DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Articolo 1
DECRETO-LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2183
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)
dal ministro della cultura
(GIULI)
dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(TAJANI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)
Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura
Presentato al Senato della Repubblica il 27 dicembre 2024
e trasferito alla Camera dei deputati il 28 dicembre 2024
Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura, il cui contenuto è di seguito illustrato.
L'articolo 1 prevede l'adozione, da parte del Ministro della cultura, del «Piano Olivetti per la cultura», che si ispira alla visione innovativa di Adriano Olivetti, l'industriale di Ivrea noto per aver armonizzato sviluppo economico, progresso sociale e cultura.
Il Piano persegue le seguenti finalità principali: favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale; promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare di quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento; valorizzare le biblioteche, con il loro patrimonio materiale e digitale, quali strumenti di educazione intellettuale e civica, di socialità e di connessione con il tessuto sociale; promuovere la filiera dell'editoria libraria, anche attraverso il sostegno delle librerie caratterizzate da lunga tradizione, di interesse storico-artistico e di prossimità; tutelare e valorizzare il patrimonio e le attività degli archivi nonché degli istituti storici e culturali, quali custodi della storia e della memoria della nazione. Il Piano Olivetti per la cultura dovrà individuare gli ambiti di intervento e le priorità strategiche nel rispetto e in stretta complementarità con le strategie programmatiche già in corso a valere sulle risorse europee e nazionali, quali la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, il cui Piano (ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162) individua le priorità con particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio-sanitari, e il piano di azione previsto dal decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, il quale promuove iniziative per contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie da ammettere al finanziamento nelle sette regioni interessate dal piano medesimo. Non vi è, dunque, sovrapposizione tra i predetti piani e il nuovo Piano Olivetti per la cultura, bensì l'elaborazione di una strategia nazionale rivolta allo specifico settore della cultura e a tutte le aree del Paese, nel rispetto e in complementarità con le programmazioni esistenti.
Il comma 2 prevede che il Piano di cui al comma 1 sia adottato con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
L'articolo 2 riguarda l'adozione di progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato, prevedendo, al comma 1, l'istituzione da parte del Ministro della cultura di un'unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato, al fine di promuovere ulteriori iniziative culturali nelle materie di sua competenza.
Il comma 2 individua le funzioni dell'unità di missione, da esercitare nei limiti delle competenze attribuite al Ministero della cultura e di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Più specificamente l'unità di missione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento di progetti e interventi di cooperazione culturale con Stati e organizzazioni internazionali africane; promuove il dialogo tra enti e istituzioni culturali italiani e quelli degli Stati africani e del Mediterraneo allargato e sostiene la realizzazione di progetti di rigenerazione culturale nelle aree del Mezzogiorno; coordina i programmi di ricerca e alta formazione promossi dal Ministero della cultura a beneficio di enti e istituzioni dell'Africa e del Mediterraneo allargato e promuove forme di partenariato pubblico-privato per sostenere la valorizzazione del patrimonio culturale africano.
Il comma 3 dispone che l'unità di missione opera, fino alla data del 31 dicembre 2028, alle dirette dipendenze dell'ufficio di gabinetto del Ministro della cultura.
Il comma 4 prevede che l'unità di missione sia composta da un dirigente di livello generale con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da due dirigenti di livello non generale con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e da cinque unità di personale non dirigenziale individuate tra il personale dei ruoli del Ministero della cultura ovvero tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.
Il comma 6 istituisce un ufficio di livello dirigenziale generale presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, con funzioni di coordinamento delle attività inerenti alla collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano.
Il comma 7 prevede che l'ufficio di cui al comma 4 e il dirigente generale a cui è conferito l'incarico di cui al comma 6 operano in stretto raccordo e coordinamento con la Cabina di regia del Piano Mattei, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, e i rispettivi dirigenti generali partecipano alle sedute della predetta Cabina di regia.
L'articolo 3 dispone misure necessarie e urgenti al fine di favorire l'apertura di nuove librerie nel territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di età, di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione e interesse storico-artistico e le librerie di prossimità esistenti nel territorio nazionale.
Il comma 1, al fine di favorire l'apertura di nuove librerie nel territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di età, istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2024.
Il comma 2 reca misure specifiche in favore dell'editoria libraria e di librerie aventi speciali caratteristiche, dando centralità alle biblioteche. Le biblioteche rappresentano, infatti, l'infrastruttura culturale più diffusa della nazione. Esse costituiscono uno straordinario capitale sociale per la loro capacità di inclusione e di educazione civica a beneficio di tutti, in particolare dei giovani e dei meno abbienti. In un'epoca in cui gran parte della vita sociale, politica ed economica si svolge attraverso gli strumenti telematici, le biblioteche promuovono anche la cittadinanza digitale.
In particolare, la disposizione, al fine di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione e interesse storico-artistico e le librerie di prossimità esistenti nel territorio nazionale, anche in conformità alla Strategia nazionale per la rigenerazione urbana delle periferie attraverso la cultura, istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, un fondo con la dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari di contributi ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, anche in formato digitale.
Il comma 3 reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.
Il comma 4 dispone che con uno o più decreti del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.
I commi da 5 a 7 dispongono l'istituzione, in via sperimentale, di un fondo dedicato al finanziamento della cosiddetta «terza pagina», lo spazio che i quotidiani italiani dedicavano al mondo della cultura latamente inteso, accogliendo rubriche letterarie, artistiche e mondane. Inventata agli inizi del Novecento e divenuta una peculiarità italiana, la «terza pagina» ha costituito un importante strumento per la crescita culturale del Paese.
Il comma 5 dispone l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di ampliare l'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate alla cultura, allo spettacolo e al settore audiovisivo.
Il comma 6 prevede che le modalità di riparto del predetto fondo siano definite con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Il comma 7 reca la relativa copertura finanziaria.
L'articolo 4 reca l'autorizzazione di spesa di 800.000 euro destinata alla celebrazione del venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14. La Convenzione europea sul paesaggio è parte del lavoro del Consiglio d'Europa sul patrimonio culturale e naturale, sulla pianificazione territoriale e sull'ambiente. Oltre a fornire una definizione univoca e condivisa di paesaggio, la convenzione indica i provvedimenti in materia di riconoscimento e tutela che gli Stati membri si impegnano ad applicare. Sono quindi definiti le politiche, gli obiettivi, le forme di salvaguardia e di gestione relativi al patrimonio paesaggistico, considerata la sua importanza culturale, ambientale, sociale e storica quale componente del patrimonio europeo ed elemento fondamentale per garantire la qualità della vita delle popolazioni.
L'articolo 5 contiene misure urgenti relative a istituzioni culturali.
La Giunta storica nazionale, che coordina gli istituti operanti nel campo della ricerca storica, inseriti nel sistema strutturato a rete ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, ossia l'Istituto italiano per la storia antica, l'Istituto storico italiano per il medio evo, l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, l'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, l'Istituto italiano di numismatica e la Domus Mazziniana, quali centri di ricerca e promozione culturale, dotati di personalità giuridica pubblica. Essi rappresentano un importante riferimento per la diffusione e la promozione della cultura e della storia italiane e, in considerazione anche del vasto patrimonio documentario posseduto, come biblioteche, archivi e reperti museali, garantiscono la continuità della ricerca scientifica, ognuno nel proprio ambito di riferimento.
Il processo che ha coinvolto gli istituti di ricerca storica ha portato gli stessi ad essere oggetto di razionalizzazione e, conseguentemente, a far parte di un sistema strutturato a rete.
Determinante per l'attuazione di quanto delineato è stata l'emanazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, che ha configurato un sistema coordinato e strutturato a rete ove i singoli enti godono, entro limiti ben precisi, di autonomia amministrativa e contabile e, nello stesso tempo, ha riconosciuto a uno di essi, la Giunta storica nazionale, la funzione di coordinamento scientifico e amministrativo, come ribadito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2023, n. 108, entrato in vigore il 26 agosto 2023.
Dei sette Istituti della rete, soltanto tre sono finanziati per legge. Essi sono, in particolare:
l'Istituto storico italiano per il medioevo, finanziato ai sensi della legge 23 settembre 2011, n. 169;
l'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, finanziato ai sensi del comma 341 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
la Domus mazziniana, finanziata ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 14 agosto 1952, n. 1230, e della legge regionale della regione Toscana 25 febbraio 2010, n. 21.
I rimanenti istituti ricevono contributi pubblici esclusivamente attraverso la partecipazione a bandi regolamentati ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, che disciplina l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali.
L'altissima qualità delle iniziative svolte dagli istituti storici dimostra come questi enti siano riusciti ad impiegare nel modo più efficace le risorse di cui sono stati destinatari. Il presente articolo prevede altresì adeguate risorse finanziarie al fine di garantire la promozione e la realizzazione di edizioni critiche di opere di personalità rilevanti del XIX e del XX secolo.
Il comma 1, in considerazione della rilevanza che ciascun ente riveste nel proprio ambito e al fine di equiparare tutti gli istituti della rete, persegue la finalità di garantire a essi lo svolgimento delle attività istituzionali e il regolare funzionamento della struttura amministrativa, ivi compresa la determinazione delle dotazioni organiche. A tal fine, alla Giunta storica nazionale, all'Istituto italiano per la storia antica, all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e all'Istituto italiano di numismatica è concesso, a decorrere dall'anno 2025, un contributo annuo così ripartito:
a) 700.000 euro per la Giunta storica nazionale;
b) 300.000 euro per l'Istituto italiano per la storia antica;
c) 400.000 euro per l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;
d) 200.000 euro per l'Istituto italiano di numismatica.
Il comma 2 specifica che il contributo è destinato per il 40 per cento alle spese relative allo svolgimento delle attività istituzionali e per il restante 60 per cento alle spese di funzionamento ed è erogato dal Ministero della cultura entro il 30 giugno di ciascun anno. Gli enti destinatari, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmettono al Ministero della cultura una relazione sull'impiego del contributo medesimo. Alla Giunta storica nazionale è altresì attribuito un ulteriore contributo annuo di euro 200.000 per la promozione e la realizzazione di edizioni critiche di opere di personalità rilevanti del XIX e del XX secolo, erogato entro il medesimo termine.
Il comma 3 reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.
L'articolo 6 dispone misure necessarie e urgenti in materia di Carta elettronica Bonus cultura 18app, di Carta della cultura Giovani e di Carta del merito.
In particolare si prevede l'introduzione nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del comma 357-sexies, con il quale si conferma per legge il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa, già previsto dalla disciplina regolamentare dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Ministro della cultura 29 dicembre 2023, n. 225, entro il quale i soggetti presso i quali è possibile utilizzare la Carta della cultura Giovani e la Carta del merito (ossia le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura, i parchi naturali e le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo) che abbiano maturato un credito, debbono provvedere, a pena di decadenza, all'invio della relativa fattura.
La norma, al secondo periodo, prevede altresì l'obbligo per i soggetti che abbiano maturato un diritto di credito nell'ambito delle edizioni dell'iniziativa della Carta elettronica Bonus cultura 18app già concluse (di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel testo vigente prima della modifica introdotta con legge 29 dicembre 2022, n. 197), di provvedere, ai fini della liquidazione, all'invio delle fatture entro il termine perentorio del 31 marzo 2025.
L'introduzione della norma nasce dall'esigenza di risolvere un problema emerso nel corso dell'indagine che la Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, ha svolto rispetto all'iniziativa Bonus cultura 18app. Con deliberazione n. 72 del 26 luglio 2023, infatti, è stata portata all'attenzione del Ministero della cultura la necessità di prevedere un termine di scadenza per la richiesta del rimborso delle fatture da parte degli esercenti.
In effetti la mancanza di un termine perentorio per l'invio delle fatture ha generato la difficoltà di chiusura delle contabilità delle edizioni ormai da tempo concluse, con conseguente giacenza di ingenti somme gestite dalla società Consap Spa.
In ottemperanza alle osservazioni rese dalla Corte dei conti, al fine di accelerare il più possibile la procedura di liquidazione delle fatture, l'articolo si propone:
a) per le edizioni future, di stabilire il termine perentorio di novanta giorni per l'invio delle fatture, che consenta di determinare con esattezza e in tempi brevi le risorse che il Ministero deve erogare alla società Consap Spa ai fini del rimborso dei voucher, evitando in tal modo la formazione di ingenti somme giacenti in gestione presso la medesima società Consap Spa;
b) per le edizioni già concluse, di chiudere le contabilità fissando la data del 31 marzo 2025 quale termine entro il quale, ai fini della liquidazione delle somme, gli esercenti sono tenuti a inviare le relative fatture, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Si tratta di crediti maturati ormai da anni che risultano non ancora fatturati e le cui risorse (che ammontano allo stato attuale a euro 21.652.876,19) non possono, a normativa vigente, essere versate in conto entrata in assenza della presente norma.
L'articolo 7 dispone misure necessarie e urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo.
Il comma 1 prevede l'iscrizione di diritto nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza per il territorio del capoluogo di regione. Tale norma si rende necessaria anche a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, che ha trasferito le competenze dei segretariati regionali alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio competenti per il territorio del capoluogo di regione.
Il comma 2, al fine di incentivare e favorire l'accesso al settore dell'industria culturale, mira a stabilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il regime semplificato di cui all'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, introdotto in via sperimentale, durante il periodo pandemico, sino al 31 dicembre 2021 e annualmente prorogato sino al 31 dicembre 2024.
Il regime semplificato vigente prevede che per la realizzazione di spettacoli dal vivo relativi ad attività culturali, quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, destinati a non più di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato sia sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), eccettuati i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.
In considerazione degli effetti incentivanti prodotti, nel corso degli anni, dal meccanismo previsto dal citato articolo 38-bis, comma 1, il comma 2 dell'articolo 7 del presente decreto rende permanente la norma vigente, al fine di agevolare la realizzazione degli spettacoli dal vivo e delle proiezioni cinematografiche, fornendo ulteriori stimoli alla crescita nel settore.
Con riferimento al comma 3 occorre premettere che il sistema di classificazione delle opere cinematografiche è incentrato sulla differenziazione per fasce di età e, nella sua attuale disciplina, prevede le seguenti categorie di opere classificabili: opera che può essere visionata da tutti, opera non adatta ai minori di anni 6, opera vietata ai minori di anni 14, opera vietata ai minori di anni 18.
Dall'entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, si è manifestata l'esigenza di dare maggiore riconoscimento e rilievo agli sviluppi della personalità che intervengono nell'età compresa tra 6 e 14 anni, tappe evolutive attualmente disciplinate dalle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 203 del 2017
La novella disposta dal comma 3 dell'articolo 7 prevede l'introduzione di una ulteriore fascia di età per i minori di anni 10, recependo così anche il lavoro svolto dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, composta da esperti nel settore della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza
La modifica si fonda sul riconoscimento da accordare ai fondamentali rilievi tipici della fase di sviluppo educativo, cognitivo e psicologico della fascia di età da 6 a 11 anni. Profondamente diverso, infatti, è il grado di sensibilità dell'età evolutiva di un minore che dalla scuola dell'infanzia, primo gradino del percorso di istruzione, accede alla scuola primaria rispetto ad un minore che ha completato l'intero ciclo di studi dell'istruzione obbligatoria della scuola primaria.
Tale variazione non opera come divieto ma come parere di non adeguatezza della visione dell'opera da parte di un pubblico minore di anni 10, nella prospettiva di garantire l'equilibrato bilanciamento tra la protezione dell'infanzia, la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica e il principio di responsabilizzazione dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia.
Perseguendo inoltre l'obiettivo di recepire nel sistema italiano le buone prassi che in materia operano sullo scenario europeo e internazionale e che già prevedono nei sistemi di classificazione la presenza della fascia di età in esame, si introduce tale ulteriore fascia di età, prevedendo l'indicazione di «opera non adatta ai minori di anni 10».
L'articolo 8 dispone misure urgenti in materia di formazione.
L'intervento normativo è finalizzato a favorire l'integrazione delle attività formative nell'ambito dei beni e delle attività culturali. La Scuola dei beni e delle attività culturali, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che ha personalità giuridica di diritto privato nella forma della Fondazione di partecipazione, è ridenominata «Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali». Inoltre, si prevede che la Scuola coordini i corsi di formazione erogati dal Ministero della cultura attraverso i propri uffici e istituti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, quindi, di quelle a disposizione della Scuola stessa. Lo statuto determina le ulteriori attività di formazione e ricerca svolte dalla medesima Scuola.
L'articolo 9 dispone misure urgenti in materia di impignorabilità dei fondi del Ministero della cultura destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale.
In dettaglio, il comma 1 prevede che non siano soggetti a esecuzione forzata i fondi destinati, in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo, a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. La disposizione, infatti, è finalizzata a sottrarre all'esecuzione forzata le risorse destinate ad assicurare funzioni pubbliche particolarmente meritevoli (specificamente la tutela del patrimonio culturale) che frequentemente costituiscono oggetto di pignoramenti, pregiudizievoli del buon andamento dell'Amministrazione interessata.
Il comma 2 prevede che i titolari dei centri di responsabilità individuano, periodicamente e con provvedimenti motivati, le somme destinate alle finalità di cui al comma 1, specificando per ciascuna:
a) il vincolo normativo o provvedimentale di destinazione;
b) la necessità della spesa;
c) il nesso diretto con le funzioni essenziali di tutela o di valorizzazione.
Il comma 3 dispone che le procedure esecutive che siano state eventualmente intraprese in violazione di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.
Il comma 4 prevede la trasmissione dei provvedimenti di cui al comma 2 all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o di cassa contestualmente alla loro adozione. Dalla data della trasmissione, il tesoriere rende immediatamente disponibili le somme indicate nei provvedimenti.
L'articolo 10 dispone misure necessarie e urgenti in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
Il comma 1, integrando il comma 338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, consente al Ministero della cultura di disporre, con propri decreti, che una quota dei proventi conseguiti in occasione di concerti, mostre, manifestazioni culturali e altri eventi dagli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia o, in accordo con i soggetti interessati, dagli enti controllati o vigilati dal medesimo Ministero, comprese le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri nazionali, nonché dai teatri di tradizione, dalle istituzioni concertistico-orchestrali e dai musei accreditati presso il sistema museale, al netto dei relativi oneri, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata, nel corrispondente esercizio finanziario, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per essere destinata non soltanto, come già prevede la citata disposizione vigente, alla tutela e alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali, ma anche all'acquisizione a vario titolo di beni culturali.
Il comma 2 aggiorna, all'articolo 1-ter del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, il riferimento relativo alla deroga precedentemente legata al comma 2 dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il riferimento al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (cosiddetta valutazione di congruità economica dell'offerta e dei vantaggi per la collettività). Inoltre, viene aggiornato il riferimento all'articolo 50 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 con il riferimento all'articolo 57, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 (cosiddette clausole sociali).
Il comma 3 dispone un'autorizzazione di spesa pari a 500.000 euro in ragione della necessità di contribuire al funzionamento della Fondazione Museo di fotografia contemporanea. Il Ministero della cultura, in data 21 marzo 2024, ha sottoscritto un accordo di valorizzazione finalizzato all'ingresso del medesimo Dicastero in qualità di socio ai fini della valorizzazione e tutela del patrimonio fotografico di cui la Fondazione è in possesso. Si ricorda che nel disegno di legge atto Camera n. 2112-quinquies, derivante dallo stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 29 ottobre 2024, è prevista a tale fine l'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Il comma 4, in analogia a quanto disposto dall'articolo 7, comma 6-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, estende, fino al 31 dicembre 2025, la gestione operativa sulla contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale per il Lazio, ufficio periferico del Ministero della cultura, che, a completamento della riforma ministeriale in atto, avviata prima con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2023, n. 167, e proseguita poi con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, e con i successivi decreti attuativi, verrà soppresso con il trasferimento delle sue funzioni alla Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, istituto dotato di autonomia speciale. La ratio dell'intervento normativo è, dunque, quella di agevolare la gestione delle relative risorse e, in particolare, dei residui di spesa delegata correlati all'esistenza di obbligazioni giuridiche assunte a valere su finanziamenti già approvati, in conformità a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196.
L'articolo 11 dispone misure necessarie e urgenti in materia di personale del Ministero della cultura.
Il comma 1 semplifica le procedure relative all'individuazione delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali da destinare, in misura non superiore a 10 milioni di euro, alla remunerazione di eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale del Ministero ai sensi dell'articolo 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. In particolare, si elimina il riferimento agli introiti dell'anno precedente, si sposta il termine dal 31 luglio al 15 dicembre e si rende esplicito che la destinazione alla remunerazione delle prestazioni per il lavoro straordinario del personale costituisce una facoltà dell'amministrazione.
Il comma 2 estende la possibilità, disciplinata dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, di attivare specifici progetti locali mediante l'utilizzo delle proprie risorse derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso, precedentemente prevista solo per gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale, a tutti i luoghi della cultura dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura (musei, parchi archeologici, complessi monumentali, gallerie ecc.). Inoltre questa possibilità è estesa anche all'utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 8, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, in materia di riequilibrio finanziario.
L'articolo 12 stabilisce che dall'attuazione del decreto, con esclusione degli articoli 2, 3, 4, 5 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 13 disciplina l'entrata in vigore del decreto legge.
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024.
Misure urgenti in materia di cultura.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per promuovere la cultura come strumento di dialogo e di integrazione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di promuovere la lettura, rafforzare la rete delle biblioteche, tutelare le librerie di prossimità e quelle storiche come strumenti di socialità e di educazione intellettuale e civica, di ampliare l'offerta culturale dei quotidiani a diffusione cartacea, nonché di sostenere le Istituzioni culturali;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea del paesaggio;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare specifiche misure di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, per l'impignorabilità dei relativi fondi nonché in materia di formazione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare specifiche misure per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo, nonché in materia di Bonus cultura 18app, Carta della cultura Giovani e Carta del merito;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure in materia di personale del Ministero della cultura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della cultura e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Piano Olivetti per la cultura)
1. Il Ministro della cultura adotta il «Piano Olivetti per la cultura», al fine di:
a) favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale;
b) promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento;
c) valorizzare le biblioteche, con il loro patrimonio materiale e digitale, quali strumenti di educazione intellettuale e civica, di socialità e di connessione con il tessuto sociale;
d) promuovere la filiera dell'editoria libraria, anche attraverso il sostegno alle librerie caratterizzate da lunga tradizione, interesse storico-artistico e di prossimità;
e) tutelare e valorizzare il patrimonio e le attività degli archivi nonché degli istituti storici e culturali, quali custodi della storia e della memoria della nazione.
2. Il Piano di cui al comma 1 è adottato, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in coerenza con la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e tenuto conto delle previsioni del Piano d'azione di cui all'articolo 34 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
Articolo 2.
(Progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato)
1. Al fine di promuovere ulteriori iniziative culturali, nelle materie di propria competenza il Ministero della cultura istituisce una unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato.
2. L'Unità di missione, nei limiti delle competenze attribuite al Ministero della cultura e di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale:
a) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento di progetti e interventi di cooperazione culturale con Stati e Organizzazioni internazionali africane;
b) promuove il dialogo tra enti e istituzioni culturali italiani e quelli degli Stati africani e del Mediterraneo allargato e sostiene la realizzazione di progetti di rigenerazione culturale nelle aree del Mezzogiorno;
c) coordina i programmi di ricerca e alta formazione promossi dal Ministero della cultura a beneficio di enti e istituzioni dell'Africa e del Mediterraneo allargato e promuove forme di partenariato pubblico-privato per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale africano.
3. L'unità di missione opera fino alla data del 31 dicembre 2028 alle dirette dipendenze dell'ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura.
4. L'Unità di missione è composta da un dirigente di livello generale con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e da due dirigenti di livello non generale con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e da cinque unità di personale non dirigenziale individuate tra il personale dei ruoli del Ministero della cultura ovvero tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 866.069 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
6. Presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita una posizione dirigenziale di livello generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente funzioni di supporto alle attività inerenti alla collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano, con corrispondente incremento di una unità dirigenziale di livello generale della dotazione organica del predetto Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire un incarico di livello dirigenziale generale anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 245.526 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. L'ufficio di cui al comma 4 e il dirigente generale, a cui è conferito l'incarico di cui al comma 6, operano in stretto raccordo e coordinamento con la Cabina di regia del Piano Mattei di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2. I dirigenti generali di cui ai commi 4 e 6 partecipano alle sedute della predetta Cabina di regia.
Articolo 3.
(Misure urgenti in materia di editoria e di librerie)
1. In coerenza con quanto previsto all'articolo 1, al fine di favorire l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di età, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2024.
2. In coerenza con quanto previsto all'articolo 1, al fine di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione e interesse storico-artistico e le librerie di prossimità esistenti sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche statali aperte al pubblico, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, anche in formato digitale.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari 4 milioni di euro per l'anno 2024, 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quanto a 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 del presente articolo, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.
5. Al fine di ampliare l'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate a cultura, spettacolo e settore audiovisivo, in via sperimentale, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, un fondo da ripartire con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
6. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di riparto del predetto fondo.
7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Articolo 4.
(Celebrazione del venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio)
1. Al fine di celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall'Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, è autorizzata la spesa di 800 mila euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Articolo 5.
(Misure urgenti relative alle istituzioni culturali)
1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché di garantire il regolare funzionamento delle strutture amministrative, ivi inclusa la determinazione delle dotazioni organiche, alla Giunta storica nazionale, all'Istituto italiano per la storica antica, all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e all'Istituto italiano di numismatica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, è concesso a decorrere dall'anno 2025 un contributo annuo così ripartito:
a) 700 mila euro per la Giunta storica nazionale;
b) 300 mila euro per l'Istituto italiano per la storia antica;
c) 400 mila euro per l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;
d) 200 mila euro per l'Istituto italiano di numismatica.
2. Il contributo di cui al comma 1, destinato per il 40 per cento alle spese relative allo svolgimento delle attività istituzionali e per il restante 60 per cento alle spese di funzionamento, è erogato dal Ministero della cultura entro il 30 giugno di ciascun anno. Alla Giunta storica nazionale è altresì riconosciuto un ulteriore contributo annuo di 200 mila euro per la promozione e la realizzazione di edizioni critiche di opere di personalità rilevanti del XIX e XX secolo, erogato entro il medesimo termine di cui al primo periodo. Gli enti di cui al comma 1, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmettono al Ministero della cultura una relazione sull'impiego del contributo medesimo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Articolo 6.
(Misure urgenti in materia di Bonus cultura 18app, Carta della cultura Giovani e Carta del merito)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 357-quinquies, è inserito il seguente:
«357-sexies. I soggetti presso i quali è possibile utilizzare la Carta della cultura Giovani e la Carta del merito di cui al comma 357 ai fini del pagamento del credito maturato sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa. I medesimi soggetti di cui al primo periodo, ai fini del pagamento del credito maturato nell'ambito delle edizioni già concluse riferite all'iniziativa della Carta elettronica Bonus cultura 18 app di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 nel testo vigente prima della modifica introdotta con legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura entro e non oltre il termine del 31 marzo 2025.».
Articolo 7.
(Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo)
1. All'articolo 63, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «Sport e salute S.p.A.» sono aggiunte le seguenti: «e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione».
2. Al fine di favorire l'accesso al settore dell'industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.
3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) opere non adatte ai minori di anni 10;».
Articolo 8.
(Misure urgenti in materia di formazione)
1. La Scuola dei beni e delle attività culturali di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è ridenominata «Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali». La Scuola coordina i corsi di formazione erogati dal Ministero della cultura attraverso i propri uffici e istituti. Lo statuto determina le ulteriori attività di formazione e ricerca svolte dalla Scuola. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Articolo 9.
(Disposizioni urgenti in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale)
1. Al fine di tutelare il patrimonio culturale, non sono soggetti a esecuzione forzata i fondi del Ministero della cultura destinati, in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo, a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.
2. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuano, periodicamente e con provvedimenti motivati, le somme destinate alle finalità di cui al comma 1, specificando per ciascuna:
a) il vincolo normativo o provvedimentale di destinazione;
b) la necessità della spesa;
c) il nesso diretto con le funzioni essenziali di tutela o di valorizzazione.
3. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 1 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.
4. I provvedimenti di cui al comma 2 sono trasmessi, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o di cassa contestualmente alla loro adozione. Dalla data della trasmissione il tesoriere rende immediatamente disponibili le somme indicate nei provvedimenti.
Articolo 10.
(Misure urgenti in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale)
1. All'articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «delle attività culturali» sono aggiunte le seguenti: «, anche mediante acquisizione a vario titolo dei beni stessi».
2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 secondo periodo, le parole: «il comma 2 dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
b) al comma 2-bis, le parole: «l'articolo 50 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 57, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».
3. Al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione museo di fotografia contemporanea, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
4. La contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio continua a operare fino al 31 dicembre 2025, al fine di consentire l'esaurimento delle relative disponibilità residue.
Articolo 11.
(Misure urgenti concernenti il Ministero della cultura)
1. All'articolo 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 luglio di ciascun anno, per» sono sostituite dalle seguenti: «mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre di ciascun anno, può».
2. All'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, la parola: «musei», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «luoghi della cultura» e dopo le parole: «gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3» sono inserite le seguenti: «nonché dall'attuazione dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75».
Articolo 12.
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione del presente decreto, con esclusione degli articoli, 2, 3, 4, 5 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 13.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 dicembre 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giuli, Ministro della cultura
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio