FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ALLEGATO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1625

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)

e dal ministro della difesa
(TRENTA)

di concerto con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017

Presentato il 21 febbraio 2019

  Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017.

  1. Finalità.

  L'Accordo in esame ha lo scopo di apprestare un'adeguata cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di simili atti bilaterali mira anche a indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi.

  2. Contenuto dell'Accordo.

  L'Accordo è composto da un breve preambolo e da dodici articoli:

   L'articolo 1 enuncia i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, dichiarando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse, in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dalle Parti.

  L'articolo 2 stabilisce che le autorità competenti all'attuazione dell'Accordo sono i Ministeri della difesa dei due Stati.
  L'articolo 3 prevede la possibilità di stipulazione di ulteriori intese tecniche volte a disciplinare in concreto le aree e le modalità di cooperazione, che possono essere così sintetizzate:

   sicurezza militare e difesa;
   sviluppo e ricerca scientifica, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi della difesa;
   industria militare e della difesa;
   esportazione e importazione di armi nell'osservanza delle rispettive norme nazionali;
   questioni relative all'ambiente, con riguardo alle contaminazioni ambientali dovute alle attività militari;
   medicina, storia ed eventi sportivi militari;
   visite ufficiali di delegazioni e scambio di esperienze tra esperti delle Parti;
   scambio nel campo della formazione e dell'addestramento, nonché partecipazione a seminari, conferenze e simposi;
   altre aree e modalità di interesse delle Parti.

  L'articolo 4 stabilisce la cooperazione nel campo dell'industria della difesa nel rispetto degli ordinamenti nazionali, con riferimento a:

   navi e relativo equipaggiamento;
   aerei ed elicotteri militari;
   carri armati e veicoli per uso militare;
   armi di medio e grosso calibro e relative munizioni;
   armi da fuoco e relative munizioni;
   bombe, mine (eccetto quelle anti uomo), missili, siluri e relativi equipaggiamenti di controllo;
   esplosivi e propellenti per uso militare;
   sistemi elettronici e videocamere per uso militare e relativi equipaggiamenti;
   materiale speciale blindato per uso militare;
   articoli speciali per l'addestramento;
   strutture ed equipaggiamenti per la produzione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni;
   speciali equipaggiamenti per uso militare.
   Le attività nel campo dell'industria della difesa, della ricerca, dello sviluppo di equipaggiamento militare e del munizionamento possono realizzarsi nei seguenti modi:
   ricerca e sviluppo scientifico;
   scambio di esperienze nel campo della tecnologia;
   produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici nelle aree identificate dalle Parti;
   supporto alle industrie della difesa e alle istituzioni pubbliche al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei prodotti militari.

  L'articolo 5 impegna le Parti all'attuazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e secondo le rispettive normative nazionali e gli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.
  L'articolo 6 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie, se possibile presso le infrastrutture militari. Infine, è espressamente stabilito che tutte le attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.
  L'articolo 7 tratta delle questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel suo territorio e puniti secondo la sua legge. Lo Stato inviante, invece, conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi da questo, nei casi in cui minacciano la propria sicurezza o il proprio patrimonio, e per quelli commessi, intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione o in relazione con il servizio.
  L'articolo 8 prevede che, in caso di danni causati dalla Parte inviante alla Parte ospitante in occasione di attività previste dall'Accordo o connesse alle stesse, il risarcimento sarà garantito dalla Parte inviante con un accordo tra le Parti.
  L'articolo 9 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi diretti, approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza o da Autorità nazionali designate in conformità alle leggi dei due Stati. Viene inoltre previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente. Si subordinano gli ulteriori aspetti di sicurezza non previsti in questo articolo alla stipulazione di un accordo di sicurezza tra i due Stati
  L'articolo 10 stabilisce che le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo verranno risolte mediante negoziazioni e consultazioni, attraverso i canali diplomatici. Durante le consultazioni e le negoziazioni, le Parti continueranno ad adempiere agli obblighi previsti dall'Accordo.
  L'articolo 11 prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione nel rispetto delle procedure nazionali. Inoltre, viene stabilito che le Parti potranno rivedere o emendare il testo dell'Accordo attraverso protocolli separati, che saranno parti integranti dell'Accordo, e che tali revisioni ed emendamenti entreranno in vigore con le medesime modalità previste dall'articolo 12.
  L'articolo 12 stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica per iscritto con cui le Parti, attraverso i canali diplomatici, comunicheranno il completamento delle rispettive procedure richieste a tal fine e avrà durata indeterminata. Ciascuna Parte può denunciare l'Accordo, inviando, almeno sei mesi prima della risoluzione dell'Accordo stesso, una notifica scritta all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici. In caso di risoluzione dell'Accordo, le misure di protezione previste nell'ambito dello stesso continueranno ad applicarsi alle informazioni classificate, trasmesse o prodotte nel corso della cooperazione tra le Parti, fino a quando la classifica di sicurezza non sarà rimossa secondo la procedura stabilita. Inoltre, la risoluzione dell'Accordo non influirà sui programmi e sulle attività in corso previste nell'ambito del medesimo Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti.
  L'Accordo è sottoscritto in due esemplari originali in lingua inglese, turkmena e italiana, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

  Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Governo del Turkmenistan in materia di cooperazione nel settore della difesa e della sicurezza, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi al miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico e industriale, in conformità alla normativa europea, per la Parte italiana, e agli obblighi assunti a livello internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

  Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Stati. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde a un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.
  Si segnala, inoltre, che l'Accordo, al momento della sua entrata in vigore, rappresenterà l'unico Accordo vigente con il Turkmenistan in materia, non essendo rinvenibili precedenti nel medesimo ambito.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

  Attribuendo allo Stato inviante il diritto di giurisdizione in via prioritaria sul proprio personale per alcune tipologie di reati eventualmente commessi sul territorio dello Stato ospitante, ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo, l'intervento normativo in esame integra l'ordinamento penale vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

  Il provvedimento in esame non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, e all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

  L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'adempimento degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

  Tali princìpi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

  L'intervento non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione», poiché si riferisce a una materia che necessita di autorizzazione legislativa alla ratifica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

  In Parlamento, attualmente non sono in itinere provvedimenti che vertono su analoga materia.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano linee di giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti in materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

PARTE II CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

  Il provvedimento non incide sulla disciplina europea.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

  Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, né vi sono giudizi pendenti.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

  Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.

  Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'Unione europea.

PARTE III ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

  Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

  Nel provvedimento di ratifica non si effettuano riferimenti normativi puntuali.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

  Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

  4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

  Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espliciti o impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

  Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

  Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

  Non si prevede alcun atto successivo attuativo del provvedimento in esame.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

  La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera d., dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 4.226 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d., non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 6, paragrafo 1, lettera b., 8 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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