico, l'accordo sarà finanziato attraverso le modalità indicate nella legge di autorizzazione alla ratifica.

  SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETIVITA’ DEL PAESE.

  Il Trattato non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese, ma anzi aumenta la fiducia nel sistema giudiziario dei rispettivi Paesi contraenti con conseguenti effetti positivi sulla competitività dell'Italia a livello internazionale.

  SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

  A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

  Sono soggetti responsabili dell'attuazione del Trattato le autorità giudiziarie dei due Stati che comunicheranno mediante il Ministero della giustizia italiano e il Ministero della giustizia dello Stato degli Emirati arabi uniti.
  Le autorità giudiziarie dovranno, infatti, trasmettere le richieste di estradizione tramite le Autorità centrali che valuteranno, poi, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per concedere l'estradizione.
  Il Ministero dell'interno curerà, attraverso l'Interpol, la consegna della persona perseguita o condannata.

  B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

  Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. Il Trattato di estradizione, a seguito di ratifica, sarà pubblicato e diffuso in rete tramite il sito web istituzionale del Ministero della giustizia in modo da consentire a tutti coloro che vi si collegano di conoscere della sua entrata in vigore.

  C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

  Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio saranno effettuati dal Ministero della giustizia, tramite l'Ufficio per la cooperazione giudiziaria della Direzione generale della giustizia penale e il servizio statistico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con le risorse strumentali e umane a disposizione, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implichino oneri per la finanza pubblica. I dati ricavati serviranno, altresì, a valutare l'efficienza e la bontà dell'intervento.

  D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

  Il Trattato ha durata illimitata e non sono previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.
  Il Ministero della giustizia, in sede di verifica dei risultati ottenuti mediante l'introduzione della nuova disciplina, potrebbe decidere, ove non fossero soddisfacenti, di richiedere alla controparte la modifica dell'accordo.

  E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

  A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista VIR nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:

   verifica del numero di richieste di estradizione all'estero;

   verifica del numero di richieste di estradizione dall'estero.

  SEZIONE 8. RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA.

  Non vi sono annotazioni da formulare sui livelli minimi di regolazione europea posto che non si sta provvedendo al recepimento di una direttiva.

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Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015

  SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

  A) Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

  L'intervento normativo è volto ad autorizzare la ratifica dell'accordo raggiunto il 16 settembre 2015 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti in materia di assistenza giudiziaria penale e a disporne l'esecuzione.
  Il nostro codice di procedura penale già disciplina in linea generale la materia prevedendo il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno (articolo 696) nonché una regolamentazione puntuale delle rogatorie internazionali dall'estero all'estero (articoli 723-729).
  I rapporti di cooperazione giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati arabi uniti sono divenuti negli ultimi anni sempre più frequenti: è stata pertanto ravvisata la necessità di prestarsi assistenza e, quindi, di uno specifico accordo.
  Con il Trattato che si procede a ratificare, i due Stati si impegnano a prestarsi reciproca assistenza giudiziaria nei seguenti settori: notifica di citazioni o di altri atti giudiziari; acquisizione di atti e di documenti o, se richiesto, informazione sul loro contenuto; assunzione di testimonianze e di interrogatori; effettuazione di perizie; altre attività di assunzione di prove, compresa l'esecuzione di perquisizioni, ispezioni, esami di luoghi e persone, accertamenti documentali; sequestro e confisca di proventi, prodotti e cose pertinenti al reato; trasmissione di sentenze penali, di certificati penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari; citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimenti penali, periti; trasferimento temporaneo di persone detenute; scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulla legislazione.

  B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

  L'obiettivo a breve termine dell'intervento normativo risulta essere quello di consentire a ciascuno dei due Stati di prestarsi reciproca assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione è di competenza dello Stato richiedente. Poiché al momento i rapporti di cooperazione giudiziaria tra i due Stati non sono regolati da alcun accordo, l'unica forma attraverso la quale questi possono prestarsi assistenza è quella della cosiddetta cortesia internazionale. Si tratta evidentemente di una forma di assistenza su base volontaria che non obbliga le autorità competenti dei due Stati a cooperare laddove questo non occorra.
  Nel medio e lungo periodo la ratifica dell'accordo consentirà una maggiore cooperazione giudiziaria fra i due Paesi e, di conseguenza, rafforzerà la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia, presupposto indefettibile e necessario per il reciproco riconoscimento delle sentenze e per una collaborazione nel settore penale di valenza transnazionale.

  C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

  L'indicatore sarà dato dall'aumento del numero di richieste di assistenza giudiziaria effettuate all'estero o provenienti dall'estero ai fini della cooperazione giudiziaria nel settore penale.

  D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

  Risultano destinatari delle disposizioni del Trattato, tra i soggetti pubblici, il Ministero della giustizia, la magistratura requirente e giudicante, il Ministero dell'interno, il servizio di cooperazione internazionale di polizia (Interpol) e gli avvocati.
  Tra i soggetti privati, sono interessati tutti coloro che, essendo coinvolti in un procedimento penale nella veste di indagato o imputato, siano richiesti di partecipare all'attività istruttoria o investigativa che si svolge presso lo Stato richiedente o di subirne gli effetti (a mero titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività si indicano: perquisizioni, sequestri, ispezioni, sopralluoghi, interrogatori o esami).

  SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO.

  L'accordo è scaturito da più incontri tra i rappresentanti dei due Stati e, segnatamente, i vertici dei rispettivi Ministeri della giustizia e delle rappresentanze diplomatiche.
  Il contenuto dell'accordo è modulato sulla base di altre convenzioni che hanno dimostrato piena efficacia a livello internazionale.

  SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO).

  L'opzione di non intervento è stata valutata, ma scartata in quanto l'intervento normativo di ratifica è indispensabile ai fini dell'efficacia nel nostro sistema giuridico del Trattato concluso fra gli Stati contraenti.
  Inoltre, la mancata ratifica lascerebbe irrisolte le criticità evidenziate nella sezione 1.

  SEZIONE 4. OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO.

  La possibilità di utilizzare opzioni alternative di intervento è stata valutata con esito negativo. In particolare, nei rapporti bilaterali tra i due Stati non è applicabile la Convenzione europea di Strasburgo del 20 aprile 1959 in materia di assistenza giudiziaria penale poiché gli Emirati arabi uniti non sono uno Stato parte del Consiglio d'Europa né hanno aderito alla medesima Convenzione in qualità di Stato terzo.

  SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

  A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

  I vantaggi dell'opzione regolatoria prescelta a breve termine consistono nel favorire la cooperazione giudiziaria tra i due Stati, in particolare con riferimento all'assistenza giudiziaria che non potrà essere rifiutata, in presenza delle condizioni e dei requisiti previsti dal Trattato. I vantaggi a medio e lungo termine consistono nell'agevolare una maggiore fiducia da parte dei due Stati contraenti nei rispettivi sistemi giudiziari. Non risultano svantaggi.
  La scelta si è fondata su casi specifici e sui dati statistici di cui è titolare la Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.
  Gli effetti potranno essere misurati attraverso la consultazione di tali dati.

  B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

  L'intervento non incide sulle micro, piccole e medie imprese.

  C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

  Il Trattato non prevede oneri informativi a carico delle categorie indicate di cittadini e imprese.

  D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

  Le strutture pubbliche sono in grado di dare attuazione alle nuove norme in quanto le stesse si inseriscono in procedure già in atto. L'attuazione immediata delle nuove norme avviene, infatti, tramite le strutture interne e l'organizzazione già in atto del Ministero della giustizia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Per quanto attiene alle altre amministrazioni, le stesse hanno garantito l'idoneità delle loro strutture ad assorbire l'impatto delle nuove norme.
  Sotto il profilo economico, l'applicazione del Trattato sarà finanziata attraverso le modalità indicate nella legge di autorizzazione alla ratifica.

  SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA’ DEL PAESE.

  Il Trattato non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese, ma anzi aumenta la fiducia nel sistema giudiziario dei rispettivi Paesi contraenti con conseguenti effetti positivi sulla competitività dell'Italia a livello internazionale.

  SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

  A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

  Sono soggetti responsabili dell'attuazione del Trattato le Autorità centrali (Ministeri della giustizia) dei rispettivi Stati.
  Le autorità giudiziarie dovranno trasmettere le richieste di assistenza giudiziaria tramite le rispettive Autorità centrali, che valuteranno, poi, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per concedere l'assistenza giudiziaria richiesta.
  Il Ministero dell'interno curerà, attraverso l'Interpol, il coordinamento con il Ministero della giustizia.

  B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

  Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. Il nuovo Trattato di assistenza giudiziaria sarà pubblicato e diffuso in rete tramite il sito web istituzionale del Ministero della giustizia in modo da consentire a tutti coloro che vi si collegano di conoscere della sua entrata in vigore.

  C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

  Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio saranno effettuati dal Ministero della giustizia, tramite l'Ufficio per la cooperazione giudiziaria della Direzione generale della giustizia penale e il servizio statistico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con le risorse a disposizione, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implichino oneri per la finanza pubblica. I dati ricavati serviranno, altresì, a valutare l'efficienza e la bontà dell'intervento.

  D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

  Il Trattato ha durata illimitata e non sono previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.
  Il Ministero della giustizia, in sede di verifica dei risultati ottenuti mediante l'introduzione della nuova disciplina, potrebbe decidere, ove non fossero soddisfacenti, di richiedere alla controparte la modifica dell'accordo.

  E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

   A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista VIR nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:

   verifica del numero di richieste di assistenza giudiziaria all'estero;

   verifica del numero di richieste di assistenza giudiziaria dall'estero.

  SEZIONE 8. RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA.

  Non vi sono annotazioni da formulare sui livelli minimi di regolazione europea posto che non si sta provvedendo al recepimento di una direttiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

   a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018;

   b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 25 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 15.238 a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2018, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 13, 14 e 15 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 15.212 a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 16 e 22, pari a euro 5.650 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

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