PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14
PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE
Articolo 1 | |
Articolo 2 | Articolo 1 |
Articolo 2 | |
Articolo 3 | |
Articolo 4 | |
Articolo 5 | |
Articolo 3 | Articolo 6 |
Articolo 7 | |
Articolo 4 | Articolo 8 |
Articolo 9 | |
Articolo 5 | Articolo 10 |
Articolo 11 | |
Articolo 12 | |
Articolo 6 | Articolo 13 |
Articolo 7 | Articolo 14 |
Articolo 8 | Articolo 15 |
Articolo 16 | |
Articolo 17 | |
Articolo 18 | |
Articolo 9 | Articolo 19 |
Articolo 20 | |
Articolo 10 | |
Articolo 11 | |
Articolo 12 | Articolo 21 |
Articolo 22 | |
Articolo 13 | |
Articolo 14 | |
Articolo 15 | Articolo 23 |
Articolo 16 | |
Articolo 24 | |
Articolo 17 | Articolo 25 |
Articolo 18 | Articolo 26 |
Articolo 19 | Articolo 27 |
Articolo 20 | Articolo 28 |
Articolo 21 | Articolo 29 |
Articolo 22 | Articolo 30 |
Articolo 23 | Articolo 31 |
Articolo 32 | |
Articolo 33 |
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1532-bis-A
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(CALDERONE)
di concerto con il ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste
(LOLLOBRIGIDA)
con il ministro della salute
(SCHILLACI)
con il ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il pnrr
(FITTO)
con il ministro dell'interno
(PIANTEDOSI)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)
con il ministro della giustizia
(NORDIO)
e con il ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
(ROCCELLA)
Disposizioni in materia di lavoro
Presentato l'8 novembre 2023
(Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 28 novembre 2023, degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532)
(Relatrice: NISINI)
NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 19 settembre 2024, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1532-bis, recante «Disposizioni in materia di lavoro»;
rilevato che:
il provvedimento risulta dallo stralcio, disposto, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 e consta di 20 articoli che intervengono in materia di istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura (articolo 1); modifica alla disciplina generale in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori (articolo 2); sospensione della prestazione di cassa integrazione (articolo 3); modifiche alla disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali (articolo 4) modifiche alla disciplina in materia di somministrazione di lavoro (articolo 5); durata del periodo di prova nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato (articolo 6); termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile (articolo 7); misure in materia di politiche formative nell'apprendistato (articolo 8); norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro (articolo 9); disciplina transitoria sulla possibilità di assunzioni a tempo indeterminato (articolo 12); attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi contributivi (articolo 14); dilazione del pagamento dei debiti contributivi (articolo 15); potenziamento dell'attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi non versati (articolo 16); disposizioni concernenti la notificazione delle controversie in materia contributiva (articolo 17); attività della società INPS Servizi Spa a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle sue società e degli enti da esso vigilati e in house (articolo 18); apertura strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (articolo 19); uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all'APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto (articolo 20); contributi pensionistici, non versati per inadempimento del datore di lavoro e caduti in prescrizione (articolo 21); svolgimento mediante videoconferenza o in modalità mista delle riunioni degli organi di enti previdenziali (articolo 22); disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento presso le istituzioni scolastiche (articolo 23);
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili prevalentemente alla materia dell'ordinamento civile, oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto intervengono sulla regolazione del rapporto di lavoro, sui diritti e obblighi che insorgono tra lavoratore e datore di lavoro nell'ambito del rapporto giuridico costituitosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro;
risulta inoltre investita anche la materia inerente la previdenza sociale, anch'essa oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione;
sono altresì presenti disposizioni riconducibili alla competenza concorrente Stato-regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);
nell'ambito della materia del lavoro, la giurisprudenza costituzionale distingue gli aspetti correlati alla materia ordinamento civile (come quelli inerenti alla disciplina del contratto di lavoro e al diritto sindacale), oggetto di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione), da quelli relativi alle materie tutela e sicurezza del lavoro, rientranti nella competenza legislativa concorrente (sentenze della Corte costituzionale n. 359 del 2003 e nn. 50 e 384 del 2005);
ulteriori disposizioni del provvedimento recano profili riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato e di norme generali sull'istruzione (articolo 117, comma secondo, lettere e) e n) della Costituzione);
in tale ultima materia, la Corte costituzionale – intendendo distinguere le «norme generali sull'istruzione», di competenza esclusiva dello Stato, dai «principi fondamentali» in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente – ha precisato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale». In tal senso, le norme generali si differenziano dai «principi fondamentali», i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose» (sentenza n. 279 del 2005),
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione,
esaminato il provvedimento in esame, recante «Disposizioni in materia di lavoro» (atto Camera n. 1532-bis Governo);
preso atto, per quanto di competenza, che l'articolo 1 - che prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura - è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente, in quanto disposizione di tenore analogo è già contenuta nell'articolo 2-quater nel decreto-legge n. 63 del 2024, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo recante disposizioni in materia di lavoro, come risultante dall'esame delle proposte emendative approvate in sede referente;
condiviso l'obiettivo del provvedimento, finalizzato ad introdurre norme di semplificazione e regolazione che incidono in materia di lavoro e politiche sociali, con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti di lavoro, dell'adempimento degli obblighi contributivi, nonché degli ammortizzatori sociali.
richiamato, in particolare, quanto disposto dall'articolo 23 che istituisce presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento ed istituisce presso lo stesso Dicastero l'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con compiti di sostegno delle attività di monitoraggio e di valutazione dei medesimi percorsi, in coerenza con gli indirizzi espressi dalla raccomandazione del Consiglio dell'UE del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente ((2018/C 189/01);
richiamate altresì le previsioni di cui all'articolo 23-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, che mirano a rafforzare le funzioni di supporto e di informazione alle famiglie svolte dai centri per la famiglia, anche con riferimento alle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, coerentemente con le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori ed i prestatori di assistenza;
considerato che il disegno di legge appare pienamente conforme agli indirizzi ed alle politiche dell'UE per la definizione di migliori condizioni di vita e di lavoro nell'Unione europea, come definiti nel Pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2017) 205 final) e nel correlato Piano d'azione (COM (201) 102 final),
esprime
PARERE FAVOREVOLE
TESTO
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TESTO
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Art. 1.
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1. All'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5 è inserito il seguente: |
Soppresso |
«5-bis. Al fine di consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di cui al comma 1, di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del Sistema informativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole; il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mette a disposizione l'anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e i dati sulla loro situazione economica nonché il calendario delle colture; il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro; l'INPS mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle aziende agricole; l'INL mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'ANPAL mette a disposizione i dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, concernenti il mercato del lavoro agricolo; l'ISTAT mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori del settore agricolo». | |
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. | |
Art. 2.
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Art. 1.
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1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) all'articolo 6, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I componenti di cui al comma 1, lettere l) e m), partecipano ai lavori della Commissione senza diritto di voto»; |
soppressa |
b) all'articolo 12: |
a) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente: |
1) al comma 1, le parole: «comparativamente più rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «maggiormente rappresentative»; | |
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: | |
«2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato»; |
«2. Identico»; |
b) nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente: | |
«Art. 14-bis. – (Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro). – 1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti»; | |
c) all'articolo 38, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: |
c) identica; |
«4-bis. Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell'elenco dei medici competenti di cui al comma 4»; | |
d) all'articolo 41: |
d) identico: |
1) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: |
soppresso |
«b-bis) qualora la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, svolta in collaborazione con il medico competente, ne evidenzi la necessità»; | |
2) al comma 2: |
1) identico: |
2.1) alla lettera a), dopo le parole: «visita medica preventiva» sono inserite le seguenti: «, anche in fase preassuntiva,»; |
1.1) identico; |
2.2) la lettera e-bis) è abrogata; |
1.2) identico; |
2.3) alla lettera e-ter), dopo le parole: «sessanta giorni continuativi,» sono inserite le seguenti: «qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente»; |
1.3) alla lettera e-ter), dopo le parole: «sessanta giorni continuativi,» sono inserite le seguenti: «qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica»; |
3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: |
2) identico: |
«2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile con le finalità della visita preventiva»; |
«2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva»; |
4) al comma 4-bis, la parola: «2009» è sostituita dalla seguente: «2023»; |
3) al comma 4-bis, la parola: «2009» è sostituita dalla seguente: «2024»; |
5) al comma 6-bis, le parole: «alle lettere a), b), c) e d) del» sono sostituite dalla seguente: «al»; |
4) identico; |
6) al comma 9, le parole: «all'organo di vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «all'azienda sanitaria locale»; |
5) identico; |
e) all'articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: |
e) identico: |
«2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. |
«2. Identico. |
3. Il datore di lavoro comunica al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo»; |
3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione individuata con apposita circolare dell'INL che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo»; |
f) all'articolo 304, comma 1, lettera b), le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 4 e 5,». |
f) identica. |
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
2. Identico. |
Art. 2.
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1. L'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, è sostituito dal seguente: | |
«Art. 1. – (Ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi) – 1. Il datore di lavoro può ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio, contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali dell'Istituto in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, riguardanti: a) la classificazione delle lavorazioni; b) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro; c) la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie; d) l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88. | |
2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti». | |
2. L'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, è sostituito dal seguente: | |
«Art. 2. – (Ricorsi in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico) – 1. Il datore di lavoro può ricorrere alla sede territoriale dell'INAIL contro i provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, adottati secondo le modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. | |
2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti». | |
3. L'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, è sostituito dal seguente: | |
«Art. 4. – (Modalità di presentazione dei ricorsi) – 1. I ricorsi di cui agli articoli 1 e 2 devono essere proposti esclusivamente con modalità telematiche entro trenta giorni dalla ricezione dei provvedimenti». | |
4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è sostituito dal seguente: | |
«3. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 il datore di lavoro può ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio. La struttura competente decide in via definitiva. La presentazione del ricorso comporta per il datore di lavoro l'applicazione dei benefìci previsti dall'articolo 45 del testo unico». | |
5. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, e dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono decisi dagli organi competenti secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione. | |
Art. 3.
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1. All'articolo 1, comma 304, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: | |
a) al primo periodo, dopo le parole: «dall'INPS» sono inserite le seguenti: «e dall'INAIL, direttamente o a seguito di accordi e convenzioni,»; | |
b) al secondo periodo, dopo le parole: «all'INPS» sono inserite le seguenti: «o all'INAIL»; | |
c) al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'INAIL»; | |
d) al sesto periodo, dopo le parole: «all'INPS» sono inserite le seguenti: «o all'INAIL». | |
Art. 4.
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1. I ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, di cui alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono decisi dalla sede territoriale dell'INAIL che ha emesso il provvedimento ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. | |
2. Il termine per la presentazione del ricorso di cui al comma 1 è di sessanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende l'efficacia del provvedimento. | |
3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è abrogata. | |
4. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000, sono abrogati. | |
5. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dal comitato amministratore del Fondo autonomo speciale di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione. | |
Art. 5.
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1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente comma: | |
«A decorrere dal 1° gennaio 2025 le comunicazioni di decesso trasmesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale dai medici necroscopi ai sensi del settimo comma sono messe a disposizione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Le modalità di messa a disposizione sono concordate tra i due Istituti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». | |
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. | |
Art. 3.
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Art. 6.
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1. L'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
«Art. 8. – (Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa) – 1. Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate. |
«Art. 8. – (Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa) – 1. Identico. |
2. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma». |
2. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma». |
Art. 7.
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1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 937 è sostituito dai seguenti: | |
«937. In caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi, rispettivamente, a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti. | |
937-bis. Le disposizioni dei commi da 927 a 944 si applicano anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, è impossibilitato temporaneamente all'esercizio dell'attività professionale. Il libero professionista, entro il quindicesimo giorno dalle dimissioni dal ricovero ospedaliero del proprio figlio, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria, attestante l'avvenuto ricovero, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti». | |
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. | |
Art. 4.
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Art. 8.
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1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: |
Identico. |
«11-bis. Per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023 secondo le modalità previste dai commi da 1 a 7-bis del presente articolo, i decreti istitutivi di ciascun fondo, di cui al comma 2, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 30, comma 1-bis, determinano la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 al bilancio del nuovo fondo di solidarietà, preventivamente certificata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'ammontare delle risorse accumulate di cui al primo periodo è determinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al primo periodo, tenendo conto del patrimonio del fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 nell'anno precedente la costituzione del fondo bilaterale e del rapporto tra i contributi versati al fondo di integrazione salariale nell'anno precedente la costituzione del fondo bilaterale dai datori di lavoro appartenenti all'intero settore cui si riferisce il fondo bilaterale di nuova costituzione e l'ammontare totale dei contributi versati nell'anno precedente al fondo di integrazione salariale». | |
2. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 26, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. | |
Art. 9.
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1. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 3 è inserito il seguente: | |
«3-bis. In considerazione dei rapidi cambiamenti del mercato del lavoro che richiedono il tempestivo adeguamento delle competenze dei candidati a una missione e dei lavoratori assunti a tempo determinato o indeterminato e della necessità di reperire e formare le professionalità necessarie per soddisfare i fabbisogni delle imprese e per favorire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è consentito l'utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 in deroga alle previsioni del comma 3». | |
Art. 5.
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Art. 10.
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1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: | |
a) all'articolo 31: 1) al comma 1, il quinto e il sesto periodo sono soppressi; | |
1. All'articolo 31, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,» sono inserite le seguenti: «di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato,». |
2) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «la somministrazione a tempo determinato di lavoratori» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 23, comma 2, nonché di lavoratori» e dopo le parole: «di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,» sono inserite le seguenti: «di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato,»; |
b) all'articolo 34, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, non operano in caso di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 31, comma 2, del presente decreto». | |
Art. 11.
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1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015. | |
Art. 12.
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1. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente comma: | |
«5-ter. Ai dipendenti a tempo indeterminato delle regioni, inquadrati nei profili professionali previsti dall'articolo 18-bis del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Funzioni locali, relativo al triennio 2016-2018, che hanno prestato servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, presso gli uffici stampa delle medesime amministrazioni in data antecedente all'entrata in vigore del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro e ai quali risultava applicato, sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, può essere riconosciuta, in sede di contrattazione collettiva integrativa, una specifica indennità nell'ambito delle risorse annualmente disponibili nei fondi risorse decentrate delle amministrazioni medesime. La disposizione del primo periodo non si applica al personale beneficiario dell'assegno previsto dal comma 5-bis». | |
Art. 6.
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Art. 13.
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1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi». |
Identico. |
Art. 7.
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Art. 14.
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1. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: |
Identico. |
a) le parole: «Con decorrenza dal 1° settembre 2022,» sono soppresse; | |
b) dopo le parole: «prestazioni di lavoro in modalità agile» sono inserite le seguenti: «entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile». | |
Art. 8.
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Art. 15.
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1. A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinate alle attività di formazione promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio dell'apprendistato ai sensi del capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. |
Identico. |
Art. 16.
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1. Le risorse destinate all'attuazione della legge 14 febbraio 1987, n. 40, sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. | |
Art. 17.
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1. La causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica nei confronti delle persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che esercitano attività libero-professionali, comprese quelle esercitate nelle forme di cui all'articolo 409, comma 1, numero 3), del codice di procedura civile, in favore di datori di lavoro che occupano più di duecentocinquanta dipendenti, a seguito di contestuale assunzione mediante stipulazione di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con un orario compreso tra il 40 per cento e il 50 per cento del tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Il numero dei dipendenti di cui al primo periodo è calcolato alla data del 1° gennaio dell'anno in cui sono stipulati contestualmente il contratto di lavoro subordinato e il contratto di lavoro autonomo o d'opera professionale. I lavoratori autonomi sono tenuti a eleggere un domicilio professionale distinto da quello del soggetto con cui hanno stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale. | |
2. Fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, in mancanza di iscrizione in albi o registri professionali la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica altresì nei confronti delle persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo, nei casi e nel rispetto delle modalità e condizioni previsti da specifiche intese realizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. | |
3. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente a condizione che il contratto di lavoro autonomo stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato sia certificato dagli organi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e che non si configuri, rispetto al contratto di lavoro subordinato, alcuna forma di sovrapposizione riguardo all'oggetto e alle modalità della prestazione nonché all'orario e alle giornate di lavoro. | |
Art. 18.
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1. All'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 9 è sostituito dal seguente: | |
«9. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore è possibile la trasformazione del contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in: | |
a) apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tale caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5; | |
b) apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi». | |
Art. 9.
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Art. 19.
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1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo il comma 7 è inserito il seguente: |
1. Identico: |
«7-bis. In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo». |
«7-bis. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza». |
Art. 20.
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1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410 e 412-ter del codice di procedura civile possono svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi. | |
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le regole tecniche per l'adozione, nei procedimenti di cui al comma 1, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. | |
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. | |
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, i procedimenti previsti dal comma 1 continuano a svolgersi secondo le modalità vigenti. | |
Art. 10. | |
.................................................................... | |
Art. 11. | |
.................................................................... | |
Art. 12.
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Art. 21.
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1. All'articolo 1, comma 446, alinea, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole «Negli anni 2019-2022» sono inserite le seguenti: «e fino al 30 dicembre 2023». |
Identico. |
Art. 22.
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1. All'articolo 35, comma 22, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera d) è sostituita dalla seguente: | |
«d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività o, in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta nonché, in ogni caso, le analitiche modalità di pagamento della stessa». | |
Art. 13. | |
.................................................................... | |
Art. 14.
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1. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra i contribuenti e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) finalizzate a semplificare gli adempimenti, a stimolare l'osservanza degli obblighi contributivi e a favorire la regolarizzazione spontanea delle anomalie, degli errori e delle omissioni, l'Istituto può mettere a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni in proprio possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi. |
Soppresso |
2. Ai fini di cui al comma 1, l'INPS può trasmettere al contribuente una comunicazione per l'eliminazione delle eventuali anomalie, per la correzione degli eventuali errori e per la rimozione delle eventuali omissioni. Il contribuente, entro novanta giorni dalla notificazione della comunicazione, può segnalare all'INPS eventuali elementi, fatti e circostanze, non conosciuti dall'Istituto, riguardanti l'oggetto della comunicazione stessa. | |
3. Il contribuente che provveda alla regolarizzazione delle anomalie, delle omissioni e degli errori entro novanta giorni dalla notificazione della comunicazione di cui al comma 2 ed esegua il versamento dei contributi dovuti entro i successivi trenta giorni è ammesso al pagamento della sanzione civile in misura annua pari al 2,75 per cento dell'importo della contribuzione dovuta. In caso di pagamento in forma dilazionata, l'applicazione della riduzione di cui al periodo precedente è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate, si applica la sanzione civile nella misura di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. | |
4. In assenza di segnalazioni o di regolarizzazione da parte del contribuente entro novanta giorni dalla notificazione della comunicazione di cui al comma 2, l'INPS può avvalersi delle facoltà e dei poteri previsti all'articolo 16 al fine di determinare gli imponibili non dichiarati e i contributi non pagati. In tale ipotesi, le sanzioni civili sono calcolate secondo le disposizioni dell'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. | |
Art. 15.
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Art. 23.
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1. All'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dopo il comma 11 è inserito il seguente: |
Identico. |
«11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei casi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentiti l'INPS e l'INAIL, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e secondo i requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei predetti enti, al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi». | |
2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'articolo 116, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cessa di applicarsi all'INPS e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. | |
Art. 16.
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1. Senza pregiudizio dell'eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi o a titolo di responsabilità solidale, possono fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'INPS sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche di dati dell'Istituto medesimo o di altre pubbliche amministrazioni e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefìci contributivi, esenzioni o agevolazioni, comunque denominate, in tutto o in parte non dovuti. |
Soppresso |
2. Per l'adempimento dei compiti di cui al comma 1, gli uffici dell'INPS possono: | |
a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti; | |
b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti; | |
c) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti o nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati; | |
d) invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi, nonché a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall'Istituto. | |
3. Gli inviti e le richieste di cui al comma 2 sono trasmessi, in via prioritaria, tramite posta elettronica certificata. Dalla data di notificazione decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni. | |
4. Sulla base delle risultanze dell'attività accertativa effettuata d'ufficio, l'INPS può formare avviso di accertamento, da notificare al contribuente prioritariamente tramite posta elettronica certificata. Qualora il contribuente esegua il pagamento integrale dei contributi dovuti entro quaranta giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento, le sanzioni civili di cui all'articolo 116, commi 8 e seguenti, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono ridotte del 50 per cento. Entro il termine di cui al secondo periodo del presente comma il contribuente può presentare domanda di pagamento rateale. | |
5. In mancanza di pagamento, integrale o rateale, ove autorizzato, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla formazione dell'avviso di accertamento di cui al comma 4, l'INPS notifica un avviso di addebito ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo ovvero avverso l'avviso di addebito per contributi e sanzioni fondato sull'avviso di accertamento di cui al comma 4, la mancata comparizione all'invito di cui al comma 2, lettera a), o l'omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi del comma 2 costituiscono elementi di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione. | |
6. L'INPS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. | |
Art. 24.
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1. Ferme restando le disposizioni in materia di termini di prescrizione, l'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applica anche al personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, iscritto a enti previdenziali italiani. | |
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. | |
Art. 17.
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Art. 25.
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1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni: |
Identico. |
a) all'articolo 24, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati»; | |
b) all'articolo 29, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il ricorso è notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati». | |
Art. 18.
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Art. 26.
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1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: |
Identico. |
«7-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le sue società, gli enti da esso vigilati e le società che operano quali società in house del Ministero medesimo possono avvalersi, con oneri a proprio carico, delle prestazioni della società per attività rientranti nell'oggetto sociale della medesima». | |
Art. 19.
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Art. 27.
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1. I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, nonché i dipendenti e i pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, tramite comunicazione all'INPS della volontà di adesione. |
Identico. |
2. L'adesione alla gestione di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è irrevocabile e le relative prestazioni possono essere richieste decorso un anno dall'iscrizione. | |
Art. 20.
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Art. 28.
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1. Le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'indennità di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, di cui all'articolo 1, commi da 199 a 205, della medesima legge n. 232 del 2016, sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno. |
Identico. |
2. Le domande acquisite, di cui al comma 1, trovano accoglimento esclusivamente se, all'esito dello svolgimento delle attività di monitoraggio previste, rispettivamente, dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88, e dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87, residuano le necessarie risorse finanziarie. | |
Art. 21.
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Art. 29.
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1. All'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: |
Identico. |
«Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma». | |
2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,1 milioni di euro per l'anno 2025. | |
3. Agli oneri derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo, valutati in 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 13 milioni di euro per l'anno 2028, in 13,4 milioni di euro per l'anno 2029, in 13,9 milioni di euro per l'anno 2030, in 15,4 milioni di euro per l'anno 2031, in 14,9 milioni di euro per l'anno 2032 e in 12,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede: | |
a) quanto a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 11,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 4,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2032 e a 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo; | |
b) quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle minori spese derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo; | |
c) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 9,3 milioni di euro per l'anno 2030, a 10,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,1 milioni di euro per l'anno 2032 e a 7,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. | |
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | |
Art. 22.
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Art. 30.
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1. Al fine di contenere i costi e consentire la più ampia partecipazione dei componenti, le riunioni degli organi statutari degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono svolgersi, anche ordinariamente, mediante videoconferenza, anche soltanto per una parte dei componenti, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità, sicurezza delle comunicazioni e protezione dei dati personali di cui all'articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. |
Identico. |
2. Gli enti previdenziali di cui al comma 1, che non prevedono nei propri ordinamenti le modalità di svolgimento delle riunioni di cui al medesimo comma 1, sono tenuti a disciplinarle nei rispettivi statuti, con deliberazione da sottoporre ai Ministeri vigilanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. | |
Art. 23.
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Art. 31.
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1. Dopo il comma 784-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono inseriti i seguenti: |
Identico. |
«784-quinquies. Al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza, presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito l'Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nel quale sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite le modalità di costituzione e funzionamento dell'Albo. | |
784-sexies. Ai fini del consolidamento di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento che rispondano a criteri di qualità sotto il profilo formativo e orientativo, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con compiti di sostegno delle attività di monitoraggio e di valutazione dei medesimi percorsi. La composizione e il funzionamento dell'Osservatorio sono definiti con il decreto di cui al comma 784-septies. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati. | |
784-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite la composizione, le modalità di funzionamento e la durata in carica dei componenti dell'Osservatorio di cui al comma 784-sexies». | |
Art. 32.
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1. Al fine di rafforzare le funzioni di supporto e di informazione alle famiglie svolte dai centri per la famiglia, anche con riferimento alle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: | |
a) alla lettera e), le parole: «e dei centri per la famiglia» sono soppresse; | |
b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: | |
«e-bis) interventi volti a potenziare il ruolo dei centri per la famiglia». | |
Art. 33.
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1. I vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali di cui ai capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, qualora dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono usufruire di permessi non retribuiti per la partecipazione ad attività istituzionali connesse all'espletamento del relativo mandato di durata non superiore a otto ore lavorative mensili. | |
2. I dipendenti che intendono usufruire dei permessi di cui al comma 1 devono farne richiesta scritta e motivata all'amministrazione di appartenenza con almeno tre giorni di anticipo, salve comprovate ragioni di urgenza. |