XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 181
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GALLINELLA, GAGNARLI
Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai defibrillatori semiautomatici e concessione di un contributo per l'acquisto dei medesimi da parte dei condomìni con più di dieci unità abitative
Presentata il 23 marzo 2018
Onorevoli Colleghi! — Secondo i dati diffusi dal Ministero della salute in Italia circa 1 persona su 1.000 ogni anno viene colpita da arresto cardiaco e soltanto il 2 per cento riesce a sopravvivere. Questa bassa percentuale è determinata, nella maggior parte dei casi, dal tempo di intervento dei soccorritori che, mediamente, si aggira intorno a 12-15 minuti: un tempo lunghissimo se si pensa che ogni minuto le percentuali di restare in vita si abbassano del 10 per cento.
In Italia le vittime di arresto cardiaco sono oltre 70.000 ogni anno e oltre l'80 per cento dei decessi avviene lontano da ospedali e strutture sanitarie: a casa, sul lavoro, per strada, nel tempo libero.
È indubbio che uno stile di vita sano (praticare attività motoria costante, avere una corretta alimentazione, non fumare e altro), nonché la prevenzione di alcune patologie che possono essere considerate la causa principale delle disfunzioni cardiovascolari (ipertensione, alti livelli di colesterolo, diabete, obesità), possono contribuire ad abbassare il numero delle persone colpite ogni anno, ma è altrettanto evidente che garantire un ambiente cardio-protetto e, quindi, un intervento tempestivo in emergenza, è altrettanto importante.
Il cosiddetto decreto Balduzzi – decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 – proprio per rispondere a questi numeri aveva introdotto l'obbligo di dotare gli impianti sportivi professionistici di un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), così da proteggere alcuni dei luoghi in cui è più elevato il rischio di arresti cardiaci, quelli in cui si pratica attività fisica ad elevato impegno cardiocircolatorio. Tale obbligo è stato esteso poi – luglio 2017 – anche alle associazioni o società sportive dilettantistiche.
La defibrillazione precoce, infatti, rappresenta il sistema più efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza in caso di arresto cardio-circolatorio provocato da fibrillazione ventricolare e tachicardia ventricolare senza polso: si stima che in seguito alla diffusione della defibrillazione precoce sul territorio e alla formazione di un numero sempre maggiore di cittadini alle manovre di rianimazione cardio-polmonare il tasso di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco può crescere in misura molto rilevante.
Sulla scia della normativa Balduzzi, le regioni – alle quali è comunque stato demandato il compito di garantire la diffusione dei defibrillatori non ospedalieri, nonché di predisporre programmi di formazione e corsi di addestramento in basic life support – defibrillation (BLS-D) per i soccorritori non medici – hanno portato avanti, in questi anni, proprie iniziative prevedendo la possibilità di dotare, ad esempio, anche alcuni stabilimenti balneari di tale dispositivo salvavita.
In Italia sono circa 1 milione le residenze condominiali, nelle quali vivono 14 milioni di famiglie. Alla luce di questi numeri risulta evidente che rendere il condomino un luogo cardio-protetto può essere importante per tutelare la salute dei cittadini. La presente proposta di legge nasce proprio dalla condivisione di diverse campagne portate avanti da associazioni di amministratori condominiali (tra tutte l'Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari e il progetto Condominio cardio-protetto) che, negli ultimi anni, hanno posto l'attenzione sulla questione della cardio-protezione e hanno avanzato proposte a Ministeri, regioni e comuni per redigere una normativa che permetta di dotare di DAE, oltre che gli impianti sportivi, anche i condomini.
È evidente, quindi, che acquistare un defibrillatore diventa fondamentale per garantire un ambiente cardio-protetto, sia esso sportivo o abitativo, ma resta il fatto che tali importanti dispositivi salvavita, pur essendo oggetti essenziali per gestire le fasi di emergenza in caso di arresto cardio-circolatorio, sono tassati con un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che li accomuna ad oggetti convenzionali. Sarebbe opportuno, ai fini della presente proposta di legge, ridurre l'aliquota dell'IVA per l'acquisto di DAE dal 22 per cento al 4 per cento, così come per gli altri dispositivi medici.
La presente proposta di legge, che consta di cinque articoli, dispone, all'articolo 1, delle agevolazioni fiscali, pari a una detrazione del 50 per cento del costo di acquisto, per i condomini che decidano di dotarsi di un DAE. Tali agevolazioni saranno elargite attraverso un fondo di 5 milioni di euro (articolo 2) istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
Alla domanda per accedere al fondo dovrà essere allegata (articolo 3) anche la documentazione che attesti la partecipazione di almeno un residente ogni dieci del condomino, di età non inferiore a 16 anni, a un corso in BLS-D, secondo quanto disposto dalle «Linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici», nonché dal decreto interministeriale 18 marzo 2011.
All'articolo 4, sempre perseguendo le medesime finalità di diffusione del primo soccorso in emergenza, si introduce una modifica alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con lo scopo di ridurre dal 22 per cento al 4 per cento l'aliquota dell'IVA sui DAE, equiparandoli agli altri dispositivi medici elencati nella stessa tabella A.
Infine, all'articolo 5, si prevede l'avvio di una campagna di sensibilizzazione sulla legge e sull'importanza del primo soccorso in emergenza da parte del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge ha la finalità di tutelare la salute dei cittadini attraverso l'introduzione di un'agevolazione fiscale per i condomìni con un numero di unità abitative superiore a dieci, finalizzata all'acquisto di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE).
Art. 2.
(Istituzione di un fondo).
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2019, atto a garantire un contributo pari al 50 per cento del costo di acquisto di DAE per i condomìni di cui all'articolo 1 che, previa richiesta, decidano di dotarsene.
2. All'onere derivante dall'istituzione del fondo di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 3.
(Accesso al fondo).
1. Il contributo a carico del fondo di cui all'articolo 2 è erogato su richiesta presentata dal condominio interessato, a condizione che lo stesso attesti la partecipazione di almeno uno ogni dieci residenti del medesimo condominio di età pari o superiore a 16 anni a un corso di formazione e di addestramento in basic life support – defibrillation (BLS-D) per i soccorritori non medici, come stabilito dal decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011.
2. Le modalità di presentazione delle domande di accesso e di concessione dell'agevolazione prevista dalla presente legge sono stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
Art. 4.
(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i DAE).
1. Dopo il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
«31-bis) defibrillatori semiautomatici esterni;».
2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 5.
(Campagna di sensibilizzazione).
1. Al fine di assicurare la conoscenza delle disposizioni di cui alla presente legge e di promuovere la cultura del primo soccorso in emergenza, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove una campagna di sensibilizzazione, con modalità e oneri definiti d'intesa dai medesimi Ministeri.