FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2    
                    Articolo 3    

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2238-A

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
FORNARO, BOSCHI, DELRIO, GEBHARD, FRANCESCO SILVESTRI,
CECCANTI, MARCO DI MAIO, MACINA

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica

Presentata il 6 novembre 2019

(Relatore: FORNARO)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 24 marzo 2022, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge costituzionale. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

  esaminata la proposta di legge C. 2238, recante modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica;

  rilevato che:

   è da condividere la ratio ispiratrice del provvedimento, cioè l'obiettivo di rafforzare la rappresentatività dei parlamentari nei confronti del più ampio numero di elettori in caso di entrata in vigore della riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari;

   al tempo stesso, il venir meno, proposto dal testo, del riferimento alla «base regionale» per l'elezione del Senato – per quanto tale riferimento abbia un impatto unicamente sul sistema elettorale del Senato – rafforza ulteriormente l'esigenza di individuare forme nuove per convogliare in Parlamento le istanze del sistema delle autonomie territoriali; si richiama in proposito l'esame, in corso al Senato, del disegno di legge atto Senato n. 1825, volto ad introdurre nel titolo V una clausola di supremazia dell'interesse statale e nel contempo a costituzionalizzare il sistema delle Conferenze;

   è necessario approfondire il coordinamento tra il nuovo primo comma dell'articolo 57, come risulterebbe dall'approvazione del testo, che prevede il passaggio dalla base regionale alla base circoscrizionale per l'elezione del Senato, e i commi terzo e quarto del medesimo articolo, che prevedono un numero minimo di senatori per regione e la ripartizione dei seggi, comunque, tra le regioni; infatti, il mantenimento delle previsioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 57 sembrerebbe comportare una complessa doppia ripartizione, regionale e circoscrizionale, dei seggi da assegnare, sia nel caso in cui si intenda procedere alla costituzione di circoscrizioni subregionali sia nel caso che si opti invece per circoscrizioni pluriregionali; inoltre, in caso di circoscrizione pluriregionale, potrebbe verificarsi che la regione meno popolosa non riesca ad eleggere un numero minimo di senatori provenienti dal proprio territorio coerente con quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 57,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

  valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

   approfondire le modalità con le quali le istanze del sistema delle autonomie territoriali possano essere convogliate nelle istituzioni parlamentari, tenendo anche conto dell'esame in corso al Senato del disegno di legge atto Senato n. 1825;

   approfondire le modalità con le quali risolvere i problemi di coordinamento tra il nuovo primo comma dell'articolo 57, come risulterebbe dall'approvazione del testo, e i successivi commi terzo e quarto.

(Parere espresso il 10 settembre 2020)

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

  esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge costituzionale C. 2238, recante modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica;

  richiamato il parere reso sul testo originario della proposta di legge nella seduta del 10 settembre 2020 e rilevato che:

   rimane necessario approfondire, come già segnalato nel precedente parere, il coordinamento tra il nuovo primo comma dell'articolo 57, come risulterebbe dall'approvazione del testo, che prevede il passaggio dalla base regionale alla base circoscrizionale per l'elezione del Senato, e i commi terzo e quarto del medesimo articolo, che prevedono un numero minimo di senatori per regione e la ripartizione dei seggi, comunque, tra le regioni,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

  valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire le modalità con le quali risolvere i problemi di coordinamento tra il nuovo primo comma dell'articolo 57, come risulterebbe dall'approvazione del testo, e i successivi commi terzo e quarto.

(Parere espresso il 24 marzo 2022)

TESTO
della proposta di legge costituzionale

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.

TESTO
della Commissione

Modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica.

Art. 1.
(Base territoriale per l'elezione del
Senato della Repubblica)

Art. 1.
(Base territoriale per l'elezione del
Senato della Repubblica)

  1. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

  Identico.

  «Il Senato della Repubblica è eletto su base circoscrizionale».

Art. 2.
(Delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica)

  Soppresso

  1. Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «All'elezione partecipano due delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».

Art. 3.
(Entrata in vigore ed efficacia)

  Soppresso

  1. La presente legge costituzionale entra in vigore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. Qualora la pubblicazione della presente legge costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione, avvenga dopo la data di entrata in vigore della citata legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», la presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

  2. Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, si applica a decorrere dalla prima legislatura per la quale si applicano le disposizioni degli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», di cui al comma 1 del presente articolo.