FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2284

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

dal ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

e dal ministro dello sviluppo economico
(PATUANELLI)

Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria

Presentato il 2 dicembre 2019

  Onorevoli Deputati! – Preso atto dell'insussistenza di concrete prospettive per addivenire, in un tempo ragionevole, alla positiva definizione della procedura di cessione dei complessi aziendali afferenti ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e ad Alitalia Cityliner S.p.A. entrambe in amministrazione straordinaria, si ritiene necessario intervenire nuovamente mediante l'indizione di una nuova procedura di cessione, da espletare in tempi ragionevolmente brevi, adottando, altresì, le iniziative e gli interventi ritenuti necessari, al fine di massimizzare l'interesse dei potenziali acquirenti rispetto ai compendi aziendali oggetto di vendita.
  Si rammenta, infatti, che l'avvio di tale nuova procedura, finalizzata all'individuazione di uno o più soggetti acquirenti dei complessi aziendali delle società Alitalia e Alitalia Cityliner, necessita del presente intervento normativo atteso che, in base al quadro ad oggi vigente, il termine ultimo per l'espletamento delle procedure «finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria» e, in particolare, «della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria» risulta fissato, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, alla data del 31 ottobre 2018.
  Ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del presente decreto viene confermata l'erogazione del finanziamento già previsto all'articolo 54 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in corso di conversione, modificando tuttavia il vincolo di destinazione originario per impiegare le risorse rivenienti dal suddetto finanziamento, oltre che per fare fronte alle esigenze gestionali, anche per finanziare le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento definiti e realizzati nell'ambito del piano integrativo di cui al comma 3 (di seguito illustrato). Il finanziamento è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed è restituito, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura.
  Al comma 3 si prevede di integrare il programma della procedura straordinaria con un piano recante un insieme di iniziative e interventi di riorganizzazione ed efficientamento dei complessi aziendali delle società in amministrazione straordinaria che consenta di intercettare in modo più adeguato l'interesse dei potenziali acquirenti, massimizzando le possibilità di successo dell'operazione di vendita. L'integrazione del programma è approvata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Si ritiene opportuno che il prospettato piano di iniziative e interventi di riorganizzazione ed efficientamento dei complessi aziendali sia finanziato a valere sulle risorse rivenienti dai finanziamenti statali già concessi alle società in amministrazione straordinaria (compatibilmente con la prioritaria esigenza di garantire la copertura del fabbisogno finanziario determinato dalla gestione operativa dei complessi aziendali).
  In questa prospettiva, al comma 4 si prevede che la procedura di cessione possa essere condotta dall'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria, se del caso, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, il quale prevede che «Fermo restando il rispetto dei princìpi di trasparenza e non discriminazione per ogni operazione disciplinata dal presente decreto (...), in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo [cioè alle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali], e alle imprese del gruppo, il commissario straordinario individua l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale (...) anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza dell'intervento, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il canone di affitto o il prezzo di cessione non sono inferiori a quelli di mercato come risultanti da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria o di consulenza aziendale con funzione di esperto indipendente, individuate, ai sensi delle disposizioni vigenti, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Le offerte sono corredate da un piano industriale e finanziario nel quale devono essere indicati gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, che si intendono effettuare per garantire le predette finalità nonché gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo (...)».
  Tale previsione, peraltro, è in linea con quanto già disposto dal citato articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 148 del 2017, ai sensi del quale «Nell'ambito delle procedure di cessione dei complessi aziendali delle [società in amministrazione straordinaria], trovano applicazione le disposizioni dettate per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39».
  Con il comma 5 si è ritenuto necessario modificare le modalità e i termini di pagamento degli interessi previsti dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, relativi al finanziamento statale già concesso ed erogato per complessivi 900 milioni di euro. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dagli atti, quali ad esempio i contratti, eventualmente posti in essere in attuazione dell'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2019 (ai sensi del quale «(...) il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e legali a valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite di euro 200.000,00»).
  Infine, al comma 6 è disposta l'abrogazione del citato articolo 54 del decreto-legge n. 124 del 2019, che era recentemente intervenuto sul tema finanziario, seppure con altre finalità, recuperando le risorse ivi stanziate per destinarle alla copertura dell'articolo 1 in esame.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2019

Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2019;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria)

  1. Per consentire di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria con le modalità di cui ai commi 3 e 4, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è concesso, nell'anno 2019, in favore delle stesse società in amministrazione straordinaria, per le loro indifferibili esigenze gestionali e per la esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di cui al comma 3, un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi.
  2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed è restituito, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura. Detto finanziamento può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.
  3. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria delle società di cui al comma 1 è integrato con un piano avente ad oggetto le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali delle medesime società funzionali alla tempestiva definizione delle procedure di cui al comma 4. L'integrazione del programma è approvata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
  4. Entro il termine del 31 maggio 2020, l'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 1 espleta, eventualmente anche con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e nel rispetto dei princìpi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure necessarie per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali delle medesime società in amministrazione straordinaria, quali risultanti dalla esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di cui al comma 3, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del soggetto cessionario.
  5. All'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti «con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12». Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dagli atti eventualmente posti in essere in attuazione dell'articolo 37, comma 1 del citato decreto-legge n. 34 del 2019.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 400 milioni per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 per le finalità ivi indicate. È conseguentemente abrogato il predetto articolo 54. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
  2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Dato a Roma, addì 2 dicembre 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Bonafede