FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2842

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(DI MAIO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

e con il ministro dello sviluppo economico
(PATUANELLI)

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020

Presentato il 23 dicembre 2020

  Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020.
  L'EMGF è volto a creare un dialogo strutturato e un coordinamento stabile fra alcuni Stati del Mediterraneo orientale produttori, di transito e consumatori di gas naturale. L'istituzione del Forum sarà disposta con l'adozione dello Statuto, inteso a regolarne l'organizzazione e le attività.
  I Paesi fondatori sono l'Egitto (promotore dell'iniziativa), Cipro, la Giordania, la Grecia, Israele, l'Italia e la Palestina. L'incontro virtuale per la firma si è tenuto il 22 settembre 2020 a livello ministeriale, mentre la firma è stata apposta in loco dall'ambasciatore d'Italia al Cairo, all'uopo dotato di pieni poteri.
  In occasione dell'ultima riunione ministeriale dell'EMGF, svoltasi al Cairo il 15 e il 16 gennaio 2020, i sette Paesi fondatori hanno approvato e parafato lo Statuto dell'EMGF, successivamente emendato e infine approvato nella versione della quale con il presente disegno di legge si chiede di autorizzare la ratifica. In conformità alla decisione 74/393/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, e alle procedure previste dalla decisione (UE) 2017/684 del Parlamento europeo, del 5 aprile 2017, prima della firma gli Stati membri dell'Unione europea devono acquisire il parere positivo della Commissione. Cipro, anche per conto dell'Italia e della Grecia, ha provveduto, il 27 gennaio 2020, ad effettuare la notifica dello Statuto alla Commissione europea per la valutazione ex ante del testo. Successivamente, la Commissione europea ha confermato la compatibilità con la normativa europea. Gli Stati europei hanno quindi potuto firmare lo Statuto, la cui successiva ratifica darebbe l'avvio formale alla nuova organizzazione internazionale regionale.
  L'istituzione del Forum è stata fortemente caldeggiata dall'Egitto, che da sempre ha voluto creare un vero e proprio organismo internazionale, con una struttura permanente situata al Cairo. L'iniziativa è stata preparata attraverso una forte azione dell'Egitto – che ha assunto – in questa fase di avvio – il Segretariato dell'organizzazione.
  L'Italia considera il Forum di grande interesse strategico per i suoi potenziali effetti stabilizzatori a livello regionale e per tutelare gli interessi industriali italiani nell'area mediterranea. Durante questa fase negoziale, l'Italia ha visto confermato il proprio importante ruolo strategico quale Stato cofondatore del Forum, cerniera del Mediterraneo orientale verso l'occidente e potenziale «gateway», ovverosia via d'accesso, del gas verso i mercati europei.

Finalità.

  Lo Statuto sancisce l'istituzione dell'organizzazione internazionale regionale con lo scopo principale di ricavare il massimo beneficio economico dai giacimenti di gas esistenti, di cooperare per aumentare le esportazioni dalla regione con una gestione più efficiente delle infrastrutture esistenti, di promuovere investimenti privati nel settore energetico e di favorire l'esportazione delle risorse naturali. L'EMGF si qualifica come un foro di cooperazione, senza alcun tipo di autorità vincolante sui suoi membri.

Struttura del Forum.

  Per adempiere alla missione assegnatagli, il Forum è dotato di tre organi statutari: il Consiglio di amministrazione o Executive board, che sostituirà l'attuale High level working group (HLWG), organismo tecnico; il Segretariato, ospitato al Cairo; la Riunione ministeriale, che resterà l'organo di indirizzo strategico. La partecipazione è aperta ad altri Paesi della regione, ma per nuove ammissioni è necessario il consenso dei Paesi fondatori.

Comitato consultivo dell'industria del gas.

  È stata prevista l'istituzione del Gas industry advisory committee (GIAC), che comprende i principali portatori di interessi pubblici e privati interessati allo sviluppo di rapporti strategici nel settore con i Paesi del Mediterraneo orientale. Il GIAC affianca il Forum del gas con raccomandazioni e studi volti alla creazione di un clima positivo per gli investimenti e alla costituzione di infrastrutture atte a favorire l'esportazione, massimizzando il valore economico del gas presente nella regione. Lo sviluppo congiunto delle risorse nell'area potrà contribuire al consolidamento della stabilità geopolitica e sociale della regione del Mediterraneo orientale. Per l'Italia partecipano ai lavori le società ENI Spa, Saipem Spa e Snam Spa.

Osservatori.

  Partecipano ai lavori del Forum, sin dal suo esordio, con lo status di osservatori, i rappresentanti dell'Unione europea e della Banca mondiale. Entrambe le istituzioni hanno sostenuto attivamente il processo di formazione dell'EMGF: l'Unione europea assicurando il finanziamento delle spese iniziali (500.000 euro per il biennio 2020-2021) e la Banca mondiale finanziando un master concept (75.000 dollari americani), che sarà seguito da uno studio volto ad analizzare le dinamiche di produzione, la domanda di gas dell'area e la fattibilità di investimenti che ne consentano l'esportazione.

Lavori.

  Nel corso del 2019 si sono tenute due riunioni ministeriali e vari incontri dell'organo tecnico (HLWG), il cui obiettivo nella fase iniziale è stato il completamento della costituzione della struttura. Parimenti nel corso del 2019 è stata decisa l'istituzione del GIAC. Nel gennaio 2020 si è tenuta la terza Riunione ministeriale, preceduta dalla consueta riunione dell'organo tecnico HLWG nonché dalla prima riunione del GIAC. Nel mese di maggio 2020 si sono svolte con modalità virtuale sia la riunione del GIAC che la riunione dell'HLWG, cui ne sono seguite altre di carattere negoziale sul testo dello Statuto.

Analisi del testo dello Statuto.

  Lo Statuto del Forum del gas del Mediterraneo orientale, costituito da 31 articoli, istituisce e disciplina il funzionamento dell'EMGF o Forum, comprese le modalità di finanziamento.
  Nelle premesse vengono anzitutto menzionati, in apertura, i membri fondatori dell'EMGF: Cipro, Egitto, Grecia, Israele, Italia, Giordania e Palestina.
  Vengono poi esposte le motivazioni di carattere politico, economico e strategico relative alla necessità di istituire tale organizzazione internazionale attraverso la firma dello strumento. Si richiamano, in particolare:

   le significative scoperte di gas nel Mediterraneo orientale e il loro profondo impatto sullo sviluppo energetico ed economico della regione, nonché la vitale importanza di effettuare nuove scoperte e di sfruttarle per la prosperità e la sicurezza energetica dell'area e di tutte le popolazioni coinvolte;

   il desiderio condiviso di cooperare per l'utilizzo delle infrastrutture esistenti e per la realizzazione di nuove infrastrutture, al fine di commercializzare i prodotti derivanti dalle predette scoperte;

   la dichiarazione politica dei Ministri competenti per l'energia dei Paesi interessati (cioè dei membri fondatori) durante l'incontro al Cairo del 14 gennaio 2019, in favore dell'istituzione dell'EMGF;

   l'importanza della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982.

  L'articolo 1 prevede l'istituzione dell'EMGF come organizzazione internazionale, di tipo regionale e intergovernativo.
  L'articolo 2 fissa gli obiettivi fondamentali del Forum: il rispetto dei diritti sovrani di ciascun membro sulle proprie riserve di gas e la cooperazione per la gestione sostenibile ed efficiente delle stesse a beneficio delle rispettive popolazioni; l'incentivazione della collaborazione e del dialogo intergovernativo verso strategie e obiettivi condivisi; il sostenimento degli sforzi dei Paesi con riserve di gas per commercializzare le riserve attuali e future, cooperando tra loro e con i Paesi consumatori e di transito, anche con lo sviluppo di nuove infrastrutture oltre a quelle esistenti; la creazione di un mercato del gas regionale a beneficio di tutti i membri dal punto di vista della sicurezza, delle forniture, dei trasporti, dei prezzi e delle relazioni commerciali; lo sviluppo di un dialogo per utilizzare tutto il potenziale delle risorse presenti nell'intera regione.
  L'articolo identifica, inoltre, le azioni e gli strumenti funzionali alla promozione dei citati obiettivi: sviluppo di politiche e strategie, cooperazione a livello governativo, dialogo su temi tecnici e commerciali, interazione tra rappresentanti del settore privato, elaborazione di quadri regolatori comuni tra autorità competenti, proposte di progetti con finanziamenti specifici, utilizzo condiviso di infrastrutture esistenti o creazione di nuove.
  L'articolo 3 precisa che per membri dell'EMGF devono intendersi le Parti stesse dello Statuto in esame.
  L'articolo 4 disciplina le modalità di adesione di nuovi membri. Deve trattarsi di Paesi del Mediterraneo orientale (criterio geografico) che siano produttori, consumatori o di transito del gas naturale (criterio funzionale). L'ammissione avviene per consenso dei membri fondatori che abbiano firmato e ratificato lo Statuto, ovverosia l'ammissione avviene se non vi è obiezione da parte di alcun membro fondatore.
  L'articolo 5 si occupa dello status di osservatore nel Forum, aperto a ogni Paese produttore, consumatore o di transito di gas naturale, nonché alle organizzazioni internazionali intergovernative. È richiesta l'unanimità dei membri dell'EMGF a livello ministeriale. Gli osservatori non hanno diritto di voto in alcun organo del Forum.
  L'articolo 6 definisce la struttura di governo dell'organizzazione, composta dai seguenti organi: Riunione ministeriale, Consiglio di amministrazione e Segretariato.
  L'articolo 7 disciplina nel dettaglio la Riunione ministeriale, che si riunisce annualmente ed è il principale organo di governo e decisionale del Forum. Vi partecipano i delegati dei membri, con un quorum pari almeno ai due terzi di essi, e ogni membro dispone di un voto. È richiesto il consenso per tutte le decisioni e le comunicazioni della Riunione, con diritto di obiezione entro due settimane per i membri che non abbiano potuto partecipare alla Riunione. La Riunione si tiene normalmente presso la sede dell'EMGF, salva diversa decisione.
  L'articolo 8 prevede la possibilità di convocare riunioni ministeriali straordinarie a richiesta di un membro o del Segretario generale dell'organizzazione, previa consultazione con il presidente della Riunione ministeriale e approvazione della maggioranza semplice dei membri.
  L'articolo 9 detta disposizioni sulla presidenza della Riunione ministeriale. La scelta avviene alla prima riunione, seguendo l'ordine alfabetico dei membri e dando priorità ai membri fondatori. La durata della presidenza è di un anno. La vice presidenza è assicurata dal membro successore alla presidenza per l'anno seguente. Le funzioni di segretario della Riunione sono svolte dal Segretario generale.
  L'articolo 10 stabilisce le funzioni della Riunione ministeriale. Essa elegge il Segretario generale, formula politiche e orientamenti e prevede i mezzi per raggiungerli; decide sulle ammissioni di nuovi membri; decide sulla scelta dei membri del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente; formula indicazioni operative al Consiglio medesimo; approva l'ammissione di emendamenti allo Statuto; decide sul bilancio del Forum, sui documenti contabili e sul rapporto dei revisori, sottoposti dal Consiglio di amministrazione; infine, nomina il revisore del Segretariato.
  L'articolo 11 assegna alla Riunione ministeriale una competenza residuale per tutte le materie non espressamente assegnate ad altri organi.
  L'articolo 12 regola il Consiglio di amministrazione e i suoi componenti, scelti tra funzionari «senior» che rappresentino i Ministri competenti per l'energia dei Paesi membri (uno per membro). Il Consiglio si riunisce validamente con il quorum dei due terzi dei membri. Le decisioni sono prese per consenso, con un voto per ogni componente.
  L'articolo 13 precisa che gli incontri del Consiglio di amministrazione avvengono due volte all'anno, ordinariamente presso la sede del Forum, salve convocazioni straordinarie a richiesta del Presidente, del Segretario generale o dei due terzi dei componenti. Il Consiglio può inoltre istituire gruppi di lavoro di esperti, o comitati, su specifici aspetti del suo lavoro.
  L'articolo 14 stabilisce le funzioni del Consiglio di amministrazione: esso gestisce il Forum e assicura l'attuazione delle decisioni delle riunioni ministeriali, alle quali può sottoporre raccomandazioni o rapporti in occasione delle stesse riunioni; approva il programma di lavoro del Segretariato; rivede il bilancio, i documenti contabili e il rapporto dei revisori e li sottopone alla Riunione ministeriale per l'approvazione; approva la struttura del Segretariato e le nomine dei Capi di dipartimento; sottopone alla Riunione ministeriale le sue raccomandazioni per la scelta del Segretario generale; svolge ogni altra funzione demandatagli dalla Riunione ministeriale e può avvalersi di comitati consultivi istituiti ad hoc.
  L'articolo 15 stabilisce che il Presidente del Consiglio di amministrazione è un funzionario del Paese che detiene la presidenza dell'EMGF per l'anno di riferimento. Egli convoca il Consiglio e dirige i suoi lavori.
  L'articolo 16 prevede che il Segretariato abbia funzioni amministrative, sotto la direzione del Consiglio di amministrazione, in osservanza delle decisioni della Riunione ministeriale.
  L'articolo 17 definisce il Segretario generale quale rappresentante legale del Forum e quale capo del Segretariato. Egli è responsabile del suo lavoro dinanzi al Consiglio di amministrazione e alla Riunione ministeriale. Inoltre, è tenuto all'imparzialità e all'osservanza delle previsioni dello Statuto.
  In base all'articolo 18, il Segretario generale è nominato dalla Riunione ministeriale, previa valutazione del Consiglio di amministrazione, tramite consenso, per un mandato di tre anni, con possibile estensione per un ulteriore mandato. L'articolo fissa, poi, i criteri di base minimi del candidato potenziale.
  L'articolo 19 enumera i doveri del Segretario generale, tra cui assicurare il rispetto del bilancio e del programma di lavoro dell'EMGF, garantire il funzionamento e la struttura del Segretariato, preparare rapporti e resoconti per il Consiglio di amministrazione e per la Riunione ministeriale, ai quali partecipa e risponde. Nei limiti del bilancio, il Segretario generale può avvalersi di esperti esterni od organizzare gruppi di lavoro per compiere i propri doveri. Egli è, infine, depositario dello Statuto.
  Il personale del Segretariato, secondo l'articolo 20, è costituito da dipendenti internazionali dei Paesi membri, che comunque svolgono le loro funzioni in modo imparziale senza ricevere istruzioni da alcun Governo o altra autorità che non sia il Forum stesso. Il personale è nominato dal Segretario generale o distaccato dai Paesi membri. La retribuzione è determinata in base a un regolamento apposito, approvato dal Consiglio di amministrazione.
  L'articolo 21 istituisce il Comitato consultivo dell'industria del gas, allo scopo di consigliare e coadiuvare il Consiglio di amministrazione e il Segretario generale, anche sottoponendo raccomandazioni e studi. Il Comitato si riunisce a margine delle riunioni ministeriali e del Consiglio di amministrazione e vi partecipa se invitato. Si compone di rappresentanti del settore privato in numerose aree di potenziale interesse del Forum, dall'esplorazione alla commercializzazione, dal transito alla realizzazione di infrastrutture per il gas, fino alla regolamentazione dei mercati. I componenti devono rappresentare entità o imprese attive nei Paesi membri del Forum. Per esservi ammessi è richiesto il consenso del Consiglio di amministrazione.
  L'articolo 22 assegna alla Riunione ministeriale il potere di istituire organi specializzati per svolgere incarichi ad hoc nell'ambito del Segretariato.
  L'articolo 23 regola gli aspetti finanziari. Il bilancio è redatto per ogni anno solare. Gli osservatori possono essere richiesti di versare una sottoscrizione annuale, su decisione della Riunione ministeriale. Le ripartizioni di bilancio tra i membri sono effettuate su basi egualitarie tenendo conto dei predetti contributi degli osservatori. Il Forum sostiene le spese di viaggio dei componenti del Consiglio di amministrazione, ma non quelle per la partecipazione alle riunioni ministeriali o ai gruppi di lavoro di esperti.
  L'articolo 24 sancisce l'eguaglianza di diritti e di obblighi tra i membri e il rispetto dei loro ordinamenti giuridici nazionali nonché dei loro obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  Gli emendamenti allo Statuto, secondo l'articolo 25, sono proponibili da ciascun membro, previa comunicazione scritta a tutti gli altri membri. Le proposte sono vagliate dal Consiglio di amministrazione, che può sottoporle per l'approvazione alla Riunione ministeriale, la quale le approva per consenso. L'entrata in vigore è condizionata alla ricezione da parte del depositario (il Segretario generale) degli strumenti di ratifica da parte di tutti i membri.
  In base all'articolo 26, la lingua ufficiale del Forum è l'inglese.
  L'articolo 27 dispone che eventuali diversità di interpretazione o di applicazione dello Statuto debbano essere regolate attraverso negoziati e consultazioni tra i membri all'interno degli organi del Forum.
  La sede dell'EMGF, ai sensi dell'articolo 28, è il Cairo, nella Repubblica araba d'Egitto. L'Egitto è tenuto a concludere un accordo di sede con l'EMGF per garantire i privilegi e le immunità necessari al Forum.
  L'articolo 29 sancisce che lo Statuto è aperto alla firma di tutti i membri fondatori, a seguito della sua adozione da parte dei Ministri che rappresentano i Governi dei membri fondatori stessi, ed entra in vigore a seguito di ratifica ai sensi dell'articolo 30. I membri fondatori che non abbiano firmato o ratificato lo Statuto dopo la sua entrata in vigore possono farlo successivamente senza altre condizioni. L'articolo 29 stabilisce, altresì, che l'adesione di nuovi membri, che non abbiano firmato lo Statuto, è possibile a seguito dell'approvazione del loro ingresso nel Forum da parte della riunione ministeriale ai sensi dell'articolo 4. Il Governo dell'Egitto funge da depositario dello Statuto, fino a quando le funzioni non siano demandate al Segretario generale a seguito dell'entrata in vigore dello Statuto.
  L'articolo 30 dispone che l'entrata in vigore dello Statuto avvenga dopo trenta giorni dal deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte di almeno cinque membri fondatori firmatari dello Statuto. Per i membri che accedono successivamente, l'entrata in vigore avviene trenta giorni dopo il deposito del loro strumento di ratifica. Spetta al depositario avvisare i membri sia dell'entrata in vigore dello Statuto, sia dell'adesione di nuovi membri.
  L'articolo 31, infine, regola il ritiro di un membro dall'organizzazione, che avviene a seguito di richiesta scritta al Segretario generale, in qualità di depositario, il quale ne informa i membri del Forum. Il ritiro ha effetto dopo due mesi, che decorrono dal giorno successivo alla data della ricezione della comunicazione da parte della Riunione ministeriale, a condizione che il membro uscente abbia regolato ogni obbligo finanziario inerente alla sua partecipazione al Forum.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

.

.

.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

  Da tempo l'Italia persegue il più ampio ricorso a strumenti che migliorino, insieme, la sicurezza energetica, la tutela dell'ambiente e l'accessibilità dei costi dell'energia, contribuendo agli obiettivi europei in materia di energia e di ambiente. L'Italia condivide, pertanto, l'orientamento europeo teso a rafforzare l'impegno per la decarbonizzazione dell'economia e intende promuovere un green new deal, inteso come un patto verde con le imprese e con i cittadini, che consideri l'ambiente come motore economico del Paese.
  Così come indicato nel Piano integrato per l'energia e il clima (PNIEC), l'Italia intende accelerare la transizione dai combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili, promuovendo il graduale abbandono del carbone per la generazione elettrica a favore di un mix elettrico basato su una quota crescente di fonti rinnovabili e, per la parte residua, sul gas. Si ricorda che il PNIEC è stato predisposto dal Ministero dello sviluppo economico con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recepisce le novità contenute nel decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, recante misure urgenti in materia di clima, nonché quelle sugli investimenti per il green new deal previste dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per l'anno 2020). Il PNIEC è stato inviato alla Commissione europea in attuazione del regolamento (UE) n. 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 (cosiddetto «regolamento governance»), completando così il percorso avviato nel dicembre 2018, nel corso del quale il Piano è stato oggetto di un proficuo confronto tra le istituzioni coinvolte, i cittadini e tutti i portatori di interessi. Con il PNIEC sono stabiliti gli obiettivi nazionali da raggiungere entro l'anno 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica, nonché gli obiettivi in materia di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento.
  Per la sicurezza dell'approvvigionamento l'Italia intende perseguire, da un lato, la riduzione della dipendenza dalle importazioni mediante l'incremento delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica e, dall'altro, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, ad esempio facendo ricorso al gas naturale anche tramite il gas naturale liquefatto (GNL), con infrastrutture coerenti con lo scenario di decarbonizzazione profonda previsto entro l'anno 2050.
  Nel settore del gas l'obiettivo principale è, quindi, quello di garantire un sistema complessivamente più sicuro, flessibile e resiliente, in grado di fronteggiare un contesto di mercato tendenzialmente più incerto e volatile, e di sostenere il forte sviluppo delle fonti rinnovabili non programmabili, garantendo la copertura della domanda di energia soprattutto in relazione ai picchi di domanda coincidenti con bassi livelli di produzione dalle fonti rinnovabili.
  Lo Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020 e del quale con il presente disegno di legge si chiede l'autorizzazione alla ratifica, sancisce l'istituzione di un'organizzazione internazionale regionale con lo scopo principale di ricavare il massimo beneficio economico dai giacimenti di gas esistenti nell'area del Mediterraneo orientale, di cooperare per aumentare le esportazioni dalla regione con una gestione più efficiente delle infrastrutture esistenti, di promuovere investimenti privati nel settore energetico e di favorire l'esportazione delle risorse naturali.
  L'EMGF si costituisce come un foro di cooperazione, senza alcun tipo di autorità vincolante sui suoi membri, perfettamente in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione dell'economia da raggiungere entro l'anno 2030 ed entro l'anno 2050.
  Il Governo italiano considera il Forum di grande interesse strategico per i suoi potenziali effetti stabilizzatori a livello regionale e per tutelare gli interessi industriali italiani nell'area mediterranea, in linea con gli obiettivi di diversificazione delle fonti di approvvigionamento che l'Italia sta perseguendo, e in particolare di ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti, di sviluppo del mercato del GNL, in particolare per la decarbonizzazione dei trasporti pesanti e marittimi, in Italia e nel Mediterraneo, e di incremento in rete di quote crescenti dei gas rinnovabili (biometano, metano sintetico e, in prospettiva, idrogeno). Durante questa fase negoziale, l'Italia ha visto confermato il proprio importante ruolo strategico quale Paese cofondatore del Forum, cerniera del Mediterraneo orientale verso l'occidente e potenziale porta di accesso del gas verso i mercati europei, ottimizzando così l'uso della rete del gas già costruita, i cui costi di manutenzione, in presenza di una domanda nazionale in calo, verrebbero così ad essere ripartiti anche sui consumatori centro-europei.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

  Il quadro normativo di riferimento in materia di decarbonizzazione e di promozione del gas quale fonte di transizione verso la decarbonizzazione entro l'anno 2030 è costituito dal PNIEC, notificato alla Commissione europea in attuazione degli obblighi del «regolamento governance».

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

  La ratifica dello statuto dell'EMGF non incide – modificandoli – sulle leggi e sui regolamenti interni vigenti ed è destinata a venire integrata da un contesto regolamentare interno in corso di negoziato.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

  La ratifica dello statuto dell'EMGF è compatibile con i princìpi dell'ordinamento italiano in tutti i suoi elementi fondanti.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

  Coerentemente con il vigente quadro normativo, non si configura nell'adozione del provvedimento di ratifica alcun problema di interferenza con le competenze delle regioni o delle autonomie territoriali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

  Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

  Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'atto in esame è pertanto necessaria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

  Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

  Sul piano europeo, ai sensi della decisione (UE) 2017/684 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e a strumenti non vincolanti fra Stati membri e Paesi terzi nel settore dell'energia, prima della firma dello Statuto gli Stati membri dell'Unione europea devono acquisire il parere positivo della Commissione europea. In occasione dell'ultima riunione ministeriale dell'EMGF, svoltasi al Cairo il 15 e il 16 gennaio 2020, i sette Paesi fondatori hanno approvato e parafato lo Statuto dell'EMGF. Successivamente Cipro, anche per conto dell'Italia e della Grecia, ha provveduto, il 27 gennaio 2020, ad effettuare la notifica dello Statuto alla Commissione europea per la valutazione ex ante del testo. Successivamente, la Commissione europea, il 3 marzo 2020, ha confermato la compatibilità dello Statuto con la normativa europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano procedure d'infrazione sul medesimo o analogo oggetto da parte della Commissione europea.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

  La ratifica dello Statuto risponde all'obbligo assunto all'atto della firma e non presenta profili di incompatibilità con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Allo stato attuale non risultano indirizzi giurisprudenziali né giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente al medesimo o ad analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano indirizzi giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

  Lo Statuto dell'EMGF dovrà essere ratificato dagli altri Stati membri dell'Unione europea nonché dagli altri Stati fondatori.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della loro coerenza con quelle già in uso.

  Il documento istitutivo non fa ricorso a nuove definizioni. Il linguaggio e le nozioni dello Statuto sono pienamente compatibili con quelli della normativa nazionale ed europea e con quelli correntemente in uso.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

  Nulla da segnalare, in quanto trattasi di provvedimento di autorizzazione alla ratifica di un atto internazionale. Nessuna implicazione, pertanto, è configurabile per la legislazione interna, né si presenta la necessità di avviare processi modificativi o abrogativi di alcun genere.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

  Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

  Non si rilevano effetti abrogativi espressi né impliciti nel provvedimento in oggetto.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

  Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

  Trattandosi di un disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un accordo internazionale, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

  Il provvedimento di ratifica verrà integrato in un contesto regolamentare interno in corso di negoziato che non va sostanzialmente a incidere direttamente sul quadro normativo nazionale.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

  Non è stato necessario effettuare la verifica in questione trattandosi della ratifica di un accordo internazionale.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 dello Statuto stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'esecuzione dello Statuto di cui all'articolo 1, valutati in euro 138.800 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

STATUTO DEL FORUM DEL GAS
DEL MEDITERRANEO ORIENTALE (EMGF)

  I Governi Cipriota, Egiziano, Greco, Israeliano, Italiano, Giordano e Palestinese (di seguito denominati Membri Fondatori),

   Riconoscendo che le scoperte significative di gas al largo nel Mediterraneo orientale avranno un impatto profondo sullo sviluppo energetico e economico della regione,

   Comprendendo che le nuove scoperte e lo sfruttamento di significativi giacimenti di gas sono di importanza vitale per la sicurezza energetica e la prosperità della regione,

   Desiderando cooperare per monetizzare le loro riserve, utilizzare le loro infrastrutture esistenti e costruirne di nuove, secondo necessità a beneficio e per il benessere del loro popolo,

   Confermando la loro adesione all'annuncio fatto dai Ministri dell'energia dei Membri Fondatori durante la loro riunione tenuta al Cairo il 14 gennaio 2019, al fine di istituire il Forum del gas del Mediterraneo orientale,

   Riconoscendo l'importanza della Convenzione delle Nazioni Unite sulla legge del mare del 10 dicembre 1982.

   Affermando che niente in questo statuto influenzerà diritti o obblighi esistenti di qualsiasi Membro dell'EMGF ai sensi di qualsiasi altro trattato internazionale o regola di diritto internazionale.

  Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Istituzione del Forum

  I Membri Fondatori con il presente istituiscono il Forum del gas del Mediterraneo orientale, quale organizzazione regionale intergovernativa, di seguito denominata «EMGF» o «Forum», in conformità ai seguenti termini e condizioni.

Articolo 2
Obiettivi

  1. Gli obiettivi fondamentali del Forum sono:

   a) Rispettare i diritti degli Stati Membri sulle loro risorse di gas naturale e cooperare per gestire lo sviluppo, l'uso e la conservazione sostenibili, efficienti ed ecologicamente responsabili delle risorse di gas naturale a beneficio dei loro popoli;

   b) Favorire la cooperazione, creando un dialogo strutturato e sistematico sulle questioni attinenti al gas naturale, e definire un'agenda per formulare politiche regionali al riguardo. Il Forum si focalizzerà sulla cooperazione governativa e intenderà definire strategie comuni basate su una visione condivisa per il futuro delle risorse della regione;

   c) Sostenere gli sforzi dei paesi produttori e/o dei paesi con riserve di gas nella regione per accelerare la monetizzazione delle riserve esistenti e future: promuovendo la cooperazione tra di loro, e con i paesi di transito e consumatori nella regione; esaminando i modi per utilizzare le infrastrutture esistenti e sviluppando più opzioni di infrastrutture per accogliere future scoperte secondo necessità;

   d) Aiutare i paesi consumatori ad assicurare la loro domanda e a partecipare con i paesi di transito, al fine di consentire un partenariato sostenibile tra gli attori chiave attraverso le fasi della catena di valore nell'industria del gas;

   e) Sostenere la formazione di un mercato regionale del gas che dia beneficio ai membri attraverso la sicurezza dell'offerta e della domanda, lo sviluppo ottimizzato delle risorse, il costo ottimizzato delle infrastrutture, prezzi competitivi e relazioni commerciali rafforzate;

   f) Contribuire al dialogo per liberare l'intero potenziale delle risorse di gas della regione conducendo in prospettiva allo sviluppo di un mercato regionale del gas e potenzialmente di un polo commerciale.

  2. Gli obiettivi di cui sopra saranno promossi attraverso quanto segue:

   a) Sviluppare politiche e strategie per la cooperazione per consentire l'utilizzo efficiente delle riserve della regione, permettendo una pianificazione adeguata e costruendo una chiara visione futura del mercato;

   b) Accrescere la cooperazione governativa per cui i paesi produttori, consumatori e di transito e/o i paesi con riserve di gas nella regione cooperano su questioni tecniche ed economiche;

   c) Condurre dialoghi tecnici e commerciali tra i membri;

   d) Mirare a sviluppare un mercato regionale del gas sostenibile, attraverso relazioni commerciali sostenibili e sviluppare infrastrutture affidabili al fine di considerare i modi per consentire una risposta efficiente e agile alle variazioni del mercato;

   e) Sostenere la cooperazione tra soci in affari; inclusi diversi portatori di interesse (produttori, commercianti, autorità preposte al rilascio delle licenze, fornitori, gestori dei sistemi di trasmissione (TSOs), gestori dei sistemi di distribuzione, gestori dei sistemi di stoccaggio e del gas naturale liquefatto (LNG);

   f) Scambiare esperienze e buone pratiche su questioni correlate al gas naturale e fornire agevolazione governativa per condurre studi per promuovere progetti regionali sul gas;

   g) Promuovere la discussione su quadri e standard coerenti per l'offerta tra i Membri (regolamenti commerciali, tassazione, linee guida ambientali); tenere in considerazione le leggi rispettive dei Membri del Forum;

   h) Sostenere il finanziamento dei progetti, facilitando la cooperazione con istituzioni finanziarie e promuovendo politiche per minimizzare il rischio d'investimento;

   i) Promuovere la cooperazione tra i membri su progetti di sviluppo sul campo e incoraggiare, dove possibile, l'uso comune di infrastrutture esistenti o nuove, per accelerare la monetizzazione delle scoperte di gas.

Articolo 3
Adesione

  I membri dell'EMGF sono le Parti di questo Statuto.

Articolo 4
Ammissione

  Il Forum è aperto a qualsiasi Governo del Mediterraneo orientale che rappresenti un paese produttore, consumatore o di transito di gas che desideri diventare Membro ed è ritenuto capace e disponibile a condividere gli interessi comuni e a raggiungere gli obiettivi del Forum, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

   a) Presentazione di una domanda al Segretariato al fine di ottenere lo status di Membro del Forum (un «Membro»);

   b) Approvazione per consenso dei Membri Fondatori che hanno firmato e ratificato lo Statuto, cioè senza obiezioni di alcuno di questi Membri Fondatori.

Articolo 5
Status di Osservatore

  Lo status di Osservatore nel Forum è aperto, su richiesta, a qualsiasi paese produttore, consumatore o di transito del gas, o organizzazione intergovernativa regionale o internazionale che si renda disponibile a dare un contributo pratico e valido al lavoro del Forum purché siano rispettate le seguenti condizioni:

   a) Presentazione di una domanda al Segretariato che includa l'accettazione formale dello Statuto dell'EMGF, al fine di ottenere lo status di Osservatore del Forum («Osservatore»);

   b) Approvazione per consenso della Riunione ministeriale, cioè senza obiezioni di alcun Membro dell'EMGF (di seguito «consenso»).

  Gli osservatori possono prendere parte alle Riunioni ministeriali e partecipare alle discussioni, ma non hanno diritto di voto. Gli osservatori possono anche essere invitati dalla Riunione ministeriale a partecipare a qualsiasi Riunione ministeriale straordinaria, alle riunioni del Consiglio di amministrazione o dei Gruppi di lavoro di Esperti e a partecipare alle loro deliberazioni senza diritto di voto.
  Su richiesta di qualsiasi Stato Membro, una riunione può avere luogo con la partecipazione dei soli Membri.

Articolo 6
Organi principali

  Il Forum ha tre organi principali:

   I. La Riunione ministeriale;

   II. Il Consiglio di amministrazione;

   III. Il Segretariato.

Articolo 7
La Riunione ministeriale

  1. La Riunione ministeriale è il principale organo di Governo del Forum e serve come luogo per un dialogo regionale del gas di alto livello, aperto, informato e continuo tra i Membri del Forum.
  2. La Riunione ministeriale è composta da delegazioni che rappresentano i Membri. Una delegazione può essere composta da uno o più delegati, purché un delegato agisca quale Capo della Delegazione.
  3. La Riunione ministeriale deve avere un quorum di almeno due terzi dei Membri per essere convocata.
  4. Ogni Membro dispone di un voto. Tutte le decisioni e le pubblicazioni della Riunione ministeriale sono adottate per consenso.
  5. Un Membro che non può partecipare ad una Riunione ministeriale ha il diritto di notificare al Segretariato la sua obiezione ad una decisione non oltre due settimane dalla notifica del Segretariato ai Membri del risultato della riunione.
  6. La Riunione ministeriale si tiene annualmente presso la sede del Forum. Tuttavia la Riunione può tenersi in qualsiasi altro paese come concordato dai Membri in base ad una decisione presa per consenso a tal fine.

Articolo 8
Riunione ministeriale straordinaria

  Riunioni Ministeriali straordinarie possono essere convocate su richiesta di un Membro, previa notifica al Segretario Generale, o dal Segretario Generale dell'EMGF, dopo consultazione con il Presidente della Riunione ministeriale e subordinatamente all'approvazione a maggioranza semplice dei Membri.
  La data e il luogo della Riunione ministeriale straordinaria sono determinati dal Segretario Generale dell'EMGF in consultazione con il Presidente della Riunione ministeriale.

Articolo 9
Presidenza della Riunione ministeriale

  1. La Riunione ministeriale nomina alla sua prima riunione un Presidente della Riunione ministeriale tra i Ministri dei Membri in ordine alfabetico. Il mandato di ogni Presidenza è un periodo di un anno solare. Tutti i Membri Fondatori hanno il proprio turno alla Presidenza del Forum prima di ogni nuovo Membro.
  2. Il Presidente, in coordinamento con il Consiglio di Amministrazione e il Segretariato, dirige la Riunione ministeriale sì che conduca ad un dialogo focalizzato e orientato ai risultati nel perseguimento degli obiettivi del Forum.
  3. In caso di assenza del Presidente, o quando sia incapace di svolgere le sue funzioni, le funzioni del Presidente della Riunione ministeriale sono esercitate sono esercitate dal Presidente Supplente della Riunione ministeriale, che è il Ministro del Membro che assume la Presidenza della Riunione ministeriale nel mandato successivo.
  4. Il Segretario Generale è il Segretario della Riunione ministeriale.

Articolo 10
Funzioni della Riunione ministeriale

  La Riunione ministeriale:

   1. Nomina il Segretario Generale;

   2. Formula la politica generale del Forum e determina i modi e i mezzi appropriati per la sua attuazione;

   3. Decide in merito a ogni nuova richiesta di adesione al Forum;

   4. Conferma la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione;

   5. Ordina al Consiglio di amministrazione di presentare relazioni e o di fare raccomandazioni su qualsiasi questione di interesse del Forum;

   6. Prende in considerazione e decide circa le relazioni e raccomandazioni presentate dal Consiglio di amministrazione;

   7. Prende in considerazione e decide circa il bilancio del Forum quale presentato dal Consiglio di amministrazione;

   8. Prende in considerazione e decide circa il bilancio finale e la relazione del Revisore, quale presentati dal Consiglio di amministrazione;

   9. Nomina il Revisore del Segretariato su raccomandazione del Consiglio di amministrazione per la durata di un anno;

   10. Approva ogni emendamento a questo Statuto;

   11. Nomina il Presidente del Consiglio di amministrazione.

Articolo 11
Altre questioni

  Tutte le questioni che non sono espressamente assegnate ad altri organi del Forum ricadono nella competenza della Riunione ministeriale.

Articolo 12
Membri del Consiglio di amministrazione

  1. Il Consiglio di amministrazione è composto da alti funzionari rappresentanti i Ministri responsabili per le questioni di energia dai Membri del Forum nominati da ogni Membro (un candidato da ogni Membro).
  2. Ogni Membro è rappresentato in tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione.
  3. Il Consiglio di amministrazione ha un quorum di almeno due terzi dei Membri.
  4. Ogni Membro del Consiglio di amministrazione dispone di un voto e le decisioni del Consiglio di amministrazione saranno prese per consenso.

Articolo 13
Condotta degli affari del Consiglio di amministrazione

  1. I Membri del Consiglio di amministrazione si incontrano due volte all'anno, a intervalli adeguati che saranno stabiliti dal Presidente del Consiglio di amministrazione a seguito di consultazione con il Segretario Generale.
  2. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengono di norma presso la sede del Forum, e possono anche tenersi in ogni altro paese come concordato dai membri del Consiglio di amministrazione in base ad una decisione presa per consenso a tal fine.
  3. Una riunione straordinaria del Consiglio di amministrazione può essere convocata su richiesta del Presidente del Consiglio di amministrazione, del Segretario Generale, o di due terzi dei membri del Consiglio di amministrazione.
  4. Il Consiglio di amministrazione può istituire gruppi di lavoro di esperti o comitati per assistere nello svolgimento delle funzioni.

Articolo 14
Funzioni del Consiglio di amministrazione

  Il Consiglio di amministrazione:

   1. Dirige la condotta degli affari del Forum ed esamina l'implementazione delle decisioni della Riunione ministeriale;

   2. Prende in considerazione e decide circa ogni relazione presentata dal Segretario Generale;

   3. Presenta relazioni e fa raccomandazioni alla Riunione ministeriale sugli affari del Forum;

   4. Approva il programma di lavoro del Segretariato;

   5. Esamina ed approva il bilancio annuale del Forum per ogni anno solare come preparato dal Segretario Generale e lo presenta alla Riunione ministeriale per approvazione;

   6. Raccomanda alla Riunione ministeriale la nomina del Revisore del Segretariato per la durata di un anno;

   7. Prende in considerazione il bilancio finale e la relazione del Revisore e li presenta alla Riunione ministeriale per approvazione;

   8. Adotta la struttura e la forza del personale del Segretariato, e approva la nomina dei Capi di Dipartimento, su nomina dei Membri, con la dovuta considerazione da dare alle raccomandazioni del Segretariato Generale;

   9. Predispone l'agenda della Riunione ministeriale;

   10. Valuta le qualifiche dei candidati alla posizione di Segretario Generale e fa le necessarie raccomandazioni alla Riunione ministeriale per la sua decisione;

   11. Definisce le questioni procedurali.

   12. Qualsiasi altra questione delegata o affidata al Consiglio di amministrazione dalla Riunione ministeriale.

   13. Il Consiglio di amministrazione può, su approvazione della Riunione ministeriale, istituire altri Comitati consultivi per assistere l'EMGF nel raggiungere i propri obiettivi.

Articolo 15
Presidente del Consiglio di amministrazione

  1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è l'alto funzionario che rappresenta la Presidenza del Forum in quell'anno.
  2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca le riunioni del Consiglio di amministrazione e le presiede. Coordina con il Segretariato la preparazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Articolo 16
Il Segretariato

  1. Il Segretariato svolge le funzioni amministrative del Forum in conformità alle disposizioni di questo Statuto sotto la direzione del Consiglio di amministrazione.
  2. Esso è composto dal Segretario Generale e dal personale che possa essere richiesto per esercitare le sue funzioni.
  3. Il Segretariato pianifica, organizza ed esegue attività incluse e assegnategli dalla Riunione ministeriale, prende parte alla preparazione delle Riunioni ministeriali, e svolge ogni attività aggiuntiva assegnatagli dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 17
Il Segretario Generale

  1. Il Segretario Generale è il rappresentante legalmente autorizzato del Forum.
  2. Il Segretario Generale è a capo del Segretariato e in tale funzione ha l'autorità di dirigere gli affari del Forum in conformità a questo Statuto, alle direttive e alle decisioni del Consiglio di amministrazione e della Riunione ministeriale.
  3. Il Segretario Generale è responsabile e risponde al Consiglio di amministrazione e alla Riunione ministeriale.
  4. Il Segretario Generale svolge i propri compiti in modo imparziale.

Articolo 18
Nomina del Segretario Generale

  1. La Riunione ministeriale nomina il Segretario Generale per consenso per un periodo di tre anni che può essere prorogato per un ulteriore mandato.
  2. Tale nomina avverrà su designazione dei candidati dai Membri e dopo che sia stata effettuata una valutazione delle qualifiche dei candidati dal Consiglio di amministrazione.
  3. Il Segretario Generale ha quindici anni di esperienza, dei quali almeno dieci in posizioni direttamente correlate all'industria del gas, e cinque anni in posizioni esecutive di alta responsabilità o dirigenziali. È auspicabile esperienza nelle relazioni Governo-azienda e negli aspetti internazionali dell'industria del gas.
  4. Il Segretario Generale è cittadino di uno Stato membro.
  5. Il Segretario Generale mantiene la residenza nella città dove è localizzata la sede del Forum.
  6. Le remunerazioni del Segretario Generale sono determinate ai sensi del Regolamento del Personale approvato dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 19
Doveri del Segretario Generale

  1. I doveri del Segretario Generale consistono in:

   a) Assicurare che il bilancio e il programma di lavoro del Forum siano rispettati;

   b) Organizzare e amministrare il lavoro del Forum;

   c) Assicurare che le funzioni e i compiti assegnati al Segretariato siano eseguiti correttamente;

   d) Predisporre le relazioni per la presentazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione riguardanti questioni che richiedono considerazione e decisione;

   e) Informare il Consiglio di amministrazione di tutte le attività del Segretariato, di tutti gli studi intrapresi e del progresso dell'attuazione delle risoluzioni della Riunione ministeriale;

   f) Assicurare il corretto svolgimento dei compiti che possano essere assegnati al Segretariato dalla Riunione ministeriale o dal Consiglio di amministrazione.

  2. Il Segretario Generale è responsabile nei confronti del Consiglio di amministrazione per tutte le attività del Segretariato. Le funzioni dei diversi dipartimenti del Segretariato sono svolte per suo conto e sotto la sua autorità e direzione.
  3. Il Segretario Generale partecipa a tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione. Nel caso in cui il Segretario Generale non potesse partecipare ad una riunione del Consiglio di amministrazione, nomina un funzionario in carica presso il Segretariato per rappresentarlo alla riunione.
  4. Il Segretario Generale è assistito nell'adempimento dei doveri da strutture sufficienti ed efficienti considerate necessarie e approvate dal Consiglio di amministrazione per eseguire le funzioni e gli obiettivi del Forum.
  5. La struttura del Segretariato sarà predisposta dal Segretario Generale conformemente ai compiti e doveri assegnati dal Consiglio di amministrazione.
  6. I Capi di Divisioni e/o Dipartimenti sono nominati dal Segretario Generale su designazione dei Membri e con l'approvazione del Consiglio di amministrazione.
  7. Gli altri funzionari del Segretariato sono nominati dal Segretario Generale su designazione degli Stati Membri o tramite reclutamento diretto in conformità al Regolamento del Personale. Nell'operare queste nomine, il Segretario Generale dà la dovuta considerazione all'efficienza e all'efficacia del Segretariato.
  8. Il Segretario Generale può, su approvazione del Consiglio di amministrazione, convocare in qualsiasi momento gruppi di lavoro di esperti per svolgere studi su argomenti specifici di interesse dei Membri. Il Segretario Generale ha il diritto entro le pertinenti disposizioni di bilancio di incaricare consulenti o convocare gruppi di lavoro composti di rappresentanti di Membri del Forum per fornire consulenza su questioni particolari o per condurre studi di esperti quando tale lavoro non possa essere intrapreso dal Segretariato.
  9. Il Segretario Generale è il Depositario dello Statuto.

Articolo 20
Personale del Segretariato

  I dipendenti internazionali dai paesi membri costituiscono il personale di base del Segretariato. Nell'esecuzione delle loro funzioni, essi non sollecitano, né accettano istruzioni da alcun Governo, o da alcuna altra autorità al di fuori del Forum. Essi si astengono da qualunque azione che possa compromettere la loro posizione di dipendenti internazionali e si impegnano a svolgere i loro doveri tenendo presenti gli interessi del Forum. Il personale internazionale può essere distaccato dai Membri o nominato dal Segretario Generale.
  Le remunerazioni del personale del Segretariato sono determinate in conformità al Regolamento del Personale approvato dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 21
Comitato consultivo dell'industria del gas

  1. È istituito un Comitato consultivo dell'industria del gas per consigliare e assistere il Consiglio di amministrazione e il Segretario Generale sulle attività del Forum e può sottoporre raccomandazioni e studi secondo gli obiettivi del Forum. Esso tiene le proprie riunioni a margine delle riunioni ministeriali e del Consiglio di amministrazione. I Membri del Comitato consultivo dell'industria del gas possono anche, su invito della Riunione ministeriale e/o del Consiglio di amministrazione, partecipare alle rispettive riunioni.
  2. Il Comitato consultivo dell'industria del gas include rappresentanti delle imprese commerciali e delle entità industriali, incluse compagnie petrolifere internazionali («IOCs»), compagnie petrolifere nazionali («NOCs»), commercianti, spedizionieri, operatori di GNL, gestori dei sistemi di trasmissione («TSOs»), gestori dei sistemi di distribuzione («DSOs»), autorità preposte al rilascio delle licenze e altri che sono attivi nell'ambito della giurisdizione dei Membri del Forum, previo consenso del Consiglio di amministrazione.

Articolo 22
Organismi specializzati

  1. La Riunione ministeriale può istituire organismi specializzati, secondo le circostanze, al fine di studiare alcune questioni di particolare importanza. Gli organismi specializzati operano conformemente alle risoluzioni predisposte a tal fine.
  2. Gli organismi specializzati operano nel quadro generale del Segretariato, sia funzionalmente che finanziariamente.
  3. Gli organismi specializzati agiscono sempre conformemente agli obiettivi del Forum qui enunciati e alle decisioni della Riunione ministeriale.

Articolo 23
Disposizioni finanziarie

  1. Il bilancio del Forum viene redatto per ogni anno solare. L'anno di bilancio dell'EMGF inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
  2. La Riunione ministeriale, nell'accettare qualsiasi osservatore nel Forum, può richiedere a tale membro osservatore di pagare una sottoscrizione annuale fissa da considerare quale suo contributo finanziario al Forum.
  3. I contributi al bilancio dell'EMGF sono ripartiti su base paritaria tra tutti i Membri dopo aver preso in considerazione le sottoscrizioni annuali degli osservatori.
  4. Ogni Membro sostiene tutte le spese per la sua partecipazione alle Riunioni ministeriali e ai gruppi di lavoro di esperti.
  5. Il Forum sostiene le spese di viaggio dei membri del Consiglio di amministrazione che partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Articolo 24
Obblighi dei Membri

  1. L'EMGF è basato sul principio dell'eguaglianza dei Membri, che possono godere dei relativi diritti e benefìci e adempiono agli obblighi da loro assunti dall'entrata in vigore di questo statuto.
  2. Questo Statuto è applicato nel pieno rispetto delle legislazioni nazionali e dei regolamenti dei Membri nonché nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'adesione di Membri del Forum all'Unione europea.

Articolo 25
Emendamenti

  1. Gli emendamenti a questo Statuto possono essere proposti da qualsiasi Membro previa comunicazione scritta agli altri membri comprendente le modifiche proposte. Tali modifiche proposte sono prese in considerazione dal Consiglio di amministrazione che, se così decide, raccomanda la loro adozione alla Riunione ministeriale. Qualsiasi emendamento a questo Statuto deve essere approvato dalla Riunione ministeriale per consenso.
  2. Tutti gli emendamenti di questo Statuto adottati in accordo con paragrafo 1 sono comunicati dal Depositario a tutti i Membri per ratifica, accettazione o approvazione. Essi entrano in vigore e formano parte integrante del presente statuto una volta ricevuti dal Depositario gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da tutti i Membri.

Articolo 26
Lingua del Forum

  L'inglese è la lingua ufficiale del Forum.

Articolo 27
Divergenze sull'interpretazione

  Qualsiasi divergenza che possa sorgere riguardo all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni dello Statuto sarà risolta mediante negoziazioni e consultazioni tra i Paesi membri all'interno degli organi del Forum.

Articolo 28
Sede

  La sede del Forum è al Cairo, Repubblica araba d'Egitto. Il Paese ospitante e il Forum concludono un Accordo di sede per garantire all'EMGF i privilegi e le immunità necessarie allo svolgimento delle sue funzioni.

Articolo 29
Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

  1. Lo Statuto è aperto alla firma di tutti i Membri Fondatori dello Statuto al momento dell'adozione da parte dei Ministri rappresentanti i Governi dei Membri Fondatori.
  2. Il presente Statuto è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei Membri Fondatori firmatari del presente Statuto.
  3. A seguito dell'entrata in vigore dello Statuto, i Membri Fondatori che devono ancora firmare e ratificare lo Statuto, possono farlo senza alcuna condizione.
  4. Questo Statuto è aperto all'adesione di qualsiasi paese che non abbia firmato il presente Statuto dopo che la sua adesione sia stata approvata dalla Riunione ministeriale conformemente all'articolo 4 di questo Statuto.
  5. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione e adesione sono depositati presso il Governo della Repubblica araba d'Egitto, che è il Depositario di questo Statuto finché le rispettive funzioni siano trasferite al Segretario Generale del Forum all'entrata in vigore di questo Statuto.

Articolo 30
Entrata in vigore

  1. Questo Statuto entra in vigore trenta giorni dopo il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione ad opera di almeno cinque dei Membri Fondatori firmatari dello Statuto.
  2. Per i Membri che aderiscono a questo Statuto conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 29, lo Statuto entra in vigore trenta giorni dopo il deposito dei loro strumenti di adesione.
  3. Il Depositario informa tutti i membri della data in cui lo Statuto entra in vigore, e di qualsiasi ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di altri paesi presentata conformemente all'articolo 29 (4) e della relativa entrata in vigore.

Articolo 31
Ritiri

  Un Membro può ritirare la propria adesione presentando una notifica scritta a questo riguardo al Segretario Generale con funzioni di Depositario, che informa i membri del Forum. Tale comunicazione avrà effetto dopo due mesi a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione da parte della Riunione ministeriale, a condizione che il Membro abbia al momento di detta notifica adempiuto a tutti gli obblighi finanziari derivanti dalla sua adesione.

  Fatto al Cairo, questo 22 settembre 2020, in sette originali in lingua inglese, di cui uno dovrà essere conservato da ogni Membro Fondatore.