FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                Capo II
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26
                        Articolo 27
                        Articolo 28
                        Articolo 29
                        Articolo 30
                        Articolo 31
                        Articolo 32
                        Articolo 33
                        Articolo 34
                        Articolo 35
                        Articolo 36
                        Articolo 37
                        Articolo 38
                        Articolo 39
                        Articolo 40
                        Articolo 41
                Capo III
                        Articolo 42
                Capo IV
                        Articolo 43
                        Articolo 44

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2325

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

Presentato il 31 dicembre 2019

  Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede la conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

  Articolo 1. – (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni) – Il comma 1 è volto a consentire alle pubbliche amministrazioni di disporre di uno strumento normativo idoneo a contrastare il fenomeno del precariato nel pubblico impiego, proseguendo in un percorso virtuoso funzionale anche al superamento della procedura di infrazione n. 2014/4231 in materia di contratti di lavoro a tempo determinato nei settori pubblico e privato.
  Il comma 2 interviene sull'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 dicembre 2016, n. 216, prorogando al 31 dicembre 2020 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, e il termine per concedere le relative autorizzazioni alle assunzioni, al fine di ovviare alla carenza di personale che si verrebbe a creare anche a causa della cosiddetta «quota 100». Interviene, altresì, sull'articolo 1, comma 6-quater, del citato decreto-legge n. 216 del 2016, prorogando al 31 dicembre 2023 il termine per l'utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica, al fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza.
  Il comma 3, intervenendo sull'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, proroga al 31 dicembre 2020 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che gravano sull'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Il comma 4, lettera a), intervenendo sull'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, proroga al 31 dicembre 2020 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e, per effetto dell'intervento normativo in esame anche nell'anno 2018, previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La previsione, inoltre, proroga al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale possono essere concesse le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste.
  Il comma 4, lettera b), intervenendo sull'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014, proroga al 31 dicembre 2020 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che gravano sull'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Il comma 5, intervenendo sull'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che modifica il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, proroga al 31 dicembre 2020 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato finanziate con apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, inclusi le agenzie fiscali e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici.
  Il comma 6, prevede che la disciplina concernente le modalità di reclutamento del personale dirigente di prima fascia trovi applicazione a decorrere dal 31 dicembre 2020, al fine da rendere tale reclutamento coerente all'assetto ordinativo ed organizzativo delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, si introduce la possibilità di conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in misura percentuale superiore (fino al 10 per cento) rispetto a quella attualmente vigente, stabilita all'8 per cento.
  Il comma 7 sospende l'applicazione del termine di tre mesi entro il quale le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'articolo 14, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativi ai titolari di incarichi dirigenziali, per soli soggetti di cui all'articolo 1-bis. La sospensione si rende necessaria per consentire un compiuto adeguamento dell'ordinamento giuridico alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  Il comma 8 consente l'entrata a pieno regime della piattaforma PagoPA alla quale, ad oggi, non hanno aderito tutte le pubbliche amministrazioni obbligate a farlo. Si prevede dunque la proroga del termine previsto dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche amministrazioni possono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPA.
  Per facilitare l'adesione delle amministrazioni, si prevede che l'adesione possa avvenire in via sussidiaria attraverso altro soggetto (amministrazione o partner tecnico) già operante sulla piattaforma.
  Il processo di trasformazione digitale in atto non tollera ritardi e, pertanto, essendo stato già prorogato di un anno il termine inizialmente fissato al 1° gennaio 2019, si prevede che il termine sia differito al 30 giugno 2020, essendo un termine assolutamente congruo per consentire gli adeguamenti tecnici necessari per l'adesione o per la stipula di convenzioni con soggetti già aderenti alla piattaforma.
  In ultimo si attribuisce rilevanza al mancato adempimento dell'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che esso incide sulla misurazione e valutazione della performance dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  Il comma 9 estende alla restante durata dell'affidamento del servizio universale postale a Poste italiane Spa la norma (combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244) che ha riattivato, per il triennio 2017-2019, il sistema di rimborso a posteriori delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali e del settore no profit.
  In via preliminare, si evidenzia che gli invii dei prodotti editoriali e del settore no profit che beneficiano delle tariffe postali agevolate rientrano pienamente nell'ambito del Servizio postale universale, sono cioè invii che Poste italiane Spa deve recapitare con determinati livelli di accessibilità e qualità, in forza degli obblighi cui è soggetta ai sensi del decreto legislativo n. 261 del 1999 e del Contratto di programma vigente. Al fine di garantire a tutti i cittadini la possibilità di ricevere le pubblicazioni editoriali a domicilio ad un costo accessibile e non discriminatorio esiste lo specifico Servizio di interesse economico generale (SIEG) «tariffe agevolate editoriali» che si innesta nel «Servizio postale universale», risultando da quest'ultimo inscindibile.
  Si fa presente che la scelta dell'Italia di affidare il SIEG in questione al Fornitore del Servizio postale universale risulta in linea con quanto previsto in tutti gli altri Paesi europei che hanno stabilito un analogo meccanismo di agevolazione a favore degli editori (si vedano, ad esempio, i casi di Francia e Belgio).
  D'altro canto, solo il Fornitore del Servizio postale universale è in grado di garantire la copertura dell'intero territorio nazionale con livelli di frequenza (nella gran parte dei casi quotidiana) e rapidità di recapito adeguati ed è soggetto a vincoli statali a garanzia della qualità del servizio. Si consideri, al riguardo, che Poste italiane Spa ha garantito nel 2018 il recapito sul territorio nazionale di circa 250.000 quotidiani e giornali locali ogni giorno (dal lunedì al venerdì) con obiettivo di recapito in J+0, ovvero entro il giorno stesso della pubblicazione e della spedizione.
  Stante quanto sopra, ne va con sé che la durata ottimale dell'incarico del SIEG editoriale è pari a quella dell'affidamento del servizio universale operato dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 261 del 1999, considerato che le risorse e gli asset necessari per la fornitura sono comuni ad entrambe le missioni. Tale previsione è in linea con quanto stabilito dalla sezione 2.4 della disciplina SIEG 2012: «la durata del periodo di incarico deve essere giustificata con riferimento a criteri oggettivi quali la necessità di ammortizzare attività fisse non trasferibili. In linea di principio, la durata del periodo di incarico non deve superare il tempo necessario per l'ammortamento dell'attività più significativa necessaria per fornire il SIEG». Peraltro, tale stesso principio è sancito anche dall'articolo 4, comma 2, della direttiva postale: la durata della designazione di un fornitore di servizio universale deve coprire un periodo sufficiente ad assicurare la redditività degli investimenti.
  Non reiterare il rimborso a posteriori delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali e del settore no profit comporterebbe la necessità di abolire, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le tariffe postali agevolate ed applicare le tariffe «piene» universali, notevolmente più alte, al fine di non generare un indebito aggravio economico finanziario a carico di Poste italiane Spa. L'Azienda, infatti, non può sostenere l'onere al posto dello Stato italiano in quanto, tra l'altro, società quotata e sotto il controllo della Corte dei conti.
  L'incremento tariffario, come già sperimentato in passato, avrebbe un forte impatto negativo sulle spedizioni editoriali e sui cittadini destinatari delle pubblicazioni e, più in generale, andrebbe a detrimento dei princìpi di tutela del pluralismo e dell'accessibilità dell'informazione garantiti dal SIEG in oggetto.
  Ove pure fosse possibile, in via ipotetica, confermare le tariffe agevolate in assenza di rimborsi a Poste italiane, l'inevitabile aggravamento dell'onere di fornitura del servizio postale universale si rifletterebbe direttamente sullo Stato, principale azionista di Poste italiane Spa, non solo in termini di peggioramento del risultato economico dell'azienda e svalutazione della partecipazione statale, ma anche in termini di necessità di incrementare i fondi destinati al finanziamento dell'onere stesso proprio per le motivazioni suesposte.
  Si ricorda, infine, che la norma vigente è finalizzata a tutelare il pluralismo e l'accessibilità dell'informazione in Italia nell'attuale contesto di progressiva contrazione delle vendite di prodotti editoriali, ivi compresi quelli inoltrati a mezzo del servizio postale, a fronte dell'incremento delle vendite mediante mezzi di diffusione elettronica e di contrazione dei ricavi derivanti dal settore per Poste italiane Spa. In particolare, la distribuzione dei prodotti editoriali ha per Poste italiane Spa un costo decisamente superiore ai ricavi, con perdite rilevanti. Tra i diversi servizi postali editoriali, infatti, la categoria con il conto economico meno sostenibile è quella della distribuzione dei quotidiani. Gli elevati costi sono dovuti alla forte incidenza di costi fissi, considerata l'alta qualità richiesta (consegna nello stesso giorno) a fronte di un volume relativamente ridotto di prodotti da consegnare, in particolar modo nelle aree periferiche.
  Comma 10 – Con la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità», è stato istituito (articolo 3) l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
  Tale organismo è stato inizialmente costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A definirne composizione, organizzazione e funzionamento provvedeva un regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione. I regolamenti adottati in forza di tale previsione normativa (decreto ministeriale 14 luglio 2014 e decreto ministeriale 11 luglio 2017) prevedevano che per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali l'Osservatorio si avvalesse di una segreteria tecnica.
  Con il successivo decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 («Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità sono state attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri. Conseguentemente, modificando l'articolo 3 della legge n. 18 del 2009 anche l'Osservatorio è stato trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed è stabilito che lo stesso venga presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato e, parimenti, che ne siano disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri composizione, organizzazione e funzionamento.
  A seguito della modifica dell'assetto di funzioni sopra descritto e tenuto conto della delega in materia conferita all'allora Ministro per la famiglia e la disabilità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018 è stata istituita la Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, competente anche a garantire il funzionamento e l'esercizio dei compiti dell'Osservatorio, la qual Struttura di missione si avvale (articolo 3, comma 3) di una Segreteria tecnica composta da non più di 10 esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, per i cui compensi è stabilito un importo complessivo non superiore a 240.000 euro annui.
  Con la costituzione dell'attuale Governo la delega in materia di disabilità non è più stata conferita al Ministro per la famiglia e il Presidente del Consiglio dei ministri, con propri decreti (rispettivamente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019 di modifica dell'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri) ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 la Struttura di missione e previsto che dal 1° gennaio 2020 ai compiti e funzioni della medesima succeda un Ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri che possa assicurare, in via permanente, le attività volte alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone con disabilità. Tra le competenze attribuite al nuovo Ufficio autonomo (istituito dal già citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019), è stato confermato il compito di fornire supporto all'Osservatorio per il suo funzionamento e l'esercizio dei suoi compiti.
  Si pone quindi l'esigenza di prorogare oltre il termine di cessazione delle funzioni della Struttura di missione la Segreteria tecnica, affinché questa continui a garantire il supporto al funzionamento dell'Osservatorio, inquadrando tale Segreteria tecnica nella struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, in modo stabile e quindi presso il neo-costituito Ufficio autonomo, assicurandone continuità di funzionamento.

  Articolo 2. – (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali) – Il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il termine ultimo entro il quale il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attualmente in carica, possono continuare ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, ferma restando la loro cessazione da tali funzioni al momento dell'insediamento del nuovo Collegio.
  Identica proroga, dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020, è prevista dal comma 2 per l'esercizio delle funzioni del Presidente e dei componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali.

  Articolo 3. – (Proroga di termini in materie di interesse del Ministero dell'interno) – Comma 1 – La disposizione di cui all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si colloca nell'ambito dei processi amministrativi di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno in favore degli stranieri.
  Essa fissa al 31 dicembre 2019 il termine a decorrere dal quale acquistano efficacia le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dello stesso articolo 17.
  Tuttavia, l'efficacia delle medesime è subordinata alla realizzazione di un canale informatico (previsto dal successivo comma 4-quinquies) in grado di consentire l'acquisizione dei certificati (del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio) esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati.
  Le azioni di informatizzazione dei citati processi di lavoro sono condizionate dal completamento di operazioni tecniche, finalizzate alla costituzione e all'alimentazione dei necessari sistemi informatici e delle relative banche dati.
  Un'attività, questa, complessa che non vede coinvolto il solo Ministero dell'interno, ma anche le diverse amministrazioni dello Stato deputate al rilascio dei certificati e delle informazioni specificamente elencati nella norma.
  Tali interventi di adeguamento tecnologico – tuttora in corso presso le altre amministrazioni coinvolte – impongono pertanto di posticipare il termine di applicazione delle disposizioni in materia, dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020.
  Comma 2 – La norma, che interviene con la tecnica della novella sull'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si rende necessaria per assicurare l'effettività della riapertura e proroga dei termini prevista dalla legge n. 145 del 2018, che faceva rinvio all'adozione di un decreto interministeriale di rivalutazione degli importi e di diversa previsione di indennizzabilità per le lesioni gravissime.
  Detto decreto interministeriale nello scorso mese di novembre è stato perfezionato con la firma dei Ministri competenti ed adeguato alle nuove disposizioni della legge 19 luglio 2019, n. 69, con la quale è stato introdotto nell'ordinamento il nuovo reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e, pertanto, se ne prevede l'indennizzabilità in misura autonoma dalle spese mediche sostenute, corrispondente nell'importo alle lesioni gravissime.
  In particolare, la lettera a) estende la platea dei soggetti destinatari dell'indennizzo a coloro che hanno subìto una «deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso», sulla base della nuova fattispecie contemplata dall'articolo 12 della legge 19 luglio 2019, n. 69, mentre la lettera b) proroga al 31 dicembre 2020 il termine di presentazione delle domande di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di reati intenzionali violenti (vittime di un reato commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della legge n. 122 del 2016, vittime di una lesione personale gravissima, ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale e vittime dei reati di cui alla lettera a)).
  Conseguentemente, la lettera c) posticipa al 31 ottobre 2020 il termine ultimo di acquisizione dei requisiti previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 122 del 2016, per i soggetti che a tale data non ne risultino ancora in possesso, ai fini della presentazione della domanda di accesso all'indennizzo entro i sessanta giorni stabiliti dalle disposizioni normative.
  La proroga, prevista con la modifica del comma 594, si estenderà automaticamente anche alle fattispecie previste dal comma 596, che fa rinvio al predetto comma 594 per i termini di presentazione delle richieste di rivalutazione degli importi già concessi.
  Comma 3 – La disposizione proroga di un anno (31 gennaio 2021) il termine finale di efficacia della norma in base alla quale il personale dei Servizi di informazione per la sicurezza può effettuare colloqui personali con soggetti detenuti o internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo di matrice internazionale.
  Comma 4 – L'intervento si inserisce nel percorso finalizzato a dare compiuta attuazione all'articolo 5 del decreto-legge n. 107 del 2011, concernente la disciplina dei servizi anti-pirateria a bordo di una nave, finora applicata in un regime parziale e transitorio.
  Come è noto, il quadro regolatorio discendente dal cennato articolo 5 del decreto-legge n. 107 del 2011 è stato completato dal decreto ministeriale n. 139 del 2019. Tale provvedimento, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 107 del 2011, prevede che fino al 31 dicembre 2019 il personale giurato che abbia effettuato i predetti servizi per un periodo di almeno novanta giorni possa svolgere questa attività senza la necessità di sostenere l'esame di abilitazione allo svolgimento dei servizi di sicurezza complementare di cui al decreto ministeriale n. 154 del 2009. A partire dal 1° gennaio 2020, potrà essere adibito ai predetti servizi solo personale che abbia superato l'esame in parola, le cui sessioni sono organizzate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo (UTG), previa frequentazione dell'apposito corso.
  L'unico regime di vantaggio è previsto per coloro che hanno effettuato il servizio di almeno novanta giorni. Costoro, infatti, sono ammessi a sostenere direttamente l'esame.
  La recente entrata in vigore del decreto ministeriale n. 139 del 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2019) è evidente che lascia ben poco spazio alle prefetture-UTG per organizzare le predette sessioni di esame.
  Al fine di superare l’impasse – che rischia di non consentire l'espletamento dei predetti servizi – la disposizione proroga al 30 giugno 2020 il termine entro il quale si applica il regime transitorio previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 107 del 2011, lasciando in tal modo alle prefetture-UTG un lasso di tempo sufficiente allo svolgimento dell'attività in questione.
  Comma 5 – La disposizione prevede una proroga del termine per l'adeguamento alla disciplina antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere ubicate in territori nei quali sono stati dichiarati stati di emergenza. Al riguardo, la legge n. 145 del 2018, novellando la legge n. 205 del 2017, ha prorogato il termine per l'adeguamento alla disciplina antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere ubicate nei territori colpiti dalle violente perturbazioni verificatesi a decorrere dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018. In particolare, veniva prorogato al 31 dicembre 2019 il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, fermi rimanendo, ai fini dell'operatività della proroga, l'obbligo di presentazione di SCIA parziale entro il 30 giugno 2019. Con la norma in esame si dispone, in primo luogo, un'ulteriore proroga dei termini sopracitati, rispettivamente al 30 giugno 2022, per l'adeguamento alle disposizioni antincendio, e al 31 dicembre 2020, per la presentazione della SCIA parziale. Viene altresì esteso l'ambito oggettivo di applicazione della suddetta disciplina anche ai territori colpiti dagli eventi sismici del centro Italia nel 2016 e 2017, nonché ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

  Articolo 4. – (Proroga di termini in materia economica e finanziaria) – Il comma 1 proroga il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
  In forza di tale disposizione l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata, al fine di preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e di ottimizzare i flussi veicolari e logistici, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2019, 40 unità di personale da inquadrare nella prima fascia retributiva della terza area e 20 unità di personale da inquadrare nella terza fascia retributiva della seconda area, da adibire ad attività di controllo.
  Tuttavia, le ben note criticità esistenti nel rinvenire graduatorie di altre amministrazioni, vigenti ed utilizzabili, per profili professionali compatibili con le esigenze operative dell'Agenzia, la quale necessita, ancor più che in passato, soprattutto in considerazione della prossima Brexit, di figure specialistiche adeguate all'attività di ispezione e vigilanza a supporto delle verifiche e dei controlli in ambito doganale, hanno condotto l'Agenzia ad intraprendere un'autonoma azione di acquisizione di personale mediante indizione di apposite procedure concorsuali per il reclutamento di 40 funzionari e 20 assistenti doganali.
  Il ritardo nella tempistica di espletamento dei concorsi previsti dalla norma prorogata è connesso al processo di riorganizzazione delle strutture funzionali dell'Agenzia avviato nel 2019 e giunto a conclusione nel corso del predetto anno; tale circostanza ha di fatto impedito alle strutture interessate di orientare gli sforzi organizzativi all'avvio in tempo utile di dette procedure e solo nei mesi di luglio e agosto, rispettivamente con determinazioni n. 28008/19 e n. 30130/19, sono stati indetti i due concorsi su indicati.
  Si segnala, infine, che le prescritte autorizzazioni alle assunzioni previste dalla citata norma prorogata – assunzioni che non sarebbero comunque potute avvenire prima del 15 novembre 2019 per effetto dell'articolo 1, comma 399, della legge n. 145 del 2018 – e da finanziare mediante le risorse connesse alle cessazioni registrate nel 2018, sono state rilasciate dal Dipartimento della funzione pubblica e dalla Ragioneria generale dello Stato – IGOP con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019; pertanto, solo dopo tale data si è avuta la certezza di poter finalizzare le previste assunzioni.
  Risulta, da quanto sopra esposto, l'evidente impossibilità di poter definire le due procedure concorsuali entro il 31 dicembre 2019, così da poter procedere alle relative assunzioni nel corso dell'anno 2019.
  Si precisa che le assunzioni sono effettuate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a valere sulle ordinarie capacità assunzionali connesse alle cessazioni registrate nell'anno 2019.
  Il comma 2 proroga l'ambito di operatività dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, estendendolo all'anno 2020.
  Tale disposizione, allo scopo di contenere la spesa per locazioni passive da parte delle amministrazioni pubbliche, aveva disposto il «blocco», originariamente circoscritto al triennio 2012-2014, degli adeguamenti dell'Istituto nazionale di statistica relativi ai canoni dovuti sia dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (come individuate dal predetto Istituto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009), sia dalle autorità indipendenti (inclusa la CONSOB) per l'utilizzo di immobili in locazione passiva di proprietà pubblica o privata.
  Tale blocco è stato successivamente esteso, per le medesime finalità di razionalizzazione della spesa pubblica per locazioni passive, agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 ad opera, rispettivamente, dei decreti-legge nn. 192 del 2014, 210 del 2015, 244 del 2016, 205 del 2017 e 145 del 2018.
  A fronte della perdurante esigenza di contenimento della spesa pubblica per l'utilizzo di immobili in locazione passiva da parte delle pubbliche amministrazioni, si ravvisa la necessità di estendere all'anno 2020 l'ambito di operatività dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.
  Il comma 3 proroga i termini per la presentazione, da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, dei rendiconti dei pagamenti effettuati per il personale nonché, conseguentemente, i termini per i relativi controlli.
  La proroga in questione ha natura prettamente tecnica e si rende necessaria poiché la predisposizione degli strumenti informatici per la prima applicazione del nuovo sistema di controllo dei pagamenti delle competenze fisse e accessorie è stata completata nel mese di novembre 2019.
  Ciò in quanto la predisposizione delle rendicontazioni dei pagamenti da parte delle amministrazioni ha comportato l'elaborazione di un format comune e di una procedura uniforme di estrazione dei dati dalla medesima fonte dati, detenuti da NOIPA.
  Al momento sono state completate, da parte di NOIPA, le operazioni di messa a disposizione delle amministrazioni dei dati risultanti dai sistemi informatici, utili alle rendicontazioni, nel formato elaborabile previsto dalla legge, e sono state definite e messe a punto le implementazioni informatiche da parte della Ragioneria generale dello Stato, necessarie per consentire che i predetti dati pervengano agli uffici di controllo con canali atti ad assicurare il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
  Conseguentemente, le rendicontazioni delle amministrazioni ai rispettivi uffici di controllo sono state inviate con cinque mesi di ritardo rispetto al termine fissato del 30 giugno 2019 e alcune amministrazioni hanno incontrato ancora qualche problema per il predetto invio, che si concluderà presumibilmente entro il 31 dicembre 2019.
  Inoltre, dal punto di vista del termine per il controllo, gli invii delle rendicontazioni a ridosso della scadenza di legge per l'esercizio del riscontro di ragioneria fanno sì che non possa essere rispettato il termine previsto del 31 dicembre 2019 e per il predetto motivo si rende necessario prorogare conseguentemente di un periodo di sei mesi sia il termine di presentazione della rendicontazione, a beneficio delle amministrazioni, sia il termine conclusivo del controllo, a beneficio degli uffici di controllo di regolarità amministrativa e contabile (svolto dagli Uffici centrali di bilancio presso il Ministero e dalle ragionerie territoriali dello Stato).

  Articolo 5. – (Proroga di termini in materia di salute) – La proroga di cui al comma 1 consente, anche per l'anno 2020, in via transitoria ed eccezionalmente, l'utilizzo delle risorse finanziarie, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, ai sensi dell'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in vista della proposta di riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2020 in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.
  A tal fine, si estende anche al predetto anno la procedura di cui al quinto periodo del citato comma 67-bis, prevista per l'anno 2014 e già estesa agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e da ultimo al 2019 con l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 (decreto Calabria), pur sempre nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo del predetto comma 67-bis, il quale dispone che «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione». L'urgenza dell'intervento, così come già avvenuto per gli anni precedenti, risiede nella necessità di garantire il riparto delle predette risorse alle citate regioni, in assenza delle quali si determinerebbero criticità di ordine finanziario in merito agli equilibri di bilancio.
  La proroga, come per le precedenti e come evidenziato nella relazione tecnica, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto rientra nell'ambito del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato.
  In particolare, si tende unicamente ad individuare i criteri per distribuire la quota premiale complementare alle risorse assegnate in applicazione dei costi standard, anche per l'anno 2020 (comunque spettante alle regioni virtuose perché parte del finanziamento al Servizio sanitario nazionale) senza intervenire in alcun modo sulla quantificazione della stessa, quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, intervenendo su risorse già stanziate sui capitoli di spesa che finanziano il Servizio sanitario nazionale.
  In relazione alla proroga di cui al comma 2 si evidenzia quanto segue.
  L'articolo 9-duodecies del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, dispone la determinazione della dotazione organica dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) nel numero di 630 unità, al fine di consentire all'Agenzia il corretto svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
  Al primo periodo del comma 2, il suddetto articolo, come poi modificato dall'articolo 1, comma 1137, lettere a) e b), della legge n. 145 del 2018, prevede che «Nel quadriennio 2016-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Agenzia può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia.».
  Inoltre, il secondo periodo del medesimo comma prevede che le procedure finalizzate alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, di non più di 80 unità per ciascun anno e comunque nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1.
  Ciò premesso, l'AIFA ha provveduto all'avvio, nel corso del 2018, della procedura concorsuale per il reclutamento della dirigenza amministrativa di II fascia sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2017, nonché sulla base della rimodulazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con delibera del Consiglio di amministrazione n. 13 del 2017, che ha ottenuto i pareri favorevoli del Dipartimento della funzione pubblica – UOLP e del Ministero dell'economia e delle finanze – IGOP, in data, rispettivamente, 24 e 27 luglio 2017.
  Per quanto riguarda la procedura concorsuale avviata (dirigenza di II fascia), sono tutt'ora in corso di espletamento le operazioni di valutazione dei titoli e delle prove scritte svolte in data 16 e 17 settembre 2019.
  Resta ancora da bandire, per il completamento della dotazione organica di cui all'articolo 9-duodecies, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2015, il concorso per il reclutamento dei dirigenti biologi sanitari (ex dirigenti biologi delle professionalità sanitarie).
  Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 10 del 27 marzo 2019 è stata adottata la nuova ripartizione della dotazione organica dell'AIFA, approvata dai Ministeri vigilanti, come da comunicazione del Ministero della salute del 28 maggio 2019, prot. n. 5296.
  La nuova dotazione organica, fermo restando il numero complessivo delle risorse umane disponibili (630 unità), prevede una diversa distribuzione tra i dirigenti sanitari (ex dirigenti delle professionalità sanitarie), in particolare attraverso la previsione di un aumento del numero dei dirigenti sanitari biologi e una conseguente diminuzione dei dirigenti sanitari farmacisti.
  Si rappresenta che l'AIFA, a seguito dell'approvazione della rimodulazione della dotazione organica, ha necessità di attivare la procedura concorsuale finalizzata al reclutamento dei dirigenti sanitari biologi (ex dirigenti biologi delle professionalità sanitarie).
  Per i motivi sopra esposti, con la norma, si ritiene necessari e urgente dare all’ AIFA la possibilità anche per l'anno 2020, sia di poter bandire la procedura concorsuale relativa ai dirigenti sanitari biologi, sia di completare la procedura concorsuale per il reclutamento di 10 dirigenti amministrativi di II fascia, in fase di espletamento i cui procedimenti valutativi non sono ad oggi ancora conclusi e, quindi, di procedere alle relative assunzioni.
  In merito alla proroga di cui al comma 3, si evidenzia che larticolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, recando disposizioni transitorie e finali, ai commi 1 e 2 prevede: «1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020; la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2016.
  2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, il Ministero, avvalendosi del Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna di cui all'articolo 37, comma 2, effettua entro il 30 giugno 2016 un monitoraggio sulla effettiva disponibilità di metodi alternativi».

  Il termine del 1° gennaio 2020 stabilito al comma 1, originariamente fissato al 1° gennaio 2017, è stato prorogato con l'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
  L'intervento riguarda una nuova proroga di detto termine al 1° gennaio 2021, prevedendo, quindi, la possibilità di autorizzare per ulteriori due anni le procedure che prevedono l'impiego di animali per ricerche sugli xenotrapianti e sulle sostanze d'abuso, di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), del medesimo decreto legislativo.
  I divieti previsti in tali lettere d) ed e), unitamente ad altri, sono stati introdotti, benché non espressamente previsti dalla direttiva 2010/63/UE, in attuazione dello specifico criterio di delega di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e f), della legge di delegazione europea n. 96 del 2013.
  Al fine di contemperare le previsioni della direttiva con quelle della legge di delega, il citato articolo 42 aveva previsto una moratoria di tre anni dell'entrata in vigore di tali misure più restrittive, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di consentire alle attività interessate gli opportuni tempi di adeguamento.
  Nel contempo, detta disposizione ha demandato al Ministero della salute il compito di effettuare, entro il 30 giugno 2016, un monitoraggio sull'effettiva disponibilità di metodi alternativi in relazione all'entrata in vigore dei suddetti divieti, avvalendosi del Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo. All'esito del monitoraggio, di cui alla relazione prot. n. 18198-02/07/2019, non esistono attualmente metodi alternativi alla sperimentazione animale negli ambiti in argomento.
  La proroga, quindi, consente di poter disporre di un ulteriore periodo di tempo, alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e delle misure di protezione degli animali, per incentivare lo sviluppo e la disponibilità di metodi alternativi rispetto all'utilizzo di animali nelle sperimentazioni negli ambiti citati.
  In data 31 ottobre 2019, la competente Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute ha chiesto un parere al Consiglio superiore di sanità sulle seguenti criticità:

   disponibilità di metodi alternativi all'utilizzo di animali nei progetti di ricerca sulle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti;

   necessità di dover continuare ad utilizzare gli animali ai fini della ricerca scientifica e regolatoria negli ambiti citati.

  Le medesime problematiche sono state poste anche all'Istituto superiore di sanità.
  Si evidenzia infine che gli enti scientifici, fortemente preoccupati per l'interruzione della ricerca per le sostanze d'abuso, ambito in cui la ricerca scientifica italiana ha sviluppato importanti risultati, hanno sollecitato la proroga del termine, segnalando l'esigenza di consentire ai ricercatori italiani di continuare la ricerca in tali settori.
  In particolare, Research4life, piattaforma che rappresenta i maggiori enti di ricerca nazionali (Mario Negri, Istituto europeo oncologico, Società italiana di neuroscienze), nell'ottobre 2019 ha inviato una nota al Ministero della salute ribadendo la necessità dell'intervento regolatorio in oggetto, al fine di non impedire ai ricercatori italiani di condurre le ricerche nel settore soprattutto delle sostanze d'abuso, peraltro consentite negli altri Stati membri dell'Unione europea e no.
  Detto stakeholder ha inoltre segnalato che l'applicazione del divieto di condurre sperimentazioni con l'impiego di animali in tali settori pregiudica la possibilità per i ricercatori italiani di accedere a bandi e finanziamenti europei pluriennali nei suindicati ambiti, perdendo la possibilità di utilizzare risorse economiche cui l'Italia comunque contribuisce per i progetti di ricerca europei.
  La proroga del termine de quo consentirebbe ai soggetti interessati di sviluppare approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello superiore di informazioni rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano animali.
  L'applicazione del divieto di autorizzare nuovi progetti di ricerca sulle sostanze d'abuso, impedirà alla ricerca italiana di proseguire le ricerche in un settore di particolare interesse per la collettività e che rappresenta un costo ingente per la sanità pubblica.
  Al riguardo, va in ogni caso evidenziato che tali divieti sono stati fortemente contestati dalla Commissione europea nella recente procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia per il non corretto recepimento della direttiva 2010/63/UE.
  Per la proroga di cui al comma 4, l'articolo 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) ha disposto: «Al fine di garantire l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, tenuto conto dei criteri individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono considerati idonei a operare presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013, e che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in servizio presso le reti medesime e sono in possesso di tutti i seguenti requisiti, certificati dalla regione competente: a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale: b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata, corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato, e di casi trattati; c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita nell'ambito di percorsi di educazione continua in medicina, ovvero tramite master universitari in cure palliative, ovvero tramite corsi organizzati dalle regioni per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR). L'istanza per la certificazione del possesso dei requisiti di cui al presente comma deve essere presentata alla regione competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
  Le suddette disposizioni consentono ai medici già operanti presso le reti dedicate alle cure palliative, seppur privi di uno dei titoli di specializzazione richiesti dalla legge, di poter operare nelle reti stesse, laddove siano in possesso di determinati requisiti previsti dal legislatore, nel rispetto di criteri di idoneità definiti con decreto di natura non regolamentare e certificati dalla regione competente. Al fine di dare attuazione alla norma, è stato predisposto lo schema di decreto ivi previsto, nel quale sono stati definiti i predetti criteri di idoneità.
  Al riguardo, occorre evidenziare che il legislatore ha previsto che l'istanza per ottenere la prescritta certificazione deve essere presentata alla regione competente dai medici palliativisti interessati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa e cioè entro il 1° luglio 2020. Orbene, lo schema di decreto attuativo delle disposizioni in parola è prossimo per l'inoltro alla Conferenza Stato-regioni per l'acquisizione della prescritta intesa. È verosimile pertanto che il decreto trovi compiuta definizione entro la fine dell'anno in corso. Posto, peraltro, che in assenza di tale decreto non è stato possibile fino ad oggi per le regioni dare corso alle procedure previste dalle disposizioni citate, si rende necessario modificare il predetto comma 522 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, nella parte de qua al fine di consentire agli interessati di poter usufruire pienamente del termine di diciotto mesi previsto dal legislatore.
  In relazione a quanto sopra, con la norma si proroga il suddetto termine di diciotto mesi, facendolo decorrere non più dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2019, ma dalla data di entrata in vigore del relativo decreto attuativo in fase di definizione.
  In merito alla proroga di cui al comma 5, si rappresenta quanto segue. L'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha introdotto il comma 4-bis dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie, il quale prevede che, ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
  Il citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al comma 538 stabilisce che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con decreto del Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali sopra esplicitati.
  Con dette disposizioni, il legislatore, tenuto conto che con la legge n. 3 del 2018 sono stati istituiti gli albi professionali anche per le professioni sanitarie che ne erano ancora prive e che pertanto l'obbligatorietà di iscrizione all'albo per le nuove categorie professionali è divenuta indispensabile per l'esercizio della relativa attività professionale sanitaria, ha ritenuto di intervenire in favore di quei lavoratori che, pur avendo esercitato una professione sanitaria per diversi anni, a seguito dell'istituzione dei nuovi albi professionali, non potevano iscriversi ad essi, per mancanza di titolo idoneo, con il rischio di essere licenziati o, nel caso di attività libero professionale, di essere denunciati per esercizio abusivo.
  Infatti, con le richiamate disposizioni si è riconosciuta loro la possibilità di poter continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, sia come dipendenti che come liberi professionisti, purché abbiano svolto un'attività professionale per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni e purché si iscrivano in appositi elenchi speciali entro il 31 dicembre 2019.
  In attuazione dell'articolo 1, comma 538, della citata legge n. 145 del 2018, il Ministero della salute ha predisposto il decreto ministeriale 9 agosto 2019, concernente «Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019.
  Al riguardo si evidenzia che l'adozione del richiamato decreto è avvenuta oltre i termini previsti dalla legge in quanto l’iter di definizione dello stesso si è rivelato particolarmente complesso e caratterizzato da numerosi incontri con i sindacati, le regioni, la Federazione nazionale TSRM-PSTRP e le associazioni dei professionisti interessati dal provvedimento medesimo.
  Ciò premesso, si rappresenta che con nota del 25 ottobre 2019, il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ha segnalato al Ministero della salute una criticità dovuta al termine di iscrizione ai predetti elenchi speciali ad esaurimento di cui al decreto ministeriale 9 agosto 2019 (31 dicembre 2019).
  In particolare, è stato evidenziato che la piattaforma informatica per l'iscrizione ai predetti elenchi speciali è stata resa operativa a decorrere dallo scorso 1° ottobre, riducendo pertanto la possibilità di iscriversi a soli tre mesi utili e che la procedura per la valutazione delle domande è molto complessa, richiedendo sino a centocinquanta giorni tra la presentazione della domanda di iscrizione ed il pronunciamento definitivo sull'iscrizione stessa da parte del Consiglio direttivo dell'Ordine, cioè un tempo sensibilmente maggiore rispetto ai tre mesi disponibili.
  Di conseguenza, è stato richiesto un intervento urgente del Ministero affinché l'attuale scadenza temporale (31 dicembre 2019) non si configuri in alcun modo come elemento ostativo nei confronti della serena prosecuzione dell'esercizio professionale di coloro che entro quel termine abbiano almeno presentato la domanda di iscrizione.
  Tenuto conto della ratio della norma di cui all'articolo 1, comma 537, della legge n. 145 del 2018, che, come sopra esposto, è proprio quella di aver voluto garantire la prosecuzione del lavoro per tutti coloro che, pur in presenza di determinati requisiti, all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 2018 non avevano un titolo idoneo all'iscrizione negli albi professionali di neo-istituzione, con la norma si sposta il termine del 31 dicembre 2019, previsto dal menzionato articolo 1, comma 537, per l'iscrizione nei suddetti elenchi speciali, al 30 giugno 2020, recuperando in tal modo i sei mesi da quando avrebbe dovuto essere adottato il citato decreto. La proroga, ad invarianza dei requisiti e dei costi, consentirebbe quindi di tutelare sia la Federazione, che sta gestendo la fase delicata dell'implementazione degli elenchi speciali, sia lo stesso interessato che, in attesa del perfezionamento dell’iter dell'iscrizione all'Ordine, potrà continuare a svolgere la propria attività lavorativa.

  Articolo 6. – (Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca) – Comma 1. La legge di bilancio per l'anno 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha previsto che le somme residue relativi a vecchi mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, della legge n. 326 del 2003) possono essere erogate anche successivamente alla scadenza, previo parere favorevole del Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca. L'erogazione delle somme da parte della Cassa depositi e prestiti Spa deve avvenire entro il 31 dicembre 2019, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.
  Allo stato, per le tre Università interessate (Cassino, Napoli Federico II e Napoli Parthenope) restano ancora da erogare complessivamente euro 15.745.082. Le Università hanno fatto presente, con nota congiunta, che a causa della complessità degli appalti non riusciranno a completare le opere nel termine indicato. Si rende, pertanto, necessario un differimento del termine previsto di dodici mesi.
  Comma 2. La disposizione di proroga si rende necessaria nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni del regolamento sul reclutamento del personale docente dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) in attuazione della legge n. 508 del 1999.
  In particolare, la disposizione estende per gli anni accademici 2019/2020 e 2020/ 2021 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di università», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. Si tratta di graduatorie trasformate nel frattempo in graduatorie ad esaurimento e utili per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle istituzioni dell'AFAM. La predetta proroga è stata disposta negli anni precedenti, in particolare anche per l'anno accademico 2018/2019, dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2018.
  La disposizione permette, dunque, di effettuare, anche per gli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021, le assunzioni a tempo indeterminato per le quali è in fase di approvazione la richiesta di autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica, nonché quelle a tempo determinato, atteso che dette graduatorie, non ancora esaurite, sono utilizzabili in entrambi i casi. Come già avvenuto per gli anni precedenti, anche per l'anno in questione è stata adottata la procedura prevista dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  La disposizione in argomento è indispensabile in considerazione del fatto che il Ministero e le istituzioni dell'AFAM debbono conoscere con chiarezza il quadro normativo e le possibili facoltà assunzionali al fine di garantire un corretto e ordinato inizio dell'anno accademico e in modo da poter organizzare la didattica e le lezioni.
  Comma 3. La disposizione si rende necessaria al fine di consentire agli atenei di provvedere alla stipula del contratto integrativo di sede volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera permettendo alle stesse di poter accedere al cofinanziamento previsto a valere sul Fondo di finanziamento ordinario (FFO), volto al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
  Conseguentemente, occorre intendere prorogato al 30 giugno 2020 il termine previsto all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 agosto 2019, recante adozione dello schema tipo di contratto integrativo di sede volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera e criteri di ripartizione del cofinanziamento delle università per la stipula dei relativi contratti (articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2017», come modificato dall'articolo 1, comma 1144, legge 27 dicembre 2017, n. 205). La modifica del termine in parola, in coerenza con gli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea, consentirebbe agli atenei di adottare in modo uniforme contratti integrativi di sede per accedere al cofinanziamento previsto a valere sul FFO delle università. Allo stato, infatti, gli atenei si trovano nella oggettiva impossibilità di stipulare tali contratti ai fini dell'accesso al cofinanziamento in quanto il predetto decreto ministeriale 16 agosto 2019, che prevede modalità e criteri per la stipula degli stessi e ne fissa la scadenza al 31 ottobre 2019. Si evidenzia che il decreto in questione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale solo il 23 ottobre 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2019).
  Comma 4. La norma prevede la possibilità per gli enti locali già beneficiari del finanziamento di cui al decreto-legge n. 69 del 2013 (decreto del fare) di utilizzare le risorse per interventi autorizzati e finanziati e di differirne il pagamento dei lavori fino al 31 dicembre 2020. Tale proroga si rende necessaria, in quanto essendo state reinvestite più volte le economie di gara, gli enti da ultimo beneficiari delle stesse stanno ancora completando i lavori. Si tratta, infatti, di interventi i cui importi non potevano consentire, da un punto di vista tecnico, la completa esecuzione entro il 2019.
  Comma 5. In ragione dell'interesse nazionale rivestito dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, si è ritenuto opportuno prorogare il finanziamento annuale per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno.

  Articolo 7. – (Proroga di termini in materie di beni e attività culturali e di turismo) – Comma 1 – Il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, detta disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. In particolare, l'articolo 11 reca la disciplina del risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche.
  Il comma 14 del predetto articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 prevede che le Fondazioni per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento ovvero che non abbiano raggiunto il pareggio economico e, entro l'esercizio 2019, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario sono poste in liquidazione coatta amministrativa.
  Poiché, tuttavia, il percorso di risanamento è ancora in atto e la Struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 1, commi 602 e 603, della legge n. 145 del 2018, è chiamata a monitorare l'attuazione dei piani di risanamento approvati, fino a tutto il 2020, si ritiene opportuno prorogare il termine di cui al comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, al fine di consentire la conclusione del percorso di risanamento già avviato.
  Comma 2 – La norma interviene sulla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), e in particolare sulle disposizioni concernenti il ruolo di Matera quale Capitale europea della cultura per il 2019.
  La richiesta di estendere a tutto il 2020 il regime speciale in materia di assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili, deriva dalla necessità di definire le attività e i procedimenti tuttora in corso e di procedere alla rendicontazione dei fondi stanziati dal Governo per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture ritenute strategiche per la città. Permane altresì l'esigenza di autorizzare lavoro straordinario nei limiti previsti dalla norma e la proroga dell'incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, già autorizzato in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. Resta fermo il rispetto del limite dei trentasei mesi per i contratti a tempo determinato stipulati, dal momento che le assunzioni si sono realizzate nell'anno 2017 una volta esperite le procedure concorsuali pubbliche.
  Comma 3 – La norma mira a estendere a tutto il 2020 il regime speciale dettato dalla legge di stabilità 2016 per il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera, in esecuzione degli articoli 5 e 13 della legge 11 novembre 1986, n. 771.
  In particolare, si propone di prorogare le disposizioni concernenti l'impiego di personale a tempo determinato, allo scopo di definire le attività e i procedimenti tuttora in corso e di procedere alla rendicontazione dei fondi stanziati dal Governo per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture nel rione sassi. Resta fermo il rispetto del limite dei trentasei mesi per i contratti a tempo determinato stipulati, dal momento che le assunzioni si sono realizzate tra la fine dell'anno 2017 e l'inizio del 2018, una volta esperite le procedure concorsuali pubbliche.
  Comma 4 – L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 10, detta «Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei».
  In particolare, il comma 5-ter – inserito dall'articolo 16, comma 1-bis, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e poi più volte modificato – prevede che, fino al 31 dicembre 2019, le funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, nonché le attività dell'Unità «Grande Pompei», del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste sono assicurati, nel limite massimo di spesa di 900.000 euro lordi, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. La disposizione prevede inoltre che, successivamente alla scadenza del termine del 31 dicembre 2019, allo scopo di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, le funzioni attribuite al Direttore generale di progetto rientrino nelle competenze della medesima Soprintendenza.
  La norma mira a prorogare di tre anni e quindi fino al 2022 la figura del Direttore generale di progetto e la previsione che pone a carico del bilancio della Soprintendenza i relativi oneri, nonché quelli dell'Unità «Grande Pompei», del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2013.
  Comma 5 – La norma dispone la proroga fino al 31 dicembre 2020 della previsione di cui all'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, che stabilisce il mantenimento in essere delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria al fine di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Tale disposizione, temporanea ed eccezionale, è del tutto compatibile con i princìpi costituzionali volti alla tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione e non si pone in contrasto con le disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica.
  A ciò si aggiunga che il termine contenuto nella disposizione è in linea con quello previsto per la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione, prorogata da ultimo al 31 dicembre 2020 con legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 990.
  Da ultimo, la disposizione in esame è volta ad assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e con essi il completamento degli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero.
  Commi 6 e 7 – L'articolo 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»), ha consentito – al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione – la proroga fino al 31 dicembre 2019 dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
  La norma prevede l'ulteriore proroga di tali contratti, in modo di potersi avvalere, per le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, dell'esperienza acquisita dal personale a tempo determinato già assunto, che ha fornito un utile apporto all'attività dell'amministrazione. Resta in ogni caso fermo il limite massimo di durata complessiva dei contratti di trentasei mesi, anche non consecutivi.
  In particolare l'intervento normativo è volto a scongiurare il rischio che l'attività di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico sia compromessa in certe aree, stante la carenza di personale tecnico qualificato.
  Comma 8 – La norma dispone la proroga per gli anni 2021 e 2022 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che incrementava, per gli anni 2018-2020, le risorse per il Piano dell'arte contemporanea per un ammontare di 2 milioni di euro annui. Inoltre, tenuto conto che nell'anno 2020 ricorre il decimo anniversario della istituzione del Museo nazionale delle arti del XXI secolo – MAXXI, si dispone l'ulteriore incremento delle risorse nella misura di 4 milioni di euro, così da consentire la realizzazione delle iniziative straordinarie ideate in tale circostanza.
  Commi 9 e 10 – La norma dispone la prosecuzione del Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica. A tal fine è previsto che a decorrere dal 2020 siano destinate risorse per 1 milione di euro, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo.

  Articolo 8. – (Proroga di termini in materia di giustizia) – Il comma 1, che modifica l'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, proroga il termine per consentire l'utilizzo dei dirigenti di istituto penitenziario.
  Nell'ambito del sistema dell'esecuzione penale esterna sono intervenute, nel corso degli ultimi anni, importanti riforme che hanno determinato un forte incremento delle misure alternative alla detenzione, nonché l'introduzione del nuovo istituto della sospensione del processo con messa alla prova (legge n. 67 del 2014).
  Tanto gli interventi normativi che quelli di riorganizzazione amministrativa del settore hanno disegnato un sistema che valorizza l'azione degli uffici di esecuzione penale esterna sul territorio, finalizzata al potenziamento del ricorso a sanzioni penali diverse dalla detenzione e al conseguente abbattimento della recidiva e rafforzamento della sicurezza sociale.
  Il coordinamento, da parte di ciascun ufficio di esecuzione penale esterna, dell'intervento degli enti, pubblici e privati, costituisce il volano per l'implementazione delle sanzioni di comunità, attraverso un'azione capillare di reperimento delle risorse che ciascun territorio può offrire.
  A fronte del predetto incremento di competenze, alle riforme che si sono succedute nel tempo non è seguito che un parziale adeguamento delle risorse di personale.
  Deriva da quanto sopra che i dirigenti di esecuzione penale esterna che, alla luce di quanto previsto nella riforma, sono tenuti a svolgere un ruolo fondamentale nel nuovo assetto organizzativo, risultano allo stato fortemente sottorganico, in quanto a fronte di 41 posti di funzione previsti, risultano in servizio solo 17 unità, con un'età media prossima alla quiescenza. Si ritiene, pertanto, indispensabile indire al più presto un concorso pubblico per ripristinare la dotazione organica dei dirigenti di esecuzione penale esterna, appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria.
  In attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali, come già previsto nel decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è necessario prorogare il termine per consentire l'utilizzo dei dirigenti di istituto penitenziario, al fine di colmare la carenza in organico dei dirigenti di esecuzione penale esterna.
  Tale termine, già prorogato fino al 31 dicembre 2019, necessita di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2020, per consentire l'espletamento dei concorsi e lo svolgimento dell'attività formativa prevista dal decreto legislativo n. 63 del 2006.
  La norma, in sintesi, nelle more dell'espletamento del concorso pubblico finalizzato alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, è tesa a prorogare al 31 dicembre 2020 la possibilità per funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario di svolgere funzioni di direttore degli uffici dell'esecuzione penale esterna.
  Il comma 2, modificando l'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, proroga fino al 31 dicembre 2020 la possibilità che attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, possa rimanere affidata ai comuni la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria degli uffici giudiziari, mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli stessi uffici.
  Il comma 3, al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari nel periodo in cui si sta avviando un importante processo assunzionale e per evitare il continuo depauperamento del personale in servizio presso il Ministero della giustizia, anche tramite una limitazione dei provvedimenti di comando presso altre amministrazioni, proroga di un anno il termine del 31 dicembre 2019 già previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.
  Il comma 4 reca la proroga del termine per l'adozione del decreto del Ministro della giustizia disciplinante il funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
  In fase di redazione del primo decreto correttivo del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza sono emerse alcune criticità in relazione, in particolare, agli articoli 352, 357 e 358.
  Quanto al primo, è emersa la necessità di chiarire che, fino all'istituzione dell'albo previsto dall'articolo 356 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, tutti i componenti dell'OCRI, organismo incaricato della gestione delle procedure di allerta, e non solo quelli nominati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa e dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, devono essere individuati tra quanti siano in possesso dei requisiti di cui allo stesso articolo 352 del codice.
  Quanto all'articolo 358, è emersa invece, anche per tener conto delle segnalazioni pervenute in particolare dal mondo delle libere professioni, la necessità di rendere meno rigidi i requisiti in presenza dei quali, in sede di prima formazione dell'albo nazionale dei professionisti chiamati a ricoprire il ruolo di curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, è possibile l'iscrizione all'albo. I criteri attuali sembrano infatti non consentire né un'adeguata valorizzazione della professionalità acquisita da quanti già oggi svolgono le funzioni di curatore, commissario o liquidatore giudiziale, né assicurare un congruo numero di iscritti, in fase di prima formazione, con possibili ripercussioni negative soprattutto per ciò che concerne la nomina dei componenti dell'OCRI.
  La proroga del termine entro il quale dovrà essere adottato il decreto previsto dall'articolo 357 serve a consentire che, nella redazione del decreto, si possa tener conto delle modificazioni che si vogliono introdurre, in sede di correttivo, agli articoli 352, 357 e 358.
  La bozza del relativo decreto legislativo è in fase avanzata di elaborazione, ma è ragionevole immaginare che il provvedimento non possa essere adottato prima della primavera del 2020.
  In mancanza della proroga del termine per l'adozione dell'albo si dovrebbe quindi procedere alla redazione di un regolamento destinato ad essere pochi mesi dopo superato dalle modifiche apportate alle norme primarie.
  La data del 30 giugno 2020 è tale da consentire che l'albo previsto dall'articolo 356 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza sia già pienamente funzionante ed in modo corretto alla data del 14 agosto 2020, quando il codice entrerà pienamente in vigore.
  Il comma 5 reca la proroga del termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di azione di classe.
  La legge 12 aprile 2019, n. 31, ha introdotto nel codice di procedura civile e nelle disposizioni di attuazione del medesimo la nuova disciplina delle azioni di classe. All'articolo 7 della predetta legge si è previsto che le disposizioni sarebbero entrate in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, quindi, il 18 aprile 2020, al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche. Si prevede pertanto la proroga del termine di entrata in vigore delle disposizioni da dodici mesi a diciotto mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
  Il comma 6 proroga il termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie relative ai tribunali abruzzesi.
  In considerazione delle perduranti condizioni di inagibilità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso le procedure di ricostruzione, si introduce la presente norma che prevede per le circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, il differimento dal 14 settembre 2021 al 14 settembre 2022 dell'efficacia degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155 del 2012, concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

  Articolo 9. – (Proroga di termini di competenza del Ministero della difesa) – Comma 1 – L'articolo 2259-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, reca la disciplina delle assunzioni di personale negli arsenali e stabilimenti militari. In particolare, per consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale impiegato in detti enti e appartenente ai profili professionali tecnici il 60 per cento delle assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2008), e dall'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).
  Il comma 1-bis prevede la proroga di tali assunzioni fino all'anno 2019. Arrivati quasi allo spirare del termine, l'amministrazione ha preso atto della necessità di una proroga di un ulteriore anno.
  La proroga è motivata dalla necessità di rendere effettivi i citati processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari che, ad oggi, a causa di diversi fattori (in primis, il blocco del turn over), non è stato ancora possibile realizzare in maniera compiuta.
  Infatti, solo di recente, il predetto dicastero è stato autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale, per complessive 250 unità di personale (in luogo delle già autorizzate 235 unità con decreto del Presidente del Consiglio di ministri 20 giugno 2019), tra le quali figurano proprio diverse unità di assistente e funzionario del settore tecnico (circa 100 unità).
  La proroga consentirebbe alla Difesa di non pregiudicarsi, nell'immediato, la possibilità di reclutare tali unità di personale particolarmente qualificato (personale tecnico, di seconda e terza area).
  Infine, la proroga è stata auspicata anche dalla 4ª Commissione (Difesa) del Senato, in sede di esame del disegno di legge di bilancio (atto Senato n. 1586), la quale ha formulato un ordine del giorno nel quale impegna il Governo a valutare la proroga delle assunzioni di cui all'articolo 2259-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
  Comma 2 – La legge 30 giugno 2009, n. 85, recante «Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale», all'articolo 17 ha regolato il trasferimento all'interno della Banca dati dei profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della legge (14 luglio 2009) da parte delle Forze di polizia.
  In tale quadro, entro il 31 dicembre 2019, si sarebbero dovute terminare le attività di inserimento, per l'Arma dei carabinieri, dei dati conservati nel sistema CC-DNA del Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche.
  Attualmente, il numero complessivo dei profili genetici ignoti – riferiti al citato articolo 17 – che i RIS di Roma, Parma, Messina e Cagliari devono ancora immettere in BDN-DNA, è pari a circa 3.800, per circa 100 dei quali i citati reparti sono ancora in attesa di ricevere dalle competenti autorità giudiziarie il previsto nulla osta (disposto dalla norma per ciascun profilo da inserire nel data-base nazionale).
  La media complessiva del numero di inserimenti al giorno è risultata essere pari a circa 15 profili al giorno, andamento che consentirebbe di assicurare, alla fine del 2019, l'inserimento di circa 1.500 profili, inferiore rispetto all'obiettivo del completo trasferimento dei dati (citati 3.800 profili).
  Lo spirare del termine previsto dal citato articolo 17 determinerebbe la perdita di un patrimonio fondamentale di dati, indispensabili al positivo esito delle attività investigative, anche con riferimento a procedimenti penali risalenti nel tempo e relativi a casi giudiziari ancora irrisolti.
  La modifica normativa è funzionale a salvaguardare questo patrimonio, nel pieno rispetto delle procedure di alimentazione e delle garanzie previste dall'impianto normativo vigente.

  Articolo 10. – (Proroga di termini in materia di agricoltura) – Il comma 1 estende al 2020 la detrazione dall'imposta lorda, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, di un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, e agli interventi di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
  Il comma 2 prevede che le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis (ambito di applicazione della documentazione antimafia), e 91, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (informazione antimafia), limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applichino fino al 31 dicembre 2020.
  Il comma 3 prevede il rifinanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2019 della misura prevista dal comma 16 dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che autorizza il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali a disporre il rimborso delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi.

  Articolo 11. – (Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali) – Comma 1 – La disposizione in esame prevede la proroga del finanziamento in favore dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), pari a 10 milioni di euro, quale contributo per il funzionamento ANPAL Servizi Spa.
  Si precisa che tali risorse sono allocate nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel capitolo di bilancio 2234 «Contributo statale alle spese di funzionamento e ai costi generali di struttura di Anpal Servizi S.p.A.» missione 26 (Politiche per il lavoro) – programma 26.10 – Azione – Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – del centro di responsabilità amministrativa n. 2 – Segretariato generale.
  In particolare l'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto il cambio di denominazione di Italia lavoro in ANPAL Servizi Spa a decorrere dal 1° gennaio e l'assegnazione di euro 10.000.000, per l'esercizio finanziario 2017 e 2018, alla società ANPAL Servizi Spa, quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura.
  Anche per l'esercizio 2019, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e in particolare l'articolo 1, comma 258, ha disposto l'assegnazione di euro 10.000.000 per l'esercizio finanziario 2019, alla società ANPAL Servizi Spa, quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura.
  Comma 2 – Il comma 2 modifica l'articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, sostituendo il secondo periodo e sopprimendo il sesto periodo al fine di riallineare il termine entro il quale l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) deve trasmettere il bilancio tecnico ai Ministeri vigilanti, che viene fissato perentoriamente al 30 giugno 2020, e il termine entro il quale resta sospesa la procedura di commissariamento di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 509 del 1994.
  Commi 3 e 4 – La norma prevede che, per l'anno 2019, ai lavoratori di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società poi dichiarate fallite e retrocedute per inadempimento del patto, ai fini del calcolo dell'importo del trattamento di integrazione salariale straordinaria si applicano le condizioni contrattuali di lavoro precedenti l'originaria cessione.
  La disposizione in esame riguarda allo stato i dipendenti della società M. Business in amministrazione controllata poi ceduta senza perfezionamento alla società Shernon Holding Srl e si limita all'anno 2019.
  Comma 5 – La modifica del comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è finalizzata all'estensione del rinvio dei termini di prescrizione della contribuzione per le casse esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria-AGO (CPDEL, CPS, CPUG, CPI CTPS) delle amministrazioni pubbliche anche alla contribuzione afferente ai fondi ex INADEL ed ex ENPAS per l'erogazione dei trattamenti di previdenza, trattamento di fine rapporto (TFR) e trattamento di fine servizio (TFS), fondi a cui sono iscritti tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che non erogano direttamente il trattamento di fine servizio ai propri dipendenti.
  L'estensione del rinvio dei termini di prescrizione anche ai fondi per i trattamenti di previdenza consentirebbe alle amministrazioni pubbliche di ultimare le attività di verifica e completamento della posizione contributiva dei propri dipendenti non solo per i trattamenti pensionistici ma anche per i trattamenti di previdenza (TFR/TFS) e provvedere, ove necessario, entro il 31 dicembre 2022, alla regolarizzazione contributiva dei periodi che, in carenza di una previsione normativa, risulterebbero prescritti.
  La sostituzione del termine «31 dicembre 2014» con quello del «31 dicembre 2015» deriva invece dall'esigenza di applicare il rinvio dei termini di prescrizione al 31 dicembre 2022 anche ai periodi di competenza del 2015. Per detti periodi, la prescrizione della contribuzione maturerebbe, secondo i termini ordinari quinquennali, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del versamento. Ne consegue che per i periodi retributivi relativi al 2015 la prescrizione maturerebbe al massimo entro il 16 gennaio 2021 (prorogato al 18 gennaio, considerato che il 16 gennaio cade nel giorno di sabato) con la conseguenza che la contribuzione afferente ai periodi di competenza 2015 si prescriverebbe almeno un anno prima di quella relativa ai periodi di competenza 2014, per i quali l'articolo 3, comma 10-bis, della legge n. 335 del 1995 ha disposto il rinvio dei termini al 31 dicembre 2021.

  Articolo 12. – (Proroga di termini in materia di sviluppo economico) – Si interviene, al comma 1, in ordine all'erogazione dei contributi statali, di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'acquisto di veicoli di categoria L nuovi a motore elettrico, a fronte della rottamazione di un veicolo della medesima categoria.
  In particolare, il comma 1 prevede che il contributo di cui al comma 1057 è riconosciuto, nel limite di 8 milioni di euro, alle medesime condizioni, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati nell'anno 2020.
  Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge n. 145 del 2018.
  Con il comma 2 si interviene sul comma 1031 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, chiarendo che ai fini dell’ecobonus per le auto elettriche è ammessa anche la rottamazione di veicoli immatricolati prima dell'entrata in vigore della classe Euro 1 (Euro 0).
  Con il comma 3 si modificano alcuni commi dell'articolo 1 legge 4 agosto 2017, n. 124, prevedendo, in particolare, un rinvio al 1° gennaio 2022 della cessazione dei regimi di tutela del prezzo vigenti nel mercato dell'energia elettrica e del gas.
  Nello specifico, con la modifica al comma 59 si sposta al 1° gennaio 2022 il termine a decorrere dal quale è abrogato il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativo ai clienti di forniture di gas naturale considerati protetti, e si dispone che il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce, con apposito decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità ed i criteri dell'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali tenendo altresì conto della necessità di concorrenza e della pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.
  Con la modifica al comma 60 si posticipa al 1° gennaio 2022 il termine a decorrere dal quale è abrogato il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, che prevede regimi di tutela per i clienti di fornitura di energia elettrica.
  Con le modifiche ai commi 81 e 82 dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2017, si prevede una disciplina di dettaglio sui requisiti per l'iscrizione all'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali.
  Sentita l'ARERA, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nel predetto Elenco. Tali requisiti devono garantire l'affidabilità nel tempo del soggetto iscritto e consentire un efficace contrasto di possibili condotte contrastanti coi generali princìpi, legali e regolatori, che sovraintendono al buon funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori. A tal fine, si distinguono almeno:

   1) i requisiti imprescindibili per la permanenza nell'Elenco, il cui venir meno comporta l'esclusione dall'Elenco salvo che l'impresa non vi abbia posto tempestivo rimedio;

   2) i requisiti connessi a indicatori generali sullo svolgimento dell'attività, il cui venir meno comporta, qualora l'impresa di vendita non vi ponga rimedio in tempi ragionevoli, l'avvio di un'istruttoria da parte del Ministero dello sviluppo economico volta a valutare la complessiva gestione dell'attività ai fini delle valutazioni e delle decisioni di cui al successivo comma 82.

  L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali è pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati. Il Ministero vigila sul mantenimento nel tempo dei requisiti da parte dei soggetti iscritti all'Elenco. Qualora risultino situazioni di gravi inadempimenti o incongruenze rispetto ai requisiti previsti, o situazioni valutate critiche anche alla luce dei generali princìpi che sovraintendono al buon funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori, con atto motivato il Ministero dispone l'esclusione dall'Elenco.
  Con riferimento al comma 4, si rappresenta che la riforma della disciplina in materia di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli ha introdotto, con l'articolo 55-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, nuove modalità di valutazione del rischio ai fini della tariffazione delle polizze individuali inserite all'interno di un nucleo familiare. Preso atto che il processo di vendita delle polizze assicurative, nei suoi vari canali (presso gli intermediari o agenti e su internet delle compagnie online) avviene in modalità totalmente informatizzata, sulla base di sistemi software estremamente complessi e soggetti a tempi di riprogettazione, sviluppo, crash test e certificazione finale, si rende necessario prevedere un tempo minimo di adeguamento tecnologico dei sistemi di tariffazione ed emissione delle polizze, in un termine non inferiore al 16 febbraio 2020.

  Articolo 13. – (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti) – La proposta normativa, al comma 1, prevede la proroga al 2020 del termine di operatività del fondo istituito dall'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, destinato alla formazione del personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore del trasporto ferroviario di merci, al fine di favorire interventi mirati per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria. Al riguardo, si rappresenta che in Italia il trasporto ferroviario di merci, a partire dall'anno 2015, ha registrato un trend in crescita anche grazie anche alle politiche di rilancio del settore, collegate all'adozione di un pacchetto di norme specifiche. In particolare, la norma riguardante la formazione dei macchinisti impiegati nel trasporto ferroviario di merci è risultata fondamentale al fine di formare e procedere all'assunzione a tempo indeterminato di circa 2.000 addetti nel triennio 2017-2019. L'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 50 del 2017, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci. Si evidenzia che gli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 19 dicembre 2017, n. 570, stabiliscono la quota di contributo per l'attività di formazione da riconoscere alle imprese ferroviarie in misura non superiore al 50 per cento dei costi ritenuti ammissibili. Tuttavia, si rappresenta che il settore del trasporto ferroviario di merci necessita ancora oggi di oltre 2.000 addetti che, data la delicatezza e la specificità dello stesso, andrebbero adeguatamente formati per poter essere successivamente assunti. La disciplina riguardante la qualificazione del personale delle imprese ferroviarie («IF») impiegato nella circolazione dei treni è attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 247 del 2010 e, per quanto concerne la figura professionale del macchinista, nell'allegato C al decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ora Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali-ANSFISA) n. 4/2012 e nel regolamento (UE) 2015/995.
  Il comma 2 reca la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 2 milioni di euro per l'anno 2020, a cui si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, relative all'istituzione dell'ANSFISA.
  Il comma 3 dispone il differimento del termine di adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020, nelle more della definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari, che dovranno essere predisposti in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  Al riguardo, infatti, si precisa che l'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 109 del 2018, modificando l'articolo 37, comma 2, lettera g), del decreto-legge n. 201 del 2011, stabilisce che l'Autorità di regolazione dei trasporti provvede, con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni nonché per i rapporti concessori in essere sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività a cadenza quinquennale per ciascuna concessione. Allo stato attuale, le società concessionarie hanno presentato proposte di adeguamento tariffario sulla base di criteri stabiliti dai precedenti piani economici finanziari. Siffatta circostanza potrebbe comportare aumenti delle tariffe in misura superiore a quella stabilita dall'Autorità di regolazione dei trasporti.
  La disposizione fissa al 30 marzo 2020 il termine per i concessionari di presentare al concedente le proposte di aggiornamento dei piani economici finanziari, che tengano conto dei nuovi criteri e che sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento.
  La proposta normativa, all'ultimo periodo, fissa il termine del 31 luglio 2020 per l'aggiornamento dei piani economici finanziari, presentati dai concessionari entro il 30 marzo 2020.
  La proposta di cui al comma 4, infine, consente di estendere sia temporalmente (agli anni 2020 e 2021) sia oggettivamente l'ambito di operatività della procedura straordinaria di deflazione del contenzioso ANAS spa e la possibilità per la predetta società di utilizzare le risorse stanziate dalla medesima norma.
  L'articolo 49, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, autorizza ANAS Spa per gli anni 2017, 2018 e 2019, a definire, nei limiti delle risorse di cui al comma 8 dello stesso articolo e mediante la sottoscrizione di accordi bonari o transazioni giudiziali e stragiudiziali, le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 205 e 208 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e con le modalità ivi previste, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della società stessa.
  Il 9 novembre 2017 l'ANAS Spa ha sottoscritto con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) un Protocollo di azione per definire le modalità operative, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere preventivo dell'ANAC previsto dalla legge.
  Il suddetto articolo 49, comma 7, circoscrive l'ambito di operatività della norma a due tipologie di controversie: 1) controversie derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento aventi ad oggetto contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della norma; 2) controversie per le quali ricorrano effettivamente i presupposti e le condizioni previsti dagli articoli 205 e 208 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
  La norma, quindi, non contempla né gli appalti affidati precedentemente all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici né le controversie con i contraenti generali, per effetto del richiamo all'articolo 205 del codice che espressamente esclude i contraenti generali dall'applicazione dell'istituto dell'accordo bonario.
  Al fine di ottenere una più efficace applicazione del meccanismo deflattivo previsto dal citato articolo 49, comma 7, l'ANAC e l'ANAS Spa hanno già fornito una interpretazione del comma 7 volta a ricomprendere anche le richieste scaturenti da appalti affidati precedentemente all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici; non è stato invece possibile ricorrere alla stessa interpretazione estensiva con riferimento al contenzioso pendente con i contraenti generali, né l'ANAC ha mai espressamente chiarito la possibilità di ricorrere alle stesse risorse per la definizione del contenzioso giudiziale pendente, quando sia conveniente ed opportuno per contenere il rischio di soccombenza. La modifica è volta a estendere l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 49, comma 7, del citato decreto-legge n. 50 del 2017 fino al 2021 e a prevedere, fino a tale data, l'utilizzo delle risorse di cui al comma 8 del medesimo articolo anche per la definizione mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali delle controversie con i contraenti generali derivanti da richieste di risarcimento, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della società stessa. Giova evidenziare che, in mancanza della richiesta proroga, sarà possibile utilizzare le risorse esclusivamente entro il 31 dicembre 2019.
  Comma 5. L'articolo 1, comma 870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che il contratto di programma tra l'ANAS Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha durata quinquennale e riguarda le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS Spa nonché di servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che l'ANAS Spa garantisce in tutto il territorio nazionale.
  Il contratto di programma, approvato dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari, definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere sulla base di un piano pluriennale di opere e di un programma di servizi sulla rete stradale, nonché gli standard qualitativi e le priorità, il cronoprogramma di realizzazione delle opere, le sanzioni e le modalità di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2017, n. 588, è stato approvato il Contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa, sottoscritto in data 21 dicembre 2017 recependo le prescrizioni indicate nella delibera del CIPE n. 65 del 7 agosto 2017 – di approvazione dello schema di contratto – che ha recepito, a sua volta, le osservazioni di cui al parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) n. 3 del 4 agosto 2017.
  In particolare, nel Contratto di programma 2016-2020, è stato previsto, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 870, della legge n. 208 del 2015 che:

   a) per le opere che ancora devono essere avviate o che, pur avviate, sono in una fase del tutto iniziale (con un avanzamento dei lavori inferiore al 15 per cento), l'ANAS Spa si assume il rischio di costruzione e il rischio di domanda e il corrispettivo viene calcolato anche in considerazione dei rischi trasferiti;

   b) per le opere che si trovano in una fase realizzativa più avanzata per le quali non è possibile individuare un rischio per l'ANAS Spa, il finanziamento avviene con la modalità del contributo in conto impianti. Nel quadro economico delle opere viene prevista una quota a titolo di «oneri di investimento» in favore della stazione appaltante in misura differenziata e comunque entro il limite previsto dalla normativa vigente del 12,5 per cento, sempre da consuntivare.

  Sulla base di detti criteri, il Contratto di programma 2016-2020 ha stabilito, per le opere a corrispettivo previste per le annualità 2017 e 2018, il riconoscimento di un contributo in conto impianti corrispondente all'intero fabbisogno finanziario dell'attività del biennio e, per quelle relative all'anno 2019, una quantificazione del corrispettivo in relazione al capitale effettivamente investito dall'ANAS Spa per far fronte al maggior fabbisogno finanziario derivante dalla realizzazione delle opere.
  Con delibera del CIPE del 24 luglio 2019, è stato approvato l'aggiornamento del Contratto di programma dell'ANAS Spa 2016-2020, relativo agli anni 2018 e 2019, recante 36 miliardi di euro di investimenti (inclusi i 2,9 miliardi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 e i 3,2 miliardi di produzione residua di interventi in fase di attivazione e in corso di esecuzione), di cui 31,2 miliardi finanziati e 4,7 miliardi da finanziare.
  L'aggiornamento prevede risorse aggiuntive da allocare per circa 12,5 miliardi di euro e include un piano per la manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie per 2,7 miliardi di euro.
  Orbene, anche l'aggiornamento relativo agli anni 2018 e 2019 prevede il riconoscimento in favore dell'ANAS Spa di un contributo in conto impianti e non già di un corrispettivo quantificato in relazione al capitale effettivamente investito dall'ANAS Spa per far fronte al maggior fabbisogno finanziario derivante dalla realizzazione delle opere, a causa del mancato avvio di dette opere.
  Mediante la presente disposizione, si prevede di rinviare l'attuazione del meccanismo di remunerazione a corrispettivo del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa al Contratto di programma relativo al periodo 2021-2025.

  Articolo 14. – (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) – Il comma 1 prevede il rifinanziamento per euro 50 milioni del cosiddetto «fondo 394/81». Il «fondo 394/81» è stato istituito dall'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ed è finalizzato a sostenere programmi di penetrazione commerciale all'estero, mediante la concessione di finanziamenti a tasso agevolato ad imprese esportatrici, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore («de minimis») e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato (articolo 18-bis del decreto-legge n. 34 del 2019).
  Nell'ultimo quinquennio il fondo ha erogato finanziamenti agevolati a 1.800 imprese, di cui 86 per cento piccole e medie imprese. L'incremento del fatturato complessivo è stato pari a oltre 2 miliardi di euro, grazie anche ad una riduzione del peso degli oneri finanziari sul margine operativo lordo dal 14,6 per cento all'8,2 per cento (confronto tra un campione di imprese che si sono avvalse del «fondo 394/81» e un campione di imprese che se ne sono avvalse. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 43 del decreto in esame.
  Il comma 3 prevede che le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e le conseguenti elezioni di secondo grado del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza del 17 aprile 2020, determinata dal combinato disposto dell'articolo 8 della legge n. 286 del 2003 e dell'articolo 1, comma 323, della legge n. 190 del 2014.
  Il comma 4 proroga il termine per i comandi obbligatori presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, operativa dal 1° gennaio 2016 in forza del combinato disposto dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 125 del 2014 e dell'articolo 27 del decreto ministeriale n. 113 del 2015. L'Agenzia ha operato e continua ad operare con una quantità di personale in servizio inferiore al 50 per cento della dotazione organica. In attesa della conclusione delle procedure di reclutamento di 60 funzionari, che dovranno essere avviate attraverso i concorsi banditi dal Dipartimento della funzione pubblica-Ripam, è essenziale continuare a fare affidamento sull'istituto del «comando obbligatorio» già previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il ricorso al personale in comando da altre amministrazioni è essenziale, inoltre, anche in ragione della progressiva cessazione dal servizio, per collocamento a riposo, degli esperti di cooperazione di cui all'abrogata legge n. 49 del 1987, che, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge n. 125 del 2014, costituiscono una categoria ad esaurimento.

  Articolo 15. – (Proroga di termini relativi a interventi emergenziali) – Comma 1. In deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza correlato agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio del comune di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come Ponte Morandi, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018 e prorogato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2019, può essere prorogato fino ad una durata complessiva di tre anni secondo le modalità previste dal medesimo articolo 24, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa informativa semestrale al Dipartimento della protezione civile da parte del Commissario delegato sullo stato di avanzamento e sul programma di interventi da concludere e relativi tempi, nonché dimostrazione della disponibilità di risorse sulla contabilità speciale a lui intestata per far fronte alle connesse attività.
  Comma 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso, a far data dal 16 agosto 2018, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
  Comma 3. Dispone la proroga per la città metropolitana di Genova, per il comune di Genova e per le società controllate dalle predette amministrazioni territoriali nonché per la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, previa autorizzazione del Commissario delegato per l'emergenza nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, la possibilità, anche per l'anno 2020, di assumere, complessivamente, con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza, nel limite già stabilito di 300 unità. Conseguentemente, si proroga, anche per l'anno 2020, la possibilità che il Commissario medesimo provveda con propri provvedimenti al riparto, tra la città metropolitana di Genova, il comune di Genova e le società controllate dalle predette amministrazioni territoriali nonché la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, delle unità di personale e delle risorse nel limite complessivo di spesa di euro 10.000.000 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza. Infine, si proroga all'anno 2020 l'autorizzazione ad assumere da parte dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, con contratti di lavoro a tempo determinato, di 20 unità di personale con funzioni di supporto operativo e logistico all'emergenza, con imputazione dei relativi oneri a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità medesima.
  Comma 4. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciannove».
  Comma 5. In considerazione del persistere delle oggettive difficoltà a reperire la documentazione, alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi con il comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è concesso un termine più lungo per ricostruire l'ammontare dei danni subiti per effetto del sisma in Abruzzo verificatosi a partire dal 6 aprile 2009 e formulare le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite.
  Inoltre, la proroga è finalizzata a chiarire alla Commissione europea, con la massima esattezza possibile, tutti i criteri necessari all'individuazione delle imprese tenute alla restituzione.
  Comma 6. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
  La disposizione di cui al comma 7, primo periodo, prevede la proroga fino al 29 febbraio 2020 delle misure di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 109 del 2018, finalizzata ad assicurare la continuità del finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento del crollo del Viadotto Polcevera.
  Il comma 1 dell'articolo 5 ha stanziato a favore della regione Liguria risorse straordinarie nella misura di 500.000 euro per l'anno 2018 e 23 milioni di euro per il 2019 per la riorganizzazione del trasporto pubblico locale, da realizzare non solo mediante l'introduzione di servizi aggiuntivi, ma altresì attraverso l'adozione di misure di efficientamento dei servizi già attivati e l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto nel territorio della città metropolitana di Genova.
  Al comma 7, secondo periodo, viene indicata la copertura finanziaria.

  Articolo 16. – (Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione Siciliana) – La disposizione in esame apporta modifiche al testo in vigore del comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
  Con la modifica si prevede la nomina di un Commissario straordinario incaricato di realizzare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti, stabilendo che la nomina avvenga entro il 28 febbraio 2020 (termine precedentemente stabilito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana.
  Con medesimo decreto sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera e il compenso del Commissario.
  Inoltre la disposizione in commento prevede che il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'ANAS Spa, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, stabilendo, altresì, che l'avvalimento avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare è stabilito che gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
  La disposizione, pertanto, ha carattere ordinamentale e, dunque, dallo stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Articolo 17. – (Personale delle Province e delle città metropolitane) – La disposizione prevede che le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati ogni cinque anni. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
  Le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

  Articolo 18. – (Misure urgenti per il ricambio generazionale e la funzionalità nella pubblica amministrazione e nei piccoli comuni) – Il comma 1 prevede misure urgenti per accelerare l'avvio dei bandi di concorso per il triennio 2020-2022, attraverso la previsione della elaborazione di bandi tipo da parte del Dipartimento della funzione pubblica, la cui realizzazione comporterà una diminuzione dei tempi attualmente necessari, per le pubbliche amministrazione, per elaborare e bandire i concorsi.
  Il comma 2 attribuisce a FormezPA, in via sperimentale, per il triennio 2020-2022, anche attività di sostegno ai piccoli comuni. In particolare, le misure saranno coordinate dal Dipartimento della funzione pubblica, attraverso il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza della pubblica amministrazione. In tale ambito anche le funzioni del Nucleo della concretezza sono integrate, esplicitando che oltre alle attività ispettive sono effettuate anche quelle inerenti l'individuazione di misure ritenute idonee a sostenere i piccoli comuni nello svolgimento delle attività istituzionali fondamentali. Per quanto attiene a FormezPA si prevede il mantenimento dello strumento convenzionale, coordinato – come stabilito nel comma 4-bis – dal Dipartimento della funzione pubblica.
  L'insieme delle novelle introdotte all'articolo 60-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, rende chiaro che l'intento perseguito non è quello di sanzionare le amministrazioni in difficoltà, circostanza peraltro non esclusa dalla norma (la disciplina del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL) non è minimamente intaccata dall'intervento in argomento), bensì quello di fornire un supporto professionale qualificato – sia in sede, che a distanza – alle amministrazioni volenterose (il supporto si attiva a domanda) che, a causa delle piccole dimensioni e delle croniche carenze di personale, non dispongono di un numero di unità di personale o di specifiche professionalità per far fronte alle funzioni fondamentali.
  La misura introdotta consentirà, inoltre, anche di sviluppare un adeguato livello di knowledge sharing, ovvero di conoscenza condivisa, volta a realizzare – nel medio periodo – una diffusione di conoscenze tecniche e procedimentali di cui i comuni più piccoli – a causa della carenza di personale che li connota – non dispongono nel proprio ambito.
  Nello specifico, il FormezPA, attraverso le nuove funzioni che gli sono attribuite nel periodo di sperimentazione previsto, avrà il compito di: realizzare azioni di supporto specialistico per consentire lo svolgimento/sviluppo di servizi di base (bilancio, personale, acquisti, contratti e appalti, trasparenza e anticorruzione, digitalizzazione, eccetera); valorizzare i risultati raggiunti e le esperienze significative realizzate sui territori (per una condivisione nazionale); fornire supporto alla produzione di strumenti a vantaggio di tutti i piccoli comuni (linee guida, manuali, standard, eccetera).

  Articolo 19. – (Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia) – La disposizione prevede l'assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità nei rispettivi ruoli iniziali delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
  Al riguardo, la legislazione vigente prevede la realizzazione, nei periodi 2018-2022 e 2019-2023, dei piani assunzionali straordinari previsti dalle leggi di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, e 30 dicembre 2018, n. 145.
  Tenuto conto di quanto sopra e in ossequio al principio di buona organizzazione, al fine di mantenere costante il numero totale delle assunzioni da effettuare in ogni singolo anno del periodo in riferimento, anche alla luce delle previsioni della copertura del turn-over, le nuove assunzioni straordinarie sono articolate nel periodo 2021-2025 come di seguito indicato:

  Assunzione straordinaria di 2.319 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia

  Anno

  Polizia di Stato

  Arma dei Carabinieri

  Guardia di Finanza

  Polizia Penitenziaria

  Totale annuo FFPP

  2021

  20

  20

  20

  18

  78

  2022

  20

  20

  20

  18

  78

  2023

  260

  150

  200

  60

  670

  2024

  280

  322

  120

  100

  822

  2025

  175

  310

  88

  98

  671

  Totale quinquennio per ogni FFPP

  755

  822

  448

  294

  Totale quinquennio per tutte le FFPP:
  2.319

  Si prevede l'assunzione di ulteriori 50 unità nel ruolo iniziale dell'Arma dei carabinieri, destinate al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale.
  Delle suddette 50 unità, n. 25 sono destinate all'incremento del contingente per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 828 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti di vigilanza, prevenzione e repressione in campo ambientale, con particolare riguardo alle esigenze di fronteggiare la recente emergenza relativa al fenomeno dei roghi tossici dei rifiuti, di predisporre azioni straordinarie di vigilanza volte a prevenire la formazione di altre discariche abusive di rifiuti sul territorio nazionale e di vigilare sulla chiusura o messa a norma delle discariche oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2019 nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/2015.

  Articolo 20. – (Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate) – La disposizione, al fine di valorizzare le specifiche funzioni e responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, reca un'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per il 2020, 5 milioni di euro per il 2021 e 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinati a integrare le risorse per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, attraverso l'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, di cui al comma 3 dello stesso articolo 46 – limitata agli istituti normativi e ai trattamenti accessori – nonché l'estensione ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, secondo quanto previsto dal successivo comma 6 dello stesso articolo 46, delle disposizioni adottate a seguito della stipula dell'accordo sindacale di cui al precedente comma 3.
  Le risorse aggiuntive di cui trattasi incrementano quelle già assegnate, a decorrere dall'anno 2020, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e incrementate dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  Le predette risorse aggiuntive sono distribuite a ciascuna Forza di polizia e alle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'anno 2020.

  Articolo 21. – (Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia) – Al fine di valorizzare le specifiche funzioni e responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico, l'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha incrementato, alla lettera d), le risorse disponibili per i trattamenti accessori del personale appartenente alla carriera prefettizia.
  La presente disposizione consente di completare l'intervento di cui alla citata legge di bilancio per il 2019, integrando, a decorrere dall'anno 2020, la spesa ivi autorizzata con riferimento alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia. Si prevede, quindi, un incremento annuo di 1.800.000 euro (lordo Stato) dello specifico fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66. L'intervento è necessario in ragione dell'ulteriore consistente incremento dei compiti istituzionali indotto dalle norme entrate in vigore nel corso del 2019.

  Articolo 22. – (Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa) – La norma, assolutamente urgente affinché possa entrare in vigore nel corrente anno 2019, consente di utilizzare le somme già stanziate, dal comma 320 dell'articolo 1 della 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il corrente anno 2019), per le esigenze della giustizia amministrativa, mediante la necessaria puntualizzazione in sede normativa delle sue specifiche destinazioni, con contestuale rimodulazione delle stesse sulla base delle esigenze definite in dettaglio dalla norma medesima; laddove ogni ulteriore rinvio di operatività di detto comma 320 creerebbe serie disfunzioni al corretto andamento della giurisdizione, specie in termini di celerità dei giudizi e di conseguente tempestività della risposta alle istanze di giustizia di cittadini e imprese.
  Infatti, il citato comma 320 della legge di bilancio dello scorso anno (legge 30 dicembre 2018, n. 145) aveva già previsto uno stanziamento di somme, appunto «al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato», autorizzando «l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, di consiglieri di Stato e di referendari dei tribunali amministrativi regionali, anche in deroga alla vigente normativa in materia di turn over».
  Senonché, a causa della genericità della disposizione che, pur accantonando risorse economiche nei limiti che è stato possibile rinvenire, non ha tuttavia consentito di finalizzarle efficacemente, il predetto stanziamento non è stato finora concretamente utilizzabile.
  In particolare, la disposizione di cui al comma 1 inserisce, nell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, i commi 320-bis e 320-ter, definendo in dettaglio le modifiche organizzative, gli incrementi organici e le assunzioni da effettuare in applicazione del primo periodo del comma 320 del medesimo articolo 1 e rendendo, così, effettivo l'adeguamento dell'organizzazione e dell'organico magistratuale della giustizia amministrativa rispetto alle essenziali esigenze imposte da una debita considerazione del rilevante ruolo che la stessa è sempre più chiamata a svolgere, essendosi assistito negli anni più recenti a un continuo ampliamento delle relative competenze e del relativo contenzioso in settori particolarmente nevralgici per la vita della comunità nazionale, vuoi inerenti al governo dell'economia e ai contesti di sviluppo, vuoi attinenti ai servizi al cittadino o ai diritti sociali.
  Tale esigenza è stata da ultimo espressa nella seduta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa dell'8 novembre 2019, deliberando di rappresentarla ancora una volta.
  Appunto per tali finalità e per le connesse esigenze funzionali della giustizia amministrativa viene autorizzata la spesa occorrente, nei limiti dell'onere massimo complessivo ivi indicato.
  Più in dettaglio, viene istituita un'ulteriore sezione presso il Consiglio di Stato – la settima, oltre a quella normativa istituita dall'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127 – mediante novella del pertinente articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nonché due sezioni, riferibili specificamente al tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio – sede di Roma, per far fronte alle sempre più vaste competenze funzionali esclusive demandate a tale TAR.
  Viene determinato in tre unità, sulla base di quanto emerso negli anni da costanti prassi applicative, il numero dei magistrati con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato occorrenti in ciascuna sezione giurisdizionale, mentre le ulteriori determinazioni specifiche per assicurare la funzionalità della nuova sezione restano demandate, secondo quanto previsto in via ordinaria, al decreto che il presidente del Consiglio di Stato è annualmente chiamato a emanare ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 di detta legge n. 186 del 1982. Per le due nuove sezioni esterne del TAR del Lazio è determinato in due unità il numero dei relativi presidenti.
  Conseguentemente, l'organico del personale di magistratura della giustizia amministrativa è incrementato di 3 presidenti di sezione del Consiglio di Stato e di 2 presidenti di TAR, nonché di 12 consiglieri di Stato e 18 tra referendari, primi referendari e consiglieri di TAR, tenuto conto che per tali tre qualifiche la legge prevede una dotazione organica complessiva (ferme restando le dotazioni peculiari richieste dalle leggi speciali, ovvero attuative dei pertinenti statuti regionali, per il personale di magistratura, togato e laico, del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, nonché per quello del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana), onde assicurare alle neoistituite sezioni una dotazione adeguata.
  Si specifica altresì che, in sede di scrutinio per la promozione alle qualifiche di presidente di sezione del Consiglio di Stato e di presidente di tribunale amministrativo regionale, come anche all'atto del conferimento a consiglieri di tale ultimo tribunale delle funzioni di presidente di sezione staccata o interna, il periodo trascorso fuori dal ruolo organico della magistratura è considerato equiparato a ogni effetto all'esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte, correlativamente introducendo la previsione che, in tali casi, il ricollocamento in ruolo deve avvenire, a richiesta dell'interessato, entro quindici giorni dalla data di comunicazione o comunque di conoscenza dell'intervenuto provvedimento di promozione, a pena di decadenza dalla promozione stessa, e che la successiva permanenza in ruolo deve obbligatoriamente perdurare per almeno un triennio.
  Per le esigenze di supporto alle attività del Consiglio di Stato e dei TAR è anche prevista l'assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti di livello non generale in deroga ai vigenti limiti assunzionali, con conseguente incremento della relativa dotazione organica.
  Viene infine definitivamente sostituita la tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, dovendosi ivi considerare, oltre agli ampliamenti d'organico recati dalla norma odierna, quelli già apportati dalla legislazione sopravvenuta, così nel dettaglio:

   1) dall'articolo 14 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che ha aggiunto 3 presidenti di sezione del Consiglio di Stato, 10 consiglieri di Stato e 60 consiglieri/referendari di TAR;

   2) dall'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, che ha istituito la qualifica e il posto di presidente aggiunto del Consiglio di Stato;

   3) dall'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, che ha aggiunto 1 consigliere di Stato;

   4) dall'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha aggiunto 1 presidente di sezione del Consiglio di Stato, 7 consiglieri di Stato e 15 consiglieri/referendari di TAR.

  Sicché, all'attualità e definitivamente, la tabella A reca: 1 posto di presidente del Consiglio di Stato; 1 posto di presidente aggiunto del Consiglio di Stato; 22 posti di presidente di sezione del Consiglio di Stato; 24 posti di presidente di TAR; 102 posti di consigliere di Stato; 403 posti di consigliere/referendario di TAR.
  Ovviamente, non sono inclusi nella Tabella, come viene specificato nelle note in calce alla stessa, i posti del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (sia laici sia togati, giacché questi ultimi ex lege in fuori ruolo), nonché i posti dei consiglieri del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, laici e togati, e quelli della sezione autonoma di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426; nonché, infine, i due posti di consigliere di Stato di lingua tedesca previsti dall'articolo 14 dello stesso decreto n. 426 del 1984.
  Sebbene il regolamento di organizzazione degli uffici della Giustizia amministrativa preveda – accanto al direttore generale per le risorse umane, organizzative finanziarie e materiali – anche la figura del direttore generale per le risorse informatiche e la statistica, sovraordinato a quattro uffici di livello dirigenziale non generale, nondimeno siffatta previsione non può essere concretamente attuata senza uno specifico fondamento normativo a livello primario, alla cui introduzione dunque si provvede con la presente disposizione. La peculiarità della giustizia amministrativa risiede, infatti, nella circostanza di essere una amministrazione di ridotte dimensioni, ma con un rilevante e complesso settore informatico (stante la totale digitalizzazione del processo amministrativo) che richiede inevitabilmente una dirigenza unitaria in grado di governarne le dinamiche e di orientarne lo sviluppo tecnologico.

  Articolo 23. – (Adeguamento della struttura della Corte dei conti) – Al fine di rafforzare il presidio di legalità a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica occorre potenziare il ruolo organico della magistratura contabile. Il medesimo risale a ben cinquantotto anni fa e gli interventi episodici che si sono realizzati in questo lungo periodo hanno fronteggiato solo in minima parte l'incremento di competenze che la Corte dei conti ha costantemente registrato da parte del legislatore. Con il presente intervento normativo si sistematizza in maniera definiva il citato ruolo organico, incrementando di 25 unità l'attuale dotazione.

  Articolo 24. – (Disposizioni in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) – La norma di cui al comma 1 è volta a differire il termine ultimo per le assunzioni di personale dell'area II presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attualmente individuato nel triennio 2019-2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in quanto le procedure concorsuali per tali figure professionali non sono state ancora avviate alla luce dell'erronea indicazione, nel medesimo comma 317, della fascia economica in F1 anziché F2.
  Conseguentemente, si rende necessario prevedere tale differimento temporale unitamente alla correzione della norma in argomento, ai sensi del comma 2, adeguando l'autorizzazione alle assunzioni di personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai profili professionali effettivamente necessari al potenziamento dell'attuazione delle politiche ambientali e ai requisiti d'accesso previsti dalla contrattazione collettiva nazionale vigente.
  Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto Ministeri del 14 settembre 2007, per il quadriennio normativo 2006-2009, ha previsto, all'articolo 6, un nuovo sistema di classificazione improntato a criteri di flessibilità, correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi delle amministrazioni, articolato in tre aree.
  Per quanto riguarda la seconda area, sono distinte due tipologie di profili professionali con riferimento alle diverse specifiche professionali e ai contenuti di base, con differenti titoli di studio richiesti per l'accesso.
  Per l'accesso alla fascia retributiva F1 (operatore) il CCNL 2006-2009, ha previsto, tra i requisiti per l'accesso, il possesso del «diploma di scuola secondaria di primo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati».
  Per l'accesso alla fascia retributiva F2 (assistente amministrativo/tecnico/informatico), il CCNL 2006-2009 ha previsto, tra i requisiti per l'accesso, il possesso del «diploma di scuola secondaria di secondo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati».
  Le norme finali contenute nel medesimo contratto, al punto 2, testualmente recitano: «Nelle aree le fasce retributive iniziali di accesso ai profili sono quelle attualmente previste dal precedente sistema classificatorio in relazione ai titoli di studio e requisiti professionali richiesti al personale ivi inquadrato».
  La legge di bilancio n. 145 del 2018, all'articolo 1, comma 317, ha previsto, per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ingresso di nuovo personale per l'area II, nella posizione economica F1, con il titolo di studio di diploma di scuola secondaria di secondo grado, in luogo di F2, ponendosi, quindi, in evidente contrasto con quanto disposto dalle previsioni del CCNL precitato.
  Per quanto sopra esposto, si modifica il testo della legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 317, al fine di adeguare il dettato normativo alle vigenti disposizioni contrattuali nel rispetto dell'omogeneità dei profili professionali previsti nel comparto di riferimento, prevedendo la copertura dei relativi costi sulla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Con riferimento al comma 4, si rappresenta quanto segue.
  Lo stanziamento previsto per le aree marine protette sul pertinente capitolo di bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (missione 18 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» – programma 13 «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità ed ecosistema marino» – azione 4 «Tutela e gestione delle aree naturali protette e tutela del paesaggio» – capitolo 1646 «Spese per la gestione delle riserve marine e per la loro promozione») per ogni esercizio finanziario del triennio 2019-2021 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, e relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021», pubblicato nel supplemento ordinario n. 63 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018), è pari a 3.907.522,00 euro.
  Tale stanziamento risulta assolutamente inadeguato a garantire il corretto funzionamento delle aree marine protette già istituite, nonché a garantire le spese di istituzione e primo funzionamento, risultando evidente che la problematica dell'esiguità delle risorse ordinarie pone gravi criticità, rischiando di pregiudicare il perseguimento anche dei livelli minimi degli obiettivi istituzionali di tutela e salvaguardia ambientale.
  Inoltre, si evidenzia che gli stanziamenti assegnati alle aree marine protette, nel corso degli ultimi anni, sono stati costantemente e progressivamente ridotti, a fronte, invece, delle nuove istituzioni avvenute.
  Le aree marine protette attualmente istituite sono 29; tra esse le ultime due risalenti al 2018 e all'anno in corso, «Capo Testa-Punta Falcone», in Sardegna, e «Capo Milazzo» in Sicilia.
  Sono, inoltre, già in corso procedimenti per l'istituzione di nuove aree marine protette (Capo Spartivento, Isola di Capri, Isola di San Pietro, Costa di Maratea), concernenti aree di reperimento di cui all'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991.
  Il consolidamento dell'avvio delle ultime due aree marine protette istituite e la definizione dei procedimenti attualmente in corso comportano la necessità di prevedere un adeguato potenziamento delle risorse finanziarie destinate sia all'istituzione sia al funzionamento ordinario delle stesse.
  Ciò posto, si propone di incrementare l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (relativa alla gestione e al funzionamento delle aree marine protette) di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2020, prevedendo la copertura dei relativi costi sulla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Quanto sopra al fine di garantire la copertura finanziaria per la sussistenza minima di un sistema strutturato, finalizzato a garantire l'inestimabile valore naturalistico del nostro Paese che va difeso e tutelato, le cui attività contribuiscono a preservare il buono stato ambientale delle acque marine e concorrono al raggiungimento degli obiettivi scaturenti dalle direttive europee, dalla Strategia europea per la biodiversità e dalla Strategia nazionale per la biodiversità.

  Articolo 25. – (Disposizioni di competenza del Ministero della salute) – La norma di cui al comma 1 è volta a recuperare, nelle risorse già destinate al trattamento accessorio della dirigenza medica e sanitaria e delle professioni sanitarie, anche l'utilizzo della retribuzione individuale di anzianità (cosiddetta RIA) dei medici e dei dirigenti sanitari dipendenti cessati dal servizio, congelata al 2016 a seguito delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017, attraverso un incremento delle menzionate risorse relative ai fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  In via generale, è utile ricordare che con il termine RIA, si fa riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, prevista in attuazione del decreto legislativo n. 29 del 1993, che all'articolo 72, comma 3, a suo tempo aveva abrogato i meccanismi automatici di progressione per classi e scatti legati all'anzianità di servizio individuale. L'abrogazione ha avuto effetto dal 1° gennaio 1997.
  All'atto del pensionamento del personale in questione, la RIA costituiva parte dei fondi accessori e veniva utilizzata per le indennità di posizione (articolo 9 del CCNL 8 giugno 2000, secondo biennio economico). È stata, pertanto, utilizzata per la progressione di carriera fino all'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, con il quale è stato disposto il blocco dei fondi accessori e quindi l'alimentazione del fondo di posizione della dirigenza medica e sanitaria attraverso la RIA.
  Conseguentemente, il corrispettivo economico della RIA dei medici e dirigenti sanitari non ha più alimentato il fondo che finanziava le posizioni e gli incarichi professionali. Tutto ciò ha determinato negli anni una diminuzione delle risorse economiche destinate ai predetti professionisti, a pregiudizio della valorizzazione economica e professionale degli stessi.
  Recuperare la dinamica RIA consente di avere a disposizione risorse per la retribuzione del lavoro straordinario, del servizio di guardia medica, delle reperibilità notturne e festive nonché per la valorizzazione delle carriere professionali, arrestando la fuga dei professionisti dal Servizio sanitario nazionale, e rendendolo nuovamente attrattivo soprattutto per i giovani professionisti.
  Le norme di cui ai commi 2 e 3 sono necessarie al fine di ottemperare ad un obbligo derivante dalla direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, attuata con il decreto legislativo n. 26 del 2014. L'obbligo in parola consiste nell'attività di promozione, da parte dell'autorità competente (Ministero della salute), dello sviluppo e della ricerca dei metodi alternativi rispetto a quelli che includono l'utilizzo degli animali. Lo sviluppo di tali metodi è considerato, a livello europeo, un obiettivo primario affinché si arrivi al superamento dei metodi che prevedono invece l'uso di animali a fini scientifici. Tuttavia la disponibilità di metodi alternativi dipende fortemente dal progresso della ricerca per lo sviluppo di alternative. I programmi quadro europei per la ricerca e lo sviluppo tecnologico hanno previsto stanziamenti crescenti per progetti volti a sostituire, ridurre e perfezionare l'uso di animali nelle procedure. A tal fine si rende necessario assicurare la continuità dei finanziamenti all'uopo previsti (confronta considerando n. 46 della citata direttiva).
  Nell'ambito del decreto legislativo n. 26 del 2014, il finanziamento delle attività connesse allo sviluppo dei metodi alternativi è consistito, oltre alla somma del tutto insufficiente per il raggiungimento degli scopi sopra illustrati di euro 52.500, stanziata a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (quota parte del Fondo sanitario nazionale), per il triennio 2014-2016, anche negli stanziamenti pari ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, di cui nella misura del 50 per cento da destinare alle regioni e alle province autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti utilizzatori autorizzati al fine di ridurre l'utilizzo degli animali impiegati, e nella restante quota del 50% da destinare agli Istituti zooprofilattici sperimentali per l'attività di ricerca e sviluppo di veri e propri metodi alternativi.
  Con la norma in esame, quindi, si intende assicurare il proseguimento delle attività sopra descritte anche per il triennio 2020-2022, con un importo aggiuntivo pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020-2022, finalizzate sempre allo sviluppo e alla ricerca di approcci alternativi con procedure meno dolorose. La disposizione è volta altresì a rideterminare le quote di assegnazione delle risorse, aumentando dal 50 all'80 per cento la quota da destinare agli Istituti zooprofilattici sperimentali per l'attività di sviluppo e di ricerca di metodi alternativi e riducendo dal 50 al 20 per cento la quota da destinare alle regioni e dalle province autonome per la formazione e l'aggiornamento degli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 26 del 2014. Ciò in ragione del fatto che se da un lato si rende necessario potenziare gli investimenti dedicati allo sviluppo di progetti di studio che mettano a punto sistemi di ricerca alternativi all'utilizzo di animali in quanto ancora non ve ne sono disponibili per raggiungere l'obiettivo prefissato dalla direttiva europea, dall'altro, il processo formativo e di aggiornamento degli operatori è stato in gran parte avviato, e pertanto necessita di finanziamenti inferiori, rispetto a quelli erogati nel corso del triennio 2014-2016, al fine di essere portato a compimento.
  Il comma 3 prevede che gli oneri di cui al comma 2 siano coperti mediante corrispondente riduzione dell'apposito Fondo istituito dall'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.
  In relazione alla previsione di cui al comma 4 si evidenzia quanto segue.
  L'articolo 1, comma 432, della legge n. 205 del 2017 nel disciplinare la fase transitoria della cosiddetta «piramide» dispone che «In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427».
  Il citato comma 432 prevede che, per poter partecipare alla predetta procedura, il personale debba possedere due requisiti:

   essere in servizio, presso gli Istituti, alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica;

   avere maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni o essere titolari di una borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque.

  Al riguardo, tuttavia, con specifico riferimento al requisito dell'aver maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni «negli ultimi cinque», alcuni Istituti che dovranno dare attuazione alle norme sopra citate relative all'avvio della piramide, hanno sollevato dubbi interpretativi in merito all'individuazione dell'ambito temporale degli «ultimi cinque anni» entro il quale poter verificare la sussistenza della stessa anzianità.
  Le disposizioni in esame, infatti, le quali sono state, tra l'altro, integrate, con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2019, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha aggiunto, tra i destinatari della stessa procedura, anche coloro che, alla data del 31 dicembre 2017, siano titolari di borsa di studio, erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica e che abbiano maturato una titolarità di almeno tre anni, negli ultimi cinque, prevedono che l'assunzione del personale, che abbia i requisiti previsti, possa avvenire entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore sezione del CCNL del comparto Sanità, previsto dal comma 423 dell'articolo 1 della medesima legge n. 205 del 2017.
  Il citato CCNL è stato, peraltro, firmato solo lo scorso 11 luglio.
  Inoltre, i decreti attuativi non hanno ancora terminato il loro iter, anche se, in particolare, quello di cui al comma 427 che dovrà definire le modalità e le condizioni per la valutazione annuale e per la valutazione di idoneità per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni di servizio è di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il fatto che le due condizioni necessarie per considerare applicabile la norma in esame (quella cioè dell'entrata in vigore del nuovo CCNL che ha definito le figure professionali del ricercatore e dell'addetto alla ricerca, destinatari della «piramide», e quella dell'adozione del decreto del Ministro della salute previsto dal citato comma 427) hanno determinato un rallentamento nell'avvio dell'intera riforma, circostanza questa che non consente più di poter interpretare la norma nel senso di considerare che l'ambito temporale dei cinque anni per valutare la sussistenza del requisito dell'anzianità dei tre anni richiesta, debba essere quello degli ultimi cinque anni alla data del 31 dicembre 2017.
  La disposizione in esame, pertanto, intende chiarire l'ambito temporale entro il quale deve essere valutata la predetta anzianità di servizio (specificando che gli ultimi cinque anni debbano essere valutati alla data del 31 dicembre 2019, senza tuttavia pregiudicare coloro che avevano già maturato la stessa anzianità al 31 dicembre 2017), al fine di non pregiudicare coloro che, ad oggi, prestano servizio presso gli Istituti, considerato che tale personale svolge e continua a svolgere la propria attività per effetto della proroga dei contratti di lavoro flessibile o del rinnovo delle borse di studio e che ha, medio tempore, maturato la propria anzianità di servizio oltre il termine fissato al 31 dicembre 2017, ma, comunque, prima dell'entrata in vigore della riforma (biennio 2018/2019).
  Essa prevede, pertanto, la sostituzione delle parole: «negli ultimi cinque» con: «negli ultimi sette», proprio al fine di tener conto anche della interpretazione che fu data al momento dell'adozione della norma (sulla base della quale, il termine del 31 dicembre 2017, di cui al predetto comma 432, avrebbe dovuto «reggere» sia il requisito dell'essere in servizio o dell'essere titolare di una borsa di studio sia il requisito dell'aver maturato almeno tre anni negli ultimi cinque sino alla stessa data) e di considerare ricompresi anche coloro che, alla data del 31 dicembre 2017, avevano già maturato la predetta anzianità di servizio.

  Articolo 26. – (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018) – L'articolo reca modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, che ha recepito la direttiva (UE) 2016/1148, cosiddetta direttiva NIS, a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2019, che ha previsto la costituzione del Computer security incident response team – CSIRT italiano presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). Il suddetto decreto demanda all'ordinamento del Comparto informativo, di cui alla legge n. 124 del 2007, anche il reclutamento del personale (ed i conseguenti profili finanziari).
  La norma sopprime, pertanto, il secondo e il terzo periodo del comma 2 del citato articolo 8, che prevedono le modalità di assunzione del personale del CSIRT in linea con l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e la relativa autorizzazione di spesa. Accorpa le relative somme a quelle per l'attivazione e il funzionamento del CSIRT, per consentirne l'assegnazione al bilancio del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, di cui all'articolo 29 della medesima legge n. 124 del 2007, coerentemente con la costituzione del CSIRT presso il DIS. Ciò, anche ai fini dell'assolvimento degli ulteriori compiti in materia di gestione degli eventi informatici previsti dal recente decreto-legge n. 105 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2019 (in particolare articolo 1, comma 3, lettera a)).

  Articolo 27. – (Sicurezza nazionale cibernetica) – L'articolo, in materia di sicurezza nazionale cibernetica, modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133 del 2019, al fine di soddisfare le esigenze connesse alla tutela delle informazioni contenute nell'elenco dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
  Tale elenco, infatti, considerato nella sua interezza, presenta particolari profili di sensibilità sotto il profilo della sicurezza in quanto dalla sua conoscenza è possibile ricostruire il quadro complessivo delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati dalle cui reti, sistemi informativi e servizi informatici dipende l'esercizio di funzioni essenziali dello Stato ovvero la prestazione di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato, e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.
  Pertanto, attraverso la modifica delle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), e l'introduzione del comma 2-bis, si prevede la separazione tra:

   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, che sarà adottato secondo le procedure attualmente previste (su proposta del CISR e previa trasmissione alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia in modo da consentire il controllo parlamentare) e che, in base all'intervento emendativo, definirà modalità e criteri procedurali di individuazione dei soggetti da includere nel perimetro e;

   l'atto amministrativo, da adottarsi da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che conterrà la puntuale elencazione dei soggetti individuati ai sensi dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Si prevede che per tale provvedimento sia escluso il diritto di accesso, che lo stesso non sia soggetto a pubblicazione e che dell'avvenuta iscrizione nell'elenco sia data, separatamente e senza ritardo, comunicazione a ciascun soggetto. Il termine per la predisposizione degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), da parte dei soggetti inclusi nel perimetro decorrerà, quindi, non più dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ma dalla comunicazione a ciascun soggetto della inclusione nel perimetro.

  Vengono, infine, previsti gli opportuni interventi formali di coordinamento, conseguenti all'introduzione del comma 2-bis.

  Articolo 28. – (Misure urgenti per l'adempimento di obblighi internazionali) – Il comma 1 incrementa di 10 milioni di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa per l'organizzazione della Presidenza italiana del G20. L'Italia svolgerà il mandato di Presidenza di turno del G20 dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021 ed è quindi tenuta ad organizzare oltre 100 incontri a livello politico o tecnico, di cui è necessario avviare immediatamente la preparazione. La Delegazione è stata istituita e il Capo delegazione è stato nominato con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in corso di registrazione.
  Il comma 2 riguarda l'Esposizione universale in programma tra il 20 ottobre 2020 e il 10 aprile 2021 a Dubai (di seguito «Expo 2020 Dubai»). L'attività è disciplinata da specifiche obbligazioni internazionali, derivanti, in particolare, dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 893, e successive modificazioni, in particolare, quelle apportate dal Protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con legge 13 giugno 1952, n. 687, e dal Protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con legge 3 giugno 1978, n. 314. Per organizzare la partecipazione italiana, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2017 il Governo, conformemente alle disposizioni pattizie internazionali che regolano le Esposizioni internazionali, ha nominato il Commissario generale di sezione per l'Italia per Expo 2020 Dubai. È stato successivamente istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 marzo 2018, il Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai. Tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha disciplinato la composizione del Commissariato, i compensi dei suoi componenti e la relativa disciplina amministrativo-contabile, precisando che esso avrebbe trovato applicazione limitatamente all'esercizio finanziario 2018. Con l'articolo 1, comma 587, della legge n. 145 del 2018, legge di bilancio 2019, è stata disposta un'autorizzazione di spesa per complessivi 21 milioni di euro nell'arco del triennio 2019-21 e sono state fornite alcune disposizioni sui componenti e sul personale del Commissariato. La disposizione in commento integra le disposizioni della legge di bilancio 2019 in tre aspetti essenziali per la buona riuscita dell'evento: incremento dell'autorizzazione di spesa per lo smantellamento del padiglione, incremento dell'autorizzazione a stipulare contratti temporanei, previsione del trattamento economico del personale del Commissariato inviato a trascorrere periodi di durata superiore a 60 giorni a Dubai.
  Il comma 3 incrementa di 6,5 milioni per l'anno 2020 la dotazione finanziaria per il piano straordinario per il made in Italy, anche in considerazione della necessità di attuare specifiche misure di accompagnamento all'internazionalizzazione delle imprese italiane volte a cogliere le opportunità di business derivanti dagli eventi internazionali di cui ai commi 1 e 2.
  Il comma 4 prevede l'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 268, della legge n. 205 del 2017, legge di bilancio 2018, relativa a indennizzi per perdite subite a seguito delle crisi libica e venezuelana. La disposizione non ha trovato finora attuazione, anche in considerazione del vincolo a rispettare la soglia degli aiuti «de minimis», dell'obiettiva difficoltà di perimetrare correttamente il campo di applicazione oggettivo e soggettivo e dell'eccessiva complessità delle procedure di attribuzione del beneficio, da disciplinare con regolamento non ancora emanato.
  Il comma 5 prevede la clausola di copertura finanziaria relativa ai commi 2 e 3.
  Il comma 6 prevede una disposizione volta a consentire la tempestiva attuazione di adempiere all'obbligazione internazionale derivante dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017, ratificato e reso esecutivo con legge 27 novembre 2017, n. 170. Con tale Accordo, l'Italia si è impegnata a mettere a disposizione della suddetta organizzazione internazionale i locali necessari a installare il nuovo centro di elaborazione dati per le previsioni meteorologiche. Tali locali sono stati individuati dall'accordo stesso nell'ambito del Tecnopolo di Bologna (ex Manifattura Tabacchi, di proprietà della regione Emilia-Romagna). I lavori sono in corso, ma l'esigenza di rispettare il termine ultimo di consegna (fissato al 30 aprile 2020, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'Accordo di cui sopra) rende necessario snellire al massimo le procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici necessari a dare attuazione all'obbligo internazionale.

  Articolo 29. – (Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) – La disposizione è diretta a venire incontro alle aspettative dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno presentato apposita istanza di rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento. In considerazione della insufficienza delle disponibilità inizialmente previste, per assicurare il pagamento al 50 per cento degli aventi diritto, è stabilito che i rimborsi sono effettuati, a valere sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro.

  Articolo 30. – (Attuazione della clausola del 34 per cento per le Regioni del Mezzogiorno) – La disposizione introduce una nuova forma di monitoraggio delle disposizioni recate dall'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, relative alla destinazione di risorse in conto capitale per interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.
  In particolare, si prevede che entro il 30 aprile 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, siano stabilite le modalità per verificare che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati, sia effettuato in conformità ai criteri previsti dal comma 2 del citato articolo 7-bis, assicurando altresì il monitoraggio della spesa erogata.

  Articolo 31. – (Contributo regione Sardegna) – L'articolo prevede l'attribuzione nell'anno 2019 alla regione Sardegna delle risorse previste dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per destinarle a titolo di acconto alle finalità di cui al punto 10 dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica in data 7 novembre 2019.

  Articolo 32. – (Finanziamento a favore della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute) – La disposizione estende ed amplia l'attività della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute prevedendo che, a decorrere dal 2020, sia trasferita l'ulteriore somma di 4 milioni di euro annui in qualità di contributo in conto capitale per l'attività di ricerca svolta dall'Istituto.

  Articolo 33. – (Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale) – La disposizione mira, al comma 1, a prorogare alcune misure adottate con il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (cosiddetto «decreto Genova»), nell'immediatezza del crollo del ponte Morandi di Genova, al fine di consentire la ripresa economica del porto e di limitare gli effetti negativi sui traffici portuali derivanti dalle limitazioni della viabilità dell'interconnessione del porto medesimo. In sede applicativa e per il compiuto raggiungimento delle finalità predette, si è infatti constatato che alcuni termini previsti dal decreto Genova erano troppo stringenti e che per la piena ripresa dei traffici alcune misure contenute in detto decreto non possono essere riferite al solo porto di Genova, ma devono essere estese all'intero sistema portuale.
  Si prevede, pertanto, alla lettera a) del comma 1, il riconoscimento, anche per l'anno 2020, in favore della regione Liguria risorse straordinarie per euro 20.000.000 per il rinnovo del parco mezzi utilizzato nella città metropolitana di Genova, con priorità per i mezzi a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno.
  Al contempo, alla lettera b), si prevede l'estensione per sei anni (anziché cinque anni) delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione dei servizi e delle operazioni presso gli scali del Sistema portuale del Mar Ligure occidentale (e non già del solo Porto di Genova), nonché il riconoscimento in favore dei fornitori di lavoro temporaneo presso gli scali del medesimo Sistema portuale di un contributo, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2020, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017, riconducibili alle mutate condizioni economiche derivanti dall'evento del 14 agosto 2018.
  Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2022, nelle more dell'approvazione dei piani regolatori di Sistema portuale, la possibilità di adottare varianti localizzate nei porti di competenza delle Autorità di sistema portuale (attualmente prevista fino al 31 dicembre 2019). Si rammenta che le varianti localizzate sono inerenti interventi di natura infrastrutturale e improcrastinabili, il cui ritardo rappresenta un ostacolo alla sicurezza e allo sviluppo del porto ovvero influisce sul corretto utilizzo di fondi nazionali ed europei caratterizzati da scadenze di esecuzione e di spesa.
  I commi 3 e 4 recano la copertura finanziaria.

  Articolo 34. – (Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative) – In virtù della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1, comma 251), i criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono stati rideterminati in aumento secondo i nuovi valori tabellari per come indicati nel riformulato articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.
  Gli stessi criteri si applicano, in virtù dell'articolo 03, comma 3, del decreto-legge 400 del 1993, come sostituito dall'articolo 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006, anche alle concessioni per la realizzazione e gestione di strutture destinate alla nautica da diporto.
  In particolare, quest'ultima tipologia concessoria godeva, prima della riforma normativa del 2006, di una disciplina differenziata, per la cui determinazione dei canoni si applicavano i criteri del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 343 del 1998, prevedendo valori tabellari più bassi per aree e specchi da occupare con opere di difficile rimozione e via via crescenti per le zone da occuparsi con opere di facile rimozione ed infine per quelle scoperte.
  Con la legge n. 296 del 2006 la ratio risulta invertita, andando a stabilire valori più alti per le aree e specchi acquei destinati ad ospitare opere di difficile rimozione e via via decrescenti per le opere di facile rimozione ed infine per le aree scoperte.
  Ciò ha determinato un aumento complessivo dei canoni dovuti per tali concessioni compreso tra un minimo del 10 per cento circa (per le aree scoperte) ad un massimo del 350 per cento circa (per le aree occupate da opere di difficile rimozione).
  Anche per le concessioni turistico-ricreative si è verificato, con la riforma del 2006, un aumento esponenziale dei canoni limitatamente alle componenti pertinenziali perché parametrati ai valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare.
  Ne è conseguito per entrambe le fattispecie concessorie l'instaurarsi di numerosi contenziosi avverso i procedimenti ingiuntivi di pagamento avviati dagli enti gestori.
  La disposizione in esame è finalizzata a ridurre il contenzioso in essere, sospendendo sino al 30 giugno 2020 il pagamento dei relativi canoni non ancora corrisposti alla data del 1° gennaio 2020.

  Articolo 35. – (Disposizioni in materia di concessioni autostradali) – La disposizione prevede che in caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, l'ANAS Spa, in attuazione dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, può assumere la gestione delle medesime, nonché svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento. La disposizione è, quindi, finalizzata a disciplinare, nei casi di revoca, di decadenza o di risoluzione della concessione già previsti dalla legge o dagli atti convenzionali, lo svolgimento dell'attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, nelle more del nuovo affidamento secondo le procedure dell'evidenza pubblica. Sono fatte salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio ed è fatta salva la possibilità per l'ANAS Spa, ai fini dello svolgimento delle attività citate, di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Qualora l'estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario si prevede poi l'applicazione dell'articolo 176, comma 4, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi come nulle ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza che possa operare, per effetto della presente disposizione, alcuna risoluzione di diritto. L'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione non è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione concedente delle somme previste dal citato articolo 176, comma 4, lettera a).

  Articolo 36. – (Informatizzazione INAIL) – La disposizione istituisce, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), la banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici (previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, articolo 86, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001), gestita dall'INAIL, che consente la diffusione delle tecnologie digitali tra imprese e pubblica amministrazione, rendendo completamente informatizzato il processo di trasmissione dei dati delle suddette verifiche dalle imprese all'INAIL.
  L'adozione della suddetta banca dati nazionale consentirà di ridurre l'elusione, da parte dei datori di lavoro, dell'obbligo di verifica degli impianti elettrici, così come è avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione (decreto legislativo n. 81 del 2008, articolo 71, e decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011), settore in cui stata realizzata un'analoga banca dati.
  Allo stato si può affermare che, ottimisticamente, viene sottoposto a verifica non più del 5 per cento degli impianti che ne avrebbero l'obbligo, con conseguente violazione del diritto di tutti i lavoratori (e più in generale delle persone esposte), e non del solo 5 per cento di essi, ad essere equamente tutelati nella propria incolumità (il numero di infortuni sul lavoro, mortali o comunque fortemente invalidanti, dovuti al rischio elettrico è tuttora molto elevato).
  Peraltro l'INAIL dispone già di un applicativo software (CIVA) che assolve la funzione di banca dati per le denunce degli impianti elettrici e per le verifiche periodiche di altre attrezzature (apparecchi di sollevamento ed a pressione): l'INAIL può dunque facilmente implementare in tale applicativo (con risorse interne, già destinate alla gestione dell'applicativo stesso) la funzione di banca dati delle verifiche degli impianti elettrici.
  La disposizione prevede che gli organismi privati, incaricati della verifica dal datore di lavoro, versino all'INAIL il 5 per cento della tariffa applicata per la verifica. Per garantire l'uniformità dei versamenti, da parte degli organismi privati all'INAIL, occorre adottare un tariffario unico nazionale, come già avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione, e per la revisione degli autoveicoli, settori in cui – analogamente a quello delle verifiche degli impianti elettrici – occorre privilegiare la professionalità e la competenza, nell'interesse della sicurezza degli utenti e dei lavoratori.
  L'adozione di un unico tariffario nazionale per le verifiche degli impianti elettrici (decreto legislativo n. 81 del 2008, articolo 86, e regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001) è di facile attuazione, in quanto per tali verifiche già esiste un tariffario nazionale, adottato dall'ex Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ora INAIL), con decreto del 7 luglio 2005 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.
  Operativamente, il passaggio dall'attuale sistema può essere conseguito operando sul decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001 n. 462.

  Articolo 37. – (Apertura del conto in tesoreria per RFI) – A seguito dell'inclusione della società Rete ferroviaria italiana (RFI) nell'elenco S13 degli enti che costituiscono il perimetro del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, aggiornato annualmente dall'ISTAT, richiamato nell'articolo 1, comma 2, della legge 196, i flussi finanziari di RFI concorrono alla formazione del fabbisogno del settore statale. Si rende, quindi, necessario aprire un conto di tesoreria dedicato ad accogliere i trasferimenti a RFI dal bilancio dello Stato al fine di distinguere tali flussi da quelli di Ferrovie dello Stato il cui conto di tesoreria è classificato come conto di copertura.
  L'apertura del conto agevola la corretta classificazione dei flussi nei conti di cassa e non comporta oneri per la finanza pubblica.
  Si sarebbe dovuta autorizzare l'apertura di tale conto già nel corso del 2019, ma si sono resi necessari approfondimenti operativi con la Società al fine di definire gli aspetti tecnici relativi alla gestione dei flussi finanziari e informativi che hanno allungato i tempi per l'autorizzazione dell'apertura del conto.

  Articolo 38. – (Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale) – La norma assicura una maggior disponibilità di risorse di cassa agli enti coinvolti nell'applicazione dei più restrittivi criteri derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, al fine di permettere un più ordinato processo di rientro per gli enti locali in «predissesto», facendo leva su un utilizzo più intenso del fondo di rotazione già previsto dal TUEL a sostegno dei piani di riequilibrio. Nello specifico:

   il comma 1 identifica gli enti locali beneficiari in quelli direttamente coinvolti dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019;

   il comma 2 chiarisce che l'incremento dell'anticipazione è assegnato con decreto del Ministro dell'interno tenendo conto di quanto dovuto nel 2020;

   il comma 3 definisce la durata decennale dell'anticipazione, che viene restituita in rate annuali di ammontare uniforme, secondo le modalità già in uso per il fondo di rotazione.

  Articolo 39. – (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle Regioni) – La norma consente di ristrutturare il debito degli enti locali, con accollo allo Stato, al fine di conseguire una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 71 e seguenti, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  L'obiettivo è di far ottenere agli enti locali un vantaggio, in termini di condizioni finanziarie delle operazioni, derivante da una minore rischiosità per gli istituti finanziatori connessa al fatto di avere come controparte lo Stato e non più gli enti. La ristrutturazione con accollo consente poi anche una semplificazione, anch'essa di vantaggio per le controparti, permettendo ad esempio di unificare in un unico piano di ammortamento o titolo obbligazionario varie posizioni debitorie dei singoli enti locali.
  La norma si compone di quattordici commi.
  Comma 1. Si consente a comuni, province e città metropolitane di presentare domanda al Ministero dell'economia e delle finanze per la ristrutturazione e l'accollo da parte dello Stato dei mutui aventi le seguenti caratteristiche:

   vigenza alla data del 30 giugno 2019;

   scadenza successiva al 31 dicembre 2024;

   debito residuo al 30 giugno 2019 superiore a 50.000 euro (oppure inferiore a 50.000 euro nel caso di enti con un'incidenza degli oneri complessivi per rimborso prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all'8 per cento).

  Deve essere assicurata la riduzione del valore attuale delle passività post ristrutturazione rispetto a quello ante ristrutturazione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge n. 448 del 2001. Da tale verifica possono essere esonerati i comuni con meno di 5.000 abitanti.
  Con il termine «ristrutturazione» si intende tanto l'estinzione anticipata con contestuale stipula di mutuo sostitutivo, quanto la rinegoziazione di condizioni.
  Il comma 1 affida ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni, il compito di:

   fissare le modalità e i termini per la presentazione dell'istanza da parte degli enti;

   individuare la società in house del Ministero dell'economia e delle finanze incaricata della gestione delle attività legate alla ristrutturazione del debito degli enti locali, con uno stanziamento massimo di 2 milioni di euro per il 2020 e di 4 milioni di euro dal 2021 in poi.

  Il comma 1 prevede la possibilità che lo Stato:

   emetta apposite obbligazioni in sostituzione dei mutui oggetto di accollo, purché da tali emissioni non derivi un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479/2009;

   surroghi il mutuante originario con un altro soggetto creditore.

  Per assicurare il buon esito dell'operazione è altresì prevista la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un'apposita Unità di coordinamento, cui partecipano di diritto il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dell'interno, al fine di promuovere l'operazione, individuare soluzioni e raccordarsi con la società in house. Dell'Unità di coordinamento faranno parte anche i rappresentanti di ANCI e UPI. È stabilita l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per definire l'organizzazione, la struttura ed il funzionamento dell'Unità.
  Comma 2. Si stabilisce che possono essere oggetto di ristrutturazione e di conseguente accollo da parte dello Stato anche le eventuali operazioni derivate connesse ai mutui e rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 389 del 2003.
  Comma 3. Si prevede che, nel caso di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo, l'ente debba indicare nella propria istanza l'impegno a destinare specifiche risorse al pagamento di eventuali penali o di altri oneri connessi da versare allo Stato alle condizioni e con il profilo temporale negoziato con l'istituto mutuante.
  Comma 4. Si disciplina l'attività della società in house una volta ricevuta la domanda da parte dell'ente. In particolare la società avvia l'istruttoria per la ristrutturazione del mutuo, all'esito della quale comunica all'ente:

   le condizioni dell'operazione;

   il nuovo profilo di ammortamento del mutuo ristrutturato, con distinzione tra quote capitale e quote interessi;

   gli oneri e le eventuali penali a carico dell'ente.

  Comma 5. Si autorizza la società in house a ristrutturare il mutuo solo dopo che l'ente abbia accettato le condizioni di cui al comma 4.
  Comma 6. Si dispone che, con la medesima decorrenza dell'operazione di ristrutturazione, l'ente sottoscriva con la società in house apposito contratto avente ad oggetto l'accollo da parte dello Stato dei mutui ristrutturati. Tale contratto dovrà stabilire le modalità di rimborso del debito da parte dell'ente allo Stato. Nello specifico l'ente è tenuto:

   a) a versare in un'apposita contabilità speciale un contributo per le eventuali penali derivanti dalla ristrutturazione, alle condizioni e con il profilo temporale negoziato con l'istituto mutuante;

   b) a pagare allo Stato le rate di ammortamento del debito ristrutturato nel rispetto delle scadenze previste dal piano di ammortamento;

   c) a pagare allo Stato rate di ammortamento post ristrutturazione di importo almeno pari alle rate ante ristrutturazione;

   d) a pagare, in ciascun esercizio, quote capitale di norma di importo pari alle quote capitale del debito ristrutturato nel medesimo esercizio; in ogni caso, tali quote non possono essere inferiori al totale annuale delle quote capitale dei mutui originari;

   e) a versare allo Stato, in ciascun esercizio, una quota interessi pari alla differenza, se positiva, tra la rata di ammortamento determinata secondo le modalità di cui alla lettera c) e la quota capitale determinata secondo le modalità di cui alla lettera d). In caso di differenza nulla o negativa, la quota interessi dovuta dall'ente è pari a 0;

   f) a versare allo Stato – negli esercizi in cui il proprio debito nei confronti dello Stato è estinto e il debito ristrutturato è ancora in corso di restituzione – un contributo di parte corrente di importo pari alla quota interessi del piano di ammortamento ristrutturato dovuta in ciascun esercizio.

  Comma 7. Il comma introduce disposizioni volte a garantire allo Stato la disponibilità delle somme necessarie al rimborso del mutuo ristrutturato: a tal fine, gli enti locali rilasciano a favore del Ministero dell'economia e delle finanze una delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. In caso residuino somme dovute dall'ente, sulla base dei dati comunicati dalla società di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione, e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al versamento richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'ente è tenuto a versare la somma direttamente sulla contabilità speciale di cui al comma 9.
  Comma 8. Si specifica che la quota interessi del debito contratto con lo Stato concorre al calcolo del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL.
  Comma 9. Si prevede, per la gestione delle operazioni di ristrutturazione del debito degli enti locali, l'istituzione di apposita contabilità speciale intestata alla società in house, che provvede alla relativa rendicontazione. Tale contabilità speciale ha natura di gestione fuori bilancio, sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 1041 del 1971.
  Comma 10. Si introduce un ulteriore presidio a garanzia del rimborso dei mutui oggetto di accollo, prevedendo che, ove necessario, le giacenze della contabilità speciale di cui al comma 9 possano essere integrate con le somme disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativa alle garanzie dello Stato. Tali risorse sono utilizzate a titolo di anticipazione, da regolarsi non appena si rendano disponibili, sulla contabilità speciale di cui al comma 9, le somme versate dagli enti. Trattandosi di girofondi interni alla tesoreria dello Stato, tale disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Comma 11. In base a tale comma, le disposizioni di cui all'articolo in esame si applicano anche ai mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici dalle società partecipate dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane a capitale interamente pubblico incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nel caso in cui si perfezioni l'operazione di ristrutturazione, le procedure di cui ai commi 6 e 7 si applicano nei confronti dell'ente partecipante, che si impegna a subentrare come controparte alla società partecipata. Anche per tali mutui, la quota interessi concorre alla determinazione del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL.
  Comma 12. Si introduce la possibilità di estendere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la misura alle regioni e province autonome. L'estensione è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Comma 13. Il comma interviene sull'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di ristrutturazione del debito delle regioni, al fine di disciplinare il caso di estinzione anticipata dei mutui che, ai sensi della predetta disposizione, lo Stato ha concesso alle regioni per finanziare il riacquisto dei titoli obbligazionari da esse emessi. Si prevede che gli importi pagati dalle regioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a disciplinare una fattispecie eventuale, quella dell'estinzione anticipata, che costituisce una mera facoltà per le regioni, prevedendo il versamento delle relative risorse al predetto Fondo. Nulla è innovato in merito agli ordinari rimborsi dei mutui scontati nei saldi di finanza pubblica.
  Comma 14. Si dispone la copertura finanziaria della norma. Nello specifico, per gli oneri di cui al comma 1 (nel limite massimo di 2 milioni di euro per il 2020 e di 4 milioni di euro dal 2021 in poi) si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Articolo 40. – (Disposizioni in materia di organizzazione della società GSE Spa) – La disposizione prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, un commissario ed un vicecommissario per la società GSE Spa, i quali durano in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020. Il consiglio di amministrazione della società GSE Spa in carica alla data di entrata in vigore della disposizione decade alla data di nomina del commissario, senza l'applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, codice civile. Al commissario spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società GSE Spa e per lo svolgimento della sua attività è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari a quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166. Il vicecommissario sostituisce il commissario in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate dal commissario. Al vicecommissario è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari al 50 per cento di quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

  Articolo 41. – (Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in Italy agroalimentare) – I limiti previsti dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, in ordine a spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, non si applicano alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, analogamente a quanto già disposto per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

  Articolo 42. – (Agenda digitale) – La disposizione ripropone pressoché integralmente l'emendamento già proposto dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione nell'ambito dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 (cosiddetto decreto «Ministeri»), poi ritirato dal Governo.
  La norma mira a potenziare l'operatività del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché a rimuovere alcune incertezze interpretative relative all'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
  In particolare, si precisa che i progetti di innovazione individuati dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono gestiti per il tramite del Dipartimento per la trasformazione digitale.
  Per l'esercizio di funzioni in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione, si autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in aggiunta al contingente di personale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2010, di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza, composto da sette unità con qualifica non dirigenziale, proveniente dai Ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente al personale docente, ovvero da altre pubbliche amministrazioni. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
  Si modifica l'articolo 8, comma 1-quater, del decreto-legge n. 135 del 2018 prevedendo che il contingente di esperti che saranno impegnati nei processi di trasformazione digitale e innovazione opera alle dipendenze del Dipartimento competente e non direttamente dell'autorità politica. La modifica è finalizzata a rendere maggiormente stabile il rapporto tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il contingente di esperti, sottraendo la disciplina del relativo rapporto al meccanismo dello spoils system che, in ragione dei compiti affidati al Dipartimento, potrebbe determinare problemi di continuità operativa delle funzioni svolte.
  Si prevede che le somme a disposizione della Presidenza per il contingente di esperti possano essere utilizzate per spese di missione e per l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai progetti seguiti dal team. Gran parte dell'attività progettuale del Dipartimento, infatti, richiederà molteplici azioni di disseminazione e comunicazione su tutto il territorio nazionale, e in alcuni casi all'estero, che non potrebbero essere poste in essere se non si potessero utilizzare le risorse messe a disposizione per le attività del team. La norma mira a chiarire peraltro dubbi interpretativi circa la destinazione delle somme (già destinate agli esperti e alle relative attività progettuali).
  Vengono inoltre meglio precisati i compiti, già previsti nell'articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018, della società PagoPA Spa con riguardo allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme abilitanti di cui all'articolo 50-ter e all'articolo 64-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

  Articolo 43. – (Disposizioni finanziarie) – L'articolo reca le disposizioni finanziarie.

  Articolo 44. – (Entrata in vigore) – L'articolo prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196).

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DISEGNO DI LEGGE

ART. 1

  1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019.

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa;

  Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure organizzative e finanziarie per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni e magistrature, nonché in materia di innovazione tecnologica;

  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 21 dicembre 2019 e del 23 dicembre 2019;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Capo I
PROROGHE

Articolo 1.
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
  2. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

   b) al comma 6-quater, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

  3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» e le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

   b) al comma 4, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

  5. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». La percentuale di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere elevata dall'8 per cento al 10 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione.
  7. Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto. Conseguentemente, con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri:

   a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), ed e), dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale;

   b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, siano oggetto esclusivamente di comunicazione all'amministrazione di appartenenza;

   c) individuazione dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.

  8. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole «31 dicembre 2019.» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
  9. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole «per un periodo di tre anni e» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio postale universale». L'applicazione della presente norma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'unione europea.
  10. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, è prorogata fino al 31 dicembre 2020 la segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018. Agli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica, per un importo complessivo non superiore a 316.800 euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 2.
(Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali)

  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020».
  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2020».

Articolo 3.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)

  1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo la parola «penale» sono aggiunte le seguenti: «e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'articolo 583-quinquies del codice penale»;

   b) le parole «fino al 30 settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;

   c) le parole «1° agosto 2019» sono sostituite dalle seguenti «31 ottobre 2020».

  3. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole «Fino al 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2021».
  4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».
  5. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, così come individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale.».

Articolo 4.
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

  1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «nel corso dell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti «nel corso dell'anno 2020»;

   b) al comma 3, la parola «2018» è sostituita dalla seguente: «2019».

  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020».
  3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, le parole «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

Articolo 5.
(Proroga di termini in materia di salute)

  1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «e per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2019 e per l'anno 2020».
  2. All'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche nell'anno 2020».
  3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021».
  4. All'articolo 1, comma 522, secondo periodo, della legge 20 dicembre 2018, n. 145, le parole «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma».
  5. All'articolo 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».

Articolo 6.
(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)

  1. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «2017-2018 e 2018-2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021».
  3. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole «entro il 31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».
  4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». Restano fermi i termini di conservazione di residui previsti a legislazione vigente.
  5. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2020 dall'articolo 1, comma 605, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ulteriormente prorogati per il quinquennio 2021-2025. Il CIPE provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al periodo di programmazione 2014-2020, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, sulla base di programmi quinquennali presentati entro il 31 luglio 2020, secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 7.
(Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo)

  1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole «entro l'esercizio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'esercizio 2020».
  2. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole «di beni e di servizi nonché» sono aggiunte le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2020,»;

   b) al secondo periodo, le parole «Fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2020»;

   c) dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «Per l'anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 750.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  3. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;

   b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Per l'anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  4. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022»;

   b) il secondo periodo è soppresso.

  5. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  6. All'articolo 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

   b) le parole «per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;

   c) dopo le parole «29 luglio 2014, n. 106» sono inserite le seguenti: «, fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti».

  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a un milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  8. Al comma 310, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2021 e 2022 e 6 milioni di euro per l'anno 2020». Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  9. All'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono inserite le seguenti: «e di 1 milione di euro a decorrere dal 2020»;

   b) il secondo periodo è soppresso.

  10. Le modalità di accesso e i criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

Articolo 8.
(Proroga di termini in materia di giustizia)

  1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
  2. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

   b) al comma 3, le parole «per ciascuno degli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

  3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020, salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia».
  4. All'articolo 357, comma 1, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, all'alinea le parole «1° marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».
  5. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
  6. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole «a decorrere dal 14 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2022». Agli oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo, pari a euro 500.000 per l'anno 2021 e ad euro 1.500.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, per euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

Articolo 9.
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa)

  1. All'articolo 2259-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
  2. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».

Articolo 10.
(Proroga di termini in materia di agricoltura)

  1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2020». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 5,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per euro 5,9 milioni dal 2021.
  2. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 16, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata di 30 milioni di euro per l'anno 2019.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 11.
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)

  1. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro è assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 quale contributo per il funzionamento di Anpal servizi s.p.a. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  2. All'articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente comma, e sino alla medesima data è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.»;

   b) l'ultimo periodo è abrogato.

  3. Per l'anno 2019, nel limite massimo di spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, per i lavoratori dipendenti di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società poi dichiarate fallite e retrocedute per inadempimento del patto, la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è calcolata sulla base delle condizioni contrattuali di lavoro applicate prima della cessione originaria, se più favorevoli, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale autorizzati nell'anno 2019. L'Inps riconosce il beneficio di cui al presente comma nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e qualora dal numero dei soggetti e dei periodi interessati alla rideterminazione del trattamento straordinario di integrazione salariale dovesse emergere un'eccedenza di spesa l'Inps provvede a rideterminare proporzionalmente il ricalcolo di cui al primo periodo del presente comma ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 43.
  5. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 10-bis è sostituito dal seguente: «10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.».

Articolo 12.
(Proroga di termini in materia di sviluppo economico)

  1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto, nel limite di 8 milioni di euro, alle medesime condizioni, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati nell'anno 2020. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle lettere a) e b), le parole: «alle classi Euro 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «alle classi da Euro 0 a Euro 4».
  3. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»;

   b) al comma 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità ed i criteri dell'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo altresì conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato»;

   c) al comma 60, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»;

   d) il comma 81 è sostituito dal seguente: «81. Sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco di cui al comma 80. Tali requisiti devono garantire l'affidabilità nel tempo del soggetto iscritto e consentire, anche mediante gli interventi di cui al comma 82, un efficace contrasto a possibili condotte contrastanti con i generali princìpi, legali e regolatori, che sovraintendono al buon funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori. A tal fine, si distinguono almeno:

    a) i requisiti imprescindibili per la permanenza nell'elenco, il cui venir meno comporta l'esclusione dall'elenco salvo che l'impresa non vi abbia posto tempestivo rimedio;

    b) i requisiti connessi a indicatori generali sullo svolgimento dell'attività, il cui venir meno comporta, qualora l'impresa di vendita non vi ponga rimedio in tempi ragionevoli, l'avvio di un'istruttoria da parte del Ministero dello sviluppo economico volta a valutare la complessiva gestione dell'attività ai fini delle valutazioni e delle decisioni di cui al successivo comma 82.»;

   e) il comma 82 è sostituito dal seguente: «82. L'elenco di cui al comma 80 è pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati. Il Ministero vigila sul mantenimento nel tempo dei requisiti da parte dei soggetti iscritti all'elenco, svolgendo gli approfondimenti istruttori nei casi di cui al comma 81, lettera b). Qualora risultino situazioni di gravi inadempimenti o incongruenze rispetto ai predetti requisiti, o situazioni valutate critiche anche alla luce dei generali princìpi richiamati che sovraintendono al buon funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori, con atto motivato il Ministero dispone l'esclusione dall'Elenco.».

  4. Le disposizioni di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si applicano dal 16 febbraio 2020.

Articolo 13.
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

  1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020».
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
  3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento. L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020.
  4. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, le parole: «per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022»;

   b) al comma 7-bis, primo periodo, le parole: «al comma 7», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e 7-ter»;

   c) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

   «7-ter. ANAS S.p.a. è autorizzata nei limiti previsti ai commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali le controversie con i contraenti generali derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della società stessa.»;

   d) al comma 8, primo periodo, le parole: «alle finalità di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «alle finalità di cui ai commi 7 e 7-ter».

  5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 870, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative alla definizione del corrispettivo annuale del contratto di programma tra l'ANAS S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano a decorrere dal contratto di programma per gli anni 2021-2025.

Articolo 14.
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

  1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 43.
  3. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), sono rinviate rispetto alla scadenza prevista ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, e dall'articolo 1, comma 323 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tali elezioni hanno comunque luogo tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2021.
  4. I comandi di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020.

Articolo 15.
(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)

  1. In deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza correlato agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come Ponte Morandi, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018 e prorogato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2019, può essere prorogato fino ad una durata complessiva di tre anni secondo le modalità previste dal medesimo articolo 24, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa informativa semestrale al Dipartimento della protezione civile da parte del Commissario delegato sullo stato di avanzamento e sul programma di interventi da concludere e relativi tempi, nonché dimostrazione della disponibilità di risorse sulla contabilità speciale a lui intestata per far fronte alle connesse attività.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso, a far data dal 16 agosto 2018, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
  3. All'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019 e 2020»;

   b) al comma 2, le parole «e di euro 10.000.000 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;

   c) al comma 3-bis, primo periodo, le parole «per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019 e 2020» e al secondo periodo le parole «e di euro 500.000 per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 500.000 per l'anno 2019 e di euro 500.000 per l'anno 2020»;

   d) al comma 4, le parole «e 11 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 11 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020».

  4. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciannove».
  5. All'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».
  6. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
  7. Al fine di assicurare la continuità del finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento del crollo del Viadotto Polcevera, le misure di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono prorogate fino al 29 febbraio 2020 nel limite di euro 3.000.000,00. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA, DI ORGANIZZAZIONE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E MAGISTRATURE

Articolo 16.
(Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione Siciliana)

  1. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28 febbraio 2020, è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i commi 2 e 3 della presente disposizione, è incaricato di realizzare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti»;

   b) al secondo periodo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario» sono sostituite dalle seguenti: «Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario»;

   c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.»;

   d) dopo le parole: «rete viaria», ovunque ricorrano, è inserita la seguente: «provinciale».

Articolo 17.
(Personale delle Province e delle città metropolitane)

  1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
   1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.».

Articolo 18.
(Misure urgenti per il ricambio generazionale e la funzionalità nella pubblica amministrazione e nei piccoli comuni)

  1. All'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. Al fine di accelerare le procedure assunzionali per il triennio 2020-2022, il Dipartimento della funzione pubblica elabora, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo volti a avviare le procedure concorsuali con tempestività e omogeneità di contenuti e gestisce le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.».

  2. All'articolo 2, del decreto legislativo 24 gennaio 2010, n. 6, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale, Formez PA fornisce, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per il sostegno e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, adeguate forme di assistenza in sede o distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità a favore dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali.» Conseguentemente, all'articolo 60-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) le tipologie di azioni dirette a implementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento all'impiego delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei;».

Articolo 19.
(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia)

  1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari e delle attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.319 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:

   a) settantotto unità per l'anno 2021, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo della polizia penitenziaria;

   b) settantotto unità per l'anno 2022, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo di polizia penitenziaria;

   c) seicentosettanta unità per l'anno 2023, di cui duecentosessanta nella Polizia di Stato, centocinquanta nell'Arma dei carabinieri, duecento nel Corpo della guardia di finanza e sessanta nel Corpo di polizia penitenziaria;

   d) ottocentoventidue unità per l'anno 2024, di cui duecentottanta nella Polizia di Stato, trecentoventidue nell'Arma dei carabinieri, centoventi nel Corpo della guardia di finanza e cento nel Corpo di polizia penitenziaria;

   e) seicentosettantuno unità per l'anno 2025, di cui centosettantacinque nella Polizia di Stato, trecentodieci nell'Arma dei carabinieri, ottantotto nel Corpo della guardia di finanza e novantotto nel Corpo di polizia penitenziaria.

  2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 357.038 per l'anno 2021, euro 3.320.237 per l'anno 2022, euro 9.353.493 per l'anno 2023, euro 35.385.727 per l'anno 2024, euro 69.031.488 per l'anno 2025, euro 95.263.596 per l'anno 2026, euro 98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per l'anno 2028, euro 100.684.910 per l'anno 2029, di euro 102.291.617 per l'anno 2030 ed euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031.
  3. Per far fronte al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale, l'Arma dei carabinieri è altresì autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2020, venticinque unità nel ruolo iniziale, nonché ulteriori venticinque unità nel ruolo iniziale destinate all'incremento del contingente di cui all'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 263.080 per l'anno 2020, euro 1.831.221 per l'anno 2021, euro 2.090.855 per l'anno 2022, euro 2.090.855 per l'anno 2023, euro 2.090.855 per l'anno 2024, euro 2.108.880 per l'anno 2025 ed euro 2.162.955 a decorrere dall'anno 2026.
  4. Conseguentemente a quanto previsto al comma 3, all'articolo 828, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «per un totale di duecentoquarantanove unità» sono sostituite dalle seguenti: «per un totale duecentosettantaquattro unità»;

   b) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) appuntati e carabinieri: sessantaquattro».

  5. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020, euro 1.100.000 per l'anno 2021, euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2022, di cui 1 milione di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per l'attuazione del comma 1 e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del comma 3.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 363.080 euro per l'anno 2020, 3.288.259 euro per l'anno 2021, 8.511.092 euro per l'anno 2022, 14.544.348 euro per l'anno 2023, 40.576.582 euro per l'anno 2024, 74.240.368 euro per l'anno 2025, 100.526.551 euro per l'anno 2026, 103.994.305 euro per l'anno 2027, 104.467.095 euro per l'anno 2028, 105.947.865 euro per l'anno 2029, 107.554.572 euro per l'anno 2030, 108.550.415 euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:

   a) quanto a 1.025.304 euro per l'anno 2021, 6.248.137 euro per l'anno 2022, 12.281.393 euro per l'anno 2023, 38.313.627 euro per l'anno 2024, 71.977.413 euro per l'anno 2025, 98.263.596 euro per l'anno 2026, 101.731.350 euro per l'anno 2027, 102.204.140 euro per l'anno 2028, 103.684.910 euro per l'anno 2029, 105.291.617 euro per l'anno 2030 e 106.287.460 euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 363.080 euro per l'anno 2020 e 2.262.955 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 20.
(Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate)

  1. In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, per l'incremento delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata per l'anno 2020 dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede:

   a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

   b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 21.
(Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia)

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinata, ai sensi della lettera d) del medesimo comma, all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66 è incrementata di 1.800.000 euro, a decorrere dal 2020. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Articolo 22.
(Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 320 sono inseriti i seguenti:

   «320-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 320, all'articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo comma, la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “sette”; al terzo comma, le parole: “ciascuna sezione giurisdizionale è composta da due presidenti” sono sostituite dalle seguenti: “ciascuna sezione giurisdizionale è composta da tre presidenti”. All'articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la parola “tre” è sostituta dalla seguente: “cinque”. Al giudizio di idoneità di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 21 aprile 1982, n. 186, e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 5, della medesima legge n. 186 del 1982, si estendono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, e all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e, in ogni caso di promozione a qualifica superiore ai sensi di detto articolo 21, il ricollocamento in ruolo avviene a richiesta dell'interessato, da presentare entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento di promozione a pena di decadenza dalla stessa, e deve obbligatoriamente perdurare per tutto il periodo di cui al quinto comma dello stesso articolo 21. Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, per il personale di magistratura del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano e per i consiglieri di Stato nominati ai sensi del relativo articolo 14, nonché dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, per il personale di magistratura del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la dotazione organica del personale di magistratura della giurisdizione amministrativa è incrementata di tre presidenti di sezione del Consiglio di Stato, di due presidenti di tribunale amministrativo regionale, di dodici consiglieri di Stato e di diciotto fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali. Conseguentemente, è autorizzata per l'anno 2020, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la copertura di quindici posti di organico di consiglieri di Stato, l'assunzione di venti referendari dei tribunali amministrativi regionali, nonché, per le esigenze delle segreterie delle nuove sezioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, l'assunzione di tre dirigenti di livello non generale a tempo indeterminato, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, con contestuale incremento della relativa dotazione organica.
   320-ter. Per effetto di quanto previsto dal comma 320-bis, la Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, è definitivamente sostituita dalla seguente:

  “TABELLA A
  Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa:

  Presidente del Consiglio di Stato

  n. 1

  Presidente aggiunto del Consiglio di Stato

  n. 1

  Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato

  n. 22 (*)

  Presidenti di Tribunale amministrativo regionale

  n. 24

  Consiglieri di Stato

  n. 102 (*) (**)

  Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari

  n. 403 (***)

   (*) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsti dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373.
   (**) Oltre ai posti dei consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.
   (***) Oltre ai posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e per la sezione autonoma per la provincia di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.”».

  2. Al comma 320, terzo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono soppresse.
  3. Al comma 320, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «di 2.934.632 euro per l'anno 2020, di 5.915.563 euro per l'anno 2021, di 5.971.938 euro per l'anno 2022, di 6.673.996 euro per l'anno 2023, di 6.972.074 euro per l'anno 2024, di 6.985.009 euro per l'anno 2025, di 7.103.839 euro per l'anno 2026, di 7.156.597 euro per l'anno 2027 e di 8.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028».
  4. Per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Consiglio di Stato è autorizzato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente, a persona dotata di alte competenze informatiche, un incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 915.563 euro per l'anno 2021, 371.938 euro per l'anno 2022, 773.996 euro per l'anno 2023, 1.072.074 euro per l'anno 2024, 985.009 euro per l'anno 2025, 1.003.839 euro per l'anno 2026, 156.597 euro per l'anno 2027, 1.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede, quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dal comma 2 e quanto a 115.179 euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Articolo 23.
(Adeguamento della struttura della Corte dei conti)

  1. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per il rafforzamento del presidio di legalità a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con deliberazione del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. A tal fine, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità ed è rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentadue fra consiglieri, primi referendari e referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente, al presidente aggiunto della Corte, nonché al procuratore generale e al procuratore generale aggiunto. Il Consiglio di presidenza dell'Istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono abrogate».
  2. La Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura.
  3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2, pari a 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 3.143.004 euro per l'anno 2020 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 24.
(Disposizioni in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

  1. Il termine per l'assunzione di 50 unità appartenenti all'area II previste all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al triennio 2019-2021, è differito al triennio 2020-2022.
  2. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole «Area II, posizione economica F1» sono sostituite dalle seguenti: «Area II, posizione economica F2»;

   b) all'ottavo periodo, le parole «ad euro 14.914.650 per l'anno 2020 e ad euro 19.138.450 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 14.956.400 per l'anno 2020 e ad euro 19.221.950 annui a decorrere dall'anno 2021».

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, quantificati in euro 41.750 per l'anno 2020 ed euro 83.500 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  4. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36, comma 1, lettere d), f), o) e cc) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 2 milioni di euro nell'anno 2020.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, quantificati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 25.
(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 435 è inserito il seguente: «435-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 435, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse relative ai fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie sono incrementate di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse del Finanziamento sanitario nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando il rispetto del limite relativo all'incremento della spesa di personale di cui al secondo periodo, del comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.».
  2. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) con un importo annuale pari ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, di cui:

    1) per il 20 per cento da destinare alle regioni ed alle province autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2;

    2) per l'80 per cento da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi.».

  3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  4. All'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole «che abbia maturato» sono inserite le seguenti: «, alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti maturati al 31 dicembre 2017»; e le parole «negli ultimi cinque» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi sette».

Articolo 26.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018)

  1. Dal 1° gennaio 2020, all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

   b) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Per le spese relative al funzionamento del CSIRT italiano, costituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 22.».

  2. Le risorse di cui all'articolo 8, commi 2 e 10, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, relative agli anni 2018 e 2019, per complessivi 6 milioni di euro, già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono trasferite nell'anno 2020 al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

Articolo 27.
(Sicurezza nazionale cibernetica)

  1. Al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: «sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti modalità e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati» e le parole: «alla predetta» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell’»;

   b) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «i soggetti di cui alla precedente lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui al comma 2-bis»;

   c) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma,»;

   d) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «individuati ai sensi della lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;

   e) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a), è contenuta in un atto amministrativo, adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto atto amministrativo, per il quale è escluso il diritto di accesso, non è soggetto a pubblicazione, fermo restando che a ciascun soggetto è data, separatamente, comunicazione senza ritardo dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'aggiornamento del predetto atto amministrativo è effettuato con le medesime modalità di cui al presente comma.»;

   f) all'articolo 1, comma 3, lettera a), le parole: «i soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui al comma 2-bis»;

   g) all'articolo 1, comma 6, lettera a), al primo e al secondo periodo, le parole: «soggetti di cui al comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti di cui al comma 2-bis»;

   h) all'articolo 1, comma 6, lettera c), le parole: «individuati ai sensi del comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla medesima lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»;

   i) all'articolo 1, comma 8, lettera a), le parole: «individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla medesima lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»;

   l) all'articolo 1, comma 12, le parole: «individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla medesima lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»;

   m) all'articolo 1, comma 14, le parole: «soggetti pubblici individuati ai sensi del comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti pubblici di cui al comma 2-bis»;

   n) all'articolo 1, comma 18, le parole: «di cui al comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;

   o) all'articolo 3, comma 1, le parole: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis».

Articolo 28.
(Misure urgenti per l'adempimento di obblighi internazionali)

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole «7,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «11 milioni»;

   b) al secondo periodo, le parole «dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «diciassette unita»;

   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai componenti del Commissariato dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i periodi di servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti di durata pari o superiore a sessanta giorni consecutivi è corrisposto a carico del Commissariato il trattamento economico stabilito dall'articolo 170, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per un posto funzione negli Emirati Arabi Uniti di livello corrispondente al grado o qualifica rivestiti.».

  3. Lo stanziamento per il Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è incrementato di 6,5 milioni di euro per l'anno 2020.
  4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 268 è abrogato.
  5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 4.
  6. All'articolo 3, comma 3, della legge 27 novembre 2017, n. 170, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi necessari a dare attuazione al presente comma, fino al 31 dicembre 2020, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».

Articolo 29.
(Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

  1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Ai rimborsi si provvede mediante le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro.».

Articolo 30.
(Attuazione della clausola del 34 per cento per le Regioni del Mezzogiorno)

  1. Al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 30 aprile 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, sono stabilite le modalità per verificare che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati, sia effettuato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, nonché per monitorare l'andamento della spesa erogata.».

Articolo 31.
(Contributo regione Sardegna)

  1. Le somme di cui all'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono riconosciute alla regione Sardegna a titolo di acconto per le finalità di cui al punto 10 dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica in data 7 novembre 2019.
  2. Nell'anno 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria. La regolarizzazione avviene con l'emissione di ordini di pagamento a valere sulle risorse stanziate sul pertinente capitolo di spesa di cui all'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 32.
(Finanziamento a favore della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute)

  1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole «5 milioni di euro a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2020»;
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 4 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

   a) quanto a euro 3,5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con riferimento alla quota per le spese di parte corrente;

   b) quanto a euro 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113;

   c) quanto a euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

   d) quanto a euro 0,5 milioni nell'anno 2020 ed euro 2,0 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Articolo 33.
(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale)

  1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «nella misura di euro 20.000.000 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;

   b) all'articolo 9-ter:

    1) al comma 1, le parole: «presso il porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli scali del Sistema portuale del Mar Ligure occidentale» e le parole: «l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è prorogate di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate per sei anni»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è autorizzata a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale del Mar Ligure occidentale conseguenti all'evento. Tale contributo è erogato dalla stessa autorità di sistema portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel primo semestre dell'anno 2018.».

  2. Al fine di favorire flessibilità dei Piani Regolatori alle esigenze di sviluppo portuale all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), pari ad euro 20.000.000 per l'anno 2020 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del piano per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario per il trasporto pubblico locale e regionale.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 2, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 34.
(Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative)

  1. Al fine di sostenere il settore turistico-balneare e quello della nautica da diporto, è sospeso dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Articolo 35.
(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

  1. In caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, ANAS S.p.a., in attuazione dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, può assumere la gestione delle medesime, nonché svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento. Sono fatte salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio, ed è fatta salva la possibilità per ANAS S.p.a., ai fini dello svolgimento delle attività di cui al primo periodo, di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati l'oggetto e le modalità di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS S.p.a. Qualora l'estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario si applica l'articolo 176, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi come nulle ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza che possa operare, per effetto della presente disposizione, alcuna risoluzione di diritto. L'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione non è sottoposto alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione concedente delle somme previste dal citato articolo 176, comma 4, lettera a).

Articolo 36.
(Informatizzazione INAIL)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

   «Art. 7-bis. — (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe)1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
   2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.
   3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
   4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».

Articolo 37.
(Apertura del conto in tesoreria per RFI)

  1. A seguito dell'inserimento della società Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI) nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per consentire il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi alle somme trasferite dal bilancio dello Stato a RFI, è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato da attuarsi entro il 31 gennaio 2020.

Articolo 38.
(Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale)

  1. Per l'anno 2020, nelle more di una più generale riforma del titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'articolo 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo piano di riequilibrio pluriennale, possono richiedere al Ministero dell'interno entro il 31 gennaio 2020 un incremento dell'anticipazione già ricevuta, a valere sul fondo di cui all'articolo 243-ter del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
  2. L'anticipazione di cui al comma 1 è assegnata mediante decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, nei limiti delle disponibilità del fondo, in proporzione della differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020 a titolo di ripiano del piano di riequilibrio pluriennale di ciascun ente locale richiedente e la rata annuale dovuta nell'esercizio immediatamente precedente l'applicazione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019.
  3. L'anticipazione di cui al presente articolo è restituita in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 39.
(Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle Regioni)

  1. I comuni, le province e le città metropolitane che abbiano contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50.000 euro, o di valore inferiore nei casi di enti con un'incidenza degli oneri complessivi per rimborso prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all'8 per cento, possono presentare al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 71 e seguenti, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con riferimento ai mutui accollati allo Stato, di cui al primo periodo, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono essere esonerati dalla verifica di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo le modalità definite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma. Per la gestione delle attività di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di una società in house, con onere nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. La società è individuata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma. Per assicurare il buon esito dell'operazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Unità di coordinamento a cui partecipano di diritto il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli Interni, cui spetta il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo, il coordinamento nei confronti degli enti locali destinatari della ristrutturazione e l'individuazione di soluzioni amministrative comuni volte a uniformare le interlocuzioni tra gli enti locali e la predetta società per agevolare l'accesso alle operazioni stesse. Partecipano all'Unità i rappresentanti di ANCI e UPI. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definisce la durata, l'organizzazione, la struttura, il funzionamento dell'Unità nonché le modalità di raccordo con la predetta società in house. Le operazioni possono prevedere l'emissione di apposite obbligazioni da parte dello Stato in sostituzione dei mutui oggetto di accollo, purché da tali emissioni non derivi un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009. Ad esito dell'operazione di accollo è ammessa la possibilità di surroga del mutuante da parte di un soggetto terzo che diventa il nuovo soggetto creditore dello Stato.
  2. Possono essere oggetto di ristrutturazione e di conseguente accollo da parte dello Stato anche eventuali operazioni derivate connesse ai mutui di cui al comma 1 e rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389.
  3. Nell'istanza di cui al comma 1, l'ente deve indicare, nel caso in cui le operazioni di ristrutturazione prevedano l'estinzione anticipata totale o parziale del debito, l'impegno a destinare specifiche risorse al pagamento di eventuali penali o indennizzi e di ogni altro onere connesso, da versare allo Stato alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante.
  4. A seguito della presentazione dell'istanza, la società di cui al comma 1 avvia l'istruttoria e le attività necessarie per la ristrutturazione del mutuo e, all'esito delle stesse, comunica all'ente le condizioni dell'operazione, il nuovo profilo di ammortamento del mutuo ristrutturato, distintamente per la quota capitale e la quota interesse, gli oneri e le eventuali penali o indennizzi a carico dell'ente.
  5. In caso di accettazione delle condizioni di cui al comma 4 da parte dell'ente, la società di cui al comma 1 è autorizzata a effettuare l'operazione di ristrutturazione.
  6. Con la medesima decorrenza dell'operazione di ristrutturazione di cui al comma 5 l'ente sottoscrive con la società di cui al comma 1 un contratto avente ad oggetto l'accollo da parte dello Stato dei mutui di cui al medesimo comma, nel quale sono definite le modalità di estinzione del conseguente debito dell'ente nei confronti dello Stato, comprensive di interessi, basate su un periodo pari a quello previsto per l'estinzione dei mutui di cui al comma 1, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme sia l'applicazione di interessi moratori. In particolare, le modalità di estinzione del debito dell'ente nei confronti dello Stato sono definite nel rispetto dei seguenti princìpi:

   a) l'ente è tenuto a versare sulla contabilità speciale di cui al comma 9 un contributo di importo pari alle eventuali spese da sostenere per le penali o gli indennizzi derivanti dalla ristrutturazione, alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante;

   b) le scadenze delle rate di ammortamento versate allo Stato sono individuate in modo da garantire il pagamento delle rate di ammortamento del debito ristrutturato entro le scadenze previste dal relativo piano di ammortamento;

   c) le rate di ammortamento versate dall'ente allo Stato sono di importo almeno pari alle rate dei piani di ammortamento dei mutui e dei derivati ristrutturati;

   d) le quote capitale versate allo Stato in ciascun esercizio sono di norma di importo pari alle quote capitale del debito ristrutturato nel medesimo esercizio, ma non possono in ogni caso essere inferiori al totale annuale delle quote capitale dei mutui di cui al comma 1;

   e) la quota interessi versata allo Stato in ciascun esercizio è pari alla differenza, se positiva, tra la rata di ammortamento determinata secondo le modalità di cui alla lettera c) e la quota capitale determinata secondo le modalità di cui alla lettera d); in caso di differenza nulla o negativa, la quota interessi dovuta dall'ente è pari a 0;

   f) negli esercizi in cui il proprio debito nei confronti dello Stato è estinto e il debito ristrutturato è ancora in corso di restituzione, l'ente è tenuto a versare allo Stato un contributo di parte corrente di importo pari alla quota interessi del piano di ammortamento ristrutturato dovuta in ciascun esercizio.

  7. Ai fini di cui al comma 6, gli enti locali rilasciano a favore del Ministero dell'economia e delle finanze apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di inadempienza, in tutto o in parte, sulla base dei dati comunicati dalla società di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia alla contabilità speciale di cui al comma 9. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al versamento richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'ente è tenuto a versare la somma direttamente sulla contabilità speciale di cui al comma 9, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'economia e delle finanze.
  8. Ai fini del calcolo del limite di indebitamento degli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concorre anche la quota interessi del debito nei confronti dello Stato di cui al comma 6, lettera e).
  9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata alla società di cui al comma 1. La relativa gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede la società.
  10. Al fine di integrare le giacenze della contabilità speciale di cui al comma 9, nei limiti delle effettive esigenze di rimborso dei mutui oggetto di accollo, possono essere utilizzate a titolo di anticipazione, mediante girofondo, le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La giacenza della contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, è reintegrata non appena siano disponibili le somme versate dagli enti sulla contabilità speciale di cui al comma 9.
  11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici dalle società partecipate dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane a capitale interamente pubblico incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con applicazione delle procedure di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo nei confronti dell'ente stesso e con l'impegno dell'ente a subentrare come controparte alla società partecipata in caso di ristrutturazione. In tal caso, ai fini della determinazione del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si tiene anche conto della quota interessi relativa ai mutui ristrutturati ai sensi del presente comma.
  12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti modalità e termini per l'applicazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle disposizioni recate dal presente articolo nei confronti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
  13. Al comma 11 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di estinzione anticipata del mutuo, gli importi pagati dalle regioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».
  14. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 40.
(Disposizioni in materia di organizzazione della società GSE S.p.a.)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, un commissario ed un vicecommissario per la società GSE S.p.a., i quali durano in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020. Il consiglio di amministrazione del GSE in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione decade alla data di nomina del commissario, senza l'applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Al commissario spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società GSE S.p.a. e per lo svolgimento della sua attività è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari a quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
  2. Il vicecommissario sostituisce il commissario in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate dal commissario. Al vicecommissario è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari al 50% di quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

Articolo 41.
(Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in Italy agroalimentare)

  1. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applica, altresì, alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 319.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

CAPO III
MISURE IN MATERIA DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Articolo 42.
(Agenda digitale)

  1. Per lo svolgimento delle funzioni nella materia dell'innovazione tecnologica, anche al fine di favorire la diffusione di processi di innovazione tecnologica delle imprese e start-up, nonché nelle materie dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese con particolare riferimento alle infrastrutture digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo ed alla diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, alla diffusione dell'educazione e della cultura digitale anche attraverso il necessario raccordo e coordinamento con le organizzazioni internazionali ed europee operanti nel settore, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in aggiunta al contingente di personale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2010, di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza, composto da sette unità con qualifica non dirigenziale, proveniente dai ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre pubbliche amministrazioni. All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nelle amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. I posti del personale in comando non si considerano disponibili ai fini di nuove assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. All'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:

   «1-quater. A supporto delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera un contingente di personale formato da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il contingente opera alle dirette dipendenze delle strutture di cui al comma 1-ter ed è composto da personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, ad esclusione dei ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nelle amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il contingente di esperti è altresì composto da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, su parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 1-quinquies, sono definiti la consistenza numerica e le modalità di formazione del contingente, la tipologia del rapporto di lavoro e le modalità di chiamata, la durata e il regime giuridico del rapporto intercorrente con i componenti del contingente, le specifiche professionalità richieste e il compenso spettante per ciascuna professionalità.»;

   b) al comma 1-quinquies, le parole: «da 1-bis a» sono sostituite dalle seguenti: «1-ter e» e dopo le parole «1-quater,» sono inserite le seguenti; «anche per spese di missione e per l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai progetti di cui al comma 1-ter,»;

   c) al comma 3, primo periodo, le parole «anche utilizzando le competenze e le strutture» sono sostituite dalle seguenti: «che le esercita avvalendosi» e le parole «, nonché lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «. Per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società di cui al comma 2».

  3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole «l'AgID» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri.».

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 43.
(Disposizioni finanziarie)

  1. In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo pari a 82,9 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. Il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 133 milioni di euro per l'anno 2019.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, dall'articolo 10, comma 3 e dall'articolo 14, comma 1, pari a 213 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 3, dall'articolo 11, comma 3, pari in termini di indebitamento e fabbisogno a 32,8 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2.
  6. Agli oneri derivanti dall'articolo 14, comma 1, pari a 50 milioni di euro, in termini di fabbisogno, per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2.
  7. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, comma 4, pari a 6,6 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede mediante utilizzo dei minori effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto di cui agli articoli 15, comma 3, lettera b), 20 e 23.
  8. Agli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 3, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 44.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Dato a Roma, addì 30 dicembre 2019.

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede