FRONTESPIZIO

RELAZIONE

ALLEGATO

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1560

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste
(LOLLOBRIGIDA)

Delega al Governo in materia di florovivaismo

Presentato il 16 novembre 2023

  Onorevoli Deputati! — Il presente disegno di legge, composto di cinque articoli, prevede il conferimento della delega legislativa al Governo affinché adotti, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno o più decreti legislativi volti a stabilire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore e della filiera florovivaistica.
  L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità del disegno di legge, conferendo al Governo la delega ad adottare, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno o più decreti legislativi al fine di costituire un quadro normativo coerente e organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica.
  L'articolo 2 definisce diciassette princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega.
  In particolare, alla lettera a) si prevede che la disciplina dell'articolazione della filiera florovivaistica comprenda non solo le attività agricole, ma anche quelle di supporto alla produzione; alla lettera b) si prevedono una definizione puntuale dell'attività agricola florovivaistica, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2135 del codice civile e dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, nonché l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore. Si precisa che il presente principio non interviene sugli aspetti fiscali, già oggetto di disciplina specifica contenuta nella legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale, e negli schemi dei decreti legislativi attuativi che saranno via via sottoposti al parere parlamentare.
  La lettera c) prescrive un coordinamento nazionale per l'elaborazione delle misure di indirizzo al settore florovivaistico, anche attraverso l'eventuale istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, per garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività.
  Si prevedono altresì, alla lettera d), strumenti organizzativi finalizzati all'adozione di atti di indirizzo e coordinamento attraverso la collaborazione degli esperti del Tavolo tecnico di settore per coadiuvare l'amministrazione nella predisposizione del Piano nazionale del settore, atto di indirizzo e programmazione.
  La lettera e) prevede che sia elaborato, con cadenza quinquennale, un Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico – da adottare in coordinamento con la strategia nazionale del verde pubblico elaborata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10 – avente il compito di sviluppare azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti e per la competitività e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche [lettera f)].
  La lettera g) prevede la predisposizione di un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo.
  Si prevede altresì l'istituzione [lettera h)] di piattaforme logistiche per macroaree (nord, centro, sud e isole) al fine di garantire la movimentazione e la distribuzione della produzione del settore florovivaistico verso gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi, tenendo in considerazione l'attuale collocazione dei distretti florovivaistici e dei mercati.
  Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico, alla lettera i) sono previste misure per la riconversione degli impianti serricoli destinati al florovivaismo in siti agroenergetici. Tale riconversione, unitamente all'incremento dell'efficienza energetica degli impianti serricoli, era già prevista dall'articolo 11-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
  Allo scopo di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo e di prodotto [lettera l)], si prevede che sia effettuata una ricognizione dei marchi nazionali esistenti, con l'eventuale promozione, a cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali, in conformità alla regolamentazione europea e internazionale, previa adozione di disciplinari di qualità e confezionamento dei prodotti floricoli e vivaistici ornamentali, da interno e da esterno, ovvero destinati all'arredo urbano nonché forestali.
  Data la peculiarità del settore florovivaistico, la lettera m) prevede l'adozione di una specifica disciplina per i centri per il giardinaggio. Si tratta di esercizi che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola, dotati di punti di vendita e dediti alla produzione e vendita organizzata di piante, fiori e prodotti connessi, per i quali si applicano le regole fiscali vigenti.
  La lettera n) prescrive che siano definite le figure professionali operanti nel comparto florovivaistico, compresi i settori del verde urbano e periurbano, i parchi e i giardini storici, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica, mentre la lettera o) riguarda l'attivazione di ulteriori percorsi formativi, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, presso gli ITS Academy e, mediante corsi di specializzazione, presso i dipartimenti universitari e le facoltà di agraria, previa eventuale concertazione con le autorità statali e regionali competenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154 (che demanda alle regioni e alle province autonome la competenza a disciplinare i corsi di formazione per il conseguimento dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi).
  La lettera p) intende realizzare la semplificazione delle procedure per la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico, allo scopo di favorirne l'aggregazione.
  La regolamentazione europea già prevede tali procedure nonché la presenza di aziende del settore florovivaistico, ma finora il settore non ha mai ritenuto di cogliere tale possibilità. Per ulteriori notizie si vedano le pagine di riferimento nei seguenti siti internet: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Impresa – Organizzazioni di produttori e loro unioni (politicheagricole.it); Organizzazioni dei produttori e organizzazioni interprofessionali (europa.eu).
  La lettera q) è volta a inserire nei piani di sviluppo regionale, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei criteri di premialità per le aziende florovivaistiche.
  Alla lettera r) si prevede di disciplinare le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione nei vivai di proprietà privata, ai fini di sostenere le attività di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro e di forestazione urbana nonché di perseguire gli altri fini d'interesse forestale.
  Infine, la lettera s) mira a includere nella disciplina anche il vivaismo orticolo e frutticolo esercitato per la produzione e la moltiplicazione di materiale vegetale certificato, allo scopo di favorire gli investimenti nell'innovazione varietale del patrimonio agroalimentare nazionale.
  L'articolo 3 definisce il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, prevedendo la necessità della previa intesa in sede di Conferenza unificata (ex articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) nonché la trasmissione degli schemi degli stessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Si prevede, inoltre, che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.
  L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie relative al provvedimento.
  L'articolo 5 prevede una clausola di salvaguardia, in base alla quale le disposizioni della legge di delega e dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  La Conferenza unificata, nella seduta del 6 settembre 2023, ha espresso l'allegato parere favorevole ex articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul testo del disegno di legge. In tale sede le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e l'Associazione nazionale dei comuni italiani hanno condizionato il predetto parere favorevole all'accoglimento, in sede parlamentare, di alcune proposte emendative che sono state allegate al parere e che ne costituiscono parte integrante.

Allegato alla relazione illustrativa

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità della delega)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno o più decreti legislativi per costituire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi
per l'esercizio della delega)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) disciplinare l'articolazione della filiera florovivaistica comprendendo sia le attività agricole sia le attività di supporto alla produzione;

   b) definire l'attività agricola florovivaistica in coerenza con le disposizioni dell'articolo 2135 del codice civile e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché prevedere l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore;

   c) prevedere un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore, anche mediante l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività;

   d) prevedere strumenti di coordinamento finalizzati ad adottare atti di indirizzo e coordinamento attraverso la collaborazione degli esperti del tavolo tecnico di settore;

   e) prevedere l'elaborazione, con periodicità quinquennale, di un Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico, da adottare in coordinamento con la strategia nazionale del verde urbano elaborata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10;

   f) prevedere che il Piano nazionale di cui alla lettera e) individui, tra le altre iniziative, azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti nonché per la competitività e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche, tenendo in considerazione la peculiarità delle stesse;

   g) predisporre un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo;

   h) pianificare e istituire, a livello nazionale, piattaforme logistiche per macroaree, ai fini dell'efficiente movimentazione e distribuzione dei prodotti della filiera florovivaistica verso gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi, tenendo conto dell'attuale collocazione dei distretti florovivaistici e dei mercati;

   i) prevedere misure per la riconversione degli impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici e per l'incremento della loro efficienza energetica nonché della loro sostenibilità ambientale, al fine di contrastare il connesso degrado ambientale e paesaggistico;

   l) prevedere una ricognizione dei marchi nazionali esistenti, al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo e di prodotto, eventualmente promuovendo, a cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali, in conformità alla regolamentazione europea e internazionale, previa adozione di disciplinari di qualità e confezionamento dei prodotti floricoli e vivaistici ornamentali, da interno e da esterno, ovvero destinati all'arredo urbano nonché forestali;

   m) disciplinare i centri per il giardinaggio e definire la loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica;

   n) definire le figure professionali che operano nel comparto florovivaistico, compresi i settori del verde urbano e periurbano nonché i parchi e i giardini storici, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica;

   o) promuovere l'attivazione di ulteriori percorsi formativi, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, presso gli ITS Academy e, mediante corsi di specializzazione, presso i dipartimenti universitari e le facoltà di agraria, previa eventuale concertazione con le autorità statali e regionali competenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154;

   p) favorire l'aggregazione tra produttori attraverso la semplificazione delle procedure volte alla costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico;

   q) prevedere specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche, da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

   r) disciplinare le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione nei vivai di proprietà privata, allo scopo di sostenere le attività di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro e di forestazione urbana nonché di perseguire gli altri fini d'interesse forestale;

   s) includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo esercitato ai fini della produzione e della moltiplicazione di materiale vegetale certificato, per favorire investimenti nell'innovazione varietale del patrimonio agroalimentare nazionale.

Art. 3.
(Procedimento per l'adozione
dei decreti legislativi)

  1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
  2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con la procedura previsti dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), pari a euro 168.720 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.
  3. Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dai suddetti decreti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.