FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2746

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

(DI MAIO)

e dal ministro della difesa
(GUERINI)

di concerto con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017

Presentato il 26 ottobre 2020

  Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017.

1. Finalità.

  L'Accordo in esame ha lo scopo di rinnovare e di aggiornare la disciplina della cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, già regolamentata dall'Accordo nel campo della difesa, sottoscritto nel 1997 e rinnovato nel 2009 (ormai non più vigente dal 15 febbraio 2014). La negoziazione di un nuovo Accordo si è resa necessaria, in particolare, al fine di ampliare la cooperazione militare con il Sud Africa nell'ambito del procurement e delle attività internazionali di contrasto della pirateria nel Corno d'Africa, come espressamente previsto dall'articolo 3, lettera (h), dello stesso Accordo.
  In particolare, la sottoscrizione di simili atti bilaterali:

   mira a realizzare un'azione stabilizzatrice in una particolare area o regione di valore strategico e di buona valenza politica, considerati gli interessi nazionali ed europei nonché gli impegni già assunti e che saranno assunti in ambito internazionale;

   mira anche a indurre positivi effetti nel settore produttivo e commerciale dei due Paesi, sul piano delle forniture nei settori dell'equipaggiamento e della logistica.

2. Contenuto dell'Accordo.

  L'Accordo è composto da un breve preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione delle due Parti alla Carta delle Nazioni Unite, e da tredici articoli.
  L'articolo 1 enuncia i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, cioè quello di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e interesse reciproco e in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici, agli impegni internazionali precedentemente assunti nonché, limitatamente alla Parte italiana, alla normativa europea.
  L'articolo 2 prevede l'elaborazione di piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della difesa, che ne determineranno le linee guida, al fine di stabilire le attività future in tale senso e le eventuali ulteriori consultazioni tra le Parti.
  Gli articoli 3 e 4 stabiliscono che la cooperazione bilaterale tra i due Paesi riguarderà i settori della difesa e della sicurezza nonché altri ambiti correlati e potrà essere attuata anche mediante la sottoscrizione di accordi tecnici. Determina, altresì, i possibili campi e le modalità di cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Paesi, di seguito sintetizzate:

   politica di sicurezza e difesa;

   ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;

   operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

   organizzazione e impiego delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;

   scambio di informazioni legate alla difesa;

   questioni ambientali e di prevenzione dell'inquinamento;

   formazione e addestramento in campo militare;

   contrasto della pirateria marittima e altre attività di sicurezza marittima;

   sanità militare, storia militare, sport militare;

   altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti;

   scambio di esperienze tra esperti, di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari delle due Parti;

   incontri tra le istituzioni della difesa;

   partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della difesa, di comune accordo tra le Parti;

   visite di navi e di aeromobili militari.

  L'articolo 5 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo, stabilendo che ciascuna Parte – fatta eccezione per i trattamenti sanitari di emergenza – sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dello stesso Accordo. In particolare, il paragrafo (3), subordinando all'effettiva disponibilità dei fondi lo svolgimento delle attività di cooperazione previste dall'articolo 4, garantisce che le eventuali spese da esse discendenti in caso di invio di personale italiano in Sud Africa, se di prioritario interesse, verranno coperte mediante le disponibilità già allocate a legislazione vigente nei pertinenti capitoli di bilancio della difesa, previa una loro rimodulazione.
  L'articolo 6 prevede la clausola di giurisdizione che riconosce, in caso di reati commessi da personale del Paese inviante nel territorio dello Stato ospitante:

   la non applicazione della pena capitale o di altre sanzioni contrarie alla legislazione nazionale del Paese inviante, qualora i reati siano compiuti al di fuori delle attività di servizio;

   il diritto di giurisdizione penale esclusiva allo Stato inviante se i reati siano compiuti nell'ambito del servizio ufficiale.

  L'articolo 7 disciplina il risarcimento di eventuali danni, rispettando scrupolosamente la legislazione interna dei due Paesi regolante la complessa materia. In particolare, il risarcimento per i danni causati dalla Parte inviante durante o in relazione alla propria missione o esercitazione ai sensi dell'Accordo sarà regolato di comune accordo.
  L'articolo 8 riguarda la cooperazione nel settore dei materiali della difesa. Essa potrà riguardare le seguenti categorie di materiali:

   navi, aeromobili, carri, veicoli e relativi equipaggiamenti, appositamente costruiti per uso militare;

   armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri, polveri, esplosivi, propellenti nonché macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni – appositamente costruiti per uso militare – e il relativo equipaggiamento;

   materiali e attrezzature speciali fabbricate per uso o addestramento militare.

  Lo stesso articolo prevede che:

   i rispettivi Governi si impegnino a non riesportare a Paesi terzi il materiale acquisito, senza il preventivo benestare della Parte cedente;

   il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate sarà attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

  In base a tali previsioni e ai sensi del combinato disposto della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento», e del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della difesa 7 gennaio 2013, n. 19, l'Accordo semplifica le procedure di scambio di prodotti per la difesa, fatti salvi i divieti imposti dall'articolo 1 della citata legge n. 185 del 1990.
  Vengono, inoltre, stabilite le modalità per le attività nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari.
  Infine, si disciplina la protezione della proprietà intellettuale, in aderenza alle rispettive normative nazionali e agli impegni internazionali assunti.
  L'articolo 9 dispone l'impegno delle Parti a mettere in atto le procedure necessarie per garantire la tutela di tutti i diritti di proprietà intellettuale, compresi i brevetti derivanti dalle attività svolte in conformità all'Accordo, secondo le leggi nazionali e gli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.
  L'articolo 10 regola il trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, specificando che essi dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e potranno essere trasferiti a terzi solo attraverso i canali governativi, approvati, conservati e salvaguardati secondo legge.
  L'articolo 11 stabilisce che le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo saranno risolte esclusivamente tramite consultazioni e negoziati bilaterali attraverso i canali diplomatici.
  Gli articoli 12 e 13, infine, regolano l'entrata in vigore dell'Accordo, prevedendone la durata a tempo indeterminato, nonché le modalità di modifica, denuncia e cessazione. Viene inoltre stabilito che sarà possibile stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa. Da ultimo, è statuito che le lingue ufficiali del testo dell'Accordo sono l'inglese e l'italiano.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

.

.

.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE PRIMA – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

  Il presente disegno di legge si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017, che rinnoverà quello precedente, scaduto nel febbraio 2014. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con la Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione nel settore della difesa e della sicurezza, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi al miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico e industriale e in conformità alla normativa europea – per la Parte italiana – e agli obblighi assunti a livello internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

  Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o di contraddizione, poiché l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde a un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, il quale prevede che la ratifica degli accordi internazionali sia autorizzata mediante legge formale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

  Attribuendo allo Stato inviante il diritto di giurisdizione sul proprio personale per alcune tipologie di reati eventualmente commessi nel territorio dello Stato ospitante, ai sensi dell'articolo 6, l'Accordo incide sulla legge penale.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

  Il provvedimento non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11, in materia di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di riparto della potestà legislativa tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

  L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

  Tali princìpi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

  La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione» poiché si riferisce a un accordo che necessita di autorizzazione legislativa alla ratifica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

  In Parlamento, attualmente, non sono in itinere provvedimenti che vertono su analoga materia, relativi a intese sottoscritte con altri Paesi.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

PARTE SECONDA – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

  Il provvedimento non incide sulla disciplina europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

  Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, né vi sono giudizi pendenti.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

  Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.

  Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'Unione europea.

PARTE TERZA – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

  Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

  Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

  Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

  Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

  Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

  Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

  Non si prevede alcun atto successivo attuativo del provvedimento in esame.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

  La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, paragrafo 4, e 4, lettera (a), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 2.383 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 2, paragrafo 4, e 4, lettera (a), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera (b), 7 e 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

.

.

.

.

.

.

.

.