FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 03
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14
Parere Commissione: 23

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

MODIFICAZIONI

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                      Articolo 1-bis  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                    Articolo 6                       Articolo 6  
                    Articolo 7                       Articolo 7  
                    Articolo 8                       Articolo 8  
                    Articolo 9                       Articolo 9  
                    Articolo 10                       Articolo 10  
                    Articolo 11                       Articolo 11  
                    Articolo 12                       Articolo 12  
                    Articolo 13                       Articolo 13  
                    Articolo 14                       Articolo 14  
                    Articolo 15                       Articolo 15  
                    Articolo 16    

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2727-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

e dal ministro dell'interno
(LAMORGESE)

di concerto con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(DI MAIO)

con il ministro della difesa
(GUERINI)

con il ministro della salute
(SPERANZA)

con il ministro dello sviluppo economico
(PATUANELLI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

Presentato il 21 ottobre 2020

(Relatori: BALDINO e MICELI)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 26 novembre 2020, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 2727. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 2727 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

    il provvedimento, composto da 16 articoli, per un totale di 36 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, a due finalità, la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo e l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi; andrebbe approfondita la riconducibilità a tale perimetro dell'articolo 13, che reca disposizioni in materia di Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale; inoltre, il preambolo fa riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale», ambito di intervento che appare di difficile delimitazione e al quale infatti sono riconducibili gli articoli 8 e 9 che intervengono su un'ulteriore materia (le sanzioni in materia di comunicazioni illecite tra detenuti ed esterno);

    il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri il 5 ottobre 2020, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale solo dopo sedici giorni, il 21 ottobre; come in precedenti analoghe occasioni, il Comitato invita ad approfondire le conseguenze di questo eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

    sempre per quanto attiene al requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che 3 dei 36 commi necessitano di provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di tre decreti ministeriali; in un comma è inoltre previsto il parere della Conferenza unificata;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    andrebbe approfondita la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 abroga l'articolo 11, comma 1-ter, del testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), in materia di limitazione o divieto di transito di navi nel mare territoriale, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 53 del 2019; il contenuto della disposizione è però riproposto, con significative modifiche, dal comma 2 dell'articolo 1; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di mantenere la disposizione all'interno dell'articolo 11 del testo unico in materia di immigrazione, che verte sul potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera; la disposizione specifica inoltre che la possibilità di limitazione alla navigazione e divieto di transito di navi non trova applicazione non in presenza di qualsiasi operazione di soccorso cui faccia seguito la richiesta alle autorità marittime italiane di un «luogo di sicurezza» per lo sbarco, ma solo «nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dello statuto dei rifugiati»; si valuti al riguardo l'opportunità di precisare, anche al fine di evitare contenziosi, le modalità di comunicazione immediata delle operazioni di soccorso e di formulazione delle relative indicazioni da parte della competente autorità; la lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 sopprime, nell'articolo 27-ter, comma 9-bis, del testo unico sull'immigrazione, il riferimento ai requisiti reddituali per il rilascio del permesso di studio per motivi di lavoro; tale riferimento rimane però nel successivo comma 9-ter; il comma 6 dell'articolo 4, nello stabilire che il nuovo termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per cosiddetta naturalizzazione si applica per le domande di cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fa erroneamente riferimento al comma 4 anziché al comma 5; l'articolo 11 modifica gli articoli 13 e 13-bis del decreto-legge n. 14 del 2017 per ampliare l'ambito di applicazione delle misure di prevenzione del divieto di accesso ai locali pubblici e ai locali di pubblico trattenimento in relazione a determinati reati; in particolare si prevede (comma 1, lettera a) che tali misure possano essere adottate dal questore anche nei «confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunzie o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni»; al tempo stesso nell'adozione della decisione il questore deve comunque «valutare gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia»; al riguardo andrebbe quindi specificato se sia sufficiente, per l'attivazione della misura del divieto di accesso ai locali pubblici, una mera denuncia (e, in relazione a ciò, appare in ogni caso ultroneo il riferimento a più denunce) o se non siano invece necessari specifici ulteriori riscontri sulla pericolosità del denunciato, eventualmente individuando la tipologia di provvedimenti dell'autorità giudiziaria richiesti; la norma interviene inoltre (comma 1, lettera b) per ampliare l'ambito oggettivo di applicazione della misura, cioè i luoghi rispetto ai quali il questore può prevedere il divieto di accesso; infatti il questore «può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati»; al riguardo si valuti l'opportunità di specificare il concetto di «associazione», posto che la norma non fa riferimento a reati associativi; si valuti inoltre l'opportunità di precisare se l'espressione «specificamente indicati» vada riferita ai pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento – e in tal caso la norma conterrebbe una ripetizione prevedendo il divieto di accesso a esercizi «specificamente individuati» e «specificamente indicati» – ovvero alle “persone con le quali l'interessato si associa – e in tal caso il genere andrebbe però accordato («specificamente indicate» e non «specificamente indicati»); l'opportunità di precisare la formulazione della norma va considerata anche con riferimento al principio enunciato, sia pure in relazione a una diversa misura di prevenzione, la sorveglianza speciale, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza del 23 febbraio 2017 (De Tommaso c. Italia), principio in base al quale, per le misure di prevenzione, «la legge deve contenere disposizioni sufficientemente dettagliate sui tipi di comportamento che costituiscono un pericolo per la società, in modo da fornire una protezione contro le ingerenze arbitrarie e consentire all'individuo di regolare la propria condotta, e prevedere con un sufficiente grado di certezza l'applicazione di misure di prevenzione»;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    in base all'articolo 15 alcune delle disposizioni introdotte dal provvedimento in materia di rilascio di permesso di soggiorno di cui all'articolo 1 e di esame della domanda di protezione internazionale di cui all'articolo 2 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire gli effetti della disposizione anche considerando l'ipotesi di modifiche di quelle disposizioni introdotte in sede parlamentare; in questo modo si potrebbero creare, in un lasso di tempo ristretto, tre diversi regimi per la medesima fattispecie: quello applicabile ai procedimenti conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto; quello applicabile ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto ma conclusi prima della conversione e quello applicabile ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione; si consideri anche il diverso regime che si determina all'interno delle modalità di esame delle domande di protezione internazionale pendenti per fattispecie non distanti come l'esame della domanda di asilo reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento (le disposizioni introdotte dal decreto si applicano anche ai procedimenti pendenti) e la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (per cui invece le disposizioni introdotte dal decreto non si applicano ai procedimenti pendenti);

  il provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire, all'articolo 4, comma 6, le parole: «di cui al comma 4» con le seguenti: «di cui al comma 5»;

  il Comitato osserva altresì:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, commi 1, lettere c) e g), e 2, e dell'articolo 11, comma 1, lettere a) e b);

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 15;

  il Comitato raccomanda altresì:

   abbia cura il Governo, ai fini del rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione di un decreto-legge in Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore, conseguente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; al riguardo potrebbe essere valutato un più coerente e sistematico utilizzo della possibilità di approvazione dei provvedimenti in prima deliberazione da parte del Consiglio dei ministri «salve intese», cui dovrebbe far seguito una seconda e definitiva deliberazione.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

  La II Commissione

   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

   considerato che:

    il decreto-legge in esame interviene per correggere e superare gli aspetti più critici e ritenuti incostituzionali dei decreti-legge 4 ottobre 2018, n. 113, e n. 53 del 2019;

    il provvedimento risponde all'esigenza di dare seguito alle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113 del 2018 e di promulgazione della legge n. 77 del 2019, che ha convertito in legge il decreto-legge n. 53 del 2019, stante che a seguito dell'entrata in vigore di tali disposizioni e della loro prima applicazione, si è manifestata – come si legge nella relazione illustrativa del decreto-legge in esame – la straordinaria necessità e urgenza di chiarirne alcuni profili, tramite una loro rimodulazione che tenga conto dei princìpi costituzionali e di diritto internazionale vigenti in materia, e di porre rimedio ad alcuni aspetti funzionali che avevano generato difficoltà applicative;

    il 9 luglio 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che esclude i richiedenti asilo dall'iscrizione anagrafica, abolendo una delle parti più contestate del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, per due ordini di motivazioni: la norma è «irrazionale», perché non serve a controllare il territorio che è la finalità dichiarata dal decreto, e determina «irragionevole disparità di trattamento», visto che rende più difficile ai richiedenti asilo l'accesso ai servizi ad essi garantiti;

    i precedenti decreti-legge, invece di garantire la sicurezza nei territori e nelle comunità, hanno stressato il sistema di accoglienza al punto da renderlo inefficace perché, di fatto, sono stati esclusi dai centri moltissimi immigrati finiti poi in condizioni di precarietà e clandestinità;

   premesso che:

    il decreto-legge in esame segna indubbiamente un miglioramento nella gestione del fenomeno immigratorio nel nostro Paese, che non può e non deve essere ispirata solo da logiche emergenziali e da risposte securitarie;

    il fenomeno dei flussi migratori, che è epocale e molto complesso, deve essere affrontato non con la propaganda ma con una visione che duri negli anni e che preveda innanzitutto una risposta europea insieme ad altri strumenti, quali gli accordi bilaterali con i Paesi di provenienza, canali legali di ingresso in Europa, migliori politiche di integrazione e di riconoscimento della protezione umanitaria;

   rilevato che:

    l'articolo 1 modifica il quadro dei divieti e dei limiti di navigazione per le imbarcazioni, prevedendo una deroga al divieto o limite di navigazione quando si tratta di navi che abbiano effettuato soccorso a norma delle convenzioni internazionali e che abbiano comunicato le operazioni alle autorità competenti nazionali o del loro Stato di bandiera;

    in particolare il comma 2 dell'articolo 1 disciplina soltanto il transito e la sosta, senza più fare riferimento all'ingresso della nave nel mare territoriale, escludendo dalla previsione normativa le operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base ad obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dello statuto dei rifugiati;

    nei casi di inosservanza del divieto o del limite posto, la pena della multa è da euro 10.000 ad euro 50.000 (che si aggiunge alla reclusione fino a due anni già prevista per le violazioni dell'articolo 83 del codice della navigazione);

    sono contestualmente abrogate (articolo 1, comma 1, lettera c)) le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 53 del 2019 che prevedevano, in particolare, una sanzione amministrativa da 150.000 euro a 1.000.000 di euro, la responsabilità solidale dell'armatore con il comandante e la confisca obbligatoria della nave e l'eventuale distruzione dell'imbarcazione;

    il riferimento all'adempimento delle indicazioni della competente autorità dovrebbe escludere esplicitamente l'ipotesi che le autorità competenti diano indicazioni contrarie al diritto internazionale, evitando che le navi che abbiano osservato gli obblighi internazionali di soccorrere le persone in mare debbano anche obbedire a centri di coordinamento diversi da quello italiano, che potrebbero ordinare di portare le persone soccorse in mare in Paesi in cui avvengono violazioni dei diritti umani, certificate dalle organizzazioni delle Nazioni Unite o da altre organizzazioni umanitarie;

    sarebbe pertanto utile prevedere che l'articolo 1, comma 2, non si applichi nei confronti di navi che abbiano prestato soccorso in mare, anche rifiutandosi di rispettare indicazioni di coordinamento incompatibili con la salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, oppure che abbiano agito in assenza di coordinamento in ragione del rifiuto di prendere in carico la situazione da parte di tutte le autorità potenzialmente competenti;

    l'articolo 2 interviene sulla procedura di esame delle domande di protezione internazionale, sulla relativa decisione e sulle procedure di impugnazione, attraverso alcune modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

    in particolare il comma 1, lettera f), dell'articolo 2 incide sulla disciplina delle controversie in materia di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale, recata dall'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, intervenendo sulle ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e specificatamente sui casi di sospensione in presenza di «gravi e circostanziate ragioni e assunte ove occorrano sommarie informazioni» nel caso di ricorsi presentati: da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un hotspot o un centro di permanenza e rimpatrio; contro il provvedimento di inammissibilità; avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza; avverso un provvedimento adottato nei confronti di un soggetto proveniente da un Paese designato di origine sicuro, o fermato in condizioni di soggiorno irregolare, o che ha presentato domanda direttamente alla frontiera dopo aver eluso i controlli di frontiera;

    la disposizione richiamata del decreto-legge specifica che il provvedimento di sospensione per gravi motivi deve essere adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, a norma della quale tutte le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti delle commissioni territoriali e della commissione nazionale per diritto di asilo, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, sono decise dal tribunale in composizione collegiale;

    non ci si nasconde che la garanzia della collegialità, prevista in via eccezionale nelle controversie di primo grado, rischia di determinare un aggravio pesante per strutture già sottoposte ad un carico di lavoro straordinario, con la conseguenza di rendere più difficile e lento il lavoro dei giudici di primo grado e di vanificare i risultati ottenuti per lo smaltimento dell'arretrato nel settore civile grazie alle riforme introdotte negli ultimi anni con l'introduzione degli istituti deflativi e del processo telematico;

    d'altra parte il ricorso alla composizione collegiale nello svolgimento del contenzioso in materia di protezione internazionale rappresenta una garanzia indispensabile circa una maggiore obiettività delle decisioni, ancora più importante quando, come in questo caso, si tratta di diritti umani fondamentali e dove, soprattutto, si è abolito il grado di appello, proprio per favorire una maggiore speditezza delle decisioni;

    il comma 1, lettera f), numero 4), dell'articolo 2, novellando il comma 5 dell'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, dispone che la mera proposizione del ricorso sospende anche l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiari inammissibile una reiterata domanda di riconoscimento della protezione internazionale ex articolo 29, comma 1, lettera b) (nuova domanda dopo rigetto da Commissione territoriale senza addurre nuovi elementi), introducendo la mancata applicazione dell'automatico effetto cautelare solo per la seconda dichiarazione di inammissibilità;

    si determina così l'ampliamento di un istituto, quale quello relativo alla sospensione automatica del provvedimento contestato, in controtendenza rispetto alla normazione processual-amministrativa più recente, volta ad introdurre deterrenti all'utilizzo strumentale di mezzi processuali;

    andrebbe quindi valutata l'opportunità di modificare la novella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 4), eliminando l'ipotesi della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiari inammissibile una reiterata domanda di riconoscimento della protezione internazionale ex articolo 29, comma 1, lettera b);

    l'articolo 15 introduce alcune disposizioni transitorie finalizzate a stabilire l'applicazione di alcune modifiche introdotte con il decreto-legge in esame anche ai procedimenti in corso, nella fase sia amministrativa sia giurisdizionale, in particolare prevedendo, al comma 1, l'applicazione ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2020) delle disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 1, di cui alla: lettera a), che prevede che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno non possano essere adottati quando ricorrano seri motivi derivanti dal rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato; lettera e), che estende l'ambito di applicazione del divieto di respingimento o espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato ai sensi dell'articolo 19 del testo unico in materia di immigrazione; lettera f), che riformula le previsioni in materia di permesso di soggiorno per calamità;

    l'applicabilità immediata riguarda i procedimenti in corso di natura amministrativa, ossia dinanzi alle commissioni territoriali e al questore, nonché di natura giurisdizionale, ossia i procedimenti dinanzi alle sezioni specializzate dei tribunali, escludendosi esplicitamente l'applicabilità immediata delle disposizioni richiamate con riferimento ai procedimenti giurisdizionali pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nei quali si stia svolgendo il giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 384, comma secondo, del codice di procedura civile;

    lo stesso articolo 15, al comma 2, dispone in ordine all'applicazione delle disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, anche ai procedimenti pendenti davanti alle commissioni territoriali alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia al 22 ottobre 2020;

    eventuali modifiche parlamentari alle disposizioni richiamate nell'articolo 15 potrebbero dar luogo a tre diversi regimi per la medesima fattispecie; quello applicabile ai procedimenti conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto; quello applicabile ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto ma conclusi prima della conversione e quello applicabile ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   all'articolo 1, comma 2, si valuti l'opportunità di non applicare la previsione normativa alle navi che abbiano prestato soccorso in mare, anche rifiutandosi di rispettare indicazioni di coordinamento incompatibili con la salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, oppure che abbiano agito in assenza di coordinamento in ragione del rifiuto di prendere in carico la situazione da parte di tutte le autorità potenzialmente competenti;

   all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 4), si valuti l'opportunità di eliminare l'ipotesi della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiari inammissibile una reiterata domanda di riconoscimento della protezione internazionale ex articolo 29, comma 1, lettera b);

  si valuti l'opportunità di rivedere la disposizione transitoria di cui all'articolo 15.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

  La III Commissione,

   esaminato per le parti competenza il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

   apprezzato il radicale cambiamento di strategia in materia di immigrazione, protezione internazionale e di politiche di integrazione, evidenziato dal provvedimento, anche in recepimento dei richiami formulati dal Presidente della Repubblica in sede di emanazione e promulgazione dei cosiddetti «decreti-legge sicurezza» (decreti-legge n. 113 del 2018 e n. 53 del 2019);

   essendo assolutamente necessario e urgente ripristinare il pieno rispetto dei principi costituzionali e di diritto internazionale vigenti in materia;

   apprezzato il ripristino delle norme previgenti sul divieto di espulsione e di respingimento dello straniero nel caso in cui il rimpatrio comporti per l'interessato il rischio di tortura e anche il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;

   ritenuta significativa la nuova disciplina relativa al divieto di transito e di sosta di navi nel mare territoriale, che non può essere disposto in caso di operazioni di ricerca e soccorso in mare;

   valutate positivamente le modifiche apportate al procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale in chiave di maggiore conformità alle direttive europee vigenti, a favore di persone vulnerabili o nei casi in cui si possa presumere un uso strumentale della domanda;

   ritenute opportune le nuove competenze delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con riguardo al divieto di espulsione per stranieri che versino in condizioni di salute di particolare gravità;

   ritenendo di particolare significato, ai fini di una migliore definizione della condizione giuridica dello straniero in Italia e in ottemperanza della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 9 luglio 2020 e dell'articolo 3 della Costituzione, la affermazione del diritto all'iscrizione anagrafica, con la disciplina delle relative modalità e del rilascio della carta d'identità, per i richiedenti asilo, per scongiurare irragionevoli disparità di trattamento e consentire l'accesso a servizi garantiti, in particolare in riferimento ai casi di convertibilità dei permessi di soggiorno in permessi per motivi di lavoro;

   valutata assai positivamente la ridenominazione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale in «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» che diventa così il meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, in coerenza con l'obbligo previsto dalla legge 9 novembre 2012, n. 195, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002;

  e con specifico riferimento alle norme di competenza:

   evidenziato in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento che novella l'articolo 5, comma 6, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di consentire il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», con ciò ripristinando il richiamo esplicito ad obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano abrogato dal citato decreto-legge n. 113 del 2018;

   evidenziato, altresì, l'articolo 1, comma 1, lettera c), che abroga l'articolo 11, comma 1-ter, del Testo Unico sopra citato, introdotto con il decreto-legge n. 53 del 2018, in base alla quale il Ministro dell'Interno può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale - salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale - per motivi di ordine e sicurezza pubblica; ovvero quando si concretizzassero le condizioni di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare (cd. Convenzione di Montego Bay), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione;

   sottolineata anche la norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 1), recante una complessiva riformulazione dell'articolo 19, comma 1.1, del citato Testo Unico secondo la quale, difformemente da quanto previsto dal decreto-legge n. 113 del 2018, non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, in piena applicazione dell'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare - in attuazione dell'articolo 8 della CEDU e in linea con la giurisprudenza della stessa CEDU in materia di limiti ai provvedimenti di rimpatrio, nonché con la giurisprudenza elaborata dalla Corte di cassazione sul tema, a partire dalla sentenza della I sezione civile n. 4455 del 23 febbraio 2018 - a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine;

   richiamato l'articolo 1, comma 2, che prevede che il provvedimento di limitazione o divieto possa riguardare il transito e la sosta delle navi nel mare territoriale, senza più fare riferimento all'ingresso delle medesime;

   segnalato che è al contempo disposta l'esclusione del divieto per le operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo statuto dei rifugiati, fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria del 2000, entrato in vigore il 1° gennaio 2004;

   evidenziato, infine, anche l'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso 3), lettera a), che prevede la riduzione da centottanta a novanta giorni del termine di trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale e la prorogabilità dello stesso di trenta giorni se lo straniero è cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

  La IV Commissione,

   esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 2727 Governo, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

   considerato che il provvedimento risponde all'esigenza di dare seguito alle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113 del 2018 e di promulgazione della legge n. 77 del 2019, che ha convertito in legge il decreto-legge n. 53 del 2019, in quanto a seguito dell'entrata in vigore di tali disposizioni e della loro prima applicazione, si è manifestata – come precisato nella relazione illustrativa allegata al decreto-legge in esame – la straordinaria necessità e urgenza di chiarirne alcuni profili, tramite una loro rimodulazione che tenga conto dei princìpi costituzionali e di diritto internazionale vigenti in materia e di porre rimedio ad alcuni aspetti funzionali che avevano generato difficoltà applicative;

   considerato che il provvedimento reca, tra le altre, disposizioni concernenti la sicurezza della navigazione e il soccorso in mare, interessi alla cui tutela sono preposte diverse strutture dello Stato e, in via prioritaria, il Corpo delle capitanerie di Porto, quale corpo specializzato della Marina militare, dipendente funzionalmente dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per i compiti attribuiti a tale dicastero in materia di navigazione e trasporto marittimo, vigilanza nei porti, demanio marittimo e sicurezza della navigazione;

   ribadito che l'obbligo di salvare la vita in mare costituisce un preciso obbligo degli Stati e, a tal fine, l'Italia partecipa, in ambito europeo e internazionale, a diverse operazioni nel Mediterraneo, che prevedono tra i diversi compiti anche il salvataggio dei migranti a rischio e il contrasto al traffico di migranti;

   osservato che l'articolo 1, comma 2, interviene sulla disciplina relativa alla possibilità di limitazione o al divieto di transito e di sosta delle navi mercantili nel mare territoriale quando ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero quando si concretizzano, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, le condizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay nel 1982;

   rilevato, in particolare, che la nuova disciplina sostituisce quella introdotta nell'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dal decreto-legge n. 53 del 2019 (c.d. decreto sicurezza-bis). Rispetto a tale previsione si dispone, nello specifico, che il provvedimento di limitazione o divieto del Ministro dell'interno, - adottato di concerto con i ministri della Difesa e delle infrastrutture e dei trasporti-, possa riguardare il transito e la sosta delle navi, senza più fare riferimento all'ingresso delle medesime; è al contempo disposta l'esclusione dei richiamati poteri interdittivi per le operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, nonché dello statuto dei rifugiati;

   considerato che il riferimento alle «operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente», contenuto nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1, potrebbe apparire eccessivamente generico, generando dubbi interpretativi in merito al suo concreto ambito di applicazione. Poiché la norma in questione costituisce deroga ad un principio generale, parrebbe opportuno precisare in modo più chiaro i presupposti in presenza dei quali è derogata la misura di interdizione in capo al Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, circa eventuali limitazioni al transito o alla sosta di navi mercantili nel mare territoriale. Al riguardo, appare ragionevole stabilire che tali limitazioni operino esclusivamente in presenza di operazioni di soccorso segnalate alle competenti strutture del Comando generale della Guardia costiera italiana, quale centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo;

   rilevato, altresì, che dagli elementi acquisiti nel corso delle audizioni è emerso che lo Stato di bandiera della nave che ha effettuato il soccorso potrebbe utilmente collaborare nell'individuazione del luogo sicuro di approdo, qualora il porto più vicino, individuato ai sensi della Convenzione internazionale di Amburgo sulla ricerca ed il salvataggio, del 27 aprile 1979, non possieda le necessarie garanzie di sicurezza sanitaria per il personale soccorso e l'equipaggio. Inoltre, dalle medesime audizioni è emerso che lo Stato di bandiera della nave che ha effettuato il soccorso è tenuta a certificare la conformità del naviglio alle Convenzioni internazionali e alla legislazione vigente in materia di sicurezza della navigazione e ambientale;

   preso atto che la crisi pandemica dovuta alla diffusione del COVID-19 ha reso particolarmente complessa la gestione dei migranti da parte del personale della Marina militare, delle Capitanerie di porto e della Guardia di finanza, appare ormai non procrastinabile un accordo a livello europeo per una più equa ripartizione, tra i diversi paesi, delle persone soccorse in mare che necessitano di protezione ai sensi del decreto in esame;

   osservato, infine, che con riferimento alla disciplina sanzionatoria si prevede che nei casi di inosservanza del divieto o del limite posto dal comma 2 dell'articolo 1 la pena della multa è da euro 10.000 ad euro 50.000 (che si aggiunge alla reclusione fino a due anni già prevista per le violazioni all'articolo 83 del codice della navigazione); sono contestualmente abrogate (art. 1, comma 1, lettera c)) le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 53 del 2019 che prevedevano, in particolare, una sanzione amministrativa da 150.000 euro a 1.000.000 di euro, la responsabilità solidale dell'armatore con il comandante e la confisca obbligatoria della nave e l'eventuale distruzione dell'imbarcazione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, dopo le parole «immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente e allo Stato di bandiera» aggiungere le seguenti «, segnalate al Comando generale della Guardia costiera italiana in qualità di Italian Maritime Rescue Coordination Centre».

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

  La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 2727 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'attività di valutazione connessa al divieto di respingimento o espulsione dello straniero, nel caso in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione della vita privata e familiare dell'interessato, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), n. 1, sarà affidata alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale che, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 113 del 2018, già effettuava i predetti accertamenti, in base ad una prassi amministrativa, relativa all'applicazione della protezione umanitaria, ricostruita nella circolare della commissione nazionale per il diritto d'asilo del 30 luglio 2015;

    l'eliminazione, tra le condizioni previste per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro del ricercatore che abbia ultimato l'attività di ricerca ed abbia un permesso di soggiorno per ricerca scaduto, del possesso di un reddito minimo indicato dalla previgente normativa, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera g), non presenta particolari criticità, considerato che il soggetto che ha concluso la propria attività di ricerca viene a trovarsi in una posizione di attesa occupazione e che la normativa vigente non attribuisce al titolare di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, in considerazione della durata inferiore all'anno di tale permesso, il diritto al ricongiungimento familiare, riconosciuto invece solo ai titolari di permessi di durata non inferiore ad un anno;

    sempre in relazione al rilascio del predetto permesso di soggiorno, l'eliminazione dell'obbligo di stipula di apposita polizza assicurativa sanitaria ovvero di iscrizione al servizio sanitario nazionale per sé e i propri familiari a carico, anch'essa disposta dall'articolo 1, comma 1, lettera g), comporterà, comunque, l'applicazione della disciplina generale prevista dall'articolo 34 del testo unico immigrazione per garantire l'assistenza sanitaria per gli stranieri regolarmente soggiornanti, che distingue le ipotesi in cui è previsto l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale da quelle in cui è consentita l'iscrizione volontaria allo stesso, da quelle infine in cui occorre procedere alla stipula di una polizza assicurativa;

    le nuove norme in materia di procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 2, sono dirette a riordinare e razionalizzare disposizioni già vigenti e potranno pertanto essere attuate nel quadro delle risorse già esistenti;

    le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), n. 1, e comma 3, in materia di trattenimento del richiedente protezione internazionale presso i centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) non determineranno un incremento rilevante del numero delle persone da trattenere essendo finalizzate, da un lato, ad adeguare la tipologia dei casi di trattenimento alle definizioni di diritto europeo ed interno delle cause di esclusione della protezione internazionale, dall'altro, a prevedere espressamente il trattenimento di colui che presenta domanda reiterata in fase di imminente esecuzione di un provvedimento di allentamento;

    le risorse al momento disponibili in bilancio sul capitolo 2351, piano di gestione 10, relativo ai costi di gestione dei Centri per il rimpatrio, è pari a euro 3.885.019 per l'anno 2020, a euro 8.733.587 per l'anno 2021 e a euro 18.220.090 per l'anno 2022 devono pertanto ritenersi congrue;

    la capacità complessiva di accoglienza dei 10 centri di permanenza per il rimpatrio, attualmente presenti sul territorio nazionale, e delle strutture ad essi equiparate è pari a 1.425 posti;

    i criteri di contenimento della capienza massima dei centri governativi di prima accoglienza e di adeguamento degli standard igienico sanitari ed abitativi dei medesimi centri, introdotti, rispettivamente, all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), e alla successiva lettera c) del medesimo comma, saranno realizzati con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    la limitazione della capienza massima delle strutture governative di accoglienza, infatti, costituisce già da tempo un obiettivo tendenziale e in tale direzione si inquadra la recente chiusura dei centri governativi di Mineo e Castelnuovo di Porto nonché la preferenza accordata dai Prefetti per strutture di accoglienza di capienza limitata, in sede di pubblicazione dei relativi bandi di gara;

    inoltre, per quanto riguarda gli standard igienico-sanitari dei centri governativi di accoglienza, il vigente schema di capitolato di appalto di cui al decreto ministeriale 20 novembre 2018, già prevede espressamente che le strutture messe a disposizione dagli enti gestori siano «in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità e abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore»;

    il risultato del calcolo dei risparmi attesi nella gestione dei centri governativi di accoglienza, derivanti dalla nuova norma in materia di accoglienza dei richiedenti asilo nel SAI, risulta coerente con il vincolo connesso alla disponibilità dei posti, giacché, ai fini del predetto calcolo si è tenuto conto del numero di posti finanziati ma non utilizzati nel Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), desunto dal dato storico del biennio 2018/2019;

    con riguardo ai risparmi stimati e ai corrispondenti oneri, nella gestione dei centri governativi di accoglienza, la relazione tecnica tiene conto degli esercizi 2021 e 2022 sia con riferimento alla capienza della dotazione di bilancio, pari a 1 miliardo e 50 milioni di euro, sia con riguardo alle stime dei risparmi e degli oneri, essendosi ipotizzata una capacità di accoglienza in termini costanti di 83.226 migranti, con una spesa stimata pari a euro 823.891.709;

    l'espletamento delle attività attribuite dall'articolo 13, comma 1, lettera b), al Garante nazionale delle persone private della libertà personale quale meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, potrà avvenire in condizioni di neutralità finanziaria, sia perché tale funzione rientra tra le attribuzioni del Garante stesso, in considerazione della natura dei compiti a cui lo stesso è istituzionalmente deputato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013, sia perché le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia sul capitolo 1753 destinate a «Spese di funzionamento del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, ivi compresi i compensi ai componenti» hanno fatto registrare nel Rendiconto 2019 economie pari euro 118.260 e attualmente recano disponibilità per l'anno 2020 pari a euro 135.408;

    le variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del pertinente Programma relativo alle spese per la gestione, di cui all'articolo 14, comma 3, ai sensi della vigente disciplina contabile, saranno valutate e ritenute assentibili solo nei casi in cui le stesse non producano effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica; rilevata la necessità di precisare che le predette variazioni compensative, volte a garantire l'invarianza della spesa, di cui all'articolo 14, sono da adottare ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   all'articolo 14, comma 3, sostituire le parole: «con le ordinarie procedure contabili previste a legislazione vigente» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

  La IX Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (C. 2727 Governo);

   rilevato che il decreto-legge è stato emanato per modificare i precedenti provvedimenti di urgenza in materia di sicurezza al fine di adeguarli ai principi costituzionali e di diritto internazionale vigenti in materia, anche a seguito delle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica;

   sottolineato che all'articolo 1, comma 2, sulle limitazioni al transito e alla sosta delle navi per motivi di ordine e sicurezza pubblica, occorre superare il richiamo alla Convenzione delle nazioni unite sul diritto del mare per i soli profili di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), risultando invece necessario il richiamo all'intero complesso di norme previste dalla convenzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   all'articolo 1, comma 2, sia espunto il riferimento all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione delle nazioni unite sul diritto del mare, prevedendo invece la conformità all'intero complesso normativo della Convenzione.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2727 Governo, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

   preso atto che il provvedimento è volto a rimodulare alcune disposizioni dei decreti-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018, e n. 53 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2019 (i cosiddetti decreti «Sicurezza» e «Sicurezza-bis»), la cui applicazione si è rivelata non agevole, anche alla luce delle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica su ambedue i provvedimenti;

   considerato che il decreto-legge reca anche misure finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica;

   rilevato che la competenza della Commissione risulta limitata alle disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera, di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alle modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998, recate dal comma 1, lettere b), g) e h), in materia di convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, di alcune tipologie di permessi di soggiorno;

   condivise le disposizioni dell'articolo 4, che prevedono la distinzione in due livelli dei servizi erogati dal Sistema di accoglienza, e considerato che il supporto all'orientamento lavorativo e alla formazione è riservato a specifiche categorie di soggetti richiedenti protezione internazionale, in conformità alle osservazioni della Corte dei conti sulla necessità di evitare l'accesso indiscriminato ai percorsi di formazione professionale, con gravosi oneri finanziari a carico della finanza pubblica;

   apprezzata la previsione, di cui all'articolo 5, di ulteriori percorsi di integrazione, alla scadenza del periodo di accoglienza, volti all'inserimento sociale dei beneficiari, con riguardo, tra gli altri, all'orientamento all'inserimento lavorativo, sulla base di linee di intervento individuate nell'ambito del Piano nazionale per l'integrazione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

  La XIV Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2727 Governo, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

   rilevato che il provvedimento delinea un significativo mutamento delle politiche in materia di immigrazione, protezione internazionale e integrazione degli stranieri e recepisce compiutamente le osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, e di promulgazione della legge n. 77 del 2019, di conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

   considerato, per quanto di competenza, che il decreto-legge contempera diversi interessi ed esigenze al fine di assicurare politiche coerenti con il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali e che esso appare conforme con la disciplina dell'Unione europea in materia di riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale e accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché con le norme minime europee sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, conformandosi al contempo alla più avanzata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

   rilevato che:

    il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie di competenza legislativa esclusiva statale diritto di asilo, immigrazione, sicurezza dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, cittadinanza, ordinamento civile e penale (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), d), g), i) e l), della Costituzione); assume anche rilievo, con riferimento in particolare agli articoli 4 e 5, la competenza concorrente in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma) e la competenza residuale regionale in materia di politiche sociali (articolo 117, quarto comma);

    in questo quadro, il provvedimento prevede, all'articolo 4, comma 1, lettera c), che il decreto del Ministro dell'interno chiamato a definire i requisiti igienico-sanitari dei centri di prima accoglienza sia adottato sentita la Conferenza unificata; inoltre il piano nazionale di integrazione, del quale l'articolo 5 integra le finalità, è adottato da un tavolo cui partecipano rappresentanti delle regioni, dell'UPI e dell'ANCI;

    appare opportuno valutare attentamente sia le proposte relative all'aggiornamento del piano nazionale di integrazione elaborate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 23 aprile 2020 sia le proposte di integrazione al testo formulate dall'ANCI nell'audizione di fronte alla I Commissione Affari costituzionali del 5 novembre 2020, con particolare riferimento alla possibilità di deroga ai vincoli per le assunzioni del personale dei comuni impiegato negli interventi e servizi per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri,

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   provveda la Commissione di merito ad una valutazione attenta delle proposte relative all'aggiornamento del piano nazionale di integrazione elaborate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 23 aprile 2020 e delle proposte di integrazione al testo formulate dall'ANCI.

TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Art. 1.

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

  1. Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  2. Identico.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:

   al comma 1:

    alla lettera a) è premessa la seguente:

   «0a) all'articolo 3, comma 4, quarto periodo, le parole: “, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato” sono soppresse»;

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) all'articolo 5:

    1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   “1-bis. Nei casi di cui all'articolo 38-bis, possono soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti stranieri che sono entrati secondo le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in possesso del visto per motivi di studio rilasciato per l'intera durata del corso di studio e della relativa dichiarazione di presenza”;

    2) al comma 6, dopo le parole: “Stati contraenti” sono aggiunte le seguenti: “, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”»;

    alla lettera b), capoverso comma 1-bis):

     all'alinea, la parola: «1-bisè sostituita dalla seguente: «1-bis.»;

     alla lettera a), le parole: «e 16,» sono sostituite dalle seguenti: «e 16»;

     alla lettera d), le parole: «per richiesta asilo» sono sostituite dalle seguenti: «per richiesta di asilo»;

     alla lettera h), le parole: «per assistenza minori» sono sostituite dalle seguenti: «per assistenza di minori»;

     dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

   «h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis)»;

    alla lettera e):

     al numero 1) è premesso il seguente:

    «01) al comma 1, dopo la parola: “sesso,” sono inserite le seguenti: “di orientamento sessuale, di identità di genere,»;

     al numero 1), capoverso 1.1.:

      al primo periodo, dopo le parole: «inumani o degradanti» sono aggiunte le seguenti: «o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6»;

      al terzo periodo, la parola: «propria» è sostituita dalla seguente: «sua» e le parole da: «non sia necessario» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»;

     il numero 3) è sostituito dal seguente:

    «3) al comma 2, lettera d-bis):

     3.1) al primo periodo, le parole: “condizioni di salute di particolare gravità” sono sostituite dalle seguenti: “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie”;

     3.2) al secondo periodo, le parole: “di salute di particolare gravità” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al periodo precedente” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”»;

    la lettera g) è sostituita dalla seguente:

   «g) all'articolo 27-ter:

    1) al comma 9-bis, le parole: “In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo” sono sostituite dalla seguente: “Lo”;

    2) al comma 9-ter, le parole: “, oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3,” sono soppresse»;

    dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

   «i-bis) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

  “Art. 38-bis. – (Disposizioni in materia di soggiorni di breve durata per gli studenti delle filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri) – 1. Le disposizioni della legge 28 maggio 2007, n. 68, si applicano agli studenti delle filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, nel caso in cui il soggiorno in Italia dei predetti studenti non sia superiore a centocinquanta giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 8, del presente testo unico.
  2. Nei casi di cui al comma 1, la dichiarazione di presenza è accompagnata da una dichiarazione di garanzia del legale rappresentante della filiazione o di un suo delegato che si obbliga a comunicare entro quarantotto ore al questore territorialmente competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio. Le violazioni delle disposizioni del presente comma sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 7, comma 2-bis”»;

   il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del codice della navigazione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in conformità con le previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e il soccorso in mare, emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo, fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria, reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2006, n. 146. Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito ai sensi del primo periodo, si applica l'articolo 1102 del codice della navigazione e la multa da euro 10.000 ad euro 50.000».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

  «Art. 1-bis.(Modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di assegnazione di beni sequestrati o confiscati) – 1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o a enti del Terzo settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, i quali provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. Fino all'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si considerano enti del Terzo settore gli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del medesimo codice”;

   b) al comma 8-quinquies:

    1) al primo periodo, dopo la parola: “assegnati” sono inserite le seguenti: “in via prioritaria” e dopo le parole: “o trasferiti all'ente” sono inserite le seguenti: “o, in subordine, agli enti del Terzo settore di cui al comma 8”;

    2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Resta fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8 provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro trasferite, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente”».

  All'articolo 2:

   al comma 1:

    alla lettera a) è premessa la seguente:

   «0a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: “dispongono l'audizione dell'interessato” sono inserite le seguenti: “, ove possibile, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni del richiedente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 14,”».

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

  “Art. 28. – (Esame prioritario) – 1. Il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-bis. La Commissione territoriale informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente.
  2. La domanda è esaminata in via prioritaria, conformemente ai princìpi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:

   a) ad una prima valutazione, è verosimilmente fondata;

   b) è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;

   c) è esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis”»;

    alla lettera b), capoverso Art. 28-bis:

     al comma 1, lettera b), le parole: «ovvero è stato condannato» sono sostituite dalle seguenti: «o quando il richiedente è stato condannato»;

     al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e agli stranieri portatori di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;

    la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) l'articolo 29-bis è sostituito dal seguente:

  “Art. 29-bis. – (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento) – 1. Se lo straniero presenta una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è trasmessa con immediatezza al Presidente della Commissione territoriale competente che procede all'esame preliminare entro tre giorni, valutati anche i rischi di respingimento diretti e indiretti, e contestualmente ne dichiara l'inammissibilità ove non siano stati addotti nuovi elementi, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b)”».

    alla lettera f), numero 2.1), le parole: «ed e)sono sostituite dalle seguenti: «ed e)».

  All'articolo 3:

   al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b), la parola: «prorogabile» è sostituita dalla seguente: «, prorogabile»;

   al comma 2:

    alla lettera a), capoverso Art. 5-bis:

     al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ai sensi degli articoli 3, 5 e 7»;

     al comma 3, dopo le parole: «richiedente protezione internazionale» sono inserite le seguenti: «, ospitato nei centri di cui agli articoli 9 e 11, nonché nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,»;

    alla lettera b):

     al numero 1.1), le parole: «o nelle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «, o nelle condizioni»;

     al numero 2), dopo le parole: «novanta giorni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «rimpatri.» è sostituita dalla seguente: «rimpatri»;

     dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

     «3-bis) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

    “10-bis. Nel caso in cui sussistano fondati dubbi relativi all'età dichiarata da un minore si applicano le disposizioni dell'articolo 19-bis, comma 2”»;

    dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) all'articolo 9, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

  “4-ter. La verifica della sussistenza di esigenze particolari e di specifiche situazioni di vulnerabilità, anche ai fini del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-bis, e dell'adozione di idonee misure di accoglienza di cui all'articolo 10 è effettuata secondo le linee guida emanate dal Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'interno e con le altre amministrazioni eventualmente interessate, da applicare nei centri di cui al presente articolo e all'articolo 11”»;

   al comma 4, lettera b), capoverso 2-bis), la parola: «2-bisè sostituita dalla seguente: «2-bis, le parole: «garante nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Garante nazionale» e le parole: «detenute o» sono soppresse.

  All'articolo 4:

   al comma 1:

    alla lettera b):

     dopo il numero 1) è inserito il seguente:

    «1-bis) al comma 4, dopo le parole: “Il prefetto,” sono inserite le seguenti: “informato il sindaco del comune nel cui territorio è situato il centro di prima accoglienza e”»;

     al numero 2), capoverso 4-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del presente decreto»;

    alla lettera c), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: «comma 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «ed abitativi» sono sostituite dalle seguenti: «, abitativi e di sicurezza nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali»;

    la lettera e) è sostituita dalla seguente:

   «e) all'articolo 22-bis:

    1) al comma 1, dopo la parola: “impiego” sono inserite le seguenti: “di richiedenti protezione internazionale e”;

    2) al comma 3, dopo la parola: “coinvolgimento” sono inserite le seguenti: “dei richiedenti protezione internazionale e”»;

   al comma 2, le parole: «n. 1 e c)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1), e c),»;

   al comma 3:

    alla lettera b):

     al capoverso 1:

      la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

     «a) protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

     a-bis) cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

      alla lettera e), dopo le parole: «comma 12-quater» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

      alla lettera g), le parole: «decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge»;

     al capoverso 1-bis, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

     dopo il capoverso comma 1-bis è aggiunto il seguente:

    «1-ter. L'accoglienza dei titolari dei permessi di soggiorno indicati alla lettera b) del comma 1 avviene con le modalità previste dalla normativa nazionale e internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica»;

    alla lettera c), capoverso 2-bis), alinea, la parola: «2-bisè sostituita dalla seguente: «2-bis.»;

   al comma 5, capoverso comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Art. 9-ter. –» e le parole: «massimo trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi»;

   al comma 6, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 9-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dal comma 5 del presente articolo,».

  All'articolo 5:

   al comma 2:

    all'alinea, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

    le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

    «a) formazione linguistica finalizzata alla conoscenza della lingua italiana almeno di livello A1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;

    b) conoscenza dei diritti e dei doveri fondamentali sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana;

    b-bis) orientamento ai servizi pubblici essenziali;

    c) orientamento all'inserimento lavorativo».

  All'articolo 6:

   al comma 1, capoverso 7-bis, le parole: «risulta l'autore» sono sostituite dalle seguenti: «risulta essere autore».

  All'articolo 7:

   al comma 1, le parole: «delle proprie funzioni e» sono sostituite dalle seguenti: «delle proprie funzioni, e».

  All'articolo 8:

   al comma 1, lettera d), capoverso, dopo le parole: «n. 354» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   alla rubrica, la parola: «Modifica» è sostituita dalla seguente: «Modifiche».

  All'articolo 9:

   al comma 1, capoverso Art. 391-ter, primo comma, le parole: «Fuori dai casi» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi» e le parole: «al fine renderlo» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di renderlo».

  All'articolo 10:

   al comma 1, lettera a), la cifra: «2.000,00» è sostituita dalla seguente: «2.000»;

   alla rubrica, le parole: «Modifica dell'» sono sostituite dalle seguenti: «Modifiche all'».

  All'articolo 11:

   al comma 1, lettera a):

    al numero 1), capoverso 1, le parole: «o condannate» sono sostituite dalle seguenti: «o siano state condannate»;

    al numero 2), capoverso, le parole: «La violazione di divieti» sono sostituite dalle seguenti: «6. La violazione dei divieti».

  All'articolo 12:

   al comma 1, al primo periodo, la parola: «implementare» è sostituita dalla seguente: «rafforzare» e, al secondo periodo, le parole: «all'articolo 1, della» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1 della»;

   al comma 3, terzo periodo, le parole: «all'articolo 16, della» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 16 della»;

   al comma 4, dopo le parole: «dalle sanzioni amministrative pecuniarie» sono inserite le seguenti: «irrogate ai sensi del comma 3» e la parola: «riassegnate» è sostituita dalla seguente: «riassegnati».

  All'articolo 13:

   al comma 1:

    alla lettera b), capoverso 1-bis, le parole: «contro tortura» sono sostituite dalle seguenti: «contro la tortura» e le parole: «ratificato con legge» sono sostituite dalle seguenti: «ratificato ai sensi della legge»;

    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   “5.1. Il Garante nazionale può delegare i garanti territoriali per l'esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonché alle strutture di cui alla lettera e) del comma 5, quando particolari circostanze lo richiedano. La delega ha una durata massima di sei mesi”»;

    dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

    «c-bis) al comma 5-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nell'ambito delle funzioni attribuite dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2019, n. 89, e con le modalità ivi previste, il Garante nazionale adotta i piani annuali di spesa, in coerenza e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, modulando le voci di spesa in base a criteri oggettivi e funzionali alle necessità dell'ufficio, nell'ambito delle determinazioni adottate ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo”».

  All'articolo 14:

   al comma 3, le parole: «all'U.d.V.» sono sostituite dalle seguenti: «all'unità di voto» e le parole: «con le ordinarie procedure contabili previste a legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

  All'articolo 15:

   al comma 1, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma,» e la parola: «civile;» è sostituita dalla seguente: «civile.».

Decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

  Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di immigrazione, nel rispetto dei princìpi costituzionali e internazionali vigenti in materia;

  Ravvisata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di modificare alcune norme in materia di riconoscimento della protezione internazionale e della protezione complementare e di riarticolare il sistema di prima assistenza e di accoglienza dei richiedenti ed i titolari di protezione internazionale, per i beneficiari di protezione complementare e per minori stranieri non accompagnati;

  Ravvisata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme in materia di iscrizione anagrafica dello straniero e di cittadinanza;

  Ritenuta inoltre la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale;

  Considerata, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare la capacità preventiva delle misure di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento nell'attuale quadro delle attività di prevenzione in materia di tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica;

  Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di implementare le misure di prevenzione e contrasto al traffico di stupefacenti via internet;

  Visto il codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;

  Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

  Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

  Visto il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2020;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, della salute, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera)

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera)

  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico:

   0a) all'articolo 3, comma 4, quarto periodo, le parole: «, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato» sono soppresse;

   a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;

   a) all'articolo 5:

    1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Nei casi di cui all'articolo 38-bis, possono soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti stranieri che sono entrati secondo le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in possesso del visto per motivi di studio rilasciato per l'intera durata del corso di studio e della relativa dichiarazione di presenza»;

    2) al comma 6, dopo le parole: «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;

   b) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   b) identico:

   «1-bis) Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno:

   «1-bis. Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno:

   a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

   a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

   b) permesso di soggiorno per calamità, di cui all'articolo 20-bis;

   b) identica;

   c) permesso di soggiorno per residenza elettiva, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

   c) identica;

   d) permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo;

   d) permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta di asilo;

   e) permesso di soggiorno per attività sportiva, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p);

   e) identica;

   f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o);

   f) identica;

   g) permesso di soggiorno per motivi religiosi, di cui all'articolo 5, comma 2;

   g) identica;

   h) permesso di soggiorno per assistenza minori, di cui all'articolo 31, comma 3.»;

   h) permesso di soggiorno per assistenza di minori, di cui all'articolo 31, comma 3;

   h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis)»;

   c) all'articolo 11, il comma 1-ter è abrogato;

   c) identica;

   d) all'articolo 12, i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater sono abrogati;

   d) identica;

   e) all'articolo 19:

   e) identico:

    01) al comma 1, dopo la parola: «sesso,» sono inserite le seguenti: «di orientamento sessuale, di identità di genere,»;

    1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:

    1) identico:

   «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;

   «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;

    2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:

    2) identico;

   «1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»;

    3) al comma 2, lettera d-bis), al primo periodo, le parole «condizioni di salute di particolare gravità» sono sostituite dalle seguenti: «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie»;

    3) al comma 2, lettera d-bis):

     3.1) al primo periodo, le parole: «condizioni di salute di particolare gravità» sono sostituite dalle seguenti: «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie»;

     3.2) al secondo periodo, le parole: «di salute di particolare gravità» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al periodo precedente» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»;

   f) all'articolo 20-bis:

   f) identica;

    1) al comma 1, le parole «contingente ed eccezionale» sono sostituite dalla seguente: «grave»;

    2) al comma 2, le parole «per un periodo ulteriore di sei mesi» sono soppresse, la parola «eccezionale» è sostituita dalla seguente: «grave» le parole «, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» sono soppresse;

   g) all'articolo 27-ter, comma 9-bis, le parole «In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo» sono sostitute dalla seguente: «Lo»;

   g) all'articolo 27-ter:

    1) al comma 9-bis, le parole: «In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo» sono sostituite dalla seguente: «Lo»;

    2) al comma 9-ter, le parole: «, oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3,» sono soppresse;

   h) all'articolo 32, comma 1-bis, sono aggiunti, infine i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;

   h) identica;

   i) all'articolo 36, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   i) identica;

   «3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico, è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate e consente lo svolgimento di attività lavorativa.».

   i-bis) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

   «Art. 38-bis. – (Disposizioni in materia di soggiorni di breve durata per gli studenti delle filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri) – 1. Le disposizioni della legge 28 maggio 2007, n. 68, si applicano agli studenti delle filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, nel caso in cui il soggiorno in Italia dei predetti studenti non sia superiore a centocinquanta giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 8, del presente testo unico.

   2. Nei casi di cui al comma 1, la dichiarazione di presenza è accompagnata da una dichiarazione di garanzia del legale rappresentante della filiazione o di un suo delegato che si obbliga a comunicare entro quarantotto ore al questore territorialmente competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio. Le violazioni delle disposizioni del presente comma sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 7, comma 2-bis».

  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dello statuto dei rifugiati fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione della Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria. Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito al periodo precedente, si applica l'articolo 1102 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e la multa è da euro 10.000 ad euro 50.000.

  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del codice della navigazione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in conformità con le previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e il soccorso in mare, emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo, fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria, reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2006, n. 146. Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito ai sensi del primo periodo, si applica l'articolo 1102 del codice della navigazione e la multa da euro 10.000 ad euro 50.000.

Articolo 1-bis.
(Modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di assegnazione di beni sequestrati o confiscati)

  1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o a enti del Terzo settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, i quali provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. Fino all'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si considerano enti del Terzo settore gli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del medesimo codice»;

   b) al comma 8-quinquies:

    1) al primo periodo, dopo la parola: «assegnati» sono inserite le seguenti: «in via prioritaria» e dopo le parole: «o trasferiti all'ente» sono inserite le seguenti: «o, in subordine, agli enti del Terzo settore di cui al comma 8»;

    2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Resta fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8 provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro trasferite, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente».

Articolo 2.
(Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale)

Articolo 2.
(Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale)

  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico:

   0a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «dispongono l'audizione dell'interessato» sono inserite le seguenti: «, ove possibile, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni del richiedente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 14,»;

   a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

   a) identico:

   «Art. 28. – (Esame prioritario)1. Il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-bis. La Commissione territoriale informa il richiedente delle determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente, all'avvio del colloquio personale di cui all'articolo 12.

   «Art. 28. – (Esame prioritario)1. Il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-bis. La Commissione territoriale informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente.

   2. La domanda è esaminata in via prioritaria, conformemente ai princìpi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:

   2. Identico»;

   a) ad una prima valutazione, è verosimilmente fondata;

   b) è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;

   c) è esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis.»;

   b) l'articolo 28-bis è sostituito dal seguente:

   b) identico:

   «Art. 28-bis. – (Procedure accelerate)1. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni nei casi di:

   «Art. 28-bis. – (Procedure accelerate)1. Identico:

   a) domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b);

   a) identica;

   b) domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, previa audizione del richiedente.

   b) domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o quando il richiedente è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, previa audizione del richiedente.

   2. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni, nei seguenti casi:

   2. Identico.

   a) richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera b);

   b) domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli. In tali casi la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito;

   c) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis;

   d) domanda manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 28-ter;

   e) richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

   3. Lo Stato italiano può dichiararsi competente all'esame delle domande di cui al comma 2, lettera a), ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

   3. Identico.

   4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al suddetto comma.

   4. Identico.

   5. I termini di cui al presente articolo possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo.

   5. Identico.

   6. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati.»;

   6. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati e agli stranieri portatori di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»;

   c) all'articolo 28-ter, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai richiedenti portatori di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»;

   c) identica;

   d) l'articolo 29-bis è sostituito dal seguente:

   d) identico:

   «Art. 29-bis. – (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento)1. Se lo straniero presenta una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è trasmessa con immediatezza al Presidente della Commissione territoriale competente che procede all'esame preliminare entro tre giorni e contestualmente ne dichiara l'inammissibilità ove non siano stati addotti nuovi elementi, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b).»;

   «Art. 29-bis. – (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento)1. Se lo straniero presenta una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è trasmessa con immediatezza al Presidente della Commissione territoriale competente che procede all'esame preliminare entro tre giorni, valutati anche i rischi di respingimento diretti e indiretti, e contestualmente ne dichiara l'inammissibilità ove non siano stati addotti nuovi elementi, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b).»;

   e) all'articolo 32:

   e) identica;

    1) il comma 1-bis è abrogato;

    2) al comma 3:

     2.1) al primo periodo, la parola «annuale» è sostituita dalla seguente: «biennale»;

     2.2) al secondo periodo, le parole «ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «, fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilità dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

    3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   «3.1. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ivi previsto.

   3.2. Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore.»;

   f) all'articolo 35-bis:

   f) identico:

    1) al comma 2, quarto periodo, le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;

    1) identico;

    2) al comma 3:

    2) identico:

     2.1) alla lettera d), le parole «commi 1-ter e 2, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettere c) ed e);»;

     2.1) alla lettera d), le parole «commi 1-ter e 2, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettere c) ed e)»;

     2.2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b).»;

     2.2) identico;

    3) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) e d-bis), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può tuttavia essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte.»;

    3) identico;

    4) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara inammissibile, per la seconda volta, la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-bis.».

    4) identico.

Articolo 3.
(Disposizioni in materia di trattenimento e modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142)

Articolo 3.
(Disposizioni in materia di trattenimento e modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142)

  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico:

   a) all'articolo 10-ter, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo straniero è tempestivamente informato dei diritti e delle facoltà derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.»;

   a) identica;

   b) all'articolo 13, comma 5-bis, dopo il dodicesimo periodo, è inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2.»;

   b) identica;

   c) all'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   c) identico:

    1) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «A tal fine effettua richiesta di assegnazione del posto alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189.»;

    1) identico;

    2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1.1. Il trattenimento dello straniero di cui non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento alla frontiera è disposto con priorità per coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4, comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-bis, nonché per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che provengano da essi.»;

    2) identico;

    3) al comma 5:

    3) identico:

     a) al quinto periodo le parole «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni ed è prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri»;

     a) identica;

     b) al sesto periodo la parola «centottanta» è sostituita dalla seguente: «novanta» e dopo le parole «trenta giorni» sono inserite le seguenti: «prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri».

     b) al sesto periodo la parola «centottanta» è sostituita dalla seguente: «novanta» e dopo le parole «trenta giorni» sono inserite le seguenti: «, prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri».

  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

  2. Identico:

   a) l'articolo 5-bis è sostituito dal seguente:

   a) identico:

   «Art. 5-bis.(Iscrizione anagrafica)1. Il richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

   «Art. 5-bis.(Iscrizione anagrafica)1. Il richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ai sensi degli articoli 3, 5 e 7.

   2. Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e 11, l'iscrizione anagrafica è effettuata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. È fatto obbligo al responsabile di dare comunicazione delle variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

   2. Identico.

   3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato.

   3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale, ospitato nei centri di cui agli articoli 9 e 11, nonché nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato.

   4. Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni.»;

   4. Identico.»;

   b) all'articolo 6:

   b) identico:

    1) al comma 2:

    1) identico:

     1.1) alla lettera a), dopo le parole: «legge 14 febbraio 1970, n. 95», sono inserite le seguenti: «o nelle condizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251»;

     1.1) alla lettera a), dopo le parole: «legge 14 febbraio 1970, n. 95», sono inserite le seguenti: «, o nelle condizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251»;

     1.2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     1.2) identico;

   «a-bis) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;

     1.3) alla lettera c), dopo le parole «attività illecite» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per i reati previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;»;

     1.3) identico;

    2) al comma 3-bis), le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni prorogabili per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.»;

    2) al comma 3-bis), le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni, prorogabili per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri»;

    3) al comma 6, primo periodo, le parole «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2».

    3) identico;

    3-bis) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

   «10-bis. Nel caso in cui sussistano fondati dubbi relativi all'età dichiarata da un minore si applicano le disposizioni dell'articolo 19-bis, comma 2»;

   b-bis) all'articolo 9, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

   «4-ter. La verifica della sussistenza di esigenze particolari e di specifiche situazioni di vulnerabilità, anche ai fini del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-bis, e dell'adozione di idonee misure di accoglienza di cui all'articolo 10 è effettuata secondo le linee guida emanate dal Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'interno e con le altre amministrazioni eventualmente interessate, da applicare nei centri di cui al presente articolo e all'articolo 11».

  3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera b), numero 1) si applicano nel limite dei posti disponibili dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture diverse e idonee, di cui all'articolo 13, comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

  3. Identico.

  4. All'articolo 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

  4. Identico:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   a) identica;

   «2. Lo straniero è trattenuto nel centro, presso cui sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.»;

   b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   b) identico:

   «2-bis) Lo straniero trattenuto può rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.».

   «2-bis. Lo straniero trattenuto può rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale.».

  5. All'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

  5. Identico.

   «f-bis) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti dai soggetti trattenuti nelle strutture di cui alla lettera e). L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;».

Articolo 4.
(Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione)

Articolo 4.
(Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione)

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico:

   a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

   a) identica;

   «Art. 8. – (Sistema di accoglienza)1. Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale previste dall'articolo 16.

   2. Le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri di cui agli articoli 9 e 11, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le procedure di soccorso e di identificazione dei cittadini stranieri irregolarmente giunti nel territorio nazionale.

   3. L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.»;

   b) all'articolo 9:

   b) identico:

    1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che tengono conto, ai fini della migliore gestione, delle esigenze di contenimento della capienza massima»;

    1) identico;

    1-bis) al comma 4, dopo le parole: «Il prefetto,» sono inserite le seguenti: «informato il sindaco del comune nel cui territorio è situato il centro di prima accoglienza e»;

    2) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Espletati gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente è trasferito, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3. Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, sulla base delle specifiche esigenze di vulnerabilità, è trasferito nelle strutture di cui al primo periodo in via prioritaria.»;

    2) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Espletati gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente è trasferito, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del presente decreto. Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, sulla base delle specifiche esigenze di vulnerabilità, è trasferito nelle strutture di cui al primo periodo in via prioritaria.»;

   c) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1 e nelle strutture di cui all'articolo 11, devono essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari ed abitativi, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni. Sono altresì erogati, anche con modalità di organizzazione su base territoriale, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, secondo le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di gara di cui all'articolo 12. Sono inoltre assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti e del personale che opera presso i centri.»;

   c) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1, e nelle strutture di cui all'articolo 11, devono essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni. Sono altresì erogati, anche con modalità di organizzazione su base territoriale, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, secondo le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di gara di cui all'articolo 12. Sono inoltre assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti e del personale che opera presso i centri.»;

   d) all'articolo 11, comma 3, le parole «nei centri di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Il trasferimento del richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17 è effettuato in via prioritaria»;

   d) identica;

   e) all'articolo 22-bis, comma 3, dopo la parola «coinvolgimento» sono inserite le seguenti: «dei richiedenti protezione internazionale e»;

   e) all'articolo 22-bis:

    1) al comma 1, dopo la parola: «impiego» sono inserite le seguenti: «di richiedenti protezione internazionale e»;

    2) al comma 3, dopo la parola: «coinvolgimento» sono inserite le seguenti: «dei richiedenti protezione internazionale e»;

  2. Le attività di cui al comma 1, lettere b), n. 1 e c) sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  2. Le attività di cui al comma 1, lettere b), numero 1), e c), sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  3. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

  3. Identico:

   a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «(Sistema di accoglienza e integrazione)»;

   a) identica;

   b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

   b) identico:

   «1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili, anche i richiedenti protezione internazionale e, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per:

   «1. Identico:

   a) protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo19 novembre 2007, n. 251, per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 286 del 1998;

   a) protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

   a-bis) cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

   b) protezione sociale, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998;

   b) identica;

   c) violenza domestica, di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;

   c) identica;

   d) calamità, di cui all'articolo 20-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;

   d) identica;

   e) particolare sfruttamento lavorativo, di cui all'articolo 22, comma 12-quater del decreto legislativo n. 286 del 1998;

   e) particolare sfruttamento lavorativo, di cui all'articolo 22, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

   f) atti di particolare valore civile, di cui all'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;

   f) identica;

   g) casi speciali, di cui all'articolo 1, comma 9, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

   g) casi speciali, di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

   1-bis. Possono essere altresì accolti, nell'ambito dei servizi di cui al precedente periodo, gli stranieri affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47.»;

   1-bis. Possono essere altresì accolti, nell'ambito dei servizi di cui al comma 1, gli stranieri affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47.

   1-ter. L'accoglienza dei titolari dei permessi di soggiorno indicati alla lettera b) del comma 1 avviene con le modalità previste dalla normativa nazionale e internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica»;

   c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis) Nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, sono previsti:

   c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, sono previsti:

    a) servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale, tra i quali si comprendono, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio;

    a) identica;

    b) servizi di secondo livello, finalizzati all'integrazione, tra cui si comprendono, oltre quelli previsti al primo livello, l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1.».

    b) identica».

  4. La definizione di «Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati», di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovunque presente, in disposizioni di legge o di regolamento, si intende sostituita dalla seguente: «Sistema di accoglienza e di integrazione».

  4. Identico.

  5. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, l'articolo 9-ter è sostituito dal seguente:

  5. Identico:

   «1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è fissato in massimo trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda.».

   «Art. 9-ter. – 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è fissato in ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda.».

  6. Il termine di cui al comma 4 trova applicazione per le domande di cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  6. Il termine di cui all'articolo 9-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, trova applicazione per le domande di cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  7. L'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è abrogato.

  7. Identico.

Articolo 5.
(Supporto a percorsi di integrazione)

Articolo 5.
(Supporto a percorsi di integrazione)

  1. Per i beneficiari di misure di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla scadenza del periodo di accoglienza previsto dalle norme sul funzionamento del medesimo Sistema, sono avviati ulteriori percorsi di integrazione, a cura delle Amministrazioni competenti e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.

  1. Identico.

  2. Per il perseguimento delle finalità di cui al primo comma, per il biennio 2020-2021, il Piano nazionale di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, individua le linee di intervento per realizzare forme di effettiva inclusione sociale volte a favorire l'autonomia individuale dei cittadini stranieri beneficiari di protezione internazionale, con particolare riguardo a:

  2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, per il biennio 2020-2021, il Piano nazionale di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, individua le linee di intervento per realizzare forme di effettiva inclusione sociale volte a favorire l'autonomia individuale dei cittadini stranieri beneficiari di protezione internazionale, con particolare riguardo a:

   a) formazione linguistica;

   a) formazione linguistica finalizzata alla conoscenza della lingua italiana almeno di livello A1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;

   b) informazione sui diritti e sui doveri individuali e sull'orientamento ai servizi;

   b) conoscenza dei diritti e dei doveri fondamentali sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana;

   Vedi lettera b)

   b-bis) orientamento ai servizi pubblici essenziali;

  c) orientamento all'inserimento lavorativo.

   c) identica.

  3. Il Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, formula proposte in relazione alle iniziative da avviare, in tema di integrazione dei titolari di protezione internazionale.

  3. Identico.

Articolo 6.
(Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri)

Articolo 6.
(Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri)

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

  1. Identico:

   «7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o durante la permanenza in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, anche sulla base di documentazione video o fotografica, risulta l'autore del fatto e l'arresto è consentito entro quarantotto ore dal fatto.

   «7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o durante la permanenza in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, anche sulla base di documentazione video o fotografica, risulta essere autore del fatto e l'arresto è consentito entro quarantotto ore dal fatto.

   7-ter. Per i delitti indicati nel comma 7-bis si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini».

   7-ter. Identico».

Articolo 7.
(Modifica dell'articolo 131-bis del codice penale)

Articolo 7.
(Modifica dell'articolo 131-bis del codice penale)

  1. All'articolo 131-bis, secondo comma, secondo periodo, del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, le parole «di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ipotesi di cui all'articolo 343».

  1. All'articolo 131-bis, secondo comma, secondo periodo, del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, le parole «di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, e nell'ipotesi di cui all'articolo 343».

Articolo 8.
(Modifica all'articolo 391-bis del codice penale)

Articolo 8.
(Modifiche all'articolo 391-bis del codice penale)

  1. All'articolo 391-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico:

   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni in elusione delle prescrizioni»;

   a) identica;

   b) al primo comma le parole «da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;

   b) identica;

   c) al secondo comma le parole «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»;

   c) identica;

   d) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «La pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 il quale comunica con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte.».

   d) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «La pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, il quale comunica con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte.».

Articolo 9.
(Introduzione nel codice penale dell'articolo 391-ter in materia di contrasto all'introduzione e all'utilizzo di dispositivi di comunicazione in carcere)

Articolo 9.
(Introduzione nel codice penale dell'articolo 391-ter in materia di contrasto all'introduzione e all'utilizzo di dispositivi di comunicazione in carcere)

  1. Dopo l'articolo 391-bis del codice penale è inserito il seguente:

  1. Identico:

   «Art. 391-ter (Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti). – Fuori dai casi previsti dall'articolo 391-bis, chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine renderlo disponibile a una persona detenuta è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.

   «Art. 391-ter (Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti). – Fuori dei casi previsti dall'articolo 391-bis, chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.

   Si applica la pena della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense.

   Identico.

   Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.».

   Identico.».

Articolo 10.
(Modifica dell'articolo 588 del codice penale)

Articolo 10.
(Modifiche all'articolo 588 del codice penale)

  1. All'articolo 588 del codice penale:

  1. Identico:

   a) al primo comma la parola «309» è sostituita dalla seguente: «2.000,00»;

   a) al primo comma la parola «309» è sostituita dalla seguente: «2.000»;

   b) al secondo comma le parole «da tre mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a sei anni».

   b) identica.

Articolo 11.
(Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento)

Articolo 11.
(Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento)

  1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico:

   a) all'articolo 13:

   a) identico:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    1) identico:

   «1. Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunzie o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.»;

   «1. Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunzie o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.»;

    2) il comma 6 è sostituito dal seguente: «La violazione di divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.».

    2) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.».

   b) all'articolo 13-bis:

   b) identica.

    1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

   «1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati.

   1-bis. Il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorità giudiziaria, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva.

   1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l'accesso.»;

    2) al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

    3) al comma 3, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

    4) al comma 4, le parole «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis»;

    5) al comma 6, le parole «del divieto» sono sostituite dalle seguenti: «dei divieti e delle prescrizioni» e le parole «da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro».

Articolo 12.
(Ulteriori modalità per il contrasto al traffico di stupefacenti via internet)

Articolo 12.
(Ulteriori modalità per il contrasto al traffico di stupefacenti via internet)

  1. Al fine di implementare le misure di prevenzione e contrasto dei reati di cui al Titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, forma un elenco costantemente aggiornato dei siti web che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi utilizzati per l'effettuazione sulla rete internet di uno o più reati di cui al presente comma. A tal fine, ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni, su richiesta dell'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 1, della legge 15 gennaio 1991, n. 16, provvede all'inserimento nell'elenco ed a notificare ai fornitori di connettività alla rete internet i siti web per i quali deve essere inibito l'accesso.

  1. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto dei reati di cui al Titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, forma un elenco costantemente aggiornato dei siti web che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi utilizzati per l'effettuazione sulla rete internet di uno o più reati di cui al presente comma. A tal fine, ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni, su richiesta dell'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, provvede all'inserimento nell'elenco ed a notificare ai fornitori di connettività alla rete internet i siti web per i quali deve essere inibito l'accesso.

  2. I fornitori di connettività alla rete internet provvedono, entro il termine di sette giorni, a impedire l'accesso ai siti segnalati, avvalendosi degli strumenti di filtraggio e delle relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati dal decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, recante requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007.

  2. Identico.

  3. La violazione degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvedono gli Ispettorati territoriali dello Ministero dello sviluppo economico, a seguito delle comunicazioni da parte dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni di cui al comma 1, che ha accertato la violazione. Non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

  3. La violazione degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvedono gli Ispettorati territoriali dello Ministero dello sviluppo economico, a seguito delle comunicazioni da parte dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni di cui al comma 1, che ha accertato la violazione. Non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

  4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, in egual misura, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dello sviluppo economico destinati al finanziamento delle spese connesse all'acquisizione dei beni e servizi necessari all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 3.

  4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del comma 3 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, in egual misura, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dello sviluppo economico destinati al finanziamento delle spese connesse all'acquisizione dei beni e servizi necessari all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 3.

Articolo 13.
(Modifiche urgenti alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale)

Articolo 13.
(Modifiche urgenti alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale)

  1. All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico:

   a) alla rubrica e al comma 1 le parole «detenute o» sono soppresse;

   a) identica;

   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il Garante nazionale opera quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato con legge 9 novembre 2012, n. 195, ed esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli articoli 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo.»;

   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il Garante nazionale opera quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, ed esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli articoli 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo.»;

   c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5.1 Il Garante nazionale può delegare i garanti territoriali per lo svolgimento di specifici compiti nelle materie di cui al comma 5, con esclusione di quella di cui alla lettera g), quando ricorrano particolari circostanze. La delega ha una durata massima di sei mesi.».

   c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5.1. Il Garante nazionale può delegare i garanti territoriali per l'esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonché alle strutture di cui alla lettera e) del comma 5, quando particolari circostanze lo richiedano. La delega ha una durata massima di sei mesi»;

   c-bis) al comma 5-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle funzioni attribuite dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2019, n. 89, e con le modalità ivi previste, il Garante nazionale adotta i piani annuali di spesa, in coerenza e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, modulando le voci di spesa in base a criteri oggettivi e funzionali alle necessità dell'ufficio, nell'ambito delle determinazioni adottate ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo».

  2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, il Garante nazionale in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato per un periodo di due anni oltre la scadenza naturale.

  2. Identico.

Articolo 14.
(Clausola di invarianza finanziaria)

Articolo 14.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle attività previste dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  1. Identico.

  2. Nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'eventuale rideterminazione del numero dei posti a disposizione è disposta d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla conseguente verifica della necessaria sussistenza delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1.

  2. Identico.

  3. L'invarianza della spesa è assicurata, ove necessario, anche mediante variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del pertinente Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'U.d.V. 5.1, da adottare con le ordinarie procedure contabili previste a legislazione vigente.

  3. L'invarianza della spesa è assicurata, ove necessario, anche mediante variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del pertinente Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'unità di voto 5.1, da adottare ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 15.
(Disposizioni transitorie)

Articolo 15.
(Disposizioni transitorie)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile;

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile.

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b, c), d) ed e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali.

  2. Identico.

Articolo 16.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Dato a Roma, addì 21 ottobre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Lamorgese
, Ministro dell'interno
Bonafede
, Ministro della giustizia
Di Maio
, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Guerini
, Ministro della difesa
Speranza
, Ministro della salute
Patuanelli
, Ministro dello sviluppo economico
Gualtieri
, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede