FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2049

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SPENA, GELMINI, NEVI, ANNA LISA BARONI, SANDRA SAVINO, BARTOLOZZI, CALABRIA, FIORINI, MARROCCO, MILANATO, ROSSELLO, RUFFINO, SACCANI JOTTI, ELVIRA SAVINO, SIRACUSANO, MARIA TRIPODI, VIETINA, PRESTIGIACOMO, PORCHIETTO, MAZZETTI, POLIDORI, BARELLI, BRUNETTA, CAON, BATTILOCCHIO, DALL'OSSO, D'ATTIS, MARIN, MUSELLA, PITTALIS, SARRO, SCOMA, SOZZANI

Delega al Governo per la disciplina dell'agricoltura multifunzionale e altre disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo

Presentata il 1° agosto 2019

  Onorevoli Colleghi! – Secondo i dati dell'ultimo Annuario dell'agricoltura italiana del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), in Italia gli occupati nel settore agricolo, a differenza di altri settori, stanno aumentando e superano del 3,5 per cento quelli del 2008, anno di inizio della grande crisi economica.

  Il ruolo delle donne nell'agricoltura italiana ed europea.

  Sempre il CREA informa che le donne sono circa il 34 per cento del totale degli operai agricoli dipendenti, che in Italia sono circa un milione. A livello imprenditoriale la rappresentanza femminile nell'agricoltura italiana è pari al 31 per cento del totale degli imprenditori agricoli. Si tratta di un aumento rilevante, se si considera che nel censimento sull'agricoltura del 1990 le imprenditrici erano il 26 per cento. A conferma della tendenza generale dell'aumento degli occupati in agricoltura tra il 2016 e il 2017, le aziende agricole guidate da giovani donne sono aumentate del 6,6 per cento, raggiungendo un totale di quasi 14.000 unità.
  Per quel che riguarda l'Unione europea a 28 Stati, i dati più recenti (maggio 2019), ricavati da uno studio sullo status professionale delle donne in agricoltura elaborato dalla Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (FEMM Committee) del Parlamento europeo, indicano che le donne rappresentano il 35,1 per cento della forza lavoro agricola, a fronte di una presenza delle donne, sul totale della popolazione lavorativa, pari al 45,9 per cento. Circa il 30 per cento delle aziende agricole nell'Unione europea sono gestite da donne. In Europa, negli ultimi anni la crescita della partecipazione femminile al mercato del lavoro nelle aree rurali è stata persino maggiore che nelle aree urbane.
  Tuttavia, se si dà uno sguardo ai campi non sarà difficile notare che, invece, il ricambio generazionale è ancora scarso. Molte donne che lavorano nell'agricoltura non sono giovani e, nell'ambito delle imprenditrici, quelle over 50 rappresentano il 70 per cento del totale.
  A tale proposito la FEMM Committee, dopo aver osservato che la parità e l'integrazione di genere sono più spesso un riferimento retorico che una parte integrante dei programmi nazionali, suggerisce che le questioni di genere dovrebbero essere integrate nelle politiche rurali ai vari livelli (dell'Unione europea, nazionale e locale).
  Un ulteriore elemento posto in rilievo dalla FEMM Committee riguarda il rilevante numero di donne che in agricoltura sono occupate nell'economia agricola «informale», cioè in attività non registrate o in lavori privi di protezione sociale o giuridica di base e senza indennità di lavoro: il 43 per cento dei lavoratori non retribuiti in agricoltura sono donne. Molte entrano nell'attività agricola solo perché hanno sposato un agricoltore. A seguito di tale situazione, è stata adottata la direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, anche per garantire un'adeguata copertura sociale alle donne in agricoltura.
  Uno degli ostacoli principali che devono affrontare le giovani donne che entrano in agricoltura è l'accesso alla proprietà familiare. Solo se hanno uno status riconosciuto le donne agricoltrici possono investire e ottenere un prestito allo stesso modo di quanto avviene per i proprietari agricoli: secondo la FEMM Committee, quindi, gli Stati membri dovrebbero migliorare l'accesso ai servizi sociali e ai prestiti per le donne e incoraggiare la creazione di imprese agricole femminili, risolvendo il compromesso tra l'attività agricola e le altre attività sociali e assistenziali.

  Il «valore donna» nell'agricoltura italiana.

  In alcuni settori agricoli in Italia le donne si sono organizzate creando delle reti che valorizzano il loro ruolo. Un esempio per tutti è quello dell'associazione «Le donne del vino», presentata ufficialmente trenta anni fa al salone internazionale Vinitaly. Oggi l'associazione conta 750 iscritte e si pone come scopo principale quello di «promuovere la conoscenza e la cultura del vino attraverso il contributo di esperienze e conoscenze di donne».
  Più in generale, le aziende agricole condotte da giovani imprenditrici o da donne che hanno seguito specifici percorsi formativi si caratterizzano per una forte propensione all'innovazione, alla multifunzionalità, alla pratica dell'agricoltura biologica (le relative norme sono in fase di riforma) o dell'agricoltura integrata (la legge 3 febbraio 2011, n. 4, ha istituito il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale agroalimentare significativamente superiore a quella dei prodotti usualmente in commercio), alla valorizzazione della biodiversità agricola, allo scambio di esperienze, alla cooperazione e all'agricoltura sociale.
  Ma, al di là delle eccellenze, la maggior parte delle aziende agricole femminili è caratterizzata dalla conduzione familiare, da una dimensione piccola o media e dalla frequente localizzazione in aree contraddistinte da un'agricoltura meno specializzata.
  Rispetto alla media nazionale, esse si distinguono per una minore dimensione fisica (5,1 ettari contro 7,9) e produttiva, presentando un valore pari alla metà di quello nazionale e una produzione standard media per ettaro inferiore del 23 per cento. La donna conduttrice lavora in media, in un anno, 41 giornate in meno rispetto a quanto rilevato per gli uomini.
  Ciò mette in evidenza due aspetti fondamentali che caratterizzano l'azienda agricola femminile: da un lato, il diffuso ricorso all'impiego a tempo parziale (part time), che trova la sua principale giustificazione nella possibilità che esso offre di conciliare gli impegni aziendali con quelli familiari e assistenziali spesso demandati alle donne e, da un altro lato, l'esistenza di una gestione tradizionale dell'azienda concentrata prevalentemente sull'apporto di capitale umano.
  Lo spiccato orientamento tecnico ed economico verso la diversificazione e l'integrazione delle attività consente alle donne di conseguire, in media, dei redditi provenienti da più fonti: tanto che l'analisi dei bilanci delle imprese agricole riferiti al 2010 attribuisce alle imprese femminili il 70 per cento dei ricavi derivanti dal settore della silvicoltura, il 64 per cento di quelli derivanti dalla produzione di energia, il 59 per cento di quelli derivanti dall'attività agricola e il 58 per cento di quelli derivanti dalla ristorazione.
  Inoltre, grazie proprio alla diversificazione, è stata rilevata una maggiore capacità di sopravvivenza delle aziende agricole femminili rispetto a quelle maschili, in caso di avverse condizioni di mercato.
  Peraltro, l'Istituto nazionale di statistica rileva che il settore agricolo si caratterizza per una crescente multifunzionalità, un orientamento indotto dalla necessità di reggere meglio il mercato e di rispondere a una pluralità di istanze che non sono più semplicemente quelle della mera produzione alimentare: nel 2018 il valore della produzione realizzata dalle attività secondarie e dalle attività di supporto ha raggiunto quasi il 21 per cento del totale della produzione in agricoltura. Si tratta, essenzialmente, di attività di produzione di energie rinnovabili o di agriturismo.
  Oltre a questo, la donna in agricoltura tende a creare e a gestire attività volte alla fornitura di servizi:

   1) per la popolazione rurale e per le fasce deboli della popolazione: mantenimento delle tradizioni e dei tessuti socio-culturali, erogazione di servizi di tipo ricreativo, didattico-educativo e socio-riabilitativo, di inserimento nel mondo del lavoro e di inclusione sociale, nonché gestione di spazi polivalenti per l'erogazione di servizi finalizzati al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali;

   2) per le attività imprenditoriali: trasformazione, vendita diretta, produzione di energie alternative e garanzia della qualità e della sicurezza degli alimenti;

   3) per l'ambiente: mantenimento della qualità ambientale, conservazione del paesaggio, salvaguardia idrogeologica, manutenzione del territorio, conservazione della biodiversità, valorizzazione delle risorse naturali locali e delle varietà di erbe e piante spontanee, nonché benessere animale.

  Per quanto riguarda il significativo orientamento delle imprese agricole femminili verso l'agricoltura biologica o integrata, di cui si è fatto cenno, si osserva che i relativi disciplinari sono funzionali a quanto previsto dal Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020. Il cosiddetto «regolamento FEASR» (regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) finanzia lo sviluppo rurale sostenibile in via complementare agli altri strumenti previsti dalla politica agricola comune (PAC).
  Il FEASR agisce in un'ottica di sviluppo del settore agricolo caratterizzato da un equilibrio territoriale, ambientale e climatico e prevede azioni di diversificazione di attività, di innovazione e di apprendimento permanente.
  Nell'applicare le misure l'Unione europea si avvale del cosiddetto «approccio Leader+» (liaison entre actions de dévelopment de l'économie rurale – collegamento tra azioni volte allo sviluppo rurale) che prevede:

   1) azioni dal basso verso l'alto, in ordine all'elaborazione e all'attuazione di una strategia di sviluppo locale;

   2) la sperimentazione di approcci innovativi;

   3) la realizzazione di progetti di cooperazione e di collegamento in rete.

  L'approccio Leader+, con le sue attività di animazione territoriale, si conferma un valido strumento per promuovere e per consolidare strategie volte a valorizzare il contributo femminile allo sviluppo delle aree rurali, coinvolgendo le donne nei processi di sviluppo locale.
  Il FEASR e l'approccio Leader+ offrono l'opportunità di attivare interventi volti a sostenere l'impresa femminile e la sua competitività incidendo sugli ostacoli socio-culturali che limitano l'operato delle donne in agricoltura.
  Sostanzialmente si può affermare che i regolamenti agricoli europei vigenti per il periodo 2014-2020, che prestano così grande attenzione all'ambiente, all'uso efficiente delle acque, delle risorse agricole e dei suoli, alla diversificazione delle attività agricole, alla promozione di azioni di sviluppo locale, all'utilizzo di energie rinnovabili e alla riduzione delle emissioni, costituiscono una grande occasione per l'imprenditoria agricola femminile.
  C'è un nesso forte tra il modo con cui sono concepite e operano le citate norme europee e il modello mentale con cui le donne si avvicinano all'attività agricola. Possiamo affermare che le donne sono le migliori esecutrici di questo modello di politica agricola ambientale.
  Per quanto riguarda la programmazione della PAC 2021-2027, peraltro slittata dal 2021 al 2022 (oltre 400 miliardi di euro destinati all'agricoltura e all'ambiente, nonostante il taglio di più di 20 miliardi di euro), non è agevole in questo momento stabilire con puntualità chi perde e chi guadagna, per la semplice ragione che molto dipende dalle decisioni che saranno prese a livello nazionale e regionale su come utilizzare l'ampia discrezionalità di scelta che l'Unione europea lascia ai suoi Stati membri.
  La questione diventa delicata quando si affronta il tema dello sviluppo rurale. La sensibile diminuzione delle risorse in termini nominali (-14 per cento) e ancora di più a valori costanti (-25 per cento) comporterà sicuramente dei sacrifici. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e le regioni dovranno attuare i futuri interventi del secondo pilastro della PAC con minori margini di manovra rispetto a quanto accade ora. Ciò implica la necessità di compiere scelte politiche tali da selezionare le misure, i beneficiari e i territori che manifestano esigenze più immediate e con maggiore priorità.

  Conclusioni.

  Non vorremmo che dall'analisi finora condotta emerga una visione parziale, cioè che le donne rappresentino un modello agricolo multifunzionale, resistente alle avversità economiche, ma anche dotato di minore redditività, di minore presenza sui mercati e, di conseguenza, di minore importanza economica: ci sono e ci saranno sempre più donne pienamente inserite nella «grande economia», cioè impegnate nella produzione di beni ad elevato valore aggiunto sia per qualità che per quantità, in grado di operare su mercati ampi, nazionali ed esteri.
  Ma si tratta di figure femminili «dominanti» che non hanno bisogno di sostegni, che hanno sicuramente lottato più di quanto non abbiano dovuto fare i loro corrispondenti maschili, ma che alla fine ce l'hanno fatta. In questa sede ci occupiamo di tutte le ragazze (per l'Unione europea si è giovani fino a quaranta anni), che vogliono operare e produrre nel settore agricolo, dando loro gli strumenti per partire, secondo modelli che non sono necessariamente quello del produttivismo esasperato. Donne che hanno una visione diversa del proprio ruolo, del proprio lavoro e anche del modello di agricoltura che vogliono perseguire.
  Questo modello s'inserisce pienamente nella logica della riforma della PAC post 2020, con la quale l'Unione europea si propone il raggiungimento di tre obiettivi generali: promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare; rafforzare il tessuto socio-economico delle aree rurali; rafforzare la tutela dell'ambiente e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e di clima della stessa Unione.
  Ciascuno Stato membro dovrà elaborare un'unica strategia di intervento attraverso un piano strategico per la PAC che riunirà gli strumenti di sostegno finanziati nel primo pilastro (nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia – FEAGA), compresi i programmi settoriali attualmente disciplinati dal regolamento sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013), con le misure di sviluppo rurale finanziate nel secondo pilastro (nell'ambito del FEASR).
  Siamo, dunque, nella fase in cui si dovranno compiere le scelte per i prossimi anni e con la presente proposta di legge intendiamo indirizzare tali scelte, favorendo lo sviluppo di un'imprenditoria femminile in un'agricoltura multifunzionale, diversificata, attenta alle attività sociali, alla crescita delle comunità rurali e all'ambiente, ma anche capace di generare un maggior valore aggiunto, quale scelta di fondo della programmazione agricola italiana, in un quadro europeo che ne favorisce lo sviluppo.

  I contenuti della proposta di legge.

  Delineato il quadro generale, si passa alla descrizione delle singole misure contenute nella presente proposta di legge che riguardano:

   a) l'ampliamento dei benefìci previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (sull'autoimprenditorialità femminile e giovanile), alle donne che intendono avviare un'impresa agricola o di trasformazione agricola (articolo 1). La norma proposta prevede l'innalzamento al 90 per cento della percentuale dei mutui agevolati per gli investimenti concedibili alle imprese, anche neocostituite, condotte da donne. Il citato decreto legislativo prevede anche, al capo III, misure in favore del ricambio generazionale in agricoltura, tramite la concessione di mutui agevolati per gli investimenti. La norma proposta prevede che i mutui siano concessi anche per costituire i compendi unici di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (necessari per garantire la redditività d'impresa), o per corrispondere l'indennizzo agli eventuali coeredi in caso di successione, al fine di conservare integra l'azienda, in attuazione della raccomandazione 94/1069/CE della Commissione, del 7 dicembre 1994, relativa all'adozione di strumenti per il mantenimento della redditività delle piccole e medie imprese nelle successioni ereditarie;

   b) il rafforzamento dei sostegni all'imprenditoria femminile in agricoltura, nei limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea, sia di quelli previsti nella programmazione della PAC 2014-2020, sia sotto forma di preciso indirizzo politico della programmazione PAC 2021-2027 in corso di approvazione;

   c) l'adozione di misure volte ad accelerare l'erogazione dei sostegni, dei servizi e delle garanzie del credito. Per fare un esempio delle norme di aiuto vigenti, con riferimento alla misura «resto al Sud», secondo la Coldiretti quest'anno ben 22.000 giovani under 40 hanno presentato la domanda per il primo insediamento, ma il 78 per cento delle pratiche non è stato accolto per ritardi amministrativi. Così si rischia che i fondi europei legati ai Piani di sviluppo rurale della programmazione 2014-2020 tornino all'Unione europea. Un altro esempio riguarda le start up agricole, che non hanno una «storia reddituale» e pertanto sono costrette a prestare una fideiussione per accedere ai fondi di sviluppo. Questo impedisce a molti giovani di avviare un'impresa agricola. La norma proposta, quindi, prevede che le richieste di sostegno debbano essere licenziate in un tempo prefissato, introducendo responsabilità dirigenziali in caso di mancata definizione della richiesta. Prevede, inoltre, misure che riducano gli obblighi fideiussori a carico delle start up agricole e che azzerino le penali, salva la restituzione del dovuto, in caso di mancato esito positivo;

   d) l'adozione di misure che riconoscano, anche a livello civilistico, la partecipazione delle donne nell'ambito dell'impresa agricola familiare e la tutela del lavoro agricolo femminile non riconosciuto, in un quadro di sostegno alla crescita dell'imprenditoria femminile in agricoltura, dando piena attuazione ai princìpi della citata direttiva 2010/41/UE (peraltro frettolosamente recepita dall'articolo 2 del decreto-legge n. 216 del 2012, non convertito in legge, ma del quale restano validi gli atti ed effetti prodotti, al fine di evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea);

   e) l'adeguamento dei servizi di formazione e di assistenza tecnica ai bisogni delle donne in agricoltura, al fine di valorizzare le specificità dell'imprenditoria femminile in agricoltura, in particolare prevedendo una maggiore capillarità nell'offerta di servizi, in quanto le donne, proprio per i motivi già esposti, hanno maggiori difficoltà a frequentare corsi di formazione, al fine di creare un circolo virtuoso che favorisca i percorsi di innovazione. Il citato studio della FEMM Committee a tale proposito afferma che per le donne nelle aree rurali è necessaria una maggiore istruzione e formazione aziendale incentrata sull'elaborazione di piani aziendali, sullo sviluppo di capacità di leadership e sulla contabilità e che il coaching personalizzato su misura per le esigenze delle donne è più importante dell'insegnamento tradizionale in classe;

   f) la rifunzionalizzazione degli immobili rurali da destinare ad attività multifunzionali, quali gli agro-asili, le fattorie didattiche pre e post scolastiche e le attività culturali e gastronomiche;

   g) la creazione di strutture agro-sanitarie, avvalendosi delle esperienze regionali e internazionali già maturate in questo settore. In Norvegia, ad esempio, esistono rifugi di legno isolati e circondati dal bosco (outdoor care retreat), sia pure prossimi agli ospedali, che aspirano a rendere le degenze più facili per i pazienti e per le loro famiglie offrendo una «tregua» fisica e psicologica da regimi di trattamento rigorosi e dall'isolamento che spesso segue il ricovero a lungo termine. L'obiettivo è quello di enfatizzare il valore terapeutico dei boschi e delle aree rurali, di ridurre lo stress ospedaliero, di incentivare la medicina preventiva e integrativa, di favorire la natalità naturale, nonché di accogliere, deospedalizzandoli, gli anziani e i soggetti affetti da patologie psico-neurologiche o genetiche, da disturbi della nutrizione o da autismo;

   h) l'ampliamento dei servizi offerti dall'agriturismo, prevedendo di incrementare il grado di utilizzo delle strutture mediante la fornitura di servizi di accoglienza alle famiglie del territorio (in favore dei minori e degli anziani);

   i) l'ampliamento dell'utilizzo dei boschi (rispetto ai quali la PAC non prevede sostegni), sia in termini produttivi, sia riconoscendo la funzione sociale del loro utilizzo: bosco didattico o terapeutico ovvero utilizzo del bosco per installazioni artistiche;

   l) la semplificazione e l'armonizzazione delle norme per la vendita a distanza dei prodotti agricoli al consumatore finale, anche per via telematica, prevedendo, in particolare in favore dei produttori di vini o di spiriti, la semplificazione degli adempimenti ai fini del miglioramento delle potenzialità di vendita a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale;

   m) l'estensione del principio della parità di genere, già previsto per gli organi dei consorzi di tutela dei prodotti agricoli tipici tutelati, anche agli enti strumentali e alle società controllati dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, aventi ad oggetto l'agricoltura (articolo 3). Sono, pertanto, rafforzate le regole per il rispetto delle quote, che prevedono, per il sesso meno rappresentato, una soglia minima del 30 per cento, ed è soppressa la previsione che la norma si applichi solo per tre mandati consecutivi;

   n) la ricostituzione del soppresso Osservatorio nazionale per l'imprenditoria ed il lavoro femminile in agricoltura (ONILFA), di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 13 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, rafforzandone la capacità come organo di coordinamento, di sostegno e di indirizzo del settore (articolo 4). Questo nuovo modello di struttura dovrà rappresentare un centro di coordinamento tra le normative europee, nazionali e regionali, una struttura di supporto (tramite uno specifico sito informatico) per le donne che intendano avviare un'attività agricola e una struttura d'impulso per i decisori politici. Uno dei nuovi compiti che si prevede di assegnare all'ONILFA è quello di creare una «Banca della solidarietà» nell'ambito della quale sia possibile mettere in dialogo e a frutto le esperienze e le conoscenze delle agricoltrici europee con quelle dei Paesi in via di sviluppo. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha stimato che se le donne avessero lo stesso accesso alle risorse degli uomini la loro produzione agricola aumenterebbe, nei Paesi in via di sviluppo, fino al 30 per cento, poiché in molti Paesi poveri l'agricoltura è la principale occupazione delle donne: un maggior impegno delle istituzioni potrebbe fare sì che 150 milioni di persone escano dalla loro condizione di insicurezza alimentare;

   o) l'istituzione della Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura. La celebrazione della Giornata è prevista per il 15 ottobre di ogni anno, in coincidenza con la Giornata internazionale delle donne rurali, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 62/136 del 18 dicembre 2007.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alle disposizioni in materia di autoimprenditorialità per favorire la costituzione di imprese agricole a conduzione femminile)

  1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole: «da non oltre sessanta mesi» sono inserite le seguenti: «e nel caso di imprese agricole, anche di nuova costituzione, a conduzione femminile o in cui la compagine societaria sia composta in prevalenza da donne».
  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-bis. La mancata chiusura del procedimento di concessione dei contributi di cui al presente capo entro il termine di centottanta giorni dalla data di deposito della richiesta completa delle necessarie documentazioni è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo oltre il centottantesimo giorno».

  3. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole: «per gli investimenti» sono inserite le seguenti: «o per il rafforzamento della sostenibilità economica dell'azienda mediante ampliamento ai sensi all'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ovvero per la corresponsione dell'indennizzo agli eventuali coeredi in caso di successione, al fine di conservare l'integrità aziendale, in attuazione della raccomandazione 94/1069/CE della Commissione, del 7 dicembre 1994, sulla successione nelle piccole e medie imprese,».
  4. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-bis. La mancata chiusura del procedimento di concessione dei contributi di cui al presente capo entro il termine di centottanta giorni dalla data di deposito della richiesta completa delle necessarie documentazioni è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo oltre il centottantesimo giorno».

  5. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è inserito il seguente: «Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo procede con propri decreti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sulla base dei criteri di cui al comma 4, alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza, al fine di favorire la costituzione di imprese agricole, in particolare a conduzione femminile, mediante gli interventi previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185».

Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina dell'agricoltura multifunzionale)

  1. Al fine di un più efficace utilizzo delle risorse previste nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e in previsione della programmazione 2021-2027 della politica agricola comune (PAC) dell'Unione europea, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dell'agricoltura multifunzionale, intesa come l'agricoltura caratterizzata dalla diversificazione delle attività agricole, mediante la promozione di interventi di sostegno alla pluriattività e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e d'inserimento socio-lavorativo connessi all'attività agricola.
  2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) realizzazione di interventi per favorire il lavoro e l'imprenditoria femminili, anche prevedendo specifiche quote vincolate o corsie preferenziali nell'attribuzione delle risorse derivanti dalla programmazione della PAC, introducendo specifiche misure nell'ambito del piano nazionale di utilizzo delle risorse della PAC relative alla programmazione 2021-2027, nonché la semplificazione degli adempimenti burocratici e la riduzione dei costi di conduzione aziendale;

   b) adozione di misure per assicurare, anche a livello civilistico, il sostegno alla crescita dell'imprenditoria femminile in agricoltura, la tutela del lavoro agricolo femminile e la partecipazione delle donne nell'ambito dell'impresa agricola familiare, riconoscendo un carattere autonomo al lavoro svolto dalle donne, in attuazione dei princìpi della direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010;

   c) adozione di specifiche misure che consentano alle lavoratrici e alle imprenditrici agricole una maggiore sostenibilità dei ritmi di lavoro, la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi dedicati alla famiglia e alla società e la possibilità di partecipare a percorsi di aggiornamento professionale;

   d) introduzione di disposizioni che prevedano il rapido accesso alle misure di sostegno e al credito agevolato, prevedendo che le agevolazioni siano erogate entro tempi certi e che i ritardi comportino responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e siano sanzionabili anche in termini economici a carico dei funzionari direttamente responsabili; previsione di misure che riducano gli obblighi fideiussori a carico delle start up agricole e che azzerino le penali, fatta salva la restituzione del dovuto, in caso di mancato esito positivo, senza colpa del proponente, delle misure di sostegno e di credito; previsione che, nella formazione delle documentazioni per l'accesso alle misure di sostegno e di credito, non possano essere richiesti atti già in possesso delle pubbliche amministrazioni;

   e) introduzione di norme volte a favorire l'agricoltura multifunzionale con un modello gestionale dell'azienda basato sull'apporto di capitale umano e nel quale il reddito complessivo derivi da un complesso di attività agricole quali la specializzazione colturale, il piccolo allevamento, la silvicoltura, il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore finale dei propri prodotti, anche trasformati, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche mediante cessioni agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale, l'affidamento diretto di servizi di salvaguardia, di manutenzione e di riqualificazione del territorio rurale, la produzione di energie alternative, la tutela della cultura e delle tradizioni agricole, gastronomiche e culturali locali, la creazione di percorsi culturali e di percorsi di educazione alimentare, nonché l'utilizzo dei boschi a scopo didattico o per installazioni artistiche, valorizzando la loro funzione sociale ed educativa;

   f) applicazione dell'iniziativa europea in materia di sviluppo rurale denominata «Leader+», di cui alla comunicazione 2000/C 139/05 della Commissione, del 14 aprile 2000, al fine di promuovere e di consolidare strategie volte a valorizzare il contributo femminile allo sviluppo delle aree rurali, incidendo sugli aspetti socioculturali che condizionano la partecipazione attiva delle donne alla vita socio-economica e ai processi di sviluppo locale;

   g) adozione di misure volte a consentire la realizzazione di strutture agro-sanitarie, destinate ai pazienti e alle loro famiglie, avvalendosi delle esperienze regionali e internazionali già maturate in materia, a valorizzare il valore terapeutico dei boschi e delle aree rurali, a ridurre la conflittualità tra i medici e i pazienti, a incentivare la medicina preventiva e integrativa, a consentire l'uso delle medicine complementari, a favorire la natalità naturale, ad accogliere, deospedalizzandoli, gli anziani e i soggetti affetti da patologie psico-neurologiche o genetiche, da disturbi della nutrizione o da autismo. Per le finalità della presente lettera, i decreti legislativi provvedono in particolare a:

    1) prevedere, nell'ambito delle prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale, la stipulazione di specifiche convenzioni per la cura presso strutture agro-sanitarie, semplificando e accelerando le relative procedure;

    2) regolamentare le attività esercitate presso le strutture agro-sanitarie aventi finalità socio-terapeutiche, individuando le patologie che possono essere trattate con effetti positivi, nonché specifiche metodologie, comprese le modalità di soggiorno, per collegare i trattamenti terapeutici alle attività agricole;

    3) coordinare le disposizioni adottate ai sensi del numero 2) con le disposizioni in materia di agricoltura sociale di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 141;

    4) consentire alle imprese operanti in ambito agro-sanitario di accedere alle misure di sostegno allo sviluppo rurale dell'Unione europea, anche in deroga ai limiti in materia di reddito prevalente, qualora il reddito derivante dall'attività sanitaria sia temporaneamente superiore a quello derivante dall'attività agricola;

    5) consentire la realizzazione in aree agricole o boschive di strutture rimovibili ed ecocompatibili, destinate alle attività terapeutiche di cui alla presente lettera;

   h) semplificazione e armonizzazione delle norme per la vendita a distanza, anche per via telematica, prevedendo, in particolare in favore dei produttori di vini o di spiriti ad indicazione geografica tipica (IGT), a denominazione di origine controllata (DOC) o a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), nonché dei produttori operanti nell'ambito delle strade del vino riconosciute, l'armonizzazione e la semplificazione della normativa in materia doganale e di riscossione delle accise, ai fini del miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale;

   i) per i redditi derivanti dall'agricoltura multifunzionale, applicazione del regime forfetario previsto dai commi da 54 a 73 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con un valore soglia dei ricavi maggiorato, rispetto a quanto previsto dall'allegato 4 annesso alla medesima legge n. 190 del 2014, e con una riduzione dell'aliquota applicata nel caso di conduttori agricoli di età inferiore a quaranta anni e di start up che impiegano per oltre il 50 per cento manodopera giovanile o femminile;

   l) rifunzionalizzazione e recupero degli edifici, o di parte di essi, presenti all'interno dell'azienda agricola ovvero dati in uso o in concessione da amministrazioni pubbliche o da privati secondo le modalità previste dall'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, anche attraverso la demolizione, la ricostruzione e l'accorpamento delle volumetrie, a prescindere dalla loro destinazione d'uso, al fine di consentire la realizzazione di attività culturali, sociali e ricreative legate all'agricoltura, nonché la creazione di strutture adibite alla fornitura di servizi utili alla popolazione del compendio rurale in cui la struttura è situata o adibite ad attività di turismo esperienziale, quali agro-asili, fattorie sociali, fattorie didattiche legate a percorsi di cultura e di gastronomia locali o a percorsi di educazione alimentare, attività ricreative e servizi di accoglienza per disabili, prevedendo che gli immobili destinati alle attività multifunzionali non mutino la loro destinazione d'uso;

   m) ampliamento della funzionalità degli agriturismi, al fine di consentirne l'utilizzo al di fuori dei periodi turistici, per attività pre e post scolastiche e per servizi di accoglienza per anziani e per disabili;

   n) adozione di misure volte a sostenere la formazione del capitale umano, in particolare femminile, attraverso attività dimostrative e corsi formativi, anche telematici e a carattere individuale, ove occorra prevedendo la collaborazione con università, con istituti ed enti agrari, con enti di ricerca e con associazioni agricole, destinati a imprenditori, tecnici e consulenti, allo scopo di migliorare la qualità e le rese colturali, nonché di agevolare e di garantire la continuità gestionale;

   o) revisione degli obiettivi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria in conformità con le disposizioni della lettera n);

   p) previsione di misure che favoriscano la messa in rete delle piccole e medie imprese agricole, anche in sinergia con i distretti del cibo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di ottenere vantaggi quali la riduzione dei costi di gestione, lo scambio di attrezzature agricole, lo scambio lavorativo reciproco, l'apprendimento di pratiche colturali e l'accesso collettivo a nuovi mercati;

   q) estensione alle imprese agricole dell'accesso alla misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

   r) coordinamento degli interventi previsti ai sensi del presente comma con le esperienze regionali già maturate nei medesimi ambiti.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.
  4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

Art. 3.
(Disposizioni per l'attuazione del principio della parità di genere)

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di dare piena attuazione all'articolo 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in sede di rinnovo delle cariche degli enti strumentali agricoli e delle società non quotate in mercati regolamentati controllate, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e operanti nel settore agricolo, si provvede ad assicurare che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.
  2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, in conformità ai seguenti criteri:

   a) per quanto concerne il comma 1 dell'articolo 3, prevedere che il rispetto della composizione degli organi sociali indicata all'articolo 2 del medesimo regolamento sia sempre assicurato, sopprimendo il limite dei tre mandati consecutivi;

   b) per quanto concerne il comma 5 dell'articolo 4, prevedere che i compiti attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità siano estesi anche al Ministro competente.

  3. Al comma 17-bis dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal primo periodo, si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012. Nei propri statuti i consorzi provvedono a disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di sostituzione in corso di mandato in conformità a quanto disposto dal presente comma».
  4. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, è inserita la seguente:

   «b-bis) sia retto da uno statuto che preveda, altresì, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dalla presente lettera, si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012. Lo statuto, inoltre, deve disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di sostituzione in corso di mandato in conformità a quanto disposto dalla presente lettera».

  5. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154, le parole: «per tre mandati consecutivi» sono soppresse.

Art. 4.
(Ricostituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria ed il lavoro femminile in agricoltura)

  1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, provvede con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricostituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria ed il lavoro femminile in agricoltura (ONILFA) quale sede permanente cui partecipano rappresentanti delle organizzazioni datoriali, sindacali e associative delle donne impegnate a diverso titolo nel mondo agricolo e agroalimentare, attribuendo allo stesso le competenze previste dal decreto del Ministro per le politiche agricole 13 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998.
  2. All'ONILFA sono assegnate le seguenti ulteriori funzioni:

   a) sensibilizzare le pubbliche amministrazioni ad avviare politiche attive volte a sostenere la crescita dell'imprenditoria femminile in agricoltura, comprese le attività formative, fornendo indicazioni in relazione a specifiche problematiche;

   b) sensibilizzare le pubbliche amministrazioni ad attuare e a diffondere politiche di sviluppo rurale attraverso la realizzazione di infrastrutture e di servizi nei territori rurali, destinate alle imprese femminili e alle donne, in conformità a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea;

   c) svolgere un ruolo di stimolo e di supporto all'azione del Governo, in relazione all'obiettivo di promuovere le azioni dell'Unione europea in favore dell'imprenditoria e del lavoro femminile in agricoltura nell'ambito della programmazione 2021-2027;

   d) costituire un punto di contatto con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome, provvedendo altresì alla richiesta e allo scambio di informazioni disponibili in materia di lavoro femminile in agricoltura con gli organismi dell'Unione europea e regionali competenti;

   e) creare e rendere accessibile, nel proprio sito internet istituzionale, un portale telematico, costantemente aggiornato, che metta a disposizione delle aspiranti imprenditrici agricole le normative vigenti in materia, percorsi guidati per accedere ai finanziamenti, avvisi concernenti la pubblicazione di bandi relativi al settore agricolo e consigli per la risoluzione di problemi concernenti le procedure amministrative;

   f) creare e rendere accessibile, nel proprio sito internet istituzionale, un portale, denominato «banca della solidarietà», che consenta alle imprenditrici e alle lavoratrici del settore agricolo nazionale di confrontare le loro esperienze e conoscenze con quelle delle imprenditrici e delle lavoratrici agricole dei Paesi dell'Unione europea e dei Paesi in via di sviluppo;

   g) redigere un rapporto annuale per il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sullo stato di attuazione delle politiche in favore dello sviluppo del lavoro e dell'attività imprenditoriale delle donne in agricoltura.

  3. Al funzionamento dell'ONILFA si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le regioni provvedono a individuare una specifica struttura di collegamento con l'ONILFA ai fini dello scambio di dati e di informazioni.

Art. 5.
(Istituzione della Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura)

  1. In corrispondenza con la Giornata internazionale delle donne rurali, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 62/136 del 18 dicembre 2007, la Repubblica riconosce il 15 ottobre di ogni anno quale Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura, al fine di far conoscere l'importanza sociale e la qualità dell'imprenditoria e del lavoro femminile in agricoltura, nonché l'apporto dato dalle donne alla crescita civile e sociale del Paese, e allo scopo di assicurare la parità di trattamento tra uomo e donna in agricoltura.
  2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 sono promossi eventi e iniziative, anche a livello regionale, destinati ai cittadini e in particolare al mondo della scuola, allo scopo di far conoscere le attività, le esperienze e le professionalità acquisite dalle donne in agricoltura.
  3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.