FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3434

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(DRAGHI)

e dal ministro della salute
(SPERANZA)

Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

Presentato il 7 gennaio 2022

  Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede la conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
  Il decreto mira a proseguire la strategia di contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale, basata sul presupposto che la vaccinazione rappresenti uno strumento imprescindibile nella lotta alla pandemia, configurandosi come un'irrinunciabile opportunità di protezione individuale e collettiva.
  Si passano di seguito in rassegna gli articoli che lo compongono.

Articolo 1 (Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2)

  Il presente articolo introduce alcune modifiche al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al fine di estendere l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, disciplinandone l'applicazione.
  In particolare, viene introdotto nel decreto-legge n. 44 del 2021 l'articolo 4-quater, rubricato «Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni», il cui comma 1 stabilisce che, al fine di tutelare la salute pubblica e limitare la diffusione del contagio, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter del medesimo decreto-legge, è esteso a tutti i cittadini italiani e ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché agli stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
  La previsione non incide su quanto previsto in tema di obbligo vaccinale dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter del medesimo decreto-legge n. 44 del 2021, le cui disposizioni rivestono carattere di specialità.
  L'obbligo in questione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
  Inoltre, l'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile per la vaccinazione prevista dalle circolari del Ministero della salute.
  In particolare, in merito al ciclo primario, si segnala che:

   la circolare del Ministero della salute 8284-03/03/2021-DGPRE stabilisce che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS- CoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno tre mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro sei mesi dalla stessa;

   la successiva circolare del Ministero della salute 32884-21/07/2021-DGPRE chiarisce che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro sei mesi dalla stessa e comunque non oltre dodici mesi dalla guarigione.

  Al riguardo, si specifica che l'indicazione relativa all'esigenza di non oltrepassare i dodici mesi dalla guarigione è rivolta ai professionisti deputati alla somministrazione e si riferisce al numero delle dosi da somministrare in funzione del tempo trascorso dall'infezione; la medesima indicazione non rappresenta, pertanto, un motivo per procrastinare la vaccinazione, che deve essere eseguita non oltre sei mesi dall'infezione anche da parte dei soggetti obbligati ai sensi del presente comma, che si trovino nelle condizioni esposte dalla circolare.
  La successiva circolare del Ministero della salute 40711-09/09/2021-DGPRE chiarisce che:

   in caso di infezione da SARS-CoV-2 confermata (definita dalla data del primo test molecolare positivo) entro il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è indicato il completamento della schedula vaccinale con una seconda dose da effettuare entro sei mesi (centottanta giorni) dalla documentata infezione (data del primo test molecolare positivo); trascorso questo arco di tempo, la schedula vaccinale potrà essere comunque completata, il prima possibile, con la sola seconda dose;

   in caso di infezione da SARS-CoV-2 confermata (definita dalla data del primo test molecolare positivo) oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, la schedula vaccinale è da intendersi completata in quanto l'infezione stessa è da considerarsi equivalente alla somministrazione della seconda dose. Resta inteso che l'eventuale somministrazione di una seconda dose non è comunque controindicata; ciò vale anche per i soggetti guariti, in precedenza non vaccinati, che hanno ricevuto una sola dose di vaccino dopo l'infezione da SARS-CoV-2.

  In merito alla dose «booster»:

   la circolare del Ministero della salute 56052-06/12/2021-DGPRE stabilisce che nei soggetti vaccinati prima o dopo un'infezione da SARS-CoV-2, nei tempi e con le modalità raccomandate, è indicata la somministrazione di una dose di richiamo (booster), ai dosaggi autorizzati per la stessa, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno cinque mesi (centocinquanta giorni) dall'ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell'unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione);

   la circolare del Ministero della salute 59207-24/12/2021-DGPRE stabilisce che la somministrazione della dose di richiamo (booster) a favore dei soggetti per i quali la stessa è raccomandata, con i vaccini e relativi dosaggi autorizzati, sarà possibile dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (centoventi giorni) dal completamento del ciclo primario o dall'ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell'unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione in caso di soggetti vaccinati prima o dopo un'infezione da SARS-CoV-2, in base alle relative indicazioni). Ciò, a partire dal 10 gennaio 2022, sulla base di quanto disposto dalla nota del Commissario straordinario CSEC19RM 001 REG2021 1026688 20-12-2021.

  Come precisato dai commi 1 e 3 dell'articolo 4-quater, l'obbligo sussiste fino al 15 giugno 2022 e riguarda anche coloro i quali compiano il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto.
  La necessità di assicurare la massima copertura vaccinale alla popolazione con particolare riguardo ai soggetti con età eguale o superiore a cinquanta anni si basa su evidenze scientifiche nazionali e internazionali accumulate sia nel corso della pandemia che nell'ultimo mese, periodo di crescente circolazione della variante Omicron del virus SARS-CoV-2. Tutti i dati a disposizione hanno infatti mostrato una frequenza maggiore (incidenza) di infezioni gravi ed esiti peggiori in soggetti di questa fascia di età.
  Il documento dell'Istituto superiore di sanità «Report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da SARS-CoV-2 in Italia – Aggiornamento del 5 ottobre 2021» (Epicentro. https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia#1), che ha analizzato le caratteristiche di un campione dei decessi in Italia (n= 130.468), mostrava che solo 1,2 per cento dei soggetti aveva meno di cinquanta anni. In figura 1 si osserva come il numero di decessi sia prevalentemente distribuito dai cinquanta anni in su.

Figura 1: Numero di decessi positivi a HPV per fasci di età relativo al campione in studio – ISS (n. 130.468).

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  Anche la sorveglianza integrata nazionale (Istituto superiore di sanità, «Epidemia COVID-19. Aggiornamento nazionale 28 dicembre 2021», aggiornamento del 4 gennaio 2022; Istituto superiore di sanità, 2021, 28/12/2021, https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_28-dicembre-2021.pdf), come si può vedere nella tabella 1, mostra che ,considerando tutto il periodo pandemico, i soggetti da cinquanta anni in su sono quelli più colpiti in termini di letalità anche per la presenza di patologie concomitanti.

Tabella 1: Distribuzione dei casi (n=5.730.040) e dei decessi (n=136.099) per covid-19 diagnosticati in Italia per fascia di età e sesso da inizio epidemia (fonte sorveglianza integrata nazionale – ISS aggiornamento al 28 dicembre 2021).

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  Inoltre, come mostrato nella tabella 6 del rapporto dell'Istituto superiore di sanità, l'incidenza di ospedalizzazioni, ricoveri in terapia intensiva e decessi è molto elevata rispetto alla popolazione più giovane e soprattutto nei soggetti non vaccinati. Infatti la vaccinazione si è dimostrata efficace nel ridurre il tasso di ospedalizzazione, ricovero in terapia intensiva e decesso. Il rischio di ospedalizzazione di un soggetto non vaccinato di età dai cinquanta anni in su varia a seconda della fascia di età (aumenta all'aumentare dell'età) e dello stato vaccinale. Un soggetto dagli ottanta anni in su non vaccinato rispetto a un soggetto con dose booster o aggiuntiva rischia 41 volte di più l'ospedalizzazione, 77 volte di più il ricovero in terapia intensiva e 64 volte di più il decesso. Rischi relativi molto alti sono stati rilevati anche per i soggetti non vaccinati della fascia di età 60-79 anni (un rischio di ospedalizzazione, terapia intensiva e decesso rispettivamente più alto di 16 volte, 17 volte e 9 volte rispetto a un vaccinato con dose booster o dose aggiuntiva) e della fascia 40-59 anni (un rischio di ospedalizzazione, terapia intensiva e decesso rispettivamente più alto di 12 volte, 16 volte e 5 volte rispetto a un vaccinato con dose booster o dose aggiuntiva).

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  I dati nazionali mostrano una situazione epidemiologica in progressivo peggioramento con un aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi di infezione con una incidenza settimanale a livello nazionale di 1.669 casi per 100.000 abitanti rispetto a 783 casi per 100.000 abitanti della settimana precedente. I dati nella tabella 2 indicano anche l'occupazione dei posti letto in area medica con pazienti con infezione da COVID-19 nella misura del 21,6 per cento (range 10,8-42,4 per cento) e in terapia intensiva del 15,4 per cento (range 3,2-27,8 per cento)

Tabella 2: Indicatori decisionali come da decreto-legge 18 maggio 2021. n. 65, articolo 13.

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  La maggiore incidenza di casi, secondo il rapporto di sorveglianza integrata del 28 dicembre 2021, si è verificata nella popolazione non vaccinata. Per tutte le età l'efficacia del vaccino (riduzione del rischio) nel prevenire la malattia è pari all'82,7 per cento entro i novanta giorni dal completamento del ciclo vaccinale e scende da 71,7 per cento tra novantuno e centoventi giorni a 57,5 per cento oltre i centoventi giorni dal completamento del ciclo vaccinale. Rimane elevata l'efficacia vaccinale nel prevenire casi di malattia severa, in quanto l'efficacia del vaccino nei vaccinati con ciclo completo da meno di novanta giorni e tra novantuno e centoventi giorni è pari rispettivamente al 95,7 e 92,6 per cento, mentre cala all'88 per cento nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre centoventi giorni. L'efficacia nel prevenire l'infezione e i casi di malattia severa sale rispettivamente all'86,6 e al 97 per cento nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster.
  Nelle prossime settimane si potrà osservare meglio l'effetto della variante Omicron sulle forme severe e sui decessi. I dati preliminari internazionali, provenienti dai Paesi in cui questa variante si è diffusa prima che in Italia, mostrano un'efficacia del vaccino significativamente ridotta contro la malattia sintomatica causata dalla variante Omicron(1) (Effectiveness of COVID-19 vaccines against the Omicron (B.1.1.529) variant of concern. Andrews N, Stowe J, Kirsebom F et al. medRxiv 2021.12.14.21267615; doi: https://doi.org/10.1101/2021.12.14.21267615; Billy J Gardner, A. Marm Kilpatrick, Estimates of reduced vaccine effectiveness against hospitalization, infection, transmission and symptomatic disease of a new SARS-CoV-2 variant, Omicron (B.1.1.529), using neutralizing antibody titers. medRxiv, dec. 12, 2021) rispetto alla variante Delta, anche in presenza di ciclo primario e dopo dieci settimane dopo la dose di richiamo. Il calo della protezione indotta da vaccino è più veloce con la variante Omicron che con la variante Delta. Tuttavia, la dose di richiamo conferisce una maggiore protezione contro la malattia sintomatica dovuta alla variante Omicron rispetto a due dosi di vaccino. È importante notare che finora la protezione data dalla vaccinazione COVID-19 da malattia grave e morte dura più a lungo di quella contro l'infezione o la malattia lieve o moderata. Di conseguenza, alla luce dei dati esposti, per la protezione dei soggetti di età superiore a cinquanta anni la vaccinazione e i relativi richiami effettuati secondo le raccomandazioni del Ministero della salute rimangono l'intervento più efficace per ridurre la malattia grave e il conseguente ricorso all'assistenza sanitaria.
  L'importanza di raggiungere coperture vaccinali elevatissime è sostenuta dai dati iniziali provenienti da alcuni Paesi dove la trasmissione della variante Omicron non è stata arrestata da una popolazione vaccinata con due dosi e dove il rischio di ospedalizzazione dovuto alla variante Omicron, sebbene ridotto, può causare un ulteriore sovraccarico dei servizi assistenziali.
  In Danimarca, uno dei Paesi europei dove la diffusione della variante Omicron è avvenuta prima, un articolo in pre-print riporta l'esperienza di circa 12.000 famiglie colpite dalla variante Omicron nelle quali le persone non vaccinate e completamente vaccinate avevano all'incirca le stesse possibilità di contrarre il virus. Il richiamo però ha dimezzato il rischio di infezione dalla variante Omicron. Essere vaccinati riduce anche la possibilità di una persona infetta di infettare gli altri: per entrambe le varianti, un caso non vaccinato aveva il 41 per cento in più di probabilità di infettare un altro membro della famiglia rispetto a uno completamente vaccinato (Frederik Plesner Lyngse, Laust Hvas Mortensen, Matthew J. Denwood, Lasse Engbo Christiansen, Camilla Holten Møller, Robert Leo Skov, Katja Spiess, Anders Fomsgaard, Maria Magdalena Lassaunière, Morten Rasmussen, Marc Stegger, Claus Nielsen, Raphael Niklaus Sieber, Arieh Sierra Cohen, Frederik Trier Møller, Maria Overvad, Kåre Mølbak, Tyra Grove Krause, Carsten Thure Kirkeby, SARS-CoV-2 Omicron VOC Transmission in Danish Households. medRxiv 2021.12.27.21268278; doi: https://doi.org/10.1101/2021.12.27.21268278).
  Altri dati dal Sud Africa, dalla Danimarca e dal Regno Unito (Neil Ferguson, Azra Ghani, Wes Hinsley and Erik Volz. Hospitalisation risk for Omicron cases in England, Imperial College London (22 dicembre 2021), https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-50-severity-omicron) suggeriscono che la variante Omicron sia causa di malattie meno gravi, ma che l'eccesso di casi meno gravi può mettere a dura prova gli ospedali già al limite delle loro capacità. In Sud Africa ad esempio è stato stimato un tasso di ospedalizzazione più basso di un terzo rispetto alla variante Delta (Jassat, Waasila and Karim, Salim Abdool and Mudara, Caroline and Welch, Richard and Ozougwu, Lovelyn and Groome, Michelle and Govender, Nevashan and von Gottberg, Anne and Wolter, Nicole and Group, DATCOV Author and Blumberg, Lucille and Cohen, Cheryl, Clinical Severity of COVID-19 Patients Admitted to Hospitals in Gauteng, South Africa During the Omicron-Dominant Fourth Wave (December 29, 2021), SSRN: https://ssrn.com/abstract=3996320 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3996320) e dati inglesi suggeriscono che la ospedalizzazione sia meno grave perché richiede un minore ricorso alla ventilazione meccanica. Tuttavia forme non respiratorie possono causare complicazioni e sintomatologie che richiedono l'ospedalizzazione.
  Con l'introduzione dell'articolo 4-quinquies, rubricato «Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro», al comma 1, si prevede che, a decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2 (personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, personale delle autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le predette amministrazioni), 9-sexies, commi 1 e 4 (magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché i componenti delle commissioni tributarie, oltre che i magistrati onorari e i giudici popolari), e 9-septies, commi 1 e 2 (chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi privati), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, cui si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, introdotto dal decreto in esame, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione.
  Al comma 2 si prevede che i datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 9-septies e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 sono effettuate con le modalità indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021 (piattaforma nazionale – DGC).
  Il comma 3 prevede che per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater, che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro, il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 è verificato dai soggetti di cui al comma 2 nonché dai rispettivi datori di lavoro.
  Il comma 4 dispone che i lavoratori non in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1, o che risultino privi delle stesse al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, comunque non oltre il 15 giugno 2022. Di conseguenza per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
  Sino al 15 giugno 2022, per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
  Il comma 5 stabilisce il divieto di accesso dei lavoratori di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo vaccinale.
  Il comma 6 prevede specifiche sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 con l'applicazione dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Restano ferme le disposizioni in materia di distribuzione dei proventi tra lo Stato e le regioni. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa è aumentata e sarà pari a una somma da euro 600 a euro 1.500.
  Ai sensi del comma 7, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti che non possono vaccinarsi a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
  Con l'introduzione dell'articolo 4-sexies, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:

   a) persone fisiche che alla data del 1° febbraio non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

   b) persone fisiche che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;

   c) persone fisiche che a decorrere dal 1° febbraio non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

  Ai sensi del comma 3 l'irrogazione della sanzione è di competenza del Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, utilizzando i dati di cui dispone il Sistema tessera sanitaria sui soggetti che risultano vaccinati ed esenti dalla vaccinazione. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. L'azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine di dieci giorni, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa all'insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi. Il comma 6 disciplina il procedimento per la notificazione dell'avviso di addebito. In caso di opposizione alla sanzione contenuta nel predetto avviso, resta ferma la competenza del giudice di pace e l'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, passivamente legittimata. Il comma 8 stabilisce che le entrate derivanti dal comma 1 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Articolo 2 (Estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori)

  L'articolo 2 introduce ulteriori modifiche all'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al fine di estendere l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnici superiori.
  In particolare, la lettera a) del comma 1 introduce il comma 1-bis, ai sensi del quale, dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, già previsto per altre categorie di personale pubblico, si applica anche al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori; pertanto, la vaccinazione costituirà requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative per il predetto personale. Con la lettera b) si modifica il comma 2 e si prevede che siano i dirigenti e i responsabili delle istituzioni e delle strutture in cui presta servizio il personale delle università, delle istituzioni dell'AFAM e degli istituti tecnici superiori ad assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale.

Articolo 3 (Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19)

  L'articolo 3 introduce modifiche all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 prevedendo che, fino al 31 marzo 2022, l'accesso a determinati servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto-legge n. 52 del 2021.
  La disposizione è motivata dall'esigenza di limitare la diffusione del contagio tra i frequentatori dei servizi e delle attività specificamente individuati.
  In particolare, ai soggetti di età superiore a dodici anni privi della certificazione verde COVID-19 e che non siano esenti dalla campagna vaccinale sarà temporaneamente precluso l'accesso ai servizi alla persona e ai pubblici uffici, ai servizi postali, a quelli bancari e finanziari, nonché a determinate attività commerciali e l'effettuazione di colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati negli istituti penitenziari per adulti e minori.
  Viene fatto salvo l'accesso alle attività necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, che saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione.
  Il comma 1, lettera b), apporta modifiche all'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021, al fine di rafforzare la tutela di coloro che accedono alle strutture in cui si esercitano le funzioni giudiziarie per ragioni professionali e lavorative, estendendo gli obblighi già previsti dall'articolo 9-sexies appena citato ai difensori, ai consulenti e ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia.
  Per effetto dell'estensione dell'obbligo di munirsi delle certificazioni verdi COVID-19, a tali soggetti si applicano le disposizioni sanzionatorie di cui al comma 6 e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9-sexies, che prevedono che l'assenza dall'ufficio conseguente al mancato possesso di tali certificazioni è considerata assenza ingiustificata, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma senza diritto alla retribuzione o altro compenso o emolumento, e che, per altro verso, rinviano ai rispettivi ordinamenti quando il fatto integri altresì illecito disciplinare.
  Viene inoltre sostituito il comma 8 dell'articolo 9-sexies al fine di precisare che le disposizioni contenute in tale articolo non trovano applicazione esclusivamente per coloro che accedono alle strutture giudiziarie in qualità di testimoni o di parti del processo.
  Infine, viene aggiunto il comma 8-bis che disciplina le conseguenze della assenza del difensore nel caso in cui essa sia dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19, prevedendo espressamente che in tali ipotesi l'assenza non può costituire legittimo impedimento a comparire, restando quindi ingiustificata.
  Il comma 2 prevede che ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino non si applicano, sino al 28 febbraio 2022, le disposizioni dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro, come introdotto dal decreto in esame, e quelle dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

Articolo 4 (Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo)

  L'articolo persegue, al comma 1, lo scopo di disciplinare, per gli alunni, i casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, comprese le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, tenendo conto delle specificità dei differenti contesti legati al grado d'istruzione. Rimane fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 111 del 2021, ai sensi del quale è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi. Per il personale scolastico, resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
  Per quanto riguarda le istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, si prevede la sospensione delle attività della sezione o del gruppo classe per la durata di almeno dieci giorni laddove emerga, nella medesima sezione o gruppo classe, un caso confermato di positività al COVID-19.
  Per quanto riguarda le scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, si prevede un regime differenziato a seconda del numero dei casi confermati di positività al COVID-19. Con un caso confermato di positività al COVID-19, si prevede di applicare un regime di sorveglianza mediante l'effettuazione di test antigenico o molecolare da svolgersi al momento di presa di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (ovvero sorveglianza con testing T0 – T5). Con almeno due casi confermati di positività al COVID-19, si prevede di proseguire le attività nella forma della didattica digitale integrata a distanza per almeno dieci giorni.
  Per quanto riguarda, infine, le scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché le scuole secondarie di secondo grado e il sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 266, il regime è articolato nel modo seguente. Con un caso confermato di positività al COVID-19, l'attività didattica prosegue in presenza osservando il regime di autosorveglianza con l'utilizzo delle mascherine di tipo FFP2. Con due casi confermati di positività al COVID-19, l'attività didattica prosegue in presenza osservando il regime di autosorveglianza, con l'utilizzo delle mascherine di tipo FFP2 per coloro che diano dimostrazione, alternativamente, di aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni, di essere guariti da meno di centoventi giorni o di aver effettuato la dose di richiamo; per tutti gli altri, l'attività didattica prosegue nella forma della didattica digitale integrata per almeno dieci giorni. Con almeno tre casi confermati di positività al COVID-19, si prevede, infine, di proseguire le attività nella forma della didattica digitale integrata a distanza per almeno dieci giorni.

Articolo 5 (Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica)

  Nell'ambito delle attività connesse al tracciamento dei contagi da COVID-19, la previsione è tesa ad assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi, presso le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, o presso le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alla popolazione scolastica frequentante la scuola secondaria di primo e secondo grado, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale.
  Per far fronte agli oneri di cui all'articolo 5 è autorizzata a favore del Commissario straordinario la spesa di 92.505.000 euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, già confluite nella contabilità speciale di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Articolo 6 (Entrata in vigore)

  Prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022(*).

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

  Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

  Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

  Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

  Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

  Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

  Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

  Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

  Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

  Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

  Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus, estendendo, tra l'altro, l'obbligo vaccinale ai soggetti ultra cinquantenni e a settori particolarmente esposti, quali quello universitario e dell'istruzione superiore.

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 2022;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione
da SARS-CoV-2)

  1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4-ter sono inseriti i seguenti:

   «Art. 4-quater (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni). – 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.
   2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.
   3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1.
   Art. 4-quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro). – 1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.
   2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 sono effettuate con le modalità indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.
   3. La verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro è effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonché dai rispettivi datori di lavoro.
   4. I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l'articolo 9-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021.
   5. È vietato l'accesso dei lavoratori di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto comma 1.
   6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
   7. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4-quater, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
   8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9-sexies, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021.
   9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie). – 1. In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:

   a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

   b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;

   c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

   2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter.
   3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione. Per la finalità di cui al presente comma, il Sistema Tessera Sanitaria è autorizzato al trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni, acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, nonché al trattamento dei dati relativi agli esenti acquisiti secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
   4. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione.
   5. L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari prevista al comma 4, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi di cui al comma 4.
   6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi, di cui al comma 4, provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione, di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
   7. ln caso di opposizione alla sanzione contenuta nell'avviso di cui al comma 6 resta ferma la competenza del Giudice di Pace e l'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, passivamente legittimata.
   8. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate a cura dell'Agenzia delle entrate Riscossione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».

Articolo 2.
(Estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori)

  1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui al comma 1 si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.»;

   b) al comma 2:

    1) al primo periodo, dopo le parole «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e del comma 1-bis»;

    2) al secondo periodo, dopo le parole «comma 1, lettera a),» sono inserite le seguenti: «e comma 1-bis)»;

   c) al comma 3, le parole «il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 15 giugno 2022»;

   d) nella rubrica, le parole «e degli Istituti penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori».

Articolo 3.
(Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19)

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 9-bis:

    1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nell'ambito del territorio nazionale:

   a) servizi alla persona;

   b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

   c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

   1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e c) si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione di cui al comma 1-bis, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche che l'accesso ai servizi, alle attività e agli uffici di cui al comma 1-bis avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del comma 4.»;

    2) al comma 3, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

   b) all'articolo 9-sexies:

    1) al comma 4, dopo le parole: «e ai giudici popolari» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia»;

    2) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e alle parti del processo.»;

    3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.»;

   c) all'articolo 9-septies, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.».

  2. All'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, relativo alle certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Fino al 28 febbraio 2022, ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.».

Articolo 4.
(Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2
nel sistema educativo, scolastico e formativo)

  1. Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ferma restando l'applicazione per il personale scolastico dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, per gli alunni si applicano le seguenti misure:

   a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni;

   b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

    1) in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni;

    2) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;

   c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

    1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;

    2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;

    3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

  2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Articolo 5.
(Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19
nella popolazione scolastica)

  1. Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla autosorveglianza di cui all'articolo 4, mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 o le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 92.505.000 euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi incluse quelle confluite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi dell'art. 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
  2. Al fine di ristorare le farmacie e le strutture sanitarie per i mancati introiti derivanti dall'applicazione del comma 1, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, secondo le medesime modalità previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
  3. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 42,505 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.

Articolo 6.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Dato a Roma, addì 7 gennaio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

  (1) Effectiveness of COVID-19 vaccines against the Omicron (B.1.1.529) variant of concern. Andrews N, Stowe J, Kirsebom F et al. medRxiv 2021.12.14.21267615; doi: https://doi.org/10.1101/2021.12.14.21267615

  (*) Si veda anche l'Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2022.