FRONTESPIZIO

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

MODIFICAZIONI

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

            Capo I               Capo I  
                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                      Articolo 2-bis  
                      Articolo 2-ter  
                      Articolo 2-quater  
                      Articolo 2-quinquies  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
            Capo II               Capo II  
                      Articolo 4-bis  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                    Articolo 6                       Articolo 6  
                      Articolo 6-bis  
                    Articolo 7                       Articolo 7  
                    Articolo 8                       Articolo 8  
                    Articolo 9                       Articolo 9  
                    Articolo 10                       Articolo 10  
                      Articolo 10-bis  
            Capo III               Capo III  
                    Articolo 11                       Articolo 11  
                    Articolo 12                       Articolo 12  
                    Articolo 13                       Articolo 13  
            Capo IV               Capo IV  
                    Articolo 14                       Articolo 14  
                    Articolo 15    

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2002

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 1° agosto 2024 (v. stampato Senato n. 1183)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)

e dal ministro della giustizia
(NORDIO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

e con il ministro per la pubblica amministrazione
(ZANGRILLO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 1° agosto 2024

NOTA: Il presente disegno di legge è stato presentato alla Camera dei deputati il 4 luglio 2024 (atto Camera n. 1947) e successivamente trasferito al Senato della Repubblica il 5 luglio 2024.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2024, N. 92

  All'articolo 1:

   al comma 4:

    all'alinea, le parole: «e euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro» e le parole «dal 2036» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2036»;

    alla lettera a), alinea, le parole: «e euro 27.373.303» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro 27.373.303»;

    alla lettera b), le parole: «2035, euro» sono sostituite dalle seguenti: «2035 ed euro».

  All'articolo 2:

   al comma 2, dopo le parole: «nel biennio 2024-2025, procedure concorsuali pubbliche» sono inserite le seguenti: «da espletare con le medesime modalità previste dal decreto direttoriale del Ministero della giustizia 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020,» e le parole: «contingente di venti unità» sono sostituite dalle seguenti: «contingente fino a un massimo di venti unità»;

   al comma 3, le parole: «di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui al citato decreto direttoriale del Ministero della giustizia 5 maggio 2020» e le parole: «piano dei fabbisogni vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «piano dei fabbisogni di personale vigente»;

   al comma 5, le parole: «si provvede per euro» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede, quanto a euro» e le parole: «e quanto» sono sostituite dalle seguenti: «e, quanto»;

   alla rubrica, la parola: «dirigenti» è sostituita dalle seguenti: «di dirigenti».

  Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 2-bis. – (Implementazione della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario) – 1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e per il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di 1 unità di dirigente generale penitenziario, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 59.338 per l'anno 2024, euro 237.351 per l'anno 2025, euro 238.371 per l'anno 2026, euro 241.433 per l'anno 2027, euro 242.454 per l'anno 2028, euro 245.515 per l'anno 2029, euro 246.536 per l'anno 2030, euro 249.598 per l'anno 2031, euro 250.618 per l'anno 2032, euro 253.680 per l'anno 2033 ed euro 254.700 annui a decorrere dall'anno 2034.
  3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede, quanto a euro 59.338 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, quanto a euro 237.351 per l'anno 2025 e a euro 254.700 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  4. All'adeguamento delle tabelle concernenti la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario, allegate al regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, entro il 31 dicembre 2024, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Su tale decreto di natura regolamentare il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

  Art. 2-ter. – (Indennità di specificità organizzativa penitenziaria) – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 al personale del Comparto Funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in servizio presso gli istituti penitenziari per adulti e presso gli istituti penali per i minorenni, al fine di riconoscere la specificità ed assoluta peculiarità dell'attività svolta nell'ambito penitenziario e al fine di compensare i carichi e le responsabilità organizzative gestionali, è corrisposta un'indennità annua lorda aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi, determinata nelle seguenti misure, da corrispondere per tredici mensilità:

   a) area dei funzionari: euro 200 mensili;

   b) area degli assistenti: euro 150 mensili;

   c) area degli operatori: euro 100 mensili.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 10.499.821 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

  Art. 2-quater. – (Personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale operante presso gli istituti penitenziari) – 1. I medici in rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale (SSN) operanti all'interno degli istituti penitenziari, a seguito del trasferimento delle funzioni sanitarie ai sensi dell'articolo 2, comma 283, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, fermo restando il servizio minimo di assistenza negli istituti penitenziari definito dagli accordi collettivi nazionali, possono svolgere, fino al completamento delle 38 ore settimanali, altro incarico orario, nell'ambito e nell'interesse del SSN.

  Art. 2-quinquies. – (Procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza medica del SSN ai fini del reclutamento presso gli istituti penitenziari) – 1. Fino al 31 dicembre 2026, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per le specifiche esigenze connesse all'assistenza negli istituti penitenziari, le aziende e gli enti del SSN possono avviare procedure concorsuali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale e compatibilmente con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, per l'accesso alla dirigenza medica del SSN, ai soli fini del reclutamento di personale da destinare all'erogazione delle prestazioni sanitarie presso gli istituti penitenziari.
  2. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita, è considerato requisito d'accesso alle procedure concorsuali di cui al comma 1, in alternativa al possesso del diploma di specializzazione, l'aver maturato, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale, almeno due anni di servizio, anche non continuativo, con contratti di lavoro a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero aver svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno due anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso gli istituti penitenziari. Il servizio da considerare come requisito ai sensi del presente comma è certificato, su istanza dell'interessato, dall'azienda o ente del SSN competente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza».

  All'articolo 3:

   al comma 1, dopo le parole: «decreti direttoriali» sono inserite le seguenti: «del Ministero della giustizia».

  All'articolo 4:

   al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, le parole: «suppletivo di mesi due.» sono sostituite dalle seguenti: «suppletivo della durata di due mesi».

  Nel capo II, all'articolo 5 è premesso il seguente:

  «Art. 4-bis. – (Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria) – 1. Per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è nominato un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria. Il commissario straordinario è individuato tra soggetti esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, dotati di specifica professionalità e competenza gestionale per l'incarico da svolgere. Con la medesima procedura di cui al primo periodo, l'incarico di commissario straordinario può essere revocato, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.
  2. Il commissario straordinario, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 e sentiti il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, nel limite delle risorse disponibili compie tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. A tal fine il commissario straordinario redige, entro centoventi giorni dalla nomina, un programma dettagliato degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione, tenuto conto delle eventuali localizzazioni decise ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e indicando le risorse occorrenti. Il programma riporta altresì l'elenco degli interventi programmati e in corso, già integralmente finanziati, sulle infrastrutture penitenziarie, con indicazione, rispetto a ciascuno di essi, delle risorse finalizzate a legislazione vigente, del relativo stato di attuazione e delle attività da porre in essere, nonché le modalità di trasferimento sulla contabilità speciale di cui al comma 11. Gli interventi riportati nel programma devono essere identificati dal relativo codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali. Il programma è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. Il commissario straordinario, in raccordo con i direttori generali delle articolazioni del Ministero della giustizia competenti per i beni e i servizi in materia di edilizia penitenziaria, anche minorile, provvede all'attuazione del programma di cui al comma 2, mediante:

   a) interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;

   b) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

   c) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari;

   d) subentro negli interventi sulle infrastrutture programmati o in corso alla data del provvedimento di nomina, se esso non pregiudica la celerità degli interventi medesimi.

  4. Il commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione più vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti; provvede, con oneri a carico del quadro economico dell'opera nella misura massima del 2 per cento, allo sviluppo, alla rielaborazione e all'approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte del commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Per i procedimenti autorizzatori in materia di tutela ambientale i termini sono dimezzati. Per i procedimenti autorizzatori relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici il termine per l'adozione di autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Se le autorità competenti richiedono chiarimenti o elementi integrativi, i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino al ricevimento di quanto richiesto. Se sorge l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al commissario straordinario e i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali prosegue comunque il procedimento autorizzatorio.
  5. Per l'espletamento dei suoi compiti, il commissario straordinario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento a ogni fase del programma e a ogni atto necessario per la sua attuazione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si applica l'articolo 17-ter del citato decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010.
  6. Il commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2025. Entro il 30 giugno 2025 il commissario straordinario trasmette al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 2 ed entro novanta giorni dalla data di cessazione dall'incarico trasmette ai medesimi Ministri una relazione finale sull'attività compiuta e sulle risorse impiegate. Le relazioni sono predisposte anche sulla base dei dati disponibili sui sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  7. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del commissario straordinario. Con una o più ordinanze, adottate d'intesa con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, il commissario straordinario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad un massimo di 5 esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti, fermo restando quanto previsto dal comma 11 in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore ad euro 60.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore ad euro 300.000 annui.
  8. Sono esclusi dalle competenze del commissario straordinario gli interventi finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  9. Il compenso del commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al comma 1, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa.
  10. Per il compenso del commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 7 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 338.625 per l'anno 2024 e di euro 812.700 per l'anno 2025, cui si provvede, quanto ad euro 338.625 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, quanto ad euro 812.700 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  11. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al commissario straordinario su cui confluiscono, per l'anno 2024, entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e, per l'anno 2025, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per l'anno 2025, le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all'edilizia penitenziaria iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia, ivi comprese le risorse di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per la sola quota finalizzata agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR inclusi nel decreto di cui al comma 2, per i quali resta ferma l'applicazione della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Nella contabilità speciale di cui al primo periodo possono confluire altresì ulteriori risorse, da destinare all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche internazionali.
  12. Per gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR riportati nel decreto di cui al comma 2 restano fermi il rispetto del cronoprogramma procedurale riportato nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e delle successive modifiche da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, nonché le modalità di monitoraggio degli interventi previste dal citato decreto-legge n. 59 del 2021».

  All'articolo 5:

   il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

    “9-bis. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare per il condannato di età pari o superiore a settanta anni se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis è compresa tra due e quattro anni di reclusione, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del presente codice e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
    9-ter. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6”;

   b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

    “10-bis. Fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione”»;

   al comma 2, le parole: «La mancata concessione del beneficio o la revoca» sono sostituite dalle seguenti: «La concessione, la mancata concessione o la revoca del beneficio»;

   al comma 3, capoverso 69-bis, comma 4, dopo le parole: «di sorveglianza» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 4:

    all'alinea, la parola: «decreto-legge» è sostituita dalla seguente: «decreto» e le parole: «al decreto del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica»;

    alla lettera a), le parole: «nel procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «il procedimento» e le parole: «previsioni del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «previsioni dell'articolo 69-bis della medesima legge, come modificato dal comma 3»;

    alla lettera b), dopo le parole: «n. 354 del 1975» sono aggiunte le seguenti: «, come modificato dal comma 3 del presente articolo»;

    alla lettera c), le parole: «che il direttore dell'istituto trasmette» sono sostituite dalle seguenti: «che il direttore dell'istituto trasmetta» e dopo le parole: «26 luglio 1975, n. 354» sono inserite le seguenti: «, come modificato dal comma 2 del presente articolo,».

  All'articolo 6:

   al comma 1, alinea, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica»;

   al comma 2, le parole: «articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n. 354» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 18, sesto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354» e le parole: «decreto del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica».

  Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

  «Art. 6-bis. – (Disposizioni in materia di dati sanitari dei detenuti) – 1. Il Ministero della salute e il Ministero della giustizia conferiscono reciprocamente, tramite interoperabilità ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati conservati nelle banche dati relative ai flussi, rispettivamente, del Sistema informativo per le dipendenze (SIND) e del Sistema informativo per la salute mentale (SISM), nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), e del Sistema informativo anagrafica penitenziaria SIAP/AFIS, limitatamente ai soggetti detenuti affetti da patologia da dipendenza o da patologia psichica diagnosticate, esclusivamente per le seguenti finalità:

   a) costante monitoraggio dell'attività dei servizi dell'amministrazione penitenziaria e delle prestazioni del SSN;

   b) analisi dell'andamento delle misure e degli esiti dei programmi di trattamento;

   c) supporto alle attività gestionali dei servizi dell'amministrazione penitenziaria, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse;

   d) supporto all'emanazione delle direttive tecniche per l'intervento dei servizi dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto dei princìpi di uniformità, appropriatezza e qualità, nonché alla relativa valutazione;

   e) produzione di dati aggregati e di analisi statistiche, supporto alla costruzione di indicatori e alla ricerca;

   f) redazione di relazioni o rapporti, comunque denominati, richiesti dalle Camere o da organismi europei o internazionali, mettendo a disposizione i dati in forma aggregata.

  2. Il Ministero della giustizia, Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, tratta i dati personali conferiti dal NSIS relativi ai flussi informativi del SIND e del SISM strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, per le finalità di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e assume la qualità di titolare del trattamento.
  3. Il Ministero della salute, Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria per le dipendenze e la salute mentale, tratta i dati personali di natura giudiziaria conferiti dal Ministero della giustizia strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e assume la qualità di titolare del trattamento.
  4. Il trattamento è effettuato nel rispetto del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, nonché, in quanto applicabili, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  5. Le categorie di interessati, il responsabile del trattamento, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati sono definiti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di assicurare l'interoperabilità dei sistemi sono individuati, per i trattamenti o le categorie di trattamenti non occasionali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, i termini, ove non già stabiliti da disposizioni di legge o di regolamento, e le modalità di conservazione dei dati, i soggetti legittimati ad accedervi, le condizioni di accesso e i relativi sistemi di autenticazione, le modalità di consultazione, i requisiti tecnici essenziali del flusso informativo, le sue modalità procedurali e ogni altra specifica tecnica necessaria ad assicurare autenticità, integrità e riservatezza dei dati medesimi, le misure di sicurezza da approntare in relazione ai distinti fattori di rischio, le modalità di predisposizione del documento di valutazione di impatto di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché le modalità e le condizioni per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 9, 10, 11 e 13 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018. I termini di conservazione sono determinati in conformità ai criteri indicati all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 51 del 2018, tenendo conto delle diverse categorie di interessati e delle finalità perseguite.
  7. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa in favore del Ministero della giustizia di euro 500.000 per l'anno 2024 e di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede, quanto ad euro 500.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, quanto ad euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. È altresì autorizzata la spesa in favore del Ministero della salute di euro 350.000 per l'anno 2024 e di euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede, quanto a euro 350.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026, e, quanto a euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

  All'articolo 7:

   al comma 1, alinea, le parole: «al comma 2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-quater» e la parola: «modifiche» è sostituita dalla seguente: «modificazioni».

  All'articolo 8:

   al comma 2, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore», le parole: «dell'elenco di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo» e le parole: «alle suddette strutture dei detenuti,» sono sostituite dalle seguenti: «alle suddette strutture da parte dei detenuti»;

   al comma 3, le parole: «di riqualificazione professionale e reinserimento» sono sostituite dalle seguenti: «di riqualificazione professionale e di reinserimento»;

   al comma 4, dopo le parole: «nell'elenco» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1» e dopo le parole: «privata dimora» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

   al comma 5, le parole: «L'elenco dovrà» sono sostituite dalle seguenti: «L'elenco di cui al comma 1 deve»;

   dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

  «6-bis. Per ampliare le opportunità di accesso dei detenuti tossicodipendenti alle strutture sanitarie pubbliche o a strutture private accreditate, ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per incrementare il contingente annuo dei posti disponibili nelle predette strutture nonché per potenziare i servizi per le dipendenze presso gli istituti penitenziari a custodia attenuata per tossicodipendenti è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547. Le risorse sono ripartite con decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 26 novembre 2010, n. 199».

  All'articolo 9:

   al comma 1, capoverso Articolo 314-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000»;

   il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. All'articolo 322-bis del codice penale, al primo comma, alinea, dopo la parola: “314” è inserita la seguente: “, 314-bis” e, alla rubrica, dopo la parola: “Peculato” sono inserite le seguenti: “, indebita destinazione di denaro o cose mobili”»;

   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. All'articolo 323-bis, primo comma, del codice penale, dopo la parola: “314” è inserita la seguente: “, 314-bis”.
  2-ter. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al comma 1, secondo periodo, le parole: “articoli 314, primo comma, 316 e 323” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 314, primo comma, 314-bis e 316” e, alla rubrica, dopo la parola: “Peculato” sono inserite le seguenti: “, indebita destinazione di denaro o cose mobili” e le parole: “e abuso d'ufficio” sono soppresse»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231».

  All'articolo 10:

   al comma 1:

    all'alinea, dopo la parola: «penale» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

    alla lettera a), le parole: «del codice di procedura penale,» sono soppresse e le parole: «è sostituita dalla parola» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituita dalla seguente:»;

    alla lettera b):

     all'alinea, le parole: «del codice di procedura penale» sono soppresse e le parole: «, è aggiunto il seguente comma» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto il seguente»;

     al capoverso 2-ter, le parole: «comma 3-bis e comma 3-quater» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. Dopo l'articolo 658 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

   “Art. 658-bis.(Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie)1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 chiede senza ritardo e comunque entro cinque giorni al magistrato di sorveglianza competente la fissazione dell'udienza per procedere agli accertamenti indicati all'articolo 679”»;

   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. All'articolo 679 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   “1-bis. Sulla richiesta del pubblico ministero formulata ai sensi dell'articolo 658-bis il magistrato di sorveglianza provvede alla fissazione dell'udienza senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla richiesta medesima. Fino alla decisione, permane la misura di sicurezza provvisoria applicata ai sensi dell'articolo 312 e il tempo corrispondente è computato a tutti gli effetti. Nelle more della decisione, la misura di sicurezza provvisoria può essere disposta con ordinanza dal magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero”.

  2-ter. Nel titolo I, capo XI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 154-ter è aggiunto il seguente:

   “Art. 154-quater. – (Sentenza che dispone una misura di sicurezza da eseguire presso una struttura sanitaria)1. Se non è presentata impugnazione nei termini di legge avverso la sentenza che applica una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, la cancelleria ne trasmette senza ritardo, e comunque entro cinque giorni, l'estratto al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice. Fermo quanto previsto dall'articolo 626 del codice, la cancelleria della Corte di cassazione provvede allo stesso modo quando l'esecuzione consegue alla decisione della stessa Corte”.

  2-quater. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, le parole: “all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,”.
  2-quinquies. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   “d-bis) ai fini del coordinamento investigativo di cui agli articoli 2 e 3, l'intesa dell'ufficio del pubblico ministero che procede a indagini collegate e, in ogni caso, il parere del procuratore generale presso la corte di appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale, del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo”»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, per l'efficienza del procedimento penale, la semplificazione in tema di misure alternative e di misure di sicurezza, nonché modifiche al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34».

  Nel capo II, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

  «Art. 10-bis. – (Modifica all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354) – 1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   “2-bis. Il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite attività di lavoro, autonomo o dipendente, può essere ammesso, in sostituzione, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, in quanto compatibili, nell'ambito di piani di attività predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno, di concerto tra gli enti interessati, le direzioni penitenziarie e gli uffici per l'esecuzione penale esterna e comunicati al presidente del tribunale di sorveglianza territorialmente competente”.

  2. Alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come integrato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124. Restano fermi gli interventi già finanziati a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo».

  All'articolo 12:

   alla rubrica, la parola: «Modifiche» è sostituita dalla seguente: «Modifica».

  All'articolo 13:

   al comma 1, le parole: «All'articolo 2506.1 del codice civile, al primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 2506.1, primo comma, del codice civile»;

   alla rubrica, la parola: «Modifiche» è sostituita dalla seguente: «Modifica».

  All'articolo 14:

   al comma 1, le parole: «articoli 1, 2 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 1, 2, 2-bis, 2-ter, 4-bis, 6-bis e 8,» e le parole: «agli adempimenti connessi» sono sostituite dalle seguenti: «ai relativi adempimenti».

Decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 2024.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

  Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni per l'incremento del personale che opera in ambito penitenziario e minorile, ai fini del miglior funzionamento degli istituti di pena, nonché disposizioni in materia di personale amministrativo;

  Ritenuta inoltre la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni in materia di ordinamento penitenziario, per una razionalizzazione di alcuni benefici, di alcune regole di trattamento applicabili ai detenuti e per la semplificazione dell'accesso ai benefici;

  Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire, anche in relazione agli obblighi euro-unitari, il reato di indebita destinazione di beni ad opera del pubblico agente;

  Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni per l'efficienza del procedimento penale;

  Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di interventi in materia di procedimento esecutivo e di modifica al codice civile;

  Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di differire il termine per l'entrata in vigore del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, al fine di permettere l'adozione degli interventi necessari per l'effettiva operatività del medesimo;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2024;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PERSONALE

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PERSONALE

Articolo 1.
(Assunzione di 1.000 unità del Corpo
di Polizia penitenziaria)

Articolo 1.
(Assunzione di 1.000 unità del Corpo
di Polizia penitenziaria)

  1. Al fine di incidere più adeguatamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare maggiormente le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità di agenti del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui ai commi 2 e 3 e per un numero massimo di:

  1. Identico.

   a) 500 unità per l'anno 2025;

   b) 500 unità per l'anno 2026.

  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.138.690 per l'anno 2025, di euro 26.235.803 per l'anno 2026, di euro 48.194.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, di euro 48.311.127 per l'anno 2030, di euro 48.778.728 per l'anno 2031, di euro 49.129.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, di euro 49.376.395 per l'anno 2035 e di euro 50.364.263 annui a decorrere dall'anno 2036.

  2. Identico.

  3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 747.500 per l'anno 2025, di euro 1.137.500 per l'anno 2026 e di euro 780.000 annui a decorrere dall'anno 2027.

  3. Identico.

  4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3, pari a euro 2.886.190 per l'anno 2025, euro 27.373.303 per l'anno 2026, euro 48.974.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 49.091.127 per l'anno 2030, euro 49.558.728 per l'anno 2031, euro 49.909.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 50.156.395 per l'anno 2035 e euro 51.144.263 annui a decorrere dal 2036, si provvede:

  4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3, pari a euro 2.886.190 per l'anno 2025, euro 27.373.303 per l'anno 2026, euro 48.974.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 49.091.127 per l'anno 2030, euro 49.558.728 per l'anno 2031, euro 49.909.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 50.156.395 per l'anno 2035 ed euro 51.144.263 annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede:

   a) quanto a euro 2.886.190 per l'anno 2025 e euro 27.373.303 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

   a) quanto a euro 2.886.190 per l'anno 2025 ed euro 27.373.303 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

    1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 414.350 per l'anno 2025 ed euro 3.857.074 annui a decorrere dall'anno 2026;

    1) identico;

    2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per euro 259.043 per l'anno 2025 ed euro 3.350.292 annui a decorrere dall'anno 2026;

    2) identico;

    3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 252.959 per l'anno 2025 ed euro 1.108.977 annui a decorrere dall'anno 2026;

    3) identico;

    4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 209.963 per l'anno 2025 ed euro 1.329.886 annui a decorrere dall'anno 2026;

    4) identico;

    5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 208.294 per l'anno 2025 ed euro 1.987.632 annui a decorrere dall'anno 2026;

    5) identico;

    6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 30.710 per l'anno 2025 ed euro 1.462.916 annui a decorrere dall'anno 2026;

    6) identico;

    7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 137.987 per l'anno 2025 ed euro 522.911 annui a decorrere dall'anno 2026;

    7) identico;

    8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per euro 191.346 per l'anno 2025 ed euro 1.832.197 annui a decorrere dall'anno 2026;

    8) identico;

    9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 191.451 per l'anno 2025 ed euro 2.055.439 annui a decorrere dall'anno 2026;

    9) identico;

    10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 218.026 per l'anno 2025 ed euro 2.118.311 annui a decorrere dall'anno 2026;

    10) identico;

    11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 192.039 per l'anno 2025 ed euro 1.284.337 annui a decorrere dall'anno 2026;

    11) identico;

    12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 34.742 per l'anno 2025 ed euro 1.217.448 annui a decorrere dall'anno 2026;

    12) identico;

    13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 254.917 per l'anno 2025 ed euro 2.329.742 annui a decorrere dall'anno 2026;

    13) identico;

    14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 94.482 per l'anno 2025 ed euro 921.961 annui a decorrere dall'anno 2026;

    14) identico;

    15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 195.881 per l'anno 2025 ed euro 1.994.180 annui a decorrere dall'anno 2026;

    15) identico;

   b) quanto a euro 21.600.924 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 21.717.824 per l'anno 2030, euro 22.185.425 per l'anno 2031, euro 22.536.125 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 22.783.092 per l'anno 2035, euro 23.770.960 annui a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

   b) quanto a euro 21.600.924 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 21.717.824 per l'anno 2030, euro 22.185.425 per l'anno 2031, euro 22.536.125 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 22.783.092 per l'anno 2035 ed euro 23.770.960 annui a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 2.
(Assunzione dirigenti penitenziari)

Articolo 2.
(Assunzione di dirigenti penitenziari)

  1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di venti unità di dirigente penitenziario.

  1. Identico.

  2. Il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato a bandire, nel biennio 2024-2025, procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, un corrispondente contingente di venti unità di personale dirigenziale penitenziario in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.

  2. Il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato a bandire, nel biennio 2024-2025, procedure concorsuali pubbliche da espletare con le medesime modalità previste dal decreto direttoriale del Ministero della giustizia 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020, e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, un corrispondente contingente fino a un massimo di venti unità di personale dirigenziale penitenziario in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.

  3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzato lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020, anche in deroga al piano dei fabbisogni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzato lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria, di cui al citato decreto direttoriale del Ministero della giustizia 5 maggio 2020, anche in deroga al piano dei fabbisogni di personale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa nel limite di euro 852.417 per l'anno 2024, di euro 1.837.717 per l'anno 2025, di euro 2.132.281 per l'anno 2026, di euro 2.157.962 per l'anno 2027, di euro 2.183.644 per l'anno 2028, di euro 2.209.326 per l'anno 2029, di euro 2.235.007 per l'anno 2030, di euro 2.260.689 per l'anno 2031, di euro 2.286.371 per l'anno 2032, di euro 2.312.053 per l'anno 2033, di euro 2.337.734 per l'anno 2034 e di euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2035, di cui euro 76.000 per l'anno 2024 ed euro 16.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento. Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2024.

  4. Identico.

  5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede per euro 952.417 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e quanto ad euro 1.837.717 per l'anno 2025 ed euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

  5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede, quanto a euro 952.417 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, quanto ad euro 1.837.717 per l'anno 2025 ed euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Articolo 2-bis.
(Implementazione della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario)

  1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e per il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di 1 unità di dirigente generale penitenziario, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024.

  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 59.338 per l'anno 2024, euro 237.351 per l'anno 2025, euro 238.371 per l'anno 2026, euro 241.433 per l'anno 2027, euro 242.454 per l'anno 2028, euro 245.515 per l'anno 2029, euro 246.536 per l'anno 2030, euro 249.598 per l'anno 2031, euro 250.618 per l'anno 2032, euro 253.680 per l'anno 2033 ed euro 254.700 annui a decorrere dall'anno 2034.

  3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede, quanto a euro 59.338 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, quanto a euro 237.351 per l'anno 2025 e a euro 254.700 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

  4. All'adeguamento delle tabelle concernenti la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario, allegate al regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, entro il 31 dicembre 2024, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Su tale decreto di natura regolamentare il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

Articolo 2-ter.
(Indennità di specificità organizzativa
penitenziaria)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 al personale del Comparto Funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in servizio presso gli istituti penitenziari per adulti e presso gli istituti penali per i minorenni, al fine di riconoscere la specificità ed assoluta peculiarità dell'attività svolta nell'ambito penitenziario e al fine di compensare i carichi e le responsabilità organizzative gestionali, è corrisposta un'indennità annua lorda aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi, determinata nelle seguenti misure, da corrispondere per tredici mensilità:

   a) area dei funzionari: euro 200 mensili;

   b) area degli assistenti: euro 150 mensili;

   c) area degli operatori: euro 100 mensili.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 10.499.821 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Articolo 2-quater.
(Personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale operante presso gli istituti penitenziari)

  1. I medici in rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale (SSN) operanti all'interno degli istituti penitenziari, a seguito del trasferimento delle funzioni sanitarie ai sensi dell'articolo 2, comma 283, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, fermo restando il servizio minimo di assistenza negli istituti penitenziari definito dagli accordi collettivi nazionali, possono svolgere, fino al completamento delle 38 ore settimanali, altro incarico orario, nell'ambito e nell'interesse del SSN.

Articolo 2-quinquies.
(Procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza medica del SSN ai fini del reclutamento presso gli istituti penitenziari)

  1. Fino al 31 dicembre 2026, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per le specifiche esigenze connesse all'assistenza negli istituti penitenziari, le aziende e gli enti del SSN possono avviare procedure concorsuali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale e compatibilmente con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, per l'accesso alla dirigenza medica del SSN, ai soli fini del reclutamento di personale da destinare all'erogazione delle prestazioni sanitarie presso gli istituti penitenziari.

  2. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita, è considerato requisito d'accesso alle procedure concorsuali di cui al comma 1, in alternativa al possesso del diploma di specializzazione, l'aver maturato, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale, almeno due anni di servizio, anche non continuativo, con contratti di lavoro a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero aver svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno due anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso gli istituti penitenziari. Il servizio da considerare come requisito ai sensi del presente comma è certificato, su istanza dell'interessato, dall'azienda o ente del SSN competente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Articolo 3.
(Disposizioni in tema di scorrimento delle graduatorie per posti di vice commissario e vice ispettore di polizia penitenziaria)

Articolo 3.
(Disposizioni in tema di scorrimento delle graduatorie per posti di vice commissario e vice ispettore di polizia penitenziaria)

  1. Al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, assicurando il rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, è autorizzata, per gli anni 2024 e 2025, l'assunzione di unità di polizia penitenziaria della carriera dei funzionari e del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, mediante scorrimento delle graduatorie approvate con decreti direttoriali 5 luglio 2023 e 20 dicembre 2023, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

  1. Al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, assicurando il rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, è autorizzata, per gli anni 2024 e 2025, l'assunzione di unità di polizia penitenziaria della carriera dei funzionari e del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, mediante scorrimento delle graduatorie approvate con decreti direttoriali del Ministero della giustizia 5 luglio 2023 e 20 dicembre 2023, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Articolo 4.
(Disposizioni in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria)

Articolo 4.
(Disposizioni in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria)

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico:

   a) al comma 1, le parole: «tra sei e dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tra quattro e dodici mesi»;

   a) identica;

   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

   b) identico:

   «1-bis. Nel caso in cui la durata minima del corso è stabilita in quattro mesi, il contingente di agenti assegnato a prestare servizio presso gli istituti penali per minorenni, prima del raggiungimento della sede assegnata, frequenta un corso di specializzazione suppletivo di mesi due.»;

   «1-bis. Nel caso in cui la durata minima del corso è stabilita in quattro mesi, il contingente di agenti assegnato a prestare servizio presso gli istituti penali per minorenni, prima del raggiungimento della sede assegnata, frequenta un corso di specializzazione suppletivo della durata di due mesi»;

   c) al comma 2, dopo le parole: «Al termine del primo ciclo del corso» sono inserite le seguenti: «di durata non inferiore a tre mesi».

   c) identica.

Capo II
MISURE IN MATERIA PENITENZIARIA, DI DIRITTO PENALE E PER L'EFFICIENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE

Capo II
MISURE IN MATERIA PENITENZIARIA, DI DIRITTO PENALE E PER L'EFFICIENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE

Articolo 4-bis.
(Commissario straordinario
per l'edilizia penitenziaria)

  1. Per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è nominato un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria. Il commissario straordinario è individuato tra soggetti esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, dotati di specifica professionalità e competenza gestionale per l'incarico da svolgere. Con la medesima procedura di cui al primo periodo, l'incarico di commissario straordinario può essere revocato, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

  2. Il commissario straordinario, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 e sentiti il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, nel limite delle risorse disponibili compie tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. A tal fine il commissario straordinario redige, entro centoventi giorni dalla nomina, un programma dettagliato degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione, tenuto conto delle eventuali localizzazioni decise ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e indicando le risorse occorrenti. Il programma riporta altresì l'elenco degli interventi programmati e in corso, già integralmente finanziati, sulle infrastrutture penitenziarie, con indicazione, rispetto a ciascuno di essi, delle risorse finalizzate a legislazione vigente, del relativo stato di attuazione e delle attività da porre in essere, nonché le modalità di trasferimento sulla contabilità speciale di cui al comma 11. Gli interventi riportati nel programma devono essere identificati dal relativo codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali. Il programma è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze.

  3. Il commissario straordinario, in raccordo con i direttori generali delle articolazioni del Ministero della giustizia competenti per i beni e i servizi in materia di edilizia penitenziaria, anche minorile, provvede all'attuazione del programma di cui al comma 2, mediante:

   a) interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;

   b) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

   c) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari;

   d) subentro negli interventi sulle infrastrutture programmati o in corso alla data del provvedimento di nomina, se esso non pregiudica la celerità degli interventi medesimi.

  4. Il commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione più vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti; provvede, con oneri a carico del quadro economico dell'opera, nella misura massima del 2 per cento, allo sviluppo, alla rielaborazione e all'approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte del commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Per i procedimenti autorizzatori in materia di tutela ambientale i termini sono dimezzati. Per i procedimenti autorizzatori relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici il termine per l'adozione di autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Se le autorità competenti richiedono chiarimenti o elementi integrativi, i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino al ricevimento di quanto richiesto. Se sorge l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al commissario straordinario e i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali prosegue comunque il procedimento autorizzatorio.

  5. Per l'espletamento dei suoi compiti, il commissario straordinario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento a ogni fase del programma e a ogni atto necessario per la sua attuazione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si applica l'articolo 17-ter del citato decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010.

  6. Il commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2025. Entro il 30 giugno 2025 il commissario straordinario trasmette al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 2 ed entro novanta giorni dalla data di cessazione dall'incarico trasmette ai medesimi Ministri una relazione finale sull'attività compiuta e sulle risorse impiegate. Le relazioni sono predisposte anche sulla base dei dati disponibili sui sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

  7. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del commissario straordinario. Con una o più ordinanze, adottate d'intesa con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, il commissario straordinario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad un massimo di 5 esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti, fermo restando quanto previsto dal comma 11 in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore ad euro 60.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore ad euro 300.000 annui.

  8. Sono esclusi dalle competenze del commissario straordinario gli interventi finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  9. Il compenso del commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al comma 1, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa.

  10. Per il compenso del commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 7 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 338.625 per l'anno 2024 e di euro 812.700 per l'anno 2025, cui si provvede, quanto ad euro 338.625 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, quanto ad euro 812.700 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

  11. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al commissario straordinario su cui confluiscono, per l'anno 2024, entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e, per l'anno 2025, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per l'anno 2025, le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all'edilizia penitenziaria iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia, ivi comprese le risorse di cui al decreto- legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per la sola quota finalizzata agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR inclusi nel decreto di cui al comma 2, per i quali resta ferma l'applicazione della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Nella contabilità speciale di cui al primo periodo possono confluire altresì ulteriori risorse, da destinare all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche internazionali.

  12. Per gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR riportati nel decreto di cui al comma 2 restano fermi il rispetto del cronoprogramma procedurale riportato nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e delle successive modifiche da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, nonché le modalità di monitoraggio degli interventi previste dal citato decreto-legge n. 59 del 2021.

Articolo 5.
(Interventi in materia
di liberazione anticipata)

Articolo 5.
(Interventi in materia
di liberazione anticipata)

  1. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

  1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

   «9-bis. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare per il condannato di età pari o superiore a settanta anni se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis è compresa tra due e quattro anni di reclusione, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del presente codice e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

   9-ter. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6»;

   b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

   «10-bis. Fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione.».

   «10-bis. Fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione».

  2. All'articolo 54, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole «La concessione del beneficio è comunicata» sono sostituite dalle seguenti: «La mancata concessione del beneficio o la revoca sono comunicate».

  2. All'articolo 54, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole «La concessione del beneficio è comunicata» sono sostituite dalle seguenti: «La concessione, la mancata concessione o la revoca del beneficio sono comunicate».

  3. L'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

  3. Identico:

   «Art. 69-bis. (Procedimento in materia di liberazione anticipata). — 1. In occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente. L'istanza di cui al periodo precedente può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54.

   «Art. 69-bis. (Procedimento in materia di liberazione anticipata). — 1. Identico.

   2. Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono già stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del comma 3.

   2. Identico.

   3. Il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima.

   3. Identico.

   4. Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. Quando la competenza a decidere sull'istanza prevista dal comma 1 appartiene al tribunale di sorveglianza il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

   4. Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. Quando la competenza a decidere sull'istanza prevista dal comma 1 appartiene al tribunale di sorveglianza, il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

   5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.».

   5. Identico».

  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le modifiche necessarie a prevedere:

  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le modifiche necessarie a prevedere:

   a) che nel procedimento per il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sia adeguato alle previsioni del comma 3 del presente articolo;

   a) che il procedimento per il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sia adeguato alle previsioni dell'articolo 69-bis della medesima legge, come modificato dal comma 3 del presente articolo;

   b) che, fino alla compiuta informatizzazione del fascicolo personale, gli elementi di valutazione necessari siano trasmessi al magistrato di sorveglianza con la cadenza prevista dall'articolo 69-bis, comma 2, della legge n. 354 del 1975;

   b) che, fino alla compiuta informatizzazione del fascicolo personale, gli elementi di valutazione necessari siano trasmessi al magistrato di sorveglianza con la cadenza prevista dall'articolo 69-bis, comma 2, della legge n. 354 del 1975, come modificato dal comma 3 del presente articolo;

   c) che il direttore dell'istituto trasmette gli elementi di valutazione necessari ai fini dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 in tutti i casi in cui è richiesto l'accesso a misure alternative alla detenzione o benefici analoghi.

   c) che il direttore dell'istituto trasmetta gli elementi di valutazione necessari ai fini dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal comma 2 del presente articolo, in tutti i casi in cui è richiesto l'accesso a misure alternative alla detenzione o benefici analoghi.

Articolo 6.
(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

Articolo 6.
(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

  1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

  1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

   a) all'articolo 39, incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili equiparando la relativa disciplina a quella di cui all'articolo 37;

   a) identica;

   b) all'articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39.

   b) identica.

  2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i colloqui previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n. 354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

  2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i colloqui previsti dall'articolo 18, sesto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

Articolo 6-bis.
(Disposizioni in materia di dati sanitari
dei detenuti)

  1. Il Ministero della salute e il Ministero della giustizia conferiscono reciprocamente, tramite interoperabilità ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati conservati nelle banche dati relative ai flussi, rispettivamente, del Sistema informativo per le dipendenze (SIND) e del Sistema informativo per la salute mentale (SISM), nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), e del Sistema informativo anagrafica penitenziaria SIAP/AFIS, limitatamente ai soggetti detenuti affetti da patologia da dipendenza o da patologia psichica diagnosticate, esclusivamente per le seguenti finalità:

   a) costante monitoraggio dell'attività dei servizi dell'amministrazione penitenziaria e delle prestazioni del SSN;

   b) analisi dell'andamento delle misure e degli esiti dei programmi di trattamento;

   c) supporto alle attività gestionali dei servizi dell'amministrazione penitenziaria, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse;

   d) supporto all'emanazione delle direttive tecniche per l'intervento dei servizi dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto dei princìpi di uniformità, appropriatezza e qualità, nonché alla relativa valutazione;

   e) produzione di dati aggregati e di analisi statistiche, supporto alla costruzione di indicatori e alla ricerca;

   f) redazione di relazioni o rapporti, comunque denominati, richiesti dalle Camere o da organismi europei o internazionali, mettendo a disposizione i dati in forma aggregata.

  2. Il Ministero della giustizia, Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, tratta i dati personali conferiti dal NSIS relativi ai flussi informativi del SIND e del SISM strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, per le finalità di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e assume la qualità di titolare del trattamento.

  3. Il Ministero della salute, Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria per le dipendenze e la salute mentale, tratta i dati personali di natura giudiziaria conferiti dal Ministero della giustizia strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e assume la qualità di titolare del trattamento.

  4. Il trattamento è effettuato nel rispetto del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, nonché, in quanto applicabili, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

  5. Le categorie di interessati, il responsabile del trattamento, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati sono definiti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  6. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di assicurare l'interoperabilità dei sistemi sono individuati, per i trattamenti o le categorie di trattamenti non occasionali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, i termini, ove non già stabiliti da disposizioni di legge o di regolamento, e le modalità di conservazione dei dati, i soggetti legittimati ad accedervi, le condizioni di accesso e i relativi sistemi di autenticazione, le modalità di consultazione, i requisiti tecnici essenziali del flusso informativo, le sue modalità procedurali e ogni altra specifica tecnica necessaria ad assicurare autenticità, integrità e riservatezza dei dati medesimi, le misure di sicurezza da approntare in relazione ai distinti fattori di rischio, le modalità di predisposizione del documento di valutazione di impatto di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché le modalità e le condizioni per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 9, 10, 11 e 13 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018. I termini di conservazione sono determinati in conformità ai criteri indicati all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 51 del 2018, tenendo conto delle diverse categorie di interessati e delle finalità perseguite.

  7. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa in favore del Ministero della giustizia di euro 500.000 per l'anno 2024 e di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede, quanto ad euro 500.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, quanto ad euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024- 2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. È altresì autorizzata la spesa in favore del Ministero della salute di euro 350.000 per l'anno 2024 e di euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede, quanto a euro 350.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026, e, quanto a euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Articolo 7.
(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disciplina del regime detentivo differenziato)

Articolo 7.
(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disciplina del regime detentivo differenziato)

  1. All'articolo 41-bis, al comma 2-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. All'articolo 41-bis, comma 2-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera f), dopo le parole: «cuocere cibi» il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;

   a) identica;

   b) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

   b) identica.

   «f-bis) l'esclusione dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa.».

Articolo 8.
(Disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti)

Articolo 8.
(Disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti)

  1. Allo scopo di semplificare la procedura di accesso alle misure penali di comunità e agevolare un più efficace reinserimento delle persone detenute adulte è istituito presso il Ministero della giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale. L'elenco è articolato in sezioni regionali ed è tenuto dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità che ne cura la tenuta e l'aggiornamento ed esercita la vigilanza sullo stesso.

  1. Identico.

  2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sullo stesso e le caratteristiche e i requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione nell'elenco. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, stabilite le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture di cui al comma 1, nonché i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle suddette strutture dei detenuti, che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

  2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sullo stesso e le caratteristiche e i requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione nell'elenco. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, stabilite le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture di cui al comma 1, nonché i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle suddette strutture da parte dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

  3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, le strutture residenziali garantiscono, oltre ad una idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative.

  3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, le strutture residenziali garantiscono, oltre ad una idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e di reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative.

  4. Le strutture iscritte nell'elenco, in presenza di specifica disponibilità ad accogliere anche soggetti in regime di detenzione domiciliare, sono considerate luogo di privata dimora, ai fini di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale.

  4. Le strutture iscritte nell'elenco di cui al comma 1, in presenza di specifica disponibilità ad accogliere anche soggetti in regime di detenzione domiciliare, sono considerate luogo di privata dimora ai fini di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale.

  5. L'elenco dovrà essere istituito mediante il ricorso ad un avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni d'interesse degli enti gestori di strutture aventi carattere residenziale ubicate sul territorio nazionale e rispondenti ai requisiti di carattere tecnico individuati con il decreto di cui al comma 2.

  5. L'elenco di cui al comma 1 deve essere istituito mediante il ricorso ad un avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni d'interesse degli enti gestori di strutture aventi carattere residenziale ubicate sul territorio nazionale e rispondenti ai requisiti di carattere tecnico individuati con il decreto di cui al comma 2.

  6. Per gli interventi di cui al comma 2 in favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547.

  6. Identico.

  6-bis. Per ampliare le opportunità di accesso dei detenuti tossicodipendenti alle strutture sanitarie pubbliche o a strutture private accreditate, ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per incrementare il contingente annuo dei posti disponibili nelle predette strutture nonché per potenziare i servizi per le dipendenze presso gli istituti penitenziari a custodia attenuata per tossicodipendenti è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547. Le risorse sono ripartite con decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 26 novembre 2010, n. 199.

Articolo 9.
(Modifiche al codice penale)

Articolo 9.
(Modifiche al codice penale e al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231
)

  1. Al codice penale dopo l'articolo 314 è inserito il seguente:

  1. Identico:

   «Articolo 314-bis (Indebita destinazione di denaro o cose mobili). – Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».

   «Articolo 314-bis (Indebita destinazione di denaro o cose mobili). – Identico.

   La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000».

  2. All'articolo 322-bis, comma 1, del codice penale dopo la parola «314» sono aggiunte le seguenti: «, 314-bis».

  2. All'articolo 322-bis del codice penale, al primo comma, alinea, dopo la parola: «314» è inserita la seguente: «, 314-bis» e, alla rubrica, dopo la parola: «Peculato» sono inserite le seguenti: «, indebita destinazione di denaro o cose mobili».

  2-bis. All'articolo 323-bis, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «314» è inserita la seguente: «, 314-bis».

  2-ter. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al comma 1, secondo periodo, le parole: «articoli 314, primo comma, 316 e 323» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 314, primo comma, 314-bis e 316» e, alla rubrica, dopo la parola: «Peculato» sono inserite le seguenti: «, indebita destinazione di denaro o cose mobili» e le parole: «e abuso d'ufficio» sono soppresse.

Articolo 10.
(Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale e la semplificazione in tema di misure alternative)

Articolo 10.
(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, per l'efficienza del procedimento penale, la semplificazione in tema di misure alternative e di misure di sicurezza, nonché modifiche al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34)

  1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), numero 2), del codice di procedura penale, la parola «reiterata» è sostituita dalla parola «grave»;

   a) all'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), numero 2), la parola «reiterata» è sostituita dalla seguente: «grave»;

   b) all'articolo 412 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente comma:

   b) all'articolo 412, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Il procuratore generale, quando dispone l'avocazione delle indagini preliminari per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis e comma 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.».

   «2-ter. Il procuratore generale, quando dispone l'avocazione delle indagini preliminari per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.».

  1-bis. Dopo l'articolo 658 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

   «Art. 658-bis. – (Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie) – 1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 chiede senza ritardo e comunque entro cinque giorni al magistrato di sorveglianza competente la fissazione dell'udienza per procedere agli accertamenti indicati all'articolo 679».

  2. All'articolo 678, comma 1-ter, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

  2. Identico.

   a) al primo periodo, le parole «in via provvisoria» sono soppresse;

   b) al secondo periodo, la parola «provvisoria» è soppressa;

   c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il tribunale di sorveglianza, quando è proposta opposizione, procede, a norma del comma 1, alla conferma o alla revoca dell'ordinanza.»;

   d) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Allo stesso modo il tribunale di sorveglianza procede quando l'ordinanza non è stata emessa.».

  2-bis. All'articolo 679 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Sulla richiesta del pubblico ministero formulata ai sensi dell'articolo 658-bis il magistrato di sorveglianza provvede alla fissazione dell'udienza senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla richiesta medesima. Fino alla decisione, permane la misura di sicurezza provvisoria applicata ai sensi dell'articolo 312 e il tempo corrispondente è computato a tutti gli effetti. Nelle more della decisione, la misura di sicurezza provvisoria può essere disposta con ordinanza dal magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero».

  2-ter. Nel titolo I, capo XI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 154-ter è aggiunto il seguente:

   «Art. 154-quater. – (Sentenza che dispone una misura di sicurezza da eseguire presso una struttura sanitaria) – 1. Se non è presentata impugnazione nei termini di legge avverso la sentenza che applica una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, la cancelleria ne trasmette senza ritardo, e comunque entro cinque giorni, l'estratto al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice. Fermo quanto previsto dall'articolo 626 del codice, la cancelleria della Corte di cassazione provvede allo stesso modo quando l'esecuzione consegue alla decisione della stessa Corte».

  2-quater. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, le parole: «all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,».

  2-quinquies. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) ai fini del coordinamento investigativo di cui agli articoli 2 e 3, l'intesa dell'ufficio del pubblico ministero che procede a indagini collegate e, in ogni caso, il parere del procuratore generale presso la corte di appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale, del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo».

Articolo 10-bis.
(Modifica all'articolo 47 della legge
26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite attività di lavoro, autonomo o dipendente, può essere ammesso, in sostituzione, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, in quanto compatibili, nell'ambito di piani di attività predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno, di concerto tra gli enti interessati, le direzioni penitenziarie e gli uffici per l'esecuzione penale esterna e comunicati al presidente del tribunale di sorveglianza territorialmente competente».

  2. Alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come integrato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124. Restano fermi gli interventi già finanziati a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO ESECUTIVO, DI TRIBUNALE PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E PER LE FAMIGLIE E MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO ESECUTIVO, DI TRIBUNALE PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E PER LE FAMIGLIE E MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Articolo 11.
(Disposizioni in materia di procedimento esecutivo relativo a Stati esteri)

Articolo 11.
(Disposizioni in materia di procedimento esecutivo relativo a Stati esteri)

  1. Non possono essere sottoposti a sequestro né pignorati il denaro, i titoli e gli altri valori che costituiscono riserve valutarie di Stati esteri che le banche centrali o le autorità monetarie estere detengono o gestiscono per conto proprio o dello Stato a cui appartengono e che sono depositati presso la Banca d'Italia in appositi conti. Il sequestro e il pignoramento eseguiti sui beni di cui al primo periodo sono inefficaci e non sussiste l'obbligo di accantonamento da parte della Banca d'Italia.

  Identico.

  2. L'inefficacia di cui al comma 1 è rilevata dal giudice dell'esecuzione anche d'ufficio.

  3. I procedimenti esecutivi sui beni di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti.

Articolo 12.
(Modifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)

Articolo 12.
(Modifica in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)

  1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

  Identico.

Articolo 13.
(Modifiche all'articolo 2506.1
del codice civile)

Articolo 13.
(Modifica all'articolo 2506.1
del codice civile)

  1. All'articolo 2506.1 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: «Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote», le parole «a sé stessa» sono soppresse.

  1. All'articolo 2506.1, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote», le parole «a sé stessa» sono soppresse.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 14.
(Clausola di invarianza finanziaria)

Articolo 14.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, ad eccezione di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, ad eccezione di quanto previsto agli articoli 1, 2 , 2-bis, 2-ter, 4-bis, 6-bis e 8, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 15.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Dato a Roma, addì 4 luglio 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Nordio, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Nordio