FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
        Titolo I
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                Capo II
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                Capo III
                        Articolo 7
                Capo IV
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                Capo V
                        Articolo 11
                Capo VI
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
        Titolo II
                Capo I
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                Capo II
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                Capo III
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26
                Capo IV
                        Articolo 27
                        Articolo 28
                        Articolo 29
                        Articolo 30
                Capo V
                        Articolo 31
                        Articolo 32
                        Articolo 33
                        Articolo 34
                        Articolo 35
                        Articolo 36
                        Articolo 37
                        Articolo 38
                        Articolo 39
                        Articolo 40
        Titolo III
                Capo I
                        Articolo 41
                        Articolo 42
                        Articolo 43
                        Articolo 44
                Capo II
                        Articolo 45
                Capo III
                        Articolo 46
        Titolo IV
                Capo I
                        Articolo 47
                        Articolo 48
                        Articolo 49
        Titolo V
                Capo I
                        Articolo 50
                        Articolo 51
                        Articolo 52

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3354

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(DRAGHI)

dal ministro del turismo
(GARAVAGLIA)

dal ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
(GIOVANNINI)

dal ministro della transizione ecologica
(CINGOLANI)

dal ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale
(COLAO)

dal ministro per il sud e la coesione territoriale
(CARFAGNA)

dal ministro dell'economia e delle finanze
(FRANCO)

dal ministro dell'istruzione
(BIANCHI)

dal ministro dell'università e della ricerca
(MESSA)

dal ministro per la pubblica amministrazione
(BRUNETTA)

dal ministro dell'interno
(LAMORGESE)

dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(PATUANELLI)

e dal ministro della giustizia
(CARTABIA)

Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose

Presentato il 6 novembre 2021

  Onorevoli Deputati! — Il decreto di cui si chiede la conversione si compone di 51 articoli divisi in 5 titoli e, complessivamente, 16 capi.

TITOLO I – MISURE URGENTI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR PER IL 2021

  Il titolo I è composto di 6 Capi, contenenti le disposizioni di seguito descritte.

Capo I – TURISMO

Articolo 1 – (Contributi e credito d'imposta per le imprese turistiche)

  L'articolo 1 è volto a riconoscere specifici benefìci fiscali in capo agli operatori del settore turistico-ricettivo, attraverso il meccanismo del credito d'imposta al quale può, altresì, aggiungersi la fruizione di un contributo a fondo perduto al fine di consentire interventi di riqualificazione delle strutture ricettive, con gli obiettivi del superamento dello stato di crisi legato alla pandemia da COVID-19 e del rilancio delle attività imprenditoriali interessate. La misura è inserita nell'investimento 4.2 M1C3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
  Attualmente gli articoli 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, come modificato dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevedono il beneficio fiscale del credito d'imposta nella misura del 65 per cento dei costi sostenuti per gli interventi di riqualificazione e miglioramento delle strutture, per le annualità 2020, 2021 e 2022. La nuova disciplina introduce la possibilità di beneficiare di un credito d'imposta pari all'80 per cento dell'ammontare delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi.
  Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di compensabilità previsti, per ogni operatore, dagli articoli 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che il credito non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento; ai fini della verifica di tale ultimo limite, la disposizione prevede che il Ministero del turismo, in via preventiva rispetto alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmetta all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonché le eventuali variazioni e revoche.
  Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
  Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; l'opzione in esame è stata preferita, rispetto alla possibile adozione di un successivo provvedimento ad hoc del direttore dell'Agenzia, in quanto ritenuta l'unica idonea a consentire il rispetto della tempistica prevista per l'attuazione del PNRR come stabilita dalla Commissione europea.
  Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  Tali caratteristiche arricchiscono l'attrattività della misura, che appare idonea a incentivare l'investimento innovativo e green in questo periodo di scarsa liquidità post COVID-19 per un settore in difficoltà di liquidità come quello turistico-ricettivo.
  Ai fini della fruizione del credito d'imposta è prevista la necessità di presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
  Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato.
  Per i medesimi beneficiari del credito d'imposta è riconosciuto anche un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro.
  Tale importo può essere aumentato in presenza delle condizioni cui al comma 2 al fine di rendere l'intervento coerente con le finalità perseguite dal PNRR, per le iniziative promosse da giovani, da donne e da imprese del Mezzogiorno; sono, altresì, valorizzate le spese per la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale.
  In particolare, il contributo può essere aumentato come segue, anche cumulativamente:

   a) fino a ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell'importo totale dell'intervento;

   b) fino a ulteriori 20.000 euro, per l'imprenditoria femminile e giovanile tra i 18 anni e i 35 anni d'età nel settore del turismo;

   c) fino a ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.

  Credito d'imposta e contributo a fondo perduto sono tra loro cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 8, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5.
  L'ammontare massimo dei contributi è erogato, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento a fronte della presentazione di idonea garanzia.
  Per le spese ammissibili, di cui al comma 5, inerenti al medesimo progetto non coperte dal credito d'imposta e dal contributo a fondo perduto, è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, recante «Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica», a condizione che almeno il 50 per cento di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, il tutto nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche, come richiesto dalla Ragioneria generale dello Stato.
  Quanto all'identificazione del contesto oggettivo di riferimento, il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti per una serie di interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica delle strutture, di riqualificazione antisismica, di eliminazione delle barriere architettoniche, di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali e di digitalizzazione; sono incentivati anche gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, ma solo se funzionali alla realizzazione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di eliminazione delle barriere architettoniche, requisito, quest'ultimo, che differenzia tale tipo di beneficio dalla previgente disciplina del credito d'imposta.
  È prevista, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, la pubblicazione, da parte del Ministero del turismo, di un provvedimento contenente le modalità applicative per l'erogazione degli incentivi, compresa l'individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi, che sono concessi secondo l'ordine cronologico delle domande.
  L'esaurimento delle risorse è comunicato agli operatori del settore con avviso pubblico pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo.
  Si prevede anche una disciplina transitoria e, in particolare, si stabilisce che la nuova disciplina si applica agli interventi avviati dopo l'entrata in vigore della disciplina stessa e a quelli avviati e non conclusi prima di tale data, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, come consentito ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Agli interventi conclusi prima dell'entrata in vigore dell'articolo 1 continuano ad applicarsi, ai fini del credito d'imposta, le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e all'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché, il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 598 del 20 dicembre 2017, anche in relazione ai beneficiari e agli interventi di cui al citato articolo 79.
  Gli incentivi oggetto dell'articolo 1 non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
  Le spese ammissibili devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che rappresenta una condizione vincolante per il finanziamento con le risorse europee.
  Sempre al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva si prevede che il Ministero del turismo, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2025, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorni gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

Articolo 2 – (Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)

  L'articolo 2 istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una «Sezione Speciale Turismo» per la concessione di garanzie sui finanziamenti erogati ai soggetti identificati come potenziali fruitori delle misure di incentivazione di cui all'articolo 1 e, inoltre, ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico.
  Tali garanzie sono rilasciate in relazione a singoli finanziamenti o a portafogli di finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio «non inquinare significativamente», di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore. La misura è inserita nell'investimento 4.2 M1C3 del PNRR.
  La disposizione prevede, per il rilascio delle garanzie, una serie di deroghe alla disciplina di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, al fine di ampliare l'ambito applicativo delle garanzie stesse e di facilitarne il rilascio. In particolare:

   la garanzia è gratuita;

   l'importo massimo garantito per singola impresa è aumentato a 5 milioni di euro;

   per il periodo emergenziale la percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della garanzia diretta è stabilita nella misura massima del 70 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, elevabile fino all'80 per cento mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012;

   la riassicurazione presenta analoga cadenza (con percentuali rispettivamente fissate all'80 e al 90 per cento);

   sono ammissibili anche operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;

   la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019;

   la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate, ai sensi della vigente regolamentazione bancaria;

   non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni;

   per operazioni di investimento immobiliare la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

   la garanzia può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi.

  Qualora le regioni e le province autonome, per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l'Istituto per il credito sportivo rendano disponibili risorse addizionali rispetto a quelle di cui all'articolo in esame, esse concorrono all'incremento della misura della garanzia e della riassicurazione rispettivamente nei limiti previsti dal comma 3, lettere d) ed e), e, previo accordo con il Ministero del turismo e con la società Mediocredito centrale Spa, possono provvedere all'istruttoria delle istanze di ammissione agli incentivi.
  Il Fondo di garanzia per le piccole imprese rientra per la maggior parte sotto il regime de minimis e sotto il regime generale di esenzione per categoria, come da notifica SA.44007 del Ministero dello sviluppo economico, sulla base della decisione C(2010) 4505 del 6 luglio 2010, con cui la Commissione europea ha approvato il «Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI» (N 182/2010), notificato dal Ministero dello sviluppo economico in data 14 maggio 2010; è attualmente autorizzato in deroga ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.2. della Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19» con la decisione C(2020)2370 del 13 aprile 2020, con cui la Commissione europea prevede che ulteriori risorse possano essere messe a disposizione da altre amministrazioni, fino al 31 dicembre 2021, come, da ultimo, stabilito dalla decisione C(2021) 4930 del 29 giugno 2021.
  Agli oneri derivanti dall'articolo in esame si provvede, fino a concorrenza delle risorse disponibili, per 358 milioni di euro complessivi, attraverso le risorse del PNRR – misura 4.2.
  Il primo «milestone» vede la definizione del regolamento operativo della sezione speciale del Fondo entro il 31 dicembre 2021. La Commissione europea ha imposto che il 50 per cento delle risorse del PNRR siano riservate a interventi con caratteristiche di riqualificazione energetica o sostenibilità ambientale e che si prevedano liste di esclusione oltre i criteri di eleggibilità ai sensi del principio DSNH («Do not significant harm», ovvero «non causare danni significativi»). Con queste caratteristiche il target iniziale di 11.800 imprese, originariamente previsto senza vincolo di riserva del 50 per cento per le misure di riqualificazione, sarà oggetto di valutazione di fattibilità di medio termine al 2023. La ripartizione temporale delle risorse previste nell'accordo europeo è riportata nella seguente tabella. Si ritiene auspicabile un accantonamento iniziale maggiore vista la complessità del target da raggiungere.

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Articolo 3 – (Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo)

  L'articolo 3, al fine di sostenere investimenti coerenti con le finalità del PNRR e, in particolare, interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro, da realizzare entro il 31 dicembre 2025, istituisce un Fondo per gli investimenti nel settore turistico con una dotazione complessiva di 180 milioni di euro per il periodo dal 2022 al 2025, a valere sulle risorse del PNRR – misura 4.2 M1C3, destinato alla concessione di agevolazioni, fino a concorrenza delle risorse disponibili, nella forma di contributo diretto alla spesa, nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1 comma 4, incluse le imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attività turistico-ricettiva.
  A copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa e dall'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  La disposizione stabilisce che gli incentivi siano alternativi a quelli previsti dall'articolo 1.
  Gli incentivi sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione stessa.
  Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono disciplinate le modalità attuative della misura agevolativa.
  Le regioni e le province autonome, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l'Istituto per il credito sportivo possono rendere disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del Fondo di cui al comma 1, previo accordo delle amministrazioni co-finanziatrici con il Ministero del turismo, prevedendo idonee forme di collaborazione per l'istruttoria relativa alle istanze di ammissione agli incentivi presentate a valere sulle predette risorse addizionali.
  I finanziamenti agevolati e bancari, attivati per il sostegno degli investimenti, possono accedere, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, alle garanzie rilasciate da SACE – Servizi assicurativi e finanziari per le imprese di cui all'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini del sostegno e rilancio dell'economia, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione europea.
  Le agevolazioni possono essere concesse ai sensi degli articoli 14 (aiuti a finalità regionale agli investimenti) e 17 (aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e della sezione 7 (aiuti per la tutela dell'ambiente) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  Agli oneri concernenti i contributi a fondo perduto e le spese di gestione (ad esempio, gli oneri spettanti all'eventuale soggetto gestore) si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. Gli oneri da riconoscere alla società Cassa depositi e prestiti Spa in relazione ai finanziamenti agevolati di cui al comma 4 sono corrisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  Questa è la scansione temporale dell'intervento:

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Articolo 4 – (Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator)

  L'articolo 4 prevede, per le agenzie di viaggi e i tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale, come previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, per un importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite complessivo di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2022, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 60 milioni di euro per l'anno 2025. La misura è inserita nell'intervento 4.2 M1C3 del PNRR.
  Gli interventi, in fase di attuazione, rispettano il principio DNSH, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
  Il credito d'imposta presenta caratteristiche analoghe a quelle previste per il credito d'imposta disciplinato dall'articolo 1; in particolare, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta, poi, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono individuate le modalità applicative della disciplina in questione.
  L'incentivo è riconosciuto nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione stessa.
  Questa la scansione temporale dell'intervento:

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Capo II – INFRASTRUTTURE FERROVIARIE, EDILIZIA GIUDIZIARIA

Articolo 5 – (Semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari)

  L'articolo 5 reca disposizioni urgenti in materia di semplificazione delle procedure di approvazione dei contratti di programma, parte Servizi e parte Investimenti, sottoscritti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dalla società Rete ferroviaria italiana Spa.
  In particolare, al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari, l'articolo apporta, al comma 1, modifiche al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante «Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico».
  In particolare, al comma 1, lettera a), numero 1), al fine di individuare puntualmente i contenuti della programmazione pluriennale degli investimenti ferroviari da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, si sostituisce il comma 7 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, che individua le modalità di definizione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili della strategia di sviluppo e mantenimento in efficienza e sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.
  Si definisce, pertanto, una nuova procedura di programmazione e pianificazione della realizzazione degli interventi sulla rete ferroviaria, prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo dell'anno precedente la scadenza del contratto di programma, trasmetta alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per acquisire i rispettivi pareri, un documento strategico, con validità almeno quinquennale, recante l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità passeggeri e merci per ferrovia e delle attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonché l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale ed economica e sociale degli interventi e dei necessari standard di sicurezza e resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Tale documento strategico descrive, altresì, gli assi strategici in materia di mobilità ferroviaria, con particolare riferimento a: programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza a specifici obblighi di legge; programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacità e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello; interventi prioritari sulle direttrici, nonché interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale; attività relative al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di priorità strategica; individuazione delle priorità strategiche relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti; localizzazione degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali; la ricognizione dei fabbisogni per la manutenzione e i servizi per l'infrastruttura ferroviaria; le metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale e all'accessibilità per le persone con disabilità; i criteri di valutazione delle performance del gestore e delle relative penalità.
  In relazione al citato documento strategico, si prevede, alla lettera a), numero 2), che le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata si esprimano nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede all'approvazione del documento strategico. Dopo la prima approvazione, il documento strategico può essere aggiornato dopo tre anni o comunque per tener conto di possibili mutamenti degli scenari di carattere eccezionale, con le modalità previste per la sua approvazione iniziale.
  Alla lettera b) si introducono modifiche all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 112 del 2015, che disciplina i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato e le modalità di approvazione e attuazione del contratto di programma.
  In particolare, al numero 1), si introduce una modifica al comma 1 dell'articolo 15 al fine di prevedere che, nell'ambito della definizione del contratto di programma, si tenga conto delle strategie di sviluppo ed efficientamento sostenibile dell'infrastruttura ferroviaria come individuate nel citato documento strategico, nonché della programmazione degli investimenti, anche previsti da specifiche disposizioni di legge, relativi alla manutenzione, al rinnovo e alla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Al numero 2) si provvede a sostituire integralmente il comma 2 del citato articolo 15, individuando una nuova procedura di approvazione del contratto di programma.
  In particolare, si prevede che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il mese di giugno dell'anno precedente all'inizio di ciascun quinquennio programmatorio, invii lo schema di contratto di programma al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) che adotta la relativa delibera entro trenta giorni. Si prevede, inoltre, che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili informi l'organismo di regolazione, che si esprime entro quindici giorni per i profili di competenza, e, mediante il gestore dell'infrastruttura, i richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, sul contenuto dello schema di contratto di programma, al fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoposto all'approvazione del CIPESS. La registrazione della delibera del CIPESS da parte della Corte dei conti deve avvenire entro i termini ridotti previsti dall'articolo 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Inoltre, con l'obiettivo precipuo di permettere una più celere realizzazione degli interventi ferroviari, si prevede la registrazione anche parziale della delibera CIPESS, che diviene efficace limitatamente a quanto oggetto di registrazione. In tal caso, il CIPESS può adottare, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, una delibera integrativa o modificativa delle parti non registrate. Lo schema di contratto di programma è sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il gestore dell'infrastruttura entro quindici giorni dalla registrazione da parte della Corte dei conti della delibera di approvazione del medesimo schema da parte del CIPESS. Il contratto di programma sottoscritto è trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS, con apposita informativa.
  Al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi si stabilisce, infine, che, gli investimenti ferroviari autorizzati e finanziati da specifiche disposizioni di legge siano inseriti di diritto nel contratto di programma in corso alla data di entrata in vigore di dette disposizioni e ne costituiscono parte integrante. Gli aggiornamenti di cui al comma 2-bis danno evidenza di tali investimenti e dei relativi finanziamenti che rimangono vincolati ai sensi delle disposizioni di legge.
  Al numero 3), si inseriscono i commi aggiuntivi 2-bis e 2-ter al citato articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2015 al fine di disciplinare puntualmente le modalità di aggiornamento annuale (di cui viene data informativa al CIPESS) del contratto di programma (anche in relazione agli interventi previsti dall'ultimo periodo del comma 2 inseriti di diritto tra quelli previsti dal contratto di programma) e di prevedere che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisca annualmente alle Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma. Al numero 4) si apportano modifiche al comma 5 dell'articolo 15 al fine di operare gli opportuni coordinamenti normativi.
  Al comma 2 si prevede, in via transitoria e relativamente al periodo regolatorio 2022-2026, che il documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, venga trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata entro il 31 dicembre 2021 e che lo schema di contratto di contratto di programma di cui all'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 112 del 2015 venga trasmesso al CIPESS entro il 31 marzo 2022.
  Al comma 3 si modifica la legge 14 luglio 1993, n. 238, al fine di delimitare [lettera b)] la procedura prevista dall'articolo 1, comma 1, della medesima legge ai soli contratti di servizio stipulati con la società Ferrovie dello Stato italiane Spa, che prevede la trasmissione alle Camere, in quanto la disciplina relativa ai contratti di programma è recata dal decreto legislativo n. 112 del 2015 come modificato dal comma 1 dell'articolo in esame. In tale ottica, al punto 2, si abroga il comma 2-bis. Conseguentemente alla lettera a), è modificato il titolo della legge.

Articolo 6 – (Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria)

  La disposizione è finalizzata ad attuare la riforma 1.2 della Missione M3C1-2 del PNRR (accelerazione dell'iter di approvazione dei progetti ferroviari).
  La riforma consiste nell'adottare una legislazione che consenta di anticipare la localizzazione dell'opera al momento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, anziché attendere la fase definitiva di progettazione del progetto. Le ulteriori autorizzazioni, che non possono essere acquisite sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, potranno essere acquisite nelle ulteriori fasi di progettazione, senza indizione della conferenza dei servizi, in deroga alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali modifiche ridurranno il tempo dell'iter di autorizzazione dei progetti da undici a sei mesi.
  In particolare, il nuovo articolo 48-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, introdotto dal comma 1 dell'articolo in esame con l'obiettivo di dettare una disciplina ad hoc per l'approvazione dei progetti delle infrastrutture ferroviarie, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, consente l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, a condizione che il progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni fornite dal provvedimento del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, secondo quanto disposto dall'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del citato decreto-legge n. 77 del 2021.
  In ordine all'iter procedimentale, si prevede, conformemente a quanto già previsto dall'articolo 44, comma 4, terzo, quarto e quinto periodo, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, che la conferenza di servizi sia svolta in forma semplificata e che la determinazione conclusiva della stessa rechi l'approvazione del progetto e tenga luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. In particolare, per effetto di tale previsione, la determinazione conclusiva ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comporta in via automatica l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio in caso di approvazione delle stesse varianti.
  La medesima disposizione si applica, altresì, agli interventi relativi all'edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto, con la specificazione che, qualora sia necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante, esso è acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione della disposizione gli interventi relativi agli uffici giudiziari rispetto ai quali opera il Commissario straordinario del Parco della Giustizia di Bari.

Capo III – INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE

Articolo 7 – (Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale)

  L'articolo si pone l'obiettivo di agevolare e consentire la realizzazione dell'infrastruttura cloud, denominata Polo Strategico Nazionale (PSN), di cui all'articolo 33-septies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (come novellato dai decreti-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e finalizzata a offrire soluzioni di sicurezza per i dati delle pubbliche amministrazioni. Il progetto è inserito nella Missione 1 del PNRR e, nello specifico, prevede che entro il 31 dicembre 2021 venga messo a gara il relativo progetto. Nell'ambito di tale progetto è stata già emanata la strategia Cloud Italia ed è in itinere il regolamento emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale, nelle more dell'operatività piena dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), contenente le regole tecniche inerenti al servizio. La disposizione attribuisce alla società Difesa Servizi Spa il compito di fare da centrale di committenza per la procedura di gara avente ad oggetto il progetto in questione.
  Il comma 1 apporta una modifica all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, inserendo nell'ambito delle centrali di committenza qualificate iscritte di diritto nel relativo elenco, accanto alle società Consip Spa e Invitalia Spa, anche la società Difesa servizi Spa, di cui all'articolo 535 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, società in house del Ministero della difesa, che attualmente svolge il ruolo di centrale di committenza per le Forze armate.
  Il comma 2, invece, apporta modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
  In particolare, con una prima disposizione, si elimina dal comma 2 il riferimento alle attività di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in tal modo escludendo il ricorso alla società Consip Spa per l'attività di realizzazione del PSN prevista nell'ambito dell'investimento 1.1. del PNRR.
  Con la seconda disposizione, di conseguenza, si prevede che, per l'espletamento della procedura di gara relativa al PSN, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, quale centrale di committenza, della predetta società Difesa Servizi Spa. In particolare, secondo quanto prevede il PNRR, una volta che la Presidenza del Consiglio dei ministri avrà valutato e approvato il progetto, sarà la società Difesa Servizi Spa a curare la procedura di gara per l'affidamento del medesimo. La disposizione, inoltre, per gli anni dal 2022 al 2026 e in relazione alle attività svolte ai sensi del comma in argomento, limita per gli organi della società incaricata, nonché per i soggetti, anche esterni alla società, che abbiano un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, l'applicazione del divieto di cui articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai due anni successivi alla cessazione dell'incarico, rapporto di lavoro autonomo o subordinato. L'obiettivo è, nello specifico, quello di rafforzare l'attrattività della società nei confronti del mercato del lavoro, tenuto conto delle sfide che si pongono a fronte dell'attuazione dell'intervento relativo al PSN. In considerazione dell'ampia platea di player privati con cui la società entrerà in contatto esercitando poteri negoziali, il divieto di cui all'articolo 21 si profilerebbe, infatti, come un limite importante rispetto alla possibilità di reperire professionalità competitive e adeguate, costituendo di fatto un disincentivo per tali professionalità ad assumere incarichi, anche per un periodo limitato, presso la medesima società. Con apposite convenzioni, poi, saranno stabilite le modalità di collaborazione fra il soggetto attuatore, il Ministero della difesa e la società anche relativamente alla possibilità di avvalersi di risorse umane qualificate. La medesima disposizione individua anche le risorse da trasferire alla società per le attività ad essa attribuite.
  Il comma 3 è una norma di coordinamento che, in attuazione e in coerenza con la progettualità prevista dal PNRR e la realizzazione del PSN promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e affidata alla società Difesa Servizi Spa, quale centrale di committenza per la procedura di gara, interviene conseguentemente sull'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per ricondurre il quadro normativo a unità e coerenza.
  Il comma 4 estende all'ACN la possibilità di fruire dei servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi erogati da parte della società SOGEI Spa.
  Il comma 5 consente alla società SOGEI Spa di erogare servizi cloud a favore delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti in house e dell'ACN, nonché delle altre amministrazioni centrali che già fruiscono di detti servizi sulla base di specifiche disposizioni normative e delle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto in esame, nonché in favore del Ministero dell'istruzione sulla base della convenzione già autorizzata ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Capo IV – PROCEDURE DI SPESA

Articolo 8 – (Fondo ripresa resilienza Italia)

  L'articolo in esame intende autorizzare – per l'attuazione delle linee progettuali «Piani urbani integrati – Fondo dei Fondi della BEI – M5C2, intervento 2.2 b)» e «Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) – M1C3 intervento 4.2.3» nell'ambito del PNRR – la costituzione di uno specifico Fondo dei Fondi denominato «Fondo ripresa resilienza Italia» di cui lo Stato italiano sarà quotista unico e nel quale verrà conferita quota parte delle risorse previste dal dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) in favore dello Stato italiano.
  Nell'ambito del PNRR è stato ideato l'inserimento dello strumento del Fondo dei Fondi al fine di massimizzare in maniera efficace ed efficiente i risultati da raggiungere con alcuni specifici progetti finanziabili con i fondi RRF, grazie al collegato effetto leva che lo strumento in discorso è potenzialmente in grado di generare.
  L'articolo in esame autorizza inoltre il Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare con la Banca europea per gli investimenti (BEI) gli accordi necessari a consentire la costituzione del Fondo e a trasferire le risorse su di un conto corrente infruttifero appositamente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla BEI quale gestore del Fondi dei Fondi.
  Più nello specifico la Repubblica italiana, rappresentata dal Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive con la BEI un apposito accordo bilaterale, il Funding Agreement («Accordo di Finanziamento»), con cui viene conferita alla medesima Banca la gestione del Fondo dei Fondi e vengono definiti, tra l'altro, le modalità e i criteri di gestione delle risorse da parte della Banca, le priorità e la strategia di investimento del Fondo, i compiti e i poteri del Comitato per gli investimenti nonché i settori target in cui investire.
  Il Fondo dei Fondi sarà gestito dalla BEI sotto forma di comparto finanziario separato e sulla base delle indicazioni del Comitato per gli investimenti investirà in quote di altri fondi operativi ovvero fondi tematici o fondi target, conferendo ad essi parte del capitale, qualora la loro politica di investimento e il loro profilo di rischio risultino compatibili con il regolamento e le caratteristiche dell'holding fund. Va sottolineata la circostanza che la BEI offrirà anche la propria assistenza tecnica per facilitare e accelerare la selezione degli investimenti.
  Gli importi versati dallo Stato italiano e da conferire nel Fondo dei Fondi saranno detenuti dalla BEI in modo assolutamente separato rispetto ai fondi propri della Banca e da tutte le altre risorse e fondi gestiti e amministrati dalla stessa. A tal fine la BEI attuerà tutte le soluzioni, compresa una distinzione contabile, tese a garantire la separazione dei conferimenti dello Stato italiano da tutte le altre risorse da essa gestite, assicurando il pieno rispetto dell'autonomia e della distinzione dei patrimoni.
  La BEI provvederà a selezionare tramite specifiche gare e procedure le società di gestione specializzate, le banche o gli altri intermediari finanziari altamente specializzati che amministreranno i diversi fondi operativi (ovvero fondi tematici o fondi target). Questi ultimi potranno assumere la natura di fondi di credito, di equity o di garanzia in relazione ai vari ambiti di rilevanza del PNRR (transizione verde; digitalizzazione, ricerca e innovazione; istruzione, formazione e cultura; competitività del sistema produttivo) e investiranno a loro volta le risorse per la realizzazione di specifici progetti. Tali fondi contribuiti beneficeranno dell'effetto leva generato dalla commistione dell'apporto lato sensu statale con cofinanziamenti da parte della BEI e degli stessi intermediari finanziari.
  Sarà costituito un Comitato per gli investimenti, presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto struttura di coordinamento centrale per l'implementazione del PNRR, e composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per i settori target del Fondo. Non verranno previsti per la partecipazione al predetto organismo alcun compenso, alcun rimborso spese, né gettoni di presenza e né altri emolumenti comunque denominati.
  Lo Stato italiano, per il tramite del Comitato per gli investimenti, continuerà a controllare il Fondo dei Fondi attraverso la formalizzazione della strategia e della politica di investimento.
  Nel PNRR presentato il 30 aprile 2021 alla Commissione europea è stato inserito esplicitamente lo strumento del Fondo dei Fondi (e dei fondi tematici/fondi target) nella Missione M5C2 relativa alla riqualificazione urbana e più specificamente dei Piani urbani integrati e nella Missione M1C3 relativa ai servizi per il turismo sostenibile.
  Nell'ambito della Missione M1C3 è destinata al Fondo dei Fondi e al successivo fondo tematico del «Turismo sostenibile» la somma di 500 milioni di euro. Il fondo tematico investirà nelle seguenti aree: a) turismo di montagna sia per infrastrutture sia per servizi ricettivi; b) settore business e offerta turistica top quality; c) turismo sostenibile e upgrade dei beni mobili e immobili connessi all'attività turistica.
  Nella scheda relativa alla Missione M5C2 è stata prevista la specifica dotazione finanziaria di 272 milioni di euro in favore di un fondo tematico dedicato al settore della rigenerazione urbana e più specificamente ai Piani urbani integrati, da costituire nell'ambito del medesimo Fondo dei Fondi. In tale missione il fondo tematico sarà dedicato a supportare progetti di rigenerazione urbana come mezzo per promuovere l'inclusione sociale e combattere varie forme di vulnerabilità, aggravate dall'emergenza della pandemia di COVID-19. Il fondo tematico avrà lo scopo di: a) attrarre finanziamenti privati nei progetti di risanamento urbano; b) promuovere lo sviluppo e l'attuazione di investimenti urbani a lungo termine; c) sviluppare canali di prestito nuovi e alternativi nonché modelli innovativi per i progetti di risanamento urbano, combinando le risorse del PNRR con risorse private; d) accelerare gli investimenti nel risanamento urbano, contribuendo anche agli obiettivi della transizione verde e promuovendo una rigenerazione urbana sostenibile.
  Grazie all'utilizzo dello strumento del Fondo dei Fondi, al cofinanziamento del settore privato e all'effetto leva ad essi collegati, verrà assicurata una maggiore efficienza delle risorse, una migliore sostenibilità finanziaria e un doppio grado di controllo (amministrazioni competenti e BEI) sui risultati e sul monitoraggio dei target e dei milestone collegati alle specifiche missioni nonché una assistenza tecnica della BEI oltremodo qualificata.
  Per tutte le attività che verranno assicurate dalla BEI nell'ambito della gestione del Fondo dei Fondi e che verranno formalizzate con gli accordi da sottoscrivere di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo in esame è riconosciuto alla BEI a titolo di commissione gestoria un ammontare pari fino a un massimo del 5 per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in prestiti e fino a un massimo del 7 per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in investimenti in equity e quasi-equity, a cui si provvederà a valere sulle risorse del Fondo.
  Al riguardo si rappresenta che le citate soglie sono frutto dell'applicazione analogica della normativa europea delle Common Provision Regulation relativa ai fondi strutturali di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2021, per la parte che regola strumenti finanziari dalla struttura equivalente al Fondo dei Fondi e ai fondi strutturali attualmente gestiti da BEI.

Articolo 9 (Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e per il miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti)

  La norma di cui al comma 1 estende la durata dei programmi operativi complementari al ciclo di programmazione 2014-2020 di una annualità e, al fine di accelerare ulteriormente l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, dispone che le risorse dei predetti programmi possano essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del PNRR stesso.
  Il comma 2 è diretto a favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, inserito nel PNRR tra le riforme abilitanti da raggiungere nel quarto trimestre 2023 (riforma 1.11, per cui a decorrere dalla fine del 2023 le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale dovranno effettuare pagamenti entro il termine di trenta giorni, mentre le autorità sanitarie regionali entro il termine di sessanta giorni). Il comma 2, rendendo più incisiva la disciplina delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 858 e seguenti, della legge 30 dicembre 2019, n. 148, costituisce una prima attuazione dell'obiettivo intermedio «Entrata in vigore di nuove norme per ridurre i tempi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli operatori economici», da conseguire entro il 31 marzo 2023.
  In particolare la norma prevede che:

   a) negli esercizi 2022 e 2023 gli enti possono calcolare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili se trasmettono alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) la comunicazione relativa allo stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dei due esercizi precedenti, previa verifica dell'organo di revisione. La comunicazione relativa allo stock di debito è richiesta anche gli enti soggetti alla rilevazione SIOPE;

   b) gli enti in contabilità finanziaria che non rispettano gli indicatori di cui al comma 859 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 accantonano in bilancio il Fondo di garanzia debiti commerciali anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio;

   c) il programma delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è definito anche in considerazione delle comunicazioni dello stock di debito effettuate alla PCC degli enti che si avvalgono della facoltà di calcolare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili.

  Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, si ricorda che nel dibattito concernente il PNRR molta attenzione è rivolta alla capacità di realizzare nei tempi richiesti traguardi e obiettivi (milestone e target) che devono essere raggiunti per ricevere le risorse del Dispositivo europeo di ripresa e resilienza. Meno attenzione è rivolta alla disponibilità di strumenti per capire e misurare l'efficacia del PNRR rispetto agli obiettivi generali e specifici delle misure che vengono finanziate. Il raggiungimento di milestone e target non è infatti sufficiente per assicurare che siano stati fatti miglioramenti significativi con riferimento ai fenomeni economico-sociali-ambientali su cui il PNRR dovrebbe incidere. In genere, i milestone individuano fasi chiave dell'attuazione delle misure (ad esempio, legislazione adottata, piena operatività dei sistemi informativi, completamento dei lavori eccetera); mentre i target misurano le realizzazioni (ad esempio, chilometri di ferrovie costruite, metri quadri di superficie oggetto di interventi di efficientemente energetico, numero di studenti che hanno completato la formazione, numero di imprese raggiunte eccetera). Raramente milestone e target rappresentano le finalità ultime degli interventi, come riduzione della produzione di anidride carbonica, aumento dell'occupazione, miglioramento delle competenze degli studenti eccetera.
  Il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che disciplina il dispositivo per la ripresa e la resilienza, non prevede obblighi di valutazione d'impatto delle misure del Piano in itinere o ex post nei confronti degli Stati membri (a differenza di quanto previsto in passato per altri fondi del bilancio europeo). È pertanto fondamentale favorire a livello nazionale la produzione di analisi, studi ed evidenze sulle politiche attuate con il PNRR, facilitando la possibilità per le amministrazioni pubbliche coinvolte di valorizzare le banche dati amministrative esistenti e di promuovere programmi di ricerca sul PNRR stesso.
  A tal fine, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 prefigurano la possibilità di collaborazione tra enti pubblici nel rendere interoperative diverse banche dati amministrative per promuovere la produzione di valutazioni significative sull'impatto delle riforme e degli investimenti del PNRR. Non pone requisiti di partecipazione, ma cerca di fare tesoro di esperienze preesistenti (quali per esempio il laboratorio Visitinps creato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale), eventualmente incoraggiando altre amministrazioni a promuovere analoghe esperienze o a creare piattaforme collaborative tra enti. In tal modo si vuole anche creare un canale preferenziale di convenzionamento tra enti pubblici, al fine di fornire legittimazione ad attività di ricerca valutativa che non sempre rientrano tra le mission originarie degli enti coinvolti.
  Le esigenze informative per valutare singole misure o insiemi di misure del PNRR sono naturalmente diversificate e temporanee. Per questo, a differenza dell'articolo 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (Disposizioni in materia di produzione di basi di dati mediante informazioni provenienti da archivi amministrativi ai fini dell'attuazione del PNRR), le norme in esame non sono orientate alla fornitura regolare di dati al fine della produzione di file standard (competenza attribuita all'ISTAT dal suddetto articolo), ma piuttosto all'adozione di una modalità più mirata, secondo la quale le informazioni necessarie vengono prodotte in riferimento al problema da analizzare. A titolo esemplificativo, se si intende monitorare il fenomeno dell'abbandono scolastico, si potranno incrociare dati relativi alle carriere scolastiche degli studenti con dati relativi alla condizione occupazionale dei rispettivi genitori, mentre se si vuole monitorare l'effetto delle politiche attive di inserimento lavorativo bisognerà incrociare le informazioni del giovane NEET con le informazioni delle imprese presenti nel suo ambito territoriale di riferimento.
  Le convenzioni per l'utilizzo dei dati e i programmi di ricerca devono soddisfare i requisiti del regolamento per la protezione dei dati personali (regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016) e, in particolare, tutelare la riservatezza degli interessati, coerentemente con l'articolo 5 di tale regolamento. Anche a tal fine la norma esplicita il fatto che i dati trattati sono privati di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche sottostanti.
  I commi 6 e 7 sono finalizzati ad assicurare ai soggetti attuatori dei progetti PNRR, aventi copertura finanziaria sul bilancio dello Stato, la liquidità di cassa necessaria per la gestione dei progetti di cui sono titolari. In particolare, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa disporre anticipazioni, su richiesta delle amministrazioni centrali titolari degli interventi, a valere sul conto di Tesoreria centrale – finanziamenti a fondo perduto del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, istituito con l'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il reintegro di tali anticipazioni avviene a carico del bilancio di ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi che ha attivato le anticipazioni.
  I commi da 8 a 11 introducono disposizioni finalizzate a rafforzare il processo di revisione della spesa (spending review) secondo quanto previsto in apposito milestone del PNRR, da conseguire entro il 31 dicembre 2021.
  Il comma 12 prevede che, nel caso sia necessario assicurare unitarietà alle procedure di gestione finanziaria dei fondi destinati a realizzare gli interventi del PNRR, le risorse iscritte nel bilancio dello Stato ed espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del PNRR possano essere versate nella contabilità di tesoreria intestata al Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, dove sono già allocate le altre risorse che finanziano gli interventi del PNRR.
  Il comma 13 prevede che i fondi esistenti nei conti correnti della Tesoreria centrale dello Stato destinati a realizzare gli interventi del PNRR, nonché le corrispondenti contabilità speciali intestate alle amministrazioni dello Stato, non sono soggetti a esecuzione forzata, né sono ammessi sui medesimi fondi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, tenuto conto del vincolo di destinazione di tali risorse e dell'importanza che le stesse restino nella disponibilità delle amministrazioni responsabili della realizzazione degli interventi del PNRR e del conseguimento dei relativi milestone e target.
  I commi da 14 a 17 intervengono in ordine alla realizzazione della riforma 1.15 del PNRR, denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale», inserita nella missione 1, componente 1, dello stesso Piano, prevedendo che le attività connesse sono svolte dalla struttura di governance istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con determina del Ragioniere generale dello Stato del 5 marzo 2020 e stabilendo un compenso onnicomprensivo, per un importo annuo non superiore a 8.000 euro, ai componenti dello Standard Setter Board, di cui all'articolo 3 della predetta determina; le proposte relative ai princìpi e agli standard contabili elaborate dallo Standard Setter Board sono trasmesse, per il parere, alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (ARCONET) di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
  Il comma 18 reca disposizioni di copertura finanziaria.

Articolo 10 – (Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

  L'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, definisce le modalità di avvalimento dei soggetti previsti dal medesimo articolo 9 da parte delle amministrazioni titolari di misure individuate nel PNRR. Per consentire anche al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di usufruire del predetto avvalimento è pertanto istituito un fondo per finanziare l'attività di supporto fornita al competente Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, al fine di consentire la più efficace e tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal PNRR.

Capo V – ZONE ECONOMICHE SPECIALI

Articolo 11 – (Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti nelle ZES e di sportello unico delle ZES)

  L'articolo è volto a completare il quadro normativo teso al rafforzamento dei Commissari delle ZES.
  Un primo gruppo di norme dà attuazione all'espresso obiettivo abilitante posto dal PNRR relativo al digital one stop shop. È prevista la concreta realizzazione di uno sportello unico presso il Commissario della ZES, costituente l'unica interfaccia digitale per le imprese che intendono presentare un progetto di insediamento in una ZES sottoposto a regime autorizzatorio.
  Poiché lo sportello unico è strumento indispensabile, insieme alla costituzione della struttura operativa a servizio del Commissario della ZES (in corso di completamento), per l'efficiente gestione dei procedimenti è previsto che nelle more della sua operatività (della quale il Commissario della ZES dovrà dare avviso nel proprio sito web istituzionale), le domande di autorizzazione unica all'insediamento di attività produttive nelle ZES siano presentate agli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) territorialmente competenti, con espressa previsione di raccordo tra questi ultimi e il Commissario della ZES.
  Inoltre, si proroga al 31 dicembre 2023 il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a-sexies), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (attualmente fissato al 31 dicembre 2021), in modo da consentire ai Comitati di indirizzo di definire la perimetrazione delle zone franche doganali che possono essere istituite nell'ambito delle ZES. La proroga si rende necessaria in considerazione del fatto che il processo di istituzione delle predette ZES in alcuni casi non si è ancora pienamente concluso mentre, in altri, le stesse non sono pienamente operative.
  Un secondo gruppo di norme interviene sulla disciplina della conferenza di servizi finalizzata all'emanazione della cosiddetta autorizzazione unica introdotta – tramite l'introduzione dell'articolo 5-bis del citato decreto-legge n. 91 del 2017 – dall'articolo 57, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
  Le innovazioni introdotte, oltre a consentire l'applicabilità dell'intero impianto della conferenza di servizi (asincrona e sincrona) previsto dalla legge generale sul procedimento (nella norma vigente il riferimento è solo all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241) comportano che:

   a) ove le amministrazioni dissenzienti si oppongono alla determinazione favorevole di conclusione del procedimento, la riunione tecnica tesa a trovare, a livello superiore, una soluzione condivisa sia indetta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa relazione motivata del Commissario della ZES, con istruttoria curata dal Dipartimento per le politiche di coesione; è altresì previsto che il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, in caso di mancata intesa su una possibile soluzione condivisa, all'esito della riunione tecnica trasmetta la propria proposta al Consiglio dei ministri per l'inserimento nell'ordine del giorno;

   b) ove il progetto di insediamento debba essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale, la novella prevede che il Commissario debba sempre prendere parte alla conferenza di servizi. Egli inoltre ha il potere di chiedere, per il tramite del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che le eventuali decisioni assunte nel contrasto fra le amministrazioni competenti siano portate all'attenzione del Consiglio dei ministri, secondo lo schema dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 28 agosto 1988, n. 400, «ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti».

Capo VI – UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 12 – (Borse di studio per l'accesso all'università)

  Il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nell'ambito del nuovo riparto di competenze determinatesi in esito alla riforma costituzionale del 2001, ha assegnato allo Stato la competenza esclusiva solo in relazione alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Più in particolare, l'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012 ha stabilito una procedura particolarmente complessa per la determinazione dell'importo standard – cui si deve provvedere, con cadenza triennale, con decreto dei Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) – che deve tenere anche conto delle differenze territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi. Questi ultimi sono calcolati, in maniera distinta per gli studenti in sede, pendolari o fuori sede, con riferimento alle voci di costo riferite al materiale didattico, al trasporto, alla ristorazione, all'alloggio e all'accesso alla cultura. Inoltre, l'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012 dispone che la concessione delle borse di studio è assicurata, nei limiti delle risorse disponibili, a tutti gli studenti in possesso dei requisiti relativi al merito e alla condizione economica definiti con il medesimo decreto interministeriale che deve fissare con cadenza triennale l'importo delle stesse. In particolare, i requisiti di merito sono stabiliti tenendo conto della durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani della relativa classe di laurea. Le condizioni economiche sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche tenendo conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione AFAM. Sono previste modalità integrative di selezione, quali l'Indicatore della situazione economica all'estero (ISEE estero) e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE).
  Il decreto interministeriale di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 68 del 2012, tuttavia, non è ancora stato emanato. La mancata attuazione delle citate disposizioni di legge non ha tuttavia impedito l'erogazione e l'aggiornamento dei parametri connessi al riconoscimento delle borse di studio. Nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale, continuano, infatti, ad applicarsi le disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione economica recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, sulle quali, in più occasioni, si è intervenuto, a fini di aggiornamento, con decreti del Ministro dell'università e della ricerca (da ultimo, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 febbraio 2021, n. 157 – esplicitamente intervenuto nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 68 del 2012 – ha stabilito gli importi minimi delle borse di studio per l'anno accademico 2021/2022, fissandole in misura pari a euro 5.257,74 per gli studenti fuori sede, a euro 2.898,51 per gli studenti pendolari, e a euro 1.981,75 per gli studenti in sede).
  Premesso ciò, al fine di conseguire gli obiettivi indicati dal PNRR nell'ambito dell'Investimento 1.7 Missione M4C1-2: in tema di «Borse di studio per l'accesso all'università» (che indica la necessità di accrescere sia l'importo della borsa di studio di un importo minimo di 700 euro sia di ampliare la platea dei beneficiari), si ritiene necessario un intervento normativo che chiarisca che tali incrementi non necessitano della procedura aggravata di determinazione, ma che, in ragione del loro contenuto vincolato, in quanto predeterminato dal PNRR, possano essere recepiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Articolo 13 – (Supporto tecnico al Ministero dell'università e della ricerca)

  A differenza della gran parte delle amministrazioni coinvolte nell'attuazione del PNRR – nonché di quelle beneficiarie delle misure previste nell'ambito delle Missioni di competenza del Ministero dell'università e della ricerca – non è stato previsto per il Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito dei fondi del PNRR, il servizio di assistenza tecnica per le funzioni svolte dal Ministero medesimo.
  A tale riguardo, in considerazione anche delle note criticità connesse all'attuale fase di transizione organizzativa in cui versa il Dicastero, si ritiene indispensabile l'individuazione di risorse specifiche per la stipula di convenzioni finalizzate all'acquisizione di servizi di assistenza tecnica, attraverso il canale CONSIP, per assicurare, quanto meno nella presente fase di avvio delle azioni di competenza del Ministero, il necessario supporto tecnico.

Articolo 14 – (Ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea)

  La disposizione in oggetto attua la Missione M4C1-14, riforma 1.5, in tema di riforma delle classi di laurea.
  L'obiettivo generale dell'intervento è quello di aumentare gli elementi di interdisciplinarietà e innovatività dei corsi di studio universitari, riducendo i confini esistenti che limitano in maniera significativa lo sviluppo dei percorsi formativi nel senso di una maggiore apertura e integrazione tra i saperi. La complessità crescente che caratterizza le nuove sfide poste dalla modernità (tra cui la pandemia, la trasformazione digitale e la transizione ecologica) richiedono, oltre alla specializzazione, conoscenze sempre più ampie. Per questa ragione, sempre impiegando il benchmark internazionale nel mondo accademico e della ricerca, occorre mantenere una apertura nei primi tre anni di università per abbracciare il sapere in modo più ampio e consentirne una specializzazione durante le lauree magistrali o i dottorati. A questo proposito, devono essere resi meno stringenti i vincoli sui programmi di studi, consentendo l'inserimento di insegnamenti e attività ulteriori vertenti su settori disciplinari maggiormente diversificati. Nel medio periodo si interverrà per una revisione dei settori scientifico-disciplinari al fine di renderli maggiormente ampi e comprensivi, attuando sin da subito scelte di maggiore flessibilità nella programmazione dei singoli corsi di laurea triennali.
  La riforma prevede l'aggiornamento della disciplina per la costruzione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea. L'obiettivo è rimuovere parte dei vincoli nella definizione dei crediti formativi da assegnare ai diversi ambiti disciplinari, per consentire la costruzione di ordinamenti didattici che rafforzino le competenze multidisciplinari, sulle tecnologie digitali e in campo ambientale, oltre alla costruzione di softskills.
  Preliminarmente all'illustrazione dei contenuti specifici della disposizione, deve ricordarsi come la definizione puntuale dei corsi di studio sia rimessa all'autonomia universitaria, sulla base di criteri generali definiti con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'intervento proposto va, pertanto, nella direzione dell'aggiornamento dei princìpi in base ai quali il Ministero dell'università e della ricerca, con proprio decreto, procede all'adozione dei criteri generali per la disciplina degli ordinamenti degli studi dei corsi universitari, che a loro volta vincolano la definizione dell'offerta formativa da parte delle singole università.
  L'inserimento dei nuovi princìpi – indicati nella presente disposizione e coerenti con gli obiettivi di riforma indicati dal PNRR – nell'ambito della disciplina del procedimento per l'adozione dei criteri generali intende quindi assicurare il consolidamento delle innovazioni introdotte dal Piano, attraverso un intervento normativo di natura primaria, nell'alveo del consueto processo di definizione delle classi di laurea e dei loro aggiornamenti.
  Nello specifico, l'articolo 14 abilita all'inserimento – quale criterio generale per la disciplina degli ordinamenti dei corsi di studio universitari – di una riserva di crediti formativi ad attività, anche seminariali e di laboratorio, vertenti su settori scientifico-disciplinari diversi da quelli previsti per le attività di base o caratterizzanti. In ogni caso, ci si premura di assicurare la coerenza con il profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio, così da non far venire meno il profilo professionalizzante dello stesso.
  In pratica, senza aumentare il numero complessivo dei crediti formativi universitari e senza snaturare le finalità del corso di studio, si consente al suo interno l'affiancamento alle attività di base o caratterizzanti di insegnamenti, seminari e attività di laboratorio su settori diversi, rimessi all'autonomia universitaria, ma necessariamente tali da garantire una maggiore (e prima impossibile a questo livello) interdisciplinarietà.
  La diversificazione degli approcci e delle competenze acquisite potranno risultare utili non solo nel percorso di laurea, ma anche nella definizione degli ulteriori sbocchi della formazione superiore, agevolando la circolazione dei saperi e rendendo più facile la diversificazione dei percorsi individuali nel post lauream e la costruzione di profili professionali innovativi.

Articolo 15 – (Alloggi per studenti)

  L'articolo 15 modifica la legge 14 novembre 2000, n. 338. Le modifiche sono rese necessarie dall'evoluzione nel tempo delle procedure previste dal codice dei contratti pubblici, anche con specifico riferimento alle esigenze di rapidità richieste dal PNRR, al fine di rendere disponibili tempestivamente le strutture residenziali agli studenti.
  In particolare, tali innovazioni sono legate agli adempimenti assunti con la Commissione europea nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza con riferimento al traguardo M4C1-27.
  La necessità e urgenza delle presenti disposizioni sono, inoltre, determinate dalla necessità che tali innovazioni normative possano essere recepite nel bando di prossima adozione, al quale è collegato il raggiungimento dei target quantitativi indicati dagli investimenti connessi alla riforma in oggetto (ci si riferisce alla assegnazione di nuovi 7.500 posti letto entro il 31 dicembre 2022) che richiedono che tale bando sia emanato entro il mese di ottobre corrente.

TITOLO II – ULTERIORI MISURE URGENTI FINALIZZATE ALL'ACCELERAZIONE DELLE INIZIATIVE PNRR

  Il titolo II è composto di 5 capi, contenenti le disposizioni di seguito descritte.

Capo I – AMBIENTE

Articolo 16 – (Risorse idriche)

  L'articolo 16, al comma 1, si prefigge di dare attuazione alla misura M2C4-2 Riforma 4.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevede (i) l'introduzione di un regime incentivante l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, in particolare per sostenere il ricorso al sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, nonché (ii) di stabilire un sistema di prezzi regolamentati che tenga adeguatamente conto dell'uso delle risorse ambientali e dell'inquinamento, conformemente al principio del «chi inquina paga».
  La norma si iscrive perfettamente nell'ambito della suddetta riforma, in quanto negli atti collegati all'attuazione del PNRR si fa espresso riferimento al Sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura, ossia il database georeferenziato, realizzato e gestito dal Centro di ricerca Politiche e bioeconomia del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), finalizzato alla raccolta e all'elaborazione delle informazioni relative all'uso irriguo dell'acqua. Il SIGRIAN costituisce lo strumento unico di riferimento per il settore irriguo a servizio di tutte le amministrazioni e degli enti competenti, come previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 luglio 2015 ed è gestito dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Proprio per tale motivo, con la presente norma si propone un coinvolgimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'iter di adozione del decreto di fissazione dei criteri per la determinazione regionale dei canoni di concessione. Inoltre, si aggiunge, dopo il comma 3 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un nuovo comma 3-bis, con cui si prevede espressamente che il decreto di fissazione dei criteri per la determinazione regionale dei canoni di concessione si occupi altresì di definire i criteri idonei a incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura e a sostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento.
  L'intervento di cui ai commi 2, 3 e 4 è volto al conseguimento degli obiettivi del PNRR in materia di dissesto idrogeologico, relativi alla Missione M2C4-1 Riforma 2.1.
  Le norme citate, in considerazione dei diversi tempi nei quali possono concludersi le procedure di individuazione degli interventi e dei cronoprogrammi per la mitigazione del rischio idrogeologico, nonché essere rilasciate le intese, al fine di non penalizzare le regioni più tempestive nell'attribuzione delle risorse, prevedono la possibilità di procedere, con uno o più decreti, all'adozione (anche per stralci) del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Inoltre, sostituiscono lo strumento dell'accordo di programma, con veri e propri provvedimenti di individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Venuto meno lo strumento dell'accordo di programma, si prevede che con lo stesso decreto (oppure con gli stessi decreti) siano disciplinati gli elementi essenziali relativi al Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, quali le modalità del trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni. Il comma 1074 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, inizialmente prevedeva che gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1073 venissero individuati nell'ambito di un programma nazionale di interventi, approvato dal CIPESS, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della regione o della provincia autonoma interessata al programma nazionale di investimento. A seguito della soppressione della Struttura di Missione la norma è stata modificata, prevedendo che la proposta al CIPESS sia formulata dal Ministro dell'ambiente, sulla base di un accordo di programma sottoscritto da quest'ultimo unitamente al Presidente della regione o della provincia autonoma interessata al programma nazionale di investimento. Il testo richiamato, così modificato, risultava inapplicabile e contraddittorio in quanto riportava un procedimento che aveva validità se condotto interamente a livello di Presidenza del Consiglio, non potendosi immaginare accordi di programma (rectius: un accordo di programma) sottoscritti dal Ministro con la regione ai fini dell'individuazione degli interventi e dell'attribuzione delle risorse, da intendersi come proposta di un programma nazionale di interventi subordinato ad una approvazione del CIPESS. La previsione era altresì collegata alla possibilità per le regioni e le province autonome di contrarre mutui. Al riguardo, si sono avute delle interlocuzioni ripetute con il Ministero dell'economia e delle finanze per l'assunzione dei mutui con la Banca europea per gli investimenti o con la società Cassa depositi e prestiti che vedevano come garante il Ministero, ma tali interlocuzioni hanno avuto esito negativo sia per la farraginosità della procedura delineata dal comma 1074, sia per le difficoltà operative concretamente rilevate. Le previsioni del comma 1073 sono state applicate, senza seguire il procedimento di cui al comma 1074, nel decreto con cui è stato varato il Piano Stralcio 2019 e negli accordi di programma 2020, debitamente registrati dagli organi di controllo. Ciò anche in ragione del fatto che l'entità delle risorse destinate alla copertura del comma 1073, lettera b), una volta sottratte quelle destinate dalla lettera a) – senza necessità di seguire alcuna particolare procedura per la loro attribuzione – a coprire le esigenze degli interventi della sezione programmatica del Piano stralcio aree metropolitane del 2015, appariva assolutamente limitata o del tutto inesistente o comunque tali da non poter giustificare l'adozione di un piano nazionale di interventi. Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, appare quantomeno opportuno modificare il comma 1074 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017: infatti, a norma dell'articolo 36-ter del richiamato decreto-legge, è il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, d'intesa con i presidenti delle regioni, a individuare il programma nazionale di interventi (rectius, gli interventi) e, pertanto, il riferimento all'individuazione degli interventi di cui al comma 1073, lettera b), nell'ambito di un programma nazionale deliberato dall'allora CIPE sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Ministro con il presidente della regione, con riferimento a detti stanziamenti, deve ritenersi superato.
  Il comma 5 si prefigge di dare attuazione alla misura M2C4-4 – Riforma 4.2 del PNRR, che prevede, tra l'altro, di intervenire sul sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua. Si dispone, in particolare, l'incremento dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie già previste dall'ordinamento per l'estrazione illecita di acqua pubblica.
  Il comma 6 si prefigge di dare attuazione alla misura M2C4-4 – Riforma 4.2 del PNRR. La norma riguarda il momento istruttorio delle istanze di derivazione d'acqua a scopo irriguo e introduce delle valutazioni aggiuntive rispetto a quelle ad oggi previste e disciplinate per tutte le utenze.

Articolo 17 – (Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani)

  La presente disposizione disciplina il quadro giuridico per l'attuazione della bonifica dei siti orfani oggetto di finanziamento nell'ambito del PNRR, che costituisce la base giuridica di riferimento per l'attivazione delle procedure di attuazione dei singoli interventi del PNRR stesso (articolo 10, comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121).
  La Missione M2C4-24, Investimento 3.4 (Bonifica dei siti orfani) assegna a tale intervento l'obiettivo di ripristinare i terreni, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo l'economia circolare.
  La misura consiste nell'adozione di un Piano d'azione, i cui contenuti minimi sono indicati nello stesso PNRR, per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano.
  In attuazione del PNRR, il comma 1 prevede che il Ministro della transizione ecologica adotti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani con il rinvio ai contenuti minimi previsti dal PNRR.
  Il comma 2 precisa che il Piano d'azione si pone in continuità con la normativa nazionale sui siti orfani (articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e relativi provvedimenti di attuazione), riprendendone le definizioni, l'ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse.
  Al fine di accelerare l'adozione del Piano d'azione, il comma 3 prevede che le informazioni necessarie alla sua formazione sono fornite dalle singole regioni e province autonome (che saranno i soggetti attuatori del Piano), secondo le modalità indicate dal Ministero della transizione ecologica.

Articolo 18 – (Proposta di riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica)

  L'articolo 18 si inscrive nell'ambito della Missione M1C1-60 – Riforma 1.9 e introduce misure per una riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS).
  La proposta è determinata dalla considerazione che, nella maggior parte dei casi, i piani e i programmi di livello nazionale e regionale definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'individuazione dell'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese, inclusi nel PNRR, aventi carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza. La riduzione dei tempi è quindi funzionale a promuovere un «contesto abilitante» per l'attuazione del PNRR, operando una accelerazione e uno snellimento della procedura, fermo restando il rispetto della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, in materia di VAS.
  Al comma 1, lettera a), numero 1), sono aggiunte specificazioni circa eventuali impatti transfrontalieri da individuare sin dalle prime fasi della VAS, in modo da allineare temporalmente la consultazione transfrontaliera alla consultazione sul rapporto ambientale e contenere quindi i tempi per la conclusione della procedura in quelli stabiliti. Inoltre, con l'aggiunta delle parole «e seleziona» si vuole prevedere l'espletamento di una mirata selezione dei soggetti competenti in materia ambientale, in ragione delle conoscenze e degli elementi valutativi che possono apportare al piano o al programma. Ciò anche al fine di limitare l'attività a un numero congruo di soggetti competenti in materia ambientale che sia in grado di rendere i contributi entro i tempi prescritti.
  Al comma 1, lettera a), numero 2), la riduzione, da novanta a quarantacinque giorni, del termine per la conclusione della procedura di consultazione si pone perfettamente in linea con l'obiettivo della fase di «scoping» di consentire il più celere e condiviso iter della VAS «formale».
  Al comma 1, lettera a), numero 3), si sopprime la lettera f) del comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, poiché l'attestazione del pagamento degli oneri istruttori costituisce elemento sostanziale dell'avvio del procedimento, da trasmettere con l'istanza in fase di «scoping» sul rapporto preliminare.
  Con la modifica di cui al comma 1, lettera b), si intende ridurre i tempi di consultazione pubblica sul rapporto ambientale da sessanta a quarantacinque giorni.
  Al comma 1, lettera c), si propone di modificare la rubrica dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che, nella sua attuale formulazione, si mostra poco chiara. Si propone, inoltre, di dimezzare i termini istruttori a disposizione dell'autorità competente, ferma restando la possibilità di concludere l'istruttoria ancor prima del termine indicato.

Articolo 19 – (Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici)

  L'articolo 19 si inscrive nell'ambito della Missione M2C1-1 – Riforma 1.1 e Investimento 1.2 del PNRR.
  Il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di energie rinnovabili individuati dal PNRR, e in particolare i target di produzione da fotovoltaico, è presumibile incrementeranno le normali azioni di revamping e repowering degli impianti incentivati esistenti. In considerazione che attualmente risultano installati almeno 80 milioni di moduli fotovoltaici, gran parte dei quali potrebbero essere oggetto di interventi di sostituzione dei moduli installati, si rende necessario precisare e chiarire specifici aspetti della gestione finanziaria del fine vita dei medesimi.
  Le modifiche dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, si rendono necessarie, inoltre, per dare certezze ai conseguenti investimenti sempre previsti dal PNRR in materia. Più in particolare la norma individua e definisce il percorso corretto dell'applicazione del principio di responsabilità estesa dei produttori dei pannelli fotovoltaici installati e di quelli nuovi, che sono già stimati in forte crescita. Incarica il Gestore dei servizi energetici di provvedere alle trattenute dalle tariffe incentivate definendo modalità e tempi della vigilanza sugli adempimenti già in essere per i produttori dei pannelli e per i produttori di energia elettrica da fotovoltaico incentivato.

Capo II – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIGENERAZIONE URBANA, MOBILITÀ SOSTENIBILE, MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO E COESIONE TERRITORIALE

Articolo 20 – (Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio)

  La modifica normativa mira ad adeguare le norme relative all'attribuzione di contributi statali ai comuni, in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e messa in sicurezza e valorizzazione del territorio, alle mutate condizioni (obiettivi intermedi, cosiddetti milestone; obiettivi finali, cosiddetti target; attribuzione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo) previste per l'utilizzo delle risorse del PNRR e volte a garantire che la spesa sia conforme a quanto richiesto dall'Unione europea.
  In particolare, il comma 1, intervenendo con tecnica novellistica sull'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si occupa dei contributi, previsti dalla citata legge, per gli anni 2020-2024, per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate:

   a) all'efficientamento energetico;

   b) alla mobilità sostenibile e alla messa in sicurezza di scuole, edifici comunali e patrimonio comunale nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

  Per l'anno 2020, i citati contributi sono stati assegnati, per un importo complessivo pari a 497.220 milioni di euro, con il decreto del capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14 gennaio 2020. Successivamente, con decreto del 30 gennaio 2020, la medesima misura del contributo è stata assegnata anche per le annualità dal 2021 al 2024.
  Inoltre, l'articolo 1, comma 29-bis, della legge n. 160 del 2019 ha disposto l'ulteriore incremento – nel limite massimo di 500 milioni di euro – delle risorse già assegnate ai comuni con il citato decreto del 14 gennaio 2020; tali risorse sono state, quindi, attribuite con decreto dell'11 novembre 2020.
  Tutte le risorse assegnate con i citati decreti dipartimentali, per le annualità 2020-2024, pari a 3 miliardi di euro, rientrano nel PNRR e in particolare nella Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni (6 miliardi).
  Nel dettaglio delle disposizioni, al comma 1, la lettera a) introduce una disposizione di coordinamento con le norme successive.
  La lettera b) aggiunge i commi 31-bis e 31-ter all'articolo 1 della legge n. 160 del 2019.
  Il comma 31-bis chiarisce che le risorse di cui ai commi 29 e 29-bis sono confluite nel PNRR. Per il rispetto dei target e milestone assegnati dall'Unione europea, obbliga gli enti a utilizzare almeno il 50 per cento delle risorse assegnate, nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'interno – Dipartimento della finanza locale.
  Il comma 31-ter stabilisce che i comuni debbano rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, il monitoraggio, il controllo e la valutazione della misura, compresi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.
  Inoltre, la lettera c) aggiunge un periodo all'articolo 1, comma 32, della legge n. 160 del 2019, in base al quale si obbligano i comuni, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.
  Le modifiche al comma 33, primo e ultimo periodo, recate dalla lettera d), prevedono che l'erogazione di una parte residuale del contributo avvenga solo previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35. Infine, la lettera e) interviene con tecnica novellistica sui commi 42 e seguenti, che prevedono l'assegnazione ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, sono stati definiti, a legislazione nazionale vigente, in sede di prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana.
  La suddetta linea di finanziamento è confluita nel PNRR con l'utilizzo di una parte delle risorse attualmente stanziate a legislazione nazionale vigente per il periodo 2021-2026, pari a 2,8 miliardi di euro (le risorse complessive ammontano a 2,9 miliardi di euro), nonché con risorse aggiuntive per 500 milioni di euro, per un totale di 3,3 miliardi di euro.
  Dette risorse, nell'ambito del PNRR, sono confluite nella Missione 5: Inclusione e coesione; Componente C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore; Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (3,3 miliardi).
  In particolare, la lettera e) introduce i commi 42-bis, 42-ter e 42-quater all'articolo 1 della legge n. 160 del 2019.
  Il comma 42-bis prevede che le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite nell'ambito del PNRR, siano integrate con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e con 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024; prevede inoltre che alle citate risorse vengano applicate le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021.
  Il comma 42-ter disciplina la copertura finanziaria delle risorse aggiuntive previste dal comma 42-bis, stabilendo che ai maggiori oneri, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
  Il comma 42-quater obbliga i soggetti beneficiari delle risorse di cui al comma 42-bis a rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, il controllo e la valutazione della misura, compresi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.
  Il comma 2 si occupa dei contributi ai comuni per investimenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per gli anni dal 2021 al 2030, previsti dall'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  In particolare, per l'anno 2021 è stata stabilita l'assegnazione di risorse ai citati enti, nel limite complessivo di 350 milioni di euro, a cui si sono aggiunti 900 milioni di euro per la stessa annualità e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022 (articolo 1, comma 139-bis, della legge n. 145 del 2018). Inoltre la legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto un ulteriore incremento di tali risorse pari 600 milioni di euro per l'anno 2021.
  Pertanto, le risorse da destinare alla graduatoria relativa all'anno 2021, già approvata con il decreto capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 23 febbraio 2021, risultano essere complessivamente di 3.600 milioni di euro (1.850 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 1.750 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022).
  Il totale delle risorse disponibili a valere sulla graduatoria 2021, pari a 3.600 milioni di euro, è confluito nel PNRR per 3.000 milioni di euro, e in particolare sono parte della Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni (6 miliardi).
  In particolare, la lettera a) introduce il comma 139-ter all'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale i comuni beneficiari delle risorse in questione per l'anno 2021 devono concludere i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, il controllo e la valutazione della misura, compresi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.
  Infine, la lettera b) introduce al comma 145 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 un periodo che estende il recupero del contributo e la successiva riassegnazione agli enti in graduatoria anche nel caso di mancato rispetto dei termini di conclusione lavori di cui al comma 139-ter.
  Il comma 3 stabilisce che, ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241, i comuni beneficiari delle risorse di cui al presente articolo debbano assicurare l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati con ogni elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Detti comuni devono altresì conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati renderli disponibili per le attività di controllo e di audit.

Articolo 21 – (Piani Integrati)

  L'articolo 21 mira a dare attuazione alla linea progettuale «Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2» nell'ambito del PNRR e ha come obiettivo quello di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovendo la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche e sostenendo progetti legati alle smart cities, con particolare riguardo ai trasporti e al consumo energetico.
  A tal fine, il comma 1 prevede l'assegnazione delle risorse alle città metropolitane, in attuazione della richiamata linea progettuale, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026.
  Il comma 2 prevede, poi, che le risorse sono integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
  Il comma 3 stabilisce che le richiamate risorse sono assegnate in base al peso della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna area metropolitana moltiplicata per il quadrato della mediana dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale, come da tabella allegata al decreto.
  In aggiunta alle risorse previste a favore dei richiamati interventi il comma 4 prevede:

   la costituzione di una sezione con una dotazione di 272 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale «Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi – M5C2 - Intervento 2.2 b)» del PNRR, nell'ambito del «Fondo ripresa resilienza Italia»;

   la possibilità di cofinanziamento dei progetti ricompresi nei predetti Piani integrati, con oneri a carico del bilancio dei soggetti attuatori, mediante stipula di mutui con BEI, Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), Cassa depositi e prestiti Spa e sistema bancario, ferme restando le disposizioni che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento per ciascun ente, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  Il comma 5 stabilisce che le città metropolitane provvedono a individuare, sulla base di specifici criteri e nei limiti delle risorse assegnate, i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana. Nel caso in cui si tratti di progettualità espressa dalla città metropolitana, la stessa può avvalersi delle strutture amministrative del comune capoluogo che, quindi, diviene soggetto attuatore.
  Il successivo comma 6 individua le tipologie di progetti oggetto di finanziamento, il cui costo totale non può essere inferiore a 50 milioni di euro:

   manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico;

   miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive;

   interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti e al consumo energetico.

  Inoltre, i progetti oggetto di finanziamento, a pena di inammissibilità, devono (comma 7):

   a) intervenire su aree urbane il cui indice di vulnerabilità sociale e materiale è superiore a 99 o superiore alla mediana dell'area territoriale;

   b) avere un livello progettuale che assicuri il rispetto dei termini indicati al comma 7 delle norme in esame e, in ogni caso, non inferiore alla progettazione preliminare;

   c) assicurare, nel caso di edifici oggetto di riuso, rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di almeno due classi energetiche;

   d) assicurare l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi nonché potenziare l'autonomia delle persone con disabilità e l'inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e sanitari a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all'accesso agli alloggi e alle opportunità di lavoro tenendo conto anche delle nuove possibilità offerte dalle tecnologie;

   e) prevedere la valutazione di conformità alle condizioni collegate al principio del DNSH, previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 – sistema di «Tassonomia per la finanza sostenibile»;

   f) prevedere la quantificazione del target obiettivo: metri quadri dell'area interessata all'intervento, intesa come bacino territoriale che beneficia dell'intervento.

  Da ultimo (comma 8), è previsto che i progetti oggetto di finanziamento possano anche prevedere:

   a) la possibilità di partecipazione dei privati, attraverso il «Fondo ripresa resilienza Italia», nel limite massimo del 25 per cento del costo totale dell'intervento;

   b) la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella proposta progettuale;

   c) la co-progettazione con il Terzo settore.

  Il comma 9 precisa che ogni intervento rientrante nei predetti progetti integrati è identificato dal CUP associato attraverso specifiche modalità guidate messe a disposizione dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interno del sistema CUP, in base alle indicazioni fornite dal Ministero dell'interno – Direzione centrale per la finanza locale. Il medesimo comma prevede, poi, che le città metropolitane devono comunicare al Ministero dell'interno – Direzione centrale per la finanza locale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, i progetti integrati finanziabili, completi dei soggetti attuatori, dei CUP identificativi dei singoli interventi e del cronoprogramma di attuazione degli stessi. A tal fine, con decreto del Ministero dell'interno – Direzione centrale per la finanza locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, è approvato il modello di presentazione delle proposte progettuali integrate, contenente le indicazioni per una corretta classificazione dei progetti integrati, e dei singoli interventi che ne fanno parte, all'interno dell'anagrafica CUP.
  Il comma 10 prevede, poi, che, sempre con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono assegnate le risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato oggetto di finanziamento e per i singoli interventi che ne fanno parte (identificati da CUP) ed è siglato uno specifico «atto di adesione ed obbligo» contenente criteri, indirizzi e i relativi obblighi che regolano il rapporto con i soggetti attuatori. Con il citato decreto del Ministero dell'interno e con l'«atto di adesione ed obbligo» sono disciplinati anche i termini di avvio e conclusione dei lavori (marzo 2026), le modalità di erogazione e revoca delle risorse, i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto del criterio DNSH e ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni previste nel PNRR per la gestione, il controllo e la valutazione della misura, compresi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, nonché l'obbligo di alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento attuativo degli interventi finanziati. I soggetti attuatori, infine, devono conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati rendendoli disponibili per le attività di controllo e di audit. Ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe dei progetti nel sistema CUP, il Ministero dell'interno, dopo l'assegnazione delle risorse, trasmette al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri la lista dei CUP finanziati all'interno di ciascun Piano integrato.
  Da ultimo, il comma 11 disciplina le modalità di monitoraggio e di rendicontazione.

Articolo 22 – (Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico)

  Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito del PNRR, è responsabile dell'attuazione della missione 2, componente 4, intervento 2.1. b (Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico), finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, per un valore complessivo di 1,2 miliardi di euro. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, tale disponibilità è stata ripartita in due quote pari, rispettivamente, a 800 milioni destinati a nuovi progetti e a 400 milioni destinati a progetti in essere.
  Per quanto concerne la quota di 800 milioni di euro destinata alla realizzazione di nuovi interventi di natura pubblica relativi alla riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree colpite) e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali, avendo riferimento alle tipologie previste dalle lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si rende necessario prevedere una specifica disciplina, che viene stabilita nel comma 1 dell'articolo in esame prevedendo che la ripartizione delle risorse avvenga utilizzando i criteri di riparto già definiti e condivisi con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2017, nel rispetto di quanto previsto dal comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (quota minima del 40 per cento delle risorse nei territori del Mezzogiorno), e che l'assegnazione avvenga mediante un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le regioni e province autonome entro il 31 dicembre 2021. La disposizione stabilisce, altresì, che con il medesimo provvedimento siano disciplinate le modalità di impiego e gestione contabile delle citate risorse finanziarie, anche prevedendo l'autorizzazione all'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, posto che, trattandosi di nuovi progetti, è necessaria una specifica regolazione.

Articolo 23 – (Utilizzo delle risorse del Fondo sviluppo e coesione e di estensione delle procedure del PNRR)

  La legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, comma 178, lettera d), ultimo periodo, detta le regole di utilizzo delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027 nelle more della definizione dei Piani sviluppo e coesione 2021-2027. La disposizione modifica la suddetta lettera d) ed è volta a precisare l'ambito di operatività della fattispecie, attualmente riferita agli «interventi di immediato avvio dei lavori», esplicitando la possibilità di finanziare, sempre nelle more della definizione dei Piani sviluppo e coesione, anche il completamento di interventi in corso, allorquando emergano in corso d'opera nuovi fabbisogni finanziari, cui occorra assicurare copertura. Si ribadisce, inoltre, il requisito di addizionalità del FSC, sancito dall'articolo 2, lettera c), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché il criterio di ammissibilità della spesa del FSC 2021-2027 a decorrere dal 1° gennaio 2021, ossia dall'inizio del primo anno del corrispondente ciclo di programmazione; ciò, in analogia ai criteri di ammissibilità della spesa FSC dei precedenti cicli di programmazione (si veda, per il ciclo FSC 2014-2020, la delibera CIPE n. 25/2016, lettera i): «Sono ammissibili tutte le spese relative a interventi inseriti nei piani e sostenute a partire dal 1° gennaio 2014»).

Capo III – SCUOLE INNOVATIVE, PROGETTI DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE E MOBILITÀ DEI DOCENTI UNIVERSITARI

Articolo 24 – (Progettazione di scuole innovative)

  La Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1. del PNRR prevede uno stanziamento di 800 milioni di euro per la sostituzione edilizia di 195 scuole.
  Al fine di attuare il predetto investimento, l'articolo in esame prevede, ai commi 1 e 2, l'indizione ad opera del Ministero dell'istruzione di un concorso di progettazione in due gradi modellato sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 154, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per interventi di «particolare rilevanza e complessità».
  Per una migliore comprensione dell'articolato, appare opportuno scandire partitamente gli snodi procedimentali.
  In una fase preliminare, il Ministero dell'istruzione seleziona, con procedura ad evidenza pubblica, le 195 aree di intervento presso le quali saranno realizzati gli interventi di sostituzione edilizia delle scuole.
  Conclusa tale fase preliminare di selezione delle aree di intervento, il Ministero dell'istruzione indìce, quindi, il concorso di progettazione in due gradi, volto all'acquisizione di 195 progetti di fattibilità tecnica ed economica per la «costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici». In particolare, il carattere inclusivo delle scuole innovative è anche pensato per creare le migliori condizioni di fruibilità degli spazi da parte di persone con disabilità.
  Il concorso di progettazione è articolato – come rilevato – in due gradi.
  Il primo grado, aperto a tutti gli operatori economici interessati, è finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali. Il primo grado permette di raccogliere dal mercato il maggior numero possibile di idee progettuali, senza il dettaglio e i requisiti stringenti del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
  Il secondo grado della procedura è riservato, per ciascuna area di intervento, alle migliori proposte progettuali selezionate. Gli operatori ammessi al secondo grado della procedura presentano progetti di fattibilità tecnica ed economica. Le commissioni giudicatrici valutano i progetti e scelgono, per ciascuna delle 195 sedi previste, il vincitore della procedura.
  Il concorso di progettazione è gestito unitariamente dal Ministero dell'istruzione: a fini di semplificazione e accelerazione della procedura, la proposta normativa autorizza il Ministero a nominare commissioni giudicatrici per aree geografiche che comprendano più interventi, in luogo della nomina di tante commissioni giudicatrici quante sono le aree di intervento.
  L'attuazione concreta degli interventi di sostituzione edilizia è di titolarità degli enti locali: per questa ragione, si prevede, innanzitutto, che i progetti divengano di proprietà degli enti locali. Si prevede, altresì, che gli enti locali affidino ai vincitori del concorso di progettazione i successivi livelli di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la direzione lavori.
  Infine, vista la necessità di rispettare le tempistiche del PNRR, si prevede l'adozione di un decreto del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per definire il compenso spettante ai commissari e ai segretari delle commissioni giudicatrici in misura tale da incentivare lo svolgimento serrato delle operazioni di gara e delle valutazioni.
  L'intera procedura del concorso di progettazione deve concludersi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso, oltre il quale gli enti locali possono procedere autonomamente allo sviluppo della progettazione.
  Il comma 3 prevede disposizioni di copertura finanziaria.
  Il comma 4 prevede che le risorse di cui al Programma operativo complementare «Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020 del Ministero dell'istruzione vengano trasferite, per l'importo di 62,8 milioni di euro circa e sulla base di un'intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, al Programma operativo complementare «Governance e Capacità istituzionale» 2014-2020 dell'Agenzia per la coesione territoriale per l'attuazione di misure di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica individuati dal Ministero dell'istruzione in accordo con l'Agenzia medesima, per rafforzare l'attuale Task Force edilizia scolastica e per estendere analogamente tale supporto anche alle istituzioni scolastiche.
  Il comma 5 interviene sull'assetto organizzativo del Ministero dell'istruzione, apportando anche alcune modificazioni al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di garantire una più rapida ed efficace attuazione degli interventi a valere sul PNRR.
  In particolare, si prevede di rafforzare l'Unità di missione istituita dal Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 per il coordinamento della fase attuativa del PNRR. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel PNRR, sono posti alle dipendenze dell'Unità di quegli uffici di livello dirigenziale non generale il cui raggio d'azione ricade nell'ambito degli interventi del medesimo PNRR, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione.
  Con il comma 6, si apportano – per una tempestiva esecuzione dei progetti autorizzati e finanziati dal PNRR – ulteriori modificazioni al decreto-legge n. 77 del 2021. La prima di esse riguarda l'assegnazione al prefetto del compito di monitorare l'attuazione degli interventi da parte degli enti locali mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento per un'efficace realizzazione delle attività. La seconda riguarda la possibilità di estendere alcune semplificazioni relative al ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche alle misure di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del PNRR. La terza prevede, infine, che, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica necessario all'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero, le tre posizioni dirigenziali di livello generale sono temporaneamente assegnate una all'Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi Dipartimenti del Ministero dell'istruzione per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del PNRR.

Articolo 25 – (Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN))

  L'investimento 1.1 prevede il raggiungimento di importanti target (3.150 progetti finanziati entro il 31 dicembre 2023 e 5.350 progetti entro giugno 2025) da raggiungere attraverso lo strumento, già presente nell'ordinamento, dei bandi PRIN.
  Per il raggiungimento di tali target è stato già previsto l'avvalimento di bandi adottati nelle more della definizione del PNRR. Ci si riferisce:

   1) al decreto direttoriale n. 1628 del 16 ottobre 2020, concernente l'avviso PRIN 2020, per un importo complessivo pari a 834 milioni di euro, di cui 550 milioni a carico del PNRR come quota di «progetti in essere». Il bando prevede finestre di presentazione delle domande per le annualità 2020, 2021 e 2022. Sono attualmente in corso di pubblicazione le graduatorie per l'assegnazione dei finanziamenti relativi alla prima annualità;

   2) al decreto ministeriale n. 737 del 25 giugno 2021 recante «Criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)», attualmente a carico della dotazione del PNRR per un importo complessivo pari a 450 milioni di euro.

  Tuttavia i progetti «in essere» attualmente previsti a carico della dotazione del PNRR (Fondo PNR attuato con il citato decreto ministeriale n. 737 del 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 548, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per 450 milioni di euro, e Fondo per le esigenze assunzionali di cui all'articolo 238, commi da 1 a 3. del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per 350 milioni di euro) non possono raggiungere, da soli, gli obiettivi di target previsti dal PNRR, con particolare riferimento al numero di progetti da finanziare (5.350) e al numero di ricercatori assunti a tempo determinato (900).
  Per il conseguimento dei target descritti, si rende necessaria una disposizione normativa al fine di consentire lo scorrimento di graduatoria del bando PRIN 2020 e di finanziare il numero di progetti indicati.
  Tenuto conto che le graduatorie in pubblicazione recano oltre 2.500 progetti finanziabili, si ritiene che la norma abilitante in parola offra uno strumento di flessibilità in grado di valutare, anche in relazione alla qualità dei progetti ammissibili, l'opportunità dello scorrimento delle graduatorie ovvero l'indizione di nuovi bandi.

Articolo 26 – (Sostegno della mobilità, anche internazionale, dei docenti universitari)

  L'investimento 1.2 indica, come target europeo – valevole ai fini del pagamento delle rate del PNRR – da raggiungere entro il 31 dicembre 2022, il finanziamento dell'attività di ricerca di 300 giovani ricercatori provenienti da selezioni di altissima qualificazione, quali quella del Consiglio europeo della ricerca (ERC) (riferimento M4C2-1).
  La misura, che dispone complessivamente di una dotazione di 600 milioni di euro, prevede di sostenere le attività di ricerca di un massimo di 2.100 giovani ricercatori – sul modello dei bandi – ERC, Marie Skodowska-Curie Individual Fellowships – MSCA-IF e Seal of Excellence, al fine di consentire loro di maturare una prima esperienza di responsabilità di ricerca. Una parte del contributo sarà vincolata all'assunzione di almeno un ricercatore «non-tenure-track» e parte del contributo sarà dedicato a brevi periodi di mobilità per attività di ricerca o didattica in altre località in Italia o all'estero.
  Nello specifico, l'investimento è destinato a sostenere le attività di ricerca, brevi periodi di mobilità per la ricerca e l'insegnamento, il trasferimento tecnologico. Inoltre, al fine di assicurare un impatto positivo degli investimenti di ricerca in termini di occupazione e specializzazione intelligente, parte del contributo individuale (20 per cento) sarà vincolata all'assunzione di almeno un ricercatore e almeno il 20 per cento sarà investito in infrastrutture.
  Per raggiungere il predetto target è, tuttavia, necessario, apportare taluni interventi migliorativi alla vigente disciplina normativa in tema di mobilità dei ricercatori, in modo da assicurare una maggiore tempestività delle procedure finalizzate ad ammettere tali ricercatori nel circuito nazionale della ricerca.
  Le disposizioni in considerazione costituiscono l'imprescindibile precipitato del Programma Quadro per la ricerca e l'innovazione per il periodo 2021-2027 Horizon Europe e si inseriscono, quindi, nel più ampio quadro del consolidamento dello Spazio europeo della ricerca (European Research Area), secondo i princìpi delineati dalla Commissione europea nella Comunicazione COM(2020) 628 final, del 30 settembre 2020 e, successivamente, dal Consiglio dell'Unione europea nelle conclusioni del 1° dicembre 2020. Uno dei quattro obiettivi strategici stabiliti dalla Commissione europea consiste infatti nel rafforzamento della mobilità dei ricercatori e del libero flusso delle conoscenze e delle tecnologie. In questa prospettiva, pertanto, con le suddette novelle normative si intende attuare significativi interventi per favorire la collaborazione e la mobilità scientifica nazionale e transnazionale, al fine di promuovere la crescita e la capacità attrattiva del Paese rispetto alle comunità scientifiche internazionali e ai sistemi tecnologici più avanzati. Tanto premesso, le norme in argomento rappresentano la necessaria cornice normativa, ad oggi non presente nell'ordinamento, per realizzare la mobilità tra università, tra università ed enti pubblici di ricerca e tra università e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), a cui seguiranno anche le misure di incentivazione economica, nell'ambito dei riparti del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca e del Fondo di finanziamento ordinario delle università.
  L'intervento, che novella il dettato dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, in materia di chiamata diretta di professori (di prima e seconda fascia) e di ricercatori da parte delle università, mira a incentivare meccanismi virtuosi di mobilità di studiosi tra centri di ricerca, istituzioni universitarie e infrastrutture di ricerca, in Italia e dall'estero, al fine di migliorare i processi di reclutamento del personale docente e di rafforzare gli standard qualitativi della ricerca in Italia, nel solco del tracciato di riforma inaugurato con il PNRR e, in particolare, degli specifici obiettivi previsti nella Missione «Istruzione e Ricerca».
  Nel dettaglio, al comma 1, lettera a), si stabilisce che, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere, tra l'altro, alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante la chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero ovvero presso istituti universitari o di ricerca stranieri, ancorché ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, con una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca straniere, sulla base di quanto stabilito nelle tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN). La ratio della norma è quella di consentire la chiamata diretta anche di studiosi impegnati in attività di insegnamento e ricerca per almeno un triennio presso istituti universitari e di ricerca non appartenenti al sistema della ricerca italiano, ma che abbiano (o che abbiano anche) una sede in Italia (ad esempio Istituto universitario europeo, Max PlanckInstitute). Si stabilisce altresì che la valutazione dell'equipollenza delle posizioni accademiche venga effettuata sulla base delle tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN. Si definiscono meglio, inoltre, i programmi di ricerca di alta qualificazione, nell'ambito dei quali si rende possibile il meccanismo, comunque già vigente, della chiamata diretta di cui al presente comma.
  Con la lettera b) si circoscrive, in un'ottica di chiarezza e di semplificazione, il contenuto del parere di competenza della commissione per l'abilitazione scientifica nazionale (ASN) in ordine alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è compreso il settore scientifico-disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonché – per l'ulteriore procedimento di cui alla disposizione in parola – al possesso dei requisiti per la chiamata per «chiara fama». Tale ultima proposta consente, dunque, di inserire il predetto momento di valutazione, da parte della commissione ASN, anche in relazione alla diversa procedura della chiamata per «chiara fama», in tal modo introducendo un passaggio procedurale oggettivo, a ulteriore garanzia della qualità dei soggetti selezionati.
  Al comma 2, lettera a), si modifica l'articolo 7 della legge n. 240 del 2010 in materia di mobilità dei professori universitari e dei ricercatori.
  Anche tale disposizione si muove nel solco delle misure del PNRR, collocandosi trasversalmente in relazione a una pluralità di iniziative (principalmente di investimento) che presuppongono la necessità di una maggiore circolazione delle diverse professionalità che compongono il sistema della ricerca.
  Va rilevato, infatti, che in attuazione di una specifica misura del PNRR (la Riforma 1.1: Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità) verranno favoriti interventi aggregati e integrati per sostenere l'intera filiera della creazione della conoscenza (poli tecnologici e infrastrutture di ricerca, competenze scientifiche e tecnologiche, imprese). Queste missioni saranno conformi alle priorità del Piano nazionale della ricerca (PNR) 2021-2027 e ai pilastri di Horizon Europe, in particolare ai pilastri 1 e 3. Le misure contribuiranno anche a spianare la strada per affrontare le missioni Horizon e le sfide globali del pilastro 2.
  Nell'ambito di tale contesto, assume una particolare rilevanza l'iniziativa, implementata dal Ministero dell'università e della ricerca e dal Ministero dello sviluppo economico attraverso la creazione di una cabina di regia interministeriale, di adottare uno specifico decreto in ambito di mobilità, per aumentare e sostenere la mobilità reciproca (attraverso incentivi) di figure di alto profilo (ad esempio ricercatori e manager) tra università, infrastrutture di ricerca e aziende, nell'ambito di una semplificazione della gestione dei fondi per la ricerca.
  La mobilità degli addetti alla ricerca e la volontà di favorire integrazioni e aggregazioni tra le varie componenti del sistema della ricerca anima, dunque, tutte le Missioni di competenza del Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito del PNRR, come è emerso, da ultimo, anche attraverso le specifiche linee guida.
  In ragione di ciò, con l'articolo in esame si introducono disposizioni atte a fluidificare i meccanismi di mobilità sia tra atenei che, soprattutto, tra università, enti di ricerca e IRCCS, assicurando, dunque, processi di circolazione delle competenze che dovranno portare, come indicato dalle summenzionate misure, anche a una mobilità da e verso l'impresa.
  In particolare, viene introdotto il comma 5-bis, che prevede la possibilità per le università, pur sempre nell'ambito delle rispettive disponibilità di bilancio e per far fronte a specifiche esigenze didattiche o di ricerca o di terza missione, di procedere, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla rispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università, alla chiamata di professori ordinari e associati che ricoprono tale qualifica accademica da almeno cinque anni presso altre università, ovvero di studiosi stabilmente impiegati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario che ricoprono una posizione accademica equipollente presso università straniere, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN. Per le chiamate di professori ordinari è richiesto che questi abbiano i requisiti, previsti dalla normativa vigente, per essere eleggibili a far parte delle commissioni ASN. A tal riguardo si precisa che detti requisiti, sulla base della legislazione vigente, sono previsti per i soli professori ordinari, e non anche per gli associati, e la volontà di riproporli anche per le finalità della presente normativa corrisponde all'esigenza di rendere accessibile il meccanismo qui previsto ai soli professori ordinari che, proprio poiché in possesso di detti requisiti, possano dimostrare un livello di attività, didattica e di ricerca, di particolare valore. Si prevede, altresì, che le università pubblicano al tal fine nel proprio sito internet l'avviso pubblico relativo per la raccolta di manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente per chiamata diretta di cui al comma in esame. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'università. La proposta di chiamata viene deliberata dal consiglio di dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del senato accademico, all'approvazione del consiglio di amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Si prevede, inoltre, un'ulteriore semplificazione, consistente nella possibilità che la chiamata possa essere proposta direttamente dal senato accademico, nel qual caso si prescinde dalla deliberazione del consiglio di dipartimento.
  Il comma 5-ter introduce una misura di incentivo alla mobilità tra professionalità equivalenti a quelle della docenza universitaria, relativo alle figure dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e degli IRCCS, stabilendo che le relative modalità attuative vengano disciplinate da un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute, in ragione delle proprie competenze sugli IRCCS.
  Con il comma 5-quater, si introduce la clausola di invarianza finanziaria per gli adempimenti di cui ai precedenti commi 5-bis e 5-ter.
  Il comma 2, lettera b), prevede, infine, che la procedura di chiamata diretta di cui al comma 5-bis dell'articolo 7 della legge n. 240 del 2010 rientra nel vincolo delle risorse finanziarie di cui al comma 4 dell'articolo 18 della medesima legge.

Capo IV – SERVIZI DIGITALI

Articolo 27 – (Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali)

  Gli interventi normativi previsti dall'articolo 27, coerenti con l'azione di Governo, si pongono l'obiettivo di contribuire alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, in particolare nell'ambito della Missione 1, componente 1.1 – Digitalizzazione della PA, con riferimento all'investimento 1.4 – Servizi digitali e cittadinanza digitale.
  Sotto tale profilo, gli interventi sono volti a rafforzare l'azione di digitalizzazione dei servizi, semplificando alcuni passaggi amministrativi e offrendo un miglioramento dei servizi offerti.
  Nel dettaglio, la disposizione proposta introduce, con il comma 1, lettere a) e c), ulteriori semplificazioni a favore dei cittadini per la gestione del proprio domicilio digitale, prevedendo una stretta interconnessione e sincronizzazione tra l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e l'Indice nazionale dei domicili digitali (INAD).
  Oltre a poter dichiarare il proprio domicilio digitale avvalendosi dei servizi resi disponibili dall'INAD, il cittadino potrà utilizzare i servizi telematici che saranno resi disponibili dall'ANPR ovvero recarsi presso gli uffici del proprio comune di residenza. Al canale telematico viene quindi affiancata la presenza di uno sportello fisico a cui potersi rivolgere.
  I dati dei domicili digitali dei cittadini saranno mantenuti sia dall'INAD che dall'ANPR, che garantiranno una continua e costante sincronizzazione.
  Come per gli altri dati anagrafici, anche i domicili digitali saranno resi fruibili, anche grazie all'ANPR, a tutte le pubbliche amministrazioni secondo modalità già note e definite.
  Con il comma 1, lettera b), si prevede una modifica tesa a semplificare il processo di attuazione del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), e, in particolare, della norma in materia di pagamenti con modalità informatiche, anche al fine di evitare ritardi nell'adozione dei relativi provvedimenti.
  Le modifiche introdotte con il comma 1, lettera d), e con il comma 2 sono dirette a consentire una più efficace azione, in tempi ravvicinati, da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), anche in vista delle importanti sfide richieste dal PNRR. In particolare, si dispone l'eliminazione del Comitato di indirizzo, a fini di semplificazione e snellimento dell'organizzazione dell'AgID e, soprattutto, in coerenza con l'istituzione, disposta dall'articolo 8 del recente decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, di un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, che assicura l'attività di coordinamento delle varie amministrazioni nelle materie relative all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale.
  Il comma 1, lettera e), novellando in parte l'articolo 62 del CAD, prevede misure di semplificazione nell'ANPR, rivolte sia ai comuni sia ai cittadini e alle imprese.
  In particolare, modifica disposta dalla lettera e), numero 1), mira a consentire ai comuni di usufruire delle informazioni anagrafiche presenti nell'ANPR concernenti tutti gli iscritti, quindi non solo di quelle relative ai propri residenti, al fine di migliorare l'efficienza dei processi interni e di incrementare l'offerta e la qualità dei servizi erogati, anche per via telematica, sia direttamente che tramite soggetti affidatari. L'ANPR, quindi, diviene patrimonio informativo anagrafico di riferimento a cui i comuni potranno accedere, favorendo l'interoperabilità tra sistemi informativi ed evitando sia la duplicazione di dati, sia la richiesta ai cittadini di informazioni che sono già in possesso della pubblica amministrazione (applicazione del principio once-only). Al fine di garantire il livello di sicurezza necessario, gli accessi da parte dei comuni con sistemi informativi diversi da quelli del settore anagrafico potranno avvenire con le modalità e nel rispetto dei criteri di sicurezza definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 62, comma 6, lettera a), del CAD.
  La modifica disposta dalla lettera e), numero 2), mira a garantire un costante aggiornamento delle banche di dati che contengono informazioni dei cittadini e che, a vario titolo, sono gestite da pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale, con i dati anagrafici contenuti nell'ANPR. La disposizione consentirà di migliorare la qualità dei dati in possesso della pubblica amministrazione nel suo complesso, evitando gli ancora frequenti disallineamenti tra le varie banche di dati, possibile causa di errori nella gestione dei procedimenti amministrativi e di continue richieste di aggiornamento dei dati nei confronti degli stessi cittadini. L'ANPR diviene quindi il punto unico di riferimento in relazione ai dati anagrafici dei cittadini.

Articolo 28 – (Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati)

  L'intervento normativo operato con l'articolo 28 ha ad oggetto la costituzione di un servizio, dedicato alle imprese, di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).
  Il comma 1 prevede che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite della società Infocamere, mettano a disposizione delle imprese il servizio dedicato di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) che consente alle imprese di effettuare controlli automatizzati e di acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità.
  Il comma 2 stabilisce che, al fine della predisposizione, erogazione e manutenzione del servizio, sia stipulata una convenzione tra la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministero dello sviluppo economico, l'Unioncamere e l'Infocamere in qualità di gestore del servizio, sentita l'AgID, che disciplini il cronoprogramma di attuazione, le regole tecniche, le modalità di funzionamento nonché la misura e le modalità di accesso al finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti. Lo stesso comma 2 individua le risorse con cui fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della norma nel Fondo complementare per gli investimenti del PNRR, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, concernenti «Servizi digitali e cittadinanza digitale».
  Il comma 3 stabilisce che, a decorrere dal 2024, i costi a regime per l'erogazione del servizio, lo sviluppo e la manutenzione dell'infrastruttura siano a carico delle imprese che ne usufruiscono. I relativi oneri sono definiti con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Articolo 29 – (Fondo per la Repubblica Digitale)

  Il presente articolo istituisce, a valere sulle risorse stanziate dal Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Fondo per la Repubblica Digitale. Il Fondo sarà destinato a finanziare progetti che accrescano le competenze digitali dei cittadini, garantendo, in conformità al corrispondente obiettivo del PNRR, che, entro il 2025, il 70 per cento dei cittadini nella fascia di età da 16 a 74 anni possegga competenze digitali almeno di base. Le modalità di costituzione e di funzionamento del Fondo mutuano il modello già utilizzato per il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di cui all'articolo 1, commi 392 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  Il comma 1 dispone l'istituzione, in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, del «Fondo per la Repubblica Digitale». Il Fondo sarà alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
  Il comma 2 stabilisce che il Fondo sia destinato esclusivamente al sostegno di progetti rivolti alla formazione e alla lotta all'analfabetismo digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali di base come misurate dal Digital Economy and Society Index (DESI) della Commissione europea.
  Il comma 3 rimette ad un protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di origine bancaria, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di intervento del Fondo per la Repubblica Digitale nonché delle caratteristiche e delle modalità per la valutazione, la selezione e il monitoraggio dei progetti da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Allo stesso protocollo è demandata altresì la definizione delle modalità di organizzazione e governo del Fondo.
  Il comma 4 specifica i contenuti necessari del protocollo d'intesa, in particolare prevedendo che vi siano definite le modalità di costituzione del Comitato strategico di indirizzo, il numero dei componenti e le regole di funzionamento dello stesso. Si delineano, inoltre, alcune attribuzioni del Comitato, a cui è affidato il compito di definire le linee strategiche e di indirizzo e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo, nonché quello di verificare i processi di selezione e di valutazione dei progetti in considerazione della capacità degli stessi di accrescere il livello delle competenze digitali dei cittadini misurato dal DESI. Il protocollo d'intesa dovrà definire anche le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente, a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia ex post degli interventi finanziati.
  Il comma 5 stabilisce che alle fondazioni di origine bancaria, di cui al comma 1, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per una quota delle somme da esse erogate al Fondo. Il contributo è assegnato secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati, fino a esaurimento delle risorse disponibili, che vengono individuate, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica o la transizione digitale, a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme stanziate da ciascuna fondazione, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è riconosciuto e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione. Il credito d'imposta è, inoltre, cedibile dalle fondazioni a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo. È stabilito, infine, che al credito d'imposta non si applicano i limiti di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU né i limiti massimi di compensazione di debiti e crediti fiscali.
  Il comma 6 rinvia ad un successivo atto la definizione delle procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.
  Il comma 7 prevede che la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale trasmetta al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021, una relazione sulle risorse utilizzate, sullo stato di attuazione degli interventi e sugli obiettivi conseguiti.

Articolo 30 – (Digitalizzazione dell'intermodalità e della logistica integrata)

  La norma reca misure finalizzate ad accelerare la realizzazione e il potenziamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, in coerenza con il cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  In particolare, nella Missione 3, componente 2 – Intermodalità e logistica integrata, si legge quanto segue: «La digitalizzazione dei sistemi logistici, inclusi quelli aeroportuali, avrà un rilevante ruolo nel rilancio di questi settori, grazie all'utilizzo delle soluzioni tecnologiche innovative volte a efficientare il sistema e ridurre anche l'impatto ambientale. In quest'ottica, è necessario concepire le infrastrutture logistiche come un unicum di nodi e reti, adeguatamente interconnesse, che consentano una movimentazione dei carichi quanto più possibile fluida e priva di “colli di bottiglia”. Ciò è possibile solo attraverso un'efficace opera di digitalizzazione per garantire:

   Procedimenti “just in sequence

   “Industrializzazione” della catena di trasporto tra aeroporti, porti marittimi, dry ports

   “Modularità” e standardizzazione necessaria per gestire grandi numeri di merci sbarcate nei porti.

  La rivoluzione digitale e l'aumento di produttività a essa correlata saranno perseguite attraverso un investimento significativo per portare banda larga e 5G nei nodi principali della catena logistica. L'intervento è pertanto trasversalmente collegato con la Missione digitalizzazione M1C2 che contiene interventi destinati alla diffusione della Banda larga e del 5G sulle aree bianche e grigie del territorio».
  Nell'ambito della citata missione 3, componente 2, è collocata la riforma 2.2 – Interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PLN) per la rete dei porti, al fine di introdurre la digitalizzazione dei servizi di trasporto di passeggeri e merci. In particolare, la riforma è finalizzata «a rendere interoperabili i Port Community System, ovvero gli strumenti di digitalizzazione dei movimenti di passeggeri e merci delle singole Autorità di Sistema Portuale, in modo che siano compatibili tra di loro e con la Piattaforma Logistica Nazionale».
  Con specifico riguardo alla Piattaforma logistica nazionale, si ricorda che l'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha autorizzato, per la concessione di contributi alla realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali, la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, rimettendo ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, l'individuazione delle tipologie di intervento che possono fruire dei contributi e degli importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
  In attuazione di detta disposizione, è stato adottato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 18T del 20 giugno 2005, che ha destinato le sopra menzionate risorse alla corresponsione di contributi per la realizzazione di un sistema (piattaforma) di gestione della rete logistica nazionale che permetta l'interconnessione dei nodi di interscambio modale (interporti) anche al fine di migliorare la sicurezza del trasporto delle merci.
  Ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale, detta piattaforma «hardware e software di tipo aperto e modulare orientata alla gestione dei processi logistici e del trasporto merci è finalizzata alla realizzazione del sistema-rete degli interporti con l'obiettivo di fornire i seguenti servizi:

   sistema di incontro domanda offerta;

   sistema di controllo e monitoraggio delle flotte e dei carichi;

   sistema di interscambio dati;

   sistema di teleprenotazione;

   sistema di informazioni;

   attraverso l'interazione fra gli elementi della filiera produttiva (produzione - trasporto e logistica)».

  L'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto, per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010, la cui autorizzazione di spesa è stata integralmente ridotta dal successivo decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93.
  A partire dall'anno 2012, il contributo previsto dal citato articolo 2, comma 244, è stato ripristinato e progressivamente incrementato.
  In particolare, l'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel prevedere uno stanziamento, a titolo di contributo, di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha previsto:

   a) che la società UIRNet Spa è soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, come definita nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 18T del 20 giugno 2005, che è estesa, oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche;

   b) l'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla sottoscrizione di apposito atto convenzionale con la società UIRNet Spa per disciplinare l'utilizzo dei fondi de quibus.

  L'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto:

   a) che il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, deve provvedere al completamento della Piattaforma logistica nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda digitale italiana, e alla relativa gestione come sistema di rete infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme di sistemi di trasporto intelligente (ITS) locali, autonomamente sviluppate e all'uopo rese compatibili, di proprietà o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche;

   b) che, al fine di garantire il più efficace coordinamento e l'integrazione tra la Piattaforma logistica nazionale e le piattaforme di ITS locali, le autorità portuali possono acquisire una partecipazione diretta al capitale del soggetto attuatore, fermo restando che la maggioranza del capitale sociale del soggetto attuatore dovrà essere detenuta da interporti e autorità portuali;

   c) ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della Piattaforma logistica nazionale digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della Piattaforma logistica nazionale mediante l'inserimento di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi compresa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, uno stanziamento, a titolo di contributo, di ulteriori 4 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

   d) l'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla sottoscrizione di apposito atto convenzionale con la società UIRNet Spa per disciplinare l'utilizzo dei fondi de quibus.

  Successivamente, l'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ha previsto:

   a) ai fini del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno, riducendo il divario digitale, anche in relazione a quanto previsto dal piano strategico nazionale della portualità e della logistica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015, e dall'ultimo periodo del comma 211 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, uno stanziamento, a titolo di contributo, di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022;

   b) l'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla sottoscrizione di apposito atto convenzionale con la società UIRNet Spa per disciplinare l'utilizzo dei fondi de quibus.

  L'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto l'incremento dello stanziamento di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 243 del 2016 nella misura di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per l'anno 2019, autorizzando il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a stipulare apposito atto convenzionale con il soggetto attuatore unico per disciplinare l'utilizzo dei fondi.
  L'articolo 11-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha previsto un contributo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per il finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese, con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto, anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci, autorizzando il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a stipulare con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo delle risorse in parola.
  Infine, è intervenuto l'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha provveduto a modificare, in più parti, il citato articolo 11-bis del decreto-legge n. 124 del 2019.
  Ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 11-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a stipulare con la società UIRNet Spa appositi atti convenzionali, l'ultimo dei quali, datato 8 ottobre 2018, mai attuato in quanto collegato alla fruizione dei servizi della Piattaforma logistica nazionale.
  Relativamente al ruolo della società UIRNET Spa si precisa che la citata società, la cui denominazione sociale, nell'assemblea straordinaria del 26 aprile 2021, è stata modificata in digITAlog Spa, è una società per azioni con capitale sociale pari a 1.142.000 euro, la cui compagine sociale (tra cui non compaiono soggetti pubblici) viene di seguito riportata:

.

  Tanto premesso, la disposizione prevede, al comma 1, il trasferimento delle funzioni di soggetto attuatore della Piattaforma logistica nazionale al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in considerazione della rilevanza strategica dell'infrastruttura de qua e dei problemi emersi nella fase di realizzazione dalla stessa.
  Il successivo comma 2 dispone la cessazione degli effetti delle convenzioni previste dall'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall'articolo 61-bis, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 288, dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dall'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dall'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove non già scadute, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 152 del 2021, qui illustrato.
  Il comma 3 prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 152 del 2021, qui illustrato, provvede nei limiti delle risorse previste dai relativi stanziamenti o autorizzazioni di spesa:

   a) all'accertamento e all'erogazione al precedente soggetto attuatore dei contributi eventualmente ancora dovuti in relazione alle convenzioni stipulate in attuazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell'articolo 61-bis, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 288;

   b) in relazione alle convenzioni stipulate in attuazione dell'articolo 4-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 243 del 2016 e dell'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 91 del 2017, nonché in relazione alle attività previste dall'articolo 11-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 124 del 2019, al rimborso, fatti salvi i pagamenti già effettuati, in favore del precedente soggetto attuatore dei soli costi dallo stesso sostenuti e documentati, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 152 del 2021, e strettamente afferenti alle attività previste dalle citate disposizioni.

  Il comma 4 prevede che, entro il medesimo termine, il precedente soggetto attuatore mette a disposizione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili tutto quanto realizzato o in corso di realizzazione in attuazione delle convenzioni e delle disposizioni indicate nel primo periodo, nonché quanto necessario per assicurare il funzionamento della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012.
  Il comma 5 stabilisce che, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili possa avvalersi, mediante apposita convenzione e a valere sulle risorse di cui al comma 2, nel limite di euro 58.334 per l'anno 2021, e di euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2022, della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Spa (RAM Spa).
  Al riguardo si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 28, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, la società RAM Spa è una società in house del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  Infine, il comma 6, fermo restando quanto previsto dal comma 5, al fine di far fronte alle ulteriori attività derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, prevede che la società RAM Spa è autorizzata, in deroga all'articolo 19, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad assumere a tempo indeterminato, negli anni 2021 e 2022, 19 unità di personale non dirigenziale, con comprovata competenza in materia di logistica e di logistica digitale, di cui due unità della categoria dei quadri. La medesima società provvede al reclutamento del suddetto personale mediante apposita selezione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2019, n. 175.

Capo V – PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZIO CIVILE

Articolo 31 – (Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR)

  Il comma 1, lettera a), apporta modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, in tema di modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche, inserendo due commi dopo il comma 7-bis. Si introducono misure volte a rendere più flessibile l'espletamento dell'incarico da parte del professionista. Segnatamente, con il nuovo comma 7-ter si introduce la possibilità di mantenere l'iscrizione all'albo professionale durante lo svolgimento dell'attività relativa ad incarichi con contratti a tempo determinato. Inoltre, con il comma 7-quater, si consente a tale personale di ottenere il ricongiungimento dei periodi di contribuzione presso l'INPS (dovuti per la durata dei contratti relativi al PNRR) con quelli presso la cassa previdenziale di appartenenza a titolo gratuito, ovvero di chiedere che la contribuzione previdenziale dovuta per tali contratti sia versata, a scelta del professionista, direttamente alla cassa previdenziale di appartenenza.
  Il comma 1, lettera b), apporta modifiche all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021, in tema di misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito. Si intende estenderne la portata normativa anche ai concorsi banditi dalle province e dalle città metropolitane. Inoltre, viene previsto il concerto del Ministro per le disabilità in relazione al decreto attuativo che deve definire le modalità di attuazione per la partecipazione dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai concorsi pubblici.
  Il comma 1, lettera c), apporta modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 80 del 2021 in materia di conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, sopprimendo alcune parti che, a seguito dell'attuazione della norma stessa, sono state concordemente ritenute superflue, anche in considerazione all'attuazione stessa, che è stata realizzata anche mediante l'esame del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto al comma 1 del citato articolo 9 da parte della Conferenza unificata. Di fatto, si espungono gli enti locali dall'elenco dei soggetti che stipulano contratti con gli esperti previsti dalla disciplina in commento e si prevede che il numero di 1.000 unità divenga numero minimo, mantenendo però inalterato il limite finanziario. Tale ultima modifica, in particolare, consentirà alle amministrazioni di disporre della flessibilità occorrente per individuare le unità necessarie all'attuazione dei piani (quindi potenzialmente anche più di 1.000) e a ponderarne la retribuzione in base alla prestazione richiesta.

Articolo 32 – (FormezPA)

  L'articolo reca disposizioni finalizzate all'ampliamento della compagine associativa dell'associazione Formez PA, con l'obiettivo di consentire a ulteriori tipologie di amministrazioni pubbliche di entrare a far parte della compagine associativa della Formez PA. Il vigente articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 6 del 2010 dispone che «Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, possono entrare a far parte dell'associazione di cui al comma 1». Attualmente, pertanto, sono associati del Formez PA la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, che ne detiene, per statuto, una quota di partecipazione pari al 76 per cento, ministeri, agenzie dello Stato, regioni, province, comuni e città metropolitane. Molte altre amministrazioni pubbliche hanno manifestato e stanno manifestando l'interesse ad entrare nella compagine associativa della Formez PA, ma vi sono casi in cui esse non rientrano, o sussistono dubbi circa la loro collocazione, all'interno delle tipologie indicate nel citato articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 6 del 2010, considerato, ad esempio, che non vi è una puntuale definizione del perimetro delle amministrazioni dello Stato. Per completezza di informazione si rappresenta che il Consiglio di Stato, con il parere n. 883 del 21 marzo 2019, ha stabilito che, stante la disciplina prevista dall'articolo 5 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e considerata la disciplina normativa e statutaria del Formez, quest'ultimo è qualificabile quale organismo in house nei confronti dei propri associati, che, conseguentemente, possono avvalersi direttamente dell'associazione per l'espletamento delle attività rientranti nella sua finalità e coerenti con la previsione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 6 del 2010. Inoltre, l'acquisizione dello status di associato consente l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house, previsto dall'articolo 192 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 33 – (Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni)

  La norma è finalizzata ad assicurare il coordinamento tra le amministrazioni statali titolari di interventi del PNRR e gli enti territoriali attraverso la costituzione, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, di uno specifico Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni».
  Il predetto organismo – che opererà fino al 31 dicembre 2026 – ha il compito di garantire al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie il supporto tecnico necessario per la realizzazione delle attività volte ad attuare il PNRR in stretto raccordo con i diversi livelli di governo.
  Per lo svolgimento delle predette attività, nonché per le attività di competenza, il menzionato Dipartimento si avvale di un contingente di 23 unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Gli incarichi dirigenziali e i comandi cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026.
  Al personale con qualifica dirigenziale di cui al richiamato contingente si applicano le deroghe concernenti la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del PNRR, di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021.
  Si evidenzia, altresì, che il contingente di cui trattasi comprende le 10 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021 e sostituisce le unità organizzative di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021.
  Tale articolo è conseguentemente modificato al fine di definire i compiti e l'assetto organizzativo della nuova struttura, anche al fine di individuare la quota parte delle unità di personale sopra richiamato che dovrà coadiuvare l'istituendo Nucleo.
  Al Nucleo sono assegnate le risorse finanziarie di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante riparto del fondo di cui all'articolo 7, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 80 del 2021.

Articolo 34 – (Reclutamento di personale per il Ministero della transizione ecologica per l'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR)

  La disposizione prevede di assegnare al Ministero della transizione ecologica (MiTE) un contingente massimo di 152 unità composto da esperti in grado di fornire la competenza e le conoscenze necessarie all'attuazione degli interventi, degli obiettivi e dei traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR. Essi sono chiamati, inoltre, a garantire adeguato ausilio alle amministrazioni centrali e locali per il conseguimento dei medesimi obiettivi di transizione ecologica, nonché supporto qualificato alla Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il MiTE, di cui all'articolo 17-sexies, del decreto-legge n. 80 del 2021.
  Il contingente si compone di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza, almeno triennale, nello sviluppo e gestione di processi complessi nell'ambito delle varie dimensioni della transizione ecologica, nonché di significativa esperienza almeno triennale nelle relative materie (transizione energetica, tutela del territorio e della biodiversità e dello sviluppo dell'economia circolare). La definizione del contingente e dei compensi degli esperti è demandata a un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione. Gli esperti sono individuati mediante selezione per titoli, per competenze e per esperienza professionale, nonché sottoposizione ad almeno un colloquio (da svolgersi anche in modalità telematica).
  Per esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente di esperti di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023.

Articolo 35 – (Rafforzamento organizzativo in materia di Giustizia)

  L'articolo prevede, al comma 1, modifiche al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. L'attuale formulazione del secondo periodo dell'articolo 14, comma 12-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021 prescrive che il bando di reclutamento per i profili di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge debba prevedere la riserva di posti per gruppo linguistico su base regionale, comprensiva quindi della provincia autonoma di Trento.
  Tale indicazione normativa, frutto della formulazione del periodo in oggetto, presenta profili di asistematicità rispetto al quadro generale delle norme in tema di reclutamento nell'ambito del PNRR, per quanto attiene alla disciplina generale della materia, da individuarsi nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, in tema di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.
  L'articolo 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, prevede che:

   «Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

   Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

   I posti dei ruoli di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione».

  Anche il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (uno dei decreti legislativi con cui sono state adottate norme di attuazione dello Statuto regionale) prevede la riserva dei posti solo per il personale delle pubbliche amministrazioni «in provincia di Bolzano» (articoli 2, 8, comma 3, e 16), e l'articolo 33 prevede testualmente: «i posti di pianta organica degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano sono riservati ai cittadini appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino in rapporto alla loro consistenza quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento della popolazione».
  Pertanto la riserva dei posti è prevista dal sistema vigente per il solo personale statale in servizio «in provincia di Bolzano», mentre la riserva per le lingue ladina e tedesca si applica ai dipendenti regionali ma non ai dipendenti statali.
  In vista dell'imminente adozione del bando di concorso previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, al fine di rispettare la rigida scansione di tempi imposta dall'agenda concordata con l'Unione europea per le attività comprese nel PNRR, si impone, dunque, l'urgenza di adottare disposizioni correttive del vigente testo del secondo periodo del comma 12-bis del citato articolo 14, al fine di prevedere, in coerenza con il descritto quadro normativo, che la riserva di quote per gruppi linguistici si applichi alle sole assunzioni per la provincia di Bolzano.
  L'intervento correttivo ha lo scopo di evitare ingiustificati disallineamenti nel vigente sistema che regola la riserva di posti nelle amministrazioni statali a favore dei gruppi linguistici nel delicatissimo contesto socio-culturale dell'Alto Adige-Südtirol, in conformità a un consolidato assetto delle relazioni tra tali gruppi.
  Il testo vigente, in assenza della proposta riformulazione correttiva, porterebbe invece ad applicare all'intero territorio regionale, e quindi anche alla provincia di Trento, un'incoerente estensione della riserva in questione, idonea non solo a comportare squilibri nell'ordinato svolgimento dell'attività amministrativa e delle relazioni istituzionali, ma anche a innescare, dopo il bando, prevedibili contenziosi che potrebbero evidenziare irragionevoli disparità di trattamento tra gruppi linguistici ai sensi dell'articolo 3 della Carta costituzionale.
  La modifica urgente lascia ferma invece la disciplina distinta, seppur correlata a quella sulle quote di riserva, sul bilinguismo, inteso come garanzia, a favore dell'appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta, della possibilità di usare la lingua materna, quale diretta espressione di una speciale protezione costituzionale accordata al patrimonio culturale di un particolare gruppo etnico, a prescindere dalla circostanza concreta che l'appartenente alla minoranza stessa conosca o meno la lingua ufficiale.
  Al comma 2 si prevedono modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999 tese a incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia a livello di singolo ufficio giudiziario nell'attuazione del processo di riforma e di innovazione tecnologica dei servizi, nonché a garantire un monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia attraverso una gestione più efficace di tutti gli elementi conoscitivi di natura statistica. A tal fine si prevede la creazione di una nuova struttura dipartimentale, con compiti in materia di servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, e finalizzata: alla gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione; alla gestione delle attività connesse all'analisi statistica e organizzativa; al coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale ed europea e di coesione. In particolare, rispetto all'attività connessa all'analisi statistica, si prevede che il nuovo dipartimento dovrà: a) gestire la raccolta, l'organizzazione e l'analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; b) svolgere le procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilità, trasparenza e pubblicità; c) effettuare il monitoraggio dell'efficienza del servizio della giustizia, con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari. Inoltre, il comma 2 prevede l'inserimento di un nuovo comma dopo il comma 3 del citato articolo 16, dove viene indicato che il Ministero della giustizia, per poter esercitare le funzioni e i compiti sopra esposti, effettua l'accesso diretto ai dati riguardante i servizi connessi all'amministrazione della giustizia, anche se raccolti dagli uffici giudiziari.
  Infine, si prevede consequenzialmente che i dipartimenti di cui si compone il Ministero della giustizia passino da quattro a cinque.
  Al comma 3, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, si prevede l'incremento, nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, di un posto di Capo di dipartimento e di un posto di vice Capo di dipartimento, nonché di un posto di funzione per l'Ufficio del Capo del dipartimento. Inoltre, si prevede la stabilizzazione della struttura di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 16, comma 12, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, da collocare nel dipartimento istituito ai sensi del comma 2, lettera c). Nell'ambito della predetta struttura sono istituiti due uffici dirigenziali non generali. Di conseguenza la dotazione organica del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria è incrementata di tre posizioni di livello generale e di tre posizioni di livello non generale.
  Il comma 4 prevede l'incremento di un'unità di dirigente generale penitenziario nell'ambito della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022.
  Tale incremento si rende necessario in relazione all'attuale organigramma della Direzione generale del personale e delle risorse, composta da ben undici uffici, che risulta troppo vasta e con gestione di materie complesse ed eterogenee, con aree di intervento caratterizzate da rischio (gestione del personale, concorsi, attività contrattuali, edilizia, acquisizione di beni e servizi). L'introduzione dell'unità in argomento, pertanto, consentirebbe una gestione più efficiente del personale, con la scissione delle competenze dell'attuale Direzione generale del personale e delle risorse e l'istituzione della Direzione generale dei beni, dei servizi e dell'edilizia penitenziaria.
  Il comma 5 prevede l'emanazione, entro il 30 giugno 2022, del regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, compresi gli uffici di diretta collaborazione, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Al comma 6 si prevede, ai fini dell'attuazione delle disposizioni sopra illustrate, una specifica autorizzazione di spesa di euro 1.285.376 per l'anno 2022, di euro 1.542.450 per l'anno 2023, di euro 1.546.256 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.550.061 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.553.867 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro 1.557.672 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.561.478 annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede, quanto a euro 1.285.376 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a euro 1.542.450 per l'anno 2023, euro 1.546.256 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 1.550.061 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 1.553.867 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, euro 1.557.672 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 ed euro 1.561.478 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo da destinare al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico).
  Quanto al comma 7, in attuazione del PNRR, il quale prevede obiettivi di riduzione dell'arretrato della giustizia amministrativa, si consente all'amministrazione di coprire con due diverse modalità i posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, indetti per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate «ufficio per il processo», interne agli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali. La prima modalità consiste nello scorrimento delle graduatorie dei candidati dei predetti concorsi risultati idonei, non vincitori, anche di altro profilo, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno delle professionalità dei candidati idonei presenti nelle graduatorie medesime. La seconda modalità consiste nello svolgimento di una nuova procedura concorsuale alla quale sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano presentato domanda per la procedura indetta dal Segretario generale della Giustizia amministrativa in data 21 giugno 2021, ma che non siano stati ammessi a partecipare alla prova scritta del corrispondente profilo perché non rientranti nella percentuale prevista dall'articolo 8 del bando.

Articolo 36 – (Potenziamento dell'unità per la semplificazione)

  La disposizione introdotta dall'articolo 36 si rende necessaria per assicurare continuità all'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, prevista dall'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2013. Tale esigenza scaturisce della complessità e della gravosità dei compiti e dall'elevato livello di responsabilità che gravano sull'Unità, connesso all'assolvimento delle funzioni istituzionali, incrementate anche in relazione al pluriennale impegno richiesto dall'attuazione degli obiettivi connessi al PNRR, che richiedono una prospettiva che solo la legificazione dell'assetto esistente può garantire.

Articolo 37 – (Integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)

  Al fine di assicurare e monitorare il percorso di graduale raggiungimento del livello essenziale delle prestazioni riferito agli asili nido, che deve essere coerente con la progressiva realizzazione degli interventi di edilizia previsti con riferimento ai servizi educativi per l'infanzia dal PNRR, si propone di integrare la Commissione tecnica per i fabbisogni standard al fine di prevedere la presenza anche di un delegato del Ministero per il Sud. Si colma così una lacuna con un intervento reso ancora più rilevante dai recenti stanziamenti previsti nella legge di bilancio per il 2021, tesi a creare, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, le condizioni per uno specifico intervento di rimozione degli squilibri territoriali che, come è noto, si localizzano soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno.

Articolo 38 – (Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco)

  L'intervento normativo in esame mira a garantire, senza soluzione di continuità, il funzionamento della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, di cui all'articolo 19 del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, i cui membri sono stati nominati con decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 e sono venuti a scadenza il 4 novembre 2021.
  La motivazione dell'urgenza e dell'indifferibilità dell'intervento normativo muove dalla rilevanza che le menzionate commissioni rivestono ai fini dell'operato dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che nella fase di istruttoria per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, ivi compresi tutti i vaccini – anche quelli per contrastare l'epidemia in corso – si avvale di tali commissioni.
  Pertanto, nelle more della riforma delle stesse commissioni, il cui funzionamento risale al 2004, si ritiene necessario garantire la continuità delle funzioni di alta consulenza tecnico-scientifica che le stesse assicurano ai fini dell'espletamento delle già citate funzioni istituzionali dell'AIFA.

Articolo 39 – (Inviato speciale per il cambiamento climatico)

  Nell'ambito delle azioni per la transizione ecologica, che sono uno degli obiettivi centrali del PNRR, riveste particolare importanza la promozione di un'efficace azione sul piano internazionale, nell'ambito della quale l'Italia aspira a un ruolo di protagonista. A questo fine l'articolo 17-novies del decreto-legge n. 80 del 2021 ha previsto la nomina di un inviato speciale per il cambiamento climatico, con provvedimento dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della transizione ecologica.
  La presente disposizione modifica l'articolo 17-novies del decreto-legge n. 80 del 2021, limitando la possibilità di conferire l'incarico di incaricato speciale per il cambiamento climatico a dipendenti di amministrazioni pubbliche di livello dirigenziale.

Articolo 40 – (Razionalizzazione e semplificazione del sistema di servizio civile universale)

  Le modifiche apportate dall'articolo 40 sono funzionali alla razionalizzazione e accelerazione del procedimento di reclutamento dei giovani operatori del Servizio civile universale, attualmente disciplinato dal decreto legislativo n. 40 del 2017. L'intervento normativo è finalizzato, da un lato, a ridurre il numero dei procedimenti attualmente in essere nell'ambito del Sistema di servizio civile universale e, dall'altro, a razionalizzare e migliorare la qualità della programmazione degli interventi.
  Il primo obiettivo, ovverosia la riduzione del numero dei procedimenti, è conseguito mediante l'eliminazione del procedimento finalizzato alla redazione e approvazione dei Piani annuali. Detta modifica non incide sulla possibilità di modificare o adeguare i Piani triennali, in quanto è stata salvaguardata (vedasi la modifica di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 40 del 2017) la facoltà di intervenire con un aggiornamento dei Piani triennali di programmazione, ove richiesto da valutazioni contingenti o da esigenze attuative dell'indirizzo indicato dall'autorità politica delegata in materia.
  Il contenuto degli attuali Piani annuali potrebbe confluire, quindi, per gli aspetti sopraggiunti e ritenuti qualificanti, nell'eventuale documento di aggiornamento dei citati Piani triennali e riflettersi, dal punto di vista del corretto ed efficiente impiego delle risorse, nel documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 40 del 2017, che ha cadenza annuale.
  La stessa ratio si potrebbe individuare nell'eventuale previsione – mediante modifica della normativa secondaria o in via amministrativa – di un avviso per la presentazione di programmi di intervento, da pubblicare con cadenza triennale e finalizzato a valutare i suddetti programmi presentati da soggetti iscritti all'albo degli enti del servizio civile universale.
  Conseguentemente, in luogo dell'attuale avviso annuale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 40 del 2017 – per il quale sono previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2010, n. 142, termini di conclusione del procedimento pari a 180 giorni per ogni anno – si potrebbe prevedere per ogni triennio la pubblicazione di un solo avviso, il che determina una razionalizzazione della onerosa attività amministrativa di selezione dei programmi o progetti che impegna il Dipartimento per circa 6 mesi all'anno.
  In tal modo detta attività amministrativa potrebbe essere ridotta di due terzi proprio in ragione della sostituzione dell'avviso annuale con l'avviso triennale, per la cui conclusione sarebbero previsti gli stessi termini.
  Inoltre, la previsione di un avviso triennale sarebbe coerente con gli obiettivi e i termini assunti nella programmazione, anch'essa triennale, del servizio civile universale (articolo 4 del decreto legislativo n. 40 del 2017): in tal modo l'orizzonte temporale triennale diventerebbe il parametro sia della programmazione che della realizzazione degli interventi, consentendo una migliore verifica degli obiettivi, in termini di immissione, emissione e risultato.
  La presentazione di programmi triennali potrebbe determinare anche un miglioramento della qualità dei programmi di intervento sottoposti a valutazione, considerato che potrebbero essere inseriti, mediante opportuna revisione della normativa secondaria, elementi di premialità per i programmi che offrano migliori prestazioni e maggiore coerenza con gli obiettivi fissati in sede di programmazione nell'arco temporale triennale.
  Il procedimento di selezione e di avvio dei volontari rimarrebbe sostanzialmente invariato rispetto al precedente regime.

TITOLO III – GESTIONI COMMISSARIALI, IMPRESE AGRICOLE, E SPORT

  Il titolo III è composto di 3 capi, contenenti le disposizioni di seguito descritte.

Capo I – GESTIONI COMMISSARIALI E ALITALIA

Articolo 41 – (Comprensorio Bagnoli-Coroglio)

  Con la disposizione in esame si novella l'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al fine di imprimere una svolta e accelerare l'attuazione degli interventi di bonifica e riqualificazione ambientale, che hanno rilevanza sia locale sia nazionale, riferiti al comprensorio Bagnoli-Coroglio. In particolare, è previsto che il Commissario straordinario di Governo sia individuato nella persona del sindaco di Napoli e che al predetto Commissario sia assegnata una struttura di supporto, con un incarico fino al 2025. La disposizione prevede, tra l'altro, che il Commissario possa avvalersi, in relazione a specifici interventi, anche di altri soggetti attuatori (diversi dalla società Invitalia) e, in tal caso, con apposito decreto del Presidente del Consiglio si provvede a ridurre i compensi spettanti al soggetto attuatore di cui all'articolo 33, comma 12, del predetto decreto-legge. La novella di cui al comma 1, lettera f), prevede che il soggetto attuatore sia tenuto a redigere e trasmettere al Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo alle attività di realizzazione di infrastrutture e di rigenerazione urbana dell'area interessata dagli interventi, che è approvato dal Commissario con proprio provvedimento. Gli interventi da realizzare sono identificati dal Codice unico di progetto.
  È inoltre previsto che confluisca in una contabilità speciale l'intero volume di risorse attualmente nelle disponibilità della società Invitalia. A tale proposito, la deliberazione 24 novembre 2020, n. 13/2020/G, della Corte dei conti presenta il seguente quadro finanziario:

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  La disposizione prevede altresì alcune semplificazioni nonché poteri sostitutivi tesi a accelerare le procedure.
  In ordine alle semplificazioni è prevista l'applicazione degli articoli 18 e 44 del decreto-legge n. 77 del 2021 e di quelle previste dalla parte II della citata fonte. È altresì disciplinata, in relazione alla proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana da approvare in una conferenza di servizi, una procedura di valutazione integrata VIA-VAS sull'esempio di quanto previsto per i porti e gli aeroporti, con specificazione che l'autorità competente per la VAS provveda contestualmente alla VIA.
  Quanto al rafforzamento dei poteri del Commissario è previsto che, in caso di mancato rispetto da parte del soggetto attuatore degli impegni finalizzati all'elaborazione e all'attuazione del programma, o di suoi stralci, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del suddetto programma, nonché qualora sia messo in pericolo, anche in via prospettica, il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti, lo stesso Commissario, informata la Cabina di regia, assegni al soggetto attuatore interessato un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.
  In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la Cabina di regia, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, o in alternativa nomina altro soggetto attuatore, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi delle società di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni pubbliche. In relazione a tali interventi, al soggetto attuatore inadempiente non sono riconosciuti compensi.
  Inoltre, nel caso di gravi e reiterati inadempimenti, il Commissario straordinario, sentita la Cabina di regia, può proporre la revoca dell'incarico di soggetto attuatore. La revoca e la contestuale individuazione del nuovo soggetto attuatore sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 42 – (Città di Taranto)

  Con la disposizione in esame si novella l'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, al fine di rafforzare i poteri del Commissario e imprimere un'accelerazione all'attuazione degli interventi per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. In particolare, si stabilisce che il Commissario sia nominato sino al 31 dicembre 2023 e sia dotato di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale pari a 5 unità di livello non dirigenziale e un'unità di livello dirigenziale non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche. Inoltre, è previsto che il Commissario operi in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al fine di accelerare gli interventi si stabilisce che, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato, qualora non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 43 – (Potenziamento della struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive)

  L'articolo 43 può inscriversi nell'ambito di attuazione delle misure del PNRR in materia di bonifica di siti che attualmente rappresentano un rischio significativo per la salute e la cui bonifica contribuirebbe, invece, a generare impatti positivi sulla salubrità dell'ambiente, promuovendo peraltro l'economia circolare (si veda la missione 2, componente 4, investimento 3.4, p. 317, del Piano).
  In particolare, la norma è volta a prevedere l'estensione delle attività del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive alla bonifica o messa in sicurezza di discariche e di siti contaminati su richiesta delle regioni o del Ministero della transizione ecologica, alla luce dell'esperienza maturata nel settore nel corso dei quattro anni di operatività. Inoltre, viene perseguito l'obiettivo di rafforzare la struttura del citato Commissario in relazione alla bonifica di ulteriori discariche oggetto di procedura di infrazione europea, prevedendo tra l'altro l'istituzione di subcommissari in analogia a quanto previsto per il Commissario unico per le acque reflue, di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
  Con riferimento al comma 1, si rappresenta quanto segue.
  Alla lettera a) si prevede che il compenso per lavoro straordinario non si applichi ai subcommissari eventualmente nominati ai sensi del comma 3-bis, introdotto dalla successiva lettera d); tale previsione si rende necessaria in quanto, ai sensi della citata lettera d), ai subcommissari spetta un'indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui.
  Ai sensi della lettera b), le funzioni e le attività del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive sono estese, su richiesta delle singole regioni, agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché, su richiesta del Ministero della transizione ecologica, agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale. Sulla base di intese ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene predisposto un elenco dei siti con priorità di intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico.
  La lettera c) prevede il potenziamento della struttura di supporto del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive dal massimo di 12 unità (come attualmente previsto) al massimo di 15 unità.
  Alla lettera d) si prevede la possibilità di nominare uno o più subcommissari, fino al numero massimo di tre, i quali operano sulla base di specifiche deleghe da parte del Commissario unico. A tali subcommissari, qualora nominati, spetta un'indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro lordi annui.
  Il comma 2 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni previste al comma 1.

Articolo 44 – (Disposizioni in materia di Alitalia)

  L'articolo 44 è volto ad estendere l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 11-quater, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, anche al rimborso di titoli di viaggio non utilizzati nonché voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria, anche non connessi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ciò in ragione degli specifici impegni che la Commissione europea ha chiesto allo Stato italiano di adottare, al fine di garantire la necessaria discontinuità nelle operazioni di cessione dei compendi aziendali, la quale comprende l'accollo, da parte dello Stato, di tutti gli oneri connessi alle prestazioni prepagate a carico dell'Alitalia, che evidentemente non possono essere onorate a causa della cessazione delle attività di volo.

Capo II – IMPRESE AGRICOLE

Articolo 45 – (Compensazione per le imprese agricole)

  L'articolo 45 integra la regolamentazione sul documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di adeguarla compiutamente alla normativa dell'Unione europea, secondo il principio di carattere generale per il quale lo Stato membro deve garantire pari trattamento agli operatori economici per l'accesso alle sovvenzioni. Di qui discende la necessità di non prevedere requisiti di ammissibilità ulteriori rispetto a quelli previsti per la generalità degli operatori stessi nell'ambito dell'Unione.
  La disposizione conferma, anche a seguito di interlocuzioni con le istituzioni europee da parte dell'organismo di coordinamento, la legittimità di tale impostazione della normativa in materia di DURC che prevede il recupero dei debiti inerenti ai contributi previdenziali compensandoli con i pagamenti degli aiuti europei. Viene inoltre introdotta, per estendere tale procedura di semplificazione amministrativa, la possibilità di effettuare la predetta compensazione anche in relazione ai pagamenti degli aiuti nazionali. Quest'ultima modifica consente in particolare di accelerare l'erogazione degli aiuti introdotti per fronteggiare i danni della pandemia di COVID-19, che attualmente, in sede di pagamento di saldo, devono essere sottoposti alla richiesta del DURC, nonché dei futuri pagamenti che deriveranno dall'attuazione dei progetti del PNRR. Peraltro, la procedura di compensazione è ormai ampiamente collaudata e consolidata dagli Organismi pagatori riconosciuti e dall'INPS, in quanto in vigore dal 2006.
  Tale disposizione uniforma le modalità di trattamento degli aiuti connessi agli investimenti a quelle previste per la generalità degli aiuti corrisposti alle imprese agricole. In altri termini, con la norma introdotta, il meccanismo generale di applicazione della normativa nazionale in materia di DURC viene ricondotto alla procedura di compensazione tra aiuti comunitari e nazionali e crediti previdenziali, praticata dagli Organismi pagatori riconosciuti.
  La semplificazione recata dalla norma proposta sta nell'estendere la possibilità di intervenire direttamente sul debitore dell'ente previdenziale, incrementando le possibilità di recupero mediante il pagamento senza gravare ulteriormente sull'impresa agricola.
  Ulteriore elemento di semplificazione è dato dal fatto che la norma prevista riconduce alla sola compensazione gli adempimenti propedeutici all'erogazione dell'aiuto, consentendo una significativa riduzione dei tempi, a vantaggio degli agricoltori e dell'erario per il recupero dei crediti previdenziali.

Capo III – SPORT

Articolo 46 – (Fondi per il rilancio del sistema sportivo)

  Con l'articolo 46 è concesso, per l'anno 2021, in favore della società Sport e Salute S.p.A., un contributo di euro 27.200.000 destinato al finanziamento degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare il supporto agli organismi sportivi e consentire la ripresa delle relative attività. All'onere derivante dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 27.200.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

TITOLO IV – INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA

  Il titolo IV è composto di un unico capo, con eguale rubrica, contenente tre articoli tra loro collegati.
  L'intervento modifica alcune disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (di seguito denominato «codice antimafia»), in materia di documentazione antimafia e delle correlate misure di prevenzione, anche in adesione ai più recenti orientamenti giurisprudenziali espressi in materia dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dal Consiglio di Stato.
  In ordine al principio del contraddittorio con i soggetti interessati ai procedimenti antimafia, il giudice europeo, con l'ordinanza del 28 maggio 2020 (C-17/20), ha segnalato che il rispetto del diritto di difesa, quale principio generale dell'Unione, trova applicazione quando l'amministrazione intende adottare nei confronti di una persona un atto che le arrechi pregiudizio. In forza di tale principio, i destinatari delle decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la sua decisione.
  Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4979 del 2020, richiamando la pronunzia del giudice unionale, ha sottolineato che nel vigente codice antimafia il legislatore, in relazione al tema della documentazione antimafia e, più specificamente, della partecipazione al procedimento di rilascio dell'informazione antimafia, ha dovuto operare una scelta tra la tutela dell'ordine pubblico e la libertà di impresa, e lo ha fatto nei termini di un contraddittorio eventuale, rimesso, con l'articolo 93, comma 7, del codice antimafia, alla prudenziale valutazione del prefetto circa l'utilità rispetto al fine pubblico perseguito. Ad avviso dell'alto Consesso amministrativo, il principio del giusto procedimento non ha una valenza assoluta, ma ammette deroghe limitate ad ipotesi eccezionali, dovute alla tutela di interessi superiori afferenti alla tutela dell'ordine pubblico e proporzionate alla necessità del caso, che in alcuni settori economici è assai grave per l'elevato potenziale di infiltrazione della criminalità organizzata.
  Lo stesso Consiglio di Stato, nella sentenza n. 820 del 31 gennaio 2020, ha rilevato come il diritto al contraddittorio procedimentale e al rispetto dei diritti della difesa non sia una prerogativa assoluta, ma possa soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti.
  La citata sentenza del Consiglio di Stato n. 4979 del 2020 ha inoltre prospettato de iure condendo l'esigenza di individuare un proporzionato punto di equilibrio tra i valori in gioco, evitando un sacrificio del diritto di difesa sproporzionato e non giustificato dalla finalità del contrasto preventivo alla mafia. Con l'occasione, il Consiglio di Stato ha suggerito altresì di valutare una rivisitazione della disciplina delle misure straordinarie di prevenzione della corruzione previste dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, permettendone l'ammissione, ove possibile, prima e al fine di evitare che si adotti la misura più incisiva dell'informazione antimafia, cui dovrebbe farsi ricorso solo quale extrema ratio in mancanza di alternative convincenti.
  L'analisi del contesto socio-criminale, peraltro, pone in luce la capacità di penetrazione della criminalità organizzata nell'economia, anche con riferimento ai settori connotati da elevato numero di piccole imprese, basso sviluppo tecnologico, lavoro non qualificato.
  Le disposizioni in esame raccolgono quindi taluni degli auspici di aggiornamento della disciplina della documentazione antimafia formulati dalla giurisprudenza eurounitaria e amministrativa, senza però implicare arretramenti dei presìdi e dei meccanismi preventivi antimafia, che vengono revisionati nella prospettiva di affinarli e consolidarli.
  Il punto di equilibrio cui tendono le disposizioni in esame è il bilanciamento tra valori in gioco che hanno ormai una rilevanza ultra-nazionale: si mira ad evitare un sacrificio del diritto di difesa e della libertà di impresa, preservando e rafforzando, nel contempo, anche attraverso una diversa considerazione dei princìpi di determinatezza e di tassatività sostanziale, l'altissimo potenziale preventivo, nella lotta contro la mafia, della documentazione antimafia, con particolare riguardo all'informazione interdittiva, senza esporre la normativa italiana al rischio di collisioni con il diritto eurounitario.
  Premesso quanto sopra, si illustrano in dettaglio i contenuti recati dai tre articoli.

Articolo 47 – (Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende),

  L'articolo 47, al comma 1, lettera a), integra il comma 1 dell'articolo 34-bis del codice antimafia prevedendo, in caso di agevolazione ritenuta occasionale, la valutazione del tribunale in ordine all'eventuale sostituzione con il controllo giudiziario, svolto attraverso un giudice delegato e un amministratore giudiziario, dell'eventuale misura amministrativa, già disposta dal prefetto, finalizzata ad attivare una prevenzione collaborativa con le imprese interessate, ai sensi del nuovo articolo 94-bis del codice antimafia, introdotto dall'articolo 49 del presente decreto-legge.
  L'articolo 47, comma 1, lettera b), prevede il coinvolgimento espresso del prefetto nell'ambito del procedimento finalizzato all'eventuale accoglimento, da parte del tribunale competente per le misure di prevenzione, della richiesta di applicazione del controllo giudiziario da parte delle imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento.
  L'articolo 47, comma 1, lettera c), nel sostituire il comma 7 dell'articolo 34-bis del codice antimafia, definisce gli effetti che scaturiscono dall'adozione delle misure dell'amministrazione giudiziaria o del controllo giudiziario rispetto ai provvedimenti di competenza del prefetto in materia di accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Nel caso di provvedimento disposto dal giudice ai sensi degli articoli 34 o 34-bis del codice antimafia viene, infatti, stabilita la sospensione sia del termine previsto per il rilascio dell'informazione antimafia sia degli effetti della stessa interdittiva, ove già adottata. Si prevede inoltre che le misure dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario vengano comunicate al prefetto competente per il luogo ove ha sede legale l'impresa, ai fini dell'aggiornamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché della valutazione, nei successivi cinque anni, circa l'eventuale applicazione delle misure, di nuova concezione, di prevenzione collaborativa.

Articolo 48 – (Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell'interdittiva antimafia)

  L'articolo 48 modifica, a partire dal titolo della rubrica, l'articolo 92 del codice antimafia, relativo al procedimento di rilascio dell'informazione antimafia [articolo 48, comma 1, lettera a)].
  Nel medesimo articolo 48, al comma 1, lettera b), in adesione alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, ove non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento o di salvaguardia di procedimenti o attività processuali in corso, viene introdotto il principio del contraddittorio, mediante la notifica all'impresa sotto indagine di un «preavviso di interdittiva o della misura amministrativa di prevenzione collaborativa» (ispirato al preavviso di rigetto di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990), con l'assegnazione di un termine breve (non superiore a 20 giorni) per la richiesta di audizione e la produzione di memorie esplicative da parte dell'impresa destinataria. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'impresa.
  All'esito del contraddittorio il prefetto può:

   1) rilasciare un'informazione antimafia liberatoria;

   2) disporre l'applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all'articolo 94-bis del codice antimafia, in caso di agevolazione occasionale, secondo quanto introdotto dalla nuova disposizione;

   3) adottare l'informazione antimafia interdittiva, valutando la sussistenza dei presupposti per le misure – nomina di un commissario o rinnovazione degli organi sociali – di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114.

  L'articolo 48, comma 1, lettera c), sostituisce il comma 7 dell'articolo 93 del codice antimafia attribuendo al prefetto competente all'adozione del provvedimento la facoltà di invitare i soggetti interessati, in sede di audizione personale, a produrre ogni informazione utile, salvo che ricorrano esigenze di celerità del procedimento stesso ovvero di tutela delle informazioni la cui ostensione pregiudicherebbe l'esito di procedimenti amministrativi o di attività processuali in corso.

Articolo 49 – (Prevenzione collaborativa)

  L'articolo 49 introduce nel codice antimafia la previsione di misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale (nuovo articolo 94-bis), in alternativa all'interdittiva antimafia, allorquando i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale. In tali ipotesi, il prefetto prescrive all'impresa l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei e non superiore a dodici mesi, di una serie di stringenti misure di controllo «attivo» che consentono alla medesima impresa di continuare a operare sotto la stretta vigilanza dell'autorità statale. Il prefetto, inoltre, può nominare esperti (in numero non superiore a tre) individuati nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari, ponendo i relativi oneri a carico dell'impresa.
  Le predette misure sono annotate in un'apposita sezione della Banca dati nazionale antimafia, a cui è precluso l'accesso ai soggetti privati sottoscrittori di accordi di cui all'articolo 83-bis del codice antimafia, e cessano di produrre effetti se il tribunale dispone il controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 2, lettera b), del codice antimafia.
  Alla scadenza del termine di durata delle misure, il prefetto, ove accerti l'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria.
  Il successivo comma 2 reca una disposizione transitoria, ai sensi della quale le disposizioni previste dall'articolo 49 si applicano anche ai procedimenti amministrativi per cui, alla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dall'articolo, è stato effettuato l'accesso alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e non è stata ancora rilasciata l'informazione antimafia.

TITOLO V – ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

  Il titolo V è composto da un unico capo, di eguale rubrica, contenente tre articoli.

Articolo 50 – (Abrogazioni)

  La disposizione in esame reca alcune modifiche e talune abrogazioni di norme primarie, fonti a loro volta di provvedimenti attuativi che appaiono alle amministrazioni proponenti non più attuali alla luce di normativa sopravvenuta o necessitanti di una modifica perché il loro contenuto è, ad esempio, già disciplinato con norma primaria.
  In particolare, il comma 1 interviene a modificare la lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 – introdotta dall'articolo 52, comma 1, lettera g), del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013. Tale disposizione, rebus sic stantibus, prevede che l'agente della riscossione non dia corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «essenziali», da individuarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica. L'intervento normativo di modifica, che inserisce il rinvio all'articolo 514 del codice di procedura civile per la definizione del paniere di beni essenziali, è giustificato dall'assenza di una concreta utilità e rilevanza pratica ulteriore del decreto attuativo da adottare rispetto a quanto già stabilito in tema di impignorabilità dal medesimo articolo 514.
  Si evidenzia che la disposizione in esame non comporta effetti finanziari, data l'irrilevanza pratica della norma abrogata rispetto a quanto previsto dal codice di procedura civile.
  Il comma 2, modificando la disposizione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, supera la necessità di adottare un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per dare attuazione a quanto previsto dalla norma richiamata, relativamente alla costituzione del tavolo permanente per la fatturazione elettronica. In particolare, si interviene sul comma 1 dell'articolo 5 al fine di completare ex lege la composizione del tavolo permanente previsto, anche con la previsione di due componenti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il comma 3 prevede l'abrogazione dell'articolo 194-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Procedure semplificate per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI», avendo il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, introdotto un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, finalizzato a ottenere un flusso di dati relativo ai suddetti per l'intero territorio nazionale attraverso un Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità (RENTRI). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il comma 4 reca l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 41-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che attribuisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro della transizione ecologica), di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il potere di adottare un decreto contenente disposizioni che consentano la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi a uso agricolo e zootecnico. Invero, tale disciplina può essere introdotta mediante modifica e integrazione del già vigente regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il comma 5 prevede l'abrogazione dei commi 1 e 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019, che prevedono l'approvazione del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, nonché l'istituzione, ai fini del monitoraggio dell'attuazione del Programma stesso, del Tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica. L'abrogazione appare necessaria in quanto il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria contemplerebbe misure già adottate ovvero da adottarsi sulla base di piani e programmi esistenti (tra cui anche il PNRR che prevede, alla missione 2, componente 4.3, riforma 3.1, l'adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico), senza, tuttavia, rispondere efficacemente a una finalità di coordinamento delle misure stesse. Parimenti, l'istituzione del Tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica apparirebbe superflua alla luce della sopravvenuta istituzione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, cui sono affidati, tra l'altro, i compiti di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione nonché di approvare il Piano per la transizione ecologica. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 51 – (Disposizioni finanziarie)

  La disposizione autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 52 – (Entrata in vigore)

  La norma dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

  1. È convertito in legge il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 6 novembre 2021(*).

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

  Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza coerentemente con il relativo cronoprogramma di tale Piano;

  Considerata la straordinaria necessità e urgenza di un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del Piano, nonché di adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

  Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre apposite e più incisive misure in tema di sistema di prevenzione antimafia, coesione territoriale, gestioni commissariali, organizzazione della giustizia, sostegno alle imprese agricole e agli organismi sportivi;

  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 27 e 28 ottobre 2021;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri del turismo, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il Sud e la coesione territoriale, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la pubblica amministrazione, dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia;

emana

il seguente decreto-legge:

TITOLO I
MISURE URGENTI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR PER IL 2021

Capo I
TURISMO

Articolo 1.
(Contributi e credito d'imposta per le imprese turistiche)

  1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto, in favore dei soggetti di cui al comma 4, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024.
  2. Per i soggetti di cui al comma 4 è riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente:

   a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell'importo totale dell'intervento;

   b) fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l'impresa o la società abbia i requisiti previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l'imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;

   c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

  3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 8, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione.
  4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.
  5. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei princìpi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, i seguenti interventi:

   a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;

   b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;

   c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);

   d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

   e) spese per la digitalizzazione previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

  6. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.
  7. Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2, è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante «Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno il 50 per cento di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.
  8. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al terzo periodo, il Ministero del turismo, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonché le eventuali variazioni e revoche. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, il Ministero del turismo provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Il Ministero del turismo provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero del turismo, pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l'erogazione degli incentivi previsti dai commi 1 e 2, ivi inclusa l'individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi. Ferma restando la disciplina di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 per quanto previsto ai sensi del comma 7, gli interessati presentano, in via telematica, apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.
  10. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. L'esaurimento delle risorse è comunicato con avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo.
  11. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  12. Agli interventi conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, ai fini del credito d'imposta e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le disposizioni di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  13. Per il finanziamento del credito di imposta di cui al comma 1 è ulteriormente autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126. Conseguentemente, all'articolo 79, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «per i tre periodi d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «per i due periodi d'imposta».
  14. Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2, sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». Il Ministero del turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  15. Per le medesime finalità di cui al comma 1, tenuto conto degli obiettivi di cui al presente articolo e del grado di raggiungimento degli stessi, il Ministero del turismo, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2025, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede ad aggiornare gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.
  16. Sono abrogati i commi 2-ter e 5, dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
  17. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. L'attuazione dell'intervento garantisce il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 2.
(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)

  1. Per l'attuazione della linea progettuale «Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale “turismo” del Fondo di garanzia per le PMI»), Misura M1C3, investimento 4.2.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una «Sezione Speciale Turismo» per la concessione di garanzie ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. La concessione di garanzie sui finanziamenti erogati, in conformità alla misura M1C3 4.2.4 del PNRR, deve rispettare le disposizioni nazionali e unionali che regolano il meccanismo di funzionamento del fondo, in particolare richiamando la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010 della Commissione europea e il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
  2. Le garanzie di cui al comma 1, sono rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio «non inquinare significativamente», di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.
  3. In deroga alla disciplina di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, come autorizzato dalla decisione C(2020)2370 del 13 aprile 2020, alle garanzie di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;

   b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;

   c) sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;

   d) la percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della garanzia diretta è stabilita nella misura massima del 70 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria; tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;

   e) la percentuale di copertura della riassicurazione è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 23 del 2020. Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della riassicurazione è stabilita nella misura massima dell'80 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento; tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;

   f) sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;

   g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019;

   h) la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;

   i) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;

   l) per operazioni di investimento immobiliare la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

   m) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

  4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e dalle disposizioni operative del Fondo.
  5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l'Istituto per il credito sportivo, ove rendano disponibili risorse addizionali rispetto a quelle di cui al presente articolo, concorrono all'incremento della misura della garanzia e della riassicurazione rispettivamente nei limiti di cui al comma 3, lettere d), ed e) e, previo accordo con il Ministero del turismo e Mediocredito Centrale S.p.a., possono provvedere all'istruttoria delle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Articolo 3.
(Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo)

  1. Per l'attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025, in combinazione con i finanziamenti di cui al comma 4.
  2. Sono soggetti beneficiari le imprese di cui all'articolo 1, comma 4, incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attività imprenditoriale.
  3. Il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 è concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
  4. A copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e dall'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulla quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con delibera del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ai sensi dell'articolo 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.
  5. Gli incentivi di cui al presente articolo sono alternativi a quelli previsti dall'articolo 1 e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19», di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.
  6. Con decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie del presente articolo, in conformità alla predetta Misura M1C3, intervento 4.2.5, e gli adempimenti relativi alla gestione degli interventi agevolativi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 e all'erogazione del contributo diretto alla spesa. Tale decreto assolve anche a quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della citata legge n. 311 del 2004.
  7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l'Istituto per il credito sportivo, possono rendere disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del Fondo di cui al comma 1, previo accordo con il Ministero del turismo, prevedendo idonee forme di collaborazione per l'istruttoria relativa alle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo presentate a valere sulle predette risorse addizionali.
  8. I finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti di cui al presente articolo, ivi inclusi quelli concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, possono accedere alle garanzie di cui all'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, rilasciate da SACE S.p.a. nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente.
  9. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. All'attuazione del comma 4 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4.
(Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator)

  1. Per l'attuazione della linea progettuale «Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator», Misura M1C3, investimento 4.2.2, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale come previste dall'articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025. In fase di attuazione, l'intervento rispetta il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. L'incentivo di cui al presente articolo spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero del turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
  4. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Capo II
INFRASTRUTTURE FERROVIARIE, EDILIZIA GIUDIZIARIA

Articolo 5.
(Semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari)

  1. Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari, al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di programma di cui all'articolo 15, un documento strategico, con validità di norma quinquennale, recante l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, delle attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonché l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici. Il documento strategico contiene, altresì, la descrizione degli assi strategici in materia di mobilità ferroviaria, con particolare riferimento a: programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi di legge; programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacità e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello; interventi prioritari sulle direttrici, nonché interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale; attività relative al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di priorità strategica; individuazione delle priorità strategiche relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti; localizzazione degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in conformità agli obbiettivi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali; la ricognizione dei fabbisogni per la manutenzione e i servizi per l'infrastruttura ferroviaria; le metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale ed e alla accessibilità per le persone con disabilità; i criteri di valutazione delle performances del gestore e delle relative penalità.»;

    2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si esprimono sul documento strategico nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione, decorso il quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede all'approvazione di detto documento con proprio decreto. Il documento strategico è sottoposto ad aggiornamento dopo tre anni o comunque in caso di mutamento degli scenari di carattere eccezionale, secondo le modalità indicate nel comma 7 e nel presente comma.»;

   b) all'articolo 15:

    1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «per un periodo minimo di cinque anni,» sono inserite le seguenti: «per l'attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile dell'infrastruttura ferroviaria nazionale come individuate nel documento di cui all'articolo 1, comma 7, e per definire altresì la programmazione degli investimenti, anche previsti da specifiche disposizioni di legge, relativi alla manutenzione, al rinnovo e alla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria,»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene ai profili finanziari, entro il mese di giugno dell'anno precedente all'inizio di ciascun quinquennio programmatorio sottopone lo schema di contratto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, di seguito CIPESS, che adotta la relativa delibera entro trenta giorni. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili informa l'organismo di regolazione, che si esprime entro quindici giorni relativamente ai profili di competenza, e, mediante il gestore dell'infrastruttura, i richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, sul contenuto dello schema di contratto di programma, al fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoposto all'approvazione del CIPESS. La delibera del CIPESS è sottoposta al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al fine di permettere una più celere realizzazione degli interventi ferroviari, è ammessa la registrazione anche parziale della delibera del CIPESS, che diviene efficace limitatamente a quanto oggetto di registrazione. In tal caso, il CIPESS può adottare, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, una delibera integrativa o modificativa delle parti non registrate. Lo schema di contratto di programma è sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il gestore dell'infrastruttura entro quindici giorni dalla registrazione da parte della Corte dei conti della delibera di approvazione del medesimo schema da parte del CIPESS. Il contratto di programma sottoscritto è trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS, con apposita informativa. Gli investimenti ferroviari autorizzati e finanziati da specifiche disposizioni di legge sono inseriti di diritto nel contratto di programma in corso alla data di entrata in vigore di dette disposizioni e ne costituiscono parte integrante. Gli aggiornamenti di cui al comma 2-bis danno evidenza di tali investimenti e dei relativi finanziamenti che vi rimangono vincolati ai sensi delle disposizioni di legge.»;

    3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria provvedono alla sottoscrizione degli aggiornamenti annuali del contratto di programma, in coerenza con quanto previsto dal documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7. Gli aggiornamenti di importo pari o inferiore a 5 miliardi di euro complessivi sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa al CIPESS. Per gli aggiornamenti di importo superiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, si applica la procedura di cui al comma 2.
   2-ter. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce annualmente alle Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma.»;

    4) al comma 5, primo periodo, le parole «della Strategia di cui all'articolo 1, comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «del documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7,».

  2. In relazione al periodo programmatorio 2022-2026, il documento di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 entro il 31 dicembre 2021 e lo schema di contratto di programma di cui all'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 112 del 2015 è trasmesso al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile entro il 31 marzo 2022.
  3. Alla legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il titolo è sostituito dal seguente: «Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato italiane S.p.A.»;

   b) all'articolo 1:

    1) al comma 1, le parole «i contratti di programma e» sono soppresse;

    2) il comma 2-bis è abrogato;

    3) al comma 3 le parole «di programma» sono sostituite dalle seguenti: «di servizio».

Articolo 6.
(Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria)

  1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:

   «Art. 53-bis. (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria)1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.
   2. Per gli interventi di edilizia giudiziaria, qualora sia necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante, esso è acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.
   3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei tempi e secondo le modalità previsti per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, fermo quanto previsto dall'articolo 44, comma 3, si applica, altresì, la riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011. In relazione agli interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo, i termini relativi al procedimento per la verifica dell'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, nonché del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono ridotti della metà.
   4. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a quarantacinque giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 1.
   5. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.
   6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto.».

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi di cui all'articolo 9 del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121.

Capo III
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE

Articolo 7.
(Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale)

  1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole «INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.,» sono aggiunte le seguenti: «Difesa servizi S.p.A.,».
  2. All'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole «nonché per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,» sono soppresse;

   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società Difesa servizi S.p.A. di cui all'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in qualità di centrale di committenza, per l'espletamento delle procedure di gara relative all'infrastruttura di cui all'articolo 33-septies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Con apposite convenzioni da stipularsi fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa e la società Difesa servizi S.p.A.. sono definite le modalità di attuazione del presente comma. Per le attività svolte ai sensi del presente comma, per gli anni dal 2022 al 2026, agli organi di Difesa servizi S.p.A. e ai soggetti, anche esterni, che hanno in essere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con la medesima società, il divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica limitatamente ai due anni successivi alla cessazione dell'incarico, rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Per la realizzazione delle attività assegnate a Difesa servizi S.p.A è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.».

  3. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «o verso l'infrastruttura di cui al comma 4-ter» sono soppresse;

   b) al comma 4, le parole «e 4-ter» sono soppresse;

   c) il comma 4-ter è abrogato.

  4. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente: «f-ter) l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, con riguardo alla sicurezza, alla continuità e allo sviluppo del sistema informatico necessario per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.».
  5. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata a erogare servizi cloud a favore delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti in house e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), nonchè delle altre amministrazioni centrali che già fruiscono di detti servizi sulla base di specifiche disposizioni normative e delle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la possibilità di avvalersi della predetta società per altre tipologie di servizi ai sensi dell'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal presente articolo. Resta altresì ferma la possibilità per la predetta società di erogare servizi cloud a favore del Ministero dell'istruzione sulla base della convenzione già autorizzata ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera b), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Capo IV
PROCEDURE DI SPESA

Articolo 8.
(Fondo ripresa resilienza Italia)

  1. Per l'attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati – Fondo di Fondi della BEI – M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) – M1C3 intervento 4.2.3 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la costituzione di un Fondo dei Fondi denominato «Fondo ripresa resilienza Italia» del quale lo Stato italiano è contributore unico e la cui gestione è affidata alla Banca europea per gli investimenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbario 2021, con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
  2. Ai fini dell'immediata operatività del «Fondo ripresa resilienza Italia» di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli investimenti uno o più accordi necessari a consentire la sua costituzione ed a trasferire le risorse del Fondo su di un conto corrente infruttifero appositamente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla Banca europea per gli investimenti quale gestore del Fondo di Fondi.
  3. Con apposito accordo di finanziamento viene conferita la gestione del «Fondo ripresa resilienza Italia» di cui al comma 1 alla Banca europea per gli investimenti e vengono definiti, tra l'altro, le modalità ed i criteri di gestione delle risorse da parte della Banca, nel rispetto dei princìpi e degli obblighi riferiti all'attuazione del PNRR, ivi compreso il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH), le priorità e la strategia di investimento del Fondo, i criteri di ammissibilità per i beneficiari e di selezione mediante avviso pubblico, i compiti ed i poteri del Comitato per gli investimenti di cui al comma 4, nonché i settori target in cui investire.
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito il Comitato per gli investimenti, presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto struttura di coordinamento centrale per l'implementazione del PNRR, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per settori target del Fondo. Per la partecipazione al predetto organismo non sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza né alcun tipo di emolumento.
  5. Una quota del Fondo di cui al comma 1, fino ad un massimo del 5 per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in prestiti e fino ad un massimo del 7 per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in investimenti in equity e quasi-equity, può essere destinata agli oneri di gestione connessi all'attività oggetto degli accordi di cui ai commi 2 e 3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del Fondo sono reinvestite per gli stessi obiettivi e le stesse priorità strategiche, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
  6. Al fine di sostenere investimenti coerenti con le finalità del PNRR e con i princìpi di digitalizzazione, sostenibilità ed efficienza energetica, nell'ambito del «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui al comma 1 è costituita una sezione denominata «Fondo per il Turismo Sostenibile» con dotazione di 500 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) –M1C3 intervento 4.2.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica per quanto attiene alle linee progettuali riferite al settore turistico.

Articolo 9.
(Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti)

  1. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026. Le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».
  2. Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire l'applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 861, dopo le parole «amministrativa e contabile.» sono inserite le seguenti: «Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.»;

   b) al comma 862, dopo le parole «la contabilità finanziaria,» sono inserite le seguenti: «anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio,»;

   c) al comma 871, dopo le parole «lettera b),» sono inserite le seguenti «e le comunicazioni di cui al comma 867 degli enti che si avvalgono della facoltà prevista dall'ultimo periodo del comma 861,».

  3. Al fine di favorire la produzione di analisi sull'impatto su occupazione e retribuzione del lavoro dipendente e autonomo e su altri fenomeni di interesse settoriale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tramite la stipula di convenzioni o l'avvio di programmi di ricerca, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, possono promuovere l'utilizzo a fini di ricerca di dati provenienti da archivi amministrativi e la loro integrazione con informazioni provenienti anche da fonti esterne all'amministrazione originaria.
  4. Le convenzioni stipulate ovvero i programmi di ricerca di cui al comma 3 sono pubblicati nel sito internet istituzionale delle amministrazioni coinvolte e specificano gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti utilizzate, le misure di sicurezza, i titolari del trattamento nonché i tempi di conservazione e ogni altra garanzia adottata per tutelare la riservatezza degli interessati, coerentemente con l'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. In ogni caso, i dati trattati sono privati di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche sottostanti.
  5. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dai commi 3 e 4 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  6. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto», di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste presentate dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR.
  7. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono tempestivamente reintegrate al predetto conto corrente di tesoreria, dalle medesime amministrazioni titolari degli interventi, a valere sui pertinenti stanziamenti di bilancio.
  8. Ai fini del rafforzamento delle attività, degli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa, presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è istituito il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, con funzioni di supporto alle attività di analisi e valutazione della spesa e di proposta all'applicazione dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Comitato opera in relazione alle linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce al Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato indica i criteri e le metodologie per la definizione dei processi e delle attività di revisione della spesa, nonché gli obiettivi da perseguire. Al Comitato partecipa il Ragioniere generale dello Stato, che lo presiede, i dirigenti generali da questi delegati e quelli di volta in volta competenti in relazione alla materia trattata, un componente della segreteria tecnica del Ministro dell'economia e delle finanze, un rappresentante della Banca d'Italia, un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), un rappresentante della Corte dei conti. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con professionalità inerenti alle materie trattate. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  9. Per le attività istruttorie e di segreteria del Comitato scientifico di cui al comma 8 e di supporto agli Ispettorati generali connesse ai processi valutativi e di monitoraggio della spesa è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unità di missione, che svolge anche attività di segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 571.571 annui a decorrere dall'anno 2022 e il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  10. Per il rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi inclusi l'Unità di missione di cui al comma 9 e i Nuclei di valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato per il biennio 2021-2022, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 40 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.864.375 annui a decorrere dall'anno 2022.
  11. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può altresì avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente massimo di 10 esperti, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 500.000. Per le medesime finalità il Dipartimento è autorizzato a stipulare convenzioni con università, enti e istituti di ricerca. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 600.000 a decorrere dall'anno 2022.
  12. Le risorse iscritte nel bilancio dello Stato espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono essere versate sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, laddove richiesto da esigenze di unitarietà e flessibilità di gestione del PNRR.
  13. I fondi esistenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché sulle apposite contabilità speciali intestate alle amministrazioni dello Stato per la gestione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Italia non sono soggetti ad esecuzione forzata. Sui fondi ivi depositati non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime.
  14. Le attività connesse alla realizzazione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale», inserita nella missione 1, componente 1, dello stesso Piano, sono svolte dalla Struttura di governance istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020.
  15. Ai fini delle attività di cui al comma 14, ai componenti dello Standard Setter Board, di cui all'articolo 3 della predetta determina del Ragioniere generale dello Stato, è riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, un compenso onnicomprensivo, per un importo annuo non superiore a 8.000 euro per singolo componente. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 120.000 per ciascuno degli anni 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della Struttura di governance, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  16. Al fine di favorire la partecipazione degli enti territoriali alla definizione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le proposte relative ai princìpi e gli standard contabili elaborate dallo Standard Setter Board di cui al comma 15 sono trasmesse, per il parere, alla Commissione Arconet di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
  17. Con una o più determine del Ragioniere generale dello Stato, sono apportate le necessarie modifiche alla citata Determina n. 35518 del 5 marzo 2020, al fine di dare attuazione a quanto stabilito dai commi 15 e 16.
  18. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 3.155.946 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a 3.035.946 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede per 3.155.946 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 10.
(Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

  1. Per l'attuazione delle misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituto nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il «Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Capo V
ZONE ECONOMICHE SPECIALI

Articolo 11.
(Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti ZES e sportello unico ZES)

  1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5:

    1) al comma 1, la lettera a-ter), è sostituita dalla seguente: «a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività soggetta all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5-bis, presentano il proprio progetto. Lo sportello unico è reso disponibile anche in lingua inglese e opera secondo i migliori standard tecnologici, con carattere di interoperabilità rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell'istruttoria del procedimento. Ciascun Commissario rende noto, con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, la data a partire dalla quale lo sportello è reso disponibile. Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente di cui all'articolo 38 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, a tal fine, gli enti titolari dei SUAP si raccordano con il Commissario;»;

    2) al comma 1, lettera a-sexies), le parole «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»;

    3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia per la coesione affida i servizi tecnologici per la realizzazione dello sportello unico digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero si avvale, mediante convenzione, di piattaforme già in uso ad altri enti o amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di 2,5 milioni di euro, sono posti a carico del PON Governance 2014/2020 e in particolare sulla quota React UE assegnata al programma nello specifico Asse di Assistenza Tecnica e Capacità amministrativa di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2021) 7145 del 29 settembre 2021.»;

   b) all'articolo 5-bis:

    1) al comma 3, dopo le parole «in applicazione dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono inserite le seguenti: «e seguenti»;

    2) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ove le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e delle pubblica incolumità, ovvero le amministrazioni delle Regioni, si oppongano alla determinazione motivata di conclusione della conferenza ai sensi dell'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la riunione di cui al comma 4 di detto articolo è indetta dall'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale, sulla base di una motivata relazione del Commissario della ZES interessata. Le attività propedeutiche e istruttorie necessarie all'individuazione, in esito alla riunione, di una soluzione condivisa alla luce del principio di leale collaborazione, sono svolte dal competente Dipartimento per le politiche di coesione. Se la soluzione condivisa non è raggiunta, l'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale rimette la questione al Consiglio dei ministri con propria proposta motivata, secondo quanto previsto dall'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo. Qualora il progetto di insediamento della nuova attività produttiva sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta dall'Autorità competente partecipa sempre il Commissario della ZES interessata. Ove siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiamo condotto ad un diniego di autorizzazione, il Commissario può chiedere all'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti.».

Capo VI
UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 12.
(Borse di studio per l'accesso all'università)

  1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo.

Articolo 13.
(Supporto tecnico al Ministero dell'università e della ricerca)

  1. All'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:

   «6-ter.1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT di Consip, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.».

Articolo 14.
(Ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea)

  1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studio. Tali attività possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività purché finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio.».
  2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con i decreti di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si provvede alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza agli elementi di flessibilità e di interdisciplinarietà di cui al comma 1.

Articolo 15.
(Alloggi per studenti)

  1. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: «Al fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con modalità digitali e attraverso la informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i progetti ammessi a finanziamento e sono assegnate le relative risorse, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti.»;

   b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati nella comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono promossi prioritariamente la ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la finalità di perseguire elevati standard ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi.».

TITOLO II
ULTERIORI MISURE URGENTI FINALIZZATE ALL'ACCELERAZIONE DELLE INIZIATIVE PNRR

Capo I
AMBIENTE

Articolo 16.
(Risorse idriche)

  1. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole «Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare», sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della transizione ecologica e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali», e dopo le parole «dei costi ambientali e dei costi della risorsa», sono inserite le seguenti: «e dell'inquinamento, conformemente al principio «chi inquina paga»;

   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, e per sostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento.».

  2. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica è adottato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dai relativi cronoprogrammi, così come risultanti dal sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi è effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la voce “MITE – Mitigazione del rischio idrogeologico”. Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni.»;

   b) al quarto periodo, le parole: «accordo di programma» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento di individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico».

  3. All'articolo 36-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «e dei piani di assetto idrogeologico» sono sostituite dalle seguenti: «dei piani di assetto idrogeologico e della valutazione del rischio a livello nazionale di cui all'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile, nonché del principio di non arrecare un danno significativo.».
  4. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituto dal seguente: «Gli interventi di cui al comma 1073, lettera b), sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. I medesimi interventi sono individuati attraverso il CUP ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.».
  5. Al comma 3 dell'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «da 3.000 euro a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 40.000 euro»;

   b) al secondo periodo, le parole: «da 300 euro a 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «da 400 euro a 2.000 euro».

  6. Allo scopo di garantire lo sviluppo sostenibile dei sistemi idrici sotto il profilo ambientale, per le domande di utilizzazione d'acqua a fini irrigui, nel corso del procedimento di rilascio del relativo titolo, si provvede, su idonea documentazione fornita dal richiedente, alla valutazione d'impatto, anche cumulativo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, su tutti i corpi idrici potenzialmente interessati. È fatto divieto di espandere il sistema irriguo esistente, anche se finalizzato a conseguire obiettivi di efficienza, se i corpi idrici interessati sono in uno stato inferiore al buono o si prevede, all'esito di una documentata analisi, che lo saranno in base ai cambiamenti climatici, anche con riferimento alla concentrazione di sostanze inquinanti nella specifica evoluzione temporale.

Articolo 17.
(Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 – investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  2. Ai fini del Piano d'azione di cui al comma 1 si applicano le definizioni, l'ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. Le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano d'azione sono fornite dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalità indicate dal Ministero della transizione ecologica.

Articolo 18.
(Proposta di riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 13:

    1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «impatti ambientali significativi,» sono inserite le seguenti: «anche transfrontalieri, » e al secondo periodo, dopo le parole «l'autorità competente, individua» sono inserite le seguenti: «e seleziona»;

    2) al comma 2, la parola «concordato» è sostituita dalle seguenti: «comunicato dall'autorità competente» e le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

    3) al comma 5, la lettera f) è abrogata;

   b) all'articolo 14, comma 2, le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

   c) all'articolo 15;

    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione»:

    2) al comma 1 le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni».

Articolo 19.
(Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici)

  1. Al fine di definire gli obblighi dei produttori in relazione alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, all'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo:

    1) le parole «del presente decreto relativi al» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione relativi al I, II, III, IV e V»;

    2) dopo le parole «nel disciplinare tecnico,» sono inserite le seguenti: «dei medesimi importi delle quote trattenute dal GSE stesso»;

   b) al terzo periodo, dopo le parole «modalità operative» sono inserite le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

   c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di ammodernamento tecnologico (revamping), o nei casi di ripotenziamento (repowering ) degli impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3, dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano già prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti sono restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi.».

Capo II
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIGENERAZIONE URBANA, MOBILITÀ SOSTENIBILE, MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO E COESIONE TERRITORIALE

Articolo 20.
(Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole «ai commi 32 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 31-ter, 32 e 35 nonché di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR»;

   b) dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti:

   «31-bis. I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
   31-ter. I comuni beneficiari dei contributi rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.».

   c) al comma 32, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.»;

   d) al comma 33:

    1) al primo periodo, le parole «per il restante 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti «per il 45 per cento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per il restante 5 per cento previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.»;

    2) all'ultimo periodo, dopo le parole «avvenga previa» sono inserite le seguenti: «verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35, nonché del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR e della»;

   e) dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:

   «42-bis. Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, sono integrate con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alle risorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021.
   42-ter. Agli oneri di cui al comma 42-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
   42-quater. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 42-bis, rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.».

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 139-bis è inserito il seguente:

   «139-ter. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 139 per l'anno 2021, nonché delle risorse di cui al comma 139-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.»;

   b) al comma 145 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori di cui al comma 139-ter.».

  3. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i comuni beneficiari delle risorse di cui al presente articolo assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché delle milestone e dei target collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit. Per le finalità di cui al presente comma i soggetti attuatori integrano le informazioni presenti sui sistemi di monitoraggio già operativi e conservano la documentazione dei lavori utilizzando le specifiche funzioni previste dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 21.
(Piani integrati)

  1. Al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, sono assegnate risorse alle città metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2» nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
  3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra le città metropolitane in base al peso della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna area metropolitana moltiplicata per il quadrato della mediana dell'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), come da tabella allegata al presente decreto (Allegato 1).
  4. Al fine di rafforzare gli interventi previsti dal comma 1, nell'ambito del «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo 8 è costituita una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale «Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi – M5C2 – Intervento 2.2 b) del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È altresì autorizzato il cofinanziamento dei progetti ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico del bilancio dei soggetti attuatori di cui al comma 8, mediante stipula di mutui con BEI, CEB, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e sistema bancario. Restano, comunque, ferme per ciascun ente attuatore le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento per ciascun ente, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 18 agosto 2000, n. 267.
  5. Le città metropolitane provvedono ad individuare, sulla base dei criteri di cui ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse assegnate di cui al comma 3, i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana. Resta fermo che nel caso di progettualità espressa dalla città metropolitana la medesima possa avvalersi delle strutture amministrative del comune capoluogo che, pertanto, diviene soggetto attuatore.
  6. I progetti oggetto di finanziamento, il cui costo totale non può essere inferiore a 50 milioni di euro, devono riguardare la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive, nonché interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico.
  7. I progetti oggetto di finanziamento devono, inoltre, a pena di inammissibilità:

   a) intervenire su aree urbane il cui IVSM è superiore a 99 o superiore alla mediana dell'area territoriale;

   b) avere un livello progettuale che assicuri il rispetto dei termini di cui al comma 10 e, in ogni caso, non inferiore alla progettazione preliminare;

   c) assicurare, nel caso di edifici oggetto riuso, rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di almeno due classi energetiche;

   d) assicurare l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi nonché potenziare l'autonomia delle persone con disabilità e l'inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e sanitari a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all'accesso agli alloggi e alle opportunità di lavoro tenendo conto anche delle nuove possibilità offerte dalle tecnologie;

   e) prevedere la valutazione di conformità alle condizioni collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall'all'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;

   f) prevedere la quantificazione del target obiettivo: metri quadri area interessata all'intervento, intesa come bacino territoriale che beneficia dell'intervento.

  8. I progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere:

   a) la possibilità di partecipazione dei privati, attraverso il «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo 8 nel limite massimo del 25 per cento del costo totale dell'intervento;

   b) la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella proposta progettuale;

   c) la co-progettazione con il terzo settore.

  9. I singoli interventi rientranti nei progetti integrati, di cui al comma 6, sono identificati da CUP, di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, associati attraverso modalità guidate (template) messe a disposizione dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interno del Sistema CUP, secondo le specifiche fornite dal Ministero dell'interno – Direzione centrale per la finanza locale. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le città metropolitane comunicano al Ministero dell'interno – Direzione centrale per la finanza locale i progetti integrati finanziabili, completi dei soggetti attuatori, dei CUP identificativi dei singoli interventi, del cronoprogramma di attuazione degli stessi. A tal fine, con decreto del Ministero dell'interno – Direzione centrale per la finanza locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è approvato il modello di presentazione delle proposte progettuali integrate, contenente le indicazioni per una corretta classificazione dei progetti integrati e dei singoli interventi che ne fanno parte, all'interno dell'anagrafica CUP.
  10. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate le risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato oggetto di finanziamento, di cui al comma 6, e per i singoli interventi che ne fanno parte (identificati da CUP) ed è siglato uno specifico «atto di adesione ed obbligo» contenente i criteri, indirizzi ed i relativi obblighi che regolano il rapporto con i soggetti attuatori. L'atto di adesione ed obbligo ed il decreto di cui al primo periodo disciplinano altresì i termini di avvio e conclusione dei lavori (marzo 2026), le modalità di erogazione e revoca delle risorse, i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in base alle indicazioni riportate nell'atto di adesione ed obbligo di cui al primo periodo, e l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. A seguito dell'assegnazione delle risorse, il Ministero dell'interno trasmette al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri la lista dei CUP finanziati all'interno di ciascun piano integrato, per l'aggiornamento dell'anagrafe dei progetti nel sistema CUP.
  11. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241, i soggetti attuatori assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento attuativo degli interventi finanziati con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti le procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché dei milestone e target collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit, ivi inclusi quelli relativi all'individuazione delle progettualità di cui al comma 5.

Articolo 22.
(Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico)

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'assegnazione e al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2017. Con il medesimo decreto sono disciplinate anche le modalità di impiego delle citate risorse finanziarie e le relative modalità di gestione contabile.

Articolo 23.
(Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coesione ed estensione delle procedure PNRR)

  1. All'articolo 1, comma 178, lettera d), sesto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole «di immediato avvio dei lavori» sono inserite le seguenti: «o il completamento di interventi in corso, così come risultanti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermi restando i requisiti di addizionalità e di ammissibilità della spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021».

Capo III
SCUOLE INNOVATIVE, PROGETTI DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE E MOBILITÀ DEI DOCENTI UNIVERSITARI

Articolo 24.
(Progettazione di scuole innovative)

  1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, è prevista l'indizione di un concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale concorso è indetto dal Ministero dell'istruzione per le aree geografiche e gli enti locali individuati a seguito della procedura selettiva per l'attuazione delle misure della Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1. In fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
  2. Il concorso di progettazione è articolato in due gradi. Il primo grado è finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali legate agli obiettivi di cui al comma 1. Il secondo grado, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, è volto alla predisposizione di progetti di fattibilità tecnica ed economica per ciascuno degli interventi individuati a seguito della procedura selettiva di cui al comma 1. L'intera procedura del concorso di progettazione deve concludersi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso, oltre il quale gli enti locali possono procedere autonomamente allo sviluppo della progettazione. Al termine del concorso di progettazione, tali progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi. Ai vincitori del concorso di progettazione è corrisposto un premio ed è affidata, da parte dei suddetti enti locali, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori. Al fine di rispettare le tempistiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del concorso di progettazione sono nominate Commissioni giudicatrici per aree geografiche per il cui funzionamento è previsto un compenso definito con decreto del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite massimo complessivo di euro 2.340.000,00.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 6.573.240 euro per l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 4.233.240 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e quanto a 2.340.000 euro per l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
  4. Le risorse di cui al Programma operativo complementare «Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020 del Ministero dell'istruzione sono trasferite, per l'importo di euro 62.824.159,15, al Programma operativo complementare «Governance e Capacità istituzionale» 2014-2020 dell'Agenzia per la coesione territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, per l'attuazione di misure di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuati dal Ministero dell'istruzione in accordo con l'Agenzia per la coesione territoriale.
  5. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai regolamenti di organizzazione vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e nelle more del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere posti alle dipendenze dell'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dal Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale del Ministero già esistenti e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalità del Piano, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 55, comma 1:

    1) alla lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) Il Ministero dell'istruzione comunica al Prefetto competente per territorio gli interventi che ha autorizzato affinché il Prefetto possa monitorarne l'attuazione da parte degli enti locali mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento finalizzati all'efficace realizzazione delle attività;»;

    2) alla lettera b), numero 1), dopo le parole «del 12 febbraio 2021,» sono aggiunte le seguenti: «nonché dal regolamento (UE) 2020/2221, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020,»;

   b) all'articolo 64, comma 6-sexies, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre posizioni dirigenziali di livello generale sono temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero dell'istruzione, per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

Articolo 25.
(Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN))

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 238, comma 4, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, le risorse di cui al secondo periodo, limitatamente all'anno 2021, possono essere utilizzate al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie del programma di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dell'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca possono essere stabiliti l'importo massimo finanziabile e la valutazione minima per ciascun settore European Researce Council (ERC), nell'ambito dei progetti eleggibili, ai fini dell'ammissione al finanziamento dei PRIN, anche se finanziati con risorse diverse da quelle di cui al presente comma.».

Articolo 26.
(Sostegno della mobilità, anche internazionale, dei docenti universitari)

  1. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero, ovvero presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'Università e della ricerca, sentito il CUN, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali.»;

   b) al terzo periodo le parole «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti «Ministro dell'università e della ricerca» e dopo le parole «previo parere» sono inserite le seguenti: «, in merito alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonché in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama».

  2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

   «5-bis. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilanci, e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, e per far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati già in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impiegati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento che ricoprono una posizione accademica equipollente presso università straniere, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla rispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università. Per le chiamate di professori ordinari ai sensi del primo periodo, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16. Le università pubblicano sul proprio sito l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università. La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al secondo periodo.
   5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 5-bis possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica purché in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale nella qualifica corrispondente nel settore specifico. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
   5-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

   b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole «università stessa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis.».

Capo IV
SERVIZI DIGITALI

Articolo 27.
(Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali)

  1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e di resilienza, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3-bis, comma 1-ter, secondo periodo, dopo le parole «di cui all'articolo 64-bis» sono aggiunte le seguenti: «, di quello reso disponibile on-line dall'ANPR di cui all'articolo 62, ovvero recandosi presso l'ufficio anagrafe del proprio comune di residenza»;

   b) all'articolo 5:

    1) il comma 2-bis è abrogato;

    2) al comma 4 dopo le parole «linee guida per» sono inserite le seguenti: «l'attuazione del presente articolo e per»;

   c) all'articolo 6-quater, comma 3, le parole «Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62,» sono soppresse e, dopo le parole «al presente articolo nell'ANPR», sono aggiunte le seguenti: «e il Ministero dell'interno provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti in ANPR nell'elenco di cui al presente articolo. Le funzioni di aggiornamento e trasferimento dei dati sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

   d) all'articolo 32-bis, comma 1, le parole «, sentito il Comitato di indirizzo» sono soppresse;

   e) articolo 62:

    1) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «svolgimento delle proprie funzioni» sono inserite le seguenti: «, anche ampliando l'offerta dei servizi erogati on-line a cittadini e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi»; dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «I Comuni accedono alle informazioni anagrafiche contenute in ANPR, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 6, lettera a), per l'espletamento, anche con modalità automatiche, delle verifiche necessarie all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni.»;

    2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e garantiscono un costante allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche contenute in ANPR».

  2. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, la lettera b) è abrogata;

    2) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi e, all'ultimo periodo, le parole «le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e» sono soppresse.

Articolo 28.
(Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati)

  1. Nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le Camere di commercio, per il tramite del gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mettono a disposizione delle imprese il servizio dedicato di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che consente alle imprese di effettuare controlli automatizzati e di acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità.
  2. Al fine di predisporre sistemi informativi necessari per la messa a disposizione del servizio di cui al comma 1, consentire l'erogazione del servizio e garantirne lo sviluppo e la manutenzione fino al 2023, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stipulata una convenzione tra la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministero dello sviluppo economico, Unioncamere e Infocamere in qualità di gestore del servizio, sentita l'AgID e la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che disciplina il cronoprogramma di attuazione, le regole tecniche, le modalità di funzionamento, nonché la misura e le modalità di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti. Agli oneri derivanti dal presente comma per la realizzazione della piattaforma, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2021, 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge n. 59 del 2021.
  3. A decorrere dal 2024, con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti gli oneri a carico delle imprese che usufruiscono del servizio di cui al comma 1, al fine di assicurare la remunerazione dei costi a regime per l'erogazione del servizio e lo sviluppo e la manutenzione dell'infrastruttura abilitante da parte del gestore informatico del servizio.

Articolo 29.
(Fondo per la Repubblica Digitale)

  1. Nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e competenze digitali» del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, è istituito il «Fondo per la Repubblica Digitale», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.
  2. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali, anche migliorando i corrispondenti indicatori del Digital Economy and Society Index (DESI) della Commissione europea.
  3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, le modalità di intervento del Fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei progetti da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono altresì regolate le modalità di organizzazione e governo del medesimo Fondo.
  4. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità di costituzione del Comitato strategico di indirizzo, il numero dei componenti e le regole di funzionamento dello stesso. Al predetto Comitato è affidato il compito di definire le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1, nonché la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei progetti in considerazione della capacità degli stessi di accrescere il livello delle competenze digitali dei cittadini e della coerenza con le linee strategiche. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia ex post degli interventi finanziati. La partecipazione ai Comitati di cui al presente comma non dà diritto a retribuzioni, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. Agli enti di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1 per gli anni 2022 e 2023 e al 75 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il contributo è assegnato secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3, fino a esaurimento delle risorse disponibili che vengono individuate con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica o la transizione digitale a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri anche in relazione alle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito.
  7. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

Articolo 30.
(Digitalizzazione dell'intermodalità e della logistica integrata)

  1. Al fine di accelerare l'implementazione e il potenziamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale in coerenza con il cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le funzioni di soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
  2. Gli effetti delle convenzioni previste dall'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall'articolo 61-bis, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dall'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2017, n. 123, dall'articolo 1, comma 583, legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove non già scadute, cessano alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti delle risorse previste dai relativi stanziamenti o autorizzazioni di spesa:

   a) all'accertamento e all'erogazione al precedente soggetto attuatore dei contributi eventualmente ancora dovuti in relazione alle attività specificamente previste dalle convenzioni stipulate, in attuazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell'articolo 61-bis, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

   b) in relazione alle convenzioni stipulate in attuazione dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016 e dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 91 del 2017, nonché in relazione alle attività previste dall'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019, al rimborso, fatti salvi i pagamenti già effettuati, in favore del precedente soggetto attuatore dei soli costi dallo stesso sostenuti e documentati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e strettamente afferenti le attività previste dalle citate disposizioni.

  4. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, il precedente soggetto attuatore provvede a mettere a disposizione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili tutto quanto realizzato o in corso di realizzazione in attuazione delle convenzioni e delle disposizioni indicate nello stesso comma 3, nonché quanto necessario per assicurare il funzionamento della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012.
  5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante apposita convenzione ed a valere sulle risorse di cui all'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel limite di euro 58.334, per l'anno 2021, e di euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2022, della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A.
  6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al fine di far fronte alle ulteriori attività derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. è autorizzata, in deroga all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad assumere a tempo indeterminato 19 unità di personale non dirigenziale, con comprovata competenza in materia di logistica e di logistica digitale, di cui due quadri, da inquadrare in base al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro. La società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante apposita selezione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 119.000 euro per l'anno 2021 e a 1.426.000 euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Capo V
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZIO CIVILE

Articolo 31.
(Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR)

  1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti:

   «7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio.
   7-quater. I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-bis.1, possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. È in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento all'iscrizione della cassa previdenziale di appartenenza.»;

   b) all'articolo 3, comma 4-bis, dopo la parola «regioni» sono inserite le seguenti: «province, città metropolitane e», e dopo le parole «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti «e dell'Autorità politica delegata per le disabilità»;

   c) all'articolo 9, comma 1, le parole «delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali» sono sostituite dalle seguenti «delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano» e le parole «, nel numero massimo complessivo di mille unità» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero minimo di mille unità», e dopo le parole «per il supporto ai predetti enti» sono aggiunte le seguenti: «e agli enti locali».

Articolo 32.
(FormezPA)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti pubblici economici possono entrare a far parte dell'associazione di cui al comma 1.

Articolo 33.
(Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni)

  1. Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra Amministrazioni statali titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e gli enti territoriali è istituito, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni».
  2. Il Nucleo di cui al comma 1 è operativo fino al 31 dicembre 2026.
  3. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura al predetto Dipartimento il supporto tecnico per la realizzazione delle attività di competenza volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR e, in particolare, delle attività volte a:

   a) curare l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;

   b) prestare supporto alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, denominato «Progetto bandiera»;

   c) prestare attività di assistenza agli enti territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in raccordo con le altre iniziative di supporto tecnico attivate dalle amministrazioni competenti;

   d) condividere con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni raccolte e comunicare, d'intesa con le medesime strutture, le attività svolte, anche mediante la progettazione e gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attività di assistenza di cui alla lettera c).

  4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, nonché per le attività di competenza, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di un contingente di ventitre unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e del Ministero dell'economia e delle finanze, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il predetto contingente è comprensivo delle unità di personale non dirigenziale di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante ripartizione delle unità di personale non dirigenziale previste dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e sostituisce le unità organizzative di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che è conseguentemente modificato al fine di definire compiti e assetto organizzativo della nuova struttura. Alle posizioni dirigenziali di cui al predetto contingente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 110.437 per l'anno 2021 e di euro 1.325.247 annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento del Nucleo di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al predetto Dipartimento.
  5. Gli incarichi dirigenziali e i comandi o i fuori ruolo del personale di cui al comma 4 cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026.
  6. Al Nucleo di cui al comma 1 sono assegnate le risorse di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante ripartizione del fondo previsto dall'articolo 7, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
  7. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, dal 1° gennaio 2022, può altresì avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente di esperti, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, entro il limite di spesa complessivo di euro 300.000. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 110.437 per l'anno 2021 e ad euro 1.625.247 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 34.
(Reclutamento di personale per il Ministero della transizione ecologica per l'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR)

  1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR, anche fornendo adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali per il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica di cui al medesimo Piano, nonché per fornire supporto alla struttura di missione di cui all'articolo 17-sexies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al Ministero della transizione ecologica è assegnato, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, un apposito contingente massimo di centocinquantadue unità, nel limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza, almeno triennale, nello sviluppo e gestione di processi complessi nell'ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell'economia circolare, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da personale di livello non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti la composizione del contingente ed i compensi degli esperti.
  2. Gli esperti di cui al comma 1 sono individuati previa valutazione dei titoli, delle competenze e dell'esperienza professionale richiesta e almeno un colloquio che può essere effettuato anche in modalità telematica. Le predette valutazioni selettive ovvero loro singole fasi possono essere effettuate con modalità telematiche anche automatizzate.
  3. Per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, per 4,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per euro 4,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,4 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 35.
(Rafforzamento organizzativo in materia di Giustizia)

  1. All'articolo 14, comma 12-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «Il bando indica in relazione alle assunzioni degli uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per la partecipazione il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma, numero 4), del decreto del Presidente dalla Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.»
  2. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia a livello di singolo ufficio giudiziario nell'attuazione del processo di riforma e di innovazione tecnologica dei servizi, nonché al fine di garantire un monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia attraverso una gestione più efficace di tutti gli elementi conoscitivi di natura statistica, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 16, comma 3:

    1) alla lettera b), le parole «anche informatici» sono soppresse;

    2) alla lettera d) le parole «dei beni ad essi relativi.» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni ad essi relativi;»

    3) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione: gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; implementazione delle procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilità, trasparenza e pubblicità; monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari; coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione.»;

   b) all'articolo 16, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il disposto dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia, anche se raccolti dagli uffici giudiziari.»;

   c) all'articolo 17, la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».

  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria è istituito un posto di Capo dipartimento, un posto di vice Capo dipartimento e un posto di funzione per l'Ufficio del Capo dipartimento ed è resa stabile la struttura dirigenziale di livello generale per il coordinamento delle politiche di coesione di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, inclusi i due uffici dirigenziali di livello non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria è incrementata di tre posizioni di livello generale e di tre posizioni di livello non generale.
  4. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e per il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di una unità di dirigente generale penitenziario.
  5. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2022, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.
  6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.285.376 per l'anno 2022, di euro 1.542.450 per l'anno 2023, di euro 1.546.256 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.550.061 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.553.867 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro 1.557.672 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.561.478 annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede, quanto a euro 1.285.376 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a euro 1.542.450 per l'anno 2023, euro 1.546.256 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 1.550.061 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 1.553.867 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, euro 1.557.672 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.561.478 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7. Al fine di conseguire gli obiettivi di complessiva riduzione dell'arretrato della Giustizia amministrativa stabiliti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, qualora i concorsi espletati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, non abbiano consentito di coprire tutti i posti messi a concorso, l'Amministrazione può coprire i posti rimasti vacanti, a parità di spesa, mediante scorrimento delle graduatorie dei candidati risultati idonei, non vincitori, anche di altro profilo, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno delle professionalità dei candidati idonei presenti nelle graduatorie, oppure mediante una nuova procedura concorsuale alla quale sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano presentato domanda per la procedura indetta dal Segretario generale della Giustizia amministrativa in data 21 giugno 2021, ma che non siano stati ammessi a partecipare alla prova scritta del corrispondente profilo perché non rientranti nella percentuale prevista dall'articolo 8 del bando. Alla nuova procedura è ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. La procedura concorsuale è unica per ogni Ufficio giudiziario previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 ed è costituita da una prova scritta.

Articolo 36.
(Potenziamento dell'unità per la semplificazione)

  1. All'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita l'Unità per la semplificazione.»;

   b) le parole «e la qualità della regolazione», ovunque ricorrano, sono soppresse;

   c) al settimo periodo le parole «della segreteria tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unità»;

   d) dopo il settimo periodo sono inseriti i seguenti: «La dotazione organica dell'Unità per la semplificazione è costituita da una figura dirigenziale di prima fascia con funzioni di coordinatore, individuata tra figure, anche estraneee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza nel settore della legislazione e della semplificazione normativa e da tre figure dirigenziali di seconda fascia, scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione, e da un contingente di sette unità di personale non dirigenziale che possono essere scelte tra appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni e, in numero non superiore a tre, tra estranei alla pubblica amministrazione. Dell'Unità fanno parte inoltre non più di cinque esperti di provata competenza e quindici componenti scelti tra esperti nei settori di interesse per l'attuazione delle funzioni delegate del Ministro per la pubblica amministrazione.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera d), pari a euro 22.732 per l'anno 2021 e a euro 136.388 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 37.
(Integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)

  1. All'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «la Commissione è formata da undici componenti» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione è formata da dodici componenti»;

   b) dopo le parole «Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie,» sono aggiunte le seguenti: «uno designato dall'Autorità politica delegata in materia di coesione territoriale,».

Articolo 38.
(Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco)

  1. Nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), finalizzata anche a promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo di carattere pubblico sui farmaci in attuazione della missione n. 6 del PNRR, e comunque fino al 28 febbraio 2022, restano in carica i componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), di cui all'articolo 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, nominati con decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2018.

Articolo 39.
(Inviato speciale per il cambiamento climatico)

  1. All'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «L'inviato speciale è individuato nell'ambito del personale di livello dirigenziale dipendente di amministrazioni pubbliche. Per lo svolgimento delle funzioni non spettano emolumenti o compensi, comunque denominati, aggiuntivi oltre a quelli già in godimento, ferma restando la corresponsione del trattamento economico di missione nei limiti spettanti conformemente all'ordinamento di appartenenza.»;

   b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 111.620 per l'anno 2021, euro 211.620 per l'anno 2022 ed euro 111.620 per l'anno 2023.».

Articolo 40.
(Razionalizzazione e semplificazione del sistema di servizio civile universale)

  1. Al fine di razionalizzare e semplificare il sistema del servizio civile universale, al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2:

    1) alla lettera a), le parole «per piani annuali, articolati» sono soppresse;

    2) la lettera b) è soppressa;

   b) all'articolo 4:

    1) al comma 1, le parole «modulato per Piani annuali ed» sono sostituite dalle seguenti: «, suscettibile di aggiornamento annuale,»;

    2) al comma 2, le parole «e i Piani annuali tengono conto» sono sostituite delle seguenti: «tiene conto»;

    3) al comma 3, le parole «e i Piani annuali, in relazione a ciascun anno» sono soppresse e la parola «contengono» è sostituita dalla seguente: «contiene»;

    4) al comma 4, le parole «ed i Piani annuali sono predisposti» sono sostituite dalle seguenti: «è predisposto» e le parole «sono approvati» sono sostituite dalle seguenti: «è approvato»;

   c) all'articolo 5:

    1) al comma 5, le parole «e nei limiti della programmazione finanziaria prevista all'articolo 24» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I programmi di intervento da finanziare sono individuati ogni anno con decreto dipartimentale sulla base delle risorse disponibili indicate nel documento di programmazione finanziaria, di cui all'articolo 24.»;

    2) al comma 7, le parole «dai Piani» sono sostituite dalle seguenti: «dal Piano»;

   d) all'articolo 7, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole «e dei Piani annuali» sono soppresse.

TITOLO III
GESTIONI COMMISSARIALI, IMPRESE AGRICOLE, E SPORT

Capo I
GESTIONI COMMISSARIALI E ALITALIA

Articolo 41.
(Comprensorio Bagnoli-Coroglio)

  1. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, le parole «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

   b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

   «10-bis. Ferma restando l'applicazione del comma 9 relativa alle modalità di approvazione del programma, qualora nella fasi di istruttoria riferite all'elaborazione della proposta di programma, ovvero di attuazione dello stesso, emergano dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, il procedimento e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario straordinario, propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;

   c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

   «11-bis. In riferimento al comprensorio di cui al comma 11, il Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2025, è individuato nel Sindaco pro tempore di Napoli. Il Commissario è nominato a titolo gratuito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il predetto decreto è, inoltre, definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità di livello non dirigenziale e due unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo e tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalità di reperimento, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. Il Commissario e il soggetto attuatore, oltre a quanto previsto dal comma 4, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per la struttura di supporto e per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura si provvede, nel limite di 57.816 euro per l'anno 2021 e di 346.896 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Commissario può avvalersi, per le attività strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi del comune di Napoli, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché, mediante convenzione, di altri soggetti a controllo pubblico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Commissario può altresì avvalersi, in relazione a specifici interventi che richiedano particolari competenze, e nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per il più celere conseguimento degli obiettivi del programma, di altri Soggetti attuatori, quali concessionari di servizi pubblici e società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico, o altri organismi di diritto pubblico, mediante la stipula di apposite Convenzioni. In tal caso, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Commissario si provvede alla conseguente riduzione dei compensi riconosciuti al Soggetto attuatore di cui comma 12 in relazione agli interventi che sono stati trasferiti.»;

   d) al comma 13, primo periodo, le parole «e delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «, delle infrastrutture e dei trasporti e della cultura» e, al secondo periodo, dopo le parole «al predetto programma» sono inserite le seguenti: «e possono essere sentite le associazioni, i comitati e gli altri soggetti rappresentativi di interessi diffusi, a livello nazionale o locale, il cui scopo associativo sia connesso con le tematiche trattate»;

   e) al comma 13-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Considerata la complessità della pianificazione e la necessità che, ai fini della VAS, siano previamente definiti i profili localizzativi e le azioni che, in ragione della loro pluralità e contestualità, sono suscettibili di generare effetti cumulativi e sinergici, può procedersi alla valutazione integrata della VAS con la VIA. In tal caso la valutazione integrata è effettuata dall'Autorità competente per la VAS e si conclude con un unico provvedimento.»;

   f) dopo il comma 13-bis, sono inseriti i seguenti: «13-bis.1. Il Soggetto attuatore redige e trasmette al Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo alle attività di realizzazione di infrastrutture e di rigenerazione urbana dell'area interessata dagli interventi, nonché delle altre attività di cui al comma 3, che è approvato con proprio provvedimento dal Commissario entro i successivi quindici giorni. Gli interventi da realizzare sono identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio della realizzazione dei predetti interventi è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il Commissario, in caso di mancata trasmissione del cronoprogramma nonché di mancato rispetto dello stesso, dispone, con proprio provvedimento, la riduzione dei compensi spettanti, nell'ambito delle Convenzioni vigenti, al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per cento.

   13-bis.2. In caso di mancato rispetto da parte del soggetto attuatore degli impegni finalizzati all'elaborazione e all'attuazione del programma, o di suoi stralci, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del suddetto programma, nonché qualora sia messo a rischio, il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti dallo stesso, il Commissario straordinario, informata la cabina di regia di cui al comma 13, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina altro soggetto attuatore, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi delle società in controllo pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni pubbliche. In relazione a tali interventi al Soggetto attuatore inadempiente non sono riconosciuti compensi. In caso di gravi e reiterati inadempimenti il Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, può proporre la revoca dell'incarico di Soggetto attuatore, come individuato ai sensi del comma 12. Detta revoca e la contestuale individuazione del nuovo soggetto attuatore sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»;

   g) dopo il comma 13-quater è aggiunto il seguente: «13-quinquies. Gli interventi relativi alle aree del comprensorio Bagnoli-Coroglio, in ragione della loro particolare complessità e della rilevanza strategica per lo sviluppo dell'area, sono ricompresi tra quelli per i quali si applicano le procedure speciali previste in particolare dagli articoli 18 e 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché le ulteriori misure di semplificazione e accelerazione previste dalla parte II, titoli primo, terzo e quarto, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021.».

  2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il soggetto attuatore di cui all'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, consegna al nuovo Commissario il quadro degli interventi già realizzati, programmati e in corso di realizzazione, con indicazione del Codice Unico di Progetto, dei relativi costi e fonti di finanziamento sulla base delle risultanze del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché delle criticità emerse nella realizzazione degli interventi previsti.

Articolo 42.
(Città di Taranto)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole «un anno, prorogabile» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, prorogabili sino al 31 dicembre 2023»;

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale, e una unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalità di reperimento, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. Il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In caso di dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte il procedimento, e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale di cui al presente comma si provvede nel limite di 28.908 euro per l'anno 2021 e di 173.448 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Articolo 43.
(Potenziamento della struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole «ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «eccetto i subcommissari eventualmente individuati dal Commissario unico ai sensi del comma 3-bis»;

   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Le funzioni e le attività del Commissario unico di cui al comma 1 sono estese su richiesta delle singole regioni agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché su richiesta del Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale, limitatamente ai soli interventi per i quali sono stati già previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti. Sulla base di intese ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene predisposto un elenco dei siti con priorità di intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico.»;

   c) al comma 3, le parole «dodici unità» sono sostituite dalle seguenti: «quindici unità»;

   d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di tre subcommissari, individuati tra i componenti della struttura di supporto di cui al comma 3, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico. A ciascun subcommissario è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 324.000 euro annui».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera d), pari a 324.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 44.
(Disposizioni in materia di Alitalia)

  1. Il fondo di cui all'articolo 11-quater, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può essere utilizzato, nei limiti dello stanziamento ivi previsto, anche per il rimborso degli indennizzi dei titolari di titoli di viaggio non utilizzati nonché voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria, anche non connessi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'indennizzo è erogato nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed è quantificato in misura non superiore all'importo del titolo di viaggio. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico provvede al trasferimento all'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e all'Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta dei Commissari straordinari che quantifica l'ammontare complessivo dei titoli, voucher o analoghi titoli oggetto di rimborso nel corso dell'anno 2021.

Capo II
IMPRESE AGRICOLE

Articolo 45.
(Compensazione per le imprese agricole)

  1. All'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il comma 16 è sostituito dal seguente:

   «16. Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per le imprese agricole, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nell'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine, l'istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'istituto previdenziale.».

Capo III
SPORT

Articolo 46.
(Fondi per il rilancio del sistema sportivo)

  1. Al fine di potenziare il supporto agli organismi sportivi e consentire la ripartenza delle relative attività, per l'anno 2021, è riconosciuto un contributo di euro 27.200.000 in favore di Sport e Salute S.p.A., destinato al finanziamento degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145. All'onere derivante dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 27.200.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

TITOLO IV
INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA

Capo I
INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA

Articolo 47.
(Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende)

  1. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui risultino applicate le misure previste dall'art. 94-bis, il Tribunale valuta se adottare in loro sostituzione il provvedimento di cui al comma 2 lett. b).).»;

   b) al comma 6, secondo periodo, le parole «Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e» sono sostituite dalle seguenti: «Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente, il prefetto che ha adottato l'informazione antimafia interdittiva nonché»;

   c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 92, comma 2, nonché gli effetti di cui all'articolo 94. Lo stesso provvedimento è comunicato dalla cancelleria del tribunale al prefetto dove ha sede legale l'impresa, ai fini dell'aggiornamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96, ed è valutato anche ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis nei successivi cinque anni.».

Articolo 48.
(Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell'interdittiva antimafia)

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 92:

    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia»;

    2) il comma 2-bis è sostituito dai seguenti:

   «2-bis. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.
   2-ter. Al termine della procedura in contraddittorio di cui al comma 2-bis, il prefetto, ove non proceda al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria:

   a) dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, dandone comunicazione, entro cinque giorni, all'interessato secondo le modalità stabilite dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale;

   b) adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo alla comunicazione all'interessato entro il termine e con le modalità di cui alla lettera a), nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva ai sensi della presente lettera, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

   2-quater. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-bis e la conclusione della procedura in contraddittorio, il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa, possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia.»;

   b) all'articolo 93, il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Il prefetto competente all'adozione dell'informazione, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite nel corso dell'accesso, può invitare in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre ogni informazione ritenuta utile, anche allegando elementi documentali, qualora non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che, se disvelate, sono suscettibili di pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri procedimenti amministrativi finalizzati alla prevenzione delle infiltrazione mafiose.».

Articolo 49.
(Prevenzione collaborativa)

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 94, è inserito il seguente:
  «Art. 94-bis. (Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale) - 1. Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure:

   a) adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale;

   b) comunicare al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza, entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 7.000 euro o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della persona o del patrimonio e del volume di affari dell'impresa;

   c) per le società di capitali o di persone, comunicare al gruppo interforze eventuali forme di finanziamento da parte dei soci o di terzi;

   d) comunicare al gruppo interforze i contratti di associazione in partecipazione stipulati;

   e) utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione di cui alla lettera b), nonché per i finanziamenti di cui alla lettera c), osservando, per i pagamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, le modalità indicate nella stessa norma.

   2. Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma 1, può nominare, anche d'ufficio, uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, individuati nell'albo di cui all'articolo 35, comma 2-bis, con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all'attuazione delle misure di prevenzione collaborativa. Agli esperti di cui al primo periodo spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al 50 per cento di quello liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa, società o associazione.
   3. Le misure di cui al presente articolo cessano di essere applicate se il tribunale dispone il controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, comma 2, lettera b). Del periodo di loro esecuzione può tenersi conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario.
   4. Alla scadenza del termine di durata delle misure di cui al presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
   5. Le misure di cui al presente articolo sono annotate in un'apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 96, a cui è precluso l'accesso ai soggetti privati sottoscrittori di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 83-bis, e sono comunicate dal prefetto alla cancelleria del Tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione.».

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, ai procedimenti amministrativi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato effettuato l'accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e non è stata ancora rilasciata l'informazione antimafia.

TITOLO V
ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Capo I
ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 50.
(Abrogazioni)

  1. All'articolo 76, comma 1, lettera a-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, 1973, n. 602, le parole «e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica» sono sostituite dalle seguenti: «individuato ai sensi dell'articolo 514 c.p.c.».».
  2. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse;

   b) al comma 2, dopo le parole «Italia Digitale,» sono inserite le seguenti: «due componenti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,».

  3. L'articolo 194-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.
  4. All'articolo 41-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 1 è abrogato.
  5. All'articolo 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, i commi 1 e 2-bis sono abrogati.

Articolo 51.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 52.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Dato a Roma, addì 6 novembre 2021
  MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri.
Garavaglia, Ministro del turismo.
Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Cingolani, Ministro della transizione ecologica.
Colao, Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
Carfagna, Ministro per il Sud e la coesione territoriale.
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze.
Bianchi, Ministro dell'istruzione.
Messa, Ministro dell'università e della ricerca.
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione.
Lamorgese, Ministro dell'interno.
Patuanelli, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Cartabia, Ministro della giustizia.

Visto, il Guardasigilli: Cartabia.

Allegato 1
(Articolo 21, comma 3)

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  (*) Si veda anche l'Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 16 novembre 2021.