FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 14
Parere Commissione: 23

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

ALLEGATO

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                      Articolo 4-bis  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                    Articolo 6                       Articolo 6  
                      Articolo 6-bis  
                    Articolo 7                       Articolo 7  
                      Articolo 7-bis  
                    Articolo 8                       Articolo 8  
                    Articolo 9                       Articolo 9  
                    Articolo 10                       Articolo 10  
                    Articolo 11                       Articolo 11  
                    Articolo 12                       Articolo 12  
                    Articolo 13                       Articolo 13  
                      Articolo 13-bis  
                    Articolo 14    

ALLEGATO - TESTO A FRONTE

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3223-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(DRAGHI)

e dal ministro della salute
(SPERANZA)

Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

Presentato il 23 luglio 2021

(Relatore: RIZZO NERVO)

NOTA: La XII Commissione permanente (Affari sociali), il 2 settembre 2021, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 3223 e rilevato che:

  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

   il provvedimento, composto da 14 articoli, per un totale di 27 commi e da un allegato, è riconducibile, sulla base del preambolo, alla necessità ed urgenza di prorogare ed adeguare il quadro normativo delle misure di contenimento dell'epidemia in corso;

   per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 27 commi 2 necessitano di provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di 1 DPCM e di 1 protocollo d'intesa,

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   alcune disposizioni appaiono suscettibili di approfondimenti per quel che attiene alla formulazione; in particolare, il capoverso art. 9-bis, alinea del comma 1 dell'articolo 3 prevede che a far data dal 6 agosto 2021 sia necessario per l'accesso a determinati servizi e attività il possesso della certificazione verde COVID-19; non viene però stabilito un termine finale; in assenza di indicazioni si può presumere che esso coincida con il termine dello stato d'emergenza previsto dall'articolo 1 (31 dicembre 2021); si valuti comunque l'opportunità, per una maggiore chiarezza, di indicare esplicitamente nella norma il termine finale di applicazione; il successivo capoverso lettera a) consente in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di certificazioni verdi COVID-19 l'accesso ai «servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4 (del decreto-legge n. 52 del 2021), per il consumo al tavolo, al chiuso»; al riguardo si segnala che il richiamato articolo 4 non include le mense aziendali e i servizi di catering su base contrattuale, in quanto già consentiti dal DPCM del 2 marzo 2021; sul punto si valuti l'opportunità di un chiarimento; il successivo capoverso lettera g) consente in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di certificazioni verdi COVID-19 l'accesso a «centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1 (del decreto-legge n. 52 del 2021) limitatamente alle attività al chiuso», senza tuttavia fornire indicazioni circa i circoli associativi del terzo settore, pure richiamati nell'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021; il successivo capoverso lettera i) prevede l'obbligo di certificazione verde per i concorsi pubblici; al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare se si faccia riferimento a tutte le prove concorsuali, ivi comprese quelle che, come per esempio una prova orale, si svolgano in forma individuale e se il medesimo riferimento concerna solo le procedure bandite da pubbliche amministrazioni; il successivo capoverso comma 3 rimette a un DPCM la definizione delle regole tecniche per il trattamento delle certificazioni verdi mentre il successivo capoverso comma 4 rinvia per le verifiche tecniche al DPCM del 17 giugno 2021 che sarà probabilmente superato dall'adozione del DPCM previsto dal capoverso comma 3; al riguardo, si valuti l'opportunità di un coordinamento tra le due disposizioni; l'articolo 4, comma 1, lettera f) estende l'ambito di applicazione delle sanzioni amministrative anche alla violazione delle disposizioni di cui al nuovo articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021, introdotto dall'articolo 3 del provvedimento in esame e relativo all'obbligo di certificazione verde per l'accesso a determinati luoghi ed attività; al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire l'ambito soggettivo di applicazione e in particolare se sia punita solo la violazione dell'obbligo di verifica del possesso delle certificazioni verdi (ai sensi del comma 4 del citato articolo 9-bis) o anche la condotta dell'utente che fruisca senza la prescritta certificazione di una delle attività o dei servizi per i quali è richiesta;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   l'articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale per l'epidemia in corso; per la prima volta si agisce quindi, per la proroga dello stato d'emergenza, con norma di rango primario e non con deliberazione del Consiglio dei ministri; in proposito si ricorda che l'articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018) prevede che «la durata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di 12 mesi»; al riguardo, si può ritenere quindi che alla base della scelta del Governo vi sia un'interpretazione della norma che non consente di prorogare lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri dopo che siano decorsi 12 mesi dalla prima proroga (come nel caso in esame; infatti la prima deliberazione dello stato d'emergenza, il 31 gennaio 2020, ne fissava il termine al 31 luglio 2020, termine poi prorogato, con successive deliberazioni, fino al 31 luglio 2021); sul punto si ricorda che, in precedenti occasioni (tutte però relative a stati di emergenza circoscritti territorialmente), il Comitato ha rilevato che «il ricorso alla proroga ex lege consente evidentemente di superare i limiti massimi di durata dello stato d'emergenza consentiti dal codice», con una deroga peraltro solo implicita ed ha quindi raccomandato al «Legislatore ad avviare una riflessione sulla prassi di prorogare ex lege la vigenza di stati d'emergenza di rilievo nazionale […] in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018)» anche in considerazione dei «significativi poteri di derogare alla normativa vigente – con i soli limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea – attribuiti, in presenza dello stato d'emergenza, alle ordinanze di protezione civile» (si veda ad esempio il parere reso nella seduta del 7 ottobre 2020 sul disegno di legge C. 2700 di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto DL agosto); si ritiene però di non ribadire la raccomandazione con riferimento al provvedimento in esame alla luce della peculiarità della situazione determinata dall'epidemia in corso;

   l'articolo 12, comma 1, prevede che, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le misure di cui al DPCM del 2 marzo 2021; viene così confermata la «legificazione» di tale provvedimento; in proposito, si ricorda che il Comitato per la legislazione, nel parere reso nella seduta del 5 maggio 2021 sul disegno di legge n. 3045 di conversione del decreto-legge n. 52 del 2021 ha raccomandato al Governo di avere cura «di riservare ai DCPM la regolazione, nei limiti di quanto previsto dai decreti-legge n. 19 e n. 33, di aspetti ulteriori rispetto alla disciplina prevista dal DPCM del 2 marzo 2021, evitando invece di intervenire con fonti non legislative per modifiche a tale disciplina»; sul punto si ricorda anche che l'ordinanza del Ministro della salute del 22 giugno 2021 ha soppresso fino al 31 luglio 2021, nelle zone bianche, l'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale (cosidette mascherine), obbligo previsto, da ultimo, dall'articolo 1 del DPCM del 2 marzo 2021; il termine è stato poi prorogato al 30 agosto 2021 dall'ordinanza del Ministro della salute del 29 luglio 2021; al riguardo, l'esame del provvedimento potrebbe costituire l'occasione per approfondire, anche nell'ottica di evitare futuri dubbi interpretativi e contenziosi, l'effettiva idoneità di un intervento sulla questione con ordinanza e non con fonte legislativa;

   il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR); si può comunque ritenere che il provvedimento rientri tra le fattispecie di esclusione dall'AIR indicate dall'articolo 6, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al DPCM n. 169 del 2017 (disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato);

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire l'articolo 4, comma 1, lettera f);

  il Comitato osserva altresì:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 3, comma 1, capoversi art. 9-bis alinea, lettere a), g) e i) e commi 3 e 4.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge n. 3223, di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

   segnalato innanzitutto come, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, il provvedimento proroghi al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e detti una serie di misure urgenti allo scopo di fronteggiare l'attuale fase di emergenza epidemiologica, nonché per consentire l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alle materie «ordinamento civile e penale» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione;

   osservato che rilevano inoltre le materie «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro» e «ordinamento sportivo», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e le materie «attività produttive» e «commercio» attribuite alla competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

   ricordato che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

  La II Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3223 di conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

   considerato che:

    il decreto-legge, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e detta una serie di misure urgenti per fronteggiare l'attuale fase di emergenza epidemiologica nonché per consentire l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, estendendo quindi al 31 dicembre 2021 la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza medesima all'interno della cornice normativa fissata dai decreti-legge n. 19 del 2020, con riferimento alla tipizzazione delle misure restrittive, e n. 33 del 2020, con riferimento alla definizione delle specifiche aree del territorio nazionale su cui applicare tali misure, corrispondentemente a specifici parametri in base ai quali valutare l'evolversi dei dati epidemiologici, che vengono al contempo aggiornati;

    viene introdotta alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4, la disciplina sanzionatoria per la violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19, alla quale viene estesa la disciplina dell'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021 che prevede tanto sanzioni amministrative pecuniarie, per la violazione delle disposizioni sul contenimento del contagio, quanto sanzioni penali, per le falsità in atti relative alle certificazioni verdi COVID-19;

    in particolare l'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021 stabilisce che alle condotte di violazione delle misure di contenimento del contagio si applichi l'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, a norma del quale, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da ordinanze del Ministro della salute o da provvedimenti delle regioni, nonché da atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti dalla legge, sia soggetto alla sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro, aumentata fino a un terzo (da 533 a 1.333 euro) se la violazione avviene con l'utilizzo di un veicolo, nonché la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per le violazioni che riguardano specifiche attività ricreative, commerciali o professionali;

    la lettera f) del comma 1 dell'articolo 4, al numero 1, aggiungendo un ulteriore periodo all'articolo 13 del decreto-legge n. 52, introduce l'ulteriore sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni che ricorre nel caso in cui il titolare o il gestore dell'esercizio o della attività abbia violato reiteratamente (dopo due violazioni commesse in giornate diverse) l'obbligo di verificare che l'accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni;

    il numero 2 della medesima lettera f) interviene sul comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 52 precisando che le sanzioni penali trovano applicazione con riguardo alle condotte aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 in formato digitale o analogico, prevedendosi così che, quando per attestare una condizione di avvenuta vaccinazione, di avvenuta guarigione o di effettuazione di un test dall'esito negativo, saranno commesse condotte di contraffazione o alterazione di documenti, anche informatici, sarà attestato il falso o sarà semplicemente usato un atto falso, troveranno applicazione, a seconda dei diversi casi, le pene previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale;

    l'articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A del decreto-legge, tra le quali figurano disposizioni incidenti sul settore della giustizia;

    l'articolo 7 è volto a prorogare, dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, l'efficacia delle disposizioni speciali che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria, in particolare relativamente allo svolgimento dei processi civili e penali nonché dei procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare, escludendosi l'applicabilità di specifici profili della disciplina emergenziale alle udienze civili e penali già fissate per la trattazione tra il 1° agosto e il 30 settembre 2021;

   valutato che:

    il decreto-legge n. 137 del 2020 ha dettato misure per consentire lo svolgimento dei processi amministrativi, contabili e tributari nella seconda fase emergenziale destinate a operare, secondo l'articolo 6 del decreto-legge n. 44 del 2021, fino al 31 luglio 2021;

    per quanto riguarda la giustizia amministrativa, l'articolo 25 del richiamato decreto-legge prevede che alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei TAR, che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 luglio 2021, è estesa l'applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2020 in tema di discussione orale mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio, prevedendosi in alternativa alla discussione da remoto la possibilità per le parti di depositare note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente ad ogni effetto in udienza; a partire dal 9 novembre 2020, fatta salva la possibilità di discussione orale da remoto, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati (cosidetto processo cartolare «coatto»), ferma restando la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 60 del codice sul processo amministrativo, omesso ogni avviso, deliberando così il giudice in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto;

    per quanto riguarda la magistratura contabile, l'articolo 26 del decreto-legge n. 137 del 2020 prevede che, fino al 31 luglio 2021, si svolgono obbligatoriamente a porte chiuse le adunanze ed udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico, fatta salva l'applicabilità dell'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020 che reca disposizioni in materia di giustizia contabile relative al rinvio delle udienze, alla sospensione dei termini (che tuttavia non si applica al controllo preventivo di legittimità espletato dalla Corte dei conti), alla semplificazione del procedimento monocratico presso la giustizia contabile circa le controversie pensionistiche, a misure organizzative (ad esempio collegamenti da remoto e videoconferenze) calibrate sull'emergenza, all'adozione (con decreti del Presidente della Corte dei conti) delle regole tecniche ed operative circa le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi della medesima Corte;

    per quanto riguarda il processo tributario, fino al 31 luglio 2021, l'articolo 27 del decreto-legge n. 137 del 2020 prevede la possibilità di svolgere con collegamento da remoto le udienze, stabilendosi, in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, che le controversie da trattare in udienza pubblica passino in decisione sulla base degli atti, salva l'iniziativa di almeno una delle parti che insista per la discussione. Ove sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere da remoto, si procede mediante trattazione scritta, nel rispetto di specifici termini di legge; nell'impossibilità di rispetto dei predetti termini, la controversia è rinviata a nuovo ruolo;

    la favorevole applicazione delle disposizioni dei richiamati articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge n. 137 del 2020 in materia di giustizia amministrativa, contabile e tributaria, rende opportuna, in considerazione della proroga dello stato emergenziale, la proroga delle misure ivi previste e sopra descritte, sino al 31 dicembre 2021,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le disposizioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applichino fino alla data del 31 dicembre 2021.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

  La IV Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge di conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (n. 3223 Governo);

   premesso che:

    il provvedimento, composto di 14 articoli e un allegato, è stato emanato dal Consiglio dei ministri in seguito alla deliberazione che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021, prevedendo, altresì, nuovi criteri per la «colorazione» delle regioni e specifiche modalità di utilizzo del Green Pass;

   rilevato che:

    l'articolo 6 del decreto-legge proroga, fino al 31 dicembre 2021, una serie di disposizioni già previste da precedenti provvedimenti che hanno adottato le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 e che sono state, da ultimo, prorogate dal decreto-legge n. 52 del 2021 fino al 31 luglio corrente, rimandando ad un elenco tassativo riportato nell'allegato annesso al provvedimento in esame;

    le disposizioni che interessano direttamente gli ambiti di competenza della Commissione difesa sono contenute ai numeri 3, 5 e 16 dell'allegato e prorogano, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2021:

     le misure di profilassi sanitaria per gli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19;

     le misure che dispensano temporaneamente dal servizio in presenza e non computano alcuni periodi di assenza per malattia o quarantena dovuta al COVID-19, collocando d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, il citato personale;

    la facoltà di avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico;

    preso atto, infine, della proroga – disposta dal n. 8 – del termine entro il quale il Generale di Corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo opera in qualità di Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

  La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge n. 3223 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 105 del 2021, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la nuova funzionalità prevista per trattare in modalità digitale le certificazioni verdi COVID-19 non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, essa sarà configurata quale funzionalità aggiuntiva della Piattaforma nazionale-DGC realizzata da SOGEI SpA nell'ambito della convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze per il Sistema Tessera sanitaria e dei fondi già destinati a detta convenzione;

    all'articolo 5, comma 2, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria COVID-19 è principalmente destinata a contribuire al contenimento dei costi che devono sostenere gli assistiti di età compresa tra 12 e 18 anni, in gran parte non vaccinati, che ai fini del rilascio del cosiddetto Green pass devono sottoporsi ad un test antigenico;

    poiché la popolazione di riferimento è allo stato stimabile in circa 3 milioni di soggetti, la somma stanziata risulta pari a circa 15 euro pro capite;

    non sono previsti meccanismi di salvaguardia, giacché il Commissario per l'emergenza sanitaria non potrà che trasferire alle regioni le risorse indicate dal citato comma 2 dell'articolo 5;

    le proroghe di cui ai numeri 12 e 14 dell'allegato A al presente decreto-legge, concernenti – rispettivamente – l'adeguamento contrattuale immediato della quota capitaria/oraria ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta nelle more della definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 e la remunerazione che le regioni corrispondono ai privati che mettano a disposizione posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, saranno attuate utilizzando le risorse già stanziate a legislazione vigente, ivi incluse quelle non impiegate nell'anno 2020;

    la proroga di cui al numero 15 del citato allegato A, concernente la sorveglianza sanitaria svolta dai medici del lavoro dell'INAIL qualora tale intervento sia richiesto dai datori di lavoro per i quali non sussista l'obbligo di nominare il medico competente, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il citato istituto provvederà alle predette attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

    la proroga di cui al numero 16 del medesimo allegato A, concernente l'avvalimento del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché ad esso si provvederà tramite il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per la tutela del lavoro già in organico e con le risorse già assegnate a legislazione vigente all'Ispettorato nazionale del lavoro;

    la proroga di cui al numero 17 del citato allegato A, concernente procedure di accelerazione degli interventi in materia di edilizia scolastica, non determina una accelerazione per cassa della spesa sia perché gli stati di avanzamento vengono comunque erogati nei limiti delle attuali disponibilità di cassa e di competenza del Ministero dell'istruzione, sia perché gli enti locali dovranno attuare tali disposizioni nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica loro applicabili;

    con riferimento alle proroghe di cui ai numeri 20 e 21 del predetto allegato A, concernenti – rispettivamente – la concessione di licenze e di permessi premio a detenuti, le attività di vigilanza e di controllo relative alle predette misure potranno essere svolte mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche tenuto conto degli effetti conseguenti al deflazionamento del sovraffollamento carcerario negli istituti penitenziari;

    la proroga di cui al numero 22 dell'allegato A, concernente l'applicazione della procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (cosiddetti braccialetti elettronici) connessa all'esecuzione domiciliare della pena detentiva, potrà aver luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, posto che l'applicazione dei citati dispositivi di controllo potrà avvenire quando risulti accertata, oltre al consenso del condannato, l'effettiva disponibilità dei predetti strumenti, nonché all'esito della verifica dei necessari requisiti tecnici presso le abitazioni o i luoghi di detenzione domiciliare e, comunque, nell'ambito dei contratti di fornitura e di gestione da remoto dei dispositivi già in essere tra gli operatori specializzati e le Forze di polizia;

    all'articolo 7, la proroga di talune disposizioni riguardanti il processo civile e penale che prevedono, fra l'altro, il deposito telematico degli atti, dei documenti e delle note, la possibilità di svolgere da remoto le udienze ed altre fasi del processo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che essa sarà realizzata utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

    le risorse già stanziate a legislazione vigente e a vario titolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano disponibili e il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

  La VII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3223 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

   sottolineata l'esigenza di adottare quanto prima misure per garantire la ripresa delle attività didattiche della scuola in presenza,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   si valuti la possibilità, in considerazione della entrata in vigore dell'obbligo di possesso della certificazione verde, di rivedere le vigenti restrizioni per la partecipazione ad attività o eventi ricreativi, culturali e sportivi in luogo pubblico o aperto al pubblico.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

  La IX Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (n. 3223 Governo),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) la Commissione invita il Governo ad adottare tutte le misure necessarie per programmare un piano trasportistico delle città efficace con particolare riferimento al rientro scolastico;

   b) a tal proposito richiama la necessità di adottare in tempi rapidi il decreto attuativo relativo al fondo per i piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola ed il mobility manager istituito dal decreto-legge n. 73 del 2021.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

  La X Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 105 del 2021 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (n. 3223);

   rilevato che il provvedimento all'esame proroga, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza nazionale e la facoltà di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

   evidenziato che l'articolo 3 opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19, subordinando al suo possesso l'accesso a taluni servizi e ambiti compresi, tra gli altri: servizi di ristorazione svolti al chiuso da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo; centri benessere, anche se ubicati all'interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso; sagre, fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

   preso atto che il medesimo articolo 3, al comma 1, dispone che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai medesimi servizi e attività avvenga nel rispetto delle suddette nuove disposizioni;

   rilevato, al proposito, che l'articolo 4, tra le altre disposizioni, interviene sull'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, al fine di estendere l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria prevista anche alla violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19, e introduce nel caso di reiterate violazioni da parte dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività dell'obbligo di verifica dell'effettivo possesso della certificazione verde, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni;

   ricordato, in particolare, l'articolo 11 che dispone che una quota della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, istituito con il decreto-legge «Sostegni» (n. 73 del 2021) – pari a 20 milioni di euro – è destinata in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021 risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 19 del 2020;

   sottolineate le gravissime difficoltà che anche il settore dei locali da ballo ha affrontato e sta affrontando a seguito della crisi pandemica e delle chiusure disposte per contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2, al fine di compensare le perdite subite da questo settore economico e rilevata la necessità di un costante impegno a mettere in atto tutti gli interventi necessari perché sia garantita l'apertura in sicurezza delle attività, fornendo al contempo indennizzi e ristori adeguati alle attività stesse per le perdite subite,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 3223, di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

   preso atto della proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale, disposta dall'articolo 1, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19;

   considerato che l'articolo 2 proroga alla medesima data l'applicazione delle disposizioni dei decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2021 relative all'adozione di provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e modifica i parametri utilizzati per la classificazione delle regioni in base al rischio epidemiologico;

   rilevato che l'articolo 3 introduce modifiche alla disciplina della certificazione verde COVID-19, che attesta l'avvenuta vaccinazione, la guarigione o l'esito negativo di test molecolari o antigenici, stabilendo che al possesso della certificazione sia subordinato l'accesso a una serie di attività e servizi, tra cui i concorsi pubblici;

   osservato che l'articolo 6 proroga al 31 dicembre 2021 l'applicazione di una serie di disposizioni adottate per fare fronte alle conseguenze della pandemia, riportate nell'allegato al provvedimento, e, in particolare, proroga l'applicazione dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che reca la disciplina transitoria relativa alla sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio;

   osservato che l'articolo 9 proroga al 31 ottobre 2021 la disciplina in base alla quale i lavoratori «fragili» possono svolgere la propria attività in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto;

   considerato che il decreto-legge non prevede la proroga della disciplina transitoria che, fino al 30 giugno 2021, per i medesimi lavoratori «fragili» che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile ha riconosciuto, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero;

   rilevata l'opportunità di precisare in modo univoco che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, continuano ad applicarsi le disposizioni ai sensi delle quali ai lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuto il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   con riferimento all'articolo 9, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 l'applicazione della disciplina transitoria che permette ai lavoratori «fragili» di svolgere di norma la propria prestazione in modalità agile, attualmente prorogata fino al 31 ottobre 2021;

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare l'articolo 9, al fine di prevedere la proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 delle disposizioni dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che, fino al 30 giugno 2021, hanno riconosciuto l'equiparazione al ricovero ospedaliero dei periodi di assenza dal servizio prescritti, dalle competenti autorità sanitarie o dai medici di assistenza primaria, ai medesimi lavoratori «fragili», escludendo i medesimi periodi di assenza dal computo del periodo di comporto;

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi delle quali ai lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuto il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

  La XIV Commissione,

   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

   premesso che:

    il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce, all'articolo 21, che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri dell'UE, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione di questi;

    la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 45 («Libertà di circolazione e di soggiorno») prevede che «ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente ai trattati, ai cittadini dei Paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro»;

    il diritto di libera circolazione all'interno dello spazio Schengen è un diritto fondamentale dell'Unione europea sancito dalla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, ai sensi della quale «le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone»;

    l'esercizio del citato diritto di circolazione ha risentito, nell'ultimo anno, di alcune delle restrizioni adottate dagli Stati membri per fronteggiare l'emergenza epidemiologica; gli Stati membri hanno spesso adottato restrizioni all'ingresso, o richiesto requisiti specifici, ai viaggiatori transfrontalieri, quali l'obbligo di quarantena o di autoisolamento o di sottoporsi a un test per l'infezione da SARS-CoV-2 prima e/o dopo l'arrivo; a causa dell'assenza di formati standardizzati e sicuri, i viaggiatori hanno incontrato problemi nel far accettare i documenti esibiti; alla luce di tali situazioni e al fine di garantire un approccio coordinato, prevedibile e trasparente all'adozione delle restrizioni alla libertà di circolazione, il 13 ottobre 2020 il Consiglio dell'Unione ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1475 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19, che concerne anche la situazione dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nell'UE; tale raccomandazione, alla luce dell'accresciuta trasmissibilità delle nuove varianti di SARS-CoV-2, è stata successivamente modificata dalla raccomandazione (UE) 2021/961 del 14 giugno 2021, che descrive i principi generali sulla base dei quali gli Stati membri dovrebbero coordinare le loro azioni nel momento in cui adottano e applicano misure nel settore della libera circolazione per proteggere la salute pubblica in risposta alla pandemia di COVID-19;

    la citata raccomandazione afferma che le misure che limitano la libera circolazione per proteggere la salute pubblica devono essere proporzionate e non discriminatorie e devono essere revocate non appena la situazione epidemiologica lo consenta. Essa indica quattro punti chiave su cui gli Stati membri dovrebbero coordinare i loro sforzi: un sistema comune di mappatura basato su un codice cromatico; criteri comuni per l'introduzione delle restrizioni di viaggio; maggiore chiarezza sulle misure applicate ai viaggiatori provenienti da zone a più alto rischio (test e autoquarantena); informazioni al pubblico chiare e tempestive. La raccomandazione sottolinea, inoltre, che i viaggiatori essenziali, elencati al punto 19, e i lavoratori frontalieri, particolarmente colpiti dalle restrizioni nella loro vita quotidiana, soprattutto quelli che esercitano funzioni critiche o essenziali per le infrastrutture critiche, dovrebbero in linea di massima essere esentati dalle restrizioni di viaggio legate al COVID-19 in ragione della loro situazione specifica;

    per facilitare l'esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, la Commissione europea ha ritenuto opportuno stabilire un quadro comune per le certificazioni verdi. In seguito alla sua proposta del 17 marzo 2021, sono stati pertanto adottati il regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione al COVID-19 («certificato COVID digitale dell'UE») per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, e il regolamento (UE) 2021/954 che estende il citato quadro comune anche ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nello spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne e che si applica nell'ambito dell'acquis di Schengen, fatte salve le norme specifiche in materia di attraversamento delle frontiere interne di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen); il certificato COVID digitale dell'UE è entrato in vigore il 1° luglio 2021;

    il predetto quadro comune introdotto dai citati regolamenti è vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e ha l'obiettivo di agevolare, laddove possibile, sulla base di prove scientifiche, la revoca graduale e coordinata delle restrizioni da parte degli Stati membri; entrambi i regolamenti lasciano impregiudicate le norme Schengen per quanto riguarda le condizioni d'ingresso per i cittadini di Paesi terzi e non dovrebbero essere intesi come un'agevolazione o un incentivo all'adozione di restrizioni alla libera circolazione o di restrizioni ad altri diritti fondamentali, in risposta alla pandemia di COVID-19, visti i loro effetti negativi sui cittadini e le imprese dell'Unione. I controlli alle frontiere interne dovrebbero, al contrario, restare una misura di extrema ratio, soggetta alle specifiche norme stabilite nel citato regolamento (UE) 2016/399;

    il considerando n. 14 del regolamento (UE) 2021/953 afferma che è opportuno che continuino ad applicarsi le esenzioni dalle restrizioni della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 previste dalla citata raccomandazione (UE) 2020/1475 e che si dovrebbe tenere conto della situazione specifica delle comunità transfrontaliere che sono state particolarmente colpite da tali restrizioni;

    il considerando n. 33 del medesimo regolamento stabilisce inoltre che laddove gli Stati membri revochino le restrizioni alla libera circolazione sulla base di prova di vaccinazione, essi non dovrebbero assoggettare le persone vaccinate a restrizioni aggiuntive alla libera circolazione connesse alla pandemia di COVID-19, come i test per motivi di viaggio per l'infezione da SARS-CoV-2 o la quarantena o l'autoisolamento per motivi di viaggio, a meno che tali restrizioni aggiuntive, sulla base degli ultimi dati scientifici a disposizione, non siano necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica e non siano discriminatorie;

    l'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/953, facendo salva la competenza degli Stati membri di imporre restrizioni per motivi di salute pubblica, prevede che qualora accettino certificati di vaccinazione, certificati di test che attestano un risultato negativo o certificati di guarigione, gli Stati membri debbano astenersi dall'imporre ulteriori restrizioni alla libera circolazione, quali ulteriori test in relazione ai viaggi per l'infezione da SARS-CoV-2 o la quarantena o l'autoisolamento in relazione ai viaggi, a meno che non siano necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica in risposta alla pandemia di COVID-19, anche tenendo conto delle prove scientifiche disponibili, compresi i dati epidemiologici pubblicati dall'ECDC sulla base della raccomandazione (UE) 2020/1475; inoltre, ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo 11, qualora uno Stato membro imponga, in conformità del diritto dell'Unione, ai titolari dei certificati, di sottoporsi, dopo l'ingresso nel suo territorio, a quarantena o ad autoisolamento o a un test per l'infezione da SARS-CoV-2, o qualora imponga altre restrizioni ai titolari di tali certificati perché, per esempio, la situazione epidemiologica in uno Stato membro o in una regione all'interno di uno Stato membro peggiora rapidamente, in particolare a causa di una variante di SARS-CoV-2 che desti preoccupazione o interesse, esso è tenuto a informare di conseguenza la Commissione e gli altri Stati membri, se possibile 48 ore prima dell'introduzione di tali nuove restrizioni, fornendo indicazioni relative ai motivi e la durata di tali restrizioni;

    considerato che l'articolo 4, comma 1, lettera e), numero 2 del decreto-legge, nel disporre una novella all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, opera una riformulazione della norma di coordinamento tra la disciplina nazionale delle certificazioni verdi COVID-19 e le norme europee in materia, al fine di chiarire che le disposizioni interne continuano ad essere applicabili solo ove compatibili con le norme europee adottate per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione al COVID-19 («certificato COVID digitale dell'UE»), di cui al regolamento (UE) n. 2021/953, nonché con quelle di cui il regolamento (UE) n. 2021/954, recanti l'estensione del predetto quadro comune ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nello «spazio Schengen»;

    rilevato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la limitazione delle attività e la previsione degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19 sia operata nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità e sia basata su criteri obiettivi e non discriminatori, allo scopo di tutelare la salute pubblica, in coerenza con i regolamenti e le raccomandazioni dell'Unione europea citati in premessa;

   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di tenere conto, in coerenza con i medesimi regolamenti e raccomandazioni, della situazione specifica delle comunità transfrontaliere che risultano particolarmente colpite dalle restrizioni della libertà di circolazione disposte in risposta alla pandemia di COVID-19.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3223 di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

   rilevato che:

    il provvedimento appare riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro» e «ordinamento sportivo», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e le materie «attività produttive» e «commercio» attribuite alla competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; in proposito, si ricorda anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso;

    il provvedimento appare volto ad integrare la disciplina «cornice» delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19, disciplina già definita con normativa statale e rispetto alla quale, nelle materie di loro competenza, le regioni possono ulteriormente intervenire (in proposito si richiamano ad esempio i protocolli e le linee guida per lo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali che, ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 52 del 2021, devono essere adottati d'intesa con le regioni),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

Art. 1.

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

  1. Il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  2. Identico.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 3:

   al comma 1, capoverso Art. 9-bis:

    al comma 1:

     alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati»;

     alla lettera f), dopo le parole: «centri termali,» sono inserite le seguenti: «salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche,»;

     dopo la lettera g) è inserita la seguente:

   «g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2»;

    al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi»;

   al comma 2, capoverso 10-bis, le parole: «, 8-bis, comma 2,» sono soppresse e dopo le parole: «n. 76.» sono inserite le seguenti: «Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato».

  All'articolo 4:

   al comma 1:

    alla lettera b), dopo le parole: «strutture ospedaliere» sono inserite le seguenti: «, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici. Salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario, per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare»;

    alla lettera c), numero 1), capoverso 2, secondo periodo, le parole: «superiore 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «superiore al 50 per cento»;

    dopo la lettera d) è inserita la seguente:

   «d-bis) all'articolo 8-bis:

    1) al comma 2, le parole: “e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto” sono soppresse;

    2) il comma 2-bis è abrogato»;

    alla lettera e):

     prima del numero 1) sono inseriti i seguenti:

    «01) al comma 1, lettera a), le parole da: “ovvero” fino a: “SARS-CoV-2” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2”;

    02) al comma 2, lettera c), dopo la parola: “molecolare” sono inserite le seguenti: “, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute,”»;

     al numero 1), dopo le parole: «al comma 3,» sono inserite le seguenti: «al primo periodo, le parole: “validità di nove mesi” sono sostituite dalle seguenti: “validità di dodici mesi” e» e la parola: «SARS-COV 2» è sostituita dalla seguente: «SARS-CoV-2».

  Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

  «Art. 4-bis. – (Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76) – 1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente”».

  All'articolo 5:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021» e la parola: «SARSCoV-2» è sostituita dalla seguente: «SARS-CoV-2»;

   al comma 2, primo periodo, le parole: «testi antigenici» sono sostituite dalle seguenti: «test antigenici» e le parole: «decreto legge 25 maggio 2021, n. 73,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,»;

   al comma 3, alinea, la parola: «apportare» è sostituita dalle seguenti: «sono apportate»;

   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

  «4-bis. Al fine di rafforzare la prossimità e la tempestività dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2, il Ministero della salute, sentiti il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni. La remunerazione del servizio erogato dalle farmacie ai sensi del presente comma è definita dal citato protocollo d'intesa a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. Con il medesimo protocollo d'intesa sono disciplinate altresì le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018, anche per consentire il monitoraggio del servizio erogato ai fini della remunerazione dello stesso. Le previsioni del predetto protocollo d'intesa esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022».

  Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

  «Art. 6-bis. – (Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie) – 1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2022 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

  Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

  «Art. 7-bis. – (Misure urgenti in materia di processo amministrativo) – 1. Fino al 31 dicembre 2021, in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di COVID-19, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli magistrati. In tali casi la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

  All'articolo 11:

   al comma 1, le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2018, n. 93» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106».

  Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

  «Art. 13-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

  All'allegato A, dopo il numero 5 è inserito il seguente:

  «5-bis. Articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Disposizioni concernenti il trasporto pubblico locale».

Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio 2021.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

  Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

  Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

  Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a) la Zona bianca, alla lettera b) la Zona gialla, alla lettera c) la Zona arancione e alla lettera d) la Zona rossa;

  Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

  Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

  Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

  Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono i presupposti per la proroga dello stato emergenza dichiarato con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021;

  Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del predetto virus;

  Considerata la necessità di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2021;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

e m a n a

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Dichiarazione stato di emergenza nazionale)

Articolo 1.
(Dichiarazione stato di emergenza nazionale)

  1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.

  Identico.

Articolo 2.
(Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)

Articolo 2.
(Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021.». All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  Identico.

  2. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 16 le parole «e sue eventuali modificazioni» sono sostituite dalle seguenti «da modificarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;

   b) il comma 16-quinquies è abrogato;

   c) il comma 16-septies è sostituito dal seguente:

   «16-septies. Sono denominate:

   a) “Zona bianca”: le regioni nei cui territori alternativamente:

    1) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

    2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

     2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;

     2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento di quelli comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;

   b) “Zona gialla”: le regioni nei cui territori alternativamente:

    1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a);

    2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a):

     2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

     2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;

   c) “Zona arancione”: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere a), b) e d);

   d) “Zona rossa”: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

    1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

    2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività.».

Articolo 3.
(Impiego certificazioni verdi COVID-19)

Articolo 3.
(Impiego certificazioni verdi COVID-19)

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

  1. Identico:

   «Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). – 1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

   «Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). – 1. Identico:

   a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;

   a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

   b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;

   b) identica;

   c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;

   c) identica;

   d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;

   d) identica;

   e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;

   e) identica;

   f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;

   f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;

   g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

   g) identica;

   g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2;

   h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;

   h) identica;

   i) concorsi pubblici.

   i) identica.

   2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

   2. Identico.

   3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

   3. Identico.

   4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

   4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

   5. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.».

   5. Identico.».

  2. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il comma 10-bis è sostituito dal seguente: «10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, 8-bis, comma 2, e 9-bis del presente decreto, nonché all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.».

  2. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il comma 10-bis è sostituito dal seguente: «10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5 e 9-bis del presente decreto, nonché all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato».

Articolo 4.
(Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52)

Articolo 4.
(Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52)

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico:

   a) all'articolo 1, i commi 3 e 4 sono abrogati;

   a) identica;

   b) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole «e dei reparti di pronto soccorso» sono inserite le seguenti: «nonché dei reparti delle strutture ospedaliere»;

   b) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole «e dei reparti di pronto soccorso» sono inserite le seguenti: «nonché dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici. Salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario, per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare»;

   c) all'articolo 5:

   c) identico:

    1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    1) identico:

   «1. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

   «1. Identico.

   2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.»;

   2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.»;

    2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «In zona» sono inserite le seguenti: «bianca e» e il secondo periodo è soppresso;

    2) identico;

    3) i commi 2-bis e 4 sono abrogati;

    3) identico;

   d) all'articolo 5-bis, comma 1, dopo le parole «In zona» sono inserite le seguenti: «bianca e»;

   d) identica;

   d-bis) all'articolo 8-bis:

    1) al comma 2, le parole: «e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto» sono soppresse;

    2) il comma 2-bis è abrogato;

   e) all'articolo 9:

   e) identico:

    01) al comma 1, lettera a), le parole da: «ovvero» fino a: «SARS-CoV-2» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2»;

    02) al comma 2, lettera c), dopo la parola: «molecolare» sono inserite le seguenti: «, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute,»;

    1) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.»;

    1) al comma 3, al primo periodo, le parole: «validità di nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «validità di dodici mesi» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.»;

    2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

    2) identico;

   «9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.»;

    3) al comma 10, terzo periodo, le parole «Nelle more dell'adozione del predetto decreto» sono soppresse;

    3) identico;

   f) all'articolo 13:

   f) identica.

    1) al comma 1, le parole «e 8-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 8-ter e 9-bis», ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.»;

    2) al comma 2 le parole «di cui all'articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «in formato digitale o analogico».

Articolo 4-bis.
(Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76)

  1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente».

Articolo 5.
(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi)

Articolo 5.
(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi e per la campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022)

  1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

  1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 novembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

  2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei testi antigenici rapidi di cui al comma 1, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3.

  2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al comma 1, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3.

  3. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, apportare le seguenti modificazioni:

  3. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole «2021 e 2022» sono sostituite dalle parole «2021, 2022 e 2023»;

   a) identica;

   b) al secondo periodo, le parole: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023».

   b) identica.

  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

  4. Identico.

   a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  4-bis. Al fine di rafforzare la prossimità e la tempestività dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2, il Ministero della salute, sentiti il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni. La remunerazione del servizio erogato dalle farmacie ai sensi del presente comma è definita dal citato protocollo d'intesa a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. Con il medesimo protocollo d'intesa sono disciplinate altresì le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018, anche per consentire il monitoraggio del servizio erogato ai fini della remunerazione dello stesso. Le previsioni del predetto protocollo d'intesa esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6.
(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

Articolo 6.
(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

  Identico.

Articolo 6-bis.
(Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)

  1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2022 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Articolo 7.
(Misure urgenti in materia di processo civile e penale)

Articolo 7.
(Misure urgenti in materia di processo civile e penale)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021.

  Identico.

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021.

Articolo 7-bis.
(Misure urgenti in materia di processo amministrativo)

  1. Fino al 31 dicembre 2021, in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di COVID-19, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli magistrati. In tali casi la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Articolo 8.
(Modifiche all'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020)

Articolo 8.
(Modifiche all'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020)

  1. All'articolo 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio, fino al 31 dicembre 2021, delibera in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. In relazione alle esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle sezioni riunite in sede di controllo, fino al 31 dicembre 2021, è composto dai presidenti di coordinamento e da quindici magistrati, individuati, in relazione alle materie, con specifici provvedimenti del presidente della Corte dei conti, e delibera con almeno dodici magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica.».

  Identico.

Articolo 9.
(Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità)

Articolo 9.
(Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità)

  1. All'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 ottobre 2021».

  Identico.

  2. Per il periodo dal 1° luglio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal presente articolo.

  3. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, le parole «157 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «173,95 milioni di euro».

  4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a 16,950 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

   a) per 8,475 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) per 8,475 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Articolo 10.
(Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria)

Articolo 10.
(Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 marzo 2022 non è richiesto il corso previsto dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria. Nel periodo di cui al presente articolo si applica il regime di cui al secondo periodo dell'articolo 5, comma 5, del citato decreto-legge n. 107 del 2011.

  Identico.

Articolo 11.
(Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)

Articolo 11.
(Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)

  1. Una quota, pari a 20 milioni di euro del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2018, n. 93, è destinata in via prioritaria alle attività che alla data di entrata del vigore del presente decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Per l'attuazione della presente disposizione si applicano, in quanto compatibili, le misure attuative previste dal predetto articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021.

  1. Una quota, pari a 20 milioni di euro del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è destinata in via prioritaria alle attività che alla data di entrata del vigore del presente decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Per l'attuazione della presente disposizione si applicano, in quanto compatibili, le misure attuative previste dal predetto articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021.

Articolo 12.
(Disposizioni transitorie e finali)

Articolo 12.
(Disposizioni transitorie e finali)

  1. Resta fermo, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020, dal decreto-legge n. 33 del 2020 e dal decreto-legge n. 52 del 2021.

  Identico.

  2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 621, è inserito il seguente:

   «621-bis. La competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Per il servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 1 milione di euro.

  4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 13.
(Disposizioni finanziarie)

Articolo 13.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Identico.

Articolo 13-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 14.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Dato a Roma, addì 23 luglio 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

ALLEGATO A
(art. 6)

ALLEGATO A
(art. 6)

  1.

  Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
  Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale

  2.

  Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
  Semplificazioni in materia di organi collegiali

  3.

  Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
  Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

  4.

  Articolo 85, commi 2, 5 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
  Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile

  5.

  Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
  Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio

  6.

  Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
  Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica

  7.

  Articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
  Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti

  8.

  Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
  Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19

  9.

  Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
  Modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica

  10.

  Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
  Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

  11.

  Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
  Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari

  12.

  Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
  Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata

  13.

  Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
  Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19

  14.

  Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
  Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19

  15.

  Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
  Sorveglianza sanitaria

  16.

  Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
  Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

  17.

  Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
  Edilizia scolastica

  18.

  Articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
  Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile

  19.

  Articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
  Proroga udienze da remoto processo tributario

  20.

  Articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
  Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà

  21.

  Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
  Durata straordinaria dei permessi premio

  22.

  Articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
  Detenzione domiciliare

  23.

  Articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76
  Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici

  1.

  Identico

  2.

  Identico

  3.

  Identico

  4.

  Identico

  5.

  Identico

  5-bis.

  Articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
  Disposizioni concernenti il trasporto pubblico locale

  6.

  Identico

  7.

  Identico

  8.

  Identico

  9.

  Identico

  10.

  Identico

  11.

  Identico

  12.

  Identico

  13.

  Identico

  14.

  Identico

  15.

  Identico

  16.

  Identico

  17.

  Identico

  18.

  Identico

  19.

  Identico

  20.

  Identico

  21.

  Identico

  22.

  Identico

  23.

  Identico