FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2302

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento

Presentato il 16 dicembre 2019

  Onorevoli Deputati! – Il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, del quale con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere la conversione in legge, dispone il potenziamento delle capacità patrimoniali e finanziarie della Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale Spa, interamente controllata dalla società Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze. L'incremento della dotazione patrimoniale della Banca potrà avvenire nel corso del 2020, fino all'importo massimo di 900 milioni di euro, e consentirà alla suddetta di operare quale banca di investimento che possa accompagnare la crescita e la competitività delle imprese, in particolare, ma non soltanto, nelle regioni meridionali.
  Il divario tra le regioni del Mezzogiorno e il resto d'Italia, storicamente elevato, si è ampliato nel corso della doppia recessione degli anni dal 2008 al 2012. Nel 2018 il prodotto interno lordo nel Mezzogiorno risultava ancora di circa dieci punti percentuali inferiore a quello del 2007; nell'Italia centro-settentrionale la differenza era pari a circa tre punti. Tale divario deriva in larga misura dalla minore produttività (prodotto per occupato) delle imprese meridionali, che può essere ricondotta anche alla loro minore dimensione. Imprese troppo piccole faticano a investire in ricerca e sviluppo e ad accedere ai mercati internazionali. Anche le banche meridionali, naturalmente deputate al finanziamento della piccola e media impresa locale, risentono di una dimensione eccessivamente contenuta; stentano a raggiungere livelli soddisfacenti di redditività, necessari ad alimentare il proprio capitale e dunque a espandere il credito all'economia reale.
  Pertanto, nell'ambito della più ampia operatività della Banca a supporto della crescita delle imprese, si rendono necessari anche interventi che possano contribuire al superamento di questi ostacoli strutturali e a ridurre il divario di sviluppo economico tra il Mezzogiorno e le regioni dell'Italia centrale e settentrionale. L'esigenza di tale intervento presenta caratteri di urgenza alla luce delle recenti evoluzioni e situazioni di crisi, che rendono palese come esso non sia procrastinabile.
  In tale quadro, al fine di consentire alla Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale Spa di svolgere – in piena autonomia e nel rispetto di logiche, criteri e condizioni di mercato – attività di investimento e finanziamento, mediante operazioni finanziarie, anche a sostegno del Mezzogiorno e attraverso l'acquisizione di partecipazioni in banche insediate nell'Italia meridionale, la norma stabilisce che mediante uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze possano essere disposti contributi in conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro, a favore della società Invitalia, a servizio di versamenti in conto capitale a favore della Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale Spa. La disposizione prevede altresì che, successivamente alla realizzazione di tali interventi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possa essere disposta la scissione della Banca con la costituzione di una nuova società, alla quale sono assegnate le attività e le partecipazioni acquisite ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

  Al fine di promuovere – secondo logiche, criteri e condizioni di mercato – lo sviluppo delle attività finanziarie a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, anche attraverso il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie ivi prevalentemente operanti, il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, dispone che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono assegnati in favore della società Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa uno o più contributi in conto capitale per un importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto capitale a favore della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale Spa. Essendo finalizzata alla realizzazione di operazioni di natura finanziaria, la disposizione ha effetti in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno.
  Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che, a seguito delle operazioni realizzate dalla Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale Spa in attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possa essere disposta la scissione della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale Spa con la costituzione di una nuova società, alla quale sono assegnate le attività e partecipazioni acquisite ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 2 prevede che all'onere di cui all'articolo 1 si provveda mediante utilizzo delle risorse iscritte nel capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinate alla partecipazione al capitale di banche e fondi internazionali, come rifinanziate per l'anno 2020 con la sezione II della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  Le restanti disposizioni non comportano effetti finanziari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2019.

Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere interventi finanziari a sostegno del Mezzogiorno, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2019;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale)

  1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono assegnati in favore dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, contributi in conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto capitale in favore di Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. affinché questa promuova, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, anche attraverso il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie, di norma società per azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni.
  2. A seguito delle iniziative poste in essere dalla banca in attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, può essere disposta la sua scissione con costituzione di nuova società, alla quale sono assegnate le attività e partecipazioni acquisite ai sensi del comma 1. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Alla società di nuova costituzione di cui al comma precedente non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La nomina del Consiglio di amministrazione della società è effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
  4. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per l'attuazione dei commi precedenti sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione.
  5. Le eventuali risorse di cui al comma 1 non più necessarie alle finalità di cui al presente decreto sono quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, al capitolo di provenienza.

Articolo 2.
(Risorse finanziarie)

  1. Agli oneri di cui all'articolo 1, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinate alla partecipazione al capitale di banche e fondi internazionali come rifinanziate per il medesimo anno da ultimo con la Sezione II della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Dato a Roma, addì 16 dicembre 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede