FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ALLEGATO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1770

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

e con il ministro per i beni e le attività culturali
(BONISOLI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015

Presentato il 10 aprile 2019

  Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015.
  L'Accordo costituisce, congiuntamente all'Allegato, un importante strumento normativo d'incentivo alla cooperazione tra i due Paesi. Infatti, attraverso lo sviluppo delle coproduzioni cinematografiche e audiovisive, non solo si istituiscono modalità e occasioni per l'interscambio e la collaborazione dal punto di vista culturale, ma si forniscono altrettante modalità di intervento e di operatività all'intera filiera cinematografica.
  L'Accordo riguarda due Paesi con culture diverse che vengono avvicinate per il raggiungimento di un fine comune. Ciò permette l'accrescimento e l'interscambio delle relazioni culturali, andando nel contempo a costituire un valido impulso nel coinvolgimento ad ampio raggio dell'apparato industriale. L'Accordo, infatti, consente di godere pienamente di alcuni benefìci nella realizzazione di opere in coproduzione, alla stregua delle opere nazionali.
  Per tali ragioni le Parti hanno reciprocamente manifestato l'intento di addivenire a un testo che si rivolgesse maggiormente alle moderne richieste provenienti dal mondo cinematografico, conformandosi ai mutamenti normativi intervenuti nel settore. In tal senso, si è data attuazione all'esigenza di pervenire a un nuovo testo in sostituzione del precedente Accordo in materia, firmato tra i due Stati nel 1967.
  In particolare:

   l'articolo 1 definisce il significato di «coproduzione» e di «coproduttore»;

   l'articolo 2 individua le Autorità competenti, responsabili dell'applicazione dell'Accordo;

   l'articolo 3 assimila le coproduzioni che vengono realizzate ai sensi dell'Accordo alle opere nazionali, prevedendo, allo stesso modo, il godimento dei medesimi benefìci previsti dalle rispettive legislazioni;

   l'articolo 4 definisce le condizioni e i requisiti necessari per l'ammissione ai benefìci della coproduzione;

   l'articolo 5 evidenzia la mancanza di diretta consequenzialità tra l'approvazione di un progetto di coproduzione e la concessione del benestare alla proiezione in pubblico;

   l'articolo 6 individua nelle «Norme di procedura», che costituiscono l'Allegato all'Accordo, le disposizioni da osservare per la presentazione delle istanze;

   l'articolo 7 individua, sulla base della nazionalità, tutte le figure tecnico-artistiche implicate nella partecipazione alle coproduzioni, con l'apertura ai cittadini appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea;

   l'articolo 8 precisa i luoghi dove realizzare le riprese ed eseguire i servizi di doppiaggio e di sottotitolatura;

   l'articolo 9 fissa le quote minime e massime degli apporti finanziari dei coproduttori;

   l'articolo 10 precisa i dettagli tecnici relativi ai diritti di proprietà intellettuale e all'utilizzo e sviluppo dei negativi di ciascuna coproduzione cinematografica; esso precisa, altresì, che le coproduzioni cinematografiche devono prevedere sempre le versioni nelle lingue italiana e bulgara;

   l'articolo 11 prevede la possibilità di realizzare coproduzioni cinematografiche con Paesi con cui l'Italia o la Bulgaria siano legate da un accordo ufficiale di coproduzione cinematografica o audiovisiva;

   l'articolo 12 prevede facilitazioni sia all'importazione temporanea e alla successiva riesportazione dell'attrezzatura cinematografica sia all'ingresso temporaneo e al soggiorno del personale coinvolto nelle coproduzioni;

   l'articolo 13 stabilisce le modalità da osservare nell'esportazione delle opere coprodotte in Paesi dove vige il contingentamento nella commercializzazione;

   l'articolo 14 prescrive che nei titoli di testa e di coda dei film, nel materiale promozionale nonché in manifestazioni ed eventi in generale si provveda a contraddistinguere l'opera coprodotta;

   l'articolo 15 definisce le modalità da osservare nella presentazione delle coproduzioni ai festival internazionali;

   l'articolo 16 prevede l'istituzione di una Commissione mista, quale organo consultivo e di vigilanza sulla regolarità dell'applicazione dell'Accordo, definendone i compiti e le funzioni. Gli oneri di funzionamento (viaggi e soggiorni) della Commissione sono definiti nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica;

   l'articolo 17 precisa che le disposizioni dell'Accordo non esonerano le Parti dai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e dall'ordinamento dell'Unione europea;

   l'articolo 18 definisce le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo, la validità dello stesso nonché le condizioni che si determinano nel caso di denuncia dell'atto da una delle Parti. Fa altresì riferimento alla sostituzione del precedente Accordo di coproduzione cinematografica firmato tra l'Italia e la Bulgaria il 29 luglio 1967.

  L'Allegato contiene le «Norme di procedura» che regolamentano la presentazione delle istanze da parte dei coproduttori e il loro rapporto contrattuale. In esso sono elencati tutti i documenti di cui deve essere corredata l'istanza per la qualificazione e sono specificati in dettaglio i requisiti che il contratto di coproduzione concluso deve possedere a questo fine, con riserva di approvazione da parte delle Autorità competenti.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

  L'attuazione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015, comporta i seguenti oneri in relazione all'articolo 16, che prevede l'istituzione di una Commissione mista, composta per l'Italia da tre funzionari dell'area dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali, esperti nel settore cinematografico.
  La Commissione si riunisce ogni due anni alternativamente nei due Paesi contraenti e comporta oneri per il Paese che invia la delegazione nel Paese che ospita la sessione dei lavori.
  Gli oneri per lo Stato italiano sono rappresentati dall'invio di tre funzionari dell'area dirigenziale italiana in Bulgaria, ogni quattro anni, a partire dal 2021, nell'ipotesi che nel primo anno (2019) la Commissione si riunisca in Italia, per un periodo di cinque giorni:

  pernottamento (euro 120 al giorno per 4 notti per 3 persone)

euro 1.440

  vitto (euro 60 al giorno per 5 giorni per 3 persone)

euro 900

  biglietto aereo di andata e ritorno Roma-Sofia (euro 300 per 3 persone)

euro 900

  TOTALE

euro 3.240

  Le riunioni straordinarie della Commissione mista costituiscono un'ipotesi puramente eventuale e improbabile.
  In nessun caso dalla sua eventuale convocazione straordinaria discenderanno oneri per lo Stato, poiché essa sarà convocata a Roma, senza oneri di missione per il personale delle amministrazioni interessate. Nel caso in cui fosse convocata a Sofia, la partecipazione sarà garantita dal personale dell'ambasciata d'Italia in Bulgaria, senza alcun onere di missione a carico dello Stato.
  Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato è pari a euro 3.240 annui ogni quattro anni a decorrere dal 2021. Tali risorse saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, alla missione 1 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma 1.11 «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo», centro di responsabilità «Direzione generale cinema», azione «Promozione del cinema italiano», capitolo 6030 «Spese per acquisto di beni e servizi», in un piano gestionale di nuova istituzione.
  Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

  La stipulazione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015, si inserisce nell'ambito degli accordi bilaterali di coproduzione cinematografica, che costituiscono uno strumento normativo d'incentivo alla cooperazione cinematografica con altri Paesi.
  Analogamente all'Accordo bilaterale di coproduzione cinematografica attualmente in vigore, stipulato con il Governo della Repubblica di Bulgaria il 29 giugno 1967, e ad altri analoghi accordi già conclusi da parte italiana, l'Accordo in esame pone le medesime condizioni per l'accesso ai benefìci previsti dalle rispettive leggi nazionali al fine di realizzare opere filmiche.
  Con l'Accordo si vuole garantire un ausilio normativo che vada incontro alle moderne esigenze tecniche dell'intera filiera cinematografica, recependo, nel contempo, le disposizioni di una normativa di settore che negli anni è fortemente mutata.
  Il nuovo Accordo, pertanto, prevedendo benefìci e agevolazioni per la realizzazione di progetti in comune tra i due Paesi, costituisce un indubbio incentivo a tale fine.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

  Gli accordi di coproduzione cinematografica sono previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche».
  Il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, contiene disposizioni concernenti anche il settore cinematografico e audiovisivo.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

  Il 29 giugno 1967 costituisce la data della firma e dell'entrata in vigore dell'Accordo di coproduzione cinematografia tra Italia e Bulgaria, tuttora vigente.
  Tale Accordo mantiene la propria validità fino all'entrata in vigore del nuovo Accordo in esame, che lo sostituisce.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

  Non si ravvisano elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

  La ratifica dell'Accordo e il suo inserimento nel diritto interno non producono elementi di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

  Non si riscontrano profili di incompatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

  Il testo dell'Accordo in esame non ha effetti sulla normativa vigente in materia cinematografica (il citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28), in quanto dallo stesso espressamente previsto nell'ambito dell'assetto normativo generale del settore cinematografico.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

  Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga a quella dell'Accordo di cui trattasi.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

  Al momento non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo oggetto o analoghi trattati già conclusi.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

  La ratifica e l'esecuzione dell'Accordo nel diritto interno non producono elementi di incompatibilità con l'ordinamento europeo. Infatti l'atto s'inquadra perfettamente nell'ambito degli accordi bilaterali di coproduzione cinematografica in vigore fra altri Stati membri dell'Unione europea e fra l'Italia e altri Stati membri dell'Unione europea.
  Inoltre gli accordi bilaterali di coproduzione cinematografica fra i vari Stati trovano riscontro anche nella Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, firmata a Strasburgo il 2 ottobre 1992 ed entrata in vigore il 1° aprile 1994.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano procedure d'infrazione su questioni inerenti agli accordi bilaterali di coproduzione cinematografica.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

  L'inserimento dell'Accordo nel diritto interno non produce elementi di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente a un analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano sussistere pendenze innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo su un analogo oggetto né si riscontra il formarsi di una particolare giurisprudenza in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

  Pur non avendosi diretta conoscenza delle linee prevalenti in altri accordi bilaterali tra Stati membri dell'Unione europea, si ritiene, comunque, che le stesse linee si colleghino a quanto già delineato al punto 10).

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

  L'Accordo in esame intende garantire una maggiore corrispondenza alle attuali esigenze del mondo cinematografico, costituendo anche un essenziale strumento normativo, in recepimento delle nuove indicazioni e dei mutamenti intervenuti nel tempo nella normativa di settore.
  Rispetto all'Accordo di coproduzione cinematografica stipulato con la Repubblica di Bulgaria il 29 giugno 1967 (tuttora vigente), il nuovo Accordo accoglie le citate esigenze e disciplina in maniera più dettagliata i singoli aspetti inerenti alle coproduzioni.
  Si individuano, nello specifico, le seguenti comparazioni:

   articolo 1: nel definire il significato di «coproduzione», si forniscono elementi specifici relativi alla durata, alla tipologia nonché all'utilizzo dell'opera cinematografica che si vuole coprodurre, elementi assenti nel precedente trattato. Inoltre è inserito il settore dell'audiovisivo, contemplato nel citato decreto-legge n. 91 del 2013;

   articolo 4: sono delineati con estrema attenzione le modalità da osservare e i requisiti necessari al fine di ottenere l'approvazione dei progetti. Il precedente testo non esaminava nello specifico i suddetti aspetti, che invece risultano basilari nella condivisione di una progettazione;

   articolo 5: prevede che la concessione del benestare di proiezione in pubblico non consegua in modo automatico dall'approvazione di un progetto di coproduzione;

   articolo 6: il precedente testo, in maniera piuttosto approssimativa, rimandava ai singoli contratti tra i coproduttori la definizione di alcuni aspetti relativi alla produzione, ma era carente di uno strumento di indirizzo a tale scopo. L'articolo in esame definisce nell'Allegato, costituito dalle «Norme di procedura», lo strumento indicatore nella contrattazione tra i coproduttori. Tra le disposizioni presenti nell'Allegato, al punto 4.3, lettera g), si fa specifico riferimento alla ripartizione dei proventi e dei mercati tra i coproduttori, che nel precedente Accordo costituiva uno specifico articolo;

   articolo 7: relativamente ai soggetti ammessi alla partecipazione, si riconosce l'equiparazione dei cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;

   articolo 8: rispetto al precedente testo, nel prendere in considerazione i siti dove effettuare le riprese, l'articolo in esame considera alcuni aspetti tecnico-industriali della cinematografia (doppiaggio, sottotitolatura) a salvaguardia delle rispettive industrie;

   articolo 9:

    comma 1: prevede una variazione dell'apporto percentuale dei coproduttori, stabilendo che la quota minima, in precedenza fissata al 30 per cento, sia portata al 20 per cento, in analogia con altri più recenti accordi bilaterali di coproduzione cinematografica;

    comma 2: prevede la possibilità di deroghe alle disposizioni del comma 1;

   articolo 10: è regolamentata diversamente la proprietà delle copie della coproduzione, tenuto conto di ogni tipo di supporto di registrazione; in coerenza con quanto delineato nell'articolo 8, si tutela l'attività dei laboratori nazionali dei rispettivi Paesi; sono inoltre contemplati i diritti di proprietà intellettuale;

   articolo 11: rispetto al precedente Accordo, il nuovo testo regolamenta la possibilità di realizzare coproduzioni «multilaterali», cioè coproduzioni cinematografiche con Paesi con i quali una delle Parti (o entrambe) sia legata da un analogo accordo di coproduzione cinematografica. Le quote di partecipazione per le coproduzioni multilaterali sono uniformate alle condizioni dell'articolo 9;

   articolo 13: l'attuale testo, rispetto al precedente, prende in considerazione l'eventuale contingentamento di opere cinematografiche in altri Paesi e stabilisce, pertanto, come regolarsi nell'esportazione delle coproduzioni;

   articolo 17: nel precedente trattato non vi era uno specifico richiamo all'osservanza degli obblighi derivanti dal diritto internazionale ed europeo;

   articolo 18:

    comma 1: l'entrata in vigore del precedente Accordo coincideva con la data della stipulazione dello stesso. Ai sensi del nuovo Accordo, è la ricezione della seconda delle due notifiche con il completamento delle procedure previste dai rispettivi Paesi a determinare l'entrata in vigore dell'atto;

    comma 2: il precedente trattato stabiliva la validità dell'Accordo in un anno, con tacito rinnovo di anno in anno; il nuovo Accordo fissa la validità in cinque anni con tacito rinnovo di pari periodi. Nel medesimo comma si estende il periodo di preavviso – in caso di denuncia – ad almeno sei mesi prima della cessazione dell'Accordo (precedentemente era fissato in almeno tre mesi).

   Il precedente trattato era redatto solo nelle lingue italiana e bulgara. Il nuovo Accordo contiene anche una terza versione nella lingua inglese, avente prevalenza nel caso di divergenze interpretative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

  La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

  Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

  Si individua un effetto abrogativo esplicito più che implicito. Infatti, come già osservato al punto 3) della parte I, con l'entrata in vigore dell'Accordo in esame cessa di avere efficacia il precedente Accordo di coproduzione cinematografica firmato con la Repubblica di Bulgaria il 29 giugno 1967 ed entrato in vigore in pari data, attualmente vigente.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

  Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

  Non vi sono deleghe aperte nella materia dell'Accordo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

  Il provvedimento non necessita di atti attuativi successivi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

  Non si ravvisa la necessità di elaborare una relazione statistica sull'oggetto dell'Accordo in esame.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 3.240 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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