FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2402

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

e dal ministro della salute
(SPERANZA)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Presentato il 23 febbraio 2020

  Onorevoli Deputati! — Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, reca un complesso di misure urgenti per fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica nel nostro Paese, causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, nonché dall'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità.
  In proposito, si ricorda che l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
  Il decreto-legge, che si compone di cinque articoli, prevede le misure necessarie per il contrasto e il contenimento della diffusione del predetto virus.
  L'articolo 1 individua misure di contrasto e di emergenza epidemiologica.
  In particolare, il comma 1 prevede che, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva al predetto virus almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei comuni o nelle aree in cui vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.
  Ai sensi del comma 2, le misure di contenimento possono riguardare, tra l'altro, la limitazione della circolazione delle persone nelle aree interessate, la sospensione dei servizi educativi, dell'apertura al pubblico dei musei e degli esercizi commerciali – esclusi quelli per l'acquisto di beni di prima necessità –, la sospensione delle procedure concorsuali, specifiche misure di quarantena, limitazioni all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata, chiusura o limitazioni all'apertura di uffici pubblici.
  L'articolo 2 prevede la possibilità che le competenti autorità, anche al di fuori delle stringenti condizioni delineate dall'articolo 1, comma 1, adottino ulteriori misure di contenimento e gestione delle emergenze sanitarie, con poteri il cui esercizio è disciplinato dall'articolo 3, comma 1, mentre gli ordinari poteri emergenziali sono regolati dal comma 2 dell'articolo 3, che comunque legittima l'esercizio dei poteri stessi nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti nel comma 1.
  L'articolo 3 disciplina l'esercizio dei poteri delineati nei precedenti articoli, prevedendo l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché il Presidente della regione competente, nel caso in cui riguardino specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale. Il comma 2 mira a realizzare il coordinamento dei poteri già previsti a legislazione vigente (articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) con quelli attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri dal decreto-legge. Da ultimo, i commi 4, 5 e 6 recano norme in materia di sanzioni penali e di utilizzo delle Forze armate e di polizia per l'attuazione delle misure di contenimento, nonché in materia di termini del controllo preventivo da parte della Corte dei conti.
  L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore del decreto il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

  Il provvedimento d'urgenza in materia di contenimento e gestione delle emergenze epidemiologiche a livello nazionale è composto da cinque articoli.
  L'articolo 1 individua le misure di contrasto e di emergenza epidemiologica.
  Le stesse sono garantite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 2 reca ulteriori potenziali misure di contenimento volte parimenti a prevenire la diffusione dell'epidemia; esso non determina ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 3 rinvia a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché il Presidente della regione competente, nel caso in cui riguardino una sola regione, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino più regioni.
  Prevede, altresì, che nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono comunque fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute ai sensi del citato articolo 32 della legge n. 833 del 1978 per contrastare l'emergenza epidemiologica. Da ultimo, i commi 4, 5 e 6 recano norme in materia di sanzioni penali e di utilizzo delle Forze armate e di polizia per l'attuazione delle misure di contenimento, nonché in materia di termini del controllo preventivo da parte della Corte dei conti.
  Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge hanno, dunque, sostanzialmente natura ordinamentale in quanto chiariscono, in via esemplificativa, le misure adottabili con riferimento alla diffusione del COVID-19, prevedendo una procedura ad hoc per l'adozione di tali misure da parte di ciascuna autorità competente. Dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed essi sono attuati con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 4 prevede che, per fare fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima deliberazione è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che è corrispondentemente integrato di un pari importo. I relativi interventi da effettuare potranno essere individuati e quantificati in apposite e successive ordinanze di protezione civile.
  Agli oneri derivanti dall'incremento del Fondo per le emergenze nazionali ai sensi del comma 1, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, relativa allo stanziamento di risorse – complessivamente pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 – per la lotteria degli scontrini la cui decorrenza è stata differita al 1° luglio 2020, ad invarianza di risorse stanziate, a seguito di quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019.
  L'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno stesso della sua pubblicazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020.

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

  Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

  Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

  1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.
  2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:

   a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;

   b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;

   c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

   d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;

   e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

   f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

   g) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale;

   h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;

   i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

   j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;

   k) chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;

   l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente;

   m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3;

   n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;

   o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

Articolo 2.
(Ulteriori misure di gestione dell'emergenza)

  1. Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1.

Articolo 3.
(Attuazione delle misure di contenimento)

  1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.
  2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  3. Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
  4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
  5. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.
  6. I termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 4.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che a tal fine è corrispondentemente incrementato.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Dato a Roma, addì 23 febbraio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede