FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2945

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(DRAGHI)

e dal ministro della salute
(SPERANZA)

di concerto con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
(GELMINI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(FRANCO)

con il ministro per le pari opportunità e la famiglia
(BONETTI)

con il ministro per la pubblica amministrazione
(BRUNETTA)

e con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(ORLANDO)

Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena

Presentato il 13 marzo 2021

  Onorevoli Deputati! – Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, che il Governo sottopone alle Camere per la conversione in legge, introduce disposizioni più restrittive, volte a rimodulare nel territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di limitare ulteriormente la circolazione delle persone ed evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia.
  Il provvedimento prevede, inoltre, fino al 30 giugno 2021, interventi di sostegno per lavoratori con figli minori di sedici anni durante il periodo di sospensione dell'attività didattica svolta dalle scuole con la presenza degli alunni ovvero per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, in caso di contagio, o per la durata della quarantena del figlio medesimo, in conseguenza di contatto con persona contagiata.

  Si illustra di seguito il contenuto del provvedimento.

  Articolo 1. – Al comma 1 si dispone che, nel periodo dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile, nelle regioni comprese nella cosiddetta zona gialla, si applichino le misure di contenimento più restrittive proprie della zona arancione, previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri nonché da eventuali ordinanze del Ministro della salute, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
  Al comma 2 si stabilisce che, dal 15 marzo al 6 aprile, nelle regioni e province autonome individuate con ordinanza del Ministro della salute, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, vengano applicate le misure di contenimento indicate dai citati provvedimenti per la cosiddetta zona rossa.
  Il comma 3 consente ai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di applicare, nello stesso periodo di riferimento, le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive, comunque nell'ambito di quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti ovvero nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.
  Il comma 4 consente – nelle sole regioni e territori in cui, anche sulla base del presente decreto-legge, si applicano le misure stabilite per la zona arancione – lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, nel limite di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
  Il comma 5 reca le misure specifiche, applicabili nell'intero territorio nazionale, per le festività pasquali; in particolare, si prevede che in tutte le regioni si applichino le misure previste per la zona rossa, ma siano comunque consentiti, in ambito regionale, gli spostamenti verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel limite di due persone, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22. Tali limitazioni non si applicano, tuttavia, ai territori che si collocano in zona bianca.
  Il comma 6 prescrive che le regioni comunichino giornalmente al Ministero della salute il numero dei tamponi eseguiti nel loro territorio e che la cabina di regia ne verifichi l'adeguatezza dal punto di vista quantitativo in relazione al livello di circolazione del virus.
  Il comma 7 individua, infine, il regime sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, prevedendo che si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria indicata all'articolo 4 del decreto-legge n. 4 del 2020.

  Articolo 2. – La norma consente al lavoratore dipendente, che sia genitore di figlio convivente minore di anni sedici, di svolgere, alternativamente all'altro genitore, la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
  Il comma 2 della norma in esame stabilisce che, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
  Il comma 3 stabilisce che per i periodi di astensione dal lavoro di cui al comma 2 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e nel limite di spesa determinato al comma 8, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. Ai fini previdenziali i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
  Il comma 4 prevede che gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori, a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, durante un periodo di sospensione dell'attività didattica, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio e di durata della quarantena del figlio possono essere convertiti, a domanda, nel congedo di cui al comma 2, con diritto all'indennità, e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
  Secondo il comma 5, nelle ipotesi di cui al comma 2, in caso di figli di età compresa fra quattordici e sedici anni, i genitori hanno diritto, alternativamente tra loro, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
  Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori autonomi, per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il comma 6 prevede la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per remunerare prestazioni effettuate durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio e di durata della quarantena del figlio, ove minore di anni quattordici. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione a centri estivi, a servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, a servizi socio-educativi territoriali, a centri con funzione educativa e ricreativa e a servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i lavoratori autonomi non iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il bonus è erogato subordinatamente alla comunicazione del numero dei beneficiari da parte delle rispettive casse previdenziali. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il bonus introdotto dal presente comma può essere fruito solo se l'altro genitore non utilizza altre forme di tutela o il congedo di cui al comma 2 e, comunque, in alternativa alle misure previste nel presente articolo.
  Il comma 7 specifica che, per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui al comma 2 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire della modalità di lavoro agile ai sensi del comma 1, del congedo di cui ai commi 2 e 5 o del bonus di cui al comma 6, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure previste dal presente articolo.
  I commi da 8 a 12 contengono disposizioni di carattere finanziario e dispongono l'applicazione delle misure previste nel presente articolo fino al 30 giugno 2021.

  Articolo 3. – L'articolo, con l'allegato 1 annesso al decreto-legge, contiene le disposizioni necessarie per la copertura finanziaria degli interventi previsti dall'articolo 2.

  Articolo 4. – Stabilisce che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e ne dispone la presentazione alle Camere per la conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021.

Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Visti gli articoli 32 e 117, commi 2 e 3, della Costituzione;

  Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

  Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

  Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

  Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

  Ritenuta inoltre la straordinaria necessità e urgenza di prevedere interventi di sostegno per lavoratori con figli minori durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, della durata dell'infezione da SARS Covid-19, nonché alla durata della quarantena, del figlio;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2021;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, per le pari opportunità e la famiglia, per la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la zona arancione di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del decreto-legge n. 33 del 2020.
  2. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.
  3. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020:

   a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

   b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

  4. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
  5. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4, primo periodo.
  6. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito del monitoraggio previsto dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, comunicano giornalmente al Ministero della salute il numero dei tamponi eseguiti sulla popolazione. La cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 ne verifica l'adeguatezza e la congruità dal punto di vista quantitativo in relazione al livello di circolazione del virus in sede locale.
  7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Articolo 2.
(Congedi per genitori e bonus baby-sitting)

  1. Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
  2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
  3. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, è riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa di cui al comma 8, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
  4. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all'indennità di cui al comma 3 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
  5. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
  6. I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al terzo periodo è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il bonus di cui al presente comma può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
  7. Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell'astensione di cui ai commi 2 e 5, o del bonus di cui al comma 6, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6.
  8. I benefìci di cui ai commi da 2 a 7 sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalità operative per accedere ai benefìci di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  9. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2021.
  10. Le misure di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano fino al 30 giugno 2021.
  11. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 293 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 3.
  12. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 3, lettera a), sono determinati nel limite massimo di 0,14 milioni di euro per l'anno 2021, 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 11 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 293,14 milioni di euro per l'anno 2021, 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:

   a) quanto a 293,14 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, 230,6 milioni di euro in termini di fabbisogno e 230,57 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 e, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno di 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031 e, in termini di indebitamento netto, 0,66 milioni di euro nel 2022, 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 gennaio 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

   b) quanto a 4,94 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 9.

  3. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.
  4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Dato a Roma, addì 13 marzo 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze
Bonetti, Ministro per le pari opportunità e la famiglia
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione
Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Allegato 1
(articolo 3)

«Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

– COMPETENZA –

Descrizione risultato differenziale

2021

2022

2023

  Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

-196.357

-157.001

-138.501

  Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

483.592

431.298

493.551

– CASSA –

Descrizione risultato differenziale

2021

2022

2023

  Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

-279.500

-208.501

-198.001

  Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

566.865

482.798

553.051

  (*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

».