FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 14

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

MODIFICAZIONI

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2    

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2284-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

dal ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

e dal ministro dello sviluppo economico
(PATUANELLI)

Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria

Presentato il 2 dicembre 2019

(Relatore: Luciano CANTONE)

NOTA: La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 9 gennaio 2020, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 2284 e rilevato che:

   sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

    il decreto-legge, che reca un solo articolo sostanziale, presenta un contenuto delimitato e corrispondente al titolo;

    con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400/1988, si segnala che degli 8 commi, 2 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; si tratta in particolare di un decreto del Ministro dello sviluppo economico e di un piano integrativo del programma della procedura di amministrazione straordinaria;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    al comma 2 dell'articolo 1 il riferimento al «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432» andrebbe sostituito con quello, corretto, al «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

    il provvedimento interviene in una materia, quella della crisi di Alitalia caratterizzata da una significativa stratificazione normativa: si segnalano, da ultimo, l'articolo 2 del decreto-legge n. 135/2018, l'articolo 37 del decreto-legge n. 34/2019 e l'articolo 54 del decreto-legge n. 124/2019;

    in particolare, il comma 6 dell'articolo 1 dispone l'abrogazione dell'articolo 54 del decreto-legge n. 124/2019 (il cd. «DL fiscale») ancora in corso di conversione; tale modalità di legiferare determina un'obiettiva situazione di incertezza nell'ordinamento contribuendo ad alterare l'ordinato svolgimento della funzione legislativa da parte delle Camere;

    si è infatti creato un problematico intreccio tra il provvedimento in esame e la procedura parlamentare di conversione del suddetto decreto-legge n. 124/2019, di cui la Camera ha concluso l'esame in prima lettura il 6 dicembre scorso e il Senato ha avviato il 10 dicembre l'esame in seconda lettura presso la 6ª Commissione finanze; a testimonianza di tale problematico intreccio nel corso dell'esame alla Camera, in occasione del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea nella seduta del 4 dicembre scorso, la VI Commissione finanze ha dovuto prendere atto dell'abrogazione dell'articolo 54; l'articolo è stato quindi espunto dal testo rinviato all'Assemblea (A.C. 2220-A/R);

    è stato inoltre presentato presso la 5ª Commissione bilancio del Senato, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge di bilancio 2020 (S. 1586), un emendamento dei relatori (28.0.2000) che riproduce il testo del provvedimento in esame; l'emendamento inoltre abroga e fa salvi gli effetti del decreto-legge in esame; nella seduta della Commissione bilancio del Senato del 10 dicembre 2019 tale emendamento è stato però dichiarato inammissibile per estraneità di materia;

    precedenti di abrogazione di norme di decreti-legge non ancora convertiti sono anteriori all'istituzione del Comitato per la legislazione; si segnala in particolare, in materia scolastica, il decreto-legge n. 393/1970 che abrogava gli articoli 3, 8 e 9 e singoli commi degli articoli 5, 6 e 7 del decreto-legge n. 384/1970 (entrambi i decreti-legge furono convertiti in legge senza modificazioni) e, in materia tributaria, il decreto-legge n. 3/1997 che abrogava il comma 3 dell'articolo 6 e i commi 4, 11 e 13 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 669/1996 (il solo decreto-legge n. 669/1996 fu convertito in legge);

    in epoca più recente, in materia di crisi bancarie, i decreti-legge n. 157 e n. 162 del 2008 hanno contenuto norme integrative, senza peraltro operare modifiche testuali, del decreto-legge n. 155 del 2008; in occasione dell'esame del disegno di legge C. 1936 di conversione del decreto-legge n. 162/2008 il Comitato, nel parere espresso nella seduta del 26 novembre 2008, ha raccomandato «di evitare – e ove esistente rimuovere – l'intreccio tra disposizioni contenute in provvedimenti urgenti contemporaneamente all'esame del Parlamento»;

    il Comitato ha inoltre costantemente raccomandato di evitare, nel corso dell'iter parlamentare, la confluenza di disposizioni di decreti-legge in altri decreti-legge in corso di conversione; ad esempio, nel parere reso nella seduta del 6 dicembre 2016 sul disegno di legge C. 4158 di conversione del decreto-legge n. 189/2016 (nell'ambito del quale erano confluiti i contenuti del decreto-legge n. 205/2016), il Comitato ha raccomandato di «evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari»;

    il provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa né dell'analisi di impatto della regolamentazione, neanche nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dell'AIR ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento;

   osserva, alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, quanto segue:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di sostituire, all'articolo 1, comma 2, le parole: «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432» con le seguenti: «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

  Il Comitato raccomanda altresì:

   abbia cura il Governo di evitare in futuro la modifica esplicita – e, in particolare, l'abrogazione – di disposizioni contenute in decreti-legge ancora in corso di conversione ad opera di successivi decreti-legge, al fine di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi in itinere e ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2284, di conversione del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria;

   segnalata la rilevanza del provvedimento, il quale reca una serie di misure per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, sostituendo la previsione del prestito di 400 milioni di euro per sei mesi, già contemplato dall'articolo 54 del decreto-legge n. 124 del 2019 (il cosiddetto «decreto fiscale»), destinato non più solo ad indifferibili esigenze gestionali, ma anche all'esecuzione del piano di iniziative ed interventi previsti nel successivo comma 3, modificando inoltre la disciplina attinente alla restituzione del prestito e apportando altresì innovazioni al programma della procedura di amministrazione straordinaria per il trasferimento dei complessi aziendali e ai poteri dell'organo commissariale;

   rilevato come il comma 6 dell'articolo 1 disponga l'abrogazione del richiamato articolo 54 del citato decreto-legge n. 124 del 2019, ancora in corso di conversione al momento dell'emanazione del decreto-legge n. 137 del 2019, in esame, e preveda altresì che agli oneri relativi al predetto finanziamento si provveda a valere sulle risorse stanziate ai sensi dello stesso articolo 54 del decreto-legge n. 124;

   richiamato come la Corte costituzionale, nella sentenza n. 360 del 1996, sia pure con riferimento alla diversa ipotesi di reiterazione dei decreti-legge non convertiti, abbia affermato che tale reiterazione è ammissibile nel solo caso in cui il nuovo decreto-legge risulta «fondato su autonomi (e, pur sempre, straordinari) motivi di necessità ed urgenza»;

   considerato in proposito che la relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge afferma che: «Preso atto dell'insussistenza di concrete prospettive per addivenire, in un tempo ragionevole, alla positiva definizione della procedura di cessione dei complessi aziendali afferenti ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e ad Alitalia Cityliner S.p.A. entrambe in amministrazione straordinaria, si ritiene necessario intervenire nuovamente mediante l'indizione di una nuova procedura di cessione, da espletare in tempi ragionevolmente brevi, adottando, altresì, le iniziative e gli interventi ritenuti necessari, al fine di massimizzare l'interesse dei potenziali acquirenti rispetto ai compendi aziendali oggetto di vendita. Si rammenta, infatti, che l'avvio di tale nuova procedura, finalizzata all'individuazione di uno o più soggetti acquirenti dei complessi aziendali delle società Alitalia e Alitalia Cityliner, necessita del presente intervento normativo atteso che, in base al quadro ad oggi vigente, il termine ultimo per l'espletamento delle procedure “finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria” e, in particolare, “della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria” risulta fissato, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, alla data del 31 ottobre 2018»;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'intervento normativo possa essere in via prevalente ricondotto al settore dell'ordinamento relativo al «sistema contabile dello Stato» che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, costituisce materia di legislazione esclusiva dello Stato;

   segnalato come il provvedimento attenga inoltre alla materia «tutela della concorrenza» e alla materia «ordinamento civile» anch'esse attribuite all'esclusiva competenza legislativa statale, rispettivamente, dall'articolo 117, comma secondo, lettera e) e lettera l) della Costituzione,

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire – alla luce delle caratteristiche della decretazione d'urgenza, come delineata dall'articolo 77 della Costituzione – le conseguenze dell'intreccio tra più provvedimenti d'urgenza sul lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, quale definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

  La X Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria (C. 2284 Governo);

   preso atto della necessità di confermare il finanziamento di 400 milioni di euro della durata di sei mesi, già previsto dal decreto-legge n. 124 del 2019 al fine di assicurare la continuità del servizio;

   preso altresì atto, con favore, dei commi 3 e 4 dell'articolo 1 che prevedono modifiche al programma della procedura di amministrazione straordinaria per il trasferimento dei complessi aziendali nonché ai poteri dell'organo commissariale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

  La XIV Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria (A.C. 2284);

   considerato che il provvedimento è diretto ad assicurare la continuità del servizio svolto dal vettore aereo e a consentire, al contempo, l'integrazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria con un piano di iniziative e interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività funzionali alla tempestiva definizione delle procedure di trasferimento dei complessi aziendali, con il fine di intercettare in modo più adeguato l'interesse dei potenziali acquirenti massimizzando le possibilità di successo dell'operazione di vendita;

   considerato altresì che l'intervento normativo risulta necessario alla luce di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, che ha fissato alla data del 31 ottobre 2018 il termine ultimo per l'espletamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria;

   rilevato che il nuovo finanziamento di 400 milioni di euro nell'anno 2019 disposto dal decreto-legge è concesso, al pari di precedenti analoghi finanziamenti, con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, risultando pertanto congruo rispetto alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e relativi aggiornamenti, utilizzati dalla Commissione europea nell'ambito del controllo comunitario sugli aiuti di Stato;

   considerato che il finanziamento a titolo oneroso disposto a favore di Alitalia segue analoghi interventi di finanziamento già disposti ai sensi dei decreti-legge n. 50 e n. 148 del 2017 per importi pari, rispettivamente, a 600 e 300 milioni di euro, e che il 23 aprile 2018 – dopo la notifica delle misure adottate – la Commissione europea ha comunicato di avere aperto un'indagine approfondita per valutare l'eventuale violazione della normativa sugli aiuti di Stato, in relazione alla quale il Governo italiano, il 25 maggio 2018, ha argomentato come tale intervento non costituisca un aiuto di Stato e che, in ogni caso, sarebbe da considerare un aiuto al salvataggio dell'impresa compatibile con il regime previsto ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

   rilevato che negli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01), la Commissione europea definisce le condizioni alle quali gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

   preso atto che, ai sensi dei predetti Orientamenti, gli aiuti per il salvataggio sono, per natura, una forma di assistenza urgente e temporanea, il cui obiettivo principale è consentire di tenere in vita un'impresa in difficoltà per il breve periodo necessario all'elaborazione di un piano di ristrutturazione o di liquidazione;

   constatato che gli aiuti per il salvataggio possono essere concessi, come precisato dalla Commissione, solo sotto forma di sostegno alla liquidità attraverso garanzie su prestiti o prestiti a tassi di mercato, che devono rispettivamente cessare o essere rimborsati entro il termine di sei mesi dalla concessione e rilevato, altresì, che le procedure per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali delle predette società in amministrazione straordinaria, quali risultanti dalla esecuzione del predetto piano di iniziative e interventi di riorganizzazione ed efficientamento, dovrebbero essere espletate entro il termine del 31 maggio 2020 indicato dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   considerata la natura di assistenza urgente e temporanea degli aiuti per il salvataggio delle imprese, valuti la Commissione di merito, al fine del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, che la restituzione del finanziamento erogato a favore dei complessi aziendali in difficoltà sia determinata entro un termine certo coerente con gli Orientamenti citati in premessa.

TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.

Art. 1.

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.

  1. Il decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  2. Identico.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:

   al comma 2, terzo periodo, le parole: «alla legge 27 ottobre 1993, n. 432» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. L'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 1 invia alle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i dati aggiornati relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società e, con cadenza semestrale per l'intera durata dell'amministrazione straordinaria, tutti i dati rilevanti relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società»;

   al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto dei livelli occupazionali e dell'unità operativa dei complessi aziendali»;

   al comma 6, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le risorse già iscritte in bilancio finalizzate ai finanziamenti di cui al comma 1, a valere sulle somme di cui all'articolo 59 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, possono essere utilizzate ai fini dell'anticipazione di tesoreria di cui al comma 2, secondo periodo. La regolarizzazione dell'anticipazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa».

Decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2019

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente
le modificazioni apportate dalla Commissione

Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2019;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;

Emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria)

Articolo 1.
(Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria)

  1. Per consentire di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria con le modalità di cui ai commi 3 e 4, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è concesso, nell'anno 2019, in favore delle stesse società in amministrazione straordinaria, per le loro indifferibili esigenze gestionali e per la esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di cui al comma 3, un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi.

  1. Identico.

  2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed è restituito, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura. Detto finanziamento può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

  2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed è restituito, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura. Detto finanziamento può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

  2-bis. L'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 1 invia alle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i dati aggiornati relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società e, con cadenza semestrale per l'intera durata dell'amministrazione straordinaria, tutti i dati rilevanti relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società.

  3. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria delle società di cui al comma 1 è integrato con un piano avente ad oggetto le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali delle medesime società funzionali alla tempestiva definizione delle procedure di cui al comma 4. L'integrazione del programma è approvata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

  3. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria delle società di cui al comma 1 è integrato con un piano avente ad oggetto le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali delle medesime società funzionali alla tempestiva definizione delle procedure di cui al comma 4, tenendo conto dei livelli occupazionali e dell'unità operativa dei complessi aziendali. L'integrazione del programma è approvata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

  4. Entro il termine del 31 maggio 2020, l'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 1 espleta, eventualmente anche con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e nel rispetto dei princìpi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure necessarie per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali delle medesime società in amministrazione straordinaria, quali risultanti dalla esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di cui al comma 3, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del soggetto cessionario.

  4. Identico.

  5. All'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti «con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12». Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dagli atti eventualmente posti in essere in attuazione dell'articolo 37, comma 1 del citato decreto-legge n. 34 del 2019.

  5. Identico.

  6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 400 milioni per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 per le finalità ivi indicate. È conseguentemente abrogato il predetto articolo 54. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 400 milioni per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 per le finalità ivi indicate. È conseguentemente abrogato il predetto articolo 54. Le risorse già iscritte in bilancio finalizzate ai finanziamenti di cui al comma 1, a valere sulle somme di cui all'articolo 59 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, possono essere utilizzate ai fini dell'anticipazione di tesoreria di cui al comma 2, secondo periodo. La regolarizzazione dell'anticipazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Dato a Roma, addì 2 dicembre 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Bonafede