FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2211

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici

Presentato il 24 ottobre 2019

  Onorevoli Deputati! – Il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, introduce misure urgenti per garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
  In particolare, si introducono misure per garantire il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità, nonché misure finalizzate ad accelerare le procedure per la realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase dell'emergenza, a garantire condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici pubblici e privati.

Articolo 1.

  La disposizione di cui all'articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in scadenza il 31 dicembre 2019. La norma si rende necessaria per consentire, nelle more del completamento della ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale dal 24 agosto 2016, l'assistenza alle persone che ancora non possono rientrare nelle proprie abitazioni, garantendo altresì le occorrenti misure emergenziali volte alla ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione e del tessuto socio-economico del territorio interessato. A tale fine, al secondo periodo, si dispone che le occorrenti risorse siano stanziate, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, con delibere emanate ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Articolo 2.

  Le modificazioni introdotte dal comma 1 all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 prevedono:

   alla lettera a), l'introduzione, al comma 7, di un nuovo periodo avente lo scopo di salvaguardare il diritto al contributo in tutti i casi di ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti dal sisma che, in relazione alle differenti epoche, tipologie e tecniche di costruzione, allo stato non consentono di tenere in considerazione l'incidenza dello spessore della muratura, sia perimetrale sia portante. Si prevede che con apposito provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge, il Commissario straordinario disciplini la maggiorazione del contributo in funzione dello spessore complessivo della muratura portante di elevato spessore e di bassa capacità strutturale rispetto allo spessore della muratura prevista nella nuova costruzione, integrando o innovando le disposizioni già contenute nelle ordinanze commissariali riguardanti la ricostruzione privata e produttiva;

   alla lettera b), l'abrogazione dei commi 10-bis e 10-quater. Tale abrogazione è conseguente alla già intervenuta abrogazione dei commi 10 e 10-ter, che vietavano la cessione del bene immobile oggetto di contributo nei due anni successivi al rilascio del contributo medesimo. Conseguentemente, risulta privo di effetto il mantenimento dell'obbligo di trascrizione del decreto previsto dal citato comma 10-bis. Come coordinamento è prevista l'abrogazione del comma 10-quater, che rinvia ai citati commi 10, 10-bis e 10-ter.

  La modifica recata dal comma 2 all'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 introduce una nuova disposizione prevedendo che, tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal Commissario straordinario, sia data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici. Tali edifici, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate non può essere mutata.

Articolo 3.

  Le disposizioni di cui all'articolo 3 sono finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi di edilizia privata.
  Lo strumento acceleratorio è costituito dalla procedura definita al comma 1 del nuovo articolo 12-bis introdotto nel decreto-legge n. 189 del 2016, con l'eliminazione dell’iter istruttorio per la concessione dei contributi affidato agli Uffici speciali per la ricostruzione.
  In particolare, con il comma 1 si prevede che, sulla base della certificazione redatta dal professionista relativamente alla completezza e alla regolarità amministrativa e tecnica del progetto, comprendente anche la certificazione sulla conformità edilizia e urbanistica, della documentazione allegata alla domanda di contributo nonché della determinazione del contributo concedibile calcolato dallo stesso professionista, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, senza alcun supplemento istruttorio, adotti il provvedimento di concessione del contributo.
  L'accelerazione della procedura è conseguente alla certificazione della completezza e della regolarità amministrativa e tecnica, nonché della conformità edilizia e urbanistica, fatta dal tecnico prima dell'inizio delle attività, che viene prodotta a corredo della domanda di contributo.
  È poi previsto, nel caso in cui gli interventi necessitino di pareri ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali o riguardino immobili compresi nel territorio dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, che il professionista, nella domanda di contributo, chieda la convocazione della Conferenza regionale di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.
  La Conferenza regionale è comunque convocata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione al fine di acquisire l'autorizzazione sismica nonché, ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del permesso di costruire o del titolo unico ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e comunque nei casi di sanatoria edilizia disciplinati in particolare dal comma 6 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.
  Con il comma 2 sono introdotte specifiche priorità nella concessione del contributo per gli interventi di cui al comma 1 nel seguente ordine:

   a) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge, per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;

   b) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi del citato articolo 6, comma 2, lettere a) e b), diverse da quelle di cui alla lettera a);

   c) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma che non hanno presentato la domanda di delocalizzazione temporanea;

   d) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttive in esercizio, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c).

  Al comma 3 si prevede un'attività di controllo correlata all'introduzione della certificazione da parte del tecnico: tale controllo, preventivo rispetto all'adozione del provvedimento di concessione del contributo da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, è effettuato mensilmente almeno sul 20 per cento delle domande presentate. L'effettuazione del controllo sospende i termini per l'adozione del provvedimento di concessione del contributo. Rimangono comunque i controlli successivi stabiliti dal comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016 nella misura del 10 per cento prima dell'inizio dei lavori, del 10 per cento a metà dei lavori e dell'ulteriore 10 per cento alla fine dei lavori, raggiungendosi complessivamente, quindi, un controllo almeno sul 50 per cento delle domande.

Articolo 4.

  La disposizione in esame introduce procedure semplificate per consentire lo smaltimento delle macerie derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale dal 24 agosto 2016.
  La disposizione, partendo dalle esperienze maturate nelle emergenze seguite ai terremoti dell'Aquila nel 2009, dell'Emilia-Romagna nel 2012 e dell'Italia centrale nel 2016 e nel 2017, reca modifiche all'articolo 28 del decreto–legge n. 189 del 2016 finalizzate, al comma 1, lettera a), all'aggiornamento dei piani di livello regionale per la gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici e di infrastrutture a seguito di un evento sismico, che individuino nuovi siti di deposito temporaneo in modo da consentire il conferimento delle macerie a tali nuovi siti a cura delle regioni e in raccordo con il Commissario straordinario ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 13 del medesimo articolo 28. Resta fermo che le regioni potranno in ogni momento contribuire con proprie risorse. In considerazione della menzionata esigenza di individuare prontamente tali depositi temporanei, è previsto che, in caso di mancata conclusione del procedimento da parte delle regioni, sentito il presidente della regione interessata, intervenga con potere sostitutivo il Commissario straordinario.
  Alla lettera b) si introduce la possibilità di ricorrere al mercato per l'individuazione delle imprese abilitate. In considerazione dell'urgenza di provvedere alla rimozione e allo smaltimento delle macerie e di accelerare in tal modo la ricostruzione, si prevede l'utilizzo della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, disciplinata dall'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50.
  Infine, la lettera c) introduce un'ulteriore semplificazione procedurale in materia di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, riducendo il termine per l'invio della comunicazione da sessanta a quindici giorni.

Articolo 5.

  La disposizione è finalizzata a estendere al territorio dei comuni del cratere, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al decreto-legge n. 189 del 2016, la misura prevista a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud», introdotta dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Articolo 6.

  La disposizione è finalizzata a estendere il contributo per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade e infrastrutture comunali introdotto dall'articolo 34, comma 7-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, previsto per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e limitato ai comuni di cui all'allegato 1 annesso al medesimo decreto-legge, anche ai comuni di cui all'allegato 2 annesso al citato decreto-legge. Con tale previsione il Governo dà seguito e attuazione a un ordine del giorno presentato alla Camera dei deputati, che chiedeva di estendere la predetta misura ai comuni di cui al menzionato allegato 2.
  Viene, inoltre, individuata la procedura con cui si provvede al riparto dei fondi, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Articolo 7.

  Le modifiche introdotte agli articoli 4, comma 3, primo periodo, e 34, comma 7-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 estendono la destinazione del fondo di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge anche alle anticipazioni in favore dei professionisti. Inoltre è previsto che per tali anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione.

Articolo 8.

  L'articolo prevede la proroga di alcuni termini, al fine di agevolare la ripresa economica delle attività produttive locali nei territori colpiti dal sisma.
  In particolare, al comma 1:

   alla lettera a) è differito di ulteriori due anni il termine di durata della sospensione del pagamento delle rate dei mutui degli enti locali;

   alla lettera b) è previsto che il Ministro dell'interno possa sospendere, fino al 31 dicembre 2020, gli adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, a carico dei medesimi enti locali.

  Al comma 2, in analogia con quanto compiuto in occasione di altri eventi sismici, in particolare quelli del 2009 in Abruzzo e del 1997 nell'Umbria e nelle Marche, si riduce l'importo delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi assicurativi da restituire, che è fissato nel limite del 40 per cento degli importi dovuti.
  Al comma 3 viene prorogato al 1° gennaio 2021 il termine per la restituzione degli oneri sospesi relativi alle forniture dell'acqua, della luce e del gas, previsto dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Articolo 9.

  L'articolo estende le misure e gli interventi finanziari previsti dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, alle imprese ubicate nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al decreto-legge n. 189 del 2016, destinando risorse, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 10.

  L'articolo reca la disposizione sull'entrata in vigore del decreto-legge.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

  PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

  L'intervento normativo, che riveste i requisiti costituzionali della straordinaria necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, contiene disposizioni volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività di ricostruzione in corso nei territori colpiti da eventi sismici. Gli obiettivi dell'intervento normativo d'urgenza sono indirizzati verso la comune finalità di superare la situazione emergenziale in atto e di a garantire il rapido avvio alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate. Ciò premesso, si evidenzia che il decreto-legge in esame:

   dispone la proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi sismici al fine di disporre del tempo necessario al completamento delle attività di ricostruzione e di ripresa del tessuto socio-economico. Ai comuni colpiti dagli eventi sismici sono inoltre estese le misure incentivanti per sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali giovanili già previste per le regioni del Mezzogiorno (misura cosiddetta «Resto al Sud»). Ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 sono estesi i contributi per interventi urgenti di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza su strade e infrastrutture comunali, già previsti per i soli comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016;

   prevede, integrando la normativa già in vigore relativa ai criteri e alle modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, la possibilità di concedere una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi alle murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale, consentendo in tal modo la ricostruzione di edifici, danneggiati o distrutti dal sisma, afferenti a differenti epoche, tipologie e tecniche di costruzione;

   dispone, nell'ambito delle attività di ricostruzione degli edifici pubblici, la priorità della ricostruzione di edifici scolastici, fermo restando il principio della preferenza per la ricostruzione in situ nei centri storici;

   disciplina, nell'ambito delle attività di ricostruzione degli edifici privati, i nuovi strumenti acceleratori dell’iter amministrativo per la concessione di contributi per la ricostruzione privata, definendo anche ordini di priorità e ridefinendo le attività di controllo dell'Ufficio speciale per la ricostruzione;

   integra la disciplina della rimozione di materiali prodotti a seguito degli eventi sismici, prevedendo l'aggiornamento, da parte delle regioni, dei piani per la gestione delle macerie e dei rifiuti con riferimento all'individuazione di siti di stoccaggio temporaneo. Sono altresì previsti il potere sostitutivo del Commissario di Governo e l'utilizzo delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara per l'individuazione delle imprese appaltatrici;

   estende la destinazione del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate anche alle anticipazioni ai professionisti, disciplinandone la procedura di recupero, ed estende le misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale alle imprese agricole ricadenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici in argomento, nel rispetto della disciplina di settore prevista dalla normativa europea.

  A completamento dell'intervento normativo d'urgenza, sono dettate norme in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative. È differito di ulteriori due anni il termine di sospensione del pagamento delle rate dei mutui degli enti locali; è previsto che il Ministro dell'interno possa sospendere, fino al 31 dicembre 2020, gli adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, a carico degli enti locali interessati dagli eventi sismici; è prorogato al 1° gennaio 2021 il termine per la restituzione degli oneri sospesi relativi alle bollette dell'acqua, della luce e del gas.
  Infine, in analogia con quanto disposto per altri eventi sismici (quelli del 2009 in Abruzzo e del 1997 nell'Umbria e nelle Marche), si riduce l'importo delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi assicurativi da restituire, che viene fissato nel limite del 40 per cento degli importi dovuti.
  L'obiettivo strategico del decreto-legge, pertanto, risiede nella volontà di garantire il recupero integrale del tessuto economico-sociale esistente nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, evitando che l'evento calamitoso pregiudichi in modo definitivo e irreversibile il sistema sociale, culturale, imprenditoriale e produttivo locale.
  L'intervento normativo è coerente con il programma di Governo in relazione all'esigenza di ripristinare le normali condizioni di vita della popolazione nei territori colpiti dagli eventi calamitosi.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

  Il sistema ordinamentale italiano in materia di compiti e di funzioni della protezione civile è disciplinato organicamente dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  La ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del centro Italia è stata regolamentata dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ulteriori disposizioni sono state dettate dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

  L'intervento normativo prevede interventi urgenti relativi a sfere di competenza del Commissario straordinario, degli Uffici speciali per la ricostruzione e delle regioni. Interviene modificando e integrando alcune disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016. Inoltre il decreto-legge in esame proroga termini previsti da disposizioni legislative e prevede l'abrogazione dei commi 10-bis e 10-quater dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 che hanno esaurito il loro effetto normativo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

  L'intervento normativo, che riveste i requisiti della straordinaria necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, non presenta elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali e mira, nel suo complesso, a garantire l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, per l'assistenza alle popolazioni e per la ripresa economica nei territori delle regioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

  La protezione civile costituisce una materia di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. L'intervento normativo attiene a sfere di competenza statale, vista la natura degli interventi disposti che non invadono funzioni e competenze attribuite alle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché agli enti locali.
  I diversi livelli di governo del territorio sono chiamati ad una collaborazione istituzionale che avviene all'interno di organismi istituiti dal decreto-legge n. 189 del 2016 al fine di assicurare il necessario raccordo funzionale nell'ambito delle scelte strategiche del Commissario straordinario.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

  Non emergono profili di incompatibilità. La considerazione di tali princìpi ha portato all'adozione di misure statali, anche di carattere finanziario, volte a superare lo stato di emergenza e a garantire i necessari interventi di ricostruzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

  Il decreto-legge ha come obiettivo l'individuazione delle misure volte a superare lo stato di emergenza e a garantire i necessari interventi di ricostruzione nelle regioni interessate dai gravi eventi sismici del 2016 con norme di livello primario data la natura degli interventi da approntare. Non è utilizzabile lo strumento della delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

  Non sono presenti in Parlamento progetti di legge vertenti su questioni specificamente oggetto del decreto-legge.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

  Le linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia di stato di emergenza e di potere di ordinanza in materia di protezione civile sono rappresentate principalmente dalle sentenze della Corte costituzionale n. 127 del 1995, n. 39 del 2003, n. 327 del 2003 e n. 284 del 2006.
  La Corte costituzionale, con la sentenza n. 22 del 16 febbraio 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduceva i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  Con la sentenza n. 85 del 12 aprile 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge della regione Veneto n. 7 del 2011, nella parte in cui, nel sostituire l'articolo 16, comma 1, della legge della regione Veneto 27 novembre 1984, n. 58 (Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile), e nell'introdurre nel medesimo articolo 16 il comma 1-bis, attribuiva al presidente della provincia la funzione di autorità di protezione civile, responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

  L'intervento normativo è compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea. Le misure finanziarie incentivanti sono compatibili con la regolamentazione europea degli aiuti di Stato.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Non sussistono procedure di infrazione su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

  Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

  Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

  Considerata la specificità del caso, non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto negli altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

  L'intervento normativo non introduce nuove definizioni nell'ordinamento giuridico.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

  È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

  L'intervento normativo utilizza la tecnica della novella legislativa per apportare modifiche al decreto-legge n. 189 del 2016, al decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, al decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, al decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019, e al decreto legislativo n. 185 del 2000.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

  L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

  Il provvedimento normativo non contiene disposizioni aventi gli effetti descritti. Si segnala la disposizione dell'articolo 8, che riduce l'importo delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi assicurativi da restituire, che viene fissato nel limite del 40 per cento degli importi dovuti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

  Non vi sono deleghe aperte riguardanti l'oggetto del decreto-legge in esame.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

  Il decreto-legge in esame contiene disposizioni di immediata applicazione e non prevede l'emanazione di successivi atti attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

  Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni competenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 2019.

Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

  Considerata la necessità di disporre misure urgenti per garantire la continuità ed efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;

  Considerata la straordinaria necessità e l'urgenza di disporre interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei predetti territori;

  Considerata la necessità di disporre misure urgenti per garantire il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità nei predetti territori, gravemente colpiti da eventi sismici;

  Ravvisata la sussistenza di ragioni di estrema urgenza che rendono indispensabile l'adozione di misure derogatorie e per l'accelerazione delle procedure di realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase emergenziale, a garantire condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2019;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

   «4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per le conseguenti attività, nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.».

Articolo 2.
(Modifiche agli articoli 6 e 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti di cui al primo periodo prevedono una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale.»;

   b) i commi 10-bis e 10-quater sono abrogati.

  2. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3.1. Tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal commissario straordinario del Governo è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici. Detti edifici, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate non può essere mutata.».

Articolo 3.
(Introduzione dell'articolo 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

   «Articolo 12-bis. – (Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata). – 1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con le modalità procedimentali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Se gli interventi necessitano dell'acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all'articolo 16, commi 4 e 5. La Conferenza regionale è convocata dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione, oltre che in esito alla predetta richiesta, anche al fine di acquisire l'autorizzazione sismica nonché, ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del permesso a costruire o del titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e comunque nei casi di cui all'articolo 1-sexies, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.
   2. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono alla concessione del contributo relativo agli interventi di cui al comma 1, secondo il seguente ordine di priorità:

   a) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;

   b) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), diverse da quelle di cui alla lettera a);

   c) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma che non hanno presentato la domanda di delocalizzazione temporanea;

   d) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c).

   3. Gli uffici speciali per la ricostruzione, sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione almeno sul 20 per cento delle domande di contributo presentate ai sensi del presente articolo. L'effettuazione del controllo sospende i termini per l'adozione del provvedimento di concessione del contributo. Per i controlli successivi al provvedimento di concessione del contributo trova applicazione il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12.».

Articolo 4.
(Urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici)

  1. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Entro il 31 dicembre 2019, le regioni, sentito il commissario straordinario e fermo restando il limite delle risorse dallo stesso indicate ai sensi del comma 13, aggiornano i piani di cui al comma 2 individuando, in particolare, i siti di stoccaggio temporaneo. In difetto di conclusione del procedimento entro il termine di cui al presente comma il commissario straordinario può aggiornare comunque il piano, sentito il Presidente della regione interessata.»;

   b) al comma 6, dopo le parole «da essi incaricate», sono inserite le seguenti: «, o da imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50»;

   c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. Nel caso in cui nel sito temporaneo di deposito siano da effettuare operazioni di trattamento delle macerie con l'ausilio di impianti mobili, il termine di cui all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ridotto a quindici giorni.».

Articolo 5.
(Estensione al territorio dei comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, aggiungere in fine il seguente periodo: «La predetta misura è estesa anche ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17.».

Articolo 6.
(Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma)

  1. All'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo le parole da «colpiti dal sisma» a «allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al riparto dei fondi si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali.».

Articolo 7.
(Modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole «per l'assistenza alla popolazione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34 comma 7-bis».
  2. All'articolo 34, comma 7-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le anticipazioni di cui al presente comma non può essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione.».

Articolo 8.
(Proroga di termini)

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «al primo e al secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo e al quarto anno»;

   b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2020.».

  2. Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti.
  3. All'articolo 2-bis, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021».
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari complessivamente a 13,95 milioni di euro per l'anno 2020, a 14,39 milioni di euro per l'anno 2021, a 13,66 milioni di euro per l'anno 2022, a 13,88 milioni di euro per l'anno 2023, a 15,55 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e a 1,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede:

   a) quanto a 0,61 milioni di euro per l'anno 2020, a 1,05 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,32 milioni di euro per l'anno 2022, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2023, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 9.
(Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere)

  1. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole «Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia» sono aggiunte le seguenti parole «nonché nei territori ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,».
  2. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinate risorse nei limiti di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 10.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Dato a Roma, addì 24 ottobre 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede