FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                Capo II
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                Capo III
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                Capo IV
                        Articolo 15
                        Articolo 16

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2434

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

e dal ministro per le politiche giovanili e lo sport
(SPADAFORA)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria

Presentato il 13 marzo 2020

  Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge, il Governo chiede alle Camere la conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.

1. Oggetto.

  Il decreto-legge ha per oggetto l'organizzazione e lo svolgimento di due grandi eventi sportivi, nonché la disciplina in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria e di tutela dei segni notori usati in ambito sportivo.
  Il capo I contiene disposizioni in materia di organizzazione e svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali, denominati «Milano Cortina 2026». Tale evento riveste straordinario rilievo internazionale e coinvolge, oltre al Comitato olimpico internazionale (CIO) e al Comitato paralimpico internazionale (CPI), i Comitati olimpici delle nazioni partecipanti e un elevatissimo numero di persone, tra atleti, tecnici, spettatori e turisti. Nel corso del 2019 sono stati assunti con il CIO gli impegni di cui alle lettere del Presidente del Consiglio dei ministri rispettivamente in data 10 gennaio e 4 aprile e al contratto con le città ospitanti sottoscritto il 24 giugno a Losanna. Tale contratto prevede una serie articolata di attività complesse, da realizzare necessariamente in un ambito temporale predefinito e con termini scadenzati. Le esigenze impiantistiche e l'eccezionale afflusso di delegazioni istituzionali e sportive nonché di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi in Lombardia e in Veneto richiedono l'urgente avvio di azioni, programmi e interventi essenziali e connessi.
  Analoghe esigenze di necessità e urgenza sussistono in rapporto alle disposizioni di cui al capo II riguardanti le «Finali ATP Torino 2021-2025», da organizzarsi e realizzarsi sulla base degli impegni assunti, nei confronti dell'ATP Tour Inc., con la sottoscrizione dello Short Form Agreement in data 11 aprile 2019. Anche in questo caso, le esigenze impiantistiche e l'eccezionale afflusso di delegazioni, visitatori, spettatori e turisti nella città di Torino e nella regione Piemonte determinano l'urgenza di azioni, programmi e interventi essenziali e connessi.
  Va rimarcato che le misure previste nei capi I e II, in relazione a entrambi i grandi eventi sportivi, sono accomunate dall'obiettivo di favorire, nell'attuale fase congiunturale, la crescita economica del Paese, attraverso interventi di ampio respiro ed elevata complessità riguardanti la modernizzazione infrastrutturale e sportiva nonché la riqualificazione urbana e territoriale.
  Il capo III disciplina il divieto di pubblicizzazione parassitaria e la tutela dei segni notori usati in ambito sportivo, definendone caratteristiche, modalità e ambito di applicazione. Anche l'introduzione di tale istituto presenta requisiti di necessità e urgenza. A partire infatti dal 13 giugno 2020 si svolgerà, in diversi Paesi europei, la fase finale del Campionato europeo di calcio 2020 («UEFA Euro 2020»), la cui principale innovazione è costituita dal fatto che essa non avrà luogo in una singola nazione, ma in diverse città europee, tra cui Roma, al cui stadio spetterà di ospitare la partita inaugurale. La rilevanza continentale dell'evento sportivo è tale da calamitare rilevanti interessi economici connessi all'impiego pubblicitario del logo e di ogni ulteriore segno distintivo connesso alla manifestazione. Elevato, quindi, è il rischio che operatori economici non autorizzati da regolari contratti di sponsorizzazione pongano in essere condotte tendenti ad associare surrettiziamente il proprio marchio o i propri prodotti ad un qualsiasi simbolo della manifestazione. L'imminenza dell'importante evento sportivo evidenzia dunque l'opportunità di colmare una lacuna dell'ordinamento, da tempo sottolineata in dottrina, e di adottare tempestivamente (in attuazione peraltro delle Linee guida dettate dall'UEFA) misure di adeguata repressione del fenomeno meglio noto con l'espressione di conio anglosassone «ambush marketing», traducibile come «pubblicità d'imboscata», ma che nello schema del presente decreto-legge si è optato di rendere con la locuzione «pubblicizzazione parassitaria».
  Il capo IV, infine, contiene disposizioni finali di coordinamento con le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le disposizioni del capo I.

  In generale, le norme previste nel capo I riguardano:

   l'istituzione del Consiglio olimpico congiunto (articolo 1), organismo inter-istituzionale previsto dagli impegni assunti a Losanna e di particolare complessità, con funzioni di indirizzo generale e di alta sorveglianza sul programma di realizzazione dei Giochi;

   il riconoscimento del Comitato organizzatore (articolo. 2). La Fondazione è stata costituita in data 9 dicembre 2019 dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato italiano paralimpico, dalla regione Lombardia, dalla regione del Veneto, dal comune di Milano e dal comune di Cortina e assume le funzioni di Comitato organizzatore;

   la costituzione della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» (articolo 3), avente sede in Roma. L'oggetto sociale è la realizzazione delle opere previste, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche tramite convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici. A tale fine, la società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato organizzatore, relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria. La norma definisce la composizione degli organi di amministrazione e di controllo, la tipologia dei poteri dell'amministratore delegato e dei contratti stipulabili, nonché la classificazione delle opere come «Olimpiadi Milano Cortina 2026»;

   la prestazione delle garanzie finanziarie da parte dello Stato (articolo 4);

   i profili tributari relativi tanto al CIO e al CPI quanto alla Fondazione (articolo 5).

  Più in dettaglio, l'articolato del capo I prevede quanto di seguito descritto.
  L'articolo 1 ha per oggetto l'istituzione del Consiglio olimpico congiunto Milano Cortina 2026, stabilendone la composizione e le funzioni di indirizzo generale, quale ente di supervisione sull'attuazione del programma di realizzazione dei giochi. Il Consiglio, in particolare, assicura il coordinamento di tutte le istituzioni coinvolte, in ordine alla risoluzione delle principali questioni organizzative. Il Consiglio è disciplinato, quanto al suo funzionamento, da un decreto, di natura non regolamentare, dell'Autorità di Governo competente in materia di sport. Le disposizioni previste hanno tenuto conto del modello organizzativo elaborato dal CIO e descritto nel documento «Governance Guidance for Milano Cortina 2026». Tale modello organizzativo si compone di una struttura collegiale di coordinamento, denominata Joint Steering Forum, e di tre strutture operative, denominate: OCOG (organizzazione sportiva), ODA (realizzazione delle infrastrutture) e Sustainability & Legacy Forum (eredità olimpica).
  All'articolo 2 si individua la Fondazione di diritto privato, denominata «Milano-Cortina 2026», quale Comitato organizzatore dei giochi. La Fondazione è già stata costituita, in data 9 dicembre 2019, da CONI, CIP, regione Lombardia, regione Veneto, comune di Milano e comune di Cortina d'Ampezzo.
  Il comma 2, nello stabilire che la Fondazione non ha scopo di lucro, statuisce la finalità sociale della stessa, la quale si riflette su tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi e istituzionali concernenti lo svolgimento dei Giochi. La Fondazione agisce nell'ambito degli indirizzi generali del Consiglio olimpico congiunto Milano Cortina 2026, tenuto conto degli impegni assunti in sede internazionale e, comunque, nel rispetto della Carta olimpica.
  L'articolo 3 istituisce la società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.». La società ha sede in Roma ed è partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno. Il restante 30 per cento del capitale sociale è ripartito tra la regione Lombardia e la regione del Veneto, nella misura del 10 per cento ciascuna, e tra le province autonome di Trento e di Bolzano, nella misura del 5 per cento ciascuna. In ogni caso, la società è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale esercita, d'intesa con gli altri soci, il controllo analogo congiunto, così come previsto dal codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. La società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, in quanto soggetto in house.
  L'atto costitutivo e lo statuto devono, comunque, rispettare la disciplina del codice civile in materia di società per azioni e il disposto del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, non essendo stata inserita alcuna deroga rispetto alle suddette discipline.
  La società svolge funzioni di centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, al fine della realizzazione delle opere, individuate con separato atto normativo, funzionali alla realizzazione dei Giochi. La società opera secondo quanto indicato dal Comitato organizzatore in ordine alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere nonché all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse. La società opera in coerenza con l'indicazione del Comitato organizzatore anche con riferimento a quanto previsto per gli oneri economici di ciascuna opera e la relativa copertura finanziaria.
  La società ha durata fino al 31 dicembre 2026; il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce la disciplina dei rapporti attivi e passivi della società esistenti alla suddetta data. La società viene dotata di un capitale sociale iniziale di euro 1 milione, con conferimenti proporzionati alla quota di partecipazione di ciascuno dei soggetti partecipanti. Essa ha un organo di amministrazione composto da cinque membri, tre dei quali sono nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di amministratore delegato; due componenti sono nominati congiuntamente dalle regioni Lombardia e Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni dell'organo di amministrazione può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore delegato della Fondazione di cui all'articolo 2, al fine di garantire la condivisione delle informazioni sul complessivo andamento dell'organizzazione dei Giochi.
  Il collegio sindacale si compone di cinque membri, dei quali tre sono nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, e due sono nominati, in forma congiunta, dalle regioni Lombardia e Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Il presidente del collegio sindacale è nominato nell'ambito dei tre componenti di nomina ministeriale.
  Il comma 7 prevede che i componenti dell'organo di amministrazione e i componenti del collegio sindacale nominati possano essere revocati soltanto dai soggetti che li hanno nominati.
  Il comma 8 prevede che la società aggiorni costantemente il Comitato organizzatore circa lo stato di avanzamento delle attività.
  Ai sensi del comma 9, la società può avvalersi di personale proveniente dalla pubblica amministrazione, attraverso i protocolli di intesa disciplinati dall'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con oneri a carico della società stessa.
  Tenuto conto che la società è destinata a sciogliersi il 31 dicembre 2026, è stato previsto che la stessa possa stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai quali si applicano, limitatamente alle assunzioni effettuate negli anni 2020 e 2021, le previsioni eccettuative di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Ciò comporta che ai contratti a termine stipulati dalla società, nel limite temporale anzidetto, potranno essere apposti – al pari di quanto già accade per le pubbliche amministrazioni in genere e per le società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione – i termini di durata più lunghi di quelli consentiti in via ordinaria. Tenuto conto che all'azionariato partecipano due Ministeri, è previsto che alla società non si applichi l'articolo 9, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.
  La società è sottoposta alle norme dei decreti legislativi n. 33 e n. 39 del 2013, i quali dettano disposizioni in tema di accesso civico e pongono obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni a carico delle pubbliche amministrazioni, oltre che di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso queste ultime e gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
  L'articolo 4 disciplina le garanzie che lo Stato italiano ha inteso assumere con la sottoscrizione dell’Host City Contract.
  L'articolo 5 ha per oggetto disposizioni tributarie in applicazione degli impegni assunti dallo Stato italiano con la sottoscrizione dell’Host City Contract. Le disposizioni contemplano le seguenti agevolazioni:

   a) i proventi percepiti a fondo perduto dal Comitato organizzatore per il perseguimento dei propri fini istituzionali non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES);

   b) i proventi percepiti dal Comitato organizzatore, nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, non concorrono a formare reddito imponibile ai fini dell'IRES. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento;

   c) i pagamenti intercorrenti tra il Comitato organizzatore, da un lato, e il CIO, enti controllati dal CIO, il Cronometrista ufficiale, il CPI o enti controllati dal CPI, dall'altro, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRES, in relazione ai corrispettivi per servizi resi nell'esercizio di attività commerciali direttamente connesse allo svolgimento dei Giochi;

   d) i pagamenti percepiti dagli atleti e dagli altri membri della «famiglia olimpica», come definita all'articolo 2 dell'allegato XI al regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, non residenti fiscalmente in Italia, in relazione alle prestazioni sportive da questi ultimi rese in occasione dei Giochi, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta né ad imposte sostitutive sui redditi;

   e) non si applicano, nei confronti del CIO, degli enti controllati dal CIO, del Cronometrista ufficiale, del CPI, degli enti controllati dal CPI e degli altri enti esteri che hanno alle dipendenze membri della «famiglia olimpica», le disposizioni in materia di stabile organizzazione nonché di base fissa o ufficio di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, quanto all'attività svolta ai fini dell'organizzazione dei Giochi;

   f) l'importazione in Italia di tutti i beni, i materiali e le attrezzature necessari per lo svolgimento dei Giochi invernali e per il loro utilizzo nel corso degli stessi può essere effettuata in regime di ammissione temporanea in esenzione dai diritti doganali o in franchigia doganale, ove applicabile. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di facilitare le attività, può adottare misure di semplificazione delle inerenti procedure doganali;

   g) i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, erogati dal Comitato organizzatore per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2026, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare.

  Gli intervenuti sub c) e d) – che ricalcano analoghe disposizioni contenute nella legge 9 ottobre 2000, n. 285, relativa ai Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (articolo 10, commi 4 e 5) – riguardano i proventi derivanti da attività commerciali connessi ai Giochi, ma non sembrano integrare la nozione euro-unitaria di aiuto di Stato, difettando l'elemento normativo dell'incidenza sugli scambi tra Stati membri. Come si evince anche dalla comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), tra le decisioni adottate in passato dalla Commissione che hanno ritenuto, alla luce delle circostanze specifiche del caso, che il sostegno pubblico non fosse idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri, figurano le manifestazioni culturali e gli enti culturali svolgenti attività economiche. Nel caso di specie, le Olimpiadi invernali, pur essendo indubbiamente un evento di grande portata e assai rinomato, in ragione della loro unicità non rischiano di sottrarre utenti o visitatori a offerte analoghe in altri Stati membri.
  Le suddette disposizioni intendono, peraltro, consentire il corretto adempimento degli impegni determinati nella nota del 4 aprile 2019, indirizzata dal Presidente del Consiglio dei ministri al Presidente del CIO, in cui si dichiarava che il Governo avrebbe adottato misure tributarie atte a garantire:

   1) in relazione alle questioni doganali, l'ingresso nel nostro Paese di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei Giochi e per l'utilizzo da parte del CIO e degli altri stakeholder olimpici, senza dazi, tasse o altri simili oneri che normalmente vengono applicati nel nostro Paese;

   2) in relazione alle imposte:

    che il Comitato organizzatore possa beneficiare di pagamenti o altri contributi da parte del CIO o di soggetti dallo stesso controllati, senza che tali pagamenti siano gravati dalle imposte dirette o indirette applicabili nel nostro Paese;

    l'assenza di imposte dirette o indirette che possano gravare sul CIO, sui soggetti dallo stesso controllati e sul Cronometrista ufficiale, rispetto ai loro pagamenti o contributi al Comitato organizzatore;

    l'assenza di doppia tassazione per gli atleti e gli altri soggetti dotati di accredito olimpico nel nostro Paese in occasione dei Giochi;

    un trattamento fiscale riservato al CIO e agli altri soggetti dotati di accredito olimpico che non sia meno favorevole di quello riservato alle controparti commerciali del Comitato organizzatore o ad altri operatori nazionali, in materia di imposte indirette.

3. Le disposizioni del capo II.

  In generale, le norme previste nel capo II riguardano:

   la costituzione del Comitato per le finali ATP e degli altri strumenti di organizzazione e il modello di governance (articolo 6);

   le opere e le infrastrutture previste e classificate come «ATP Torino 2021-2025» (articolo 7);

   la prestazione delle garanzie finanziarie da parte dello Stato (articolo 8);

   gli adempimenti finanziari e contabili (articolo 9).

  Più in dettaglio, l'articolato del capo II prevede quanto di seguito descritto.
  L'articolo 6 prevede la costituzione di un «Comitato per le finali ATP», ai fini dello svolgimento delle finali dell'ATP Torino 2021-2025. Il Comitato è presieduto dal sindaco di Torino o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante del Presidente della giunta della regione Piemonte, con funzioni di vicepresidente, da un rappresentante dell'Autorità di Governo competente in materia di sport e da un rappresentante della Federazione italiana tennis.
  Il comma 2 disciplina le funzioni del Comitato, che attengono al coordinamento e al monitoraggio in ordine alla promozione, sia in ambito nazionale, sia in ambito internazionale, delle città e del territorio ove si svolge la manifestazione sportiva, anche al fine di favorire l'efficacia dell'evento per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle comunità locali. Il Comitato ha sede a Torino e si riunisce almeno quattro volte all'anno e, comunque, ogni volta che sia richiesto da uno dei componenti. Sono fissate anche regole di funzionamento.
  Il comma 3 affida alla Federazione italiana tennis la cura di ogni attività organizzativa ed esecutiva inerente allo svolgimento del grande evento sportivo anche mediante la stipulazione di apposita convenzione con la società Sport e salute Spa.
  Il comma 3 prevede, inoltre, la possibilità di costituire un'apposita Commissione tecnica di gestione all'interno della Federazione, al fine di inserire tale soggetto nel quadro del modello di governance dell'evento. La suddetta commissione è composta da cinque membri, dei quali tre designati dalla Federazione, uno dal comune di Torino e uno dalla regione Piemonte.
  L'articolo 7 disciplina le modalità di formazione e attuazione del piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività e alle attività turistiche, sociali e culturali relative alle finali ATP. Si prevede – per finalità di semplificazione – una deroga alla disciplina in materia di programmazione dei lavori pubblici recata dall'articolo 21 del codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
  Il comma 2, al fine del rilascio di titoli abilitativi in deroga, attribuisce natura di interesse pubblico all'adeguamento degli impianti destinati ad ospitare il grande evento sportivo.
  I commi 3 e 4 disciplinano le modalità di rendicontazione dell'utilizzo dei fondi erogati da amministrazioni pubbliche e il monitoraggio degli interventi, con richiamo al decreto legislativo n. 229 del 2011, recante disposizioni in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti. Quanto al monitoraggio degli interventi, si applica il decreto legislativo n. 229 del 2011 e le opere, a tal fine, sono classificate come «ATP Torino 2021-2025».
  L'articolo 8 autorizza l'eventuale concessione di una controgaranzia dello Stato in favore dei soggetti che attualmente garantiscono la Federazione italiana tennis nei confronti dell'ATP Tour.
  All'articolo 9 si detta la disciplina inerente agli adempimenti finanziari e contabili relativi agli impegni assunti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2019, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019. Per l'anno 2020 si prevede il trasferimento alla Federazione italiana tennis, entro il 20 marzo 2020, dell'ulteriore somma di 3 milioni di euro.

4. Le disposizioni del capo III.

  Il capo III detta disposizioni concernenti la disciplina del divieto di pubblicizzazione parassitaria e la tutela dei segni notori usati in ambito sportivo.
  L'articolo 10 enuncia il divieto generale di pubblicizzazione parassitaria di cui vengono, quindi, formalmente introdotte la figura e la denominazione.
  Il comma 1 individua l'ambito oggettivo di operatività della fattispecie, costituito da eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale. Si tratta di un elemento costitutivo della fattispecie, in quanto le condotte di pubblicizzazione parassitaria potranno ritenersi sussistenti solo ove commesse in occasione di tali eventi. Le esigenze di bilanciamento tra la tutela degli interessi dei soggetti coinvolti in un regolare contratto di sponsorizzazione (e dei consumatori), da un lato, e la tutela della libertà di concorrenza, dall'altro, hanno suggerito di individuare una serie specifica e qualificata di presupposti, cioè gli eventi nei quali la pubblicizzazione parassitaria ha concrete ragioni di essere esperita in virtù del significativo ritorno economico che può generare. Per contro, si è ritenuto di non limitare l'operatività della fattispecie ai soli eventi sportivi, ma di estenderla ad eventi che comunque possono presentare ampia o amplissima risonanza mediatica e pubblicitaria come appunto gli eventi fieristici (sul punto, va ricordata la proposta di legge n. 1635 presentata al Senato nella XVII legislatura in vista dell'Esposizione universale EXPO Milano 2015).
  L'individuazione della fattispecie è completata da altri due elementi costitutivi: il primo è individuato nel fatto che la pubblicizzazione parassitaria deve consistere in condotte non autorizzate dai soggetti organizzatori; il secondo è rappresentato dalla finalità che tali condotte devono avere, cioè quella di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale. Quanto all'assenza dell'autorizzazione dei soggetti organizzatori, si chiarisce che, al di là della presenza di un formale contratto di sponsorizzazione, l'esistenza di un'autorizzazione, anche informale, dei soggetti organizzatori rende la condotta non illecita ai fini dell'applicazione della norma di legge (salve, invece, le altre conseguenze di tipo penale o civilistico).
  Quanto alla finalità, va considerato che gli ambushers – quasi per definizione e come evidenziato anche dalla casistica – sono grandi imprese a propria volta titolari di marchi rinomati, ossia soggetti operanti con finalità di lucro, le quali pongono in atto le condotte di pubblicizzazione parassitaria allo scopo di conseguire un lucro e di sottrarre indebitamente fette di mercato ai concorrenti. Restano invece escluse dal divieto le condotte non aventi scopo di vantaggio economico – pertanto, quelle poste in essere da enti privi di scopo di lucro – salve, in questo caso, le conseguenze derivanti da altre disposizioni dell'ordinamento.
  Il comma 2 contiene invece l'elenco delle condotte che si configurano come pubblicizzazione parassitaria vietata. L'opzione normativa di fondo è stata quella di non recepire tutte le condotte di ambush marketing teorizzate dalla dottrina, e anzi di escluderne alcune (come il cosiddetto saturation marketing), proprio allo scopo di evitare eccessive e non giustificate limitazioni della concorrenza (in particolare sui canali pubblicitari).
  Sono state, quindi, individuate come condotte illecite unicamente:

   a) la creazione di un collegamento indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi di cui al comma 1, idoneo a indurre il pubblico in errore sull'identità degli sponsor ufficiali («ambushing di sfruttamento»);

   b) la dichiarazione nella propria pubblicità di essere sponsor ufficiale di un evento di cui al comma 1, del quale non si è invece sponsor ufficiale («ambushing predatorio»);

   c) la promozione del proprio marchio o altro segno distintivo tramite qualunque azione, non autorizzata dall'organizzatore, che sia: 1) idonea ad attirare l'attenzione del pubblico; 2) posta in essere in occasione di uno degli eventi di cui al comma 1; 3) idonea a generare nel pubblico l'erronea impressione che l'autore della condotta sia sponsor dell'evento medesimo («ambushing per distrazione» o «ambushing per intrusione»);

   d) la vendita e la pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche in parte, con il logo di un evento di cui al comma 1 o con altri segni distintivi idonei ad indurre in errore circa il logo medesimo, ingenerando l'erronea percezione di un collegamento con l'evento o con il suo organizzatore («ambushing per associazione»).

  Il comma 3 mira a risolvere possibili conflitti tra le sponsorizzazioni degli eventi veri e propri (soprattutto sportivi) e sponsorizzazioni che riguardino singoli partecipanti (soprattutto singoli atleti o squadre), e chiarisce che non possono considerarsi pubblicizzazione parassitaria le condotte poste in essere in esecuzione di separati contratti di sponsorizzazione. Si è, quindi, optato per una soluzione meno restrittiva di quella assunta, ad esempio dal paragrafo 3 della Bye-law to Rule 40 della Carta olimpica, in considerazione dell'effetto eccessivamente restrittivo della concorrenza che tale soluzione presentava. È tuttavia evidente che, esclusa l'operatività della fattispecie di illecito amministrativo, eventuali pattuizioni più restrittive potranno comunque trovare tutela nella separata sede civile, ove integrino – ad esempio – gli estremi della concorrenza sleale.
  L'articolo 11 disciplina l'ambito temporale di efficacia dei divieti contemplati dall'articolo 10, stabilendo che i medesimi operano dal novantesimo giorno precedente la data ufficiale di inizio del singolo evento e vengono meno allo scadere del novantesimo giorno successivo alla data ufficiale di conclusione.
  Per la scelta del lasso temporale si è tenuto in considerazione il fatto che l'attesa mediatica (e il conseguente interesse pubblicitario) relativa a ciascun evento si genera concretamente qualche mese prima del suo inizio vero e proprio, mentre nella fase temporale antecedente ma più lontana l'interesse dei media è meno marcato e spesso distolto da eventi di similare portata. È, invece, nella fase che precede di pochi mesi l'evento che l'attenzione dei media, l'interesse del pubblico e – conseguentemente – l'attrattiva pubblicitaria vengono a crescere esponenzialmente, ponendo i presupposti perché anche l'attività dell’ambusher possa ottenere quel riscontro economico rilevante che costituisce uno degli elementi costitutivi della fattispecie. Parimenti, una volta terminato l'evento, l'interesse mediatico e quello pubblicitario vengono rapidamente a scemare e la relativa attività di marketing si riduce sino ad esaurirsi.
  L'articolo 12 disciplina le sanzioni e la tutela amministrativa e giurisdizionale.
  Viene, in particolare, previsto che:

   salvi i casi in cui la condotta venga a costituire reato o più grave illecito amministrativo, la violazione dei divieti di cui all'articolo 10 sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 sino a euro 2.500.000;

   l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni siano effettuati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

   l'Autorità debba procedere nelle forme di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in quanto compatibili.

  La misura della sanzione massima trova spiegazione nel fatto che le condotte in questione vengono poste solitamente in essere da grandi operatori economici, generando spesso rilevanti profitti. Proprio l'esigenza di operare un adeguato bilanciamento sanzionatorio rispetto al «significativo vantaggio economico o concorrenziale» che costituisce elemento costitutivo finalistico della fattispecie ha suggerito di determinare l'entità massima della sanzione in misura idonea a neutralizzare l'eventuale vantaggio economico.
  La scelta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato come organo deputato all'accertamento e alla repressione delle condotte è stata suggerita dalla evidente inerenza delle condotte di pubblicizzazione parassitaria sia all'ambito del mercato e della concorrenza sia alla tutela dei consumatori dalla pubblicità ingannevole e da pratiche commerciali scorrette, settori di piena competenza dell'Autorità. Per non dissimili ragioni si è ritenuto – anche su suggerimento della stessa Autorità – di sottoporre il procedimento di accertamento e sanzione alle forme di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, con clausola finale di compatibilità.
  L'articolo 13 chiarisce che l'applicazione dei meccanismi sanzionatori di tipo amministrativo previsti dal presente provvedimento non vale in alcun modo ad escludere l'operatività delle altre previsioni di legge poste a tutela delle posizioni soggettive dei singoli soggetti che assumano di essere stati lesi dalla condotta dell’ambusher. Restano quindi pienamente vigenti i rimedi civilistici come, ad esempio, l'articolo 2598 del codice civile in tema di concorrenza sleale, o i rimedi posti a tutela dei consumatori, qualora la condotta venga a ledere anche i diritti di questi ultimi.
  L'articolo 14 integra l'articolo 8, comma 3, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, prevedendo che le immagini riproducenti trofei possano essere registrate o usate come marchio «solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1». Va osservato che la norma in questione prevedeva già la possibilità di registrare «i segni usati in campo (...) sportivo» e «le denominazioni e sigle di manifestazioni», ponendosi, quindi, l'attuale modifica in sostanziale continuità con la previgente regola. L'innovazione si giustifica con l'evidente richiamo pubblicitario ormai assunto dalle immagini che riproducono trofei e con il loro sempre più massiccio impiego nella realizzazione di abbigliamento, gadget e altri prodotti di largo consumo.

5. Le disposizioni del capo IV.

  Le norme previste nel capo IV riguardano le disposizioni finali.
  L'articolo 15 pone norme finali di salvaguardia, volte a far salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Il comma 2 individua l'Autorità di Governo competente in materia di sport quale soggetto competente ad adottare ulteriori disposizioni attuative, con atti di natura regolamentare.
  Il comma 3 stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni di cui al capo III non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 16 disciplina, infine, l'entrata in vigore delle norme contenute nel provvedimento.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

  Il capo I contiene disposizioni in materia di organizzazione e svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali, denominati «Milano Cortina 2026».
  Quanto all'articolo 1, dall'istituzione e dal funzionamento del Consiglio olimpico congiunto Milano Cortina 2026 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo quest'ultimo istituito nell'ambito dell'organizzazione del Comitato olimpico nazionale italiano, nella quale troveranno soddisfazione le minime esigenze di assistenza al corretto funzionamento, sostanzialmente riferibili alle spese di segreteria. Peraltro, si segnala che i membri del Consiglio olimpico congiunto non hanno diritto a compensi o gettoni e che, per le riunioni del Consiglio medesimo, potranno essere utilizzate anche le sedi territoriali del Comitato olimpico nazionale italiano, segnatamente quelle ubicate in Lombardia e nel Veneto. Le spese di viaggio troveranno copertura nei bilanci dei singoli enti partecipanti.
  Va poi considerato che la Fondazione di cui all'articolo 2 – finanziata con contributi di provenienza privata e, segnatamente, provenienti dal Comitato olimpico internazionale – provvede, ai sensi dell'articolo 3 dello statuto, ad «ogni attività direttamente o indirettamente connessa con la organizzazione dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 e dei Giochi Paralimpici».
  Con riguardo all'articolo 2, si ricorda che la Fondazione «Milano-Cortina 2026», avente sede a Milano, è stata costituita in data 9 dicembre 2019. Si avvale di una dotazione iniziale pari a euro 100.000, a carico dei soggetti partecipanti; il fondo di gestione di quest'ultima è costituito da ogni forma di contributo, versamento, entrata e corrispettivo derivante dalla promozione dei Giochi, in attuazione dell’Host City Contract, nel rispetto della Carta olimpica.
  Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato organizzatore non scaturiscono nuove o maggiori spese a carico della finanza pubblica, essendo gli oneri esclusivamente a valere sulle risorse già stanziate dagli enti che partecipano alla Fondazione. Va sottolineato che la Fondazione ha assunto nei confronti del Comitato olimpico internazionale, con l’Host City Contract, la responsabilità dell'organizzazione dell'evento sportivo, ricevendo, quale controprestazione, l'impegno al totale finanziamento delle suddette attività, per un ammontare complessivo stimato pari a 925 milioni di dollari (USD) (si veda l’Host City Contract, II.7.a). I fondi resi disponibili dal Comitato olimpico internazionale hanno natura privata.
  L'articolo 3 istituisce la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. Il comma 4 determina l'ammontare del capitale sociale in un milione di euro. Viene inoltre previsto che ai conferimenti di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari a 350.000 euro ciascuno, si provveda mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che presentano le necessarie disponibilità.
  Tenuto conto che il successivo comma 11 individua le fonti di finanziamento della società, attribuendo alla stessa le somme previste alla voce «oneri di investimento» del quadro economico di ciascun progetto (con il limite del 3 per cento dell'importo complessivo lordo di lavori e forniture), la dotazione di un milione di euro di capitale sociale appare congrua per la copertura dei costi iniziali di gestione (relativi all'assunzione delle prime unità di personale e all'organizzazione della sede), garantendo l'operatività della società fino all'entrata in funzione del predetto meccanismo di remunerazione.
  Non vi sono dunque nuovi o diversi oneri a carico della finanza pubblica, oltre quelli stanziati per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 e per i conferimenti di capitale di cui al comma 4. Quanto al monitoraggio degli interventi, si applica il decreto legislativo n. 229 del 2011 e le opere, a tal fine, sono classificate come «Olimpiadi Milano Cortina 2026».
  La possibilità, conferita alla società, di avvalersi, con oneri a suo carico, di personale proveniente da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non comporta alcun rischio di determinare un eccessivo depauperamento di risorse umane nelle amministrazioni di provenienza, essendo tale istituto subordinato alla conclusione di appositi protocolli d'intesa.
  Si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, possa nominare uno o più commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. I compensi per i commissari straordinari sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
  All'articolo 4 sono disciplinate le garanzie che lo Stato italiano ha inteso assumere con la sottoscrizione dell’Host City Contract.
  In data 4 aprile 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sottoscritto una nota relativa agli impegni presenti nel dossier di candidatura, poi riportati nell’Host City Contract, i quali attengono alla protezione delle proprietà olimpiche, all'ingresso nel Paese di tutti i soggetti accreditati, ai permessi di lavoro, al regime delle imposte, alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per la migliore riuscita dei Giochi, all'assistenza medica, alla libertà di informazione, alle scommesse sportive, all'assenza di contemporanei altri grandi eventi, al programma di coniazione di monete e banconote non aventi corso legale, alle spese di competenza. Il Comitato olimpico internazionale, a fronte di tale garanzia, si è impegnato a corrispondere al Comitato organizzatore, a partire dal 2022, un anticipo sui diritti televisivi, per un ammontare complessivo pari a USD 452 milioni. Secondo quanto previsto nelle clausole di cui al cosiddetto Broadcast Refund Agreement, il Comitato organizzatore è obbligato a rimborsare al Comitato olimpico internazionale quanto ricevuto a titolo di anticipo sui diritti televisivi, laddove, l'evento dovesse subire limitazioni, spostamenti o venisse cancellato. In tal caso, infatti, lo stesso Comitato olimpico internazionale sarebbe tenuto a rifondere le medesime somme, in favore degli aventi diritto. Con riguardo al predetto obbligo di restituzione condizionato all'eventuale mancato svolgimento dell'evento, l'articolo in esame prevede, secondo la prassi di questo tipo di manifestazioni, la concessione di una garanzia fideiussoria dello Stato in favore del Comitato olimpico internazionale, fino ad un ammontare massimo complessivo pari ad euro 58.123.325,71. Si tratta di una garanzia parziale – pari a un settimo dell'ammontare complessivo dell'anticipazione effettuata dal Comitato olimpico internazionale a valere sui diritti televisivi – che si aggiunge alle fideiussioni già rilasciate, in via parziaria e pro quota, dagli altri enti territoriali coinvolti (regioni Lombardia e Veneto, province autonome di Trento e di Bolzano, comuni di Milano e Cortina), dei quali, ciascuno, a sua volta, ha già accantonato in bilancio il corrispondente valore.
  Alla luce degli impegni già assunti dallo Stato e dagli enti territoriali interessati, nonché della natura del rischio garantito (il mancato svolgimento delle Olimpiadi), l'ipotesi di escussione della garanzia deve essere considerata come estremamente remota e, comunque, al relativo rischio si farà fronte con le risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente a presidio delle garanzie statali.
  L'articolo 5 ha per oggetto disposizioni tributarie in applicazione degli impegni assunti dallo Stato italiano con la sottoscrizione dell’Host City Contract.
  Le disposizioni dei commi da 1 a 4 contemplano le seguenti agevolazioni:

   a) i proventi percepiti a fondo perduto dal Comitato organizzatore per il perseguimento dei propri fini istituzionali non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES);

   b) i proventi percepiti dal Comitato organizzatore, nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, non concorrono a formare reddito imponibile ai fini dell'IRES. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento;

   c) i pagamenti intercorrenti tra il Comitato organizzatore, da un lato, e il Comitato olimpico internazionale, gli enti controllati dal Comitato olimpico internazionale, il Cronometrista ufficiale, il Comitato paralimpico internazionale o gli enti controllati dal Comitato paralimpico internazionale, dall'altro, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRES, in relazione ai corrispettivi per servizi resi nell'esercizio di attività commerciali direttamente connesse allo svolgimento dei Giochi;

   d) gli emolumenti percepiti dagli atleti e dagli altri membri della «famiglia olimpica», così come definita all'articolo 2 dell'allegato XI al regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, non residenti fiscalmente in Italia, in relazione alle prestazioni da questi ultimi rese in occasione dei Giochi, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta né ad imposte sostitutive sui redditi;

   e) non si applicano, nei confronti del Comitato olimpico internazionale, degli enti controllati dal Comitato olimpico internazionale, del Cronometrista ufficiale, del Comitato paralimpico internazionale, degli enti controllati dal Comitato paralimpico internazionale e degli altri enti esteri che hanno alle dipendenze membri della «famiglia olimpica», le disposizioni in materia di stabile organizzazione nonché di base fissa o ufficio di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, quanto all'attività svolta ai fini dell'organizzazione dei Giochi;

   f) l'importazione in Italia di tutti i beni, i materiali e le attrezzature necessari per lo svolgimento dei Giochi invernali e per il loro utilizzo nel corso degli stessi può essere effettuata in regime di ammissione temporanea in esenzione dai diritti doganali o in franchigia doganale, ove applicabile. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di facilitare le attività, può adottare misure di semplificazione delle inerenti procedure doganali;

   g) i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, derivanti dagli emolumenti erogati dal Comitato organizzatore, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2026, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare.

  Sono opportune le seguenti precisazioni.
  Gli interventi normativi sub c) e d) – che ricalcano analoghe disposizioni contenute nella legge 9 ottobre 2000, n. 285, relativa ai Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (articolo 10, commi 4 e 5) –, pur riguardando proventi derivanti da attività commerciali connesse ai Giochi, non sembrano integrare la nozione euro-unitaria di aiuto di Stato, difettando il requisito dell'incidenza sugli scambi tra Stati membri. Nella comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), la Commissione richiama, tra le decisioni che in passato hanno ritenuto il sostegno pubblico non idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri, anche quelle in materia di manifestazioni culturali e di enti culturali svolgenti attività economiche. Ebbene, nel caso di specie, le Olimpiadi invernali, pur essendo indubbiamente un evento di grande portata e assai rinomato, non rischiano di sottrarre utenti o visitatori a offerte analoghe in altri Stati membri, in ragione della loro notoria unicità. Nondimeno, in considerazione della complessità di inquadramento giuridico della misura in esame e del lasso di tempo che precederà l'assegnazione del beneficio fiscale, sono opportuni ulteriori approfondimenti sull'obbligo di notifica della presente disposizione alla Commissione europea, affinché quest'ultima ne valuti la compatibilità con il mercato interno.
  Al riguardo, le agevolazioni di cui ai commi da 1 a 4 configurano una rinuncia a maggior gettito.
  La disposizione del comma 5 prevede che le merci destinate all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali in questione, nonché tutte le merci destinate ad essere utilizzate o consumate durante tale evento, possono essere importate nel territorio italiano in regime di ammissione temporanea o in franchigia doganale, ove applicabile. Le merci in ammissione temporanea, qualora, al termine dei giochi invernali, non fossero riesportate, distrutte, consumate o utilizzate durante l'evento, dovranno essere importate definitivamente, con conseguente pagamento dei corrispondenti diritti doganali. Le procedure doganali sopra citate, previste dalla normativa euro-unitaria per gli eventi di tal genere, sono dunque finalizzate a garantire il corretto svolgimento dei predetti giochi. Pertanto, la disposizione non comporta minor gettito per l'Erario in applicazione delle disposizioni dell'Unione europea. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di facilitare le attività, può adottare misure di semplificazione delle inerenti procedure doganali.
  La disposizione del comma 6 prevede che i redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore (Fondazione Milano-Cortina 2026) – per il periodo che intercorre dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2026 – concorrono alla formazione del reddito complessivo nel limite del 30 per cento del loro ammontare. In particolare il comma 1 del citato articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi stabilisce che «Sono redditi da lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi ad oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri» e l'articolo 51 stabilisce, al comma 1, l'onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente e, quindi, la totale imponibilità di tutto ciò che il lavoratore riceve ad eccezione di specifiche deroghe. In questo contesto risulta assoggettabile a contribuzione previdenziale tutto ciò che il dipendente consegue in relazione al rapporto di lavoro, indipendentemente dall'effettiva prestazione di lavoro, e che costituisce reddito da lavoro dipendente.
  Sulla base del bilancio di previsione elaborato dal predetto Comitato e, in particolare, dell'evoluzione degli oneri del personale in esame, si stimano i seguenti importi di reddito esente (in milioni di euro):

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

  Reddito esente

0,82

2,20

3,55

9,44

15,49

24,04

16,37

  Applicando agli importi indicati nella precedente tabella un'aliquota marginale media IRPEF pari al 30 per cento, si stimano i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

  IRPEF

-0,227

-0,626

-1,031

-2,685

-4,497

-6,998

-5,103

-0,409

0,0

0,0

  Addizionale regionale

0,0

-0,012

-0,033

-0,053

-0,142

-0,232

-0,361

-0,246

0,0

0,0

  Addizionale comunale

0,0

-0,006

-0,015

-0,023

-0,064

-0,099

-0,152

-0,080

0,028

0,0

  Totale

-0,227

-0,644

-1,079

-2,761

-4,703

-7,329

-5,616

-0,735

0,028

0,0

  Inoltre, tenuto conto di un'aliquota contributiva media di circa il 38 per cento, comprensiva delle contribuzioni minori, di cui il 9,19 per cento a carico del lavoratore, si perviene ai seguenti effetti finanziari in termini di minor gettito contributivo:

Oneri (+) / risparmi (-)

(in milioni di euro)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

0,3

0,8

1,3

3,6

5,9

9,1

6,2

  Pertanto, gli effetti finanziari complessivi risultano essere pari a:

(in milioni di euro)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

  Effetti fiscali

-0,227

-0,644

-1,079

-2,761

-4,703

-7,329

-5,616

-0,735

0,028

0,0

  Effetti contributivi

-0,3

-0,8

-1,3

-3,6

-5.9

-9,1

-6,2

0,0

0,0

0,0

  Totale

-0,527

-1,444

-2,379

-6,361

-10,603

-16,429

-11,816

-0,735

0,028

0,0

  Il comma 7 prevede che alla copertura degli oneri derivanti dal comma 6 dell'articolo 5, valutati in 0,527 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,444 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,379 milioni di euro per l'anno 2022, in 6,361 milioni di euro per l'anno 2023, in 10,603 milioni di euro per l'anno 2024, in 16,429 milioni di euro per l'anno 2025, in 11,816 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,735 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che presenta le necessarie disponibilità.
  Il capo II contiene disposizioni in materia di organizzazione e svolgimento delle «Finali ATP Torino 2021-2025».
  L'articolo 6 prevede la costituzione di un «Comitato per le finali ATP» e di una «Commissione tecnica di gestione», quest'ultima operante all'interno della Federazione italiana tennis. Sia l'istituzione dei suddetti organismi, sia il loro funzionamento, sia gli incarichi di componente degli stessi non comportano la previsione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo le relative spese a valere sulle somme già stanziate dagli enti coinvolti per l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione sportiva.
  L'articolo 7 detta disposizioni di carattere prettamente procedimentale in ordine: alla formazione del piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività e alle attività turistiche, sociali e culturali; all'adeguamento degli impianti destinati ad ospitare l'evento; al monitoraggio degli interventi.
  Per i predetti interventi, non si prevedono nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, dovendo i soggetti coinvolti provvedervi con le risorse già a loro disposizione a legislazione vigente.
  All'articolo 8 è autorizzata la eventuale concessione di una controgaranzia dello Stato in favore dei soggetti che attualmente garantiscono la Federazione italiana tennis nei confronti dell'ATP Tour.
  Tale autorizzazione è necessitata dalla attuale catena fideiussoria costituita per far fronte alle richieste dell'ATP, così articolata:

   i) standby letter of credit emessa dalla Banca nazionale del lavoro in favore dell'ATP Tour per un valore di 44 milioni di euro fino al 31 dicembre 2024, ridotti a 28,6 milioni di euro dal 1° gennaio 2025 al 30 gennaio 2026;

   ii) controgaranzia, di pari importo, emessa dalla SACE Spa in favore della Banca nazionale del lavoro;

   iii) controgaranzia, per un valore di 35,2 milioni di euro (80 per cento dell'importo totale garantito), emessa dall'Istituto per il credito sportivo (ICS), e controgaranzia, per un valore di 8,8 milioni di euro (20 per cento dell'importo totale garantito), emessa dalla SACE BT, entrambe in favore della SACE Spa.

  Alla base della catena vi è un sistema di collaterali finanziari in capo alla Federazione italiana tennis, a garanzia dell'ICS e della SACE BT. Tali controgaranzie, nello specifico consistono nella cessione di:

   i) crediti derivanti dai contributi pubblici stanziati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal comune di Torino e dalla regione Piemonte;

   ii) pegno di primo grado su saldo di conto corrente per un valore di 4,5 milioni di euro;

   iii) crediti per un valore pari a 3,4 milioni di euro derivanti dal contratto di sponsorizzazione stipulato tra la Federazione italiana tennis e la Banca nazionale del lavoro per la manifestazione tennistica denominata «Internazionali Banca nazionale del lavoro d'Italia»;

   iv) crediti futuri derivanti dalla vendita di biglietti generata dalla manifestazione ATP Finals.

  Con riferimento agli oneri derivanti dalla lettera di credito e al sottostante sistema di garanzie, la Federazione italiana tennis sostiene l'onere di circa 1 milione di euro all'anno.
  Inoltre, nell'anno 2019, la Federazione italiana tennis ha sostenuto ulteriori oneri una tantum legati alla cessione dei crediti derivanti dai fondi governativi e locali alle banche (435.000 euro), nonché di istruzione della pratica con l'ICS (88.000 euro).
  Su queste basi, la concessione di una garanzia dello Stato alla Federazione italiana tennis consentirebbe di semplificare la catena fideiussoria, riducendo da tre a due i soggetti coinvolti, con una conseguente immediata riduzione degli oneri bancari, per un valore annuo stimabile in circa 250.000 euro, svincolando anche i collaterali finanziari citati.
  Con particolare riferimento al pegno su saldo di conto corrente di 4,5 milioni di euro, il superamento di questo vincolo permetterebbe alla Federazione italiana tennis di uscire dall'attuale situazione emergenziale di tensione finanziaria e reimmettere tali risorse nel sistema di promozione e sviluppo del momento sportivo di base, in favore di tesserati e affiliati. Ove anche l'ATP Tour Inc. fosse inclusa tra i soggetti beneficiari della garanzia dello Stato, ciò consentirebbe, nel tempo, di semplificare ulteriormente la catena conducendo a un potenziale risparmio complessivo di oltre 500.000 euro su base annua. Per ottenere i suddetti risultati, si prevede che i menzionati istituti finanziari possano richiedere la concessione di una controgaranzia dello Stato, a condizioni di mercato, per un importo massimo di 44 milioni di euro fino al 31 dicembre 2024, con riduzioni progressive. Il comma 2 prevede che le modalità, le condizioni e i termini per la concessione della suddetta garanzia siano fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea.
  L'ipotesi di escussione della garanzia appare alquanto remota. In ogni caso, essendo prevista la concessione della garanzia «a condizioni di mercato», il versamento delle relative commissioni all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, consente di far fronte al rischio di escussione senza necessità di ulteriori stanziamenti a carico del bilancio dello Stato.
  All'articolo 9 si prevede che le somme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2019, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019, sono annualmente trasferite alla Federazione italiana tennis entro la data del 15 gennaio e sono destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.
  Il comma 2 stanzia ulteriori risorse a favore della Federazione italiana tennis, pari a 3 milioni di euro per il 2020, per sostenere le attività organizzative delle Finali ATP Torino 2021-2025. Ai relativi oneri, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse destinate alla società Sport e salute Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che presentano le necessarie disponibilità e che a tal fine sono finalizzate.
  Il capo III disciplina il divieto di pubblicizzazione parassitaria e la tutela dei segni notori usati in ambito sportivo.
  Gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 introducono il divieto generale di pubblicizzazione parassitaria, individuandone la fattispecie, le finalità, risolvendo i possibili conflitti tra le sponsorizzazioni degli eventi veri e propri (soprattutto sportivi) e sponsorizzazioni che riguardino singoli partecipanti (soprattutto singoli atleti o squadre), disciplinando l'ambito temporale dei divieti e introducendo sanzioni, con la relativa tutela amministrativa e giurisdizionale.
  La regolamentazione introdotta non pone onere a carico delle finanze pubbliche, ben potendo, al contrario, derivare entrate dai meccanismi sanzionatori di tipo amministrativo previsti dall'articolo 12.
  Il capo IV contiene disposizioni finali.
  Le disposizioni di cui al capo IV (articoli 15 e 16) del provvedimento non comportano costi per l'erario. In particolare, l'articolo 15, comma 3, reca una esplicita clausola di invarianza finanziaria riferita al capo III, chiarendo che i relativi adempimenti dovranno essere svolti dagli enti interessati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020.

Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

  Considerato che i XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» rivestono straordinario rilievo internazionale, coinvolgendo il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Internazionale Paralimpico, i Comitati Olimpici delle Nazioni partecipanti e un elevatissimo numero di atleti, tecnici, spettatori e turisti;

  Considerato che nel corso del 2019 sono stati assunti impegni con il Comitato Olimpico Internazionale, da cui scaturisce una serie articolata di attività complesse, da realizzare necessariamente in un ambito temporale predefinito e con termini prefissati;

  Considerato che l'eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Internazionale Paralimpico e di entità loro collegate, nonché di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto, richiede l'avvio straordinario e urgente di azioni, programmi e interventi essenziali e connessi, relativi anche alla mobilità, all'accessibilità e alla sostenibilità ambientale, finanziaria e sociale;

  Considerato che analoghe esigenze straordinarie e urgenti si pongono anche per la città di Torino e la Regione Piemonte ai fini dell'organizzazione e dello svolgimento delle «Finali ATP Torino 2021-2025», da realizzarsi sulla base degli impegni assunti a livello internazionale nei confronti di ATP Tour, Inc.;

  Rilevata, in particolare, la straordinaria e urgente necessità di svolgere le attività tese al puntuale rispetto degli impegni assunti e le azioni preordinate all'adeguamento degli impianti sportivi, delle infrastrutture pubbliche e delle opere private nei territori interessati dagli eventi sportivi sopra menzionati;

  Considerata la rilevanza del potenziale impatto degli eventi sportivi, non soltanto in termini di fruizione degli impianti e di miglioramento dei risultati nello sport di base e di alto livello, ma anche in campo sociale e culturale;

  Considerato che le misure contemplate dal presente decreto in relazione ad entrambi gli eventi sportivi rispondono al comune obiettivo di favorire, nell'attuale fase congiunturale, la crescita economica attraverso interventi e programmi di modernizzazione infrastrutturale e sportiva, riqualificazione urbana e territoriale, rendendo conseguentemente necessario un approccio strategico unitario e organico;

  Considerato che le ripercussioni occupazionali ed economiche correlate all'organizzazione e allo svolgimento dei citati eventi sportivi sono potenzialmente idonee a generare importanti ricadute, durature nel tempo;

  Ravvisata la straordinaria necessità e urgenza di assicurare che la peculiare complessità organizzativa dei citati eventi sportivi non precluda la possibilità di garantire la sicurezza, l'ordine pubblico, la mobilità sul territorio, la ricettività alberghiera, l'accoglienza e l'assistenza sanitaria;

  Ravvisata la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare, anche in relazione ad altri eventi sportivi nazionali e internazionali che avranno luogo in Italia già dall'anno 2020, il quadro regolatorio in materia di pubblicizzazione parassitaria e di tutela dei segni notori in campo sportivo;

  Considerato che il predetto rafforzamento del quadro regolatorio è coerente con la vigente disciplina europea, cui la legislazione nazionale deve necessariamente adeguarsi, anche al fine di prevenire l'avvio di eventuali procedure di infrazione nei confronti dell'Italia;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2020;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI XXV GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DEI XIV GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI «MILANO CORTINA 2026»

Articolo 1.
(Consiglio Olimpico Congiunto)

  1. È istituito, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il «Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026» composto da quindici membri, dei quali un rappresentante del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), uno del Comitato Paralimpico Internazionale, uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, uno del Comitato Italiano Paralimpico, uno del Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2, uno della Società di cui all'articolo 3, due della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport, uno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno della Regione Lombardia, uno della Regione Veneto, uno della Provincia autonoma di Trento, uno della Provincia autonoma di Bolzano, uno del Comune di Milano e uno del Comune di Cortina d'Ampezzo. Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente e due Vicepresidenti.
  2. Il Consiglio Olimpico Congiunto ha funzioni di indirizzo generale e di alta sorveglianza sull'attuazione del programma di realizzazione dei Giochi, assicurando il confronto tra le istituzioni coinvolte, in ordine alle principali questioni organizzative. Il Consiglio Olimpico Congiunto predispone annualmente una relazione sulle attività svolte, che è trasmessa al Parlamento per il tramite dell'Autorità di Governo competente in materia di sport.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato in materia di sport, sono definite, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, le regole di funzionamento del Consiglio Olimpico Congiunto.
  4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Consiglio Olimpico Congiunto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Consiglio Olimpico Congiunto non spettano compensi, né gettoni comunque denominati.

Articolo 2.
(Comitato Organizzatore)

  1. La Fondazione «Milano-Cortina 2026», avente sede in Milano, costituita in data 9 dicembre 2019 dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo, assume le funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi.
  2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente scopo di lucro, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità con gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica.
  3. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3.
(«Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»)

  1. È autorizzata la costituzione della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con sede in Roma, il cui oggetto sociale è lo svolgimento delle attività indicate al comma 2. La Società è partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna. La Società è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e lo statuto sono predisposti nel rispetto della normativa in materia di società per azioni e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
  2. Lo scopo statutario è la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convezioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. A tale fine, la Società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Organizzatore e con quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo, relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria. Al medesimo fine e ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare uno o più commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Con il medesimo decreto sono stabiliti i compensi dei Commissari in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.
  3. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2026. I rapporti attivi e passivi in essere alla data del 31 dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del codice civile.
  4. Il capitale sociale è fissato in 1 milione di euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede, nell'anno 2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle finanze, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero, e, quanto alla quota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  5. L'organo di amministrazione della Società è composto da cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di amministratore delegato, e due nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni dell'organo di amministrazione, può partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore delegato della Fondazione di cui all'articolo 2.
  6. Il collegio sindacale della Società si compone di cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di Presidente, e due nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
  7. I componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale possono essere revocati soltanto dai soggetti che li hanno nominati.
  8. La Società cura il monitoraggio costante dello stato di avanzamento delle attività di cui al comma 2, informandone periodicamente il Comitato Organizzatore.
  9. Per le sue esigenze, la Società stipula contratti di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni a tempo determinato negli anni 2020 e 2021 si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. La Società può inoltre avvalersi, sulla base di appositi protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con oneri a carico della Società stessa, di personale proveniente da pubbliche amministrazioni, anche non partecipanti alla Società.
  10. Alla Società si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell'articolo 9, comma 1.
  11. Per lo svolgimento delle sue funzioni, sono attribuite alla Società le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2. Tale ammontare è commisurato sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture ed è desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al comma 12.
  12. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono classificate come «Olimpiadi Milano Cortina 2026».

Articolo 4.
(Garanzie)

  1. Per l'adempimento dell'impegno assunto dal Comitato Organizzatore di rimborsare quanto ricevuto dal Comitato Olimpico Internazionale a titolo di anticipo sui diritti televisivi, laddove l'evento sportivo dovesse subire limitazioni, spostamenti o venisse cancellato, è concessa, a favore del medesimo Comitato Olimpico Internazionale, la garanzia dello Stato fino ad un ammontare massimo complessivo di euro 58.123.325,71. La garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 5.
(Disposizioni tributarie)

  1. I proventi percepiti a fondo perduto dal Comitato organizzatore per il perseguimento dei propri fini istituzionali non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES).
  2. I proventi percepiti dal Comitato organizzatore, nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, non concorrono a formare reddito imponibile ai fini IRES. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento. I pagamenti intercorrenti tra Comitato Organizzatore, da un lato, e Comitato Olimpico Internazionale, enti controllati dal Comitato Olimpico Internazionale, Cronometrista ufficiale, Comitato Paralimpico Internazionale, enti controllati dal Comitato Paralimpico Internazionale, dall'altro, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES, in relazione ai corrispettivi per i servizi resi nell'esercizio di attività commerciali direttamente connesse allo svolgimento dei giochi.
  3. Gli emolumenti percepiti dagli atleti e dagli altri membri della famiglia olimpica, così come definiti all'articolo 2, dell'Allegato XI, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, non residenti fiscalmente in Italia, in relazione alle prestazioni da quest'ultimi rese in occasione dei Giochi, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, né ad imposte sostitutive sui redditi.
  4. Non si applicano, nei confronti del Comitato Olimpico Internazionale, degli enti controllati dal Comitato Olimpico Internazionale, del Cronometrista ufficiale, del Comitato Paralimpico Internazionale, degli enti controllati dal Comitato Paralimpico Internazionale e degli altri enti esteri che hanno alle dipendenze membri della «famiglia olimpica», le disposizioni in materia di stabile organizzazione, nonché di base fissa o ufficio di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, quanto all'attività svolta ai fini dell'organizzazione dei Giochi.
  5. L'importazione in Italia di tutti i beni, i materiali e le attrezzature necessari per lo svolgimento dei Giochi Invernali e per il loro utilizzo nel corso degli stessi può essere effettuata in regime di ammissione temporanea in esenzione dai diritti doganali o in franchigia doganale, ove applicabile. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di facilitare le attività, può adottare misure di semplificazione delle inerenti procedure doganali.
  6. I redditi di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore, per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2026, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare.
  7. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 6 del presente articolo, valutati in 0,527 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,444 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,379 milioni di euro per l'anno 2022, in 6,361 milioni di euro per l'anno 2023, in 10,603 milioni di euro per l'anno 2024, in 16,429 milioni di euro per l'anno 2025, in 11,816 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,735 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE «FINALI ATP TORINO 2021-2025»

Articolo 6.
(Comitato per le Finali ATP)

  1. Ai fini dello svolgimento delle finali ATP Torino 2021-2025, è istituito un «Comitato per le Finali ATP» presieduto dal Sindaco di Torino, o da un suo delegato, e composto da un rappresentante del Presidente della giunta regionale del Piemonte, con funzioni di vicepresidente, da un rappresentante dell'Autorità di Governo competente in materia di sport e da un rappresentante della Federazione italiana tennis.
  2. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione della città e del territorio, favorendo anche lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali. Il Comitato ha sede a Torino e si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta sia richiesto da un componente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente.
  3. La Federazione italiana tennis cura, anche stipulando un'apposita convenzione con «Sport e Salute S.p.A.», ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva. A tale fine, può essere costituita presso la Federazione italiana tennis una «Commissione Tecnica di Gestione» composta da cinque membri, designati uno dal Comune di Torino, uno dalla Regione Piemonte e tre dalla Federazione medesima.
  4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 1 e dalla Commissione di cui al comma 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. Gli incarichi di componente del Comitato di cui al comma 1 e della Commissione di cui al comma 3 non prevedono compensi e non sono cumulabili, né compatibili con l'esercizio di funzioni nell'ambito di «Sport e Salute S.p.A.».

Articolo 7.
(Opere e infrastrutture)

  1. Il Comune di Torino è autorizzato a elaborare il piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali, connesse alle finali ATP Torino 2021-2025, nei limiti delle risorse disponibili per tali scopi a legislazione vigente. Al predetto piano non si applicano le disposizioni in materia di programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. L'adeguamento degli impianti destinati ad ospitare il grande evento sportivo è considerato, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di interesse pubblico, anche senza previa deliberazione del consiglio comunale, e consente il rilascio di titoli abilitativi in deroga agli strumenti urbanistici generali, in ogni caso nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
  3. L'utilizzo dei fondi erogati da amministrazioni pubbliche è rendicontato con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 158 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  4. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono classificate come «ATP Torino 2021-2025».

Articolo 8.
(Garanzie)

  1. I soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno prestato garanzia in favore della Federazione italiana tennis per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima contratte nei confronti di ATP Tour, Inc., possono richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato a condizioni di mercato, per un ammontare massimo complessivo di 44 milioni di euro fino al 31 dicembre 2024, ridotti per un ammontare massimo di 28,6 milioni di euro dal 1° gennaio 2025 al 30 gennaio 2026. La controgaranzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti modalità, condizioni e termini per la concessione della suddetta controgaranzia, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea.

Articolo 9.
(Adempimenti finanziari e contabili)

  1. Le risorse destinate a legislazione vigente alla Federazione italiana tennis per l'organizzazione delle Finali ATP di tennis nella città di Torino, sono annualmente trasferite entro la data del 15 gennaio e sono destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.
  2. Per l'anno 2020, alla Federazione italiana tennis sono assegnati 3 milioni di euro per supportare le attività organizzative delle Finali ATP Torino 2021-2025. Ai predetti oneri si provvede a valere sulle risorse destinate alla «Sport e salute S.p.A.», ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che a tal fine sono finalizzate.

Capo III
DISCIPLINA DEL DIVIETO DI PUBBLICIZZAZIONE PARASSITARIA

Articolo 10.
(Divieto di pubblicizzazione parassitaria)

  1. Sono vietate le attività di pubblicizzazione parassitaria poste in essere in occasione di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale.
  2. Costituiscono attività di pubblicizzazione parassitaria vietate ai sensi del comma 1:

   a) la creazione di un collegamento indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi di cui al comma 1 idoneo a indurre in errore il pubblico sull'identità degli sponsor ufficiali;

   b) la falsa dichiarazione nella propria pubblicità di essere sponsor ufficiale di un evento di cui al comma 1;

   c) la promozione del proprio marchio o altro segno distintivo tramite qualunque azione, non autorizzata dall'organizzatore, che sia idonea ad attirare l'attenzione del pubblico, posta in essere in occasione di uno degli eventi di cui al comma 1, e idonea a generare nel pubblico l'erronea impressione che l'autore della condotta sia sponsor dell'evento sportivo o fieristico medesimo;

   d) la vendita e la pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di un evento sportivo o fieristico di cui al comma 1 ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore circa il logo medesimo e a ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l'evento ovvero con il suo organizzatore.

  3. Non costituiscono attività di pubblicizzazione parassitaria le condotte poste in essere in esecuzione di contratti di sponsorizzazione conclusi con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati a uno degli eventi di cui al comma 1.

Articolo 11.
(Ambito temporale di applicazione)

  1. I divieti di cui all'articolo 10 operano a partire dal novantesimo giorno antecedente alla data ufficiale di inizio degli eventi sportivi e fieristici di cui al comma 1 dell'articolo medesimo, fino al novantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi.

Articolo 12.
(Sanzioni e tutela amministrativa e giurisdizionale)

  1. Salvo che la condotta costituisca reato o più grave illecito amministrativo, chiunque violi i divieti di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100.000 euro a 2,5 milioni di euro.
  2. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni, provvede l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che procede nelle forme di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in quanto compatibili.

Articolo 13.
(Tutela diretta dei soggetti danneggiati)

  1. Le previsioni del presente capo non escludono l'applicazione delle altre previsioni di legge a tutela dei soggetti che deducono la lesione di propri diritti o interessi per effetto delle condotte di cui all'articolo 10.

Articolo 14.
(Registrazione come marchio delle immagini che riproducono trofei)

  1. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole «o sportivo,» sono inserite le seguenti: «le immagini che riproducono trofei,».

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15.
(Disposizioni finali)

  1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai capi I e II del presente decreto, sono fatte salve le competenze delle Regioni Lombardia, Veneto e Piemonte. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto, anche in merito a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione.
  2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai capi I e II del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato in materia di sport possono dettare ulteriori disposizioni attuative, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  3. Dall'attuazione di quanto previsto al capo III non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Dato a Roma, addì 11 marzo 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Spadafora, Ministro per le politiche giovanili e lo sport
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede